Roberto Colantonio
La Street art è illegale? Il diritto dell’arte di strada
A Nino
Dirty basements, dirty noise Dirty places coming through Moby, Extreme Ways 18 – Mute Records, 2002
…Avrò torto su tale o tal altro punto, ma non è questo quello che conta, quanto l’esigenza espressa in queste pagine di reagire contro schemi che sono molto meno innocenti di quanto vogliano sembrare. Ruggiero Romano Tra due crisi: l’Italia del Rinascimento Einaudi, 1973
Indice
Introduzione la città e la Street art
Traccia #1 La Street art come momento di creazione artistica La Street art e il diritto d’autore
pag. 9
pag. 11
Traccia #2 L’anima contro della Street art La Street art e il diritto penale
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Traccia #3 Scacco alla regina La Street art e la proprietà privata
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Traccia #4 La paga dello Street artist La Street art e la remunerazione dell’artista
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Conclusioni E se fosse davvero un dono?
pag. 115
Bibliografia
pag. 119
INTRODUZIONE
La città e la Street art
Tecniche miste e prove di trasmissione Pittura e vernice spray, rulli e pennelli. A mano libera. Con un braccio meccanico. Pensato su un blackbook, realizzato con un tiro casuale di palloncini riempiti di colore. Stencil e poster. Tela, legno, olio, acrilico, carta. Goauche, stampe digitali. È quello che hanno trovato in giro gli Street artist, e lo utilizzano. Da soli, insieme, una improvvisata jam o una crew in pianta stabile; l’uno contro l’altro, un feud di guerre, di muri dove tutti cancellano tutti. Di notte, di giorno, ancora di notte, notte più fonda. Notti di ronde di vigilanti e telecamere a circuito chiuso, in un dock, un deposito, una fabbrica abbandonata, una stazione. Alla luce del giorno, tra passanti indifferenti, intimiditi, frettolosi. Parlando a un quartiere intero o odiandolo indistintamente. Puristi contro muralisti, artisti decorativi e guerriglieri, avanzi di graffitari e ragazzini che vanno alle medie. Cittadini, istituzioni, comunità e quartieri dormitori. Pezzi unici, a tiratura, riproduzioni incontrollate; opere originali, opere derivate, tributi, citazioni, plagi, copie e contraffazioni. A volto scoperto, con un cappuccio. Prendendosela con i cartelloni pubblicitari che proliferano ovunque e coprono città intere
INTRODUZIONE
Joseph Beuys, Cos’è l’arte Castelvecchi, 2015. Trad. di Arnaldo Stern
La città e la Street art
“Scoprii che l’arte aveva seguito una specie di sviluppo parallelo a quello della scienza... e che la gente non sapeva più cosa volesse fare esattamente”.
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La Street art è illegale?
come in un’invasione di ultracorpi,1 con gli annunci di vendite e fitti di casa a prezzi inverosimili, mentre ci spostiamo da un lato all’altro della città su treni metropolitani dipinti da cima a fondo, finestrini compresi. Tra una campagna elettorale e il lancio di una nuova collezione di moda, l’ultimo smart phone e l’inizio del campionato, una nuova sigla per l’eterno nemico, il tempo è immobile. A chi importa ancora? Chi racconterà le città? Gli ultimi anni non sono stati facili per nessuno, Street art compresa. È una fase storica affollata, di vecchi miti e nuove forme, intere popolazioni hanno ripreso le migrazioni da un continente all’altro. È tempo di salire sul torrione di un castello, come il Duca D’Auge nei fiori blu, guadagnare una posizione più alta rispetto alle “sagome sfatte di qualche diritto Romano, gran Saraceno, vecchio Franco, ignoto Vandalo”, dove lo sguardo possa abbracciare una distesa più ampia, “per considerare un momentino la situazione storica”.2 Tra i nuovi soggetti “apparsi” negli ultimi vent’anni i più interessanti sono gli Street artist. Non hanno passato, non sono l’evoluzione di un’altra corrente artistica e forse non sono neppure artisti, il che per molti di loro è un vanto. Sono talmente nuovi da essere spiazzanti e da spiazzarli non appena riescono ad ottenere attenzione. Non è il tipo di attenzione che cercavano. Cominciano ad essere cercati da chi conta nel mondo nell’arte, sono nel circuito turistico delle nostre metropoli, eppure possono essere denunciati come vandali e vedersi appioppare multe e condanne per danni.3 Questo è il primo libro in Italia che affronti le tematiche della Street art da un punto di vista legale, direttamente, senza girarci intorno: il suo rapporto con il diritto d’autore, i reati di Street art, lo scontro con la proprietà privata, la paga dello Street artist, fornendo elementi per un diritto dell’arte di strada. È tempo di un primo bilancio.
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Di Street art contro l’invasione del brand parla Claudia Galal, in Street art, op. cit.
2
I fiori blu, di Raymond Queneau, Einaudi, 1967. Trad. di Italo Calvino.
3 Una serie tv, dall’evocativo titolo American Vandal (regia Tony Yacenda, USA 2017), è incentrata sull’atto vandalico seriale di aver disegnato con la bomboletta spray immagini fallici su 27 automobili nel parcheggio di un liceo americano.
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TRACCIA #1
Evgenij Ivanovic Zamjatin, Noi Voland Edizioni, 2013. Trad. di Alessandro Niero
La Street art, un’arte illegale? Si è spesso caduti nell’errore di definire la Street art illegale. È un vecchio pregiudizio, un mantra che, a forza di essere ripetuto, è diventato per molti una patente libertaria. Viene sostenuto sia dai detrattori di questa forma di espressione artistica – e fin qui c’era da aspettarselo – che, ed era meno scontato, dai suoi fautori. Del resto c’è confusione sulla Street art, nata senza una direzione unitaria, da mille diverse teste contemporaneamente, come per germinazione. La Street art non è, per quanto si possa pensare, un movimento artistico rispondente a dei canoni ben precisi e a un dato momento storico, con i pregi e i limiti che ne derivano. Il volerla ricondurre al graffitismo è una forzatura oramai sconfessata dai più, per quanto sia una suggestione che continui, come tutte le esemplificazioni, ad esercitare la sua presa su parte dell’opinione pubblica. La Street art come arte illegale è d’altronde un errore anche voluto da chi, armato di onesta intellettuale, ha cercato di dare un’identità al fenomeno.
TRACCIA #1
“…nei nostri muri trasparenti, che sembrano tessuti d’aria scintillante, noi viviamo sempre invisibili di tutti, sempre lavati dalla luce”
La Street art e il diritto d’autore
La Street art come momento di creazione artistica La Street art e il diritto d’autore
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La Street art è illegale?
Un falso mito vede poi nella Street art qualcosa di altro, la contraddizione dell’ordinamento costituito. Ma la Street art non è, e non può porsi, al di fuori del contesto sociale che arriva a criticare in modo così pesante. Non c’è una Street art extra legem, al più contra legem. Per l’ordinamento giuridico esistono due possibili tipi di oggetto. Sul piano civilistico, l’interesse viene valutato, pesato e infine incasellato o tra quelli meritevoli di tutela, da proteggere, con le contrapposte posizioni soggettive di diritti ed obblighi, o tra quelli che non lo sono – che non lo sono ancora o che non lo sono più –, dei quali la legge si disinteressa. Le norme lasciano ampio spazio – libertà – all’autonomia privata delle parti, limitandosi a garantire la parità delle armi, il rispetto delle regole. Con i principi di buona fede e correttezza, nei rapporti contrattuali – rapporti volontari, che le parti assumono spontaneamente – l’ordinamento riconosce una sorta di fair play. Sul piano penalistico, una sfera più ridotta rispetto all’universo del diritto civile, la distinzione tra fatti illeciti, di cui la legge penale si occupa, reprimendoli o almeno contenendoli, e fatti leciti. Il precetto penale non ha un contenuto morale. Lo Stato moderno è laico in tutti i campi: dalla religione alla filosofia. È piuttosto la Street art ad avere spesso una connotazione politica in senso ampio. L’artista, Street artist o meno, non avrà una visione neutra e così non lo sarà la sua opera; diversamente il momento creativo non avrebbe ragione d’essere. Questa visione netta ha portato a teorizzare, nell’anno che ha sancito la musealizzazione e l’affermazione della Street art, una fase calante, quasi di declino, della Street art.1 Ad essere sulla via del 1 “Il 2016 è stato un anno difficile per l’arte urbana. Si è abbassato vertiginosamente e vergognosamente il livello qualitativo delle opere realizzate, sono sbocciati artisti di strada come fossero funghi e la parola “Street art” è stata sulla bocca di tutti, purtroppo anche e soprattutto su quella di appassionati ignoranti, presunti esperti e improvvisati curatori. Sul fronte istituzionale e commerciale abbiamo visto la nascita di tante, troppe, “gallerie di Street art”, un prolificare di festival ed eventi in ogni parte d’Italia, spesso di dubbia qualità, una miriade di articoli e servizi al telegiornale e perfino un reality show americano che in Italia è andato in onda sull’emittente televisiva Sky Arte. Anche le grandi aziende e le multinazionali italiane hanno fiutato come mai prima d’ora il business della Street art, lanciandosi in campagne pubblicitarie, personalizzazioni di prodotti e operazioni di marketing con un legame con questo mondo. In questo quadro
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non poteva mancare l’interesse anche politico per un simile fenomeno di massa…“. Cfr. De Innocentis Ivana, Urban Lives… Op. cit.
TRACCIA #1
tramonto sembra invece essere la fase illegale della Street art, uscita dalla clandestinità per vedere se è destino che si sciolga come neve al sole o se è fatta per durare. In una prospettiva a medio – lungo periodo il 2016 “rischia” di essere ricordato come l’anno mirabilis della Street art nel nostro Paese. L’anno nel quale la Street art trova un secondary meaning, per usare una terminologia cara ai diritti di privativa sui segni distintivi,2 fino a ieri ritenuto improbabile. Due mostre, a Roma e Bologna, con tanto di polemiche e gesti eclatanti; tra tutti la decisione dell’artista conosciuto come “Blu” di cancellare i propri murales per non vederseli staccati e inseriti in un percorso museale, considerato mercificante. Solo un anno fa, a Bologna, era previsto che un grande murales di Blu e di Ericailcane dipinto sul muro dell’ex fabbrica dell’Algida, in via Zanardi venisse distrutto.3 Ma non è sempre stato l’artista a distruggere le sue opere. Un altro grande murale di Blu è stato ricoperto da “una colata di vernice grigia” dai nuovi proprietari, circa sette anni fa, di una palazzina a Verona.4 A Roma, il Comune ha fatto realizzare “la prima mappa di Street art”, che copre circa 150 strade e oltre 330 opere.5 Nel 2017 Cross the Street al Museo Macro e il primo museo al mondo dedicato alla Street art, in Germania. Anni luce di distanza da quel 1992, fine Prima Repubblica, quando l’amministrazione comunale faceva cancellare l’opera di Keith Haring, ritenuta imbarazzante, dal Palaz-
La Street art e il diritto d’autore
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2 Il riferimento per i marchi è nel secondo comma dell’art. 233 n.2 Codice della Proprietà Intellettuale: “Non può essere dichiarata la nullità del marchio se anteriormente alla proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo”. 3 “Al suo posto, il nuovo piano di riqualificazione urbanistica prevede di fare spazio ad attività economiche.” Cfr. articolo di Luca Orsi, su Il Resto del Carlino del 20.02.2015 su http://www.ilrestodelcarlino.it. Si veda anche l’articolo del collettivo Wu Ming, Street artist #Blu Is Erasing All The Murals He Painted in #Bologna” del 12.03.2016, su http:// www.wumingfoundation.com 4
Cfr. articolo di Davide Orsato del 15.03.2016 su corrieredelveneto.corriere.it
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Cfr. http://www.turismoroma.it. “Roma presenta la sua prima mappa di street art”.
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La Street art è illegale?
zo delle Esposizioni in occasione della visita dell’allora Presidente dell’URSS Michail Gorbachev. Troppa abbondanza in una volta sola per un’arte che finora non si “filava” nessuno, quando non dava proprio “sui nervi”, considerata di nicchia, pura e purista, che non scendeva a compromessi, non stringeva mani e non si faceva “comprare”. Risultato? Molti non si sono riconosciuti più. La differenza tra una pretesa illegalità e una mancanza di autorizzazione resta. La Street art non sempre chiede permessi o viene commissionata: è un’arte spesso e volentieri non autorizzata. E il gradimento crescente nell’opinione pubblica, con interventi spontanei di adozione delle opere da parte di quartieri intere e di difesa dai veri vandali, è lì a sfatare una “leggenda nera” che per troppo tempo ha avvolto la Street art e che le è servita. Il punto è: sarà ancora così o è già diventato un limite?
Una prospettiva per parlare di Street art: la vicinanza “…Non si dà mai un punto di partenza naturale, che cioè sia tale di per se stesso: sta a noi scegliere da dove muoverci e il punto che sceglieremo dipende dal percorso e dalla meta che esso rende possibili”. Edward W. Said, Orientalismo Feltrinelli 1999. Trad. di Stefano Galli, pag. 25.
In realtà la Street art non si è snaturata. Continua a porre, come ieri, tematiche vecchie e nuove. E nessun’altra rivoluzione epocale è intervenuta nel nostro vecchio mondo analogico, finora ritenuto non hackerabile. Forse il problema non è allora nella Street art, ma nel mondo che ci gira attorno, che si è allargato. Cosa c’en-
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TRACCIA #1
trano i musei, le istituzioni, i galleristi? Si saranno chiesti in molti, disorientati e contrariati, facendo proprio il motto di Oscar Wilde che non voleva far parte di un club dove l’avessero accettato fra gli iscritti. È il punto originario di partenza diventa inadeguato per un racconto che dovrebbe procedere per immagini. Ed è alle immagini che conviene tornare e solo a quelle. Allora può contribuire al discorso generale fare un passo indietro rispetto ai giudizi di valore e di critica artistica, da lasciare a chi ha le necessarie competenze, per capire cos’è, giuridicamente, la Street art. Il legislatore non ha mai avuto la pretesa di definire cosa sia da considerarsi vera arte oppure no; si è occupato piuttosto di stabilire: – a chi attribuire la paternità dell’opera, identificando la persona dell’autore; – a chi spettano i diritti di utilizzazione economica dell’opera; – chi sia il proprietario e ricostruire i vari passaggi di proprietà; – vigilare – via via in modo più blando, man mano che mutava il comune sentire dei consociati – sull’osservanza delle norme imperative, del buon costume e dell’ordine pubblico e reprimere le fattispecie di reato, dal furto al danneggiamento della proprietà privata. La questione artistica non è comunque scontata ed è rilevato dal fatto che ad oggi non c’è un canone comunemente accettato per scrivere le due parole: “Street art” con ‘art’ minuscola, “street art” tutto in minuscolo o “Street Art” in maiuscolo? Scelta causale o che rinvia ad altro, per seguire la lezione della semiotica?6 La forma più diffusa, con solo ‘Street’ maiuscola – Street art –, sembra voler dare una prevalenza al luogo come connotazione dell’arte da strada e pertanto la utilizzeremo. La Street art ha dimostrato di essere davvero un’arte locale ricordandoci, con il suo essere cancellata e rifatta in un continuo cross over, le statue parlanti alla Pasquino, con sempre qualcosa da dire. Un’altra accusa che si muove alla Street art per non qualificarla arte ci appare invece infondata: ovvero che le opere di Street art non sarebbero durevoli. Nessuna opera d’arte, e probabilmente
La Street art e il diritto d’autore
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“ …la semiotica in quanto disciplina pone il proprio oggetto, anziché trovarlo come dato …“. Umberto Eco, op. cit.
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La Street art è illegale?
nessuna opera dell’uomo, è fatta per durare per sempre, soprattutto quando perde la sua funzione originaria. Lo attesta il Colosseo che ha rischiato di sparire del tutto perchè usato come cava di materiali di recupero quando hanno smesso di dare i cristiani in pasto ai leoni. Non solo non sono durevoli, ma mutano nel tempo, come cambia lo stato dei luoghi, luoghi iper–utilizzati, sfruttati quotidianamente minacciati dal succedersi delle stagioni e dal cambio del tempo. In questo le opere di Street art assomigliano a quei raccolti esposti al rischio di grandinate improvvise. E c’è una naturale deperibilità dell’opera, perché deperibili sono i suoi materiali. Una transitorietà che può essere messa a frutto. Sul lungomare di Napoli sono state incollate per terra tremila foto di persone, devastate in poche ore, per il passaggio dei pedoni.7 La non durabilità delle opere di Street art non può essere considerata un suo elemento peculiare.8 Tutta l’arte non è durevole. Si può affermare, come punto di partenza, che la Street art è una forma di espressione (non necessariamente artistica), con forte valenza comunicativa, attuale ed efficace, caratterizzata da una collocazione nello spazio. Parlare di luoghi della Street art è lo stesso che parlare di Street art. Che siano luoghi privati o pubblici, la Street art ha sempre una dimensione pubblica, da uno spazio ben definito e con una sua funzione a un anonimo, dimenticato, sloap.9 Verranno tratteggiati di seguito questi problemi e le domande che la Street art ha sollevato e si metteranno alla prova gli strumenti canonici offerti dal diritto, con un’attenzione particolare per il diritto d’autore e i diritti titolati e non del diritto industriale. È vero, come sostiene l’artista conosciuto come Bansky, che un muro “it’s one of
7 htpp://napoli.repubblica.it del 7.05.2017 “Devastate in poche ore le tremila facce di JR sul lungomare di Napoli”. Progetto Inside–out dell’artista francese JR. 8 Nell’articolo cit. di Luca Orsi viene riportato il commento della storica dell’arte Fabiola Naldi: “È arte fatta per essere distrutta (…) Questo tipo di arte contemporanea nasce, vive e muore, come noi”. 9 Acronimo di “space left over after planning”. Sono i luoghi di passaggio, dove non ci si ferma, senza vocazione sociale né funzione, come invece il c.d. terzo spazio, quali possono essere bar, ristoranti e altri posti di ritrovo.
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TRACCIA #1
the nastiest things you can hit someone with”.10 È altrettanto esatto che un muro può costituire e costituisce il supporto per un bene intangibile. I muri, come le tele, sono in genere oggetti fungibili. Non lo sono più se vi viene incorporata un’opera d’arte. La Street art ha la capacità di assumere diversi significati a seconda dell’ambito in cui viene calata: artistica, ma anche sociale, politica, antropologica e, non ultima in ordine di importanza, economica. Il che è il motivo, riducendo il discorso all’osso, per il quale se ne parla. Mercato primario dell’arte e mercato finanziario si stanno accorgendo della Street art. Non è soltanto questione di moda. È facile fare previsioni per chi ha la capacità di realizzarle. Da argomento da copyleft, da lasciare su un muro, sfidando la polizia e l’ira dei condomini, murales, poster e stencil si sono ritrovati ad avere quotazioni di mercato e il discorso si è spostato sulla remunerazione dei loro autori, non più trickster11 ma artisti da prendere sul serio, e una collocazione museale – galleristica – luoghi “altri” per la Street art – alla quale si arriverà tra breve; per certi versi è un processo già iniziato. L’acquisita meritevolezza degli interessi in gioco chiama in causa istituti tipici e atipici previsti dal diritto e la Street art come fenomeno di rilevanza giuridica è il nostro tema. Due sono gli elementi guida: il luogo, al quale si accennava, e il consenso. L’aggancio ad un luogo specifico contribuisce a dare “autorialità” alla Street art. Il diritto d’autore conferisce tradizionalmente privative territoriali. C’è una Street art su luoghi privati, gli edifici adibiti ad abitazioni, locali commerciali e palazzi abbandonati o occupati, e una Street art su strade, stazioni e treni, ponti, cavalcavia, sottopassaggi, monumenti, fontane. Una Street art che contesta e che è contestata, una Street art commissionata o tollerata e una Street art invito domino, in contra-
La Street art e il diritto d’autore
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10 Bansky, Wall and Piece, 2006. Pubblicato in Italia da l’Ippocampo, 2011. 11 Per la figura del trickster ringrazio il Prof. Domenico Scafoglio per le nostre conversazioni. Per uno dei trickster più famosi, rimando a: Pulcinella. Il mito e la storia dello stesso Scafoglio e di Luigi Maria Lombardi Satriani, Guida Editore, 2015.
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La Street art è illegale?
sto con la proprietà e gli altri diritti reali, quando non apertamente illegale. Arte infesta così come arte criminale è il tema di molte mostre da Caravaggio a Egon Schiele. Luogo12 e consenso, dunque. Ed ecco che una materia nuova come la Street art rientra sul terreno del conosciuto e del conoscibile. Può bastare? “Così, il cerchio si chiude…“ avverte Said,13 la materia studiata, nel nostro caso, per estensione, la Street art“… torna a essere qualcosa di cui si può scrivere in modo coerente, ordinato. La sua estraneità può venire tradotta, i suoi significati si possono decifrare, la sua latente ostilità si può mitigare”. È forse sbagliato arrivare alla conclusione opposta, di una “Street art legale, anzi legalissima”, né si può pensare di disinnescare la componente ribelle, insofferente e sofferente della Street art, un po’ la sua vena artistica. Viviamo in città disomogenee, disaggreganti, insicure e persino ingiuste, dove i sobborghi crescono di pari passo con le paure, nella loro parte reale e in quelle indotte dal ritorno di populismi di vario genere. Città in definitiva più brutte o che ci sembrano tali e parlare di smart cities senza averne ancora verificato i vantaggi prospettati non aiuta a risollevare il morale. È questo che viene a ricordarci la Street art, gli Street artist vivono in città che potrebbero essere la nostra se non addirittura davvero la nostra. Sono nostri vicini di casa e, come i vicini di casa di ogni parte del mondo, non li abbiamo scelti e forse non ci convincono fino in fondo, ma hanno molte cose interessanti, a torto o a ragione, da dirci. La Street art è un’arte di prossimità. 12 Sul (ri)significato della Street art “nel processo di musealizzazione della Street art in Italia con lo scopo di chiarire se e come lo spostamento dal luogo strada al luogo museo comporti uno spostamento simbolico, di significato, oltre che fisico. I due luoghi tra cui si sposta l’oggetto, strada e museo, sono intesi dunque, oltre che come due spazi matericamente distinti, come due contesti, due campi differenti in cui si esprimono diversi universi di pensiero ognuno portatore di proprie significatività, simbologie e criteri di giudizio” si interroga Caterina Sarubbi, nella sua Tesi di Laurea Magistrale, intitolata “Risignificare l’oggetto: la Street art italiana nel museo”, Relatore Prof. Tarcisio Lancioni, Università di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia Laurea Magistrale in Storia, Antropologia e linguaggi dell’immagine, anno accademico 2011/2012, reperibile su: http://arlian.media.unisi.it 13 Op. cit., pag. 108.
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I caratteri della Street art “Il futuro, inutile dirlo, è un posto pericoloso da frequentare… “ James G. Ballard, Tutti i racconti, Vol. 1, Feltrinelli 2014. Trad. di Roldano Romanelli
TRACCIA #1
Viviamo tempi di agorafobia sociale, spinti da ultimo anche dalla paura del terrorismo, in una interior democracy fatta di casa sempre più piccole, sempre meno nostre. I nostri neighbors sono persone distanti da noi lo spazio di un volo intercontinentale, o forse persino non esistono. È l’eros e thanatos al tempo di internet e la Street art che viene a bussare ai nostri gusci di noce non può che essere vista come invadente, necessariamente sconfinante visto e considerato che è tutto recintato, tutto già preso, anche se magari non è chiaro da chi e come. È internet ad essere antistorico, almeno nel significato ipertrofico che gli abbiamo dato. È come se ci illudessimo che Supercar14 sia nostro amico per il solo fatto che può comunicare con noi. L’analogico è in rotta su tutti i fronti ma, nella nostra società essenzialmente “cittadina”, è nelle città – e non poteva essere altrove – che si gioca la partita decisiva, dalla qualità della vita fino giù giù a quella per la sopravvivenza. Perciò nelle città si “ammassano” commuters e migranti, indistintamente e nelle città gli Street artist nascono, si spostano e operano. Luoghi, quindi, ma non luoghi qualsiasi. È da luoghi vicini che dobbiamo partire quando parliamo di Street art.
La Street art e il diritto d’autore
Roberto Colantonio
Un neonato istituto di quella che potremmo definire Street art law rientra, non fosse che per esclusione, nel novero dei rapporti giuridici atipici. 14 Knight rider, famosa serie tv andata in onda in Italia con il titolo “Supercar”, di Glen Albert Larson, Usa, 1982–1986.
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La Street art è illegale?
Il primo carattere evidente della Street art è l’unilateralità. Nel dipingere un muro, a meno che non esegua l’opera su commissione,15 l’artista impone l’opera, compiendo un atto unilaterale. Diversa sarà la” reazione”: – di inerzia, qualificata o meno come tolleranza (salvo “ripensamento”); – di autotutela, con la rimozione dell’opera; – di difesa attiva, con una citazione per danni o una querela per imbrattamento, una denuncia per violazione di domicilio, etc; – di appropriazione. Dall’essere un atto unilaterale, ne discende la sua gratuità. Gratuità che può spingersi sino all’atto di liberalità, verso il singolo proprietario del muro e nei confronti della collettività intera. Può chiedere lo Street artist un compenso per la sua opera o comunque ricavarne una qualche forma di remunerazione? Atto unilaterale e gratuito, siamo in presenza di una creazione artistica spontanea che ha un’altra, importante, caratteristica: spesso un’opera di Street art è seriale. È sufficiente una matrice in cartone e una bomboletta spray dal costo di poche sterline per riprodurre cinquanta immagini nell’arco di una notte, ci fa notare Banksy, “e questo può renderti estremamente famoso o impopolare in una media cittadina”. Con ripercussioni sull’impianto tradizionale del diritto d’autore, basato sull’originalità. Le opere di Street art, nell’epoca virale di internet, manifestano una inedita tendenza a moltiplicarsi. D’altro canto, sembra che lo Street artist abbia preso nelle sue mani le potenzialità del merchandising e i suoi diritti di immagine, sfatando la visione tradizionale della “industria dell’arte”, dove presupposto della cessione dei diritti di sfruttamento economico è che l’artista sarebbe la persona meno adatta e organizzata a farlo da sé. Un atto atipico, unilaterale, gratuito, spesso seriale. Ognuno di questi caratteri apre un giardino segreto che va svelato. Un atto atipico è la massima espressione della libera autonomia delle parti: una libertà data dal fatto che l’atto è atipico quando 15 Come contratto sarebbe senz’altro, per la sua natura artistica, intuitus personae.
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TRACCIA #1
è nuovo in uno o più suoi elementi per l’ordinamento, che non l’ha ancora tipizzato, dandogli una disciplina giuridica caratterizzante. Sarà il Giudice, adito da una delle parti, in caso di controversia, nella sua funzione di interpretazione e applicazione delle leggi, iura novit curia, a identificare l’atto atipico, riconducendolo ad uno o più istituti tipici per determinarne la disciplina applicabile. Un atto atipico, per quanto non diversamente previsto dalle parti, resta comunque disciplinato dai principi generali dell’ordinamento. L’atto atipico può costituire l’evoluzione di istituti già tipici o il trait d’union tra essi. Il franchising era un negozio atipico fino a quando è intervenuta una legge a regolamentarlo e così per alcune forme di sharing molto attuali, si veda per tutte la grande discussione che vede contrapposta Uber ai tassisti muniti di licenza. Ecco, più che illegale, la Street art è un’arte che potremmo definire, sotto molto aspetti, atipica. Ma non del tutto nuova. L’arte conosce i dipinti su pareti almeno dai tempi delle grotte preistoriche. Come le pitture rupestri o gli affreschi romani e rinascimentali o i magnifici murali di Diego Rivera, le opere di Street art sono incorporate con il loro ambiente, ne fanno parte integrante e si può parlare di un supporto una volta distaccate dalla parete dove sono state realizzate. L’atipicità comporta altresì la libertà delle forme. Non è necessaria, ad esempio, la forma scritta,16 prevista per alcuni tipi di compravendita. Dire che un atto è unilaterale non vuol dire altro che proviene da una sola parte. È l’accordo tra due o più parti a differenziare un atto (unilaterale) da un contratto (bilaterale o plurilaterale): incontro di una proposta e di un’accettazione. Atti e contratti sono entrambi negozi giuridici: con i quali il titolare di un diritto, l’autore, lo Street artist, dispone della sua opera. Sotto quest’aspetto – non senza qualche forzatura –, la realizzazione di un’opera di Street art non autorizzata su un condominio può arrivare a configurarsi come una proposta di vendita. Siamo ancora abbastanza lontani da uno scenario simile, vi ci porteranno probabilmente una coscienza di fruizione più matura e alcune sentenze, di là da venire, a fare da apripista.
La Street art e il diritto d’autore
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16 Ad probationem o ad substantiam negotii: ai fini della prova o della validità del negozio giuridico.
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La Street art è illegale?
Più significativo è il carattere di gratuità della Street art. Gratuità o onerosità di un negozio giuridico attengono alla sua causa. La causa è un elemento essenziale; non può mancare, in quanto è la sua ragione giustificatrice, da non confondere con i motivi (interni) di chi ha disposto del proprio diritto, che per la legge non hanno rilevanza. Se, al contrario, l’opera è stata realizzata dietro committenza, si ha un contratto, a prestazioni corrispettive, dove l’autore si impegna ad eseguire la sua prestazione di natura intellettuale e il committente si obbliga a versargli il compenso pattuito. Inquadrare l’opera di Street art non autorizzata negli atti gratuiti ha delle conseguenze giuridiche importanti. Si premette fin d’ora che la gratuità non sembra potersi spingere fino alla donazione e non esclude, a certe condizioni, un diritto al compenso, o quantomeno a un indennizzo, a favore dello Street artist. Un tema importante, centrale, oggetto della parte quarta e ultima di questo libro. Un aspetto da non sottovalutare è la tendenza alla serialità della Street art. La Street art, per il mondo analogico, ha portato all’originalità un attacco a fondo, quasi mortale, pari all’impatto avuto da internet nel propagare il mondo digitale. Le opere d’arte sono e restano beni infungibili, pur nell’epoca della loro riproducibilità, tecnica e finanziaria, com’è stato variamente argomentato, da Walter Benjamin a Pierluigi Panza.17 Le opere di Street art sono, tuttavia, opere d’arte del tutto peculiari. Mai s’era visto un simile disinteresse, reale o apparente, che sia, da parte dell’artista, che lascia le sue opere, esposte all’ira dei condomini, all’atto vandalico del passante come alle intemperie o addirittura al “furto”.18 Inedita è la possibilità offerta dalla moderna tecnica di riprodurre a costo irrisorio e a velocità inaudita una serie di stencil, come nella ricordata citazione di Banksy. Riproduzione, per quanto riguarda stencil e poster, che non presuppone neppure la partecipazione dell’artista, implicando, a valle, l’uso di una bomboletta 17 Cfr. Op. cit. 18 Si veda l’esperimento attuato dal collettivo di “Arte da rubare”, con lo slogan: “Tu diventi l’artista rubando le nostre opere”. http://www.artedarubare.it. Non di furto quindi si può parlare considerato l’espresso consenso dell’avente diritto.
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La Street art come momento di creazione autoriale “La Street art è per molti versi un atto di riappropriazione della città, una pratica libertaria … “ Duccio Dogheria, Street art. Storia e contro storia, tecniche e protagonisti. Giunti Editore, 2015
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spray o di un po’ di colla. Anche qui il canto del cigno non si è fatto attendere. “Nell’era della riproducibilità tecnica sembra essere sparita l’opera d’arte. Ne resta solo una vacua aura. A prevalere è una produzione di installazioni, video, performance a effetto choc o che all’opposto (e in modo complementare, come se fossero le due facce di una stessa medaglia) cercano l’anestesia più totale con opere iper–concettuali, che celebrano il vuoto”.19 Che le opere d’arte siano sopravvissute o perite, è certo però che è difficile distinguere tra un’opera d’arte originale e la sua riproduzione nel campo della Street art. Se l’artista si esprime non con murales, ma con stencil e poster, non esiste l’opera originale e a prevalere, über alles, è l’idea. È stata quindi lungimirante la legge – art. 1 LDA – a riconoscere e proteggere la creazione artistica nella sua forma espressiva, in qualunque forma si estrinsechi. E questo ci porta a introdurre la Street art come momento creativo. Alla manifestazione dell’idea.
La Street art e il diritto d’autore
Roberto Colantonio
Prima, tra i caratteri della Street art, si è detto: una forma di espressione non necessariamente artistica, con la “a” minuscola, da arte minore. Più che di momento di creazione artistica sarebbe corretto parlare di momento di creazione autoriale. L’artista è un autore, l’au19 Così Simona Maggiorelli nel suo articolo del 21–24.04.2017 su Micro Mega online, http://megachip.globalist.it. Tratto dal suo libro Attacco all’arte, op. cit.
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tore delle sue opere, opere dell’ingegno. Non tutti gli autori possono dirsi artisti o le loro creazioni aspirare a una visibilità e ad una remunerazione. Per il diritto d’autore, è tutelata la grande opera esposta in un prestigioso museo quanto il più brutto romanzo nel cassetto che non vedrà mai la pubblicazione. La paternità dell’opera non è trasferibile, né è a tempo. Una distinzione fondamentale si pone tra il corpus mechanicum e il corpus mysticum. Tra l’opera d’arte come bene e l’opera d’arte in quanto insieme di diritti, di natura morale ed economica. Il corpo meccanico è l’opera in sé. Un’opera d’arte è un oggetto, un bene mobile, ma particolare. Sì, perché il suo acquirente avrà su di essa dei diritti limitati. Come proprietario, potrà vendere e donare liberamente l’opera ed è in dubbio – ma generalmente accettato – se possa farla esporre in pubblico, in mostre o musei, a titolo gratuito. A differenza degli altri proprietari, non potrà darla in affitto, come il proprietario di un immobile, né noleggiarla, al pari del proprietario di una automobile o di una barca, beni mobili registrati, o farla esporre a pagamento, senza il consenso dell’autore. E questo fino a 70 anni dopo la morte dell’artista. Un limite temporale molto ampio – discusso e criticato – che di fatto fa della Street art, le cui origini non si spingono a prima della seconda guerra mondiale, una produzione artistica interamente protetta dal diritto d’autore. È uno dei due elementi – l’altro è nell’impostazione dei programmi scolastici – che hanno come curiosa conseguenza che sia più facile e diffusa la fruizione di opere d’arte create in tempi molto lontani, non più “giovane” dell’ottocento, e che ci sia quasi ignota l’arte, anche di strada, a noi contemporanea. Quando si parla di arte contemporanea, si tende a dimenticare che i contemporanei siamo noi, che siamo lontani, se non di anni di concetti, dalla c.d. arte moderna, forse già proiettati in un’arte post–contemporanea. Nel trasferire ad altri la proprietà della sua opera, l’autore compie, probabilmente senza accorgersene troppo, una scissione drammatica. Rompe l’unità fisica e mistica dell’opera, cedendone
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una parte mutila e muta, incapace di essere utilizzata in altre forme che quella di essere contemplata, messa in una vetrina. E mantiene intatti, oltre alla paternità, i diritti di utilizzazione economica sull’opera di cui, nella stragrande maggior parte dei casi, non sa che farsene. L’arte vive del “commercio” di opere originali e tra i tanti strumenti messigli a disposizione dell’ordinamento ne conosce (poco) e pratica uno, la compravendita. “Oggi, molte cose, positive o negative, sono in condivisione, quasi tutto. Auto, lavori, know how, news. Ma gli scambi nell’arte contemporanea sembrano conoscere solo la forma della compravendita. Come in un mercato azionario. Paradossale per un settore che dovrebbe per antonomasia essere all’avanguardia. Vendere non è l’unico modo che ha un Artista per trarre visibilità e guadagno dalle proprie opere, né per il Collezionista di stabilire una relazione privilegiata con l’Opera d’arte”.20 L’avvento della Street art ha portato a una nuova fruizione: non più calata dall’alto, da istituzioni e enti, né tantomeno volontaria, come l’atto del Collezionista di scelta di un’opera. È una apertura improvvisa, peer to peer, orizzontale. Gli Street artist ci tendono imboscate ad ogni angolo di strada. Scendono nei cavalcavia, studiano il passaggio dei treni e i punti di maggior visibilità; se non possono eliminarlo, almeno danno un significato al degrado urbano, arrivano a togliere la sporcizia per dare forme a figure di cose e persone.21 Ci accompagnano nei nostri tragitti quotidiani, casa – lavoro, casa – scuola e sono lì, h24, festivi compresi, senza bisogno di biglietti, code o inviti. E una volta diventati, nel bene e nel male, per forza o per amore, quotidianità, ecco che possono sparire da un giorno all’altro, per un fatto casuale o un atto umano, come Lara nel finale del Dottor Zivago. Quando lo racconteremo a figli e nipoti non avranno la minima possibilità di capire di cosa parliamo, sarà tutto sparito e sotto i
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20 Colantonio Roberto, Arte Condivisa … , op. cit. 21 Street art realizzata per sottrazione, la forma senz’altro più apprezzata dall’opinione pubblica. Ne abbiamo (ancora) un esempio nell’intervento realizzato dall’artista sudafricano William Kentridge sul lungotevere di Roma. “Triumphs and Laments”, un fregio lungo 550 metri e alto dieci.
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loro occhi ci saranno nuovi murales, nuovi poster, nuove immagini di stencil. Non avendo opere originali, non sapremo quali riproduzioni varrà la pena di conservare e si potrà perdere tutto dalla sera alla mattina, un finale da “Good Bye, Lenin!”22 come per quei prodotti di consumo della Germania dell’Est all’indomani della caduta del muro. Proprio i muri, per i corsi e ricorsi storici, gli Street artist non li hanno mai potuto soffrire.
La Street art e il diritto d’autore23 Il diritto d’autore in Italia è regolamentato dagli artt. 2575 – 2583 del codice civile e dagli artt. 1 – 32 della legge del Diritto d’autore. Abbreviati in c.c. e LA. Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno. Tutte le opere dell’ingegno: sono le opere dell’intelletto, le opere creative, ma anche le opere inventive, marchi e brevetti, che hanno una disciplina a parte, che si cumula con quella del diritto d’autore. Il novero delle opere protette si allarga ogni giorno. Si ricordava in altra sede come una pronuncia del Tribunale di Roma abbia dichiarato la sussistenza di un diritto d’autore per delle foto postate su Facebook. I giudici hanno stabilito che la pubblicazione delle foto sui social “non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici. “È Risarcibile sia il danno patrimoniale che quello morale. Spetta a chi usa le immagini provare che non sono coperte dal diritto di proprietà intellettuale”. 24 Ancor più di recente la Cassazione ha definito la lap dance come una “lecita forma d’arte”.25 La legge tutela le opere originali e le c.d. elaborazioni creative. Sono elaborazioni creative di un’opera già esistente, protette dall’ordinamento: “le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da 22 Pellicola del 2003, di Wolfgang Becker, X–Filme Creative Pool. 23 Per una trattazione più estesa delle tematiche sul diritto d’autore: cfr. Roberto Colantonio, Compendio di diritto d’autore, op. cit. 24 Cfr. articolo di Giovanni Cedrone del 11.05.2015, su http://www.repubblica.it, dal titolo: “sulle foto vale il diritto d’autore”. 25 Cfr. articolo del 03.06.2017, su www.huffingtonpost.it, a firma della redazione.
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una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi”, nonché “(tutte le altre) variazioni non costituenti opera originale”. Tra le elaborazioni un rilievo a parte ha la parodia, molto utilizzata nella Street art.26 L’articolo 2 LA contiene un’elencazione non esaustiva delle opere protette. Ai sensi dell’art. 2 LA “in particolare sono comprese nella protezione”: – le opere letterarie; – le opere e le composizioni musicali; – le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; – i disegni e le opere dell’architettura; – i film; – le foto; – i software; – le banche dati; – il design industriale. Le opere di Street art rientrano senz’altro tra quelle protette dal diritto d’autore, come tutte le altre opere “della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari”. Oggetto della tutela della legge sul diritto d’autore è l’opera. Soggetto della tutela è l’autore, il creatore dell’opera. Contenuto del diritto d’autore: una parte morale e una economica, con diversa durata.
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L’autorialità nella Street art. Nella Street art si pone un problema di affermazione dell’autorialità, con un ricorso massiccio all’anonimato e allo pseudonimo. Un’opera di autore pseudonimo, anonimo, un’opera orfana, ovvero un’opera di cui non sia possibile risalire (individuare e rintracciare) alle persone degli aventi diritto, non sono opere senza autore, sarebbe impossibile il contrario. L’arte è umana. Non rientrano tra 26 Cfr. art. 4 LA.
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le opere tutelate dal diritto d’autore – né possono essere “opere” – quelle create accidentalmente dalla Natura. Autore dell’opera è il suo creatore. Nel nostro ordinamento, a differenza di altri, primo fra tutti quello americano, può essere soltanto una persona fisica. Di norma l’autore è anche il primo proprietario, il suo è un acquisto a titolo originario (Cfr. art. 6 LA e art. 2576 c.c.), salve rivendicazioni di terzi e a meno che non abbia ceduto la proprietà dell’opera prima di averla realizzata, come avviene nel caso della committenza, che sta prendendo piede nel mondo della Street art. Il ritorno della committenza è in un certo senso un revival nel mondo dell’arte. Gli acquisti successivi sono a titolo derivativo: verranno meno se cadrà il titolo del loro dante causa, ad esempio perché un Giudice ha accolto la rivendicazione di proprietà per titolo anteriore di un terzo.
Opere collettive e opere indivise: Autori di una stessa opera possono essere più persone Molti Street artist compongono delle crew, dei gruppi, a metà strada, a seconda dei casi, tra una famiglia, un esperimento sociale, una factory, a volte persino un’impresa. Il tutto complicato da un’assenza totale – e voluta – di pattuizioni scritte. E allora si distinguerà, a seconda che i vari contributi siano distinguibili o meno, tra opere collettive e opere indivise. Le opere collettive sono “costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico”.27 La coautorialità avrà conseguenze economiche ben precise: i proventi economici dell’opera vanno ripartiti in proporzione tra tutti i coautori, salvo diversi accordi tra loro. La legge sul diritto d’autore elenca tra le opere collettive “le 27 Cfr. art. 3 LA.
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enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali”; lo sono i murali realizzati da più autori. Nel caso di opere collettive “è considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa”,28 mentre chi ha creato le singole parti resta autore per la parte da lui creata. L’art. 3 LA protegge le opere collettive come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d’autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. L’autore della singola parte ha il diritto di aggiornare il proprio contributo in caso di nuove edizioni dell’opera (ex art. 20 l. aut)., di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.29 L’opera può essere non collettiva, ma indivisa. L’art. 3 riguarda opere collettive le cui singole opere che le compongono siano distinte, scindibili. Opere indivise sono quelle create “con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone”. Si hanno non tanti autori quante sono le opere, ma diversi coautori. Se ne occupa l’art. 10 LA, che attribuisce il diritto d’autore sull’opera siffatta “in comune a tutti i coautori”. È una fattispecie di comunione indivisa e indivisibile. L’opera indivisa realizza una forma di comunione: l’art. 10 LA richiama espressamente l’applicazione delle “disposizioni che regolano la comunione”. “Le parti indivise si presumono di valore eguale”. La legge ammette in proposito prova contraria, purché fornita “per iscritto (forma ad probationem) di diverso accordo”. Come “comunista”, ciascun coautore ha il diritto,30 uti singuli, di agire in difesa del diritto morale sull’opera. Eventuali modifiche dell’opera indivisa saranno possibili solo con l’accordo di tutti. Il rifiuto di uno o più dei coautori, “tuttavia”, deve essere giustificato. Gli altri coautori possono ricorrere al Giudice – le sezioni
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28 Cfr. art. 7 LA. 29 Tratto da: Cfr. Tribunale Torino, sez. IX, 20/07/2006. 30 Cfr. artt. 1100 – 1116 c.c.
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specializzate dei tribunali di impresa,31 competenti per materia – per essere autorizzati alla “pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell’opera”. Con l’autorizzazione, il Giudice stabilirà condizioni e modalità dell’uso.
Opere anonime o pseudonime La legge sul diritto d’autore presume32 che autore dell’opera “salvo prova contraria” è “chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa”. Molte opere di Street art non sono firmate o hanno per firma quello che viene definito un tag, spesso (volutamente) illeggibile. Paragonare un tag al “classico” nome d’arte o nom de plume, ad indicare la piuma, l’antica penna usata dagli scrittori, può essere fuorviante, perché il tag è a sua volta più un’opera che una firma, riprodotta viralmente, anche con molta aggressività, come nel caso del c.d. tag bombing. La legge tutela il nome d’arte accanto al nome proprio quando questi siano diventato “notoriamente conosciuto come equivalente al nome vero”.33 31 Nel nostro ordinamento, l’art. 118 della Carta Costituzionale, in nome del principio dell’unità giurisdizionale, vieta la creazione di tribunali speciali (e straordinari); sono ammessi i Giudici specializzati, come ad esempio il Giudice del lavoro. Il secondo comma dell’art. cit. recita: “Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”. I costi di giustizia sono maggiori: il contributo unificato per l’iscrizione della causa a ruolo innanzi al Tribunale dell’impresa è raddoppiato. I Tribunali delle imprese, come le precedenti sezioni specializzate, hanno sede presso i Tribunali e le Corti d’Appello dei capoluoghi di regione. Con alcune eccezioni: in Lombardia e Sicilia vi sono due sedi del tribunale delle imprese, Milano e Brescia, Palermo e Catania. Torino è competente per la Valle D’Aosta. La loro competenza è estesa a una grande varietà di controversie importanti. Cfr. art. 3 D.lgs. n.168/03: “1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: (…) b) controversie in materia di diritto d’autore (…). 32 Cfr. art. 8 LA. 33 Cfr. art. 8, secondo comma LA. “Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero”. Coerentemente, l’art. 9 c.c. prevede che: “lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7”.
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Cosa significa dire che un nome d’arte è tutelato come un nome vero? Che “la persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali”.34 L’utilizzo del nome d’arte a volte ha ben poco di artistico e rientra in una strategia commerciale, pubblicitaria. Vi sono nomi d’arte che non hanno l’intenzione di nascondere la vera identità dell’artista che, semplicemente, passa in secondo piano. Può essere oggi il caso di Lady Gaga e in un passato prossimo per artisti come Prince / Tafkap / The Artist. Altre volte l’identità dell’artista (o del possibile collettivo d’artisti dietro uno pseudonimo unitario) è difesa gelosamente; il pensiero va a Banksy, che ha dato via ad una “caccia alla spia” su scala internazionale, o dei Daft Punk per tornare alla musica. Dire che c’è un problema di autorialità per la Street art pone l’accento sul fatto che questa forma di espressione artistica è vulnerabile, come le altre, rispetto a fenomeni di plagio e di contraffazione. Gli Street artist potranno decidere di farsi avanti, rinunciando all’anonimato o alla seconda identità offerta loro dal tag, “svelandosi”. La conseguenza più importante per le opere anonime o pseudonime consiste nel fatto che i 70 anni di durata dei diritti economici d’autore non decorrono dalla morte dell’artista – data certa impossibile ad ottenere, non conoscendosi appunto la sua identità – bensì dalla prima pubblicazione. Per le opere di Street art questa data coincide, con tutti i problemi inerenti ad una datazione certa, con la prima realizzazione in forma originale o riprodotta in strada, luogo di per sé pubblico, manifesto a tutti. Si diceva della Street art come di un’arte giovane: è da aspettarsi più in là nel tempo, se questa forma artistica prenderà sempre più valore, un’ondata di svelamenti di identità. E considerato che alcuni Street artist hanno commesso dei possibili reati nella realizzazione delle loro opere, sarà opportuno confrontare il termine settantennale della legge sul diritto d’autore con i termini di prescrizione penali.
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34 Cfr. art. 7 c.c.
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PIANO B
1. Roberto Colantonio “Il sole a Lugano” 2. Bruna Putzulu “Un lavoro da favola” 3. Roberto Colantonio “L’arte condivisa” 4. Roberto Colantonio “Lavorare in nero” 5. Bruna Putzulu “Le fate sono finite” 6. Giuseppe Guttadauro “La pensione dei liberi professionisti. Quale futuro?” 7. Aa Vv. “Expo.eat, il cibo ai tempi dell’Expo” 8. Roberto Colantonio “Art Sponsor. la sponsorizzazione dell’arte contemporanea” Per Iemme edizioni, dello stesso autore: “Locazione di Opere d’arte in Svizzera” (e–book, 2014) “Guida fiscale del collezionista d’arte contemporanea” (2017)
finito di stampare per conto di Iemme edizioni nel mese di ottobre 2017 presso Vulcanica Srl – Nola (NA)