2 minute read

IL SEXWORK PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN VERO LAVORO?

di Sarrie Patozi

“Prostituirsi non sia mai una scelta libera”. Queste sono le parole della Corte di Appello di Bari pronunciate nel giugno del 2019. La sentenza affonda radici nella Legge Merlin, promulgata il 20 febbraio del 1958, sollevando una questione di legittimità costituzionale e individuale. Per la Corte attualmente esistono due tipi di prostituzione: quella “coattiva” e quella “per bisogno”; tale scelta “di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo”, secondo la sentenza, “costituirebbe una forma di estrinsecazione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall'art. 2 della Costituzione quale diritto inviolabile della persona umana." La Legge Merlin, denominata tale dalla senatrice che la promosse Lina Merlin, abolì quelle che a suo tempo erano chiamate “case chiuse” e dispose una serie di provvedimenti nei confronti dello sfruttamento sessuale. Queste sanzioni però sono rivolte esclusivamente alle persone che mettono a disposizione locali adibiti a tali prestazioni, non a chi vi lavora o a chi vi si reca. Come asserisce Giorgia Serughetti, ricercatrice di sociologia presso l'Università Bicocca, questa legge si è rivelata funzionale “per il tempo in cui è nata, ma siccome tende a rappresentare la donna principalmente come la parte debole nell’ambito della prostituzione sembra entrare in contraddizione con alcuni fenomeni contemporanei come ad esempio le escort”. Continua poi “per questo da anni si discute di legalizzazione della prostituzione volontaria e per questo è stata avanzata questa questione di costituzionalità. Io penso che sia possibile l’esistenza di una prostituzione volontaria, ma ovviamente la questione della depenalizzazione del favoreggiamento deve considerare anche eventuali effetti a cascata che possono danneggiare le persone in situazione di sfruttamento”. Se tuttavia si considera il lavoro nel mondo del sesso libera iniziativa, bisogna appellarsi anche all’art. 41 della Costituzione italiana secondo cui “l'iniziativa economica privata è libera” purché non danneggi altri. Considerando il sexwork, quando lo sia, scelta autonoma e libera da parte di chi la esercita essa si svolge nel pieno della legalità: né infatti nuoce coloro che non sono interessati, né abusa della libertà. Bisogna poi tenere a mente che tale mansione, come del resto tutte le altre, nasce secondo il classico ed elementare rapporto domanda/offerta: esisterebbero davvero le sexworkers se non ci fossero persone interessate? C’è quindi la necessità di intraprendere un discorso di depenalizzazione delle attività legate alla prostituzione e una proposta politica legislativa atta a tutelare chiunque dall’abuso di questa pratica. Riaprire le case di tolleranza non risolve il delicato dibattito che si sta creando attorno all’argomento: esso, semplicemente, cela pro-decoro e pro-ordine pubblico una questione sociale da affrontare.

Advertisement

This article is from: