Cos’è il canone sostenibile. L’affitto a canone sostenibile è calcolato in base a: il valore della tua proprietà, che dipende dalla qualità dell’abitazione, dalla zona in cui è situata e dall’andamento del mercato immobiliare; le diverse capacità economiche del futuro inquilino e dovrà essere uguale o inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare. REQUISITI Per aderire all’iniziativa, l’abitazione deve avere i seguenti requisiti: • conformità urbanistica, edilizia e catastale; • accessibilità e possibilità di affitto immediate; • superficie abitabile minima di 28 mq; • impianti dotati di allacci (idrico-sanitario, elettrico, gas ecc) alle reti pubbliche, a norma secondo le vigenti disposizioni in materia e debitamente certificati. Alla stipula del contratto devono inoltre essere dichiarate: • certificazione di agibilità dell’unità immobiliare; • attestazione di prestazione energetica (APE); • conformità alla normativa urbanistica ed edilizia. COME ADERIRE Per aderire ad Abitare Solidale, scaricare e compilare la manifestazione d’interesse disponibile alla presente sezione a partire dal 6 novembre 2017. Le richieste di adesione al progetto devono essere consegnate, assieme alla documentazione richiesta, presso il Comune di Reggio Emilia: A MANO, in busta chiusa, presso Comune di Reggio Emilia - Archivio Generale - Sezione Protocollo via Mazzacurati ,11 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00; A MEZZO DI RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Reggio Emilia - Archivio Generale - Sezione Protocollo - via Mazzacurati, 11 - 42122 Reggio Emilia; A MEZZO PEC (Posta Elettronica Certificata) email: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
OSPITALITÀ TEMPORANEA/COABITAZIONE ALLOGGI ERP
A CHI RIVOLGERSI UFFICIO GESTIONE UTENZA ERP per informazioni tel.: 0522 236679
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ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Coabitazione. La coabitazione può essere autorizzata nel caso in cui, nel nucleo familiare assegnatario sia presente un componente che si trovi in condizioni di salute documentate gravi e tali da richiedere assistenza domiciliare che altri soggetti del nucleo familiare stesso non possono garantire. Durata. La coabitazione può essere autorizzata fino ad un massimo di dodici mesi e, nel caso in cui sia documentato il permanere delle gravi condizioni di salute che l’hanno generata, può essere successivamente prorogata di dodici mesi in dodici mesi. Chi può chiederla. L’assegnatario di alloggio erp che abbia bisogno per se stesso o per altro componente del nucleo familiare di assistenza domiciliare; l’assegnatario non deve avere morosità, né avere in corso un procedimento di decadenza. Conseguenze. Il coabitante per motivi di assistenza non ha in alcun caso diritto al subentro nel contratto di locazione né può maturare il diritto di entrare a far parte del nucleo familiare originario. Dalla data del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere corrisposta una indennità mensile pari al 20% del canone sostenuto alla data dell’autorizzazione stessa oltre che una quota aggiuntiva relativa agli oneri accessori (spese condominiali). Qualora il coabitante sia persona con regolare contratto di lavoro per prestazioni di assistenza, non viene calcolata l’indennità mensile per l’affitto.
EDILIZIA PUBBLICA - ALLOGGI A CANONE CALMIERATO IN LOCAZIONE PERMANENTE
Gli alloggi a canone concordato sono destinati ai cittadini che non possiedono i requisiti per l’accesso alle graduatorie delle case di Edilizia Residenziale Pubblica, e contestualmente non sono in grado di sostenere i costi della casa a libero mercato. Al momento è attivo solo il bando riservato agli anziani autosufficienti per la residenza Gerra in località Ospizio.
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