H RESEARCH EDITION
Professional scientific magazine edizione italiana
H Research edition. Publisher writing to 22790 Department Italian Government AGCOM ROC. Director Engineer Dr. Gnazzo Vito Annual magazine, publication namber 2019-20 Editore Italia, Capaccio (Sa) www.htnetEdition.eu ISSN 2532-5612
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ABSTRACT. Con gli studi condotti nella pubblicazione 2019-20,01 abbiamo cercato informazioni relative all’introduzione nel mercato europeo dei servizi a distanza, con maggiore interesse per i servizi finanziari. Nella prima parte abbiamo condotto ricerche in merito alla liberazione per le aziende di insediarsi nel mercato europeo, quindi alla possibilità di aprire succursali in uno stato membro, studiando l’evoluzione della legislazione tecnica in merito a partire dagl’anni ’70 (1973), con interesse a quanto accadeva nello stesso periodo e fino ad oggi in materia dei conti annuali delle aziende e della competenza giurisdizionale in materia di servizi a distanza. Nella pubblicazione 2019-20,02 abbiamo svolto ricerche sugli strumenti derivati OTC, ponendo l'attenzione degli studi al regolamento UE 648/2012 ed al regolamento 575/2013/UE. Di interesse per questa ricerca è l'obbligo sancito dalla Commissione per i contratti standard OTC di essere compensati da una controparte CCP con il regolamento 648/2012/UE, ed i requisiti prudenziali sanciti per gli enti creditizi e le imprese di investimento dal regolamento 575/2013/UE. Maggiore interesse è stato posto alla definizione degli elementi strumentali che definiscono il patrimonio regolamentare di un ente di interesse pubblico (banche, istituti finanziari) con riferimento ai diversi rischi e alle relative ponderazioni previste dal framewrok normativo finanziario. In appendice abbiamo realizzato uno studio di fattibilità per un ente di interesse pubblico di limitate dimensioni. Nella pubblicazione 2019-20,03 con riferimento ai combustibili liquidi, gassosi e solidi abbiamo effettuato ricerche sulla legislazione europea che interessa la qualità dei combustibili e l'emissioni di sostanze inquinanti nocive nell'aria. Siamo stati interessati dalla analisi tecnica di un combustibile svolgendo ricerche sulle grandezze di rilievo con cui vengono caratterizzati: potere calorifico, temperatura di combustione, temperatura di accensione, temperatura di ignizione, aria di combustione, viscosità, potere calorifico; abbiamo svolto studi sul metodo teorico per la determinazione del potere calorifico e dell'aria di combustione e del rendimento di un impianto motore, con interesse anche ad alcuni metodi sperimentali. In fine abbiamo posto l'attenzione sulla determinazione analitica del rendimento globale di un impianto motore.
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Con la pubblicazione 2019-20,04 non pensiamo possibile ricostruire lo sviluppo dell’insegnamento della Meccanica Applicata alle Macchine a Napoli sulla base dei soli testi che i diversi docenti di cui abbiamo notizia hanno scritto o utilizzato per lo svolgimento delle loro lezioni, mancando tra l’altro indicazioni certe per tutto il periodo al quale abbiamo rivolto il nostro interesse. Nello stesso tempo riteniamo importante la conoscenza delle basi sulle quali si sono venuti formando non solo gli studenti, ma anche i docenti che hanno insegnato in quella che è attualmente la Facoltà di Ingegneria. Riteniamo importante inoltre, per eventuali studi futuri, mettere a conoscenza della dotazione libraria disponibile nella Facoltà e nei Dipartimenti ad essa collegati. Per questi motivi abbiamo raccolto in questo capitolo i vari testi dei quali siamo venuti a conoscenza, riportando per esteso gli indici degli argomenti, evidentemente utili per conoscere i problemi ritenuti interessanti per lo studio e nello stesso tempo comprendere la loro evoluzione. Dalla prefazione del testo "Teoria Generale delle Macchine" di F. Reuleaux, direttore della scuola di Berlino, anno 1874, primo capitolo, testo 10: Le considerazione che seguono hanno lo scopo di discutere i diversi aspetti sotto i quali si presentano in generale le macchine onde determinare, fra i molti, il vero punto di vista da cui si deve studiare. Noi le intendiamo perciò: Principi fondamentali di una teoria generale delle macchine… …. Qui non si tratta solo di dare una forma nuova a principi già conosciuti e discussi, ne di surrogare nuove suddivisioni e nuove nomenclature alle antiche. Forse con tali modificazioni si potrà trattare la materia con maggiore facilità o eleganza; ma per l’uso pratico si può ancora per molto tempo servirsi dei metodi conosciuti.
…perché, per aprire con una frase di Goethe, non si possiede nulla se non ciò che si comprende ... Un compito arduo è sicuramente stabilire in che periodo e corso affiorano le lezioni di Meccanica Applicata alle Macchine. Intuitivamente ci viene da pensare in qualche corso di Meccanica, quindi grossolanamente nel periodo in cui vengono introdotti corsi riguardanti la Meccanica delle Macchine; per qualcosa di più esaustivo bisogna immergersi in archivi storici, sfogliare affascinanti libri che risalgono alla seconda metà del ‘700, come il testo di Frisi Paolo, “istituzioni di meccanica, d’idrostatica d’idrometria e dell’architettura statica, e idraulica ad uso della regia scuola eretta in Milano per gli architetti, e per gli ingegneri”, favolosi testi scritti a mano. Per dare nel migliore dei modi, soluzione al nostro problema, vale a dire, cercare di capire, quali fossero gli argomenti studiati che, almeno in parte, hanno riguardato la Meccanica Applicata alle Macchine, prima del suo inserimento ufficiale, abbiamo ritenuto opportuno affrontare il problema con un
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approccio storico. Non avendo documenti specifici, che potessero portare, in modo diretto alla soluzione del problema, abbiamo raggirato l’ostacolo cercando, di seguire, secondo una progressione temporale e logica, gli eventi che hanno segnato la storia della Meccanica Applicata alle Macchine”. Nella prima parte della pubblicazione abbiamo avuto interesse nello studio storico dei documenti, rivolgendo maggiore attenzione alla nascita e all'evoluzione dei temi di Meccanica Applicata alle Macchine nella seconda parte.
Nella pubblicazione 2019-20,05 ci siamo occupati dei Securities Financing Transactions (SFT) che fino all'anno 2014 non erano regolamentati da nessuna normativa. Abbiamo rivolto l'attenzione al Regolamento (UE) 20152365 che modifica anche il regolamento (UE) 648/2012 di interesse per i derivati OTC, regolamento questo ultimo, che tra le diverse norme introduce l'obbligo di una controparte CCP e le relative condizioni di deroga alll'obbligo. Essendo oggetto delle Securities Financing Transactions i fondi di investimento regolamentati dalle direttive Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) abbiamo effettuato uno studio della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2014/91/UE che definiscono l'attuale legislazione regolamentare per le UCITS, con uno sguardo alle precedenti regolamentazioni. Nell'individuare il relativo quadro legislativo abbiamo svolto ricerche e studi in paragrafi separati individuando la legislazione che sancisce gli obblighi per l'accesso delle società di investimento collettivo dei fondi raccolti tra il pubblico, le relative società di gestione, ponendo attenzione principalmente alle norme attualmente in vigore e a come sono state modificate fino ad oggi. Abbiamo svolto ulteriori ricerche e studi con riferimento alle imprese di investimento ai relativi requisiti per l'erogazione dei servizi di investimento, l'adeguatezza patrimoniale, le condizioni che consentono di derogare l'erogazione dei servizi di investimento dalla legislazione definita con le norme della direttiva (UE) 2014/65, direttiva che definisce i servizi e attività di investimento, servizi accessori, strumenti finanziari e i servizi di comunicazione dati. Abbiamo posto attenzione ai sistemi di contrattazione privati che offrono la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa avendo solo l'obbligo di avere degli operatori specialisti tenuti a supportare la liquidità dei book di negoziazione (Multilateral Trading Facilities MFTs); abbiamo svolto studi anche per il trading algoritmico e all’High Frequency Trading (HFTs) per cui la direttiva (UE) 2014/65, MIFID, sancisce speciali controlli. Ci siamo interessati alla direttiva 2011/61/UE e successivi aggiornamenti che regolamenta le società di gestione dei fondi
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alternativi di investimento GEFIA, osservando da subito che i FIA a differenza delle società di gestione non hanno una regolamentazione armonizzata data l'impossibilità causata dalla diversificazione degli strumenti finanziari che costruiscono gli stessi FIA nei diversi paesi Europei e non. In fine ci siamo interessati delle società di rating del credito, della loro importanza nell'ambito degli investimenti finanziari, alla loro evoluzione sia a livello globale che Europeo con uno sguardo alla loro criticità, ruoli e conseguenze dei loro rating nell'economia.
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H Research Edition Italian: magazine number 2019-20
CONTI ANNUALI, FORO COMPETENTE Servizi Finanziari a distanza
publication 2019-20 01
ENTI DI INTERESSE PUBBLICO, ENTI CREDITIZI Mercati over the counter OTC, rischi e patrimonio di vigilanza degl’enti creditizi
publication 2019-20 02
I COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI Legislazione sulla qualità ed emissioni nocive
publication 2019-20 03
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE Evoluzione dell’Insegnamento nell’Ordinamento Scolastico
publication 2019-20 04
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO, OICVM, GEFIA. RATING DEL CREDITO Obbligo di trasparenza SFT
publication 2019-20 05
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Keywords magazine numero 2019-20, volume Italiano: servizi e prodotti a distanza, servizi finanziari a distanza, giurisdizione competente, pubblicità dei conti annuali, revisione legale. OTC mercati over the counter, obbligo di compensazione CPP per OTC, capitale regolamentare per gli enti creditizi, elementi strumentali, ponderazione del rischio, requisiti degli enti creditizi, rating ECAI, istituto di pagamento. Combustibili, qualità dei combustibili, aria di combustione, temperatura di accensione, combustion temperature, power on temperature, ignition temperature, potere calorifico, rendimento globale impianto motore. Temi della disciplina Meccanica applicata alle macchine, Trattamento elementare delle macchine, Trattato completo della meccanica applicata alle arti, Macchine a vapore, Manuale di Meccanica tecnico-pratica per l'uso degli artisti, professionisti, proprietari, Trattato dei meccanismi , Trattato di cinematica pura, teoria generale delle macchine, regolatori centrifughi, distribuzione di macchine a vapore, costruttore di macchine, teoria dei meccanismi, cinematica della meccanica a stantuffo, cinematica e dinamica delle macchine. SFT, securities financing Transactions, credit default swap, OICVM, UCITS, FIA, GEFIA, rating del credito, società di investimento, organismi di investimento collettivo, fondi di investimento alternative, regolamento 2015/2365/UE, regolamento 236/2012/UE, direttiva 2009/64/UE, direttiva 2014/65/UE, direttiva 2011/61 GEFIA, regolamento 1060/2009/CE, Trading Algoritmico (AT), High Frequency Trading (Hfts).
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H Research Edition Italian: publication 02 magazine numero 2019-20
ENTI DI INTERESSE PUBBLICO, ENTI CREDITIZI Mercati over the counter OTC, rischi e patrimonio di vigilanza degl’enti creditizi
publication 2019-20 02
1 – MERCATI OVER THE COUNTER OTC
2 - OBBLIGO DI COMPENSAZIONE OTC
3 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PRUDENZIALI PER GLI ENTI CREDITIZI
4 – RISCHI PER GLI ENTI CREDITIZI 4.1 – Introduzione 4.2 – Classificazione dei rischi 4.3 – Vigilanza prudenziale
5 – PONDERAZIONE DEL RISCHIO
6 – APPENDICE ENTE DI INTERESSE PUBBLICO: ISTITUTO DI PAGAMENTO 6.1 – Introduzione 6.2 – Descrizione delle linee di sviluppo dell’attività 6.3 – Relazione di previsione sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale 6.4 – Relazione sulla struttura organizzativa 6.5 – Elenco e caratteristiche dei servizi di pagamento 6.6 – Sicurezza informatica, sistemi software ed hardware
Autore: ingegnere Vito Gnazzo
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Mercati over the counter OTC, rischi e patrimonio di vigilanza degl'enti creditizi.
Enti di interesse pubblico, enti creditizi. Nella pubblicazione 2019-20,02 svolgeremo ricerche sugli strumenti derivati OTC, ponendo l'attenzione degli studi al regolamento UE 648/2012 ed al regolamento 575/2013/UE. Di interesse per questa ricerca è l'obbligo sancito dalla Commissione per i contratti standard OTC di essere compensati da una controparte CCP con il regolamento 648/2012/UE, ed i requisiti prudenziali sanciti per gli enti creditizi e le imprese di investimento dal regolamento 575/2013/UE. In appendice realizzeremo uno studio di fattibilità per un ente di interesse pubblico di limitate dimensioni, istituto di pagamento.
1 - MERCATI OVER THE COUNTER OTC Da generica definizione dei mercati OTC risulta quanto segue: i mercati over the counter (mercati OTC) sono caratterizzati dal non avere i requisiti riconosciuti ai mercati regolamentati. Sono mercati la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali. I mercati OTC sono quindi il complesso delle operazioni di compravendita di titoli che non figurano nei listini di borsa, la cui funzionalità è organizzata da alcuni attori, e le cui caratteristiche dei contratti che vengono negoziati non sono standardizzate. La quotazione nei mercati non regolamentati (OTC) avviene secondo il principio dell'incontro tra la domanda e l'offerta soltanto; perciò il loro valore cambia continuamente e in maniera decorrelata rispetto all'andamento delle borse mondiali.
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La Commissione europea in diverse comunicazioni, del 4 marzo 2009, del 3 luglio 2009, del 20 ottobre 2009, ha evidenziato la necessità di rafforzare il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari, ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria e la necessità di Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi illustrando azioni strategiche per il future, con particolare riferimento alle misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati. Con la relazione stilata da un gruppo ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière e predisposta su richiesta della Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, veniva rilevato che il quadro di vigilanza del settore finanziario dell'Unione doveva essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando riforme profonde della struttura della vigilanza di tale settore, fra cui la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre autorità europee di vigilanza, rispettivamente per il settore banche, per il settore assicurazioni e pensioni aziendali e professionali e per il settore strumenti finanziari e mercati, e la creazione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico. Considerato che i derivati negoziati fuori borsa (contratti derivati OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti, e che tali contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi, per tanto risulta una chiara incertezza, la stessa che nella crisi finanziaria ha portato un riduzione della sicurezza economica nei periodi di tensione sui mercati, creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Con il regolamento 648/2012 la Commissione europea fissa le condizioni per attenuare tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati. In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009, i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante una controparte centrale (CCP) e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni, chiare azioni mirate all'aumento della sicurezza economica degli interessati agli OTC. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l'applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei contratti derivati OTC in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria. Il regolamento UE numero 648/2012 fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the- counter (OTC),
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obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali (CCP) e dei repertori di dati sulle negoziazioni. Definisce CCP: una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente; repertorio di dati sulle negoziazioni: una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati. Compensazione: la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni. L'introduzione di un obbligo di compensazione e la procedura mirante a stabilire quali CCP possano essere utilizzate a tal fine, possono comportare indesiderate distorsioni della concorrenza sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una CCP potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite su determinate sedi di negoziazione perché appartenente a una sede di negoziazione concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le CCP accettino di compensare le operazioni eseguite in sedi di negoziazione differenti, sempre che queste ultime soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle CCP, a prescindere dalla documentazione contrattuale base su cui i contraenti hanno concluso la relativa operazione in derivati OTC, purché tale documentazione sia conforme agli standard di mercato. Le sedi di negoziazione dovrebbero fornire alle CCP flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio. Il diritto di accesso di una CCP a una sede di negoziazione dovrebbe consentire accordi in virtù dei quali molteplici CCP utilizzano flussi di dati della stessa sede di negoziazione. Ciò non dovrebbe tuttavia condurre all'interoperabilità in materia di compensazione dei derivati o creare una frammentazione della liquidità.
2 - OBBLIGO DI COMPENSAZIONE OTC Il regolamento 648/2012/UE con la norma dell'articolo 4 paragrafo 1 sancisce l'obbligo di compensazione:
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1. Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC appartenenti a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni: a) sono stati conclusi secondo una delle seguenti modalità: i) tra due controparti finanziarie; ii) tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); iii) tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); iv) tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) , e un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe sottoposto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione; o v) tra due soggetti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero sottoposti all'obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell'Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento; e b) sono stipulati o novati: i) a decorrere dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione; o ii) a decorrere dalla data di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ma anteriormente alla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c). L'articolo 5 del regolamento 648/2012/UE definisce le procedure dell'obbligo di compensazione nei seguenti paragrafi: 1. Quando un'autorità competente autorizza una CCP a compensare una categoria di derivati OTC ai sensi dell'articolo 14 o 15, essa notifica immediatamente l'autorizzazione all'AESFEM (1°). Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli da includere nelle notifiche di cui al primo comma. L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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2. Entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o dall'espletamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 25 (riconoscimento delle CCP di paesi terzi), l'AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS (1°) e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quanto segue: a) la categoria di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4; b) la data o le date di decorrenza dell'obbligo di compensazione, con indicazione dell'eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l'obbligo si applica; e c) la durata residua minima dei contratti derivati OTC di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii). 3. Di propria iniziativa l'AESFEM, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, individua, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), e notifica alla Commissione le categorie di derivati che dovrebbero essere soggetti all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4, ma per le quali nessuna CCP ha ancora ottenuto l'autorizzazione. Dopo la notifica, l'AESFEM pubblica un invito a elaborare proposte per la compensazione di dette categorie di derivati. 4. Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei seguenti criteri: a) il grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di derivati OTC interessata; b) il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC interessata; c) la disponibilità di informazioni eque, affidabili e generalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di derivati OTC interessata. Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AESFEM può tener conto dell'interrelazione fra le controparti che fanno uso delle categorie di derivati OTC di cui trattasi, del previsto impatto sui livelli di rischio di credito di controparte fra le controparti e dell'impatto sulla concorrenza nell'Unione. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente i criteri di cui al primo comma, lettere a), b) e c). L'AESFEM presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, terzo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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5. I progetti di norme tecniche di regolamentazione per la parte di cui al paragrafo 2, lettera b), tengono conto dei seguenti criteri: a) il previsto volume della categoria di derivati OTC interessata; b) l'esistenza di più di una CCP che compensi già la stessa categoria di derivati OTC; c) la capacità delle CCP interessate di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di derivati OTC interessata; d) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali, per la categoria di derivati OTC interessata; e) il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per predisporre un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una CCP; f) la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di derivati OTC di cui trattasi e interessate dall'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo1. 6. Se una categoria di contratti derivati OTC non dispone più di una CCP autorizzata o riconosciuta per la loro compensazione a norma del presente regolamento, non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4. Si applica al riguardo il paragrafo 3 del presente articolo.
(1°) NOTA: con sede a Parigi, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) è stata creata nel 2010 per salvaguardare la stabilità dei mercati finanziari e risolvere le lacune della vigilanza finanziaria europea. Il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione, crea l'Aesfem, un'Autorità europea che rafforza il coordinamento tra le autorità nazionali di regolamentazione dei mercati finanziari e garantisce l'applicazione uniforme della normativa finanziaria comunitaria nei paesi dell'Unione europea (UE). L'Aesfem elabora norme tecniche di regolamentazione basate sulla legislazione finanziaria dell'UE. Ha inoltre il potere di emettere orientamenti e raccomandazioni in merito all'applicazione della legislazione europea. Ha il compito di promuove la trasparenza, la semplicità e l'equità nei mercati per proteggere i consumatori di prodotti finanziari. Tra i suoi compiti, monitora le attività finanziarie e analizza le tendenze dei consumatori. In determinate condizioni rigorose, può temporaneamente vietare o limitare le attività finanziarie che provocano una minaccia per la stabilità dei mercati. L'Aesfem può effettuare indagini su una violazione del diritto da parte di un'autorità nazionale. Ciò si verifica quando quest'ultima omette di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari
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rispetti il diritto europeo. Entro due mesi, l'Aesfem può emettere una raccomandazione che impone all'autorità nazionale di adottare le misure necessarie per rispettare il diritto europeo. Quindi, la Commissione europea può formulare un parere formale. Se il mancato rispetto dell'autorità nazionale persiste, l'Aesfem può adottare direttamente una decisione nei confronti di un singolo partecipante ai mercati finanziari, a determinate condizioni rigorose. Tale decisione prevale su decisioni precedenti prese dall'autorità nazionale. L'Aesfem è parte del sistema europeo di vigilanza finanziaria, creato nel 2010 e che include altri tre organismi di vigilanza: 1) AEAP: l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte. 2) ABE: l'Autorità bancaria europea con sede a Londra. 3) CERS: il Comitato europeo per il rischio sistemico con sede a Francoforte.
Con la nregola dell'articolo 10 paragrafo 1, il regolamento UE 648/2012 stabilisce che quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC e tali posizioni superano la soglia di compensazione, adempie ai seguenti obblighi: a) lo notifica immediatamente all'AESFEM e all'autorità competente di cui al paragrafo 5; b) diviene soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4 per i contratti futuri se la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni supera la soglia; e c) compensa tutti i contratti futuri interessati entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all'obbligo di compensazione. Nello stesso articolo al paragrafo 2 è stabilito che una controparte non finanziaria divenuta soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e che dimostri successivamente all'autorità designata ai sensi del paragrafo 5 che la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni non supera la soglia di compensazione non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4. Con il paragrafo 3 dello stesso articolo sono dettate disposizioni per il calcolo delle posizioni di una controparte non finanziaria in derivati OTC, in particolare stabilisce che nel calcolo la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte non finanziaria appartiene per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.
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Gli obblighi derivati dall'applicazione del regolamento UE 648/2012 per le controparti non finanziarie variano a seconda se sia qualificata o meno: qualificata ha l'obbligo di compensazione, di attenuazione dei rischi e di segnalazione. Non qualificata ha l'obbligo di segnalazione e di implementazione di alcune delle tecniche di attenuazione del rischio. Le imprese assumo lo status di controparte qualificata qualora il valore medio del portafoglio per ogni categoria di contratti derivati, calcolato in un periodo di trenta grioni lavorativi, superi le seguenti soglie predefinite, individuate per tipologia di derivati: 1 miliardo di euro per i contratti derivati OTC su credito e su azioni; 3 miliardi di euro per i contratti derivati OTC su: tassi di interesse, valute estere e tutti gli altri derivati OTC che non rientrano nelle precedenti tipologie. Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell'Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati. Si impone inoltre un obbligo di segnalazione ex post, nella misura più ampia possibile, per le controparti sia finanziarie che non finanziarie, onde fornire dati comparati anche all'AESFEM e alle autorità competenti interessate. Un'operazione infragruppo (articolo 3 del regolamento UE 648/2018) è un'operazione tra due imprese che sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi. Tali imprese aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 80, paragrafo 8, della direttiva 2006/48/CE, o, nel caso degli enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva, sono entrambe enti creditizi ovvero una è un ente creditizio e l'altra un organismo centrale (soggetto centrale preposto al controllo dei rischi di un ente creditizio). I contratti derivati OTC possono essere riconosciuti all'interno di gruppi finanziari o non finanziari nonché di gruppi misti di imprese finanziarie e non finanziarie e se sono considerati un'operazione infragruppo per una controparte, tali contratti dovrebbero essere considerati tali anche per l'altra controparte del contratto. È riconosciuto che le operazioni infragruppo possono essere necessarie per aggregare i rischi all'interno di una struttura di gruppo e che, pertanto, i rischi infragruppo hanno una loro specificità. Poiché assoggettando tali operazioni all'obbligo di compensazione si potrebbe diminuire l'efficienza di tali processi di gestione del rischio infragruppo, può
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risultare opportuno derogare a tale obbligo per le operazioni infragruppo, purché non ne consegua un aumento del rischio sistemico (rischi generali). Conseguentemente, se utile per attenuare i rischi di credito di controparte infragruppo, per tali operazioni sarebbe opportuno sostituire la compensazione mediante CCP con uno scambio adeguato di garanzie. Tuttavia, alcune operazioni infragruppo potrebbero essere esentate, in alcuni casi in base alla decisione delle autorità competenti, dagli obblighi di collateralizzazione purché le rispettive procedure di gestione dei rischi siano sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità delle operazioni e non ci siano impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti. Questi criteri e le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni dovrebbero essere specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente ai regolamenti istitutivi delle AEV (2°). Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV dovrebbero preparare una valutazione del potenziale impatto sul mercato interno, sui partecipanti al mercato finanziario e in particolare sulle operazioni e la struttura dei gruppi in questione. Tutte le norme tecniche applicabili alle garanzie scambiate nelle operazioni infragruppo, compresi i criteri di esenzione, dovrebbero tener conto delle specificità preminenti di tali operazioni, delle differenze tra controparti finanziarie e non finanziarie e delle rispettive finalità e metodologie d'uso dei derivati. Il paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento UE numero 648 del 2012 stabilisce che i contratti derivati OTC che configurano operazioni infragruppo quali descritti all'articolo 3 non sono soggetti all'obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ai sensi dell'articolo 11. Stabilisce inoltre che l'esenzione di cui al primo comma si applica solo: a) se due controparti stabilite nell'Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell'esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno trenta giorni di calendario prima dell'esercizio dell'esenzione. Nei trenta giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all'esercizio dell'esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di trenta giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l'AESFEM può assisterle nella ricerca di un accordo
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conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010; b) ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite in uno Stato membro e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell'Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l'esenzione entro trenta giorni di calendario dalla notifica della controparte stabilita nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3. L'autorità competente comunica all'AESFEM tale decisione.
(2°) NOTA: Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo di vigilanza finanziaria e hanno creato tre autorità europee di vigilanza (AEV) con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'elaborazione di norme e prassi comuni di elevata qualità di regolamentazione e vigilanza. Le AEV comprendono l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le AEV svolgeranno un ruolo cruciale nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. È essenziale quindi garantire in ogni momento che l'opera da esse svolta rivesta alta priorità politica e che siano loro assegnate risorse adeguate.
Con il regolamento UE 648/2012 le controparti sono considerate come appartenenti allo stesso consolidamento almeno quando sono entrambe conglobate in un consolidamento ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio abrogata dalla direttiva 2013/34/UE (oggetto dei studio nella pubblicazione 2019-20-01) o in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, in base ai principi contabili generalmente accettati da un paese terzo riconosciuti come
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equivalenti agli IFRS in conformità del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007, o quando sono entrambe coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE, direttiva che disciplina l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale su detti enti. Le controparti sono considerante entrambe appartenenti allo stesso consolidamento anche nella condizione in cui entrambe sono coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, direttiva che stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale e che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, definisce le relative regole di calcolo e le regole per la loro vigilanza prudenziale; ai fini del regolamento 648/2012/UE e con riferimento alla esenzione dell'obbligo di compensazione dei contratti OTC quando ritenuti operazioni infragruppo tra due imprese consolidate (in applicazione dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento 648/2012/UE), è considerato gruppo consolidato un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, ed è sottoposto alla stessa vigilanza consolidata dell'autorità competente di un paese terzo accertata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui all'articolo 143 della direttiva 2006/48/CE o all'articolo 2 della direttiva 2006/49/CE (entrambe le direttive sono state abrogate dalla direttiva 2013/36/UE). Con il regolamento 1606/2002/CE la commissione ha come obiettivo l'adozione e l'utilizzazione di principi contabili internazionali nella Comunità per armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società di cui all'articolo 4 della medesima, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno. Il regolamento 1569/2007/CE stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi, stabilendo le condizioni alle quali i Generally Accepted Accounting Principles di un paese terzo possono essere considerati equivalenti agli International Financial Reporting Standards (in appresso IFRS) e introduce un meccanismo per determinare tale equivalenza. La commissione europea con il regolamento 648/2012/UE definisce norme che permettere lo stabilimento di una CCP in qualunque Stato membro. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi di compensazione. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe limitare o impedire che una CCP di una giurisdizione compensi un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.
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Definisce norme che vincolano l'autorizzazione di una CCP alla detenzione di un capitale minimo iniziale, ritenendo opportuno che il capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della CCP, sia in qualsiasi momento proporzionato al rischio che deriva dalle attività della CCP, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche e possa procedere, se necessario, a una ristrutturazione o a una liquidazione ordinata delle sue attività. Dato che il regolamento introduce, a fini regolamentari, un obbligo giuridico di compensazione mediante specifiche CCP, è essenziale assicurare che queste siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, di condotta professionale e prudenziali fissati dal presente regolamento. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, occorre che detti requisiti si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari trattati dalle CCP. La commissione europea ritiene necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti ricorrano soltanto a CCP che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento. Tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le CCP stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Tuttavia, l'imposizione di tali requisiti supplementari non dovrebbe incidere sul diritto delle CCP autorizzate in altri Stati membri o riconosciute conformemente al presente regolamento di fornire servizi di compensazione ai partecipanti diretti e ai relativi clienti stabiliti nello Stato membro che introduce i requisiti supplementari, in quanto le suddette CCP non sono soggette a tali requisiti e non sono tenute a conformarsi ai medesimi. Entro il 30 settembre 2014 l'AESFEM dovrebbe redigere una relazione sull'impatto dell'applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri. Con il regolamento 648/2012/UE la Commissione europea sancisce l'insieme di norme di applicazione in materia di autorizzazione e di vigilanza delle CCP, ritenendolo un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC. Stabilisce che le autorità competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle CCP, ivi compresa la responsabilità di verificare il rispetto da parte della CCP richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella
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posizione migliore per valutare il funzionamento quotidiano della CCP, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee. Quando una CCP rischia l'insolvenza, la responsabilità di un intervento a carico della finanza pubblica può ricadere prevalentemente sullo Stato membro in cui detta CCP è stabilita. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP siano esercitate dall'autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i partecipanti diretti di una CCP possono essere stabiliti in differenti Stati membri e che saranno i primi a subire gli effetti dell'inadempimento della CCP, è indispensabile che tutte le autorità competenti e l'AESFEM partecipino alla procedura di autorizzazione e di vigilanza. Questo eviterà misure o prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Inoltre, nessuna proposta o misura di un membro di un collegio delle autorità di vigilanza dovrebbe discriminare, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualsiasi valuta. È opportuno che l'AESFEM partecipi a ogni collegio in modo tale da garantire la coerente e corretta applicazione del presente regolamento. Occorre che l'AESFEM coinvolga nell'elaborazione di raccomandazioni e decisioni altre autorità competenti degli Stati membri interessati. Il regolamento 648/2012/UE a subite piccole modifiche dalla direttiva 2015/849/UE che modifica l’articolo 25, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) la CCP ha sede o è autorizzata in un paese terzo il cui sistema nazionale anti riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo non presenta, ad avviso della Commissione in conformità della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio, carenze strategiche che pongano minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. Precedenti modifiche sono state apportate dal regolamento 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che ha aggiunto al titolo IV il capo 4 relativo al calcolo del capitale ipotetico KCCP necessario per la determinazione del valore dell'esposizione di un ente (QCPP) per il contributo prefinanziato dal fondo di garanzia di una Controparte Centrale. Ulteriori modifiche sono state apportate dall'articolo 53 del regolamento (UE) N. 600/2014 e dall'articolo 32 del regolamento (UE) 20152365 queste ultime interessano la definizione dei derivati otc o contratti derivati OTC tracciando una distinzione tra le operazioni con OTC in mercati regolamentari ed in mercati non regolamentari; le stesse modifiche introducono l'articolo 2 bis che sancisce le condizioni di equivalenza affinché i mercati dei paesi terzi possono essere considerati regolamentari come definiti dalla direttiva 2004/39/CE (e successive modifiche).
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3 - PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PRUDENZIALI PER GLI ENTI CREDITIZI Negli ultimi anni l'UE ha attuato una riforma sostanziale del quadro normativo sui servizi finanziari volta a rafforzare la resilienza degli enti (enti creditizi e imprese di investimento) che operano nel settore finanziario dell'UE e basata in larga misura sulle norme concordate a livello mondiale con i partner internazionali. Il pacchetto di riforma comprendeva il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), la direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) sui requisiti prudenziali e la vigilanza degli enti, la direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche o BRRD, regole armonizzate per tutti i paesi europei finalizzate a prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento) e il regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRM, un sistema a livello dell'UE per la risoluzione degli enti finanziari insolvibili e comprende norme sui requisiti patrimoniali, sulla protezione dei depositanti, sulla prevenzione e sulla gestione dei dissesti bancari). Queste misure sono state adottate in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008 e rispecchiano le norme convenute a livello internazionale. Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente ai numerosi tipi di possibili shock e crisi futuri, le riforme non affrontano ancora in modo esauriente tutti i problemi individuati. In risposta il Parlamento europeo e del Consiglio, il 23-11-2016 ha presentato a Bruxelles la proposta di modifica della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD), proposta che fa parte di un pacchetto legislativo comprendente anche le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche o BRRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRM). Attualmente, nell'anno 2018, resta in vigore la direttiva 575/2013/UE e la direttiva 2013/36/UE di interesse per gli studi della presente pubblicazione. Il regolamento 575/2013/UE contiene, tra l'altro, i requisiti prudenziali per gli enti strettamente correlati al funzionamento dei mercati dei servizi bancari e finanziari e che mirano a garantire la stabilità finanziaria degli operatori su tali mercati, nonché un elevato livello di protezione degli investitori e dei depositanti. Il medesimo regolamento è volto a contribuire in modo determinante al buon funzionamento del mercato interno. Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo in una certa misura armonizzato le disposizioni degli Stati membri in materia di vigilanza
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prudenziale, prevedono un numero significativo di opzioni e possibilità per gli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle previste da tali direttive. Ciò si traduce in disparità tra le norme nazionali, che potrebbero ostacolare la fornitura transfrontaliera di servizi e la libertà di stabilimento e in tal modo creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Per motivi di certezza del diritto e per la necessità di una parità di condizioni all'interno dell'Unione, un unico insieme di norme per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento chiave per il funzionamento del mercato interno. Con l'adozione del regolamento 575/2013/UE tutti gli enti sono soggetti alle stesse norme in tutta l'Unione, il che rafforza anche la fiducia nella stabilità degli enti, soprattutto in periodi di stress; lo stesso regolamento riduce la complessità della regolamentazione e i costi per il rispetto della normativa, in particolare per gli enti che operano su base transfrontaliera, e contribuisce a eliminare le distorsioni della concorrenza. Le piccole e medie imprese (PMI) hanno un ruolo fondamentale nel creare crescita economica e garantire occupazione. La ripresa e futura crescita dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle PMI stabilite nell'Unione di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature occorrenti per accrescerne la competitività. Il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le PMI stabilite nell'Unione ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria. Importante è stato provvedere a colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle PMI e garantire un adeguato flusso di crediti bancari alle PMI nell'attuale contesto; infatti il regolamento UE 575/2013 riduce le coperture patrimoniali degl'enti creditizi con un fattore di sostegno pari allo 0,7619. Con la norma dell'articolo 502 del medesimo regolamento vengono definite le disposizioni affinchè, gli enti creditizi utilizzino efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore di sostegno, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle PMI stabilite nell'Unione. Gli enti riferiscono ogni tre mesi alle autorità competenti in merito all'ammontare totale delle esposizioni verso PMI, l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default(3°), dovuto all'ente o alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente debitore o dal gruppo di clienti debitori connessi, ad esclusione dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, che non deve superare 1,5 milioni di EUR. Le autorità competenti monitorano periodicamente l'importo totale delle esposizioni degli enti creditizi verso le PMI e l'importo totale della detrazione di capitale.
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(3°) NOTA: in finanza viene definita come situazione di default (insolvenza) l'incapacità tecnica di un'emittente di rispettare le clausole contrattuali previste dal regolamento del finanziamento. Ad esempio è la situazione in cui incorre uno Stato quando dichiara insolvenza o fallimento (insolvenza sovrana). Il default può essere formale o sostanziale: formale, laddove un'emittente non rispetti determinati indici di copertura o patrimoniali tali per cui il prestito potrebbe subire una significativa modifica del proprio merito di credito; sostanziale allorché un'emittente non sia materialmente in grado di corrispondere le rate di interesse o di rimborso del capitale alla naturale scadenza di ciascuna. Default dopo Basilea 2. L'accordo Basilea 2 ha modificato in modo importante e oggettivo la definizione di default del soggetto passivo di un credito. Per esposizioni in default si intendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti. Sofferenza: esposizione verso una controparte in stato di insolvenza (anche senza accertamento giudiziario) o in situazione equiparabile, indipendentemente dalla previsione di perdita formulata dalla banca e dalla presenza di garanzie. Incaglio: esposizione verso una controparte in temporanea difficoltà (definita sulla base di fattori oggettivi) che si ritiene possa essere superata in un congruo periodo di tempo. Credito ristrutturato: esposizione nella quale una banca o un pool di banche, a causa del deterioramento della situazione economico-finanziaria del debitore, ha, hanno modificato le condizioni originarie del prestito (riscadenziamento dei termini, riduzione del tasso di interesse), determinando l'emersione di una perdita. Rientrano tra i crediti scaduti e, o sconfinanti quelli per cui: 1) il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia verso la banca o il gruppo bancario da oltre 90 giorni; 2) la soglia di "rilevanza" è pari al 5% dell'esposizione (lo sconfinamento). Per le esposizioni al dettaglio le banche possono adottare, limitatamente ai crediti scaduti o sconfinanti, una definizione di default a livello di singola transazione, se coerente con le proprie prassi gestionali. Per i crediti corporate si applica la clausola cross default, ossia l'insolvenza su una linea di credito causa il default di tutti i crediti nei confronti del debitore. Non determinano un default le seguenti modifiche delle originarie condizioni contrattuali: a) riscadenziamento dei crediti e la concessione di proroghe; b) dilazioni, rinnovi o ampliamenti di linee di credito. Tali modifiche non devono
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dipendere dal deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore ovvero non devono dare luogo a una perdita. Il riscadenziamento è una modalità di ristrutturazione del debito, cioè una modifica alle condizioni del prestito, da parte di uno Stato o di una azienda che non è più in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei creditori. Il riscadenziamento prevede l'allungamento delle scadenze per i rimborsi. Le altre due modalità di ristrutturazione del debito possono invece riguardare e modificare il tasso d'interesse applicato o il capitale attraverso un haircut, ovvero un taglio del valore nominale dei titoli in portafoglio.
Il regolamento 575/2013/UE stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE (autorizzati dall'autorità) soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi: a) requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati (approfondiremo i rischi nel paragrafo "rischi per gli enti creditizi"); b) requisiti che limitano le grandi esposizioni; c) requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati (che dal 2018 hanno un fattore di ponderazione del 100%); d) obblighi di segnalazione dei dati di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria; e) obblighi di informativa al pubblico. Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti in materia di normativa prudenziale e vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE, obblighi pienamente contenuti nella stessa direttiva 2013/36/UE e quindi che sarebbero stati inutilmente ripetuti; inoltre non impedisce agli enti di applicare requisiti prudenziali più rigorosi, quindi, di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento. Detta norme per l'applicazione dei requisiti prudenziali sia su base individuale che su base consolidata degl'enti creditizi.
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Di interesse per questa ricerca è la parte due del regolamento riguardante i fondi propri e la definizione del capitale di classe 1 costituito dalla somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. Conformemente alla decisione del CBVB, approvata dal GHOS il 10 gennaio 2011, occorre che tutti gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e tutti gli strumenti di capitale di classe 2 di un ente possano essere pienamente detratti in via permanente oppure convertiti pienamente in capitale primario di classe 1 nel momento in cui l'ente non è redditizio. La normativa necessaria per garantire che gli strumenti di fondi propri siano soggetti al meccanismo aggiuntivo di assorbimento delle perdite è incorporata nel diritto dell'Unione quale parte integrante dei requisiti relativi al risanamento e alla risoluzione degli enti. Con l'articolo 26 del regolamento 575/2013/UE, la Commissione europea sancisce norme per la definizione del capitale primario di classe 1 (di maggiore interesse per questo paragrafo), norme che definiscono gli elementi del capitale primario di classe 1: a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29; b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera a); c) utili non distribuiti; d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate; e) altre riserve; f) fondi per rischi bancari generali. Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui si verificano. Gli utili non distribuiti, lettera c), possono includere gli utili intermedi o di fine esercizio prima che l'ente adotti una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;
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b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente, secondo il parere delle autorità competenti, che gli importi di tali utili sono al netto di tutti gli oneri e i dividendi prevedibili. Una verifica degli utili intermedi o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile (principi di contabilità internazionale: regolamento (CE) n. 1606/2002 - regolamento (UE) n. 2016/1905 - regolamento (UE) n. 2016/2067). Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti del capitale primario di classe 1 soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Per quanto riguarda le emissioni successive al 31 dicembre 2014 gli enti classificano gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti, che possono anche consultare l'ABE. Per quanto concerne gli strumenti di capitale, ad eccezione degli aiuti di Stato, che l'autorità competente ritiene classificabili come strumenti di capitale primario di classe 1, ma riguardo ai quali l'ABE reputa materialmente complesso accertare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, le autorità competenti illustrano le loro motivazioni all'ABE. Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale di ciascuno Stato membro che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1. L'ABE ha elaborato tale elenco e lo ha pubblicato entro il 1 febbraio 2015 per la prima volta. L'ABE può, dopo il processo di revisione di cui all'articolo 80 (revisione continua della qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti) e quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, decidere di rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo 31 dicembre 2014 e può diffondere una comunicazione in merito. Elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di "prevedibile" quando stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati detratti. Ha presentato i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione a cui è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'articolo 27 definisce le condizioni per gli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi dagli enti, definiti tali in base al diritto nazionale applicabile e con i requisiti per essere ritenuti, dalle relative autorità competenti, società
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mutue, cooperative, enti di risparmio oppure enti analoghi. L'articolo 28 definisce le condizioni affinché gli strumenti di capitale possano essere ritenuti strumenti di capitale primario di classe 1. L'articolo 36 al paragrafo 1 definisce gli elementi del capitale primario che vanno detratti come le perdite di esercizio, i beni immateriali, le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura, gli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati del rischio con il metodo basato sui rating interni (metodo IRB, paragrafo "Rischi per un ente creditizio"), le attività dei fondi di pensione a prestazioni definite nel bilancio dell'ente, e gli altri elementi indicati dalla lettera e) alla lettera l): l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, sia quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti che quando l'investimento è significativo; j) l'importo degli elementi da detrarre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 53 che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente, (restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente, aumento di capitale); k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 %, l'ente detrae l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1: i - partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario; ii - posizioni verso la cartolarizzazione (4°), conformemente all'articolo 243, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 258 (derivati da crediti con fattore di ponderazione di 1250%); iii - operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3; iv - posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8; v - esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, conformemente all'articolo 155, paragrafo 4 (esposizione possibile per perdita in strumenti di capitale, ponderata per il relativo rischio); l) qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite; (tra i successivi paragrafi vengono definite le attività dell'ABE e della Commissione in merito agli elementi detraibili dal capitale primario di classe 1). I successivi articoli definiscono disposizioni dettagliate per la detrazione degl'elementi di capitale
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dal capitale primario di classe 1, incluse soglie per l'esenzione della detrazione delle attività fiscali che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario in cui, l'ente che li detiene, ha un investimento consistente. Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo le rettifiche, detrazioni ed esenzioni previsti dagli articoli 32 al 49 del regolamento 575/2013/UE, applicate le deroghe dell'articolo 79. L'articolo 79 definisce disposizioni per deroghe temporanee alla deduzione dai fondi propri di un ente quando questo detiene strumenti di capitale o ha concesso prestiti subordinati (il cui rimborso è subordinato al rimborso integrale di tutti gli altri creditori), ove applicabile, considerati strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in un soggetto del settore finanziario su base temporanea e l'autorità competente ritiene che tali detenzioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto, l'autorità competente può, su base temporanea, derogare alle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero applicabili a tali strumenti. NOTA (4°): Il processo di cartolarizzazione consiste nella trasformazione di una attività finanziaria indivisa, per esempio un credito, in una attività divisa e vendibile: attività e/o passività, beni e/o debiti di privati o di crediti di una società (solitamente una banca) definita tecnicamente originator, attraverso cui si costruiscono emissioni con la trasformazione del bene o del debito/credito (securitization) in titoli obbligazionari, ("carta"). Per esempio, supponiamo che la banca abbia fra le sue attività un certo numero di prestiti immobiliari; la banca può decidere di cartolarizzarli, cioè di emettere dei titoli che hanno come garanzia quei mutui. Questi titoli sono poi venduti a investitori privati o istituzionali, e così la banca rientra dei soldi prestati ai mutuatari: i fondi che la banca ottiene possono essere usati per espandere la propria attività. I titoli cartolarizzati hanno, come le obbligazioni normali, una scadenza e un tasso di interesse, e il servizio del debito è legato ai rimborsi e ai pagamenti di interessi da parte degli originali mutuatari. La banca, oltre al vantaggio di mobilizzare quelle attività poco liquide, riduce o elimina il rischio legato ai relativi mutui, riducendo i fondi propri vincolati per i requisiti patrimoniali a copertura del relativo rischio: il rischio è passato agli investitori. Le cartolarizzazioni presentano modalità diverse per quanto riguarda il trasferimento di rischio. Nel caso dei mutui, ad esempio, allentano il rapporto fra mutuante e mutuatario e possono quindi portare, come è successo in America nel caso dei subprime, a una troppo facile concessione di prestiti immobiliari. Fra le riforme volte ad attenuare questo problema c'è
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l'imposizione di un obbligo di mantenere nei bilanci dell'ente che cartolarizza una porzione dei titoli cartolarizzati, così da allineare gli interessi degli investitori con quelli dell'emittente. Con il termine inglese subprime si indicano prestiti che, nel contesto finanziario statunitense, vengono concessi ad un soggetto che non può accedere ai tassi di interesse di mercato, in quanto ha avuto problemi pregressi nella sua storia di debitore; a fronte del maggior rischio, il mutuo s. è gravato da un tasso d'interesse più elevato e da maggiori oneri. La tecnica è una elaborazione moderna dell'idea di Johan Palmstruch nel 1647; idea che ha dato origine al moderno sistema delle banche centrali (fabbriche del debito) e delle banche commerciali, come le conosciamo oggi. Le dinamiche che costituiscono le attività di cartolarizzazione possono sinteticamente essere descritte come segue: un soggetto, denominato originator, raccoglie sul mercato un certo numero di crediti (esempio interessi sui mutui). L'originator, successivamente trasferirà i crediti ad una Special Purpose Vehicle (SPV) ed entreranno nella sua disponibilità. La SPV riceverà, da quel momento in poi, i pagamenti per gli interessi e per la restituzione del capitale, effettuati da coloro che hanno sottoscritto i mutui. La SPV, per finanziarsi, emetterà obbligazioni che vengono sottoscritte dagli investitori che dispongono di un surplus (eccesso) di liquidità. Queste obbligazioni sono strutturate in tranche, ed a ognuna di esse viene attribuito un rating per la ponderazione del relativo rischio. Ordinate a partire dalla meno rischiosa, che di conseguenza coincide con la meno redditizia, le tranche si possono distinguere in: tranche senior, tranche mezzanine, tranche equity, trance che costituiscono i noti titoli senior, titoli mezzanine, titoli equità, disponibili nel mercato obbligazionario (borsa). Il pagamento delle tranche avviene a cascata, ossia vengono pagate prima di tutto le tranche meno rischiose (senior) e successivamente le tranche più rischiose (mezzanine ed equity). La suddivisione in tranche permette di distribuire il rischio: le tranche senior, meno rischiose e che garantiscono interessi inferiori, potranno essere sottoscritte da soggetti poco propensi al rischio; le tranche equity permetteranno una maggiore speculazione da parte dell'investitore, a patto che abbia una propensione al rischio maggiore. Gli interessi pagati dai contraenti dei finanziamenti sottostanti, serviranno a pagare gli interessi passivi delle obbligazioni. La cartolarizzazione consente ad una banca di trasformare attività per definizione non liquide (come un mutuo) in attività liquide. Questo avviene poiché, trasferendo i finanziamenti alla SPV, otterrà il corrispettivo in denaro (cedendo ovviamente il diritto della restituzione del capitale e degli interessi del mutuo da parte del contraente), aumentando la propria liquidità e potendo anche replicare il processo, quindi concedere ulteriori mutui e successiva cartolarizzazione degli stessi. La
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Special Purpose Vehicle normalmente non è tenuta a rispondere di un eventuale fallimento dell'originator.
Al capo 3 del titolo I, dall'articolo 52 all'articolo 55, del regolamento 575/2013/UE viene definito ilcapitale aggiuntivo di classe 1, costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo le detrazioni degli elementi previsti nella sezione 2, articoli dal 56 al 60; nella sezione 1 del capo 3, titolo I, sono anche definiti gli elementi e gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1. Nella sezione 2 del medesimo titolo sono definite le disposizioni per gli elementi e strumenti aggiuntivi da detrarre dal capitale aggiuntivo di classe 1; nella definizione del capitale aggiuntivo di classe 1 sono applicate eventuali deroghe sancite dall'articolo 79. Al capo 4, titolo I, sezione 1 sono definiti gli elementi e strumenti di classe 2; nella successiva sezione 2 sono definiti gli elementi da detrarre (articoli dal 62 al 70). Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dopo le detrazioni definite dall'articolo 66 all'articolo 70 e l'applicazione dell'articolo 79. ESEMPIO: che gli elementi di capitale primario di classe 1 possono essere costituiti da strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi di emissione emessi dall'ente, interamente versati e non acquistati o finanziati nell'acquisto dall'ente (azioni emesse direttamente dall'ente). Possiamo ritenere, come esempio, elementi aggiuntivi di capitale di classe 1 gli strumenti di capitale non direttamente emessi dall'ente (oppure se direttamente emessi dall'ente che non rispettano le condizioni degli articoli 28 e 29), interamente versati, il cui acquisto non è effettuato dall'ente o da esso finanziato, oppure filiazioni; ( un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa ). Gli strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1 sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente, inoltre gli elementi aggiuntivi includono anche il sovraprezzo di emissione dei medesimi strumenti. Possiamo ritenere elementi di capitale di classe 2 gli strumenti di capitale e relativi sovrapprezzi emessi dalle filiazioni o emessi dall'ente e non considerabili di classe 1 secondo le condizioni imposte dagli articoli 28 e 29 del regolamento 575/2013/UE o aggiuntivi di classe 1 secondo le condizioni imposte dall'articolo 52 del medesimo regolamento, interamente versati in cui sia l'ente che sue filiazioni non acquistano gli strumenti di capitali ( azioni emesse da filiazioni finanziarie, in cui l'ente controlla il 20% o più in modo diretto o tramite un legame di controllo); sono
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inclusi i prestiti subordinati e prestiti subordinati interamente versati e che non siano assegnati dai medesimi (ente e relative filiazioni). Negli elementi di capitale di classe 2 e per gli enti che autorizzati al calcolo delle esposizioni di rischio ponderate con il metodo IRB, possono essere incluse rettifiche di valore su crediti generiche al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente al metodo IRB; per gli stessi enti si possono includere gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese, di cui agli articoli 158 e 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente al metodo IRB. Gli articoli 158 e 159 del regolamento 575/2013/UE stabiliscono disposizioni per il calcolo e trattamento per tipologia di esposizione degli importi delle perdite attese; per questo esempio: gli enti sottraggono le perdite dalle rettifiche di valore su crediti generiche. A conclusione dell'esempio va rilevato che gli strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1 possono anche essere convertiti in strumenti di classe 1 primari al verificarsi di un evento attivatore definito nell'articolo 54, con chiaro riferimento agli strumenti direttamente emessi dall'ente in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1 lettera a), a meno di fusione tra l'ente ed una filiazione previa autorizzazione dell'autorità competente; ad esempio i titoli convertibili in azioni. La definizione di fondi propri è contenuta nell'articolo 72 del regolamento 575/2013/UE: i fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. Con l'articolo 78 vengono emanate condizioni affinché l'ente possa ridurre i fondi propri su autorizzazione dell'autorità di vigilanza, per riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2. L'articolo 79 definisce la possibilità di deroghe temporanee alla deduzione di strumenti di capitale dai fondi propri. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti (articolo 80) in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Le autorità competenti trasmettono senza indugio, su richiesta dell'ABE, tutte le informazioni che questa ultima ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale emessi, al fine di permettere all'ABE di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l'Unione. La notifica con cui l'ABE informa la Commissione europea contiene quanto segue: una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata, un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria, sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per
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le prove di stress sulla solvibilità degli enti. Fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa ritenuta necessaria per definire i fondi propri in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori: sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato, modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti, sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti. Entro il 31 gennaio 2014, l'ABE ha fornito consulenza tecnica sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo, al di là dell'inclusione nel capitale primario di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni hanno tenuto conto degli sviluppi che hanno interessato i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi alle norme prudenziali per le banche. La commissione europea con gli articoli dall'82 all'88, titolo II del regolamento 575/2013/EU, emana disposizioni in merito alle partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni; con l'articolo 89 emana disposizioni in merito alla ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario. Al paragrafo 1 dell'articolo 89, è stabilito che una partecipazione qualificata, il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente, in una singola impresa che non è una delle seguenti, è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo: a) un soggetto del settore finanziario; b) un'impresa, diversa da un soggetto del settore finanziario, che svolge attività che l'autorità competente ritiene essere una delle seguenti: i) l'estensione diretta dell'attività bancaria; ii) servizi ausiliari dell'attività bancaria; iii) leasing, factoring, gestione dei fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe. Al paragrafo 2 del medesimo articolo è stabilito che l'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese (anche se per ogni singola impresa non supera il 15 %) diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto alle disposizioni di cui al paragrafo 3. Al paragrafo 3 sono stabiliti i requisiti a) e b) che le autorità applicano alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2: a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre del regolamento (requisiti patrimoniali), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1250 % (5°) al maggiore dei seguenti importi: i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15
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% del capitale ammissibile; ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente; b) le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi. Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b). In conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha il compito di emanare orientamenti che precisano i seguenti concetti: a) le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria; b) le attività ausiliarie dell'attività bancaria; c) attività analoghe.
NOTA (5°): come vedremo nel paragrafo "rischi per un ente creditizio" il fattore di ponderazione interviene nel calcolo dei requisiti patrimoniali e va a ridurre, o aumentare come nel caso della ponderazione di 1250%, l'importo dell'esposizione dell'ente in merito all'attività finanziaria considerata; il totale del valore dell'esposizione ponderata i cui fattori di ponderazione vengono determinati con il metodo IRB basato su rating interni o metodo standardizzato, adottati dal regolamento 575/2013/UE viene utilizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali definiti con l'articolo 92 del medesimo regolamento come verrà illustrato sotto.
Con riferimento al paragrafo 3 lettera a dell'articolo 89, la norma dell'articolo 90 sancisce una alternativa alla ponderazione del rischio del 1250 % che consente agli enti di dedurre gli importi che superano i limiti specificati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 89, dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k). L'articolo 91 definisce le quote in imprese che possono essere escluse dal calcolo del capitale ammissibile, in particolare nel paragrafo 1 stabilisce che le quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) tali quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79; b) la detenzione di tali quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno; c) tali quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui. Nel paragrafo 2 stabilisce che non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 89 le quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della
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direttiva 86/635/CEE (il termine "immobilizzazioni finanziarie" sta ad indicare, nel caso degli enti creditizi, le partecipazioni in imprese collegate ed i titoli destinati a servire in maniera durevole all'attività dell'impresa). Nel titolo I, capo 1 e dagli articoli 92 all'articolo 106 di interesse per questa pubblicazione, la Commissione emana disposizioni in merito ai requisiti patrimoniali generici, in particolare definisce al paragrafo 1 dell'articolo 92 e subordinandoli agli articolo 92 e 93, i requisiti in materia di fondi propri: gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti in materia di fondi propri: a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %; b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %; c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %. Al paragrafo 2 stabilisce che gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue: a) il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio. L'articolo stabilisce inoltre disposizioni per il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio; vengono definite deroghe, ad esempio è possibile escludere dal calcolo dell'esposizione totale, l'esposizione relativa alle attività del portafoglio di negoziazione dell'ente creditizio quando l'entità di tali attività non superi in media il 5% delle attività totali e l'importo di 15 milioni di Euro, inoltre l'entità della attività del portafoglio di negoziazione dell'ente non deve in nessun momento superare il 6% delle attività totali e l'importo di 20 milioni di Euro. Nello stesso titolo del regolamento è stabilito che il capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale e quindi in fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione. Per gli enti finanziari che erogano solo servizi di pagamento, Istituti di pagamento (di maggiore interesse per gli studi svolti in questa ricerca), il capitale iniziale è definito dalla direttiva UE 2015/2366 (modifica la direttiva
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2013/36/UE) con l'articolo 7 che fissa 3 soglie per il capitale iniziale: a) quando l'istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento rimessa di denaro, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR; b) quando l'istituto di pagamento presta i servizi di pagamento disposizione di ordine di pagamento, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR; c) quando l'istituto di pagamento presta qualsiasi dei servizi di pagamento di seguito elencati, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR: 1. Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento. 2. Servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento. 3. Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti. 4. Esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento: a) esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento analogo dispositivo; c) esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti. 5. Emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento. Un istituto di pagamento può anche rogare servizi di informazione sui conti. Gli Stati membri devono adottare misure necessarie per impedire il computo multiplo degli elementi ammissibili per i fondi propri quando l'istituto di pagamento appartiene allo stesso gruppo di un altro istituto di pagamento, ente creditizio, impresa di investimento, società di gestione patrimoniale o impresa di assicurazione, anche quando un istituto di pagamento ha carattere ibrido e svolge attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento. Qualora siano soddisfatte le condizioni per derogare il rispetto individuale dei requisiti relativi ai fondi propri (requisiti definiti nell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013), gli Stati membri o le loro autorità competenti hanno la facoltà di non applicare l'articolo 9 della presente direttiva agli istituti di pagamento inclusi nella supervisione consolidata dell'ente creditizio impresa
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madre ai sensi della direttiva 2013/36/UE (direttiva che determina la logica legale per l'accesso alle attività degli enti creditizi, imprese di investimento e relativa vigilanza). La stesso direttiva 2015/2366/UE stabilisce che i fondi propri degli istituti di pagamento non sono inferiori all'importo più elevato tra il capitale iniziale sopra indicato (articolo 7) o all'ammontare fondi propri computati con i metodi di seguito indicati e definiti dell'articolo 9 della stessa direttiva, (ad eccezione di quelli che offrono unicamente i servizi di rimessa di denaro e servizi di disposizione di ordine di pagamento). Nell'articolo 9 sono definiti tre metodi di calcolo dei fondi propri, metodo A, metodo B, metodo C, che si sommano al capitale iniziale definito con l’articolo 7; l'istituto applicherà uno dei tre metodi in base alla decisione dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale di attuazione della direttiva 2015/2366/UE.
Metodo A L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al 10 % delle spese fisse generali dell'anno precedente. Le autorità competenti hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un istituto di pagamento rispetto all'anno precedente. Quando, alla data del calcolo, il precedente periodo di attività dell'istituto di pagamento è inferiore a un anno intero, tale copertura è pari al 10 % delle corrispondenti spese fisse generali del piano aziendale preventivo, salvo eventuale adattamento prescritto dalle autorità competenti.
Metodo B L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è almeno pari alla somma degli elementi seguenti moltiplicata per un fattore di graduazione k, definito sotto, dove il volume dei pagamenti (VP) rappresenta un dodicesimo dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dall'istituto di pagamento nell'anno precedente: a) 4,0 % della quota di VP fino a 5 milioni di EUR, più b) 2,5 % della quota di VP al di sopra di 5 milioni di EUR e fino a 10 milioni di EUR, più
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c) 1 % della quota di VP al di sopra di 10 milioni di EUR e fino a 100 milioni di EUR, più d) 0,5 % della quota di VP al di sopra di 100 milioni di EUR e fino a 250 milioni di EUR, più e) 0,25 % della quota di VP al di sopra di 250 milioni di EUR.
Metodo C L'ammontare dei fondi propri degli istituti di pagamento è pari almeno al prodotto dell'indicatore rilevante di cui alla lettera a) per il fattore di moltiplicazione di cui alla lettera b), successivamente moltiplicato per il fattore di graduazione k sotto definito. a) L'indicatore rilevante è la somma dei seguenti elementi: i) proventi da interessi; ii) spese per interessi; iii) proventi per commissioni e provvigioni; e iv) altri proventi di gestione. Ogni elemento è incluso nella somma con il proprio segno positivo o negativo. I proventi da voci straordinarie o irregolari non sono utilizzati nel calcolo dell'indicatore rilevante. Le spese relative all'esternalizzazione di servizi resi da terzi possono ridurre l'indicatore rilevante se sono sostenute da un'impresa sottoposta a vigilanza ai sensi della presente direttiva. L'indicatore rilevante è calcolato sulla base dell'osservazione su base annuale effettuata alla fine dell'esercizio precedente. L'indicatore rilevante è calcolato sul precedente esercizio. Tuttavia i fondi propri calcolati in base al metodo C non sono inferiori all'80 % del valore medio dell'indicatore rilevante relativo ai tre esercizi precedenti. Se non sono disponibili dati sottoposti a revisione contabile, possono essere utilizzate stime aziendali. b) Il fattore di moltiplicazione è pari: i) al 10 % della quota dell'indicatore rilevante fino a 2,5 milioni di EUR; ii) all'8 % della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 2,5 milioni di EUR e 5 milioni di EUR; iii) al 6 % della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 5 milioni di EUR e 25 milioni di EUR; iv) al 3 % della quota dell'indicatore rilevante compresa tra 25 milioni di EUR e 50 milioni di EUR; v) all'1,5 % al di sopra di 50 milioni di EUR.
FATTORE K
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2. Il fattore di graduazione k da utilizzare nei metodi B e C è pari: a) a 0,5 quando l'istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento rimessa di denaro; b) a 1 quando l'istituto di pagamento presta uno o più dei servizi di pagamento oltre servizi di rimessa di denaro, servizi di disposizione di ordine di pagamento, servizi di informazione sui conti. Le autorità competenti, basandosi su una valutazione dei processi di gestione del rischio, della base dati sui rischi di perdite e dei meccanismi di controllo interno dell'istituto di pagamento, possono prescrivere all'istituto di pagamento di detenere fondi propri superiori fino al 20 % rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto A, B o C, ovvero consentire all'istituto di pagamento di detenere fondi propri inferiori fino al 20 % rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione del metodo scelto. La direttiva 2015/2366/UE determina disposizioni per i requisiti in materia di tutela (articolo 10), in particolare gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità seguenti: a) i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse degli utenti di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento, in particolare in caso di insolvenza; b) i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'istituto di pagamento, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l'istituto di pagamento non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.
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L'Istituto di pagamento tutela anche le percentuali di fondi che saranno utilizzata per future operazioni di pagamento (ad esempio l'importo restante è da utilizzarsi per servizi diversi dai servizi di pagamento). Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento di tutelare una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre che tale percentuale rappresentativa possa essere ragionevolmente stimata in base a dati storici e ritenuta adeguata dalle autorità competenti.
4 - RISCHI PER GLI ENTI CREDITIZI Le disposizioni del regolamento 575/2013/UE rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità implica altresì che per le esposizioni al dettaglio siano riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, come nel metodo standard o anche nel metodo basato sui rating interni ("metodo IRB"). Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i requisiti definiti dal presente regolamento siano proporzionati rispetto al tipo, alla portata e alla complessità dei rischi associati al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. La Commissione europea dovrebbe assicurare che gli atti delegati e gli atti di esecuzione, le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione siano coerenti con il principio di proporzionalità in modo tale da garantire che il presente regolamento sia applicato in modo proporzionato per le diversificazioni degli enti e gamma delle relative attività. L'ABE dovrebbe pertanto assicurare che tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione siano formulate in modo tale da rispettare ed essere coerenti con il principio di proporzionalità.
4.1 – Introduzione Il rischio finanziario incide sulla liquidità aziendale, variabile importante per l'equilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita, infatti è anche definibile come la variabilità indefinita (o volatile) degli investimenti, includendo potenziali perdite e inaspettati guadagni. Il rischio è, sempre presente nel
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mercato, ed in base alla sua percezione da parte degli investitori si determina la relativa fiducia nell'investimento. I risparmiatori percepiscono il rischio quando si manifesta sotto forma di perdita. Strettamente collegato alla percezione ed alla valutazione del rischio finanziario è il rendimento atteso dall'investimento: tanto più il rischio è elevato tanto più l'investitore richiede una remunerazione, rendimento o premio per il rischio elevato. Il rischio finanziario assume diverse dimensioni, a diversi livelli. La distinzione principale è fra rischio generico e rischio specifico, valida per tutti i tipi di investimento. Esistono altre differenze tipiche delle varie asset class, come quella fra rischio azionario e rischio obbligazionario. Con riferimento a questo ultimo, è possibile individuare la componente di rischio associata all'emittente del titolo e quella legata ai tassi di interesse (rischio di mercato). Altri tipi di rischio interessano gli investimento in valute estere, il rischio Paese, spesso sulle prime pagine dei quotidiani anche non finanziari. Come vebremo nei punti successivi di questo paragrafo gli enti hanno anche altri rischi da considerare. Generico e specifico: la congiuntura economica mondiale, i saliscendi delle Borse e le inefficienze che caratterizzano il sistema finanziario nel suo complesso alimentano il cosiddetto rischio generico, detto anche sistematico perché di fatto non eliminabile. Rappresenta quella parte di variabilità del valore degli investimenti che dipende dalle fluttuazioni dei mercati, le quali hanno un impatto su qualsiasi titolo a prescindere dalla sua qualità. Ad esempio, se la Borsa è in calo, è molto probabile che un tale scenario impatterà anche sull'andamento del mio titolo. Al contrario, si parla di rischio specifico quando i "pericoli" derivano dalle caratteristiche peculiari del singolo titolo e quindi dell'emittente. Se questo ultimo si trovasse in difficoltà, potremmo imbatterci in una mancata distribuzione dei dividendi o in una riduzione del valore dell'investimento, ad esempio legata a una vendita massiva in Borsa da parte degli azionisti. Se il rischio generico non è evitabile, è possibile contrastare gli effetti di quello specifico ricorrendo alla cosiddetta diversificazione. In questo modo si riduce l'esposizione, e quindi il legame, all'andamento del singolo titolo, controbilanciandola con quella di altri investimenti presenti in portafoglio. Azioni ed obbligazioni. Un'azione, nella finanza, è un titolo rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni. Il possessore è detto azionista (in lingua inglese shareholder), mentre l'insieme delle azioni della società è detto capitale azionario; per i possessori delle medesime non vi è garanzia di remunerazione dell'importo investito in origine. I soggetti (anche giuridici) che investono in azioni hanno la consapevolezza che, quando deciderà di rivenderle, il prezzo potrebbe essere maggiore ma anche inferiore
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a quello iniziale, causando un rendimento dell'investimento o una perdita. Il valore dell'azione dipende da molti fattori come l'andamento del mercato in generale e il settore di appartenenza (rischio generico), variabili legate all'emittente (rischio specifico): capacità di generare profitti e flussi di cassa, dividendi distribuiti agli azionisti, solidità patrimoniale, competitività rispetto ai concorrenti, aumento delle quote di mercato delle relative attività di produzione aziendali, qualità del management. Tutti elementi difficili da valutare anche per gli stessi addetti ai lavori. Per queste ragioni, può essere d'aiuto investire in Borsa tramite strumenti in grado di diversificare il rischio su decine (se non centinaia) di titoli, domestici e internazionali. Obbligazioni. Gli investimento in titoli obbligazionari sono considerati più sicuri rispetto a quelli azionari, non significa che sia totalmente privo di rischi. Chi acquista un titolo a reddito fisso conosce il tasso di rendimento (l'importo esatto della cedola nel caso di tasso fisso e il parametro con il quale sarà determinato il coupon in caso di tasso variabile) e la data di scadenza nella quale riavrà indietro il valore nominale del capitale investito. Non si può escludere che nel tempo l'emittente (Stato o azienda) possa avere difficoltà che impediscano il pagamento degli interessi. Eventi più gravi sono che l'emittente potrebbe incorrere in fallimento e, alla scadenza, non onorare la restituzione del capitale. Le vicende legate all'Argentina nel 2001, ai titoli Cirio e Parmalat, alle emissioni della banca d'affari americana Lehman Brothers o ai titoli governativi della Grecia dimostrano che non si tratta solo di teoria. Per ridurre i rischi di sopra si può far ricorso ai fondi d'investimento che riducono l'impatto negativo nel breve termine e li compensano nel medio termine. Per esempio, chi avesse investito il proprio patrimonio il 18 luglio 2008 in titoli obbligazionari Lehman Brothers (cioè qualche settimana prima del suo fallimento), tre anni dopo si sarebbe ritrovato praticamente senza nulla (o, nella migliore delle ipotesi, con un possibile rimborso di 15-20 euro ogni 100 di nominale, realizzando una perdita tra l'80% e l'85%). Se, al contrario, avesse puntato su un fondo investito in obbligazioni societarie Investment Grade, dopo tre anni avrebbe beneficiato di un guadagno medio netto del 9,9%. Un fondo comune di investimento è uno strumento finanziario paragonabile a un grande salvadanaio dove confluiscono le risorse di piccoli e grandi risparmiatori. La gestione del "salvadanaio" è affidata a una società di gestione degli investimenti che offre il vantaggio di un servizio di investimento professionale a tutti i risparmiatori che altrimenti, avendo a disposizione un piccolo capitale o essendo privi delle competenze necessarie, non potrebbero permetterselo. Il gestore di un fondo investe in diverse tipologie di attivi quali liquidità, obbligazioni, azioni e immobili. La decisione su cosa comprare dipende dall'obiettivo d'investimento del fondo.
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Diversifica il portafoglio di investimenti potendo attutire gli eventi negativi come i rischi di sopra. Fonte: elaborazione sull'Indice Banca Fideuram Fondi. Obbligazionari Corporate Investment Grade in euro.
Emittente: le società emittenti di titoli ed azioni non hanno tutte la stessa affidabilità, capacità che si riflette sulla qualità dei loro titoli obbligazionari. Il rischio emittente di un'obbligazione è legato alla capacità, dell'emittente di corrispondere gli interessi e ripagare il proprio debito. Quando il soggetto (Stato, banca, impresa, ecc.) che ha emesso l'obbligazione non è in condizione di liquidare gli interessi e/o di restituire il capitale, il debitore si definisce insolvente. Esistono agenzie indipendenti specializzate, tra le più
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famose la Moody's e la Standard & Poor's (S&P), che aiutano a valutare la qualità dei titoli obbligazionari. Attribuendo i cosiddetti rating, stimano il merito di credito di un emittente, cioè la sua capacità di onorare i debiti contratti nei tempi e nei modi promessi. Di seguito, in ordine decrescente per qualità, le principali classificazioni utilizzate. Tasso di interesse. Per gli investimenti obbligazionari esistono due aspetti generali da considerare: 1) il valore dell'obbligazione a tasso variabile tende a variare poco nel tempo. 2) il valore dell'obbligazione a tasso fisso varia in senso inverso all'andamento dei tassi di interesse, se questi ultimi salgono, la quotazione del bond scende e viceversa. Molto spesso, per valutare il rischio di titoli e fondi obbligazionari e per agevolarne le comparazioni, si ricorre al concetto di duration che rappresenta la durata finanziaria di un titolo (o, se si tratta di un fondo, della somma di tutti i titoli in portafoglio), cioè la sua vita residua ponderata con il flusso di cedole che pagherà in futuro. Espressa in anni o in giorni, la duration costituisce una misura del rischio delle obbligazioni. All'aumentare del suo valore aumenta infatti la volatilità del titolo e quindi il rischio di oscillazione della sua quotazione nel tempo al variare dei tassi d'interesse; per le obbligazioni a tasso variabile, assume un valore basso. Di conseguenza la loro volatilità è ridotta anche in presenza di moderate oscillazioni dei tassi. Le obbligazioni a tasso fisso, la cui cedola resta identica a prescindere dall'andamento dei tassi, presentano una duration più elevata rispetto ai Titoli di Stato o ai bond a tasso variabile; hanno pertanto una maggiore volatilità e una reazione più marcata in caso di variazione dei tassi d'interesse nel prezzo di vendita del titolo. La duration di un portafoglio obbligazionario (come nel caso di un fondo d'investimento) è pari alla media ponderata delle duration dei singoli titoli che lo compongono. Tramite l'indicatore di duration è possibile ottenere una misura della volatilità del titolo di riferimento. Si tratta di un valore regolarmente riportato nelle tabelle dei titoli obbligazionari pubblicate sui quotidiani finanziari e sui siti specializzati. Ipotizziamo di possedere mille bond che valgono ognuno 108 euro (il controvalore complessivo è quindi pari a 108.000 euro), con una volatilità del 5,5%; in caso di variazione dell'1% dei tassi di interesse, applicando la formula semplificata (valore del titolo prima del rialzo dei tassi x rialzo percentuale dei tassi x volatilità) si ottiene 5,94% (108 x 0,01 x 0,055 = 0,594 = 5,94%). Significa che, nel caso i tassi di interesse aumentino dell'1%, il prezzo del bond in mio possesso (che si muove in direzione opposta ai tassi di mercato) scenderà del 5,94% (nel
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nostro caso provocherebbe una perdita di 6.415 euro circa), e viceversa se i tassi diminuissero di un punto percentuale. La stima così effettuata è approssimativa, ma può essere considerata un indicatore attendibile per valutare il possibile impatto della variazione dei tassi d'interesse sui titoli (o sul fondo) in proprio possesso. Cambio valutario. Sul mercato sono disponibili molti strumenti in valute di altri Paesi, nazioni sia sviluppate (dollaro statunitense, sterlina inglese, ecc.) che in via di sviluppo (real brasiliano, peso messicano, ecc.). Oltre ai rischi citati ai punti superiori legati ai titoli, deve essere considerato il rischio di cambio valuta potenzialmente determinante per il risultato finale dell'investimento in titoli, che può generare un apprezzamento ma anche un deprezzamento dell'investimento. Infatti, nel momento in cui si acquista un titolo di un altro paese, quindi in una valuta diversa dall'Euro, occorre effettuare un cambio di valuta da Euro nella moneta della nazione dove veine emesso il titolo (nel caso di un'obbligazione anche le cedole). Se la valuta della nazione dove è stato emesso il titolo si è rivalutata sulla moneta unica europea aggiungerà performance all'investimento e viceversa se avrà perso valore. Sebbene nel medio-lungo termine i tassi valutari tendano a rispecchiare la reale forza dell'economia del Paese cui si riferiscono, nel breve periodo le dinamiche dei mercati finanziari sono tali da rendere difficilmente prevedibile l'evoluzione del cambio. L'investimento fai da te in titoli in valuta estera è quindi tutt'altro che facile. Il ricorso a fondi d'investimento anche in questo caso può risultare efficace grazie alla possibilità di diversificare il rischio valutario, con costi peraltro più contenuti rispetto a quelli sostenuti per un deposito amministrato. Il deposito amministrativo è uno strumento bancario messo a disposizione dall' intermediario per acquistare azioni, anche via web e per effettuare altre operazioni legate alla vita dei titoli acquistati presso le Borse, la più importante è la Borsa valori di New York. La banca gestirà per te i titoli stessi riscuotendo i dividendi, le cedole e il rimborso del capitale alla loro scadenza. Fonte: elaborazione su dati Banca Fideuram, JPMorgan e Sole 24 Ore; periodo 19/07/2010 - 19/07/2011.
4-2 Classificazione dei rischi Nei punti superiori del presente paragrafo abbiamo posto interesse ad una generica analisi dei rischi dal punto di vista del consumatore; di seguito
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porremo attenzione ai rischi a cui si espone un ente creditizio, classificandoli in applicazione del regolamento 575/2013/UE. 1) rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione); il rischio di credito insieme al rischio di mercato e al rischio operativo è diventato di grande attualità in seguito agli accordi di Basilea, accordi internazionali tra i governatori delle banche centrali dei dieci paesi più sviluppati del mondo, il cosiddetto G10. Il rischio di credito dei clienti, secondo tali accordi, deve essere calcolato dalle banche per garantire la stabilità e la solidità del sistema bancario. Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore. Il Nuovo Accordo di Basilea (Basilea II) fornisce in materia delle linee guida a cui gli istituti di credito devono attenersi. Innanzitutto, Basilea II definisce che il credit risk comprende le seguenti variabili: il risk of default, misurato dalla Probabilità di default (PD), si riferisce al rischio di un certo cliente dell'istituzione finanziaria; la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno. L’esposizione al momento del default (Exposure At Default, EAD): il valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio (garanzie rilasciate e impegni), rappresenta la somma dei valori di tutte le esposizioni verso il debitore. Per queste ultime si fa ricorso ad uno specifico fattore di conversione creditizia (Credit Conversion Factor, CCF): il rapporto tra la parte attualmente non utilizzata di una linea di credito che potrebbe essere utilizzata, e che in caso di default risulterebbe quindi in un'esposizione, e la parte attualmente non utilizzata di detta linea di credito, laddove l'entità della linea di credito è determinata dal limite prestabilito, salvo che il limite non prestabilito sia più elevato; il risk of recovery, misurato dalla Loss Given Default (LGD), si riferisce alla severità della perdita in caso di default, è il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte e l'importo residuo al momento del default ovvero il valore atteso del rapporto tra la perdita relativa al default e l’importo dell’esposizione al momento del default, EAD; per perdita si tiene conto dei flussi recuperati e dei costi diretti e indiretti collegati al recupero dei crediti, che devono essere attualizzati utilizzando un opportuno tasso di interesse. LGD=F(EAD,CCF).
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La scadenza effettiva (Maturity, M): la media, delle durate residue contrattuali, per una data esposizione, ciascuna ponderata per il relativo importo. L’aggiustamento per il grado di frazionamento del portafoglio (granularity, G): correzione da apportare al totale delle attività ponderate per rischio per includere nel sistema di calcolo il livello di diversificazione dell’attivo. Il weight of risk (RW) è il "peso" del rischio di credito, sul quale l'istituzione dovrà ponderare gli asset (ponderazione dei rischi). Esso è funzione delle variabili PD, LGD e M (oltre eventuali correzioni dovute alla variabile G), ed è calcolato assegnando ad ogni cliente un coefficiente di rischio, computato secondo uno dei tre metodi seguenti: standard approach (approccio standard) in linea con Basilea I (1988); l'unica variazione riguarda la ponderazione in funzione del rating esterno (assegnato da agenzie di rating) che va da 20 per i rating migliori fino a 150 per quelli peggiori). RW=Y(PD,LGD,M). Internal rating based approach o IRB (approccio interno di calcolo del rischio), fondato sul calcolo di rating interni (assegnati da una funzione aziendale della banca secondo dati e metodologie interne). A seconda della complessità delle procedure di calcolo dei rating si distinguono due metodi IRB: IRB foundation approach (metodo IRB base, per le classi di attività che rientrano nelle esposizioni al dettaglio, ad esempio: esposizioni non garantite che rientrano nel portafoglio al dettaglio (retail) e per cui si applica una ponderazione più contenuta rispetto a quella ordinaria per i crediti privi di rating); IRB advanced approach (metodo IRB avanzato, per le classi di attività diverse dalle esposizioni al dettaglio, ad esempio: Enti del settore pubblico, banche e altre imprese finanziarie, imprese non finanziarie, esposizioni e breve termine, esposizioni verso organismi di investimento collettivo, OIC). Nel metodo avanzato le banche possono utilizzare direttamente le proprie stime, oltre che di PD, anche di perdita in caso di default (LGD), la maturity (M) o il fattore di conversione creditizia CCF; nel metodo di base, solo la probabilità di default (PD). Alla fine del processo di misurazione del rischio di credito, si procede ad associare il weight of risk a un determinato rating, secondo una tabella di corrispondenze: ad es. un rischio dello 0% corrisponde a un rating di AAA, del 100% fino a BBB-, del 150% sotto BBB- ecc. L'obiettivo è determinare il
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credito ponderato al rischio (risk-weighted asset) ossia a quanto ammonta il rischio al quale l'istituto di credito è esposto e che deve essere coperto cautelativamente. Tecnicamente il rischio determina l'assorbimento del patrimonio di vigilanza (regulatory capital). Ai fini della valutazione del merito di credito di una azienda vengono valutate una notevole quantità di informazioni riguardo: bilanci, organizzazione aziendale, budget e piano industriale, sconfinamenti in c/c, insoluti, ritardi nei pagamenti delle rate, ecc. 2) Rischio di mercato, in finanza, è la probabilità di ottenere dalle operazioni di negoziazione in strumenti finanziari un rendimento diverso da quello atteso. In particolare rappresenta la perdita o il guadagno potenziale di una posizione o di un portafoglio di titoli, in un determinato orizzonte temporale, in seguito alle variazioni delle variabili di mercato, in base alle quali si distinguono: Rischio di tasso d'interesse - il rischio di perdita derivante da movimenti avversi del tasso di interesse; Rischio di tasso di cambio - il rischio di perdita derivante da movimenti avversi del tasso di cambio di valute straniere; Rischio azionario - il rischio di perdita derivante da movimenti avversi su titoli e/o indici azionari; Rischio di commodity - il rischio di perdita derivante da movimenti avversi nel prezzo delle materie prime. La percezione del rischio di mercato che si ha quando si verifica una crisi finanziaria, aumenta l'incertezza che a sua volta genera emotività e quindi comportamenti irrazionali. L'esperienza mostra che, nelle fasi di caduta delle quotazioni di mercato, l'incertezza causa un aumento delle oscillazioni giornaliere delle quotazioni dei titoli. L'ampiezza di queste oscillazioni è la volatilità e rappresenta la più comune misura del rischio di mercato. 3) Rischio operativo è il rischio di perdite derivanti da processi, personale e sistemi interni inadeguati o carenti, oppure dovute ad eventi esogeni (attentati, calamità naturali, crisi di governo che contribuiscano a modificare , almeno temporaneamente, i prezzi di alcuni asset quotati). Questa definizione del rischio operativo è stata formulata nell'ambito del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali (Basilea 2) che ha incluso un coefficiente patrimoniale minimo specifico per tale tipologia di rischio sia per dare alle banche maggiori incentivi a elaborare metodi per la misurazione e sistemi di gestione del rischio operativo sia per garantire che esse
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dispongano di sufficienti margini patrimoniali per farvi fronte. Infatti, a seguito della progressiva deregolamentazione e globalizzazione dei servizi finanziari (nell'ottica di raggiungere una regolamentazione unica per lo spazio economico europea SEA), associate allo sviluppo della tecnologia finanziaria, è emersa la necessità per le banche di tutelarsi non solo a fronte dei rischi tipici quali il rischio di credito, di tasso di interesse e di mercato ma anche da altre tipologie che non rientrano in tali definizioni. Alcuni esempi di rischio operativo sono riconducibili alle risorse umane come il rischio di errori manuali di trattamento dei dati, negligenza, non efficiente mantenimento di controlli interni e di sistemi di backup, abuso di informazioni confidenziali, transazioni indebite effettuate per conto della banca, riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Un'altra fonte primaria di rischi riguarda l'utilizzo dei sistemi informativi la cui crescente dipendenza dell'attività bancaria le rende particolarmente vulnerabili a problemi come errori di programmazione, interruzioni e malfunzionamenti dei sistemi informativi, perdita e cattiva gestione dei dati e delle procedure di back-up, guasti e intrusioni di esterni nei sistemi. Storicamente le banche hanno sempre fronteggiato tali rischi dotandosi al loro interno di meccanismi di controllo. Successivamente con l'evolversi del sistema bancario si sono sviluppate metodologie specificamente mirate alla gestione del rischio operativo analogamente all'approccio utilizzato per i rischi di credito e di mercato. Gli approcci metodologici proposti per calcolare tale requisito sono: il Basic Indicator Approach: il requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo viene determinato dal prodotto tra margine di intermediazione (6°), voce 120 del bilancio IAS, ed un coefficiente alfa pari al 15%. Il Traditional Standardised Approach: il requisito patrimoniale viene determinato moltiplicando il margine di intermediazione suddiviso per business line per il rispettivo coefficiente beta differenziato in funzione della specifica business line. Il Comitato di Basilea ha individuato 8 business line che raccolgono il margine di intermediazione degli intermediari finanziari in funzione della forma tecnica dei prodotti associati e/o del segmento di mercato a cui sono rivolti.(servizi finanziari per l'impresa 18%, Negoziazione e vendite 18%, intermediazione al dettaglio 12%, Servizi bancari a carattere commerciale 15%, Servizi bancari a dettaglio 12%, Pagamenti e regolamenti 18%, Gestioni fiduciarie 15%,Gestioni patrimoniali 12%) l'Advanced Measurement Approach: determina il requisito patrimoniale sulla base di modelli interni. Uno di questi è il Loss Distribution Approach che determina l'Operational VaR sulla base delle distribuzioni di impatto e frequenza di ciascun rischio operativo individuato. L'utilizzo di uno di questi tre approcci è autorizzato dall'autorità di vigilanza a condizioni che le
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istituzioni finanziarie si adoperino per implementare sistemi di governo di tale tipologia di rischio via via più complessi e strutturati. L'utilizzo degli approcci avanzati potrà pertanto consentire alle banche di ottenere un minore requisito patrimoniale a fronte di un sistema di governo del rischio più efficace.
(6°) NOTA: in economia, un intermediario (conosciuto anche con il termine inglese broker) è una persona (fisica) o un gruppo di persone (agenzia d'affari, agenzia di rappresentanza) che organizza le transazioni tra un acquirente e un venditore, guadagnando una commissione quando viene concluso l'affare. Classicamente si distingue fra colui che effettua una intermediazione e un mediatore intendendo che il primo agisce in rappresentanza degli interessi di una o più fra le parti, ma non tutte, mentre il secondo, il cui ruolo è mediare, è imparziale rappresentante di tutte le parti. Se un intermediario può avere relazioni significative con le parti che rappresenta, il mediatore invece non potrebbe averne, a rischio e pena di scadere nel conflitto di interessi. Anche i contratti con i quali si legittima l'interposizione sono distinti nella maggior parte dei sistemi giuridici nei quali sono tipizzati: l'intermediario opera in termini generalmente riconducibili a rapporti di mandato, mentre il mediatore riceve incarico di mediazione. Entrambe le figure sono giuridicamente inquadrate come ausiliari del commercio.
4) Rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie; 5) rischio paese: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche; 6) rischio di trasferimento: rischio che un intermediario, esposto nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle
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difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione; 7) rischio base: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Ad esempio, è prevista la suddivisione dei paesi "a rischio" in sei classi di rischiosita', alle quali sono associate percentuali di ponderazione pari, rispettivamente, al 15, 20, 25, 30, 40 e 60 per cento del valore nominale dei crediti; 8) rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse. Gli intermediari si devono dotare di norme, processi e strumenti efficaci per la gestione del rischio tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione. L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività, delle unità dell'ente operanti in Italia e all'estero, comprese nel portafoglio bancario; 9) rischio di liquidità: il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk); 10) rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'intermediario risultino meno efficaci del previsto; 11) rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio; 12) rischio di una leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda l'intermediario vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività; 13) rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;
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14) rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti dell'intermediario, investitori o autorità di vigilanza. Nelle attività di investimento di un ente, nel relativo portafoglio di investimenti, per ogni linea vengono individuati i tipi di rischi e il relativo importo di esposizione che moltiplicate per la somma delle ponderazioni, calcolate con il metodo standard (valutazioni fornite da un ECAI, agenzie esterne di valutazione del merito di credito) o metodo interno IRB base e avanzato, determinano il valore totale dell'esposizione della linea di investimento ponderato. La somma dei valori dell'esposizione ponderata per tutte le linee di investimento dell'ente è necessario per la determinazione del requisito patrimoniale. Il valore totale dell'esposizione ponderata ottenuto, (relativo all'intero portafoglio dell'ente), viene rapportato ai fondi propri, rapporto che non può essere inferiore all'8%; va inoltre rapportato al capitale primario di classe 1 con la condizione che non deve essere inferiore al 4,5% ed infine va rapportato al capitale di classe 1 che non deve essere inferiore al 6% come visto nel paragrafo precedente di questa pubblicazione. Il regolamento 575/2013/UE definisce le disposizioni per l'individuazione dei rischi di un investimento e per il calcolo della relativa ponderazione.
4-3 Vigilanza prudenziale I principali obiettivi del regolamento 575/2013 e della direttiva 2013/36/CE si possono riassumere nei ter punti seguenti: 1) l'efficace perseguimento degli obiettivi della regolamentazione prudenziale, per una misurazione accurata dei rischi degli intermediari finanziari e una dotazione patrimoniale strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario. Incoraggiare il miglioramento dei sistemi gestionali e delle tecniche di misurazione dei rischi; valorizzare il ruolo disciplinante del mercato, attraverso specifici obblighi di informativa al pubblico. 2) Le modifiche apportate dalla Direttiva 2013/36/CE e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 al quadro legislativo in materia di vigilanza prudenziale prevedono l'estensione agli intermediari finanziari della regolamentazione bancaria, contribuisce a rafforzare la sana e prudente gestione degli
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intermediari e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso; inoltre, la normativa comunitaria consente di applicare il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso le banche e imprese di investimento alle esposizioni verso gli intermediari finanziari che: a) siano autorizzati ad operare e siano vigilati dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; b) siano sottoposti a requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli applicati alle banche e alle imprese di investimento; 3) L'attuazione del principio di proporzionalità attraverso un sistema di regole modulari, tenendo conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché di attività svolta. A tal fine, sono previste, in taluni ambiti, regole differenziate ed è incentivata, in via più generale, l'applicazione delle disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. La disciplina introduce, infatti, regole che differiscono per alcuni profili da quelle previste per le banche al fine di tenere conto delle caratteristiche tipiche degli intermediari finanziari. La regolamentazione prudenziale si basa su "tre pilastri" previsti dalla disciplina di Basilea e dalla regolamentazione europea. In particolare, il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine, sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo. Il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive. Il terzo pilastro introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo. L'ambito di applicazione della regolamentazione prevede anche regole di tipo consolidato; in questo caso alcuni istituti prudenziali trovano applicazione solo a livello consolidato e non anche a livello di singole componenti del gruppo. I fondi propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione dei fondi propri, i criteri e i limiti di computo delle voci che li compongono, come visto nel paragrafo precedente. Per il rischio di credito sono previsti diversi metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, il metodo dei rating interni (Internal Rating Based, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. L'utilizzo delle metodologie IRB per il
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calcolo del requisito è subordinato all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Come visto sopra il regolamento 575/2013/UE nell'ambito di entrambi i metodi, prevede un "fattore di sostegno" che consente agli intermediari di ridurre il peso dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di favorire l'afflusso di credito a questa categoria di soggetti, dato il loro fondamentale ruolo nel creare crescita economica e garantire occupazione nel mercato unico. Nello stesso regolamento specifiche regole sono dettate per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione. Nell'ambito della CRM sono individuati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio. Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, "tradizionali" e "sintetiche", sono disciplinati sia gli effetti per i cedenti, soprattutto sotto il profilo dell'esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per gli intermediari acquirenti. Il rischio di controparte attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito, la norma per il rischio di controparte si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, e rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. Nell'ambito del rischio di controparte sul portafoglio bancario, è previsto un requisito volto a presidiare il rischio di variazioni negative del merito di credito delle controparti, diverse da controparti centrali, di strumenti finanziari derivati OTC e, ove rilevanti, operazioni SFT; (per STF si intende in senso lato qualunque tipo di transazione dove i titoli sono usati per prestare denaro e viceversa. A titolo esemplificativo, ne sono inclusi pronti contro termine, attività di prestito titoli, transazioni sell/buy back. In ognuno di questi, la proprietà dei titoli cambia temporaneamente, in cambio di contanti, per poi invertirsi nuovamente al termine dell’operazione). Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia standard oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Il regolamento 575/2013/UE identifica e determina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione e di concentrazione) e all'intero bilancio dell'intermediario (rischio di cambio, di regolamento e di posizione in merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a building block per il calcolo del requisito (paragrafo successivo); i modelli interni si basano su un
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controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi. Il regolamento 575/2013/UE prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo con l'obiettivo di accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti diversi metodi per la determinazione del requisito: il metodo Base (Basic Indicator Approach, BIA), in cui il requisito è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione; il metodo standardizzato, soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, in cui sono previsti coefficienti diversi per le diverse business line in cui è suddivisa l'attività aziendale; i metodi Avanzati (Advanced Measurement Approach, AMA), anch'essi soggetti ad autorizzazione dell'autorità di Vigilanza, in cui l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli interni, basati su dati di perdita operativa e altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dall'intermediario. Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (building block). Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al capitale ammissibile. Coerentemente con la regolamentazione comunitaria, sono previsti limiti con riferimento all'entità dei rischi che possono essere assunti nei confronti del cliente o del gruppo di clienti connessi. La disciplina del "secondo pilastro" richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("primo pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi aziendali. Gli intermediari illustrano alla autorità di vigilanza, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Questo ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.
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Lo SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) è invece il processo attraverso il quale l'autorità di vigilanza, dopo aver analizzato la situazione complessiva dell'intermediario, procede alla formulazione di un giudizio complessivo sull'intermediario e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Tale processo si svolge, di regola, attraverso il confronto con gli intermediari e l'utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall'Autorità di vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e intermediari consente alla prima di acquisire anche una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L'Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico. Nel contesto della regolamentazione prudenziale (articolo 1, lettera e, del regolamento 575/2013/UE) si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico ("terzo pilastro") volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi degli intermediari. Il regolamento 575/2013/UE prevede informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico. Fonte: Maragoni Mario, Circolare autorità di vigilanza Banca di Italia, Circolare 288 del 3 aprile 2015 (https://www.bancaditalia.it).
5 - PONDERAZIONE DEL RISCHIO Faremo riferimento alla ponderazione che un ente creditizio calcola nel caso di concessione di un credito (finanziamento), di maggiore interesse per le ricerche svolte in questa pubblicazione. La concessione di crediti da parte degli enti creditizi si basa sulla valutazione del cliente, affidabilità qualità e rischiosità del credito; in particolare l'ente creditizio calcola il fattore di ponderazione del rischio a cui si espone concedendo il credito al cliente per definire il patrimonio di vigilanza. Con il primo accordo stipulato a Basilea nel
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1988, viene definito un coefficiente patrimoniale pari all'8%, da calcolare sul valore del credito erogato. L'evoluzione normativa avuta con il nuovo accordo di Basilea 2, ha portato alla trasformazione del calcolo del Capitale di Vigilanza: pur rimanendo invariata all'8% la percentuale da accantonare, è stata introdotta una più stretta correlazione tra patrimonio e rischi. Sono cambiate significativamente le modalità di valutazione del rischio, ora più sofisticate ed oggettive. Già nel precedente accordo esisteva una sorta di ponderazione delle operazioni, ma esse erano del tutto standardizzate ed in funzione esclusiva della tipologia di soggetto richiedente il credito; con il secondo accordo viene introdotta la valutazione basata anche sul merito creditizio. Con il nuovo accordo, invece, il totale degli impieghi, che deve essere preso a base di calcolo, si ottiene moltiplicando preventivamente ciascuno dei finanziamenti per un fattore di ponderazione che tiene conto delle caratteristiche di rischio della specifica operazione. Al totale impieghi ponderato si applica quindi il coefficiente patrimoniale dell'8%. Il rispetto dei coefficienti patrimoniali definiti dall'articolo 92 del regolamento 575/2013/UE avviene dall'applicazione della seguente formula: COEFFICIENTE PATRIMONIALE = capitale di vigilanza da accantonare / impegni ponderati = 8% La Commissione europea con le disposizioni di vigilanza definite nel regolamento 575/2013/UE considera che non tutte gli enti creditizzi riusciranno a modificare tempestivamente i propri sistemi informativigestionali nel breve termine, prevedendo pertanto differenti sistemi di valutazione, più o meno avanzati, a seconda delle esigenze dell'istituto: un metodo Standard ed un metodo IRB, a sua volta distinto in base e avanzato. Il regolamento prevede che il passaggio di un ente dall'applicazione del metodo standard al metodo IRB deve essere autorizzato dall'autorità di vigilanza. I fattori di ponderazione su cui si basano i sistemi di valutazione sono Rating: è il giudizio sul merito creditizio (qualità/rischiosità) ed esprime la valutazione della affidabilità del soggetto finanziato sulla base di informazioni quantitative, qualitative ed andamentali (indebitamento di un soggetto verso gli enti creditizi). Al soggetto verrà assegnata una specifica classe di rating, a cui è associata automaticamente una determinata PD (probabilità di inadempienza); Probabilità di inadempienza (PD = Probability of default): è la probabilità che il soggetto finanziato si trovi nella situazione di inadempienza (default) nel corso dei 12 mesi successivi;
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Perdita in caso di inadempienza (LGD= Loss given default): è la percentuale presunta di perdita in caso di inadempienza, rispetto al credito complessivamente erogato al netto degli eventuali recuperi; Esposizione in caso di inadempienza (EAD= esposure at default): è la probabile quota di esposizione al momento dell'insolvenza; Scadenza (M = Maturity): è la durata residua del finanziamento. I fattori di ponderazione per un singolo finanziamento all'impresa può valere, ai fini del calcolo dei requisiti del capitale, per una frazione oppure per un multiplo del finanziamento stesso. Ciò significa che, a parità di capitale investito (cioè di credito concesso), un ente (banca) può trovarsi ad accantonare a capitale di vigilanza quote superiori rispetto all'esposizione, nel caso di rischio elevato (l'impiego ponderato per il moltiplicatore risulterà superiore rispetto allo stesso valore dell'impiego), o inferiori rispetto all'esposizione, nel caso di rischio basso (l'impiego ponderato per il moltiplicatore risulterà inferiore rispetto allo stesso valore dell'impiego). Un più elevato patrimonio di vigilanza implica minori risorse per la banca da dedicare agli impieghi e, conseguentemente, una diminuzione della redditività bancaria e, al contempo, un peggioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese (pricing). Con riferimento ai requisiti patrimoniali di vigilanza definiti dall'articolo 92 del regolamento 575/2013/UE, l'importo ponderato dell'esposizione (l'importo del credito concesso moltiplicato per il fattore di ponderazione) vincola il patrimonio di vigilanza, capitale dell'ente ottenuto dalla somma del capitale di classe 1 e di classe 2, per un importo pari all'8% dell'esposizione, vincola il capitale primario di classe 1 per un importo del 4,5% dell'esposizione, vincola il capitale di classe 1 per un importo del 6% del capitale di classe 1. SISTEMA STANDARD (S.R.B. STANDARD RATE BASE APPROACH). Il sistema standard prevede che i fattori di ponderazione del rischio siano tutti formulati da soggetti esterni all'istituto di credito. Il rating viene valutato da agenzie indipendenti accreditate, dette ECAI (7°) ("External Credit Assessement Institution"), mentre PD, LGD, EAD e M sono fissati dall'Autorità di Vigilanza sulla base della categoria giuridica economica di appartenenza dell'impresa richiedente il finanziamento, delle sue dimensioni aziendali, delle caratteristiche tecniche della operazione di finanziamento, ecc. Gli enti creditizi che adottano questo sistema segmentano i loro crediti in categorie prudenziali e ad ognuna corrisponde una ponderazione del rischio fissa. A tal proposito si illustra lo schema predisposto dalle due maggiori agenzie esterne, Standard e Poor's e Moody's, nel quale sono riportate le categorie di rischio che vanno da AAA per le imprese meno rischiose a BB/B3 per quelle che presentano un'elevata rischiosità.
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NOTA (7°): Le Agenzie esterne di valutazione del merito di credito, in inglese External Credit Assessment Institution (ECAI), sono state previste dal nuovo Accordo sul capitale definito dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ("Basilea 2"). Si tratta di istituzioni specializzate in possesso di determinati requisiti quali credibilità e indipendenza, nonché oggettività e trasparenza nel giudizio circa il merito creditizio della clientela di quelle istituzioni finanziarie che non hanno ancora implementato un sistema di rating interno (IRB) ma che hanno adottato il metodo Standardized per il calcolo del requisito patrimoniale. Le banche possono avvalersi della valutazione di una ECAI anche nell'ambito del metodo IRB ma solo limitatamente alle posizioni verso cartolarizzazioni. Il 18 gennaio 2006 il Committee of European Banking Supervisors (CEBS) ha approvato le linee guida per il riconoscimento delle ECAI e successivamente le autorità di vigilanza degli Stati membri ha emanato disposizioni per il riconoscimento delle agenzie. In particolare tale riconoscimento e il mapping (riconduzione dei rating ai coefficienti di ponderazione) spetta all'autorità di vigilanza. Tali informazioni, un elenco aggiornato delle ECAI riconosciute e il relativo mapping, sono reperibili sul sito ufficiale delle autorità di vigilanza; (per l'Italia il sito della Banca di Italia). L'articolo 135 del regolamento 575/2013/UE stabilisce nel paragrafo 1 che per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione necessario per il calcolo del patrimonio di vigilanza, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI o se è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. Nel paragrafo 2 stabilisce che l'ABE pubblica, sul suo sito web, l'elenco delle ECAI conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Nella figura seguente sono riportati i coefficienti di ponderazione prefissati correlati al rating assegnato alle imprese da società esterne:
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L'articolo 122 del regolamento 575/2013/UE determina il fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni verso le imprese, per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta. I coefficienti di ponderazione per la clientela "imprese" sono quattro: 20% 50% 100% 150%, sulla base del rating che l'impresa richiedente il finanziamento riceve dalla ECAI. L'articolo 123 del medesimo regolamento definisce le condizioni per le esposizioni considerate al dettaglio e per cui possa essere applicato un fattore di ponderazione pari al 75%, ad esempio quando si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole o medie imprese (PMI) oppure l'esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono sostanzialmente ridotti. Schematicamente la metodologia standard funziona nel modo seguente: ESPOSIZIONE X COEFFICIENTE = REQUISITO PATRIMONIALE
DA
RATING
ESTERNO
X
8%
Il Comitato di Basilea ha predisposto anche un "metodo standard semplificato" con l'obiettivo dell'assistenza agl'enti creditizi e autorità di vigilanza; questo metodo, che non vuole essere un sistema alternativo di valutazione del rischio, prevede opzioni semplificate per il calcolo della ponderazione del rischio. Tra le diverse innovazioni apportate dal nuovo accordo di Basilea, acquisiscono una particolare importanza gli strumenti di mitigazione del rischio che consentono, nell'ambito del metodo standard, di ridurre la PD (probabilità di default), migliorando così il rating del cliente e, conseguentemente, le condizioni di accesso al credito; tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit risk mitigation: CRM). Esse sono
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rappresentate da contratti accessori al credito ovvero da altri strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali. Il regolamento 575/2013/UE, dall'articolo 111 all'articolo 133, sancisce i valori di ponderazione per tutti i tipi di rischi classificati per soggetto debitore e relativa classe di merito. Sistema "IRB" avanzato (internal ratings-based advanced). L'internal ratings-based advanced è strutturato come metodo del tutto autonomo nel quale la valutazione del rischio del cliente viene totalmente effettuata dall'istituto di credito. L'ente creditizio dovrà dotarsi di sistemi piuttosto complessi che le permetteranno di calcolare al proprio interno tutte le variabili di rischio: PD, LGD, EAD e M. Affinché le banche possano svolgere le azioni previste da questo sistema di calcolo devono ottenere una certificazione, che sarà loro concessa dall'Autorità di Vigilanza del Paese di appartenenza. Anche nel sistema IRB avanzato si riconosce una categoria più ampia di strumenti di mitigazione del rischio; la loro presenza tuttavia consente all'ente, oltre alla riduzione della PD, di optare per una eventuale riduzione della LGD. Variano alcuni requisiti richiesti per l'ammissione degli strumenti di mitigazione del rischio, restando comunque all'ente una maggiore flessibilità anche in un ambito di criteri validati dall'Autorità di Vigilanza. Fonte: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Macerata.
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6 – APPENDICE In questo appendice effettueremo uno studio di fattibilità per una società di capitale il cui obbiettivo è realizzare il programma di investimento avente per oggetto l'erogazione di servizi di pagamento, quindi l'avvio della attività di Istituto di Pagamento.
6 – 1 Introduzione L’oggetto del programma di investimento avviato dal soggetto giuridico HTN (società di capitale a responsabilità limitata) è l’erogazione di servizi di pagamento a distanza in applicazione del decreto legge numero 190 del 19 agosto 2005 che attua per l’Italia la direttiva 2002/65/CE per la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. Nel dettaglio HTN proporrà l’unico platform di servizi di pagamento definito come conto di pagamento web per effettuare trasferimenti di denaro dal pagatore al beneficiario, (bonifici, rid, trasferimenti nell’area SEPA), con esclusione di carte di credito (anche prepagate), carte di debito, erogazione di finanziamenti: in particolare, con esclusione dei servizi accessori previsti dall’articolo 114-octies del Testo Unico Bancario (decreto legge 385 del 1993 aggiornata al 2015), quindi concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Autorità di vigilanza, prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio (solo per il medio periodo), attività di custodia e registrazione e trattamento di dati, gestire sistemi di pagamento. L’erogazione dei servizi avverrà esclusivamente in modalità telematica tramite il network internet e per tanto non esisterà una sede commerciale con erogazione di servizi finanziari relativi al contante ma solo servizi di pagamento relativi alla moneta elettronica (viene per tanto esclusa la gestione della moneta in contante dall’attività). HTN è una consolidata del Gruppo HTN, ed erogherà il conto di pagamento web (di seguito indicato con conto web) esclusivamente alle consolidate del Gruppo Htn e relativi soci nel medio lungo periodo e quindi in tale periodo erogherà un limitato numero di servizi. Essendo le consolidate del Gruppo HTN controllate nella maggioranza dalla stessa Holding, sarà sempre noto il volume delle operazioni di pagamento che i clienti dovranno
1
eseguire con i fondi a deposito e saranno semplificate le procedure di controllo previste dalla normativa 231 del 27 novembre 2007 modificata dal
decreto
legge
numero
90
del
25
maggio
2017,
(direttiva
2015/849/UE). La fattibilità del programma imprenditoriale è ravvisata dagli investimenti in titoli obbligazionari considerati sicuri effettuate con i fondi a deposito del Gruppo aziendale di appartenenza nel rispetto del provvedimento della Banca di Italia del 17 maggio 2016 (delibera 256/2016) che abroga il provvedimento del 20 giugno 2012 contenente disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica e nel rispetto della circolare CRR 288 (direttiva 2015/2366/UE e regolamento 575/2013/UE). L’intero organico dell’aprente Istituto IP è costituito dai soci e
amministrazione
del
Gruppo.
I
canali
web
utilizzati
sono
http://www.nomeIstituto.eu. Rispetto alla gestione dell’attività, oggetto imprenditoriale del programma di investimento del soggetto giuridico HTN, va rilevata la giusta proporzionalità con l’organico essendo i principali clienti dell’aprente istituto IP le consolidate e soci del Gruppo; l'amministrazione di HTN assume stesso ruolo per le consolidate del Gruppo per tanto la gestione dei servizi di pagamento è semplificata essendo le operazioni di pagamento sempre note all’Amministrazione, dinamica che semplifica la gestione della disponibilità di cassa a copertura delle medesime operazioni
e
semplifica
la
quantificazione
degli
investimenti
in
obbligazione, obbiettivo principale dell’aprente istituto.
2
6 – 2 Descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività La finalità e gli obbiettivi dell’azienda sono individuati nella erogazione dei servizi di pagamento, conto web, alle consolidate e gruppo htn per ridurre i costi e le perdite causate dai servizi finanziari erogati da terzi soggetti (ritardi, costi, basso tasso di interesse per i fondi a deposito che si riflette sullo stato patrimoniale del Gruppo e soci) alle consolidate del gruppo. Tra gli obbiettivi si esclude l’interesse per le entrate causate dalla erogazione del conto web, essendo lo sviluppo aziendale finalizzato agli investimenti in obbligazioni dei fondi a deposito sui conti web erogati alle consolidate. La tipologia di cliente servita è aziendale, il mercato di sbocco pur avendo potenzialità nazionali (internet) è limitato alla erogazione del conto web all'interno del Gruppo aziendale. I canali di distribuzione utilizzati per il conto web è esclusivamente internet, dalla proposta
commerciale,
alla
attivazione
ed
erogazione
(ulteriori
informazioni sulle modalità di erogazione ai paragrafi 6-5 e 6-6 di dell’appendice).
6 – 3 Relazione di previsione sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale Previsioni sull’andamento dei volumi di attività Le previsioni sull’andamento dei volumi di attività per i primi tre anni sono illustrate nei bilanci di previsione relativi ai primi tre anni di attività allegati alla presente istanza (di cui si riportano i sintetici prospetti derivati dai bilanci di previsione alla fine di questo paragrafo). Saranno causate
3
esclusivamente dagli investimenti previsti per i fondi a deposito dei clienti (obbligazioni dello stato) e dagli investimenti attuati con il capitale di classe 1 dell’Istituto di pagamento in obbligazioni, quindi vengono esclusi i proventi derivati dall’erogazione del conto web in considerazione del numero di clienti identificato sopra. L’identificato numero di clienti consente di revisionare un volume di attività crescente dal 2019 e causato dalla cessione delle attività di operatore VASP (autorizzazione ministeriale AGCOM) dell’aprente Istituto alla Consolidata Vas Adv che accrescerà il proprio stato patrimoniale in disponibilità liquide moneta elettronica incassata
dal
rapporto
di
filiazione
con
il
primo
operatore
di
telecomunicazione per l’Italia; è stimato un incremento del volume di affari per un importo medio annuale di circa 2 milioni anno. In un lungo periodo, 10 anni, è previsto un incremento dello stato patrimoniale di ammontare pari all’attuale stato patrimoniale dell’aprente istituto HTN. Le attività della consolidata Vas Adv sono programmate per un tempo di circa 15 anni. Per un prospetto sintetico del volume di affari si rimanda ai punti successivi del presente paragrafo.
Evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite L’azienda non erogherà servizi relative ad operazioni di finanziamento per i clienti ed è esclusa dalla propria attività la gestione del portafoglio crediti inclusa la necessita di requisiti operativi in merito e per quanto concerne ogni tipo di operazione creditizia. Vengono esclusi dal programma di attività i servizi previsti dall’articolo 114-octies del decreto legislativo numero 385 del 1° settembre 1993 e successivi aggiornamenti (i servizi di
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cui al punto 4 dell’allegato I, servizi di pagamento della direttiva 2015/2366/UE), come indicato al paragrafo 6-1; ad esclusione del cambio valuta dopo il medio periodo con relativa iscrizione all’Organismo di vigilanza che per l’Italia è l’OAM. L’individuazione dei clienti illustrata nel paragrafo 6-1 e 6-2 del presente programma di attività integrato (analisi di mercato), consente di definire una classe di cliente servita il cui fine imprenditoriale perseguito ha lo stesso interesse dell’aprente istituto: accrescere il patrimonio dei titolari del Gruppo HTN nel corso degl’anni, e quindi interessi dei relativi soci. Dinamiche che consento di attuare processi decisionali ben definiti, esenti da rischi di ogni tipo in quanto la gestione aziendale dei medesimi soggetti nel rispetto della legislazione dello Stato Membro, Italia, è controllata dalla stessa amministrazione dell’IP (Istituto di pagamento) come gli interessi, essendo la medesima amministrazione socio maggioritario delle consolidate e titolare della Holding del Gruppo.
La struttura e lo sviluppo del fabbisogno economico e dei ricavi Fabbisogno economico: la struttura del fabbisogno economico viene individuata
nei
costi
di
gestione
attività,
gli
addetti
all’azienda,
Amministrazione, soci del Gruppo, Organo di controllo Monocratico (costo del revisore legale interno nel rispetto del decreto legge numero 39 del 27 gennaio 2010, capo V, articoli dal 16 al 19, che attua per l’Italia la direttiva 2006/43/CE), costo del revisore esterno, costi di realizzazione e gestione della propria infrastruttura (relazioni descrittive di progetto successivi paragrafi e paragrafo 6-6), costi di esternalizzazione del servizio erogato, conto web (considerati i costi imposte previdenziali del lavoro), costi di consulenze. Ulteriori costi sono individuati nelle attività di marketing per la fase di avvio attività dell’aprente istituto di pagamento, finalizzati solo ed
5
esclusivamente al brand del Gruppo e non alla erogazione di servizi oltre i clienti individuati nei paragrafi superiori. Il centro commerciale web indicherà in modo chiaro ai consumatori che l’Istituto di pagamento eroga il platform di servizi finanziari esclusivamente al Gruppo aziendale di appartenenza, producendo un aumento di bene per gli user dei servizi e prodotti downloads, del medesimo Gruppo, indiretto in termini di aumento della qualità causato dalla riduzione dei costi di produzione ottenuto con l’avvio dell’attività IDP. Un fabbisogno economico rilevante è identificato in strumenti di investimento obbligazionario (obbligazioni tramite l’ente Monte Titoli) sia dei fondi comuni (soci e consolidate) che dello stato patrimoniale dello stesso Istituto. Il fabbisogno economico di investimento in obbligazioni inizialmente e per i primi 3-5 anni si quantificano in non oltre 5 milioni. Per ulteriori dettagli si rimanda ai bilanci di previsione in allegato alla istanza (di cui si riporta sintetico prospetto derivato dai bilanci di previsione alla fine di questo paragrafo). Sono aggiunti costi di struttura e servizi di esternalizzazione per l’erogazione del conto web. Di seguito un prospetto sintetico del fabbisogno economico per i primi tre anni espressi in Euro.
ANNI
Marketing - gestione Struttura - gestione
Esternalizzazione
Obligazioni
2019
100.000,00
250.000,00
50.000,00
4.400.000,00
2020
5.000,00
10.000,00
10.000,00
0
2021
5.000,00
1000,00
10.000,00
0
Lo
sviluppo
del
fabbisogno
economico
interessa
ovviamente
gli
investimento in obbligazioni che subiranno un graduale incremento a partire dal 4, 5 anno di attività fino ad investire l’intero capitale dell’istituto e
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la massima percentuale dei fondi a deposito nel rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dal provvedimento della Banca di Italia contenente disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 17 maggio 2016 (delibera 246/2016) che abroga il provvedimento del 20 giugno 2012 (paragrafi 7, 8, 9 della direttiva 2015/2366/UE). Non vengono riportate ulteriori voci di costo relative ad opere murarie per sedi sia per la tipologia di attività (servizi finanziari a distanza) sia perché l’azienda opera nel settore dei servizi a valore aggiunto internet (operatore VASP) da 15 anni e per tanto si avvale delle attuali sedi operativi con particolare riferimento all’attuale sede legale. Ricavi: la struttura dei ricavi è individuata negli investimenti realizzati in obbligazioni, titoli di stato considerate di minore esposizione al rischio, data da un merito creditizio degli emittenti di norma superiore. Vengono investiti in obbligazioni nell’arco di tre anni 5 milioni del capitale proprio dell’IP classe 1, per quanto riguarda i fondi a deposito considerato il basso rischio di perdite dovuto al basso tasso di interesse legale sui fondi comuni, (costi per l’IP) anche in condizioni di stress con un aumento di 200 punti, verranno attuati i primi investimenti a partire dalla fine del terzo anno di attività dell’IP perché si stima raggiunga un importo adeguato all’intendo (fondi a deposito della consolidata Vas Adv). Per tanto i ricavi avranno una struttura composta dal tasso di interesse che frutteranno le obbligazioni e dalle plusvalenze ottenuto nell’esercizio di vendita dei titoli in periodi in cui il prezzo di acquisto è in rialzo, quando la vendita consente un profitto anche a discapito della perdita di un semestre degli interessi fruttati dalle obbligazioni. Non va escluso il rischio di riduzione delle plusvalenze per cui in fase di acquisto delle obbligazioni verrà effettuata una attenta analisi tra il valore minimo nominale delle obbligazioni ed il valore massimo raggiunto nei di versi periodi: 1 anno, 3 anni, 5 anni cercando di effettuare l’acquisto nei momenti più favorevoli considerando la data di scadenza per
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ogni obbligazione al fine di avere a garanzia un tempo di oscillazione del prezzo dei titoli, sufficiente ad incrementare le plusvalenze. Per la redazione dei bilanci di previsione ed il prospetto sintetico dei ricavi di sotto viene analizzata l’obbligazione titolo di Stato BTP-1FB33 5,75% (Stato Italia) selezionata con i criteri sopra descritti per gli investimenti e l’obbligazione titolo di Stato BTP TF 3,25% ST46 EUR (Stato Italia). L’analisi attuata con i criteri di sopra mostra fattibilità per l’acquisto del secondo titolo (BTP TF 3,25% ST 46 EUR) perché è acquistabile, per un intervallo di tempo sufficiente all’operazione, ad un prezzo non molto in rialzo rispetto al valore di emissione e di rimborso (valore nominale) per tanto mostra fattibilità di ricavo nella variazione della plusvalenza. Essendo
previsioni
va
considerato
che
saranno
seguite
diverse
obbligazioni prima dell’acquisto per il tempo necessario finalizzato al rispetto del criterio sopra e scelte per mantenere un tasso, quale frutto dell’investimento, in media di 3,25 % con una ritenuta di acconto del 12,50%. Per il bilancio di previsione verrà adottato un tasso di interesse attivo del 3,25 % e un costo di acquisto delle obbligazioni, prezzo di vendita dell’ultimo periodo, pari a 105,00 € e viene simulata la vendita delle obbligazioni nel terzo anno per un prezzo di vendita stimato a 112,50 € (l’acquisto avviene nell’anno 2019 entro la fine del mese di aprile e la vendita nel mese di settembre dell’anno 2021); stime presunte da una sintetica analisi dell’andamento degl’ultimi 5 anni, dell’andamento del PIL e delle similitudini di variazione del prezzo titolo con le variazione del prodotto interno lordo. Per gli acquisti dei successivi anni essendo difficile prevedere il costo minimo verrà considerato lo stesso costo (considerando la possibilità di acquistare un titolo diverso). Nel medio periodo l’istituto potrà diversificare il platform di titoli applicando il criterio delle oscillazioni differenziate: nelle fasi di investimento tener conto delle oscillazioni rispetto ai titoli acquistati al fine di opporle
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mediamente nello stesso intervallo di tempo (avere X/2 titoli che nel periodo specifico sono in rialzo ed X/2 titoli che nello stesso periodo sono in ribasso). Di seguito l’andamento delle obbligazioni degl’utlimi 5 anni, utilizzate per definire la struttura dei ricavi.
Titolo di Stato BTP-1FB33 5,75% - Italia Data di godimento: 01/02/2002 – valore di rimborso 100,00 € - prezzo di emissione 101,15 € - I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 agosto di ciascun anno a partire dall'1 agosto 2002, pari al 5,75% del valore nominale del prestito.
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Â
Il titolo di sopra mostra il rischio delle oscillazioni del prezzo di vendita che causa variazioni nelle plusvalenze e possibili perdite.
Titolo di Stato BTP TF 3,25% ST46 EUR - Italia Â
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Data di godimento: 01/09/2014 – valore di rimborso 100,00 € - prezzo di emissione 99,707 € - I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno, pari al 3,25% del valore nominale del prestito.
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Di seguito viene riportato un prospetto di previsione sintetico del fatturato e plusvalenze relativo ai primi tre anni di attività dell’aprente istituto di pagamento HTN con riferimento ai criteri sopra definiti.
ANNI
Plusvalenze
Tasso attivo
Costi gestione
Fatturato
2019
0
3,25%
0,1%
136.188
2020
0
3,25%
0,1%
136.188
2021
523.800
3,25%
0,1%
136.188
Costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi (“politica di pricing”) Considerato il numero di cinque clienti identificati non verranno sostenuti costi di distribuzione servizi e verrà adottata quale politica dei prezzi un
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costo fisso annuale di 500,00 € comprensivo di tutte le operazioni per il singolo conto web. Il criterio adottato per la determinazione del costo annuale del conto web è una sintetica analisi dei costi proposti per conti bancari web aziendali nel mercato dei servizi finanziari a distanza. Pur non avendo costi di distribuzione verranno sostenuti costi per le attività di marketing del brand tramite annunci web.
Gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie Gli investimenti programmati di maggiore interesse, e quindi il fabbisogno economico di maggiore interesse per la fattibilità economica dell’aprente istituto di pagamento come illustrato nei punti superiori, interessano le obbligazioni per un importo totale di 5 milioni nei primi tre anni esclusivamente imputati allo stato patrimoniale dell’istituto con l’obbiettivo di insediamento nel mercato borsa per acquisto e vendita dei titoli quali strumenti di investimenti, con modalità graduale e proporzionata alla crescita della esperienza: know how acquisibile negl’anni. Di seguito gli ulteriori investimenti aziendali e strutturali programmati e le relative coperture finanziarie. Ulteriore investimento programmato: dalle disponibilità di
cassa del
Gruppo per la consolidata HTN sono previsti oltre 500.000,00 € di fondi a deposito in azienda in moneta elettronica da utilizzare per l’investimento e di immediata disponibilità. Essendo la realtà aziendale del gruppo esistente da circa 15 anni, sono necessari solo fondi per l’acquisto del sistema informatico più apparato hardware per la gestione ed erogazione dei servizi finanziari (allegato sistema servizi finanziari);
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costi di esternalizzazione per le funzioni operazioni conto di pagamento web, fornitori servizi “nome”. fondi per attività di marketing web sostanzialmente finalizzate all’aumento di valere del brand per l’avvio della attività aziendale Istituto di Pagamento ed in particolare per l’aumento di qualità che causerà sui prodotti e servizi del Gruppo; (causerà una riduzione costi utilizzata per l’aumento di qualità dei servizi). L’Amministrazione della HTN rende disponibile l’intero stato patrimoniale della medesima società per la copertura dei costi di avviamento e gestione dei primi anni di attività e per l’ammontare del patrimonio di Vigilanza (superiore all’applicazione del 10% dei costi investiti nel primo anno di attività, e abbondantemente superiore al requisito patrimoniale minimo calcolato con il metodo B, anche con ipotesi di richieste di aumento fino al 20 %).
Prospetti di previsione relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario redatti secondo i principi contabili applicabili agli intermediari finanziari (IAS). Sintetica esposizione derivata dai prospetti dei bilanci di previsione. Gli importi sono espressi in Euro. L’aprente istituto riporta gli utili a nuovo che alla fine dell’anno 2018 prevede siano oltre 17.800.000 oltre il capitale sociale (più riserva legale) di 360.000 che resta invariato. STATO PATRIMONIALE VOCI DELL’ATTIVO
2019
2020
2021
Cassa e disponibilità liquide istituto Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (crediti banche) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico: a) attività finanziarie detenute per la negoziazione
14.015.030 2.200.000
13.144.262 3.700.000
17.785.629 5.200.000
4.190.400
4.190.400
0
14
Attività fiscali correnti Attività fiscali anticipate
TOTALE ATTIVO
59.289 0 19.398.141
0 45.328 21.079.990
0 0 22.985.629
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO
2019
2020
2021
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: a) debiti Passività finanziarie di negoziazione Passività fiscali differite Capitale + riserva legale Riserve Utile (perdita) d’esercizio
2.259.289
3.745.328
5.200.000
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
4.190.400 0 360.000 13.087.597 (415.023) 19.431.430
4.190.400 0 360.000 12.686.535 97.727 21.079.990
0 0 360.000 16.824.536 601.093 22.985.629
CONTO ECONOMICO INTERMEDIARI FINANZIARI, VOCI
2019
2020
2021
Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati Altri proventi ed oneri di gestione + risultato netto di negoziazione UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
136.688 2.000 (609.000)
136.688 3.500 (25.000)
660.488 9.000 (16.000)
(474.312)
111.688
635.488
59.289 (415.023)
(13.961) 97.727
(79.436) 556.052
(415.023)
97.727
556.052
Attivo Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide – Voce 10 Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide” Denaro in moneta elettronica, valuta EURO. Sezione 2 - Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico - Voce 20 Nella redazione del prospetto di bilancio di previsione per gli anni 2019-2020 viene applicata la seguente logica di semplificazione: il prezzo di vendita dei titoli valutati alla chiusura del bilancio del 2019 e del 2020 si ipotizza essere pari al valore nominale di 100,00 €. Non conoscendo il reale prezzo di vendita dei titoli ed essendo un evento futuro, anche se potrebbe essere stimato ad un valore diverso dal valore nominale, (comunque incerto) e non essendo un dato che influenza le dinamiche esposte nell'istanza viene adottata la semplificazione di sopra per semplificare i
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calcoli. Ulteriore semplificazione utilizzata riguarda l’imposta non detratta del 12,5% sullo scarto di emissione (differenza tra il valore di rimborso ed il prezzo di emissione del titolo) dall’importo di acquisto dei titoli di stato perché non causa variazioni nei calcoli in quanto non verrà aggiunta all’atto di vendita nell’anno 2021 dei medesimi titoli. 2019: Numero obbligazioni acquistate per nell'esercizio 2019 titolo di Stato BTP TF 3,25% ST46 EUR: 9523 - prezzo di vendita 105,00 € - data di godimento: 01/09/2014 - valore di rimborso 100,00 € - prezzo di emissione 99,707 € - I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno, pari al 3,25% del valore nominale del prestito. Prezzo di vendita al 31/12/2019 di Euro 100,00 € - Numero totale titoli acquistati nell'esercizio 2019: Euro 4.400.000,00 in 41904 titoli. 2020: Non vengono effettuati acquisti di titoli. 2021: Nell'esercizio 2021 dopo il mese di settembre vengono venduti 41904 titolo di Stato BTP TF 3,25% ST46 EUR prezzo di vendita 112,50 € - totale ricavo Euro 4.714.200 - plusvalenza Euro 523.800 - Imposta al 12,50% Euro 65.475 da cui viene compensato il credito "attività fiscali differite" di Euro 26.000 e la riduzione di imposta causata dai costi dell'esercizio 2021 pari ad Euro 4.880 - Imposta dovuta sulla plusvalenza Euro 39.275 (da cui va sottratta l'imposta per i costi deducibili par ad Euro 4.880,00) - Totale imposta per l'esercizio 2021, Euro 34.395. Attività a valere sui fondi di terzi Non vengono realizzati investimenti in obbligazioni con in fondi di terzi per i primi tre anni di attività nel rispetto del programma di attività depositato presso l'Autorità di vigilanza, Banca di Italia per lo Stato membro UE, Italia.
SERVIZI DI PAGAMENTO:
Informazioni di natura quantitativa - Disponibilità liquide della clientela presso banche 2019 Istituto
Saldo a fine esercizio
Saldo massimo nel perido
Saldo medio
2.200.000
3.000.000
2.500.000
2020 Saldo a fine esercizio
Saldo massimo nel periodo
Saldo medio
3.700.000
4.300.000
3.300.000
2021 Istituto
Saldo a fine esercizio
Saldo massimo nel periodo
Saldo medio
5.200.000
6.200.000
4.500.000
Ammontare dei conti di pagamento
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Conti di pagamento
2019 Saldo a fine esercizio
Saldo massimo dell’esercizio
Saldo medio
2.200.000
3.000.000
2.500.000
Con saldo superiore a 100 € Con saldo inferiore o pari a 100 €
2020 Saldo a fine esercizio
Saldo massimo dell’esercizio
Saldo medio
3.700.000
4.300.000
3.300.000
2020 Saldo a fine esercizio
Saldo massimo dell’esercizio
Saldo medio
5.200.000
6.200.000
4.500.000
Con saldo superiore a 100 € Con saldo inferiore o pari a 100 €
Tipologia operatività Disposti dalla clientela Ricevuti dalla clientela
2019 Importo operazioni 1.031.250 3.231.250
Numero operazioni 7 4
Commissioni percepite (°) (°)
Recuperi di spese 0 0
2020 Disposti dalla clientela Ricevuti dalla clientela
Importo operazioni
Numero operazioni
Commissioni percepite
Recuperi di spesa
1.031.250 2.531.250
7 3
(°) (°)
0 0
Commissioni percepite (°) (°)
Recuperi di spese 0 0
2021 Disposti dalla clientela Ricevuti dalla clientela
Importo operazioni 1.031.250 2.531.250
Numero operazioni 7 3
(°) Formula all inclusive con canone unico mensile: tutte le operazioni incluse nel canone fisso mensile.
Punto di pareggio Nel terzo anno di attività, nel mese di settembre risulta raggiunto il pareggio tra i costi investiti (più costi di attività) ed i ricavi totali. Dai bilanci di previsione fondati che nel rispetto del presente programma di attività sono redatti con i dati ottenuti dall’analisi di mercato (studio dei dati storici e previsioni andamento mercato delle obbligazioni di interesse) dal tecnico
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regolarmente iscritto all’Ordine degli ingegneri, risulta l’importante dato a chiusura esercizio del terzo anno: un utile al netto delle imposte di 201.160,00 €; utile al netto delle imposte, dei costi di investimento e costi di gestione.
Composizione ed evoluzione dei fondi propri; Provenienza e c o m p o s i z i o n e dei fondi: attività commerciale svolta nei servizi internet a valore aggiunto da 15 anni della consolidata HTN, attività le cui dinamiche economiche hanno consentito il rapporto affari in filiazione con il primo operatore delle Telecomunicazioni per l’Italia (ITC) (Gruppo controllato dal medesimo con riferimento al contratto e utilizzo di risorse). L’intero stato patrimoniale, fondi in moneta elettronica a deposito in azienda, della consolidata HTN deriva dal rapporto di filiazione con il medesimo operatore. Durante il rapporto di filiazione la HTN (così come la consolidata Vas Adv dal 2010 e per il prossimo lungo periodo di attività, unico operatore VASP del gruppo dal 2019) incassa tramite bonifici con modalità filiazione (°) e quindi senza intermediario finanziario dal primo operatore ITC, l’intero stato patrimoniale, disponibilità liquide dell’aprente Istituto in applicazione del decreto legge numero 11 del 27 gennaio 2010, articolo 2, comma 2, lettera p, (articolo 3 lettera n della direttiva 2015/2366/UE) e dell’articolo 2359 codice civile dello Stato membro dell’Unione europea, Italia, in configurazione del controllo esterno del medesimo operatore ITC sulla HTN (e consolidata Vas Adv) in virtù di determinati vincoli contrattuali. Contratto relativo all’erogazione del servizio finanziario pay call 899 in cui l’operatore ITC, non erogava il solo servizio finanziario pay call 899 in applicazione dell’articolo 2, comma 2, lettera n del Decreto Legge numero 11 del 27 gennaio 2010 (articolo 3 lettera l
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della direttiva 2015/2366/UE) e successive modifiche dell’anno 2017 in attuazione della direttiva Europea 2015/2366/UE che gli Stai Membri dell’Unione Europea dovranno aver adottato entro il 13 gennaio 2017 (decreto legge di adozione numero 218 del 15 dicembre 2017). L’evoluzione dello stato patrimoniale dell’azienda che nella fase iniziale di attività sarà esclusivamente composto dai fondi propri dell’istituto in moneta elettronica sarà causata dagli investimenti in obbligazione che lo interesseranno per i primi anni di attività quantificato nei punti superiori; nei successivi è prevista una crescita patrimoniale aggiuntiva causata dagli investimenti in titoli realizzati con i fondi comuni (una percentuale di essi) derivati dai fondi a deposito della consolidate e soci.
_________________________________________________________________________
(°) Bonifico modalità filiazione: in applicazione dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera f del regolamento (UE) numero
260/2012, attualmente in vigore (nell’anno 2018) viene qui definito bonifico modalità tra filiazione le operazioni di pagamento che trasferiscono moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (per l’Italia l’articolo 1, comma 2 lettera h-bis del Testo Unico Bancario aggiornato al 2018 ), salvo che dette operazioni non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall’IBAN; considerate le disposizioni dell’articolo 3, lettera n della direttiva 2015/2366/UE per le operazioni di pagamento tra filiazioni.
Evoluzione dei fondi propri: all’attuale stato patrimoniale (interamente composto da fondi propri in moneta elettronica) si sommerà nel medio periodo il ricavo ottenuto dagli investimenti dei fondi a deposito della consolidate e soci. In punti percentuali prevediamo di raggiungere un fattore stabile di crescita annuale pari al 5% (500 punti). Allo scadere del lungo periodo (oltre 10 anni, circa 15) l’aprente istituto effettuerà delle fusione con alcune consolidate del Group (previa autorizzazione
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dell’Autorità di vigilanza), fusioni finalizzate ad accrescere i fondi propri dell’istituto.
Il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio - stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell’ambito del processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (cfr. Titolo IV, crr 288, regolamento 575/2013/EU, direttiva 2015/2366/UE) Introduzione: dalla dinamica aziendale scaturita dal programma di attività (programma di investimento) intendi a realizzare è chiaramente individuato un determinato rischio: le oscillazioni temporali del prezzo di vendita delle obbligazioni che causerà una variazione delle plusvalenze e possibili perdite di esercizio (oltre i rischi operativi, di sicurezza e autenticazione dei servizi di pagamento, paragrafo 6-6); per tanto bisognerà misurare il rischio rispetto alla disponibilità di cassa che la vendita delle obbligazioni potrà produrre. Al fine di evitare situazioni che inducono la vendita delle obbligazioni in momenti in cui il prezzo è al ribasso, (vendita in perdita) verrà investita, dei fondi a deposito, solo la percentuale stimata non utilizzata dai clienti in operazioni di pagamento. Nel caso specifico considerato che a produrre fondi comuni a deposito di maggiore interesse sono le consolidate e soci del Gruppo gestito dalla stessa amministrazione dell’aprente istituto, il rischio della solvibilità della cassa può essere preso in considerazione solo in un test di stress della capacità di copertura dell’istituto tramite i fondi propri. Il dominio operativo consente di definire due variabili (entrambe le variabili dipendono dalla grandezza tempo): il prezzo delle obbligazioni, la quantificazione dell’importo da coprire con i
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fondi propri; il prezzo di ogni titolo moltiplicato per il numero di titoli quantifica il fatturato della vendita da cui va sottratto l’importo totale dei fondi a deposito, detratto l’importo degli stessi fondi non investiti in obbligazioni (calcolo effettuato al tempo t). Alla differenza, in caso di perdite, dovrà sempre essere aggiunto il capitale minimo di apertura dell’Istituto aumentato dell’ammontare del patrimonio di vigilanza definito tramite il requisito patrimoniale minimo calcolato con il metodo B, anche con ipotesi di richieste di aumento fino al 20 %. Per i primi tre anni ed in sicurezza dovrà essere pari à 200.000,00 € (importo maggiorato sia del 20 % che arrotondato per ulteriore sicurezza). Per i successivi anni si stima un valore di almeno 250.000,00 € che viene per ragioni di sicurezza portato a 500.000,00 € composto dal capitale sociale di 300.000,00 € interamente versato, la riserva legale di 60.000,00 € e una riserva dello stato patrimoniale dedicata di 140.000,00 € (in sostanza l’importo resta depositato in azienda liquido in moneta elettronica). Arrivati a questo punto risulta utile proporre alcuni chiarimenti sul calcolo dei fattori di ponderazione che si basano sull’esposizione di un ente. Con riferimento all’articolo 111 del regolamento 575/2013/UE l’esposizione tra altre detrazioni include le riduzioni che apporta ai fondi propri e quindi non viene considerata esposizione se deve essere detratta dai fondi propri. Per tanto l’istituto nell’investire i fondi propri in titoli non dovrà ponderare alcun rischio, inoltre con riferimento agli investimenti che potrà attuare nel medio periodo in applicazione delle disposizioni di vigilanza applicate agli Istituti di pagamento e con riferimento alla tutela dei fondi (articolo 10 della direttiva 2015/2366/UE)
potrà investire in titoli di Stato sicuri
considerati con un fattore di ponderazione pari allo 0 % (perché esposizioni verso l’amministrazione centrale finanziate nella stessa valuta dell’amministrazione e perché definite dall’autorità competente
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dello Stato Membro di origine, l’Italia, attività liquide a basso rischio). Per un una logica più generica e con riferimento agli strumenti di capitale ed alle esposizioni in obbligazioni garantite, esposizioni che gli enti possono assumere con i fondi a deposito di terzi (ad esclusione degli Istituti di Pagamento ed Istituti di Moneta elettronica) l’articolo 129 e l’articolo 133 del regolamento (UE) 575/2013 definiscono i fattori di ponderazione in considerazione delle diverse dinamiche economiche possibili; sempre per questi ultimi (enti) l’applicazione dell’articolo 92 che definisce il patrimonio regolamentare al paragrafo 3 lettera a sancisce le regole per la determinazione delle esposizioni più ordinarie degli enti, mentre alle lettere da b ad f definisce esposizioni meno comuni e sicuramente di interesse per enti di maggiore dimensioni, esposizioni per cui e previsto un ulteriore fattore moltiplicativo pari a 12,5 sulla somma delle esposizioni determinate dai punti da b ad f. Premesso che gli investimenti realizzati con i fondi comuni produrranno una plusvalenza, in caso di vendita delle obbligazioni che può assumere valori negativi in alcuni momenti e quindi perdite, i fondi propri dovranno coprire le variazioni negative. Verranno adottati due criteri: lo studio delle operazioni di pagamento eseguite dai clienti (nel caso specifico in estrema sicurezza essendo note dalla gestione) che consente di limitare gli investimenti in obbligazione ai soli fondi comuni che il cliente non utilizzerà per operazioni di pagamento (per un periodo lungo) e limitare i medesimi investimenti alla capacità di copertura delle variazioni negative dell’istituto con i fondi propri. In caso di vendita dei titoli acquistati con i fondi comuni (fondi a deposito) in momenti di ribasso del prezzo, che in simulazione di stress si considerano investiti in obbligazioni per l’80%, l’istituto dovrà garantire con i fondi propri una completa copertura delle perdite causate dalla vendita dei titoli acquistati con i fondi comuni (fondi di terzi) nello
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specifico momento di ribasso del prezzo. Nel caso specifico l’istituto ha un solo le consolidate del Gruppo aziendale di appartenenza quali clienti di maggiore interesse che produrranno fondi comuni adeguati agli intendi imprenditoriali nel breve-medio periodo; per estrapolare i criteri e quindi in caso di più clienti, la copertura tramite i fondi propri (considerando uguali i punti percentuali di perdita per la vendita dei titoli dei fondi propri a copertura delle perdite causate dalla vendita dei titoli fondi comuni, in momenti di ribasso) dovrà garantire almeno il 20 % dei fondi comuni (perdite dovute alle variazioni negative del prezzo). Resta un evento estremo perché lo studio delle operazioni di pagamento eseguite dai clienti esclude che tutti i clienti utilizzino in via eccezionale tutti i fondi a deposito per operazioni di pagamento nello stesso momento di ribasso per i titoli. Il modello esposto si basa sulla stima del valore minimo di vendita del titolo degl’ultimi 5 anni applicato quale valore per la determinazione della capacità minima di copertura dell’istituto con i fondi primari propri per l’anno di esercizio. Si tratta di una simulazione di stress perché come illustrato nei punti successivi del paragrafo il presidio di controllo per la tutela dei fondi, monitorerà quotidianamente i titoli acquistati ed i titoli acquistabili in futuro al fine di consentire alla amministrazione di intervenire sulle variazioni (vendita). Le modalità di comunicazione avvengono tramite la trasmissione telematica del file contenente le schermate dei dati osservati prossimi ai valori di intervento, con indicazione del nome del presidio e data della comunicazione; il file così fornito costituirà la notizia di avvio degli interventi di tutela. Per limitare perdite dovute alle vendite impreviste di titoli, vengono definiti per le fasi di ribasso margini del 5 % superiore al valore di acquisto per titoli acquistati con valore prossimo al valore di emissione destinati al possesso dell’istituto per lunghi periodi; vengono definiti margini del 1 % per titoli acquistati ad un prezzo diverso dal costo di emissione e finalizzati alla produzione di plusvalenza destinati
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quindi, ad un possesso breve. L’amministrazione eseguirà studi continui delle società di interesse che emettono obbligazioni, titoli Stato anche di altre nazioni (Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Germania) …., con attenzione, alle dinamiche delle attività aziendali o del prodotto interno lordo di una nazione, stabilità politica, previsioni, dati dell’Istituto Nazionale di Statistica ed altro (ampliamento del mercato di acquisto nel lungo periodo).
Metodo analitico: definizione della disequazione di controllo, valuta unica (Euro), in applicazione dell’articolo 3 del regolamento 575/203/EU.
i= titolo acquistato con i fondi comuni (ad ogni numero naturale da 1 a n corrisponde un tipo di titolo) h= titolo acquistato con i fondi propri (ad ogni numero naturale da 1 a k corrisponde un tipo di titolo)
t tempo , momento in cui viene eseguito il calcolo di controllo
M R (t ) margine operativo di rischio al tempo t R (t ) margine operativo di rischio Massimo M max
al tempo t
F p (t ) fondi propri al tempo t Vi p (t ) prezzo di vendita del titolo i al tempo t
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FD Atot (t ) fondi totali a deposito di terzi al tempo t
AFD (t ) fondi a deposito di terzi al tempo t non investiti in titoli
N i (t ) numero dei titoli i (uguali) acquistati al tempo t, con i fondi a deposito di terzi
Vhp (t ) prezzo di vendita del titolo j al tempo t
N h (t ) numero dei titoli j (uguali) acquistati al tempo t, con il capitale dell' istituto
Dc (t ) fondi propri, disponibilità di cassa al temp t, non investiti in titoli n
R M (t ) A (t ) [ A (t ) Vi p (t ) N i (t )] M max (t ) R
FD tot
FD
R M max (t ) 20% Fp (t )
i 1
k
20% Vhp (t ) N h (t ) 20% Dc (t ) h1
D (t )
c Con sempre maggiore (fattore di maggiorazione pari almeno ad 1,2) del patrimonio di vigilanza previsto dalle discipline prudenziali
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dell'unito provvedimento che contiene le "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica", del 17 maggio 2016 (delibera 246/2016), che per la definizione degli elementi strumentali rimanda alla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Titolo I, Capitolo 2, sezione I e II) successivamente sostituita dalla circolare 285 del 17 dicembre 2013 (ultimo aggiornamento al 20 giugno 2018) per gli enti creditizi e dal regolamento e dalla circolare n. 288 del 3 aprile 2015 per gli enti di investimento, istituti di pagamento e di moneta elettronica (Titolo IV con particolare riferimento ai capitoli 3 e 4) che rimanda al regolamento UE 575/2013 (parte due e parte tre con esclusione delle sezioni che non interessano le dinamiche economiche di questo istituto di pagamento). Il modello può essere applicato ad un tempo t+∆t dove il ∆t rappresenta il breve periodo in cui si vuole estendere il calcolo di controllo del margine di rischio; in tal caso le grandezze economiche da inserire sono i valori economici di previsione nel breve periodo.
Metodo analitico: definizione della disequazione di controllo, multi valuta, in applicazione dell’articolo 3 del regolamento 575/203/EU.
Definizione matrice investimenti titoli obbligazionari fondi di terzi
A (t )
matrice di dimensioni [w x m] contenente il platform di titoli in cui sono investiti i fondi di terzi e dove w la varietà di titoli acquistati nella stessa valuta ed m le varietà di valute in cui vengono effettuati gli investimenti in titoli; gli elementi delle righe compongono i diversi titoli obbligazionari acquistati in diverse valute (i), le colonne compongono i diversi titoli obbligazionari acquistati nella stessa valuta (j).
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aij (t )
l’elemento è definito come il prodotto tra il numero di titoli dello stesso tipo i per il prezzo di vendita al tempo t.
F (t )
f (t )
è la matrice colonna i cui [m] elementi j sono costituiti dai fattori di conversione valutati al tempo t delle [m] valuta in Euro e quindi per i titoli acquistati in Euro assume valore 1.
A (t )
Il prodotto tra la matrice
e la matrice colonna
F (t )
T fd (t )
fornisce la matrice colonna i cui [m] elementi rappresentano l’insieme di titoli acquistati con i fondi a deposito di terzi nei diversi paesi con diversa valuta dalla valuta del paese di origine dell’Istituto, Euro per l’Italia, ed i cui importi sono convertiti nella medesima valuta, Euro:
w
A (t ) F (t ) aij (t ) f j (t ) i 1
w
v (t ) ni f j (t ) t (t ) i 1
p ij
Quindi la matrice colonna risultante
fd j
T fd (t )
ha per elementi
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fd j
t (t )
gl’importi totali al tempo t dei titoli obbligazionari della stessa valuta acquistati con i fondi a deposito di terzi il cui importo è convertito in valuta Euro;
d j (t ) D (t ) definito con la matrice colonna i cui [m] elementi
sono gl’importi totali dei fondi a deposito non investiti in valuta j, risulta che i fondi totali di terzi al tempo t sono
FD (t ) [T (t ) D (t )] F (t ) fd
m
d j (t ) f j (t ) t j (t ) f j (t ) j 1 m
[d j (t ) t j (t )] f j (t ) j 1
FD (t )
Con fondi a deposito di terzi totali al tempo t, somma dei fondi investiti in titoli e conversione degli importi risultanti in Euro (per quelli in valuta diversa) con i fondi a deposito di terzi non investiti e convertiti in Euro dalle diverse valute.
FD 0 i fondi totali a deposito di terzi risultanti dalle
Indicando con scritture contabili e quindi senza variazione dovuta alle oscillazioni del
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prezzo di vendita dei titoli è possibile definire la disequazione di controllo come segue: DISUEQUAZIONE DI CONTROLLO:
FD FD (t ) 20% C (t ) 0
pr
pr
C (t )
Dove rappresentano i fondi propri dell’Istituto IDP utilizzabili a copertura delle perdite che potrebbero causare i rischi di esposizione (rischio di mercato con riferimento alle oscillazioni dei prezzi dei titoli e al cambio valuta, rischio operativo, sicurezza e accesso), quindi i fondi propri utilizzabili per il patrimonio di vigilanza definito dal regolamento UE 575/2013, ed è calcolato come segue:
B (t )
matrice di dimensioni [q x m] contenente il platform di definita titoli in cui sono investiti i fondi propri dell’istituto IDP e dove q la varietà di titoli acquistati nella stessa valuta ed m le varietà di valute in cui vengono effettuati gli investimenti titoli; gli elementi delle righe compongono i diversi titoli obbligazionari acquistati in diverse valute (h), le colonne compongono i diversi titoli obbligazionari acquistati nella stessa valuta (j),
bhj (t )
l’elemento è definito come il prodotto tra il numero di titoli dello stesso tipo h per il prezzo di vendita al tempo t.
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F (t )
f (t )
j Definita la matrice colonna i cui [m] elementi sono costituiti dai fattori di conversione al tempo t delle diverse valute in Euro e quindi per i titoli in Euro assume valore 1;
il prodotto tra la matrice
B (t )
F (t )
e la matrice colonna
T pr (t )
i cui [m] elementi rappresentano fornisce la matrice colonna l’insieme di titoli acquistati con i fondi propri dell’Istituto nei diversi paesi a diversa valuta dalla valuta del paese di origine dell’istituto, Euro per l’Italia, ed i cui importi sono convertiti nella medesima valuta, Euro:
q
B (t ) F (t ) bhj (t ) f j (t ) h 1
q
vhjp (t ) ni f j (t ) t jpr (t ) h 1
pr
Quindi la matrice colonna risultante
T (t )
ha per elementi
t jpr (t )
gl’importi totali al tempo t dei titoli obbligazionari della stessa valuta acquistati con i fondi dell’istituto, importi convertiti in Euro.
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pr j
pr
d (t ) D (t ) Definito con la matrice riga i cui elementi sono
gl’importi totali in valuta j dei fondi dell’istituto non investiti, risulta che i fondi al tempo t utilizzabili a copertura dei rischi sono
C pr (t ) [T pr (t ) D pr (t )] F (t ) m
d jpr (t ) f j (t ) t jpr (t ) f j (t ) j 1 m
[d (t ) t (t )] f j (t ) C (t ) j 1
pr j
pr j
pr
pr
D (t )
I fondi propri dell’Istituto, (convertiti n Euro), sono vincolati dalle disposizioni di vigilanza applicate agli Istituti IDP dall’Autorità di vigilanza sopra indicate e per tanto non sarà mai inferiore al requisito patrimoniale da queste imposte, che determina il patrimonio regolamentare dell’istituto (direttiva UE 2015/2366, articoli 7,8 e 9) per cui viene applicato un fattore di maggiorazione di almeno 1,2. Gli elementi strumentali che costituiscono il patrimonio regolamentare, come riportato nello studio dei paragrafi superiori, sono definiti dal regolamento (UE) 575/2013. In conclusione la disequazione di controllo esplicitata per investimenti in mutli valuta diventa:
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m
FD [d j (t ) t j (t )] f j (t ) 0
j 1
m
20% { [ d jpr (t ) t jpr (t )] f j (t )} j 1
sostituendo
FD 0 FD(t ) 20% C pr (t )
Il modello può essere applicato ad un tempo t+∆t dove il ∆t rappresenta il breve periodo in cui si vuole estendere il calcolo di controllo del margine di rischio; in tal caso le grandezze economiche da inserire sono i valori economici di previsione nel breve periodo. Il rischio di mercato, in finanza, è la probabilità di ottenere dalle operazioni di negoziazione in strumenti finanziari un rendimento diverso da quello atteso. In particolare rappresenta la perdita o il guadagno potenziale di una posizione o di un portafoglio di titoli, in un determinato orizzonte temporale, in seguito alle variazioni delle variabili di mercato, in base alle quali si distinguono: Rischio di tasso d'interesse - il rischio di perdita derivante da movimenti avversi del tasso di interesse; Rischio di tasso di cambio - il rischio di perdita derivante da movimenti avversi del tasso di cambio di valute straniere;
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Rischio azionario - il rischio di perdita derivante da movimenti avversi su titoli e/o indici azionari; Rischio di commodity - il rischio di perdita derivante da movimenti avversi nel prezzo delle materie prime. I tre pilastri (di credito, di controparte, di mercato e operativi): la regolamentazione prudenziale si basa su “tre pilastri” previsti dalla disciplina di Basilea e dalla regolamentazione europea. In particolare, il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine, sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo; il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all’Autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo. Per l’aprente istituto, le dinamiche
aziendali
sopra
illustrate
permettono
di
prendere
in
considerazione solo i rischi di mercato ed operativi estrapolando la simulazione estrema e quindi di stress alle oscillazioni dei prezzi di vendita dei titoli: il requisito previsto a volteggiare il rischio di mercato ed operativo è il primo pilastro; sono esclusi il rischio di concentrazione e rischio "crediti" relativo a cessione ad acquisto crediti, finanziamenti). Va considero che l’istituto HTN non svolge attività di finanziamenti, programmi di investimento, anche in riferimento alla tipologia di autorizzazione chiesta all’Autorità di vigilanza, gli unici rischi a cui si potrebbe esporre sono i rischi di mercato; di conseguenza sono esclusi
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anche i rischi di trasferimento. Va considerato che in applicazione dei criteri previsti sopra, i rischi di mercato nel caso specifico sono studiabili solo in una dinamica simulata e di stress perché anche solo in una dinamica simulata (senza stress del sistema adottato) e quindi aumento del numero di clienti che hanno fondi a deposito presso l’istituto (servizi erogati: conto web) i rischi di mercato sono prossimi allo zero, trascurabili e non meritano attenzione. In condizioni di stress (di fatto ottenibili solo in violazione dei medesimi criteri e disposizioni interne prudenziali) a senso studiare i rischi di mercato causati dalle oscillazioni del prezzo dei titoli. Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci e con riferimento al rischio operativo
il
requisito
è
volto
a
fronteggiare
perdite
derivanti
dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi, oppure da eventi esogeni, incluso il rischio legale dovuto a dispute con i clienti e o fornitori. Per l’aprente istituto vengono applicati metodi interni volti a fronteggiare i rischi di mercato ed operativi illustrati nel punto superiore del presente paragrafo. La disciplina del “secondo pilastro” richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (“primo pilastro”), nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina del “secondo pilastro” richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (“primo pilastro”),
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nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo
agli
organi
aziendali,
quindi
nello
specifico
in
capo
all’Amministrazione dell’aprente istituto IDP. Il requisito del patrimonio complessivo adottato da HTN coincide con i fondi propri. Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale: 1) i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell’intermediario; 2) la frequenza e l’intensità dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche e del grado di problematicità degli intermediari, l’istituto. In applicazione dell’articolo 99 paragrafo 1 del regolamento 575/2013/UE e del regolamento 680/2014 articolo 1 l’aprente istituto segnalerà ogni tre mesi i requisiti di fondi propri e le informazioni finanziarie, ogni mese i requisiti in materia di copertura della liquidità e i requisiti di finanziamento stabile ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalerà i dati relativi al conto economico e bilancio ogni 12 mesi (considerata la Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 16° aggiornamento e la Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 –11° aggiornamento del 16 gennaio 2018). Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello individuale (l’intermediario non appartiene ad un gruppo consolidato di intermediari), ed in coerenza con il principio di proporzionalità avrà una periodicità
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trimestrale e se le oscillazioni di mercato o l’aumento dei servizi erogati richiederanno ulteriori verifiche, potrà raggiungere una periodicità mensile. Terzo Pilastro: nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico (“terzo pilastro”) volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell’esposizione ai rischi degli intermediari. La disciplina prevede informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico. Per l’istituto HTN risulta sufficiente, oltre tutte le infromazioni sui servizi erogati, la pubblicazione del capitale sociale, dello stato patrimoniale e della relazione trimestrale (anche semestrale se dovesse risultare sufficiente) che descriva i rischi assunti e la capacità di copertura dell'Istituto nel canale web di erogazione; (non verranno distribuiti utili, comunque percentuali minime, per l’intero ciclo di vita dell’Istituto, un tempo non determinabile, quindi un requisito patrimoniale disponibile cresente nel tempo).
Tipologie di rischi: rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche (rischio che interessa le dinamiche economiche di HTN nel lungo periodo). I seguenti rischi anche in simulazione di stress risultano non configurabili: rischio di
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trasferimento,
rischio
base,
rischio
di
concentrazione,
rischio
di
trasferimento, rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, rischio residuo, rischi derivanti da cartolarizzazioni, rischio di una leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio di reputazione; trova utilità la valutazione del rischio di liquidità, che avrà due componenti i fondi comuni utilizzati dalla clientela per operazioni di pagamento ed i titoli trasformati in liquidità a copertura delle operazioni di pagamento. Gli eventi ipotizzati richiedono in caso estremo che il presidio, socio del Gruppo, non svolga il proprio lavoro per molti
gironi e
l’amministrazione, diventi irreperibile per molto tempo. Considerato che il cliente che portano maggiore interesse economico all’istituto e quindi fondi a deposito è le consolidata operatore VASP del Gruppo, avente stessa amministrazione dell’Istituto e producendo gli interessi dei medesimi soggetti (soci), gli strumenti e processi per il calcolo dei requisiti obbligatori,
la
misurazione
e
ponderazione
del
rischio
risultano
completamente assolti dal modello illustrato nella introduzione del seguente punto (incluso il modello analitico), in applicazione del secondo pilastro (ICCAP). Per la gestione dei rischi operativi, di sicurezza e autenticazione (capo 5 della direttiva 2015/2366/UE, articoli 95 al 98) si pone qui attenzione ad illustrare i meccanismi di prevenzione, controllo e mitigazione del rischio operativo previsto dai medesimi articoli che risulta contenuto (limitato numero di clienti, numero di operazioni di pagamento previste non eccessive) e con riferimento alla esternalizzazione verrà adottata quale ulteriore soluzione di riduzione delle predite dovute al rischio operativo e di sicurezza-accesso, adeguata assicurazione stipulata dal fornitore contro i medesimi rischi. Va considerata la propria infrastruttura, come illustrato nel paragrafo 6-6 che causa un aumento del rischio operativo, comunque contenuto in considerazione del limitato volume di operazioni di pagamento e della procedura interna adottata del
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doppio controllo per ogni singola operazione di pagamento (simile alla procedura di doppia revisione adottata nel settore della editoria scientifica) finalizzata all’eliminazione di errori umani nel caso di rifiuto sia di accrediti perché non conformi ad esempio all’identificativo unico o dati del pagatore (ed eventualmente del beneficiario) sia per le operazioni di addebito come bonifici
o
addebiti
diretti
per
incompletezza
dei
dati
o
errori
nell’identificativo unico. I controlli sono eseguiti con l’ausilio dei sistemi informatici che adempiono in automatico fino al 50% delle procedure: confronto dei dati con quelli presenti nei sistemi informatici adottati con l’ausilio di fornitore esterno; (paragrafi 6-5 e 6-6). Le operazioni di pagamento vengono suddivise per due gruppi, inferiori all’importo di 15.000,00 € e superiori a tale importo (incluse operazioni collegate che superano tale importo). Quando inferiori i controlli continui sono individuati nella correttezza dei dati per i clienti con cui è instaurato un rapporto di fiducia e di conoscenza delle dinamiche finanziarie, quando superiori e per i nuovi clienti si aggiungono i controlli continui di prevenzione del sistema finanziario contro usi illeciti come il riciclaggio; in merito a questo ultimo punto ogni nuovo cliente viene controllato rispetto a tutte le operazioni di pagamento per il primo anno (in caso di sospetti il controllo continuo si estende almeno a due anni) e successivamente esposto a controlli periodici mensili per le operazioni di pagamento al disotto dei 15.000,00 € mentre sempre controllate le operazioni al disopra di tale importo
(anche se l’importo è superato da più operazioni che
risultano collegate: stesso pagatore, stesso beneficiario). I controlli periodici hanno l’obbiettivo di verificare eventuali variazioni nelle dinamiche finanziarie del cliente (attività, fonti di reddito ed ogni altra informazione utile). Per ogni nuovo cliente saranno svolti controlli sulla provenienza dei fondi utilizzati per le operazioni di pagamento e siccome l’aprente istituto IDP prevede solo un rapporto continuato (conto web),
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l’intensità dei controlli potrà affievolirsi solo dopo aver istaurato un elevato grado di conoscenza sull’attività svolte dall’utilizzatore del conto di pagamento. Saranno comunque svolti controlli e quindi indagini periodiche per individuare eventuali variazioni sulle attività svolte dagl’utilizzatori dei conti di pagamento; oltre le ovvie attività di identificazione dei clienti (identificazione elettronica come indicato nei paragrafi 6-5 e 6-6) verranno effettuate indagini sulla documentazione amministrativa dell’utilizzatore, dichiarazione dei redditi, documenti che attestano la provenienza dei fondi utilizzati
nelle
operazioni
di
pagamento,
bilanci
depositati,
ed
eventualmente si rendesse necessario rilevanze contabili per le operazioni di pagamento ritenute sospette. Verranno condotte indagini iniziali sul potenziale nuovo cliente interrogando tutte le fonti elettroniche a disposizione (siti istituzionali dello Stato, informazioni web) ed incrociate con le informazioni fornite dal cliente nella compilazione della modulistica in fase di richiesta attivazione del conto web. Tutti i controlli qui descritti avverranno in applicazione del decreto legislativo numero 231 del 21 novembre 2007, modificato dal decreto legislativo numero 90 del 25 maggio 2017 che attua per l'Italia la direttiva (UE) 2015/849, con la distribuzione delle risorse necessarie come illustrato nel paragrafo 6-4. In merito a questo ultimo punto in considerazione delle limitate dimensioni dell’IDP, del limitato numero di operazioni di pagamento (bilanci di previsione, allegato G) le funzioni di addetto al presidio per la sicurezza sull’utilizzo del sistema finanziario tramite i servizi erogati, al controllo di accessi fraudolenti ai conti di pagamento elettronici, al controllo della regolarità delle operazioni di pagamento ed al controllo per la prevenzione contro fenomeni di riciclaggio e finanziamenti al terrorismo sono svolti dalla stessa risorsa umana che nelle dimensioni di progetto risulta una soluzione ottimale per la riduzione di errori nelle svolgimento delle procedure di controllo, essendo una dinamica possibile per le ridotte
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dimensioni e numero di operazioni; lo stesso addetto nello svolgimento delle proprie funzioni si ritrova ad avere una conoscenza più completa dei soggetti interessati dall’operazione di pagamento non che delle relative dinamiche che generano lo stesso pagamento. In una dinamica di ampliamento, di aumento delle dimensioni dell'istituto e quindi del numero di clienti e del numero di operazioni, nello schema di controllo sopra illustrato, sarà necessario aggiungere un adeguato numero di presidio con suddivisione fissa dei conti web da controllare distribuendo il numero equamente in base alla capacità operativa del presidio. Gli addetti dell'Istituto saranno vincolati per contratto al codice etico allegato alla istanza depositata per l'autorità pubblica ed esposti ai controlli e provvedimenti disciplinari interni previsti dal contratto di assunzione (decreto legge numero 231 dell'8 giugno 2001 come modificato dal decreto legge numero 179 del 30 novembre 2017). L’istituto vincola fondi propri nel rispetto del patrimonio di vigilanza come illustrato alla fine nel paragrafo 6-4 per fronteggiare i rischi operativi, di sicurezza e accessi, oltre i fondi propri richiesti per il patrimonio di vigilanza richiesto dalla disuguaglianza di controllo definita nei punti superiori di questo paragrafo in applicazione dell’articolo 3 del regolamento 575/2013/UE.
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6 - 4 Relazione sulla struttura organizzativa Il paragrafo contiene una relazione sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nel Titolo V, Capitolo I “Vigilanza informativa” (cfr. Allegato A “Schema della relazione sulla struttura organizzativa”, descrittivo). La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito) Considerate le dimensioni dell’aprente istituto, il numero di servizi finanziari erogati (conto web) conto bancario web per bonifici e depositi (addebiti diretti per pagamento bollette), considerato il limitato numero di clienti, in prevalenza consolidate e soci del Gruppo, il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) è individuato nell’organo di controllo e con i soci che svolgeranno le funzioni da personale addetto; (requisiti professionali in merito). Per la gestione del flusso di informazioni verrà utilizzato specifico software da accreditato fornitore (outsourcing) nel settore degl’enti creditizi, enti di interesse pubblico (inclusa la gestione dell’Archivio Unico Informatico); ulteriori informazioni in merito alle funzioni operativi e di controllo operativo antriciclaggio nel paragrafo 6-6, “Sicurezza informatica, sistemi software ed hardware”. Per i motivi di sopra, considerato che si tratta di un intermediario di dimensioni molto ridotte, volume delle operazioni di pagamenti, numero di clienti che effettuano operazioni di pagamento, considerato che solo l’operatore VASP, consolidata del gruppo, avrà fondi a deposito di maggiore interesse per gli obbiettivi imprenditoriali dell’aprente Istituto IDP, sopra illustrati, considerate le ridottissime dimensioni dell’organico in applicazione del principio di proporzionalità gli organi aziendali sono costituiti dall’amminstrazione e dall’organo di controllo nel seguente
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schema:
- a. “funzioni aziendali di controllo” - b. “funzione
antiriciclaggio” vengono affidate e svolte dall’organo di controllo; c. “organo con funzione di supervisione strategica” - d. “organo con funzione di gestione” - f. “funzione aziendale”: sono affidate all’amministrazione. Le cariche così come attribuite nel presente paragrafo non possono essere oggetto di conflitti di interessi perché gli interessi dell’istituto sono gli interessi dei clienti, consolidate del Gruppo di filiazione aziendale (no intermediari) e quindi dei soci. Da considerare che i soci non assumono cariche per cui si possono configurare requisiti di indipendenza nell’organico, l’unica ipotesi di conflitto potrebbero sorgere tra le due funzioni supervisione strategica e funzione gestionale (stessi soci delle consolidate del Gruppo, clienti dell’Istituto). In merito verranno mantenute ed applicate disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei soci nel seguente modo: mensili riunioni documentate in cui i medesimi soci potranno informarsi di eventuali variazioni nelle strategie e modalità di attuazione delle medesime tramite la gestione adottata per l’esercizio in corso. Nel caso e come presumibile l’istituto resta nella dinamica stabile le riunioni potrebbero essere rinviate a cadenza annuali. Se le disposizioni riportate non dovessero essere sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei soci con deleghe amministrative, in qualità di soci anche del gruppo, in sede di riunione saranno informati dall’organo di supervisione con chiarezza prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. L’operato degli organi aziendali sarà sempre documentato tramite relazione redatta nelle periodiche riunioni con illustrazione del processo di formazione delle
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decisioni, con relative motivazioni che le determinano, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte. Resta fermo il rispetto
della
disciplina
civilistica
in
materia
di
interessi
degli
amministratori. c. “organo con funzione di controllo”: considerato che gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB sono enti di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ne consegue che anche quelli costituiti in forma di società a responsabilità limitata come l’istante HTN si dotano di un organo di controllo, per questo istituto, monocratico come previsto dallo Statuto societario con la nomina di un revisore legale in applicazione all’articolo 2477 del codice civile così come modificato dal decreto legge numero 35 del 4 aprile 2012, articolo 35 comma 2 ed in cui viene abrogato il comma 2 dall’applicazione dall'art. 20, comma 8 del decreto legge del 24 giugno 2014, numero 91, in applicazione del terzo comma dell’articolo 2397 del codice civile come modificato dalla legge numero 35 del 4 aprile 2012, articolo 35 comma 1 ed in applicazione del secondo comma del medesimo articolo (2397,cc) così come modificato dall'articolo 37, comma 5 della legge numero 39 del 27 gennaio 2010, ancora, in applicazione della direttiva 2006/43/CE che gli stati membri hanno adottato entro il 29 giugno 2008 (capo X, articoli dal 39 al 43) e del regolamento (UE) 537/2014. Con riferimento alla Comunicazione del 7 giugno 2011 della Banca di Italia: “nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.), istruzioni per gli intermediari”, la nomina e relativa comunicazione alla Banca di Italia dell’organo di controllo monocratico come da modifiche dell’articolo 3 dello Statuto dell’oggetto sociale in allegato alla istanza (allegato A), verrà effettuata entro trenta gironi dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Verrà scelto un revisore di fiducia tra i consulenti fidati del Gruppo (non socio o con altri ruoli nel Gruppo aziendale Htn),
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soggetto che si assumera la funzione di organo di controllo. L’organo con funzione di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi ed in collaborazione con essi, quindi l’alta dirigenza e l’organo di gestione: vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell’intermediario (con accesso ai verbali delle riunioni e stretta partecipazione alle medesime). Vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni (allegati dei verbali di riunione tenuti dall’istituto); accerta l’efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato coordinamento tra le stesse, avrà i privilegi di accesso al sistema manageriale delle piattaforme che eseguono le operazioni finanziarie dell’Istituto per la sola lettura e l’accesso alle scritture contabili dell’azienda, istituto, potendo quindi vigilare sulla rispondenza del processo ICAAP (paragrafo superiore) e requisiti stabiliti dalla normativa, valuterà il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative. Nelle riunioni potrà promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. Le osservazioni, proposte e attività di verifica dell’organo con funzione di controllo saranno adeguatamente documentate e conservate. La partecipazione alle riunioni dell’organo di controllo, gli accessi privilegiati al sistema manageriale (amministrazione conti web, scritture contabili), l’accesso ai verbali e relativi allegati delle periodiche riunioni consentono all’organo con funzione di controllo di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui è dotato l’intermediario per prevenire i reati rilevanti o violazioni ai regolamenti interni. Nel corso delle periodiche riunioni verranno analizzati sempre gli aspetti relativi ai reati che possono essere commessi nell’ambito dell’attività finanziaria dell’istituto come dalla realizzazione del programma di investimento, in cui risulta evidente, in
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applicazione del principio di proporzionalità (dimensioni e tipologia di operatività dell’istituto), che le fasi a rischio sono la violazione degli accessi ai conti web per utilizzi fraudolenti (solo furto delle credenziali agli utilizzatori) e l’utilizzo del sistema finanziario da parte di terzi soggetti, per illeciti come il riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Come illustrato alla fine del paragrafo 6-3 e paragrafi 6-5 e 6-6, l’utilizzo fraudolente risulta quasi impossibile, per tanto nelle riunioni oltre ad una verifica di assenza di eventi che possano produrre cambiamenti per la gestione dei servizi finanziari rispetto al presente programma, verrà posta attenzione alle procedure di controllo per il riciclaggio e verrà valutata ogni volta l’ipotesi di apportare cambiamenti rispetto agli eventi accaduti dall’ultima riunione per aumentare l’efficacia ed efficienza dei controlli illustrati alla fine del paragrafo 6-3. Vengono destinate risorse dall’apertura dell’istituto all’esternalizzazione delle risorse informative oltre i costi di accesso ai siti istituzionali ove presenti. Nelle periodiche riunioni verrà valutata l’eventuale necessità di dedicare ulteriori risorse finanziarie ad esempio per implementazione dei flussi informativi con nuovi sistemi o piattaforme disponibili nel mercato. L’organo con funzione di controllo per lo svolgimento delle proprie attribuzioni potendo disporre di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo, manterrà il coordinamento con queste ultime funzioni e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull’andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti. Informa tempestivamente l’Autorità di vigilanza (Banca di Italia) di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l’attività dell’intermediario. L’interazione tra l’attività dell’organo con funzione di controllo e l’attività di vigilanza contribuisce al
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rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull’intermediario. Con riferimento al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisione esterna) in applicazione dell’articolo 17, comma 2 e dell’articolo 19-bis del decreto legge numero 39 del 27 gennaio 2010 che attua per l’Italia la direttiva 2006/43/CE, qui di interesse l’articolo 42, paragrafo 1 lettera a, in considerazione dalla direttiva 2013/34/CE, articolo 34 comma 1 attualizzata per l’Italia dal decreto legislativo numero 136 del 18 agosto 2015,
direttiva
(78/660/CEE
e
che
apporta
83/349/CEE
modifiche del
alla
Consiglio
e
direttiva abroga
2006/43/CE la
direttiva
84/253/CEE), verrà incaricato un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti con riferimento alle normative indicate, esterno agl’organi dell’aprente istituto IDP. All’organo di controllo sono affidate le funzioni dell’organismo di vigilanza in applicazione dell’articolo 14, comma 12 del decreto legge numero 183 del 12 novembre 2011 che modifica il decreto legge numero 231 dell’8 giugno 2001 aggiungendo il comma 4bis dopo il comma 4 dell’articolo 6. L’organo di controllo vigilerà sul funzionamento e l’osservanza dei modelli organizzativi e gestionali adottati dall’istituto IDP idonei a prevenire reati e come sopra indicato proporrà eventuali necessari aggiornamenti. Le attuali dimensioni dell’organico e la struttura organizzativa dell’aprente istituto non richiedono ulteriori modelli di controllo oltre quelli descritti nel presente programma di attività in quanto risultano individuati i controlli chiave e necessari alla protezione del sistema finanziario da illeciti, il controllo sul rispetto delle normative, risultano definite le procedure di utilizzo del sistema amministrativo e per la gestione dei servizi di pagamento, in cui è possibile ravvisare ipotesi di violazioni nella tutela dei dati sensibili, finanziari e di natura amministrativa dei clienti (solo funzioni di lettura sono disponibili ad esclusione dell’organo di amministrazione che ha accesso a tutte le funzioni). Sono previsti provvedimenti disciplinari interni in base
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all’entità del reato commesso, ad esempio per violazione sulla privacy verranno
effettuate
dall’amministratore
le
procedure
previste
dal
regolamento UE 2016-679 e varrà adottato quale sistema disciplinare l’imputazione all’autore della violazione del danno causato , in caso di violazioni che possono interessare gli ordini professionali di appartenenza dei soggetti che rivestono cariche negl’organi dell’istituto e sempre a cura dell’amministratore
verranno
inoltrate
segnalazioni
all’ordine
di
appartenenza (nel caso la violazione interessa l’amministratore la segnalazione sarà effettuata dall’organo di controllo). L’organo di controllo con il fine di proporre ed introdurre variazioni al modello adottato per idonea prevenzione vigilerà sulle dinamiche che possono condurre ad illeciti attraverso l’intera piattaforma dell’istituto accessibile sempre e solo in modalità lettura in cui sono archiviate tutte le attività svolte per ed all’interno dell’Istituto IDP; avrà il compito di rilevare eventuali azioni illecite e di comunicarle all’amministratore per l’attuazione dei sistemi disciplinari idonei ad impedire il ripetersi. Oltre all’organo di vigilanza e nello svolgimento delle funzioni direzionali, operative e di gestione anche i soci svolgeranno gli stessi controlli al fine di creare un sistema incrociato in cui difficilmente possa sfuggire una dinamica particolarmente esposta ad illeciti (anche solo per negligenza) o una azione illecita posta in essere a danno o interesse dell’ente. In caso di ampliamento del numero di clienti, nel lungo periodo, che dovesse implicare l’aumento dell’organico, verrà adottato il seguente ulteriore criterio per la prevenzione: verranno assunti solo soggetti appartenenti ad un organo professionale riconosciuto tale dal Ministero della Giustizia, nell’ambito della gestione aziendale (ingegneria della
informazione,
dell’economia
e
della
gestione).
Le
funzioni
subordinate svolte dai collaboratori consentiranno a questo Ente, aprente istituto IDP, di determinare le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati, saranno previsti specifici protocolli diretti a programmare
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la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire con periodiche riunioni dell’amministrazione e l’organo di controllo. L’intero organico dell’aprente istituto è obbligato a fornire informazioni all’organo di controllo su eventuali illeciti di cui viene a conoscenza o di situazioni che potrebbero causare illeciti. L’organo di controllo garantisce l’anonimato del segnalatore. Verranno imputati ai fondi propri dell’Istituto le risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati e nel caso della scelta dei collaboratori (sistema di candidatura a graduatoria basata sulle credenziali dei candidati) le maggiorazioni del costo del lavoro dovuto alla scelta di professionisti sarà imputato al fatturato di esercizio ed eventualmente ai fondi propri. Verrà adottato quale sistema disciplinare per i responsabili delle segnalazioni infondate il risarcimento del dolo causato al segnalato e ad esso risarcito; ad esempio il collaboratore segnalato sarà risarcito dell’importo pari alla paga detratta per i giorni di sospensione nel caso avesse commesso l’illecito risultato infondato; per eventi più gravi il risarcimento avverrà con ricorso alla giustizia civile; le azioni illecite considerate gravi possono costituire anche giusta causa di licenziamento. Tutti i provvedimenti sanzionatori presi per le violazioni disciplinari avverranno nel rispetto dello Statuto dei diritti del lavoratore per lo stato membro in cui ha sede l’Ente, l’Italia. Da premettere che l’amministrazione dell’Istituto nel determinare le funzioni di indirizzo della gestione e nello svolgere gli altri ruoli previsti dal seguente programma di attività, si avvale della preziosa consulenza di esponenti di rilevo nell’ambito della consulenza riguardante la gestione aziendale, il controllo, la revisione, l’economia bancaria, e gli aspetti legislativi attinenti; si avvale di preziose consulenza in merito a questioni legislative legali, costituzionali, civilistiche ed ogni altra questione possa riguardare il codice del diritto della Repubblica Italiana e del Diritto Comunitario (Europeo) tramite i consulenti del Gruppo HTN che
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collaborano da molto tempo con l’alta direzione dell’aprente istituto. Le ulteriori funzioni di seguito indicate saranno incluse nelle attività dell’organo di gestione: h. “funzioni operative importanti”: una funzione operativa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni: o un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente: i. i risultati finanziari, la solidità o la continuità della attività dell’intermediario finanziario; oppure ii. la capacità dell’intermediario di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina o riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali. Ha rilevanza definire in dettaglio la funzione operativa importante finalizzata al controllo delle attività svolte con i fondi comuni e fondi propri dell’istituto (presidio per la tutela dei fondi a deposito) in cui si evidenzia il ruolo dei soci con deleghe gestionali, addetti al controllo oscillazione prezzo dei titoli e le modalità di comunicazione che nel rispetto delle disposizioni prudenziali comunica con l’amministrazione nelle modalità indicate nel paragrafo precedente; le restanti funzioni aziendali necessarie saranno svolte dall’Amministrazione con il supporto dei soci. i. “processo di gestione dei rischi” l’insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e dell’attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare, nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, e con riferimento alla valutazione dei rischi dell’ultimo punto del paragrafo superiore (paragrafo 6-3), cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno è affidato alla direzione, l’Amministrazione dell’aprente Istituto, avendo acquisito dai primi anni di
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attività tramite la holding (azienda di ingegneria) del Gruppo rilevante esperienza nelle tecniche per eseguire analisi di mercato finalizzate agli studi di fattibilità di programmi di investimento in applicazione del metodo dell’indagine storica dei dati e del metodo di previsione delle possibili evoluzioni del mercato di interesse (simulazioni di diversi scenari per individuare le diverse conseguenze con individuazione del valore massimo e minimo di impatto sull’economia dell’attività).
Le funzioni di “esternalizzazione” per l’erogazione del servizio e strumento finanziario conto web verranno affidate al fornitore accreditato nel settore (unico fornitore per l’outsourcing). In allegato alla istanza (istanza per l’Autorità di vigilanza) copia del servizio proposto dal fornitore con tutte le informazioni tecniche e gestionali del servizio in applicazione della circolare 288 e disposizioni di vigilanza per gli IDP e IME. La funzione esternalizzata consiste nella fornitura del sistema server web in modalità remota tramite cui l’aprente istituto può erogare il conto web quindi il sistema di amministrazione per la gestione ed apertura degli account che costituiscono il servizio conto web, sistema che sancente controlli, gestione e consulenza per la compilance, per raccolta dati che alimentano l’AUI (dati raccolti durante i controlli per la prevenzione antiriciclaggio nel rispetto della normativa 231 del 27 novembre 2007 modificata dal decreto legge numero 90 del 25 maggio 2017, che applicano per l’Italia la direttiva 849/2015/UE oggetto di studi delle pubblicazioni precedenti, publication 2018-19,04) consente ad HTN l’erogazione dei servizi finanziari nel rispetto delle caratteristiche funzionali, sicurezza e qualità proposta; dotato di funzioni per la scansione degli accessi al fine di individuare tentativi di accessi non autorizzati agli account, l’elenco di tutte le operazioni di pagamento eseguite organizzate
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per
account, soggetto, data, importi ed ogni altro parametro si renda
necessario per migliorare la qualità dei servizi erogati e la relativa sicurezza. Il servizio erogato dal fornitore selezionato (Full Outsourcing) per l’esternalizzazione è fornito in modalità totalmente controllata dall’Istituto nel senso che ogni attività, evento generato nel sistema di erogazione conto web potrà essere causato o dal cliente finale o dall’istituto HTN. L’insieme dei controlli quotidiani svolti dall’Istituto nell’adempimento delle disposizioni di vigilanza (fine paragrafo 6-3 e paragrafo 6-5) forniscono un controllo diretto e quotidiano alla verifica del livello di sicurezza garantito dal fornitore per l’esternalizzazione: sicurezza apparati hardware e struttura informatica.
Le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali adotta le seguenti procedure: operazioni automatiche eseguite dai software forniti dallo stesso fornitore dei servizi esternalizzati per l’esecuzione delle operazioni di pagamento (struttura informatica e hardware per l’erogazione del conto web), modelli produzione atti realizzati e visionati prima del loro utilizzo, programmi per la redazione dei bilanci, siti istituzionali con funzioni di supporto per la gestione aziendale, data base (dating) di tutte le informazioni che interessano sia l’attività dell’Istituto che del Gruppo, organizzate per funzioni, nominativi, soggetto, codici identificativi unici. Essendo informazioni generate durante le ordinarie attività aziendali verranno verificate prima del riutilizzo per individuare eventuali errori che i sistemi informatici non avrebbero individuato in modalità automatica. Per la sicurezza informatica, la tutela dei dati sensibili si rimanda al paragrafo 6-6: Sicurezza Informatica infrastruttura web. Il responsabile EDP, è lo
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stesso Amministratore dell’Istituto IDP con esperienze nel settore della produzione di workstation e server (assemblati) completi di sistemi operativi ed applicativi software di terzi, con proprio brand dal 2004 al 2011, esperienze di programmazione, dating, programmazione web, javascript maturata dagl’anni 2006 ad oggi per il Gruppo aziendale, sicurezza data center, capacità di analizzare file log per individuare situazioni sospette (tentativi di accessi non autorizzati). Per il piano di emergenza e di continuità operativa si rimanda al paragrafo: Sicurezza Informatica infrastruttura web. L’amministratore dell’aprente Istituto HTN con funzione di supervisione strategica promuove la dialettica interna e l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, ruoli affidati ai socio del Gruppo che hanno deleghe gestionali; le funzioni di controllo interno saranno svolte dall’organo di controllo. La funzione di compliance per valutare l’adeguatezza delle procedure interne rispetto all’obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) applicabili all’intermediario finanziario, viene svolta dall’organo di controllo. A tal fine l’organo identifica nel continuo le norme applicabili all’intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l’impatto sui processi e sulle procedure aziendali; applica ove fosse necessario nella fase di avvio attività modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l’adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate, verifica preventivamente e monitora successivamente l’efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità. L'Amministratore svolge la funzione di proteggere ed incrementare il
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valore dell'Istituto a vantaggio dei suoi stakeholder, sostenendo gli obbiettivi attraverso la predisposizione del quadro metodologico di controllo di ogni futura attività (quindi evoluzione ed ampliamento della scelta per il mercato di approvvigionamento: titoli), miglioramento continuo del processo decisionale valutando i risultati ottenuti con gli strumenti istruttivi adottati per le decisioni precedenti che se sufficienti verranno ritenuti attendibili altrimenti migliorati (un numero elevato di strumenti a supporto delle decisioni causa consumo di risorsa per tanto le selezioni se adeguate vanno mantenute a discapito di una politica di continuo aumento e variazione degli strumenti di supporto alle decisioni). Ovviamente vanno aggiunti se non adeguati per nuovi tipi di interventi e quindi nuovi tipi di decisioni: eventi presenti oltre alle fasi di avvio di una attività imprenditoriale, nelle fasi di ampliamento delle tipologie di mercato di sbocco, cambi dei modelli gestionali, quindi eventi rari. Il risk management verrà tenuto separato dalle funzioni operative per la gestione dei rischi, incluse, queste ultime, nella gestione operativa. Requisiti professionali degl’amministratori.
Sistema informativo contabile, modalità e tenuta delle scritture contabili, e tutela dei fondi comuni. Il sistema informativo contabile adottato assicura un elevato grado di attendibilità. Esso consente di registrare correttamente e con la massima tempestività tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione, al fine di fornire informazioni adeguate e aggiornate sull’operatività aziendale e sull’evoluzione dei rischi. In particolare, essi consentono di ricostruire l’attività dell’intermediario finanziario a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi prestati (il solo conto web). I dati saranno conservati
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con una granularità adeguata a consentire opportune analisi e aggregazioni sull’operatività aziendale. Saranno adottati i software del fornitore selezionato tramite l’analisi di mercato eseguita per la progettazione del programma di investimento, oggetto del presente business plan. Gli istituti istituiscono e conservano apposite evidenze contabili: distintamente per ciascun cliente, delle somme di denaro ricevute da registrare nei conti di pagamento; e delle attività in cui le somme ricevute sono state investite. Tali evidenze indicano, fra l’altro, i depositari degli strumenti finanziari in cui sono eventualmente investite le somme di denaro ricevute dai clienti, secondo quanto previsto nel paragrafo 6-3. Le evidenze saranno aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente e saranno regolarmente riconciliate con gli estratti conto prodotti dai depositari. Le somme di denaro ricevute dai clienti e registrate nei conti di pagamento dall’istituto saranno tutelati nel rispetto dell’articolo 1 comma 7 e 10 decreto legislativo numero 218 del 15 dicembre 2017 che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 114-novies ed il comma 1-bis all’articolo 114duodecis (più altre modifiche) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successivi aggiornamenti ed attua la direttiva europea (UE) 2015/2366 (articolo 10, paragrafo 1, lettera b); saranno investite in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati; investite in quote di fondi comuni di investimento armonizzati il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in fondi di mercato monetario. L’istituto applica i requisiti di tutela di cui al presente punto alle somme ricevute dai clienti e registrate nei conti di pagamento che non siano consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti. Nel caso in cui le somme di denaro
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ricevute dalla clientela e registrate nei conti di pagamento siano utilizzabili per operazioni di pagamento, le modalità di tutela delle somme di denaro indicate sopra si applicano solo alla percentuale delle somme di denaro da utilizzare per future operazioni di pagamento. Se tale percentuale è variabile o non conosciuta in anticipo, l’istituto stima una percentuale rappresentativa che si presume sia utilizzata per i servizi di pagamento, sempre
che
tale
percentuale
rappresentativa
possa
essere
ragionevolmente stimata in base a dati storici; periodicamente, l’istituti verifica la congruità di tale percentuale rispetto all’effettivo utilizzo delle somme di denaro effettuato dai clienti. Essendo gli unici clienti dell’aprente istituto, le consolidate del Gruppo (e relativi soci) amministrate dalla stessa amministrazione dell’istituto HTN, la percentuale di fondi utilizzata per future operazioni di pagamento è perfettamente conosciuta. L’istituto comunicherà all’Autorità di vigilanza per l’Italia, dove ha sede: la decisione di applicare le sopra indicate modalità di tutela solo a una percentuale delle somme di denaro ricevute dai clienti con le relative motivazioni di tale decisione e le modalità con cui è stata determinata detta percentuale e comunicherà almeno annualmente, gli esiti delle verifiche effettuate in ordine alla congruità della percentuale determinata. Conclusione: come indicato nella istanza rivolta all’Autorità di vigilanza l’aprente istituto gestirà le operazioni di pagamento del Gruppo di filiazione in cui è consolidato e per tanto anche se dai prospetti sintetici del fabbisogno economico risultano operazioni di pagamento di 5 milioni in tre anni va considerato lo stato patrimoniale in crescita del Gruppo che resterà a deposito nell’Istituto per importi certi superiori a 3 milioni dal primo anno e per tanto è da escludersi l’operatività limitata anche se si tratta di istituto di ridotte dimensioni.
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6 - 5 Elenco e caratteristiche dei servizi di pagamento L’aprente Istituto di pagamento erogherà i servizi di pagamento indicati nel paragrafo 6-1 che consentono al cliente di stipulare un contratto con l’aprente istituto HTN per l’apertura di un conto di pagamento per la gestione e l’esecuzione di operazioni di pagamento (bonifici, addebiti diretti, pagamenti con carta debito, carta di credito prepagata) con esclusione di contratti di credito, finanziamenti in qualunque forma (articoli 1842 e 1813 del codice civile della Repubblica Italiana): di seguito indicato con conto web in applicazione del decreto legge numero 190 del 19 agosto 2005 che attua per l’Italia la direttiva 2002/65/CE per la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. I servizi erogati con lo strumento finanziario conto web verranno gestiti con il sistema Full Outsourcing dell’accreditato fornitore nazionale selezionato tramite articolate analisi di mercato, stesso fornitore per il servizio di esternalizzazione del sistema comprensivo di infrastruttura informatica ed hardware che consente all’aprente istituto di erogare il conto web; il sistema Full Outsourcing per la gestione della erogazione del conto web bancario (conto web) comprende tutte le funzioni relative alla gestione, attivazione, compilance, raccolta dati per l’AUI (dati raccolti durante i controlli per la prevenzione antiriciclaggio nel rispetto della normativa 231 del 27 novembre 2007 modificata dal decreto legge numero 90 del 25 maggio 2017 che applicano per l’Italia la direttiva 849/2015/UE oggetto di studi nella pubblicazione 2018-19,04 ) inclusa consulenza e supporto per tutte le fasi di erogazione del servizio conto web, a partire dalla fase successiva al procacciamento cliente (funzioni espletate mediante specializzati software di elevata qualità). Si tratta di una soluzione omnicomprensiva, per le specifiche esigenze dell’aprente istituto HTN.
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Si evidenzia che in applicazione del principio di proporzionalità per l’istituto, e dei livelli e numeri di processi esternalizzati (gestione dell’infrastruttura per erogazione servizi di pagamenti, archiviazione, supporto e consulenza tramite avanzati software in aggiunta alle attività svolte dall’Amministrazione di formazione) vanno esclusi i rischi derivati dell’outsourcing; da considerare la stipula di adeguata assicurazione del fornitore per ridurre l'impatto del rischio operativo e di accesso e sicurezza che potrebbe derivare dalla fornitura. Per tutti i servizi attivati e quindi i relativi contratti ed allegati saranno gestiti
e
conservati
dall’istituto
con
sistemi
informatizzati
per
l’archiviazione, il trattamento; saranno conservati per un periodo di 10 anni i contratti e documenti relativi ai conti web cessati (inclusi i backup di tutte le operazioni eseguite dall’utilizzatore). Il sistema informatico non consentirà sconfinamento e non consentirà l’esecuzione di una operazione di pagamento senza l’autorizzazione del pagatore, l’utilizzatore del conto web, che dovrà inserire la password DISPOSITIVA. In sincronia con l’inserimento della password dispositiva il sistema generare la comunicazione di conferma, che l’utilizzatore riceve nelle modalità illustrate al punto successivo e che dovrà utilizzare per confermare l’inizio del processo di esecuzione dell’operazione di pagamento; solo dopo l’ulteriore conferma l’istituto considera ricevuta l’istruzione di esecuzione. I dati per l’accesso all’area web di utilizzo e gestione del conto web, la password dispositiva, l’ulteriore conferma delle operazioni di pagamento e le segnalazioni di accesso tramite sms che l’utente riceve come indicato al punto successivo, costituiscono nel complesso una procedura di autenticazione forte, nel rispetto delle nuove disposizioni di sicurezza previste dal decreto legislativo numero 218 del 15 dicembre 2017, articolo 1 (applicazione degli articoli 97 e 98 della direttiva (UE) 2015/2366) e nel rispetto degli orientamenti finali sulla sicurezza dei
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pagamenti via internet EBA emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in data 24 novembre 2010. La password dispositiva è nota solo all’utente ed al sistema che controlla in automatico il corretto inserimento prima di consentire l’operazione di pagamento, l’istituto può avere conferma del corretto inserimento o segnalazioni di ripetuti tentativi di inserimento della medesima (stesso per la procedura di autenticazione per l’accesso al conto web). In caso di smarrimento l’utente del conto web dovrà attivare la procedura di sicurezza per reimpostare una nuova password dispositiva; assolte le procedure di verifica e sicurezza dall’organo di gestione ed interpellato il responsabile EDP, riceverà una nuova password che consentirà la creazione tramite il sistema web della nuova password dispositiva a differenza dei dati di accesso (password o identificativo) che possono essere recuperati tramite una procedura meno complessa, sempre dietro controlli posti in essere dal reparto gestione e responsabile EDP; anche in questo caso verranno fornite credenziali di accesso provvisorie che l’utente dovrà cambiare al primo accesso. La differenza sostanziale è che l’Istituto può accedere al conto web ed eventualmente sospendere una operazione di pagamento ma non potrà effettuare operazioni per cui viene chiesta la password dispositiva (è nota solo al cliente) a meno dell’accredito del canone mensile; anche gli addebiti diretti (pagamento bollette) ordinati dal cliente e da confermare tramite la password dispositiva (evento in cui l’utente deve impostare l’importo massimo di accredito) possono solo essere bloccati dall’organo di gestione in caso di anomalie, richieste del cliente (sia semi automatiche tramite modulo blocco conto web, che eseguibili dal conto web in autonomia nei tempi previsti per contratto e sempre tramite la password dispositiva). Gl’importi massimo per gli addebiti diretti possono essere modificati dall’utilizzatore sempre tramite password dispositiva; il sistema non
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consente addebiti superiori all’importo massimo. L’istituto vigila sulla regolarità di tutte le operazioni poste in essere dal cliente. In caso di furto delle credenziali di accesso o della password dispositiva l’utente dovrà seguire la semplice procedura prevista per contratto ed indicata nelle guide di utilizzo del conto web per chiedere la sospensione di tutte le funzioni del conto web, richiesta che se avviene entro le 24 ore successive al furto delle credenziali garantiscono zero perdite (come meglio illustrato sotto). Per tanto non verrà applicata franchigia per le operazioni non autorizzate, non possibili (il cliente non può eseguire operazioni non autorizzate); nel caso viola le disposizioni previste dall’articolo 7 del decreto legge numero 11 del 27 gennaio 2010 (legge 11-2010) e successive modifiche apportate dal decreto legge numero 218 del 15 dicembre 2017 (legge 218-2017), escludendo che l’aprente Istituto violi l’articolo 8 (come modificato dalla legge 218-2017) e che l’utilizzatore agisca in modo fraudolento, con dolo o colpa grave verrà applicato l’articolo 12 della medesima legge comma 3 con addebito all’utilizzatore per le operazioni di pagamento non autorizzate un importo non superiore a 50 € se dopo lo smarrimento, furto o utilizzo indebito del conto web ha effettuato le comunicazioni previste dall’articolo 7 all’aprente Istituto; viene applicato il comma 4 dell’articolo 12 della medesima norma (così come modificato dalla legge 218-2017) se l’utilizzatore non adempie agli obblighi dell’articolo 7 (Legge 11-2010 modificata dalla legge 218-2017). Per contratto l’utilizzatore dovrà comunicare entro 24 ore lo smarrimento o furto dei dati di accesso del conto web all’aprente Istituto considerando che le segnalazioni pervenute dopo le ore 20 e fino alle ore 8 del girono dopo si intendono pervenute dalle ore 8 e per tanto è cura dell’utilizzatore tenerne conto al fine di rispettare l’articolo 7 della legge 11-2010 (modificato dalla legge 218-2017). Al fine di ridurre i rischi l’utente potrà impostare
limiti
sull’importo
massimo
delle
singole
operazioni
e 59
sull’importo massimo giornaliero, inoltre in applicazione alle modifiche apportate all’articolo 7 dalla legge 218-2017 verrà applicata la modalità di autenticazione forte per l’accesso dell’utente al conto web (come illustrato sopra) e riceverà, all’indirizzo e-mail da lui indicata, l’avviso per ogni richiesta di operazioni di pagamento inoltrata all’istituto pochi istanti dopo l’inoltro e riceverà nella medesima posta elettronica comunicazione di ogni richiesta di accredito ricevuta tempestivamente alla ricezione presso l’istituto (l’indirizzo e-mail potrà essere cambiato dall’utente senza costi aggiuntivi come indicato nel punto seguente). L’operazione di pagamento potrà essere inoltrata all’istituto solo dopo l’inserimento della password dispositiva nota solo all’utente del conto web, la cui esecuzione avverrà solo dopo l’ulteriore conferma da parte dell’utilizzatore nel modalità descritte nel punto seguente. Considerato l’articolo 69 paragrafo 2 della direttiva (EU) 2015/2366 (articolo 7 comma 2 della legge numero 11 del 27 gennaio 2010 così come modificato dall’articolo 2 comma 9 della legge numero 218 del 15 dicembre 2017), è responsabilità dell'utente mantenere separati i dati per la sicurezza, almeno separare l'e-mail per ulteriore conferma dalla password dispositiva e credenziali di accesso al conto web, il che esclude la possibilità che l'utente possa perdere o subire un furto dei dati per la sicurezza senza rendersene conto. I sofisticati sistemi adottati dall’istituto espleteranno queste ultime funzioni in modalità automatica. La gestione della sicurezza degli addebiti diretti e simile ai bonifici, l’utente dopo aver ricevuto l’avviso di richiesta attivazione addebito diretto dall’istituto nella mail per le comunicazioni operative e per accordi presi con la controparte, dovrà accedere al conto web ed inserire la password dispositiva,
oltre
che
impostare
il
limite
massimo
dell’accredito;
l’esecuzione delle procedure per attivare gli addebiti diretti potrà avvenire da parte dell’istituto solo dopo che l’utente avrà ulteriormente confermato l’operazione di pagamento richiesta tramite la comunicazione di conferma
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ricevuta nella mail operativa a seguito dell’inserimento della password dispositiva. In caso di smarrimento o furto di tutti i dati (credenziali di accesso, password dispositiva, cambio indirizzo pec e numero di cellulare) l’utente dotatosi di firma con identità digitale attiva dovrà compilare nuovamente i moduli per il numero di cellulare e posta pec sottoscritti con firma digitale ed inoltrarli all’istituto come indicato nel contratto e nelle guide web dopo aver seguito le procedure di blocco conto web in caso di furti; la mail per l’ulteriore conferma delle operazioni di pagamento dovrà essere inserita dall’utente ultimate le procedure per il recupero dati. Il conto web consente all’utente di aggiornare tutti i dati a lui riguardanti come
eventuali
cambi
di
domicilio,
rinnovo
del
documento
di
riconoscimento utilizzato per l’attivazione del conto e altre; operazioni che richiedono la password dispositiva.
Illustrazione dei meccanismi di controllo per la sicurezza e accessi in fase di attivazione ed in fase operativa del conto web L’utente potrà chiedere l’attivazione del conto di pagamento tramite il canale web in cui inserirà un indirizzo posta mail, dove riceverà tutta la documentazione elettronica in formato pdf che dovrà compilare ed inoltrare all’indirizzo pec dell’istituto indicato nella documentazione, stesso indirizzo che l’utente dovrà utilizzare per successive richieste di modifica dati ritenuti importanti per la sicurezza come il numero di cellulare, l’indirizzo pec dell’utilizzatore e la mail anche non pec per le comunicazioni
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operative (conferma operazioni di pagamento) in caso di smarrimento o furto dei dati; l’indirizzo mail pec dovrà risultare nei siti istituzionali quale intestato al soggetto che attiva il conto (firmatario con firma digitale avanzata), quindi se personale alla persona, se soggetto giuridico alla azienda ed il firmatario con firma digitale avanzata dei documenti di attivazione dovrà corrispondere al rappresentante legale indicato sempre nei siti istituzionali. Assolte le procedure di controllo e di verifica l’istituto attiva il conto dando comunicazione all’utilizzatore all’indirizzo pec indicato nei documenti sottoscritti con firma digitale avanzata e certificata da ente accreditato; riceverà con la stessa comunicazione le credenziali di autenticazione che l’utente dovrà cambiare al primo accesso. Dal pannello web dedicato, l’utilizzatore, chiederà al sistema la generazione della prima password dispositiva che riceve all’indirizzo pec in modo automatico dal server; il codice così inviato è noto solo al destinatario, potrà cambiarlo periodicamente sempre tramite l’ultima password dispositiva in suo possesso. In caso di smarrimento dovrà compilare l’apposito documento pdf che ha ricevuto con la documentazione iniziale ed inoltrarlo alla pec dell’istituto indicata nella documentazione di attivazione (per il documento pdf di recupero password potrà sempre scaricarlo tramite il canale web); il modulo dovrà essere inviato dall'ultimo indirizzo e-mail legale comunicato dall'utente all'istituto se è stato modificato rispetto a quello indicato alla stipula del contratto.
Per eliminare i rischi di frode, le operazioni di
pagamento richieste dall’utilizzatore all’istituto, tramite il conto web (semi automatiche) saranno processate dal medesimo istituto solo dopo che l’utilizzatore avrà dato conferma tramite la comunicazione ricevuta nell’indirizzo mail anche non pec indicato nei documenti iniziali sottoscritti o autonomamente impostato dal pannello manager dell’account web dopo l’attivazione; la comunicazione ricevuta contiene un link di conferma che consente al sistema ed in modalità automatica, di iniziare le procedure per
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l’esecuzione dell’operazione richiesta nei tempi concordati per contratto (48 ore) dopo che viene aperto (cliccato). La comunicazione viene inoltrata dal sistema in automatico appena l’utilizzatore del conto web conferma l’operazione di pagamento tramite l’inserimento della password dispositiva. Per la protezione dei soli dati finanziari e sensibili dell’utente da accessi indesiderati (furto dei soli dati di accesso al conto web), il sistema comunicherà tramite sms all’utilizzatore ogni accesso effettuato sul conto nel momento i cui avviene. Per i motivi qui descritti la mail pec, necessaria per l’attivazione del conto web, generazione della password dispositiva anche in caso di smarrimento, cambio del numero di cellulare, stesa pec e mail ordinaria per le comunicazioni operative, è considerato un dato importante per la sicurezza e può essere modificata solo con l’intervento diretto dell’Istituto (addetto al presidio dopo assolte le procedure di verifica e sicurezza dall’organo di gestione ed interpellato il responsabile EDP). La richiesta di modifica dei dati ritenuti importanti per la sicurezza (la mail legale pec) deve essere inoltrata all’istituto tramite la pec indicata nei documenti di attivazione (allegati al contratto) oppure successivamente modificata tramite il modulo cambio pec (inoltrato all’istituto con la nuova pec dell’user); il modulo elettronico in pdf da compilare dovrà essere sottoscritto con firma digitale avanzata attiva del sottoscrittore del contratto. Anche il numero di cellulare dovrà essere aggiornato dall’Istituto nel caso l’utente abbia cambiato numero prima del cambio pec e non può intervenire dal pannello manager del conto web per smarrimento o furto dati, essendo necessario per ultimare il cambio pec. Tramite il conto web l’utilizzatore potrà effettuare operazioni di pagamento per il trasferimento di fondi (moneta virtuale, elettronica) addebiti anche diretti, o ricevere accredito di fondi (sempre moneta virtuale, elettronica) tramite bonifici con IBAN, BBAN, (anche BIC, SWIFT) nel rispetto del regolamento (UE) 2602012 e bonifici senza IBAN, (BBAN, BIC, SWIFT) per addebiti in
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applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera f (con esclusione degli addebiti diretti). I bonifici saranno eseguiti nell’area SEPA, Credit Transfer (SCT) nel rispetto dei tempi sopra descritti, 48 ore; per i bonifici senza IBAN (BBAN, BIC, SWIFT) possono essere richiesti tempi maggiori determinati caso per caso. Nel rispetto delle dinamiche sopra descritte viene garantito un livello di servizio continuo e senza limiti, di cui viene verificata l’adeguatezza rispetto alle esigenze del cliente nel relativo utilizzo, sostanzialmente sondaggi di qualità oltre una analisi periodica delle procedure di controlli adottati al fine di eliminare inerzie nella esecuzione delle operazioni di pagamento e ove possibile ridurre i tempi (organo competente: super visione strategica); viene inoltre garantita l’affidabilità e disponibilità del servizio attraverso i controlli eseguiti dalla amministrazione dell’istituto come illustrato alla fine del paragrafo 6-3 e nei meccanismi di sopra del presente punto. La procedura di ulteriore conferma richiede l’inserimento del codice sicurezza ricevuto tramite sms dall’utilizzatore del conto web. Il codice sicurezza resta valido per qualche minuto ed è sempre diverso.
Condizioni economiche applicate Nel costo mensile di vendita dei servizi finanziari, conto web è inclusa l’imposta di bollo applicata al cliente nella misura di Euro 1,81 per ogni rendicontazioni relativa al conto di pagamento web, quando la somma supera Euro 77,47 così come stabilito all’articolo 13, comma 2, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, dello Stato membro Italia; per i conti di pagamento erogati dagl’istituti di pagamento non sono previste altre imposte di bollo. Non è prevista l’applicazione di un tasso di interesse per i fondi detenuti sui conti di pagamento (conto web) per
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operazioni future poiché i medesimi fondi non costituiscono deposito con obbligo di restituzione; per tanto la ritenuta di acconto del 26% sancita con l’articolo 44 del decreto legge 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344 e dal decreto legge del 30 dicembre 2004, numero 311, che al contrario devono applicare gli enti creditizi ed intermediari finanziari nel rispetto dell’articolo 3 del decreto legge n. 66 del 2014, lettera b) del comma 7, per cui si configura l’applicazione dell’articolo 1825 del codice civile, non deve essere applicata dagli istituti di pagamento (non essendo possibile configurare l’articolo 1825 del codice civile italiano per i conti di pagamento erogati dagli IDP che differiscono dai un conti correnti definiti con l’articolo 1823 c.c. e dai conti correnti bancari definiti dall’articolo 1852 cc). Pur essendo preclusa la possibilità di applicare un tasso di interesse attivo per gli IDP ed IME sulle somme raccolte tra il pubblico per le operazioni di pagamento non è certamente preclusa la possibilità di attuare politiche remunerative per i propri clienti finalizzate alla concorrenza tra i PSP (prestatori
di
servizi
di
pagamento);
considerato
che
eventuali
remunerazioni possono costituire sia reddito di capitale come nel caso di emissione di cripto valute con un tasso di rendimento (plusvalore) che premi in denaro di natura liberale (legati alla cripto valuta o servizi finanziari) e quindi nel primo caso soggetti alla ritenuta di acconto del 26% così come stabilito dell’articolo 44 del decreto legge 22 dicembre 1986, n. 917 e dall’articolo 3 del decreto legge n. 66 del 2014, comma 1, mentre nel secondo caso l’imposta dell’8% resta a carico del cliente e non dell’istituto. Il costo del conto web è mensile a canone fisso sia per persone fisiche che soggetti giuridici e non includerà ulteriori costi per le operazioni di pagamento; dal conto web sarà possibile addebitare e ricevere fondi in moneta elettronica in considerazione che l’aprente Istituto di Pagamento
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erogherà solo servizi finanziari a distanza: conto web. Le operazioni di pagamento potranno essere annullate dal pagatore entro 24 ore dalla comunicazione
dell’ordine e non verranno eseguite prima delle 48 ore
(in applicazione dell’articolo 78 della direttiva 2015/2366/UE). L’accredito delle operazioni di pagamento sul conto dell’utilizzatore potrà avvenire entro 24 ore dalla ricezione dei fondi (comunicazione di accredito da parte del prestatore di servizi del pagatore) sul conto dell’istituto, in tal caso la data di accredito corrisponde alla data in cui l’istituto ha preso possesso dei fondi.
Le modalità di accredito del costo mensile del conto web avviene in modalità automatica direttamente dai fondi a deposito dell’utente all’inizio di ogni mese ed entro 15 giorni dalla apertura per il primo mese. In caso di indisponibilità di fondi il conto web viene sospeso senza ulteriori costi. Il cliente per la riattivazione dovrà solo ricaricare il conto (trasferire fondi sufficienti a coprire il costo mensile del conto web), in alternativa resta sospeso fino a che l’utente non comunica richiesta di recesso dal contratto stipulato secondo le modalità indicate nel medesimo; (richiesta da inoltrare all’indirizzo pec dell’istituto IP). I servizi verranno erogati nel rispetto del decreto legge numero 11 del 27 gennaio 2010, (con particolare riferimento agl’articolo dal 3 al 30) che attua in Italia la direttiva 2007/64/CE e successive modifiche apportate dalla direttiva europea (UE) 2015/2366 (articoli dal 38 al 94) attuata per l’Italia dalla legge numero 218 del 15 dicembre 2017.
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Rete interbancaria Il protocollo RNI è inoltre uno standard internazionale adottato dalle banche europee per lo scambio sicuro di dati finanziari. Il servizio di esternalizzazione comprende l’infrastruttura di trasmissione e quindi di accesso alla rete nazionale interbancaria ed europea, per tanto segue una illustrazione in merito, relativa alla realizzazione della propria infrastruttura per l’erogazione del servizio “conto web”, realizzazione che avverrà successivamente all’avvio dell’attività IDP. L’aprente istituto si interfaccerà alla RNI, l'infrastruttura di trasmissione del sistema italiano dei pagamenti, tramite accreditato provider Network, Service Provider della RNI. Il fornitore nazionale dell’accesso alla rete che con la propria rete telematica, è un Network Service Provider della Rete Nazionale Interbancaria (RNI) su cui si basa il SITRAD (Sistema Interbancario di Reti per Trasmissione Dati), la convenzione che consente la trasmissione per via telematica di dati e flussi informativi connessi con l’esecuzione di operazioni bancarie e finanziarie su scala internazionale. La rete del provider, per mezzo della RNI, collega tra loro i Centri Elaborazione Dati dell’Autorità di vigilanza, degli istituti bancari, di Ente Poste, di consorzi, di Centri Applicativi, di Società d'Intermediazione Mobiliare
(SIM),
servizi
di
post-trading
e
operatori
dei
mercati
internazionali.
La trasmissione dei dati avviene attraverso la Suite Messaging Services che gestisce la comunicazione tra i partecipanti alla convenzione attraverso servizi di messaggistica in una logica B2B. Il fornitore, provider, assicura il trasporto dei flussi dispositivi e informativi interbancari garantendo affidabilità di esecuzione, sicurezza e riservatezza dei dati.
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Tramite RNI l’aprente istituto scambierà con gli altri intermediari Banche, IDP, IME, scambiano transazioni interbancarie in elettronico fra di loro con i centri applicativi e con le altre reti europee e mondiali (SWIFT). I servizi di trasporto che compongono la Suite Messaging Services sono: FTS-File Transfer,
MSS-Message
Switching,Transazionale-TRS,
Fast&Lite-
FLS,Web Service-WST. Attraverso l'architettura di rete del provider RNI la Suite Messaging Services è in grado di semplificare l'integrazione delle applicazioni utente, sollevandole dalla necessità di gestire la complessità dei processi di trasporto (retry, status management, monitoring, etc). Infatti la comunicazione dei vari servizi di messaggistica con le applicazioni utente collegate ad un dominio avviene grazie all'utilizzo dei gateway Sdel provider RNI (EAS/FAS/Smart Integrator Standard) installati presso gli enti di interesse pubblico, quindi l’aprente Istituto IDP. La Suite Messaging Services adottata dall’Istituto si articola nel servizio d'accesso ai domini di utenti, con i quali il provider RNI consente ai propri clienti di accedere attraverso un'unica infrastruttura di rete gestita a diverse comunità (RNI, T2S, EBA STEP2, Instant Payment,...); la rete del provider su cui si basa gode di tutti i vantaggi di una "managed end-to-end network". Un rete punto-punto gestita dove tutte le componenti sono fornite, installate e gestite dal provider significa innanzitutto minimizzare la complessità dell’infrastruttura
di
accesso
a
tutto
vantaggio
di
una
maggior
focalizzazione sugli obiettivi di business. I Messaging Services saranno indipendenti by design dai contenuti trasportati, e possono essere utilizzati per il trasporto di tutti i protocolli standard internazionali come RNI e ISO. In definitiva è una soluzione che presenta i seguenti vantaggi: infrastruttura peer-to-peer a garanzia della sicurezza e della riservatezza dei dati, riduzione dei costi di trasferimento dati grazie alla compressione dei dati nativi, notarizzazione e marcatura temporale per un controllo formale sulla trasmissione dei dati, consegna dati garantita, i gateway
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forniti dal provider supportano molteplici sistemi operativi (IBM Mainframe, Linux, AIX, HP UNIX), un unico punto di contatto per tutte le richieste di assistenza alla clientela del provider RNI, completo di gestione e monitoraggio del servizio per 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. Vanno sottolineati alcuni dei principali punti di forza della Suite Messaging Services, che sono: la gestione automatizzata delle procedure di Disaster Recovery attraverso i nodi di backup la compressione integrata nell'infrastruttura di rete in modo da elaborare il minor numero possibile di byte, la disponibilità di più interfacce per i diversi ambienti applicativi. La soluzione è indipendente dal tipo di hardware e di software adottato, salvaguardandone così gli investimenti e l'indipendenza tecnologica, oltre a fornire l'accesso ai principali servizi ausiliari interbancari quali la Centrale Rischi dell’Autorità di vigilanzaa e il Sistema Informatizzato Prevenzione Amministrativa Frodi Carte di pagamento.
Il fornitore dell’accesso alla rete RNI fornirà all’aprente Istituto IDP, l’accesso al Nodo dei Pagamenti ed il collegamento alla piattaforma "Nodo dei Pagamenti-SPC" conforme alle specifiche AgID. Il servizio eredita tutte le caratteristiche della rete del provider RNI, in particolare utilizza il Web Service Transport-WST, a cui aggiunge le funzioni per scambiare in modo trasparente i messaggi SOAP con il "Nodo dei Pagamenti-SPC". Al fine di garantire la conformità con le specifiche AgID, il servizio fornisce le funzioni di identificazione delle controparti, cifratura delle trasmissioni dati e tracciatura dei messaggi scambiati.
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Gestione reclami, segnalazioni, gestione incidenti, procedure ADR, gestione controlli esternalizzazione Il sistema di esternalizzazione come il canale web di accesso al servizio erogato (conto web) consentono di inoltrare comunicazioni elettroniche di reclami che verranno gestite dall’istituto e dall’organo competente in base al tipo di richiesta inoltrata dal cliente. I reclami e segnalazioni potranno essere inoltrati tramite i riferimenti disponibili dal sito web dell’istituto oppure dalla piattaforma di gestione del conto web; le procedure di lavorazione dei reclami prevedono la fase di ricezione in cui viene valutata l’urgenza con priorità per questioni di sicurezza che vengono lavorati tempestivamente entro qualche ore dalla ricezione, vengono invece lavorate entro le 24 ore le segnalazioni e reclami di carattere operativo ed entro sette giorni tutti gli altri. Eventuali reclami o incidenti gravi sulla sicurezza e operativi vengono notificati senza indugio all'Autorità di vigilanza tramite comunicazione digitale certificata pec; se l’incidente incide o potrebbe incidere sugli interessi finanziari dei propri utenti di servizi di pagamento, l'istituto informa senza indugio i propri utenti dell’incidente e di tutte le misure a disposizione che adottate per attenuarne gli effetti negativi. Va considerato che l’utilizzo della password dispositiva nota solo all’utilizzatore e generata automaticamente dal sistema su sua richiesta non consente utilizzi impropri del sistema finanziario dell’Istituto IDP a meno di furti della medesima, furto che non produrrebbe gli effetti sperati dal mal intenzionato in quanto qualunque tentativo di operazione è processata dall’istituto (ipotizzato al momento ignaro del furto) solo dopo l’ulteriore conferma da parte dell’utilizzatore tramite la mail di conferma che riceve per ogni utilizzo della password dispositiva, da aggiungere che questo ultimo riceve un sms di avviso nel momento in cui avviene l’accesso al conto web, quindi i danni in tutte le dinamiche ipotizzate di violazione della sicurezza ed accessi sono minimi
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e nulli in applicazione dei tempi di intervento dell’istituto in materia di segnalazioni sugli accessi e violazioni (sospensione accessi, cambio credenziali, verifiche dei dati dei soggetti interessati ed ogni altra azione si rendesse necessaria per lo specifico accaduto). I sistemi amministrativi dell’istituto e per la gestione dei servizi finanziari (conto web) hanno stesso livello di protezione a cui si aggiunge una rete ad hoc di connessione con l’infrastruttura ritenuta immune da ogni tipo di violazione, inoltre il furto di credenziali non basterebbe ad accedere e quindi si arriva ad un ottica in cui all’istituto va rubato tutto che in base alle illustrazioni del paragrafo 6-6 ancora non si riuscirebbe ad accedere: bisogna combinare dispositivi di accesso alla rete protetta, password di accesso alla rete protetta, password di accesso ai sistemi manageriali, password dispositive per operare, costituendo nell’insieme un meccanismo di sicurezza che può essere utilizzato solo dall’alta dirigenza, (l’Amministrazione). Gli incidenti operativi tra i più gravi che si possono ipotizzare hanno un dominio di esistenza molto limitato sia in numero che dimensioni del danno con un impatto minimo sull’Istituto e nullo sugl’utilizzatori dei servizi di pagamento erogati, come deducibile dall’intera lettura di questo progetto (programma di attività, allegato B dell’istanza): il principio di proporzionalità distribuisce le funzioni aziendali all’Organo di gestione, l’organo di Supervisione strategica e l’organo di controllo consentendo un continuo dialogo tramite sistema di comunicazione telematico, scambio documenti elettronici tramite pec dedicate e riunioni periodiche, sistemi informatizzati di informazione esternalizzati (fornitore outsourcing), controllo sui dati automatico quando presenti nelle rubriche della struttura web per l’erogazione dei servizi e sistema di informazione esternalizzato, doppio controllo continuo dell’amministrazione, sia per l’esecuzione corretta delle operazioni di pagamento che per i controlli previsti dalla normativa 231 del 27 novembre 2007 modificata dal decreto legge numero 90 del 25 maggio
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2017, che applicano per l’Italia la direttiva 849/2015/UE, gestione centralizzata delle funzioni aziendali tramite software con gestione remota, raccolta dati automatica di ogni operazione e comunicazione eseguita durante le operazioni di pagamento, disponibilità ampia di informazione erogata dal fornitore dell’Outsourcing. Inoltre l’aprente istituto aderirà all’Arbitro Bancario Finanziario (applicazione dell’articolo 102 della direttiva 2015/2366/UE per l’Italia), quale procedura di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che superano l’importo di 100.000,00 €, per lo stato membro in cui ha sede l’aprente istituto, l’Italia. Non vi sono limiti per questioni relativi all’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. Per controversie di importi superiori a 100.000,00 € ed in conformità con il regolamento (UE) Numero 1215-2012, capo II, sezione 4, articoli dal 17 al 19 ed in applicazione dell'articolo 19, viene scelto quale foro competente, il foro di Salerno, Italia. Il cumulo dei controlli indicati nei punti superiori di questo paragrafo e alla fine del paragrafo 3 costituiscono un meccanismo di controllo del servizio conto web esternalizzato, tra cui i sistemi informatici, e servizi informativi (stesso fornitore outsourcing) che elimina le possibilità materiale di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell’istituto di pagamento e la capacità delle autorità competenti di controllare e documentare che l’istituto di pagamento adempia a tutti gli obblighi definiti dalla direttiva (UE) 2015/2366 attuata per l’Italia dal decreto legislativo numero 218 del 15 dicembre 2017 che apporta modifiche al decreto legge numero 11 del 27 gennaio 2010; inoltre garantiscono che l’esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell’alta dirigenza, che non vengono alterati il rapporto e gli obblighi dell’istituto di pagamento nei confronti dei suoi utenti di servizi di pagamento ai sensi della stessa direttiva, che non viene messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’istituto di pagamento deve
soddisfare
per
essere
autorizzato
e
per
conservare
tale 72
autorizzazione in conformità del presente titolo, che non viene soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l’autorizzazione dell’istituto di pagamento. In fine il controllo giornaliero del file log di accesso all’area manageriale dei servizi esternalizzati consente di ottenere un controllo diretto e quotidiano sulla verifica del livello di sicurezza garantito dal fornitore outsourcing: sicurezza apparati hardware e struttura informatica; viene garantita un’efficace strategia di conformità normativa e gestione del rischio anche con ricorso ad adeguate coperture assicurative del rischio operativo da parte del fornitore.
6 - 6 Sicurezza informatica, sistemi software ed hardware Il reparto amministrativo (quale organo amministrativo dell’aprente Istituto di Pagamento) avendo competenze tecniche con riferimento alla rete informatica del Gruppo ha svolto simulazioni di funzionamento di una sezione della rete (work station – server – hosting) finalizzati alla sicurezza dei dati relative ai servizi finanziari simulando volumi di dati da gestire ed archiviare generici. Con l’obbiettivo progettuale di raggiungere un livello operativo capace di colmare anche situazione di calamità naturale, errori di sistemi, eventuali perdite di dati, viene scelta quale location le nuovi sedi dell’Industria dell’Hosting, attuale fornitore del Gruppo aziendale di appartenenza e con cui è stato istaurato un rapporto di fiducia di quasi due decenni, locazioni esenti da rischi di inondazioni, e maggior parte di calamità naturale, oltre standard e certificazioni di controllo e sicurezza dei dati che dimostrano per il fornitore un livello ben oltre i più elevati standard di sicurezza sia del mercato interno (Europeo) che esterno, internazionale. Si tratta di soluzioni location all inclusive ad
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elevati standard di qualità sia tecnici, network, controllo ambiente, continuità, accessi fisici, manutenzione, disposizione, innovazione, caratteristiche tecniche che per la sicurezza fisica e remota ad ogni livello. Nel rispetto della relazione sul programma di attività sintetico approvato con delibera del 21 giugno 2017 e successivamente integrato dall’Amministratore per l’istanza di autorizzazione all’Autorità di vigilanza per lo Stato membro dell’Unione Europea Italia, la Banca di Italia, verrà adottata la doppia soluzione, esternalizzazione dei servizi finanziari, propria infrastruttura informatica. Con riferimento alla scelta progettuale adottata, sufficiente a garantire i parametri di controllo ambiente
e
continuità
dell’energia
elettrica
nella
location
della
infrastruttura ed esternalizzazione (analisi di mercato in corso per la scelta del potenziale fornitore per l’esternalizzazione), i test si sono concentrati sulle soluzioni di backup dei dati. Premesso che dai primi test svolti il backup criptato forniva interruzioni nel funzionamento degl’apparati, discontinuità variabile sia con la complessità della criptazione che con la frequenza del backup, viene per tanto esclusa per una soluzione di backup non criptata, (file di backup non criptati), con possibilità di raggiungere frequenze di backup continue. Da premettere che la continuità sarà soluzione adottabile solo dopo gli ultimi test che potranno essere condotti ad infrastruttura completata ed operativa (quindi dopo l’autorizzazione, oggetto della relazione). I problemi da risolvere sono di due livelli: la sicurezza dei dati (i file di backup non criptati), la trasmissione dei backup tra due location distinte e separate. Il primo livello viene assolto tramite l’utilizzo di collegamenti VPN, installati a monte della struttura firewall di cui si dotano le diverse location del fornitore hosting, (servizi housing, location, che a loro volta si pongono a valle della propria struttura firewall ridondante ad algoritmi complessi con doppio firewall gemelli SonikWall (apparati complessi in dotazione per gli operatori delle
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telecomunicazioni); soluzione che garantisce la protezione dei dati durante la trasmissione (la struttura firewall a monte si dota di apparato per l’instaurazione di collegamenti di trasmissione dati criptati sofisticati noti anche come VPN professional).
Il secondo livello di problema viene risolto tramite l’installazione di un secondo VPN con controllo accessi (user, password complessa), tra il server backup e la work station di accesso (destinata all’organo amministrativo); in questo modo dovranno essere superati tre livelli di sicurezza, l’accesso alla work station, l’accesso al VPN, l’accesso al server. I VPN creati tramite l’utilizzo di due sofisticati apparati in dotazione per gli operatori delle telecomunicazioni in posizione remota presso la due location (infrastruttura server Istituto di Pagamento e infrastruttura Backup) avranno backup criptato tipo con
doppia chiave
RSA-Rijndael (1024
bits)
pubblica RSA (asimmetriche) per la crittografia e
con controllo sicurezza Passphrase (password per la decriptazione); leggere nota (°). In questo modo in caso di problemi con la work station sarà possibile installare il VPN in una qualunque work station riservata per ripristinare l’accesso al server backup.
_________________________________________________________________________
(°) In crittografia la sigla RSA indica un algoritmo di crittografia asimmetrica, inventato nel 1977 da Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman utilizzabile per cifrare o firmare informazioni. Nel 1976 Whitfield Diffie e Martin Hellman, crittologi americani, furono i primi a pubblicare un sistema che si basasse sulla creazione di un cifrario "asimmetrico" composto da "chiavi pubbliche"; anche se pochi anni prima ci avevano già pensato James H. Ellis, Clifford Cocks, e Malcolm J. Williamson dei servizi segreti inglesi, la notizia era coperta dal segreto militare e fu rivelata soltanto nel 1997. Il sistema di crittografia si basa sull'esistenza di due chiavi distinte, che vengono usate per cifrare e decifrare. Se la prima chiave viene usata per la cifratura, la seconda deve necessariamente essere utilizzata per la decifratura e viceversa. La questione fondamentale è che, nonostante le due chiavi siano fra loro dipendenti, non è possibile risalire dall'una all'altra, in modo che se anche si è a conoscenza di una delle due chiavi, non si possa risalire all'altra, garantendo in questo modo l'integrità della crittografia. Per realizzare un sistema crittografico pubblico con il
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cifrario asimmetrico è importante che un utente si crei autonomamente entrambe le chiavi, denominate "diretta" e "inversa", e ne renda pubblica una soltanto. Così facendo si viene a creare una sorta di "elenco telefonico" a disposizione di tutti gli utenti, che raggruppa tutte le chiavi dirette, mentre quelle inverse saranno tenute segrete dagli utenti che le hanno create e da questi utilizzate solo quando ricevono un messaggio cifrato con la rispettiva chiave pubblica dell'"elenco" da parte di un certo mittente, ottenendo in questo modo i presupposti necessari alla sicurezza del sistema.
I backup dei collegamenti VPN e tutte le password amministrative saranno memorizzate in dispositivo separato dalle work station e depositato in
cassaforte; la
chiave
RSA
di
decriptazione verrà
memorizzata su secondo dispositivo separato dalle work station e depositato in seconda cassaforte; leggere nota (°).
_________________________________________________________________________
(°) La chiave inversa è in dotazione dell’organo amministrativo, la chiave diretta è installata sul server di backup utilizzata dalla infrastruttura di backup per criptare i file di backup. Il sistema di backup utilizzato è il differenziale che interviene successivamente al primo backup completo in sincronia con la creazione di ogni nuovo dato.
Il risultato e continuità operativa anche in caso estremo di calamità naturale
della
sede
operativa dell’aprente istituto di pagamento
coincidente con la sede legale (per i primi anni di attività) perché basterà possedere i due dispositivi di memorizzazione password e chiave criptazione RSA per poter ripristinare entro un ora sufficiente capacità operativa da postazioni riservate. Il file di backup consente un rapido recupero dei dati in tempi brevi ed eventualmente,
in
caso
di
calamità,
il
trasloco
ai
servizi
in
esternalizzazione consentendo così ai clienti dell’aprente Istituto di Pagamento di poter utilizzare i servizi finanziari anche in condizioni critiche. Il piano di sicurezza adottato in caso estremo di calamità naturale implica un tempo per il ripristino dei sevizi finanziari in modalità
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emergenza, non superiore ad un girono, (circa mezza giornata). La soluzione risulta ottimizzata rispetto al costo ed i risultati ottenibili, attraverso un link di emergenza fornito ai clienti potranno entro poche ore (in casi estremi di calamità naturale) avere l’operatività completa di contratto dei servizi con lievi cambi alla semplice interfaccia web di utilizzazione.
Sono
previsti
due
domini
con
infrastruttura
di
assegnazione locata in posti diversi (diverse regioni). Per l’accesso emergenza web l’utilizzatore userà lo stesso certificato di sicurezza installato nel computer in fase di attivazione dei servizi e le stesse credenziali di accesso; successivamente al login dovrà reimpostare le password (sia di accesso che di utilizzo) per potere operare; l’operazione non sarà ripetibile e dovrà essere eseguita al primo accesso altrimenti il sistema bloccherà le credenziali in automatico richiedendo
l’intervento
dell’organo amministrativo per il ripristino. Ovviamente il passaggio dalla piattaforma standard alla piattaforma d’emergenza esternalizzata avverrà con l’assistenza dell’Istituto di Pagamento. La gestione della infrastruttura server locata presso il fornitore hosting, avrà stesso sistema di accesso della infrastruttura server backup, a meno dei due aggiunti firewall a monte della struttura firewall del medesimo fornitore, in quanto risulterebbero inutilmente ridondanti dovendo i server possedere
accessi
standard
previsti
per
i
siti
web.
L’organo
amministrativo potrà gestire i servizi amministrativi della struttura tramite accesso remoto da work station riservate con tre livelli di sicurezza; le password del primo (work station) e terzo livello (server) verranno aggiornate periodicamente. Il server adottato incorpora un dispositivo per la localizzazione satellitare autoalimentato ed un dispositivo per la manomissione, inoltre a lavori ultimati viene disattivato ogni accesso da frontale potendo essere utilizzato solo con accesso remoto. Il server viene collocato in padiglione del fornitore con alto livello di sicurezza e si
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interfaccia con apparati tramite rete interna per poter essere accesso e quindi fuori dalla struttura del medesimo fornitore non potrà funzionare in nessun modo, non potrà essere violato da remoto e non potrà essere manomesso; inoltre il localizzatore satellitare autoalimentato consente la rilevazione continua del server ed eventuali spostamenti. A completare la sicurezza è la criptazione di sistema dei dati che senza le adeguate informazioni di accesso remoto sono solo dati criptati non utilizzabili ed inaccessibili (dati salvati in backup in altra struttura per la continuità operativa dell’Istituto Htn a cui si somma l’esternalizzazione del conto web).
Gli accessi di controllo per le operazioni di pagamento disponibili per le risorse organizzative, in rispetto della novella legislativa per cui si riporta una delle tante attività di aggiornamento svolto dall’Organo amministrativo in
appendice,
hanno
modalità
ordinarie
con
user
e
password
semicomplesse perché non consentiranno nessuna modifica o operazioni ma solo la lettura dei dati relative alle operazioni di pagamento (dati identificativi, numero identificativo unico, regolarità, potenziali tentativi di accesso fraudolenti al sistema, reclami e segnalazioni degl’utilizzatori) e dovranno informare l’organo amministrativo per ogni tipo di potenziale intervento si rendesse necessario. La password degl’account web di controllo verrà aggiornata dall’amministrazione per ogni postazione con frequenza da un girono a tre giorni da stabilirsi in condizioni operative. Sono state svolte valutazioni per la scelta della migliore soluzione del sistema di comunicazione tra l'organo amministrativo e le risorse della struttura organizzativa; il risultato migliore è potenzialmente fornito da un sistema di comunicazione a messaggi scritti tra le work station delle risorse organizzative e le work station dell'organo amministrativo che unito al sistema telefonico della struttura organizzativa costituisce il sistema di
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scambio
informazioni,
registrando
in ordine
cronologico
e con
assegnazione identificativa ogni comunicazione scritta. Le informazioni saranno scambiate tramite sistema a messaggi (scritte e registrate) avvalendosi del sistema telefonico per scambio informazioni di minore rilevanza. Il sistema software della infrastruttura informatica includerà funzioni di archiviazione dati ed informazione con diversi livelli di archiviazione (organo amministrativo, risorse organizzative) e diversi gruppi per la composizione delle informazioni e dati archiviati costituendo una preziosa risorsa per i controlli EDP AUDIT. L’aprente istituto ha svolto i test volgendo l’attenzione alla valutazione della capacità gestionale della struttura informatica che unita alle risorse organizzative potrà fornire per le funzioni di controlli di linea, la capacità operativa nell’assolvimento delle funzioni di controllo e delle prestazione dei servizi evitando partecipazioni dirette dell’organo amministrativo alla erogazione dei servizi. Il sistema software server adottato per l’erogazione dei servizi di pagamento scelto (conto di pagamento web) è accessibile all’utilizzatore previa istallazione di certificato nel computer da cui accede a seguito credenziali di accesso (user e password) ricevute nelle modalità indicate nel paragrafo precedente. L’utilizzatore dovrà impostare nuova password al primo accesso e dovrà definire una seconda password per l’utilizzo; verranno applicati gli orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 aggiunta alla autenticazione forte in applicazione dell’articolo 2 del decreto legge numero 218 del 15 dicembre 2017 che modifica che modifica l’articolo 1 del decreto legge numero 11 del 27 gennaio 2010 (articoli 96 e 97 della direttiva 2015/2366). Tutte le segnalazioni inclusi eventuali reclami sono eseguibili dal sito web nella
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sezione dedicata ai contatti. Tutte le comunicazioni rivolte all’istituto dagl’utilizzatori
possono
essere
lette
dalle
risorse
operative
ed
amministrative, senza possibilità di eliminazione sia della posta in entrata che in uscita, funzione possibile solo per l’organo amministrativo ad esclusione della posta legale pec dell’istituto che viene letta solo dal reparto amministrativo del Gruppo.
Il sistema di gestione ed amministrativo della infrastruttura informatica scelta per l’erogazione dei servizi di pagamento consente alle risorse organizzative di effettuare i controlli sulle operazioni di pagamento degli utilizzatori dei servizi di pagamento svolgendo l’attività di presidio di sicurezza e controllando eventuali anomalie, tentativi di accesso fraudolenti che verranno comunicati
all’organo amministrativo per
eventuali interventi. Svolgono le funzioni necessarie per perfezionare gli ordini di pagamento effettuati dagl’utilizzatori dopo l’accesso nelle modalità sopra descritte e dopo la conferma della operazione tramite l’inserimento della seconda password che consente di effettuare operazioni dal conto di pagamento web e a seguito della ulteriore conferma tramite la e-mail ricevuta nel secondo indirizzo mail indicato dall'utente con cui conferma l'avvio dell'operazione di pagamento; l’ordine viene preso in carica dall’Istituto solo dopo che il pagatore ha espletato le procedure di sicurezza indicate al paragrafo precedente (con riferimento alla apertura del link di conferma) ed ha una disponibilità di 24 ore per l’annullamento per variazioni dati, correzione errori. Dopo le 24 ore ed ultimati i controlli sulla regolarità della operazione, correttezza dei dati e altri previsti dal quadro normativo per i servizi finanziari (controlli per la prevenzione del riciclaggio di denaro, verifica dei dati del beneficiario, numero unico identificativo, i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi), il trasferimento fondi viene inoltrato all’istituto (o banca) del
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beneficiario entro le successive 24 ore (totale tempo per l’esecuzione delle operazioni di pagamento quale parametro di configurazione del sistema è di 48 ore). Gli stessi controlli vengono eseguiti dalle medesime risorse organizzative per i trasferimenti di fondo ricevuti dagl’utilizzatori dei servizi di pagamento dell’aprente istituto. Attraverso il sistema di informazione interno le risorse organizzative comunicano all’organo amministrativo ogni anomalo, intervento si richiedesse necessario a seguito delle procedure di perfezionamento e controlli degl’ordini di pagamento per trasferimento fondi ricevuti o inviati dagl’utilizzatori.
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H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,02 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
Fonti per le ricerche: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea | REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 | Regolamento UE 575/2013 | Regolamento 1095/2010/UE, Autorità europea di vigilanza |Regolamento (UE) 1092/2010, CERS | Direttiva 2006/48/CE, enti creditizi | Regolamento (UE) 1093/2010, Autorità bancaria europea | REGOLAMENTO (CE) N. 1606-2002, adozione contabilità internazionale | Regolamento UE 1094-2010, Autorita UE assicurazioni e pensioni(AEAP) |Regolamento 1606/2002/CE, applicazione principi contabili internazionali | Direttiva 2006/49/CE, riferita alla adeguatezza patrimoniale. | Regolamento 1569/2007/CE, meccanismo equivalenza principi contabili |Direttiva 2013/36/UE, abroga 2006/48 e 2006/49 | Proposta di modifica direttiva 2013/36/UE |Regolamento (UE) 1093/2010 | DIRETTIVA (UE) 2015-2366, servizi di pagamento | Regolamento 1060/2009/60 | Testo Unico Bancario aggiornato al 2018, Italia | Provvedimento Banca di Italia del 17 maggio 2016, delibera 256/2016 | Decreto legge numero 11 del 27-012010, Italia | Decreto legge numero 218 del 15 dicembre 2017, Italia | Decreto legge numero 231 del 21 novembre 2007, riciclaggio| Decreto Legge numero 90 del 25 maggio 2017, modifiche alla legge 2312007 | DIRETTIVA (UE) 2015/849 | Articolo 2359 del Codice civile, Italia | Regolamento (UE) 260/2012, requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro | Direttiva 2009/110/CE, moneta elettronica | Articolo 2477 del Codice civile, Italia | Articolo 2397 del Codice civile, Italia | Decreto legge numero 35 del 04 aprile 2012, Italia | Decreto Legislativo numero 39 del 27 gennaio 2010, Italia | Decreto Legislativo numero 231 del 8 giugno 2001, Italia | Decreto legge numero 179 del 30 novembre 2017, modifica della legge 231-01, Italia | Direttiva 2013/34/CEE che modifica la direttiva 2006/43/CEE | Decreto legislativo numero 136 del 18 agosto 2015 | Decreto legge 24 giugno 2014, numero 91 | Comunicazione del 7 giugno 2011, Banca di Italia | Circolare numero 288 del 3 aprile 2015, Banca di Italia | Direttiva 2006/43/CE | Regolamento (UE) 537/2014 | Articolo 1852 del Codice civile, Italia | Articolo 1834 del Codice civile, Italia | Articolo 1842 del Codice civile, Italia | Articolo 1813 del Codice civile, Italia | Decreto legislativo del 01-04-1996 numero 239 | Decreto legge numero 66 del 24 aprile 2014, Italia | Articolo 1825 del Codice civile, Italia | DPR numero 116 del 22 giugno 2007, Italia | DPR numero 116 del 22 giugno 2007, Italia | Regolamento (EU) 680/2014 | CIRCOLARE No 217, 16 aggiornamento (segnalazioni periodiche) | Circolare No 286, 11 aggiornamento (istruzioni per compilazione segnalazioni) |
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,02 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
Publication list
H Research Edition Italian: publication 03 magazine numero 2019-20
I COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI E GASSOSI Legislazione sulla qualità ed emissioni nocive
publication 2019-20 03
1- Introduzione 2- I combustibili 3- Calcolo dell’aria di combustione 4- Calcolo del potere calorifico 5- Determinazione sperimentale del potere calorifico 6- Rendimento di un impianto motore
Autore: ingegnere Vito Gnazzo
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,03 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
Legislazione sulla qualità ed emissioni nocive.
I combustibili solidi, liquidi e gassosi. Con riferimento ai combustibili liquidi, gassosi e solidi nella pubblicazione 2018-19,03 abbiamo effettuato ricerche sulla legislazione europea che interessa la qualità dei combustibili e l'emissioni di sostanze inquinanti nocive nell'aria. Siamo stati interessati dalla analisi tecnica di un combustibile svolgendo ricerche sulle grandezze di rilievo con cui vengono caratterizzati: potere calorifico, temperatura di combustione, temperatura di accensione, temperatura di ignizione, aria di combustione, viscosità, potere calorifico; abbiamo svolto studi sul metodo teorico per la determinazione del potere calorifico e dell'aria di combustione e del rendimento di un impianto motore, con interesse anche ad alcuni metodi sperimentali.
1 – INTRODUZIONE Con l'obbiettivo di migliorare la qualità dell'atmosfera per quanto riguarda l'anidride solforosa ed altri gas inquinanti, la Comunità ha dovuto adottare provvedimenti per ridurre progressivamente il tenore di zolfo del gasolio utilizzato per la propulsione di veicoli, compresi aeromobili e navi e il gasolio per il riscaldamento, l'industria e le navi a partire dall'anno 1975 con la direttiva 75/716/CEE che costituisce una prima tappa verso la riduzione del tenore di zolfo dei combustibili liquidi e riguarda soltanto i gasoli; con questa direttiva vengono definiti due tipi di gasoli, tipo A e tipo B, in essa viene data una definizione di taluni tipi di combustibili contenente zolfo con l'intendo di ridurne il contenuto. Con l'articolo 1 della stessa direttiva al paragrafo 1 è definito gasolio qualsiasi prodotto petrolifero che, per i suoi limiti di distillazione, fa parte dei distillati medi destinati ad essere utilizzati come combustibili o carburanti e di cui almeno l'85 % in volume, comprese le perdite di distillazione, distilla a 350 °C; (sono anche inclusi, nella medesima definizione di gasoli, qualsiasi prodotto petrolifero definito nella sottovoce
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27.10 C I della tariffa doganale comune, edizione 1° gennaio 1974). Nel medesimo articolo vengono definiti gasolio di tipo A qualsiasi gasolio a basso tenore di zolfo il cui uso non è soggetto a restrizioni negli Stati membri; gasolio di tipo B qualsiasi gasolio destinato ad essere usato: nelle zone in cui i livelli d'inquinamento atmosferico dovuto ad anidride solforosa, misurati a livello del suolo, sono sufficientemente bassi, o nelle zone in cui la partecipazione del gasolio all'inquinamento atmosferico dovuto ad anidride solforosa non è significativa. Lo stesso articolo al paragrafo 2 esclude l'applicabilità della definizione del paragrafo 1 per i gasoli impiegati nelle centrali elettriche, impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima, contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna o dei veicoli a motore al momento del passaggio da una zona all'altra o da una frontiera tra uno Stato terzo e uno Stato membro. Nell'articolo 2 al paragrafo 1 vengono definiti i limiti del tenore di zolfo per i gasoli e stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè : a) i gasoli di tipo A possano essere immessi nel mercato interno della Comunità soltanto se il tenore dei composti di zolfo, espresso in zolfo, (che essi contengono) non è superiore allo 0,5 % in peso, a decorrere dal 1° ottobre 1976, e allo 0,3 % in peso, a decorrere dal 1° ottobre 1980; b) i gasoli di tipo B possano essere immessi nel mercato interno della Comunità soltanto se il tenore dei composti di zolfo, espresso in zolfo, che essi contengono, non è superiore allo 0,8 % in peso, a decorrere dal 1° ottobre 1976, e allo 0,5 % in peso, a decorrere dal 1° ottobre 1980. Nell'articolo 5 viene sancito che gli Stati membri determinano quali sono le zone nelle quali è permesso l'uso del gasolio del tipo B. Essi informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle loro decisioni, nonchè ai criteri seguiti per la scelta. La direttiva 75/716/CEE viene prima modificata dalla direttiva 87/219/CEE e poi sostituita dalla direttiva 93/12/CEE. Con la direttiva 87/219/CEE vengono apportate varie modifiche tra cui la riduzione del tenore di zolfo possibile nei gasoli. Ulteriori riduzioni vengono apportate dalla direttiva 93/12/CEE; questa ultima direttiva viene prima modificata dalla direttiva 98/70/CE e definitivamente abrogata dalla direttiva 2009/30/CE attualmente in vigore, stessa direttiva che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. Con la direttiva 93/12/CEE la Commissione Europea al fine di raggiungere i livelli di emissione di particelle fissati nelle direttive comunitarie specifiche (ad esempio la direttiva 2008/50/CE, del 21 maggio 2008, attualmente in vigore e relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa oggetto di studio delle prossime ricerche), gli Stati membri proibiscono la commercializzazione nella Comunità di carburanti diesel il cui tenore di
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composti dello zolfo, espresso in zolfo (di seguito indicato come tenore di zolfo), superi: - lo 0,2 % in peso a partire dal 1° ottobre 1994, - lo 0,05 % in peso a partire dal 1° ottobre 1996. Gli Stati membri provvedono a garantire la disponibilità progressiva di carburanti diesel di cui sopra (comma 1, paragrafo 1, articolo 2) con un tenore massimo di zolfo dello 0,05 % in peso. Gli Stati membri proibiscono la commercializzazione nella Comunità di gasoli diversi, o destinati a utilizzazioni diverse, da quelli di cui sopra (paragrafo 1, articolo 2 della stessa direttiva 93/12/CEE), eccettuati i cheroseni per aeromobili, il cui tenore di zolfo supera lo 0,2 % in peso a partire dal 1° ottobre 1994. Con la stessa direttiva la Commissione europea ha sancito l'obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per effettuare controlli casuali del tenore di zolfo del gasolio in commercio. Il metodo di riferimento adottato per la determinazione del tenore di zolfo dei gasoli commercializzati è quello definito dal metodo ISO 8754. L'interpretazione statistica dei risultati dei controlli al fine di stabilire il tenore di zolfo dei gasoli in commercio deve essere effettuata secondo la norma ISO 4259. Con la direttiva 98/70/CEE la Commissione europea ha l'intendo di ridurre le emissioni inquinanti prodotte dai gas di scarico dei veicoli a motore e con l'intendo di ridurre le disparità tra le disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri sulle specifiche dei combustibili di tipo tradizionale e alternativo utilizzati nei veicoli con motore ad accensione comandata e motori ad accensione per compressione; ha l'intendo di ridurre gli ostacoli tra gli scambi nella Comunità che possono incidere direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, nonchè sulla competitività internazionale delle industrie europee dell'automobile e della raffinazione. Vengono dettate disposizioni legislative sia per l'imitare le emissioni inquinanti che per definire misure adeguate ed armonizzate per l'intendo, in considerazione che gli inquinanti atmosferici primari, quali gli ossidi di azoto, gli idrocarburi incombusti, il particolato, il monossido di carbonio, il benzene e altri gas di scarico nocivi che contribuiscono alla formazione di inquinanti secondari come l'ozono sono contenuti in quantità rilevanti nei gas di scarico e nelle emissioni per evaporazione dei veicoli a motore creando così, direttamente o indirettamente, un rischio considerevole per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Con la direttiva 98/70/CEE ed in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la Commissione ha definito un nuovo approccio per le politiche di riduzione
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delle emissioni, attuate a partire dall'anno 2000, inoltre ha esaminato, tra l'altro, in quale misura il miglioramento della qualità della benzina, del combustibile diesel e di altri combustibili avrebbe ridotto l'inquinamento atmosferico. La direttiva 94/12/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore modifica la direttiva 70/220/CEE con cui la commissione sancisce le prime disposizioni riguardo alla omologazione dei veicoli a motore con accensione comandata con riferimento all'inquinamento atmosferico prodotto dai gas di scarico. Con la direttiva 94/12/CE nell'articolo 4 vengono dettate disposizioni in merito alle misure comunitarie contro l'inquinamento atmosferico causato dai veicoli a motore. La Commissione stabilisce che le misure saranno concepite in modo tale che i loro effetti soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di criteri della qualità dell'aria e gli obiettivi ad esse associati; si impegna a procedere ad una valutazione degli aspetti di costo/efficacia di ogni misura tenendo conto, fra l'altro, dei contributi che potrebbero apportare per il miglioramento della qualità dell'aria: la gestione del traffico, ad esempio per quanto riguarda una ripartizione adeguata dei costi ambientali, - la promozione del trasporto pubblico urbano - le nuove tecnologie di propulsione (ad esempio la trazione elettrica ), - l'uso di carburanti alternativi (ad esempio i biocombustibili), - le misure saranno proporzionate e ragionevoli rispetto agli obiettivi perseguiti. Le proposte della Commissione tengono conto della metodologia di cui sopra e mirano alla riduzione sostanziale delle emissioni inquinanti per quanto riguarda i veicoli, ai sensi della medesima direttiva 94/12/CE, e comprendono in particolare i seguenti elementi: ulteriori miglioramenti delle prescrizioni della presente direttiva (articoli da 1 a 3) sulla base della valutazione delle potenzialità del motore tradizionale e della tecnologia della postcombustione, dei possibili perfezionamenti del procedimento di prova, ad esempio, partenza a freddo, partenza a temperature basse o invernali, durata (ad esempio nelle prove di conformità), emissione di vapore; delle misure in materia di omologazione che prevedono requisiti più severi di ispezione e di manutenzione, comprendenti, ad esempio, sistemi diagnostici di bordo. Le migliorie, intendo della indicata direttiva, si basano inoltre sulla valutazione della possibilità di un controllo della conformità dei veicoli in circolazione, dell'eventuale necessità di: i) limiti specifici per HC e NOx oltre ad un valore limite cumulativo e ii) misure per includere gli inquinanti non ancora disciplinati. L'ulteriore elemento contenuto nelle proposte della Commissione per le misure da adottare tramite la direttiva 94/12/CEE contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai gas di scarico dei veicoli a motore è costituito dalle Misure tecniche complementari nel quadro di direttive specifiche,
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comprendenti: miglioramenti della qualità del carburante per quanto concerne le emissioni di sostanze pericolose (in particolare di benzene ) dei veicoli, prescrizioni più severe per il programma di ispezione e di manutenzione. I valori limite ridotti, oggetto della direttiva 94/12/CE non sono stati applicati prima del 1° gennaio 2000 per le nuove omologazioni. Il Consiglio ha introdotto incentivi fiscali definendo le condizioni di concessione in base a tali valori limite. La direttive 70/220/CEE e la direttiva 94/12/CE sono successivamente abrogate dal regolamento (CE) 715/2007 modificato nell'anno 2008 dal regolamento 692/2008/CE ; le indicate norme sono state oggetto di studio della pubblicazione 2018-19,06 (magazine H Research numero 2018-19, data di pubblicazione: giugno 2018). La direttiva 98/70/CEE stabilisce, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione (diesel); definisce specifiche ecologiche per la benzina e il combustibile diesel, detta disposizioni legislative considerato che l'impiego di ossigeno e una consistente riduzione degli aromatici, degli olefinici, del benzene e dello zolfo possono permettere di ottenere carburanti di qualità migliore dal punto di vista della qualità dell'aria. Ai fini di questa direttiva, si intende per: 1) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36; 2) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 00 66 e utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma (veicoli a motore con accensione comandata o spontanea, per compressione). Con gli allegati I, II, III e IV di questa direttiva vengono definite le specifiche ecologiche dei combustibili disponibili sul mercato sia per i veicolo con motore ad accensione comandata (benzina) che per i veicoli con motore ad accensione per compressione (diesel); sia la direttiva 98/70/CEE, che gli allegati vengono modificati dalla direttiva 2009/30/EC, dalla direttiva 2014/77/UE e dalla direttiva 2015/1513/UE. La direttiva 2009/30/CE che abroga la direttiva 93/12/CEE viene attuata per l'Italia con il decreto legge numero 55 del 31 marzo 2011, la direttiva 98/70/CEE come modificata dalle direttiva 2009/30/CE viene attuata dallo
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stesso decreto legge numero 55 del 31 marzo 2011, come modificata dalla direttiva 2014/77/UE dal decreto legge numero 99 dell'8 aprile 2016, come modificata dalla direttiva 2015/1513/UE viene attuata con decreto legge numero 51 del 21 marzo 2017.
2 - I COMBUSTIBILI Il principale dato caratterizzante i combustibili, liquidi, solidi e gassosi è il potere calorifico: la quantità di calore che si sviluppa dalla combustione di un kilogrammo di combustibile; nel sistema internazionale misurata in kJ (kiloJoule) o in MJ (megaJoule). Molto diffusa è la kcal (kilocaloria) dove 1 kcal=4.187 kJ.
Combustibili solidi Il combustibile solido maggiormente utilizzato per le macchine è il carbone, costituito in prevalenza da carbonio, in percentuale variabile in base alla qualità e da altre sostanze: idrogeno, ossigeno, zolfo (aromatici), e piccole quantità di sostanze minerali (silice, allumina, ossido di ferro, ecc.) che costituiscono il residuo solido della combustione (ceneri). I carboni (combustibili solidi) si distinguono in antracite, litantrace, lignite e torba; la distinzione è legata all’epoca di formazione del carbone: ad esempio l’età del tronco dell’albero da cui vengono prodotti i carboni. I carboni di tipo torba sono di epoca più recente, i carboni di tipo antracite di epoca più remota. La percentuale di carbonio, il costituente principale, decresce perciò dai valori più alti nell’antracite (oltre il 90% poiché in essa il processo di carbonizzazione è stato quasi completo) ai più bassi nelle torbe (50% - 60%). Più è alta la percentuale di carbonio è più è alta la quantità di calore sviluppata in combustione.
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Di seguito vengono riportati i dati raccolti in merito alle composizioni elementari e poteri calorifici superiori Hs dei carboni Carbonio % Idrogeno %
Ossigeno
Azoto %
Hs
0,75 - 3
12600-
% Torba
50 - 60
4,5 – 5,8
28 - 48
16700 Lignite
60 - 75
5
20 - 35
0,75 - 2
1510025100
Litantrace
75 - 90
4,5 – 5,5
5 - 15
0,75 – 1,8
2930036800
Antracite
90 - 95
2,5
3
0,50 - 1
3480035600
Esistono altre classificazioni pratiche dei carboni, ad esempio in base alla percentuale di idrocarburi volatili presenti, a fiamma lunga o corta (composti organici di carbonio e idrogeno), oppure in base alla percentuale di idrocarburi bituminosi dai quali dipende il potere agglomerante (grassi, semi-grassi), all’epoca del componente principale (il legname) o dal luogo di provenienza. I carboni maggiormente utilizzati per le caldaie sono i litantrace semigrassi a fiamma corta con un agglomerato sufficientemente omogeneo che, quindi, non tendono a sgretolarsi come i magri ed eliminano l’inconveniente di una fiamma troppo lunga quali il raffreddamento per il contatto con i tubi; (a parità di potere calorifico la fiamma lunga distribuisce il calore in una area maggiore riducendo il flusso di calore per unità di superficie e quindi la temperatura raggiunta). Anche
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se l’innalzamento del costo de petrolio ha favorito l’utilizzo dei carboni, il combustibile liquido resta in prevalenza il più usato.
Combustibili liquidi Il petrolio è un liquido composto in prevalenza da acqua, oli e grassi (idrocarburi) ed altre numerose sostanze; la composizione risulta abbastanza diversa in relazione alla qualità e al luogo di provenienza (Paesi Arabi, Stati Uniti, Canada, Messico, ed altri). In media è composto dall’80% al 90% da carbonio C, dal 10% al 15% da idrogeno H2, dal 20% al 5% da ossigeno O2, dal 0,10% al 1,6% da zolfo S, dal 0,10% al 1,6% da azoto N2, dal 0,10% al 1% da acqua e dal 0,10% da ceneri. Il petrolio proveniente dai paese produttori è sottoposto a raffinazione con processo di distillazione frazionata tramite il quale vengono separate le sostanze di diversa qualità. La distillazione avviene in apposite colonne, o torri, in cui il greggio viene portato a seguito preriscaldamento a 400 °C, nella parte bassa della torre sono estratti gli oli pesanti che distillano a temperatura tra i 300 °C e 400 °C, e i residui (bitumi). Da questa fase si ottengono le nafte pesanti, (fuel oil) di densità ρ=800-900 kg/m3 impiegati nei generatori di vapore e nei grandi motori diesel a due e quattro tempi, mentre i residui, bitumi, in lubrificanti. Ad altezze maggiori delle torri di distillazione si estraggono gli oli medi che distillano tra i 200 °C e i 300 °C circa, utilizzati per la produzione di gasoli, kerosene, utilizzati nei motori diesel veloci e nelle turbine a gas. Alla sommità delle torri sono in fine prelevati gli oli leggeri che distillano a temperature minori di 200 °C utilizzati per la produzione di benzine che hanno la caratteristica di essere volatili e formare quindi con l’aria una miscela altamente infiammabile. Le benzine trovano largo impiego nei motori automobilistici funzionanti secondo il ciclo Otto, definiti anche motori a carburazione o ad accensione comandata; le benzine vengono sottoposte anche ad altri processi come il reforming, un processo utilizzato per aumentare il numero di ottano di una miscela
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idrocarburica; il numero di ottano è un indice della resistenza alla detonazione (o caratteristica antidetonante) della benzina o di altri carburanti. La benzina normalmente in commercio per auto ha numero di ottano di circa 95, misurato con il metodo Research (RON) in cui viene testato il potere detonante con il motore in condizioni fredde, oppure è di circa 85 se misurato con il metodo Motor (MON), una prova più severa, dove il motore di prova è il medesimo del sistema RON, ma viene testato sotto carico, con il motore che ha un regime di rotazione superiore, inoltre l'anticipo d'accensione è più alto rispetto al metodo RON, per testare il potere antidetonante. Entrambe le prove si basano sull’utilizzo di un motore a quattro tempi con rapporto di compressione variabile; dalla variazione di questo ultimo si porta la benzina in misurazione a detonazione. Successivamente si ripete la prova senza variare il rapporto di compressione ed utilizzando una miscela campione in cui è possibile variare il numero di ottani noto. Quando viene raggiunta la detonazione, si ottiene la misurazione del numero di ottani della benzina definito come il numero di ottani della miscela campione portata a detonazione variando il numero di ottani noto. Per definizione si attribuisce un numero di ottani pari a zero a n-eptano, un qualunque alcano: composti organici costituiti solamente da carbonio e idrogeno, per questo motivo appartenenti alla più ampia classe degli idrocarburi aventi formula grezza CnH(2n + 2) come nel caso dell’n-eptano con formula grezza C7H16 o ad una qualunque miscela di più composti corrispondenti a tale formula (isomeri strutturali) come l'isomero lineare, chiamato più propriamente n-eptano che a temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall'odore pungente, è un composto molto infiammabile, irritante per la pelle, pericoloso per l'ambiente, nocivo. Si attribuisce numero di ottani pari a 100 all’isootano, nome tradizionale con cui generalmente si indica il 2,2,4-trimetilpentano, un idrocarburo alifatico ramificato appartenente alla serie degli alcani. A temperatura ambiente è un liquido incolore dal tipico odore di benzina, nella
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quale è presente, inoltre è moderatamente volatile e molto infiammabile; trova impiego come solvente e come idrocarburo di riferimento per la misura del numero di ottano questo perché da studi effettuati sui motori risulta che gli idrocarburi altamente ramificati abbiano una pre-detonazione (o battito di testa) molto inferiore agli idrocarburi alifatici lineari. Una benzina avente numero di ottano 95 ha la stessa resistenza alla detonazione di una miscela 95:5 di isoottano e n-eptano. La benzina per auto "normale" (non più in commercio in Italia) presenta un numero di ottano pari a circa 84 - 86, mentre la benzina "super" (non più in commercio in Europa) presenta un numero di ottano maggiore, pari a circa 98 100 (poi ridotto a 97). Attualmente diverse compagnie petrolifere propongono anche carburanti con numero di ottano 98-101, in considerazione che più è grande il numero di ottano, più è alto il potere antidetonante del carburante qualità che riduce il rischio di detonazione della benzina innescabile per la semplice compressione provocata dal pistone con possibilità di raggiungere un rapporto di compressione più elevato. I dati raccolti indicano che nei combustibili liquidi derivati dal petrolio il potere calorifico inferiore assume valori oscillanti tra 41.870 – 42.000 kJ/kg (10.000 – 10.300 kcal/kp). Grandezze di rilievo per i combustibili liquidi sono anche la temperatura di infiammabilità, la temperatura che deve raggiungere un combustibile liquido affinché i vapori emessi formino con l’aria una miscela infiammabile in presenza di innesco. Il valore della temperatura di infiammabilità è molto importante anche per ragioni di sicurezza; è basso nelle benzine, 20 °C, mentre cresce considerevolmente nei gasoli, nelle nafte: 70-140 °C. Dai valori di sopra risulta chiaro che le benzine sono particolarmente idonee a formare miscele con l’area e per questo vengono usate in prevalenza nei motori a ciclo ad Otto (accensione comandata) ma sono anche pericolosi per la facile formazione di miscele esplosive. Le nafte ed i gasoli per formare miscela con
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l’aria devono essere preriscaldati, motivo per cui vengono in prevalenza utilizzati nei motori ad accensione per compressione e sono considerati meno pericolosi delle benzine. Altra grandezza che caratterizza i combustibili liquidi sono la temperatura di accensione definito come la temperatura alla quale il liquido si accende a contatto con la fiamma e con una adeguata presenza di aria; si tratta di una temperatura poco superiore alla temperatura di infiammabilità. In fine viene definita viscosità dei combustibili liquidi la grandezza che caratterizza la resistenza allo scorrimento attraverso le tubazioni, fori; è determinata con speciali apparecchi detti viscosimetri, basati sulla misura dei tempi necessari per il passaggio attraverso un orifizio di prestabilite dimensioni, del fluido in esame e di un altro liquido a confronto, entrambi ad una determinata temperatura. Esistono diversi tipi di viscosimetri tra cui quello di Redwood, di Saybolt e di Engler. In questo ultimo normalmente viene fatto scorrere attraverso un capillare (l’orifizio) per gravità 200 ml di olio e un uguale quantitativo di acqua distillata alla temperatura di 40 °C; il sistema è dotato di isolamento termico con l’esterno e nelle condizioni indicate un comune olio impiega normalmente 600 secondi a defluire mentre l’acqua distillata impiega 60 secondi consentendo così di definire il rapporto (600/60) = 10, detto viscosità dell’olio, misurata in Englar e così indicato: 10 °E a 40 °C. Lo strumento normalizzato secondo le norme ISO DIN è costituito da un recipiente di modeste dimensioni in ottone, immerso in una vasca termostatica, provvisto di un foro calibrato (orifizio) disposto in basso al centro. La viscosità decresce con l’aumento di temperatura e per tanto è tecnica comune dei costruttori di dotare le macchine di resistenze elettriche per riscaldare il combustibile (specialmente nafte pesanti) prima dell’ingresso nella tubazione e nei polverizzatori (ad esempio iniettori nella camera di combustione o nella tubazione di iniezione) che alimentano gli impianti motori. Di rilievo è anche la grandezza definita come temperatura di ignizione: la temperatura alla quale bisogna portare una miscela di combustibile e comburente (ad esempio benzina ed aria) affinché la reazione di combustione
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innescatasi in un punto possa propagare in tutta la massa della miscela. Ovviamente anche a temperature poco inferiori è possibile che la reazione di combustione innescatasi in un punto si propaghi in tutta la miscela combustibile comburente. Utile è definire l’energia di attivazione Ep della combustione in funzione della distanza tra le molecole, detta coordinata di reazione:
Quando le molecole reagenti della miscela vengono a contatto tra di loro, urtano, l’energia cinetica si trasforma in energia potenziale; quando le molecole sono sufficientemente distanti tra loro esse non reagiscono e si trovano ad un
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certo livello energetico indicato in figura sopra con reagenti. Affinché la reazione di combustione avvenga si deve formare un complesso attivato che si scinde a causa della combustione nei prodotti; evento che richiede alle molecole reagenti una certa quantità di energia cinetica indicata con Ea in figura sopra e detta energia di attivazione. Dalla analisi della distribuzione statistica della velocità delle molecole riportata in figura sotto è possibile osservare che con l’aumento della temperatura si ha un numero crescente di molecole con velocità pari o superiore alla velocità V0 necessaria affinché si crei il complesso attivato e quindi si inneschi la combustione propagandosi per tutta la massa della miscela combustibile comburente. Essendo l’energia cinetica a trasformarsi in energia potenziale nell’urto, ed essendo la prima crescente con la velocità delle molecole, esiste una velocità V0 per cui la trasformazione in energia potenziale è sufficiente ad innescare il complesso attivato. Il numero di molecole influenza l’attivazione perché se è basso l’energia prodotta nell’urto anche se da molecole reagenti con velocità uguale o superiore alla velocità V0 si disperde non risultando sufficiente ad innescare la combustione.
Quando il numero di molecole N è sufficientemente alto tale che l’energia prodotta superare l’energia potenziale dispersa, durante gli urti delle molecole reagenti, si innesca la combustione che si propaga in tutta la miscela
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combustibile comburente. Per tanto essendo la temperatura a determinare il fenomeno di sopra, superata la temperatura T3 il combustibile a contatto con l’aria innesca la combustione in modo spontaneo senza la necessità dell’innesco (l’autocombustione). Il valore della temperatura T3 è definito temperatura di ignizione che assume i seguenti valori: per carbone coke 500 °C, per olii minerali pesanti 340 °C, per benzina 250 °C, per gasolio 230 °C.
Combustibili gassosi I gas di maggiore utilizzo sono i gas naturali costituito maggiormente da metano (ottenuti da processi tecnologici di compressione dell’aria in miscelazione con altre sostanze, da cui deriva in prevalenza carbonio, idrogeno e azoto che legati all’aria compressa formano il nuovo elemento: combustibile gassoso), i gas di cokeria e di altoforno. Il gas d'altoforno è una miscela di gas che si ottiene come sottoprodotto della ghisa in altoforno. La sua composizione media è: 60% N2, 24% CO, 12% CO2, 4% H2 e ceneri. Nella parte bassa dell'altoforno viene insufflata aria arricchita di ossigeno preriscaldata a circa 1000 °C. Questa arriva in contatto con il coke che si incendia con produzione di CO e CO2 secondo l'equilibrio di Boudouard (2CO CO2+C). Il gas risale l'altoforno riducendo l'ossido di ferro a ferro metallico, ma non tutto il CO viene ossidato a CO2. I gas che escono dal forno (gas d'altoforno) sono ancora ricchi di CO e quindi possono essere impiegati come combustibili, dopo la separazione delle ceneri. Il gas di cokeria è una miscela di gas ottenuto per distillazione secca di alcuni tipi di litantrace. La litantrace viene distillata per produrre coke metallurgico, il gas risultante è usato come combustibile, come reagente o come fonte di idrogeno; la composizione è molto simile a quella del gas di città, ma con un contenuto di idrogeno più alto. Il metano è un idrocarburo semplice (alcano) formato da un atomo di carbonio e quattro di idrogeno; la sua formula chimica è CH4, e si trova in natura sotto forma di gas. Di seguito si riportano i dati raccolti sulla
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composizione media di alcuni combustibili gassosi con le percentuali espresse in volume (gli analizzatori dei gas indicano i dati in percentuali di volumi): %
Gas naturale
Gas d’alto forno
Gas di cokeria (da litantrace)
CH4
95,6
0,5
34
CO
-
26
8
H2
-
3
50
Cm Hn
2,6
-
4
O2
0,2
-
-
N2
1,5
56
2
CO2
0,1
9,5
2
H2O
-
5
-
3 - CALCOLO DELL’ARIA DI COMBUSTIONE E DEL POTERE CALORIFICO Tra i vari elementi che costituiscono un combustibile interessano il fenomeno della combustione il carbonio, l’idrogeno, lo zolfo e l’ossigeno. Le reazioni elementari di una combustione completa si rappresentano come segue: C + O2 = CO2 2H2 + O2 = 2 H2O
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S+ O2 = SO2 Dalle masse atomiche e molecolari degli elementi sopra indicati si possono ricavare agevolmente i fabbisogni di ossigeno: H (1, 2) – O (16, 32) – C (12, 12) – S (32, 32), da cui deriva ad esempio che 32 kg di ossigeno per 12 kg di carbonio (rapporto 8/3) 16 kg di ossigeno per 2 kg di idrogeno (rapporto 8) 32 kg di ossigeno per 32 kg di zolfo (rapporto 1) quindi per una molecola di CO2 sono necessari 32 kg di ossigeno e 12 kg di carbonio (la massa atomica dell’ossigeno e 12 kg, la massa molecolare, della molecola, essendo costituita da due masse atomiche di ossigeno è di 32 kg). Stesso per la molecola di acqua H2O, dove una massa molecolare di idrogeno H2 si lega con una massa molecolare di ossigeno O e per tanto il rapporto stechiometrico è di 8 (16/2); l’ossigeno presente si combina con l’idrogeno (lega) sottraendo la quantità O/8 per cui partecipa effettivamente alla combustione solo H-O/8 (idrogeno che resta libero e che quindi non lega con l’ossigeno). Indicando con C, H, S ed O le percentuali in massa, la quantità di ossigeno mo stechiometrica necessaria per la combustione risulta analiticamente espressa dalla seguente relazione:
1 8 % mo mo C 8H O S 100 3
kg
kg
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Considerando poi che l’aria in massa è costituita approssimativamente da 23 parti di ossigeno e 77 parti di azoto (esiste anche l’1% di gas rari), la massa stechiometrica necessaria per il processo di combustione completo è dato dalla seguente relazione:
mat
100 1 8 ma C 8 H O S 23 23 3
kg
kg
Per l’aria di combustione è necessario conoscere anche il volume per determinare la giusta dimensione delle tubazioni, le varie sezioni di passaggio dell’aria nell’impianto, dimensionare la portata di eventuali ventilatori. A tale proposito viene utilizzato il volume normale di una mole di gas misurato in metri cubi ed indicato con Nm3 (normal metri cubi), definito come il volume di una mole di gas alla temperatura di 0 °C e alla pressione di 760 mm di colonna di mercurio pari a (1,013 bar); il volume normale di una mole è uguale per tutti i gas ed è pari a 22,40 m3 (numero di kg pari alla massa molecolare della sostanza), per tanto il volume specifico Vo dell’ossigeno di massa molecolare 32 è dato dalla seguente relazione:
V0 mo
22,4 32
Nm / kg 3
dove mo è la percentuale di ossigeno necessaria per la combustione. Sostituendo ad mo la relazione precedente e considerando che le parti di ossigeno nell’aria sono 21, si ottiene:
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Vat
100 100 22,4 1 22,4 8 Vo mo C 8H O S 21 21 32 21 32 3
Vat Nm3 / kg
I quantitativi stechiometrici determinati dalla relazione di sopra sarebbero sufficienti in una situazione ideale di perfetta ed omogenea mescolanza, dove ogni molecola di combustibile possa entrare in contatto e reagire completamente con le corrispondenti molecole di comburente (l’agente ossidante nella combustione, in prevalenza ossigeno) entro il tempo disponibile per la combustione. Nella pratica non risultando realizzabile la condizione ideale sopra descritta, occorre utilizzare un quantitativo di aria maggiore per essere sicuri di ottenere una completa combustione del combustibile, al fine di ridurre sprechi, costi e ridurre l’inquinamento atmosferico; l’espressione del quantitativo di aria reale da utilizzare in combustione viene di solito espresso come segue:
mar e mat oppure:
Var e Vat e rappresenta il coefficiente di eccesso d’aria ed ha valore superiore all’unità. L’eccesso di aria è molto variabile in dipendenza del tipo di combustibile (solido, liquido, gassoso) e delle modalità con cui si realizza la combustione in relazione alle applicazioni tecniche di impiego. Nelle caldaie a vapore assume valori tra 1,60 a 1,80 con il carbone in pezzi, mentre scende fino a 1,10 – 1,20 per i combustibili liquidi, gassosi e per il polverino di carbone i quali consentono tutti una migliore miscelazione con l’aria comburente (il 10% - 20% in più rispetto ai valori stechiometrici calcolati dal modello teorico). Nelle turbine a gas la quantità di aria realmente impegnata raggiunge i 300% - 400% in più dell’aria teorica con
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il coefficiente e che assume valori da 3 a 4; l’eccesso di aria non è dovuto alla combustione ma per limitare la temperatura massima del ciclo diluendo i gas combusti con eccessi di aria. Il metodo sperimentale maggiormente utilizzato per determinare gli eccessi di aria presenti nella combustione prevede la conoscenza della percentuale dell’anidride carbonica presente nei gas di scarico misurata mediante speciali analizzatori. Nota la percentuale di anidride carbonica nella combustione e la composizione del combustibile è possibile calcolare il coefficiente e tramite la seguente relazione per i combustibili liquidi e solidi:
y 8 C (8H S ) 3 100 e y 8 C 8H O S 21 3 dove y è la percentuale in volume di CO2.
4 – CALCOLO DEL POTERE CALORIFICO La determinazione analitica del potere calorifico di un combustibile può essere effettuata sommando la quantità di calore fornita dai vari componenti con l’ipotesi semplificativa di combustione separata dei medesimi (legge di Dulong); la formula utilizzata nota come formula di Dulong è una relazione empirica per il calcolo del potere calorifico superiore, che combina le principali reazioni di combustione considerando l'energia sprigionata da ciascuna di esse. Per un
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combustibile solido o liquido è possibile scrivere, (con C, H, O vengono indicate le percentuali di massa delle varie componenti contenute in un chilogrammo di combustibile determinate mediante l'analisi chimica elementare (1°)):
Hs
O 1 33 . 829 C 144 . 000 H 10 . 467 S 100 8
kJ
kg
oppure
Hs
1 O 8 . 080 C 34 . 400 H 2 . 500 S 100 8
kcal kp
La relazione di sopra come la seguente utilizzano la logica semplificata di sommare le quantità di calore che sviluppa in combustione ogni kg del relativo componente moltiplicato per la percentuale di massa presente in un chilogrammo di combustibile. Il potere calorifico inferiore può essere scritto come segue:
Hi Hs
1 2.4419 H a 100
Hi Hs
1 5839 H a 100
kJ
kg
oppure
kcal kg
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Il termine sottrattivo è dato dal calore di evaporazione dell’acqua in kJ o kcal per la massa di acqua prodotta nella combustione aumentata dall’umidità a presente; in particolare risulta che 1 kg di idrogeno più 8 kg di ossigeno danno 9 kg di H2O. La determinazione del potere calorifico con le relazioni di sopra è accettabile in via approssimativa, per una misurazione più precisa vanno utilizzati metodi sperimentali con apparecchi calorimetri; i maggiormente utilizzati sono la bomba calorimetrica di Berthelot-Mahler per i combustibili liquidi ed il calorimetro di Junkers per i combustibili gassosi.
(1°)
Nota:
in
chimica
analitica,
l'analisi
elementare
rappresenta
la
determinazione di quali elementi chimici e in che quantità questi si uniscono per formare un dato materiale o sostanza. La quantità dei singoli elementi presenti viene solitamente espressa in forma percentuale. Uno dei classici metodi utilizzati per l'analisi elementare dei composti organici sfrutta la loro combustione. In questo modo, elementi quali carbonio, idrogeno e azoto formano rispettivamente anidride carbonica, acqua e ossido nitrico, dai quali si può risalire al contenuto originario dell'elemento chimico cercato tramite analisi gravimetrica. Le strumentazioni e tecniche moderne hanno portato allo sviluppo di analizzatori automatici. L'analisi gravimetrica viene effettuata mediante due principalmente metodi analisi per precipitazione: il componente viene separato trasformandolo in un composto poco solubile che dopo opportuni trattamenti viene pesato; analisi per volatilizzazione: il componente viene determinato sfruttando la volatilità di un suo costituente (per esempio acqua di cristallizzazione nella determinazione dei sali idrati) oppure quella di un suo derivato (per esempio, il diossido di carbonio nella determinazione dei carbonati).
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Determinando la perdita della massa pesata del campione, si hanno i dati per risalire alla quantità o alla massa del componente in esame (tramite l’analisi della reazione chimica che forma il campione). Questo tipo di analisi ha un margine di errore di circa 5%. Di seguito il potere calorifico del legno:
Il potere calorifico superiore del legno dipende al massimo per il 15 % dalla specie della pianta; esso nei vettori energetici commerciali è molto variabile e
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dipende dall'origine del materiale e dai trattamenti successivamente subiti, perciò i valori in tabella sono puramente indicativi, è comunque possibile far riferimento ai dati in figura ottenuti dai laboratori di Oak Ridge: Lower and Higher Heating Values of Gas, Liquid and Solid Fuels Archiviato il 20 febbraio 2013 in Internet Archive.
5 - DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL POTERE CALORIFICO. Sono principalmente utilizzati due tipi di calorimetri per determinare il potere calorifico dei combustibili: la bomba calorimetrica di Berthelot-Mahler per i combustibili solidi e liquidi ed il calorimetro di Junkers per combustibili gassosi. Prima di procedere allo studio due calorimetri è necessario richiamare la definizione di potere calorifico di un combustibile: definito come la quantità di calore sviluppata da 1 kg di combustibile sia che si trova allo stato solido che liquido o da 1 Nm3 (metro cubo normale) di combustibile gassoso, nel corso dell’intera combustione. Per combustione completa si intende quella nel corso della quale tutto il carbonio, sotto qualunque forma si trovi nel combustibile originario, viene trasformato in anidride carbonica, C02, tutto l’idrogeno in acqua H20, tutto lo zolfo in anidride solforosa SO2 e tutto l’azoto in azoto elementare N2.
Bomba calorimetrica di Berthelot-Mahler La bomba calorimetrica, nota anche come bomba di Mahler, è un calorimetro con cui è possibile determinare la quantità
di calore sviluppata nella
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combustione di sostanze solide o liquide (calore di combustione). La bomba calorimetrica consiste in un piccolo recipiente di acciaio a pareti robuste, ermeticamente chiuso, in cui è posta una piccola capsula di porcellana nella quale viene posta la sostanza da esaminare. All'interno della bomba calorimetrica viene immesso ossigeno puro in pressione e la combustione viene innescata mediante una resistenza elettrica "immersa" nella sostanza da esaminare. Facendo passare corrente elettrica attraverso la resistenza elettrica, questa si arroventa e provoca la rapida combustione del composto. Il calore della reazione di combustione viene assorbito da una nota quantità di acqua distillata, in cui è immersa la "bomba".
Nota, mediante taratura, la capacità termica C della bomba calorimetrica e tenendo conto che il calore specifico dell'acqua è uguale a 4,184 J·g-1·°C-1, applicando la legge fondamentale della termologia (°) possiamo risalire alla quantità di calore emessa durante la combustione.
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(°) La legge fondamentale della termologia esprime la quantità di calore che bisogna somministrare (o sottrarre) ad un corpo di massa m per innalzare o abbassare la sua temperatura dal valore iniziale t1 al valore finale t2. Il calore specifico Csp è una proprietà intrinseca e caratteristica di ogni tipo di sostanza. Tale valore è calcolabile applicando la seguente formula:
H s m 4,184 (T2 T1 ) C (T2 T1 ) nella quale: m = massa in grammi dell'acqua distillata in cui è immersa la bomba calorimetrica (g); C = capacità termica del calorimetro (J·°C-1); T1 = temperatura iniziale dell'acqua (°C); T2 = temperatura finale dell'acqua (°C); Hs = quantità di calore emessa durante la reazione di combustione (J). In questo modo viene determinato il potere calorifico superiore, ovvero il potere calorifico avuto se l’acqua presente alla temperatura di reazione della combustione si trovasse allo stato liquido senza tener conto della quantità di calore impegnata per il passaggio di stato da liquido a gassoso, condizione che nella pratica non avviene perché, l’acqua presente nel combustibile, evapora impegnando una parte della quantità di calore sviluppatasi durante la combustione, parte che se sottratta alla stessa quantità di calore totale sviluppatosi (potere calorifico superiore ricavato dalla misurazione delle temperature T1 e T2) consente la determinazione del potere calorifico inferiore. Per la determinazione di questo ultimo, (potere calorifico inferiore), che si ha
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quando l’acqua si trova allo stato gassoso alla temperatura di reazione della combustione, è necessario conoscere la quantità di acqua generatasi durante la combustione. Il potere calorifico inferiore si differenzia dal potere calorifico superiore proprio perché tiene conto della quantità di calore (prodotto dalla combustione) impegnata per il passaggio di stato da liquido a gassoso dell’acqua presente alla temperatura di reazione della combustione, più l’eventuale acqua presente nel combustibile (combustibili liquidi). Nella pratica è di maggiore interesse il potere calorifico inferiore perché nella maggior parte dei casi i gas combusti abbandonano le apparecchiature ancora caldi e quindi con l’acqua allo stato di vapore. Il passaggio dal Hs a Hi nella bomba calorimetrica avviene come segue: si estrae la bomba dall’involucro in cui è contenuta l’acqua, si collega alla valvola di ingresso una bombola con gas inerte, generalmente azoto, assolutamente anidro (secco). Colleghiamo alla valvola di uscita un tubicino contenente una sostanza fortemente igroscopica (ad esempio: cloruro di calce anidro); facendo fluire il gas nella bomba, trascinerà con se le molecole di vapore acqueo che sono sospese all’interno e causerà l’ulteriore evaporazione delle altre molecole di acqua. Il gas che trasporta il vapore acqueo esce dalla valvola di uscita finendo nel tubicino in cui è contenuta la sostanza igroscopica che assorbe l’acqua. In questo modo tutta l’acqua presente nella bomba evapora e viene trasferita alla sostanza igroscopica che aumenta di peso; quando viene prelevata tutta l’acqua nella bomba, la sostanza igroscopica termina di assorbire. L’aumento di peso della sostanza igroscopica ci dà il quantitativo di acqua che si è sviluppato nel corso della combustione della massa di combustibile. Il potere calorifico inferiore si calcola dal potere calorifico superiore tramite la seguente formula:
H s H i n 600
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dove n= quantità di acqua condensata e 600 è il calore latente di evaporazione di 1 kg di acqua (kcal/kg).
Taratura della bomba calorimetrica e determinazione della capacità termica del calorimetro La capacità termica del calorimetro tiene conto del fatto che anche le sue parti componenti (contenitore, termometro, agitatore, ecc.) assorbono calore.
E' necessario pertanto predeterminare la capacità termica del calorimetro, cioè determinare la quantità di calore necessaria per innalzare di 1°C la temperatura di tale sistema. E' possibile determinare la capacità termica del calorimetro facendo svolgere nell'apparecchio una reazione il cui potere calorifico sia noto. Alternativamente la capacità termica del calorimetro si determina facendo passare, attraverso la
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resistenza, una quantità nota di corrente elettrica che viene dissipata come calore all'interno dello strumento.
Il calorimetro di Junker Il calorimetro di Junker viene utilizzato per determinare il calore specifico di un combustibile gassoso. Il principio di funzionamento è simile a quello di una bomba calorimetrica; è costituito fondamentalmente da una camera di combustione in cui il gas viene fatto bruciare, contenuta all’interno di un contenitore in cui viene immessa acqua che fluisce dal basso verso l’alto e che si riscalda a seguito della combustione. Diversi termometri sono posti a varie altezze per monitorare la temperatura.
Una quantità misurata del gas di cui si vuole determinare il calore specifico viene inviata al bruciatore a una determinata pressione che viene misurata da
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un manometro. Dopo la combustione del gas i prodotti derivanti dalla combustione migrano verso l’alto e, attraverso dei tubi ricadono verso il basso e fuoriescono dal calorimetro. Viene registrata la temperatura alla quale i gasi derivanti dalla combustione fuoriescono che dovrebbe essere prossima alla temperatura ambiente; ciò implica che tutto il calore derivante dalla combustione è
stato
assorbito
dall’acqua.
L’acqua
eventualmente
formata
dalla
condensazione del vapore viene raccolta in un recipiente. In particolare viene misurata la temperatura di ingresso dell’acqua di raffreddamento T1 e viene misurata la temperatura di uscita della stessa, la temperatura T2; (da osservare che dopo un certo intervallo di tempo, mantenendo invariata la combustione la temperatura T2 raggiunge il valore di regime e non varia). Il sistema in figura è tale che i fumi di combustione cedono all’acqua tutto il calore prima di uscire da esso. In questo sistema l’acqua formatasi nella combustione condensa con il raffreddamento dei gas fuoriuscendo dal sistema nel condensatore. Il potere calorifico superiore e definito come segue:
Hs
Gwa (T 1 T 2) C sp wa Vn
dove:
Hs
potere calorifico superiore (kcal/Nm3), quindi è riferito alla portata
volumetrica di combustibile gassoso,
Gwa= portata dell’acqua di raffreddamento che fluisce all’interno del calorimetro durante la misura (m3/t) dove t è il tempo (minuti, secondi, ore),
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Vn portata
volumetrica del combustibile gassoso (Nm3/t) dove t è il tempo
(minuti, secondi, ore),
C sp wa
Calore specifico della portata di acqua (J·g-1·°C-1).
Nota la quantità di acqua che si è formata nella combustione ed essendo il potere calorifico superiore calcolato senza considerare la quantità di calore prodotta dalla combustione ed impegnata per il passaggio di stato dell’acqua da liquido a vapore (come se l’acqua presente alla temperatura di reazione della combustione si trova allo stato liquido senza aver subito il cambio di stato liquido-gassoso), infatti la misurazione delle temperature utilizzate per il calcolo sono conseguenza del totale assorbimento del calore da parte dell’acqua, è a questo punto calcolabile il potere calorifico inferiore dalla seguente relazione:
H s H i n 600 dove n= quantità di acqua condensata, 600 è il calore latente di evaporazione di 1 kg di acqua (kcal/kg). Nota: l'entalpia posseduta da un sistema termodinamico (solitamente indicata con H) è una funzione di stato definita come la somma dell'energia interna U e del prodotto della pressione p per il volume V:
H U p V per una trasformazione isocorobarica (a volume e pressione costanti), la variazione di entalpia coincide sia col calore (Q) sia con la variazione di energia interna (ΔU) che si è avuta durante il processo. A causa del fatto che, normalmente, non è possibile conoscere il valore assoluto dell'energia interna di
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un sistema o di una sostanza, durante una determinata trasformazione termodinamica si può misurare solo la variazione di entalpia (ΔH) e non il suo valore assoluto; ad esempio, nel determinare la variazione di energia interna dovuta alla variazione di temperatura, l’aliquota non dipendente dalla temperatura e che rimane costante, si annulla nella differenza tra i due livelli energetici iniziale e finale causati dalla variazione di temperatura, aliquota che potrebbe essere difficilmente determinabile volendo calcolare il valore energetico interno iniziale, assoluto. È possibile definire un valore di riferimento che identificherà uno stato energetico di partenza o anche identificarlo come stato energetico a valore zero e riferirci nei calcoli a tale livello di riferimento calcolando quindi non il valore assoluto ma la variazione della grandezza di stato necessaria per il progetto.
6 – RENDIMENTO DI UN IMPIANTO MOTORE Per determinare il rendimento di un impianto motore e quindi non della singola macchina operatrice o della singola macchina motrice ma dell’insieme di gruppo macchina operatrice più macchina motrice, va considerato che questo consuma energia primaria disponibile in natura e che può trovarsi sotto forma di energia potenziale e, o cinetica di fluidi come per gli impianti motori idraulici ed eolici (ad esempio gli impianti di produzione di energia a turbine idrauliche o a turbine eoliche). Negli impianti motori termici si consuma invece energia chimica di combustibile (escludendo gli impianti nucleari non di interesse per questa ricerca); per il rendimento globale dell’impianto motore si fa riferimento alla potenza meccanica Pma utilmente ricavata sull’albero motore e la potenza termica corrispondente al combustibile consumato. Misurando Pma in kW,
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indicando con
m
c
la portata di combustibile consumata, misurata in kg/s ed
indicando con Hi il potere calorifico inferiore misurato in kJ/kg, il rendimento globale
g
è calcolato tramite la seguente relazione:
g
Pma
m
c
Hi
Misurando il potere calorifico in kcal/kp e la portata di combustibile in kp/h la relazione di sopra diventa:
g
860 Pma
m
c
Hi
dove 860 [kcal/kWh] è l’equivalente termico del kWh. Il rendimento
g
negli impianti motori termici è scomponibile nel prodotto di
quattro rendimenti:
b rendimento di combustione
l rendimento limite i rendimento interno m rendimento meccanico
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Il rendimento di combustione
b
tiene conto della seguente dinamica: in un
impianto motore vi è una fase di sviluppo calore e successiva adduzione al fluido (gas o vapore) che opera in maniera attiva nell’impianto. La fase di sviluppo calore è caratterizzata da una combustione che può essere interna o esterna al fluido operante (interna per i motori a combustione interna, le turbine a gas, esterna ad esempio per le turbine a vapore), in nessun caso potrà mai essere completa oltre ad essere affetta da altre perdite minori relative a dispersioni di calore verso l’ambiente esterno alla macchina. Possiamo per tanto considerare che nella pratica non tutta la potenza termica
m
c
Hi teoricamente
disponibile viene effettivamente ricevuta dal fluido operante, ma solo una
aliquota Q1< m c Hi combustione
b
dinamica che consente la definizione del rendimento di
o più genericamente dello sviluppo di calore e sua adduzione
al fluido operante:
b
Q1
m Il rendimento limite
l
c
Hi
tiene conto dei seguenti fenomeni relativi al ciclo in cui
evolve il fluido motore: il fluido a cui viene trasferito il calore dalla combustione evolve nella macchina motrice operando secondo un determinato ciclo termodinamico (ad esempio di Rankine o di Hirn per quelli a vapore, di Joule per le turbine a gas, ciclo a Otto per i motori a combustione interna), logica che richiede un comportamento ideale oltre che dello stesso fluido anche del complesso di macchine (operative e motrici) che costruiscono l’impianto motore. Questo significa che il fluido evolvente abbia calori specifici costanti con la
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temperatura e che le pareti della macchina dovrebbero essere perfettamente adiabatiche durante le fasi di compressione ed espansione e perfettamente permeabili al calore (adiabatiche) durante lo scambio termico tra il fluido e l’ambiente (e viceversa). Logica che prevedrebbe la realizzazione di un impianto troppo lontano dalle possibilità tecniche e pratiche; a gravare è certamente l’impossibilità di ottenere un fluido con comportamento ideale a causa delle due caratteristiche fisico-chimiche sulle quali non è possibile influire in nessun modo: la variabilità dei calori specifici con la temperatura, e la variabilità della specie molecolare del fluido motore per effetto della combustione interna nei motori a combustione interna, (il fluido motore ottenuto dalla combustione della miscela combustibile aria). Al contrario si potrebbe ammettere il comportamento ideale dell’impianto motore, supponendo la condizione limite in cui si eliminano tutte le perdite. In queste condizioni si ammette di far riferimento ad un ciclo limite relativo ad una macchina perfetta in cui evolve un fluido reale (in cui si ipotizzano nulli gli effetti della viscosità) ottenendo dalla ipotesi menzionata che le fasi di compressione e di espansione adiabatiche, per la macchina nella condizioni limite di perfetto isolamento, siano anche isoentropiche; l’ipotesi sulla viscosità è una conseguenza della macchina perfettamente isolata in quanto questa pur essendo fortemente influenzata dal disegno e dalle dimensioni della macchina oltre che dalle varie parti, risultano nulli i relativi effetti nella ipotesi di ciclo limite in cui le macchine vengono supposte ideali e quindi supposta l’ipotesi di perdite nulle, inclusa quelle relative alla viscosità (ritenuta nulla). Indicando con Pi la potenza utilmente ricavabile da tale ciclo è definito rendimento limite il seguente rapporto:
l
Pi
Q1
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dove
Q 1 è la potenza termica effettivamente ricevuta dal fluido.
Il rendimento interno
i
elimina l’ipotesi di macchina perfettamente reale e
quindi il fluido reale operante in essa subisce delle ulteriori inevitabili perdite; in particolare la potenza trasferita agli organi meccanici della macchina non è quella del ciclo limite Pl ma una potenza Pr minore. Il seguente rapporto definisce il rendimento interno di una macchina:
Pr i Pl e tiene conto di tutte le perdite relative al funzionamento reale della macchina rappresentando un indice di bontà dell’impianto motore. Il prodotto tra il rendimento limite ed il rendimento interno definisce il rendimento termico reale
tr che come indicato nella seguente relazione è fornito dal rapporto tra la potenza realmente trasferita agli organi mobili della macchina e dalla potenza termica ricevuta dal fluido agente.
Pl Pr Pr tr l i Q1 Pl Q1 Il rendimento meccanico
m
meccanico tiene conto degli attriti che si
generano tra tutti gli organi dotati di moto relativo e degli inevitabili meccanismi ausiliari come pompe, ventole ed altri, necessari al funzionamento della macchina ed azionati dall’albero motore, carichi che riducono la potenza Pr
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fornita sull’albero stesso per le macchine operatrici e per tanto si ha una potenza meccanica Pma inferiore a Pr. Il rendimento meccanico è definito dal seguente rapporto:
Pma m Pr In conclusione la scomposizione del rendimento globale nel prodotto dei quattro rendimenti sopra definiti risulta essere la seguente:
Q1
Pl Pr Pma Pma g b l i m mc H i m c H i Ql Pl Pr sostituendo in essa il rendimento termico reale diventa:
g b tr m La suddivisione operata del rendimento globale dalla suddivisione delle perdite in quattro categorie o classi, ha una validità generale e risulta assolutamente razionale, risultando esatte se il calore adotto nel ciclo reale coincide con quello relativo al ciclo limite; circostanza che non è sempre verificata, basta pensare alle turbine a gas, per esempio, in cui il calore adotto nel ciclo reale è sempre minore e per cui le formule di sopra vanno opportunamente corrette. Dalle espressioni del rendimento globale senza suddivisone nei quattro rendimenti, sopra definite, è possibile calcolare un parametro di grande
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interesse negli impianti a motori termici, il consumo specifico di carburante cs che rappresenta la portata di combustibile, espressa in kg/s ed in kp/h, che si consuma per unità di potenza e cioè per kW; la sua espressione di calcolo risulta essere:
cs
1 mc Pma g H i
kg s kW
moltiplicando per il fattore di conversione 3600 si esprime cs in kg/(h kW),
cs
m c 3600 kg Pma g H i h kW
o anche
mc 860 cs Pma g H i
kp h kW
Viene spesso utilizzato il calore q inteso come il calore necessario per produrre l’unità di lavoro meccanico e definito dalla relazione
q cs H i dalla espressione di cs sopra definita si ottiene
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q cs H i 3600 / g
kJ kWh
La conoscenza del consumo specifico consente di ricavare il rendimento globale senza la necessità di conoscere il potere calorifico inferiore del combustibile impiegato. Risulta ovvio che il consumo specifico sarà tanto inferiore quanto più alto è il rendimento ed esprime un dato tecnico molto importante in quanto indicativo del grado di perfezionamento e dell’economia (anche in termini di inquinamento: un impianto che brucia meno combustibile per il lavoro richiesto inquina certamente di meno) di un impianto motore termico. Le formule qui studiate restano valide anche per un impianto motore ridotto ad un solo apparecchio, il motore primo, come nel caso dei motori alternativi a combustione interna.
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Fonti per le ricerche: Direttiva 75/716/CEE, tenore zolfo combustibili | Direttiva 87/219/CEE che modifica della direttiva 75/716/CEE | Direttiva 93/12/CEE tenore di zolfo per alcuni
combustibili
liquidi | Direttiva
98/70/CEE
qualitĂ
benzina
e
disel | Direttiva (CE) 2009/30, modifica della direttiva 98/70/CE | ISO 8754 | ISO
4259,2-2017 | Direttiva
94/12/CE,
atmosferico
veicoli
la
che
modifica
direttiva
misure
inquinamento
70-220-CEE | Direttiva
70/220/CEE, misure inquinamento atmosferico veicoli |Direttiva 2014-77UE,modifica allegati I e II della direttiva 98/70/CEE | Direttiva (UE) 2015/1513, modifica della direttiva 98/70/CEE | Decreto legislativo Numero 55 del 31 marzo 2011 | Decreto legge Numero 99 dell'8 aprile 2016 | Decreto legge Numero 51 del 21 marzo 2017 | Appunti corso di Macchine, UniversitĂ Federico II di Napoli, Ingegneria Meccanica, Professore Renato della Volpe |Renato della Volpe, Macchine, Liguori Editore, Napoli, 1994 | Fonti: Mario Alnin, Generatori di Vapore, Liguori Editore, Napoli 1967 |
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Publication list
H Research Edition Italian: publication 04 magazine numero 2019-20
MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE Evoluzione dell’Insegnamento nell’Ordinamento Scolastico
publication 2019-20 04
1- CAPITOLO PRIMO La Meccanica Applicata alle Macchine a Napoli: i testi 2- CAPITOLO SECONDO Meccanica Applicata alle Macchine a Napoli: il suo sviluppo storico II.1 - NOTIZIE STORICHE SULLA NASCITA DELLA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE II.2 - PRIME NOTIZIE SUGLI ARGOMENTI DELLA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE II.3 - LA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE UFFICIALE II.4 - ARGOMENTI DELLA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE II.5 -
APPENDICE L’elenco dei testi di Meccanica Applicata alle Macchine, o contenenti argomenti tipici della Meccanica Applicata alle Macchine, che sono presenti nella Facoltà di Ingegneria Federico II di Napoli, Italia BIBLIOGRAFIA B. I Elenco alfabetico B. II Elenco in ordine cronologico B. III Elenco autori in ordine alfabetico B. IV Elenco autori in ordine cronologico
Autore: ingegnere Vito Gnazzo
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Evoluzione dell’insegnamento nell’ordinamento scolastico.
Meccanica applicata alle Macchine. CAPITOLO PRIMO La Meccanica Applicata alle Macchine a Napoli: i testi Non pensiamo possibile ricostruire lo sviluppo dell’insegnamento della Meccanica Applicata alle Macchine a Napoli sulla base dei soli testi che i diversi docenti di cui abbiamo notizia hanno scritto o
utilizzato per lo svolgimento delle loro lezioni,
mancando tra l’altro indicazioni certe per tutto il periodo al quale abbiamo rivolto il nostro interesse. Nello stesso tempo riteniamo importante la conoscenza delle basi sulle quali si sono venuti formando non solo gli studenti, ma anche i docenti che hanno insegnato in quella che è attualmente la Facoltà di Ingegneria. Riteniamo importante inoltre, per eventuali studi futuri, mettere a conoscenza della dotazione libraria disponibile nella Facoltà e nei Dipartimenti ad essa collegati. Per questi motivi abbiamo raccolto in questo capitolo i vari testi dei quali siamo venuti a conoscenza, riportando per esteso gli indici degli argomenti, evidentemente utili per conoscere i problemi ritenuti interessanti per lo studio e nello stesso tempo comprendere la loro evoluzione.
1) Anno 1777 -- Appreffo Giuseppe Galeazzi, Regio Stampatore (col permesso dei Superiori); FINBC, A XIII B 44;
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A. D. P. Frisi
-- Instituzioni di meccanica, d’idrostatica, d’idrometria, e
dell’architettura statica, e idraulica ad uso della Regia Scuola Eretta in Milano per gli Architetti, e per gli ingegneri -- (p. 487); A. D. P. Frisi, Regio censore e professore di matematica, socio delle Accademie di scienze di Londra, Berlino, Pietroburgo, Bologna, Copenhague, Stockolm, Upsal, Harem, Siena, Lione, Berna, Corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Parigi; Paolo Frisi: il 1700 si apre con la gigantesca figura di Paolo Frisi, sacerdote, scienziato, matematico, fisico, scrittore. Paolo Frisi è una delle glorie più alte di Melegnano; il suo pensiero e la sua opera hanno impresso un segno incancellabile nella scienza e nella cultura dei 1700. Nella presentazione bibliografica dell’autore, scritta da Anna Maria Salini; “Frisi Paolo (1728-1784). Barnabita, matematico e scienziato. Nato a Melegnano da Giovanni Mattia e Francesca Magnetti nel 1728, frequentò le scuole Arcimbolde, presso S. Alessandro e, molto presto, la Biblioteca Ambrosiana che conserva in sette codici moltissime sue lettere. Pur avendo studiato lettere, filosofia e teologia, per sua viva inclinazione si dedicò alla matematica, alla cosmografla fisica, all’idraulica in cui presto si distinse sia nel campo dell’insegnamento universitario a Pisa (1756-64), alle Scuole Palatine di Milano e a Bologna dal 1764, sia nelle dissertazioni scritte, che nelle applicazioni pratiche e scientifiche. Insegnò, però, anche filosofia a Lodi, a Casale Monferrato, a Pisa e alle Arcimbolde di Milano. Fu il primo a insegnare l’esistenza e l’uso del parafulmine e a introdurre l’uso del livello a cannocchiale e a negare l’esistenza della magia e delle streghe “non senza alcun pericolo - scrive il Verri - e inquietudine” per via dell’Inquisizione. Ricevette riconoscimenti e premi per sue importanti dissertazioni, da quella “Sul moto annuo della terra” (1751) a quella “Sull ‘elettricità” del 1758, dal “De gravitate universali corporum” del 1768, alle “Istituzioni di meccanica, d’idrostatica, d‘idrometria e di architettura statica e idraulica..”, del 1777, dalle Accademie di Berlino, di Pietroburgo, di Londra. Fu insignito di medaglia d’oro dal re di Prussia, da Giuseppe II°, dal re di Danimarca e fatto socio anche di altre Accademie: di Stoccolma, di Upsala, di Bologna, di Siena, di Lione. Compì parecchi viaggi in Lombardia, Piemonte, Toscana per incarichi da parte di principi e
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governi. Anche Clemente XIII° nel 1760 si servì di lui per opere di idraulica e di sistemazione del corso del Reno e di altri fiumi. A Milano fu interpellato per la costruzione di un canale con Pavia e per progetti di navigazioni dell’Oglio e dell’Adda e di altri canali navigabili del milanese. Fece anche un piano per la Specola di Brera e per il Collegio degli Ingegneri e si occupò anche del progetto di cui nel 1764 tutta Milano parlava, della costruzione della guglia maggiore del Duomo, esprimendo, però. come matematico esperto anche di architettura, parere negativo nelle “Considerazioni di architettura, di fisica e di meccanica sopra la cupola del Duomo di Milano”. Interessante e curioso in proposito il suo giudizio, riferito dal biografo Pietro Verri: “Mentre non è terminato il pavimento del Duomo, ma in parte è simile a quello di una stalla; mentre la facciata è fatta per metà, e per rimanente mostra un rozzo acervo di sassi e mattoni, pensare a profondere una cospicua somma di denaro all’ornamento dell’ultima sommità, era un errore di metodo per lo meno…”. Egli disse poi che “…non senza pericolo potevasi aggiungere un tal peso, che sarebbe stata facilmente fulminata quell’altissima torre; che avrebbe resa deforme la figura della Chiesa. Ora ciascun vede che egli aveva ragione, e che si sarebbe meglio fatto seguendo il suo parere. Ma allora per aver cercato coi suoi discorsi di impedire una deformità veramente ridicola fu esposto alla personale animosità di alcun ingegnere, e di molti Patrizi”. La sua opposizione poteva sembrare eccessiva, ma alla lunga riguardo alla statica non era proprio del tutto errata: lo hanno ampiamente dimostrato, dopo vari interventi precedenti, le imponenti e complesse opere di restauro sui quattro piloni del tiburio portate a termine nel 1986. Sempre a Milano, Frisi collaborò al “Caffè”, con altri grandi riformatori lombardi come i fratelli Verri, C. Beccaria, G. R. Carli, e fu proprio lui, anche con i suoi viaggi a Parigi, Londra, Amsterdam, dove conobbe molti dotti - tra cui Diderot e d’Alembert - coi quali poi si mantenne in corrispondenza, a far da tramite tra gli illuministi dell’Italia settentrionale e i principali scienziati europei (Spallanzani, Lagrange, Condorcet...). Nel 1768 fu a Vienna dove conobbe il Kaunitz che approffittò della fama da lui goduta per fargli scrivere anche di diritto canonico e sopra le controversie giurisdizionali tra Chiesa e Impero (Ragionamento sopra la potestà temporale dei principi e l’autorità spirituale della Chiesa). Di
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ritorno a Milano, quando il Collegio Imperiale, dov’egli abitava, fu destinato ad altro uso, Frisi lasciò la congregazione, ma non l’abito: Pio VI°, infatti, nel 1776 gli concesse la secolarizzazione: Diverso in proposito il giudizio di due suoi biografi barnabiti il Boffito si rifà alla giustificazione addotta dal Verri, mentre il Premoli vi vede un’insofferenza, dopo i trionfi in campo scientifico, per “ogni dipendenza dai superiori”, per “ogni prescrizione della vita religiosa” perchè “egli da tempo viveva più nel mondo che nel chiostro”. Ma sarà compianto e onorato dai barnabiti, dopo la sua pia morte testimoniata da P. Racagni, avvenuta in Milano il 22 novembre 1784, con un monumento sepolcrale in Sant’Alessandro e una magnifica epigrafe esaltante i suoi meriti e il suo valore. Meritevole di menzione pure l’elogio del suo amico Verri. “Egli coll’esempio, colle lezioni, cogli scritti fu il primo che scosse dal sonno la nazione... sostituì alle nozioni scolastiche le verità dimostrate; alle frivole questioni, la cognizione del cielo e dei fenomeni terrestri; all’araba dialettica, l’infallibile calcolo. (Informazioni riportate da internet) Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione a Napoli. Il testo racchiude le principali discipline di carattere meccanico principalmente studiate all’epoca nelle Scuole di Applicazione. INDICE ARGOMENTI: I) Della Meccanica e della Statica ossia delle leggi generali dell’equilibrio e del moto dei corpi. Libro primo; prime nozioni del moto, delle prime leggi del moto uniforme e variabile, composizioni, gravi, discesa libera dei corpi, in curvilineo, pendolo, il moto dei proiettili, equilibrio e centro di gravità, della teoria e del maneggio delle macchine semplici e composte; II) Dell’Architettura Statica, ossia dall’applicazione dei principi precedenti alla teoria delle fabbriche. Libro secondo; III) Dei principi, e degli usi dell’idrostatica, ossia delle leggi dell’equilibrio dei corpi fluidi e della livellazione. Libro Terzo; IV) Dei principi dell’idraulica. Libro Quarto;
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V) Dell’idrometria dei Fiumi, e dei canali. Libro quinto; VI) Dalla geografia fisica dei fiumi. Libro sesto; VII) Dell’architettura dei fiumi e dei torrenti. Libro Settimo; VIII) Dell’architettura dei canali navigabili. Libro Ottavo. Come è evidente il testo tratta per gran parte problemi di idraulica. Solo nel primo libro sono considerati alcuni degli argomenti anche oggi presenti nei testi di Meccanica Applicata alle Macchine, quali i sistemi per il sollevamento di carichi.
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2) Anno 1811-- J. Klostermann fils, Libreria dell’Ecole Imperiale Polytechnique – Parigi; FINBEC, A XXIV C 33; M. Hakette -- Traité elementair des machines -- (p. 452); M. Hachette, insegnante della Scuola Imperiale Politecnico. Dal timbro posto sul primo foglio del testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione a Napoli. INDICE ARGOMENTI: I) Macchine e forze applicate al movimento, Macchine elementari, Forze di animazione, Considerazioni sulle forze II) Macchine idrauliche di prima classe III) Macchine idrauliche di seconda classe IV) Teoria degli ingranaggi, ruote cilindriche, ingranaggio di una ruota cremagliera.
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3) Anno 1818 -- Libreria Quai Des Agustin - Bachelier; FINBC, A XX D 48; Me. J. - Borgnis -- Trattato completo della meccanica applicata alle arti -- (p. 287 + 26 tavole grfiche): contenant l’exposition Paris; Borgnis, ingegnere e membro di diverse Accademie Francesi. Il testo tratta maggiormente le tecniche di fabbricazioni delle macchine militari, armi, cannoni. I primi capitoli sono dedicati alle fabbricazioni di strutture edili, (forse sempre attinenti al settore militare). INDICE ARGOMENTI: V) Macchine di cui l’architettura civile fa uso 1) La forza della materia 2) Fabbricazione dei mattoni 3) Polverizzazione delle diverse sostanze usate nelle arti dipendenti dall'architettura civile VI) Macchine dipendenti dall’architettura idraulica 1) Sondaggio 2) Pulitura 3) Estrazione dei corpi solidi sommersi VII)
Macchine militari
1) Macchine militari vecchie 2) Fabbricazione di armi bianche 3) Fabbricazione di armi a fuoco 4) Fabbricazioni di cannoni 5) Fabbricazioni per stendere cannoni VIII)
Macchine dipendenti dalle costruzioni navali
IX) Fabbricazioni funi X) Fabbricazioni ancore XI) Ancore rigide
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4) Anno 1828 -- Libreria Quai De Agustin, Bachelier – Paris; FINBEC, XXIV C 17; C. A. Coulomb -- Teoria delle macchine semplici con considerazioni sull’attrito delle loro parti e sulla rigidezza delle corde -- (p. 368 + 18 tavole illustrate) C. A. Coulomb, cavaliere di Savint- Luis, Capitano del Genio, dell’istituto di Francia, Membro della Legione d’onore. Non è stato possibile reperire l’indice degli argomenti.
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5) Anno 1842 -- Libreria, Polytechique De J. Baudry - Paris; FINBC, A XXIII C 53; Redtenbacher -- Principes de la construction des organes des machines -- (pag. 459); F. Redtenbacher, professore all’Écolè Polytechique di Francia. Dal timbro posto sul primo foglio del testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione a Napoli. INDICE ARGOMENTI I) Elasticità e resistenza dei materiali II) Costruzioni delle parti di macchine III) Calcolo delle resistenza passive IV) Ingranaggi V) Meccanismi del movimento VI) Macchine azionate dalla forza dell’uomo
6) Anno 1839 -- Libreria Quai Des Agustin Bachelier - Paris; FINBC A XXIII A 09; F. - M. G. de Pambour -- Théorie De La Machine a Vapeur -- (p. 420); F. – M. G. de Pambour, nel testo, viene citato come anziano dell’ècolé polytechnique di Paris. Dal timbro posto sul primo foglio del testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione a Napoli. Il libro si trova in lingua francese ed è destinato a provare l’inesattezza dei metodi impiegati per valutare gli effetti le proporzioni delle macchine a vapore; inoltre, è destinato a sostituire una serie di formule analitiche, atte a determinare la velocità di una macchina data, la sua vaporizzazione per effetti voluti, la sua forza in cavalli, il suo effetto utile per un consumo conosciuto d'acqua e di combustibile, il carico o il rilassamento che occorre dargli per fargli produrre il suo massimo effetto utile.
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INDICE ARGOMENTI: I) Prova dellâ&#x20AC;&#x2122;inesattezza dei metodi ordinari di calcolo II) Le leggi che regolano lâ&#x20AC;&#x2122;azione meccanica del vapore III) Teoria generale della macchina a vapore IV) Macchine ad alta pressione V) Macchine locomotive VI) Macchine rotative a doppio effetto, di Watt VII) Macchine di Cornuvalies a doppio effetto VIII) Macchine di Woolf o di Edwards IX) Macchine di Evans X) Macchine di Watt a singolo effetto XI) Macchine di Cornuvalies a singolo effetto XII) Macchine atmosferiche
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7) Anno 1852 -- Langlois & Leclerco / Victor Masson - Paris; FINBC A XXIII A 35; M. Ch. Delaunay -- Corso elementare di meccanica teorica applicata -- (p. 691); M. Ch. Delaunay, professore di meccanica all’Écolè Polytechique e alla facolta di Analisi di Parigi. Dal timbro posto sul primo foglio del testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione a Napoli. Il libro è in lingua francese; tratta ampiamente secondo le conoscenze dell’epoca, i principi generali della meccanica relativa al moto ed all’equilibrio dei corpi solidi, liquidi e delle macchine cosiddette complesse, come i sistemi cinematici di collegamento con elementi elastici, ad ingranaggi, con catene, l’accoppiamento ruota rotaia, tratta inoltre le prime applicazioni di sistemi per il sollevamento dell’acqua “pompe”, vengono ampiamente trattate (nel limite della conoscenza dell’epoca) le turbine idrauliche, le macchine a vapore. Ad una completa trattazione degli argomenti vi è in aggiunta una completa illustrazione del meccanismo o delle macchina, mediante un cospicuo numero di disegni. INDICE ARGOMENTI: I)
Nozioni generale sul movimento
II)
Nozioni generali sulle forze
III)
Composizioni delle forze
IV)
Centro di gravità di un corpo
V)
Studio di diverse macchine sotto il punto di vista dell’equilibrio delle forze che sono applicate su di loro
VI)
Studio delle macchine allo stato di movimento uniforme
VII)
Produzione e modificazione del movimento con le forze
VIII)
Resistenze passive
IX)
Studio delle macchine allo stato di movimento non uniforme
X)
Applicazione dei principi precedenti allo studio di qualunque macchina
XI)
Nozioni generali sul trasporto dei carichi
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XII)
Considerazioni generali sui motori
XIII)
Principi relativi all’equilibrio dei fluidi
XIV)
Principi relativi al movimento dei fluidi
XV)
Macchine che servono ad alzare i liquidi
XVI)
Uso dell’acqua come motore
XVII) Macchine che servono a far muovere la gas XVIII) Uso del vento come motore XIX)
Uso del vapore come motore
XX)
Uso dell’elettricità come motore
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8) Anno 1854 -- Mantova editori-tipografi Fratelli Negretti – Mantova; FINBC, A XXIII A 53); A. Clementi -- Manuale di Meccanica Tecnico-Pratico ad uso degli artisti, professionisti, proprietari ecc. -- (p. 150 + 2 tavole sui “segni grafici adoperati nella meccanica”); Antonio Clementi direttore dell’Imp. Regia Scuola Normale in Venezia e socio di varie Accademie Scientifico-Letterarie. Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca di Napoli della Facoltà di ingegneria. E’ un manuale di meccanica, realizzato per coloro che non hanno una solida base di matematica; è costituito in due parti, la prima tratta le leggi del moto e dell’equilibrio dei corpi, la seconda delle macchine. Alla fine del libro si trova un appendice riportante tutte le gravità specifiche dei fluidi conosciuti all’epoca e due ampie tavole con l’illustrazione di tutti i simboli della meccanica adoperati in quel periodo.
PREFAZIONE Lo studio della Meccanica è divenuto al giorno d’oggi di non poca importanza all’uomo raccolto nella civile società, tanto perché lo mette in grado di acquistarsi delle fondate cognizioni sopra molte leggi della natura, quanto perché gli reca immensi vantaggi in molti mestieri, e nell’uso delle macchine e degli strumenti più comuni: e non solo impedisce gli errori e la lentezza in molti lavori, ma fa strada bene spesso ad utili scoperte e miglioramenti tendenti ad impiegare nel mondo il più utile le diverse forze di cui sono dotato o tanti corpi nella natura, onde così soddisfare ai molti bisogni e comodi della società con risparmio di spesa, di facoltà e di tempo. Questo manuale ristretto è pertanto destinato a diffondere delle utili cognizioni della sfera della Meccanica fra coloro, i quali per mancanza di una fondata istruzione matematica non possano fare uso di opere rigorosamente scientifiche sopra questo oggetto. Credesi quindi di non avere sbagliato, se si ha procurato di trattare le verità più importanti di questa scienza in modo intelligibile
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alla classe maggiore dei lettori, senza però del tutto dispensarsi da dimostrazioni, dove queste furono riconosciute siccome indispensabili. Nella compilazione di questo lavoro si ebbe riguardo per i limiti prefissi; in quanto all’ordine ed alla esposizione, si è cercato di servire possibilmente alla semplicità e chiarezza, come a condizioni essenziali alle quali soddisfar deve ogni libro elementare. Due sono le parti in cui è deciso: la prima tratta delle leggi del moto e dell’equilibrio dei corpi; la seconda delle macchine. L’appendice poi comprende una breve descrizione della macchina a vapore nei suoi principi, alcuni sulla elettricità e sul modo di erigere i parafulmini; e per più conosciuti. I paragrafi che contengono le principali definizioni e le regole più importanti della meccanica, sono segnati con caratteri più grandi e possono da per sé formare un tutto indipendente dal rimanente, che contiene regole accessorie, dimostrazioni, avvertenze ecc. e che sono indicate con caratteri minori. INDICE ARGOMENTI: Parte prima: Leggi del moto e l’equilibrio dei corpi I) Leggi generali del moto e dell’equilibrio dei corpi 1) Della Materia 2) Del moto stesso senza riguardo alle forze che lo producono 3) Delle forze atte a produrre un moto II) Leggi dell’equilibrio e del moto dei fluidi liquidi 1) Dell’equilibrio dei fluidi liquidi 2) Del moto dei fluidi liquidi III) Leggi dell’equilibrio e del moto dei fluidi espansibili IV) Leggi degli ostacoli al moto Parte seconda Leggi del moto e dell’equilibrio delle macchine I)
Delle macchine semplici
II)
Delle macchine composte
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Appendice A. Descrizione dispendiosa della macchine a vapore nei suoi principi B.
Breve storia delle macchine a vapore
C.
Alcuni cenni sull’elettricità e sul modo di redigere parafulmini
D.
Tabella delle gravità specifiche dei solidi e dei liquidi più conosciuti
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9) Anno 1860 -- Tipografia Reale Militare - Napoli; FINBC, A XXIII B 24; Vincenzo A. Rossi -- Principi fondamentali meccanici, tecnici e pratici della teoria delle macchine con manuale pratico -- (p. 936 + 17 tavole); Vincenzo A. Rossi, ingegnere civile e socio di diverse accademie. INDICE ARGOMENTI: I)
Dalle forze e dal loro effetto in generale, dalla loro misura in natura, e donde trattarle, e dalle condizioni e vantaggi di una nota macchina
II)
Manuale 1) Definizioni e principi sulla meccanica in generale, sulla macchina in generale, sullâ&#x20AC;&#x2122;attrito, sulla rigidezza dei canapi a catena, sulla resistenza dei mezzi. 2) Quesiti pratici e regole o risposte per risolversi 3) Tavole numeriche
III)
Dalla trasformazione dei movimenti e dalla trasmissione delle forze 1) NecessitĂ di trasformare i movimenti nelle macchine per ottenere la voluta forza. Come progettarli e studiarli. (A seguire tutti i tipi di trasformazione dei moti, da rettilineo a circolare, ecc.)
IV)
Manuale: per la trasformazione dei movimenti e per la trasmissione delle forze.
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10) Anno 1861 -- Libreria Quai De Agustins - Parigi; FINBC, A XXIII A 65; J. N. Haton de la Coupilliere -- Trattato dei meccanismi -- (p. 484); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione di Napoli. INDICE ARGOMENTI: I)
Teorie geometriche (generalità, studio delle trasmissioni uniformi)
II)
Rulli della trasmissione variabile (ellisse, iperbole, parabole)
III)
Diapositive (cilindriche, di rivoluzione, elicoidali, a doppio effetto)
IV)
Scalmanature
eccentriche
(generalità,
scanalature
trasmissioni uniformi, trasmissioni sinusoidali) V)
Eccentrico a quadro
VI)
Ingranaggi piani
VII)
Superfici degli ingranaggi
VIII) Treni di ingranaggi IX)
Ingranaggi epicicloidali
X)
Ingranaggi triangolari
XI)
Rapporti di trasmissione, combinazione dei movimenti
XII)
Parallelogramma e giunti
XIII) Funi XIV)
Regolazione delle destinazioni
XV)
Regolazione dei meccanismi
XVI)
Indicazioni dinamiche
XVII) Manometri XVIII) Proprietà generali dell’attrito XIX)
Utilità dell’attrito
XX)
Resistenza al movimento
rettilinee,
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11) Anno 1861 -- Libreria scientifica, industriale ed agricola di E. Lacroin FINBC, A XIX B 55; Ch. Laboulaye -- Trattato di cinematica o teoria dei meccanismi -- (p. 830); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione di Napoli. Ch. Laboulaye, nel testo viene citato come anziano dell’écolé politecnique. INDICE ARGOMENTI: I)
Principi fondamentali, (sul moto dei corpi)
II)
Le macchine semplici
III) Parti delle macchine IV) Parti meccaniche V)
Organi di trasformazione del movimento
VI) Movimento circolare continuo in circolare continuo (in riferimento circolare continuo) VII) Rapporto di velocità costante – assi paralleli VIII) Rapporto di velocità variabile – assi paralleli IX) Assi che si incontrano X)
Assi nello spazio
XI) Assi non paralleli XII) Movimento circolare continuo in rettilineo continuo (sistema di riferimento con moto rettilineo continuo) XIII) Movimento rettilineo continuo in rettilineo continuo XIV) Movimenti continui e movimenti alternati: XV) Movimento circolare continuo in circolare alternato XVI) Movimenti circolari continui in rettilinei alternati XVII)Movimento rettilineo continuo in circolare alternato XVIII) Movimento rettilineo continuo in rettilineo alternato XIX) Movimento circolare alternato in circolare alternato XX) Movimento circolare alternato in rettilineo alternato
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XXI) Movimento rettilineo in rettilineo alternato XXII)Combinazione dei movimenti XXIII) Movimento qualunque in movimento curvo XXIV) Combinazione delle velocità XXV) Organi di modificazione del movimento: organi di variazione delle velocità, organi di regolazione del movimento, organi d’arrêt XXVI) Operatori : trasporto verticale dei corpi pesanti, trasporto orizzontale dei corpi pesanti XXVII) Organi di disposizione: XXVIII)
Macchine utili
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12) Anno 1861 -- Editore libreria Bassermann - Mannheim; FINBC, A XXIII C 53; F. Redtenbacher
--
Attlante dei risultati scentifici e pratici destinati alla
costruzione delle macchine -- (solo tavole grafiche); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione di Napoli. F. Redtenbacher : Direttore della Scuola Politecnica di Carlruhe. Il testo si compone di sole rappresentazione grafiche. NON VI È INDICE
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13) Anno 1862 -- Mallet-Bachellier, libreria Imperiale - Parigi A XIX C 11; H. Resal -- Trattato di cinematica pura -- (p. 412); Dal timbro posto sul primo foglio del testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione di Napoli. H. Resal, ingegnere de Mines, dottore e scienziato. INDICE ARGOMENTI: I) La velocità: velocità nozioni preliminari, velocità,
proiezione su di una
direzione o piano, composizione di velocità simultanee, applicazioni della composizione geometrica delle velocità;
II) L’accelerazione e sue proprietà: accelerazione, proiezione su di un asse, proiezione su di un piano, composizione delle accelerazioni, applicazione della composizione delle accelerazioni, teorema generale relativo al movimento di un punto;
III) Movimento geometrico di sistemi invariabili: movimento di traslazione e di rotazione, movimento di un sistema invariabile parallelo ad un piano fisso, movimento generale di un sistema invariabile, composizione di traslazione e rotazione;
IV) Accelerazione nel movimento di un sistema invariabile: accelerazione nel movimento piano su di un piano, accelerazione nel movimento di un sistema invariabile attorno ad un punto fisso, accelerazione nel movimento generale di un sistema invariabile;
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V) Movimento relativo: movimento relativo di un punto rispetto ad un sistema invariabile, superaccelerazione
(scatto)
del
movimento
di
un
punto,
superaccelerazione (scatto) nel movimento di una figura piana, superaccelerazione (scatto) nel movimento di un sistema invariabile attorno ad un punto fisso, la superaccelerazione (scatto) nel movimento generale di un sistema invariabile.
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14) Anno 1866 -- Libreria editore J. Baudry, Paris et Liège (Paris, via Saintes Pères 15 / Liège, place Saint Paul 6) - Paris et Liège; FINBC, A XXIII B 10; V. Dwelshauvers -- Manuale di meccanica applicata -- (p. 210 + 8 tavole); Dal timbro posto sul primo foglio del testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione di Napoli. Dottore, scienziato fisico e matematico; ripetitore alla scuola di Mines Liège INDICE ARGOMENTI: I) Studio Algoritmo- velocità : velocità costante, movimento uniforme; velocità variabile, movimento variabile; movimento uniforme variabile II) Studio geometrico - direzione del movimento : movimento rettilineo, movimento circolare, movimento qualunque III) Composizione e decomposizione delle velocità IV) Movimenti relativi e comparativi V) Movimenti di figure rigide VI) Studio geometriche - composizioni e decomposizioni: assi concorrenti, assi paralleli, componenti della rotazione, assi non paralleli e non concorrenti, l’accelerazione, movimento resistente VII) Teoria dei meccanismi VIII) Trasmissione del movimento per contatto immediato IX) Trasmissione del movimento per intermediario flessibile X) Trasmissione del movimento per intermediario rigido XI) Treni o equipaggi dei meccanismi elementari e dei meccanismi complessi XII) Ricerche di leggi del movimento
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15) Anno 1868 -- Editore libreria Bassermann, Heidelberg - Paris; FINBC, A XXIII D 45; F. Redtenbacher – Risultati scentifici e pratici destinati alla costruzione delle macchine -- (p. 472); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. INDICE ARGOMENTI: Geometria I) Disposizione delle diverse curve II) Calcolo di superficie e di volume III) Pulegge IV) Ruote sbozzate al laminato V) Ingranaggi VI) Guide di pistone Resistenza dei materiali VII)
Resistenza assoluta
VIII) Resistenza relativa IX) Resistenza reattiva X) Torsione XI) Resistenza del fango XII)
Tensione delle lame
XIII) Flessione delle barre e delle lame XIV)
Solidi di uguale resistenza
XV)
Raffronto delle diverse sezioni
XVI)
Resistenze dei solidi contro forze vive
XVII) Coefficiente di resistenza e di elasticità Costruzione degli organi di macchine XVIII) Fune XIX) Catene
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XX) Viti di assemblaggio XXI) Rivetti XXII) Accoppiamenti di alberi XXIII) Cuscinetti XXIV) Pulegge XXV) Rulli e pulegge di tensione XXVI) Vite senza fine XXVII) Sedie di cuscinetto XXVIII) Leve gomiti XXIX) Manovella XXX) Assali a gomito XXXI) Traverse XXXII) Biella XXXIII) Bilanciere XXXIV) Besants pour differente applicazione XXXV) Tuyaux XXXVI) Coperchi, zoppicate ad imballaggio XXXVII) Valvole, rubinetti, pistoni XXXVIII) Risultati di calcolo applicati alla costruzione di Bàtimeuts Attrito tra serie di corpi solidi rigidezza delle funi XXXIX)
Coefficiente di attrito
XL) Formule per il calcolo per la resistenza dell’attrito Ruote idrauliche XLI) Norme per la disposizione e la costruzione di una ruota idraulica XLII) Tracciamento delle ruote XLIII) Norme per la costruzione di ruote idrauliche XLIV) Norme per il calcolo dell’effetto utile di vecchie ruote idrauliche Turbine XLV) Turbine XLVI) Turbine XLVII) Ruote radiali
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XLVIII) Ruote tangenziali Il calore e suo utilizzo XLIX) Lavoro della pressione L)
Il vapore di acqua Macchine a vapore
LI) Risultati teorici LII) Risultati pratici LIII) Volani di macchine a vapore LIV) Risultati per la determinazione pratica delle dimensioni di macchine a vapore LV) Macchine a vento Trasporto per strade e terre LVI) Locomotive LVII) Ruote a vapore
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16) Anno 1870
--
Imprimeur-Libreria, Gauthier-Villars della Scuola Imperiale
Politecnico, (Quais De Agustin, 55) - Paris; FINBEC, A XXIII B 52; J. - V. Poncelet
--
Introduzione alla meccanica industriale fisica o
sperimentale -- (p. 520 + 2 tavole); Dal timbro posto sul primo foglio del testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione di Napoli. INDICE ARGOMENTI: I) Nozioni generali sulla costituzione e proprietà fisiche dei corpi; II) Nozioni preliminari sul movimento, forze e loro effetto; III) Informazioni sul movimento per forze motrici costanti; IV) Informazioni dirette del movimento per forze generali; V) Le resistenze VI) Strofinio dei solidi VII) Resistenze dei fluidi
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17) Anno 1872 – Libreria Dictionnaire di arte e manufatti, 40 Rue Madame, 40 – Parigi; FINBC, A XXIII B 49; A. Taffe -- Applications de la Mécanique aux machines -- (p. 539); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. A. Taffe, professore alla scuola di arte e materia, anziano officiare d’artigliere, anziano Chef . INDICE ARGOMENTI: I) Nozioni fondamentali sul moto, sulle forze e sul lavoro; II) Nozioni riguardanti il lavoro dinamiche; III) Applicazioni della meccanica; IV) Nozioni di idraulica pratica; V) Applicazioni della meccanica a ruote idrauliche; VI) Macchine a vapore; VII) Macchine operatrici VIII) Misura sperimentale del lavoro trasmesso da un asse in rotazione;
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18) Anno 1874 -- Libreria Imperiale Gahutier-Villars - Parigi; FINBC, A XXIII B 52; J. – V. Poncelet -- Corso di meccanica applicata alle macchine -- (p. 520); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Scuola di Applicazione di Napoli. INDICE ARGOMENTI: I) Considerazioni generali sulle macchine e movimento II) Principio del mezzo che regola l’azione delle forze sulle macchine e la trasmissione delle velocità con rapporto determinato; III) Calcolo delle resistenze passive dei pezzi in movimento uniforme, sotto delle azioni sensibilmente invariabili. IV) Influenza delle variazioni delle velocità sulle resistenze;
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19) Anno 1874 -- Libraio Editore Napoli in via Roma, ed a Milano - Napoli, Milano; FINBC, A XXIII B 20; F. Reuleaux -- Teoria generale delle Macchine -- (p. 539) Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. F. Reuleaux, autore del testo, direttore della scuola di Berlino; Giuseppe Colombo, professore dell’Istituto Superiore di Milano. Questo trattato di F. Reuleaux il fondatore della cinematica moderna rappresenta una pietra miliare della cinematica applicata. Già all’epoca della sua pubblicazione ne in lingua tedesca se ne ravvisò l’importanza, tanto che ne furono subito effettuate traduzioni i lingua italiana, in russo e, poco dopo, in lingua francese. Ancora oggi la cinematica utilizza concetti sviluppati in quest’opera, oltre che la terminologia. Data l’importanza assunta da questo autore nella Meccanica Applicata alle Macchine ci è sembrato opportuno riportare integralmente la lunga prefazione di questa opera, in quanto l’autore fa una disamina degli studi di cinematica fino ad allora esistenti indicandone gli aspetti critici. INDICE ARGOMENTI: I)
Idee generali 1) Leggi generali del moto e dell’equilibrio dei corpi 2) Limiti del problema della meccanica 3) La scienze delle macchine 4) Soluzione generale del problema delle macchine
II)
Teorema di feronomia 1) Considerazioni preliminari 2) Movimento relativo in un piano 3) Centro momentaneo di rotazione o polo, poligono polare 4) Traiettorie polari, rotolamento cilindriche 5) Tracciamento delle traiettorie polari 6) Rotazione intorno ad un punto
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7) Rotolamento conico 8) Espressione generale del movimento relativo dei corpi solidi 9) Roteazione e rotolamento di superfici rigate III)
Coppie di elementi 1) Diversi generi di coppie di elementi 2) Determinazione delle coppie combacianti 3) Dei movimenti delle coppie combacianti 4) Appoggio necessario e sufficiente degli elementi 5) Appoggio contro il trasporto 6) Appoggio contro la rotazione 7) Appoggio contemporaneo contro la rotazione ed il trasporto 8) Coppie superiori di elementi 9) Il biangolo archilineo nel triangolo 10) Traiettorie dei punti del biangolo archilineo rispetto al triangolo equilatero 11) Traiettorie dei punti del triangolo rispetto al biangolo archilineo 12) Figure di larghezza costante 13) Il triangolo archilineo equilatero nel rombo 14) Traiettorie dei punti del triangolo archilineo rispetto al quadrato 15) Traiettorie dei punti del quadrato rispetto al triangolo archilineo 16) Altri dischi archilinei di larghezza cotante 17) Determinazione generale dei profili degli elementi, data la legge del movimento 18) Primo processo. Ricerca del profilo corrispondente ad un altro profilo scelto arbitrariamente 19) Secondo processo. Traiettorie polari ausiliarie 20) Terzo processo. Traiettorie polari secondarie considerate generatrici dei profili 21) Quarto processo. Le traiettorie dei punti degli elementi impiegati come profili
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22) Quinto processo. Parallele ed equidistanti alle rullette impiegate come profili 23) Sesto processo. Tracciamento approssimato per mezzo di archi di circolo. Metodo di Willis 24) Settimo processo. Le traiettorie polari stesse impiegate come profili 25) Generalizzazione dei processi fin ora considerati. IV)
Coppie di elementi non indipendenti 1) Chiusure delle coppie mediante forze sensibili 2) Movimento assioidale a chiusura di forze 3) Elementi cinematici dattili 4) Le molle 5) Chiusure delle coppie di elementi mediante la catena cinematica 6) Chiusura cinematica completa degli elementi duttili
V)
Catene cinematiche non indipendenti 1) Punti morti nei meccanismi. Modo di separarli mediante forze sensibili 2) Passaggio del punto morto mediante chiusura per coppie 3) Chiusura delle catene cinematiche per mezzo di coppie per elementi
VI)
Uno sguardo alla storia dello sviluppo delle macchine 1) Origine e progresso delle macchine 2) Principio cinematico del perfezionamento delle macchine 3) Sviluppo della macchina moderna 4) Motivi impellenti allo sviluppo delle macchine
VII)
Linguaggio simbolico cinematico 1) NecessitĂ di un linguaggio simbolico cinematica 2) Tentativi di linguaggio fatti fino ad ora 3) Generi diversi di simboli da adottare 4) Simboli di specie 5) Simboli di forma
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6) Simboli di relazione 7) Notazione di catene cinematiche e di meccanismi semplici 8) Scrittura abbreviata 9) Scrittura delle catene composite 10) Notazione delle catene con organi di pressione 11) Notazione concentrata di singoli meccanismi VIII) Analisi cinemantica 1) Scopo della analisi cinematica 2) Le coppie dette macchine semplici 3) Il quadrilatero a manovella cilindrico 4) Le manovelle parallele 5) Le manovelle antiparallele 6) La catena della manovella di spinta cilindrica 7) La catena di manovella di spinta isoscele 8) Ampliamento dei perni nella catena della manovella di spinta 9) La catena del glifo a croce rettangolo 10) La catena della manovella di spinta deviata 11) Compendio riassuntivo dei meccanismi a manovella cilindrici 12) Il quadrilatero a manovella conico 13) Diminuzione del numero dei membri di una catena cinematica 14) Aumento dei numeri di una catena cinematica IX)
Analisi dei capsulismi a manovella 1) Concatenizzazione dei meccanismi a manovella con organi di pressione 2) Capsulismo a manovella derivanti dalla manovella di spinta rotativa 3) Capsulismo a manovella derivanti dalla manovella di spinta rotativa isoscele 4) Capsulismo a manovella derivanti dalla manovella a glifo oscillante
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5) Capsulismo a manovella derivanti dalla manovella a glifo rotativo 6) Capsulismo a manovella derivanti dalla manovella di spinta oscillante 7) Capsulismo a manovella derivanti dalla manovella a glifo in croce rotativa 8) Capsulismo a manovella derivanti dal glifo a croce rotativa 9) Capsulismo a manovella derivanti dalla manovella rotativa a spinta archilinea 10) Capsulismo a manovella derivanti dalla manovella doppia rotativa 11) Capsulismo derivanti dai meccanismi conici 12) Capsulismo derivanti dalla manovella a giunto in croce rotativa 13) Capsulismo derivanti dal giunto oscillante 14) Capsulismo derivanti dal giunto a croce rotativo 15) Capsulismo derivanti dal giunto oscillante 16) Colpo dâ&#x20AC;&#x2122;occhio nei risultati precedentemente ottenuti
X)
Analisi degli elementi costruttivi delle macchine
XI)
Analisi degli elementi costruttivi delle macchine 1) Composizione delle macchine per mezzi di elementi costruttivi 2) Viti e collegamenti a viti 3) Biette e collegamenti a biette 4) Chiodi e chiodatura, collegamenti a caldo 5) Perni, assi, alberi 6) Giunti 7) Supporti, sedie, castelli 8) Corde, cinghie e catene 9) Ruote di frizioni, trasmissioni a cinghia e a corda 10)Ruote dentate, ruote a catene
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11)Volanti 12)Leve, manovelle, bielle 13)Traverse, o teste crociate, e guide 14)Ruote di arresto e nottolini 15)Il movimento retrogrado negli arresti scorrenti 16)Arpioni 17)Freni 18)Innesti 19)Riepilogo dei metodi di messa in moto e di fermata 20)Tubi, cilindri a vapore e da pompa, stantuffi e scatole a stoppa 21)Valvole 22)Le molle considerate come elementi di macchina 23)Conseguenze dell’analisi precedente XII)
Analisi della macchina completa 1) Idee dominanti attuali 2) L’operatore 3) Significato cinematica dell’operatore 4) Il ricevitore 5) Significato cinematica della macchina completa 6) Macchine motrici e macchine operatrici 7) L’arti speciali della macchina completa. Analisi descrittiva 8) Esempi di analisi descrittive di macchine complete 9) Significato della macchina per le società PREFAZIONE:
Le considerazione che seguono hanno lo scopo di discutere i diversi aspetti sotto i quali si presentano in generale le macchine onde determinare, fra i molti, il vero punto di vista da cui si deve studiare. Noi le intendiamo perciò: Principi fondamentali di una teoria generale delle macchine. La scienza della composizione delle macchine, o cinematica, si suddivide in due parti, la teoria e l’applicata. Ora è la parte teorica che forma l’oggetto della presente pubblicazione; essa si occupa unicamente di stabilire i principi che servono di base alle applicazioni della scienza; e differisce essenzialmente, in grand parte, delle teorie fino ad ora comunemente accettate. Trattandosi di ricerche puramente teoriche, non dovrei sembrare contare che sull’interesse delle persone di scienza. Tuttavia teoria e pratica non sono antitesi, come pur spesso tacitamente si suppone; la teoria, benché ciò possa qualche volta accadere, anzi
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qualora la vera pratica si aggiri in un campo dischiuso dalla scienza, essa non è necessariamente contraria alla pratica, né la pratica alla teoria, benché ciò possa qualche volta accadere, anzi qualora la vera pratica si aggiri in un campo dischiuso dalla scienza, essa non può che accordarsi con la teoria, se questa ultima è esatta. L’assioma, così popolare, dell’antagonismo fra l’empirismo e la teoria; esso rimarrà sempre; e quanto maggiore sarà il progresso della teoria, tanto più terreno perderanno i procedimenti empirici nella loro lotta con metodi teorici. A questi metodi il pratico istruttore e amante del progresso non può mai restare indifferente; tuttavia può avvenire che egli simantenga per qualche tempo sulla riserva. Ma le questioni teoriche di cui si tratta sono di tal natura che si impongono potentemente da sé; io nutro quindi la speranza che, oltre agli specialisti teorici, anche pratici vorranno interessarsi a questo nuovo indirizzo; e sento il dovere verso gli uni e verso gli altri di espor loro le ragioni per le quali ho abbandonato i modi di vedere fin ora in uso e ho creduto di doverti sostituire con altri. Tentando di fondere sopra nuove basi la scienza delle composizione delle macchine, io lo faccio nella convinzione che ciò ne valga la pena, se conduce a un vantaggio reale nello studio delle macchine. Ora io credo di poterlo con sicurezza promettere. Chi ha meglio compreso una macchina, chi è penetrato più profondamente nella sua intima essenza, è messo maggiormente in grado di trarne profitto.
Qui non si tratta solo di dare una forma nuova a principi già conosciuti e discussi, ne di surrogare nuove suddivisioni e nuove nomenclature alle antiche. Forse con tali modificazioni si potrà trattare la materia con maggiore facilità o eleganza; ma per l’uso pratico si può ancora per molto tempo servirsi dei metodi conosciuti. No: la nuova teoria, se vuol pretendere di destare un generale interesse, deve fornire la possibilità di produrre qualche cosa di nuovo: essa deve rendere solubili i problemi che finora con i metodi sistematici sono rimasti assoluti. Ora si può dire che questo appunto avverrà quando riesca di dare una forma veramente scientifica alta cinematica delle macchine, perfino nelle sue più semplici proposizioni. Veramente in un certo senso si è anche trattato fin ora questa materia in modo scientifico, limitatamente cioè a quelle sue parti che si presentavano all’analisi matematica. Solamente ciò avvenne come si disse, per alcune parti, ma non per complesso e molto meno per quanto riguarda l’intima esistenza del soggetto: la teoricità della trattazione è semplice questione di matematica o di meccanica, ma non di cinematica. Quest’ultima è rimasta, nella sua sostanza e nei suoi principi fondamentali, ancora inesplicata e solo per caso può essere schiarita in qualche punto speciale. Essa può paragonarsi ad un albero il quale, cresciuto entro una torre, ha spinto fin dove poteva i suoi rami; dove questi hanno potuto imbeversi d’aria e di luce, sono frondosi e fiorenti; ma il tronco non porta che ramoscelli e germi avvizziti. L’analisi matematica cerca, con tutto l’apparato dei mezzi scientifici, le proprietà di un dato meccanismo; e in questo senso essa ha accumulato un ricco materiale, che in seguito non solo rimarrà utile, ma aumenterà perfino di valore. Tuttavia ciò che non si è ancora studiato e l’altro lato, incontrastabile il lato più importante del problema, vale a dire la questione: Come si è giunti al meccanismo e ai suoi elementi? Qual è la legge che regge il processo con il quale il meccanismo si combina? è innanzi tutto avvii una legge per simili processi? Oppure si deve semplicemente accettare quello che il genio inventivo ci presenta e quindi non rimane alla scienza il compito di analizzare quanto esso ha trovato, nello stesso modo che si procede nella storia naturale. Finora si è esclusivamente seguito questo sistema di tentativi: di penetrare più in là, dietro alle scene, non vi sono che tracce. Si venne in conseguenza, nello studio delle macchine, a questo singolare risultato che si è lavorato con grandi mezzi attorno ai prodotti della facoltà inventiva dell’uomo, cioè del pensiero, senza conoscere il processo col quale il pensiero stesso li ha creati. Per questa strana conseguenza, che non si ammetterebbe facilmente in altri rami della scienza esatta, avviene che, se anche non lo sa dire apertamente, pure
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tacitamente si riconosce che la facoltà inventiva è una specie di divinazione, è il risultato di una ispirazione superiore. Si prova un certo rispetto per una persona, quando si dice che essa ha inventato la tale o la tale altra macchina . Quando noi dobbiamo studiare o insegnare la cosa senza altro al processo della sua creazione. Allorché, per esempio, prendiamo a considerare, secondo i metodi usati finora, il noto parallelogrammo che Watt inventò per la sua macchina a vapore, oppure quelli di Evans, di Reichenbach, ecc. non troviamo altro da fare dopo d’averli classificati, che di cercare le leggi del movimento a cui questi meccanismi obbediscono, di determinare il miglior metodo per costruirli, e al più, di stabilire i loro mutui rapporti. Come poi lasciamo in discusso, nonostante l’interesse che eso può destare. Noi cerchiamo, è vero, di spiare il genio nell’intimo del suo pensiero, ma lo facciamo piuttosto per curiosità che per studio. Eppure sembrerebbe, da quanto si disse, che noi potremmo azzardare ancora un passo che sarebbe di essenziale importanza. Tentiamolo. Watt ci ha lasciato, in qualche sua lettera, alcuni indizi sopra il processo mentale che lo condusse a ideare il parallelogrammo. L’idea, scrive, egli nel novembre 1805 a suo figlio mi nacque nel seguente modo. Avendo trovato che la doppia catena, l’arco dentato e la dentiera erano mezzi impropri a trasmettere il movimento dell’asta dello stantuffo al bilanciere, mi posi a cercare se non fosse possibile di riuscirvi mediante movimenti attorno ad assi; e, dopo qualche tempo, mi cadde in mente che, se AB e CD cono due bracci eguali oscillanti ai centri B e C e riuniti con un’asta AD, essi devierebbero, nel loro movimento lungo archi di una certa lunghezza eguale e in senso contrario dalla linea retta, e che quindi il punto E descriverebbe una linea pressoché retta; come pure, se, per comodità, il braccio CD dovesse essere metà più corto ai AB, si otterrebbe lo stesso risultato portando il punto E più verso D.
Fig. 12 Di qui ebbe origine la costruzione che più tardi si denominò parallelogramma. Benché io non sia eccessivamente vano, pure vado più superbo del mio parallelogrammo, che di qualche altra invenzione meccanica che io abbia fatto. Per quanto questa lettera sia interessante, pure esaminandola da vicino, essa ci mistifica, come deve aver mistificato colui a cui era diretta. Noi apprendiamo, è vero, il motivo e qualche risultato delle ricerche fatte, ma non riusciamo a scoprire il metodo seguito. Dove si inoltre considerare che questa narrazione è fatta 24 anni dopo l’invenzione, e che quindi, nella confusione naturale fra la riflessione e le rimembranze, essa non poteva riprodurre con precisione il concetto originario. Assai più naturalmente si esprime Watt, in una lettera originario. Assai più naturalmente si esprime Watt in una lettera Boulton nel 1874, nella quale egli comunica la sua prima idea; Io ho fatto una nuova trovata, egli scrive: Miè nata l’idea di un metodo, per mezzo del quale si può dirigere verticalmente l’asta di uno stantuffo nel suo movimento alternativo, solamente attaccandola a un pezzo di ferro sulò bilanciere, senza catene, senza guide verticali, senza settori od altri pezzi pesanti alla testa del bilanciere, senza attriti considerevoli. Con questa disposizione, quando essa risponda interamente alla mia aspettativa, si può risparmiare 5 piedi di altezza in una macchina di 8 piedi di corsa, risparmio per me importante; ed esso può benissimo servire tanto per macchine a
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singolo effetto che per macchine a singolo effetto. Me ne son fatto a titolo di prova un piccolo modello, che però non muò ancora servire per la costruzione.. non di meno non dire nulla finché io non abbia il brevetto. Se si esamina ora la descrizione annessa al brevetto, vi si trovano non meno di sei sistemi di guide del movimento rettilineo, comprensivi le guide verticali, i settori ecc. in quella lettera condannati; due di questi sistemi si riferiscono alle due diverse forme chei l meccanismo può assumere. E’ rammarichevole che uno dei sei sistemi, che conducono la vero parallelogrammo di Watt non ha saputo approfittarne; essa gli sfuggi in seguito del tutto, il che si comprende quando si pensa a quel rozzo insieme di travi di legno e di pezzi di ferro grossolanamente battuti che dovevano allora costituire elegante meccanismo. Si vede che perfino un pensatore come Watt non può spiegarci il vero concetto primitivo della sua invenzione. Osserviamo però tosto che, nella folla d’idee che devono presentare alla mente dell’inventore un concetto si svolge sempre dall’alto progressivamente. Il successo ci ispira tanto più stima in quanto che l’inventore procedeva in un campo affatto vergine. Ma non troviamo alcuna traccia di una divinazione, di un’ispirazione improvvisa; dopo qualche tempo mi cadde in mente sono le parole dell’inventore; ed esse dimostrano chiaramente che l’invenzione deve essere stata proceduta da ricerche ininterrotte, da una continua applicazione del pensiero. Newton a chi gli domandava come fosse giunto alla legge dalla gravitazione universale, rispose: Io ho continuato a pensarvi senza interruzione. Anche Gèthe ha saputo esprimere efficacemente questa idea colla frase: Cosa è l’invenzione è il risultato di ciò che si cerca.Certamente gli anelli che legano fra loro i successivi concetti dell’inventore cono per noi pressoché interamente nascosti: noi dobbiamo innanzi tutto ricostruirli. L’insieme ci appare come un quadro appena schizzato o già cancellato a metà; e il pittore stesso potrebbe a mala pena darne ragione meglio di quello che noi stessi potremmo fare. Il paragone è infatti appropriato in più di un punto. In ogni nuovo campo aperto alla facoltà creatrice dello spirito, l’inventore procede come l’artista. Con piede leggiero il genio sorvola agli aerei edifici che egli, sopra nuove basi, va mano architettando nella sua mente. Agli inventori e agli artisti non è qualche volta permesso di chiedere conto della vita che hanno percorso. Considerazioni analoghe alle precedenti si possono fare sulla storia delle invenzioni secolari, dove si vede il pensiero di intere generazioni occupato in qualche nuova ricerca. L’invenzione della macchina a vapore, per esempio, è durato un secolo, senza fare altri progressi fuorché quelli consentiti dallo sviluppo contemporaneo delle scienze fisiche. con la scuola di Gallico, quando le leggi della caduta dei gravi furono il raggio di luce che squarciò le nebbie scolastiche distese su tutte le scienze, comincia, al principio del XVII secolo, il metodo d’osservazione, col progresso del quale è strettamente collegata l’invenzione, col progresso del quale è strettamente collegata l’invenzione della macchina a vapore. Non è a caso che esso nacque cola dove l’arte aveva raggiunto un così eminente sviluppo; perché in un terreno fecondo arte e scienze prosperano insieme. Sembrerebbe quasi che i pisani abbiano edificato fuori squadro la loro torre di marmo per le esperienze di Galileo sulla caduta dei gravi. In Firenze nel 1643, Torricelli, allievo di Galileo, giovane di anni ma maturo di senno, scopre il peso dell’atmosfera: all’istante si eleva una battaglia, un clamore universale per salvare l’orrore del vuoto e con esso la scienza in parrucca minacciata dalle fondamenta. Il centro di gravità della controversia e delle nuove ricerche si trasporta nel 1646 dalla Toscana in Francia, dove Pascal esamina la questione e dopo poco tempo passa nel campo dei novatori. Egli eseguisce sul Puy-de-Dòme nel 1648 la prima e memorabile esperienza della misura delle altezze col barometro: essa fu decisiva e le campane di Munster e di Osnabruk celebrarono il trionfo della giovane scienza. In seguito la linea geografica percorsa dal centro di attività della scienza nuova si svolge verso nord-ovest, verso la Germania, nel paese dei principi elettori. I Tilly non avevano potuto annientare la vita dello spirito in Magdeburgo. Qui Otto di Guerieke introduce, nel 1630, un nuovo elemento nella questione del giorno, quello cioè della forza che corrisponde alla pressione atmosferica. Egli la dimostra con la macchina pneumatica e con altri apparecchi d’eperienza in modo scientifico e popolare. Da tutte le
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parti si cercano i mezzi di utilizzare, con la formazione del vuto, la pressione potente che esercita l’atmosfera. per lungo tempo non vi si riesce: alla fine, nel 1696, la soluzione è trovata da Papin a Marburg: la condensazione, cioè, del vapore d’acqua in un cilindro munito di stantuffo. La macchina a vapore, era inventata, Papin, un vero scienziato che, tendando in diversissimi modi il problema, fu l’autore della macchina a vapore. Ma la sua macchina era ancora imperfettissima e poco pratica: il fecondo principio che l’aveva creata aveva bisogno di passare dal campo teorico e dai trattati in latino nella vita reale. Papin, troppo malsicuro, non fu in grado di farlo; egli non riusci a sortire dai suoi primi tentativi, ed il suo gran cilindro a vapore resta ancora incompleto, come un monumento, nel cortile del museo di Cassel. Ma il suo concetto passo al di la della Macchina in Inghilterra ove entrò immediatamente nel campo pratico. Neurcomen e Cawley, due operai, fanno nel 1705 dell’apparecchio di Papin una macchina pratica, la trasformano in una pompa a vapore e l’applicano con successo al servizio delle miniere. Lo spirito inventivo però si riposa dopo quell’epoca, esaurito com’era dopo lo sforzo degli anni precedenti. Il riposo era infatti inevitabile, perché si mancava di materiali scientifici per progredire. Troppo poco era conosciuto il calore, questo agente indispensabile; non lo si sapeva neppure misurare. Bisognava innanzi tutto che si perfezionasse il termometro, che la termodinamica facesse un essenziale progresso. Allora appare Watt, verso il 1763, col suo genio prepotente, il quale porta al più alto grado di perfezione la macchina a vapore, la circonda di una serie di invenzioni meccaniche e cinematiche e arricchisce in pari tempo notevolmente i rami di scienza che vi si riferiscono. Da allora in poi le applicazioni ed i perfezionamenti della macchina si estendono e si succedono senza posa, col concorso di mille intelligenze e di mille braccia, fino al giorno d’oggi in cui essa si può dire perfetta ed è diventa proprietà di tutti. In questi pochi cenni ho passato sotto silenzio tutto ciò che Hombold chiama la sorda lotta del diritto di proprietà. Si potrebbe quasi indurre da questa sommaria rivista che lo sviluppo delle idee si è fatto naturalmente da sé, ove gli improvvisi progressi compiti dopo lunghi intervalli non rilevassero l’azione di spiriti superiori e non ci convincessero sempre più dell’influenza che ha il genio nel perfezionamento della coltura umana. Nello stesso tempo però noi vediamo un’idea svilupparsi dall’altra, come la foglia dal germe, il frutto dal fiore, precisamente come elementi che l’hanno preparata. Io credo d’aver dimostrato in quanto precede che in ogni invenzione c’è sempre una progressione logica, più o meno apparente, di idee. Quanto meno essa è apparente, tanto più alto poniamo nella nostra ammirazione l’inventore; e questi infatti merita tanto maggiore apprezzamento quanto meno materiale, quanto minori aiuti ha trovato a su disposizione. Oggi giorno, in cui il tecnico ha sottomano una così grande massa di mezzi scientifici, si compiono frequentemente progressi che sono, in linea assoluta, della più grande importanza; pure non sono tanto apprezzati quanto lo furono nelle epoche precedenti. Tutto ciò è alla nostra portata nel mondo più semplice e naturale, e anche gli spiriti mediocri possono comprendere e creare. Ma le invenzioni importanti in linea relativa, non consentite che agli spiriti superiori, hanno anche una portata assai maggiore di prima, e ciò spiega lo sviluppo quasi febbrile a cui ora assistiamo nel campo tecnico. Esso è la conseguenza non di una più robusta facoltà creatrice della nostra generazione, ma del perfezionamento e della diffusione degli strumenti dell’intelligenza. Questi, al pari degli utensili delle officine meccaniche moderne, si sono in mille modi accresciuti: gli uomini, che con essi lavorano, sono rimasti gli stessi. Torniamo ora all’argomento propostoci ed esaminiamo storicamente più da vicino quanto si è fatto finora nella cinematica teorica. Non tema il lettore che io voglia qui sollevare la polvere dagli antichi fogli, onde costruire sopra aride date il fondamento di una nuova scienza. Noi cercheremo puramente di seguire i primi passi del pensiero nell’argomento che ci occupa; ma in questa ricerca non dovremo punto turbar la quiete degli antichi volumi. Una volta si considerava ogni macchina come un tutto, costituito dagli organi che le erano propri; quei gruppi di organi che noi chiamiamo meccanismi sfuggivano del tutto all’occhio dello scienziato, od erano appena intravveduti. Un mulino era un mulino, una pila,
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una pila e null’altro. Ecco perché nei libri più antichi si descrive ogni macchina dal principio alla fine. Così per esempio, Ramelli descrive nel 1588 diverse pompe mosse da ruote idrauliche, come se fossero sempre cose nuove, dal canale motore della ruota, o perfino dal fiume, fino al tubo d’efflusso della pompa. Il concetto, ruota idraulica, è certamente abbastanza apparente, simili ruote si trovano dappertutto; solamente l’idea della pompa e quindi anche la parola che la denota manca ancora del tutto. In realtà, per poter salire dai particolari di un oggetto a un concetto generale, deve precorrere un certo lavoro del pensiero: è appunto ciò che distingue il progresso scientifico del pensiero del processo comune. Per la prima volta nel 1724 troviamo il Leupold una distinzione fra singoli meccanismi e macchine, le quali vengono studiate per sé e solo accessoriamente in riguardo alle loro diverse applicazioni. Più in là il pensiero non si estende ancora. Ciò si spiega col fatto che in allora alle macchine non era per ancora consacrata una speciale suddivisione della scienza; essa cadevano ancora nel dominio della fisica, presa nel senso più lato. Non pena perà è fondata la prima scuola politecnica in Parigi, nel 1794 vediamo compirsi ordinatamente la divisione, già iniziata precedentemente, fra la teoria dei meccanismi e la teoria generale delle macchine. Questa divisione si rannoda ai nomi celebri di Monge e di Carnet. Il nuovo ramo di scienza appare come una suddivisione della Geometria Descrittiva, alla quale però a poco a poco sfugge di mano. Dietro le tracce fornite da Monge, Hachette, chiamato a questo insegnamento, progetta e poi nel 1806 comincia a svolgere un programma, che nel 1808 Lanz e Bétancourt completano nel loro Essai sur la composition des machines. Monge aveva designato come elementi di macchine i Mezzi di trasformare il movimento. Sotto questo nome di mezzi egli intendeva meccanismi, e da questo punto di vista egli fondava la classificazione dei meccanismi sulle combinazioni possibili di quattro modi elementari di movimento, cioè rettilineo continuo e alternativo, e circolare continuo e alternativo. Ne risulta, trascurando le ripetizioni, le seguenti dieci classi, contenenti i meccanismi per la trasformazione dei segmenti movimenti: Rettilineo continuo in rettilineo continuo, rettilineo alternativo, circolare continuo, circolare alternativo. Circolare continuo in rettilineo alternativo, circolare continuo, circolare alternativo. Rettilineo alternativo in rettilineo alternativo, circolare alternativo. Questo schema o sistema come si vuol chiamarlo, può essere esteso, e lo fu infatti nella 2° edizione del 1819 con l’introduzione di altri movimenti elementare, cioè del movimento curvilineo continuo e alternativo, il che dà luogo a 21 classi invece di venti. Ma il principio non è punto cambiato; ed esso ha continuato ad essere , con piccole modificazioni, generalmente applicato fino ad oggi ed ha avuto la sanzione dell’approvazione universale. Hàchette stesso, che aveva collaborato nell’opera di Lanz accettò egli pure incondizionatamente questo sistema nel suo Traité élèmentaire des machines comparso per la prima volta nel 1811. Borgnis nel suo Trite complet de mècanique 1818 se ne mostra meno soddisfatto, anzi iin un certo senso se ne scosta; egli tratta l’argomento in un modo più generale dei suoi predecessori e propone una divisione degli organi delle macchine in sei classi. Esse sono i ricevitori, i comunicatori, i modificatori, i supporti, i regolatori e gli operatori. Egli non si cura di considerare le trasformazioni come un principio fondamentale, ma se ne serve preferibilmente per le sottodivisioni. Del resto non si è mai considerato il suo sistema come un contrapposto a quello di Monge; la sua classificazione appare destinata piuttosto alla teoria generale delle macchine e più o meno appropriata per essa. Alcune distinzioni dello schema di Borgnis entrarono anzi nel dominio pubblico: esse sono quelle di ricevitore, trasmissione e operatore, le quali dagli splenditi lavori di Coriolis e di Poncelet furono erette a colonne fondamentali, quasi a articoli di fede della moderna teoria delle macchine. A questo punto io devo fin d’ora osservare, anche a pericolo di essere sospettato di eresia, che questi principi fondamentali della teoria delle macchine hanno bisogno di essere essenzialmente modificati. Che il venerando Nestore della meccanica applicata me lo perdoni: “Amicus Plate, sed magis amica veritas”. Noi ci procureremo in seguito i mezzi per esaminare questi principi fondamentali Ma è gia evidente che simili principi non possono cadere fuori del campo della teoria dei
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meccanismi, poiche essi hanno una parte così importante nello studio dei movimenti degli originali delle macchine. L’opera di Borgnis è fuori d’uso; le sue classificazioni delle macchine e dei loro organi hanno portato pochi frutti: essi offre al lettore poco di più di un lavoro scientifico passabilmente ordinato. Eppure noi vedremo più avanti che sotto a qualcuno dei principi contenenti in essa v’ha più di quanto si è mai creduto di trovarvi. Il 1830 segna un notevole cambiamento di indirizzo nella teoria dei meccanismi, i cui principi fondamentali subirono per la prima volta un esame critico, in uno senso più filosofico, per opera del celebre fisico Ampèrè pone la scienza creata da Monge e Carnet nel rango delle scienze di terzo ordine nel suo sistema di classificazione scientifica e ne stabilisce i confini. Egli prende il suo punto di partenza dall’Essai di Lanz e osserva: essa (questa scienza) non deve definire, come si è pur sempre fatto , una macchina come uno strumento per mezzo del quale si può cambiare la direzione e l’intensità di una data forza; ma bensì come uno strumento, col quale si può mutare la direzione e la velocità di un dato movimento. Egli vorrebbe bandire il nome di forza in tutte le considerazioni che vi si riferiscono, e prosegue: A questa scienza, nella quale i movimenti sono considerati per sé stessi, nello stesso modo con cui noi li esaminiamo sui corpi che ci circondano e soprattutto in quegli apparecchi che chiamiamo macchine, ho dato il nome di Cinematica dal greco Kivηuα (movimento). Egli fa voti perché questa scienza sia l’oggetto di trattati speciali, dai quali si ripromette i più utili risultati: ma egli stesso non è andato più in là. L’appello di Ampère non è stato sterile,poiché in Francia la cinematica fu introdotta in moltissimi istituti come un corso a parte, e la bibliografia di questa materia divenne in breve assai ricca. Il nome proposto da Ampère trovò in Francia l’accoglienza più favorevole ed anche al di fuori è diventato più o meno famigliare. Tuttavia la luce non era ancora fatta, né sulla delimitazione scientifica dell’argomento, né sul suo vero indirizzo. L’opera più grande e più originale pubblicata in seguito fu il trattato di Willis, Principi dei Meccanismi,, eccellente libro uscito dopo il 1840, ricco di esempi tolti dalla cinematica applicata e di nuove idee sulle loro intime relazioni. Willis si scosta dal sistema di Monge; egli osserva che lo schema dell’Essai di Lanz, adonta della sua apparenza scientifica, è tuttavia una classificazione popolare. In Lanz e Betancourt egli trova una contraddizione colla definizione di Ampère, in quanto che essi hanno compreso nella categoria di Ampère, in quanto che essi hanno compreso nella categoria dei meccanismi le ruote idrauliche, i mulini a vento, ecc. mentre egli vorrebbe considerare come puri meccanismi soltanto quelli che sono formati di corpi solidi. Egli fa risaltare la propria essenziale che hanno questi meccanismi di modificare sia in grandezza che in direzione il rapporto dei movimenti che hanno luogo nelle macchine di determinare effettivamente, pure in grandezza e direzione, tali movimenti , secondo il concetto di Monge. Secondo che queste proprietà sono ambedue costanti, o ambedue variabili, i meccanismi cadono nella classe corrispondente delle tre, in cui Willis li suddivide e che alla loro volta comprendono alcune sottodivisioni secondo la natura dei mezzi impiegati per la trasmissione del movimento. Nelle considerazioni di Willis, che in ogni modo portano l’impronta di uno spirito acuto e investigatore, c’è molto di vero; ma vi sono anche molto più cose è un fatto rimarchevole che la classificazione di Willis non ha gettato nella sua stessa patria, che anzi a poco a poco tornò a cadere nel sentiero tracciato da Lanz, conservandovisi fino al presente. Anche in Italia la semente gettata da Ampère ha portato eccellenti frutti. Giulio0 ha legato alla sua patria un’eredità preziosa nella sua Cinematica applicata alle arti, manuale destinato alle scuole tecniche e pubblicato per la prima volta nel 1847 sotto un titolo differente. L’autore riannoda con molto talento la cinematica alla meccanica; segue del resto quasi fedelmente il Willis, non senza tentare di riammettere le macchine idrauliche da lui escluse: tentativo, il quale non ha che un successo incompleto. Si sente aleggiare in tutto il libro uno spirito fino, tanto più degno di osservazioni in quanto che il libro suppone nei lettori solamente una coltura matematica elementare espressione di quella che molti libri rilevano, nei quali si sentono lavorare rumorosamente i congegni della macchina matematica. Nel 1949 anche Laboulaye risponde
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all’appello di Ampère, e intraprende nella sua Cinematique di porre sopra solide basi la teoria dei meccanismi. Egli ripudia decisamente il principio di Willis di limitarsi solo ai meccanismi formati di corpi solidi, e mostra come Ampère domandasse quando voleva escludere categoricamente le forze dalla cinematica. Oltre a ciò, egli parte da nuove e più generali basi, dividendo gli elementi delle macchine in tre classi che egli denomina: sistema leva, sistema tornio, sistema piano secondo che uno , duo oppure tre o più punti di un corpo in movimento sono mantenuti immobili. Questi sistemi non rispondono in fatto al quesito, e noi lo proveremo a tempo opportuno; il loro stesso autore non ha potuto fare alcuna applicazione veramente decisiva, sentendo senza dubbio che erano troppo insufficienti: anzi torna ancora nella cinematica applicata, allo schema di Lanz con opportune sottodivisioni. Egli va si lunghi, che mira a ricostruire a priori la classificazione di Monge e a dimostrare che essa è la base vera ed essenziale di tutto. Con queste ricerche filosofiche, Laboulaye non ha reso alcun servizio alla cinematica teorica: anzi la forma in apparenza convincente dei soci ragionamenti ha distolto gli altri da ulteriori ricerche in questo senso. Tale ricostruzione a priori si può bensì applicare al movimento di un punto ma non al movimento di un corpo o sistema di punti. Il libro di Laboulaye è del resto assai pratico, e contributi senza dubbio alla diffusione di molte utili cognizioni, nella parte pratica esso s’attiene però in gran parte al lavoro diligentissimo di Willis, di cui riproduce persino gli errori. Anche Morin ha riunito in un volumetto (1851), destinato all’insegnamento elementare, i principi fondamentali della cinematica: nelle edizioni posteriori quest’operetta fu pubblicata sotto e moderne apparenze, è redatta in modo assai razionale e contiene parecchie idee fondamentali eccellenti; nel complesso però si attiene allo schema da Monge. Nel periodo di tempo, di cui abbiamo discorso fin ora si può dire nulla si fece in Germania per il progresso della cinematica teorica. Weisbach, nel suo articolo: nell’enciclopedia di Hulsse 1841 segui la classificazione di Lanz, la sua estesa attività scientifica aveva preso, come è noto una direzione affatto diversa. Si poteva aspettarsi qualche cosa di nuovo da Redtenbacher, che pure si poteva aspettarsi qualche cosa di nuovo da Redtenbacher, che pure s’era occupato a lungo dei meccanismi. Colla sua intelligenza eminente filosofica egli s’accorse infatti dei difetti del sistema di Monge; ma distratto dapprima degli studi sulla costruzione delle macchine, per quale creò un ramo speciale di scienza, più tardi dai suoi lavori sulla fisica meccanica, egli respinse beansi quel sistema, ma senza sostituirvi nulla di nuovo. Egli emesse l’opinione che una classificazione razionale dei meccanismi non fosse possibile e che si dovessero piuttosto ordinare a seconda delle loro applicazione pratiche, seguendo in tutto il resto, come è naturale, procedimenti matematici. Si scorgono le tracce di questa opinione nel pregevole lavoro del Redtenbacher (1857) nel quale esso descrive la raccolta dei modelli di cinematica della scuola di Caslsruhe,e ne fa la teoria. Quest’opera quantunque non sistematica, pure è molto diffusa in Germania; il che dimostra il vivo interesse che tecnici di questo paese annettono alle ricerche teoriche su tale argomento. Frattanto s’era prodotto in Francia nel campo della geometria un movimento importante per l’influenza che esso ebbe sullo sviluppo della cinematica. Chasles, e soprattutto Poinsot, ripresero e svilupparono ulteriormente il metodo, già adottato da Eulero nel secolo scorso, di studiare il movimento dei solidi dal punto di vista geometrico. La Teoria della rotazione dei corpi di Poinsot e la sua Thèorie des comès circulaires roulants diedero un vivo impulso all’introduzione dei metodi geometrici nello studio dei meccanismi. I teoremi di Eulero, che fin allora erano stati considerati come interessanti solo dal punto di vista teorico, divennero, per opera degli autori francesi teoremi fondamentali di grande importanza. Essi infusero una nuova vita a questa, scienza, diventata quasi stazionaria. In tale ordine di idee s’aggirano gli Elements de géométrie appliquèe à la transformation du mouvement di Girault (1858), la Cinèmatique di Bélanger (1864) e il Traitè des mècanismes di Haton (1864);
nei primi due è
specialmente svolta la parte geometrica teorica, nell’ultimo si tenta di applicare la teoria allo studio dei meccanismi. Questi libri, quantunque siano tutti pregevoli ed importanti, quando discendono nel campo delle applicazioni non
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sanno vincere la vecchia difficoltà della classificazione . Tutti e tre si scostano da quella di Monge, poiché la insufficienza del vecchio sistema appariva troppo evidente, considerando alla luce delle nuove idee; tutti però vi attingono on parte con esito più o meno felice. Essi presentano notevoli divergenze l’uno dall’altro e oscillano fra Mongue e Willis, sempre però con qualche variante. Girault e Bélanger pongono a base delle loro classificazioni la natura della trasformazione di movimento, che considerano ciascuno sotto aspetti differenti; i diversi mezzi di trasmissione formano poi l’oggetto di altrettante suddivisioni; Bélanger si fonda, come Willis, sui raPPORTI DI VELOCITà. Haton riconosce i difetti del vecchio sistema e mostra per esempio come in esso, per classificare razionalmente le ruote dentate, si dovrebbero distribuire in ciascuna delle 21 classi di meccanismi; egli piglia il rovescio della medaglia, e prende come base della sua classificazione la natura dei mezzi di trasmissione. Riesce così a formare nove classi, di cui le sei prime sono: i rulli, le guide, gli eccentrici, le ruote dentate, le bielle e le cinghie; le tre ultime sono riunite sotto la fatale denominazione di appareils accessories. Cos’ì una terza parte di tutto il soggetto forma come una nota aggiunta a piè di pagina. Questa nuova tendenza, che diede origine ad altri lavori che passeremo sotto silenzio, non ha dunque condotto ad unificare la cinematica sotto un solo concetto. La incertezza che regnava in questo argomento ebbe in Francia una cattiva influenza. Gli autori inclinati verso la teoria si persuasero che nel campo delle applicazioni non c’era nulla da fare. Essi divisero il nichilismo di Redtenbacher su questo argomento; e così ne nacque la divisione della cinematica pura dalla cinematica applicata. A tale tendenza si deve il libro di Resal, Cinematique pure, che mostra come, seguendo questa via, si viene necessariamente a trasformare i problemi di cinematica in problemi di meccanica pura. Un altro frutto di codesta incertezza fu un nuovo ramo speciale di scienza che cercò di farsi strada e che merita di essere menzionato; è questa la così detta automatica, cioè la teoria del modo di realizzare mediante meccanismi dei rapporti di movimento espressi per mezzo di formule matematiche. Questo tentativo di costituire una nuova diramazione della scienza è dovuto all’ingegnere E. Stamm; egli mantiene la divisione di cinematica pura e applicata, e aggiunge una nuova suddivisione: l’automatica (Essai sur l’automatique pure, 1863). Stamm si è acquistato un merito reale per i suoi studi su una questione speciale di cinematica, la cinematica cioè del filatoio automatico (Self-avting); merito che gli specialisti di filatura sanno a ora apprezzare. Il suo tentativo di fare dell’automatica una scienza a parte non si può però considerare come pratico, perché questa in realtà non può sussistere da sola; essa non è che una parte dei processi sintetici che si fondano sui teoremi della cinematica, e perciò è inseparabile da codesta scienza. Siamo arrivati alla fine della nostra rivista letteraria. Da una parte non abbiamo trovato che una confusione poco soddisfacente di tentativi sempre aggiratisi nel medesimo circolo di idee; quanti sono gli autori, ma la contrario si prova e si riprova; ed alla fine, dopo aver accumulato tanto materiale scientifico, si riesce alla conclusione di scindere la scienza, i cui limiti furono tracciati da Ampère, in due, perfino in quattro diverse scienze; quasi fosse uno di quegli infusori che si propagano per scissione. D’altra parte però dobbiamo fare questa consolante osservazione, che le idee prevalenti vanno a poco a poco acquistando col tempo in acutezza e precisione, come pure che i metodi di ricerca, al pari dei meccanismi studiati, sono successivamente cresciuti di numero. I due lati della questione, il teorico ed il pratico, hanno continuato ad essere considerati a parte, senza che mai si potesse fondere la teoria colla pratica. La causa di tutto ciò si deve cercare soltanto nei sistemi, poiché le applicazioni, i meccanismi stessi si sono perfezionati ed accresciuti nella pratica mediante nuove invenzioni, senza soffrire per la mancanza di una teoria sicura ed attendibile. Le teorie fin ora esistenti non hanno contribuito a questo sviluppo, se non per quanto riguarda le forme di alcuni organi, per esempio dei denti degli ingranaggi, ecc; nessun nuovo meccanismo deve la sua origine ad una teoria qualunque. Questa circostanza è degna di considerazione; essa dà la ragione della tenacità colla quale i pratici, quando pure tengono conto dei risultati teorici, ricadono sempre, nonostante l’opportunità presentata da tante
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nuove teorie, nella vecchia teoria di Monge che sembra loro la più naturale di tutte. Questo fatto è provato bastevolmente dai periodici tecnici d’ogni paese. Credo con ciò d’aver provato la necessità di una riforma. Si tratta ora di sapere in che consista propriamente il punto debole delle idee teoriche prevalenti fino ad ora. In primo luogo la classificazione di Monge, per quanto sembri naturale, non è appropriata all’essenza del soggetto. Se essa lo fosse, come lo sono le classificazioni di Linneo e di Cuvier dei regni organici della natura, non avrebbe mancato di prender radice, come fecero queste. In fondo, la tenacità con la quale i pratici vi si attengono, proviene appunto dall’idea confusa che essa sia fondata sulla natura delle cose. Ma in fatto non è così. Supposto anche che tutto si debba ridurre alla distribuzione dei meccanismi in varie classi, la divisione basata sulla natura delle trasformazioni di movimento, deve essere ad ogni modo respinta, perché trae infinite ripetizioni. Quasi tutti i meccanismi appartengono almeno a due, i più da quattro a sei e perfino a dieci e quindici classi; perché infatti essi possono essere impiegati, e lo sono realmente in pratica, per un così fatto numero di trasformazioni in movimento. Il Willis, molto severo verso se stesso, si mostra bensì persuaso dalla necessità di una distribuzione razionale, ma d’altra parte dà a divedere così poca fiducia nella solidità del principio da lui preso per base della sua classificazione, che questa riesce assai poco per base della sua classificazione, che questa riesce assai poco persuasiva. Siccome egli vuol attenersi strettamente al principio dei rapporti di velocità, è obbligato a disporre l’uno accanto all’altro meccanismi di natura diversissima. E poiché d’altra parte molti meccanismi possono servire ad ottenere diversi rapporti di velocità, è pure obbligato ad introdurre moltissime ripetizioni. Altre obbiezioni si possono sollevare contro le classificazioni di Laboulaye, Girault, Bélanger, Haton, ecc., tanto in generale come nei particolari, poiché una vera scienza non si lascia foggiare ad arbitrio in sei o otto maniere. Il motivo dunque della insufficienza dei vari sistemi è da ricercarsi non già nelle classificazioni in sé stesse ma in qualcosa di più profondo. Essa dipende, come già indicai, dalla circostanza che nessuno seppe risalire abbastanza indietro ai principi, alle idee primitive; si cominciò a classificare senza avere analizzato abbastanza intimamente gli oggetti stessi della classificazione. Nel formare una scienza non è permesso di entrare direttamente nel cuore dell’argomento, ma bisogne, seguendo l’esempio della matematica, risalire ai principi più semplici, basati su assiomi. Ciò si vedrà chiaramente, esaminando come si proceda in un caso particolare coi metodi ordinari. Si cominciò, per esempio, finora dal considerare la trasformazione di un movimento rettilineo in un altro pure rettilineo, senza domandarsi però quale era l’origine di questo primo movimento rettilineo, in che modo esso avesse avuto luogo e come fosse prodotto. Per citare un caso particolare, Hachette e Lanz trattano per primo argomento la così detta Puleggia fissa. Il movimento rettilineo del tratto di fune discendente viene, dicono essi, trasformato in un altro movimento pure rettilineo del tratto di fune discendente viene, dicono essi trasformato in un altro movimento pure rettilineo del tratto che sale. Ma ciò che non apprendiamo è il perché il primo movimento sia rettilineo. E neppure è vero che detto movimento debba esserlo necessariamente, poiché si può benissimo stirare in ogni dissenso il tratto di fune discendente, senza per nulla modificare la natura del meccanismo, purché la corda resti sempre tesa. D’altra parte il movimento della fune discendente si trasforma da prima nel movimento circolare dei punti della puleggia e del piccolo tratto che la abbraccia, e soltanto in seguito nel movimento del tratto che sale. A dunque perfino il primo problema esce dai limiti tracciati nello schema. Il movimento del tratto di fune che sale è altrettante indeterminato quanto quello del tratto discendente; si vede quindi quante inesattezze si accumulano già nel primo esempio. Osserviamo di passaggio che lo studio di questo meccanismo richiede considerazioni teoriche molto complicate, come mostreremo più tardi nel testo. Accade molte volte che un meccanismo semplicissimo non possa essere studiato a dovere, se non per mezzo di considerazioni complicate; tal volta succede anche il contrario. Ma, comunque sia, per intendere e studiare scientificamente un apparecchio anche il più semplice, non si deve tralasciare di percorrere tutta la serie delle idee più generali da cui
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derivano, in modo da arrivare a stabilire dei teoremi veramente generali. Per quanto ciò sembri difficile ed anche poco utile a primo aspetto, è nondimeno indispensabile; l’aver trascurato di farlo è la causa per cui nessuna delle teorie proposte fin ora dai vari autori è riuscita a prendere piede. Tutti si sono fin ora limitati a far ciò che io ho già mostrato essere erroneo, ad occuparsi cioè dei meccanismi semplici od apparentemente tali, quali uscirono dalle mani dell’inventore, sia che si tratti di un inventore conosciuto, oppure di una tradizione perdentesi nel buio della storia. L’esame di queste oscure tradizioni offre allo studioso della cinematica argomento di singolari considerazioni. Io devo trattenermi per ora dallo sviluppare più ampiamente questo attraente soggetto, che svolgerò più distesamente più tardi; non voglio però omettere una osservazione. Nelle epoche storiche, nelle quali possiamo risalire fino alla prima origine della invenzione delle macchine, troviamo applicati in differenti luoghi meccanismi di diversa natura, che comprendono sia macchine abbastanza complicate, sia disposizioni più semplici che meritano appena il nome di macchina. Non è qui il luogo di discutere qual sia il criterio conveniente per giudicare delle difficoltà che i loro inventori dovettero vincere; ci basta indicare che esse compaiono in diversi luoghi indipendente l’una dall’altra. Fra queste macchine primitive si devono annoverare per esempio i rulli, mediante i quali i costruttori egiziani trascrivevano i loro monoliti; gli Egiziani, i Babilonesi e gli Indiani possedevano carri di legno e di metallo, da trasporto e da guerra, fino da tempi immemorabili; le ruote idrauliche erano in uso nell’antica Mesopotania ed in Egitto, come pure in China, nell’India e nell’Asia centrale; le ruote dentate erano note ai Greci; così pure la vite, la taglia ed alcuni meccanismi a leva, ecc. Talune di codeste invenzioni sono state trasmesse a questi popoli dalla tradizione, altre ebbero origine nel terreno stesso dove noi le ricostruiamo e dove erano già state precedute dalle necessarie cognizioni preliminari. Tutte furono il prodotto della facoltà inventiva dell’uomo, e talvolta erano così ingegnose, che si consideravano come un dono degli Dei. Ma sono però sempre il risultato di studi laboriosi, sono dovute ad un procedimento del pensiero che arriva allo scopo solo gradatamente. Ne segue che anche oggi di tali meccanismi dovrebbero esser trovati di nuovo per mezzo dello stesso procedimento. Tale è il compito che la cinematica teorica dove proporsi innanzi tutto. Fino a che essa non arriverà ad analizzare in tal modo gli elementi ed i meccanismi delle macchine, anche senza l’aiuto della storia delle invenzioni, non potrà pretendere al nome che un volgare empirismo, che si pavoneggia negli abiti tolti a prestito delle altre scienze. Solo allorché, dopo una scelta conveniente della via da seguire, saprà fornire i mezzi di realizzare movimenti di natura determinata, comincerà a meritare il nome di scienza. La classificazione seguirà poi da sé senza difficoltà. Essa saprà porsi la questione della trasformazione di un movimento in un altro e giudicare da sé stessa, se e quel valore ha per essa un simile principio di classificazione. Essa, siccome ogni vera scienza, saprà trovare le sue leggi in sé medesima, e non avrà bisogno di un legislatore che glie le imponga. Arriviamo così ad un’altra importante e notevolissima conclusione. Se procedimenti del pensiero che ci conducono alla formazione dei meccanismi conosciuti sono esatti, debbono essere anche ulteriormente applicabili in casi simili; devono anche racchiudere in sé stessi i mezzi mediante i quali si può giungere alla scoperta di nuovi meccanismi, devono in certe guisa sostituire la facoltà inventiva nel senso che le si dà oggi giorno. Spero che non mi si sospetterà di cadere in una volgarità, quasi che io dicessi che, con questa mia ricetta nelle mani, ogni mente, per quanto mediocre, potrà d’ora in avanti elevarsi al rango di un genio inventore. AL contrario io mi limito ad asserire che nello studio del problema delle macchine si possano introdurre quelle stesse operazioni dell’intelligenza che si applicano in altre ricerche scientifiche. Più sopra ho tentato di dimostrare che l’inventore non è che il risultato della riflessione, per cui, se riusciremo a dare al pensiero l’indirizzo più appropriato alla nostra materia, spianeremo anche la via all’invenzione. Goethe, il quale, si è sempre occupato con interesse di scoprire i processi con cui l’uomo arriva ad allargare il campo delle proprie idee, si esprime a questo proposito colla seguente frase nel senso più elevato della parola, non è che il risultato di un sentimento della verità rimasto nascosto
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per lungo tempo in noi, e che colla rapidità del lampo ci conduce inaspettatamente alla conquista di un utile cognizione. Ecco come Schopenauer, sviluppando, come gli accade molte volte una idea di Goethe, si esprime sopra un argomento molto affine. Le nostre idee migliori, più profonde e più feconde, di egli ci compaiono tal volta tutto ad un tratto d’avanti alla mente come un’ispirazione e spesso sotto forma di assioma. Evidentemente però esse non sono che il risultato di lunghe ed innovative meditazioni, di considerazioni spesso assai remote od in parte dimenticate. E’ ben raro che tutto il procedimento dal nostro intelletto sia nettamente descrivibile, consista cioè in concatenazioni di giudizi chiaramente concepiti; è questo bensì lo scopo che abbiamo di mira per poter rendere conto a noi stessi e agli altri; ordinariamente però le impressioni ricevute dal di fuori sono elaborate nel nostro interno, sinchè i pensieri che ne provengono si presentino chiari alla nostra mente; e noi siamo altrettanto inconsci di questo processo quanto del lavoro che assimila gli alimenti agli onori ed alla sostanza del nostro corpo. Ne viene che talvolta noi stessi non sappiamo spiegare l’origine dei nostri più profondi pensieri; essi sono il prodotto misterioso delle più interne latebre dell’animo nostro, da cui scaturiscono inaspettatamente giudizi, idee, risoluzioni, di cui restiamo meravigliati noi stessi. Le condizioni che devono procedere l’invenzione di un meccanismo si possono però, a quanto si disse più sopra, ridurre ad una ordinata concatenazione di idee che mena diritto allo scopo, così come nelle matematiche una serie di giudizi chiari e ben concatenati conducono al risultato finale. Per chi ha famigliari le teorie matematiche, l’inventare un meccanismo si riduce ad una questione sintetica, che egli può sciogliere mediante metodi determinati, per quanto difficile ad applicare. Naturalmente chi ha maggiori doti d’indegno, con così potenti strumenti alla mano, supererà gli altri, così come il matematico dotato di facoltà creativa si lascerà dietro l’inesperto calcolatore, il quale non sa far altro che applicare le regole apprese. Del resto, più che creare nuovi meccanismi, importa di conoscere a fondo i già esistenti. E’ veramente strano quanto poco profondamente si addentrino le vecchie teorie nella natura dei meccanismi e quanto manchevolmente siano conosciuti anche i meccanismi più comuni. Al valente cultore della macchina che si interessa per l’oggetto dei suoi studi, recherà sommo giovamento una cinematica fondata su principi veramente scientifici. Essa gli risparmierà la facoltà di ricerche lunghe e spesso importune, e lo condurrà direttamente alla soluzione dei vari problemi , mostrandogli chiaramente la via da seguire, Così pure il tecnico, che fino ora non ha quasi mai fatto uso della cinematica, scoprirà in essa un potente aiuto per comprendere le macchine esistenti e giudicare le nuove. E’ questa una sicura garanzia che la nuova scienza così trasformata contribuirà ad un grande scopo, quello cioè dell’ulteriore progresso della teoria delle macchine e delle sue applicazioni. Se riassumiamo per sommi capi l’analisi da noi fatta dei procedimenti fino ora adottati nello studio della cinematica, e dell’ideale che dobbiamo proporre, giungiamo alla conclusione che alle teorie ordinarie manca soprattutto l’unità; e se comunemente si asserisce il contrario, ciò avviene solo perché in queste teorie si fa uso dei metodi scientifici di ricerca. Ma, come si disse, quel più importa, è di porre bene in chiaro l’idea fondamentale, intimamente connessa alla natura dell’argomento. Nello stesso tempo si deve indubbiamente ammettere che gli studi, di cui ci occupiamo, appartengono al dominio delle scienze esatte. Cioè posto bisogna concludere che i metodi in uso sono insufficienti e che non possono resistere all’azione del tempo, perché permettono di derivarne soltanto un numero assai limitato di conseguenze; d’altra parte non bastano neppure a dare le spiegazioni di tutti i meccanismi esistenti. Per operare quella trasformazione, di cui dimostriamo la necessità, occorre attenersi strettamente a principi semplici e logici. Ciò che si deduce dalla critica da me istituita dei sistemi antecedenti, ciò che scaturisce dagli esempi esposti e dalle considerazioni che li accompagnano, ciò in fine che sotto diverse forme e condensato nelle sentenze filosofiche che abbiamo citate, si può, per quanto riguarda più specialmente il nostro argomento, riassumere in questa unica proposizione: Si tratta di applicare alla teoria delle macchine il metodo deduttivo. L’edificio scientifico che dobbiamo costruire deve elevarsi sopra il fondamento di
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pochi principi essenziali, e tutte le sue membrature devono potervisi riferire e da loro dedursi. Ed è questo un altro dei punti che a prima vista appaiono deboli nel modo fin ora prevalente di studiare l’argomento. E ciò non diciamo perché esso, scostandosi dall’ideale della scienza da noi tracciato, faccia del metodo induttivo piuttosto che del deduttivo. Se tutto si limitasse all’impiego del metodo induttivo, quantunque questo non presenti alcun vantaggio, pure non mancherebbero ragioni per sostenerlo. No: esso mancava affatto di metodo; poiché fin ora non si è mai basato lo studio della cinematica su principi fondamentali sicuri, o piuttosto non si riuscì mai a stabilire tali principi, nonostante ricerche accurate e nonostante le asserzioni in contrario di molti autori che hanno fatto risuonare ripetutamente i loro eureka. Ogni scienza esatta deve subire un simile periodo di trasformazione con la probabilità di acquistare chiarezza e precisione solo allorquando la sua materia sarà cresciuta di tanto in estensione da rendere possibile lo studio da un punto di vista affatto generale. Ora questo periodo di sviluppo e già, senza dubbio, raggiunto per quanto riguarda la cinematica. Il numero di meccanismi e delle loro applicazioni è cresciuto a dismisura, talché con i criteri ordinari è impossibile perfino di non smarrire il filo che ci dovrebbe guidare attraverso l’intricato labirinto. Non taceremo però che gravi sono le difficoltà della trasformazione, che ci proponiamo. Noi stessi bene spesso non scorgiamo i legami che ci trattengono entro i confini di quelle idee che l’educazione e gli studi ci hanno istillato. C’è in noi una forza interna abituati, per adottarne delle nuove. Il regolamentarismo dei sistemi di insegnamento tradizionale, l’influenza potente ed estesa della letteratura tecnica, le abitudini con fatica acquistate e perciò diventate più tenaci, finalmente la difficoltà di dover afferrare nel suo complesso un nuovo sistema di idee, invece di applicarsi con agio ad uno studio di dettagli, costituito altrettanti gravissimi ostacoli. Perciò la via che io dovrò battere non sarà breve, quantunque metta capo a verità assai semplici. La cura con cui dovrò combattere i pregiudizi, la lenta ricerca del retto sentiero fra i molti che mi si presenteranno, mi impediranno d’arrivare diritto alla meta. I capitoli che seguono non arricchiranno di cognizioni positive quelli che si occupano dello studio delle macchine, né tale può essere il loro scopo; bensì cercheremo di contribuire a far meglio comprendere ciò che è già noto; poiché, per schiudere con una frase di Goethe, non si possiede se non quello che si comprende.
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20) Anno 1875 -- Il testo è stato pubblicato a Firenze, (informazione presa da una scritta eseguita a mano con matite); FINBC, A XXIII C 54; Dino Padelletti -- Regolatori a forza centrifuga; Il testo è stato pubblicato a Firenze, (informazione riportata sulla prima pagina scritta con lapis nero) Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. Il testo ha lo scopo di dare una descrizione ordinata ed uniforme sui regolatori a forze centrifughe, in un’epoca dove già si è scritto molto su questo argomento; infatti, l’autore nella prefazione cita testuali parole: non vi è forse argomento di meccanica pratica dove negli ultimi quindici o venti anni sia stato tanto scritto come quello dei regolatori a forza centrifuga. L’autore Dino Padelletti, propone tale trattazione perché riteneva che gli scritti sull’argomento pur numerosi, fossero contenute su giornali e riviste tecniche principalmente straniere, e quindi fosse difficile e faticoso per uno studioso farsi una idea completa dell’argomento senza perdere molto tempo. INDICE ARGOMENTI: I)
Definizioni e considerazioni generali
II)
Equazione dell’equilibrio
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21) Anno 1879 -- Libreria Imperiale Gahutier-Villars - Parigi; FINBC, A XIX B 25; M. E. - J. Habich -- Studi cinematica -- (p. 58); M. E. - J. Habich: figura anziana di rilievo alla Scuola Politecnico di Parigi. Direttore della Scuola di costruzioni civile. Vice Direttore del corpo degli ingegneri del governo. INDICE ARGOMENTI: I) Per i principi sulla ventilazione: generalitĂ sul movimento di un punto, movimento di un punto rapportato alle coordinate polari, buste dei lati destri che accompagnano un punto nei relativi movimenti, traiettoria polare, traiettoria qualunque II) Per i riferimenti della posizione: introduzione, coordinate tangenziali polari, Trasformazione di linee nel sistema tangenziale polare, stato di successione III) Accelerazioni di movimento di una figura piana nel suo piano
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22) Anno 1882 -- Litografia della Trinacria - Napoli; BIBL. FINBC; Ernesto Ferraro -- Sunto delle lezioni di Meccanica Applicata alle Macchine e disegno relativo dettate dall’ingegnere Ernesto Ferraro (prima edizione, che, si dividerà qualche anno dopo in tre volumi) -- (p. 450); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. L’autore Ernesto Ferraro, insegnante nella Reale Scuola di Applicazione Per Ingegneri a Napoli. Il testo viene scritto in un epoca in cui l’insegnamento della Meccanica Applicata alle Macchine è inserito ufficialmente nel programma di studi; esso si compone di tre volumi.
PREFAZIONE Per ufficio in data 20 dicembre 1882 incaricato dall’Illustre sig. Direttore di questa Scuola dell’insegnamento della Meccanica Applicata alle Macchine e con approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione ho dato principio al corso delle lezioni il 15 gennaio. L’essere io nuovo all’insegnamento, il breve tempo per programmarci, le molteplici altre occupazioni professionali e l’aver voluto dare un indirizzo al quanto nuovo, tale cioè che alle sole necessarie teorie siano di complemento degli organi di macchine, prendendo a base la divisione del Reuleaux accolta dal Colombo, e quella piccola esperienza che si acquista a proprie spese passando dal banco della scuola a quello dell’officina, sono tutte queste le alternanze alle imperfezioni del presente lavoro, a riparare le quali il lettore potrà far capo ai libri di testo che lo hanno infarinato, cioè: Padula: Corso di Meccanica Applicata alle Macchine dettato alla scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Napoli 1872-73; Zucchetti:
di Torino 1881-82 (non è stato possibile rilevare ulteriori
informazioni su questo testo);
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Padelletti: Corso di Meccanica Razionale all’Università di Napoli 18811882; Reuleaux: Teoria generale delle Macchine o cinematica teorica, tradotto dal prof Colombo. Le Constructeur; Sonnet: Dictionnaire des Mathematiques appliquées; Spon’s :Dictionnary of Bngineering, civil, maccanical, etc., etc.; Sacheri: L’ingegneria civile e le arti industriali ecc. Qualche altra monografia speciale di cui è parola voluta per voluta nel testo. Nel finire una sentita parola di grazie all’alunno di questa scuola sig. Attilio Gallucci che con il morismo buon volere intelligenza ha impresso ad autografare queste lezioni per il vantaggio dei suoi compagni; a questo fatto si deve l’origine di questo scritto non destinato ad altro che servire di ricaldo agli alunni per il corso delle lezioni orali e di disegno di macchine. Il Ferraro dice esplicitamente, in questa breve introduzione, che egli si è ispirato, tra le altre opere, alla “Teoria generale delle Macchine” dal Releaux tradotto da Giuseppe Colombo.In questo testo troviamo significativamente alcuni schizzi, i cui disegni originali sono riportati nel libro del Releaux; ad esempio quello della fig. 5 riportata nella successiva pag 193. E’ interessante osservare che viene citato il testo di Padula: Corso di Meccanica applicata alle Macchine dettato alla scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Napoli 1872-1873. Questo testo purtroppo non esiste nel catalogo dei libri della Facoltà di Ingegneria di Napoli Federico II nemmeno nel catalogo nazionale consultato via internet. Da questa citazione sembrerebbe che già nel 1872-1873 esisteva un corso di insegnamento di Meccanica Applicata alle Macchine. INDICE ARGOMENTI: I)
Introduzione: soluzione generale del problema della meccanica;
II)
Cenni sui metalli più importanti nella costruzione delle macchine;
III)
Leghe metalliche;
IV)
Cenno sulla fusione dei metalli
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V)
Unione di lamiere (proporzione delle chiodature semplici, con coprigiunti, con ferri angolo);
VI)
Richiamo di definizioni (equazione delle macchine in moto);
VII)
Principali trasformazioni di movimento;
VIII) Le varie resistenze di attrito; IX)
Elementi cinematica duttili;
X)
Trasmissioni teledinamiche;
XI)
Troclee e taglie
XII)
Esempi di applicazione;
XIII) Verricelli ad organo; XIV) Trasporto orizzontale dei carichi; XV)
Tubi e loro collegamenti, chiavi e rubinetti, cilindri a vapore e da pompa;
XVI) Torchio, gru, elevatore ed accumulatori idraulici; XVII) Molle; XVIII) Elementi rigidi; XIX) Macchine semplici; XX)
Perni ad assi;
XXI) Alberi, giunti ed innesti; XXII) Supporti, sedie e castelli, cuscinetti per alberi, orizzontali e verticali; XXIII) Ruote dentate; XXIV) Volanti; XXV) Apparecchi per misurare la velocitĂ , lo sforzo ed il lavoro di una macchina;
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23) Anno 1884 -- Litografia della Trinacria - Napoli; BIBL. FINBC;; Ernesto Ferraro -- Sunto delle lezioni di Meccanica Applicata alle Macchine e disegno relativo dettate dall’ingegnere Ernesto Ferraro, (il testo si compone in tre volumi) -- (p. 160); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. L’autore Ernesto Ferraro, insegnante nella Reale Scuola di Applicazione Per Ingegneri a Napoli. I tre volumi derivano da una revisione ed ampliamento dell’edizione precedente costituita da un unico volume di oltre 450 pagine. INDICE ARGOMENTI: vol. I (p. 204) I)
Introduzione
II)
Cenni sui materiali impiegati sulla costruzione delle macchine 1) Metalli 2) Ferro 3) Acciaio 4) Rame 5) Zingo 6) Stagno 7) Leghe Metalliche 8) Ottone Bronzo
III)
Notizie sulla produzione grezza di un oggetto in metallo 1) Fusione – modelli a getto 2) Fucinatura dei metalli
IV)
Richiamo di definizione – Coppie di elementi – Catene cinematiche – Meccanismi – Lavoro Motore, utile, resistente – Equazione generale delle macchine in moto – Scopo ed utilità delle macchine 1) Macchine in moto (L’indice è così)
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V)
Apparecchi per misurare la velocitĂ , gli sforzi, il lavoro nelle macchine 1) Loch â&#x20AC;&#x201C; Contatori 2) Dinamometri ed ergometri diversi
VI)
Resistenza di attrito 1) Attrito radente ed attrito evolvente â&#x20AC;&#x201C; esperienze coefficienti e legge empiriche degli attriti
VII)
Principali trasformazioni di movimento ed organi relativi 1) Trasformazione del movimento rettilineo continuo in movimento rettilineo continuo 2) Trasformazione del moto rettilineo continuo in circolare continuo e viceversa 3) Trasformazione del movimento circolare continuo in movimento circolare continuo 4) Trasformazione del moto circolare continuo in rettilineo alternativo 5) Trasformazione del moto circolare continuo in circolare alternativo 6) Trasformazione del movimento circolare alternativo in rettilineo alternativo
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vol. II (p. 203) INDICE ARGOMENTI I)
Cenni sui materiali impiegati sulla costruzione delle macchine 1) Ferri speciali 2) Proporzioni delle inchiodature semplici 3) Proporzioni delle inchiodature cantonali, con coprigiunti, collegamenti speciali nelle caldaie 4) Tavola dei pesi delle lamiere metalliche 5) Tavola dei pesi delle barre di ferro 6) Collegamenti forzati, imbiettamenti
II)
Macchine semplici 1) Leva 2) Piano inclinato 3) Cuneo 4) Vite e madrevite
III)
Perni, assi ed alberi, giunti
IV)
Supporti, cuscinetti, sedie e castelli
V)
Manovellismi
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vol. III (p. 212) INDICE ARGOMENTI: Esame degli elementi duttili I)
Trasmissione per cinghie, corda e catena
II)
Trasmissione teledinamica
III)
Apparecchi per il sollevamento dei carichi
IV)
Trasporto orizzontale dei carichi
V)
Tubi e loro collegamenti, cilindri a vapore e da pompe, serbatoi, stantuffi, guarniture diverse, valvole
VI) VII)
Torchio, grue, elevatori ed accumulatori idraulici Cenno sulle principali specie di molle, loro calcolo e proprietĂ .
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24) Anno 1887 -- Editore Ermanno Loecher - Torino; FINBC, A XXIII B 03; E. Blaha, rivisto da Giuseppe De Paoli -- Le distribuzioni delle macchine a vapore -- (p. 228); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. Giuseppe De Paoli, ha rivisto il testo originalmente scritto da E. Blaha. L’originale di questo testo è stato pubblicato nel 1878, e vinse il concorso per gli allievi del Reale
Istituto Politecnico di Praga, che fruttò poco più tardi la
cattedra, all’autore Blaha, per l’insegnamento delle distribuzioni delle macchine a vapore. INDICE ARGOMENTI: I)
Distribuzione a cassetto semplice
II)
Distribuzione ad inversione di moto ad un solo eccentrico
III)
Sospensione del glifo e della biella del cassetto
IV)
Sospensione del glifo e della biella
Tratta i meccanismi di distribuzione nelle macchine a vapore, partendo dal moto dello stantuffo, alla distribuzione a valvola delle macchine a manovella, alla distribuzione delle macchine elettriche.
25) Anno 1889 -- Editore Libraio della Real Casa Ulrico Hoepli - Milano; FINBC, A XXIII B 17; Egidio Garuffa -- Il costruttore di macchine -- (p. 623 + 1100 figure); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. Egidio Garuffa, ingegnere e professore di Meccanica Industriale presso la Scuola di Incoraggiamento d’Arti e dei Mestieri in Milano. Il testo vuole essere un trattato completo sulla costruzione ed il disegno degli organi elementari delle macchine; descrive
tali organi in modo quanto più
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possibile chiaro aiutandosi con le molte rappresentazioni grafiche riportate, â&#x20AC;&#x153;1100 figureâ&#x20AC;?. INDICE ARGOMENTI: I)
Organi di collegamento: chiodi e chiodatura, collegamenti forzati, collegamenti con bietti o chiavette, collegamento a vite od avvitamento
Organi costruttivi rigidi di accoppiamento combaciante I)
Prima coppia di elementi combacianti, moto elicoidale
II)
Seconda coppia di elementi costruttivi combacianti, moto di rotazione: perni, (elemento rigido della coppia). Perni portanti, perni di base
III) Seconda coppia di elementi costruttivi, moto di rotazione: cuscinetti e supporti (elemento cavo della coppia). Supporti per perni portanti, supporti per perni di base IV) Formazione di membri con il riunire elementi della coppia rotante. Alberi soggetti a flessione, alberi soggetti a torsione, alberi soggetti a flessione e torsione contemporanea V)
Formazione dei membri con il riunire elementi delle coppie di rotazione: giunzione degli alberi. Giunti fissi, giunti mobili, giunti di innesto
VI) Elementi costruttivi rigidi formati riunendo perni paralleli: leve templi, manovelle, eccentrici, albero a gomito, contro manovelle VII) Formazione di membri costruttivi con il riunire perni paralleli: leve composte, bilancieri VIII) Formazione di membri costruttivi rigidi unendo due o piĂš elementi cavi delle coppie di rotazione: accoppiatori e bielle IX) Organi di rotazione non accoppiati: volani X)
Terza coppia di elementi costruttivi combacianti realizzante il movimento rettilineo
XI) Organi accoppiati del moto rettilineo o di rotazione complicato con la necessitĂ di chiusura contro fluidi di pressione. XII) Membri fissi dei meccanismi. Sede fondazioni. Colonne metalliche
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Organi costruttivi rigidi di accoppiamento non combacianti, superiori XIII) Superfici primitive a contatto: ruote di frizione e di antifrizione XIV) Superficie primitive dentate XV)
Ruote dentate: calcolo delle dimensione dei denti, costruzione delle ruote dentate
XVI) Ruote dentate (seguito): Trasmissioni per ingranaggi e rapporti di velocitĂ variabili XVII) Organi meccanici formati con figura di larghezza costante XVIII) Organi costruttivi formati con coppia di spinta costruttiva XIX) Arresti XX)
Organi di trasmissione in genere (trasmissione per corde)
XXI) Funi tonde composte con fili metallici, loro accoppiamento con pulegge e tamburi, Trasmissione teledinamiche XXII) Trasmissione per cinde di cuoio, cotone e cuciĂš XXIII) Organi di trazione a maglia e ad articolazioni, loro accoppiamenti con corpi rigidi, trasmissioni per catene XXIV) Organi di trazione a maglie e ad articolazioni. Catene e loro accoppiamenti con corpi rigidi. Trasmissione per catene.
Organi di pressione nelle macchine e loro accoppiamento con corpi rigidi XXV) Recipienti duri e loro giunzioni: valvole ed otturatori, trasmissioni con organi di pressione
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26) Anno 1890 -- Editore Ermanno Loycher - Torino; FINBC, A XXIII A 35; Domenico Tessari -- La cinematica Applicata alle Macchine ad uso delle scuole di applicazione per ingegneri e costruttori di macchine -- (p. 867 + 6 tavole illustrative); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. Domenico Tessari, professore al Reale Museo Industriale di Torino. Il libro è ad uso delle Scuole per Ingegneri, e costruttori di macchine; vengono esposte le teorie degli organi meccanici impiegati in tale epoca dalle macchine industriali. Nel testo in realtà vengono considerati anche tutti quei meccanismi non utilizzati perché troppo complessi. L’autore vuole dare una conoscenza teorica di tutti i meccanismi esistenti, ritenendo che un bravo costruttore deve conoscerli tutti; le teorie descrittive si astengono il più possibile da una analisi matematica cercando di dare descrizioni geometriche dei meccanismi, ritenute dall’autore di maggiore comprensione. PREFAZIONE: Nel presente lavoro espongono la teoria degli organi meccanici impiegati nelle svariatissime macchine dell’industria moderna; ed esaminiamo anche qualche nuovo meccanismo non ancora applicato, sia perché ritenuto fino ad ora di difficile esecuzione, sia per consuetudine, o per altri motivi. Non mi sono curato molto di sapere su un meccanismo è, o non è, pratico, se è frequentemente impiegato o poco; io mi occupai principalmente con la teoria scientifica degli organi meccanici, direi quasi, indipendentemente da ogni idea della loro applicabilità. Mi sembra che se fino ad oggi taluni meccanismi non hanno avuta applicazione, potranno trovarla in avvenire; ed in proposito ricordo le auree parole di Gergonne: “ une nation qui ne cultiverait les sciences que sons l’unique point de vue de leurs applications pratiques et immédiates, et de leurs résultats matériels, ne saurait se flatter de les voir longtemps fleurir au milieu d’elle.
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L’essenziale è che il costruttore di una macchina abbia una conoscenza possibilmente completa dei svariatissimi meccanismi. Nelle dimostrazioni, dove ho potuto, ho sempre preferito il metodo puramente geometrico, anziché ricorrere all’analisi. Così i ragionamenti riescono più chiari ed evidenti: le idee si percepiscono molto meglio, si scoprono più intimamente le mutue loro relazioni. In tal modo posso sperare di riuscire accessibile anche a coloro che avessero poca famigliarità coll’analisi, e di servire di guida pratica ai costruttori di macchine. Ho dato un tanto a tutte quelle regole empiriche le quali non hanno un fondamento scientifico, e che sono ancora troppo frequentemente usato negli opifici. Oggi più che mai la scienza delle macchine deve fondersi sulla più rigorosa teoria, stante la raffinatezza e precisione che si esige nella loro costruzione. Ho consultato le opere di GIULIO, CAVALLI, WILLIS, GOODEVE, KENNEDY, LABOULAYE, BELANGER, HATON
DE LA
GOUPILLIÈRE, BOUR, MANNHEIM,
REDTENBACHER, REULEAUX, GRASHOF, SCHOENTLIES, ed in particolar modo quella in corso di stampa di BORMESTER. Mi sembra superfluo parlare qui della somma importanza della materia che mi sono proposto di trattare. Basta riflettere che quando un ingegnere ha da comporre una macchina, deve anzitutto studiare il meccanismo e la più acconcia disposizione di esso; assicurarsi della perfetta regolarità del moto dei singoli pezzi della medesima. Solamente dopo questo studio cinematica preliminare della macchina , potrà passare efficacemente alla considerazione delle altre questioni attinenti ad essa, cioè sulla forza motrice capace di mantenerla in moto: l’esame delle resistenze passive: il calcolo del rendimento e delle dimensioni da darsi ai singoli pezzi per la dovuta stabilità. Oggi, per la grande diffusione delle macchine, per i perfezionamenti a cui andarono soggette, solo chi ha fatto uno studio cinematico di esso può trovarsi in grado di introdurre importanti innovazioni, le quali poi ridondano a beneficio della società, e costituiscono nuovi trionfi della scienza.
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Possa questo mio modesto lavoro invogliare altri a tal genere di studi, tanto negletti da noi, e tanto in fiore presso altre colte nazioni, ove si citano con plauso i nomi di Hooke, Watt, Stephenson, Peaucellier, Liptkin, Corliss, Hart, Kempe, Oldham, Hankine, RoHerts, Sylvester, Holditsch, Tchebicheff, Allan, Blaha, Eades, Evans, Ferguson, Gooch, Hensinger von Waldegg, Zenner, Reuleaux, Bellermann, Burmester, e tanti altri. Mettiamoci ancora noi con ardore in questo fecondo campo di studi, ove resta ancora tanto da raccogliere. Raccomando caldamente allo studioso di eseguire accuratamente in scala grande tutte le costruzioni indicate nel testo, perché solamente in tal modo esso potrà penetrare bene addentro nello spirito della Cinematica. Sento il dovere di ringraziare pubblicamente dal mio più profondo del cuore l’illustre Senatore Comm. Gaspare Gorresio impareggiabile Prefetto di codesta R. Biblioteca Nazionale, per tutti gli aiuti che con somma gentilezza mi offre nelle indagini bibliografiche. INDICE ARGOMENTI: Prima parte: Cinematica I)
Introduzione
II)
Cinematica grafica dei meccanismi piani
III)
Moti Relativi della retta e dell’angolo
IV)
Coppie e catene cinematiche
V)
Ruote di frizione
VI)
Ruote dentate
VII)
Rotismi
VIII) Catene di cunei, eccentrici e boccioli IX)
Catene di viti
X)
Catene di Pulegge con organi di tensioni
XI)
Catene del quadrilatero articolato
XII)
Forme degeneri del quadrilatero articolato
XIII) Sistemi articolati complessi
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XIV)
Catene con organi di pressione
XV)
Catene con coppie di frizioni per innesti
XVI)
Catene di arpionismi
Parte seconda: Dinamica I)
Equazioni generali del moto
II)
Attrito e sue leggi
III) Rigidezza degli organi duttili IV) Attrito mediato e lubrificazione V)
Equilibrio dinamico e rendimento dei meccanismi capaci di regime assoluto
VI) Freni VII) Trasmissione e distribuzione dell’energia meccanica VIII) Misure meccaniche IX)
Regolazione delle macchine – irregolarità intrinseche - volani
X)
Regolazioni delle motrici – irregolarità estrinseche – regolatori
XI)
Macchine d’urto
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27) Anno 1895 -- Tipografia Francesco Giannini e Figli - Napoli. BIBL. FINBC; Lorenzo Allievi -- Cinematica della biella piana -- (tutte tavole grafiche) Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. Lorenzo Allievi, ingegnere. Il testo riporta lo studio differenziale di cinematica nel piano. Il testo affronta studio oggetto con soli metodi grafici, riportando scritti solo nella prima pagina del testo (il frontespizio). NON VI È INDICE
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28) Anno 1897 -- Editore Ditta Nicola Zanichelli - Bologna; BIBL. FINBC; Francesco Masi -- La teoria dei meccanismi -- (p. 377 + 24 tavole); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. Francesco Masi, ingegnere, professore alla Scuola di Applicazione per Ingegneri di Bologna. La prefazione del testo inizia con la proposta
di Ampéré, contenuta nella
pubblicazione del suo essere filosofico sulla scienza, pubblicata nel 1834, in cui proponeva di studiare il moto con vedute più generali, ovvero anteporre allo studio delle cause, spazio e velocità, considerazioni di solo carattere geometrico, in altri termini: studiare per primo lo spazio e la velocità chiamando tale metodo cinematica, dal greco Kivηuα, “moto ”. Ricorda, l’ing, F. Masi nel suo testo, che, nell’800 tale proposta fu ampiamente accolta sia nel campo della Meccanica pratica, che in quello della meccanica teorica; a seguito di questo evento la cinematica ebbe un notevole sviluppo a cui contribuirono notevoli scienziati come, Poncelet, Redtenbacher, Reuleaux, Tessari, Laboulaye, Resal, Belanger, Haton, De la Goupilliére, Bour, Colliguon, Maunhlim, Villé, Giulio, Cavalli, Willis, Goodeve, Kennedy, Grashof, Schoenflies e Burmeslvr. Alcuni degli scienziati di sopra sono autori dei seguenti testi:
Laboulaye: Traité de Cinématique, Paris 1861;
Resal: Traité de Cinématique, Paris 1862;
Belanger: Traité de Cinématique, Paris 1864;
Haton : Traité de Mécanismes, Paris 1863;
Bour: Cours de mécanique et des Machines, Paris 1800 ;
Colliguon: Cinématique, Paris 1879;
Si ricordi che gli scienziati citati sopra si ritrovano in più parti di questo documento.
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PREFAZIONE: AMPÈRE, nel suo Essai sur la philosophie des Sciences, pubblicato nel 1834, proponeva che, avanti di studiare i nostri saperi nel senso più generale, tenendo conto degli spazi, delle forze e delle masse, si considerasse solo l’aspetto geometrico, cioè prendendo in esame soltanto gli spazi e le velocità, indipendentemente dalle forze e a questa parte della Meccanica poneva il nome di Cinematica. La proposta di Ampère venne accolta con molto fervore, tanto nel campo della Meccanica teorica, come in quello della Meccanica pratica; e ben presto la cinematica ebbe un considerevole sviluppo per opera di molti scienziati, fra i quali, oltre Poncelet, che per primo nel 1838 ne inaugurò l’insegnamento alla Sorbonné, sono principalmente da annoverarsi: Redtenbacher, Reuleaux, Tessari, Labouloye, Resal, Belanger, Haton, De la Goupilliére, Bour, Colliguon, Maunhlim, Villé, Giulio, Cavalli, Willis, Goodeve, Kennedy, Grashof, Schoenflies e Burmester. INDICE ARGOMENTI: I)
Teoremi fondamentali: varie forme di moto di un corpo rigido, moto relativo, relazione fra le velocità di due punti di una retta rigida - punto morto, applicazione al quadrilatero articolato piano, moto relativo di due corpi in contatto con un punto, relazioni fra le velocità dei punti di contatto di due corpi che si muovono mantenendosi costantemente tangenti
II)
Polari del moto relativo: moto relativo di due figure compiane, determinazione geometrica delle polari del moto relativo, inviluppo di una curva piana mobile nel suo piano.
III) Centri di curvatura, curve cicliche formula di Eulero, costruzione di savary, circolo e polo delle inflessioni - circolo dei centri, determinazione del polo delle
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inflessioni, curve cicliche, duplice generazioni delle cicliche, centro di curvatura di una linea inviluppo. IV) Applicazioni nel piano V)
Assoidi del moto relativo di due corpi mobili intorno a due assi piani assoidi del moto relativo di due corpi mobili intorno a due assi paralleli, applicazioni, curve di frizione, applicazioni, problemi delle curve di frizione e relative risoluzioni grafiche, curve dedotte, assoidi del moto relativo di due corpi mobili intorno ad assi concorrenti, assoidi del moto relativo di due corpi mobili intorno ad assi posti in piani diversi
VI) Teoria generale delle ruote dentate determinazioni dei profili dei denti nelle ruote dentate cilindriche, linea di imbocco, strisciamento tra i profili dei denti, norme generali per il tracciato dei denti per ruote cilindriche - dentatura epicicloida, imbocco continuo, dentatura a punti, dentatura mista, dentatura a fianchi rettilinei, dentatura a fusi, ruote epicicloidali di assortimento, dentature ad evolvente, tracciato dei denti ad archi di circolo, odontografo di Willis, osservazione sulla duplice generazione dei profili dei denti, ruote a scaglione o di Hooke, ruote elicoidali cilindriche con assi paralleli o di Willis, ruote ellittiche, ruote dentate coniche, ruote dentate coniche elicoidali, ruote a fusi e caviglie, ruote dentate iperboliche, costruzione approssimata delle ruote dentate iperboliche, ruota a vita perpetua, la vita perpetua non è invertibile, ruote elicoidali cilindriche per assi posti in piani diversi, ruote dentate tagliate a macchina. VII) Principi sulla composizione cinematica dei meccanismi elementi cinematica, coppie di elementi, classificazioni delle coppie, catena cinematica, definizione di meccanismo e di macchina, investimento dei meccanismi, numero di elementi nella formazione dei meccanismi, formule simboliche dei meccanismi, analisi o sintesi dei meccanismi, classificazione dei meccanismi
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VIII) Sistemi articolati generalità sui sistemi articolati semplici, quadrilatero articolato piano, meccanismi a manovella, velocità e spazi nei meccanismi a manovella di spinta deviata e rotativa, diagramma di Zennar, forme diverse di manovella, eccentrico a collare, manovella a gruccia archilinea e rettilinea, manovella a croce, giunto di Oldham, tornio ellittico di Leonardo da Vinci, giunto universale o di Hooke, giunto doppio, sospensione cardanica, generalità sui sistemi articolati composti, quadrilateri e meccanismi accoppiati, Galde di ScottRussel o di Evac, triangoli di Ruberi, parallelogramma di Watt, IX) Meccanismi a vite generalità sui meccanismi a vite, tipo fondamentale dei meccanismi a vite semplice, vite differenziale di Prony, trapano persiano, meccanismo per sollevare paratoie, apparecchio per incurvare le rotaie, morsa parallela, morsa del falegname, torchio per carta, bilanciere, meccanismi a vite con un elemento fluido X)
Cunei ed eccentrici generalità sui cunei ed eccentrici, velocità e spazi nei cunei, applicazioni, velocità e spazi negli eccentrici, eccentrici a cuore e a più lobi, eccentrico circolare a stanghetta, bocciuoli cilindrici, e conici
XI) Boccioli piani (boccioli circolari, evolventi, ecc.) generalità sui bocciuli piani, velocità e spazi nei bocciuoli a moto rettilineo, bocciuolo ad evolvente, circolare, triangolare, tracciato della curva di un bocciuolo, investimento di un bocciuolo circolare, altra forma del tornio ellittico, bocciuoli a moto rotativo XII) Meccanismi a frizione generalità sui meccanismi a frizione, rulli ruote e rotelle, cono e rotella, rotismi a frizione compiani e di ruote a rocchetti, innesti e arresti a frizione, magli a frizione. XIII) Rotismi dentati
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generalità sui rotismi dentati, ruote a due fusi, di Rosmer, di Huyghens, ellittiche aspirali e a più lobi, ruota eccentrica, a moto alternativo, intermittente, d’arresto, a palmole, ruote dentate con un elemento fluido, rotismi a capsula, problemi sui rotismi dentati, applicazione alla orologeria, applicazione al tornio parallelo, rotismi epicicloidali, innesti a denti XIV) Arpionismi (trasformazioni del moto mediante arpionismi) generalità sugli arpionismi, trasformazione del moto mediante nottolini ed arpioni, arpionismi di Lugharousse e di Habillé, scappamenti, arpionismi con un elemento fluido XV) Meccanismi ad elementi duttili (meccanismi a pulegge e cinghie) generalità sui meccanismi ad elementi duttili, trasmissione di moto mediante puleggia e cinghia tra due assi paralleli con rapporto costante delle velocità angolari, forme delle superficie delle pulegge, proprietà dei due tratti della cinghia, trasmissione di moto mediante puleggia e cinghia tra due assi posti in piani diversi, trasmissione per mezzo di contralberi, pulegge a moto vario, pulegge a gradini, pulegge coniche, innesti a cinghia, trasmissione mediante funi, trasmissione di moto mediante catene, meccanismi nei quali l’elemento duttile è un fluido.
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29) Anno 1908 -- Tipografia Angelo Trani - Napoli; BIBL. FINBC; Ernesto Cavalli -- Elementi di Meccanica Applicata alle Macchine -- (p. 236 + 7 tavole); Dal timbro posto sul primo foglio testo, è visibile l’originaria collocazione: Biblioteca della Reale Scuola di Applicazione di Napoli. Ernesto Cavalli, insegnante del Reale Politecnico di Napoli. Nella prefazione, sotto riportata, si legge “Sul cominciar del libro mi sono giovato della vecchia scuola di Morin, di Poncelet, di Redtenbacher ...ormai divenuta classica. Da quella di Hirn, di Petroff... ho preso la teoria dell’attrito cinetico, teoria della quale, dopo averla ridotta in forma elementare, dietro l’esempio di Releaux, ho applicati i risultati al traino e alla frenatura dei veicoli, come pure ai diversi congegni di trasmissione. Il libro si compone di 236 pagine più 88 figure, raccolte in sette tavole. Poco più di 1/5 del libro tratta delle macchine a vapore (alternative e turbine) e, molto sommariamente, di quelle a combustione interna (ciclo Otto), argomenti tipici dell’insegnamento di Macchine. Gli argomenti sono generalmente svolti con impostazione teorica, facendo comunque riferimento a risultati sperimentali aggiornati. All’incirca la prima metà del libro è dedicata alla valutazione delle forze resistenti dovute alle cause dissipative presenti negli accoppiamenti semplici o nelle trasmissioni con cingoli, oppure al mezzo ambiente, con particolare riferimento alla resistenza al moto di veicoli. Gli atri argomenti tipici della Meccanica applicata alle Macchine sono esposti nei capitoli sui freni, sui congegni di trasmissione (che tratta soprattutto la trasmissione con cinghie o cavi). Nel capitolo sul bilanciamento delle macchine c’è un cenno al bilanciamento delle macchine alternative e viene trattato il proporzionamento del volano. Sono poi studiati i regolatori centrifughi e le macchine ad urto (maglio, battipalo). Il capitolo Ergometria riguarda gli indicatori di pressione ed i freni dinamometrici.
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PREFAZIONE Col tener dietro al progresso della Meccanica Applicata alle macchine, da anni ho avuti il desiderio di fare questo libro, nel quale trovasi ora raccolto il meglio che ne è stato pensato. Io confido che esso risponda agli attuali bisogni della istruzione politecnica, tanto più che ha pure la mira di contribuire sebbene in proporzione modesta, allo svolgimento di cose nuove. Nella meccanica la verità è la sola fonte a cui si attinge utile e penetra meglio nella nostra mente, rimanendovi tenacemente impressa, se il metodo, che conduce a scoprirla, è svolto con semplicità. Sul cominciare del libro, mi sono giovato della vecchia scuola di MORIN, di PONCELET, di REDTENBACHER............ ho preso la teoria dell’attrito cinetico, teoria della quale, dopo averla ridotta in forma elementare, dietro l’esempio di REULEAUX, ho applicato i risultati al traino e alla frenatura dei veicoli, come pure ai diversi congegni di trasmissione. Per farmi strada alla scuola di CLAUSIUS, di RANKINE,............ ho esposta la descrizione organica degli strumenti adoperati in ergometria; specialmente dell’indicatore di pressione e del freno dinamometrico, che sono i più familiari. Introdotta poi l’importante nozione dell’entropia, imitando Gibbs e Sankey, ho posto in rilievo la correlazione fra i due diagrammi indicatore ed entropico, i quali diagrammi si usano insieme nello studio delle macchine termiche. Tutte le questioni inerenti alla efficienza della macchina a vapore si trovano svolte in base alla teoria sullo scambio di calore tra vapore e metallo del cilindro, teoria che, con la sorta di dati sperimentali, scaturisce dalla legge di Fourier E., con prove dedotte dall’esperienza, fu anche possibile trattare il caso speciale della turbina. Sifatto metodo teorico-sperimentale è stato esteso alle macchine a scoppio, nell’intendo di valutare il rendimento; e sulla traccia additata da Wrzz, vennero coordinate le poche regole da applicare. Il problema di bilanciare una macchina, e l’altro di regolarne il movimento, sono stati risoluti ed esposti con procedimento semplice ed uniforme. Finalmente,
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ritenendo nella vecchia scuola, ho consacrato lâ&#x20AC;&#x2122;ultimo capitolo alle macchine ad urto. INDICE ARGOMENTI: I)
Energia e lavoro
II)
Attrito e sue leggi
III)
Attrito e rigidezza dei cingoli
IV)
Macchine mosse a mano dâ&#x20AC;&#x2122;uomo
V)
Attrito cinetico ed oli lubricanti
VI)
Resistenza dei mezzi
VII) Resistenza al traino VIII) Freni e loro teoria IX)
Congegni di trasmissione
X)
Ergometria
XI)
Entropia
XII) Efficienza della macchina a vapore XIII) Efficienza della macchina a scoppio XIV) Bilanciamento delle macchine XV) Regolatori a forza centrifuga XVI) Macchine ad urto
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30) Anno 1914 -- Non è stato possibile reperire informazioni sull’editoria; BIBL. DIME; L. De Biase -- Meccanica applicata alle macchine -- (p. 836); Tra i testi di Meccanica Applicata alle Macchine, questo è il primo nel quale un’ampia parte è dedicata alla dinamica. INDICE ARGOMENTI: Prima parte: Cinematica Applicata alle Macchine I)
Cinematica grafica dei meccanismi piani
II)
Moti relativi della retta e dell'angolo (problema di Cardano)
III) Coppie e catene cinematiche IV) Ruote di frizione: Caso generale della trasmissione tra assi sghembi e casi particolari V)
Ruote dentate: generalità; ruote circolari; profili cic1oidali;profili ad evolvente; dentatura a fusi e a punti, ruote hooke; a freccia; coniche; iperboloidiche; elicoidali; vite perpetua e ruota elicoidale.
VI) Rotismi: ordinari; epicic1oidali VII) Catene di cunei, eccentrici e bocciuoli VIII) Catene di viti IX) Catene di pulegge con organi di tensione X)
Catena del quadrilatero articolato
XI) Forme degeneri del quadrilatero articolato XII) Sistemi articolati complessi XIII) Catene con organi di pressione XIV) Catene con coppie di frizione per innesti XV) Catene di arpionismi Seconda parte: Dinamica Applicata alle Macchine I) Equazioni generali del moto delle macchine II) Attrito e sue leggi III) Rigidezza e attrito degli organi duttili: funi vegetali, metalliche; catene ordinarie,articolate; cinghie
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IV) Studio delle resistenze passive V) Attrito mediato e lubrificazione VI) Equilibrio dinamico e rendimento dei meccanismi capaci di regime assoluto VII) Freni: a ceppi, a nastro; frenatura dei veicoli VIII) Trasmissione e distribuzione dell'energia meccanica IX) Misure meccaniche: Sistema assoluto e sistema convenzionale; metodi ed errori delle misure; misure di lunghezze; misure di particolari superfici; misure di distanze; misure di tempi; misure di velocità; misure delle variazioni di velocità nelle macchine; misure di accelerazioni; misure di forze; misure di potenze e di lavori e rendimenti. X)
Regolazione delle macchine motrici; irregolarità intrinseche: volani
XI) Regolazione delle macchine motrici; irregolarità estrinseche: regolatori XII) Macchine ad urto
31) Anno 1916 -- Editrice R. Pironti - Napoli; BIBL. DIME; P. E. Brunelli -- Cinematica della Meccanica a Stantuffo -- (p. 189); Brunelli fu professore (o assistente)* prima a Napoli, poi a Torino; Pietro Enrico Brunelli: Nato il 1° maggio del 1876 a Chieti. Laureato in Ingegneria Civile alla Scuola di Ingegneria di Roma nel 1898 e in Ingegneria Navale Meccanica alla Scuola di Ingegneria di Genova nel 1900, dal 1905 Brunelli è stato professore ordinario di Macchine Termiche presso la Scuola di Ingegneria di Napoli. Nel corso della prima guerra mondiale fino al 1919 il professore fu ufficiale della Marina in S.P.E. con il grado di Capitano: nella riserva Navale raggiunse poi il grado di Colonnello. Dal 1914 egli partecipò alla costruzione di navi di diverso genere (nel 1912 aveva diretto i lavori di recupero della nave San Giorgio affondata). Nel 1932 Brunelli viene trasferito dalla Scuola di Ingegneria di Napoli all'Istituto superiore di Ingegneria di Torino presso la Cattedra di Macchine a vapore e Fisica tecnica. Membro del Consiglio Nazionale
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delle Ricerche, Brunelli fu commissario del Politecnico di Torino dal 29 aprile 1945 al 19 novembre 1945 e in seguito direttore dal 20 novembre 1945 al 29 marzo 1947. Brunelli morì a Torino il 29 marzo 1947. INDICE ARGOMENTI TRATTATI: I) Il manovellismo di spinta rotativa - Leggi del moto dello stantuffo II) II manovellismo di spinta deviata III) Moto della biella - Tracciamento delle traiettorie- Procedimenti generali per la determinazione dei valori della velocità e dell'accelerazione IV) Bilancieri e leve oscillanti V) Macchine a cilindro mobile *
Non è stato possibile reperire informazioni certe sul ruolo di Brunelli a Napoli;
32) Anno 1920
-- Libreria Editrice Politecnico, Milano;
BIBL. DIME; I. Saraceni
--
Meccanica Applicata alle Macchine (lezioni tenute nel Regio
Politecnico di Milano, prima e terza parte); Igino Saraceni: Prof. di Meccanica. Applicata alle Macchine nel Politecnico di Milano. INDICE ARGOMENTI: Parte Prima: Cinematica Applicata I)
Richiami di alcuni elementi di cinematica piana
II)
Coppie cinematiche
III)
Catene cinematiche
IV)
Trasmissione del moto rotatorio per mezzo di ruote e rotismi
V)
Trasmissione del moto rotatorio per mezzo di cingoli (sistemi a cinghia, fune, cavo metallico, catene)
VI)
Sistemi articolati semplici
VII)
Sistemi articolati complessi
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VIII) Meccanismi delle distribuzioni delle macchine a vapore per ottenere l'inversione del moto IX)
Ruote dentate speciali
Parte terza: Termodinamica Tecnica I)
Grandezze fisiche considerate nella termodinamica tecnica
II)
Principi fondamentali della termodinamica
III)
Trasformazioni
IV)
Cicli termici e loro rendimenti
V)
Cambiamenti di stato fisico
VI)
Teoria dei gas perfetti: leggi fondamentali; equazione fondamentale della termodinamica dei gas perfetti; trasformazioni termiche dei gas perfetti
VII)
Trasformazioni politropiche; cicli costituiti di quattro politropiche
VIII) Teoria dei vapori saturi: relazioni generali; equazione fondamentale della termodinamica dei vapori saturi; trasformazioni termiche dei vapori saturi; miscele di vapori saturi IX)
Vapori surriscaldati e gas reali: relazioni generali; trasformazioni termiche dei vapori surriscaldati e gas reali.
X)
Il moto permanente dei fluidi
XI)
Trasformazioni termiche irreversibili; efflusso dei gas e dei vapori: efflusso dei fluidi in generale
33) Anno 1922 -- Editrice F.Lubrano, Napoli; BIBL. DIME; G.D.Mayer -- Meccanica applicata alle Macchine -- Parte I: Cinematica applicata; Il libro si compone di circa 300 pagine, di cui metĂ riservate alla cinematica e metĂ alla dinamica. Sia per la cinematica che per la dinamica, gli argomenti trattati dal testo sono rappresentativi degli argomenti trattati alla fine degli anni
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novanta dalla Meccanica applicata alle Macchine presso la Facoltà di ingegneria Federico II. Mancano del tutto, i riferimenti allo studio delle trasformazioni energetiche nei motori. INDICE ARGOMENTI: I)
Generalità sulla cinematica dei sistemi piani
II)
Le coppie cinematiche
III)
Le ruote di frizione
IV)
Le ruote dentate
V)
Eccentrici, Cunei, Bocciuoli
VI)
Pulegge e cingoli
VII)
I manovellismi
34) Anno 1922 -- Editore Albin Michel; BIBL. DIME; J. Boulvin -- Corso di meccanica applicata alle macchine (tenuto a L'Ecole Speciale du Genie Civil de Gand); J. Boulvin: Ingegnere onorario des Ponts e Chausseés, e direttore delle costruzioni marittime dello Stato Belga. Vol. I – Teoria generale dei meccanismi; INDICE ARGOMENTI: Prima parte: Cinematica I)
Richiamo di alcuni principi di cinematica teorica
II)
Meccanismi con biella
III)
Meccanismi articolati per guide a moto rettilineo
IV)
Arpionismi
V)
Giunti per collegamento di due alberi rotanti
VI)
Meccanismi a coulisse (con coppia prismatica)
VII)
Camme ed eccentrici
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VIII) Ruote
di
frizione
ed
ingranaggi:
trasmissione
tra
assi
paralleli;trasmissione tra assi concorrenti e tra assi sghembi;dentature elicoidali;ingranaggi derivati dalla vite; treni di ingranaggi; ruote di frizione ed ingranaggi a rapporto variabile di velocità. IX)
Trasmissione con corde e cinghie
X)
Meccanismi comprendenti un fluido
XI)
Cambiamento di velocità per mezzo di cinghie
XII)
Cambiamento di velocità per mezzo di ingranaggi
XIII) Trasformatori idraulici Seconda parte: Statica e Dinamica XIV)
Equazione generale delle macchine
XV)
Attrito tra solidi
XVI)
Attrito di liquidi su solidi
XVII) Resistenza al rotolamento XVIII) La rigidezza delle corde XIX)
Lavoro assorbito negli urti
XX)
Equilibrio dei meccanismi soggetti a resistenze passive:
XXI)
Sistemi nei quali non si deve considerare che l'attrito
XXII) Sistemi nei quali si produce resistenza al rotolamento XXIII) Sistemi comportanti dei legami flessibili XXIV) Trasmissione con cinghie e con corde XXV) Sistemi con urti XXVI) Teoria del volano XXVII) Regolatori XXVIII)
Regolatori a molla
XXIX) Teoria dinamica dei regolatori XXX) Misura del lavoro delle forze e della potenza delle macchine XXXI) Lavoro prodotto da una forza isolata XXXII) Lavoro prodotto dalla pressione di un fluido XXXIII)
Lavoro motore disponibile su un albero
XXXIV)
Dinamometri di trasmissione
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XXXV) Dinamometri a bilancia
35) Anno 1928 -- Litografia del Genio Civile, Roma; BIBL. DIME; A. Anastasi -- Lezioni di Meccanica Applicata alle Macchine, Parte 1Cinematica e dinamica delle macchine, VoI. 2° (Anno acc. 1928-29); A. Anastasi Rettore della Scuola d'Ingegneria di Roma- Istituto di Macchine. INDICE ARGOMENTI: I)
Cingoli
II)
Trasmissioni di potenza fra alberi per mezzo di cingoli
III)
Macchine a funi od a catene - Funivie
IV)
Manovellismi piani e sferici: quadrilatero articolato piano; studio cinematico del meccanismo di biella manovella e stantuffo; studio dinamico del meccanismo di biella manovella e stantuffo; giunto di Cardano
V)
Regolazione del moto periodico: irregolarità del moto periodicovolano; calcolo dell'eccesso di lavoro; effetto di volano delle masse in moto alterno di alcune macchine poli cilindriche
VI)
Regolazione della velocità di regime: generalità sulla regolazione; regolatori automatici della velocità a forza centrifuga; curve caratteristiche dei regolatori
36) Anno 1930 -- Librairie J.B. Bailliére et Fils, Paris; BIBL. DIME; M. L. Lecornu -- Propriété Générale des Machines (p. 230);
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M. I. Lecornu: Prof alla scuola Politecnica e alla scuola superiore Nazionale di Mines. INDICE ARGOMENTI: I)
Statica delle macchine: Condizioni di equilibrio; contatto di due corpi solidi; resistenze passive; applicazioni
II)
Lavoro delle macchine
III)
Volani: teoria generale; volano elastico; caso di un motore che azione un’elica; rottura dei volani
IV)
Regolazione: statica dei regolatori a forza centrifuga; regolatori sprovvisti di molle; regolatori a forza centrifuga con molle
V)
Freni
VI)
Sforzi interni in una macchina
VII)
Equilibrio di una macchina
VIII) Vibrazioni IX)
Macchine simili
E’ il primo testo in cui compare specificamente l’argomento: vibrazioni.
37) Anno 1936 -- Litografia del Genio Civile, Roma. BIBL. DIME; A. Anastasi -- Lezioni di Meccanica Applicata alle Macchine, Volume I: Teoria dei meccanismi - Cinematica e Dinamica applicate (Anno acc. 1936-37); A. Anastasi: Rettore Università degli Studi di Roma, Facoltà di Ingegneria di Roma. INDICE ARGOMENTI: Prima parte: Teoria dei Meccanismi I)
Coppie di elementi cinematici
II)
Catene cinematiche e meccanismi
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III)
Guide articolate del moto rettilineo e meccanismi amplificatori; catene cinematiche con un numero qualunque di membri; sostituzione di coppie superiori alle coppie di rotoidi
Seconda parte: Cinematica e Dinamica Applicata I)
Resistenze passive
II)
Velocità ed accelerazioni dei punti delle macchine; forze d'inerzia; forze vive; trasmissione del lavoro; rendimento
III)
Studio dinamico delle coppie inferiori
IV)
Meccanismi di eccentrico
V)
Meccanismi di tre membri dove i due mobili sono ruote; assoidi, leve rotolanti; ruote di frizione
VI)
Ruote dentate cilindriche
VII)
Ruote dentate ad assi non paralleli; calcolo delle ruote dentate; rendimento
VIII) Rotismi ordinari ed epicicloidali; cuscinetti a sfere ed a rulli
38) Anno 1942 -- Libreria Tecnica Editrice V. Giorgio - Torino; BIBL. DIME; J. Candeo - Cicogna -- Esercizi di Meccanica applicata alle macchine; Libreria Tecnica Editrice V.Giorgio, Torino. A. Anastasi - R. Università degli Studi di Roma, Facoltà di Ingegneria di Roma. INDICE ARGOMENTI TRATTATI: Principi fondamentali della meccanica I) Principi fondamentali della statica II) Sistemi di forze complanari concorrenti III) L'attrito tra superfici a contatto asciutte IV) Forze complanari parallele V) Forze complanari comunque disposte VI) Il principio degli spostamenti virtuali
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VII)
Cinematica di un punto
VIII)
I principi fondamentali della dinamica
IX) I fondamenti della cinematica analitico - grafica X) Vibrazioni Le principali applicazioni della meccanica I) Trasmissioni ad ingranaggi: rotismi ordinari II) Trasmissioni ad ingranaggi: rotismi epicicloidali III) Funi, macchine funicolari IV) Trasmissioni a mezzo di cinghie V) Freni VI) Molle VII)
Cuscinetti a rotolamento
VIII) Studio di alcune parti di automobile
39) Anno 1943 -- non è stato possibile reperire informazioni sull’editoria; BIBL. DIME; V. Foschi -- Esercizi di Meccanica applicata; Edizioni Italiane -- (p. 385); INDICE ARGOMENTI: Meccanica teorica I) Cinematica del punto II) Moto di una figura piana nel suo piano III) Movimento di una figura rigida nello spazio IV) Composizione e decomposizione di forze V) Equilibrio di corpi e sistemi vincolati senza attrito VI) Principio dei lavori virtuali VII)
Moto rettilineo e moto curvilineo di un punto
VIII) Momenti di inerzia, forza viva, quantità di moto IX) Principio di d'Alembert, Teoremi sul moto dei sistemi X) Moto relativo; impulsioni
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Meccanica applicata I) Composizione dei meccanismi II) Equilibrio di sistemi di corpi vincolati (senza resistenze passive) III) Resistenze passive IV) Equilibrio di sistemi di corpi vincolati (con resistenze passive) V) Dimensioni delle principali unità meccaniche. Sistemi di misura VI) Proprietà generali delle velocità e delle accelerazioni dei punti di una figura piana VII)
Trasmissione del lavoro; forza d'inerzia; forza viva; masse ridotte;
quantità di moto VIII) Equilibrio dinamico dei sistemi IX) Rendimento delle macchine X) Meccanismi di tre elementi XI) Ruote dentate XII)
Rotismi ordinari ed epicic1oidali;cuscinetti a sfere
XIII) Trasmissioni con elementi flessibili XIV)
Meccanismi di quattro elementi
XV)
Regolazione del moto periodico; volani
XVI)
Regolazione della velocità di regime; regolatori
XVII) Misura della potenza XVIII) Molle XIX)
Vibrazioni
XX)
Fenomeni di risonanza; velocità critiche; azioni giroscopiche
XXI)
Bilanciamento delle forze d'inerzia
E’ il primo testo in cui compaiono gli argomenti: velocità critiche e le azioni giroscopiche.
40) Anno 1948 -- Levrotto & Bella Editrice - Torino. BIBL. DIME; M. Panetti -- Meccanica Applicata alle Macchine, ( vol. I, vol. II, vol. III);
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M. Panetti, Prof di Meccanica Applicata alle Macchine al Politecnico di Torino, dal 1910.
vol. I (quarta ed., p. 506) INDICE ARGOMENTI: I) Fondamenti della cinematica delle Macchine: 1) composizione delle macchine 2) velocitĂ e centro istantaneo 3) polari e primitive 4) rollette 5) accelerazioni nel moto piano 6) centro delle accelerazioni e curvature delle traiettorie 7) profili coniugati 1) l'attrito nelle macchine 2) attrito di strisciamento rotolamento 3) attrito tra superfici lubrificate 4) attrito di rotolamento II) La resistenza del mezzo 1) resistenza di pressione 2) fenomeni di scia e attrito di parete 3) resistenza del mezzo a velocitĂ balistiche 4) notizie tecniche sulla resistenza del mezzo III) Fondamenti della dinamica delle macchine 1) equazione della energia cinetica 2) rendimento; teorema di d'Alembert 3) reazioni del telaio e bilanciamento 4) misura dinamometria della potenza 5) moto vario nelle macchine IV) Meccanismi costituiti da coppie elementari
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1) coppia prismatica 2) coppia rotoidale 3) teoria elementare 4) coppie rotoidali asciutte 5) teoria del logoramento 6) treni ad attrito 7) coppie rotoidali lubrificate V) Cuscinetti di rotolamento: disposizioni generali e problemi cinematici 1) resistenza allo schiacciamento degli elementi rotolanti; 2) ripartizione del carico sui rulli e sulle sfere di un cuscinetto radiale 3) resistenza alla fatica 4) attrito dei cuscinetti di rotolamento; 5) perni con rotelle VI) Coppia elicoidale 1) teoria elementare della vite 2) meccanismi derivati dalla coppia elicoidale 3) forzamento della coppia elicoidale VII) Moti vibratori nelle macchine 1) moti oscillatori di un punto 2) vibrazioni flettenti negli alberi 3) oscillazioni dei corpi rigidi trattenuti da un asse fisso (oscillazioni torsionali) 4) oscillazioni piane dei telai molleggiati
vol. II (quarta ed., ristampa, p. 317) INDICE ARGOMENTI: I) Primitive delle ruote II) Profili dentati cilindrici 1) Dentature cicloidali
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2) Dentature speciali 3) Dentature ad evolvente 4) Ruote con denti elicoidali III) Il lavoro di attrito nelle ruote con assi paralleli IV) Ruote per trasmissione fra assi concorrenti primitive e coppie di frizione coniche 1) Dentature coniche 2) Ruote coniche spirali V)
Ruote elicoidali per trasmissioni fra assi sghembi
VI) Coppie di avvitamento senza fine VII) Roteggi ordinari VIII) Roteggi epicicloidali 1) Problema dinamico dei roteggi epicicloidali
vol. III (quarta ed., ristampa, p. 208) INDICE ARGOMENTI: I) Funi II) Catene III) Macchine funicolari IV) Trasporti funicolari V) Trasmissioni con cingoli VI) Problemi tecnici sulle trasmissioni
41) Anno 1949
-- Libreria Editrice Politecnica C. Tamburini - Milano;
BIBL. DIME; G. Scotto Lavina -- Applicazioni di Meccanica delle Macchine, Parte terza -(p. 372);
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INDICE ARGOMENTI: I) Il Volano II) Il calcolo del rendimento III) Le velocità critiche flessionali
42) Anno 1952 -- Editrice Liguori - Napoli; BIBL. DIME; P. Ferretti -- Meccanica delle macchine; vol. I, Napoli (edizione identica a quella successiva del 1966) -- (p. 368); Pericle Ferretti, Professore di Meccanica applicata Alle Macchine a Napoli. INDICE ARGOMENTI TRATTATI: I) Cinematica 1) Coppie e catene cinematiche 2) Il moto di una figura piana nel proprio piano 3) I profili coniugati II) Dinamica 1) Il lavoro delle forze d'inerzia 2) Il rendimento organico 3) Resistenze passive III) I fenomeni dinamici nel moto rotatorio 1) Velocità angolare costante intorno ad un asse centrale d'inerzia (cioè:fenomeni giroscopici) 2) Velocità angolare costante intorno ad un asse baricentrico (non centrale d'inerzia) 3) Velocità angolare costante intorno ad un asse non baricentrico (cioè: velocità critica flessionale) 4) Velocità angolare variabile (cioè: oscillazioni torsionali) IV) Trasmissioni con ruote di frizioni
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V) Trasmissioni con ruote dentate VI) Trasmissioni con cingoli VII) Il manovellismo di spinta rotativa 1) Cinematica 2) Le forze d'inerzia 3) Il bilanciamento delle forze d'inerzia 4) Il momento motore 5) Il manovellismo eccentrico VIII) La regolazione delle macchine 1) Il problema della regolazione 2) I volani 3) I regolatori 4) I freni IX) La lubrificazione 1) Il fenomeno dell'attrito 2) Superfici imperfettamente lubrificate 3) Superfici perfettamente lubrificate 4) Risultati sperimentali X) Le forme costruttive dei cuscinetti 1) Cuscinetti a ralle fisse 2) Cuscinetti a ralle mobili
43) Anno 1954 -- Editrice Liguori - Napoli; BIBL. DIME; P. Ferretti, M. Taddei -- Meccanica delle macchine; vol. II -- (p. 485); Pericle Ferretti, Professore di Meccanica applicata Alle Macchine a Napoli; M. Taddei: Professore ordinario di Meccanica Applicata alle Macchine dal 1951 al 1981. INDICE ARGOMENTI:
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I) Generalità sulle misure 1) La misura delle grandezze 2) Errori nelle misure 3) Unità di misura e sistemi di unità 4) Leggi di similitudini II) Metodi elettrici nelle misure meccaniche 1) Gli elementi sensibili 2) I circuiti elettrici 3) Strumenti elettrici di misura III) Misura delle grandezze fisiche 1) Misura delle grandezze fondamentali 2) Misura delle grandezze geometriche 3) Misura delle grandezze cinematiche 4) Misura delle grandezze dinamiche
44) Anno 1956 -- Editrice Riccardo Patron - Bologna; BIBL. DIME; A. Prosciutto -- Elementi di Meccanica Applicata alle Macchine - (Quinta ed. riveduta ed ampliata a cura di F. Caboni e G. Moranti; A. Prosciutto, Prof
ordinario nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di
Bologna; INDICE ARGOMENTI: 1) Principi fondamentali della meccanica 2) Moto di un punto materiale 3) Sistemi di forze 4) Sistemi di masse 5) Cinematica e dinamica di un corpo rigido 6) Sistemi meccanici composti
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7) Oscillazioni 8) Principi di dinamica delle macchine 9) Resistenze passive e rendimenti 10) Coppie elementari 11) Sistemi articolati 12) Manovellismo di spinta rotativo 13) Manovellismi a glifo ed a croce 14) Quadrilatero articolato sferico 15) Ruote di frizione 16) Ingranaggi e rotismi semplici e composti 17) Meccanismi ad organi flessibili 18) Eccentrici 19) Arpionismi 20) Uniformità del moto e calcolo dei volani 21) Regolarità del moto ed equilibramento dinamico 22) La regolazione delle macchine motrici 23) Velocità critiche ed oscillazioni torsionali degli alberi 24) Misura del lavoro meccanico
45) Anno 1964 -- Editrice Tecnico Scientifica - Pisa; BIBL. DIME; E. Pistolesi -- Meccanica Applicata alle Macchine - XI edizione riveduta dal Prof M. Marini -- (p.702); INDICE ARGOMENTI: I) Fondamenti cinematica della teoria delle macchine 1) Coppie cinematiche 2) Coppie cinematiche sferiche 3) Coppie cinematiche generali 4) Catene cinematiche e meccanismi
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5) Profili coniugati e loro tracciamento 6) Polari II) Forze agenti nelle macchine 1) Azioni di contatto tra corpi solidi 2) Azioni di contatto tra solidi e fluidi 3) Principi di fluidodinamica 4) Azioni di una corrente fluida sui corpi immersi 5) Fluidi viscosi 6) Nozioni elementari sull'urto III) Lâ&#x20AC;&#x2122;attrito e la lubrificazione 1) Attrito di strisciamento 2) Logoramento ipotesi del Reye 3) L'attrito di rotolamento 4) Slittamento elastico nel rotolamento 5) Concetti generali sulla lubrificazione 6) Coppia prismatica e coppia rotoidale 7) Impostazione generale del problema della lubrificazione. 8) Caso delle coppie piane superiori 9) Lubrificanti IV) Fondamenti della dinamica delle macchine 1) Lavori e rendimenti 2) Equilibrio delle macchine. Forze d'inerzia 3) Forze e masse ridotte 4) Masse di sostituzione- equivalenza dinamica 5) Moti oscillatori 6) Oscillazioni forzate 7) Oscillazioni accoppiate 8) Vibrazioni 9) UnitĂ e sistemi di misura V) Studio delle coppie elementari 1) Coppia prismatica, rotoidale, elicoidale
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2) Rendimento del piano inclinato 3) Perni di spinta 4) Cuscinetti a rotolamento VI) Sistemi articolati e loro applicazioni 1) Quadrilatero articolato 2) Manovellismi 3) Applicazioni dei sistemi articolati 4) Giunti articolati 5) Capsulismi derivati dal manovellismo VII) Coppie superiori 1) Ruote di frizione 2) Eccentrici e loro classificazione 3) Arresti e arpionismi VIII) Ruote dentate 1) Cinematica delle ruote dentate 2) Dentature cic1oidali 3) Dentature ad evolvente 4) Interferenza delle ruote ad evolvente 5) Ruote cilindriche a dentatura elicoidale 6) Rendimento delle ruote cilindriche 7) Ruote di tipo speciale 8) Ruote coniche 9) Ruote per trasmissione tra assi sghembi 10) Vite senza fine ruota elicoidale 11) Vite perpetua con filetto globoidale 12) Ingranaggi a capsula IX) Rotismi 1) Rotismi ordinari 2) Rotismi epicic1oidali X) Gli organi flessibili e le loro applicazioni 1) Rigidezza degli organi flessibili
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2) Applicazioni statiche 3) Applicazioni dinamiche 4) Le tensioni nei due rami della cinghia 5) A11ungamenti,scorrimenti e calcolo delle cinghie 6) Rendimento XI) Freni 1) Freni a ceppi 2) Freni ad attrito 3) Freni a fluido e giunti idraulici 4) Freni elettromagnetici 5) Servo-freni XII) Dinamica delle macchine 1) Bilanciamento degli alberi rotanti 2) Macchine equilibratrici 3) Velocità critica degli alberi rotanti XIII) Dinamica delle macchine a stantuffo 1) Velocità ed accelerazione del piede di biella 2) Forze d'inerzia e calcolo della biella 3) Asse ridotte delle masse alterne e della biella 4) Pressioni indicate, pressioni d'inerzia, pressioni efficaci 5) Forze applicate al telaio 6) Bilanciamento XIV) Teoria della regolazione 1) Irregolarità periodica di una macchina 2) Metodo di tredgold per il calcolo dell'irregolarità e del volano 3) Metodo di Wittembauer 4) Elasticità dei motori, regolazione 5) Insensibilità ed oscillazioni pendolari dei regolatori 6) Vari tipi di regolatori 7) Cenno sul problema analitico dei regolatori XV) Misura sperimentale del lavoro meccanico
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1) Grandezze da misurare e metodi di misura 2) Bilance dinamometriche 3) Misura della coppia di reazione 4) Bilance dinamometriche di trasmissione 5) Freni dinamometrici 6) Dinamometri di deformazione 7) Torsiometri
46) Anno 1969 -- Libreria Di Stefano - Genova. BIBL. DIME; A. Capoca -- Meccanica Applicata alle Macchine - vol. I Genova -- (p. 301) A.A. Capocaca: prof all' UniversitĂ di Genova. INDICE ARGOMENTI: I) Nozioni generali 1) La macchina: sua evoluzione e suo valore umano ! I 2) Coppie cinematiche II) Attrito radente e sue forme 1) L'attrito fra le superfici asciutte 2) L'attrito fluido o viscoso 3) La teoria idrodinamica III) La lubrificazione delle coppie cinematiche elementari 1) La coppia prismatica lubrificata I La coppia rotoidale portante lubrificata . 2) La coppia rotoidale spingente lubrificata 3) La coppia elicoidale lubrificata IV) La lubrificazione delle coppie cinematiche superiori 1) Principi generali 2) Lubrificazione degli eccentrici 3) Lubrificazione degli ingranaggi
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4) Problemi sulle Coppie cinematiche lubrificate in regime fluido 5) Problema diretto ed inverso 6) .Sistemi a reimpiego 7) Sistemi di lubrificazione a grasso V) Teoria dimensionale della lubrificazione a fluido VI) Esperienze sui lubrificanti e sulla lubrificazione 1) Misure di attrito 2) Rilievo della distribuzione delle pressioni 3) Esperienze dell'autore I) Problemi sullâ&#x20AC;&#x2122;attrito evolvente 1) Trasporto di un carico mediante carri o mediante rulli II) Cuscinetti a rotolamento 1) Caratteristiche dei cuscinetti a rotolamento 2) Vari tipi di cuscinetti 3) Lubrificazione dei cuscinetti a rotolamento III) Resistenza del mezzo
47) Anno 1986 -- Torino Ghigliazza, Galletti -- Meccanica applicata alle macchine UTET; Ghigliazza Rinaldo: Prof di Meccanica .Applicata alle Macchine, Genova. Galletti Carlo Ugo: Prof di Meccanica Applicata alle Macchine, Genova. INDICE ARGOMENTI: Cinematica applicata I) Struttura dei meccanismi
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1) Vincoli 2) Catene cinematiche e meccanismi II) Analisi cinematica dei meccanismi piani 1) Movimento relativo tra i membri 2) Analisi dei meccanismi con sole coppie inferiori 3) Analisi dei meccanismi con coppie superiori III) Analisi cinematica dei meccanismi spaziali 1) Movimento rigido generale 2) Analisi dei meccanismi con sole coppie inferiori IV) Sintesi dei meccanismi 1) Sintesi di numero 2) Sintesi dimensionale V) Dinamica applicata VI) Sistemi e modelli meccanici 1) Sistemi fisici e sistemi astratti 2) Modelli matematici VII) Meccanica delle superfici 1) Richiami sulle caratteristiche dei solidi 2) Fenomeni superficiali 3) Forze agenti negli accoppiamenti 4) Usura VIII) Analisi dinamica delle macchine e dei meccanismi 1) Sistemi ad un grado di libertĂ 2) Meccanismi piani a membri rigidi 3) Meccanismi spaziali membri rigidi 4) Linearizzazione dei modelli IX) Sistemi lineari 1) ProprietĂ fondamentali 2) Analisi modale 3) Funzioni di trasferimento 4) Applicazioni meccaniche
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X) Componenti meccanici (meccanismi) XI) Coppie elementari 1) Classificazione 2) Coppie elementari asciutte o con lubrificazione limite 3) Coppie elementari con lubrificazione fluida 4) Coppie elementari a rotolamento 5) Confronto tra le prestazioni dei vari tipi di coppie elementari XII) Trasmissione di potenza 1) Classificazione 2) Ruote lisce ( o ruote per attrito o di frizione) 3) Ruote dentate (ingranaggi) 4) Ruote e flessibili 5) Confronto tra i meccanismi con rapporto costante 6) Variatori di velocitĂ 7) Giunti 8) Innesti 9) Freni XIII) Meccanismi per moto vario 1) Sistemi articolati 2) Meccanismi con camme 3) Meccanismi con moto intermittente 4) Meccanismi unidirezionali 5) Confronto tra i vari tipi di meccanismi per moto vario
48) Anno 1988 -- Editrice Patron - Bologna; BIBL. DIME; Funaioli - Maggiore - Menghetti -- Lezioni di Meccanica applicata alle macchine, (Volume I - Volume II); Maggiore Alberto, Prof di Meccanica Applicata alle Macchine, Bologna Meneghetti Umberto, Prof di Meccanica Applicata alle Macchine, Bologna
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INDICE ARGOMENTI: I)
Richiami di dinamica
II)
Dinamica dei manovellismi di spinta e del quadrilatero articolato
III)
Il problema dinamico inverso
IV)
Dinamica degli impianti funzionanti a regime periodico
V)
Vibrazioni di sistemi ad un grado di libertà
VI)
Vibrazioni di sistemi a due e a molti gradi di libertà
VII)
Dinamica dei rotori
VIII)
Introduzione allo studio sperimentale delle vibrazioni
IX)
Regolazione della velocità angolare
X)
Funaioli
49) Anno 1991 -- Editore Liquori - Napoli; BIBL. FINBEC; Angelo Raffaele Guido - Lelio Della Pietra -- Lezioni di Meccanica applicata alle macchine, (Volume I - Volume II); Lelio Della Pietra, Prof di Meccanica Applicata alle Macchine all’Università di Ingegneria Federico II, di Napoli. Angelo Raffaele Guido, Prof
di Meccanica Applicata alle Macchine,
all’Università di Ingegneria Federico II, di Napoli. Il testo è diviso in due volumi, è stato il testo usato per l’insegnamento della Meccanica Applicata alle Macchine nella Facoltà di Ingegneria, Federico II, fino all’anno 2013-2014
vol. I (p. 457) INDICE ARGOMENTI: I) Definizione di macchine e principi fondamentali 1) Macchine e meccanismi
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2) Coppie cinematiche 3) Gradi di libertà di un meccanismo e di una macchina 4) Le equazioni cardinali della meccanica 5) Il teorema del moto del baricentro 6) Classificazione delle forze 7) Esempi di applicazioni del principio di d’Alembert 8) Lavoro di una forza 9) Energia cinetica di un sistema meccanico 10) Il teorema dell’energia cinetica 11) Sistemi equivalenti e sistemi ridotti 12) Sistemi equivalenti – caso generale, (Esercizio ) – Moto piano, Esempi 13) Sistemi ridotti, 5 Esempi 14) Sistema ridotto di una macchina 15) Potenza di una macchina 16) Le resistenze passive 17) Le resistenze d’attrito, Esempi 18) Il rendimento Meccanico 19) Meccanismi in serie ed in parallelo 20) Meccanismi irreversibili 21) Il rendimento dei meccanismi irreversibili II) Il funzionamento di un gruppo di macchine 1) Introduzione 2) Condizione di regime, Esempi 3) Grado di irregolarità nel periodo 4) Determinazione del momento d’inerzia di massa di un volano 5) Dimensionamento di un volano, 3 Esempi 6) Caratteristica meccanica di una macchina, Esempi 7) Stabilità delle condizioni di regime 8) Grado di staticità e campo di regolazione 9) I regolatori centrifughi
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10) Il funzionamento del sistema di regolazione 11) L’equazione caratteristica di un regolatore centrifugo, Esercizio 12) La curva di Tolle: stabilità di un regolatore centrifugo 13) Grado di staticità di un regolatore, Esempi 14) Un esempio di applicazione: il regolatore di Watt isoscele 15) La curva caratteristica di un regolatore, Esempi 16) Sensibilità di un regolatore centrifugo, Esempi 17) La regolazione indiretta III) Dinamica dei rotori rigidi 1) Introduzione 2) Richiami di dinamica 3) Le equazioni cardinali dei corpi rigidi 4) La matrice di rotazione 5) Sbilanciamento statico e dinamico di un rotore 6) Forze e coppie d’inerzia dovute allo sbilanciamento, 2 Esempi 7) Effetti delle coppie d’inerzia: velocità critiche 8) Coppie di inerzia giroscopiche 9) Rotori a struttura giroscopica, 4 Esempi 10) Rotori a struttura non giroscopica, Esempi IV) Giroscopi 1) Cenni storici 2) Fenomeni giroscopici elementari 3) Lo studio del comportamento dinamica di un giroscopio 4) Gli angoli di Eulero 5) Il vettore {w} in funzione degli angoli di Eulero 6) Le equazioni del moto di un giroscopio 7) L’integrazione delle equazioni del moto: Il moto libero come precessione regolare – Il moto libero come oscillazioni di piccola ampiezza:stabilità del giroscopio – Risposta del sistema ad una coppia a gradino crescente: precessione 8) pseudo regolare
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9) Teoria elementare del giroscopio: Risposta ad una coppia di momento Mx e ad una precessione ψ – Risposta ad una coppia di momento Mξ e ad una precessione Ǿ 10) Aspetti costruttivi di un giroscopio, Esercizio 11) Applicazioni tecniche dei giroscopi 12) Il pendolo giroscopico: Descrizione – Le equazioni del moto – L’integrazione delle equazioni del moto 13) La bussola giroscopica: Descrizione – Le equazioni del moto – L’integrazioe delle equazioni del moto V) Vibrazioni meccaniche 1) Introduzione 2) Moto periodico 3) Moto armonico 4) Rappresentazione vettoriale di un moto armonico 5) Composizione di due moti armonici diretti secondo lo stesso asse: Battimenti 6) Composizione di due moti armonici diretti secondo assi ortogonali 7) Analisi armonica 8) Fenomeni vibratori fondamentali 9) Modelli matematici di sistemi discreti 10) Gradi di libertà di un sistemi 11) Sistemi ad un grado di libertà 12) Sistemi conservativi: Vibrazioni libere 13) Vibrazioni forzate armoniche 14) Vibrazioni forzate periodiche 15) Esempi di applicazione: 5 Esempi 16) Coefficienti di rigidità degli elementi elastici, 9 Esempi 17) Sistemi dissipativi: vibrazioni libere 18) Vibrazioni forzate armoniche 19) Metodo vettoriale 20) Vibrazioni eccitata da un moto armonico
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21) Esempi di applicazione, 2 Esempi 22) Sistemi a due gradi di libertà 23) Oscillazioni libere in assenza di smorzamento: Integrazione delle equazioni del moto – La determinazione delle costanti di integrazione – I modi di vibrare del sistema 24) Oscillazioni forzate in assenza di smorzamento: Integrazione delle equazioni del moto – La determinazione delle costanti di integrazione – I modi diu vibrare del sistema 25) Oscillazioni forzate in assenza di smorzamento 26) Esempi di applicazione: smorzatore dinamico 27) Sistemi ad n gradi di libertà VI) Bilanciamento degli organi rotanti rigidi 1) Premessa 2) Sbilanciamento statico e sbilanciamento dinamico 3) Bilanciamento: masse bilanciatrici e piani di correzione 4) Macchine bilanciatrici 5) Bilanciamento con macchine a supporti elastici 6) Bilanciamento con macchine a supporti rigidi 7) Gradi di precisione del bilanciamento: sbilanciamento residuo
vol. II (p. 461) INDICE ARGOMENTI TRATTATI: I) Velocità critiche flessionali 1) Introduzione 2) Il modello matematico da Rankine a Cree 3) Le velocità critiche come risonanze flessionali: Il modello matematico di jeffcott 4) Sistema con supporti non rigidi 5) Moto di precessione inversa o riverse whirling
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6) Sistemi no simmetrici: L’effetto disco 7) Velocità critiche per un sistema a due masse concentrate 8) Formula approssimata di Dunkerley 9) Velocità critiche secondarie: 6 Esempi II) Velocità critiche torsionali 1) Introduzione 2) I sistemi discreti 3) I modi di vibrare di un sistema a due dischi 4) Il moto forzato del sistema a due dischi 5) Velocità critiche torsionali: 7 Esempi III) Trasmissioni con ruote di frizione 1) La trasmissione del moto rotatorio 2) Trasmissione tra assi sghembi: la forma delle ruote di frizioni 3) Ruote di frizione per trasmissione tra assi paralleli 4) Ruote di frizione per trasmissione tra assi incidenti 5) Comportamento dinamico delle ruote di frizione IV) Trasmissione con ruote dentate 1) Generalità 2) Nozioni generali 3) Ingranaggi cilindrici 4) Studio cinematica delle ruote cilindriche: I profili coniugati; Linea d’azione, linea d’arco; Profilo attivo 5) Il profilo cicloidale 6) Il profilo ad evolvente: definizione e pèrorpietà dell’evolvente; I profili coniugati; Caratteristiche delle ruote dentate ad evolvente; La coppia rocchetto-dentiera base; Linea ed arco di condotta; Il numero minimo dei denti; Le ruote a dentatura interna; 7) Le ruote a denti elicoidali: Ruote a gradini e ruote a denti elicoidali; Il contatto tra i denti; La dentiera base; La reazione mutua e la spinta assiale; Esercizi 8) Il taglio delle dentature ad evolvente con utensile a cremagliera
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9) Le ruote coniche: le superfici primitive; I profili coniugati : l’approssimazione di Tredgold; Il numero minimo di denti; Grandezze caratteristiche delle ruote coniche a denti diritti; Le reazione mutua e le spinte assiali e radiali; 10) Il rendimento di un ingranaggio: Il rendimento istantaneo; il rendimento medio 11) rotismi 12) Rotismi ordinari 13) Rotismi epicicloidali 14) Classificazione dei rotismi epicicloidali 15) La formula di Willis 16) Rotismi epicicloidali compensatori 17) Rotismi epicicloidali riduttori Le coppie agenti sugli assi del rotismo 18) Esempi di applicazione V) Trasmissione con organi flessibili 1) Introduzione 2) Descrizione della trasmissione a cinghia piana 3) Principi di funzionamento delle trasmissione 4) La tensione di montaggio T0 5) I parametri che influenzano i valori di T1: L’angolo di avvolgimento α1; Il coefficiente f; La massa m; La velocità periferica v; 6) Il rendimento della trasmissione VI) La lubrificazione idrodinamica 1) La lubrificazione a fluido 2) La viscosità di un fluido: la legge di Newton 3) La lubrificazione idrodinamica nelle macchine 4) La lubrificazione idrodinamica nei cuscinetti a strisciamento 5) L’equazione di Reynolds: Le equazioni del moto del fluido nel meato; Le velocità u e w; La condizione di continuità
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6) Modelli matematici semplificati 7) Il cuscinetto portante “corto”: L’altezza del meato; I diagrammi u(y) e w(y); L’integrazione dell’equazione (16.6-4); Il carico W e l’altezza minima dek meato; il coefficiente d’attrito; Il numero di Sommerfled; Esempio di applicazione; 8) I cuscinetti di spinta a pattini piani: L’altezza del meato; I diagrammi di velocità nel meato; L’integrazione dell’equazione (12.8-1); Il carico W
e l’altezza minima h dek meato; Il
coefficiente d’attrito 9) I cuscinetti di spinta rotativa a pattini fissi: Esempi di applicazione 10) I cuscinetti di Michel: Esempi di applicazione 11) Appendice capitolo 12 VII) Macchine alternative: Motori a C: I: 1) Introduzione 2) Il manovellismo di spinta rotativa 3) Studio cinematica 4) Il moto del bottone di manovella 5) Il moto del piede di biella a. Lo spostamento del punto C b. La velocità del puto C c. L’accelerazione del punto C 6) Il moto della biella a. La traiettoria di un punto dell’asse della biella b. La velocità del punto D c. L’accelerazione del punto D 7) Procedimenti grafici a. Poligono della velocità b. Poligono delle accelerazioni c. 2 Esempi 8) Studio dinamico: le forze di inerzia a. Le forze di inerzia dovute al moto della manovella
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b. Le forze d’inerzia dovute al moto del pistone c. Le forze d’inerzia dovute al moto della biella, Esempio d. Le forze di inerzia risultanti e. Il bilanciamento delle forze d’inerzia 9) Le forze dovute alla pressione del fluido 10)
Le forze che sollecitano gli organi del manovellismo
11)
Il momento motore
12)
Il diagramma del momento motore a. Procedimento grafico b. Procedimento analitico, Esempio
13) Potenza indicata ed effettiva, 2 Esempi 14) Macchine alternative a più cilindri 15) L’uniformità del momento motore nei motori pluricilindrici 16) Disposizione delle manovelle: ordine di accensione 17) Bilanciamento delle forze d’inerzia 18) Esempi di applicazione
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CAPITOLO SECONDO La Meccanica Applicata alle Macchine a Napoli: il suo sviluppo storico
II. 1 NOTIZIE STORICHE SULLA NASCITA DELLA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE Un compito arduo è sicuramente stabilire in che periodo e corso affiorano le lezioni di Meccanica Applicata alle Macchine. Intuitivamente ci viene da pensare in qualche corso di Meccanica, quindi grossolanamente nel periodo in cui vengono introdotti corsi riguardanti la Meccanica delle Macchine; per qualcosa di più esaustivo bisogna immergersi in archivi storici, sfogliare affascinanti libri che risalgono alla seconda metà del ‘700, come il testo di Frisi Paolo, “istituzioni di meccanica, d’idrostatica d’idrometria e dell’architettura statica, e idraulica ad uso della regia scuola erretta in Milano per gli architetti, e per gli ingegneri”, favolosi testi scritti a mano. Da tali documenti si risale alla assoluta confusione degli studi poco organizzati di quel tempo e quindi dell’indagine storica che, inizia ad assumere un assetto stabile verso gli inizi dell’800, infatti, dalle prima istituzione fine alla preparazione di figure professionali mirate alle mansioni svolte dall’Ingegnere, si ritrovano citati, corsi di Meccanica rivolti alle “Macchine”. Prima delll’800, non esisteva una vera e propria istituzione dedicata all’arte dell’Ingegnere, ma una sorta di corsi in cui viene citata la Meccanica elementare e la Matematica, che uniti al tramandarsi dell’arte, formavano le uniche non chiare strade da intraprendere per divenire Ingegnere. Agli inizi dell’800, con l’avvento dei Francesi, si hanno a disposizione documenti che permettono di stabilire le prime discipline impartite nelle Scuole per Ingegneri; in questi si trova una sorta di corso della Meccanica il cui scopo era di preparare allievi alla studio di attrezzi adoperati nei diversi mestieri, fabbri, contadini, artigiani, sarti ecc., in modo da poterli migliorare per aumentare la loro produttività, riducendo il lavoro dell’uomo. Più che Meccanica era una sorta di studio delle Macchine e delle tecnologie di lavorazioni esistenti in quel tempo; più avanti questa branca degli studi
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formerà il gruppo delle discipline di Macchine e delle Tecnologie, da dove prenderà poi, ufficialmente vita la Meccanica Applicata alle Macchine.
II. 2 PRIME NOTIZIE SUGLI ARGOMENTI DELLA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE Per dare nel migliore dei modi, soluzione al nostro problema, vale a dire, cercare di capire, quali fossero gli argomenti studiati che, almeno in parte, hanno riguardato la Meccanica Applicata alle Macchine, prima del suo inserimento ufficiale, abbiamo ritenuto opportuno affrontare il problema con un approccio storico. Non avendo documenti specifici, che potessero portare, in modo diretto alla soluzione del problema, abbiamo raggirato l’ostacolo cercando, di seguire, secondo una progressione temporale e logica, gli eventi che hanno segnato la storia della Meccanica Applicata alle Macchine”. Pur trovando inserita nel 1882, sotto la direzione e l’insegnamento di Padula, la Meccanica Applicata alle Macchine, nel piano di studi ufficiale, si ritrovano tracce, di relative lezioni già nel 1872, appartenenti al gruppo di insegnamenti di macchine e tecnologie dei materiali. Nella prima metà dell’800, come mostrato nel capitolo precedente, in molti testi ad uso degli allievi della Reale Scuola per Ingegneri, vengono trattati argomenti che ancora oggi formano il programma ufficiale di Meccanica Applicata alle Macchine. Nella seconda metà dell’ottocento, la situazione subisce una notevole svolta; i meccanismi diventano oggetto principale nello studio delle macchine, tanto che insieme alla teoria con cui si studiano, la cinematica ormai affermata, danno una svolta significativa allo studio della Meccanica Applicata alle Macchine, ovvero delle macchine stesse. Verso inizio seconda metà dell’ottocento la cinematica viene vista come un nuovo metodo per lo studio delle macchine in grado di conciliare teoria con pratica evento che
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spesso non accadeva; in questa epoca l’evoluzione della macchina era in costante crescita la teoria era spesso scavalcata dalla pratica, il che dà una idea della confusione che vi potesse essere Nella prima metà dell’800 gli studiosi delle macchine, nonché autori dei testi di meccanica, sentono la forte influenza delle affermazioni di Ampéré, che furono pubblicate nel 1834, in cui proponeva di studiare il moto con vedute più generali, ovvero anteporre allo studio delle cause, spazio e velocità, considerazioni di solo carattere geometrico ovvero studiare per primo lo spazio e la velocità chiamando tale metodo cinematica, termine che deriva dal greco Kivηuα, ovvero “moto ”; tale proposta fu ampiamente accolta sia nel campo della Meccanica pratica, che in quello della meccanica Teorica; a seguito di questo ed altri significativi eventi, visionabili nelle prefazioni di alcuni testi riportate nel capitolo precedente, la cinematica ebbe una notevole
sviluppo
a
cui
contribuirono
notevoli
scienziati
come,
Poncelet,
Redtenbacher, Reuleaux, Tessari, Labouloye, Resal, Belanger, Haton, De la Goupilliére, Bour, Colliguon, Maunhlim, Villé, Giulio, Cavalli, Willis, Goodeve, Kennedy, Grashof, Schoenflies e Burmester. Nell’anno 1777 si trova un testo di Frisi Paolo, che racchiude un’insieme di discipline, come la meccanica, l’idrostatica, l’idrometria, l’architettura statica ed idraulica; il testo riporta, almeno per la parte riguardante la meccanica, già chiaramente citati i problemi che indurranno la Meccanica Applicata alle Macchine nel successivo secolo, infatti tratta: il maneggio delle macchine semplici e composte. Fin dal 1818, si ritrovano testi come, Traitè complet de mécanique appliquée aux arts di Borgnis, che descrive le ruote dentate, riportando, inoltre, in appendice tavole con rappresentazioni di meccanismi per trasferire e trasformare il moto. Dal testo di Reuleaux, è stato possibile tracciare un profilo su quelli che potessero essere gli argomenti che hanno dato vita allo studio delle macchine e che successivamente diventano parte della disciplina. L’autore, Reuleaux, riporta una completa introduzione in cui descrive tra le altre cose, la situazione dell’800 sullo studio delle Macchine, evidenziando come prendeva piede un nuovo modo di vederle e cioè non come un unico corpo ma di entrarci dentro, con la teoria; in sostanza richiama diversi studiosi, in diversi momenti storici per mostrare che l’evoluzione della
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Macchina implicava una trasformazione del modo di studiarle. Ricorda come alcuni studiosi, citati prima, sostenevano la suddivisione delle macchine nelle relative parti interne, da cui derivano i Meccanismi e da cui deriva la cinematica ovvero lo studio di questi ultimi. Reuleaux mostra, da gran docente, l’importanza di non entrare nella macchina solo nelle officine con un punto di vista pratico, ma di far conciliare l’aspetto teorico della macchina con quello pratico, cerca di esporre in modo chiaro l’inesattezza dei metodi di approccio usati in quanto sempre discordi con la pratica. Dalle nostre ricerche, non risultano meritevole invenzioni legate a Relueaux, che lo distinguessero per genio, almeno secondo la sua descrizione di genio, (V, pag 152.); certi si può essere della grande influenza che ha avuto su i suoi colleghi, infatti molti lo hanno seguito riconoscendogli i meriti di grande studioso della materia, altri pur non citandolo tra i loro testi, lo hanno senza dubbio imitato, ad esempio, in alcune importanti rappresentazioni grafiche come quella riportata nel capitolo precedente (V, pag 152). Reuleaux è stato un grande promotore e studioso della cinematica applicata alle macchine; cerca di estendere questo nuovo approccio a tutti gli studiosi, mostrando come in altri posti, dove questa disciplina si era affermata, fossero più avanti nello studio delle macchine, come in Francia. Proseguendo l’analisi storica degli eventi che hanno segnato le macchine e con esse i relativi metodi di studio, almeno fino a quelli che ci è stato possibile rilevare, si ritrova Watt, che nel 1763, con il suo genio prepotente, così definito da Reuleaux, raggiunge il massimo grado di perfezionamento della macchina a vapore. Si può ritenere, con sufficiente sicurezza, che l’evento di maggiore rilievo, per lo sviluppo di una disciplina che studiasse le macchine, e quindi lo sviluppo di un insieme di argomenti tra loro legati il cui fine fosse legato alle macchine, è stato il perfezionamento della macchina a vapore, poiché innesca un processo di evoluzione nella trazione, come gli spostamenti su lunghe distanze, nel settore industriale, con la sostituzione parziale delle macchine all’uomo, le pompe a motore, per le miniere, e quanto altro si può immaginare nel passare da una epoca in cui il lavoro era svolto principalmente dall’uomo, ad una, in cui ci fosse una macchina in grado di sostituire il lavoro dell’uomo con opportuni meccanismi di collegamento.
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Dato che Watt, è stato solo un perfezionatore della macchina a vapore, esistono, sicuramente altri eventi importanti riguardanti la nascita dello studio delle macchine, essendo questo legato all’invenzione della macchina a vapore; per esporre meglio tali eventi riteniamo sia il caso di invertire l’ordine temporale dell’analisi partendo dall’inizio del 600 fin all’anno in cui Watt, rende pubblico il suo genio prepotente. L’invenzione della macchina a vapore e legata ad una serie di eventi; l’inizio di questi eventi è segnato da Torricelli, giovane allievo di Galileo, che nel 1643 scopre il peso dell’atmosfera, creando non poco scompiglio, ovvero l’orrore del vuoto. A questo problema portò chiarezza Pascal nel 1648 a Parigi sul fiume Puy-de-Dòme, eseguendo la prima e memorabile esperienza il cui fine era la misura delle altezze col barometro; alla riuscita di tal esperienza suonarono le campane di Munster e di Osnabruck per celebrare il trionfo della giovane scienza e, soprattutto la chiarezza ai non pochi dubbi inflitti dalla nuovo conoscenza. Nel 1650, a Magdeburgo, Otto di Guerieke, con una macchina pneumatica ed altri apparecchi di esperienza dimostra in modo scientifico e popolare la forza corrispondente alla pressione atmosferica introducendo un nuovo elemento nelle questioni scientifiche del giorno. Da qui si cerca di utilizzare questo nuovo elemento, ovvero la potente pressione derivante dal vuoto in ogni posto; i tentativi non danno buon esito fino a quando, nel 1696, Papin a Marburg trova la soluzione. Ovvero crea un apparecchio, un cilindro munito di stantuffo, in cui avviene il fenomeno della condensazione del vapore di acqua; tale fenomeno darà poi vita alla macchina a vapore. Papin, non riesce a perfezionare la sua macchina ovvero a farla funzionare nel campo pratico, quindi da vita al principio della macchina a vapore, però resta inutilizzata per quasi cinquanta anni, dopo i quali si ebbe la prima applicazione pratica, vale a dire la prima macchina a vapore; infatti, nel 1705 due operai, Newcomen e Cawley, in Inghilterra, realizzano la prima applicazione dell’apparecchio di Papin unendolo ad una pompa, ed impiegata per le miniere. Siamo quindi arrivati alla fine del nostro quadro, infatti, il successivo evento significativo che stravolgerà la storia delle macchine negl’anni a seguire è il perfezionamento massimo a cui Watt porta la macchina a vapore. Una ultima osservazione riguarda il modo con cui Reuleaux definisce il genio inventivo di Watt, ovvero genio prepotente: uno dei motivi risiede proprio
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nell’invenzione della macchina a vapore i cui meriti non sono attribuibile a Watt ma a Papin, tanto meno i meriti di rendere tale invenzione operativa, visto che tale lavoro e stato svolto da due operai oltre cinquanta anni dopo l’invenzione. Descritto quindi un quadro generale di quelli che, sono stati gli argomenti che hanno formato lo studio delle macchine, almeno fin dove possibile, è stato interessante notare che dopo le clamorose invenzioni di Papin, tranne l’applicazione della pompa a vapore, non vi sono susseguite altre clamorose invenzioni, almeno fino a quando Watt non rende pubblica la sua opera di perfezionamento. A questo, Reuleaux da, in poche righe, una esauriente risposta, infatti egli scrive nell’introduzione del suo testo: “troppo poco era conosciuto il calore, quest’agente indispensabile, non lo si sapeva nemmeno misurare. Bisognava innanzi tutto che si perfezionasse il termometro, che la termodinamica facesse un essenziale progresso”. In altre parole non poteva che essere così, vista la mancanza di materiale tecnico per proseguire, in particolare il problema era il calore, agente principale dei fenomeni discussi, le cui conoscenze si limitavano ad un rudimentale strumento per misurare la temperatura, che pure richiedeva un perfezionamento. Lecito quindi, che la termodinamica facesse i suoi progressi prima di proseguire; almeno fino a quando non apparve Watt a stravolgere la situazione. In un certo senso ripartiamo dall’inizio del settecento e proseguiamo per stadi successivi; questo, che può sembrare solo una ripetizione dell’analisi, vuole ritornare, in modo definitivo sul problema dello studio delle macchine, la distinzione tra unico corpo rispetto all’utilizzo e i meccanismi con cui è formata che a loro volta introducono la cinematica applicata alle macchine. Le macchine avevano bisogno di una suddivisione, cosa che non accade in modo decoroso fino al 1724, quando Leupold fece una distinzione tra singoli meccanismi e macchine, le quali vengono studiate per se e solo accessoriatamene rispetto alle loro diverse applicazioni. Tale metodo non si estese, in quanto una definitiva destinazione non era ancora stata fatta, cadevano sempre nel dominio della fisica, presa nel senso più generale rispetto alle stesse applicazioni di una macchina. Non appena viene fondata la prima scuola Politecnica in Parigi, nel 1794, inizia la ordinata divisione, fra la teoria dei meccanismi e le macchine.
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Quindi come visto, nella prima parte di questo paragrafo, verso la fine della prima metà dell’ottocento la maggior parte degli studiosi trova un nuovo punto di accordo, la cinematica applicata alle macchine, ovvero lo studio dei meccanismi e come sarà meglio esposto in seguito negli anni successivi la Meccanica Applicata alle Macchine prende una decisiva svolta verso l’evoluzione; dopo l’870 abbiamo certezza che sono scritti i primi testi ad essa mirati, trattando buona parte degl’argomenti che ancora oggi fanno parte integrante delle lezioni tenute dagl’attuali docenti Ordinari di questa disciplina presso la Facoltà di Ingegneria in Napoli.
II. 3 LA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE UFFICIALE La disciplina oggetto, dalle prime informazioni in nostro possesso (cit. bibliografia), si ritrova introdotta ufficialmente nel periodo in cui il prof. Mendia, nominato Direttore della Scuola d’Applicazione presentò un nuovo riordinamento del Regolamento interno e, su sua proposta, il Consiglio della Scuola, in poco tempo e previa matura discussione, compilò, in data 25 maggio 1882 il nuovo Regolamento, che la Direzione della Scuola, sottopose all’approvazione del Ministro nello stesso periodo; la quale fu impartita con nota ministeriale del 12 settembre 1882 n. 18590. Secondo tale Regolamento, tra gli insegnamenti previsti vi era anche quello della Meccanica Applicata alle Macchine; di seguito sono esposti tutti gli insegnamenti stabiliti da tale provvedimento: Primo anno: Meccanica razionale; Geodesia (che veniva impartita presso l’Università); Applicazione della Geometria descrittiva e disegni corrispondenti; Statica grafica con il disegno relativo; Chimica docimastica; Mineralogia e Geologia applicata alle costruzioni; Disegno di Architettura.
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Secondo anno: Idraulica teorica e pratica; Meccanica applicata alle Macchine; Meccanica applicata alle Costruzioni; Geometria pratica e Celerimensura; Fisica Tecnica; Agraria ed Estimo rurale; Disegno di Architettura. Terzo anno:
Architettura e disegni corrispondenti; Costruzioni civili e stradali e
relativi disegni; Costruzioni idrauliche con relativo disegno; Ferrovie e materiale fisso e mobile con disegni corrispondenti; Macchine termiche e idrauliche ed agricole; Materie giudiziarie. A tale riguardo c’è da dire che già dopo l’estensione del regolamento Torinese con decreto reale del 30 luglio 1863 in via provvisoria, poi definitivo, vi è inserito tra gli esami, la Meccanica Applicata; esiste motivo di credere che in questo periodo già fossero impartite lezioni di Meccanica Applicata alle macchine, infatti, nella prefazione del testo di Ernesto Ferraro (1882), viene citato un manoscritto contenente lezioni di Meccanica Applicata alle Macchine dettate dal prof Padula nel 1873 presso la Scuola per Ingegneri di Napoli. Inoltre, il Regolamento Generale approvato con decreto reale l’8 ottobre 1876, prevede, tra gli esami obbligatori, la Meccanica Applicata alle Macchine. In questi anni, 1876 - 1884 quindi sembrerebbe che, viene definitivamente introdotta la cattedra di meccanica applicata
alle macchine; non è stato possibile trovare
documenti specifici in merito. Siamo certi che il Gruppo d’insegnamenti relativo alle Macchine ed alla Tecnologia, fin dal 1884, risulta suddiviso in due cattedre una per le Macchine termiche, idrauliche ed agricole, affidata al professore straordinario ing. Francesco Milone e l’altra, per la Meccanica applicata alle macchine, affidata al prof. incaricato ing. Ernesto Ferraro. Il prof. Milone, che fin dal 1883 aveva impiantato una sala di macchine in movimento, continuò a curare attivamente negli anni successivi questo settore della sua attività didattica, con la collaborazione attiva del prof. Ernesto Cavalli, che intorno al 1891 diventò professore ordinario di Meccanica applicata alle macchine della stessa Scuola. Alla sua morte, il 7 maggio 1911, l’insegnamento della materia venne assunto per incarico dall’ing. Giovanni Domenico Mayer, dal 1907 aiuto alla Cattedra. Dal 1884, si hanno informazioni certe sulla posizione della Meccanica Applicata alle Macchine; resterà saldamente inserita al secondo anno nell’ordinamento fino al 1938.
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Anche quando nel 1938, gli studi di ingegneria vennero riordinati e suddivisi in diverse sezioni e sottosezioni, dando vita a diversi corsi di laurea, la disciplina della Meccanica Applicata resta obbligatoria e comune in tutti i corsi di laurea, tra gli esami comuni del triennio di applicazione; le rispettive lezioni venivano impartite nel terzo anno degli studi, situazione invariata fino al 1960. Con l’applicazione della legge 31 gennaio 1960 n. 53, per il riordinamento degli studi della Facoltà di ingegneria, la Meccanica Applicata alle Macchine per alcuni corsi resta invariata, per altri diventa l’insegnamento della Meccanica Applicata alle Macchine e Macchine impartito non più al terzo anno ma al quarto. Per i corsi di laurea di meccanica, elettrotecnica, aeronautica, navale e meccanica le cose restano invariate, mentre per i corsi di laurea in ingegneria civile, elettrica, chimica viene eliminata la Meccanica Applicata alle Macchine dal terzo anno, e viene introdotto l’insegnamento della Meccanica Applicata alle Macchine e Macchine nel quarto anno. A partire dal nuovo ordinamento del 1989, la Meccanica Applicata alle Macchine resta tra gli esami fondamentali del terzo anno, per i soli corsi di laurea in Ingegneria meccanica, gestionale, navale, aeronautica ed elettrica.
II. 4 ARGOMENTI DELLA MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE Oltre le informazioni certe su quelli che erano gli argomenti trattati dalla Meccanica Applicata alle Macchine nel 1898, non abbiamo rilevato, ulteriore documentazione dalla quale risulti in modo esplicito quali fossero gli argomenti trattati, nel corso dei diversi anni, dalla Meccanica Applicata alle Macchine, almeno fino alla riforma Gentile;
tuttavia
abbiamo
ritenuto
plausibile
considerare
l’evoluzione
dell’insegnamento seguendo lo sviluppo dei testi che trattavano tale disciplina.
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I testi oggetto, risalgono agl’inizi dell’800 periodo in cui vanno ad istituirsi le prime Scuole per Ingegneri, inoltre almeno fino alla prima metà di questo secolo non si trova un testo specifico di Meccanica Applicata alle Macchine ma testi che trattano i primi argomenti che andranno a formare il programma della disciplina alcuni decenni dopo. Prima del 1876 è stato possibile apprendere delle informazioni su quelli che potessero essere gli argomenti tratti dalla Meccanica Applicata alle Macchine, ovvero le lezioni riguardavano la teoria delle macchine, tipo i motori in cui non si fa uso di un fluido elastico, la misura e la condotta delle acque. Le esercitazioni svolte nel secondo semestre dovevano invece consistere in lavori idrometrici, dinamometrici ed in osservazioni di macchine e di condotte d’acqua; in tale semestre si doveva fare il progetto della macchina o il disegno della condotta di acqua da presentarsi all’esame orale. Dopo il 1876 si possono avere informazioni precise su quelli che potessero essere gli argomenti trattati nelle lezioni, infatti sappiamo dell’esistenza di un manoscritto che raccoglie, tali lezioni, dettate da Padula. Un primo profilo completo sugli argomenti che costituiscono il programma della Meccanica Applicata alle Macchine nel penultimo decennio dell’800, è stato possibile ricavarlo dal testo del Prof, non che docente di quest’insegnamento presso la Scuola di Napoli, “Sunto delle lezioni di Meccanica Applicata alle Macchine e disegno relativo dettate dall’ingegner Ernesto Ferraro”; da questo testo è possibile osservare
due
capitoli dedicati ai materiali ed alle tecniche di fonderia per ottenere un getto in metallo, ovvero una conferma del fatto che la Meccanica Applicata alle Macchine deriva dal gruppo d’insegnamenti di tecnologie e di Macchine. Il testo citato sopra mostra chiaramente nella prefazione, l’esigenza di introdurre un insegnamento evoluto, cambiato e mirato alle macchine; infatti, lo stesso autore mostra come il problema delle macchine sia stato affrontato da molti studiosi evitandone la definizione, perché nessuna di quelle esistenti fosse generalmente adeguata a definire l’oggetto di studio, di una scienza in costante evoluzione e spinta dal crescente impiego delle macchina stessa nella società.
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In una completa introduzione l’autore, Prof Ernesto Ferraro, richiama l’attenzione sulle tipologie di macchine, definendone due principali categorie, le Macchine spostatrici o trasportatrici e le Macchine Trasformatrici o modificatrici, oggi definite come macchine Operatrici e macchine Motrici. Oltre quanto detto sull’introduzione del primo testo della Meccanica Applicata alle Macchine, trovato a Napoli, bisogna necessariamente osservare che l’esatto modo di vedere la macchina, intesa soprattutto come motore, era già stato intuito da molti studiosi, inclusi il prof Ernesto Ferraro, ovvero un insieme di meccanismi semplici e composti, quello che però ancora non aveva preso il sopravvento era una teoria in grado di prevedere il funzionamento di questo insieme prima della sua creazione. Sul metodo di studiare un’invenzione come la macchina, si può avere una chiara esposizione dall’introduzione del testo di Reuleaux, “teoria generale delle macchine” (citata più volte per la sua importanza), tradotto dal prof Giuseppe Colombo presso l’Istituto Superiore di Milano, che propone di abbandonare l’approccio scientifico solitamente usato la cui base e di vedere la macchina come un unico corpo relativamente all’applicazione, e riprendere l’approccio della cinematica con cui si studiano i Meccanismi che costituiscono una macchina, ricordando le considerazioni di Ampéré di inizio secolo. Solo con la cinematica si riuscirà a studiare una macchina prima della sua creazione; questo è sostenuto da molti studiosi dell’epoca, e già intuito dal grande Reuleaux, come abbondantemente descritto nel paragrafo precedente. Agli inizi dell’900, esistono testi con trattazioni complete degli argomenti, che ancora oggi sono studiati, come lo studio del meccanismo di spinta rotativa; da questi è anche possibile vedere un programma di studio della Meccanica Applicata alle Macchine che almeno in via generale, si avvicina a quello di fine millennio. Una rappresentazione di quello che potesse essere il programma di studio della Meccanica Applicata alle macchine agli inizi del 900 è riportato nel testo di Ernesto Cavallo professore di questo insegnamento presso il Politecnico di Ingegneria di Napoli, ovvero: energia e lavoro, attrito e sue leggi, attrito e rigidezza dei cingoli, macchine mosse a mano d’uomo, attrito cinetico ed oli lubricanti, resistenza dei mezzi, resistenza al traino, freni e loro
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teoria, congegni di trasmissione, geometria, entropia, efficienza della macchina a vapore, efficienza della macchina a scoppio, bilanciamento delle macchine, regolatori a forza centrifuga, macchine ad urto. Esaminando uno degli attuali programmi “1999 - 2000 ” della Meccanica Applicata alle Macchine, proposto agli allievi dell’Università di ingegneria di Napoli, da uno degli attuali docenti, Prof Lelio Delle Pietra, si può notare come l’insegnamento, agli inizi del 900, avesse assunto una forma stabile, infatti la maggiore parte degli argomenti si ritrovano ancora trattati, ovvero: definizione di macchina e principi fondamentali, riduzione delle masse e delle forze, sistema ridotto di una macchina: macchina a regime assoluto, a regime periodico, momento motore, momento resistente, momento torcente, momento e potenza di una macchina, condizioni di regime, il funzionamento di un gruppo di macchine, dinamica dei rotori rigidi, vibrazioni meccaniche, bilanciamento degli organi rotanti rigidi, velocità critiche flessionali, velocità critiche torsionali, trasmissioni con ruote di frizioni, trasmissioni con ruote dentate, classificazione dei rotismi epicicloidali, la formula di Willis, le coppie agenti nel rotismo, rotismi compensatori, rotismi epicicloidali riduttori, trasmissioni con organi flessibili, macchine alternative. Riteniamo interessante concludere con una riflessione sulla definizione di sopra: “invenzione non ripetibile come la macchina”; l’evoluzione della macchina deriva dall’ottica con cui è stata studiata, ovvero vederla come un insieme di meccanismi; sembrerebbe che nel nuovo millennio sia destinata a scomparire! Staremo a guardare, quello che nel prossimo millennio non accadrà e l’estinzione dei meccanismi, senza i quali nessun artifizio meccanico potrà essere creato. Come può essere definita l’invenzione dei meccanismi? Se i grandi come Reuleaux, Ampéré, sono riusciti nel loro intendo, è un errore porsi la domanda, la macchina non è altro che un insieme di meccanismi. Non vogliamo certamente essere riduttivi, un ruolo fondamentale va attribuito anche alla termodinamica, ci poniamo solo in un ottica più generale.
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APPENDICE L’elenco dei testi di Meccanica Applicata alle Macchine, o contenenti argomenti tipici della Meccanica Applicata alle Macchine, che sono presenti nella Facoltà di Ingegneria Federico II di Napoli, Italia
Il 18 novembre del 1808 fu decretata in Portici, dal Murat, l’istituzione di un Corpo Reale di Ponti e Strade; con successivo decreto del 4 marzo 1811 fu costituita una Scuola di Applicazione per la formazione degli ingegneri addetti a tale Corpo. I gradi accademici sono tre: l’approvazione, la licenza, la laurea. Per essere ammessi alla Scuola di Applicazione bisognava essere esaminati da una commissione, che poneva particolare attenzione alle conoscenze di matematica. La durata degli studi era di tre anni. Con il ritorno del Re Borbone a Napoli tra la fine del 1815 e l’inizio del 1817, venne abolito il corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade insieme alla sua Scuola di Applicazione. Con decreto del 25 marzo 1817 veniva approvato lo statuto degli Ingegneri a dirigere le opere provinciali. Con decreto del 10 novembre veniva deciso che dal successivo 10 gennaio 1819 si sarebbe stabilita in Napoli una Scuola di Applicazione di Ponti e Strade. La durata degli studi venne ridotta da tre anni della vecchia Scuola, a due anni della nuova Scuola. Nel biennio venivano impartite lezioni delle seguenti discipline: Meccanica Applicata, Geodesia e Geometria descrittiva, Costruzioni, Architettura civile e la Topografia. Al termine degli studi, gli allievi dovevano sostenere un esame di uscita, svolto in due fasi: una scritta ed una orale. Con il superamento di tale esame gli veniva conferito il titolo di Ingegnere per dirigere le opere provinciali così come previsto dallo statuto degli Ingegneri.
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Nel 1826 le discipline impartite nella Scuola di Applicazione di Ponti e Strade vennero riordinate nelle seguenti sei: Architettura idraulica e Idrometrica pratica, Chimica e Mineralogia, Matematica applicata, Geometria descrittiva con le sue applicazioni e Geodesia, Architettura civile e di disegno, Costruzione in generale e dell’arte di progettare. Tra il 1834 ed il 1836 venne stabilito che gli studi compiuti
nella Scuola di
Applicazione per Ingegneri di Ponti e Strade davano diritto alla laurea di Architettura Civile. Il 2 novembre del 1835 venne istituito un Albo degli Architetti. L’ordinamento della Scuola di Applicazione di Ponti e Strade in questo periodo è fedelmente descritto da Antonio Maturi. Da lui si è appreso che vi erano due bienni (non più uno solo) in cui si insegnava la Meccanica e l’Idraulica; la Geometria descrittiva, con tutte le sue applicazioni alla teoria delle ombre, alla prospettiva ed al taglio delle pietre e dei legnami; la Geodesia; la Geognosia ed il disegno dell’Architettura civile. Il primo biennio si concludeva con un esame che disegnava i meritevoli a frequentare il secondo biennio. Nel secondo biennio venivano insegnate: la Meccanica Applicata alle teorie delle resistenze dei corpi solidi, della formazione dei muri portanti di sostegno, delle volte e di ogni specie di lavorio di legname; l’Architettura Statica, idraulica e in fine Elementi di Chimica ed Agricoltura. La Scuola di Applicazione di Ponti e Strade nel febbraio del 1861 prende il nome di Scuola d’Applicazione degli Ingegneri del Genio Civile, dopo che un decreto del principe-luogotenente del Re, ordinando secondo la legge italiana del 20 novembre il Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade, lo ha denominato Corpo degli Ingegneri del Genio Civile. Le materie insegnate in questo periodo sono: Geometria descrittiva, Architettura civile, Fisica Applicata, Mineralogia, Legge, Agricoltura, Paesaggio, Topografia. Con decreto del 24 giugno 1863 si stabilisca che, dal successivo luglio la Scuola d’Applicazione degli Ingegneri del Genio Civile stabilita nella città di Napoli passasse
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dalle dipendenze del Ministero dei Lavori Pubblici a quello del dicastero della Istruzione Pubblica. Con altro provvedimento legislativo del 30 luglio successivo fu esteso alla Scuola di Napoli il regolamento torinese del 17 ottobre 1860, per cui essa assume il nome di Reale Scuola d’Applicazione per Ingegneri, alla quale, come viene ricordato dal Mendia, passarono tutti gli insegnamenti dell’antica Scuola. Dopo circa mezzo secolo la Scuola d’Applicazione veniva staccata dal Corpo degli Ingegneri. Il regolamento torinese, esteso anche a Napoli, si proponeva di dare ai laureati in Matematica le conoscenze necessarie per esercitare l’arte dell’Ingegnere e dell’Architetto. L’ammissione era riservata ai solo laureati in Matematica e la durata degli studi era riportata nuovamente ad un singolo biennio. Un assetto definitivo agli ordinamenti delle regie Scuole di applicazione per gli ingegneri in Italia veniva dato dal regolamento Generale approvato con decreto reale dell’8 ottobre 1876 secondo il quale dette Scuole, dopo un corso di tre anni, al quale erano ammessi gli studenti muniti di licenza Fisico Matematica e di Certificati di diligenza ai corsi di Mineralogia, Geologia, Disegno di ornato ed Architettura, superati gli esami previsti nel triennio potevano conferire il diploma d’Ingegnere civile, o quello di Architetto. Il diploma da Ingegnere abilitava alla direzione delle costruzioni civili, rurali, stradali, idrauliche e meccaniche, ed a sostenere l’ufficio di perito giudiziale nelle questioni relative. Il diploma da Architetto abilitava alla direzione di fabbriche civili e rurali, e ad esercitare le funzioni di perito edilizio e rurale. Le materie obbligatorie nel primo anno erano: Meccanica Razionale (con esercizi); Geodesia Teorica (con esercizi); Statica grafica (con esercizi); Applicazione della Geometria descrittiva (con Esercizi); Chimica docimastica (con manipolazioni). Le materie d’obbligo per il secondo e terzo anno, per gli aspiranti al diploma d’ingegnere, erano: Mineralogia e Geologia applicata ai materiali di costruzione; Geometria pratica; Meccanica applicata alle macchine;
Idraulica pratica;
Macchine idrauliche;
Macchine agricole; Macchine termiche; Architettura tecnica; Costruzioni civili e rurali; Fondazioni; Ponti in muratura, legno e ferro; Strade ordinarie; Strade ferrate e
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gallerie; Costruzioni idrauliche e lavori marittimi; Idraulica agricola e bonificazioni; Economia rurale ed estimo rurale; Fisica tecnica; Materie giuridiche. Per gli aspiranti ai diplomi di architetto le materie d’obbligo, in questi anni erano invece: Mineralogia e Geologia applicata ai materiali di costruzione; Geometria pratica; Meccanica applicata alle costruzioni; Architettura tecnica; Costruzioni civili e rurali; Economia e estimo rurale; Fisica tecnica; Materie giuridiche. I candidati al diploma di Architetto avevano inoltre l’obbligo di seguire studi delle classi di architettura presso le locali Accademie di Belle Arti. Con nota ministeriale del 12 settembre 1882 l’anno scolastico veniva diviso in due periodi: il primo per le lezioni orali che iniziava il 21 novembre e terminava a fine maggio, il secondo per esercitazioni che iniziava nei principi di giugno e terminava nel mese di settembre. Gli esami erano così distribuiti: Per il corso d’ingegnere: Primo anno: Meccanica razionale; Geodesia (che veniva impartita presso l’Università); Applicazione della Geometria descrittiva e disegni corrispondenti; Statica grafica con il disegno relativo; Chimica docimastica; Mineralogia e Geologia applicata alle costruzioni; Disegno di Architettura. Secondo anno: Idraulica teorica e pratica; Meccanica applicata alle Macchine; Meccanica applicata alle Costruzioni; Geometria pratica e Celerimensura; Fisica Tecnica; Agraria ed Estimo rurale; Disegno di Architettura. Terzo anno:
Architettura e disegni corrispondenti; Costruzioni civili e stradali e
relativi disegni; Costruzioni idrauliche con relativo disegno; Ferrovie e materiale fisso e mobile con disegni corrispondenti; Macchine termiche e idrauliche ed agricole; Materie giudiziarie. Per il corso di Architettura Primo anno: le materie d’insegnamento erano le stesse dell’analogo corso di ingegneria Secondo anno: Meccanica applicata alle costruzioni: Fisica Tecnica; Geometria pratica e Celerimensura; Agraria ed Estimo rurale; Disegno di Architettura. Terzo anno: Architettura e disegni corrispondenti: Costruzioni civili e stradali e relativi disegni; Materie Giudiziarie.
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Per conseguire il Diploma di Architetto, oltre agli esami speciali ed a quello finale di Laurea nella Scuola, si richiedeva l’attestato di assistenza con profitto, nel Reale Istituto di Belle Arti. Nel 1888, vennero create due sezioni di Ingegneria: laurea d’Ingegneria Industriale e laurea di Ingegneria Navale. Con decreto del 29 dicembre 1890 venne approvato dal ministro della Pubblica Istruzione il Regolamento interno della Scuola, successivamente modificato con le note ministeriale del 7 febbraio 1893 e del 14 novembre 1893,; con reale decreto dell’8 giugno 1893 venne poi data alla Scuola l’assetto definitivo di un’autonoma università. Dopo il 25 gennaio 1898 la Scuola per ingegneri non aveva più due distinti periodi per le lezioni ma uno solo che iniziava il 15 ottobre e terminava il 15 agosto. Gli anni di corso erano tre e per ciascuno erano previste le seguente materie di insegnamento, per il corso d’ingegneria: Primo anno:Meccanica razionale ed esercizi relativi, Geodesia, Applicazioni di Geometria descrittiva e disegno relativo, Statica grafica e disegno relativo, Chimica applicata ad esercizi relativi, Disegno di architettura. Secondo anno:Geologia generale ed applicata, Idraulica teorica e pratica, Meccanica applicata alle macchine e disegno di macchine, Scienza delle costruzioni, Geometria pratica, Architettura tecnica e disegno di architettura. Terzo anno:Agraria ed estimo rurale, Fisica tecnica, Costruzioni idrauliche e ponti in muratura, Costruzioni in ferro e legno, Ferrovia e lavori stradali, Macchine termiche idrauliche ed agricole, Materie giuridiche, Architettura e disegno di architettura. Il 14 ed il 24 ottobre del 1901, grazie alla sollecitazione dell’onorevole Nicolò Gallo, ministro della Pubblica Istruzione venivano emanati i decreti che istituivano la Sezione industriale della Scuola d’Applicazione degli ingegneri di Napoli.
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L’8 luglio del 1904 con l’approvazione della legge n. 351 il cui articolo 32 stabiliva: la scuola d’Applicazione degli ingegneri è trasformata in Scuola Superiore Politecnica; ai corsi attuali sono aggiunti corsi complementari per dare maggiore sviluppo di pratica agli insegnamenti attuali, aggiungendovi quelli di elettrotecnica e delle costruzioni ed applicazioni elettriche, nonché quelli riguardanti le costruzioni navali. Con regio decreto del 30 novembre 1905 si statuiva: I La trasformazione della Scuola d’Applicazione per gl‘ingegneri di Napoli in Scuola Superiore Politecnica; II
L’ istituzione presso la predetta Scuola, di una Sezione navale con facoltà di
conferire il diploma di laurea di ingegneria navale e meccanica; III La ripartizione della già esistente Sezione industriale in due
sottosezioni:
Elettromeccanica ed Elettrochimica (leggasi Chimica industriale); IV L’aggiunzione, agli insegnamenti già esistenti, di quelli di: Costruzioni elettromeccaniche; Elettrochimica; Architettura navale; Costruzioni navali; Macchine Marine. Con ordinanza ministeriale del 25 ottobre 1924 e successive modificazioni in aprile del 1925 veniva approvato lo statuto della scuola napoletana d’ingegneria secondo il quale si stabiliva che la Reale Scuola di Ingegneria di Napoli era costituita in Istituto Superiore autonomo sotto il titolo di Relae Scuola Superiore Politecnica di Napoli. La sezione industriale veniva a sua volta suddivisa nelle sottosezioni di chimica, elettrotecnica, meccanica. Con modifica del 12 ottobre 1925 dello statuto della Scuola Politecnica, avviene la definitiva soppressione del titolo di Reale Scuola superiore Politecnica, per cui essa e denominata R. Scuola d’Ingegneria in Napoli. Col r. d. del 7 ottobre 1926, mentre si procedeva al riordinamento sul piano nazionale degli studi universitari di ingegneria si stabiliva: l’esame di licenza per coloro che avessero frequentato il corso biennale, allo scopo di accertare la loro maturità
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scientifica e la loro attitudine agli studi del triennio di applicazione, al quale, con il superamento di tale esame erano ammessi; l’esame di stato per l’abilitazione alla professione. La reale Scuola di ingeneri in Napoli si costituisce di un biennio ed un triennio. L’anno 1936 segna, per la Scuola d’Ingegneri di Napoli, la fine della sua autonomia. Con l’articolo unico della Legge n. 1100 del 13 giugno di tale anno si autorizzava il ministro competente a disporre, entro il termine di tre anni, la soppressione, l’istituzione o la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonché l’aggregazione dei regi istituti superiori alle regie università. Con reale decreto del 28 novembre 1935 n. 2044 viene confermato che per la laurea in ingegneria la durata degli studi è di cinque anni divisi in un triennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione; il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Con r. d. del 30 settembre 1938, n. 1652 vennero riordinati gli studi che portavano alla laurea confermandosi che il corso di essi durava cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. Questo triennio si distingueva in sei sezioni che davano adito rispettivamente alle seguenti lauree: Laurea in ingegneria civi1e (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti); Laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica), Laurea in ingegneria navale e meccanica; Laurea in ingegneria chimica; Laurea in ingegneria aeronautica; Laurea in ingegneria mineraria. Secondo tale provvedimento, gli insegnamenti fondamentali del biennio di studi propedeutici erano: Analisi matematica (algebra e infinitesimale biennale); Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale); Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno (biennale); Fisica sperimentale, con
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esercitazioni (biennale); Chimica generale e inorganica con elementi di organica; Disegno (biennale); Mineralogia e Geologia. Gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione, comuni a tutte le sezioni erano, invece: 1) Scienza delle costruzioni; 2) Meccanica applicata alle macchine; 3) Fisica tecnica; 4) Chimica applicata; 5) Topografia con elementi di geodesia; 6) Architettura tecnica; 7) Idraulica; 8) Elettrotecnica; 9) Macchine; 10) Tecnologie generali; 11) Materie giuridiche ed economiche. Mentre quelli complementari, sempre comuni a tutte le sezioni, erano: 1) Architettura e composizione architettonica; 2) Tecnica urbanistica; 3) Costruzioni stradali e ferroviarie; 4) Tecnica ed economia dei trasporti; 5) Costruzione di ponti; 6) Costruzioni in legno, ferro e cemento armato; 7) Costruzioni idrauliche; 8) Costruzioni marittime; 9) Impianti speciali idraulici; 10) Idraulica agraria; 11) Igiene applicata allâ&#x20AC;&#x2122;ingegneria; 12) Estimo civile e rurale; 13) Agraria ed economia rurale; 14) Costruzione di macchine; 15) Disegno di macchine e progetti; 16) Tecnologie speciali; 17) Impianti industriali meccanici; 18) Impianti industriali elettrici; 19) Impianti industriali chimici; 20) Costruzione di macchine elettriche; 21) Trazione elettrica; 22) Comunicazioni elettriche; 23) Misure elettriche; 24) Radiotecnica; 25) Chimica organica; 26) Chimica fisica; 27) Chimica industriale; 28) Chimica analitica; 29) Elettrochimica; 30) Tecnologie chimiche speciali; 31) Chimica agraria; 32) Meccanica agraria; 33) Arte mineraria; 34) Metallurgia e metallografia; 35) Giacimenti minerali; 36) Geofisica mineraria; 37) Petrografia; 38) Geologia applicata; 39) Paleontologia; 40) Aerodinamica; 41) Aeronautica generale; 42) Costruzioni aeronautiche; 43) Tecnologie â&#x20AC;&#x2DC;speciali aeronautiche; 44) Motori per aeromobili; 45) Collaudo e manovra degli aeromobili; 46) Aerologia; 47) Attrezzatura e strumenti di bordo; 48) Architettura navale; 49) Costruzioni navali mercantili; 50) Costruzioni navali militari; 51) Macchine marine; 52) Complementi di matematiche. Gli esami complementari che un allievo doveva sostenere per completare gli studi di Ingegneria erano nove. Vi erano poi le Scuole di perfezionamento, che erano quelle: di Chimica industriale; di Elettrotecnica e di Aeronautica, tutte della durata di un anno. Per ciascuna, superati gli esami di determinati corsi, si aveva diritto ad un diploma di perfezionamento
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BIBLIOGRAFIA. Per le ricerche abbiamo fatto riferimento alle citazioni di seguito riportate.
Lâ&#x20AC;&#x2122;elenco dei testi di Meccanica Applicata alle Macchine, o contenenti argomenti tipici della Meccanica Applicata alle Macchine, che sono presenti nella FacoltĂ di Ingegneria Federico II di Napoli, Italia.
B. I
Elenco alfabetico
B. II
Elenco in ordine cronologico
B. III Elenco autori in ordine alfabetico B. IV Elenco autori in ordine cronologico
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B. I Elenco alfabetico 1)
BELANGER, J. B. Traité de cinématique / J. B. Bélanger. Paris: Gauthier-
Villars, 1864 2) BOCQUET, J. A. Corso elementare di meccanica applicata / J. A. Bocquet; traduzione di F. Sinigaglia. 4. ed. Napoli: Libreria scientifica ed industriale Pellerano, 1919 3) BOIDI, Giuseppe A. L'ingegnere meccanico costruttore, ossia corso di disegno teorico pratico delle macchine / Giuseppe A. Boidi. Torino: V. Bona, 1873 4) BOIDI, Giuseppe A.: Termini usati in specie alla meccanica pratica. XVI, 427, 31 p.: ill. Torino: V. Bona, 1873 5) BORGNIS, J. A. Traité complet de mécanique appliquée aux arts : contenant l'exposition méthodique des théories et des expériences les plus utiles pour diriger le choix, l'invention, la construction et l'emploi de toutes les espèces de machines / par J. A. Borgnis Paris : Bachelier, 1818 6) BORGNIS, J. a. Mouvements des fardeaux. XII, 335 p., 20 tav.: ill. Paris: Bachelier, 1818 7) BORGNIS, J. a. Des machines employées dans les constructions diverses. XII, 319 p., 26 tav.: ill. Paris: Bachelier, 18188) BORGNIS, J. a. Composition des machines. XXXIII, 428 p., 43 tav.: ill. Paris: Bachelier, 1818 9) BOULVIN, J. Cours de mécanique appliquée aux machines: professe a l'Ecole spéciale du génie civil de Gand. / J. Boulvin. 2. ed. Paris: E. Bernard, 1906
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10) BOULVIN, J. 1. : Théorie générale des mécanisme. VIII, 279 p. : ill. 2. ed. Paris : E. Bernard, 1906 11) BOULVIN, J. 8.: Appareils de levage, transmission dutravail à distance. 248, XXX p.: ill. Paris : E. Bernard et C., 1899 12) BOUR, Edm. 1.: Cinématique. 318 p. Paris: Gauthier - Villars, 1865 13) CAVALLI, Ernesto Elementi di meccanica applicata alle macchine / Ernesto Cavalli. Napoli: A.Trani, 1908 14) COLLIGNON, Edouard1.: Cinématique. IV, 504 p. : ill. Paris : Hachette et C., 1873 15)
CONTALDI, Pasquale2. : Meccanica applicata, resistenza dei materiali,
meccanica applicata alle macchine, trasmissioni. 342 p. Fermo: Stabilimento tipografico cooperativo, 1906 16)
CONTALDI, Pasquale 2. : Meccanica applicata, resistenza dei materiali,
meccanica applicata alle macchine, trasmissioni. Tavole. 44 tav. ill. Fermo: Stabilimento tipografico cooperativo, 1906 17) DE BIASE, Luigi. Corso di meccanica applicata alle macchine / Luigi De Biase. Napoli: V. Bestito, 1914 18) DELAUNAY, Charles-eugene. Cours élémentaire de mécanique théorique et appliquée / Charles-Eugene Delaunay. 9. ed. rist.: Garnier freres : G. Masson, 1878 19) DORGEOT, E. Cinématique théorique et appliquée / E. Dorgeot. Paris : H. Dunod et E.Pinat, 1919
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
20) DULOS, Pascal 4: XI, 565 p.: ill. Paris: Gauthier Villars, 1879 21) DULOS, Pascal 5: 254 p.: ill. Paris: Gauthier- Villars, 1883 22) DWELSHAUVERS, V. Manuel de mécanique appliquée / V. Dwelshauvers. Paris Liège : J. Baudry, 1866 23) DWELSHAUVERS, V. 1.: Cinématique. III, 214, IV, p., 12 tav.: ill. ParisLiège: J. Baudry, 1866 24) FERRARO, Ernesto Sunto delle lezioni di meccanica applicata alle macchine e disegno relativo / dettate da Ernesto Ferraro; autografate per cura dell'alunno Attilio Gallucci. Napoli: Litografia della Trinacria, 1883 25) FERRARO, Ernesto 1. : Preliminari. 207 p.: ill.In testa al front.: Napoli R. Scuola di applicazioni per gl'ingegneri - 2. corso -Anno scolastico 1883-84 Napoli: Litografia della Trinacria, 1884 26) FERRARO, Ernesto Sunto delle lezioni di meccanica applicata alle macchine e disegno relativo / dettate da Ernesto Ferraro e autografate da Attilio Gallucci. Napoli: Litografia della Trinacria, 1884 27) FERRARO, Ernesto 2: Esame degli elementi rigidi 331 p. ill. In testa al front.: Napoli - R. Scuola di applicazioni per gl'ingegneri - 2. corso - Anno scolastico 1883-84Napoli : Litografia della Trinacria, 1884 28) FERRARO, Ernesto3. : Esame degli elementi duttili. 223 p. ill. In testa al front.: Napoli - R. Scuola di applicazioni per gl'ingegneri - 2. corso - Anno scolastico 1883-84 Napoli: Litografia della Trinacria, 1884
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
29) FERRETTI, Pericle Meccanica delle Macchine / Pericle Ferretti1 ed. Napoli : Raffaele Pironti, 1952 30) FERRETTI, Pericle Meccanica delle macchine / Pericle Ferretti. Napoli : Liguori, 1966 31) FERRETTI, Pericle1. : 440 p. : ill. Napoli : Libreria Liguori, 1960
32) FOPPL, August Vorlesungen uber technische Mechanik / August Foppl. 14 Auf. Munchen : Leibniz, 1948
33)
FOSCHI, Vittorio Esercizi meccanica applicata / Foschi Vittorio Roma:
edizioni Italiane, 1943 34)
FRISI,
Paolo
Istituzioni
di meccanica,
d'idrostatica
d'idrometria
e
dell'architettura statica, e idraulica ad uso della regia scuola eretta in Milano per gli architetti, e per gli ingegneri / dell'a.d. P. Frisi In Milano: Appresso Giuseppe Galeazzi, 1777 35)
GOUARD, E. Cours élémentaire de mécanique industrielle: principes
généraux, applications, exercices pratiques / parE. Gourd et G. Hiernaux; préface de Ferdinand Farjon. 2. éd. revue corrigée et augmentée Paris: H. Dunod et E. Pinat, 1914 36)
GOUARD, E. 1. : VIII, 386 p.: ill. In testa al front.: Bibliothèque
dell'enseignement technique2. éd. revue corrigée et augmentée Paris : H. Dunod et E. Pinat, 1914
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
37) GRANDS dessins coloriés pour l'enseignement de la mécanique / composés sous la direction de M. le général Morinet par le soins de Tresca. Paris : Librairie de L. Hachette et C., 1856
38) HABICH, E. j. Etudes cinématiques Paris : Gauthier Villars, 1879 39)
Hachette, Jean Nicolas Pierre Traite élémentaire des machines Paris : J.
Klostermann, 1811 40) HARTMANN, G. h. Les mécanismes / G. H. Hartmann. Paris : Librairie Bailliere, 1925
41) JULIA, Gaston Cours de cinématique / Gaston Julia ; redige par J. Dieudonné. Paris : GauthierVillars, 1928 42) LEONI, A. Meccanica industriale : lezioni / di A. Leoni ; raccolte per cura degli allievi G. Merlini ed A. Zani Milano : s.e., 1891-92 ( Tip. lit. G. Tenconi) 43) LEONI, Antonio Teoria di macchine : lezioni / di Antonio Leoni ; raccolte dall'allievo Gerolamo MerliniMilano : s.e., 1891-1892 44) LEONI, A. 1.: 205 p. : ill.In testa al front.: RITS. Milano : s.e., 1891-92 ( Tip. lit. G. Tenconi) 45) MORIN, Arthur Aide-mémoire de mécanique pratique / Arthur Morin. 4. éd. Paris : L. Hachette et C., 1860
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
46) MORIN, Arthur Aide mémoire de mécanique pratique : à l'usage des officiers d'artillerie et des ingénieurs civils et militaires / par Arthur Morin. Bruxelles : Société belge de libraire, 1837 47)
MORIN, Arthur Notions géométriques sur les mouvements et leurs
transformation, ou éléments de cinématique / Arthur Morin. 3. éd. Paris : L. Hachette et C., 1861 48) MORIN, Arthur Aide-mémoire de mécanique pratique a l'usage des officiers d'artillerie et des ingénieurs civils et militaires / par Arthur Morin. 2. ed. Metz : Thiel : Le neveu, 1838 49)
MORIN, Arthur Notions géométriques sur les mouvements et leurs
transformation, ou éléments de cinématique / Arthur Morin. 3. éd. Paris : L. Hachette et C., 1861 50) NAVIER, Louis Marie Henri Riassunto delle lezioni date alla Scuola di ponti e strade su l'applicazione della meccanica allo stabilimento delle costruzioni e delle macchine / Louis Marie Henri Navier. Napoli : Dalla stamperia e cartiera del Fibreno, 1836 51) NAVIER, Louis-Marie Henri Résumé des le ns : données à l’école des ponts et chaussées sur l'application de la mécanique à l'établissement des constructions et des machines / Louis-Marie Henri Navier ; 3. éd. avec des notes et des appendices par Barre de Saint-Venant. 3. éd. Paris : Dunod, 186452) NAVIER, Louis-Marie Henri Résumé des le ns : données à l’école des ponts et chaussées sur l'application de la mécanique à l'établissement des constructions et des machines / Louis-Marie Henri Navier. A Paris: Carilian-Goeury, 1838
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
53) NAVIER, Louis-Marie Henri Résumé des leons : données à l’école royale des ponts et chaussées sur l'application de la mécanique àl'établissement des constructions et des machines / Louis-Marie Henri Navier Paris : Chez F. Didot, 1826 54) NAVIER, Louis-marie-henri1. : Tradotta sulla 2. ed., corredata dinote ed aggiunte e di un'appendice su iponti sospesi / da C. D. D'Andrea. XXXII,584 p., 6 tav. : ill. Napoli : Dalla stamperia e cartiera del Fibreno, 1836 55) NAVIER, Louis-marie-henri: XI, 428 p., 5 tav. : ill. Paris: Chez F. Didot, 182656)
PANETTI, M. Meccanica applicata alle macchine / M. Panetti. Torino:
Libreria editrice universitaria Levrotto e Bella, s.d. 57) PANETTI, M. 3. : Flessibili. 208, III p. : ill. 4. ed. Torino: Libreria editrice universitaria Levrotto e Bella, s.d. 58) PERRY, John Applied mechanics : a tretise for the use of students who have time to work experimental, numerical, and graphical exercises illustrating the subject / John Perry ; new ed. revised and enlarged. London : Cassel and C., 1907 59) PERRY, John Mécanique appliquée : à l'usage des élèves qui peuvent travailler éxperimentalement et faire des éxercices numériques et graphiques / John Perry ; ouvrage traduit sur la neuvième édition anglaise par E. Davaux ; avec des addition et un appendice sur la mécanique des corps déformables par E. Cosserat , F. Cosserat. Paris : Librerie scientifique A. Herman et Fils, 1913 60)
PETERSEN, Julius Kinematik : deutsche ausgäbe unter Mitwirkung des
Verfassers besorgt von R. von Fischer-Benzon / Julius Petersen. Kopenhagen : A.F.Host und sohn, 1884
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
61)
PISTOLESI, E. Meccanica applicata alle macchine / E. Pistolesi. 10. ed.
Firenze : A. Vallerini, 1958 62) POLI, Cino Meccanica generale ed applicata / Cino Poli. Torino: UTET, 192763) POLI, Cino1. : Calcolo vettoriale, cinematica 611 p. : ill. Torino: UTET, 1927 64) REULEAUX, F. Le constructeur : tables, formules, règles, calculs, tracés et renseignements pour la construction des organes de machines : aide-mémoire à l'usage des ingénieurs, constructeurs, architectes, mécaniciens / F. Reuleaux ; éd. fran ise publié sur la 3. éd. allemande par A. Debieze et E. Merijot. Paris: F. Savy, 1875 65)
REULEAUX, F. Le constructeur : principes, formules, tracés, tables et
renseignements pour l'établissement des projets de machines, àl'usage des ingénieurs, constructeurs, architectes, mécaniciens / F. Reuleaux ; 3. éd. fran ise traduite de l'allemand sur la 4. éd. entièrement refondue et considérablement augmentée par A. Debize 3. éd. Paris: F. Savy, 1890 66) REULEAUX, F. Principi fondamentali di una teoria generale delle macchine / F. Reuleaux; traduzione autorizzata di Giuseppe Colombo Milano-Napoli: U. Hoepli, 1874 67) REULEAUX, F. Teoria generale delle macchine : cinematica teorica / F. Reuleaux. S.l. : s.e., 1874 68) REULEAUX, Franz, 1829-1905 Cinématique : principes fondamentaux d'une théorie générales des machines / par F. Reuleaux ; traduit de l'allemand par A. Debize Paris Librairie F. Savy1877
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
69)
RICCI, Carlo luigi LEZIONI DI MECCANICA APPLICATA ALLE
MACCHINE / RICCI CARLO LUIGI
Pisa: Sindacato Nazionale Allievi
Ingegneri, 1921 70) RUBINO, Mario Meccanica applicata alle macchine / Mario Rubino. 3. ed. Milano: Principato, 1958 71) SCOTTO LAVINA, Giovanni Applicazioni di meccanica delle macchine / Giovanni Scotto Lavina. Milano: Tamburini, 1949 72) SCOTTO LAVINA, G. Riassunto delle lezioni di meccanica applicata alle macchine / G. Scotto Lavina. Roma: Siderea, 1970 73) TADDEI, Mario2. : 432 p. : ill. Napoli: Liguori, 1981 74) TADDEI, Mario3. : 318 p. : ill. Napoli: Liguori, 1981 75) TAFFE, A. Applications de la mécanique aux machines / A. Taffe ; 4. éd. revue, corrigée et augmentée de chapitres nouveaux par P. Boileau. 4. éd Paris : Libraire du dictionnaire des arts et manufactures, 1872 76) TESSARI, Domenico La cinematica applicata alle macchine : ad uso delle scuole d'applicazione per gli ingegneri, degli ingegneri e costruttori meccanici / Domenico Tessari. Torino: E. Loescher, 1890 77)
WITTENBAUER, Ferdinand Aufgaben aus der technischen Mechanik /
Ferdinand Wittenbauer ; 5. verbesserte auf. bearbeitet von Theodor Psochl. 5. verbesserte auf. Berlin: J. Springer, 1924 78)
WITTENBAUER, Ferdinand Aufgaben aus der technischen Mechanik /
Ferdinand Wittenbauer. 3. verbesserte auf. Berlin : J. Springer, 1918
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
B. II Elenco per data di pubblicazione 1)
FRISI, Paolo Istituzioni di meccanica, d'idrostatica d'idrometria e
dell'architettura statica, e idraulica ad uso della regia scuola eretta in Milano per gli architetti, e per gli ingegneri / dell'a.d. P. Frisi In Milano : Appresso Giuseppe Galeazzi, 1777 2)
Hachette, Jean Nicolas Pierre Traite elementaire des machines Paris : J.
Klostermann, 1811 3)
BORGNIS, J. a. Traité complet de mécanique appliquée aux arts : contenant
l'exposition méthodique des théories et des expériencesles plus utiles pour diriger le choix, l'invention, la construction et l'emploi de toutes les espèces de machines / par J. A. Borgnis Paris : Bachelier, 1818 4)
BORGNIS, J. a. Mouvements des fardeaux. XII, 335 p., 20tav. : ill. Paris :
Bachelier, 1818 5)
BORGNIS, J. a. Des machines employées dans les constructions diverses.
XII, 319 p., 26tav. : ill. Paris : Bachelier, 1818 6)
BORGNIS, J. a. Composition des machines. XXXIII, 428 p.,43 tav. : ill. Paris
: Bachelier, 1818 7)
NAVIER, Louis-Marie Henri Résumé des leons : données à l’école royale des
ponts et chaussées sur l'application de la mécanique àl'établissement des constructions et des machines / Louis-Marie Henri Navier Paris: Chez F. Didot, 1826 8) 1826
NAVIER, Louis-marie-henri1. : XI, 428 p., 5 tav. : ill. Paris: Chez F. Didot,
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
9)
NAVIER, Louis Marie Henri Riassunto delle lezioni date alla Scuola di ponti
e strade su l'applicazione della meccanica allo stabilimento delle costruzioni e delle macchine / Louis Marie Henri Navier. Napoli: Dalla stamperia e cartiera del Fibreno, 1836 10) NAVIER, Louis-marie-henri1. : Tradotta sulla 2. ed., corredata di note ed aggiunte e di un'appendice su i ponti sospesi / da C. D. D'Andrea. XXXII,584 p., 6 tav. : ill. Napoli : Dalla stamperia e cartiera del Fibreno, 1836 11) MORIN, Arthur Aide mémoire de mécanique pratique : à l'usage des officiers d'artillerie et des ingénieurs civils et militaires / par Arthur Morin. Bruxelles : Société belge de libraire, 1837 12) MORIN, Arthur Aide-mémoire de mécanique pratique a l'usage des officiers d'artillerie et des ingenieurs civils et militaires / par Arthur Morin. 2. ed. Metz : Thiel : Le neveu, 1838 13) NAVIER, Louis-Marie Henri Résumé des le ns : données à l’école des ponts et chaussées sur l'application de la mécanique à l'établissement des constructions et des machines / Louis-Marie Henri Navier. A Paris: Carilian-Goeury, 1838 14) GRANDS dessins coloriés pour l'enseignement de la mécanique / composés sous la direction de M. le général Morin et par le soins de Tresca. Paris : Librairie de L. Hachette et C., 1856 15) MORIN, Arthur Aide-mémoire de mécanique pratique / Arthur Morin. 4. éd. Paris : L. Hachette et C., 1860
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
16)
MORIN, Arthur Notions géométriques sur les mouvements et leurs
transformation, ou éléments de cinématique / Arthur Morin. 3. éd. Paris : L. Hachette et C., 1861 17)
MORIN, Arthur Notions géométriques sur les mouvements et leurs
transformation, ou éléments de cinématique / Arthur Morin. 3. éd. Paris : L. Hachette et C., 1861 18) NAVIER, Louis-Marie Henri Résumé des le ns : données à l’école des ponts et chaussées sur l'application de la mécanique à l'établissement des constructions et des machines / Louis-Marie Henri Navier ; 3. éd. avec des notes et des appendices par Barre de Saint-Venant. 3. éd. Paris: Dunod, 1864 19) BELANGER, J. b. Traité de cinématique / J. B. Bélanger. Paris : Gauthier Villars, 1864 20) BOUR, Edm. 1. : Cinématique. 318 p. Paris : Gauthier Villars, 1865 21) DWELSHAUVERS, V. Manuel de mécanique appliquée / V. Dwelshauvers. Paris Liège : J. Baudry, 1866 22) DWELSHAUVERS, V. 1. : Cinématique. III, 214, IV, p., 12 tav.: ill. Paris Liège : J. Baudry, 1866 23) TAFFE, A. Applications de la mécanique aux machines / A. Taffe ; 4. éd. revue, corrigée et augmentée de chapitres nouveaux par P. Boileau. 4. éd Paris: Libraire du dictionnaire des arts et manufactures, 1872 24) BOIDI, Giuseppe a. L'ingegnere meccanico costruttore, ossia corso di disegno teorico pratico delle macchine / Giuseppe A. Boidi. Torino: V. Bona, 1873
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
25) BOIDI, Giuseppe a. 1. : Termini usati in specie alla meccanica pratica. XVI, 427, 31 p. : ill. Torino: V. Bona, 1873 26) COLLIGNON, Edouard1. : Cinématique. IV, 504 p. : ill. Paris: Hachette et C., 187327) REULEAUX, F. Principi fondamentali di una teoria generale delle macchine / F. Reuleaux; traduzione autorizzata di Giuseppe Colombo Milano-Napoli : U. Hoepli, 1874) 28) REULEAUX, F. Teoria generale delle macchine : cinematica teorica / F. Reuleaux. S.l. : s.e., 1874 29) REULEAUX, F. Le constructeur : tables, formules, règles, calculs, tracés et renseignements pour la construction des organes de machines : aide-mémoire à l'usage des ingénieurs, constructeurs, architectes, mécaniciens / F. Reuleaux ; éd. fran ise publié sur la 3. éd. allemande par A. Debieze et E. Merijot. Paris: F. Savy, 1875 30) REULEAUX, Franz, 1829-1905 Cinématique : principes fondamentaux d'une théorie générales des machines / par F. Reuleaux ; traduit de l'allemand par A. Debize Paris Librairie F. Savy1877 31) DELAUNAY, Charles-eugene Cours élémentaire de mécanique théorique et appliquée / Charles-Eugene Delaunay. 9. ed. ris : Garnier frères : G. Masson, 1878 32) HABICH, E. j. Etudes cinématiquesParis: Gauthier-Villars, 1879 33) DULOS, Pascal 4. : XI, 565 p. : ill. Paris : Gauthier-Villars, 1879 34) DULOS, Pascal 5. : 254 p. : ill. Paris : Gauthier- Villars, 1883
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
35) FERRARO, Ernesto Sunto delle lezioni di meccanica applicata alle macchine e disegno relativo / dettate da Ernesto Ferraro ; autografate per cura dell'alunno Attilio Gallucci. Napoli: Litografia della Trinacria, <1883> 36) FERRARO, Ernesto1. : Preliminari. 207 p. : ill.In testa al front.: Napoli R. Scuola diapplicazioni per gl'ingegneri - 2. corso -Anno scolastico 1883-84Napoli : Litografia della Trinacria, 1884 37) FERRARO, Ernesto Sunto delle lezioni di meccanica applicata alle macchine e disegno relativo / dettate da Ernesto Ferraro e autografate da Attilio Gallucci. Napoli : Litografia della Trinacria, 1884 38)
FERRARO, Ernesto2. : Esame degli elementi rigidi. 331 p. :ill. In testa al
front.: Napoli - R. Scuoladi applicazioni per gl'ingegneri - 2.corso - Anno scolastico 1883-84 Napoli: Litografia della Trinacria, 1884 39) FERRARO, Ernesto 3: Esame degli elementi duttili. 223 p. :ill. In testa al front.: Napoli - R. Scuola di applicazioni per gl'ingegneri -2. corso - Anno scolastico 1883-84Napoli: Litografia della Trinacria, 1884 40) PETERSEN, Julius Kinematik : deutsche ausgabe unter mitwirkung des verfassers besorgt von R. von Fischer-Benzon / Julius Petersen. Kopenhagen: A.F.Host und sohn, 1884 41) REULEAUX, F. Le constructeur : principes, formules, tracés, tables et renseignements pour l'établissement des projets de machines, àl'usage des ingénieurs, constructeurs, architectes, mécaniciens / F. Reuleaux ; 3. éd. fran ise traduite de l'allemand sur la 4. éd. entièrement refondue et considérablement augmentée par A. Debize 3. éd. Paris: F. Savy, 1890
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
42) TESSARI, Domenico La cinematica applicata alle macchine : ad uso delle scuole d'applicazione per gli ingegneri, degli ingegneri e costruttori meccanici / Domenico Tessari. Torino : E. Loescher, 1890 43) LEONI, A. Meccanica industriale : lezioni / di A. Leoni ; raccolte per cura degli allievi G. Merlini ed A. Zani Milano : s.e., 1891-92 ( Tip. lit. G. Tenconi) 44) LEONI, Antonio Teoria di macchine : lezioni / di Antonio Leoni ; raccolte dall'allievo Gerolamo Merlini Milano: s.e., 1891-1892 45) LEONI, A. 1.: 205 p. : ill.In testa al front.: RITS. Milano: s.e., 1891-92 ( Tip. lit. G. Tenconi) 46) BOULVIN, J. 8. : Appareils de levage, transmission du travail à distance. 248, XXX p. : ill. Paris : E. Bernard et C., 1899 47)
BOULVIN, J. Cours de mécanique appliquée aux machines : professe a
l'Ecole spéciale du génie civil de Gand. / J. Boulvin. 2. ed. Paris: E. Bernard, 1906 48)
BOULVIN, J. 1. : Theorie generale des mecanisme. VIII,279 p. : ill. 2. ed.
Paris : E. Bernard, 1906 49) CONTALDI, Pasquale2. : Meccanica applicata, resistenza dei materiali, meccanica applicata alle macchine, trasmissioni. 342 p. Fermo : Stabilimento tipografico cooperativo, 1906 50) CONTALDI, Pasquale 2. : Meccanica applicata, resistenza deimateriali, meccanica applicata alle macchine, trasmissioni. Tavole. 44 tav. :ill. Fermo: Stabilimento tipografico cooperativo, 1906
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
51) PERRY, John Applied mechanics : a tretise for the use of students who have time to work experimental, numerical, and graphical exercises illustrating the subject / John Perry ; new ed. revised and enlarged. London: Cassel and C., 1907 52) CAVALLI, Ernesto Elementi di meccanica applicata alle macchine / Ernesto Cavalli. Napoli : A.Trani, 1908 53) PERRY, John Mécanique appliquée : à l'usage des élèves qui peuvent travailler éxperimentalement et faire des exercices numériques et graphiques / John Perry ; ouvrage traduit sur la neuvième édition anglaise par E. Davaux ; avec des addition et un appendice sur la mécanique des corps deformables par E. Cosserat , F. Cosserat. Paris : Librerie scientifique A. Herman et fils, 1913 54) DE BIASE, Luigi Corso di meccanica applicata alle macchine / Luigi De Biase. Napoli : V. Bestito, 1914 55) GOUARD, E. Cours élémentaire de mécanique industrielle : principes généraux, applications, exercices pratiques / parE. Gouard et G. Hiernaux ; préface de Ferdinand Farjon. 2. éd. revue corrigée et augmentée Paris: H. Dunod et E. Pinat, 1914 56) GOUARD, E. 1. : VIII, 386 p. : ill.In testa al front.: Bibliothèque del'enseignement technique2. éd. revue corrigée et augmentée Paris: H. Dunod et E. Pinat, 1914 57)
WITTENBAUER, Ferdinand Aufgaben aus der technischen Mechanik /
Ferdinand Wittenbauer. 3. verbesserte auf. Berlin : J. Springer, 1918 58) BOCQUET, J. A. Corso elementare di meccanica applicata / J. A. Bocquet ; traduzione di F. Sinigaglia. 4. ed. Napoli : Libreria scientifica ed industriale Pellerano, 1919
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
59) DORGEOT, E. Cinématique théorique et appliquée / E. Dorgeot. Paris : H. Dunod et E. Pinat, 1919 60) RICCI, Carlo Luigi LEZIONI DI MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE / RICCI CARLO LUIGI
Pisa : Sindacato Nazionale Allievi
Ingegneri, 1921 61) HARTMANN, G. h. Les mécanismes / G. H. Hartmann. Paris : Librairie Bailliere, 1925) 62) WITTENBAUER, Ferdinand Aufgaben aus der technischen Mechanik / Ferdinand Wittenbauer ; 5. verbesserte auf. bearbeitet von Theodor Psochl. 5. verbesserte auf. Berlin : J. Springer, 1924 63) POLI, Cino Meccanica generale ed applicata / Cino Poli. Torino: UTET, 1927 64) POLI, Cino1. : Calcolo vettoriale, cinematica 611 p.: ill. Torino: UTET, 1927 65) JULIA, Gaston Cours de cinématique / Gaston Julia ; rédige par J. Dieudonné. Paris: Gauthier Villars, 1928 66) FOSCHI, Vittorio Esercizi meccanica applicata / Foschi Vittorio Roma : edizioni Italiane, 1943 67) FOPPL, August Vorlesungen uber technische Mechanik / August Foppl. 14 Auf. Munchen : Leibniz, 1948 68) SCOTTO LAVINA, Giovanni Applicazioni di meccanica delle macchine / Giovanni Scotto Lavina. Milano : Tamburini, 1949 69) PANETTI, M. Meccanica applicata alle macchine / M. Panetti. Torino : Libreria editrice universitaria Levrotto e Bella, s.d.
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
70) PANETTI, M. 3. : Flessibili. 208, III p. : ill. 4. ed. Torino: Libreria editrice universitaria Levrotto e Bella, s.d. 71) FERRETTI, Pericle Meccanica delle Macchine / Pericle Ferretti1 ed. Napoli : Raffaele Pironti, 1952 72) PISTOLESI, E. Meccanica applicata alle macchine / E. Pistolesi. 10. ed. Firenze : A. Vallerini, 1958 73) RUBINO, Mario Meccanica applicata alle macchine / Mario Rubino. 3. ed. Milano : Principato, 1958 74) FERRETTI, Pericle1. : 440 p. : ill. Napoli : Libreria Liguori, 196075) FERRETTI, Pericle Meccanica delle macchine / Pericle Ferretti. Napoli : Liguori, 1966 76) SCOTTO LAVINA, G. Riassunto delle lezioni di meccanica applicata alle macchine / G. Scotto Lavina. Roma : Siderea, 1970 77) TADDEI, Mario2. : 432 p. : ill. Napoli : Liguori, 1981 78) TADDEI, Mario3. : 318 p. : ill. Napoli : Liguori, 1981
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
B. III Elenco autori in ordine cronologico HACHETTE 1811
BORGNIS 1818
BABBAGE 1834 NAVIER 1836 1864
1838 1826 GRANDS 1856
MORIN 1861 1860 1837 1861
REDTENBACHER 1861
1872 1868 LABOULAYE 1864
BELANGER 1864
BOUR 1865
DWELSHAUVERS
1866 TAFFE 1872
COLLIGNON 1873
BOIDI 1873
HATON DE LA
GOUPILLIERE 1874 PONCELET 1874 1876
KELLER 1874
REULEAUX 1875 1890 1874
1877 RANKINE 1877
DELAUNENAY 1878 HABICH 1879
DULOS 1879
1883 FERRARO 1883 1884 MASI 1897
PETERSEN 1884
BOULVIN 1899 1906
PERRY 1907 1913
CAVALLI 1908
TESSARI 1890
CONTALDI 1906
LEONI 1891-92 WEVE 1907
GABRIEL 1911 1913
DE BIASE
1914 GOUARD 1914
BRUNELLI 1916 DORGEOT 1919
WITTENBAUER 1924
BOCQUET 1919
HARTMANN 1925 POLI 1927 JULIA 1928 FOPPL 1948
PANETTI PISTOLESI 1958 FERRETTI 1960 1966 TOLLE 1961 TADDEI 1981
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,04 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
B. IV Elenco autori in ordine alfabetico BABBAGE (1834)
BELANGER (1864) BOCQUET (1919)
BOIDI (1873)
BORGNIS (1818) BOULVIN (1899 1906) COLLIGNON
(1873)
BOUR (1865) BRUNELLI (1916) CAVALLI (1908) CONTALDI
(1906 1913)
DE BIASE
(1914)
DWELSHAUVERS
(1866)
DELAUNENAY (1878) DORGEOT
(1919)
DULOS
(1879 1883)
FERRARO (1883 1884) FERRETTI (1960 1966) FOPPL (1948) GABRIEL (1911) GRANDS (1856)
HABICH (1879)
GOUARD (1914)
HACHETTE (1811)
HARTMANN
(1925) HATON DE LA COUPILLIERE (1874) JULIA (1928) KELLER (1874) LABOULAYE (1864) LEONI (1891-92)
MASI (1897) MORIN (1861 1860
1837) NAVIER (1836 1864 1838 1826)
PANETTI
PERRY (1907 1913)
PETERSEN (1884) PISTOLESI (1958)
POLI (1927)
PONCELET (1874 1876 1861)
RANKINE (1877)
REDTENBACHER (1861 1872 1868) REULEAUX (1875 1890 1874 1877) TAFFE (1872) TADDEI (1981) TESSARI (1890) TOLLE (1961)
WEVE (1907) WITTENBAUER (1924)
Publication list
H Research Edition Italian: publication 05 magazine numero 2019-20
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO, OICVM, GEFIA. RATING DEL CREDITO Obbligo di trasparenza SFT
publication 2019-20 05
1 – INTRODUZIONE
2 – REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E RIUTILIZZO
2.1 – Securities Financing Transactions (SFT): regolamento (UE) 2015/2365 2.2 – Credit Default Swap: regolamento UE 236/2012
3 – UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES
3.1 – Introduzione 3.2 – Società di investimento collettivo: direttiva OICVM, (UCITS)
4 – SOCIETÀ DI INVESTIMENTO: DIRETTIVA (UE) 2014/65
5 – FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI: DIRETTIVA (UE) 2011/61 GEFIA
5.1 – Direttiva (UE) 2011/61 GEFIA 5.2 – Rating del credito: regolamento (CE) 1060/2009
Autore: ingegnere Vito Gnazzo
H Research Edition. ISSN 2532-5612. Publication 2019-20,05 Division edition Group HTNET www.htnetEdition.eu
Obbligo di trasparenza STF
Società di investimento, OICVM, GEFIA. Rating del credito. Nella pubblicazione 2019-20,05 ci siamo occupati dei Securities Financing Transactions (SFT) che fino all'anno 2014 non erano regolamentati da nessuna normativa. Abbiamo rivolto l'attenzione al Regolamento (UE) 2015-2365 che modifica anche il regolamento (UE) 648/2012 di interesse per i derivati OTC, regolamento questo ultimo, che tra le diverse norme introduce l'obbligo di una controparte CCP e le relative condizioni di deroga alll'obbligo. Essendo oggetto delle Securities Financing Transactions i fondi di investimento regolamentati dalle direttive Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) abbiamo effettuato uno studio della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2014/91/UE che definiscono l'attuale legislazione regolamentare per le UCITS, con uno sguardo alle precedenti regolamentazioni. Nell'individuare il relativo quadro legislativo abbiamo svolto ricerche e studi in paragrafi separati individuando la legislazione che sancisce gli obblighi per l'accesso delle società di investimento collettivo dei fondi raccolti tra il pubblico, le relative società di gestione, ponendo attenzione principalmente alle norme attualmente in vigore e a come sono state modificate fino ad oggi. Abbiamo svolto ulteriori ricerche e studi con riferimento alle imprese di investimento ai relativi requisiti per l'erogazione dei servizi di investimento, l'adeguatezza patrimoniale, le condizioni che consentono di derogare l'erogazione dei servizi di investimento dalla legislazione definita con le norme della direttiva (UE) 2014/65, direttiva che definisce i servizi e attività di investimento, servizi accessori, strumenti finanziari e i servizi di comunicazione dati. Ci siamo interessati alla direttiva 2011/61/UE e successivi aggiornamenti che regolamenta le società di gestione dei fondi alternativi di investimento GEFIA, osservando da subito che i FIA a differenza delle società di gestione non hanno una
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regolamentazione armonizzata data l'impossibilità causata dalla diversificazione degli strumenti finanziari che costruiscono gli stessi FIA nei diversi paesi Europei e non. In fine ci siamo interessati delle società di rating del credito, della loro importanza nell'ambito degli investimenti finanziari, alla loro evoluzione sia a livello globale che Europeo con uno sguardo alla loro criticità, ruoli e conseguenze dei loro rating nell'economia.
1 – INTRODUZIONE Con una generica definizione delle Securities Financing Transactions (STF) viene definito SFT qualunque tipo di transazione in cui i titoli sono usati per prestare denaro e viceversa. Come esempio si può far riferimento a transazioni sell/buy back, ai pronti contro termine, alle attività di prestito titoli. In ognuno di questi, la proprietà dei titoli cambia temporaneamente, in cambio di contanti, per poi invertirsi nuovamente al termine dell'operazione. Il buy-back (o riacquisto di azioni proprie) è l'operazione di acquisto di azioni proprie da parte di una società per azioni. Va considerato che per la legislazione italiana, ad esempio, la norma definita dall'articolo 2357 del codice civile italiano impone un limite per le azioni proprie in portafoglio, un limite del 20% del totale del capitale sociale e nel rispetto dei principi contabili e contabili internazionali, l'importo nominale delle azioni proprie, iscritto al costo storico o al fair value, va imputato ad una specifica riserva per azioni proprie; essa si trova in bilancio sotto la voce patrimonio netto, nel capitale netto all'interno del passivo (voci del passivo e del patrimonio netto). Conseguenza della crisi finanziaria mondiale del 2008, la grande recessione (1°), è che le operazioni di buy-back si sono diffuse anche per altri strumenti finanziari, come le obbligazioni, e a soggetti di diritto pubblico, in particolare con il riacquisto di titoli di debito sovrano da parte delle Banche Centrali finalizzato ad evitare che obbligazioni restino invendute evitando riduzione della domanda. I pronti contro termine (PCT o p/t) definiti come contratti nei quali un venditore (generalmente una banca) cede in cambio di denaro un determinato numero di titoli ad un acquirente con consegna immediata, quindi "a pronti", e si impegna con lo stesso atto, al riacquisto dei titoli ceduti dal medesimo acquirente ad un prezzo in genere più alto e ad una data predeterminata; la consegna è nel futuro quindi il contratto è "a termine". L'operazione consiste,
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in un prestito di denaro da parte dell'acquirente e un prestito di titoli da parte del venditore. Il prestito titoli rappresenta una pratica molto diffusa nell'industria dei fondi UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), si tratta di un operazione in cui il fondo presta ad una controparte esterna una parte o la totalità dei titoli detenuti nel portafoglio (le percentuali variano da emittente a emittente), con l'impegno di questa ultima a restituirli ad una predeterminata data futura. Il fondo in contropartita riceve una remunerazione che, con percentuali diverse da ETF ad ETF (anche in questo caso il ventaglio di casistiche sono ampie), viene ripartita tra il gestore e il fondo stesso. Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono particolari fondi d'investimento (o Sicav) a gestione passiva. Come per tutti i fondi, acquistando un ETF è come acquistare un paniere di titoli. Investire in un fondo significa mettere il proprio risparmio insieme a quello di altri investitori, il gestore del fondo acquisterà poi con questo denaro gli strumenti su cui si andrà a investire. La performance dell'investimento sarà data dal risultato di tutti i singoli strumenti su cui il fondo investe. Con riferimento all'operazioni di presta titoli, la remunerazione ricevuta dal fondo in contropartita consente all'ETF di coprire parte delle commissioni totali annue riducendo il tracking error (lo scostamento di performance di un'attività finanziaria proprio come il fondo d'investimento rispetto al suo indice di riferimento o benchmark, un parametro oggettivo di riferimento, costituito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, come possono essere gli indici azionari ovvero la sintesi del valore del paniere di titoli azionari che rappresentano, quindi il valore totale del paniere calcolato dal valore delle singole azioni che lo compongono, il prezzo, in dipendenza di fattori di ponderazione che tengono conto a seconda dell'indice della capitalizzazione in borsa delle società emittenti, oppure di valutazioni CSR di tipo socio ambientali). Nel momento in cui un ETF pone in essere un'operazione di prestito titoli, rinunciando temporaneamente alla disponibilità dei titoli, emerge un rischio controparte con il soggetto con cui ha concluso l'operazione per la percentuale di patrimonio oggetto dell'operazione stessa. Infatti nel caso in cui questa controparte dovesse fallire il fondo potrebbe non riottenere i titoli prestati, incorrendo in una perdita. Al fine di ridurre questo rischio, gli emittenti di ETF richiedono alla controparte di costituire un deposito collaterale per la durata dell'operazione. Questo collaterale è generalmente depositato presso un conto di una banca depositaria aperto in nome della controparte su cui è posto un pegno in favore del fondo. In base alle linee guida del CESR sulla misurazione dei rischi, il rischio per singola controparte netto generabile da operazioni di prestito titoli deve essere
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incluso nel limite del 20% previsto dal comma 2 dell'articolo 52 della direttiva 2009/65/CE (direttiva su cui torneremo nei successivi paragrafi) mentre i requisiti relativi alla composizione del collaterale sono lasciati alla regolamentazione nazionale di domiciliazione del fondo. In genere l'esposizione nei confronti della controparte viene sovracollateralizzata e monitorata su base giornaliera perché se l'esposizione diventi positiva viene richiesto alla controparte di reintegrare il collaterale (azzerando l'esposizione). In caso di fallimento della controparte con la quale è effettuata l'operazione di prestito titoli il gestore ha diritto di rivalersi sul collaterale, portandolo nelle sue disponibilità per poi procedere alla sua liquidazione. Va considerato che le modalità e i tempi di esercizio di tale facoltà non sempre garantiscono che il denaro così ottenuto sia sufficiente per coprire la percentuale del valore del fondo oggetto dell'operazione di prestito titoli.
(1°) NOTA: la grande recessione è una crisi economica mondiale che prende avvio negli Stati Uniti d'America nel 2007 in seguito a una crisi del mercato immobiliare innescata dallo scoppio di una bolla immobiliare (crisi dei subprime) producendo a catena una grave crisi finanziaria nell'economia americana. I subprime (Subprime lending), sono prestiti che nel contesto finanziario statunitense, vengono concessi a soggetti che non possono accedere ai tassi di interesse dei mercati, per problemi pregressi nella sua storia di debitore; sono ovviamente una forma di prestiti rischiosi sia per i creditori sia per i debitori, a seguito della pericolosa combinazione di alti tassi di interesse, cattiva storia creditizia del debitore e dinamiche finanziarie poco chiare o difficilmente documentabili. La recessione ha poi gradualmente assunto un carattere globale, spinta da meccanismi finanziari di contagio, e perdurante (tranne alcune eccezioni come India e Cina) con la spirale recessiva che si è ulteriormente aggravata, in diversi Paesi europei (Europa mediterranea e altri), con la crisi del debito degli stati sovrani europei. Tra i principali fattori della crisi figurano gli alti prezzi delle materie prime (petrolio in primis), una crisi alimentare mondiale, la minaccia di una recessione in tutto il mondo e una crisi creditizia (seguita a quella bancaria) con conseguente crollo di fiducia dei mercati azionari. Viene considerata da molti economisti come una delle peggiori crisi economiche della storia, seconda solo alla grande depressione dei primi anni del XX secolo (detta anche crisi del 1929, grande crisi o crollo di Wall Street). Nel 2006 i primi segni della grande crisi economica perchè i risparmiatori statunitensi iniziavano a non pagare le rate dei mutui, contesto aggravatosi nel 2008 causando un ponderoso aumento di pignoramenti; la causa determinante è stata la dinamica speculativa, eccessiva del mercato immobiliare negli Stati Uniti,
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avvenuta con il forte aumento dei prezzi delle abitazione e la successiva espansione degli investimenti nel settore. L'indebitamento delle famiglie statunitensi provocò a partire dagl'anni che precedono il 2006 l'esplosione dei prezzi delle attività immobiliari, ed un aumento dell'indebitamento al crescere del valore delle proprietà immobiliari; la caduta successiva dei prezzi, nel 2007-2008 provocò una differenza positiva tra il valore del mutuo ed il valore della proprietà immobiliare, garanzia dello stesso mutuo. Risulta chiaro che le famiglie investivano su un crescente aumento del valore della proprietà immobiliare senza considerare l'ipotesi di ribaltamento del mercato. Amplificatore della differenza positiva sono le dinamiche innescate dalle reazioni dalle banche che iniziavano a vendere i muti a terzi (cessione crediti, cartolarizzazione) attraverso diversi strumenti finanziari scaricando su altri soggetti i rischi corsi e causando un deterioramento del sistema finanziario perché gli strumenti finanziari diffusisi nel sistema, erano gravati da una differenza positiva tra il relativo valore e le garanzie immobiliari a supporto, differenza che li rendeva fortemente esposti alla svalutazione e che all'accadere tra il 2007 e 2008 innescò difficoltà economiche in alcuni fra i più grandi istituti di credito americani; Bear Stearns, Lehman Brothers e AIG vennero ridotti al collasso e poi messi in sicurezza dall'intervento del Tesoro statunitense di concerto con la FED. Anche banche europee furono investite dalla svalutazione dei titoli immobiliari, venendo successivamente nazionalizzate o costrette a ricapitalizzarsi (aumento del capitale tramite riserve, fondi propri, apporto soci). Dopo diversi mesi di debolezza e perdita di impieghi, il fenomeno è collassato tra il 2007 e il 2008 causando la bancarotta di banche ed entità finanziarie e determinando una forte riduzione dei valori in borsa e della capacità di consumo e risparmio della popolazione, con effetti immediatamente recessivi sull'economia.
2 - REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI E RIUTILIZZO 2.1 - Securities Financing Transactions (SFT): regolamento (UE) 2015/2365 L'UE, in un contesto di revisione complessiva della trasparenza nei mercati finanziari, si è occupata di Securities Financing Transactions (SFT), perché fino al 2015 non erano coperti da nessuna normativa. La proposta di regolamentazione risale al 29 gennaio del 2014, divenuta Regolamento (UE)
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2015/2365 "sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, relativo riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni". Attività speculativa eccessiva, esistenza di gravi lacune normative nel sistema finanziario, inefficacia della vigilanza, opacità dei mercati e l'eccessiva complessità dei prodotti finanziari hanno contribuito alla crisi mondiale avutasi tra gli anni 2007 e 2008. Vengono adottate dall'Unione una serie di misure per accrescere la solidità e la stabilità del sistema bancario, inclusi il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, norme per migliorare la governance, la vigilanza e regimi di risoluzione, finalizzate a garantire che il sistema finanziario espleti il suo ruolo di destinare capitali al finanziamento dell'economia reale; la creazione dell'Unione Bancaria ha portato decisivi progressi in tale direzione. La stessa crisi ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo sia nel settore bancario tradizionale, che in settori in cui si svolge un'intermediazione creditizia analoga a quella bancaria, nota come "sistema bancario ombra", settore di dimensioni allarmanti che in base alle stime risultano equivalenti alla metà circa del sistema bancario regolamentato; da tale dimensionamento risulta ovvio che l'intero settore finanziario potrebbe essere contaminato dalle carenze legate all'intermediazione creditizia non regolamentata, attività analoghe a quelle svolte dagli istituti di credito. Con il regolamento UE 2015-2365 viene considerata la possibile riduzione della trasparenza relativa alle attività creditizie non regolamentate a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell'Unione perché talune attività esercitate dalle banche tradizionali possono migrare verso il settore bancario ombra e coinvolgere entità finanziarie e non finanziarie, dinamica che evidenzia la necessaria convergenza internazionale verso maggiore trasparenza delle operazioni non regolamentate, obbiettivo previsto dallo stesso regolamento. Preoccupazione della Commissione è il fatto che "le SFT sono ampiamente utilizzate da gestori di organismi d'investimento collettivo per la gestione efficiente del portafoglio. Per tanto gli investimenti effettuati sulla base di informazioni incomplete o inesatte in merito alla strategia di investimento dell'organismo d'investimento collettivo possono causare perdite ingenti per gli investitori, risultando, quindi, essenziale che gli organismi d'investimento collettivo comunichino tutte le informazioni particolareggiate pertinenti sull'uso delle SFT e dei total return swap; la Stessa Commissione precisa con il regolamento che "l'informativa completa sulle SFT e sui total return swap è uno strumento essenziale di salvaguardia contro possibili conflitti di interesse" essendo le attività destinate ai TFS e Total Return Swap (TRS) di proprietà degli investitori e non dei gestori degli organismi di investimento collettivo (salvaguardare gli interessi degli investitori evitando quindi i soli
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interessi dei gestori a discapito degli investitori). Un total return swap è un accordo swap contratto su tasso di interesse 'interest rate swap', in base al quale due controparti si impegnano a scambiarsi reciprocamente un flusso di interessi a tasso fisso e uno a tasso variabile denominati nella stessa valuta. Una controparte cede all'altra ad esempio il tasso di interesse del titolo più l'eventuale apprezzamento del titolo, l'altra cede alla prima l'eventuale deprezzamento del titolo più un tasso di interesse collegato ad un indicatore di mercato come l'euribor. Con termi più tecnici si può descrivere il Total Return Swap come una operazione in base alla quale un soggetto total return payer (protecion buyer) cede ad un altro soggetto total return receiver (protection seller) tutto il rischio e rendimento di un sottostante (reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread (euribor + TRS Spread). Il Total Return Swap si differenzia dalla struttura del credit default swap perché si basa su uno scambio di flussi più complesso del semplice pagamento periodico di una somma in cambio della protezione dal rischio default del titolo. Nella figura sottostante lo schema del total return swap (fonte: wikipedia.org).
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Nel quadro dei lavori intesi a limitare il sistema bancario ombra, il consiglio per la stabilità finanziaria FSB (2°) e il comitato europeo per il rischio sistemico CERS (2°) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno individuato i rischi posti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT), quale risultato conferma che le SFT accumulano leva finanziaria, prociclicità e interconnessione nei mercati finanziari; in particolare il lavoro ha evidenziato, la mancanza di trasparenza nell'uso delle SFT impedimento per le autorità di regolamentazione e di vigilanza, come per gli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario nel periodo precedente la crisi finanziaria o durante la crisi stessa. In tale contesto, il 29 agosto 2013 l'FSB ha adottato un quadro strategico dal titolo "Rafforzamento della vigilanza e della regolamentazione del sistema bancario ombra" (quadro strategico dell'FSB) in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel settore bancario ombra, approvato dai leader del G20 nel settembre 2013. Dopo la pubblicazione del Libro verde sul sistema bancario ombra, pubblicato dalla Commissione Europea il 19 marzo 2012 sulla base dei numerosi contributi ricevuti e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, il 4 settembre 2013, l'FSB, presenta una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario, in cui si sottolinea come la natura complessa e opaca delle SFT renda difficile individuare le controparti e monitorare la concentrazione dei rischi e determini anche l'eccessivo ricorso alla leva finanziaria nel sistema finanziario. Il Libro verde è una comunicazione con la quale la Commissione europea illustra lo stato di un determinato settore da disciplinare e chiarisce il suo punto di vista in ordine a certi problemi; fa parte dei cosiddetti "atti atipici" previsti ma non disciplinati dal Trattato CEE, questo tipo di comunicazioni può avere carattere informativo, decisorio, dichiarativo o interpretativo, ed è sottoposto al regime di pubblicità. Secondo la definizione ufficiale riportata dell'Unione europea i Libri verdi sono documenti di riflessione su un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a tutti coloro - sia organismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibattito. In Italia ad esempio, questi documenti sono pubblicati anche dalle amministrazioni regionali e dal governo. Inizialmente il colore prescelto fu il bianco: tanto è che la prima pubblicazione assimilabile all'attuale libro verde viene pubblicata nel maggio del 1984 ed è intitolata Televisione senza frontiere: libro bianco sull'istituzione del mercato comune delle trasmissioni radiotelevisive, specialmente via
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satellite e via cavo. Successivamente per libro bianco si intese un documento contenente proposte di azione.
(2°) NOTA: FSB, il Consiglio per la stabilità finanziaria (in inglese Financial Stability Board; fino al 2009: Financial Stability Forum) è un organismo internazionale con il compito di monitorare il sistema finanziario mondiale. In tale organismo sono rappresentati tutti i paesi del G20 (rappresentati sia dai propri governi che dalle rispettive banche centrali), Spagna e Commissione europea, oltre che a Arabia Saudita, Argentina, Brasile, Cina, Corea, India, Indonesia, Messico, Russia, Sudafrica e Turchia (fonte). Ha la propria sede a Basilea. Tale organismo è l'evoluzione del già esistente Financial Stability Forum (FSF), allo scopo di promuovere la stabilità del sistema finanziario internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati finanziari e ridurre il rischio sistemico, attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le Autorità di vigilanza, le banche centrali, le principali organizzazioni sopranazionali. Nella riunione di Bonn del febbraio 1999, i Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali dei paesi del Gruppo dei Sette (G-7) hanno concordato, su raccomandazione dell'allora Governatore della Bundesbank Hans Tietmeyer, la costituzione di un soggetto istituzionale deputato ad accrescere la cooperazione tra i regolatori e le Autorità di vigilanza nazionali e sovranazionali, denominandolo Financial Stability Forum (FSF). La compagine del FSF comprendeva le Autorità preposte alla vigilanza nazionale di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Svizzera. Partecipavano inoltre alcune organizzazioni internazionali come Banca Mondiale, BCE, BRI, FMI, OCSE e organismi responsabili dell'emanazione degli standard contabili internazionali. CERS, il Comitato europeo per il rischio sistemico (in inglese, European Systemic Risk Board - ESRB) è una agenzia dell'Unione europea, con sede a Francoforte, responsabile per la vigilanza macro-prudenziale del sistema finanziario dell'Unione. Il Consiglio della UE ha approvato la costituzione della nuova agenzia nella riunione del 18 e del 19 luglio 2009. Nel 2008 Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, istituisce un gruppo indipendente di esperti guidato da Jacques de Larosière. A novembre del 2008 il gruppo si riunisce la prima volta e a fine febbraio 2009 redige un rapporto che presenta alla Commissione europea con alcune raccomandazioni per rafforzare la sorveglianza sul sistema finanziario europeo. Le raccomandazioni del rapporto del gruppo Larosière vengono accolte e trasformate in indicazioni operative dagli organi comunitari. Il
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Consiglio dell'Unione europea nella riunione del 18 e 19 luglio 2009 approva la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico o CERS (European Systemic Risk Board) per il monitoraggio della stabilità finanziaria a livello europeo. Contestualmente il Consiglio ha approvato anche l'istituzione di tre nuove autorità europee che insieme costituiscono il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza: L'Autorità bancaria europea (in inglese, European Banking Authority - EBA) per la vigilanza del mercato bancario; L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority EIOPA) per la sorveglianza del mercato assicurativo; L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA) per la sorveglianza del mercato dei valori mobiliari. La legislazione che stabilisce il Comitato europeo per il rischio sistemico entra in vigore il 16 dicembre 2010. Il CERS insieme alle tre autorità europee e alle autorità degli stati membri formano il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Il Comitato europeo per il rischio sistemico ha sede a Francoforte e il funzionamento del suo Segretariato è garantito dalla Banca centrale europea. Il Comitato è un organismo indipendente della UE con il compito di sorvegliare la stabilità macro-prudenziale del sistema finanziario della UE. Il Comitato contribuisce a prevenire e mitigare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria dell'Unione che originano all'interno dello stesso sistema europeo. Il Comitato ha anche il compito di contribuire al corretto e regolare funzionamento del mercato interno e garantire che il sistema finanziario contribuisca in modo sostenibile alla crescita economica dell'Unione. Gli organi del Comitato sono: il Consiglio generale, lo Steering Committee, il Segretariato (curato dalla BCE), il Comitato scientifico consultivo, il Comitato tecnico consultivo. L'obiettivo strategico del Comitato è quello della sorveglianza macro-prudenziale sul sistema finanziario dell'Unione europea e la prevenzione o mitigazione del rischio sistemico che può originare all'interno del sistema finanziario europeo. Inoltre, il Comitato deve contribuire al corretto e regolare funzionamento del mercato unico dell'Unione e assicurare che il settore finanziario contribuisca alla crescita economica. Per raggiungere tale obiettivo strategico, la normativa europea ha assegnato al Comitato una serie di compiti istituzionali: analizzare e studiare le
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informazioni rilevanti - identificare i potenziali rischi a rilevanza sistemica comunicare, se necessario pubblicamente, i rischi che sono considerati rilevanti - emanare raccomandazioni, se necessario anche pubblicamente, affinché siano prese misure correttive in risposta ai rischi segnalati coordinare le sue azioni con quelle delle organizzazioni internazionali, in particolare il Fondo monetario internazionale, il Financial Stability Board e tutte le autorità appartenenti a paesi terzi coinvolte nella sorveglianza e nell'analisi macroprudenziale.
Con il regolamento 2015-2365 la Commissione Europea risponde alla necessità di accrescere la trasparenza dei mercati di finanziamento tramite titoli e pertanto del sistema finanziario, regolamento che segue il quadro strategico dell'FSB per assicurare pari condizioni di concorrenza e la convergenza internazionale. Esso crea un quadro normativo dell'Unione nel quale le informazioni delle SFT possono essere efficientemente segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e le informazioni su tali operazioni e ai total return swap sono comunicate agli investitori degli organismi d'investimento collettivo; un repertorio di dati è un soggetto giuridico stabilito nell'Unione Europea e registrato presso l'ESMA (AESFEM in italiano) oppure riconosciuto dall'ESMA se stabilito in un terzo paese. La definizione di SFT nel presente regolamento non comprende i contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio; comprende le operazioni comunemente denominate swap di liquidità e swap con garanzie reali, che non rientrano nella definizione di contratti derivati di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione Europea nella definizione del nuovo regolamento ha tenuto conto dello stato evolutivo delle pratiche di mercato e della tecnologia che consente ai partecipanti al mercato di avvalersi di operazioni diverse da quelle di finanziamento tramite titoli, per la gestione di liquidità e garanzie reali, come strategia reddituale (yield enhancement), per coprire vendite allo scoperto o per l'arbitraggio fiscale sui dividendi, operazioni che potrebbero avere un effetto economico equivalente alle SFT rispetto ai rischi posti, tra cui la prociclicità indotta da valori fluttuanti delle attività e dalla volatilità, trasformazioni delle scadenze o della liquidità derivanti dal finanziamento di attività a lungo termine o illiquide mediante attività a breve termine o liquide, e il contagio finanziario dovuto alle interconnessioni delle catene di operazioni che comportano il riutilizzo delle garanzie reali. Vengono considerate le dinamiche che si potrebbero instaurare tra gli Stati membri a seguito della adozione della riforma strutturale del settore bancario in base alle questioni sollevate dal quadro strategico dell'FSB, dinamiche che indurrebbero gli Stati membri ad adottare
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disposizioni nazionali divergenti che andrebbero ad ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria; inoltre, a causa della mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza le autorità nazionali hanno difficoltà a confrontare i dati di micro-livello provenienti da diversi Stati membri e quindi a comprendere i rischi reali che i singoli partecipanti al mercato pongono al sistema. Il regolamento UE 2015-2365 ha tra gli altri intendi, evitare che si creino distorsioni e ostacoli nell'Unione dovuti alla mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza tra gli Stati membri; conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, articolo che detta disposizioni in merito all'adozione delle misure per la creazione e funzionamento del mercato interno, consentendo ad uno stato membro disposizioni nazionali dopo l'adozione di una misura di armonizzazione per evitare restrizioni quantitative tra gli stati membri, senza pregiudicare restrizioni dovute a motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, a patto di non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Lo stesso articolo consente ad uno Stato membro di introdurre disposizioni nazionali a seguito dell'adozione di una misura di armonizzazione solo su approvazione della Commissione Europea e fondata su prove scientifiche; lo stesso articolo sancisce nel paragrafo 2 una deroga per quanto concerne le disposizioni fiscali, le disposizioni relative alla libera circolazione delle persone e relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. Con il regolamento vengono quindi stabilite le nuove norme sulla trasparenza con obbligo di prevedere la segnalazione delle informazioni riguardanti le SFT convenute da tutti i partecipanti al mercato, siano essi entità finanziarie o non finanziarie, tra cui la composizione delle garanzie reali, se le garanzie reali sono disponibili al riutilizzo o sono state riutilizzate, la sostituzione delle garanzie reali a fine giornata e gli scarti di garanzia applicati. Per ridurre al minimo i costi operativi aggiuntivi dei partecipanti al mercato le nuove norme e disposizioni dovrebbero basarsi sulle infrastrutture, procedure operative e i formati preesistenti che sono stati introdotti in ordine alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni. In tale contesto l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e
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dei mercati, ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe, per quanto fattibile e pertinente, ridurre al minimo le sovrapposizioni ed evitare le incoerenze tra le norme tecniche adottate ai sensi del presente regolamento e quelle adottate ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardante gli obblighi di segnalazione relative ai contratti derivati. Il quadro giuridico di cui al presente regolamento SFT dovrebbe, nella misura del possibile, essere lo stesso di quello introdotto dal regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati a tal fine. In tal modo i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente a detto regolamento (articoli 55 e 99 del regolamento 648/2012) potrebbero assolvere la funzione di repertorio prevista dal presente regolamento se rispettano determinati criteri supplementari, fatto salvo il completamento di una procedura di registrazione semplificata. Le nuove norme in materia di trasparenza delle SFT e dei total return swap sono strettamente collegate alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE (di cui ci occuperemo nel paragrafo successivo) del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto le direttive stesse costituiscono il quadro giuridico che disciplina la creazione, la gestione e la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo, organismi che possono operare come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), amministrati da società di gestione o di investimento di OICVM autorizzate a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure in fondi di investimento alternativi (FIA, fondi di investimento alternativi) amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme in materia di trasparenza delle SFT e dei total return swap introdotte dal presente regolamento integrano, e vengono applicate in aggiunta alle disposizioni delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Il regolamento (UE) 2015-2365 stabilisce che lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri o dei repertori di dati sulle negoziazioni avvenga conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogato dal regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchÊ alla libera circolazione di tali dati. è ritenuto opportuno che anche lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell'ESMA, dell'EBA o dell'EIOPA avvenga conformemente alle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
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delle istituzioni e degli organismi comunitari (le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione istituiti dal TUE, dal TFUE o dal trattato Euratom oppure sulla base di tali trattati), nonché la libera circolazione di tali dati; da considerare che il regolamento (CE) numero 45/2001 è successivamente abrogato dal regolamento (UE) 2018/1725, oggi in vigore. Inoltre essendo le nuove regole uniformi sulla trasparenza delle SFT e di taluni derivati OTC (in particolare i total return swap) definiti dal regolamento, strettamente legate alle norme degl'obblighi di segnalazione definite dal regolamento (UE) n. 648/2012, poiché i derivati OTC rientrano nell'ambito di applicazione dei medesimi obblighi di segnalazione, con l'articolo 32 del regolamento (UE) 2015-2365 vengono apportate alcune modifiche al regolamento (UE) 648/2012 per garantire un ambito di applicazione coerente di entrambe le serie di obblighi in materia di trasparenza e segnalazione. In particolare viene tracciata una distinzione chiara tra derivati OTC e derivati negoziati in borsa, indipendentemente dal fatto che questi contratti siano negoziati nei mercati dell'Unione o dei paesi terzi. L'articolo 32 modifica il punto 7 dell'articolo 2 del regolamento (UE) 648/2012 definendo "derivato OTC" o "contratto derivato OTC": un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del presente regolamento; inoltre introduce l'articolo 2 bis con cui vengono sancite disposizioni di equivalenza ai fini della definizione dei derivati OTC per un mercato di un paese di terzi a un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE e successive modifiche; viene quindi sancita la norma che consente di identificare in modo chiaro i mercati equivalenti ai mercati regolamentari di terzi paesi al fine di poter tracciare la chiara distinzione tra i derivati ed i derivati OTC. Nel capo I del regolamento 2015/2365/UE viene definito l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni di interesse. Il regolamento, come ribadito sopra, stabilisce norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e di riutilizzo; si applica ai soggetti controparti in una SFT stabilita nell'Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui sono ubicate ed in un paese terzo, se la SFT è conclusa nello svolgimento delle attività di una succursale nell'Unione di tale controparte. Alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di investimento OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE, i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, la controparte che svolge attività di riutilizzo stabilita nell'Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal
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luogo in cui sono ubicate; si applica anche alle controparti che svolge attività di riutilizzo in un paese terzo, se il riutilizzo è effettuato nello svolgimento delle attività di una succursale di tale controparte nell'Unione, o il riutilizzo riguarda strumenti finanziari forniti nell'ambito di un contratto di garanzia reale da una controparte stabilita nell'Unione o da una succursale nell'Unione di una controparte stabilita in un paese terzo. Sancisce deroghe degl'obblighi di segnalazione e salvaguardia dei SFT definiti nell'articolo 4 e per gli obblighi definiti dall'articolo 14, trasparenza degli organismi d'investimento collettivo nell'informativa pre-contrattuale, per i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC), altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e altri enti pubblici dell'Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima; la Banca dei regolamenti internazionali e alle operazioni di cui è controparte un membro del SEBC. Nel capo II, articolo 4 viene definito l'obbligo di segnalazione dei repertori di dati sulle negoziazioni: le controparti delle SFT trasmettono le informazioni relative alle operazioni SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione, a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 5 o riconosciuto conformemente all'articolo 19. Tali informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione dell'operazione. Lo stesso articolo definisce la possibilità di delegazione delle informazioni relative alle SFT, inoltre stabilisce che se una controparte finanziaria conclude un SFT con una controparte non finanziaria che alla data di chiusura del bilancio è classificata come media impresa secondo i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Stato patrimoniale 20 milioni di Euro, Utili netti 40 milioni di Euro, numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio: 250), la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per entrambe le controparti; nel caso in cui la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un OICVM gestito da una società di gestione, quest'ultima è responsabile della segnalazione per conto dell'OICVM, se invece la controparte sia un fondo di investimento alternativo, il gestore di quest'ultimo è responsabile della segnalazione per conto del fondo. Le controparti conservano i dati relativi alle SFT da esse concluse, modificate o cessate per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione. Se un repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative alle SFT, le controparti provvedono a che tali informazioni siano segnalate all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ESMA, in questo caso, l'ESMA provvede a che tutte le entità competenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, abbiano accesso a tutte
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le informazioni relative alle SFT di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati. Per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma dell'articolo 4 del regolamento (obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT), i repertori di dati sulle negoziazioni e l'ESMA rispettano le disposizioni pertinenti in materia di riservatezza, integrità e protezione delle informazioni e si conformano agli obblighi stabiliti in particolare all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardante la salvaguardia e registrazione dei repertori di dati in cui i riferimenti all'articolo 9 e ai contratti derivati dello stesso regolamento vanno sostituiti con l'articolo 4 del regolamento 2015/2365/UE e con le SFT, sostituzione finalizzata esclusivamente allo stesso articolo 4 per la conformità agl'obblighi sanciti con l'articolo 80 del regolamento 648/2012. Sempre con l'articolo 4 del regolamento 2015/2365, la Commissione Europea stabilisce che per una controparte segnalante informazioni relative a una SFT a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all'ESMA o un'entità segnalante tali informazioni per conto di una controparte non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; il soggetto che effettua la segnalazione, i suoi amministratori e dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla segnalazione. Al fine di garantire l'applicazione coerente del presente articolo e la coerenza con la segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle norme concordate a livello internazionale, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni delle segnalazioni per i diversi tipi di SFT, che comprendano almeno: a) le parti della SFT e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano; b) l'importo del capitale; la valuta; le attività usate come garanzia reale e relativi tipo, qualità e valore; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; se le garanzie reali sono disponibili per il riutilizzo; nel caso in cui le garanzie reali siano distinguibili da altre attività, se sono state riutilizzate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto; la commissione di prestito o il tasso del finanziamento con margini; eventuali scarti di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza; la data del primo richiamo e il segmento di mercato; c) in funzione delle SFT, le informazioni concernenti: i) il reinvestimento delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide; ii) i titoli o le merci concessi o assunti in prestito.
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Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche, l'ESMA tiene conto delle specificità tecniche degli aggregati di attività e, se del caso, prevede la possibilità di segnalare i dati delle garanzie reali a livello di posizione. L'ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, ha elaborato progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato e la frequenza delle segnalazioni per i diversi tipi di SFT, il formato include in particolare: a) gli identificativi globali delle entità giuridiche (codice LEI) o i codici pre-LEI, fino a che non sia integralmente attuato il sistema globale di identificazione delle entità giuridiche (3°); b) i numeri internazionali di identificazione dei titoli (codice ISIN); e c) gli identificativi unici delle operazioni. Nell'elaborazione di tali progetti di norme tecniche l'ESMA ha tenuto conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o globale.
(3°) NOTA: l'identificativo della persona giuridica (LEI) è un codice alfanumerico, composto da 20 caratteri, che si basa sullo standard ISO 17442 definito dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), esso si associa ad informazioni di riferimento chiave che consentono di identificare in modo univoco le persone giuridiche interessate da una transazione economica e contiene informazioni sulla struttura proprietaria della persona giudica. Un archivio globale di codici LEI consultabili che aumenta la trasparenza nel mercato globale. Il Consiglio per la Stabilità Finanziaria (FSB) ritiene necessario adottare a livello globale il codice LEI perché consente una migliore gestione del rischio favorendo una maggiore qualità e accuratezza dei dati finanziari nel loro complesso. L'insieme di dati associati ai codici LEI pubblicamente disponibili consente di accedere a informazioni standardizzate sulle persone giuridiche in tutto il mondo. I dati sono registrati e verificati regolarmente ai sensi di protocolli e procedure definiti dal Comitato di supervisione regolamentare dei codici LEI. In collaborazione con i suoi partner nel Sistema globale LEI, la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) continua ad adoperarsi per ottimizzare ulteriormente la qualità, l'affidabilità e l'usabilità dei dati associati ai codici LEI, mettendo a disposizione degli operatori del mercato numerose informazioni associate alla popolazione di codici LEI. I promotori di questa iniziativa, ossia il Gruppo dei venti, l'FSB e molte autorità normative in tutto il mondo, hanno posto l'accento sulla necessità di rendere il codice LEI un bene pubblico di ampia diffusione. L'Indice globale di codici LEI, strumento reso disponibile dalla GLEIF, contribuisce notevolmente al raggiungimento di questo obiettivo. Tale indice mette a disposizione di qualunque soggetto interessato, in modo pratico e gratuito, tutti i dati associati ai codici LEI. Attualmente il codice LEI è
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richiesto dalle aziende tramite la GLEIF o suo partner commerciale. La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) pubblica la 'Lista dei codici Entity Legal Forms (ELF)' ('Entity Legal Form Code List'). La prima iterazione, pubblicata nel novembre 2017, elenca più di 1.600 forme giuridiche in oltre 50 giurisdizioni. Tra le forme giuridiche rientrano, ad esempio: Limited liability partnership (LLP), Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) e Société Anonyme (SA). La Lista dei codici ELF assegna un codice univoco a ogni forma giuridica, un codice alfanumerico composto da quattro caratteri del set di caratteri latini di base, l'interazione nell'insieme standardizzato di dati di riferimento su una persona giuridica disponibile nell'Indice globale di codici LEI migliora ulteriormente le informazioni tipo 'biglietto da visita' incluse in ogni registro relativo a un Identificativo della persona giuridica (LEI). L'arricchimento dei dati migliora l'esperienza dell'utente poiché favorisce la classificazione delle persone giuridiche e offre pertanto maggiori informazioni riguardanti il mercato globale. La Lista dei codici ELF si basa sulla norma ISO 20275 'Financial Services - Entity Legal Forms (ELF)', sviluppata dall'Organizzazione internazionale per la normazione e pubblicata nel luglio 2017; specifica gli elementi di un sistema univoco per identificare le diverse forme giuridiche esistenti in una giurisdizione. Si propone di codificare le forme giuridiche esistenti nelle giurisdizioni e quindi facilitare la classificazione delle persone giuridiche in base alla loro forma giuridica" dove la norma per forma giuridica intende il "tipo di entità legale in cui viene classificata un'organizzazione all'interno del sistema giuridico o normativo in cui è costituita", conoscenze chiare che costituiscono un elemento importante delle transazioni nel settore dei servizi finanziari, infatti per avviare una relazione d'affari è necessario distinguere il tipo di entità legale con cui viene svolta la transazione inoltre, le parti (e la loro struttura organizzativa) coinvolte nelle transazioni finanziarie devono essere identificate all'interno di tali transazioni. La normazione delle informazioni sulle strutture giuridiche o organizzative offrirà maggiore flessibilità e consentirà di comprendere meglio l'esposizione al rischio e l'accesso al capitale". "Le autorità normative e gli operatori di mercato hanno riconosciuto la necessità di identificare le forme giuridiche, sia a livello nazionale che in maniera coerente sui mercati globali, e hanno richiesto lo sviluppo di una norma in grado di rispondere a tale necessità. La norma ISO 20275 soddisfa l'esigenza di identificare le forme giuridiche in modo strutturato al fine anche di classificare le persone giuridiche in base alla natura della loro struttura giuridica". L'ISO ha istituito un'Autorità di aggiornamento per la norma ISO 20275 composta da membri ISO e membri del Comitato tecnico ISO 68 Financial Services. Alla Segreteria dell'Autorità di aggiornamento è stata nominata l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV). L'SNV ha assegnato "l'esecuzione delle attività di
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segreteria dell'Autorità di aggiornamento" e lo svolgimento dei relativi compiti alla GLEIF. In aggiunta alle altre funzioni svolte, la GLEIF è responsabile dell'identificazione delle forme giuridiche esistenti e dell'assegnazione di un codice ELF univoco a ciascuna forma giuridica ai sensi della norma ISO 20275. In conclusione è previsto che le organizzazioni emittenti di codici LEI riporteranno il codice ELF nei loro processi di emissione dei LEI e nelle loro comunicazioni. Il formato Common Data File (CDF) LEI definisce le modalità secondo le quali le organizzazioni che emettono codici LEI devono comunicare i loro LEI e i dati di riferimento di primo livello, ovvero le informazioni tipo biglietto da visita su una persona giuridica e dal 1° marzo 2018, tutti i LEI di nuova emissione devono riportare il codice ELF della persona giuridica. Fonte: GLEIF. Nel capo III dall'articolo 5 all'articolo 12 vengono dettate disposizioni sulla registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulla negoziazione che con riferimento agli obblighi definiti al capo II tramite l'articolo 4, viene sancito l'obbligo di registrazione dei repertori di dati presso l'ESMA con relativa procedura. Al capo IV del regolamento vengono sanciti gli obblighi di trasparenza nei confronti degli investitori definendo con l'articolo 13 le informative per gli investitori, obbligo delle società di gestione degli OICVM, le stesse società OICVM e i GEFIA di informare gli investitori sull'uso che queste fanno delle SFT e dei total return swap; nell'allegato A del regolamento vengono definiti le informazioni sulle SFT e i total return swap da fornire nelle relazioni semestrali e annuali dell'OICVM e nella relazione annuale del FIA in aggiunta alle informazioni contenute nelle relazioni semestrali ed annuali previste dall'articolo 68 della direttiva 2009/65/CE per gli OICVM e dall'articolo 22 della direttiva 2011/61/UE per i GEFIA. Con l'articolo 14 dello stesso capo vengono sanciti gli obblighi di informazione per gli investitori pre-contrattuali definendo nell'allegato B le informazioni sulle SFT e i total return swap che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e i GEFIA sono rispettivamente autorizzati a utilizzare, e includono una dichiarazione chiara che sono utilizzate tali operazioni e strumenti; le informazioni sono aggiunte al contenuto del prospetto agli investitori sancito con l'articolo 69 della direttiva 2009/65/CE per gli OICVM e con l'articolo 23, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE per i GEFIA. Al capo V del regolamento 2015/2365/UE, trasparenza del riutilizzo, articolo 15, vengono definite le condizioni per il diritto della controparte al riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia subordinandolo alle seguenti condizioni:
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a) la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi e delle conseguenze inerenti: i) al consenso a un diritto di utilizzo di una garanzia fornita nell'ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (4°); oppure ii) alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà; b) la controparte fornitrice ha dato espresso previo consenso, comprovato da una firma, per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente, della stessa controparte fornitrice di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, le cui condizioni riconoscono un diritto di utilizzo conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/47/CE (4°), ovvero ha accettato espressamente di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà. Con riguardo alla lettera a) del primo comma, la controparte fornitrice è informata per iscritto almeno dei rischi e delle conseguenze che potrebbero sorgere in caso di inadempimento della controparte ricevente.
(4°) NOTA: L'articolo 5 della direttiva 2002/47/CE sancisce il diritto di utilizzazione della garanzia finanziaria nei contratti di garanzia finanziaria definendo l'obbligo di sostituzione con garanzia reale da parte del beneficiario all'atto di utilizzazione della garanzia finanziaria, assumendosi l'obbligo di trasferire una garanzia equivalente per sostituire la garanzia finanziaria originaria, al più tardi alla data di scadenza per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, contemplate dal contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale; alternativamente il beneficiario della garanzia, alla data fissata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie garantite, trasferisce la garanzia equivalente o, se e nella misura in cui i termini del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale lo prevedono, compensa la garanzia equivalente con l'obbligazione finanziaria garantita o la utilizza per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita. La garanzia equivalente trasferita, è soggetta al contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale cui era soggetta la garanzia finanziaria originaria e si considera come fornita in virtù del contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale nel momento in cui la garanzia finanziaria originale è stata fornita per la prima volta. Gli Stati membri devono assicurare che l'uso della garanzia finanziaria da parte del beneficiario, non renda invalidi o non suscettibili di esecuzione
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forzata i diritti del beneficiario della garanzia in virtù del contratto per quanto concerne la garanzia finanziaria trasferita dal beneficiario della garanzia. Inoltre se un evento determinante l'escussione della garanzia si verifica mentre l'obbligazione di trasferimento della garanzia reale da parte del beneficiario della garanzia finanziaria, deve ancora essere adempiuta, tale obbligazione può essere oggetto di una compensazione per close-out.
Sempre nell'articolo 15 del regolamento 2015/2365/UE è stabilito che qualsiasi esercizio da parte delle controparti del diritto al riutilizzo è subordinato a entrambe le seguenti condizioni: a) il riutilizzo è realizzato conformemente ai termini specificati nel contratto di garanzia quindi deve essere preceduto e comprovato da una firma, per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente della controparte fornitrice, le cui condizioni riconoscono un diritto di utilizzo degli strumenti finanziari ricevuti conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/47/CE, ovvero ha accettato espressamente di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, b) gli strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia sono trasferiti dal conto della controparte fornitrice. In deroga alla condizione b), qualora la controparte di un contratto di garanzia sia stabilita in un paese terzo e il conto della controparte che fornisce la garanzia reale sia mantenuto in un paese terzo e soggetto alla legislazione di questo ultimo, il riutilizzo è dimostrato da un trasferimento dal conto della controparte fornitrice o con altri mezzi adeguati. L'articolo 15 del regolamento lascia impregiudicata la legislazione settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE e 2014/65/UE, nonché la legislazione nazionale intesa ad assicurare un livello più elevato di protezione per le controparti fornitrici e non incide sulla legislazione nazionale in ordine alla validità o all'effetto di un'operazione. Il regolamento (UE) 2015-2536 al capo VI detta disposizioni sulla vigilanza ed autorità competenti, nel capo VII definisce le condizioni di equivalenza tra i repertori di dati sulle negoziazione STF tra gli Stati membri e gli Stati di terzi paesi al fine di stabilire le regole che ne consentono il riconoscimento e l'equivalenza; nel capo VIII definisce le misure e sanzioni amministrative che le autorità degli stati membri devono imporre almeno per le violazioni degli articoli dal 4 al 15 dello stesso regolamento. Il 14 ottobre 2014 l'FSB ha pubblicato un quadro normativo per gli scarti di garanzia applicabili alle SFT non compensate a livello centrale (tramite una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012); essendo le SFT, in assenza di compensazione e di adeguate garanzie,
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operazioni esposte a gravi rischi, l'FSB ha definito un quadro normativo per gli scarti di garanzia a doppio binario: 1) norme qualitative per i metodi applicati dai partecipanti al mercato per calcolare gli scarti di garanzia reale 2) livelli numerici minimi degli scarti di garanzia per le SFT non compensate a livello centrale in cui il finanziamento contro garanzie reali diverse da strumenti di debito sovrano è erogato a soggetti non bancari, secondo la seguente tabella:
2.2 - Credit default swap: regolamento UE 236/2012 Il credit default swap (CDS) è uno swap con la funzione di trasferire il rischio di credito, il più comune tra i derivati creditizi classificato come strumento di copertura. Un investitore (A) vanta un credito (per esempio in ragione di un prestito) nei confronti di una controparte debitrice (B). L'investitore A per proteggersi dal rischio di fallimento della controparte B con il credito che perde di valore o diventi inesigibile si rivolge a una terza parte C, disposta ad accollarsi tale rischio; la controparte C agisce con modalità simili ad una
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assicurazione, nel gergo tecnico definita protection seller, ovvero "venditore di protezione". La parte A con impegno versa a C un importo periodico, il cui ammontare è il "prezzo" della copertura ed è il principale oggetto dell'accordo contrattuale; in cambio di tale flusso di cassa, il venditore di protezione (C) si impegna a rimborsare alla parte A il valore nominale del titolo di credito, nel caso in cui il debitore B diventi insolvente (evento definito credit default). L'accordo contrattuale tra A e C sul titolo sottostante B è definito credit default swap (CDS). Nel mondo finanziario i CDS sono nati e si sono diffusi come strumenti di copertura, consentendo di scambiare protezione sul mercato come avviene per le valute o per le materie prime. Normalmente la durata di un CDS è di cinque anni, durata che può cambiare essendo un contratto non standardizzato (ne esistono molteplici varianti) ed'è scambiato sul mercato over-the-counter (non regolamentato), dove è possibile pattuire qualsiasi durata. I credit default swap sono anche utilizzati come copertura dal rischio di fallimento (o di declassamento del rating) di uno Stato. In tal caso sono detti in gergo "CDS sovrani" (sovereign CDS). I credit default swap intervengono, ad esempio, nelle vedite di titoli allo scoperto. La vendita di titoli non direttamente posseduti dal venditore, effettuata nei confronti di uno o più soggetti terzi non direttamente, è chiamata vendita allo scoperto, o anche short selling, venditore a nudo; è una tecnica di vendita sconsigliata per investimenti nel lungo periodo. I titoli, solitamente forniti da una banca o da un intermediario finanziario, durante lo short selling vengono istantaneamente prestati dal loro fornitore al venditore allo scoperto (chiamato anche scopertista o short seller oppure venditore a nudo) e quindi subito venduti da quest'ultimo. Pertanto la vendita allo scoperto si configura come un prestito non di denaro bensì di titoli e, come solitamente accade in quello di denaro, vi è un interesse da corrispondere al datore del prestito. L'ammontare dell'interesse da pagare cresce in relazione all'aumento della durata di questo prestito di titoli, poiché chi effettua la vendita a nudo deve, entro un certo lasso temporale, acquistare sul mercato (quindi a prezzo di mercato) i titoli rifondendoli al prestatore: operazione tecnicamente definita ricopertura dello scoperto (in inglese short covering). Per l'acquirente non vi è differenza tra i titoli acquistati da una vendita allo scoperto o non allo scoperto perché lo short selling attuato dal venditore è praticamente invisibile. L'incasso generato dalla vendita dei titoli viene prima del momento dell'effettivo acquisto da parte del venditore (nella prima fase di vendita all'acquirente il venditori ha in prestito i titoli), lo short selling viene effettuato quando il venditore allo scoperto (perché prende i titoli in prestito) prevede che il costo della loro successiva acquisizione sul mercato (quella destinata
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alla ricopertura dello scoperto, cioè a rifondere il datore del prestito) sarà inferiore al prezzo precedentemente incassato (e di solito tale controvalore ricevuto viene provvisoriamente posto a garanzia sullo short fino a ricopertura eseguita). In questo caso il rendimento complessivo dell'operazione di short selling sarà risultato in profitto. Al contrario, se il prezzo dei titoli aumenta durante il tempo del prestito, il rendimento dell'operazione sarà risultato in perdita. Per tanto la vendita allo scoperto si effettua principalmente quando i mercati azionari si trovano in fase di ribasso, fase che storicamente hanno una durata più breve e sono meno numerose delle fasi ascendenti, motivo del nome "short" (breve). Al culmine della crisi finanziaria nel settembre 2008, le autorità competenti di diversi Stati membri e le autorità di vigilanza di paesi terzi quali gli Stati Uniti d'America e il Giappone hanno adottato provvedimenti di emergenza per restringere o vietare le vendite allo scoperto di alcune o di tutte le categorie di titoli. Tali autorità sono intervenute temendo che, in un momento di notevole instabilità finanziaria, le vendite allo scoperto avrebbero potuto aggravare la spirale in discesa dei prezzi delle azioni, in particolare degli istituti finanziari, in misura tale da minacciarne, in ultima analisi, la solidità finanziaria e creare rischi sistemici. Eventi che hanno creato poca armonizzazione tra i provvedimenti adottati dagli Stati membri proprio per la mancanza di uno specifico quadro normativo comune in materia di vendite allo scoperto. Con l'adozione del regolamento (UE) 236/2012 la Commissione Europea garantisce il corretto funzionamento del mercato interno e migliora le condizioni del suo funzionamento, con particolare riguardo ai mercati finanziari, garantisce un elevato livello di protezione degli investitori e dei consumatori; con tale regolamento la commissione stabilisce un quadro regolamentare comune in materia di norme e poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap). Il quadro regolamentare assicura un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri nei quali devono essere adottate misure in circostanze eccezionali, armonizza le norme relative alle vendite allo scoperto e alcuni rilevanti aspetti dei credit default swap, impedisce la creazione di ostacoli al buon funzionamento del mercato interno in quanto, e maggiormente impedisce che gli Stati membri continuino ad adottare misure divergenti. Viene adottato un quadro normativo in forma legislativa di regolamento, (il regolamento 236/2012/UE) al fine di assicurare che, le disposizioni che prevedono direttamente per i privati l'obbligo di notifica e quindi comunicazione al pubblico delle proprie posizioni corte nette relative a determinati strumenti e relative alle vendite allo scoperto effettuate in assenza della disponibilità dei
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titoli per le imprese di investimento o banche, siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione. Il regolamento è necessario anche per conferire all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Aesfem), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, i poteri per coordinare le misure adottate dalle autorità competenti o per adottare essa stessa delle misure. Il quadro normativo adottato con il regolamento (UE) 236/2012 si estende a tutti gli strumenti finanziari in casi eccezionali e stabilisce norme permanenti proporzionate al rischio che le vendite allo scoperto generano. Stabilisce che le autorità competenti dell'Asfem possono adottare misure relative a tutti gli strumenti finanziari in circostanze eccezionali oltre le misure permanenti che si applicano soltanto a tipi particolari di strumenti finanziari. Vengono definiti obblighi di notifica alle autorità di regolamentazione di importanti posizioni corte nette relative ai titoli di debito Sovrani nell'Unione, che consentono alle stesse autorità di verificare se tali posizioni creano rischi sistematici o siano utilizzate per finalità scorrette; tali comunicazioni devono restare private alle autorità per evitare effetti negativi nei mercati del debito sovrano dove già esistono problemi di liquidità. Gli obblighi di notifica relativi al debito sovrano sono applicati agli strumenti di debito emessi da uno Stato membro e dall'Unione, compresi la Banca europea per gli investimenti, un ministero di uno Stato membro, un'agenzia, una società veicolo o istituzione finanziaria internazionale creata da due o più Stati membri che emette debito per conto di uno o più Stati membri, come il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il futuro Meccanismo europeo di stabilità. Nel caso di Stati membri federali, gli obblighi di notifica dovrebbero altresì riguardare gli strumenti di debito emessi da un membro della federazione. Non riguardano altri organi regionali, locali o semi-pubblici di uno Stato membro, che emettono strumenti di debito. L'obiettivo degli strumenti di debito emessi dall'Unione è, in particolare, di fornire sostegno alla bilancia dei pagamenti o alla stabilità finanziaria degli Stati membri o assistenza macrofinanziaria a paesi terzi. Il regolamento stabilisce obblighi di notifica aventi ad oggetto non solo le posizioni corte create negoziando titoli azionari o di debito sovrano nelle sedi di negoziazione (mercati regolamentati), ma anche le posizioni corte create negoziando al di fuori di tali sedi e le posizioni corte nette create con l'utilizzo di prodotti derivati, quali contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), strumenti collegati a indici, contratti finanziari differenziali e scommesse sul differenziale (spread bet) relativi a titoli azionari o al debito sovrano. Impongono informazioni complete ed accurate in merito alle posizioni di una persona fisica o giuridica. In particolare, le informazioni fornite alle autorità di regolamentazione o al mercato tengono conto delle
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posizioni sia corte che lunghe in modo da offrire informazioni valide in merito alla posizione corta netta in titoli azionari, debito sovrano e credit default swap della persona fisica o giuridica. Le norme sulla trasparenza sancite dalla commissione prevedono la notifica o la comunicazione al pubblico, quando una modifica di una posizione corta netta comporti un variazione, inoltre sono applicate indipendentemente da dove la persona fisica o giuridica abbia la sede, anche in un paese terzo, laddove tale persona abbia un'importante posizione corta netta in una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione o una posizione corta netta in debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione. Nella definizione di vendita allo scoperto non sono inclusi né un contratto pronti contro termine tra due parti, in cui una parte vende all'altra un titolo ad un prezzo determinato con l'impegno di riacquistarlo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato, né un contratto derivato in cui si conviene la vendita di titoli ad un prezzo stabilito ad una data futura e non include il trasferimento di titoli in base ad un accordo di prestito di titoli. Le vendite allo scoperto di titoli azionari o di debito sovrano effettuate in assenza della disponibilità dei titoli sono considerate nel regolamento un fattore di aumento del possibile rischio di mancato regolamento e di volatilità del mercato; per ridurre tali rischi vengono imposte delle restrizioni proporzionate alle vendite allo scoperto di tali strumenti. Per la vendita allo scoperto di titoli azionari in assenza della disponibilità dei titoli è necessario che una persona fisica o giuridica abbia concluso un accordo con un terzo a norma del quale quest'ultimo abbia confermato che il titolo azionario è stato localizzato, il che significa che il terzo conferma che ritiene di poter avere la disponibilità del titolo per il regolamento alla scadenza prevista. Ai fini di tale conferma è necessario che siano adottate misure nei confronti di terzi affinché la persona fisica o giuridica abbia la ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista. Ciò comprende misure quali l'assegnazione da parte del terzo di titoli azionari per il prestito o l'acquisto in modo che il regolamento possa avvenire alla scadenza prevista. Per le vendite allo scoperto da coprire con l'acquisto del titolo nella stessa giornata, ciò comprende la conferma da parte del terzo di considerare il titolo facilmente ottenibile per il prestito o l'acquisto. Nel determinare quali misure siano necessarie per avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa avvenire alla scadenza prevista, l'Aesfem terrà conto della liquidità dei titoli azionari, in particolare del livello di scambi e della facilità con cui l'acquisto, la vendita e il prestito possono essere effettuati con un impatto minimo sul mercato.
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Vengono definiti obblighi a carico delle controparti centrali in materia di procedure di esecuzione coattiva (buy-in) e di penali per mancato regolamento di operazioni in titoli azionari. Ulteriori norme sono definite per le misure relative al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, tra cui le misure per una maggiore trasparenza e le restrizioni sulle vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli che stabiliscono obblighi proporzionati e al tempo stesso evitano un impatto negativo sulla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane nonché dei mercati dei pronti contro termine di obbligazioni sovrane. Sono previsti poteri di intervento per le autorità per esigere una maggiore trasparenza e per imporre limitazioni temporali alle vendite allo scoperto, alle operazioni sui credit default swap o di altro tipo al fine di impedire una riduzione incontrollata del prezzo di uno strumento finanziario in caso di sviluppo sfavorevoli che minacciano in modo grave la stabilità o la fiducia del mercato in uno Stato Membro; misure che potrebbero essere necessarie in conseguenza di vari eventi o sviluppi sfavorevoli, eventi di tipo finanziario o economico, calamità naturali o atti terroristici. Inoltre, alcuni eventi o sviluppi sfavorevoli che richiedono l'adozione di misure potrebbero verificarsi solo in uno Stato membro e non avere implicazioni di tipo transfrontaliero. Nel capo I del regolamento è definito l'ambito di applicazione, le definizioni finalizzate al regolamento, sono definite le posizioni corte e lunghe e la posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani. Al capo II sono sancite le norme sulla trasparenza delle posizioni corte nette, al capo III sono definite le norme per le vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli, nel capo IV le condizioni di deroga al regolamento, al capo V sono definiti i poteri di intervento delle autorità competenti e dell'Aesfem, ed il ruolo delle autorità nel capo VI. Il regolamento (UE) 236/2012 relativo, quindi, alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) è modificato dal regolamento (UE) 909/2014 il quale sopprime il relativo articolo 15 relativo alle procedura di esecuzione coattiva buy-in.
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3 - UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES 3.1 Introduzione Il prestito titoli rappresenta una pratica molto diffusa nell'industria dei fondi UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities): investimenti in fondi comuni e Sicav regolamentati dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo, pubblicata il 13 gennaio 2009, definita Ucits. La direttiva apporta nuove modifiche alle precedenti Direttive del Parlamento europeo, Ucits precedenti e pubblicate il 21 gennaio 2002 (2001/107/CE, Direttiva gestore e 2001/108/CE, Direttiva prodotto) e che a loro volta avevano costituito un importante aggiornamento della Direttiva 85/611/CEE (prima direttiva Ucits), individua quegli organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi comuni e Sicav, che investono principalmente in valori mobiliari conformemente a quanto previsto dal testo normativo; in sostanza le direttive UCITS disciplinano in maniera specifica gli OICVM intesi come gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in valori mobiliari inclusi i fondi comuni di investimento e le SICAV (società di investimento a capitale variabile). Le società di investimento a capitale variabile SICAV sono assimilata a un fondo comune d'investimento, con la differenza che nel Fondo d'investimento l'investitore è titolare di una quota del fondo stesso, amministrato da una società di gestione distinta (la SGR), mentre nella SICAV l'investitore assume la qualifica di socio della società garante, il cui capitale sociale coincide con il patrimonio amministrato. La prima direttiva Ucits ha permesso agli OICVM autorizzati da uno Stato membro di essere liberamente distribuibili in altri Stati dell'Unione europea (passaporto europeo) promuovendo una maggiore armonizzazione dei mercati. Essendo la criticità della prima direttiva UCITS, scarsa attenzione alla disciplina delle società di gestione degli OICVM (OICR) e dei soggetti depositari dei patrimoni oggetto di investimento e nascita di nuovi tipi di OICVM, che non rientravano nel campo d'applicazione della prima direttiva e che quindi non godevano dei vantaggi da essa offerti, all'inizio degli anni Novanta, una seconda proposta di direttiva UCITS fu sviluppata per risolvere queste questioni; le lunghe dispute politiche tra i Paesi europei fecero sì che venisse presto abbandonata. Con l'approvazione della successiva Ucits, la terza, (direttiva 2001/107/CE, direttiva gestore e direttiva 2001/108/CE, direttiva prodotto) la concessione del passaporto europeo venne estesa a un numero molto più ampio di OICVM che da quel momento rientravano nella nuova definizione di prodotto armonizzato. La commercializzazione delle quote o azioni dei fondi conformi alla Ucits venne consentita , inoltre, in Paesi non-UE quali: Svizzera, Asia, Sud America e Sud Africa. La quarta direttiva
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Ucits (direttiva 2009/65/CE) ha posto, le basi per una profonda trasformazione del mercato europeo della gestione collettiva del risparmio, innovando ulteriormente la disciplina in tema di passaporto del gestore, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e creando i presupposti per il raggiungimento di maggiori economie di scala all'interno del settore. Il 23 luglio 2014 è stata adottata la direttiva 2014/91/UE (quinta UCITS), che interviene sulla precedente direttiva UCITS per eliminare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, in materia di politica retributiva dei gestori, in materia di sanzioni amministrative e con gli obiettivi di aumentare la tutela degli investitori e la prevenzione dei rischi finanziari sistemici ed uniformarsi alle nuove disposizioni introdotte dalla AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) che stabilisce standard normativi armonizzati per gestori di fondi di investimento alternativi AIFM. Normalmente i fondi alternativi si differenziano dagl'altri fondi comuni di investimento perché hanno una possibilità di investimento in una gamma più ampia di strumenti, ad essi appartengono tutti i fondi comuni di investimento collettivo non armonizzati a differenza degl'OICVM; noti come FIA e non regolamentati a livello europeo, a differenza dei GEFIA (società di gestione dei FIA) come illustrato nel paragrafo 5, proprio perchè costituiti da strumenti finanziari molto diversificati tra i paesi membri, dinamica che causa impedimento ad una regolamentazione armonizzata restando soggetti alle diverse legislazioni esistenti nei singoli Paesi membri dell'Unione Europea. Prima dell'adozione della direttiva (UE) 2014/91, quinta UCITS, la Commissione Europea revisionava ulteriormente la normativa sugli OICVM pubblicando, il 26 luglio 2012, un nuovo documento di consultazione UCITS dal titolo "Product Rules, Liquidity Management, Depositary, Money Market Funds, Long Term Investments". Tale iniziativa getta le basi per un nuovo processo legislativo volto a migliorare il quadro normativo sugli OICVM, e quindi per la definizione di una nuova UCITS, la sesta.
3.2 - Società di investimento collettivo: direttive OICVM, (UCITS) La direttiva 2009/65/CE viene emanata dalla Commissione Europea il 13 luglio 2009, considerato che la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ha subito diverse e sostanziali modifiche. Con le nuove modifiche viene effettuato un raggruppamento di tutele precedenti modifiche nell'unica direttiva 2009/65/CE. Con la direttiva 85/611/CEE è stato apportato un importante contributo allo sviluppo del
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settore degli investimenti finanziari. "Molti miglioramenti sono stati apportati che alle porte del 21° secolo sono risultate inadeguate per gli OICVM per i mercati finanziari del nuovo millennio". Il Libro verde della Commissione, del 12 luglio 2005, sul rafforzamento del quadro normativo relativo ai fondi d'investimento nell'UE, ha avviato un dibattito pubblico sul modo in cui la direttiva 85/611/CEE doveva essere modificata per far fronte a quelle nuove sfide. Tale intenso processo di consultazione ha portato alla conclusione, ampiamente condivisa, che sono necessarie modifiche sostanziali a tale direttiva. La Commissione ritiene opportuno un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d'investimento collettivo, per ravvicinare le condizioni di concorrenza tra questi organismi a livello comunitario, garantendo nel contempo una tutela più efficace e più uniforme dei detentori di quote. Un simile coordinamento agevola l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione di quote di OICVM nella Comunità UE. In merito agl'obbiettivi di sopra la Commissione ritiene importante prevedere norme minime comuni per quanto riguarda l'autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l'attività degli OICVM stabiliti negli Stati membri, nonché le informazioni che sono tenuti a pubblicare. Va tenuto conto che le quote di OICVM sono considerate strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. L'attività di gestione individuale di portafogli di investimenti è un servizio di investimento disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE successivamente rifusa con la direttiva (UE) 2014/65 oggetto di studi nel prossimo paragrafo e per tanto affinché il settore sia disciplinato da un quadro normativo omogeneo, le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio devono essere assoggettate anche alle condizioni stabilite in detta direttiva. La Commissione ritiene che quale logica generale, uno Stato membro di origine dovrebbe, poter emanare norme più rigorose di quelle stabilite nella presente direttiva ove sia ritenuto necessario, con particolare riferimento alla materia che interessa le condizioni di autorizzazione, i requisiti prudenziali e le esigenze in materia di relazioni e prospetti relativi all'attività specifica, oggetto imprenditoriale degli organismi di investimento collettivo. Con la direttiva 2009/65/CE vengono sancite le norme che definiscano le precondizioni alle quali una società di gestione (gestione collettiva di portafogli: gestione di fondi comuni di investimento o gestione di società di investimento) possa delegare a terzi, sulla base di un mandato, compiti e funzioni specifici allo scopo di accrescere l'efficienza della propria attività. Dovendo essere garantita l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, gli Stati membri che consentono una simile
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delega hanno il compito di assicurare che le società di gestione da essi autorizzate non deleghino la totalità delle loro funzioni a uno o più terzi, in modo da diventare società fantasma, e che l'esistenza dei mandati non impedisca una efficace vigilanza della società di gestione. Una società di gestione che abbia delegato le proprie funzioni non dovrebbe pregiudicare la responsabilità della società stessa e del depositario nei confronti dei detentori delle quote e delle autorità competenti. Con l'intendo di garantire parità di condizioni e una vigilanza adeguata nel lungo periodo, è stabilito che la Commissione esamina la possibilità di armonizzare le modalità di delega a livello comunitario. Come vedremo del paragrafo successivo le società di investimento definite dalla direttiva (UE) 2014/65 sono autorizzate a svolgere l'attività prevalente di erogazione servizi e/o attività di investimento a titolo professionale individuale tra cui la raccolta di fondi dal pubblico finalizzata alle attività di investimento ed erogazione di servizi di investimento come l'esecuzione di ordini di acquisto di titoli, azioni, a differenza delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo il cui obbiettivo imprenditoriale è la gestione di fondi comuni di investimento o la gestione di gruppi di società di investimento OICVM. Per OICVM la direttiva 2009/65/CE intende gli organismi: a) il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi; e b) le cui quote sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o rimborsi il fatto che un OICVM agisca per impedire che il valore delle sue quote sul mercato si allontani sensibilmente dal valore patrimoniale netto. Conformemente al diritto nazionale, gli organismi OICVM possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di trust (unit trust: tramite atto fiduciario) oppure la forma statutaria (società di investimento); nel primo caso è fatto obbligo designare la società di Gestione, quindi la stessa società di gestione può costituire un OICVM in forma contrattuale, per il secondo caso come vedremo in questo paragrafo vengono sancite disposizioni di deroga per l'obbligo della società di gestione. La società di investimento potrà investire i fondi raccolti dal pubblico in portafogli di investimento collettivo se autorizzata con riferimento alle logiche legali definite dalla direttiva 2009/65/CE; quindi la società di investimento OICVM nel senso della presente direttiva non è assoggettata alle disposizioni della direttiva (UE) 2014/65 per le società di investimento che erogano servizi a livello individuale e non collettivo come gli organismi di investimento. Non sono soggette alla presente direttiva le società d'investimento il cui patrimonio è investito, attraverso l'intermediazione di
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società controllate, principalmente in beni diversi dai valori mobiliari; è vietato agli OICVM soggetti alla presente direttiva di trasformarsi in organismi d'investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva, inoltre, uno Stato membro può applicare agli OICVM stabiliti nel proprio territorio disposizioni aggiuntive o più rigorose, a condizione che queste siano di applicazione generale e non siano contrarie alla direttiva 2009/65/CE. È fatta deroga alla presente direttiva per: a) gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso; b) gli organismi di investimento collettivo che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle proprie quote tra il pubblico all'interno della Comunità o in qualsiasi parte di essa; c) gli organismi di investimento collettivo la cui vendita delle quote è riservata dal regolamento del fondo o dall'atto costitutivo della società d'investimento al pubblico dei paesi terzi; d) le categorie di organismi di investimento collettivo fissate dalla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti tali organismi di investimento collettivo, per i quali non si possono applicare gli obblighi relativi alla politica d'investimento degli OICVM definiti con le norme del capo VII e gli obblighi generali di un OICVM definiti con le norme dall'articolo 83, in considerazione della loro politica di investimento e di assunzione di prestiti. Gli Stati membri possono consentire a un OICVM di essere costituito da più comparti di investimento e se comprendono più comparti, ai fini delle disposizioni che sanciscono gli obblighi relativi alla politica di investimento, capo VII della direttiva (articoli dal 49 al 57), viene adottato il criterio con cui ogni comparto d'investimento è considerato un OICVM separato. La direttiva 2009/65/CE stabilisce obbligo per le autorità dello Stato membro di negare o revocare l'autorizzazione ad una società di gestione qualora il contenuto del programma di attività, la distribuzione geografica o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intenda svolgere o svolga la maggior parte delle proprie attività. Stabilisce che una società di gestione dovrebbe essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede legale. Nel rispetto del principio della vigilanza da parte dello Stato membro di origine, solo le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione dovrebbero essere considerate competenti a vigilare sull'organizzazione della società di gestione, inoltre che dovrebbero essere soggette alla legislazione dello Stato membro di origine tutte le procedure e le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni di amministrazione per l'attività di gestione collettiva di portafogli (all'allegato II della direttiva): Gestione degli investimenti, Amministrazione degli investimenti, attività suddivisa in a) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo, b)
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servizio di informazione per i clienti, c) valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali), d) controllo dell'osservanza della normativa applicabile, e) tenuta del registro dei detentori delle quote, f) distribuzione dei proventi, g) emissione e riscatto delle quote, h) regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati), i) tenuta delle registrazioni contabili; in fine Commercializzazione. La direttiva stabilisce che nessuna società di gestione svolge attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della stessa, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa; sono possibili deroghe in merito da parte degli Stati Membri potendo questi autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche servizi aggiuntivi come i servizi di gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE; o anche, a titolo di servizi accessori: consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE, custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo (FIA, ad esempio). Le società di gestione non sono in nessun caso autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE a prestare unicamente i servizi aggiuntivi o i servizi accessori senza essere autorizzate a svolgere i servizi di gestione di OICVM; la prestazione dei servizi aggiuntivi ed accessori prevede comunque l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16 e gli articoli 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE come modificata dalla direttiva 2014/91/UE. La direttiva sancisce l'obbligo per gli organismi di investimento di disporre di un capitale iniziale per salvaguardare gli interessi degli azionisti e garantire la parità di condizioni sul mercato per gli stessi organismi di investimento collettivo armonizzati, inoltre impone vincoli su determinate operazioni di investimento legati al proprio patrimonio definendo limiti in percentuali del medesimo patrimonio con le disposizioni del capo VII, (articoli dal 49 al 57). La direttiva 2009/65/CE nell'articolo 22 stabilisce che il patrimonio del fondo comune d'investimento è affidato alla custodia di un depositario; con lo stesso articolo è stabilito che il depositario è responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine dell'OICVM, nei confronti della società di gestione e dei detentori di quote, di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del colposo inadempimento o dell'errato adempimento dei suoi obblighi. Nei confronti dei detentori di quote la responsabilità può essere
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diretta o indiretta attraverso la società di gestione, a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i detentori di quote, inoltre, la responsabilità del depositario non è intaccata dall'avere affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia. Tra i compiti del depositario vi è l'accertamento che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo; accerta che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo, inoltre esegue le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla normativa nazionale applicabile o al regolamento del fondo ed accerta che nelle operazioni relative alle attività del fondo il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso, oltre ad accertare che i rendimenti del fondo ricevano la destinazione conforme alla normativa nazionale applicabile e al regolamento del fondo. Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nello Stato membro di origine dell'OICVM ed è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua. Esso presenta garanzie finanziarie e professionali sufficienti per poter svolgere efficacemente la propria attività di depositario e per far fronte agli impegni che risultano dall'esercizio di tale funzione. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti che possono essere scelte come depositari, istituto che consente alle autorità competenti dello Stato membro di origine degli OICVM di ottenere, su richiesta, tutte le informazioni che il depositario ha ottenuto nell'espletamento dei propri compiti e che sono necessarie alle autorità competenti ai fini della vigilanza sulla conformità, da parte degli OICVM, alla presente direttiva. Se lo Stato membro d'origine della società di gestione non è lo Stato membro d'origine dell'OICVM, il depositario sottoscrive con la società di gestione un accordo scritto che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie al fine di consentirgli di espletare le funzioni di cui sopra e alle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che sono rilevanti per i depositari dello Stato membro d'origine dell'OICVM. La Commissione può adottare misure di esecuzione relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni specifiche da inserire nell'accordo standard in uso da parte del depositario e della società di gestione ai sensi del paragrafo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2009/65/CE completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione sancita con la decisione 1999/468/CE successivamente abrogata dal regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
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delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Con la direttiva 2009/65/CE viene stabilito che le funzioni di società di gestione e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società, inoltre nell'esercizio delle rispettive funzioni la società di gestione e il depositario agiscono in modo indipendente ed esclusivamente nell'interesse dei detentori di quote. La legge o il regolamento del fondo devono definire le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM non possono autorizzare un OICVM se gli esponenti aziendali del depositario non possiedono il requisito dell'onorabilità o non hanno sufficiente esperienza in merito al tipo di OICVM che deve essere gestito. A tal fine, l'identità degli esponenti aziendali del depositario, nonché di qualsiasi persona che li sostituisca nella loro carica, è immediatamente notificata alle autorità competenti. Si intendono per esponenti aziendali le persone che, a norma della legge o dell'atto costitutivo, rappresentano il depositario ovvero che determinano effettivamente la politica dell'attività del depositario. Con il regolamento delegato (UE) 2016/438 della commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari vengono sancite le norme in merito al contratto di nomina dello stesso depositario da parte di una società di gestione di un OICVM o società di investimento (autorizzata si sensi della direttiva 2009/65/CE), definisce le funzioni del depositario, i doveri definiti di due diligence (dovuta diligenza), gli obblighi di separazione e protezione in caso di insolvenza dell'IOCVM. Il regolamento stabilisce che all'atto della nomina il depositario valuta i rischi insiti nella natura, scala e complessità della politica e della strategia di investimento dell'OICVM e nell'organizzazione della società di gestione o della società di investimento. In base a tale valutazione il depositario definisce le procedure di sorveglianza adeguate all'OICVM e alle attività in cui questo investe, che sono poi attuate e applicate, inoltre è stabilito dal regolamento che tali procedure siano aggiornate a cadenza periodica. Tra le norme definite dal regolamento vengono sanciti gli obblighi di indipendenza, in particolare l'articolo 21 stabilisce che nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e al tempo stesso nell'organo di amministrazione del depositario; nessuno può sedere nell'organo di amministrazione della società di gestione e fare parte al tempo stesso del personale del depositario e nessuno può sedere nell'organo di amministrazione del depositario e fare parte al tempo stesso del personale della società di gestione o della società di investimento. Se l'organo di amministrazione della società di gestione non
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esercita le funzioni di sorveglianza all'interno della società, l'organo della società incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza o del personale del depositario; se l'organo di amministrazione del depositario non esercita le funzioni di sorveglianza all'interno del depositario, l'organo del depositario incaricato delle funzioni di sorveglianza può essere composto per al massimo un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione della società di gestione o dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza della società di gestione o della società di investimento oppure del personale della società di gestione o della società di investimento. Con l'articolo 23 del regolamento 2016/438 vengono sancite le norme concernenti il conflitto di interesse: le società di gestione o la società di investimento e il depositario uniti da un legame o da un legame di gruppo predispongono politiche e procedure per individuare tutti i conflitti d'interessi derivanti da tale legame, adottano tutte le misure ragionevoli atte a evitare detti conflitti d'interessi. Se il conflitto d'interessi si rivela inevitabile, la società di gestione o la società di investimento e il depositario lo gestiscono, monitorano e divulgano in modo da scongiurare effetti negativi sugli interessi dell'OICVM e dei suoi investitori. Il regolamento (UE) 2016/438 è successivamente modificato dal regolamento (UE) 2018/1619 definendo, questo ultimo, disposizioni più rigide per quanto riguarda la custodia degli strumenti finanziari da parte dei depositari con particolare riferimento all'intensificazione dei controlli a carico dei medesimi che delegano a terzi la funzione di custodia e che a loro volta possono ulteriormente sub-delegare. Sancisce disposizioni con riferimento ai conti omnibus con cui i delegati possono custodire gli strumenti finanziari, conti che un depositario attiva presso un delegato per ridurre il carico amministrativo facendosi carico solo della gestione delle scritture contabili per i diversi clienti mentre la custodia degli strumenti finanziari è operata dal delegato che raccoglie in un conto omnibus per il depositario gli strumenti finanziari di tutti i clienti dello stesso depositario; definisce norme di riconciliazione e di frequenza tra i conti omnibus e le scritture contabili dei depositari relativi a ciascun OICVM o relativa società di gestione, stabilisce disposizioni per escludere le attività relative alla proprietà dei valori custoditi per i delegati che sono a carico dei depositari. Le modifiche apportate al regolamento (UE) 2016/438 si considerano obbligatorie a partire dal 1° aprile 2020. Nella prima parte di questo paragrafo abbiamo visto che la direttiva 2009/65/CE stabilisce per il fondo comune di investimento l'autorizzazione soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno
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approvato la richiesta della società di gestione di gestire tale fondo comune, il regolamento del fondo e la scelta del depositario, inoltre una società d'investimento è autorizzata soltanto se le autorità competenti del suo Stato membro di origine hanno approvato il suo atto costitutivo e la scelta del depositario, nonché, se del caso, la richiesta della società di gestione di gestire tale società di investimento; per le società di investimento che costituiscono un OICVM come illustrato più avanti la direttiva definisce condizioni di deroga dall'obbligo di designare una società di gestione. La stessa direttiva al Capo III stabilisce gli obblighi relativi alle società di gestione, obblighi che costituiscono le condizioni di accesso all'attività, accesso subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione. L'autorizzazione rilasciata a una società di gestione ai sensi della presente direttiva è valida in tutti gli Stati membri. Come visto nella prima parte di questo paragrafo, nessuna società di gestione può svolgere attività diverse dalla gestione di OICVM autorizzati ai sensi della presente direttiva, a meno che non si tratti della gestione aggiuntiva di altri organismi di investimento collettivo non soggetti alla presente direttiva e in merito alla quale la società di gestione è sottoposta alla vigilanza prudenziale, ma le cui quote non sono commercializzabili in altri Stati membri in forza della stessa; l'attività di gestione di OICVM comprende, ai fini della presente direttiva, le seguenti funzioni: gestione degli investimenti, Amministrazione degli investimenti funzione che include i servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo, il servizio di informazione per i clienti, la valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali), il controllo dell'osservanza della normativa applicabile, la tenuta del registro dei detentori delle quote, la distribuzione dei proventi, l'emissione e riscatto delle quote, il regolamento dei contratti (compreso l'invio dei certificati), la tenuta delle registrazioni contabili; in fine nell'attività di gestione di un OICVM è compresa la commercializzazione degli investimenti. Abbiamo anche visto che gli Stati membri possono autorizzare le società di gestione a prestare, oltre ai servizi di gestione di OICVM, anche servizi di gestione su base discrezionale e individuale oltre consulenza di portafogli di investimenti, compresi taluni detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori (portafogli di investimento che comprendono strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE), autorizzazione che si può estendere alla custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo. La direttiva resta invariate le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale dello Stato membro di origine dell'OICVM, è stabilisce
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che le autorità competenti non autorizzano una società di gestione se la stessa non soddisfa i seguenti requisiti: a) la società di gestione dispone di un capitale iniziale pari almeno a 125 000 EUR tenuto conto di quanto segue: i) quando il valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione supera 250 000 000 EUR, la società di gestione deve disporre di fondi propri aggiuntivi il cui importo è pari allo 0,02 % del valore dei portafogli gestiti dalla società di gestione che supera i 250 000 000 EUR, ma il totale richiesto del capitale iniziale e dell'importo aggiuntivo non deve superare tuttavia 10 000 000 EUR; ii) ai fini del presente paragrafo, per portafogli della società di gestione si devono intendere: - fondi comuni di investimento gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega, - società di investimento della cui gestione è incaricata la società di gestione in questione, - altri organismi di investimento collettivo gestiti dalla società di gestione, compresi i portafogli per i quali la società ha delegato la gestione, ma esclusi quelli che essa gestisce in delega; iii) a prescindere dall'ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all'importo stabilito all'articolo 21 della direttiva 2006/49/CE (direttiva abrogata dalla direttiva 2013/36/UE articoli dal 28 al 32, titolo IV); b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica devono essere comunicati immediatamente all'autorità competente; l'attività della società di gestione deve essere decisa da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione; e d) tanto l'amministrazione centrale quanto la sede legale della società di gestione sono situate nello stesso Stato membro. Ai fini della lettera a) di sopra gli Stati membri possono dispensare le società di gestione dall'obbligo di disporre di fino al 50 % dell'importo aggiuntivo di fondi propri di cui al punto i) se esse beneficiano di una garanzia di pari importo fornita da un ente creditizio o da un'impresa di assicurazione; questi ultimi devono avere la sede legale in uno Stato membro, oppure in un paese terzo purché siano soggetti alle norme prudenziali che le autorità competenti ritengono equivalenti a quelle stabilite dal diritto comunitario. Se esistono stretti legami tra la società di gestione e altre persone fisiche o giuridiche, le
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autorità competenti rilasciano l'autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l'efficace esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Le autorità competenti negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di gestione ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza; è imposto alle società di gestione di comunicare le informazioni necessarie per verificare in ogni momento l'assenza di ostacoli. Le autorità competenti informano il richiedente, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione, l'eventuale rifiuto deve essere motivato; la società di gestione può iniziare la sua attività non appena l'autorizzazione è rilasciata. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di gestione soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società non utilizzi l'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o abbia cessato l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi; è revocata anche quando la società ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare oppure non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione; altre cause di revoca si determinano quando la società non è più conforme alla direttiva 2006/49/CE (abrogata dalla direttiva 2013/36/UE) se l'autorizzazione comprende anche la gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE (5°). L'autorizzazione è revocata anche quando la società di gestione ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, o ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dalla legislazione nazionale. La Commissione ha stabilito con la direttiva 2009/65/UE che le autorità competenti non rilasciano a una società di gestione l'autorizzazione per accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata nonché dell'entità della medesima; inoltre negano l'autorizzazione se, in funzione della necessità di assicurare una gestione sana e prudente della società di gestione, non sono certe dell'idoneità degli azionisti o soci di cui al primo comma. Viene vietato agli Stati membri di applicare disposizioni alle società di gestione con sede legale fuori della Comunità che iniziano o svolgono già la loro attività in uno Stato Membro la cui conseguenza sia quella di assicurare loro un trattamento più
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favorevole di quello accordato dalle autorità alle succursali già operanti in uno Stato membro; le autorità competenti dello Stato membro in cui già operano succursali sono consultate in via preliminare in merito all'autorizzazione di qualsiasi società di gestione che sia: una controllata di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro una controllata dell'impresa controllante di un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro, oppure una società controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un'altra società di gestione, una società di investimento, un ente creditizio o una impresa di assicurazione autorizzati in un altro Stato membro.
(5°) NOTA: (1) Valori mobiliari. (2) Strumenti del mercato monetario. (3) Quote di un organismo di investimento collettivo. (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti. (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione). (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica. (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati. (8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito. (9) Contratti finanziari differenziali. (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine sui tassi d'interesse
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e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione; (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità tra le società detentori di tali quote per l'esercizio delle proprie attività).
Al capo V della direttiva 2009/65/CE sono sanciti gli obblighi relativi alle società di investimento per l'accesso all'attività investimento collettivo dei capitali raccolti tra il pubblico; l'accesso è subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento che ne determinano la forma giuridica, inoltre la sede legale deve essere situata nello Stato membro di origine della società di investimento collettivo, società che nel rispetto della direttiva non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla stessa direttiva nell'articolo 1, paragrafo 2, illustrate nella prima parte di questo paragrafo. Fatte salve le altre condizioni di applicazione generale stabilite dal diritto nazionale dello Stato Membro di origine dell'OICVM, le relative autorità competenti non autorizzano una società di investimento che non abbia designato una società di gestione, salvo che la società di investimento disponga di un capitale iniziale sufficiente, pari ad almeno 300 000 EUR. Inoltre, quando una società di investimento non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva, si applicano le seguenti condizioni: a) l'autorizzazione deve essere negata, salvo che la domanda di autorizzazione sia corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di investimento; b) gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine, i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente; la scelta dell'attività della società di investimento deve essere effettuata da almeno due persone che soddisfino tali requisiti; si
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intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell'atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l'indirizzo dell'attività; c) se esistono stretti legami tra la società di investimento e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti devono rilasciare l'autorizzazione solo se tali stretti legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento negano l'autorizzazione anche qualora le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la società di investimento ha stretti legami, oppure difficoltà inerenti all'applicazione di tali disposizioni, ostacolino l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento impongono alle società di investimento di comunicare alle autorità stesse le informazioni di cui esse necessitano. Nel caso in cui la società di investimento non abbia designato una società di gestione, la società di investimento riceve, entro sei mesi dalla presentazione di una domanda completa, comunicazione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione. Il rifiuto deve essere motivato. Una società di investimento può iniziare la sua attività non appena l'autorizzazione è rilasciata. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento possono revocare l'autorizzazione rilasciata a una società di investimento soggetta alla presente direttiva soltanto quando tale società: a) non utilizzi l'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinunci espressamente o abbia cessato di esercitare l'attività disciplinata dalla presente direttiva da più di sei mesi, se lo Stato membro interessato non ha disposto la decadenza dell'autorizzazione in tali casi; b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione; d) ha violato in modo grave o sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva; o e) ricade in uno dei casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale. Alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata nel rispetto della direttiva 2009/65/CE si applicano gli articoli 13 e 14 della stessa direttiva (condizioni di esercizio), in quanto compatibili, articoli che sanciscono disposizioni in merito alla possibilità di delegare a terzi ai fini di una conduzione più efficiente della loro attività, l'esercizio per loro conto di una o più delle loro funzioni, inoltre sanciscono disposizioni in merito alla redazione a carico degli Stati Membri delle regole di condotta che le società di investimento devono osservare in ogni momento; in tali disposizioni il riferimento alle società di gestione è da intendersi società di investimento, osservando che le società di investimento gestiscono soltanto i beni del
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proprio portafoglio e non ricevono, in nessun caso, incarichi riguardanti la gestione di patrimoni per conto terzi. Lo Stato membro di origine della società di investimento redige le norme prudenziali che le società di investimento operanti senza aver designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva devono sempre osservare. In particolare, le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di investimento, tenuto conto anche della natura della società di investimento, esigono che essa abbia una buona organizzazione amministrativa e contabile, meccanismi di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati e procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti in strumenti finanziari a scopo di investimento del proprio capitale iniziale e che assicurino, quanto meno, che qualunque transazione in cui intervenga la società possa essere ricostruita per quanto riguarda l'origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che il patrimonio della società di investimento sia investito conformemente all'atto costitutivo e alle norme in vigore. La direttiva 2009/65/CE stabilisce che il patrimonio di una società di investimento sia affidato ad un depositario, soggetto responsabile, secondo il diritto nazionale dello Stato membro di origine della società di investimento, nei confronti della società di investimento stessa e dei detentori di quote, di ogni perdita da essi subita in conseguenza dell'inadempimento colposo o dell'errato adempimento dei suoi obblighi. Le funzioni di società di investimento e di depositario non possono essere esercitate dalla stessa società; nell'esercizio delle proprie funzioni, il depositario agisce esclusivamente nell'interesse dei detentori di quote. La legge o l'atto costitutivo delle società di investimento definiscono le condizioni di sostituzione del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione. La responsabilità del depositario di cui sopra non è influenzata dal fatto che esso abbia affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia. Gli obblighi del depositario sanciti dalla direttiva sono di accertare: a) che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento delle quote effettuati dalla società di investimento o per conto di questa avvengano conformemente alla legge e all'atto costitutivo della società di investimento; b) che nelle operazioni relative al patrimonio della società d'investimento il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso; e c) che i rendimenti della società d'investimento ricevano la destinazione conforme alla legge e all'atto costitutivo. Lo Stato membro di origine della società di investimento può
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stabilire deroga sull'obbligo di avere un depositario ai sensi della direttiva 2009/65/CE per le società di investimento stabilite sul suo territorio che commercializzano le proprie quote esclusivamente attraverso una o più borse valori alla cui quotazione ufficiale tali quote sono ammesse; gli articoli 76, 84 e 85 della stessa direttiva non si applicano a tali società d'investimento. Tuttavia, le norme per la valutazione del patrimonio di dette società d'investimento sono indicate nel diritto nazionale applicabile o nell'atto costitutivo. Lo Stato membro di origine della società d'investimento può stabilire che le società di investimento stabilite sul suo territorio, che commercializzano almeno l'80 % delle proprie quote attraverso una o più borse valori indicate nell'atto costitutivo, non abbiano l'obbligo di avere un depositario ai sensi della presente direttiva, purché tali quote siano ammesse alla quotazione ufficiale delle borse valori degli Stati membri sul cui territorio le quote sono commercializzate e purché le operazioni fuori borsa siano effettuate dalla società d'investimento soltanto a prezzo di mercato. Nell'atto costitutivo della società d'investimento è indicata la borsa del paese in cui le quote sono commercializzate la cui quotazione determina il prezzo delle operazioni fuori borsa effettuate in questo paese da detta società d'investimento. Lo Stato membro si avvale della deroga sul depositario solo se ritiene che i detentori di quote beneficino di una tutela equivalente a quella di cui beneficiano i detentori di quote degli OICVM che hanno un depositario ai sensi della presente direttiva. In particolare, le società d'investimento devono: a) in mancanza di una normativa nazionale in materia, indicare nell'atto costitutivo i metodi di calcolo del valore patrimoniale netto delle quote; b) intervenire sul mercato per evitare che il valore di mercato delle loro quote si discosti dal loro valore patrimoniale netto di più del 5 %; c) stabilire il valore patrimoniale netto delle quote, comunicarlo alle autorità competenti almeno due volte alla settimana e pubblicarlo due volte al mese. Un revisore dei conti indipendente accerta almeno due volte al mese che il valore delle quote sia calcolato in conformità con la legge e l'atto costitutivo della società d'investimento. In tale occasione il revisore assicura che il patrimonio della società d'investimento sia investito secondo le norme previste dalla legge e dall'atto costitutivo della società d'investimento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le generalità delle società d'investimento che beneficiano delle deroghe in merito al depositario. Il depositario ha la propria sede legale o è stabilito nel medesimo Stato membro della società di investimento ed è un istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e vigilanza continua. Gli Stati membri stabiliscono le categorie di istituti fra i quali possono essere scelti i depositari. Il depositario consente alle autorità competenti dello Stato membro di origine
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dell'OICVM di ottenere, su richiesta, tutte le informazioni che il depositario ha ottenuto nello svolgimento dei propri compiti e che sono necessarie alle autorità competenti ai fini della vigilanza sulla conformità, da parte dell'OICVM, alla presente direttiva e se lo Stato membro d'origine della società di gestione non è lo Stato membro d'origine dell'OICVM, il depositario sottoscrive con la società di gestione un accordo scritto che regola il flusso di informazioni ritenute necessarie al fine di consentirgli di svolgere i propri obblighi e alle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che sono rilevanti per i depositari dello Stato membro d'origine dell'OICVM. Nella direttiva 2009/65/CE è definita la possibilità per la Commissione di adottare misure di esecuzione relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell'accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione in merito agli obblighi dello stesso depositario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo definite con la decisione 1999/468/CE e successive modifiche recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Tra gli obblighi delle politiche di investimento sanciti con le norme del Capo VII della direttiva 2009/65/CE è stabilito che un OICVM può acquistare quote di altri OICVM o di altri organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera e), purché non oltre il 10 % del proprio patrimonio sia investito nelle quote di uno stesso OICVM o di altro organismo di investimento collettivo. Gli Stati membri possono elevare questo limite a un massimo del 20 %. Gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30 % del patrimonio dell'OICVM. Tra le disposizione che definiscono la politica di investimento per un OICVM con l'articolo 56 viene stabilito che : i) una società di investimento o una società di gestione che agisca, per l'insieme dei fondi comuni di investimento che essa gestisce e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, non acquista azioni che diano diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente e fino a un successivo coordinamento, gli Stati membri devono tener conto delle norme esistenti nel diritto degli altri Stati membri che definiscono tele principio; ii) un OICVM non può acquistare più del: a) 10 % di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente; b) 10 % di obbligazioni di uno stesso emittente; c) 25 % di quote di un unico OICVM o altro organismo di investimento collettivo ai sensi della stessa direttiva come definito
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nell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a e b; o d) 10 % di strumenti del mercato monetario di un unico emittente; i limiti di cui alle lettere b), c) e d) possono essere superati all'atto dell'acquisto se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi. Una società di investimento o di gestione può acquistare le azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società di un paese terzo che investe il suo patrimonio principalmente in titoli di emittenti aventi la loro sede legale in detto paese qualora, in virtù della legislazione di quest'ultimo, una tale partecipazione rappresenti per l'OICVM l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di detto paese se la società dello Stato terzo rispetta nella sua politica di investimento i limiti stabiliti dagli articoli 52 e 55 e le condizioni i) e ii) precedenti. Gli Stati membri possono rinunciare ad applicare le condizioni definite dalle disposizioni legislative i) e ii) di sopra per quanto riguarda: a) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali; b) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato terzo; c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri; d) le azioni detenute da una o più società di investimento nel capitale delle imprese controllate che esercitano solo attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione nel paese in cui la società controllata è stabilita, per quanto riguarda il riacquisto di quote su richiesta dei detentori, esclusivamente per suo o loro conto. Nell'articolo 57 della direttiva (UE) 2009/65 la Commissione definisce le condizioni di deroga agl'obblighi della politica di investimento degli OICVM (capo VII, articoli dal 49 al 57), stabilendo che non sono tenuti a osservare gli indicati limiti qualora esercitino il diritto di sottoscrizione pertinente a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che formano parte del loro patrimonio. Gli Stati membri, pur provvedendo a far rispettare il principio della ripartizione dei rischi, possono concedere deroghe agli articoli da 52 a 55 agli OICVM appena costituiti per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione. Se il superamento dei limiti del capo VII della direttiva ha luogo indipendentemente dalla volontà dell'OICVM o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest'ultimo, nelle sue operazioni di vendita, si prefigge come obiettivo prioritario la regolarizzazione di tale situazione tenendo conto dell'interesse dei detentori di quote. Un OICVM feeder è un OICVM o un suo comparto di investimento che, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 50, 52, e 55 e all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), ha ricevuto l'approvazione per investire almeno l'85 % del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o in comparti
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di investimento di quest'ultimo (OICVM master). Un OICVM master è un OICVM o un suo comparto di investimento che: a) ha fra i suoi detentori di quote almeno un OICVM feeder; b) non è esso stesso un OICVM feeder; e c) non detiene quote di un OICVM feeder. L'OICVM master è soggetto alle seguenti deroghe: a) se un OICVM master ha almeno due OICVM feeder come detentori di quote, non si applicano l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 3, lettera b), dando facoltà all'OICVM master di raccogliere o meno capitale presso altri investitori; nei casi in cui l'OICVM master non raccolga capitali dal pubblico in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, ma ha solo uno o più OICVM feeder in tale Stato membro, non si applicano le disposizioni speciali applicabili agli OICVM che commercializzano le loro quote in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabiliti e sanciti nel capo XI (articoli dal 91 al 96), inoltre le relative autorità (dello Stato membro in cui l'OICVM commercializza le proprie quote diverso dallo Stato membro di origine) non possono prendere misure nei confronti di tale OICVM in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato membro, che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva o dagli obblighi di cui agli articoli 92 e 94, (deroga per l'articolo 108 paragrafo 1, comma 2), interventi che attuati dall'Autorità dello Stato membro di origine dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. È fatto obbligo per le società di gestione e per ognuno dei fondi comuni che gestisce, e per la società di investimento, di pubblicare un prospetto contenente le informazioni necessarie perché gli investitori possano formulare un giudizio informato sull'investimento che è loro proposto e in particolare sui relativi rischi. Il prospetto include, indipendentemente dagli strumenti in cui viene effettuato l'investimento, un'illustrazione chiara e facilmente comprensibile dei profili di rischio del fondo. Oltre al prospetto devono pubblicare una relazione annuale per ogni esercizio entro quattro mesi dall'esercizio (bilancio o stato patrimoniale) e una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, entro i successivi due mesi. L'OICVM rende pubblico, con modalità adeguate, il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle proprie quote ogniqualvolta esso emetta, venda, riacquisti o rimborsi le quote e almeno due volte al mese. Le autorità competenti possono permettere a un OICVM di ridurre la frequenza a una volta al mese, a condizione che tale deroga non pregiudichi gli interessi dei detentori di quote. Tutte le comunicazioni di marketing agli investitori sono chiaramente identificabili come tali e devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. In particolare, le comunicazioni di marketing contenenti un invito ad acquistare quote di OICVM e recanti informazioni specifiche su un OICVM
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non contengono affermazioni che risultino in contrasto con le informazioni contenute nel prospetto e con le "informazioni chiave per gli investitori" e menzionano l'esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori specificando dove e in che lingua gli investitori o potenziali investitori possano ottenere tali informazioni o documenti e come possono avervi accesso. La Commissione con la direttiva 2009/65/CE ha stabilito che le informazioni chiave per gli investitori devono essere fornite gratuitamente agli stessi investitori sotto forma di documento ad hoc, in tempo utile prima della sottoscrizione dell'OICVM, con il fine di aiutarli ad adottare decisioni informate in materia di investimenti; è importante che tali informazioni chiave contengano solo gli elementi essenziali per adottare tali decisioni. Viene sancito l'obbligo di armonizzare pienamente la natura delle informazioni da includere nelle "informazioni chiave per gli investitori" al fine di garantire tutela degli investitori e una comparabilità adeguate, informazioni che dovrebbero essere presentate in un formato breve. Un documento unico di lunghezza limitata che presenta le informazioni in un ordine specifico è il modo più appropriato per ottenere la chiarezza e la semplicità di presentazione richieste dagli investitori al dettaglio, che consentano raffronti utili, in particolare dei costi e del profilo di rischio, rilevanti ai fini della decisione di investimento. La Commissione Europea ha stabilito che le competenti autorità di ogni Stato membro possono rendere accessibili al pubblico, in una sezione dedicata del loro sito Web, le informazioni chiave per gli investitori relative a tutti gli OICVM autorizzati nello Stato membro in questione, informazioni che devono essere presentate per tutti gli OICVM. Le società di gestione o, laddove applicabile, le società di investimento hanno l'obbligo di fornire le informazioni chiave per gli investitori ai soggetti rilevanti, a seconda del metodo di commercializzazione utilizzato (vendite dirette o tramite intermediario), gli intermediari devono fornire tali informazioni ai clienti e ai clienti potenziali. Al fine di rafforzare la certezza del diritto occorre garantire che un OICVM che commercializza le proprie quote su base transfrontaliera possa accedere agevolmente, in forma elettronica e in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale, a informazioni esaurienti sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro ospitante dell'OICVM e che riguardano specificatamente le disposizioni adottate per la commercializzazione di quote di OICVM. La Commissione ritiene che gli obblighi relativi alla pubblicazione di tali informazioni dovrebbero essere regolati dal diritto nazionale.
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Per agevolare l'accesso degli OICVM ai mercati degli altri Stati membri, è opportuno prevedere che l'OICVM sia tenuto a tradurre solo le informazioni chiave per gli investitori nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di uno Stato membro ospitante dell'OICVM o in una lingua approvata dalle sue autorità competenti; in tali informazioni deve essere specificata la lingua/le lingue in cui sono disponibili gli altri documenti informativi obbligatori e le informazioni aggiuntive. Le traduzioni sono eseguite sotto la responsabilità dell'OICVM, il quale decide se sia necessaria una traduzione semplice o giurata. Gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare le misure amministrative e organizzative necessarie ai fini della cooperazione tra le proprie autorità nazionali e le autorità competenti di altri Stati membri, anche attraverso accordi bilaterali o multilaterali tra le suddette autorità, accordi che possono prevedere la delega volontaria dei compiti. La Commissione Europea ritiene necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti con il fine di applicare la direttiva 2009/65/CE in modo equivalente in tutti gli Stati membri, definendo una serie minima di poteri comuni, in linea con quanto previsto da altri atti normativi comunitari sui servizi finanziari, per garantire l'efficacia della vigilanza. Resta competenza degli Stati membri fissare le norme sulle sanzioni, penali o amministrative, e le misure di ordine amministrativo applicabili in caso di violazione della presente direttiva incluse le misure necessarie per garantire l'esecuzione di tali sanzioni. Ritiene inoltre necessario rafforzare le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e potenziare i doveri di reciproca assistenza e cooperazione. Per quanto riguarda le disposizioni sull'informativa, la Commissione ritiene necessario farsi carico del potere di adottare misure intese a indicare le condizioni che devono essere soddisfatte quando il prospetto viene fornito su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole, il contenuto completo e dettagliato, la forma e la presentazione delle informazioni chiave per gli investitori tenuto conto della natura o dei componenti diversi dell'OICVM interessato, e le condizioni specifiche per la presentazione delle informazioni chiave per gli investitori su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito Web che non costituisce un supporto durevole. Nel capo IX della direttiva 2009/65/CE vengono definiti le disposizioni dettagliate in merito agli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori; nel capo X gli obblighi generali di un OICVM, nel capo XI le disposizioni speciali applicabili agli OICVM che commercializzano le loro quote in Stati Membri diversi da quelli in cui sono stabiliti, al capo XII disposizioni concernenti le autorità incaricate dell'autorizzazione e della
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vigilanza. La direttiva 2009/65/CE è modificata dall'articolo 63 della direttiva (UE) 2011/61 che inserisce l'articolo 50 bis, modifica il paragrafo 2 dell'articolo 112 e modifica il paragrafo 1 dell'articolo 112 bis. Ulteriori modifiche sono apportate dalla direttiva 2014/91/UE con riferimento all'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni. Successive modifiche alla direttiva 2009/65/CE sono apportate con la direttiva (UE) 2014/91; la Commissione interviene per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di individui, prevedendo l'obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di soggetti la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio degli OICVM che gestiscono, politiche e prassi retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Con riferimento alle entità giuridiche designate alla nomina di depositari, alle relative responsabilità nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vengano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza e con l'intendo di armonizzare gli obblighi regolamentari vengono adottate tramite il regolamento (UE) 2014/91 norme supplementari a quelle già definite dalla direttiva 2009/65/CE. Un esercizio non conforme da parte dei depositari può determinare la perdita delle attività ma anche la perdita di valore delle attività, quando ad esempio, un depositario non dovesse adottare misure riguardo a investimenti che non sono in linea con le regole del fondo. È opportuno sancire l'obbligo per l'OICVM di designare unico depositario che eserciti la funzione di sorveglianza generale sulle attività dell'OICVM e con tale obbligo deve essere garantito che il depositario abbia una visione complessiva delle attività dell'OICVM e che sia i gestori del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l'esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale che non ne consente la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività. La direttiva sancisce anche l'obbligo per il depositario di agire in modo onesto, leale, professionale e indipendente nell'interesse dell'OICVM e degli investitori, durante l'esercizio delle proprie funzioni. Con l'obbiettivo di assicurare un approccio armonizzato in materia di esercizio delle funzioni dei depositari in
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tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla forma giuridica adottata dall'OICVM, la Commissione introduce un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza per i depositari in relazione all'OICVM in forma societaria (società di investimento) e all'OICVM costituito in forma contrattuale. È fatto obbligo per i depositari di distinguere tra le attività che possono essere tenute in custodia e quelle che non possono essere tenute in custodia per cui è fatto obbligo di registrazione e di verifica della proprietà; le due categoria di attività vanno differenziare chiaramente al fine di agevolare la restituzione delle attività perdute, applicabile solo alle prima categorie di attività. La direttiva (UE) 2014/91 tra le altre modifiche apportate all'articolo 22 della direttiva 2009/65/CE stabilisce che le attività tenute in custodia dal depositario non possono essere riutilizzate per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia. Sono sancite condizioni al riutilizzo delle attività per conto dell'OICVM: a) il riutilizzo di tali attività sia eseguito per conto dell'OICVM; b) il depositario esegua le istruzioni della società di gestione a nome dell'OICVM; c) il riutilizzo avvenga a vantaggio dell'OICVM e nell'interesse dei titolari di quote; e d) l'operazione sia coperta da garanzia collaterale liquida di alta qualità ricevuta dall'OICVM mediante contratto con trasferimento del titolo di proprietà. Il valore di mercato della garanzia collaterale è, in ogni momento, pari almeno al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio. Gli Stati membri devono assicurano che, in caso di insolvenza del depositario e/o di qualsiasi terzo situato nell'Unione al quale sia stata delegata la custodia di attività di un OICVM, le attività dell'OICVM stesso tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori di tale depositario e/o terzo. Se un depositario centrale di titoli (CSD) stabilito in un paese membro dell'Unione europea (quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014), o un CSD di un paese terzo fornisce i servizi di gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché almeno la registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale, o la fornitura e gestione dei conti titoli al livello più elevato, come specificato nella sezione A dell'allegato dello stesso regolamento 909/2014 (6°), la fornitura di tali servizi da parte del suddetto CSD relativamente ai titoli dell'OICVM inizialmente registrati in un sistema di scritture contabili mediante accredito iniziale da parte di detto CSD non dovrebbe essere considerata delega di funzioni di custodia. L'affidamento della custodia di titoli dell'OICVM a qualsiasi CSD, o a qualsiasi CSD di un paese terzo da parte di un depositario è considerata delega di funzioni di custodia; è opportuno che il terzo cui è delegata la custodia delle attività possa mantenere un conto
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omnibus (conto singolo in cui confluiscono fondi o titoli di molteplici soggetti) come conto separato comune per più OICVM, come sancito dal regolamento (UE) 2018/1619 per i depositari che modifica il regolamento (UE) 2016/438. Essendo obbligo per l'OICVM (o relativa società di gestione) la nomina del depositario è ovvio che a delegare determinate funzioni (come custodia dei valori, gestione della proprietà) è una possibilità sancita solo per i depositari.
(6°) NOTA: Servizi forniti dai CSD che contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari, che possono includere, ma non sono limitati a: Servizi connessi al servizio di regolamento, ad esempio: a) organizzazione, in qualità di agente, di un meccanismo di prestito titoli tra i partecipanti a un sistema di regolamento titoli, b) fornitura, in qualità di agente, di servizi di gestione delle garanzie per i partecipanti a un sistema di regolamento titoli, c) riscontro degli ordini di regolamento, indirizzamento delle istruzioni, conferma e verifica delle transazioni. Servizi connessi ai servizi di notariato e di gestione accentrata, ad esempio: a) fornitura di servizi connessi ai registri degli azionisti, b) supporto al trattamento delle operazioni societarie, inclusi gli aspetti relativi alla fiscalità, alle assemblee generali e ai servizi di informazione, c) fornitura di servizi per le nuove emissioni, inclusa l'assegnazione e la gestione dei codici ISIN e simili, d) indirizzamento e trattamento delle istruzioni, raccolta e trattamento delle commissioni e relativa comunicazione. Istituzione di collegamenti fra CSD, fornitura, mantenimento o gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento, alla gestione delle garanzie e ad altri servizi accessori. Altri servizi, quali: a) servizi generali di gestione delle garanzie in qualità di agente, b) informativa, c) fornitura di informazioni, dati e statistiche ai mercati/agli uffici statistici o ad altre entità governative o intergovernative, d) servizi informatici.
Gli investitori in OICVM possono far valere la responsabilità del depositario, direttamente o indirettamente, tramite la società di gestione o la società di investimento. Il ricorso contro il depositario non deve dipendere dalla forma giuridica dell'OICVM (societaria o contrattuale) o dalla natura giuridica del rapporto tra il depositario, la società di gestione e i titolari di quote. Il diritto dei titolari di quote di far valere la responsabilità dei depositari non determinare una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei titolari di quote. I depositari sono soggetti agli stessi obblighi indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM. L'uniformità degli
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obblighi sancita con la direttiva (UE) 2014/91 accresce la certezza del diritto, migliora la tutela degli investitori e contribuisce alla creazione di condizioni di mercato uniformi; viene soppressa la sezione 3 del capo 5, obblighi riguardante il depositario, con riferimento anche alla condizione di deroga dall'obbligo di nomina del depositario per gli OICVM definite in tale sezione in quanto la Commissione non ha ricevuto notifiche di casi di ricorso della società di investimento alla deroga dall'obbligo generale di affidare le attività ad un depositario, inoltre ha ritenuto gli obblighi in tale sezione ridondanti rispetto alla stressa direttiva 2009/65/CE che nelle norme inglobava le disposizioni della stessa sezione (Capo IV) ad eccezione del paragrafo 4 dell'articolo 32, ritenuto non utilizzato oltre il rafforzamento della sicurezza per gli investitori causato dalla sua soppressione. La Commissione con la direttiva (UE) 2014/91 ha deciso di imporre sanzioni più severe contro i comportamenti illeciti degli interessati, inoltre stabilisce che tutte le sanzioni comunicate al pubblico devono essere contemporaneamente comunicate all'ESMA, che pubblica una relazione annuale su tutte le sanzioni imposte per consentire di rafforzare ulteriormente l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. In conclusione il quadro legislativo degli OICVM e relative società di gestioni è attualmente definito con la direttiva 2009/65/CE e le successive modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2014/91 che stabiliscono le disposizioni per l'accesso all'attività; l'adeguatezza patrimoniale delle società di gestione è definito con la direttiva 2013/36/UE a cui fa riferimento al stessa direttiva 2009/65/CE e successive modifiche, per le società di investimento che si avvalgono della deroga per non designare la società di gestione, l'adeguatezza patrimoniale è sancita dalla direttiva (UE) 2014/65 per gli Stati Membri, stessa direttiva che detta le disposizioni per l'accesso all'attività delle società di investimento che non svolgono attività di investimento collettivo e di gestione, direttiva oggetto di studi nel prossimo paragrafo.
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4 - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO: DIRETTIVA (UE) 2014/65 Carenze a livello di governance societaria di numerosi enti finanziari, l'assenza di validi sistemi di controllo e di equilibrio al loro interno hanno contribuito alla crisi finanziaria come sostenuto dagl'organismi di regolamentazione (organismi pubblici) a livello internazionale. Quando l'assunzione di rischi è eccessiva e imprudente può portare al fallimento di singoli enti finanziari e causare problemi sistemici tanto negli Stati membri quanto a livello globale; ulteriori effetti negativi e dannosi per il mercato derivano da comportamenti scorretti delle imprese che prestano servizi ai clienti, in quanto possono recare danno agli investitori e causare la perdita di fiducia da parte degli stessi. A causa di effetti negativi causati da carenze nei meccanismi di governance societaria la direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID: Markets in Financial Instruments Directive) viene abrogata con la direttiva (UE) 2014/65 (direttiva MiFID II). Il gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE ha invitato l'Unione a elaborare un insieme di norme finanziarie più armonizzato. Nel contesto della futura architettura di vigilanza europea il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 sottolineò la necessità di elaborare un codice unico europeo applicabile a tutti gli enti finanziari nel mercato interno. La direttiva MiFID (2004/39/CE) a subito diverse modifiche tra cui la direttiva 2006/49/CE attualmente abrogata dalla direttiva 2013/36/UE, per tanto la Commissione ritiene di dovre procedere alla rifusione in occasione delle nuove modifiche apportate con la direttiva MiFID II (2014/65/UE). La direttiva (UE) 2014/65 si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dati e alle imprese di paesi terzi che offrono servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell'Unione e stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi: a) autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento, b) prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale, c) autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati, d) autorizzazione e condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dati e e) vigilanza, collaborazione e controllo dell'applicazione della normativa da parte delle autorità competenti. Ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 1 definisce le disposizioni che si applicano anche alle imprese di investimento e agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE, quando vendono o consigliano ai clienti depositi strutturati (costituiti da più opzioni, come la restituzione del credito a scadenza del deposito e una remunerazione periodica). Le imprese di investimento possono ricevere l'autorizzazione nel rispetto delle condizioni
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definite nel Capo I della direttiva MiFID II, (dall'articolo 6 all'articolo 20); articoli che sanciscono anche le condizioni per i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. Nell'articolo 15 è definita la dotazione patrimoniale di una impresa di investimento: gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l'autorizzazione solo a condizione che l'impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi. La presente direttiva è destinata a regolamentare le imprese la cui prevalente attività sia svolgere servizi e/o attività di investimento a titolo professionale ed esclude dal suo ambito d'applicazione chiunque eserciti altre attività professionali definendo in particolari condizioni di deroga alla stessa con l'articolo 2 e condizioni di deroga facoltativa a descrizione dello Stato membro di origine nell'articolo 3. L'articolo due della direttiva (UE) 2014/65 stabilisce che la direttiva non si applica: alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione (uno strumento di cui si servono le compagnie di assicurazione per assicurarsi a loro volta, è possibile, infatti, che esse non dispongano dei mezzi necessari ad indennizzare gli assicurati per disastri legati ad eventi di grande dimensioni (catastrofi naturali, danni a catena); si parla di retrocessione quando il riassicuratore si riassicura a sua volta per gli stessi motivi. L'articolo sancisce deroga al vincolo autorizzativo per le società di investimento in valori mobiliari anche per gli organismi di investimento collettivo e ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno a livello dell'Unione, nonché ai soggetti depositari e ai dirigenti di tali organismi; l'articolo 2 della direttiva definisce deroga anche per le persone che assumono ruolo di market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, (escludendo quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti); stesso per le persone che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale con le condizioni che per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attività accessoria alla loro attività principale considerata nell'ambito del gruppo, purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della presente direttiva, di attività bancarie ai sensi della direttiva 2013/36/UE o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci, inoltre tali persone non devono applicare una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza e devono comunicare formalmente ogni anno
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che si servono di tale esenzione e, su richiesta dell'autorità competente, su quale base ritengono che la loro attività sia accessoria all'attività principale. Escluse le dinamiche precedenti di deroga, la direttiva non si applica alle persone che prestano servizi di investimento esclusivamente alle imprese di una rete di filiazione, controllante e controllate; non si applica alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono specificamente la prestazione di detti servizi; alle persone che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, a parte i casi in cui tali persone assumano il ruolo di market maker (operatore o istituzione finanziaria capace di influenzare il mercato borsistico attraverso l'acquisto o la vendita di un numero considerevole di titoli), o siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, oppure applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, oppure negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti. Ulteriore deroga riguarda gli operatori soggetti alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, vigilanza regolamentata della direttiva 2002/87/CE, quando questi trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e fatta deroga per le persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori, alle persone che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria impresa madre, le proprie imprese figlie o altre imprese figlie della propria impresa madre; sono derogati dalla direttiva i membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione, ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro
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membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie; alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata. Sono derogate le associazioni istituite da fondi pensione danesi e finlandesi, il cui solo obiettivo è la gestione delle attività dei fondi pensione affiliati, derogati anche agenti di cambio (l'intermediario finanziario che ricerca e acquista, per conto del cliente, nel mercato di riferimento, il prodotto che offre il miglior rapporto qualità-prezzo, in inglese detti anche stock broker, spesso accorciato in broker, da broking, cioè "intermediazione"). Ulteriore deroga è fatta per i gestori del sistema di trasmissione di energia elettrica (articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE (direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE (direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale) quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti; la deroga si applica alle persone che esercitano le attività qui menzionate solo quando effettuano attività di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attività. Non si applica in relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari. Sono derogati dall'applicazione della direttiva (UE) 2014/65 anche i depositari centrali di titoli (CSD) regolati dal diritto dell'Unione, nella misura in cui essi sono disciplinati da tale diritto. In fine è fatta deroga anche per i diritti conferiti dalla presente direttiva per le prestazione di servizi come controparte nelle operazioni eseguite da organismi pubblici che gestiscono il debito pubblico o dai membri del SEBC nel quadro dei compiti loro assegnati dal TFUE e del protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea o che svolgono compiti equivalenti in virtù di disposizioni di diritto nazionale. La direttiva 2014/65/UE nel capo III, detta disposizioni in merito ai diritti delle imprese di investimento sancendo per queste ultime e gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE (e le disposizioni della presente direttiva dell'articolo 1 paragrafo 4) il diritto di libertà di prestare
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servizi e di esercitare attività di investimento nel mercato interno (trai i paese membri dell'Unione europea), la possibilità di stabilire succursali, il diritto di accedere ai mercati regolamentati, il diritto di accedere ai sistemi di controparte centrale, compensazione, regolamento e diritto di designare il sistema di regolamento; nello stesso capo vengono dettate disposizioni relative agli accordi di CCP, di compensazione e di regolamento nell'ambito dei sistemi multilaterali di negoziazione. Nel capo IV detta disposizioni per la prestazione di servizi di investimento e attività da parte di imprese di paesi terzi. La Commissione potrà adottare atti delegati per chiarire, quando un'attività sia esercitata sporadicamente; l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare, i criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo. I criteri emanati dall'ESMA considerano: la necessità che le attività accessorie costituiscano una minoranza delle attività a livello di gruppo e la dimensione dell'attività di negoziazione rispetto all'attività di negoziazione complessiva del mercato in tale classe di attività. Nel determinare in che misura le attività accessorie costituiscono una minoranza delle attività a livello di gruppo, l'ESMA può stabilire che sia preso in considerazione il capitale impiegato per le attività accessorie in rapporto al capitale impiegato per l'attività principale. In nessun caso tuttavia tale elemento è sufficiente a provare che l'attività è accessoria rispetto all'attività principale del gruppo. Sono comunque escluse dal calcolo del capitale impiegato le operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012 volte alla creazione di liquidità a livello di gruppo o alla gestione dei rischi (derogate dalla norma in quanto operazioni nella rete di filiazione), sono anche escluse le operazioni in strumenti derivati di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria e sono escluse le operazioni in strumenti derivati su merci e in quote di emissione realizzate per ottemperare all'obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione, quando tale obbligo sia prescritto dalle autorità di regolamentazione in conformità del diritto dell'Unione o delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o dalle sedi negoziazione. Con l'articolo 3 la Commissione definisce la possibilità per gli Stati membri di non applicare la presente direttiva alle persone di cui sono lo Stato membro d'origine, le cui attività sono autorizzate e disciplinate a livello nazionale e che: non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro
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clienti; non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d'investimento collettivo e/o attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e nell'ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a: i) imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva, ii) enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE, iii) succursali di imprese di investimento o di enti creditizi autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nel regolamento (UE) n. 575/2013 o nella direttiva 2013/36/UE, iv) organismi d'investimento collettivo autorizzati a norma del diritto di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di tali organismi, o v) società di investimento a capitale fisso, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i cui titoli sono quotati o negoziati su un mercato regolamentato in uno Stato membro. Gli stati membri possono derogare dall'applicazione della direttiva anche le persone che prestano servizi di investimento esclusivamente in merci, quote di emissioni e/o strumenti derivati sulle stesse merci al solo fine di limitare i rischi commerciali dei loro clienti, quando questi ultimi sono esclusivamente imprese elettriche locali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 35, della direttiva 2009/72/CE (direttiva che sancisce norme armonizzate a livello europeo per il mercato interno dell'energia elettrica) e/o imprese di gas naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE (direttiva che sancisce norme armonizzate a livello europeo per il mercato interno del gas naturale), purché tali clienti detengano congiuntamente il 100 % del capitale o dei diritti di voto di tali persone, esercitino un controllo congiunto e siano esenti a titolo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della stessa direttiva, condizioni sopra illustrate, nel caso in cui svolgano tali servizi di investimento personalmente. Nell'articolo 3 è stabilita la deroga facoltativa per lo Stato membro di origine per le persone che prestano servizi di investimento esclusivamente in quote di emissioni (qualunque unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE che quantifichi le stesse quote di emissione dei gas serra) e/o strumenti derivati sulle stesse al solo fine di limitare i rischi commerciali dei loro clienti, quando questi ultimi sono esclusivamente gestori, quindi la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo (articolo 3, lettera f della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, assegnate alle aziende che operano in settori soggetti a produrre emissioni inquinanti), purché tali clienti
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detengano congiuntamente il 100 % del capitale o dei diritti di voto di tali persone, esercitino un controllo congiunto e siano esenti a titolo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera j, della presente direttiva, nel caso in cui svolgano tali servizi di investimento personalmente. Con lo stesso articolo e quindi per i soggetti derogati, sono definiti per gli Stati membri obblighi di definizione di requisiti analoghi a quelli stabiliti dalla medesima direttiva per quanto riguarda le condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua, norme comportamentali ovvero disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori come registrazione di tutte le operazioni effettuate necessarie alle autorità per l'espletamento dei loro compiti, comunicazioni telefoniche, registrazioni telefoniche, requisiti organizzativi stabiliti come disposizioni organizzative efficaci al fine di prevenire conflitti di interessi tra imprese, dirigenti, dipendenti, agenti collegati, persone connesse direttamente o indirettamente, clienti, o conflitti di interesse determinati dall'ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione della stessa impresa di investimento; disposizioni analoghe in merito alle informazioni da fornire ai clienti quando gli interventi posti in essere per prevenire i conflitti di interesse non risultassero sufficienti. La direttiva (UE) 2014/65 sancisce le disposizioni che identificano un cliente professionale con l'allegato II consentendo alle società di investimento di poter attuare condizioni di sicurezza meno elevate in considerazione della loro conoscenza e competenza necessaria per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. L'impresa di investimento è obbligata ad avvisare il cliente che dalle informazioni in possesso risulta essere un cliente professionale e quindi di un livello di sicurezza contrattuale più basso; tuttavia il cliente può decidere se accettare o meno condizioni di sicurezza ad un livello più basso e quindi se limitare o meno la propria possibilità decisionale in merito alle operazioni da effettuarsi con gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento. Nell'allegato I della direttiva alla seziona A vengono definiti i servizi di investimento erogati dalle società di investimento: 1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, 2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti, 3) Negoziazione per conto proprio, 4) Gestione di portafogli, 5) Consulenza in materia di investimenti, 6) Assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, 7) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, 8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, 9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione. Nella sezione B dello stesso allegato sono definiti i servizi accessori: 1) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di
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contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato, 2) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito, 3) Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese, 4) Servizio di cambio quando tale servizio è collegato alla prestazione di servizi di investimento, 5) Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari, 6) Servizi connessi con l'assunzione a fermo, 7) Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori del tipo di cui alle sezioni A o B dell'allegato 1, collegati agli strumenti derivati di cui alla sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), se legati alla prestazione di servizi di investimento o accessori. Nella sezione C sono definiti gli strumenti finanziari: 1) Valori mobiliari, 2) Strumenti del mercato monetario, 3) Quote di un organismo di investimento collettivo, 4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti, 5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione), 6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica, 7) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine (forward) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 8) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito, 9) Contratti finanziari differenziali, 10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap, contratti a termine sui tassi
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d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione, 11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di quote emissioni). In fine nell'allegato I alla sezione D sono definiti i servizi di comunicazione dati: 1) Gestione di un dispositivo di pubblicazione autorizzato, 2) Gestione di un sistema consolidato di pubblicazione, 3) Gestione di un meccanismo di segnalazione autorizzato. Con la direttiva oggetto di studio del presente paragrafo, la Commissione Europea, ha considerato l'evoluzione della tecnologia di negoziazione nell'ultimo decennio, ampiamente utilizzata dai partecipanti al mercato; numerosi partecipanti utilizzano la negoziazione algoritmica, in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente alcuni aspetti di un ordine con intervento umano minimo o nullo. Per tanto ritiene che necessario definire disposizioni in merito ai rischi derivanti dalla medesima tecnica di negoziazione; le disposizioni tengono conto che l'utilizzo di algoritmi nel trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite non costituisce una negoziazione algoritmica. Nella presente direttiva viene definita negoziazione algoritmica: negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite. Viene definita tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza: qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da: a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione (distanza dalla sede di negoziazione), hosting di prossimità o accesso
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elettronico diretto a velocità elevata; b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e c) elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. La Commissione ha stabilito disposizioni affinché le imprese di investimento operanti con negoziazioni algoritmiche perseguendo una strategia di market making svolgano tale attività in modo continuo in una fascia specifica dell'orario di contrattazione della sede di negoziazione. Norme tecniche di regolamentazione chiariscono cosa costituisce una fascia specifica dell'orario di contrattazione della sede di negoziazione garantendo che tale fascia specifica sia rilevante rispetto all'orario di contrattazione totale, tenuto conto della liquidità, delle dimensioni e della natura del mercato specifico e delle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati. Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni algoritmiche perseguendo una strategia di market making hanno l'obbligo di porre in essere controlli e sistemi adeguati per tale attività intesa in un modo specifico in relazione al suo contesto e al suo scopo. La definizione di tale attività è pertanto indipendente da definizioni quali quella di "attività di supporto agli scambi (market making)" di cui al regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento 236/2012/UE definisce attività di supporto agli scambi (market making), le attività di un'impresa di investimento, di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo o un'impresa che negoziano per conto proprio in applicazione delle condizioni di deroga della direttiva MiFID e che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità: i) comunicando simultaneamente corsi di acquisto e di vendita fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo così liquidità regolare e continua al mercato, ii) nell'ambito della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o rispondendo alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti, iii) coprendo le posizioni derivanti dall'esecuzione dei compiti di cui ai punti i) e ii). Un sottoinsieme specifico della negoziazione algoritmica è costituito dalla negoziazione algoritmica ad alta frequenza, in cui un sistema di negoziazione analizza dati o segnali del mercato a velocità elevata per poi inviare o aggiornare un gran numero di ordini entro un tempo brevissimo in risposta all'analisi. In particolare, la negoziazione algoritmica ad alta frequenza può contenere elementi quali l'inizializzazione, la generazione, la trasmissione e l'esecuzione dell'ordine che sono determinati dal sistema senza intervento umano per ciascun singolo
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ordine o negoziazione, un tempo breve per la creazione e la liquidazione delle posizioni, un elevato indice giornaliero di rotazione del portafoglio, un elevato rapporto infragiornaliero ordini/operazioni e la chiusura del giorno di negoziazione in una posizione flat, o prossima a essa. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza è caratterizzata, tra l'altro, da elevati traffici infragiornalieri di messaggi che costituiscono ordini, quotazioni o cancellazioni. Nel determinare che cosa costituisce un traffico infragiornaliero elevato di messaggi, si deve tenere conto dell'identità del cliente al quale è riconducibile l'attività in ultima analisi, della lunghezza del periodo di osservazione, della comparazione con l'attività complessiva del mercato durante tale periodo e della concentrazione o frammentazione relativa di attività. La negoziazione algoritmica ad alta frequenza è generalmente utilizzata dagli operatori che impegnano capitale proprio per la negoziazione e, anziché essere una strategia in sé, consiste piuttosto nell'uso di tecnologie sofisticate per attuare strategie di negoziazione più tradizionali, come le attività di supporto agli scambi (market making) o l'arbitraggio: operare con strategie maket making senza dover sottostare agli stringenti vincoli imposti a questi ultimi quali sempre presenti come controparte nel mercato per garantire liquidità ai partecipanti (mercati liquidi, come definiti alla fine di questo paragrafo) e possibilità di azione in tempi brevi per acquistare ai prezzi più convenienti gli strumenti finanziari. La necessità di creare un'infrastruttura tecnologica in grado di garantire ai trader l'accesso al miglio prezzo di contrattazione presente su ciascun mercato, in ogni istante deriva dall'obbligo di eseguire gli ordini di contrattazione al NBBO (USA) o al Best Price (Europa), in concomitanza con la tendenza alla frammentazione dei mercati in atto negli ultimi anni. L'order protection rule stabilisce che "i mercati creino, mantengano e rinforzino regolamenti e procedure ragionevolmente volte ad evitare i trade- through l'esecuzione di trades a prezzi peggiori delle quotazioni protette (NBBO). Obbligo che causa la connessione tra mercati regolamentati e ECN (o MTF), e soprattutto di sistemi in grado di analizzare i prezzi e le relative quantità presenti su ogni singola trading venue (luogo di contrattazione) e di offrire poi all'investitore il miglior prezzo. Multilateral Trading Facilities MFTs, sistemi di contrattazione privati che offrono la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa; hanno l'obbligo di avere degli operatori specialisti tenuti a supportare la liquidità dei book di negoziazione. L'obiettivo è quello delle crescita su scala europea agevolato dal nuovo contesto regolamentare più flessibile e aperto, infatti la direttiva MiFID (la presente direttiva 2014/65/UE) introduce sistemi di
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negoziazione multilaterali o MTF (Multilateral Trading Facilites), circuiti di negoziazione gestiti da privati che, al contrario dei mercati regolamentati non hanno oggetto sociale esclusivo, ma possono essere gestiti anche da un'impresa di investimento. Al suo debutto sono quotati solo titoli in euro, ma in futuro potrebbero essere introdotti titoli in altre valute, come il dollaro o la sterlina.. I Broker ECN, differiscono dai Broker Market Maker perchè questi ultimi non si limitano a svolgere una funzione di intermediario tra il venditore ed il compratore ma, garantendo l'esecuzione degli ordini creano un mercato autogestito, ovvero un mercato dove loro si configurano quasi sempre da controparte contrattuale. I guadagni dei Broker Market Maker provengono essenzialmente dallo spread, per cui questi Broker sono molto criticati in quanto possono lavorare molto spesso in situazioni di conflitto di interessi. I Broker ECN invece, configurandosi come dei veri e propri intermediari, svolgono essenzialmente il compito di mettere in relazione due parti contrattuali contro pagamento di commissioni. Quindi non guadagnando su spread ed avendo delle commissioni su ogni trade, non hanno alcun interesse nel guadagno o nella perdita dei clienti e quindi non esiste nessun conflitto di interessi. I principali vantaggi dei Broker ECN sono: Accesso diretto al mercato, Spread bassi che mediamente si aggirano intorno a 0,5 pips (variazione dello spreed nella 4 cifra decimale o anche pipette se la cifra decimale è la 5 del prezzo di vendita dello strumento finanziario), Possibilità di utilizzare diverse tipologie di trading come expert advisor e scalping (intervenire sull'analisi di una serie di informazioni in tempi brevi), ordini veloci, Market Depth ovvero la possibilità misurare la liquidità del mercato visualizzando tutti gli ordini immessi dai clienti; principali svantaggi: Commissioni su ogni trade, Alta variabilità degli spread, Stop Loss non sempre presenti (un limite di prezzo che si attiva quando lo strumento finanziario raggiunge il valore limite per ridurre al minimo le perdite), Maggiore complessità delle piattaforme di trading. High Frequency Trading (Hfts), è un termine associato ad un ampio spettro di strategie operative automatizzate, confondendolo spesso con il più semplice trading algoritmico; i sistemi ad alta frequenza, pur appartenendo alla famiglia del trading algoritmico, da questi ultimi si differenziano, rappresentandone una sorta di step evolutivo successivo. Gli Hfts, inoltre, sono spesso programmati allo scopo di trarre vantaggio economico dalla presenza sui book di contrattazione di sistemi algoritmici meno evoluti e facilmente prevedibili. Un sistema Hft può essere descritto come una tipologia di trading completamente automatizzato (della famiglia del trading algoritmico) in grado di eseguire una moltitudine di calcoli in pochissimo tempo; dispone d un collegamento con il mercato estremamente rapido,
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analizza dati tick - by - tick avvalendosi di infrastrutture tecnologiche e informatiche in grado di eseguire operazioni in un arco temporale di pochi millisecondi. Un sistema ad alta frequenza è progettato in modo tale da eseguire le proprie strategie in maniera autonoma, analizzando il mercato e trasmettendo migliaia di messaggi di acquisto e vendita al secondo e inserendo contestualmente ordini di esecuzione, di cancellazione o di sostituzione che si adattano immediatamente al flusso informativo disponibile. L'obiettivo principale di un sistema ad alta frequenza è di identificare e trarre vantaggio da rapidi sbilanciamenti di liquidità o da inefficienze dei prezzi di brevissima durata; solitamente chiude la giornata di contrattazioni flat. Mentre per Trading Algoritmico (AT) si intende un metodo di trading i cui parametri sono determinati da uno specifico set di regole con lo scopo di automatizzare le decisioni di investimento, eliminando la componente emotiva e comportamentale. Gli algoritmi di trading tipicamente specificano timing, prezzo, quantità e ruotine degli ordini, monitorando le condizioni del mercato in maniera continua. Fonte: PUORRO, Alfonso. High Frequency Trading: Una Panoramica (High Frequency Trading: An Overview), 2013.
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Il progresso tecnico ha reso possibile la negoziazione ad alta frequenza e l'evoluzione dei modelli commerciali, negoziazione facilitata dalla coubicazione degli impianti dei partecipanti al mercato in stretta vicinanza fisica al motore di confronto di una sede di negoziazione; con l'intendo di garantire condizioni di ordinato e corretto svolgimento delle negoziazioni, è obbligo delle sedi di negoziazione di fornire servizi di co-ubicazione su base non discriminatoria, equa e trasparente. L'utilizzo della tecnologia di negoziazione ha aumentato la velocità, la capacità e la complessità delle modalità di negoziazione degli investitori. In generale, la tecnologia di negoziazione ha apportato vantaggi al mercato e ai partecipanti al mercato, come una più ampia partecipazione ai mercati, un aumento di liquidità, differenziali più ridotti, minore volatilità a breve termine e i mezzi per ottenere una migliore esecuzione degli ordini per i clienti; è comunque affetta da una serie di rischi potenziali, come un aumento del rischio di sovraccarico dei sistemi nelle sedi di negoziazione a causa del gran numero di ordini, i rischi che la negoziazione algoritmica generi ordini erronei o doppi o che comunque non funzioni correttamente e crei così un mercato disordinato. Esiste anche il rischio che i sistemi di negoziazione algoritmica reagiscano in modo eccessivo ad eventi di mercato (eventi che determinano variazioni nei volumi di acquisto o di Stop Loss), aggravando così la volatilità qualora preesista un problema di mercato; infine, la negoziazione algoritmica o la tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza possono, come ogni altra forma di negoziazione, prestarsi a talune forme di comportamento, se non utilizzate correttamente, vietate a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 che detta le disposizioni contro gli abusi di mercato, ad esempio per evitare i rischi derivati dall'arbitraggio normativo ed assicurare l'assunzione di responsabilità in caso di tentata manipolazione. La negoziazione ad alta frequenza è una tecnica che porta vantaggi in termini di informazione forniti a chi la pratica, può indurre gli investitori a scegliere di effettuare gli scambi nelle sedi dove possono evitare contatti con gli operatori che effettuano negoziazioni ad alta frequenza, per tanto la Commissione con la direttiva MiFID ritiene opportuno sottoporre le tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza che rispondono a determinate caratteristiche a uno speciale controllo regolamentare, inoltre per quanto si tratti prevalentemente di tecniche basate sulla negoziazione per conto proprio, è fatto obbligo di controllo regolamentare anche nei casi in cui l'esecuzione della tecnica è strutturata in modo tale da evitare che si svolga per conto proprio. Con la direttiva MiFID è ritenuto quale modo migliore per mitigare tali rischi potenziali derivanti da un maggior ricorso alla tecnologia, sia una combinazione di misure e controlli specifici del rischio diretti alle imprese che si avvalgono delle negoziazioni algoritmiche o adottano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta
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frequenza e che forniscono un accesso elettronico diretto, e di altre misure dirette ai gestori delle sedi di negoziazione a cui tale imprese hanno accesso. Al fine di potenziare la resilienza dei mercati agli sviluppi tecnologici, le misure e i controlli necessari dovranno seguire gli orientamenti tecnici adottati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, ESMA, pubblicati a febbraio 2012 e intitolati "Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti" (Systems and controls in an automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities - ESMA/2012/122). La direttiva stabilisce per tutte le imprese che effettuano negoziazioni algoritmiche ad alta frequenza l'obbligo di autorizzazione nel senso della presente direttiva, autorizzazione che assicurare l'esistenza di adeguati requisiti organizzativi e un'adeguata vigilanza. Tuttavia, gli enti che sono autorizzati e controllati a norma del diritto dell'Unione che disciplina il settore finanziario ed esenti dall'applicazione della presente direttiva, ma che effettuano la negoziazione algoritmica o la negoziazione con tecniche algoritmiche ad alta frequenza, non sono tenuti a ottenere un'autorizzazione ai sensi della presente direttiva e sono soggetti esclusivamente alle misure e ai controlli volti a contrastare il rischio specifico derivante da tali tipi di negoziazione. In tal senso, l'ESMA svolge un importante ruolo di coordinamento definendo le idonee dimensioni dello scostamento di prezzo, così da assicurare l'ordinato funzionamento dei mercati a livello dell'Unione. Con la presente direttiva è fatto obbligo sia per le imprese di investimento che per le sedi di negoziazione di provvedere affinché siano messe in atto solide misure per assicurare che le tecniche di negoziazione algoritmica o di negoziazione algoritmica ad alta frequenza non creino un mercato disordinato e non possano essere utilizzate per scopi vietati. Le sedi di negoziazione hanno l'obbligo di garantire che i loro sistemi di negoziazione siano resistenti e adeguatamente testati per far fronte a un aumento del flusso degli ordini o a condizioni critiche dei mercati e che presso le sedi di negoziazione siano in funzione degli interruttori per arrestare temporaneamente o vincolare le negoziazioni se si verificano all'improvviso movimenti di prezzo inattesi; è anche sancito l'obbligo, per le strutture delle commissioni, di trasparenza di equità, di non discriminazione e di non favorire condizioni di mercato anomalo. Viene quindi consentito alle sedi di negoziazione di adeguare le commissioni relative agli ordini annullati in funzione del lasso di tempo in cui l'ordine è stato mantenuto e di calibrare le commissioni in funzione dello strumento finanziario a cui si applicano. Inoltre gli Stati membri hanno la
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facoltà di autorizzare le sedi di negoziazione a imporre commissioni più elevate per effettuare gli ordini che sono successivamente annullati o a imporre tali commissioni ai partecipanti che presentano un'elevata percentuale ordini annullati e a quelli che impiegano una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, al fine di tener conto dell'onere aggiuntivo sulla capacità del sistema senza necessariamente che ne beneficino altri gestori del mercato. In aggiunta alle misure relative alla tecnica di negoziazione algoritmica e di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, è vietato alle imprese di investimento di fornire ai clienti un accesso elettronico diretto ai mercati se tale accesso non è soggetto a sistemi e controlli adeguati. Indipendentemente dalla forma di accesso elettronico diretto fornito, le imprese che offrono tale accesso valutano e riesaminano l'idoneità dei clienti che utilizzano il servizio in questione e provvedono affinché siano imposti controlli del rischio sull'utilizzo del servizio e devono anche mantenere la responsabilità per le negoziazioni trasmesse dai loro clienti mediante l'uso dei loro sistemi o l'utilizzo dei loro codici di negoziazione. Requisiti di organizzazione dettagliati concernenti tali nuove forme di negoziazione sono prescritti in modo più circostanziato nelle norme tecniche di regolamentazione per assicurare che i requisiti possano essere modificati in funzione della necessità e per tener conto di ulteriori innovazioni e sviluppi nel settore. La direttiva detta disposizioni al fine di assicurare una vigilanza efficace e di consentire alle autorità competenti di adottare misure adeguate e tempestive contro le strategie algoritmiche difettose o scorrette, definendo l'obbligo di segnalare tutti gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica affinché, le autorità competenti possano essere in grado di identificare e distinguere gli ordini provenienti da algoritmi differenti e di ricostruire e valutare efficacemente le strategie utilizzate dagli operatori che effettuano negoziazioni algoritmiche; con tale insieme di norme sancite con la direttiva MiFID per il controllo della negoziazione algoritmica e ad alta frequenza si attenua il rischio che gli ordini non siano assegnati inequivocabilmente a una strategia algoritmica o a un operatore. La segnalazione consente alle autorità competenti di reagire in modo efficiente ed efficace contro le strategie di negoziazione algoritmica che costituiscono un comportamento vietato o creano rischi per il corretto funzionamento del mercato. Al fine di garantire il mantenimento dell'integrità del mercato in seguito agli sviluppi tecnologici nei mercati finanziari, l'ESMA si avvale periodicamente dei contributi degli esperti nazionali sugli sviluppi relativi alla tecnologia di negoziazione, compresa la negoziazione ad alta frequenza e le nuove pratiche suscettibili di costituire abusi di mercato, per identificare e promuovere strategie efficaci di prevenzione e trattamento di tali abusi.
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Con le modifiche apportate alla direttiva 2011/61/UE, considerata l'armonizzazione legislativa raggiunta per i servizi prestati dai GEFIA, viene rivista la norma che consente la prestazione di servizi anche in altri Stati membri dell'Unione Europea diversi dallo Stato membro di origine in cui il GEFIA è autorizzati. Nell'attuale quadro giuridico, i GEFIA autorizzati a prestare detti servizi di investimento e che intendono fornirli in Stati membri diversi da quello di origine sono tenuti a conformarsi agli ulteriori obblighi nazionali, come la costituzione di un'entità giuridica distinta. Le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2014/65 hanno il fine di eliminare gli ostacoli nell'ambito della fornitura transfrontaliera di servizi di investimento armonizzati e di garantire parità di condizioni tra i soggetti che prestano i medesimi servizi di investimento nel rispetto degli stessi requisiti di legge; un GEFIA autorizzato a prestare tali servizi dovrebbe essere in grado di farlo a livello transfrontaliero, fermi restando gli opportuni obblighi di notifica, definiti dell'autorizzazione concessa dalle autorità competenti del relativo Stato membro di origine. L'articolo 92 della direttiva (UE) 2014/65 apporta modifiche all'articolo 4 (paragrafo 1, lettera r) e all'articolo 33 della direttiva 2011-61-UE stabilendo che un GEFIA autorizzato a prestare tali servizi dovrebbe essere in grado di farlo a livello transfrontaliero, fatti salvi gli opportuni obblighi di notifica, in virtù dell'autorizzazione concessa dalle autorità competenti del relativo Stato membro di origine; con l'articolo 94 abroga la direttiva 2004/39/CE che sancisce le disposizioni per i sistemi autorizzati ad operare il qualità di mercati regolamentati e le disposizioni che devono rispettare le imprese di investimento per essere autorizzate all'esercizio dell'attività: prestare uno o più servizi di investimento a terzi e nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio, gestione portafogli, consulenza in materia di investimenti, assunzione a fermo di strumenti finanziari e collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile o anche senza impegno irrevocabile, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. La direttiva 2004/39/CE a sua volta abroga la direttiva del Consiglio delle Comunità europee relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, la direttiva 93/22/CEE; direttiva che costituì uno strumento essenziale per la realizzazione, nel settore delle imprese di investimento, del mercato interno, decisa con l'Atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle imprese d'investimento, (le prime disposizioni in merito alla libertà di stabilimento risale all'anno 1973 con l'emanazione della direttiva 73/183/CEE). La direttiva 2004/39/CEE modifica la direttiva 85/611/CEE in
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cui l'obbiettivo della Commissione è stato un coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli organismi d'investimento collettivo, per ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra questi organismi e potere attuare una tutela più efficace e più uniforme dei partecipanti; obbiettivi che avrebbero facilitato negl'anni avvenire la commercializzazione delle quote degli organismi d'investimento collettivo situati in uno stato membro, nel territorio degl'atri Stati membri della Comunità Europea. Modifica la direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio che raggruppa in un testo unico la direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari, la prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi, la seconda direttiva (89/646/CEE) del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi ed in fine la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. La direttiva (UE) 2014/65 ha subito modifiche con l'emanazione della direttiva (UE) 2016/1034. Modifiche sono apportate anche dal regolamento (UE) 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli CSD e recante modifica delle direttive 98/26/CE (concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli) e del regolamento (UE) n. 236/2012, illustrato nei paragrafi precedenti, paragrafo 2.2 (relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente "credit default swap"); quest'ultimo introduce nella normativa i riferimenti allo stesso regolamento (UE) 909/2014 per quanto concerne i CSD, depositari centrali di titoli. Integrazioni alla direttiva 2014/65/UE sono state attuate con l'adozione del regolamento (UE) 2017/568 con riferimento all'articolo 51 paragrafo 6, comma 3, progetti e norme di regolamentazione che l'ESMA elabora con riferimento ai dispositivi di cui il mercato
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regolamentato deve dotarsi per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi che incombono loro ai sensi del diritto dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc per agevolare ai suoi membri e ai suoi partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate alle condizioni stabilite dal diritto dell'Unione. La direttiva 2014/65/UE è anche integrata dall'attuazione del regolamento (UE) 2017/576, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione. Ulteriori obblighi per le società che erogano servizi di investimento sono sanciti dal regolamento (UE) 600/2014 (regolamento MiFIR: Markets in Financial Instruments Regulation) adottato dalla Commissione Europea a causa delle debolezze che la crisi finanziaria tra il 2006 ed il 2008 (anni in cui la crisi ha prodotto il maggiore effetto) ha messo in luce, debolezze nella trasparenza dei mercati finanziari che potrebbero comportare conseguenze socioeconomiche negative. La commissione ritiene che maggiore trasparenza è uno dei principi condivisi per rafforzare il sistema finanziario, come confermato dalla dichiarazione dei leader del G20 resa a Londra in data 2 aprile 2009. Adottando un nuovo quadro normativo finalizzato ad ottenere maggiore trasparenza e rendere più efficace il funzionamento del mercato interno degli strumenti finanziari, vengono definiti requisiti uniformi in materia di trasparenza delle transazioni effettuate nei mercati degli strumenti finanziari; il nuovo quadro normativo definito con il regolamento (UE) 600/2014 fornisce un insieme di norme esaustive e applicabili a un ampio ventaglio di strumenti finanziari e prevede requisiti di trasparenza applicabili agli ordini e alle operazioni su azioni conformemente a quanto definito nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sostituita dalla nuova direttiva (UE) 2014/65. Il regolamento stabilisce requisiti uniformi in relazione a: a) comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni, b) segnalazione delle operazioni alle autorità competenti, c) negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate, d) accesso non discriminatorio alla compensazione e accesso non discriminatorio alla negoziazione di valori di riferimento, e) poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti, all'ESMA e all'ABE nonché poteri conferiti all'ESMA in ordine ai controlli sulla gestione delle posizioni e alle limitazioni delle posizioni, f) prestazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi, in seguito a una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale. Si applica alle imprese di
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investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE e agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio quando prestano servizi di investimento e/o svolgono attività di investimento, nonché ai gestori del mercato, inclusa qualsiasi sede di negoziazione da questi gestita. Il regolamento interessa anche le controparti centrali in operazioni OTC, in particolare il titolo V si applica alla totalità delle controparti finanziarie ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 e a tutte le controparti non finanziarie di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento ed il titolo VI del presente regolamento si applica altresì alle CCP e ai soggetti che detengono diritti di proprietà sui valori di riferimento. Le norme sancite con il regolamento (UE) 600/2014 in merito alla trasparenza delle operazioni con gli strumenti finanziari interessano anche i gestori di mercato e le società di investimento che gestiscono una propria sede di negoziazione; sono sanciti obblighi anche per le operazioni che interessano strumenti non rappresentativi di capitale come obbligazioni, strumenti finanziari strutturati (caratterizzati dalla combinazione di un titolo ed uno o più derivati), quote di emissione (gas nocivi) e strumenti derivati (OTC). Vengono dettate disposizioni che consentono ad una impresa di un terzo paese di fornire servizi di investimento senza la necessità di una succursale nel paese membro. Ai fini dello stesso regolamento sono definiti i mercati liquidi, e le definizioni di frammentazione della liquidità: mercato liquido: il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, e laddove il mercato sia valutato conformemente ai criteri sotto elencati, tenendo conto delle strutture specifiche di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari: i) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari, ii) il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti finanziari negoziati in relazione a un determinato prodotto, iii) le dimensioni medie dei differenziali, ove disponibili; inoltre è definito mercato di uno strumento finanziario negoziato quotidianamente, quando è valutato conformemente ai criteri seguenti: i) il flottante; ii) il numero medio giornaliero di operazioni relative a tali strumenti finanziari; iii) il controvalore medio giornaliero degli scambi di tali strumenti finanziari.
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Frammentazione della liquidità: una situazione in cui: a) i partecipanti alla sede di negoziazione non sono in grado di concludere un'operazione con uno o più partecipanti della medesima sede perché mancano accordi di compensazione accessibili a tutti i partecipanti, oppure b) un membro compensatore (clearing member) o i suoi clienti siano costretti a detenere le loro posizioni in uno strumento finanziario in più di una CCP, il che limiterebbe le possibilità di compensazione delle esposizioni finanziarie. Debito sovrano: uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano (titolo di stato). Il regolamento (UE) 600/2014 è integrato dal regolamento (UE) 2017/583 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.
5 - FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI: DIRETTIVA (UE) 2011/61 GEFIA 5.1 - Direttiva (UE) 2011/61 GEFIA La direttiva 2011/61/UE che come abbiamo visto nel paragrafo precedente è stata modificata dall'articolo 92 della direttiva (UE) 2014/65, fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione. La direttiva mira a creare un mercato interno per i GEFIA e un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato e rigoroso per quanto riguarda le attività all'interno dell'Unione di tutti i GEFIA, incluso quelli aventi sede legale in uno Stato membro (GEFIA UE) e quelli aventi sede legale in un paese terzo (GEFIA non UE). Poiché le conseguenze pratiche e le possibili difficoltà derivanti da un quadro regolamentare armonizzato e da un mercato interno per i GEFIA non UE che svolgono attività di gestione e/o commercializzazione in seno all'Unione e per i GEFIA UE che gestiscono fondi di investimento alternativi (FIA) non UE sono incerte e difficilmente prevedibili a causa della mancanza di precedente esperienza in questo ambito, la Commissione Europea prevede con la
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direttiva 2011/61/UE un meccanismo di riesame. L'obiettivo perseguito, dopo un periodo transitorio di due anni, è che un regime armonizzato di passaporto diventi applicabile per i GEFIA non UE che svolgono attività di gestione e/o commercializzazione nell'Unione e i GEFIA UE che gestiscono FIA non UE successivamente all'entrata in vigore di un atto delegato della Commissione a tal proposito. L'obiettivo perseguito è che il regime armonizzato, durante un ulteriore periodo transitorio di tre anni, coesista con i regimi nazionali degli Stati membri nel rispetto di determinate condizioni minime di armonizzazione. Trascorso tale periodo di coesistenza triennale, l'obiettivo perseguito è di sopprimere i regimi nazionali alla data di entrata in vigore di un ulteriore atto delegato della Commissione. Obbiettivo sancito con le modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2014/65 (articolo 92) valutate più in dettaglio nel precedente paragrafo. La direttiva (UE) 2011/61 si applica ai GEFIA, senza dipendere dalle modalità giuridiche o contrattuali in base alle quali è stato loro attribuito l'incarico, che gestiscono tutti i tipi di fondi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 e successive modifiche di cui al paragrafo 3, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). È sancito che i GEFIA non possano gestire OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE sulla base di un'autorizzazione accordata ai sensi della direttiva 2011/61/UE; per una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE che presenta domanda di autorizzazione come GEFIA, non viene imposto dalle autorità competenti di fornire informazioni o documenti già forniti al momento della domanda di autorizzazione per la gestione di OICVM, a condizione che tali informazioni o documenti siano aggiornati, inoltre le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, non devono ottenere un'autorizzazione ai sensi della presente direttiva per poter fornire servizi d'investimento quali la gestione di portafogli individuali in relazione ai FIA. Per le imprese d'investimento è possibile offrire, direttamente o indirettamente, quote o azioni di un FIA a investitori nell'Unione o collocare tali quote o azioni presso investitori nell'Unione soltanto nella misura in cui le quote o azioni possono essere commercializzate conformemente alla presente direttiva. Nel recepire la presente direttiva nel diritto nazionale, gli Stati membri dovono tenere conto della finalità normativa di detta disposizione e dovrebbero garantire che anche le imprese di investimento stabilite in un paese terzo che, a norma del pertinente diritto nazionale, possono prestare servizi di investimento per FIA ricadano nell'ambito di
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applicazione di detta disposizione. La prestazione di servizi di investimento da parte di tali soggetti, in relazione a FIA, non dove costituire un'elusione de facto della presente direttiva attraverso la trasformazione del GEFIA in società fantasma, indipendentemente dal fatto che questi sia stabilito nell'Unione o in un paese terzo. I fondi di investimenti alternativi, FIA, sono definiti organismi di investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che: i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; e ii) non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/65/CE. Con i FIA vengono identificati tutti i fondi comuni di investimento collettivo non armonizzati e quindi non rientranti nelle disposizioni della indicata direttiva per gli OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzati, quindi regolamentati a livello comunitario); un FIA può essere costituito in forza del diritto contrattuale, in forma di negozio fiduciario, per legge o può avere altre forma giuridica e sono regolamentati dalla legislazione del paese membro in cui sono stabiliti a differenza delle società di gestione per cui viene attuato una legislazione armonizzata a livello Europeo proprio dalla direttiva 2011/61/UE. I GEFIA sono definiti persone giuridiche che esercitano abitualmente l'attività di gestione di uno o più FIA, le succursali nel caso di un GEFIA, sono la sede di attività che costituisce una parte, priva di personalità giuridica, di un GEFIA e presta i servizi per i quali il GEFIA è stato autorizzato. Tutte le sedi di attività create nello stesso Stato membro da un GEFIA con la sede legale in un altro Stato membro o in un paese terzo sono considerate come un'unica succursale; la commissione di gestione (carried interest) è la quota degli utili del FIA spettanti al GEFIA a titolo di compenso per la gestione del FIA, ad esclusione di qualsiasi partecipazione agli utili del fondo spettanti al GEFIA come utile su un investimento da parte del GEFIA nel FIA. La direttiva sancisce l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché ciascun FIA gestito nell'ambito della presente direttiva abbia un GEFIA unico, responsabile del rispetto della presente direttiva. Il GEFIA può essere: a) un gestore esterno, che è la persona giuridica nominata dal FIA o per conto del FIA e che tramite questa nomina è responsabile della gestione del FIA (GEFIA esterno); ovvero b) laddove la forma giuridica del FIA consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un GEFIA esterno, il FIA stesso, il quale è pertanto autorizzato in qualità di GEFIA. Un GEFIA esterno, ove non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva di cui sono responsabili il FIA o un altro soggetto per conto di questo, informa immediatamente le autorità competenti del proprio
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Stato membro d'origine e, se del caso, le autorità competenti del FIA UE interessato. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA richiedono al GEFIA di porre rimedio alla situazione. Se, nonostante l'adozione dei provvedimenti, l'inosservanza persiste, e nella misura in cui essa riguardi un GEFIA UE o un FIA UE, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA richiedono le dimissioni di questo da gestore di tale FIA. In tal caso, il FIA non può più essere commercializzato nell'Unione. Se si tratta di un GEFIA non UE che gestisce un FIA non UE, tale fondo non può più essere commercializzato nell'Unione e le autorità competenti dello Stato membro di riferimento (dove il GEFIA no UE è autorizzato per la gestione dei FIA UE e no UE nel rispetto della direttiva 2011/61/UE) del GEFIA informano immediatamente della modifica le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA. Numerose disposizioni della presente direttiva impongono ai GEFIA di garantire l'osservanza di obblighi per i quali, in alcune strutture dei fondi, il gestore non è responsabile. Ne sono un esempio le strutture dei fondi in cui la responsabilità di nomina del depositario incombe al FIA o altro soggetto che agisce per conto del fondo medesimo. In tal caso il GEFIA non ha il controllo definitivo sull'effettiva nomina del depositario, a meno che il fondo non sia gestito internamente da questo ultimo; la direttiva 2011/61/UE non disciplina i FIA, non può imporre ai fondi l'obbligo di nominare un depositario. Viene sancito l'obbligo per i GEFIA di garantire l'osservanza degli obblighi vigenti che ricadono su un fondo o su un altro soggetto per suo conto e in caso di violazione di tali obblighi è fatto obbligo per le autorità competenti di chiedere al GEFIA l'adozione di misure necessarie per ovviare alla situazione e se, nonostante tali misure, l'inosservanza persiste e si tratti di un GEFIA UE o di un GEFIA non UE autorizzato che gestisce un FIA dell'Unione, questi devono rinunciare alla gestione del fondo stesso; qualora non rinuncino, le autorità competenti del suo Stato membro d'origine devono imporre la rinuncia vietando la commercializzazione del FIA nell'Unione. Lo stesso divieto è applicato al GEFIA non UE autorizzato che commercializzi nell'Unione un fondo d'investimento alternativo esterno all'Unione europea. La direttiva 2011/61/UE prevede inoltre un regime agevolato (deroghe) per i GEFIA nel caso in cui i FIA cumulativi gestiti non superino la soglia di 100 000 000 di EUR o di 500 000 000 di EUR per i GEFIA che gestiscono solo fondi che non ricorrono alla leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di rimborso per un periodo di cinque anni. Sebbene sia improbabile che le attività dei GEFIA in questione abbiano conseguenze significative a livello individuale per la stabilità finanziaria, potrebbe accadere che, congiuntamente, tali attività generino rischi sistemici. Di conseguenza è
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opportuno che tali GEFIA siano soggetti oltre all'obbligo di autorizzazione integrale bensì all'obbligo di registrazione nel proprio Stato membro d'origine e che forniscano, alle autorità competenti le informazioni pertinenti sugli strumenti principali che negoziano e sulle principali esposizioni e più importanti concentrazioni dei FIA che gestiscono. Le deroghe previste dalla direttiva, prevedono comunque che i GEFIA di minori dimensioni siano trattati come GEFIA soggetti alla procedura di adesione prevista dalla direttiva stessa e l'eventuale esenzione non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre obblighi più rigorosi ai GEFIA che non abbiano aderito; in particolare gli Stati membri provvedono affinché i GEFIA che beneficiano di deroghe, perlomeno: a) siano soggetti a registrazione presso le autorità competenti del loro Stato membro d'origine, b) identifichino se stessi e i FIA che gestiscono presso le autorità competenti del loro Stato membro d'origine all'atto della registrazione, c) forniscano informazioni sulle strategie di investimento dei FIA che gestiscono alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine all'atto della registrazione, d) forniscano periodicamente alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine informazioni sui principali strumenti in cui negoziano e sulle principali esposizioni e più importanti concentrazioni dei FIA che gestiscono al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare efficacemente il rischio sistemico, e e) notifichino alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine il fatto di non soddisfare più le condizioni di deroga. I GEFIA che beneficiano delle indicate agevolazioni non possono avvalersi di nessuno dei diritti concessi a norma della presente direttiva, a meno che non scelgano di sottoporsi alle norme della presente direttiva. Qualora un GEFIA faccia questa scelta, la presente direttiva diviene integralmente applicabile. Viene stabilito che la gestione di FIA deve consistere nel fornire almeno servizi di gestione dell'investimento. Il singolo GEFIA da nominare ai sensi della presente direttiva non può essere autorizzato a prestare un servizio di gestione del portafoglio senza fornire allo stesso tempo un servizio di gestione del rischio o viceversa, inoltre non deve essere precluso l'esercizio di funzioni di amministrazione e di commercializzazione di un FIA, ovvero di funzioni relative alle attività del FIA. Un GEFIA esterno può prestare anche servizi di gestione di portafogli di investimento, con mandati conferiti dagli investitori su base discrezionale e individualizzata, compresi i portafogli di proprietà di fondi pensione e degli enti pensionistici aziendali o professionali contemplati dalla direttiva 2003/41/CE (abrogata dalla direttiva 2016/2341/UE), relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, ovvero di prestare servizi ausiliari di consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione di quote di organismi di
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investimento collettivo e ricezione e trasmissione di ordini. Conformemente all'autorizzazione di cui alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche (direttiva 2014/91/UE), a un GEFIA esterno è consentita la gestione di OICVM. La direttiva stabilisce solidi sistemi di controllo di governance per i GEFIA definendo disposizioni al fine di minimizzare i conflitti di interesse; sancisce requisiti organizzativi senza pregiudicare i regimi e i controlli previsti dal diritto nazionale in materia di registrazione delle persone che lavorano presso o per un GEFIA. Le attività gestite da un GEFIA sono di seguito elencate: 1. Funzioni minime di gestione degli investimenti che un GEFIA svolge nella gestione di un FIA: a) gestione del portafoglio; b) gestione del rischio. 2. Altre funzioni supplementari che un GEFIA può svolgere durante la gestione collettiva di un FIA: a) amministrazione: i) servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo; ii) servizio di informazione per i clienti; iii) valutazione e determinazione del prezzo, anche ai fini delle dichiarazioni fiscali; iv) verifica dell'osservanza della normativa applicabile; v) tenuta del registro dei detentori delle quote/azioni; vi) distribuzione dei proventi; vii) emissione e rimborso delle quote/azioni; viii) regolamento dei contratti,compreso l'invio dei certificati; ix) tenuta delle registrazioni contabili; b) commercializzazione; c) attività collegate agli attivi dei FIA, segnatamente i servizi necessari a soddisfare gli obblighi fiduciari del GEFIA, la gestione delle strutture, attività di amministrazione dei beni immobili, consulenze a imprese sulla struttura del capitale, la strategia industriale e le questioni collegate, consulenze e servizi in materia di fusioni e acquisizione di imprese nonché altri servizi collegati alla gestione del FIA e alle società e altre attività in cui ha investito. Alcune delle attività sopra elencate possono essere delegate e la direttiva in merito stabilisce rigorosi vincoli e requisiti e la delega di compiti ausiliari, quali ad esempio le funzioni amministrative o tecniche eseguite dal GEFIA nell'ambito delle proprie mansioni gestionali, non dovrebbe essere assoggettata agli specifici vincoli e requisiti previsti dalla presente direttiva. I recenti sviluppi del mercato dei fondi alternativi di investimento sottolineano l'importante esigenza di separare la custodia dei patrimoni dalle funzioni di gestione e di distinguere il patrimonio degli investitori da quello del gestore; con la direttiva viene stabilito l'obbligo di designare un depositario diverso dal GEFIA nominato per esercitare le funzioni di depositario relativamente ai FIA. Vengono sancite dalla commissione disposizioni relative alla designazione e alle funzioni di un depositario da applicarsi a tutti i FIA gestiti da un GEFIA soggetto alla presente direttiva e, pertanto, a tutti i modelli di impresa dei FIA.
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Per i FIA che non prevedono la possibilità di esercitare il diritto di rimborso nel quinquennio successivo alla data degli investimenti iniziali e che, in base alla propria politica di investimento fondamentale, di norma non investono in attività che debbono essere tenute in custodia conformemente alla presente direttiva o investono generalmente in società emittenti o non quotate allo scopo potenzialmente di acquisire il controllo su tali società ai sensi della presente direttiva, quali ad esempio fondi di investimento in capitali privati, fondi di investimento in capitali di rischio (venture capital funds) e fondi immobiliari, gli Stati membri possono poter consentire la nomina di un notaio, di un avvocato, di un conservatore o di altro soggetto che eserciti le funzioni di depositario. In tali casi le funzioni di depositario rientrano nel quadro di attività professionali o commerciali per le quali il soggetto nominato è tenuto all'obbligo di registrazione professionale riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o a norme deontologiche e può offrire sufficienti garanzie finanziarie e professionali per consentirgli di esercitare in modo efficace le pertinenti funzioni di depositario del fondo e onorare gli impegni inerenti a dette funzioni, disposizioni stabilite dalla direttiva 2011/61/UE per tenere conto delle prassi vigenti per determinati tipi di fondi chiusi. Per tutti gli altri FIA, il depositario dovrebbe essere un ente creditizio, un'impresa di investimento o un altro soggetto ammesso secondo la direttiva 2009/65/CE, data l'importanza della funzione di custodia. Per i FIA non UE, il depositario dovrebbe poter essere un ente creditizio o qualsiasi altro soggetto sottoposto ad una regolamentazione e vigilanza prudenziali efficaci, che abbiano un effetto analogo a quello del diritto dell'Unione e siano effettivamente applicate. Il depositario dove avere la sede legale o una succursale nello stesso paese del FIA. Per un FIA non UE è possibile avere un depositario stabilito nel paese terzo di cui trattasi soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni aggiuntive. Sulla base dei criteri stabiliti in atti delegati, la Commissione ha la facoltà di adottare misure di esecuzione, precisando che la regolamentazione e la vigilanza prudenziali di un paese terzo hanno gli stessi effetti del diritto dell'Unione e sono effettivamente applicate. Inoltre, qualora le autorità competenti siano in disaccordo sulla corretta applicazione delle altre condizioni aggiuntive, si dovrebbe applicare la procedura di mediazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (che istituisce l'ESMA). In alternativa, per i FIA non UE, per il depositario è prevista la possibilità di stabilimento nello Stato membro d'origine o nello Stato membro di riferimento del GEFIA che gestisce il FIA. Il depositario è responsabile del monitoraggio appropriato dei flussi di cassa del FIA, assicura in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti al FIA, o al GEFIA che agisce per conto del fondo, siano
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registrati correttamente su conti intestati al FIA o al GEFIA che agisce per conto del fondo oppure al depositario che agisce per conto del FIA per la custodia di attività del FIA, tra cui la custodia degli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e di tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati a quest'ultimo, nonché per la verifica della proprietà di tutte le altre attività detenute dal FIA o dal GEFIA per conto del fondo stesso. All'atto di garantire che il denaro degli investitori sia correttamente registrato in un conto di liquidità, il depositario dovrebbe tener conto delle disposizioni definite dall'articolo 13, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2004/39/CE per la salvaguardia delle attività della clientela; i menzionati paragrafi stabiliscono che una società di investimento e quindi in questo caso il depositario (che può anche essere una società di investimento) quando detengono strumenti finanziari appartenenti ai clienti, adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di proprietà di questi ultimi, segnatamente in caso di insolvenza dell'impresa di investimento, e per impedire che gli strumenti dei clienti siano utilizzati dall'impresa di investimento per conto proprio, salvo accordo esplicito dei clienti stessi; quando detengono fondi appartenenti ai clienti, le imprese di investimento adottano misure adeguate per salvaguardare i diritti di questi ultimi e per impedire che i fondi dei clienti siano utilizzati dalle imprese per conto proprio, salvo nel caso degli enti creditizi. La direttiva 2004/39/CE è stata abrogata dalla direttiva 2014/65/UE (articolo 94 della medesima) che a sua volta è modificata dalla direttiva 2016/1034/UE. La Commissione Europea con la direttiva 2011/61/UE tiene conto del fatto che numerosi FIA, in particolare i fondi speculativi (hedge funds), fanno attualmente ricorso a un intermediario principale (prime broker) e garantisce che i FIA continuino ad avvalersi dei servizi degli intermediari principali; inoltre stabilisce che salvo esista una separazione funzionale e gerarchica tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le funzioni di intermediario principale e che non siano stati opportunamente individuati, gestiti e comunicati agli investitori del FIA i potenziali conflitti di interesse, un intermediario principale non può essere nominato in qualità di depositario, dal momento che gli intermediari principali agiscono come controparti dei FIA e non possono pertanto agire contemporaneamente nel miglior interesse del fondo come è richiesto al depositario. I depositari possono delegare i compiti di custodia ad uno o più intermediari principali o altri terzi; oltre alle funzioni delegate di custodia, gli intermediari principali possono essere autorizzati a fornire al FIA servizi di intermediazione principale che non formino parte degli accordi di delega. Il depositario resta responsabile di ogni perdita subita dal GEFIA, dal FIA e dagli investitori; viene distinta la perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia con altri tipi di perdita. In caso di una perdita diversa da quella di
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strumenti finanziari in custodia, il depositario è responsabile in caso di dolo o di negligenza. Qualora il depositario detenga in custodia attività e tali attività vadano perse, il depositario è responsabile, salvo non sia in grado di dimostrare che tale perdita è legata a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. In tale contesto, un depositario non dovrebbe, ad esempio, poter invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità. Il depositario è ritenuto responsabile in caso di perdita degli strumenti finanziari la cui custodia è stata delegata a terzi. Tuttavia, purché il depositario sia espressamente autorizzato a esonerarsi dalle proprie responsabilità subordinatamente al trasferimento contrattuale di tali responsabilità ai terzi in questione, sulla base di un contratto scritto tra il depositario e il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA, contratto in cui tale esonero è oggettivamente giustificato, e purché i terzi in questione possano effettivamente essere ritenuti responsabili della perdita in forza di un contratto tra il depositario e tali terzi, il depositario può esonerarsi dalle proprie responsabilità se è in grado di dimostrare di aver agito con la competenza, la cura e la diligenza dovute e di aver soddisfatto le specifiche prescrizioni previste per la delega. Prescrivendo la necessità di un trasferimento per via contrattuale della responsabilità a terzi, la direttiva 2011/61/UE intende attribuire effetti esterni a tale contratto, rendendo i terzi direttamente responsabili nei confronti del FIA o degli investitori di tale fondo per la perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia. Inoltre, ove la legislazione di un paese terzo prescriva che determinati strumenti finanziari siano custoditi da un soggetto locale e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfino tutti i requisiti per la delega del depositario, quest'ultimo può esonerarsi dalla propria responsabilità purché il regolamento o i documenti costitutivi del FIA interessato prevedano espressamente un siffatto esonero; gli investitori devono essere stati debitamente informati di tale esonero e delle circostanze che lo giustificano prima di aver effettuato l'investimento, inoltre il FIA o il GEFIA per conto del FIA devono istruire il depositario a delegare la custodia di tali strumenti finanziari a un soggetto locale. Tra il depositario e il FIA o il gestore che agisce per conto del FIA deve esistere un contratto scritto che espressamente autorizza siffatto esonero, e deve esistere un contratto scritto tra il depositario e i terzi che trasferisca espressamente a questi ultimi la responsabilità del depositario e consenta al FIA o, al gestore per conto del FIA, di richiedere il risarcimento nei confronti dei terzi per la perdita degli strumenti finanziari ovvero consenta al depositario di presentare una tale richiesta per conto loro.
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La direttiva 2011/61/UE definisce obblighi di trasparenza stabilendo per un GEFIA di pubblicare, per ciascun FIA UE che gestisce e per ciascun FIA che commercializza nell'Unione, una relazione annuale per ogni esercizio entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, conformemente alla presente direttiva. Tale periodo di sei mesi dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri di imporre un termine più breve. Essendo possibile per un GEFIA vendere o acquistare strumenti finanziari per un ammontare superiore al capitale posseduto, quindi ricorrere alla leva finanziaria e, in determinate circostanze, contribuire ad accrescere i rischi sistemici o al disordine sui mercati, occorre imporre obblighi specifici a carico dei GEFIA che fanno ricorso alla leva finanziaria. Le informazioni necessarie per individuare, sorvegliare e rispondere a tali rischi non sono state raccolte in maniera uniforme in tutta l'Unione e scambiate tra gli Stati membri in modo da individuare potenziali fonti di rischi per la stabilità dei mercati finanziari nell'Unione. Per porre rimedio a questa situazione, specifiche prescrizioni sono applicate ai GEFIA che fanno un ricorso sostanziale alla leva finanziaria al livello del FIA. Tali GEFIA sono tenuti a comunicare le informazioni relative al livello generale della leva finanziaria utilizzata, della leva finanziaria derivante dal prestito di contante o di titoli e della leva finanziaria derivante da una posizione detenuta in derivati, dal riutilizzo di attività e dalle principali fonti di leva finanziaria nel loro FIA. Le informazioni raccolte dalle autorità competenti dovrebbero essere condivise con altre autorità nell'Unione, con l'AESFEM e con il Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, in modo da promuovere un'analisi collettiva dell'impatto della leva finanziaria dei FIA gestiti dai GEFIA sul sistema finanziario dell'Unione, nonché una risposta comune. Nel caso in cui uno o più FIA gestiti da un GEFIA costituiscano potenzialmente un'importante fonte di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri, tali informazioni devono essere condivise anche con le autorità competenti. Per garantire un'adeguata valutazione dei rischi rappresentati dal ricorso alla leva finanziaria da parte di un GEFIA in relazione ai FIA che gestisce, il GEFIA ha l'obbligo di dimostrare che i limiti della leva finanziaria per ciascun FIA gestito sono ragionevoli e di rispettare tali limiti in ogni momento. Quando la stabilità e l'integrità del sistema finanziario sono minacciate, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA hanno l'obbligo di imporre limiti al livello di leva finanziaria che un GEFIA può utilizzare nei FIA di sua gestione. L'AESFEM e il CESR devono essere informati di qualsiasi intervento compiuto a tale riguardo. Con la direttiva è consentito all'AESFEM, tenuto conto del parere
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del CERS, di stabilire se la leva finanziaria utilizzata da un GEFIA o da un gruppo di GEFIA rappresenti un rischio sostanziale per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario e di indirizzare alle autorità competenti un parere in cui siano precisate le misure correttive da adottare. La Commissione ritiene necessario assicurare che le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA, le società sulle quali i FIA esercitano un controllo e il personale di tali società ricevano determinate informazioni necessarie affinché tali società valutino il modo in cui tale controllo inciderà sulla loro situazione. Per i GEFIA gestori di FIA che esercitano un controllo su un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, le informazioni sono generalmente fornite in conformità della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte di pubblico acquisto, e della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Per i gestori di FIA esercitanti un controllo su società non quotate occorre applicare obblighi specifici per assicurare la trasparenza in relazione alla società controllata, applicando obblighi di trasparenza, divulgazione e informazione più rigorosi. La commissione ritiene che le relazioni annuali del FIA pertinente siano completate da informazioni specifiche in merito alla società controllata o che tali informazioni aggiuntive siano incluse nella relazione annuale delle società controllata. Tali informazioni sono messe a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di questi, dei lavoratori stessi, nonché degli investitori del FIA interessato. Obblighi specifici di informazione ai lavoratori di determinate società si applicano nei casi in cui i FIA acquisiscano il controllo su società ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il GEFIA non ha alcun controllo sul FIA, a meno che non si tratti di un FIA gestito internamente. Inoltre, conformemente ai principi generali del diritto societario, non sussiste alcun rapporto diretto tra gli azionisti e i rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, i lavoratori stessi. Per tali ragioni, a un azionista o al suo gestore, vale a dire al FIA e al GEFIA, non possono essere imposti ai sensi della presente direttiva obblighi specifici di informazione ai rappresentanti dei lavoratori, o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione a tali rappresentanti dei lavoratori, o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi, la presente direttiva dovrebbe prevedere in capo al GEFIA interessato l'obbligo di adoperarsi al meglio per assicurare che il consiglio di amministrazione della società interessata renda pubbliche le relative informazioni ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di
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questi, ai lavoratori stessi. Se un GEFIA gestisce uno o più FIA che acquisiscono il controllo di una società non quotata, tale GEFIA ha l'obbligo di fornire alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine le informazioni sul finanziamento dell'acquisizione. Tale obbligo di informazione sul finanziamento trova applicazione anche nel caso in cui un GEFIA gestisca FIA che acquisiscono il controllo su un emittente di azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Quando un GEFIA gestisce uno o più FIA che acquisiscono il controllo su una società non quotata o un emittente, per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo sulla società da parte dei FIA, il GEFIA non è autorizzato ad agevolare, sostenere o ordinare l'eventuale distribuzione, riduzione di capitale, rimborso di azioni e/o acquisto di azioni proprie da parte della società conformemente alla presente direttiva; nella misura in cui sia autorizzato a votare per conto dei FIA negli organi direttivi della società, non può votare a favore di una distribuzione, una riduzione di capitale, un rimborso di azioni e/o un acquisto di azioni proprie da parte della società conformemente alla presente direttiva e deve compiere in ogni caso tutto ciò che è in suo potere per evitare distribuzioni, riduzioni di capitale, rimborsi di azioni e/o acquisti di azioni proprie da parte della società conformemente alla presente direttiva. Nelle ricezione della presente direttiva nel diritto nazionale, gli Stati membri hanno obbligo di dare la giusta rilevanza all'esigenza di avere parità di condizioni tra FIA UE e FIA non UE allorché acquisiscono il controllo di società stabilite nell'Unione. Gli obblighi di notifica e pubblicità e le specifiche garanzie contro la disaggregazione delle attività (asset stripping), nel caso di controllo di una società non quotata o di un emittente, sono soggetti ad un'eccezione generale per quanto riguarda il controllo su piccole e medie imprese e società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili. Tali obblighi non sono intesi a rendere pubbliche le informazioni proprietarie che svantaggerebbero il gestore rispetto a potenziali concorrenti, quali ad esempio fondi sovrani o concorrenti che potrebbero voler mettere fuori gioco la società bersaglio utilizzando le suddette informazioni a loro vantaggio (ad esempio informazioni gestionali riservate che se pubbliche possono compromettere la fattibilità dell'intendo imprenditoriale della società). Gli obblighi di notificare e pubblicare le informazioni vanno applicati, pertanto, subordinatamente alle condizioni e alle restrizioni relative alle informazioni riservate stabilite dalla direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e senza pregiudizio delle direttive 2004/25/CE e 2004/109/CE. Per tanto gli Stati membri dispongono che, entro i limiti e le condizioni stabiliti dal diritto
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nazionale, i rappresentanti dei lavoratori e chiunque che li assista non siano autorizzati a rivelare ai lavoratori o a terzi le informazioni che hanno ripercussioni sui legittimi interessi della società e che sono state espressamente fornite loro in via riservata. Gli Stati membri hanno comunque la possibilità di autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e chiunque che li assista a trasmettere le informazioni riservate ai lavoratori o ai terzi tenuti all'obbligo di riservatezza; si adoperano affinché i GEFIA interessati non esigano la comunicazione di informazioni da parte del consiglio di amministrazione ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, ai lavoratori stessi, allorché la natura delle informazioni in oggetto sia tale da nuocere gravemente, in base a criteri oggettivi, al funzionamento della società interessata o possa portarle pregiudizio. Gli obblighi di notifica e pubblicità e le specifiche garanzie contro la disaggregazione delle attività fanno salve eventuali norme più rigorose adottate dagli Stati membri. Al capo II della direttiva vengono definite disposizioni riferite alle condizioni per l'accesso alle attività di GEFIA, al capo III le condizioni operative tra cui i principi generali, le disposizioni per la delega di funzioni, disposizioni in merito al depositario; nel capo IV vengono definite gli obblighi di trasparenza, al capo V disposizioni in materia di GEFIA che gestiscono specifici fondi di investimento alternativo come eccessiva leva finanziaria, vengono sanciti obblighi imposti ai GEFIA che gestiscono FIA che acquisiscono il controllo di società non quotate e di emittenti. Nel capo VI della direttiva viene sancito il diritto per i GEFIA di commercializzare e gestire FIA UE nell'unione; al capo VII sono definite condizioni per i GEFIA UE che gestiscono FIA non UE che non sono commercializzati negli Stati membri e per l'autorizzazione dei GEFIA no UE che vogliono gestire FIA nell'Unione europea; sono previste condizioni di deroga di alcune disposizioni per i GEFIA no UE che chiedono autorizzazione in uno stato membro di riferimento nei casi in cui non è possibile conciliarle con disposizioni del terzo stato a cui è soggetto oppure queste sono equivalenti alle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, quindi con lo stesso scopo normativo e che offrono stesso livello di protezione per gli investitori. Al capo VIII vengono definite disposizioni per gli Stati membri per consentire ai GEFIA di commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio quote o azioni dei FIA che gestiscono a norma della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che tali FIA siano commercializzati su base nazionale o transnazionale o siano FIA UE o non UE; negl'ultimi due capi vengono sancite disposizioni in merito all'autorità competenti (designazioni, poteri ed impugnazioni) e le disposizioni transitorie e finali della direttiva.
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Con la direttiva 2011/61/UE come visto nel paragrafo precedente viene modificata la direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), viene modificata la direttive 2003/41/CE relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, viene modificato il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, agenzie ECAI incontrate negli studi relativi al regolamento (UE) 573/2013 (7°) con riferimento alla valutazione del rischio assunto dagl'enti di interesse pubblico (enti creditizi, enti finanziari) per la determinazione del patrimonio regolamentare, in fine modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010, regolamento che istituisce l'Autorità europea di vigilanza ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e abroga la decisione 2009/77/CE essendo sancito dallo stesso regolamento che l'ESMA assuma tutti i compiti e poteri attuali del comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari CEBS, autorità istituita dalla commissione proprio con la decisione 2009/77/CE e quindi abrogata dal regolamento 1095/2010 che inoltre modifica la decisione n. 716/2009/CE della Commissione con riferimento alla rimozione del CEBS tra i beneficiari delle sovvenzioni erogate dalla Commissione in merito al programma comunitario, istituito con la stessa decisione, a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.
(7°) NOTA: un'agenzia di rating o agenzia di valutazione è una società che assegna un giudizio o valutazione (rating) in merito alla solidità e alla solvibilità di una società emittente titoli sul mercato finanziario. I "rating" costituiscono dei voti su una scala predeterminata, generalmente espressa in termini di lettere e/o altri simboli. Molte sono le agenzie di rating esistenti, ma le più importanti, influenti, sono la Standard & Poor's, Moody's Investor Service e Fitch Ratings, tutte e tre società partecipate da grandi multinazionali. Queste ultime hanno il ruolo di aiutare ad affrontare i problemi di asimmetria informativa presenti sul mercato per l'intendo di aumentarne l'efficienza a livello globale fornendo informazioni utili d'investimento. Gli investitori che operano sui mercati fanno affidamento ai giudizi emessi dalle agenzie di rating per decidere quali titoli comprare e in che misura, a seconda della predisposizione al rischio dei soggetti investitori. La vigilanza sulle agenzie di rating è affidata all'autorità competente dello Stato membro di origine (per esempio, in Italia la Consob, SEC per gli Stati Uniti), in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, avvalendosi del collegio competente e coinvolgendo opportunamente l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Nel luglio 2011, all'inizio della crisi dei debiti sovrani (iniziata nel 2010 dopo la grande
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recessione avutasi negl'anni precedenti, la Consob ha convocato i rappresentanti delle agenzia di rating Standard & Poor's Italia e Moody's Italia per chiedere delucidazioni su un report diffuso dalle agenzie l'anno precedente sulla manovra correttiva varata dal governo di Silvio Berlusconi, (verso un declassamento delle Banche Italiane).
5.2 - Rating del credito: regolamento (CE) 1060/2009 I rating delle agenzie di rating del credito sono utilizzati nei mercati mobiliari e bancari mondiali dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi come elementi che contribuiscono alla formazione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti. Altro importante ruolo è la possibilità di utilizzo dei rating come riferimento per il calcolo dei requisiti patrimoniali finalizzati alla solvibilità o per il calcolo dei rischi nelle attività di investimento per gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per i fondi di investimento alternativi FIA e gli enti pensionistici aziendali o professionali. Conseguenza ovvia è che i rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. È pertanto essenziale che le attività di rating del credito siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e correttezza gestionale, affinché i rating utilizzati nella Comunità emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata. Un problema rilevante strutturato nel mercato è che la maggior parte delle agenzie di rating del credito ha sede al di fuori della Comunità europea, inoltre la maggior parte degli Stati membri non regolamenta le attività delle agenzie di rating del credito, stesso per le condizioni di emissione dei rating. Anche se di notevole importanza per il funzionamento dei mercati finanziari, le agenzie di rating del credito sono regolamentate dalla normativa comunitaria solo in settori limitati, in particolare alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), direttiva abrogata dal regolamento (UE) 596/2014. Ulteriori riferimento alle agenzie di rating del credito si ritrovano nella direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e nella direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; entrambe le direttive sono abrogate dalla direttiva 2013/36/UE. Anche nel regolamento (UE) 575/2013
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relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento sono presenti riferimenti alle agenzie del rating del credito. Dagli studi di sopra la Commissione ha ritenuto importante stabilire norme che garantiscano per tutti i rating creditizi emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità, qualità adeguata e siano emessi da agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. Dopo una continua collaborazione con i partner internazionali la Commissione interviene ed interverrà per garantire la convergenza delle norme che si applicano alle agenzie di rating del credito, convergenza finalizzata all'armonizzazione legislativa e quindi a standard normativi comuni a livello Comunitario e conformi anche a livello internazionale. Con il regolamento (CE) 1060/2009 viene ritenuto adeguato esentare talune banche centrali che emettono rating del credito, a condizione che rispondano a tutte le condizioni applicabili in materia che garantiscono l'indipendenza e l'integrità delle loro attività di rating del credito e che sono altrettanto rigorosi quanto i requisiti previsti dal presente regolamento. La commissione europea con il regolamento (CE) 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito introduce un'impostazione regolamentare comune per migliorare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l'affidabilità delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating emessi nella Comunità e quindi al buon funzionamento del mercato interno realizzando nel contempo un elevato livello di protezione degli investitori. Con esso vengono stabilite le condizioni per l'emissione dei rating e fissate disposizioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse. Essendo opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di adattare per tempo i loro rating del credito in seguito all'aggravarsi della crisi del mercato dopo il 2006, la commissione ritiene che adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating, trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito, risulti il modo migliore per porre rimedio alle incapacità evidenziate dalle agenzie nella crisi. Coloro che utilizzano i rating del credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima attenzione alla propria analisi e all'opportuna diligenza dovuta prima di affidarsi a tali rating, dinamica che implica la disponibilità da parte delle agenzie di tutte le informazioni riguardanti le valutazioni per consentire agli utilizzatori tutte le verifiche ritenute necessarie per la valutazione della
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affidabilità e qualità dei rating; per tanto la commissione con il regolamento 1060/2009 sancisce l'obbligo per le agenzie di fornire tali informazioni. Stabilisce un quadro di norme comune riguardanti il miglioramento della qualità dei rating, con particolare riferimento alla qualità dei rating creditizi utilizzati da istituti finanziari e da persone regolamentati da norme di armonizzazione nella Comunità, perché in mancanza esiste il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale, divergenze che avrebbero un impatto negativo diretto sul mercato interno e creerebbero ostacoli al suo buon funzionamento, in quanto le agenzie di rating sarebbero soggette a regole diverse nei singoli Stati membri. Tali divergenze in materia di qualità dei rating determinerebbero livelli diversi di tutela degli investitori e dei consumatori; è anche necessario che gli utilizzatori possano confrontare i rating emessi nella Comunità con i rating emessi a livello internazionale. La possibilità di utilizzo dei rating emessi da agenzie nei paesi terzi all'interno della Comunità sancita dal regolamento 1060/2009, solo se conformi a requisiti altrettanto rigorosi quanto quelli stabiliti dallo stesso regolamento, introduce un sistema di avallo che consente alle agenzie di rating del credito con sede nella Comunità e registrate conformemente alle sue disposizioni di avallare i rating del credito emessi nei paesi terzi. È fatto obbligo per una agenzia all'interno della comunità nell'avallare un rating emesso in un paese terzo, di determinare e controllare su base continuativa se l'attività di rating finalizzata all'emissione di detti rating rispetta requisiti in materia di emissione di rating del credito e che siano altrettanto rigorosi quanto quelli dello stesso regolamento e siano idonei a conseguire il medesimo obiettivo e gli stessi effetti pratici. Ritenuto che lo stabilimento al di fuori della Comunità potrebbe costituire un serio impedimento a un'efficace vigilanza nell'interesse dei mercati finanziari della Comunità, viene introdotto un sistema di avallo per le agenzie di rating del credito che sono affiliate o lavorano in stretta collaborazione con agenzie di rating del credito con sede nella Comunità; quindi il rating viene garantito da una agenzia registrata nell'Unione Europea che solitamente è una filiale della agenzia non comunitaria o collaborano per i rating per cui è necessario l'avallo. Viene prevista la necessità di adeguare in alcuni casi il requisito della presenza fisica nella Comunità, con particolare riferimento alle agenzie di rating del credito più piccole di paesi terzi che non sono presenti, né sono affiliate nella Comunità. Viene stabilito un sistema di certificazione per tali agenzie, a condizione che queste ultime non siano rilevanti sotto il profilo sistemico per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, quindi agenzie più piccole. La certificazione è possibile dopo che la Commissione ha accertato l'equivalenza del quadro giuridico e di
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vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del regolamento (CE) 1060/2009. Il meccanismo di equivalenza previsto non comporta un accesso automatico alla Comunità, ma consente alle agenzie di rating del credito ammissibili di essere valutate caso per caso e ottenere l'esenzione da alcuni dei requisiti organizzativi applicabili alle agenzie di rating del credito operanti nella Comunità, compreso il requisito della presenza fisica nella Comunità. Viene imposto alle agenzie di rating di paesi terzi di rispettare i criteri considerati requisiti generali per l'integrità delle attività di rating del credito, con l'intendo di prevenire interferenze con il contenuto dei rating creditizi da parte delle autorità competenti e altre autorità pubbliche di tale paese terzo e prevedere una politica adeguata in materia di conflitto di interesse, nonché la rotazione degli analisti di rating e la comunicazione periodica e continua. La commissione con il regolamento prevede la possibilità di accordi di cooperazione stabili tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e le corrispondenti autorità competenti dei paesi terzi in cui hanno sede le agenzie di rating del credito; inoltre è sancisce che un'agenzia di rating del credito che avalla i rating del credito emessi in un paese terzo deve essere ritenuta pienamente e incondizionatamente responsabile per tali rating avallati e per il rispetto delle relative condizioni definite con lo stesso regolamento. Viene definita deroga al regolamento per i rating prodotti da un'agenzia di rating del credito in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e che non sono destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento; inoltre stabilisce che la ricerca e le raccomandazioni in materia di investimenti ed altri eventuali pareri in merito al valore o al prezzo di uno strumento finanziario o di un'obbligazione finanziaria non devono essere considerati rating del credito. Un rating del credito non sollecitato, vale a dire un rating del credito non avviato su richiesta dell'emittente o dell'entità valutata, deve essere chiaramente identificato come tale e dove essere distinto con gli opportuni mezzi dai rating sollecitati. Le agenzie di rating del credito concentrano la loro attività professionale all'emissione di rating per evitare potenziali conflitti di interesse. Non è opportuno che un'agenzia di rating del credito presti servizi di consulenza, ed in particolare che formuli proposte o raccomandazioni per quanto riguarda la concezione di uno strumento finanziario strutturato. È possibile che le agenzie di rating del credito prestino servizi ausiliari quando le prestazioni non creino potenziali conflitti di interesse con l'emissione di rating, esse devono utilizzare metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida anche sulla base della pertinente esperienza storica e di test retrospettivi, requisito che non dove costituire
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motivo di interferenze con il contenuto dei rating e con le metodologie da parte delle autorità competenti e degli Stati membri. Il regolamento prevede il requisito di revisione almeno annuale dei rating da parte delle agenzie di rating del credito, requisito che non deve pregiudicare l'obbligo incombente su di loro di monitorare i rating su base continuativa e di rivederli ove necessario. Tali requisiti non dovrebbero essere applicati in maniera tale da impedire l'ingresso sul mercato di nuove agenzie di rating del credito. I rating del credito devono avere basi solide e motivate, al fine di evitare soluzioni compromissorie. La commissione con il regolamento (CE) 1060/2009 sancisce l'obbligo per le agenzie di rating del credito stabili negli Stati membri di rendere pubbliche le informazioni relative alle metodologie, ai modelli e alle ipotesi principali di rating utilizzati nelle loro attività di rating. Il grado di dettaglio delle informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli dovrebbe essere tale da fornire agli utilizzatori dei rating informazioni atte a consentire loro di usare la diligenza dovuta nel valutare se fare o meno affidamento su tali rating. Le informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli non dovrebbero costituire informazioni commerciali sensibili o ostacolare seriamente l'innovazione; devono adottare misure per garantire che le informazioni utilizzate ai fini dell'assegnazione di un rating del credito siano affidabili. A tal fine un'agenzia deve prevedere, tra l'altro, l'affidamento a bilanci oggetto di revisione indipendente e comunicazioni al pubblico, verifiche da parte di prestatori di servizi di buona reputazione, controlli di campioni aleatori delle informazioni ricevute, o disposizioni contrattuali che stabiliscono chiaramente la responsabilità dell'entità valutata o di terzi ad essa collegati qualora le informazioni fornite a titolo del contratto siano notoriamente sostanzialmente false o fuorvianti o qualora l'entità valutata o terzi ad essa collegati non abbiano condotto, come previsto dal contratto, una vigilanza adeguata circa l'accuratezza delle informazioni. L'agenzia di rating del credito nell'emissione dei rating dovrà segnalare in maniera appropriata ogni eventuale rischio, includendo un'analisi di sensitività per le ipotesi pertinenti utilizzate, spiegando come i vari sviluppi del mercato che fanno muovere i parametri integrati nel modello (ad esempio la volatilità) possano influenzare le modifiche del rating. Dovrà garantire che le informazioni sui tassi storici di inadempimento associati alle sue categorie di rating siano verificabili e quantificabili e costituiscano una base sufficiente affinché le parti interessate possano capire i rendimenti storici associati a ciascuna categoria di rating, e se e come le categorie di rating siano cambiate. Se la natura del rating o altre circostanze fanno sì che un tasso storico di inadempimento non sia appropriato o statisticamente valido o possa in altro modo fuorviare gli
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utilizzatori del rating, l'agenzia di rating del credito deve fornire chiarimenti appropriati. Queste informazioni dovrebbero essere per quanto possibile comparabili con eventuali modelli già esistenti nel settore, in modo da aiutare gli investitori nei raffronti dei risultati delle diverse agenzie di rating del credito. A carico delle stesse agenzie è fatto obbligo di adottare misure per evitare situazioni in cui gli emittenti richiedano un rating del credito preliminare dello strumento finanziario strutturato in questione simultaneamente a più agenzie di rating del credito in modo da individuare quella che offre il rating migliore per lo strumento proposto. è opportuno altresì che gli emittenti evitino di ricorrere a tali pratiche. Con il regolamento 1060/2009 la Commissione stabilisce che non va sostituita la procedura stabilita per il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), a norma della direttiva 2006/48/CE (relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, rifusione della direttiva 2000/12/CE e successive modifiche, successivamente abrogata dalla direttiva 2013/36/UE). È fatto comunque obbligo per le ECAI già riconosciute nella Comunità di fare domanda di registrazione a norma del presente regolamento. Un'agenzia di rating del credito registrata dall'autorità competente dello Stato membro interessato è autorizzata ad emettere rating in tutta la Comunità. A tale scopo viene prevista una unica procedura di registrazione per ciascuna agenzia di rating del credito che produca effetti in tutta la Comunità. La registrazione di un'agenzia di rating del credito dovrebbe acquisire efficacia in seguito all'entrata in vigore della decisione di registrazione adottata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine nella normativa nazionale in materia. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutino gli incentivi per gli emittenti a ricorrere alle agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità per una parte dei loro rating, le possibili alternative al modello "issuer pays", tra cui la creazione di un'agenzia comunitaria pubblica di rating del credito, e la convergenza delle norme nazionali in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative. Il regolamento (CE) numero 1060/2009 nell'allegato I fissa le disposizioni in merito all'indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse sancendo i requisiti organizzativi nella sezione A dell'allegato, i requisiti operativi nella sezione B, le disposizioni in materia di analisti di rating e di altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating del credito nella sezione C, le
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disposizioni in materia di presentazione dei rating del credito nella sezione D e le informazioni che rende disponibili incluse quelle riguardanti eventuali conflitti di interesse effettivi e potenziali. Dalle ricerche condotte in questo studio con riferimento ai conflitti di interessi che investono le agenzie di rating del credito abbiamo riscontrato pareri non trascurabili che confermerebbero l'esistenza di conflitti di interessi con gli azionisti. Di seguito un estratto delle informazioni raccolte sulle agenzie di rating del credito in merito a possibili conflitti di interessi nel loro esercizio; ... nella crisi finanziaria americana dai mutui subprime del 2008 ha evidenziato i problemi connessi alle Agenzie di Rating, sia in termini di incentivi sia nello svolgimento della loro attività. In Italia nel 2012 e nell'ambito della grande recessione, è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Trani per valutare l'affidabilità e l'oggettività delle valutazioni da parte delle agenzie di rating sotto l'ipotesi di reato di aggiotaggio, (turbativa e manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate). In particolare tra le prime conclusioni dell'inchiesta si contesta all'agenzia americana Standard & Poor's, in merito al declassamento delle banche italiane, di aver posto in essere "una serie di artifici concretamente idonei a provocare una destabilizzazione dell'immagine, prestigio e affidamento creditizio dell'Italia sui mercati finanziari" a causa anche di "analisti (non identificati) inesperti e incompetenti" a mezzo di comunicazioni ai mercati fatte "in maniera selettiva e mirata in relazione al momento di maggiore criticità della situazione politica economica italiana cagionando alla Repubblica Italiana un danno patrimoniale di rilevante gravità"... Di seguito vengono riportate alcune informazioni editoriali raccolte: ...I signori del rating che declassano le nazioni. Con i loro voti hanno messo ko la Grecia e inguaiato la Spagna. Chi sono e come lavorano le agenzie che stilano le pagelle delle Nazioni. ... ... NEW YORK - L'indirizzo è 250 Greenwich Street a due passi da Ground Zero. Qui al ventesimo piano del grattacielo di Moody's il visitatore è accolto da una targa d'oro: "Credito. La fiducia dell'uomo nell'uomo". Arturo Cifuentes, ex dirigente di Moody's, la pensa diversamente. Oggi definisce "una vergogna il modo in cui le agenzie di rating stabiliscono le loro pagelle sul credito, i voti di solvibilità". Eric Kolchinsky, anche lui manager pentito di Moody's, pronuncia la parola "frode". Frank Raiter che ha lavorato per Standard&Poor's parla di "oligopolio che accumula profitti grazie al ruolo di arbitri". Delle e-mail circolate dentro Standard&Poor's descrivono il rapporto tra quest'agenzia e la Goldman Sachs come "la sindrome di Stoccolma". ...
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Per consentire una valutazione oggettiva delle problematiche inerenti al conflitto di interesse e con riferimento all'agenzia rating del credito internazionale tra le più note a livello mondiale, la Standard & Poor's, riteniamo opportuno riportare di seguito alcuni commenti di Maria Pierdicchi è Head of Southern Europe di Standard & Poor's: ... è importante sottolineare che Standard & Poor's non ha alcuna informazione privilegiata sulle strategie o partecipazioni degli azionisti di McGraw Hill, la nostra casa madre. Essendo una società quotata in Borsa, McGraw Hill annovera tra i propri azionisti alcuni dei principali fondi internazionali, che investono in migliaia di titoli in tutto il mondo. La partecipazione che detengono in McGraw Hill non rappresenta, di norma, che una piccola percentuale del loro portafoglio globale. Dal canto suo S&P pubblica rating su più di un milione di titoli di debito, non ha informazioni su quali società compongono il portafoglio di tali investitori. Ben più importante, gli investitori istituzionali, inclusi quelli che detengono azioni in McGraw-Hill, non hanno né l'opportunità né la possibilità di influenzare le nostre decisioni in materia di rating e non hanno accesso ad informazioni relative ad analisi o pareri di rating non pubblicati. A loro riserviamo lo stesso trattamento applicato a qualsiasi fruitore esterno dei nostri rating. ... Oltre alle misure adottate in osservanza delle normative europee, S&P è dotata di procedure consolidate da tempo, per tutelare l'integrità e l'indipendenza dei processi di rating da eventuali conflitti di interesse. Per esempio, da anni le nostre attività di analisi sono separate da quelle commerciali, per cui gli analisti non sono coinvolti, né hanno informazioni sui contratti stipulati con i nostri clienti. Non solo: le retribuzioni dei nostri analisti non sono mai state correlate alle remunerazioni riconosciuteci dagli emittenti.... Abbiamo inoltre creato funzioni indipendenti responsabili della qualità interna e della definizione dei criteri, nominato amministratori esterni e indipendenti nei consigli di amministrazione delle nostre società in Europa e negli Stati Uniti. Prevediamo una rotazione costante degli analisti in modo tale che nessuno si occupi di un emittente oltre un determinato lasso di tempo. Quando un analista lascia S&P effettuiamo un'analisi retroattiva del suo operato per garantire una maggiore tutela dell'integrità e indipendenza dei nostri rating. Imponiamo ai nostri analisti rigorose limitazioni sugli investimenti in società o settori di cui formulano il rating e sull'accettazione di eventuali omaggi. Gli investimenti effettuati dal 2007 ad oggi nelle funzioni di governance e controllo ammontano a circa 200 milioni di euro. ...
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L'efficacia dei controlli interni viene monitorata dal Dipartimento per la Compliance ma soprattutto è oggetto di una supervisione attiva e continua da parte delle autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari di tutto il mondo, tra cui l'Esma nell'Unione europea e la Sec negli Stati Uniti. Queste autorità dispongono di ampi poteri per eseguire ispezioni nelle agenzie di rating registrate e sanzionarle in caso di violazione delle regolamentazioni. ... Altri critici sostengono che i rating siano indebitamente influenzati dal modello di business adottato da quasi tutte le agenzie di rating, in base al quale sono gli emittenti a pagare ("issuer-pays"), dimenticando che molte delle critiche più feroci ci sono state mosse proprio da coloro verso cui emettiamo i rating.... Riteniamo che, il modello "issuer-pays" rappresenti il miglior sistema a disposizione dei mercati se i conflitti vengono opportunamente gestiti, perché consente di mettere il rating a disposizione di tutti gli investitori, contemporaneamente e a titolo gratuito. Il modello secondo cui sarebbero gli investitori a pagare ("investor pays"), invece pone restrizioni alla divulgazione dei rating, che non sarebbero pubblici. Anch'esso presenta potenziali conflitti, dato che gli investitori potrebbero nutrire un interesse nei confronti di un rating superiore o inferiore a seconda delle posizioni detenute. Come è stato dimostrato da molte analisi indipendenti, nessuna attività è immune da potenziali conflitti di interesse. A fare la differenza sono il modo in cui tali potenziali conflitti vengono gestiti e monitorati e qual è il sistema più efficace per i fruitori dei rating. Il costante monitoraggio pubblico è legittimo e sano, ma dovrebbe fondarsi sulla valutazione dei fatti e sulla consapevolezza che il sistema esistente è in grado di promuovere la trasparenza, una governance corretta e la supervisione continua da parte delle autorità regolamentari. ...
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Fonti per le ricerche: Regolamento (UE) 2015/2365, SFT | Regolamento (UE) 648/2012, derivati OTC | Direttiva 2009/65/CE, OICVM, (UCITS IV) | DIRETTIVA 2014/91/UE, (UCITS V) | Direttiva 2014/65/UE, MiFID, che modifica 2011/61/UE | Articolo 2357, codice civile IT | DIRETTIVA 2011/61/UE, FIA, GEFIA. |Regolamento (UE) 236/2012, credit default swap | Regolamento (UE) 2016/438, obblighi depositari |Regolamento (UE) 2018/1619, modifica (UE) 2016/438 | Direttiva 2006/49/CE, adeguatezza patrimoniale. | Direttiva 2013/36/UE, abroga la direttiva
2006/48/CE | ESMA
automatizzati | Regolamento
2012/122,
2017/576/UE,
orientamenti che
integra integra
trading
la
direttiva
la
direttiva
2014/65/UE | Regolamento
(UE)
2017/568,
che
2014/65/UE | Regolamento
(UE)
600/2014,
MiFIR | Regolamento
(CE)
1060/2009, agenzie rating credito | RAPITI, Eleonora Maria. La nuova frontiera del mercato finanziario: il trading ad alta frequenza. 2016 | HENDERSHOTT, Terrence; JONES, Charles M.; MENKVELD, Albert J. Does algorithmic trading improve liquidity?. The Journal of Finance, 2011, 66.1: 133. | KIRILENKO, Andrei, et al. The Flash Crash: High-frequency trading in an electronic market. The Journal of Finance, 2017, 72.3: 967-998. | BROGAARD, Jonathan; HENDERSHOTT, Terrence; RIORDAN, Ryan. Highfrequency trading and price discovery. The Review of Financial Studies, 2014, 27.8: 2267-2306 | PUORRO, Alfonso. High Frequency Trading: Una Panoramica (High Frequency Trading: An Overview). 2013. |
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BIBLIOGRAFIA. Per le ricerche abbiamo fatto riferimento alle citazioni di seguito riportate.
PUBBLICAZIONE 2019-20,05 1) REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (Testo rilevante ai fini del SEE). 2) REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. (Testo rilevante ai fini del SEE). 3) DIRETTIVA 2009/65/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), (rifusione). (Testo rilevante ai fini del SEE). 4) DIRETTIVA 2014/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. (Testo rilevante ai fini del SEE). 5) DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, (rifusione). (Testo rilevante ai fini del SEE). 6) Dispositivo dell'art. 2357 Codice civile. Fonti, Codice civile, LIBRO QUINTO - Del lavoro, Titolo V - Delle società (artt. 2247-2510), Capo V - Società per azioni » Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. 7) DIRETTIVA 2011/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. (Testo rilevante ai fini del SEE). 8) REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente, (credit default swap). (Testo rilevante ai fini del SEE). 9) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/438 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari. (Testo rilevante ai fini del SEE). 10) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1619 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari. (Testo rilevante ai fini del SEE).
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11) DIRETTIVA 2006/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, (rifusione). 12) DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE). 13) ESMA/2011/122 (IT). Orientamenti Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti. Il presente documento contiene gli orientamenti elaborati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento ESMA. A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni. 14) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione. (Testo rilevante ai fini del SEE). 15) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/568 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati. (Testo rilevante ai fini del SEE). 16) REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (Testo rilevante ai fini del SEE). 17) REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito. (Testo rilevante ai fini del SEE). 18) RAPITI, Eleonora Maria. La nuova frontiera del mercato finanziario: il trading ad alta frequenza. 2016. 19) HENDERSHOTT, Terrence; JONES, Charles M.; MENKVELD, Albert J. Does algorithmic trading improve liquidity?. The Journal of Finance, 2011, 66.1: 1-33. 20) KIRILENKO, Andrei, et al. The Flash Crash: High-frequency trading in an electronic market. The Journal of Finance, 2017, 72.3: 967-998. 21) BROGAARD, Jonathan; HENDERSHOTT, Terrence; RIORDAN, Ryan. High-frequency trading and price discovery. The Review of Financial Studies, 2014, 27.8: 2267-2306. 22) PUORRO, Alfonso. High Frequency Trading: Una Panoramica (High Frequency Trading: An Overview). 2013.
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PUBBLICAZIONE 2019-20,04 Le pubblicazioni del titolo ‘H Research Edition’ dall'anno 2015 che interessano gli Studi Universitari a partire dai numeri pubblicati nell'anno 2015 faranno riferimento alle ricerche svolte nell'ambito dell'insegnamento della "Meccanica Applicata alle Macchine"; relatore e coordinatore delle ricerche svolte, il Professore Lelio Della Pietra, Università di Ingegneria Federico II di Napoli. La bibliografia 0A è stata pubblicata nel titolo ‘H Research Edition’ numero 2018-19, articolo 1. Si ritiene opportuno precisare che, avendo preso in considerazione essenzialmente la documentazione disponibile nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli, di più facile accessibilità, lo sviluppo della figura dell'ingegnere sarà delineato ripercorrendo fondamentalmente quello realizzatosi a Napoli, con evidenze a quanto accaduto nel resto dell'Italia nel periodo di riferimento e nei maggiori centri Europei. Poiché le vicende degli studi di Ingegneria a Napoli sono state esposte in modo molto esteso nel bel volume "LA SCUOLA D'INGEGNERIA IN NAPOLI 1811-1967" (a cura di Giuseppe Russo, pubblicato in occasione del trasferimento della Facoltà di Ingegneria da Mezzocannone ai nuovi edifici di Fuorigrotta), per gli avvenimenti che vanno fino all'anno 1967, faremo riferimento ad esso oltre l'elenco bibliografico correlato di autori di seguito riportato. Elenco riferimenti in ordine alfabetico L'elenco è riportato alla fine dell'articolo (publication 2019-20,04)
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PUBBLICAZIONE 2019-20,03 1) DIRETTIVA 75/71 6/CEE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi. 2) DIRETTIVA 87/21 9/CEE DEL CONSIGLIO del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi. 3) DIRETTIVA 93/12/CEE DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1993 relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. 4) DIRETTIVA 98/70/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio. 5) DIRETTIVA 2009/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; (Testo rilevante ai fini del SEE). 6) INTERNATIONAL STANDARD ISO 8754. Prodotti petroliferi - Determinazione del tenore di zolfo - Spettrometria a fluorescenza a raggi X a dispersione di energia. 7) INTERNATIONAL STANDARD ISO 4259-2. Petrolio e prodotti correlati - Precisione dei metodi e dei risultati di misurazione. Parte 2: interpretazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova. 8) DIRETTIVA 94/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1994 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE. 9) DIRETTIVA 70/220/CEE DEL CONSIGLIO del 20 marzo 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore. 10) DIRETTIVA 2014/77/UE DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2014 recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel; (Testo rilevante ai fini del SEE). 11) DIRETTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; (Testo rilevante ai fini del SEE). 12) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55 Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che
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modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; (11G0098), (GU Serie Generale n. 97 del 28-04-2011). 13) DECRETO NUMERO 99 DEL 8 APRILE 2016. Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Regolamento per il recepimento della direttiva 2014/77/EU e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore); (16G00110), (GU n. 135 del 11-06-2016). 14) DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2017, n. 51 Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; (17G00064), (GU Serie Generale n. 97 del 27-04-2017). 15) Appunti corso di Macchine, Università Federico II di Napoli, Ingegneria Meccanica, Professore Renato della Volpe. 16) Renato della Volpe, Macchine, Liguori Editore, Napoli, 1994. 17) Fonti: Mario Alnin, Generatori di Vapore, Liguori Editore, Napoli 1967.
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PUBBLICAZIONE 2019-20,02 1) TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA). Sua Maestà il Re Belgi, il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il presidente della Repubblica Francese, Il presidente della Repubblica Italiana, Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, (Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord), DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei, DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Stati, eliminando le barriere che dividono l'Europa, ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli, RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza, SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite, DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali, NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite, RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo, DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante, I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea. 2) REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE). 3) REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE). 4) REGOLAMENTO (UE) N. 1095/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione. 5) REGOLAMENTO (UE) N. 1092/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione
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europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico. 6) DIRETTIVA 2006/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE). 7) REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione. 8) REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali. 9) REGOLAMENTO (UE) N. 1094/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione. 10) REGOLAMENTO (CE) N. 1606/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali. 11) DIRETTIVA 2006/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione). 12) REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2007 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2007 che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 13) DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). 14) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE). La proposta di modifica della direttiva 2013/36/UE (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD) fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR), della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche o BRRD) e del regolamento (UE) n. 806/2014 (regolamento sul meccanismo di risoluzione unico o SRMR). 15) REGOLAMENTO (UE) N. 1093/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione. 16) DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
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novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). 17) REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE). 18) Testo Unico Bancario Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Versione (gennaio 2018) aggiornata al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. 19) PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA del 17 maggio 2016 (Delibera 246/2016) sulle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, che abroga il provvedimento del 20 giugno 2012. 20) DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 11. Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. 21) DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 218 Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. (18G00004) (GU Serie Generale n.10 del 13-01-2018). Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2018. 22) DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231. Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (GU Serie Generale n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 268). 23) DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90. Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28). 24) DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). 25) Articolo 2359 del Codice civile della Repubblica Italiana. Società controllate e società collegate. Fonti » Codice civile » LIBRO QUINTO - Del lavoro » Titolo V - Delle società (art. 2247-2511) » Capo V - Società per azioni » Sezione V - Delle azioni e di altri strumenti. 26) REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
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14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE). 27) DIRETTIVA 2009/110/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE). 28) Articolo 2477 del Codice civile della Repubblica Italiana. Sindaco e revisione legale dei conti. Fonti » Codice civile » LIBRO QUINTO - Del lavoro » Titolo V - Delle società (art. 2247-2511) » Capo VII - Della società a responsabilità limitata » Sezione III - Dell'amministrazione della società. 29) Articolo 2397 del Codice civile della Repubblica Italiana. Composizione del collegio. Dispositivo dell'art. 2397 Codice civile. Fonti » Codice civile » LIBRO QUINTO - Del lavoro » Titolo V - Delle società (art. 2247-2511) » Capo V - Società per azioni » Sezione VI bis - Dell'amministrazione e del controllo. 30) Legge del 4 aprile 2012, numero 35. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012). 31) Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, numero 39. "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2010, numero 68 - Supplemento Ordinario numero 58. 32) DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, numero 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2001) 33) Decreto Legge numero 179, del 30 novembre 2017 che modifica la Legge numero 231 dell'8 giugno 2001. Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato; (17Goo193), (GU n. 291 del 14-12-2017). 34) DIRETTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE). 35) DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, numero 136: attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto
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legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. (15G00151). (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1 settembre 2015). 36) Comunicazione del 7 giugno 2011 - Nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari (La presente comunicazione riguarda banche, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie, Poste Italiane spa (div. Bancoposta), SGR, SICAV, SIM, intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale e nell’elenco speciale, IMEL e istituti di pagamento). 37) Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari Circolare n. 288 del 3 aprile 2015. Firmato digitalmente da Marangoni Mario. 38) DIRETTIVA 2006/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE). 39) REGOLAMENTO (UE) N. 537/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE). 40) Articolo 1852 del Codice civile della Repubblica Italiana. Disposizioni da parte del correntista. Fonti » Codice civile » LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni » Titolo III - Dei singoli contratti (art. 1470-1986) » Capo XVII - Dei contratti bancari » Sezione V - Delle operazioni bancarie in conto corrente. 41) Articolo 1834 del Codice civile della Repubblica Italiana. Depositi di danaro. Fonti » Codice civile » LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni » Titolo III - Dei singoli contratti (art. 1470-1986) » Capo XVII - Dei contratti bancari » Sezione I - Dei depositi bancari. 42) Articolo 1842 del Codice civile della Repubblica Italiana. Nozione. Fonti » Codice civile » LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni » Titolo III - Dei singoli contratti (art. 1470-1986) » Capo XVII Dei contratti bancari » Sezione III - Dell'apertura di credito bancario. 43) Articolo 1813 del Codice civile della Repubblica Italiana. Nozione. Fonti » Codice civile » LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni » Titolo III - Dei singoli contratti (art. 1470-1986) » Capo XV Del mutuo. 44) Decreto legislativo del 01/04/1996 n. 239 - Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. 45) DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (14G00079) (GU Serie Generale n.95 del 24-04-2014). Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge del 23 giugno 2014, numero 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143). 46) Articolo 1825 del Codice civile della Repubblica Italiana. Interessi. Fonti » Codice civile » LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni » Titolo III - Dei singoli contratti (art. 1470-1986) » Capo XVI Del conto corrente. 47) Decreto del Presidente della Repubblica numero 166 del 22 giugno 2007, pubblicato in
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Gazzetta Ufficiale numero 178 del 2 agosto 2007. Regolamento di attuazione dell’articolo 1 comma 345 della Legge numero 266 del 23 dicembre 2005 in materia di depositi dormienti. 48) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 680/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (Testo rilevante ai fini del SEE). 49) Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 16° aggiornamento. Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL. 50) Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 –11° aggiornamento del 16 gennaio 2018. Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati.
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Professional scientific magazine edizione italiana
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