CONVEGNI
La Normativa Extra Edilizia e gli impatti sulla progettazione dell’intervento edilizio
COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI Intervista con Renzo Ballarini, neo Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata
ISTITUZIONI
Intervista ad Andrea Bomprezzi, primo cittadino di Arcevia
CASE E STRUTTURE IN LEGNO
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Edifici in legno sicuri ed efficienti
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Le strutture e gli edifici in legno Subissati si distinguono per i numerosi fattori d’eccellenza che caratterizzano l’azienda e la sua organizzazione: abilità artigianale, alta tecnologia, squadra qualificata di tecnici e professionisti, controllo costante di tutte le fasi lavorative, presenza e affiancamento sul territorio prima, durante e dopo la costruzione. I risultati di anni di esperienza, ricerca e innovazione sono sintetizzati all’interno di un importante spazio espositivo adiacente allo stabilimento produttivo. Uno showroom ideato per consentire a tecnici e clienti di vedere, toccare e capire i numerosi vantaggi di un’abitazione che rispetta i canoni della bioedilizia e scegliere in modo consapevole le soluzioni tecniche e architettoniche più adeguate alle proprie esigenze.
Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XLI - N. 4/2017
Azimut
PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione Presscom Piazza Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Diego Sbaffi COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE Diego Sbaffi Giampiero Fabbri Vinicio Montanari Luca Orletti HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Francesca Freschi, Davide Amicucci, Luigi Morra CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT Presscom - Piazza Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Gianni Moreschi g.moreschi@presscom.it
Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.
Inserzionisti: a Subissati................................ 2 di Cop. Geomax.................................. pag.9 Namirial................................. pag.12
Sommario
2 Editoriale 3 Convegni
La Normativa Extra Edilizia e gli impatti sulla progettazione dell'intervento edilizio
10 Collegi e Ordini professionali Intervista con Renzo Ballarini, neo Presidente
del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata
13 Convegni DIGITAL & BIM Italia: digitalizzazione, BIM e sismica
18 Collegio Esami di stato all'abilitazione della Professione di Geometra
19 Collegio Situazione crediti formazione professionale continua
20 Istituzioni Intervista ad Andrea Bomprezzi, primo cittadino di Arcevia
23 Formazione Building Information Modeling:
la progettazione fa un passo avanti
26 Normativa "Catasto & Fabbricati rurali: obblighi, sanzioni e ravvedimento"
29 Condominio Il Fondo Cassa Straordinario
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Azimut Editoriale Apriamo l'ultimo numero del 2017 di Azimut con l'articolo dal titolo “La Normativa Extra Edilizia e gli impatti sulla progettazione dell'intervento edilizio” di Francesca Freschi, relatrice al convegno dello scorso luglio a Jesi. Di seguito la nostra intervista a Renzo Ballarini, neo Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata. Proseguiamo con il resoconto dell'evento DIGITAL&BIM Italia, il primo evento nazionale dedicato all’innovazione e alla trasformazione digitale dell’ambiente costruito, che si è tenuto a Bologna in ottobre. Seguono due tabelle di servizio, la prima sull'esito degli esami di abilitazione alla professione e la seconda con la situazione dei crediti per la Formazione professionale continua nel nostro Collegio. Proseguiamo con una nostra intervista al Sindaco di Arcevia, Andrea Bomprezzi a cui segue un articolo di Paolo Carloni, Responsabile Accettazione e Controllo Rendite Docfa, presso Agenzia delle Entrate. Conclude questo numero la consueta rubrica sul condominio di Luigi Morra. Buona lettura
È online il nuovo sito del Collegio
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Azimut
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Convegni
Amatrice (RI)
La Normativa Extra Edilizia e gli impatti sulla progettazione dell'intervento edilizio Francesca Freschi Lo scorso 19 luglio si è tenuto a Jesi l'evento formativo promosso dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ancona, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona e dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona relativo alle novità che riguardano il Commercio e l’Edilizia, dal titolo “Guida alle pratiche edilizie e del commercio” con relatori Landino Ciccarelli, funzionario del Comune di Jesi e Francesca Freschi, funzionaria del Comune di Senigallia. La normativa che attiene alle attività produttive è da sempre destinata ad avere un posto molto marginale nella attività lavorativa di chi si occupa di edilizia e questo sia dal lato dei professionisti, che dal lato della pubblica amministrazione. Il connubio Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) è stato e resta tuttora un obiettivo spesso diffi cile da raggiungere ed in alcune realtà è ancora un lontano miraggio, ma laddove questo ha visto la sua massima espressione se ne evidenziano i vantaggi, non solo da parte di chi opera all’interno della pubblica amministrazione, ma soprattutto da parte di chi si approccia alla pubblica amministrazione per vedere riconosciuto un suo diritto, che sia a costruire o ad avviare un’attività produttiva. Nel tempo, le norme che disciplinano le attività produttive, relegate negli angoli degli uffi ci dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, sono uscite dal loro guscio per avvicinarsi agli studi professionali, di chi si occupa di edilizia. Questo perché, ci si è resi conto, sempre di più, di quanto tali norme non si limitano ad individuare i requisiti morali,
professionali od organizzativi necessari per esercitare un’attività produttiva, ma spesso si spingono fi no a defi nire, direttamente od indirettamente, quali sono i requisiti strutturali che deve avere un locale o un’area o un edifi cio dove viene o sarà esercitata una determinata attività produttiva. La ricaduta che le norme cd. commerciali hanno sull’intervento edilizio, sta spingendo la pubblica amministrazione, nell’ambito del S.U.A.P., a valutare un progetto edilizio a 360 gradi: considerando cioè non solo l’aspetto edilizio, ma anche quello ambientale, di sicurezza antincendio, igienico-sanitario, ma anche sotto il profi lo della rispondenza dell’intervento edilizio alle norme cd. commerciali. Dall’altra parte, i professionisti, che si occupano di edilizia, nel momento in cui si accingono a progettare un intervento edilizio che interessa un impianto produttivo (inteso come qualsiasi fabbricato, impianto o altro luogo nel quale si svolge tutta o parte delle fasi di produzione di beni e servizi) devono tener conto non solo delle norme cd. edilizie (D.P.R. 380/01, strumenti di pianifi cazione territoriale e regolamenti edilizi), ma anche di tutte le altre norme che interesseranno l’esercizio dell’attività su quell’impianto: ambientali, sicurezza antincendio, igienico-sanitarie, commerciali, ecc.. Per citare solo alcune delle norme non edilizie, che sono destinate ad avere un impatto sulla progettazione di un intervento edilizio, possiamo partire da quelle che riguardano la materia ambientale: a) scarichi idrici: a. attività che producono scarichi assimilati ai domestici soggetti o meno ad autorizzazione; b. attività che producono scarichi industriali soggetti ad autorizzazione; DICEMBRE 2017
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Convegni b) emissioni in atmosfera: a. attività soggette ad autorizzazione ordinaria (art. 269 d.lgs.152/2006), b. attività soggette ad autorizzazione generale (art. 272 d.lgs.152/2006; parte II^ dell’All. IV alla Parte V d.lgs.152/2006 generali) c. impianti esclusi dall’autorizzazione (par te I dell’All. IV alla parte quinta D.Lgs. 152/2006) c) inquinamento acustico (L.R. 28/2001 e DGR 896/2003, modificata da d.g.r. 809/2006e e d.g.r. 273/2014): a. attività, per le quali si prevedono valori di emissione inferiori a quelli determinati dal Piano di Classificazione acustico comunale, sog gette a comunicazione (art. 8, c. 4 Legge 447/1995); b. attività per le quali si prevedono valori di emissione superiori a quelli determinati dal Piano di Classificazione acustico comunale, soggette a nulla osta (art. 8, c. 6 Legge 447/1995); c. attività a bassa rumorosità escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (art. 4, c. 1 D.P.R. 227/2011 e relativa Tabella B). Altre norme sono quelle che disciplinano particolari settori: • Settore alimentare: Reg. 852/2004/CE e relative norme regionali di attuazione (per ultima il D.D.P.F. 156 del 25/11/2013); • Prevenzione degli incendi: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 • Agibilità di pubblico spettacolo: Art. 80 Tulps e DM 19 agosto 1986 • attività commerciali e produttive: - commercio al dettaglio in sede fissa, somministra zione alimenti e bevande, distributori di carburan te: L.R. 10 novembre 2009, n. 27; - strutture alberghiere, all’ara aperta, extra-alber ghiere, stabilimenti balneari, appartamenti am mobiliati ad uso turistico, b&b, agenzia di viaggi: L.R. 11 luglio, n. 9; - attività agrituristica: L.R. 14 novembre 2011, n. 21 e R.R. 4 novembre 2013, n. 6; - servizi per l'infanzia e adolescenza: L. R. 13 mag gio 2003, n. 9 e R.R. 22 dicembre 2004, n. 13; - strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali: L. R. 30 settembre 2016, n. 21 e D.G.R. 2200/2000 modificata dalla D.G.R. 1579/2001; - prestazioni veterinarie e benessere degli animali da compagnia: D.G.R. 16/12/2013, n.1697 - acconciatore ed estetista: L.R. 20 novembre 2007, n. 17; - tinto lavanderia e lavanderia a gettoni: L.R. 5 di cembre 2011, n. 25; - palestre: L.R. 2 aprile 2012, n. 5 e R.R. 7 agosto 2013, n. 4; - piscine: D.G.R. 14 ottobre 2013, n. 1431; - attività funebre: L.R. 1° febbraio 2005, n. 5 e R.R.
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9 febbraio 2009, n. 3. C’è da domandarsi se l’onere di considerare tali disposizioni al momento della progettazione dell’intervento edilizio ricada completamente sul libero professionista incaricato della redazione dello stesso o se trovi un proprio supporto all’interno della Pubblica Amministrazione. A mio avviso, il soggetto pubblico addetto alla valutazione contestuale delle suddette disposizioni al momento della valutazione dell’intervento edilizio è individuabile nello Sportello Unico per le Attività Produttive. Quest’ultimo costituisce, infatti, l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento di impianti produttivi. Il SUAP deve assicurare al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. Il SUAP acquisisce, pertanto, un ruolo di coordinamento tra le varie norme e tra i vari procedimenti che attengono alla realizzazione, modifica, riconversione di un impianto produttive, tant’è che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 376/2002, ha definito il procedimento di competenza del SUAP come un “procedimento di procedimenti", cioè un iter procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti, facenti capo a diverse competenze, cioè diverse amministrazioni. Pertanto, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti diventano "atti istruttori" al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, che costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto.” Fatta questa doverosa premessa, questo articolo intende approfondire alcune recenti normative che attengono alle attività produttive: I REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI ALLE ATTIVITA’ PRIVATE Il Governo è stato delegato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della Legge 124/2015, ad adottare decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA, di silenzio assenso, autorizzazione espressa o comunicazione preventiva. Il Governo vi ha provveduto adottando il Decreto Legislativo 222/2016, nel quale sono individuati i regimi amministrativi applicabili per ogni singola attività privata individuata nelle relative tabelle allegate. Il particolare le tabelle riguardano le attività commerciali e assimilabili, l’attività edilizia e l’ambiente. I regimi amministrativi individuati dal Decreto Legislativo 222/2016 sono i seguenti:
Azimut 1.LA COMUNICAZIONE La comunicazione, produce effetto con la presentazione della stessa allo Sportello unico e alla stessa debbono essere allegate asseverazioni o certificazioni solo se espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari vigenti. Si configura la cd. comunicazione unica nel momento in cui per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione di una specifica attività siano richieste più comunicazioni o attestazioni, che debbono essere presentate contestualmente 2.LA SCIA Alla Scia, laddove indicata nella tabella, si applica l'articolo 19 della Legge 241/90: tale affermazione potrebbe risultare pleonastica, ma in realtà chiarisce una volta per tutte che le disposizioni contenute nell’art. 19 della Legge 241/90, in merito soprattutto ai poteri di intervento della Pubblica Amministrazione, vanno a sostituire ogni eventuale diversa disciplina della SCIA o della previgente DIA, che altre norme di settore definiscono. Un esempio è dato dalla disciplina della SCIA edilizia, che ritroviamo nell’art. 7 della L.R. 17/15, la quale va sostituita con le disposizioni dell’articolo 19 della Legge 241/90, laddove in contrasto con lo stesso: commi 10 e 11 dell’art. 7 L.R. 17/15. Si configura la cd. SCIA unica nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni o notifiche, che debbono essere presentate contestualmente. Alla SCIA unica si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19-bis, comma 2 della L. 241/90, le quali in particolare prevedono che la SCIA unica debba essere presentata allo Sportello Unico, il quale provvederà a trasmette immediatamente la SCIA unica alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività. Si configura la cd. SCIA condizionata ad atti di assenso qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata comunque all'acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati. In tal caso l'interessato presenta allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA, le relative istanze: in tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all’19-bis, comma 3 della Legge 241/90, che in particolare dispongono che l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti di assenso, da parte dello sportello all'interessato. 3.L’AUTORIZZAZIONE Laddove la tabella indica l’autorizzazione l’attività potrà essere avvia solo dopo l’acquisizione di un provvedimento espresso, salva l'eventuale applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 241/90. Il decreto amplia, inoltre, i casi di applicazione della conferenza di servizi disponendo che questa debba essere convocata in tutti i casi
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Convegni in cui sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso e non solamente nei casi di coinvolgimento di più pubbliche amministrazioni, come invece dispone l’art. 14 della Legge 241/90. ATTIVITA’ elencate nella TABELLA La Tabella allegata al Decreto Legislativo 222/2016 individua i regimi applicabili ad alcune tipologie di attività, in particolare distinguendo tra 3 sezioni: ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSIMILABILI, EDILIZIA e AMBIENTE. La tabella non ha la presunzione di essere esaustiva: lo stesso decreto dispone che per le attività non espressamente elencate nella tabella le amministrazioni possono ricondurre i regimi individuati per le attività corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale. In questa attività le amministrazioni devono sempre tenere ben a mente che le attività private non espressamente individuate dal decreto 222/2016 o non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere e alle stesse non deve essere applicato alcun regime amministrativo ai fini del loro avvio. Molto importante inoltre ricordare che, i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto 222/2016 costituiscono livelli minimi di semplificazione e pertanto le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, possono prevedere solamente livelli ulteriori di semplificazione. Questo significa che, in caso di non corrispondenza tra il regime individuato dal decreto 222/2016 e le norme regionali, provinciali o comunali, prevale il regime più semplificato. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni del Decreto 222/2016, lo stesso individua un termine entro il quale Regioni ed Enti locali dovevano adeguarsi alle disposizioni del decreto: questo termine era il 30 giugno 2017. LA MODULISTICA UNIFICATA In attuazione del Decreto 222/2016, la Conferenza Stato, Regioni e autonomie locali in data 4 maggio 2017 ha approvato i moduli unificati e standardizzati per alcune delle attività della tabella allegata al decreto 222/2016. La Regione Marche ha adeguato tali moduli alla normativa regionale adottando due distinte delibere di Giunta in data 20 giugno 2017: la n. 634, in materia di attività commerciali e assimilate, e la n. 670, in materia edilizia. I Comuni erano tenuti ad adeguare la modulistica in uso a quella approvata dall’Accordo, come adeguata dalla Regione Marche, entro il 30 giugno 2017. Successivamente, con accordo del 6 luglio 2017, la Conferenza Stato, Regioni e autonomie locali ha approvato una seconda trance di moduli unificati e standardizzati per altre attività individuate della tabella allegata al decreto 222/2016. La Regione Marche ha adeguato tali moduli alla normativa regionale DICEMBRE 2017
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Convegni adottando due distinte delibere di Giunta: la n. 842 del 24 luglio 2017, in materia di attività commerciali e assimilate e la n. 1051 del 19/09/2017, in materia edilizia. I Comuni erano tenuti ad adeguare la modulistica in uso a quella approvata dall’Accordo, come adeguata dalla Regione Marche, entro il 20 ottobre 2017. I suddetti accordi, oltre ad approvare i moduli standardizzati e unificati, dispongono alcuni divieti alla Pubblica Amministrazione, che, a mio avviso, possono essere classificati come quelli tesi a non aggravare il procedimento. Questi, in particolare, consistono nel divieto per la pubblica amministrazione di richiedere a cittadini e imprese la presentazione di: • certificati, atti e documenti che la Pubblica Ammi nistrazione stessa già possiede o che possono esse re acquisiti da altre Pubbliche Amministrazioni, • dati e adempimenti che derivano da “prassi am ministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge; • autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preli minari all’avvio dell’attività (in quanto queste debbono essere acquisite dal SUAP o SUE a seguito della presentazione di una SCIA condizionata o ri chiesta di un titolo, ai sensi, rispettivamente, del D.P.R. 160/2010 o D.P.R. 380/2001); • documenti diversi da quelli indicati nella moduli stica e pubblicati sul sito istituzionale; • informazioni, documenti ulteriori, diversi o ag giuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata e pubblicata sul sito. Livello essenziale delle prestazioni: Le Regioni ed enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dal D.Lgs. 222/2016 Tra le disposizioni regionali di particolare rilievo, che risultavano in forte contrasto con i livelli individuati dal Decreto 222/2016, si è posta in forte evidenza la materia delle autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche. Il contrasto sussiste in primo luogo tra i criteri di assimilazione individuati dall’art. 28 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche e quelli invece richiamati dalla tabella del decreto 222/2016, che rimandano a quelli individuati dal d.p.r. 227/2011. In secondo luogo, in contrasto attiene al regime amministativo applicato per questo tipo di scarichi. A questo contrasto normativo ha posto rimedio (a mio avviso parzialmente) la Giunta Regionale che con D.G.R. 1278 del 30 ottobre 2017 ha approvato alcune modifiche all’art. 28 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche. In particolare, il nuovo art. 28 dispone che gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche: a) al di fuori della pubblica fognatura, restano assog gettati ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 124, c.
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Azimut 1 del D.lgs 152/2006 e ad A.U.A. nei casi di appli cazione delle disposizioni del D.P.R. 59/2013; b) in pubblica fognatura sono ammessi, previa co municazione presentata al SUAP, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato. In caso di attività che necessitano dell’A.U.A. per altri titoli ambientali di cui all’art 3, c. 1 del D.P.R. 59/2013 la dichiarazione per lo scarico deve essere ricompresa nell’AUA. Restano, invece, invariati i criteri di assimilazione, definiti dal comma 5 dell’art. 28 Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche. C’è da chiedersi ora se, il livello essenziale delle prestazioni, di cui al D.Lgs. 222/2016, sia stato realmente e totalmente garantito con la D.G.R. 1278 del 30 ottobre 2017: partendo dalla doverosa premessa che la tabella allegata al D.Lgs. 222/2016 non è da ritenersi sicuramente esaustiva, rimane però evidente, a mio avviso, che per alcune attività dove il D.Lgs. 222/2016 aveva escluso qualsiasi onere burocratico in materia di scarichi, come, ad esempio, per le attività di acconciatore, con un consumo idrico giornaliero fino a 1 mc; tinto lavanderie, con impiego di lavatrici ad acqua e che trattino fino a 100 kg di biancheria al giorno, attività di estetista; attività del commercio al dettaglio in sede fissa o attività della somministrazione di alimenti e bevande, la D.G.R. 1278/2017 introduce, invece, l’onere burocratico, se pur “leggero”, della comunicazione. Possiamo sicuramente concludere questo articolo affermando che l’azione di semplificazione, ormai iniziata da circa dieci anni non è sicuramente alla sua fase conclusiva, ma molto ancora rimane da fare sia dal lato normativo, che dal lato applicativo delle norme stesse. Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche Art. 28 - Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche come modificato dalla D.G.R. 1278 del 30/10/2017 1. In attuazione dell’art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche: a) al di fuori della pubblica fognatura, restano assoggettati ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del medesimo decreto e del D.P.R. 59/2013; b) in pubblica fognatura sono ammessi, previa comunicazione presentata allo SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010, resa sotto forma di dichia razione sostitutiva di atto di notorietà e nel ri spetto dei regolamenti del SII approvati dagli EGATO.
Azimut 1bis. In applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 59/2013: a) nel caso in cui l’impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è fatta salva la facoltà del ge store dell’impianto di avvalersi dell’autoriz zazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all’art. 3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013; b) nel caso in cui sia necessaria l’autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all’art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013 la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assi milate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA. 2. In attuazione dell’articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo 152/2006 si stabilisce la seguente disciplina. 3. Sono acque reflue assimilate alle domestiche quelle di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia pri ma lavorata dall’attività di coltivazione dei ter reni di cui si abbia a qualunque titolo la dispo nibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell’art. 101 del d.lgs. 152/2006, nonché quel le di cui alla lettera b) in conformità alla disci plina regionale in attuazione del Decreto Mi nistero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006. 4. Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera b), sono acque reflue assimilate alle do mestiche, qualora scaricate ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 152/2006, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame. Anche alla luce delle senten ze della Corte di Cassazione, sezione Penale n.26532 del 21.05.2008 e n.41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite da gli effluenti di allevamento non palabili (alias liqua mi), nonché dagli altri reflui assimilabili ai li quami, secondo le definizioni del Decreto Ministe ro delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera s), si intende per bestia me qualsiasi animale allevato per uso o pro fitto. Sono assimilate all’allevamento an che la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell’esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.). 5. Sono assimilate alle acque reflue domesti che, ai sensi dell’art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle do mestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalen ti, anche nei momenti di punta, e provenienti da:
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Convegni a) mense di attività industriali ed artigiana li, caserme, conventi, convitti ed altre abi tazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado; b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (al levamenti amatoriali, canili pubblici, etc); c) centri e stabilimenti per il benessere fisi co, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza; d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n.1431 del 14/10/2013) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limi te più opportuno, in relazione alle caratteristi che del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico; e) stabilimenti idropinici; f) ristoranti annessi a strutture ricetti ve alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia; g) ristoranti, mense e attività simili in genere; h) strutture della piccola, media e gran de distribuzione per il commercio di ge neri alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa; i) attività commerciali al dettaglio di prodotti ali mentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati; l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimen tari, bevande e tabacco in esercizi specializzati; m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamen te trattino non più di 100 kg di biancheria al gior no, a condizione che nello scarico non siano pre senti sostanze solventi; non sono comunque as similati i negozi di lavanderia dotati di macchina ri aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari istallati) superiore a 100 Kg ; n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegrada bile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti; o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrut ticoloindividuatedall’art.17deld.m.07/04/2006. Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico di punta di almeno 50 abitanti equivalenti. È onere di colui che chiede l’auto rizzazione documentare il carico organico prodotto. 6. Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, discipli nate dalla DGRM n. 1431 del 14/10/2013. Le DICEMBRE 2017
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Convegni stesse acque reflue devono comunque rispet tare i limiti di emissione e le prescrizioni sta bilite dalla stessa DGRM n. 1431 del 14/10/2013. 7. Solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche di cui all’art. 101, comma 7, lett. f), del d.lgs. 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle pi scine termali, destinate alle attività disciplina te dall’art. 194 del T.U.LL.SS. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono co munque rispettare le disposizioni di cui all’art. 102 del d.lgs. 152/2006. In particolare nel caso di scarico in acque superficiali deve essere rispet tata la previsione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per il parametro “temperatura”. 8. Non sono considerati assimilabili i reflui di cui ai commi precedenti che presentano altri inquinan ti, inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni supe riori a quanto segue: - per le sostanze di cui al primo periodo, elencate nella Tab. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quel le stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali; - per le sostanze di cui al primo periodo, non elenca te nella suddetta Tab. 3, in concentrazioni supe riori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell’Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, qualora lo stan dard è indicato; - per le sostanze di cui al primo periodo, non elenca te nella suddetta Tab. 3, e per le quali non è indica to neanche lo standard, in concentrazioni superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rile vazione di riferimento. 9. Non sono assimilate alle domestiche tutte le acque reflue che non rispettano tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo. 10. Nel caso di scarico in pubblica fognatura, il ge store del s.i.i. potrà nel parere all’allac cio, esigere che gli scarichi di cui al prece dente comma 5 siano sottoposti ad un trat tamento appropriato, secondo quanto indicato ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 27 delle presenti NTA. 11. Le acque reflue assimilate alle domestiche, qua lora siano scaricate al di fuori della pubblica fogna tura, devono comunque essere sottoposte ai sistemi di trattamento appropria ti di cui alle presenti N.T.A., art. 27, com ma 7, anche al fine di rispettare gli eventua li limiti stabiliti dall’autorizzazione allo scarico. 12. L’autorità competente individuata dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.R. 59/2013 ai fini
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Azimut dell’adozione dell’autorizzazione unica ambien tale (AUA), per gli scarichi di cui al presen te articolo, acquisisce il parere autorizzatorio obbligatorio, con relative prescrizioni tecniche: a) dal Comune competente per territorio, nel caso di scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche al di fuori della pubblica fognatu ra. Il parere contiene la verifica della conformi tà dello stesso alle indicazioni delle presenti NTA e l’efficienza del sistema di trattamento adottato. 12 bis. Il Comune e/o il gestore dei s.i.i. per le verifiche di cui al comma 5 possono avva lersi del supporto tecnico dell’ARPAM ai sensi della LR 60/97, se ritenuto necessario. 13. L’autorità competente, nei casi di cui ai commi 5, 6 e 7, contestualmente al rilascio dell’autorizza zione allo scarico, al di fuori della pubblica fogna tura, delle acque reflue assimilate alle domestiche, trasmette alla Provincia ed all’ARPAM copia dell’au torizzazione unitamente a copia della documenta zione tecnica di cui all’art. 125 del d.lgs. 152/2006. 14. Gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche di cui al presente articolo sono am messi, nella pubblica fognatura, nell’osservanza di regolamenti del gestore del servizio idrico in tegrato approvati dall’autorità d’ambito, e acqui sito in ogni caso il parere obbligatorio e vincolante del gestore dei s.i.i. Nel caso di scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di cui ai commi 5, 6 e 7, il gestore del s.i.i. informa la Provincia dell’auto rizzazione [allaccio] rilasciata, almeno ogni tre mesi. 15. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che han no recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depura zione e devono essere provvisti di si stema di disinfezione delle acque reflue. 16.Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei com mi precedenti e dai veri e propri scarichi dome stici devono rispettare i limiti e la disciplina stabi liti dal d.lgs. 152/2006 per le acque reflue industriali. 17. Il carico organico espresso in abitanti equivalen ti delle acque reflue, di cui al presente articolo, va determinato come carico organico biodegra dabile di punta, calcolato quale prodotto del volu me giornaliero e dell’inerente concentrazione me dia di BOD5 prima del sistema di trattamento. Il ca rico organico espresso in abitanti equivalenti va stabilito in funzione dei criteri di equi valenza riportati nella delibera di giunta richiamata nel comma successivo. 18. La Giunta regionale potrà modificare ed in tegrare il precedente elenco delle acque re flue assimilate a quelle domestiche ed i cri teri di equivalenza di cui al comma precedente.
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Collegi e Ordini professionali
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI delle Province di Ancona e Macerata
Intervista con Renzo Ballarini, neo Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata Renzo Ballarini,Presidente del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata
Alcune informazioni per conoscere il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Ancona e Macerata: in che anno è stato fondato? Quanti sono i periti e i periti industriali laureati iscritti? Come sono divisi tra uomini e donne? Come sono divisi tra le province di Ancona e Macerata? Quanti sono i nuovi iscritti ogni anno? Sono in aumento? Quanto dura il suo mandato? Quando scadrà? Come siete strutturati? Il comitato per la tenuta dell’Albo Professionale dei Periti Industriali si è istituito ad Ancona l’11-01-1933 sul decreto del Ministro Guardasigilli, la richiesta era stata inoltrata il 12.12.1932 dal direttorio del Sindacato Regionale dei Periti Industriali delle Marche aggregato alla Confederazione dei Professionisti ed Artisti. Il totale degli iscritti ad oggi è di n. 367 di cui n. 352 Periti Industriali e n. 15 Periti Industriali Laureati n. 360 uomini e n. 7 donne n. 224 Ancona n. 139 Macerata e n. 4 Altre Province. Ogni anno gli iscritti sono n. 10 ed è stazionario da circa 10 anni il mio mandato dura 4 anni e scadrà a Novembre del 2021. La nostra sede è in via Grandi 14/E vicino l’uscita dell’autostrada di Ancona Sud. La segreteria è aperta tutti i giorni ed è formata da due segretarie assunte a tempo indeterminato ed è coadiuvata da Consiglio Direttivo formato da sette Professionisti che coordinano anche le Commissioni Specialistiche. Dopo la Rete Provinciale delle professioni nata lo scorso anno state lavorando ad una rete regionale. A che punto è? Parteciperanno gli stessi ordini e collegi o se ne aggiungeranno degli altri? Come vi proponete con questa Rete? La Rete Provinciale sta lavorando in maniera propedeutica per la Rete Regionale, attualmente gli Ordini partecipanti sono Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali e ci auspichiamo che se ne aggiun-
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Davide Amicucci gano degli altri Riguardo alla rete provinciale quali sono le iniziative che lei valuta più importanti e interessanti da intraprendere? State pensando a dei seminari o convegni su che tematiche? In virtù di quanto deciso vengono indicate di seguito le tematiche che potrebbero essere affrontate congiuntamente: • Formazione • Corso sule responsabilità civili del DD.LL – Polizze • Rapporti con la committenza – contratti – compensi ecc. • Protezione civile – salvaguardia del territorio • Antincendi • Sicurezza • Marketing e Comunicazione • Tavoli tecnici • Terremoto / protezione civile • Leggi regionali (Dispositivi anticaduta – Nuova normativa antisismica ) • Regolamento Unico Edilizio Tipo Nazionale • Amministrazioni • Nuove procedure amministrative Urbanistica e Suap (Ancona – Jesi – Senigallia) • Tribunale Ancona • Prezziario Multiservizi • Nuovo Regolamento Edilizio Comune di Ancona • Problematiche • Deontologia / Ribassi eccessivi e svendita del titolo • Incarichi pubblici e Bandi (esempio Comune di Ancona per residenziale con ERAP) • Proposte • Fascicolo fabbricato • Festival delle professioni per la promozione delle categorie • Rete Regionale Professioni Tecniche • Riforma del sistema elettorale delle professioni
Azimut tecniche e riorganizzazione territoriale ordini e collegi • Convenzioni con Assicurazioni per Polizze resp. civile Riguardo al Terremoto anche i Periti, come gli Architetti, gli Ingegneri e i Geometri sono stati impegnati nelle rilevazioni dei fabbricati colpiti dal sisma? Quali sono le maggiori difficoltà? No, se non per qualche sporadico caso in cui occorreva valutare la parte impiantistica, che era preponderante rispetto alla parte edile. Nelle Marche i Periti Edili non sono presenti negli albi professionali. Sono stati redatti molti progetti di interventi, anche di emergenza, senza essere completi dei progetti degli impianti che quasi sempre sono obbligatori per potenza installata superiore a 6kW (caserme, punti ristoro, centri di aggregazione, ecc.). Ci sono già molti computi metrici redatti da professionisti del settore edile emessi senza la collaborazione dei professionisti impiantisti che conoscono le norme specifiche e sono in grado di prevedere opere di adeguamento imposte dalle norme e/o leggi del settore che invece altri professionisti non conoscono. A titolo di esempio riporto un caso appena capitato ad un nostro iscritto: il rifacimento di un impianto di una unità immobiliare post terremoto dove sono stati previsti alcuni punti luce e punti presa senza che il tecnico sia a conoscenza che, in caso si rifacimento complessivo, è obbligatorio rispettare quanto previsto nell'allegato A della norma CEI 64-8/3 introdotto dalla Variante V3 entrata in vigore dal 1° settembre 2011, nella quale sono stabiliti i requisiti minimi ai fini delle prestazioni dell'impianto elettrico in ambienti residenziali attraverso tre livelli prestazionali. Altrimenti è inutile che abbiamo lottato per avere i contratti di affidamento per tutte le categorie professionali. Una tematica che viene dibattuta a livello di professioni riguarda gli eccessivi ribassi proposti da professionisti per prendere incarichi pubblici, in sostanza quello che viene comunemente chiamato "svendita del titolo". Qual è il vostro punto di vista su questo tema? In alcuni casi professionisti con carenza di lavoro, pur guadagnandoci poco, offrono la loro “professionalità” per poter andare avanti; in altri casi la situazione è ben diversa, si dovrebbe trattare l’argomento “rapporti fra imprese e professionisti”... Per questo tema specifico è stato eclatante il caso del Comune di Catanzaro, il quale ha posto in gara un incarico con valore simbolico di 1€. Ribassi eccessivi vanno ad incidere sulla qualità dell'opera come dimostrano diversi episodi negativi derivati da cattiva progettazione: non si può pretendere professionalità a prezzi non congrui. A "soffrire" in caso di ribassi eccessivi è anche la sicurezza, a tale proposito ricordo che in base al titolo IV del D.Lgs. 81/08, i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso. Gli eccessivi ribassi non sono solo colpa dei professionisti. Sono gli Enti Pubblici che in parte consentono ed in parte obbligano il professionista ad effettuare ribassi oltre il dignitoso. Occorre cambiare
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Collegi e Ordini professionali le regole e la prima regola importante che va cambiata a proposito di incarichi pubblici è quella di scegliere il ribasso maggiore. Basterebbe prendere quello intermedio. Infatti, se venisse scelto il ribasso intermedio, i partecipanti alla gara rifletterebbero molto di più sull'offerta e non uscirebbero certi importi improponibili! Un'altra cosa che va cambiata e che comporterebbe ribassi più consoni, sono i controlli e le verifiche da parte dell'Ente. Chi verifica e sceglie molto spesso non ha le competenze o non verifica attentamente se chi ha offerto il ribasso maggiore ha anche le caratteristiche del tutto corrette per offrire una prestazione adeguata. Porto un esempio: pochi mesi fa un nostro iscritto ha partecipato alla gara per la progettazione impiantistica di una Scuola. La parcella era già stata stilata dall'Ente Appaltante, ed i professionisti dovevano soltanto scrivere in busta chiusa il ribasso offerto, dimostrare di avere il curriculum richiesto, ed almeno n.1 giovane libero professionista all'interno dello studio, iscritto al proprio Ordine da meno di 5 anni. Mi astengo dal commentare sul "come" fosse stata stilata la parcella... Ad ogni modo era già basso l'onorario a "base d'asta". Lo studio del nostro iscritto ha offerto un ribasso del 25%. Chi ha vinto del 50%! Ma il fatto più eclatante è che il professionista che ha vinto, ha inserito il nominativo di un giovane professionista dello studio che però non è un impiantista, ma uno strutturista... chi ha vinto la progettazione è invece un impiantista che non ha collaboratori ma è il titolare di uno studio pluridisciplinare! E' chiaro che se un professionista svolge la professione da solo o se ha dei collaboratori, i costi d'impresa non possono essere gli stessi. Inoltre, se qualcuno avesse verificato, avrebbe potuto accertare che questo comportamento proprio limpido non è! Ma se nessuno controlla o si sincera di questo... nel caso specifico nessun giovane impiantista farà esperienza in quel cantiere! L'argomento è anche più complesso . Ci sarebbero da discutere anche le gare "a progetto" o quelle "ad offerta migliorativa", ma rischieremmo di occupare tutte le pagine della rivista! Quali argomenti avete trattato principalmente in questi primi incontri della Rete delle professioni tecniche della provincia di Ancona? Tra le varie tematiche proposte si è deciso di individuare un primo argomento ben preciso (Marketing/Comunicazione, Responsabilità Professionali e Equo Compenso) sul quale lavorare per organizzare un Convegno Condiviso da tutti gli Ordini della RPT di Ancona. Come valuta il rapporto con gli ex Istituti Tecnici Industriali? C'è veramente poca informazione negli ex istituti tecnici nel dare, ai ragazzi, nozioni inerenti la libera professione che potrebbero svolgere dopo il termine del percorso scolastico e del praticantato. Un tempo facevamo formazione con questi temi verso gli studenti, ma stiamo seriamente pensando di cominciare a fare degli eventi formativi per gli insegnanti... DICEMBRE 2017
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Convegni
DIGITAL & BIM Italia: digitalizzazione, BIM e sismica Il 19 e 20 ottobre scorsi si è svolto a Bologna DIGITAL&BIM Italia, il primo evento nazionale dedicato all’innovazione e alla trasformazione digitale dell’ambiente costruito, organizzato da BolognaFiere, in continuità con il suo impegno portato avanti per oltre 50 anni con SAIE. L’appuntamento ha ricevuto il patrocinio del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti e il Ministro Graziano Delrio ha trasmesso il proprio saluto citando il nuovo Codice dei Contratti con l’introduzione graduale di metodi di modellazione informativa e digitale nelle opere pubbliche: “Le innovazioni digitali per il settore delle costruzioni riguardano il presente e il prossimo futuro dell’edilizia italiana. Il decreto - ha precisato il Ministro Delrio - è di prossima emanazione e ci attendiamo da questa nuova frontiera benefi ci in termini di qualità e sostenibilità nella gestione e nelle procedure che riguardano il patrimonio pubblico”. L’industria delle costruzioni è in piena rivoluzione e il suo futuro è strettamente legato alla trasformazione digitale e al Building Information Modeling (BIM). Con un articolato programma che ha visto una conferenza internazionale in 5 sessioni, con top speaker e rappresentanti della fi liera, 7 arene tematiche, di cui una dedicata a “digitalizzazione e protezione sismica” - più di 40 incontri con 250 relatori - l’area dedicata alla sperimentazione aperta al pubblico e lo spazio espositivo per più di 100 aziende, DIGITAL&BIM Italia è diventato luogo di confronto e aggiornamento d’eccellenza sul tema della nuova
industrializzazione e della rivoluzione digitale nel nostro Paese. Che cosa Cosa signifi ca innovazione e transizione digitale per il settore dell’edilizia? Come si può ottimizzare il processo coinvolgendo tutta la fi liera dalla progettazione fi no alla gestione in esercizio dell’opera? Per due giornate le aziende, i progettisti, le imprese, le stazioni appaltanti ed esperti internazionali si sono confrontati sulle best practice e le novità digitali più accattivanti del mercato. È stata anche il luogo in cui scoprire gli ultimi prodotti e le soluzioni più innovative, ma anche un’occasione di networking con i protagonisti del mondo dell’ingegneria, di chi si occupa di protezione sismica, recupero e riqualifi cazione energetica. Nell’area espositiva le aziende hanno presentato nuovi strumenti per le procedure digitalizzate e il cantiere, come software di progettazione, stampanti 3D, droni, supporti per la realtà virtuale, tecnologie IoT. Innovazioni che sono il fulcro del rilancio e del futuro del settore, con i nuovi strumenti proposti: la fotografi a digitale come strumento di progettazione e documentazione, il rilievo digitale aereo e quello con i laser scanner utilizzato anche per il rilievo dei danni sismici, modelli innovativi dell’edifi cato a partire dai rilievi digitali di vario formato. Le rifl essioni scaturite sul tema della digitalizzazione nella Conferenza Internazionale saranno a breve online sul sito di Digital&BIM Italia (http://www. digitalbimitalia.it/la-conferenza/programma/7299. html) mentre sono già disponibili le presentazione di esperti e progettisti che sono intervenuti nelle DICEMBRE 2017
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arene dedicate a “Digitalizzazione, progettazione e networking” agli indirizzi (http://www.digitalbimitalia.it/le-arene/evento/7752.html?d=45&b=7745) e (http://www.digitalbimitalia.it/le-arene/evento/7752.html?d=56&b=7745), oltre che al seminario dedicato a ‘Digital water’ (http://www.digitalbimitalia.it/le-arene/evento/7752.html?d=57&b=7746). Digital&BIM Italia è cresciuto anche grazie allo sviluppo di una ‘community’ di professionisti che si sono confrontati – e si stanno anche in questi giorni confrontando – sulle esperienze, sui problemi, sulle modalità di interpretazione e di utilizzo delle metodologie e degli strumento ‘digital’. Questa community partecipa al Blog della Digitalizzazione (http:// www.digitalbimitalia.it/blog/7413.html) perché, come scrive il prof. Angelo Ciribini – Coordinatore scientifico dell’evento – “Il senso del Blog, dunque, è quello, da un lato, di fornire riferimenti metodologici, normativi e operativi agli attori del Comparto, ma anche di ricevere da questi osservazioni, richieste ed esperienze che sono presenti, nel mercato domestico, in maniera più intensa e capillare di quanto non ci possa immaginare. Il Blog è pensato come luogo bidirezionale di dialogo tra gli esperti che sono attivi a scala nazionale e internazionale e gli operatori della pancia profonda della Committenza, della Professione e dell'Imprenditoria.” Tra questi riferimenti, esperienze e riflessioni ne riporto alcune strettamente legate al tema del rilievo e dell’uso di metodologie digitalizzate per la protezione o la ricostruzione in zona sismica, invitando ad andare a cercare sul Blog ulteriori esempi e riflessioni, e magari intervenire con commenti e domande.
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Lezione Bim ad Amatrice per il progetto di una nuova scuola Luca Serri- Cofondatore di ATIproject, responsabile tecnico progettazione esecutiva e dell’innovazione tecnologica (pubblicato sul Blog della Digitalizzazione 11/12/2017 - http://www.digitalbimitalia.it/blog/ bim-e-progettazione/lezione-bim-ad-amatrice-peril-progetto-di-una-nuova-scuola/8081.html) ATIproject ha di recente concluso la progettazione esecutiva del Nuovo Polo Scolastico Romolo Capranica di Amatrice. Il delicato incarico, bandito da Invitalia per conto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, è stato affidato a seguito dell’aggiudicazione del relativo appalto integrato. Il principale obiettivo della progettazione è stato quello di coniugare i tempi strettissimi dettati dall’urgenza della ricostruzione con un’elevata qualità progettuale. Per cogliere tale sfida il giovane gruppo di ATIproject ha messo in campo tutta l’esperienza maturata nell'ambito di progettazione scolastica, sviluppando il progetto di tutte le discipline in ambiente BIM. Il Polo Scolastico sarà realizzato combinando strutture in acciaio e tecnologie a secco per coniugare i massimi risultati in termini di sicurezza, efficienza energetica e velocità di realizzazione per ottenere un fabbricato classificato come “Edificio Strategico”. Il polo ospiterà scuola dell’infanzia, primaria, secondaria ed un liceo con relativo convitto. Nella massima classe energetica A4 gli ambienti saranno riscaldati e raffrescati mediante un impianto radiante abbinato a ventilazione meccanica con recupero di calore ad alta efficienza. La produzione dei fluidi
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caldi e freddi sarà affidata ad una centrale tecnologica multienergia alimentata da caldaia a pellet, pompa di calore, solare termico e fotovoltaico. Il rilievo dell’area è stato effettuato mediante laserscanner con drone per poi essere restituito sotto forma di nuvola di punti tridimensionale ed utilizzato all’interno del modello. Il progetto architettonico, lo strutturale e l'impiantistico sono stati sviluppati mediante un unico modello federato che ha consentito al gruppo di progettazione di procedere speditamente nello sviluppo contemporaneo delle varie discipline ottimizzando il workflow e riducendo al minimo le interferenze. Il model checking è stato effettuato con apposito SW e mediante immersione nel modello con visore VR assicurando la massima rispondenza tra l’opera progettata e la successiva realizzazione. Infine costi e fasi di cantiere sono stati integrati nel modello consentendo di simulare la costruzione dell’opera in ogni suo aspetto sia economico che di cantierizzazione. L’utilizzo del BIM è stato determinante anche per il contenimento dei tempi di verifica e validazione da parte dell’unità di verifica di progetto a dimostrazione che l’utilizzo di tale approccio è vincente non solo in termini di qualità ma anche di contrazione dei tempi complessivi di processo contribuendo in modo determinante a restituire agli abitanti di Amatrice una scuola sicura e moderna nel minor tempo possibile. Perché il BIM ha a che fare con la sicurezza? Matteo Sarrocco, BIM Manager Parallel Digital Pubblicato sul Blog della Digitalizzazione 07-set2017 –( http://www.digitalbimitalia.it/blog/bim-e-
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prassi-operative/perche-il-bim-ha-a-che-fare-conla-sicurezza/7753.html) Il tema della sicurezza è tra quelli che richiama maggiore attenzione da parte degli operatori nel settore delle costruzioni. L’elevato numero di infortuni ha determinato l’evoluzione della normativa fino al Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), dove si parla di valutazione del rischio, di programmazione e di costante miglioramento delle norme per minimizzare gli impatti. L’evoluzione della tecnologia e delle strumentazioni dedicate hanno tra l’altro affiancato e sostenuto questa cultura e consapevolezza. La sicurezza è parte integrante dell’intero processo di progettazione e realizzazione di un’opera. Attraverso la collaborazione attiva tra le figure che ruotano attorno al processo, si possono isolare in anticipo le lavorazioni che presentano maggiore criticità. Lo strumento principe per la programmazione della sicurezza è il cronoprogramma dei lavori, attraverso il quale sono deducibili una serie di informazioni come i tempi, e soprattutto la sovrapposizione delle fasi lavorative che ne determinano le interferenze di maggior rischio. Da qui il computo degli oneri della sicurezza. Ma cosa dovrebbe contenere un modello per la sicurezza? Il suo contenuto dipende dall’utilizzo che se ne fa e dal suo scopo finale. Un modello di base dovrebbe contenere le informazioni temporali legate ad un cronoprogramma. Il modello 4D può essere utilizzato per un'analisi automatica, in particolar modo rappresenterebbe la situazione di ogni specifica fase di cantiere. Non è necessaria una modellazione troppo rigorosa e pesante, le informazioni geometriche inDICEMBRE 2017
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fatti servono di fatto per il controllo delle interferenze delle lavorazioni. Il livello di sviluppo degli elementi è ben descritto anche dalla UNI 11337-4 nella scala dei LOD per il cantiere, nella quale viene presa in esame la modellazione delle condizioni esistenti e del sito, delle attrezzature e degli apprestamenti di cantiere. Le tecnologie BIM permettono inoltre una comunicazione semplificata, favorendo il flusso delle informazioni e superando i limiti della lingua che spesso esistono in cantieri internazionali. È possibile elaborare animazioni e/o video dello stato di avanzamento del cantiere, creare ambienti di realtà virtuale, permettendo quindi ai professionisti in campo di essere formati e informati al meglio su quali siano i percorsi sicuri, nonché le vie di fuga e i punti di raccolta, e le precauzioni specifiche al tipo di lavorazione che si appresteranno ad effettuare. Una presentazione visiva fornisce un gran supporto agli altri mezzi di comunicazione rinforzando il messaggio e facilitando la comprensione e la condivisione di informazioni aggiornate. Qualsiasi programmazione necessita quindi di una perfetta conoscenza delle fasi lavorative. Il piano di sicurezza non può essere sostituito da un modello, ma quest’ultimo potrà certamente funzionare da database aggiornato e da strumento di controllo e pianificazione. Dai laser scanner alla tecnologia IoT, come si cattura la realtà
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Giovanni Perego, Esperto di GIS e BIM Pubblicato sul Blog della Digitalizzazione il 03-ott2017 (http://www.digitalbimitalia.it/blog/digitalizzazione-e-rilievo-3d-/dai-laser-scanner-alla-tecnologia-iot-come-si-cattura-la-realta/7889.html) Come ogni edificio deve gran parte della sua solidità alle fondamenta, ogni progetto BIM, soprattutto in campo infrastrutturale, deve gran parte della sua precisione ed affidabilità alla ricostruzione del contesto 3D esistente. I recenti progressi tecnologici hanno abbattuto i costi ed aumentato la qualità, la varietà e la precisione dei dati di supporto alla progettazione BIM. Laser scanner, droni, servizi cloud per l’estrazione di forme ed ortofoto, per la fornitura di modelli dai dati geografici Open hanno rivoluzionato quello che una volta era il rilievo topografico ed aerofotogrammetrico. Per prima la tecnologia GPS, che grazie ai sistemi GNSS per l’appoggio a terra che in alcune Regioni italiane sono gratuiti, ha accelerato la procedura di rilievo, e soprattutto ha messo a disposizione un ottimo strumento per georeferenziare rapidamente i rilievi realizzati con gli strumenti descritti più avanti. Un altro grande passo avanti è rappresentato agli strumenti laser scanner, che hanno permesso di passare dai rilievi tradizionali, dove per ottenere qualche centinaio di punti erano necessarie giornate di lavoro, al rilievo per ogni stazione di mi-
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lioni, se non miliardi di punti, rivestiti con l’immagine fotografica, in pochi minuti. Gli strumenti laser scanner stanno diminuendo di dimensioni e di prezzo, fino a poter stare in una semplice valigetta, fornendo lo strumento ideale per rilevare gli interni, base ideale per gli interventi di ristrutturazione e per applicazioni di Realtà Virtuale. Grazie alla tecnologia IoT, Internet of Things, è possibile gestire immediatamente il rilievo su di un dispositivo portatile e correggere gli errori, o al limite ripetere la scansione per concludere il rilievo con la certezza di aver ottenuto il risultato desiderato. Anche il rilievo aerofotogrammetrico trova grandi benefici dall’utilizzo di UAV/SAPR, comunemente detti droni. Questi abbattono i tempi ed i costi, sia nel caso portino a bordo strumenti laser scanner, sia una semplice macchina fotografica digitale. I nuovi algoritmi di riconoscimento delle forme tridimensionali, messi a disposizione attraverso servizi cloud, permettono di ottenere modelli tridimensionali più che adeguati, nel caso di piani di fattibilità, studi preliminari e stato di avanzamento lavori in cantiere. Ed anche in questo caso la tecnologia IoT connette il drone direttamente al servizio cloud dedicato, che permette di tornare in ufficio e trovare il modello rilevato già pronto all’uso. DICEMBRE 2017
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SITUAZIONE CREDITI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA SITUAZIONE ISCRITTI AL 13/06/2017 N° CREDITI
N° GEOMETRI PERCENTUALI
SITUAZIONE ISCRITTI AL 02/10/2017 N° CREDITI
N° GEOMETRI PERCENTUALI
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DA 1 A 20
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PIÙ DI 60
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TOTALE
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TOTALE
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Situazione CFP
Situazione CFP
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DA 1 A 20 12%
DA 1 A 20 17% DA 41 A 59 22%
DA 21 A 40 13% DA 21 A 40 18%
DA 41 A 59 22%
SITUAZIONE ISCRITTI AL 18/11/2017
SITUAZIONE ISCRITTI AL 27/12/2017
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N° CREDITI
N° GEOMETRI PERCENTUALI
N° GEOMETRI PERCENTUALI
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Situazione CFP
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Istituzioni
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Arcevia (AN)
Intervista ad Andrea Bomprezzi, primo cittadino di Arcevia Davide Amicucci
Il Sindaco di Arcevia, Andrea Bomprezzi
Andrea Bomprezzi, 47 anni, laureato in Filosofi a nel 1995, operatore culturale e guida turistica con patentino, è oggi Professore di ruolo di Lettere, presso la Secondaria di Primo grado di Arcevia. Dal 2009 sindaco di Arcevia e Presidente del Cogesco (consorzio di gestione e di servizi della valle del Misa e del Nevola). Da pochi giorni presidente Aato n. 2 Marche Centro – Ancona. Su quali interventi di natura urbanistica ed edilizia la vostra amministrazione si è concentrata e su quali vuole agire in questi ultimi 2 anni di legislatura? Il territorio di Arcevia ha un enorme patrimonio edilizio storico e rurale, avendo 10 centri storici (9 castelli e il capoluogo) e una vasta campagna con molte case sparse legate al mondo mezzadrile. Il nostro interesse primario è stato quello di tutelare questo patrimonio favorendo restauri e ristrutturazioni e limitando le nuove costruzioni o eventuali specula-
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zioni edilizie. Il nostro piano regolatore ha permesso così di avere oggi uno dei paesaggi più belli della Regione Marche e dei centri storici magnifi ci e perfettamente conservati. Ciò ha sviluppato il turismo, con il sorgere di molte strutture ristorative e ricettive (circa 60) e con un dato sulle presenze turistiche tra i più positivi della Regione (circa 60.000). A breve adotteremo una variante al piano regolatore, che da un lato cerca di accontentare le richieste di una parte dei cittadini e dei tecnici riducendo le aree fabbricabili, e dall'altro consentirà nuove edifi cazioni o completamenti che vadano nella direzione della riqualifi cazione e di attività attinenti alla nostra realtà territoriale. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio comunale, negli anni siamo intervenuti, grazie principalmente ai fondi europei, su edifi ci storici come il Teatro, il convento dei Cappuccini, alcuni castelli come Montale e S. Pietro, il plesso scolastico per il miglioramento sismico, e su alcuni cimiteri. Per il prossimo anno abbiamo in cantiere un intervento di riqualifi cazione del Palazzo dei Priori (circa 240.000 euro), del palazzo detto dell'Avis (circa 248.000 euro), in piazza Garibaldi, inagibile dopo lo sciame sismico del 2016, del cimitero di Avacelli e di quello centrale. Ma l'opera più importante sarà la nuova scuola dell'Infanzia, di cui abbiamo il progetto esecutivo, e di cui stiamo aspettando un fi nanziamento statale (1.500.000 euro). Come è strutturato il vostro ufficio comunale che si occupa di urbanistica ed edilizia? Noi da molti anni gestiamo in modo associato l'Urbanistica con Serra de' Conti, e da poco tempo si è aggiunto il comune di Barbara. Quindi abbiamo una responsabile per i 3 comuni, l'architetto Chiara Mar
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Istituzioni
Arcevia, vista dall'alto
celletti, e il geometra Roberto Vagni a 18 ore chel'affi anca, coadiuvati dal tecnico informatico Manfredo Morici. Per l'edilizia e il patrimonio pubblico abbiamo l'Uffi cio tecnico comunale, strutturato con l'apicale arch. Francesco Guidarelli, l'amministrativa Stefania Aguzzi, le altre 18 ore di Vagni, e la fondamentale squadra degli operai composta da 10 persone. Come sono i rapporti con i professionisti che operano nel territorio comunale? C'è una abitudine storica nel nostro comune al dialogo tra i professionisti, gli amministratori e i tecnici comunali. Siamo un comune aperto, con amministratori e dipendenti che mantengono buoni e costruttivi rapporti con il territorio. Lo dimostra come è stata costruita l'ultima variante al Prg, con un metodo concertativo e plurivoco tra tutti i soggetti interessati, senza confondere i ruoli, mantenendo ognuno le proprie responsabilità. Quali sono stati i danni del terremoto del 2016 agli edifici pubblici e privati? Il territorio di Arcevia è stato colpito in modo secondario ma comunque importante dallo sciame sismico del 2016. Il nostro uffi cio ha effettuato 185 sopralluoghi e ha compilato 150 schede fast sull'edilizia privata. Per quanto riguarda il patrimonio pubblico sono stati segnalati 20 edifi ci, di cui uno fi nanziato, il palazzo Avis in piazza Garibaldi; per il patrimonio religioso è stata fi nanziata la chiesa di S. Sebastiano di Piticchio. Il territorio comunale di Arcevia è molto vasto, con
molte frazioni. Quali sono le principali criticità? Alcuni dati: 126 km quadrati, 170 km di strade comunali, 10 centri storici e 10 cimiteri con una popolazione di poco più di 4.500 abitanti. A questo si aggiunga il calo progressivo del personale, delle entrate tributarie e dei trasferimenti statali, calcolati sul numero degli abitanti e non anche sulla vastità del territorio. Noi stiamo miracolosamente garantendo servizi di qualità in economia, senza aumenti a carico dei cittadini, come la mensa e il trasporto scolastico e, grazie ad un lavoro straordinario dell'Uffi cio tecnico comunale, stiamo cercando di intervenire sulla manutenzione ordinaria di strade, cimiteri e centri abitati. Un'impresa diffi cile, direi eroica, in cui ci aiutano anche i comitati dei castelli e delle frazioni, sempre attenti nella cura e decoro del territorio. Voglio infi ne sottolineare una cosa: siamo rimasti fuori nei decenni dalle grandi infrastrutture viarie, ma non vogliamo rimanere fuori oggi dalla infrastrutturazione digitale. Inizieranno tra qualche mese i lavori previsti dal Progetto nazionale Banda Ultralarga, con ingenti fi nanziamenti per permettere ad Arcevia di essere competitiva anche nel digitale. Arcevia è molto ricca in testimonianze archeologiche, architettoniche e naturalistiche. Come volete valorizzarle? L'anima di Arcevia è quella rurale, culturale, ambientale ed artistica. Stiamo sviluppando delle progettualità per la valorizzazione del territorio come la creazione di un distretto agro-alimentare di qualità, che metta al centro il biologico - un parco della civiltà mezzadrile e un parco archeologico sul Monte DICEMBRE 2017
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Istituzioni
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Arcevia, Castello di Palazzo (AN)
della Croce. A questo si aggiunga il rilancio del Parco Regionale Gola della Rossa e Frasassi, gli investimenti sulla stagione teatrale, i contributi ad eventi storici come la Festa dell'Uva, Artcevia, ArceviaJazzFeast, Percorsi di ascolto, Scuola estiva di Storia. Non ultime le importanti iniziative che qualifi cano enogastronomicamente il nostro territorio, come “Una domenica andando a polenta” e “Una domenica andando per primi”, che portano migliaia di persone a visitare Arcevia. Qual è il pensiero della vostra amministrazione sul tema delle unioni, delle fusioni e delle incorporazioni di comuni? Arcevia è stata storicamente sempre aperta all'associazionismo tra enti locali. Cerniera tra valle del Misa e zona montana appenninica, abbiamo sviluppato negli ultimi anni due grandi progettualità intercomunali, che si svilupperanno il prossimo anno: 1) Strategia nazionale aree interne “Basso Appennino Pesarese Anconetano”, dove insieme ad altri 8 comuni (Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano,
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Frontone, Piobbico, Sassoferrato, Serra S. Abbondio) avremo a disposizione vari milioni di euro per servizi innovativi nel campo del sociale, della scuola, della mobilità e della sanità, nonché per investimenti nel campo culturale e turistico; 2) la costituzione dell'Unione dei comuni “Le terre della Marca Senone”, che diventerebbe l'Unione più importante della Regione, sette comuni della valle del Misa (Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli) che cercano di rafforzarsi gestendo insieme funzioni e servizi. In questi giorni abbiamo approvato in consiglio lo statuto dell'Unione e, se tutto procede come deve, partiremo il primo marzo con servizi associati riguardo il sociale e lo Sportello unico per le attività produttive, molto gradito ai professionisti del territorio. L'unione come strumento di aggregazione lo ritengo più adatto della fusione perché ogni comune mantiene la propria identità e specifi cità culturale e territoriale ma è costretto nel contempo ad abbandonare campanilismi e chiusure e ad aprirsi in modo determinato all'associazionismo.
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BUILDING INFORMATION MODELING: LA PROGETTAZIONE FA UN PASSO AVANTI Il Building Information Modeling (BIM) rappresenta senza alcun dubbio la nuova frontiera nel campo della progettazione. Innanzitutto, è sempre utile ricordare che il termine BIM non indica un semplice applicativo software, bensì esso rappresenta un innovativo processo organizzativo che va dalla progettazione, alla costruzione fi no alla gestione dell’edifi cio stesso. La standardizzazione delle procedure e la corretta organizzazione dei dati consentono di creare un ambiente nel quale, diversi soggetti possono collaborare profi cuamente, scambiando informazioni in modo ordinato e potendo così gestire tutti gli aspetti del ciclo di vita dell’edifi cio. Questo si traduce immediatamente in un risparmio economico, in quanto è possibile evitare tutte le diffi coltà tipiche che si incontrano nel passaggio tra fase progettuale ed esecutiva (ad esempio dimensioni errate, oggetti posizionati in luoghi sbagliati, interferenze tra oggetti diversi, ecc.), in una riduzione dei tempi e, inoltre, si ha la possibilità di dar vita a un vero e proprio modello digitale dell’edifi cio, all’interno del quale sono conservate tutte le informazioni utili per avere la piena padronanza dell’edifi cio stesso. Da qui è chiaro che la successiva fase manutentiva risulterà enormemente semplifi cata e ottimizzata. STANDARD BIM In questa prospettiva, un modello 3D dell’edifi cio rappresenta una risorsa irrinunciabile. All’interno di quest’ultimo, infatti, è possibile inserire e organizzare tutte le informazioni necessarie per le successive elaborazioni. In tal modo, si accede alle cosiddette “dimensioni” del BIM, ovvero le fasi che consentono la conoscenza reale e completa dell’edifi cio. Esse sono: il BIM-3D, che è appunto il modello tridimensionale dell’edifi cio, il BIM4D, che rappresenta la programmazione temporale e la pianifi cazione delle attività, il BIM-5D, ovvero l’analisi dei costi, il BIM-6D che consente l’analisi prestazionale e, infi ne, il BIM-7D che rappresenta la gestione operativa. Ognuna di queste fasi può essere gestita da un soggetto differente che collaborerà con gli altri scambiando le proprie informazioni e utilizzando, al contempo, quelle degli altri. Il mezzo per poter scambiare tali informazioni e, quindi di fatto conservare l’intero modello dell’edifi cio, è rappresentato dal formato fi le IFC. Quest’ultimo è un modello dati di tipo aperto, ovvero gestito da un consorzio indipendente, che rappresenta l’elemento BIM fondamentale. Tramite IFC, quindi, è possibile condividere informazioni e dati a prescindere dall’applicazione software utilizzata per realizzare il lavoro. Esso sta diventando lo standard globale nel settore dell’edilizia, ciò signifi ca che un fi le in formato IFC può essere letto ed elaborato da qualsiasi applicazione che ne rispetti le specifi che. LA SOLUZIONE DEFINITIVA Per accedere al mondo BIM, dunque, il primo passo è proprio quello di poter leggere ed elaborare i fi le in formato IFC. Questo è proprio ciò che consente di fare il nuovo ARCHLine.XP Namirial BIM, completamente gratuito nella sua versione base. Esso costituisce un “connettore” IFC, ovvero consente di importare fi le in formato IFC (generati, a sua volta, da qualsiasi BIM Authoring, quale ad esempio Revit®, Archicad®, ARCHLine.XP®, AllPlan®, ecc.), visualizzarne e analizzarne il modello 3D e quindi effettuare tutte le successive elaborazioni. Tra le funzioni di analisi del modello 3D più utili, c’è senza dubbio la DICEMBRE 2017
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funzione RoomBook, che consente in automatico di individuare gli ambienti e le relative caratteristiche. In tal modo è possibile raggruppare i locali in zone e procedere all’assegnazione delle proprietà generali utili all’analisi prestazionale energetica, acustica, o per la successiva progettazione impiantistica. ARCHLine.XP Namirial BIM, dunque, è il punto di accesso gratuito al mondo BIM e, grazie a un insieme di potenti applicativi a corredo, permette di affrontare tutte le fasi della progettazione BIM-Oriented. La famiglia di applicazioni è costituita da una serie di BIM Tools che rappresentano i moduli per le analisi delle varie “dimensioni” BIM. Namirial Regolo consente di affrontare le fasi BIM-4D/5D, ovvero automatizzare il processo di determinazione dei costi, operando in modo sincrono/asincrono con il modello stesso. Da quest’ultimo, infatti, vengono derivate le misure fi siche e, quindi, risulta possibile ricavare il costo di ogni singola entità del progetto. Ne segue la compilazione automatica del computo metrico, grazie alle regole di computazione parametrica. I costi delle diverse soluzioni progettate potranno essere analizzati in tempo reale grazie al costante collegamento tra le voci di elenco e le entità del modello. Qualsiasi modifi ca effettuata al modello dell’edifi cio, quindi, va ad aggiornare automaticamente il computo.
Namirial Termo, invece, permette di elaborare la fase BIM-6D che rappresenta l’analisi delle prestazioni. Risulta, quindi, possibile determinare i fabbisogni energetici dell’edifi cio, verifi care la rispondenza ai requisiti di legge, produrre gli attestati di prestazione energetica e anche effettuare le diagnosi energetiche.
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Formazione
Namirial MEP, infi ne, consente di perfezionare il modello dell’edifi cio con la progettazione impiantistica (ad esempio antincendio, con Sprinkler, idranti, CO2, ecc.). Ogni impianto viene calcolato, dimensionato, verifi cato, secondo le normative Europee o NFPA, e quindi esportato nel fi le IFC.
Completa la famiglia il BIM Authoring ovvero il modulo in grado di generare il modello virtuale dell’edifi cio, rappresentato da ARCHLine.XP. Esso arricchisce e integra le funzioni del connettore IFC, costituendo un applicazione completa per la progettazione architettonica BIM. È dotato di un CAD 2D avanzato, un modellatore solido 3D, una libreria di oggetti 2D e 3D espandibile e un raffi nato strumento di Rendering per la creazione di immagini fotorealistiche. L’effi ciente scambio dati tra le varie applicazioni permette di realizzare appieno gli scopi della progettazione BIM e benefi ciare, dunque, dei vantaggi derivanti dalla collaborazione tra vari soggetti, dal rispetto degli standard e dall’accesso ad un formato globale, aprendo quindi la strada alla progettazione del futuro.
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INTERVENTI
Normativa
PAOLO CARLONI Laureato in Ingegneria Civile, Responsabile Accettazione e Controllo Rendite Docfa, presso Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio – Reparto Gestione Banche Dati
“CATASTO & FABBRICATI RURALI: obblighi, sanzioni e ravvedimento”
L’evento formazione che si è tenuto a Jesi il 16.11.2017 nella cornice del Hotel Federico II, organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, è stato un appuntamento al quale ho partecipato con vero piacere. Riproposto quasi ogni anno con lo scopo di acquisire crediti formativi per l’aggiornamento professionale, mi ha permesso di incontrare gran parte dei tecnici che negli anni passati affollavano i nostri Uffi ci. Oggi grazie all’aggiornamento tecnologico è possibile l’invio e la ricezione dal proprio uffi cio di documenti catastali e si sono ridotte le visite. Il progresso tecnologico e l’ammodernamento della pubblica amministrazione ha portato notevoli cambiamenti in ordine alla indiscutibile snellezza delle procedure, incrementando la rapidità nell’esecuzione delle stesse, dell’accettazione e protocollazione dei documenti riducendone i tempi di risposta. Gli argomenti trattati al convegno hanno riguardato i Fabbricati Rurali, il ravvedimento operoso e gli obblighi dichiarativi. Prima di entrare nel vivo della questione vorrei partire dall’inquadramento normativo, con richiami alle principali disposizioni relative alla ruralità che si sono succedute negli anni passati, antecedenti la riforma con le disposizioni di legge e la prassi adottata, tralasciando le nozioni in merito ai criteri per riconoscere i requisiti di ruralità, in quanto materia già dibattuta. Il regio decreto legge del 13 aprile 1939, n. 652, che
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ha istituito il nuovo catasto edilizio urbano, all’art. 6 prevedeva che “Non sono soggetti a dichiarazione: a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni;”. Questi, pertanto, rimanevano censiti al catasto terreni, senza attribuzione di rendita. La rendita, infatti, veniva ricompresa nel “Reddito dominicale”, considerata come azienda agraria comprensiva di particelle di terreno e fabbricati nel loro insieme produttivi di reddito, cioè unico organismo produttivo. I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Uffi cio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati “...omissis ai sensi dell’art. 28. I soggetti titolari sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni art. 20”. Con il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, fu disposta la inventariazione nel catasto edilizio urbano anche delle costruzioni rurali. Per questa implementazione di oggetti, il catasto edilizio urbano si sarebbe denominato, "catasto dei fabbricati". Successivamente fu emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Ministro delle Finanze del 2 gennaio 1998, n. 28, per l’attuazione della norma, il
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Normativa
quale dispose che le modalità per l’accatastamento dei fabbricati rurali di nuova costruzione o variati sono le stesse previste per i fabbricati urbani. L’art. 2 sancì l’obbligo di denunciare in catasto autonomamente le abitazioni e gli altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
Territorio ha recepito le ultime novità normative con la circolare attuativa n. 2 del 7/8/2012. All’art. 13 comma 14-ter la norma stabiliva così un tempo massimo entro il quale accatastare tutti i fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni, cioè entro il 30 novembre 2012. Pertanto, il tardivo accatastamento faceva scattare la sanzione art. 13 comma Altro aspetto importante è quello contenuto nell’art. 3 14-quater, da un minimo di 1032 € ad un massimo di che invece esclude dall’obbligo di accatastamento 8064 €. gli immobili privi di ordinaria autonoma suscettibili- Nello stesso decreto legge sono state definite le tà reddituale e sono: modalità di dichiarazione dei fabbricati rurali che posseggono i requisiti di ruralità, già censite nelle a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq.; categorie ordinarie, consentendo la presentazione b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle di una “Domanda di ruralità”, con allegata “autocertificazione” da parte del titolare di diritti reali in piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irri- possesso dei requisiti, con il termine ultimo del 30 settembre 2012. gazione dei terreni; Fatte le seguenti premesse, si ritiene utile definire d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e le modalità attuali di accatastamento distinguendo i simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché fabbricati rurali che mantengono i requisiti di ruralità da quelli che l’hanno persi, tranne le eccezioni di volumetria inferiore a 150 mc.; f) manufatti precari, privi di fondazione, non sta- che permangono al catasto terreni (DM 28/98). bilmente infissi al suolo (esclusi i casi particolari Innanzitutto occorre presentare il tipo mappale per l’inserimento in mappa del perimetro del fabbrica dell’art.4). to, redatto con la procedura PREGEO, per poi proceContestualmente è stata anche istituita una nuova dere alla dichiarazione delle unità immobiliari per categoria catastale, la D10 “Fabbricati per funzio- il censimento al catasto urbano, redatto con la proni produttive connesse alle attività agricole” con il cedura DOCFA – DM 701/94 - da parte di un tecnico Decreto Ministeriale 139/98, attuativo della legge professionista abilitato. 662/96, art. 3 comma 156 e definiti i criteri per il I fabbricati censiti al Catasto terreni (ad esclusione possesso dei requisiti di ruralità. di quelli che non costituiscono oggetto di inventaAi sensi dell’art. 34-quinquies, comma 2, del decre- riazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 DM n. 28/1998) to legge 10 gennaio 2006, n. 4, sono stati ridefiniti che debbono essere censiti al catasto dei fabbricati i termini entro cui dichiarare le nuove costruzioni con le seguenti destinazioni sono: e sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate e le variazioni dal momento in cui esse si fabbricato promiscuo (278), fabbricato rurale (279), sono verificate che è di 30 giorni. Con il decreto legge 6/12/2011 n. 201, convertito fabbricato rurale diviso in subalterni (281), con Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, all’articolo porzione da accertare di fabbricato rurale (284), 13, comma 14 - bis, il legislatore ha consentito il porzione di fabbricato rurale (287), permanere del classamento originario nelle catego- porzione rurale di fabbricato promiscuo (288). rie ordinarie A e C per le costruzioni rurali ad uso abitativo e strumentale, lasciando inalterata la cat. Per i fabbricati che mantengono i requisiti di ruraD10, annullando quindi il decreto legge 13 maggio lità, occorre servirsi del software Docfa aggiorna2011, n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. to alla versione 4.00.4, in quanto obbligatoria dal 106 che riconosceva la ruralità alle sole categorie 1/10/2017, utilizzando la tipologia documento “DiA/6 e D10. Con decreto del Ministro dell’economia chiarazione presentata ai sensi dell’art. 13, comma e delle finanze del 26/7/2012 sono state stabilite le 14-ter, del DL 201/2011”, mentre si deve usare la modalità per l’inserimento negli atti catastali della tipologia documento “Dichiarazione fabbricato rusussistenza del requisito di ruralità. L’Agenzia del rale DM 26/7/2012” per le nuove costruzioni e per le DICEMBRE 2017
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denunce di variazione nel passaggio dalle categorie D, alla categoria D10. Per entrambe le tipologie di immobili occorre allegare le necessarie Autocertificazioni, quali gli allegati B “Dichiarazione sostitutiva atto notorietà per le abitazioni rurali “, e gli allegati C “Dichiarazione sostitutiva atto notorietà per i fabbricati strumentali . Le documentazioni debbono essere compilate in ogni parte, datate e firmate allegando la fotocopia del documento di riconoscimento del titolare di diritto reale (DPR 28nti sui contributi per i neoiscritti — pur assicurando loro la contribuzione dicembre 2000, n. 445). Nella Relazione tecnica del programma Docfa deve essere indicato il possesso dei requisiti di ruralità e la presenza degli allegati autocertificati. Nel primo caso di tipologia documento, il sistema abilita la compilazione del campo “Data scadenza termine” ed il professionista può selezionare la seguente data: – 30 novembre 2012 -. Tale dispositivo può essere utilizzato se ancora è possibile produrre il ravvedimento operoso, da utilizzare soltanto se non ancora ricevuta la notifica della sanzione (inviate massivamente nei giorni scorsi). Una volta inserita in atti la denuncia nella modalità suesposte in banca dati, comparirà la dicitura “Richiesta di ruralità – classamento e rendita proposti (D.M. 701/94)”. I fabbricati rurali che invece hanno perso i requisiti debbono essere trattati nel documento digitale con la tipologia documento “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL 262/06” indicando nella “data di ultimazione dei lavori”, la data di perdita dei requisiti di ruralità e nel quadro «Note relative al documento o relazione tecnica» indicando sinteticamente le circostanze che l’hanno causata e che tale riferimento temporale corrisponde alla data di perdita di requisiti di ruralità. In questo modo si possono presentare due casi: se l’immobile ha perso i requisiti ante 1/12/2011 le sanzioni sono prescritte;
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se l’immobile ha perso i requisiti successivamente a tale data ci si può avvalere del ravvedimento operoso, con le modalità ordinarie. Coloro che provvedono al pagamento della sanzione spedita dall’Ufficio non possono rimanere inerti nell’accatastare il bene soggetto a tali procedure. L’Agenzia, infatti, con una comunicazione ai sensi dell’art. 1 comma 277 della legge 244/2007, potrà procedere all’azione di surroga qualora la parte non provveda nei 90 giorni successivi. Infine, ritengo utile segnalare che vi sono adempimenti semplificati per la procedura di iscrizione dei requisiti di ruralità, così come la cancellazione, in particolare per le unità immobiliari urbane già accertate al catasto fabbricati nelle categorie ordinarie. I moduli forniti dall’Agenzia delle Entrate sono: “Richiesta di iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità” e “Richiesta di cancellazione dell’annotazione relativa alla ruralità”. Entrambi debbono avere distinte autocertificazioni allegate. Onde evitare che scattino le sanzioni obbligatorie per tardiva dichiarazione, è necessario però che vengano prodotte entro i 30 giorni dalla decorrenza. Anche in questi casi ci si può avvalere del ravvedimento operoso. Tale dispositivo permette la riduzione della sanzione, calcolata con il minimo edittale, di 1/10 entro i 90 gg dalla decorrenza, di 1/8 entro un anno, di 1/7 entro 2 anni e 1/6 entro i termini di prescrizione. In tutti gli altri casi e per le categorie D che invece perdono i requisiti di ruralità è obbligatorio redigere una denuncia di variazione Docfa ai sensi del DM 701/94. In conclusione, ritengo che momenti di incontro come questo cui ho partecipato siano proficui per l’approfondimento, l’analisi e il confronto con gli addetti ai lavori, nella trattazione di argomenti attuali.
Azimut
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Condominio
Il Fondo Cassa Straordinario Luigi Morra Un serio problema che spesso si pone ai Condòmini, è quando sono chiamati all’esborso fi nanziario per far fronte alle spese impreviste, straordinarie, innovazioni sulle parti comuni o per evitare conseguenze generate dalle morosità condominiali. In questi casi, è necessario procedere alla deliberazione per l’apertura di un Fondo Cassa Straordinario. L’art. 1136 c.c. indica i quorum costitutivi e deliberativi necessari, sia alla costituzione dell’assemblea, in prima e seconda convocazione, che per le deliberazioni a seconda del tipo di spesa da sostenere. Le maggioranze necessarie affi nché una delibera sia ritenuta validamente assunta, fanno riferimento sia al numero dei Condòmini (teste) che alle quote millesimali da essi rappresentate: entrambe le maggioranze devono essere rispettate. Cosa succederebbe se nonostante non ci sia una maggioranza conforme a quella prevista dalla Legge, l’assemblea decidesse comunque di deliberare? Ipotizziamo una delibera di approvazione di un rendiconto o di un preventivo di spesa in seconda convocazione (presenti almeno un terzo dei partecipanti al Condominio ed un terzo dei millesimi). Il comma 3 dell’art. 1136 prevede per la validità della delibera che ci sia il voto favorevole della maggioranza numerica degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno un terzo dei millesimi complessivi dell’intero edifi cio. Se tali maggioranze non sono rispettate la delibera è affetta da un vizio, ma in questo caso la delibera è nulla o annullabile? In tale fattispecie è annullabile e non nulla.
La precisazione è importante in quanto nel caso di annullabilità l’azione giudiziaria dev’essere promossa ai sensi e nei termini di cui al 2 comma dell’art. 1137 c.c., per mezzo di citazione in giudizio. Le cause che determinano la nullità, che è il vizio più grave di un atto giuridico, sono previste e regolate nel capo XI del libro quarto del Codice civile in particolare nell’art. 1418. La nullità non è sanabile ed è imprescrittibile. L’annullabilità ha effetti diversi, è sanabile ed è prescrittibile. Un Atto annullabile, se si verifi cano certe condizioni, può diventare perfetto e valido, può essere quindi sanato, a differenza di quello nullo che è come se fosse inesistente. Nell’ipotesi di vizio legato al mancato raggiungimento del quorum deliberativo si verte nella ipotesi di annullabilità e la delibera se non impugnata nel termini di Legge diviene perfetta. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8010 del 21.05.2012, relativa ad una vertenza sui criteri di ripartizione delle spese, comuni, ha ribadito (richiamando tra l’altro la sentenza delle Sezioni Unite n. 4806 del 07.03.2005) che è viziata di nullità la delibera assunta a maggioranza che modifi chi i criteri legali previsti dall’art. 1123 c.c. Le deliberazioni che in violazione dei principi legali ripartisce una determinata tipologia di spese è solo annullabile e quindi si perfeziona se non impugnata nel termine dei trenta giorni previsto dal 2° comma dell’art. 1137 c.c. Sono inoltre nulle (prive di validità) le deliberazioni DICEMBRE 2017
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prive degli elementi essenziali, quelle aventi ad oggetto l’illecito o l’impossibile, che non rientrino sui diritti individuali o che comunque non rientrino nelle competenze dell’assemblea. Sono invece semplicemente annullabili (oltre a quanto detto per il mancato rispetto dei quorum) quelle viziate per avere ad oggetto punti non previsti nell’ordine del giorno, irregolare costituzione dell’assemblea e, in genere, quelle affette da irregolarità nel procedimenti di convocazione dell’assemblea o del processo di formazione della volontà della stessa. Con riferimento ai fondi va chiarito innanzitutto che la Legge non consente all’assemblea di deliberare fondi di carattere generico senza una specifica funzione, si violerebbe in tal caso il principio previsto dal n. 2 dell’art. 1135 che prevede che l’assemblea provvede “all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno ed alla relativa ripartizione tra i condòmini”. Inoltre la giurisprudenza ha dichiarato illegittima la delibera di costituzione di un fondo spese con quote di accantonamento predeterminate in vari anni e finalizzato a spese di ordinaria amministrazione. Altri articoli del Codice fanno riferimento a particolari opere che possono essere classificate o come innovazioni o opere straordinarie. In particolare all’art. 1122-bis c.c. relativo ad antenne radiotelevisive e fonti energetiche, all’art. 1122-ter che regola la videosorveglianza: in tali ipotesi non si prevede la costituzione di un fondo specifico per l’appalto e l’esecuzione. È opportuno a questo punto chiarire in sintesi la ter-
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minologia usata dal Codice e precisando comunque che la disposizione in questione non è tra le norme inderogabili previste dall’art. 1138 c.c. e pertanto ben può l’assemblea deliberare di non adempiere alla costituzione del fondo speciale. La costituzione del fondo speciale verrebbe stabilita al fine di determinare una contabilità separata per le opere oggetto di deliberazione. Ciò è utile al creditore in quanto può esercitare la preventiva escussione avendo la possibilità di individuare con precisione i Condòmini morosi e le rispettive quote. La norma che prevede l’obbligo di costituzione preventiva di un fondo ha quindi una specifica finalità: rendere chiaro ai Condòmini il rendiconto e la gestione finanziaria delle risorse con riferimento specifico ad una particolare spesa. Tale interpretazione è supportata anche dal fatto che la norma è collocata nel libro terzo (“Della Proprietà”) e non nel libro sesto (“Della tutela dei diritti”) e rientra negli scopi espliciti di chiarezza e trasparenza contabile a cui si è ispirata tutta la riforma del Condominio. Si aggiunge che per la prima volta e in modo preciso e diffuso il Codice Civile prevede delle procedure dirette a rendere accessibili i dati contabili: si veda ad esempio l’art. 1130-bis (rendiconto), l’art. 71-ter disposizione di attuazione c.c. (sito internet) e lo stesso art. 1129 che prevede l’obbligo di far transitare le somme su di un conto corrente e la possibilità per gli aventi diritto di estrarne copia degli atti, per citarne solo alcuni.