CONSUMATORI
ATTUALITÀ
QUANDO L’UNIONE FA LA VERA FORZA La Finanziaria 2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della Class Action. Applicabilità, effetti, debolezze e possibilità spiegati dall’avvocato Ugo Ruffolo di Laura Pasotti
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Truffe con strumenti finanziari, tariffe gonfiate, inquinamento. Ma anche gli effetti collaterali dei farmaci e molti altri disservizi. Sono solo alcuni dei casi che potrebbero finire davanti a un giudice attraverso una Class Action. Introdotto dall’articolo 2, comma 445, della Finanziaria 2008 il nuovo istituto entrerà in vigore a partire dal prossimo luglio ma sta già suscitando un acceso dibattito tra chi la sostiene e chi, invece, la considera un atto di ostilità verso le imprese. «L’azione collettiva appena introdotta è ancora un ibrido – spiega il professor Ugo Ruffolo, Ordinario di Diritto Civilledella Comunicazione – ma costituisce un passo verso la piena tutela dei diritti dei consumatori». Avvocato Ruffolo, l’Italia aveva bisogno della Class Action? «Il nostro ordinamento giuridico presentava, fino a oggi, qualcosa in più e qualcosa in meno rispetto alla celebre Class Action statunitense.
Ugo Ruffolo, 65 anni, è titolare di uno Studio legale con sedi a Roma, Bologna, Milano. È Ordinario di diritto civile e della comunicazione all’Università degli Studi di Bologna
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Mancava, da noi, un efficiente moltiplicatore di tutele individuali per lesioni seriali mentre abbiamo "azioni collettive" in difesa di interessi comuni che non sono affrontabili, invece, con la Class Action. La Finanziaria 2008 colma tale lacuna attraverso una soluzione di compromesso che rende la Class Action “all'italiana” alquanto dissimile da quella d'Oltreoceano nonché meno efficace. Negli Usa la Class Action consente al singolo, se agisce come “rappresentante” del gruppo, di far valere in giudizio un proprio interesse, omologo a quello degli altri soggetti appartenenti alla Class, con estensione, nei confronti di tutti i membri della stessa, degli effetti sia positivi sia negativi del giudicato». Che cosa prevede la nuova normativa italiana? «Con il nuovo articolo 140bis del Codice del Consumo, sarà consentito alle associazioni rappresentative dei consumatori di cui all'elenco ministeriale e a altri enti esponenziali, ma non al singolo, di agire davanti al tribunale civile per il risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute ai singoli. Ma, a differenza del modello americano, si è delineato un sistema in cui il giudicato si estende solo a quei singoli che abbiano aderito per iscritto all'azione collettiva, la cosiddetta opt-in. Non si attinge, così, quel grado di efficienza ed economia processuale che costituisce la chiave del successo della Class Action statunitense, laddove, invece, il giudicato si estende, previa adeguata pubblicizzazione dell'azione, a tutti coloro che non abbiano dichiarato di voler essere esclusi attraverso l’opt-out». Esistono fonti di incompatibilità tra la Class Action e la Costituzione italiana? «La Class Action statunitense non può essere semplicemente “trapiantata” nel nostro ordinamento perché ne deriverebbero di certo una “crisi di rigetto costituzionale”. Basta pensare, tra l'altro, ai poteri ampiamente discrezionali dei giudici americani che non hanno omologhi in Italia. Tuttavia ritengo che il problema dell'estensione del giudicato oltre i confini dell'articolo 2909 c.c. senza violare il diritto di difesa del singolo avreb-