Giuseppe Geniale - La Trasformazione Societaria

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GIUSEPPE GENIALE

LA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

ISFOA Edizioni Accademiche Scientifiche Internazionali Digitali


Giuseppe Geniale , nato a Noto il 25 Luglio 1967 , iscritto in qualità di Ragioniere Commercialista al numero 218 in data 31 Gennaio 1992 all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa sta conseguendo presso la Facoltà di Scienze Aziendali ed Economiche di ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale il Diploma di Laurea in Organizzazione e Gestione Aziendale con specializzazione in Tecnica Industriale e Commerciale .


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LA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

1. Nozione e limiti. Ogni società, nel corso della sua esistenza, può avvertire la necessità di modificarsi e adeguarsi al variare della situazione economica, mutando il proprio assetto giuridico o patrimoniale. Gli istituti che il Codice Civile prevede a tal fine sono quelli della trasformazione, della fusione e della scissione di società. Prima di analizzare in cosa consiste in concreto la trasformazione di una società, è bene precisare che si tratta generalmente di un’operazione facoltativa, decisa dagli amministratori della società per motivi di carattere gestionale o per esigenze particolari, quali quelle di diminuire la responsabilità dei soci, di allargare le fonti di finanziamento da terzi, di gestire meglio perdite e guadagni, ecc. Le motivazioni che inducono ad attuare una trasformazione sono molteplici e non facilmente schematizzabili. Tuttavia, si possono individuare differenti ragioni che pongono i presupposti per tale operazione. Si pensi a strategie di ampliamento dimensionale, all’attuazione di programmi di investimento che possono richiedere un adeguamento della struttura giuridico-societaria per ottenere migliori condizioni di accesso ai canali di finanziamento, ad una modifica del profilo di rischio imprenditoriale. Le principali motivazioni delle trasformazioni possono così sintetizzarsi: - in genere, dotare l’impresa collettiva in crescita di una “veste” giuridica adeguata; - limitare la responsabilità per le obbligazioni sociali a quanto conferito e creare uno schermo tra patrimonio sociale e patrimonio dei singoli soci; - poter aggregare, attraendo con un regime di responsabilità limitata, nuovi soggetti tuttavia non interessati ad una gestione diretta ed attiva dell’attività (soci accomandanti) o comunque non propensi a rischiare più di quanto conferito (i soci a responsabilità limitata); - agevolare in via preventiva una futura successione o comunque in genere il trasferimento della qualità di socio;

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- incrementare le possibilità di reperimento di mezzi finanziari; - attenuare il carico fiscale gravante sui soci. La trasformazione, inoltre, può essere dettata anche da ragioni di opportunità fiscale. Ed infatti, atteso che sono diverse le regole di determinazione del reddito per le società di capitali e di persone, potrebbe verificarsi che per l’esercizio di una determinata attività sia più conveniente una forma societaria rispetto ad un’altra. È da dire, però, che in alcuni casi la trasformazione della società può rappresentare anche l’unica valida alternativa ad eventi “più spiacevoli” o complessi, quali la liquidazione o lo scioglimento della società. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, complici le parecchie perdite, si riduca il capitale sociale al di sotto del limite legale o si verifichi la perdita integrale dello stesso. Ebbene, come alternativa alla sua ricostituzione, l’assemblea di una società di capitali può deliberare la trasformazione di una Spa in una Srl o in una società di persone. Attenzione, però: la trasformazione di una società è vietata quando è in corso una procedura concorsuale (ad esempio, il fallimento), a meno che essa non sia richiesta espressamente per necessarie finalità della procedura. La riforma contenuta nel D. Lgs. 6/2003 ha profondamente inciso sull’istituto della trasformazione. La trasformazione consiste nel cambiamento del tipo di organizzazione sociale, che si ottiene con la modifica dell’atto costitutivo e delle maggioranze previste per il tipo di società che intende operare la trasformazione. Può accadere, ad esempio, che una società di persone si trasformi in una di capitali o viceversa. La trasformazione era nel sistema del codice del 1942 un istituto tipicamente societario. Espressamente regolata era solo la trasformazione di una società in accomandita semplice o in nome collettivo in società di capotali. Espressamente vietata era per contro la trasformazione di società cooperativa in società lucrativa. La riforma del 2003 ha profondamente modificato l’ambito di operatività e la disciplina della trasformazione, rimuovendo larga parte dei previgenti limiti, e così la nuova disciplina della trasformazione delle società (artt. 2498 e ss.) ha previsto nuove ipotesi di trasformazione in passato non considerare dal codice civile. A seguito delle innovazioni introdotte la stessa nozione di trasformazione è cambiata: oggi essa non è più qualificabile come mera modifica dello statuto sociale, ma come fenomeno che consente l’evoluzione di un ente ad un’altra forma organizzativa collettiva od addirittura di dare una forma organizzativa a realtà non munite di soggettività

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e viceversa. La legge delega in tema di trasformazione indicava due fondamentali indirizzi: da un lato la semplificazione e la più accurata disciplina del procedimento, dall’altro il favore per la trasformazione delle società di persone in società di capitali. Il legislatore ha ampliato notevolmente l’ambito di utilizzo dell’istituto facendo propri recenti orientamenti che vedevano nella trasformazione uno strumento di generale applicabilità a tutte le operazioni di cambiamento della forma giuridica delle imprese, prevedendo due distinte tipologie di trasformazione: le trasformazioni omogenee e quelle cd. eterogenee. Così oggi il codice civile disciplina due tipi di trasformazione: • quella omogenea, ossia quando una società si trasforma in altra società di tipo diverso ed in questo caso la decisione di trasformazione viene disciplinata dal codice e varia in base al fatto che si abbia una trasformazione da società di persone a società di capitali, e viceversa; • quella eterogenea, che consente a s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. di dar vita a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; e, similmente, le operazioni inverse che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali. In particolare gli articoli 2500-septies e ss. del c.c., affermano la possibilità di trasformare svariati enti non commerciali come ad esempio consorzi, società consortili, comunioni d’azienda, ecc., in società di capitali e viceversa. E’ bene sottolineare, a tal proposito, che la trasformazione da società di capitali in associazioni, è possibile solo per associazioni non riconosciute mentre la trasformazione in società di capitali è possibile solo per le associazioni riconosciute. In questo ultimo caso il legislatore ha voluto evitare che, con la trasformazione, l’ente acquisisse automaticamente anche la personalità giuridica. Di conseguenza le associazioni non riconosciute devono prima acquisire personalità giuridica e, solo in un secondo momento, possono trasformarsi in società di capitali. Inoltre viene eliminato il divieto, stabilito dall’art. 14 della L. 127/1971, di trasformarsi società cooperative in società lucrative. Caratteristica propria dell’istituto della trasformazione è la regola della continuità dei rapporti giuridici: “Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli

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obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”, ai sensi dell’articolo 2498 del codice civile. Quindi l’esplicita consacrazione normativa del principio di continuità dei rapporti giuridici recepisce l’orientamento ormai consolidato che considera la trasformazione come una vicenda meramente modificativa e non novativo-successoria. Pertanto, la trasformazione non comporta l’estinzione dell’ente e la creazione di un nuovo soggetto giuridico, ma solo un mutamento della struttura organizzativa del medesimo ente. Tale esito, inoltre, non si verifica nemmeno quando, a seguito della trasformazione da un tipo personalistico ad uno capitalistico, ovvero anche all’inverso – come accade nella trasformazione c.d. regressiva: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15622/12 – la società trasformata acquisisce la personalità giuridica. Deve rilevarsi, tuttavia, che, se vi è continuità nei rapporti giuridici nella trasformazione eterogenea di una società in associazione o di un consorzio con attività esterna in società consortile, di una società cooperativa in società lucrativa, qualche difficoltà nel configurare la continuità nei rapporti giuridici può verificarsi nell’ipotesi di trasformazione eterogenea di società in comunione d’azienda o fondazione in società, e viceversa. Infatti, nella trasformazione di associazione in società, il capitale sociale della trasformata è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo ed i soci della società coincideranno con gli associati. Inoltre, il principio di continuità nei rapporti giuridici è difficilmente configurabile ancor di più nell’ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali di una comunione d’azienda, realtà giuridica priva di qualunque soggettività ed autonomia patrimoniale. Non è infatti semplice sostenere che l’ente societario o non societario, una volta trasformatosi in comunione d’azienda, mantenga invariata la propria soggettività giuridica o parimenti che la comunione d’azienda, dopo la trasformazione in società, acquisti una soggettività giuridica di cui prima era sprovvista, in palese contrasto evidentemente con la natura meramente modificativa e non novativa della trasformazione eterogenea.

2. La trasformazione omogenea Come detto, si ha trasformazione omogenea quando una società si trasforma sempre in un’altra società, ma di diverso tipo. Consideriamo, dunque, il caso in cui una società (qualsiasi, sia di persone che di capitali) voglia trasformarsi in una S.p.a. (Società per Azioni), in una S.r.l. (Società a responsabilità limitata) o in una S.a.a. (Società in ac-

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comandita per azioni). Ebbene, chi vuole eseguire queste operazioni dovrà seguire le seguenti regole: • la trasformazione deve avvenire con atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato (e cioè del tipo societario nel quale la società si trasforma); • la disciplina è quella prevista per il tipo adottato e ciò anche con riferimento alle forme di pubblicità. Tuttavia, l’atto di trasformazione è soggetto alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione; • quanto all’efficacia, la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per ogni singola ipotesi di trasformazione. La trasformazione omogenea deve essere deliberata secondo le modalità previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e con l’osservanza delle relative maggioranze. Tuttavia, al fine di favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali, l’attuale disciplina non richiede più, come per il passato, il consenso di tutti soci. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la partecipazione attribuita a ciascuno agli utili. Ai sensi dell’articolo 2500-ter, 1° comma, del codice civile, al socio che non ha concorso alla decisione è però riconosciuto il diritto di recesso. La delibera di trasformazione fissa le basi organizzative della società nella nuova veste giuridica. Deve perciò rispondere ai requisiti di forma e di contenuto previsti per l’atto costitutivo del tipo di società prescelto. Devono inoltre essere rispettate le ulteriori regole previste per la costituzione della società che risulta dalla trasformazione. Nel caso di trasformazione di società di capitali, l’attuale disciplina prescrive che gli amministratori devono predisporre una relazione per illustrare motivazione ed effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede della società nei trenta giorni che precedono l’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, la relativa delibera deve risultare da atto pubblico e deve contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società prescelto. Il patrimonio sociale deve essere sottoposto a stima secondo le norme stabilite per i

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conferimenti in natura nella società per azioni o nella S.r.l., ai sensi dell’art. 2343 c.c. (conferimento di beni). A termini di legge la stima dei beni sociali che deve essere determinata sulla base dei “valori attuali degli elementi del passivo e dell’attivo”. Nel caso di trasformazione in società a responsabilità limitata la perizia è effettuabile da parte di un soggetto iscritto nel registro dei revisori o da una società di revisione nominato(a) dalle parti (art. 2465 c.c.). Diversamente, nel caso di trasformazione in società per azioni ed in società in accomandita per azioni, dove la perizia è effettuabile da un perito nominato dal Tribunale. E’ poi necessario un successivo controllo delle valutazioni da parte degli amministratori (art. 2343 c.c.) Per quanto concerne i criteri di valutazione si rileva che il comma 2 dell’art. 2500- ter , c.c., prevede che “il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’art. 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell’art. 2465 “. Alla luce di quanto previsto dal dettato normativo si ritiene che il perito debba procedere a stimare analiticamente ciascun bene facente parte del patrimonio attribuendo allo stesso il valore corrente che può essere maggiore ma anche inferiore a quello di libro. Inoltre di ritiene che il perito debba procedere ad effettuare una stima autonoma dell’avviamento. Si ritiene inoltre che tali valori attuali non debbano essere ripresi nella contabilità generale della società trasformata atteso che, allo stato attuale della normativa, non possibile rivalutare i beni al di fuori delle previsioni civilistiche, salve specifiche leggi di rivalutazione. Si ritiene, pertanto, che il metodo valutativo che più si addice al dettato dell’art. 2500ter c.c., appare quello che in dottrina è definito come metodo patrimoniale semplice basato sulla stima analitica dei singoli elementi patrimoniali senza l’evidenziazione di un autonomo valore di avviamento proprio del metodo patrimoniale complesso. Appaiono pertanto non proponibili valutazioni dell’azienda con metodi reddituali, finanziari, misti che presuppongono la quantificazione di un valore di avviamento. Seguendo la metodologia patrimoniale semplice il perito dovrà pertanto: - revisionare gli elementi patrimoniali attivi e passivi evidenziati nella situazione patrimoniale “di partenza” per accertare eventuali errori o scorrette “politi-

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che di bilancio” effettuate in passato dagli amministratori; - riesprimere a valori correnti gli elementi patrimoniali attivi e passivi individuati nella precedente elaborazione; - stimare le imposte latenti ; - determinare il capitale netto rettificato ; Il capitale sociale della società che risulta dalla trasformazione dovrà essere fissato in una cifra non superiore al patrimonio netto risultante dalla stima, ed in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo legale stabilito per la costituzione di quel tipo di società. In caso contrario, i soci dovranno provvedere a nuovi conferimenti. La delibera di trasformazione in società di capitali, al pari dell’atto costitutivo, è soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio che ha redatto il verbale e ad iscrizione nel Registro delle Imprese. Con tale iscrizione il procedimento di trasformazione si completa e la trasformazione produce i suoi effetti. Ogni socio ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionale alla sua partecipazione, mentre regole specifiche sono dettate per l’assegnazione al socio d’opera. L’attuale disciplina regola, infine, anche l’invalidità della trasformazione, adottando soluzione identica a quella già prevista per la fusione. Completati gli adempimenti pubblicitari prescritti, l’invalidità della trasformazione non può essere più pronunciata. Resta tuttavia salvo il diritto al risarcimento dei danni da parte dei soci o dei terzi danneggiati dalla trasformazione. Riguardo la trasformazione di società di capitali in società di persone (cd. trasformazione regressiva) l’art. 2500-sexies, prevedendo che sia adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, abbandona la tesi che propendeva per la necessità della unanimità. La previsione tuttavia che sia necessario il consenso dei soci illimitatamente responsabili vanifica di fatto la scelta del principio maggioritario, considerando che l’assunzione della responsabilità illimitata è la regola nelle società di persone. Tale disposizione trova comunque una sua giustificazione anche nell’art. 2351 che, limitando il voto di alcuni soci a particolari argomenti, potrebbe di fatto permettere il paradosso che soci privi del diritto di voto per la delibera di trasformazione avrebbero assunto responsabilità illimitata senza neppure partecipare alla delibera di trasformazione. Circa il mancato consenso da parte di alcuni soci, la soluzione non potrebbe che ri-

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cercarsi attraverso il diritto di recesso, con sacrificio del socio dissenziente, oppure la conservazione della responsabilità limitata ove consentito (s.a.s.). Lo statuto potrà inoltre prevedere maggioranze più elevate ma ciò sempre nel rispetto delle norme inderogabili e,senza giungere a derogare almeno per le s.p.a. il principio maggioritario, che è considerata norma a tutela dell’ordine pubblico e quindi inderogabile. Resta infine da verificare se sia possibile, in analogia a quanto previsto per le associazioni dall’art. 2500-octies, prevedere clausole statutarie che escludano la trasformazione. Una simile clausola nelle società di capitali sarebbe priva di efficacia, in quanto non impedirebbe comunque, applicando il principio maggioritario, la sua eliminazione attraverso una modifica a maggioranza dell’atto costitutivo. Nell’ipotesi di trasformazione regressiva non si dovrà procedere a relazione di stima né sarà obbligatorio un bilancio straordinario (ritenuto invece necessario nelle altre ipotesi insieme alla relazione degli amministratori) ma solo una relazione che illustri ai soci l’operazione: ciò viene giustificato dal fatto che i creditori potranno far valere i loro diritti anche sul patrimonio personale dei soci divenuti illimitatamente responsabili. Qualora infine esistano obbligazioni convertibili deve essere data anche in questa ipotesi la possibilità di conversione anticipata in analogia all’art. 2420-bis.; nell’ipotesi invece di obbligazioni ordinarie si dovrà rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario previa approvazione da parte degli obbligazionisti di detta modifica del prestito. Qualora infine esitano diverse categorie di azioni la delibera di trasformazione dovrà essere approvata anche dalla assemblea speciale. Particolari problemi si pongono nell’ipotesi in cui esista un patrimonio separato, in cui a meno di ipotizzare una sua estinzione anticipata, si deve concludere per l’inammissibilità della trasformazione. Nella ipotesi che vi siano strumenti finanziari privi del diritto di voto (e quindi non esista a rigore una assemblea speciale), a meno di ipotizzare una assemblea speciale in analogia al 2541, si deve optare per una soggezione dei titolari di detti strumenti finanziari alla organizzazione societaria e quindi la possibilità che subiscano delibere che pregiudichino i loro diritti purché ciò sia oggettivamente giustificato e rispetti il principio di buona fede, prevedendo un eventuale rimborso dell’apporto sottostante .

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Per concludere si può ben ipotizzare la trasformabilità di una società di capitali che abbia integralmente perduto il proprio capitale in considerazione del fatto che la perdita integrale del capitale sociale nelle società di persone non determina lo scioglimento della stessa, essendo in realtà il capitale costituito dalla illimitata responsabilità dei soci.

3. La trasformazione eterogenea La trasformazione eterogenea (artt. 2500 septies, octies, novies) è quella che si realizza, ad esempio, con la trasformazione di una società in un consorzio. La disciplina è applicabile soltanto laddove si trasformi o risulti dalla trasformazione una società di capitali. Con la trasformazione eterogenea, quindi, si attua una trasformazione in enti di tipo diverso rispetto a quello originario. In proposito è necessario distinguere: • la trasformazione di una società di capitali: che si ha quando una società di capitali si trasforma in enti di tipo diverso (consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni); • la trasformazione in società di capitali: che, a contrario, si verifica quando consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni si trasformano in società di capitali. Per quanto concerne la trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni si applicano le medesime regole sopra descritte in relazione alla trasformazione omogenea. Se, invece, si realizza l’operazione inversa, è prevista una disciplina differenziata a seconda del tipo di ente che si deve trasformare. L’articolo 2500 septies si occupa della trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Se, invece, si realizza l’operazione inversa, nell’art. 2500 octies è prevista una disciplina differenziata secondo il tipo di ente che si deve trasformare. La trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adem-

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pimenti pubblicitari previsti. Nello stesso termine possono fare opposizione i creditori. Nella trasformazione omogenea, invece, per garantire esigenze di certezza dei terzi, una volta eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione Finalità della nuova normativa è quello di garantire la possibilità di utilizzare un unico procedimento che determini la conservazione in testa dell’ente risultante dei diritti e degli obblighi dell’ente trasformato, pur in presenza di rilevanti modifiche di struttura e di scopo. Anche per la trasformazione eterogenea si deve pertanto riaffermare la natura modificativa e non novativo-costitutiva dell’operazione, senza che ciò ne comporti l’estinzione ma restando ferma l’identità e integrità dell’impresa commerciale gestita. Unica eccezione deve però sottolinearsi per la trasformazione in comunione di azienda (anche se su questo punto la dottrina è divisa) dato che l’ente è destinato a “trasformarsi” in un rapporto di mera contitolarietà (priva quindi di una qualsiasi soggettività giuridica) in cui non esiste nessun vincolo di destinazione del patrimonio. Tuttavia anche per quest’ultima fattispecie autorevole dottrina, interpretando rigorosamente l’art. 2498, ne afferma la mera natura modificativa e non estintivo-costitutiva, fermo restando che in tale ipotesi ciò che continua ad esistere non è più l’ente-impresa ma la struttura organizzativa imprenditoriale, che semplicemente muta la forma con cui esercita la propria attività. Dall’esame di queste figure può quindi desumersi che la nuova trasformazione garantisce non più (e comunque non sempre) la permanenza di un soggetto giuridico (cd. ente) ma la conservazione dell’identità e integrità dell’impresa commerciale, preservandone il patrimonio. La trasformazione in comunione di azienda difatti attribuisce direttamente ai soci beni sociali in natura senza dover passare per la fase liquidatoria (prima ritenuta insopprimibile); per queste stesse ragioni oggi parte della dottrina ritiene configurabile anche la trasformazione di una società in imprenditore individuale o consorzio con sola attività interna, ipotesi non espressamente previste (nessuna differenza infatti vi sarebbe tra attribuzione di quote di comproprietà e l’attribuzione della proprietà esclusiva). Tali novità hanno anche importanti risvolti fiscali nonché la conseguenza della necessità – sul piano formale - di inserire in atto le clausole urbanistiche, non necessarie

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invece nella semplice ipotesi di mutamento della veste giuridica (non avendo effetti costitutivi). Anche in questa ipotesi la delibera avviene a maggioranza (seppur rafforzata: 2/3 degli aventi diritto,espressione questa infelice ma che in base ai principi generali deve essere riferita sempre alla maggioranza del capitale sociale) ed il consenso di coloro i quali in base alla disciplina dell’ente derivante assumeranno la responsabilità illimitata; - in caso di trasformazione in associazione non riconosciuta sarà necessario il consenso di colui che ne assumerà la presidenza o direzione ex art. 38 cc; - nell’ipotesi di trasformazione in consorzio non è configurabile una responsabilità illimitata dei consorziati ma ex art. 2615 la responsabilità graverà sul solo consorzio; - nel caso di fondazione non può nemmeno ipotizzarsi la qualifica di socio dell’ente (almeno per le fondazioni prive dell’assemblea) ma i soci staranno perfezionando con l’atto di trasformazione il cd. atto di dotazione . Ogni trasformazione eterogenea produrrà i suoi effetti solo trascorso il termine di 90 giorni ex art. 2500 novies per l’opposizione dei creditori, a condizione che al momento della delibera di trasformazione siano rispettate tutti i requisiti richiesti per l’ente risultatane dato che ,a differenza che nella fusione e nella scissione dove a seguito della delibera di fusione bisognerà poi stipulare l’atto esecutivo di fusione, nessun altro atto sarà necessario oltre la delibera di trasformazione stessa. Relativamente infine alla responsabilità illimitata (o limitata) dei soci per le obbligazioni sociali anteriori, si ritiene applicale l’art. 2500 ter in quanto norma di carattere generale seppur dettato per le sole trasformazioni omogenee . Riguardo le trasformazioni eterogenee “in” società di capitali, bisogna sottolineare come possano trasformarsi solo le associazioni riconosciute mentre le società posso trasformarsi solo in associazioni non riconosciute data la difficoltà di coordinamento con il riconoscimento delle personalità giuridica delle stesse. L’art. 2500 octies non menziona neppure le cooperative, la cui trasformazione è invece disciplinata dagli art. 2545 decies e ss. (che regola inoltre la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici), con possibilità di trasformazione solo in società di capitali o consorzi . Si ricorda tuttavia che limiti alla trasformabilità delle associazioni possono derivare

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dalla legge (se l’ente ha ricevuto contributi pubblici o liberalità o oblazioni dal pubblico) o dall’atto costitutivo così che si possa vietare che un ente nato con finalità ideali possa poi trasformarsi in una organizzazione con scopo lucrativo (norma da estendere analogicamente anche alle fondazioni). L’esclusione invece delle associazioni non riconosciute non è facilmente comprensibile giacchè oggi la trasformazione è consentita anche a soggetti di diritto privi anche di soggettività giuridica e tale trasformazione era prevista sotto la previgente disciplina dalla l. 91/81 che prevedeva agevolazioni fiscali per tale tipo di trasformazione delle associazioni sportive. La trasformazione della fondazione di cui in esame, nulla ha a che vedere con quella disciplinata dall’art. 28, quale strumento alternativo all’estinzione dell’ente: quest’ultima infatti concerne solo il cambiamento dello scopo originario in quanto esaurito o di scarsa utilità mentre quella disciplinata dall’art. 2500 octies modifica la struttura e la causa stessa del negozio, da ideale a lucrativa . L’atto di trasformazione sarà inoltre soggetto alla disciplina prevista del tipo sociale adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione: nell’ipotesi di trasformazione di associazione o fondazione, l’atto dovrà quindi essere iscritto anche nel registro delle personalità giuridiche.

4. Applicabilità analogica della trasformazione eterogenea. Vigente il vecchio regime, il limite dell’estensibilità dell’istituto era individuato nel cd. principio della omogeneità causale; oggi tale principio è stato abbondantemente superato. Se appare più problematica l’applicazione della predetta normativa in casi trasformazione reciproca di associazioni, consorzi, comunioni d’azienda e fondazioni, stante la collocazione della disciplina nell’ambito delle società lucrative, tale circostanza non sembra decisiva per escluderne l’applicabilità a determinate figure. La prima ipotesi da esaminare è la trasformazione eterogenea di società di persone, dove l’eventuale opzione di una sua inammissibilità costringerebbe la società ad un doppio passaggio: da società di persone ad S.p.a. e da S.p.a. a qualsiasi altro ente .Tale considerazione non sembra da condividere per il principio della economicità degli

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strumenti giuridici. Bisogna ritenere ammissibile la trasformazione di consorzio in società consortile e viceversa, dove muterebbe solo l’ente e non lo scopo (essendo ammessa la trasformazione da e in società di capitali muterebbe invece anche lo scopo). Altrettanto ammissibile appare la trasformazione di comunione di azienda in società consortile e/o cooperativa, non tanto per la mancanza di omogeneità causale quanto perché oggi rilevante ai fini del concetto di trasformazione abbiamo visto essere non più l’esistenza di un ente da trasformare ma l’integrità e la continuazione della impresa. Tali applicazioni analogiche soggiacciono a due limiti fondamentali : 1) il diritto di opposizione (che ha natura di condizione sospensiva dell’efficacia e non di invalidità, invalidità che d’altra parte non può essere dichiarata dopo l’iscrizione) dei creditori che ex 2500 novies deve sempre essere garantito ; 2) la necessità che l’ente trasformato sia soggetto ad iscrizione obbligatoria in pubblico registro, potendo così decorrere il termine di opposizione “dell’ultimo degli adempimenti pubblicitari” ex 2500 ; 3) il diritto di opposizione ex 2500 novies potrebbe inoltre essere sostituito dal consenso espresso di tutti i soci legittimati all’opposizione o dal pagamento dei creditori che non vi abbiano consentito giacchè sia per la comunione di azienda sia per i consorzi (ipotesi legislativamente previste) non è possibile alcuna forma pubblicitaria dell’”ente” trasformato ; 4) l’esistenza del pregiudizio dei creditori andrà valutata in concreto in analogia all’ipotesi di riduzione volontaria e sarà applicabile l’ultimo comma dell’art. 2445 per cui il Tribunale può disporre che l’operazione possa aver luogo nonostante l’opposizione . 5. Rilievi fiscali Il d.lgs. 344/2003 ha sostanzialmente modificato parte del D.P.R. 917/1996 (T.U. imposte sui redditi): - in caso di trasformazione di società di capitale in ente non commerciale i beni

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della trasformata società devono considerasi realizzati al valore normale, con conseguente realizzazione a seguito della trasformazione di plusvalenze (tassabili); - in caso di trasformazione di ente non commerciale in società di capitale, il passaggio del patrimonio alla società nascente si considera conferimento e quindi darà luogo a plusvalenza; - in caso di trasformazione tra società commerciali e/o cooperative, l’operazione rientrerà nel regime della neutralità fiscale ; - in caso di trasformazione in comunione di azienda, saranno applicabili le disposizioni sull’affitto dell’unica azienda da parte di imprenditore individuale e pertanto la trasformazione non comporterà realizzo immediato di plusvalenza ma in caos di successiva cessione anche parziale da parte degli ex soci, le relative plusvalenze saranno tassate come redditi diversi .

6. La responsabilità dei soci. La trasformazione societaria può comportare un mutamento del regime di responsabilità dei soci. Se in seguito alla trasformazione i soci assumono responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (ad esempio, trasformazione di una società per azioni in collettiva), l’attuale disciplina, colmando una lacuna di quella previgente, dispone che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Inoltre, tale responsabilità opera anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione. Espressamente regolata è, invece, l’ipotesi inversa, quando a seguito della trasformazione, viene meno la responsabilità illimitata di tutti o di alcuni dei soci. Al riguardo è anzitutto fissata l’ovvia regola che i soci non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all’iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese. La trasformazione opera solo per il futuro e non può pregiudicare la posizione dei creditori sociali anteriori contro la loro volontà. Nelle operazioni di trasformazione da società di persone in società di capitali uno degli aspetti più delicati riguarda la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli effetti della trasformazione, a seguito della quale i soci assumono una responsabilità limitata per tutte le nuove obbligazioni.

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La trasformazione da società di persone a società di capitali comporta normalmente una modificazione del regime di responsabilità personale dei soci nei confronti dei creditori sociali, ed è per questo che il Legislatore si è preoccupato di tutelare questi ultimi. In particolare con la trasformazione da società di persone a società di capitali i soci illimitatamente responsabili non sono liberati dalle obbligazioni sociali assunte precedentemente all’operazione (pubblicità ex art. 2500) se non risulta che i creditori sociali abbiano dato il loro consenso alla trasformazione, ovvero hanno liberato gli stessi. Si precisa che il consenso dei creditori non riguarda la trasformazione in quanto tale ma solamente la liberazione dei soci per le obbligazioni sorte in precedenza agli adempimenti pubblicitari previsti per la trasformazione. A tal riguardo si rappresenta che la responsabilità personale illimitata dei soci della società trasformanda viene a cessare con il momento in cui la trasformazione produce i suoi effetti, che non è più l’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle imprese, bensì l’adempimento degli obblighi pubblicitari imposti dall’art. 2500 comma 2, c.c., ovvero: - le forme di pubblicità previste per il tipo di società adottato; - la pubblicità richiesta per la cessazione dell› ente che effettua la trasformazione.

La disciplina è contenuta nell’articolo 2500-quinquies del codice civile secondo cui, quale principio generale, la trasformazione in società di capitali non libera i soci dalla responsabilità illimitata per le obbligazioni sorte prima della data in cui ha effetto la trasformazione, ossia dalla data della iscrizione della delibera presso il Registro delle imprese. Tale regola può essere derogata solo in presenza del consenso dei creditori sociali che possono quindi liberare i soci dalla responsabilità illimitata anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione (sul punto si evidenzia una non felice formulazione normativa laddove si prevede che i creditori sociali debbano dare il loro consenso alla trasformazione per liberare i soci). Il comma 2 dell’articolo 2500-quinquies disciplina le modalità per ottenere il consenso dai creditori sociali, precisando in primo luogo che la richiesta di consenso deve

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avvenire con modalità che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento da parte del creditore, indicando la lettera raccomandata come una delle modalità utilizzabili. Risulta evidente che la disposizione normativa deve essere aggiornata tenendo conto delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, tra cui la posta elettronica certificata che certamente consente di ottenere i medesimi effetti della “vecchia” lettera raccomandata. Ma la parte più interessante della disposizione è contenuta nella seconda parte del comma 2 secondo cui “il consenso si presume se i creditori (…) non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”. Per favorire la trasformazione, è stata quindi introdotta una disciplina che agevola la liberazione dei soci. E’ infatti stabilito che: a) Il consenso dei creditori alla trasformazione vale come consenso alla liberazione di tutti i soci a responsabilità illimitata; b) Il consenso alla trasformazione (e quindi alla liberazione dei soci) si presume, se ai singoli soci è stata comunicata per raccomandata (o con altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento) la delibera di trasformazione ed essi non hanno negato espressamente la loro adesione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il silenzio vale quindi consenso. In buona sostanza, dalla disposizione in questione emerge quanto segue: - la società, al fine di poter ottenere la liberazione dalla responsabilità illimitata dei soci anche per le obbligazioni sorte prima della trasformazione, deve attivarsi inviando un’apposita comunicazione a ciascun creditore sociale (fermo restando che non è necessario l’invio a tutti i creditori, ma ci si può limitare ad una comunicazione nei confronti dei creditori più importanti o comunque per i quali si intende liberarsi dalla responsabilità); - se il singolo creditore sociale non si attiva per negare il consenso alla liberazione, decorsi inutilmente sessanta giorni si applica il principio del silenzio assenso ed i soci risulteranno liberati dalla responsabilità illimitata in relazione all’obbligazione contratta nei confronti del creditore “inerte”. La disciplina normativa costringe quindi il creditore ad un comportamento attivo se in-

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tende non liberare i soci dalla responsabilità illimitata, richiedendo alla società il solo onere di procedere all’invio della comunicazione dell’avvenuta trasformazione della società con la richiesta di liberazione dalla responsabilità. È pur vero che nella realtà è probabile che il creditore possa “dimenticarsi” di negare esplicitamente il consenso (non rispondendo quindi alla richiesta della società) con evidenti effetti positivi per i soci della ex società di persone che potranno quindi godere di una responsabilità limitata con effetti “ex tunc”. Il permanere della responsabilità dei soci comporta il loro assoggettamento a fallimento in base al nuovo art. 147, 2° comma, Legge Fallimentare, purché l’insolvenza sia dovuta, in tutto o in parte a debiti risalenti al periodo anteriore alla trasformazione. La riforma della legge fallimentare realizzata dal d.lgs. 9-1-2006, n. 5, ha così accolto l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, ma non incontrastato in dottrina. E’ questa una soluzione particolarmente rigorosa, ispirata dalla finalità di impedire che la trasformazione diventi espediente per sottrarsi al fallimento personale. In ogni caso, oggi il fallimento della società può essere esteso ai soci solo se dichiarato entro un anno dalla trasformazione, purché siano state osservate le formalità (iscrizione nel registro) necessarie per rendere la stessa opponibile ai terzi.

7. La trasformazione c.d. progressiva. Il D.L. 24 giugno 2014 n. 91 introduce importanti modifiche al codice civile. In particolare, l’art. 20 del decreto aggiorna il secondo comma dell’art. 2500-ter c.c. in tema di trasformazione c.d. progressiva di società di persone in società di capitali: per effetto della novella, in caso di trasformazione di una società di persone in una azionaria, il patrimonio netto della società trasformando può essere valutato non solo seguendo le rigorose prescrizioni di forma stabilite dall’art. 2343 c.c., ma anche con le tecniche alternative più agili e meno costose previste dall’art. 2343-ter c.c.. L’articolo 20, comma 5, del Decreto Competitività ha sostituito il comma 2 dell’articolo 2500-ter codice civile prevedendo che, in caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, il capitale sociale della società risultante dalla tra-

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sformazione, determinato in base ai valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo, possa risultare, oltre che da una relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale ex articolo 2343 Codice Civile, anche dalla documentazione richiesta dall’articolo 2343-ter c.c. (in caso di trasformazione in S.p.A.) o dall’articolo 2465 c.c. (in caso di trasformazione in S.r.l.). Ne consegue che: - in caso di trasformazione in S.p.A. la relazione dell’esperto non è necessaria qualora sia prodotta la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 2343-ter C.C. in materia di conferimento di beni in natura o crediti; - in caso di trasformazione in S.r.l. la relazione dell’esperto non è necessaria qualora sia presentata la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2465 C.C. in materia di conferimento di beni in natura o crediti. La trasformazione ha effetto – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2500, c. 2, c.c. – dall’ultimo dei seguenti adempimenti pubblicitari: - l’atto di trasformazione; - l’atto di cessazione dell’ente che si è trasformato. Non è possibile retroagire o postdatare fiscalmente la data di effetto della trasformazione. La disciplina della trasformazione di società di persone in società di capitali consiste essenzialmente nella regolamentazione di quattro specifici profili dell’operazione: a) La “decisione” di trasformazione (art. 2500-ter, co. 1° c.c.) b) La formazione del capitale delle della società risultante dalla trasformazione (art. 2500-ter, co. 2° c.c.) c) L’assegnazione di azioni e quote ai soci della società risultante dalla trasformazione (art. 2500-quater c.c.) d) La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali sorte anteriormente all’i-

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scrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasformazione (art. 2500-quinquies c.c.)

Cominciando dalla decisione di trasformazione, va rilevato che l’obiettivo dell’attuale disciplina di favorire, nell’organizzazione delle attività produttive, l’adozione di modelli societari capitalistici è stata perseguita con l’introduzione di una vistosa deroga alla regola del consenso unanime dei soci normalmente richiesto per le modificazioni del contratto sociale (art. 2252 c.c.). In particolare: “salvo diversa disposizione, del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso”, ai sensi dell’art. 2500-ter comma 1. Regola generale a qualsiasi trasformazione (che sia “omogenea” o “eterogenea”) è quella per cui tale operazione deve rispettare talune regole formali. E’ anzitutto necessario che la trasformazione risulti da atto pubblico, contenente le indicazioni richieste dalla legge per l’atto costitutivo di questa società. Inoltre, l’atto di trasformazione deve osservare sia la disciplina del tipo adottato e le forme di pubblicità relative, sia le regole di pubblicità previste per la cancellazione dell’ente che effettua la trasformazione: deve quindi essere iscritto nel registro delle imprese (art. 2500 c.c.). E l’efficacia della trasformazione decorre dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari ora ricordati (art. 2500 c.c.). Al fine di evitare elusioni del principio di corretta formazione e di effettività del capitale sociale, queste trasformazioni comportano poi l’obbligo di determinare il capitale sociale risultante dalla trasformazione sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo; e, in particolare, di fissarlo in una cifra non eccedente il patrimonio netto risultante da una relazione giurata di stima di un esperto, designato dal tribunale se la trasformazione è in S.p.A. (ai sensi dell’art. 2343 c.c.) ovvero scelto dai soci tra gli iscritti nell’albo dei revisori, se la trasformazione è in s.r.l. (ai sensi dell’art. 2465 c.c.), secondo l’articolo 2500-ter, comma 2°, c.c. Lo scopo della relazione di stima è di garantire che il capitale sociale della società nella sua veste sia effettivamente esistente e non sia inferiore al minimo prescritto dalla legge. L’atto di trasformazione non accompagnato dalla perizia di stima è considerato invalido. Sul sistema predisposto dall’art. 2343 c.c., al quale fa rinvio l’art. 2500-ter, co. 2° c.c., imperniato sull’essenziale elemento della stima giurata da un esperto nominato dal

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tribunale, si inserisce, a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2006/68/CE ad opera del D.lgs. 4 agosto 2008, n. 142 (con interventi di modifica per effetto del D.lgs. 29 novembre 2010, n. 224), un meccanismo volto a consentire che il conferimento di beni in natura avvenga senza alcuna relazione di stima. In tal modo si intende rendere più agevole, anche in termini di tempi tecnici e meno costoso, il procedimento di costituzione della società azionaria o quello dell’aumento del capitale sociale. Infatti, vengono considerati: a) Il conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario che prescinde del tutto da un procedimento valutativo, in quanto il valore è quello rappresentato dal prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento ( ai sensi dell’art. 2343-ter, co. 1°, c.c.); b) Il conferimento di beni iscritti nel bilancio della società conferente nell’esercizio precedente a quello dell’effettuazione del conferimento se il bilancio medesimo sia sottoposto a revisione legale senza rilievi da parte del soggetto tenuto alla revisione ( ai sensi dell’art. 2343-ter,let. A, co. 2°, c.c.); c) Il conferimento di beni - che potrebbero essere anche quelli presi in considerazione dal primo comma dell’art. 2343 c.c. quando, per esempio, l’entità da conferire non sia quotata da almeno sei mesi – mediante un procedimento valutativo semplificato ( ai sensi dell’art. 2343-ter, co. 2°, let. B, c.c.) Particolarmente delicato è il profilo della tutela dei soci. Al riguardo, è sancito il diritto di ciascun socio all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, detenuta nella società personale (art. 2500-quater, co. 1°). Ai sensi del medesimo articolo, 2500-quater, co. 2°: “Il socio d’opera ha diritto all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità”. In base a un principio giurisprudenziale ormai consolidato, nel caso in cui sopravvenga dichiarazione di fallimento di società di capitali che, ante trasformazione, risultava costituita nella forma di società di persone, qualora persistano obbligazioni contratte

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prima della trasformazione e in relazione alle quali non risulta sopravvenuta la liberatoria (espressa o presunta) dei creditori sociali, il fallimento può essere esteso ai soci che, ante trasformazione, risultavano illimitatamente responsabili. Va però segnalato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 319 del 21.7.2000, ha sancito che la predetta estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ante trasformazione è possibile solo se la dichiarazione di fallimento sopraggiunge entro un anno dalla data in cui essi sono divenuti soci a responsabilità limitata (ossia, in altre parole, solo se la dichiarazione di fallimento sopraggiunge entro un anno dalla data in cui ha avuto effetto la trasformazione). 8. Aspetti fiscali della trasformazione omogenea “progressiva” La trasformazione omogenea di società (da società di persone in società di capitali e viceversa) è disciplinata dall’articolo 170 del DPR n. 917/1986. Tale articolo, al primo comma, prevede che la trasformazione è una procedura “neutrale” fiscalmente per cui l’operazione stessa non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze di beni comprese quelle relative alle rimanenze e al valore d’avviamento. In altri termini il passaggio da società di persone a società di capitali non genera materia imponibile fiscalmente. In base all’art. 170 c.1 la trasformazione di una società non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze e minusvalenze, poiché costituisce solo un mutamento nell’ordinamento corporativo della società, che passa semplicemente da un “tipo giuridico” ad un altro. Nel caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali e viceversa, ai sensi del secondo comma dell’articolo 170 del DPR n. 917/1986, è necessario procedere a dividere l’esercizio interessato alla trasformazione in due periodi: - il primo dall’inizio dell’esercizio alla data di effetto della trasformazione - il secondo dalla data di effetto della trasformazione alla data di chiusura dell’esercizio. Detti periodi sono assoggettati a tassazione sulla base del regime di tassazione proprio della tipologia societaria di riferimento. Quindi, ad es., nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali il primo periodo sconterà l’imposizione prevista per le società di persone (tassazione Irpef in capo ai soci oltre ad Irap in capo alla

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società), il secondo quella per le società di capitali (Ires ed Irap in capo alla società). L’imposizione verrà effettuata sulla base di appositi conti economici per i periodi di competenza. L’art. 5–bis, D.P.R. n. 322/98 disciplina i termini di presentazione della dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione. La dichiarazione del periodo ante trasformazione va presentata telematicamente entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di effetto della trasformazione. Il modello di dichiarazione da utilizzare è, se disponibile, quello “nuovo” (cioè riferito al periodo di imposta in cui avviene la trasformazione) nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali. La trasformazione non comporta particolari effetti ai fini IVA, stante l’unitarietà del soggetto che pone in essere la trasformazione. Pertanto la dichiarazione annuale Iva: - deve essere trasformata solamente dalla società risultante dalla trasformazione; - deve ricomprendere tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, sia prima che dopo la trasformazione; - deve essere presentata nel termine ordinario del 30 settembre dell’anno successivo, esclusivamente in via telematica; - deve essere presentata in forma “autonoma”, ovvero nell’ambito del Modello Unico. Riguardo alle riserve, queste conservano il regime fiscale del momento in cui sono state formate a condizione che esse vengano distintamente indicate in bilancio dopo la trasformazione. Va preliminarmente osservato che, trattandosi di trasformazione da società di persone in società di capitali, parlare di riporto di perdite (realizzate dalla trasformando) in capo alla trasformata non ha alcun fondamento in ambito tributario, a causa del particolare regime di tassazione ai fini delle imposte dirette cui una società di persone è soggetta. Essa, infatti, non liquida direttamente le imposte sul reddito realizzato, ma queste vengono assolte dai singoli soci sulla quota di reddito che viene loro attribuita. Analogo discorso deve essere fatto per le perdite realizzate dalle società di persona.

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Alla fine di ogni esercizio, dunque, il reddito o la perdita realizzata “escono” completamente dalla competenza fiscale della società per “entrare” in quella di ciascun socio. Ne discende che, dal punto di vista fiscale, non possono esistere “perdite pregresse” in capo a una società di persone, anche nel caso in cui queste siano ancora presenti nel bilancio civilistico, perché ancora non coperte. Tale irrilevanza reddituale delle riserve di utili pregresse (sia in sede di distribuzione che in sede di aumento gratuito del capitale sociale) è comunque subordinata al fatto che, in occasione della trasformazione, tali riserve siano iscritte nel bilancio della società trasformata con l’indicazione della loro origine (es. “Riserva ante trasformazione formata con utili tassati per trasparenza in capo ai soci”).

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STEFANO MASULLO Classe 1964, laurea in Scienze Economiche e Master in Comunicazione, Marketing e Finanza, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e dell’Ordine Costiniano di San Giorgio, Custode delle Insegne e Componente del Collegio Magistrale dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano l’Ospitaliere, attivo nel settore finanziario dal 1984, già Rappresentante alle Grida alla Borsa Valori di Milano, autorizzato CONSOB, e Broker registrato al NASD a New York, è specializzato nella consulenza e gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari, nella finanza di impresa, nella pianificazione fiscale, nella comunicazione finanziaria e nella formazione. Ha iniziato a lavorare nella società Consulenti Finanziari SpA, creata da Pompeo Locatelli, in seguito, ha collaborato, per oltre un lustro, nello Studio di Agenti di Cambio Leonzio Combi, costituito a Milano nel 1907, uno dei più importanti in Italia. Dal 1995 fino alla vendita, avvenuta nel 2006, fondatore, presidente e azionista di riferimento, del gruppo di consulenza ed intermediario finanziario ex articolo 106 T.U.B., autorizzato Ufficio Italiano Cambi, Opus Consulting S.p.A., capitale sociale 625.000 euro. Socio fondatore, nel 1996, e tuttora segretario generale ASSOCONSULENZA Associazione Italiana Consulenti di Investimento la prima ed unica associazione di categoria riconosciuta a livello istituzionale in Italia; è inoltre socio fondatore, nel 2008, e segretario generale ASSOCREDITO Associazione Italiana Consulenti di Credito Bancario e Finanziario di cui è presidente Luigi Pagliuca, già presidente del Collegio di Milano e Lodi dei Ragionieri Commercialisti. Rettore Università ISFOA, autore di oltre 300 pubblicazioni e di 23 best sellers aziendali, di cui uno, nel 1999, adottato dall’Università Bocconi di Milano; opinionista presso i più importanti media di settore, quali CNBC Class Financial Network e Bloomberg Television, è stato chiamato come relatore, in Italia ed all’estero, da prestigiose istituzioni quali Marcus Evans, Istituto di Studi Bancari, ISTUD, IUAV Università di Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; nel 2002 ha realizzato il primo libro dedicato al Consulente di Investimento. Autore nell’ottobre del 2001, del primo testo dedicato al Bahrein, è direttore editoriale delle prima rivista svizzera di finanza islamica, Shirkah Finance, risultando uno dei principali esperti italiani del settore. Socio fondatore e direttore responsabile della testata internet di finanza www.trend-online.com, con oltre 80.000 I Like su Facebook e 2,5 milioni di visitatori annui, risulta essere la più importante ed influente testata giornalistica on line di finanza operativa, ranking Alexa in Italia pari a 1.669 ed a livello mondiale pari a 16.069, fondata nel 2000. Socio fondatore e direttore responsabile di Golf People Club Magazine, rivista leader assoluta ed incontrastata nel proprio segmento di riferimento, Golf-Business & Lifestyle, con oltre 250.000 copie diffuse tra la versione cartacea e quella digitale, destinata agli appartenenti alla specifica classe sociale degli high net worth individuals, cioè individui che possiedono un patrimonio netto globale personale, immobile di residenza escluso, superiore al milione di dollari; in passato vice direttore del magazine dedicato al lusso World & Pleasure Magazine e direttore editoriale Family Office: Patrimoni di Famiglia, la prima rivista italiana multimediale, internet e cartacea, specializzata nella tutela e conservazione dei patrimoni di famiglia. Ha svolto incarichi direttivi o consulenziali in gruppi bancari, assicurativi, finanziari, industriali quali: Norwich Union, CIM Banque, Broggi Izar, Henderson Investor, Fleming, Corner Bank, Lemanik, Nationale Nederland, Banca Popolare Commercio Industria, 81 SIM Family Office SpA, Prudential Vita, Banca Popolare di Milano, Cassa di Risparmio di Cento, Cassa di Risparmio di Perugia, Société Bancarie Privée, Liberty Financial, FMG Fund Marketing Group, Credito Italiano, IW Bank, ING Group, Colomba Invest SIM, MPS Banca Personale.

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LIBERA E PRIVATA UNIVERSITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY UNIVERSITÀ TELEMATICA A DISTANZA ENTE DI RICERCA SENZA SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE GENERALE

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ISFOA Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale Libera e Privata Università Telematica a Distanza di Diritto Internazionale Ente di Ricerca Senza Scopo di Lucro e di Interesse Generale

APPENDICE AL VOLUME E PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE

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Persona Giuridica Legalmente Autorizzata e Riconosciuta tramite Certificato di Incorporazione, Decreto, Registrazione Ufficiale, Provvedimento e Delibera nelle seguenti nazioni: Stati Uniti, Repubblica di San Marino, Belize, Albania, Confederazione Elvetica. Persona Giuridica Legalmente Costituita ed Autorizzata ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e delle Leggi Cantonali. Ente Morale Autorizzato ai sensi della Legge 13 Giugno 1990 n. 68 della Repubblica di San Marino Fondazione Internazionale Autorizzata ai sensi della Legge 7 Maggio 2011 n. 8788 della Repubblica di Albania. Istituzione Autorizzata ai sensi della Section 108 of the General Corporation Law of Delaware Istituzione Autorizzata ai sensi dell’International Business Companies Registry Act Republic of Belize member British Commonwealth 31 December 2000. ISFOA Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale è una Università libera, apolitica, aconfessionale di Diritto Internazionale, Riconosciuta ai Sensi dell’Art.60 del Codice Civile Svizzero in conformità degli Articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera, è riconosciuta dall’ordinamento Giuridico Nazionale come Appartenente al settore Universitario Svizzero regolato dalla Legge Federale sulla promozione e sul coordinamento del settore Universitario Svizzero (LPSU entrata in vigore il 1 Gennaio 2015) ed è legittimata ad organizzare ed erogare attività di insegnamento di livello universitario, ricerca accademica ed alta formazione specialistica in ossequio alle prescrizioni ed alla legislazione vigente rilasciando a titolo libero e privato e su basi assolutamente legali, le relative attestazioni. Svolge attività di insegnamento a livello terziario ed attribuisce titoli di studio in virtù del diritto di libertà di insegnamento e della ricerca scientifica e della libera attività economica in conformità agli articoli (art.20) - (art.27) garantiti dalla Costituzione Federale Svizzera, essi sono conformi alle Direttive della Conferenza universitaria svizzera nell’ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna) del 4 dicembre 2003. I titoli conferiti sono validi ai fini del riconoscimento, secondo la Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002. ISFOA Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale, riconosciuta dall’ordinamento giuridico nazionale come appartenente al settore universitario svizzero regolato dalla Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU), utilizza le tre lingue ufficiali Elvetiche, italiano, francese, tedesco, unitamente all’inglese ed opera a tutti gli effetti quale Università, offrendo corsi che portano al conseguimento di Bachelor Degree (Lauree Triennali), Master Degree (Lauree Specialistiche), Executive Master e Master of Advanced Studies, oltre che Dottorati di Ricerca - PhD, corrispondenti ai livelli 6, 7, e, 8 del sistema europeo E.Q.F.European Qualification Framework. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con Delibera numero 706 del 14 febbraio 2006, ha autorizzato ISFOA ad utilizzare la denominazione “ ISFOA Libera e Privata Internazionale ” ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 della legge sull’Università della Svizzera Italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 03 ottobre 1995 (LUSI).

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ISFOA Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale ISFOA Libera e Privata Università Internazionale a partire dall’anno accademico 2010 ha inaugurato una rinnovata struttura organizzativa e dirigenziale attiva nelle città di Ginevra e di Zurigo presso una importante rappresentanza consolare diplomatica, messa a disposizione da un autorevole componente interno del proprio Senato Accademico, trasferendosi così dalla città di Lugano e dal Cantone Ticino. ISFOA Libera e Privata Università Internazionale, fondata nel 1999, con i suoi oltre 3.500 allievi formati nei vari percorsi, diplomi di perfezionamento, lauree breve, lauree magistrali, master di specializzazione, dottorati di ricerca, ha assunto tale importante decisione strategica in funzione del fatto che Ginevra, oltre 180.000 abitanti, capitale dell’omonimo Cantone, contro i 35.000 di Lugano, è la seconda città della Svizzera dopo Zurigo ed è considerata una piazza internazionale e cosmopolita a livello finanziario, industriale ed istituzionale, sede delle maggiori banche private nazionali ed estere e delle maggiori organizzazioni internazionali quali Croce Rossa, Nazioni Unite, Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Internazionale del Lavoro, Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati, Organizzazione Mondiale del Commercio, Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, World Economic Forum, di conseguenza rappresenta la naturale ubicazione per un ente accademico di prestigio e caratterizzato da una innata propensione allo sviluppo ed al relativo consolidamento di relazioni sociali, istituzionali e professionali. I diplomi conferiti, per la propria peculiare natura privata, risultano essere diversamente equipollenti a quelli di analoghe istituzioni statali e non garantiscono automaticamente alcuna equivalenza con altri, sono però legittimamente considerati titoli accademici e possono, singolarmente, e nei casi e nelle modalità di specie, autonomamente previste dai vari ordinamenti universitari nazionali, essere valutati come ammissibili al riconoscimento in tutti i paesi d’Europa ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie. ISFOA Libera e Privata Università Internazionale, in virtù del suo stato normativo e per l’interpretazione del Trattato di Lisbona, non può garantire l’accettazione del titolo rilasciato, per bandi e concorsi pubblici, albi e il riconoscimento di titolo da parte di istituzioni, enti pubblici o privati, enti universitari o altro. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale è considerata una delle più prestigiose, selettive, ambite e rinomate università a distanza.

ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale vanta i seguenti record: ñ ñ ñ ñ

il 100% dei propri iscritti conclude nei tempi previsti il percorso accademico programmato ; il 100% dei propri laureati risulta essere un imprenditore, un professionista o un dirigente di conclamato successo; il 100% dei propri laureati appartiene alla classe sociale degli high net worth individuals; lo 0% è il tasso di abbandono dei propri iscritti.

ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, gode a livello internazionale, di un acclarato prestigio e di una riconosciuta reputazione in funzione del proprio corpo docente

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composto da banchieri, industriali, editori, giornalisti, diplomatici, accademici, prelati, militari, giuristi, economisti di chiara fama, provenienti dalle maggiori e più note istituzioni italiane ed estere, sia per le proprie importanti attività di lobbyng e di sviluppo di affari che per l’impegno profuso a livello sociale, avendo concesso numerose borse di studio a parziale e/o totale copertura delle rette previste a favore di discenti non particolarmente abbienti ma meritevoli e organizzando e/o finanziando innumerevoli opere filantropiche e caritatevoli. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, attraverso l’opera indefessa e volontaria del pro rettore Vincenzo Mallamaci, ha perfezionato, proprio grazie alle generose donazioni ricevute durante le varie cerimonie di consegna dei titoli accademici, in stretta collaborazione con l’Associazione E Ti Porto in Africa ONLUS, l’acquisto di numerosi ettari di terra in Costa d’ Avorio, destinati alla coltivazione di piantagioni di Cacao, da donare ad un folto gruppo di famiglie povere che potranno con il loro lavoro ed il relativo insegnamento di Tecniche Agricole, Aziendali, Finanziarie e Commerciali, sopravvivere e prosperare per almeno 30 anni. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale agirà nella realizzazione di tale importante opera umanitaria, sempre sotto la diretta supervisione di Monsignor Giulio Cerchietti, Officiale della Congregazione per i Vescovi della Santa Sede, responsabile Ufficio Internazionale Ordinariati Militari e Presidente Associazione Amici del Benin e di Padre Constant Atta Kouadio, cittadino della Costa d’Avorio, Assistente Spirituale e Presidente Vicario per l’Africa dell’Associazione E Ti Porto in Africa ONLUS. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, da sempre, progetta e sviluppa operazioni di livello internazionale a beneficio del progresso sociale, culturale ed economico, procedendo sempre nello spirito cristiano, in maniera concreta e reale, in silenzio ed umiltà, in evidente contrapposizione alle chiacchiere generali, poiché questo è uno degli insegnamenti fondamentali ereditati dal Maestro Gesù Cristo per risolvere, ad esempio, il problema dei profughi alla radice. Se dai del pesce ad un uomo, Egli si ciberà una volta. Ma se tu gli insegni a pescare, Egli si nutrirà per tutta la vita. Se fai progetti per un anno, Semina del grano. Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni, Pianta un albero. Se essi abbracciano cento anni, Istruisci il popolo. Seminando grano una volta, Ti assicuri un raccolto. Se pianti un albero, Tu farai dieci raccolti. Istruendo il popolo, Tu raccoglierai cento volte.

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Sua Santità Papa Francesco, per tale importante impegno sociale, professionale ed accademico, ha voluto impartire, facendo consegnare direttamente nelle mani di Stefano Masullo, magnifico rettore ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, la propria Benedizione Apostolica, invocando speciale effusione di grazie celesti e la materna protezione della Beata vergine Maria per una costante crescita nella fede e nell’amore.

Oggi l’esperienza professionale può essere riconosciuta dalle Università italiane o straniere come credito formativo: significa che è possibile abbreviare il percorso che porta al conseguimento della laurea.

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La partecipazione a stage e seminari, l’iscrizione a ordini professionali, la conoscenza delle lingue e dell’informatica, la frequenza a corsi di formazione e attività culturali, lo svolgimento di volontariato ed impegno sociale nel corso della propria vita lavorativa si traducono in crediti formativi e accelerano il raggiungimento della laurea. E’ possibile ottenere il Diploma di Laurea e il relativo titolo di Dottore, senza dover abbandonare la propria attività, senza alcun obbligo di frequenza e in alcuni casi senza dover sostenere nessun esame secondo un percorso accademico personalizzato strutturato attraverso un processo denominato CEVA Certificazione e Verifica Esperienza Acquisita. Un qualificato professionista, iscritto e certificato quale docente Assoconsulenza Associazione Italiana Consulenti di Investimento, la prima ed unica associazione di categoria dei consulenti di investimento riconosciuta ed accreditata in Italia, sarà in grado di offrire una consulenza assolutamente libera e gratuita in merito alla valutazione del proprio curriculum vitae. info@assoconsulenza.eu In Svizzera le università private non hanno alcun obbligo di sottoporsi ad una procedura di accreditamento, che è al contrario una semplice facoltà di ogni istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio ed ad ottenere i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera; né ad offrire cicli di studio che soddisfino le condizioni per l’accreditamento, né tanto meno obbligata a menzionare la circostanza che non sia accreditata. In Svizzera non esiste il valore legale dei titoli (salvo per quelle formazioni che si concludono con un esame di stato es. medicina), le università private possono decidere volontariamente di sottoporre i loro corsi di studio al cosiddetto “accreditamento”, certificazione di qualità. Ne consegue che i titoli conferiti, in quanto rilasciati da una università riconducibile al sistema di insegnamento superiore, sono validi ai fini dell’ammissione al riconoscimento in tutti i paesi d’Europa, Italia compresa, ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002. ISFOA Libera e Privata Università Internazionale rilascia titoli accademici, perciò, validi ai fini dell’ammissione al riconoscimento in Italia anche per finalità diverse da quelle precedenti ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 - Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197) (GU n. 300 del 28-12-2009) note. Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2010. Il Cantone Ticino, come confermato da comunicazioni e delibere ufficiali del Consiglio di Stato e del Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport e dalla Legge del 3 Ottobre 1995 sull’Università della Svizzera Italiana, sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e sugli Istituti di Ricerca, regola all’articolo 14, unicamente l’uso del nome Università con il duplice scopo di evitare confusione con le istituzioni accreditate ed enti autonomi di diritto pubblico quali appunto USI Università Svizzera Italiana e SUPSI Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana, e che le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo valore dei titoli conseguiti, conferma inoltre che l’attività di formazione universitaria non richiede una autorizzazione specifica poiché si basa sulla libertà di scienza e sulla libertà economica dei sopra richiamati articoli 20 e 27

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Costituzione Federale Svizzera. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale ha insignito nel corso degli anni del titolo accademico honoris causa innumerevoli personalità di spicco universalmente rinomate ed in particolare ben quattro Ministri in forza 2001 - 2006 al Governo presieduto dall’Onorevole Silvio Berlusconi svolgendo le relative cerimonie ufficiali di consegna presso esclusive sedi istituzionali quali Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Ambasciate. I titoli accademici rilasciati da ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale sono perciò validi titoli universitari in Svizzera e in tutti i paesi d’Europa. Quadro Normativo Generale ed Utilizzo Legale e Legittimo del Titolo Universitario Privato Svizzero in Italia I titoli rilasciati da ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale non conferiscono in alcun modo il privilegio di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione professionale e, per di più, chi è in possesso legittimo di quest’ultimo titolo dottrinale, deve sempre darne atto, indicando obbligatoriamente l’origine e la natura, possono però essere legalmente fruibili in Svizzera, nella lingua originale nella quale sono stati conferiti, in base all’articolo 27 della Costituzione Federale Elvetica, il tutto, rispettando i dettami dell’articolo 14 della Legge Cantonale sull’Università della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995; ed in Europa ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio d’Europa del 14 dicembre 1959. Il titolo di studio conseguito all’estero non ha generalmente riconoscimento professionale in Italia, salvo il disposto della Legge 1940 del 31/12/1962 che stabilisce il principio secondo il quale “chiunque ha diritto di portare un titolo accademico conferito da università estere, purché ne precisi l’origine.” Si richiama a questo proposito l’attenzione su di un importante adempimento, obbligatorio per i possessori di titoli appartenenti alla fattispecie in oggetto, sia ordinari che onorari, sul biglietto da visita, sulla carta da lettera, sul cartoncino e su tutti gli altri documenti, dovrà sempre citarne la fonte, appaiata al proprio nome e cognome. Per completezza si riporta un esempio di pura fantasia: Pinco Pallino Dottore in Economia e Finanza honoris causa ISFOA USA Il proponente potrà di conseguenza avvalersi del titolo, dr. o dr. ing., a lui conferito legalmente, nei biglietti da visita e nella carta intestata commerciale, professionale o personale, e nei rapporti con i terzi, ma, come già descritto in precedenza, trattasi di titolo, generalmente, non valido ad esercitare una professione riservata, né ad iscriversi ad Albi Professionali ed Ordini regolamentati a livello pubblico, né a partecipare a concorsi; in base al disposto normativo della Legge 262 del 13/3/1958, infatti, ci si può solo fregiare del titolo emesso da un “soggetto non residente”, quale è ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, e non farne uso. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale non ha l’obbligo di venire registrata in Italia in quanto il suo stato giuridico è già di per sé completo e compiuto, comprovato all’origine; accadrebbe

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l’inverso qualora i diplomi rilasciati possedessero titolo valido per l’avviamento agli Esami di Stato al fine dell’abilitazione professionale. I titoli conferiti impegnano solo l’istituzione stessa che li rilascia a livello libero e privato su basi assolutamente legali, non essendo in alcun modo responsabile in merito all’uso del titolo ed all’ottenimento del diritto all’esercizio della libera professione in quanto regolati dalle norme dei singoli Paesi. Ai fini del valore legale del titolo rilasciato esso non può essere paragonabile con quelli rilasciati da Università Statali della Repubblica Italiana, né con quelle considerate equipollenti, né con quelli di Università Statali dell’Unione Europea e/o della Confederazione Elvetica, per quanto, nel Regno Unito – Gran Bretagna il British Parliament 1988 Education Act reciti che “The awards made by overseas educational establishments should be recognized, and the assessment and recognition of such qualifications would be a matter for the individual employer and professional bodies”. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999, approvato dall’Assemblea Federale l’8 ottobre 1999, ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000, entrato in vigore il 1° giugno 2002 - 1° giugno 2004, all’articolo 5, prevede, per le istituzioni accademiche quale è ISFOA, il diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente, programmi di insegnamento e di formazione di durata non superiore a 90 giorni per anno civile. Riconoscimento titoli esteri in Italia legge 148/2002 circolare MIUR equipollenza cancellata Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo senza dover richiedere l’equipollenza e rivolgersi ad una università italiana per il conferimento del corrispondente titolo italiano. La prassi dell’equipollenza, già prevista negli articoli 170 e 332 del RD 1592/1933 ora abrogati, è stata cancellata, con l’introduzione della procedura del riconoscimento finalizzato prevista dalla legge 148/2002, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell’insegnamento superiore a livello internazionale. Il MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca, in una circolare (Protocollo: n. 3600/Segr/Afam del 10 febbraio 2004), conferma l’applicazione della legge 148/2002 per il riconoscimento in Italia dei titoli esteri, e invita tutti i destinatari ad osservare ed attuare le norme sul riconoscimento dei titoli di studio effettuati all’estero. Confermata la spendibilità dei Titoli Accademici Svizzeri in Europa · Spagna. Il Ministero competente spagnolo ha riconosciuto la laurea triennale in Scienze Aziendali conferita da una università privata elvetica con indirizzo Consulenza del Lavoro come qualifica professionale abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE, all’esercizio della professione di consulente del lavoro, dopo il superamento della prova attitudinale in diritto positivo spagnolo del lavoro e della

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sicurezza sociale. · Germania. La Procura del Baden Wuttemberg ha riconosciuto la spendibilità in Germania del Master in Business Administration rilasciato da una università privata elvetica con ordinanza N.123js 2193809 del 3 giugno 2011. Il Tribunale Civile di Stoccarda Atto nr. 25 O 92/11 del 22.03.2012 ha dichiarato legittimo in Germania l’uso del titolo con l’indicazione delle sue origini. · Italia. Le università di Catania, Padova, Chieti, Unisu, Guglielmo Marconi, E Campus, hanno riconosciuto la spendibilità accademica con il riconoscimento totale e/o parziale degli esami sostenuti presso una università privata elvetica. Il Ministero della Difesa Italiano ha autorizzato l’annotazione matricolare del diploma di laurea in Scienze della Comunicazione conferito da una università privata elvetica. Ammissione e conseguimento di numerosi laureati presso una università privata elvetica dell’attestato di MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE (Decreto Legislativo n. 28 del 20 Marzo 2010 e Decreto Interministeriale n. 180 del 18 Ottobre 2010).

La laurea triennale in Scienze Aziendali riconosciuta in Europa come qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE Il Ministero competente spagnolo ha riconosciuto la laurea triennale in scienze aziendali con indirizzo consulenza del lavoro come qualifica professionale abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE, all’esercizio della professione di consulente del lavoro, dopo il superamento della prova attitudinale in diritto positivo spagnolo del lavoro e della sicurezza sociale. Valore dei titoli di studio universitari conferiti da università private in Svizzera In Svizzera la formazione universitaria è prevalentemente pubblica e di competenza dei Cantoni, salvo i politecnici federali e altre scuole universitarie federali (SUP) scuole universitarie professionali direttamente regolate e controllate dal Governo federale, esiste però anche una rilevante presenza di università private. In Svizzera non è richiesta preventiva autorizzazione e /o riconoscimento statale per offrire formazione nel settore universitario, organizzare esami o rilasciare titoli di studio. Non esiste il valore legale dei titoli. Autorità federali o cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano nei casi previsti dalla legge sull’attività delle università private. In Svizzera, all’infuori dei casi specialmente regolamentati dalla legge, giudice della qualità e del valore di una formazione è l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato. Conformemente alle tendenze internazionali, sono state introdotte in Svizzera procedure di accreditamento facoltative (certificazione di qualità e/o marchi di qualità) non discriminanti tra offerta pubblica e privata. L’accreditamento è facoltativo e attesta solamente un controllo esterno della qualità e non implica alcun riconoscimento della validità di questa o di quella formazione da parte dello Stato.

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Il settore universitario in Svizzera è complesso e conseguente all’assetto federale del paese (terziario A secondo la classificazione internazionale): · la Confederazione regola e controlla i Politecnici federali e le Scuole universitarie professionali (SUP) pubbliche o private. · I Cantoni, secondo la Costituzione Federale Svizzera, hanno la sovranità sulle università cantonali pubbliche e su quelle private operanti sul proprio territorio. In ciascun Cantone quindi vi sono leggi cantonali universitarie che regolano in modo differente la materia. · La Confederazione e i Cantoni hanno competenze comuni riguardanti il coordinamento e lo sviluppo della qualità, tramite la Conferenza universitaria svizzera (CUS), organo comune della politica universitaria accademica pubblica. A livello nazionale svizzero una Agenzia nazionale di accreditamento (OAQ), accredita facoltativamente le università pubbliche e quelle private o loro singoli curricula, cioè concede loro un marchio di qualità, che comunque non conferisce di per sé alcun riconoscimento e/o la validità statale dei titoli conferiti. Un’istituzione può richiedere un accreditamento come università oppure puo’ richiedere l’accreditamento per certi cicli di studio soltanto secondo quanto stabilito dalla legge federale sull’Aiuto universitario (LAU, RS 414.20). Per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera: · ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatura, ecc.), sono le leggi federali o cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. · Per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti. · Ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Analogamente a quanto avviene per l’equivalenza dei titoli, le università si basano sulle norme nazionali. Università private riconosciute appartenere al sistema d’insegnamento con sede in Svizzera, anche se non accreditate (cioè che non hanno richiesto la certificazione di qualità facoltativa), hanno comunque il diritto costituzionalmente garantito di rilasciare titoli di studio universitari che, senza alcuna differenza rispetto a quelli rilasciati dalle università pubbliche, sono validi per: · il diritto d’accesso ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario (pubblico) svizzero e

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all’estero, ai sensi delle leggi nazionali e della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sulla reciproca riconoscibilità dei titoli; · ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni regolamentate ai sensi della direttiva della Unione europea CE/ 2005/36 in vigore anche in Svizzera dal 1 novembre 2011; · ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate, vale il libero apprezzamento del datore di lavoro.

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN ALTRA UNIVERSITA’ I titoli conferiti, in quanto legalmente rilasciati da una università riconosciuta dall’ordinamento giuridico come appartenente allo spazio universitario svizzero, sono idonei ai fini del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002.

USO DEI TITOLI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo. Ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato. A settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha deciso l’applicazione in Svizzera a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza l’Italia come stato membro ospitante deve garantire agli interessati l’uso nel proprio territorio del titolo di studio conseguito in Svizzera nella lingua dello Stato di origine.

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Il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera, considerato uno dei più ambiti, selettivi, prestigiosi ed esclusivi riconoscimenti, volto a valorizzare le rinomate eccellenze italiane ed estere, attive nel settore culturale, industriale, accademico, istituzionale e professionale, che si inquadra in un più ampio manifesto programmatico, realizzato con successo fin dall’autunno del 1996, è stato inaugurato nel Maggio del 2004 con una cerimonia ufficiale, trasmessa in prima serata dalla televisione nazionale ungherese, ed avvenuta all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, alla presenza di oltre 250 ospiti, del Ministro per gli Italiani nel Mondo, dell’Ambasciatore d’Italia in Ungheria, con il saluto ufficiale del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana vantando i seguenti patrocini ufficiali: Provincia di Milano; Provincia di Lecce; Ministero Infrastrutture e Trasporti; Ministero Affari Esteri; ICE Istituto Commercio Estero; Ministero per gli Italiani all’Estero; ANC Associazione Nazionale Carabinieri; AIDDA Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda; Comune di Milano; Regione Lombardia; Comune di Lecce; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

Il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera ha come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi: Internazionalizzazione delle aziende italiane nel mondo; sviluppo della cooperazione multinazionale; valorizzazione delle Piccole e Medie Imprese; affermazione dell’immagine del marchio e dello stile italiani nel mondo; salvaguardia e riqualifica del Made in Italy attraverso supporti e contenuti culturali che contrastino il dumping cinese; ñ consolidamento delle responsabilità sociali, etiche e morali nelle attività produttive e professionali. ñ ñ ñ ñ ñ

Il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera, nel corso della serata di gala inaugurale della prima edizione, conclusasi con un eclatante successo, ha potuto vantare il saluto istituzionale, in nome e per conto di Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica Italiana, portato personalmente da Paolo Guido Spinelli, ambasciatore della Repubblica Italiana in Ungheria, e tra gli illustri premiati, presente alla serata in qualità di ospite d’onore ed istituzionale, il ministro per gli Italiani nel Mondo, onorevole Mirko Tremaglia, destinatario anche di una Laurea Honoris Causa conferita dal Senato Accademico della Facoltà di Scienze Aziendali ed Economiche di ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale.

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