AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI ASSISTITI A DOMICILIO Per i disabili assistiti a domicilio è prevista la possibilità di avvalersi di alcune agevolazioni fiscali (deduzioni e detrazioni) per le spese sostenute per la cura e l’assistenza. Ente di riferimento: REGIONE EMILIA ROMAGNA
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SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI • le spese sostenute nei confronti degli enti (Comuni o agenzie private) che forniscono prestazioni assistenziali assicurate da personale qualificato dei servizi di assistenza domiciliare. È necessario richiedere al soggetto gestore del servizio una “dichiarazione delle spese di assistenza specifica”. Le spese di assistenza specifica sono detraibili per le persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti, mentre sono deducibili per le persone con riconoscimento di handicap grave (L.104). • alcune tipologie di spese sostenute per addetti all’assistenza personale: - contributi previdenziali e assistenziali versati trimestralmente dalla famiglia, tramite appositi bollettini postali per gli “addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o famigliare” (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. Tali contributi possono essere portati in detrazione fino ad un importo annuo massimo di euro 1.549,37; - la retribuzione di addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti. È possibile portare in deduzione, sino ad un massimo di euro 2.100,00 annui (a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza) (art.349 Legge 311 del 30/12/2004 - Legge Finanziaria 2005; importo aggiornato dal comma 319 della Legge n. 296 del 27/12/2006 “Legge Finanziaria 2007”), ma l’importo spettante è inversamente proporzionale al reddito percepito, cioè è tanto più basso quanto maggiore è il reddito del singolo contribuente; non si applica né alle colf, né alle baby-sitter. Per avere diritto a fruire dell’agevolazione, il reddito complessivo non deve superare i 40.000 euro annui. L’agevolazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per il coniuge, i figli, i genitori, i suoceri e i fratelli, anche non a carico.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUFRUIRE DEI BENEFICI: • certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza; • idonea documentazione delle spese sostenute che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza (assistente famigliare) in cui siano indicati gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, del soggetto che presta l’assistenza e del famigliare a favore del quale la spesa è stata sostenuta. • Prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale, del MAV, dei pagamenti con Pago PA oppure in mancanza fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale con annotazione dell’utilizzo di un metodo di pagamento tracciabile da parte di chi riceve le somme. Si considerano “non autosufficienti”, a questi fini, le persone che non sono in grado di svolgere almeno una di queste azioni: assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, deambulare, vestirsi, oppure che necessitino di sorveglianza continuativa. Per le persone con disabilità sono previste ulteriori spese detraibili. A questi fini sono considerate persone con disabilità se riconosciute tali dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 4, Legge 104/1992 o da altre commissioni mediche pubbliche. TIPOLOGIE DI SPESE DETRAIBILI • Acquisto di poltrone per inabili e apparecchi per il contenimento di fratture; • acquisto arti artificiali per la deambulazione; • trasformazione dell’ascensore adatto al contenimento; • costruzione di rampe per eliminare barriere architettoniche interne ed esterne all’abitazione; • installazione e/o manutenzione di pedana di sollevamenti in ambito immobiliare; • trasporto in autoambulanza del soggetto; • sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefoni, ecc.) rivolti a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione delle persone con disabilità (tra il sussidio tecnico informatico e l’handicap deve sussistere un collegamento funzionale che può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico o da prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL richiesta ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata); • installazione di pedana sollevatrice su veicolo per portatore di handicap.
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