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Origine della merce: che cos’è?
Cambiamenti legislativi nella documentazione all’atto di importazione di merci provenienti dall’Italia: vediamoli insieme.
All’atto dell’importazione di prodotti riconosciuti come originari dei Paesi facenti parte di un accordo di libero scambio, risulta fondamentale che alle merci venga riservato il “trattamento preferenziale”. Per poter conferire l’origine preferenziale ad una merce è necessario, che questa subisca una lavorazione sufficiente secondo le regole di trasformazione indicate nei singoli protocolli 1 firmati dall’UE con i vari paesi extracomunitari; dette regole inoltre possono cambiare in funzione del prodotto oggetto dell’esportazione. Tutto quanto sopra al fine di ottenere dei benefici daziari (totali o parziali).
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L’azienda esportatrice, una volta raccolta la documentazione atta a dimostrare l’origine delle merci che intende esportare, nel caso in cui i beni rispettino i requisiti di “preferenzialità” 1 , appone la dichiarazione di origine in fattura come da esempio sottostante 2 , libera per importi inferiori ai valori limite 3 , altrimenti richiede il rilascio del certificato EUR1/EUR-MED laddove gli importi fossero superiori ai valori limite.
Di fondamentale importanza é il coinvolgimento del fornitore quando l’esportatore non risulta essere il produttore dei beni, ad es. quando trattasi di merci di pura commercializzazione, oppure effettua una lavorazione su beni già manufatti, beni trasformati da materie prime o da altri prodotti semilavorati.
L’esportatore deve necessariamente richiedere un’apposita dichiarazione scritta nella quale il fornitore attesti o meno, se le merci rispondono alle regole per poter essere definite preferenziali all’atto dell’esportazione.
Anche nei casi in cui l’esportatore risulta essere il
produttore egli dovrà richiedere al fornitore delle materie prime o dei semilavorati acquistati l’apposita dichiarazione, ciò al fine di poter valutare se la trasformazione apportata è sufficiente o meno al conferimento dell’origine preferenziale. Ci permettiamo di far presente che non costituiscono prova del carattere preferenziale le fatture recanti, tra le altre, le seguenti indicazioni: • merce di origine italiana; • merce “Made in Italy”; • goods of Italian origin; • merce di origine preferenziale della UE.
Cosa cambierà Quanto di seguito indicato avviene in conseguenza all’entrata in vigore, dal 1 Maggio 2016, del nuovo Codice Doganale Unionale il quale, unitamente ai successivi regolamenti e disposizioni operative, ha il compito di fissare le linee guida dei principi doganali da applicare in tutta l’Unione Europea.
A tal proposito esplicitiamo una delle tante novità soffermandoci su quanto, chi non ha ottenuto il riconoscimento di “Esportatore Autorizzato”, (esportatore estero verso la Svizzera) è bene che sappia rispetto alle proprie esportazioni che avverrano a decorrere dal giorno 26 Gennaio 2020, salvo proroghe.
A partire da tale data, per poter richiedere i certificati di circolazione delle merci EUR1/EUR-MED, i quali consentono l’esenzione dal dazio per merce esportata il cui valore dovesse superare i valori limite 3 , si renderà necessaria, con debito anticipo e per ogni esportazione, la presentazione in dogana di specifica istanza la cui procedura, lunga e farraginosa, potrebbe provocare fermi del trasporto o addirittura rifiuto della merce
da parte del destinatario a causa dell’impossibilità di poter usufruire delle agevolazioni previste per la merce comunitaria priva di debita documentazione.
Poiché la procedura di “previdimazione” accordata agli spedizionieri che operano con “luogo approvato” (ex. procedura domiciliata) verrà abolita, estendendo anche ad essi le incombenze burocratiche sopra citate da espletare in dogana la soluzione vivamente caldeggiata dalla Agenzia delle Dogane italiana risulta essere quella di intraprendere per tempo la procedura per ottenere lo status di “Esportatore Autorizzato”. A tal proposito vi
Dal 26 Gennaio 2020 gli esportatori italiani non aventi lo status di “Esportatore Autorizzato” dovranno effettuare in dogana italiana la richiesta dei certificati EUR1/EUR-MED, con debito anticipo per non incorrere in problemi e ritardi all’atto dell’esportazione; inoltre chi non sarà pronto rischia di arrecare anche un danno all’importatore svizzero, il quale vedrebbe addebitarsi dei tributi doganali non giustificati.
invitiamo a consultare la normativa come da Protocollo 91956/RU del 26 Luglio 2019 4 . Rimane valevole la prova d’origine in fattura per valori inferiori ai valori limite purché presentata nella forma corretta 3 .
Ogni argomento qui trattato nonché i rispettivi approfondimenti sono desumibili dalla tariffa doganale elettronica (www.tares.ch), nonché dalle normative italiane citate.
Il personale doganale della Franzosini SA rimane volentieri a disposizione per qualsivoglia delucidazione.
Note: (1) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/esenzioni--agevolazioni--preferenze-doganali-econtributi-all--e/importazione-in-svizzera/libero-scambio--origine-preferenziale.html (2) “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale nr...) dichiara, che salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale C.E./....”. Luogo e data Firma dell’esportatore e suo nome e cognome scritto a tutte lettere Sotto alla dichiarazione è indispensabile la firma leggibile e originale del titolare o di un responsabile della ditta esportatrice, oltre all’indicazione del suo nome e cognome scritti in stampatello NB: il testo è quello previsto dal REG. CEE e non va in alcun modo modificato (3) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/documentazione/direttive/d-30-accordi-di-libero-scambio--preferenzedoganali-e-origine-de.html (4) https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4658375/Nota+prot.+91956-RU+del+26-07-2019+.+Procedure+di+rilascio+dei+c ertificati+di+circolazione+EUR+1%2C+Eur+MED%2C+ATR.pdf/093a5b7c-ecf9-4ad1-8db8-47a6ac93ad9a
Andrea Perissinotto Responsabile operativo Tel. +41 91 695.50.21 perissinotto@franzosini.ch
Patrizia Marchetto Dichiarante doganale AFC Tel. +41 91 647.45.15 pmarchetto@franzosini.ch