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supplemento al n. 6 - Giugno 2010 de “il Segno”
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il Segno
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RETE di GIORNALISTI e SCRITTORI ANTIMAFIE di ROMA e PROVINCIA
ABOLIRE le intercettazioni per SALVARE la criminalità organizzata NO ALLA LEGGE CHE VORREBBE IMBAVAGLIARE I GIORNALISTI
di Andrea Sebastianelli Quello che si sta per approvare è un decreto legge a tutto vantaggio della criminalità organizzata. Le recenti parole di Alberto Cisterna, Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia di Reggio Calabria (cioè in una delle zone più difficili e pericolose d’Italia), sono pesanti come un macigno: “Il testo sulle intercettazioni approvato al Senato intacca l’efficienza delle indagini” poiché non si può “ignorare che la nozione di criminalità organizzata il disegno di legge l’ha semplicemente cancellata”. Risultato: diventeremo un Paese a basso tasso di criminalità poiché la criminalità organizzata verrà semplicemente abolita... per legge. I criminali diventeranno di colpo trasparenti pur continuando a delinquere. Quello che troverete al centro di questo periodico è il disegno di legge così come è stato approvato dal Senato della Repubblica. Leggendolo vi renderete conto che l’intento palese non è quello di regolamentare le intercettazioni telefoniche e ambientali ma semplicemente quello di vietare. La parola “vietato” campeggia su molti articoli. Vietare, vietare, semplicemente e solo vietare così da rendere praticamente impossibile garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e il do-
vere di noi giornalisti ad informare. Alla base di questo disegno vi è un’incredibile falsità, secondo cui in Italia sarebbero milioni (addirittura 7) i cittadini messi sotto controllo telefonico e informatico. Una falsità che, ripetuta mille volte, ha finito per diventare verità agli occhi di molti. Ecco che cosa ha scritto un altro magistrato antimafia, Nicola Gratteri, Procuratore Aggiunto di Reggio Calabria, a proposito del tentativo di abolire le intercettazioni: “Si sta eliminando uno dei sistemi più garantisti e meno costosi per l’acquisizione della prova. E lo si sta facendo in modo strumentale, citando statistiche che non stanno nè in cielo nè in terra. Ho appena finito di indagare 50 persone coinvolte in un traffico di droga. Per seguirle -scrive ancora Gratteri- ho dovuto mettere sotto controllo 10 mila schede telefoniche. Se chi analizza i risultati dell’indagine è onesto, dirà che sono state intercettate 50 persone, se è disonesto dirà che Gratteri ha intercettato 10 mila persone. La realtà è che i trafficanti di droga cambiano una scheda ogni 48 ore, ma gli indagati, nonostante il numero esorbitante, restano sempre 50”. Più chiaro di così! Il testo approvato al Senato stabilisce che per intercettare un indagato sono necessari “gravi indizi di colpevolezza”. Un paradosso senza precedenti, poichè se sussistono gravi indizi di colpevolezza l’indagato può subito essere arrestato senza
bisogno di intercettarlo. Infatti sono proprio i “gravi indizi di colpevolezza” che danno al pubblico ministero la possibilità di chiederne l’arresto. Il Ddl vorrebbe indicare anche i luoghi dove è possibile intercettare, cioè soltanto dove sta avvenendo l’attività criminosa. Infatti ai magistrati sarà fornita una palla di vetro in cui vedere in anticipo dove verrà perpetrata l’azione delinquenziale. Ci sarebbe da ridere se non fosse per l’argomento che stiamo affrontando. Altro aspetto: quello del “budget prefissato”. Le Procure dovranno stabilire preventivamente i fondi da destinare alle intercettazioni telefoniche e ambientali. Finiti i soldi, finite le intercettazioni. Infine c’è un altro articolo che merita un’attenta riflessione, quello secondo cui il Presidente del Consiglio deve essere informato (entro 5 giorni) dell’avvio delle operazioni di intercettazione se queste riguardano membri dei servizi segreti. E se un Presidente del Consiglio entrasse in combutta con i servizi per sovvertire lo Stato? Chi scoperchierebbe il piano criminale? “Contro i clandestini vengono impiegati esercito, flotta e ronde -ha scritto ancora Gratteri-, contro i mafiosi viene smantellato uno dei pochi strumenti investigativi ancora in mano ai magistrati”. Uno strumento che costa anche poco: per intercettare una persona 24 ore al giorno si spendono 11 euro più Iva.
Falsità e menzogne dette e scritte sulle intercettazioni Si dice che in ITALIA si facciano 100 mila intercettazioni all'anno, mentre in FRANCIA 20 mila, in GRAN BRETAGNA 5.500, in OLANDA 3.700, in SVIZZERA 2.300, in USA 1.705, quindi non esiste una proporzione con il numero di abitanti. 100 mila è il numero dei decreti con i quali i gip autorizzano le intercettazioni chieste dai pm. Tuttavia esso non equivale al numero delle persone sottoposte ad intercettazione, ma comprende il numero dei rinnovi (ogni decreto va rinnovato ogni 15-20 giorni, ove l'indagine prosegua) e cresce per il fatto che i decreti sono uno per ciascuna delle utenze relative alla stessa persona. Circa i dati esteri - qualora fossero corretti - si nota che anche negli altri Paesi il numero di intercettazioni non è funzionale alla popolazione (ad esempio la Svizzera ha 7,5 milioni di abitanti, gli USA 250 milioni) e che pochi Paesi occidentali hanno una criminalità mafiosa sviluppata come l'Italia. Inoltre va considerato che questo è il dato relativo alle intercettazioni disposte dalla magistratura, ma in molti Paesi esteri ci sono altri soggetti pubblici che possono disporle in un numero che resta sconosciuto. In Gran Bretagna varie autorità impostano operazioni di ascolto delle conversazioni su circa 1000 persone ogni giorno (quindi ben 360.000 intercettazioni all'anno, più del triplo che in Italia). Negli USA alla fine del 2006 l'FBI ha compilato un rapporto da cui emerge che i suoi uffici hanno intercettato oltre 27 milioni di conversazioni (in verità 'sessioni di ascolto') fra utenze di sospetti terroristi. Va considerato che l'agenzia di intelligence USA aveva ottenuto
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stati ridotti di 50 milioni nel 2006, 100 milioni nel 2007 e 200 milioni di euro nel 2008, il che fa lievitare ovviamente la percentuale del costo delle intercettazioni sul totale, ferme restando le indagini in corso. Esse quindi incidono per alcune centinaia di milioni e non per miliardi (nel 2005 erano 307 milioni di euro, secondo il ministero, oggi 280 milioni di euro). Peraltro si tratta di spese che lo Stato può farsi rimborsare dai condannati a fine processo. Si dice comunque che i costi delle intercettazioni sono troppo elevati. I costi non dipendono dall'elevato numero di intercettazioni, ma dalle tariffe del noleggio delle apparecchiature presso società private (che varia sensibilmente da tribunale a tribunale) e dall'esborso dello Stato verso le compagnie telefoniche per acquisire i tabulati (26 euro l'uno) e intercettare le conversazioni (12 euro al giorno per un satellitare). E' quindi una questione di contrattazione fra Stato e privati, visto che in altri Paesi tali costi sono molto meno rilevanti. A ciò va aggiunto che già nel
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2001 vi erano molte apparecchiature di controllo telefonico acquistate dal ministero dell'Interno ad uso delle forze di polizia, con un costo complessivo medio - escludendo la spesa relativa alla manutenzione - di 72 miliardi di euro, investimenti che vengono ammortizzati proprio compiendo intercettazioni, in questo caso con costi quasi nulli. Infine, le intercettazioni - oltre a far emergere i colpevoli di stupri, estorsioni, omicidi, truffe, corruzione ed altri reati non compresi in quelli per mafia e terrorismo - si ripagano abbondantemente. Ad esempio nell' inchiesta Antonveneta, l'indagine è costata 8 milioni di euro, i soldi recuperati con i patteggiamenti di 64 indagati sono stati 340 milioni, cioè più del costo delle intercettazioni in tutta Italia.
* Dati tratti da: Atti parlamentari, Osservatorio sulla legalità, Governo britannico, Rapporto FBI, articolo "Una sfilza di leggende" di L. Ferrarella, Corriere della sera, 10 giugno 2008.
Si ringrazia Claudio Giusti
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solo 2.176 autorizzazioni dal giudice nello stesso anno, dato, quest'ultimo, che fa a pugni sia con il numero di conversazioni ascoltate, sia con il numero totale di 1.700 intercettazioni attribuite agli USA da alcuni giornali italiani (forse hanno dimenticato qualche zero). Inoltre c'è il programma di ascolto di Bush per gli Americani che hanno rapporti con l'estero, con lista di controllati top secret trattandosi di sicurezza nazionale, e ci sono stati vari abusi della CIA. In alcuni Paesi può disporre intercettazioni anche l'autorità della Borsa, e di tutte queste indagini raramente resta traccia o comunque non ne vengono diffusi i dati numerici complessivi. Inoltre andrebbe confrontata anche la durata di un decreto di intercettazione negli altri Paesi (ad esempio laddove un solo decreto durasse per l'intera indagine, mentre in Italia va rinnovato in media ogni due settimane, su 10 mesi di indagini avremmo in Italia 20 volte il numero di decreti di intercettazione rispetto all'estero, e così lievitando). Si dice che le intercettazioni pesano per il 33% sulla spesa per la giustizia (cioè su quanto lo Stato stanzia annualmente per la giustizia). No, esse costituiscono il 33% del solo capitolo di bilancio delle spese di giustizia, cioè quella parte del bilancio della giustizia che comprende i compensi a periti e interpreti, le indennità ai giudici di pace e onorari, il gratuito patrocinio, le trasferte della polizia giudiziaria e naturalmente le intercettazioni. Sono a parte stipendi dei magistrati, i costi degli edifici, delle carceri, etc, ben maggiori. Va inoltre considerato che gli stanziamenti complessivi destinati alle spese di giustizia sono
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NO ALLA LEGGE CHE VORREBBE IMBAVAGLIARE I GIORNALISTI
sp Ecco il testo con cui il Governo ec ia vorrebbe vietare che le informazioni le e le notizie di reato arrivino ai vostri occhi, alle vostre orecchie e alla vostra coscienza
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DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro della Giustizia (ALFANO) (V. Stampato Camera n. 1415) approvato dalla Camera dei deputati l’11 giugno 2009 trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza l’11 giugno 2009
“Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell’ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
3. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l’annotazione, l’informativa, anche verbale, e l’utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5». 4. All’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».
5. All’articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. E’ vietata la pubblicazione,
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6. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini
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anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 2-ter. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. [...]».
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dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. [...]». 7. All’articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. E’ in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione [...]».
8. All’articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi».
9. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche [...] sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono; [...] 2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa».
10. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il pubblico ministero, con l’assenso scritto del procuratore della Repubblica,
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ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice»; [...] d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall’articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall’articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. [...] Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, [...]»; f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini [...]. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. [...] h) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la
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11. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: [...] 2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonchè i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione. [...] «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonchè del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari. 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E’ vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»; [...]»; e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
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data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».
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7-bis. E’ sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
12. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»; [...]
13. All’articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
14. L’articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). – 1. Quando le operazioni previste dall’articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l’immediata secretazione [...]. 2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da se-
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greto di Stato. [...] 3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. [...] 6. L’opposizione del segreto di Stato impedisce all’autorità giudiziaria l’utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. [...] 7. Non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto. 8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. [...] 9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
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16. All’articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell’udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall’articolo 266».
17. All’articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. Nell’ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti». 18. [...]
19. All’articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d’indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d’indagine».
20. All’articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando è necessario per la prosecu-
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21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente: «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dall’articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonchè la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari». 22. [...]
23. [...] c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti. 2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all’articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
24. [...] b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonchè quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice. 2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato ter-
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zione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
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ritoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato. 2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»; d) il comma 3-bis è abrogato. 25. [...]
26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente: «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno. Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza. Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale»; b) [...] c) all’articolo 617 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»; d) dopo l’articolo 617-sexies è inserito il seguente: «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»; e) all’articolo 684, le parole: «con l’ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l’ammenda da euro 1.000 a
euro 5.000»; f) all’articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «[...] Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»; g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l’articolo 685 è aggiunto il seguente: «Art. 685-bis. [...] 27. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
28. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»; c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto [...] provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»; d) [...] e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsa-
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sp ec ial e
bile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
29. [...] 30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative. 31. [...] 32.[...]
33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 139: 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. [...] 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. Nell’esercizio dei compiti [...] il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. 5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonchè, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti. 5-quater. [...] b) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,». 34. [...]
35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 11 del presente articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell’articolo 268. [...]
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il Segno
VI RETE di GIORNALISTI e SCRITTORI ANTIMAFIE
di ROMA e PROVINCIA
ins er to
“Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”
GiùlemanidaSaviano, ilsuounattodicoraggio per il bene comune
di Sergio Rasetti Come possiamo facilmente immaginare, considerare eroe della libera informazione Emilio Fede (direttore, lettore e scenografo del TG4 di Mediaset), per quelli di casa sua non deve essere difficile. E’ fortunato, il nostro, perché ha a disposizione un canale televisivo dove nessun politico lo condiziona come quando era alla RAI e può dare le notizie in piena libertà e coscienza; naturalmente dopo aver ringraziato, tutti i giorni, chi lo paga dando le notizie al modo che gli fa piacere. Sulla scia del suo “uomo faro e datore di lavoro” che ha pronunciato una sorta di condanna per chi parla troppo di mafia, ‘ndrangheta e camorra, Fede ha attaccato Roberto Saviano: “Basta con Roberto Saviano, non se ne può più di sentire che lui è l’eroe. Non è lui che ha scoperto la camorra, non è lui che l’ha denunciata, ci sono magistrati che sono
morti mentre lui è superprotetto. Ha scritto dei libri contro la camorra ma lo ha fatto tanta altra gente, senza fare clamore, senza andare sulle prime pagine, senza rompere...”. Alle proteste di tanti si sono frapposte le prese di posizione di alcuni che sposano le tesi di Fede, tutti in quota della destra; sarà un caso? Al Salone Internazionale del Libro 2010 a Torino, Roberto Saviano, salutato e ascoltato da migliaia di visitatori, ha detto: “Da più parti sono stato accusato di essere un rompiscatole, questo è il ruolo del raccontatore. E’ scrivere quello che realmente sta accadendo e dire – questo è vero – e – questo ti riguarda”. Riferendosi poi all’opera di Primo Levi – Se questo è un uomo – : “Quando leggi Primo Levi senti che sei stato ad Auschwits, senti che hai conosciuto quei personaggi. Questa è la potenza della letteratura. E questo fa paura, perché quello che scrivi diventa di chi lo legge”.
”
Occhio, la “nuova” mafia ricicla con le cooperative e le associazioni culturali
di Daniela Di Rosa I confini in cui si muovono le mafie nel Lazio sono sempre diversi e, spesso, invadono anche settori insospettabili. E’ il caso delle associazioni culturali e delle cooperative sociali per disabili. In quest’ambito si muoverebbe “Nova”, cioè un nuovo gruppo mafioso emergente, impegnato tra il litorale laziale e la provincia di Roma, creato da esponenti della ‘ndrangheta in accordo con la camorra dei Casalesi. Fabio di Chio sul “Tempo” (16 giugno 2010, pag. 37) ha
La ‘ndrangheta da tempo gestisce i flussi dell’immigrazione clandestina indirizzando spesso gli uomini verso il mercato delle braccia e le donne verso quello del sesso. Ci sono stati cittadini extracomunitari che dal centro di Crotone sono finiti negli ortomercati di Milano e Fondi, dove sono stati costretti a lavorare in nero, sfruttati e sottopagati. N I C OL A G R ATT E RI Procuratore Aggiunto di Reggio Calabria
tracciato un primo identikit di questa “interessante” organizzazione criminale che ripulirebbe i soldi sporchi attraverso la cultura e la solidarietà sociale. Il gioco è facile: i proventi da attività illecite
(soprattutto spaccio di droga, usura ed estorsione) finiscono nei bilanci di cooperative e associazioni onlus (cioè senza finalità di lucro) per poi essere versati su specifici conti bancari. Ma non solo. Le infiltrazioni riguarderebbero anche il pianeta delle tv locali regionali. E qui il discorso si complica perchè al momento “Nova” apare come una cellula opaca, poco nitida. Si avverte la sua esistenza sul territorio ma ancora non si è riusciti a comprendere bene l’intero meccanismo. “Tante sono le cose che non sappiamo -ha detto al “Tempo” Luigi De Ficchy, Procuratore Capo di Tivoli- anche perchè ci vogliono polizie particolarmente specializzate e motivate. Oggi c’è
il Segno
una consapevolezza maggiore. Ho lavorato 15 anni nel silenzio più assoluto e oggi sicuramente c’è più informazione, ma allo stesso tempo sono venuti a mancare strumenti materiali che prima c’erano da parte delle polizie, e la mafia ha fatto un salto di qualità elevato, è diventata finanziaria e questo rende ancora più difficile il contrasto”. Ciò vuoldire che sulle infiltrazioni criminali, anche nel Lazio, non bisogna mai abbassare la guardia.
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VII RETE di GIORNALISTI e SCRITTORI ANTIMAFIE
di ROMA e PROVINCIA
Noi plaudiamo senza riserve l’opera di Roberto Saviano, perché grazie a lui milioni di italiani hanno compreso che cosa è la camorra, cosa che altri scrittori o giornalisti come Fede non ci avevano mai fatto comprendere. Secondo Wikipedia la definizione di EROE è la seguente: “L’ EROE, nell’era moderna, è il protagonista di uno straordinario e generoso atto di coraggio, che comporti o possa comportare il consapevole sacrificio di sé stesso, allo scopo di proteggere il bene altrui o comune”. Sfidiamo chiunque a dire che Roberto Saviano non risponde a questa definizione.
DUE STUPRATORI INTERCETTATI E ARRESTATI
Grazie ad alcune intercettazioni telefoniche i carabinieri di Marsala, nel Trapanese, hanno fermato ieri sera due tunisini, presunti autori di una rapina, con stupro, commessa la notte dell'Epifania in un'abitazione di contrada Ciavolo. Il procuratore della Repubblica di Marsala, Alberto Di Pisa, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare l'indagine sfociata nel fermo (oggi il gip si dovra' pronunciare sulla convalida del provvedimento) di Anis Houioui, 28 anni, e
I Carabinieri della compagnia San Carlo di Torino hanno arrestato il titolare di un locale notturno che smerciava ingenti quantitativi di cocaina importata dalla Nigeria al capoluogo piemontese attraverso Olanda e Spagna. L’indagine è stata compiuta grazie alla collaborazione della fidanzata dello spacciatore che, oltre ad aver fornito alle forze dell’ordine informazioni sui traffici del compagno, ha anche consentito di effettuare alcune intercettazioni ambientali rivelatesi decisive nel portare a termine l'operazione.
Sevizie e abusi su minori: arrestato il gallerista Francesco Tadini, figlio del pittore Emilio, accusato di rapporti con una 15enne e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il gallerista avrebbe avuto rapporti con prostitute minorenni e, a suo carico, ci sarebbero anche alcune intercettazioni telefoniche che dimostrerebbero la sua volontà di avere incontri con bambine. Le immagini trovate durante una perquisizione nei supporti informatici di Tadini ritrarrebbero anche bambini di meno di 10 anni sottoposti a torture e sevizie a sfondo sessuale. (A cura di Andrea Rasetti)
EVASO, RITROVATO GRAZIE ALLE INTERCETTAZIONI
E' stato arrestato in mattinata a Marginone dagli uomini del Nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria, Laki Fudorovic, trentenne nato a Velletri ed evaso dal permesso concessogli lo scorso 14 marzo dal magistrato di sorveglianza di Perugia. L'uomo era detenuto nella casa circondariale di Orvieto per i reati di rapina, furto ed altro. Decisive, fa sapere il Nic, sono risultate le intercettazioni telefoniche disposte dalla procura di Orvieto che hanno permesso di individuare il luogo dove l'evaso si na-
www.issuu.com/ilpiccolosegno il Segno
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RETE di GIORNALISTI e SCRITTORI ANTIMAFIE di ROMA e PROVINCIA n.
di ANDREA SEBASTIANELLI Nelle prime ore dell’alba del 18 febbraio scorso è scattata a Roma e in alcuni centri dei Castelli Romani, tra cui Rocca di Papa, un’operazione anticrimine tesa a smantellare una fitta rete di racket, usura e riciclaggio di denaro sporco. A coordinare l’operazione “Franky”, che ha visto il coinvolgimento della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Viterbo e della Polizia Municipale VIII Gruppo di Roma, è stato il Procuratore Aggiunto Leonardo Frisani della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Alla fine dell’operazione sono state denunciate 11 persone (di cui due donne) e sequestrati beni per circa 5 milioni di euro, tra cui conti correnti, automobili di lusso e quattro società operanti nel settore dell’edilizia e della ristorazione (una di queste gestiva fino ad alcuni mesi fa il complesso alberghiero di via Frascati a Rocca di Papa, “La Regina del Bosco”, prima che la struttura venisse ceduta agli attuali gestori che da questa vicenda hanno avuto soltanto danni d’immagine). Continua in IV pagina
supplemento al n. 3, Marzo 2010 de “il Segno”
Un territorio preda degli strozzini
Lo scorso 18 febbraio l’operazione “Franky” ha smascherato un vasto giro di usura e riciclaggio, mettendo in luce il ruolo del clan dei Casamonica, che conta oltre 400 affiliati tra Roma e Provincia, e che ora ha esteso il suo controllo sull’intera regione. Sullo sfondo un “accordo inedito” stipulato con la ‘ndrangheta.
212 omicidi in due anni nella Palermo dimenticata
ETTORE ZANCA RIPERCORRE PER NOI LE TAPPE PIU’ SIGNIFICATIVE DEI DELITTI DI MAFIA CHE IMPERVERSARONO A PALERMO TRA GLI ANNI SETTANTA E OTTANTA. MEMORIE RIAFFIORATE CHE RAPPRESENTANO UN MONITO PER CIO’ CHE E’ ACCADUTO E PER CIO’ CHE ANCORA POTREBBE ACCADERE. PERCHE’ PERDERE LA MEMORIA EQUIVALE A PERDERE UN PO’ DI NOI STESSI E DELLA NOSTRA STORIA.
Le attività illecite nei nostri Comuni
RIEPILOGO DEI DATI DEL 2007 E DEL 2008 SUI REATI COMMESSI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ROMA. ROCCA DI PAPA E SEGNI LE PIU’ VIRTUOSE MENTRE IN ALTRI CENTRI, COME ARTENA, CIAMPINO, COLLEFERRO, VALMONTONE E VELLETRI, I REATI IN UN SOLO ANNO SONO AUMENTATI DI MOLTO.
Andrea Rasetti all’interno
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RETE di GIORNALISTI e SCRITTORI ANTIMAFIE di ROMA e PROVINCIA
supplemento al n. 4 - Aprile 2010 de “il Segno”
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‘Ndrangheta ai Castelli, il pentito che fa paura anche alla politica L’hotel Villa Vecchia a Monte Porzio
Rocco Molè
Elemosine Aziende e minori criminali Nel Lazio il fenomeno dell’accattonaggio passa attraverso lo sfruttamento di centinaia di minori. A rivelarlo è il rapporto presentato dall’Osservatorio Regionale sulla Legalità e la Sicurezza. Un quadro che fa luce su molti aspetti inquietanti, a cominciare dall’acquisto dei bambini.
Sequestrate 15 aziende e quote riferite a ben 21 società, 170 conti correnti, automobili di lusso, oltre a ville ed appartamenti. Questi sono i numeri di una vasta operazione che ha scoperchiato il filo di collegamento fra la ‘ndrangheta e il clan dei Casamonica a Roma e nella provincia.
di ANDREA SEBASTIANELLI Il 22 dicembre scorso l’«Operazione Maestro», avviata dalla Dda (Direzione Distrettuale Antimafia) di Reggio Calabria, irrompe nei Castelli Romani e precisamente a Monte Porzio Catone dove viene posto sotto sequestro l’hotel di lusso “Villa Vecchia” (che ora ha ripreso le sue attività sotto la guida di un Commissario), ritenuto base della ‘ndrina dei temutissimi Molè. La mega struttura alberghiera alle porte di Roma, secondo gli inquirenti, serviva a riciclare il denaro derivato dalle attività illecite condotte nel porto di Gioia Tauro. Nell’operazione sono state arrestate 26 persone, tra cui Cosimo Virgiglio, considerato il principale referente amministrativo della cosca Molè, nonché amministratore di una società di import-export con la Cina operante proprio nel porto di Gioia Tauro. Lo stesso Virgiglio che, per conto della cosca, seguì le trattative per acquisire “Villa Vecchia”. Infatti, l’acquisizione del complesso alberghiero, da parte della ‘ndrangheta, avvenne nel 2007 attraverso intimidazioni e minacce nei confronti di un’imprenditrice di Sabaudia che, pur avendo un contratto di gestione della durata di dieci anni, fu costretta a lasciare la struttura.
Continua in IV
ROCCO CHINNICI Allarme Expo 2015 In un libro due giornalisti svelano il “mistero” delle infiltrazioni criminali nella capitale morale d’Italia, Milano. Cosa Nostra, ‘Ndrangheta e Camorra sono già pronte ad entrare nel gioco degli appalti per spartirsi i 20 miliardi di euro stanziati per l’Expo del 2015.
Chi era Rocco Chinnici, il giudice assassinato a Palermo il 29 luglio 1983? Scopritelo in questo “ritratto d’autore”.
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L’omicidio del Boss Rocco Molè
Falcone e Borsellino
Il 18/02 a Colleferro si parla di Cosa Nostra IL LIBRO DI JOHN DICKIE, “COSA NOSTRA”, SARA’ MOTIVO DI APPROFONDIMENTO PER CONOSCERE GLI AVVENIMENTI E GLI UOMINI CHE SI SONO AVVICINATI ALLE VERITA’ PIU’ SCOTTANTI. A PRESENTARE QUESTO LIBRO PUBBLICATO NEL 2006 SARA’ ETTORE ZANCA, COLLABORATORE DEL MENSILE “IL SEGNO”. UN APPUNTAMENTO LETTERARIO DA NON PERDERE.
In IV pagina
RETE di GIORNALISTI e SCRITTORI ANTIMAFIE di ROMA e PROVINCIA
supplemento al n. 5 - Maggio 2010 de “il Segno”
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Minori a rischio nel Lazio, dalla pedofilia alla prostiuzione
Sos Impresa Alessandro Lettera ai e l’usura Mancuso Castelli Il Presidente di “Sos Impresa”, Lino Busà, ascoltato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, ha chiesto una maggiore efficacia della legge contro l’usura, proponendo la costituzione di un Consorzio Nazionale a sostegno delle imprese italiane sequestrate alle mafie.
Abbiamo incontrato il cantautore palermitano Alessandro Mancuso, impegnato con i suoi testi a diffondere il senso della legalità a cominciare dalle giovani generazioni. Ne esce un ritratto incoraggiante del mondo artistico italiano rispetto ai fenommeni illegali diventati tanto diffusi.
L’Associazione “Antonino Caponnetto” della Regione Lazio ha scritto una lettera aperta ai cittadini dei Castelli Romani, chiedendo un impegno concreto di tutti contro le infiltrazioni criminali che stanno diventando una piaga sempre più diffusa in tutta la provincia di Roma.
di Andrea Sebastianelli Pedofilia e sfruttamento dei minori sono due temi scottanti… anche nella nostra regione. Temi importanti che però rimangono troppo spesso ai margini delle discussioni. Ad aprire la riflessione su questi aspetti sono due recenti ricerche dal titolo “Il fenomeno dello sfruttamento dei minori nell’accattonaggio nel Lazio” e “Il minore come vittima del reato: un’indagine sociale nelle realtà del Lazio”, promossi dall’Anci (Ass.ne Nazionale Comuni Italiani) e dall’Osservatorio Tecnico Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio presieduto dal prof. Enzo Ciconte. I dati emersi dalle ricerche mettono a nudo una realtà dai tratti sconcertanti. Nel Lazio la forma di vittimizzazione minorile più evidente è il maltrattamento che quasi sempre avviene in ambito familiare. Sono quasi 500, ogni anno, i minori laziali che subiscono violenze accertate e denunciate da parte di adulti, a cominciare dall’abuso fisico. Il maggior numero di casi si riscontra proprio nella provincia di Roma (soprattutto per la maggiore popolazione residente), mentre l’intensità del fenomeno è maggiore nel sud della nostra regione, in particolare nella provincia di Latina. Ciò che differenzia il Lazio dalle altre regioni italiane, anche qui a dirlo sono i dati emersi, è una maggiore propensione verso gli abusi di tipo sessuale, l’accattonaggio e la delinquenza minorile.
Continua in IV
NINNI CASSARA’
Ettore Zanca presenta un altro dei suoi “Ritratti d’autore”. Questa volta dedica il suo articolo alla figura di Ninni Cassarà, che con le sue indagini sulla Mafia cominciò a scoperchiare gli intrecci con alcuni apparati della politica e delle istituzioni. ETTORE ZANCA in II e III pagina
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supplemento al n. 2 - Febbraio 2010 de “il Segno”
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di ANDREA SEBASTIANELLI «Io non sono uno che farfuglia. Non do opinioni. Dico che quella storia non è finita perché lo so. Basta andare a cercare chi ne è uscito alla grande quindici anni fa». Con queste parole l’ex componente della Banda della Magliana, Antonio Mancini (chiamato negli ambienti criminali romani “Nino l’accattone”), ha lasciato intendere che quella banda non ha mai smesso di operare ma è tutt’ora attiva. «La Banda della Magliana ha usato e continua ad usare i soldi di chi è morto e di chi è finito in galera. E non ha più bisogno di sparare. O almeno, di sparare troppo spesso». Queste dichiarazioni Antonio Mancini le ha rilasciate al giornalista di Repubblica Carlo Bonini che lo scorso 4 febbraio ha presentato un’inchiesta esclusiva basata, oltre che sulle dichiarazioni di “Nino l’accattone”, sui convincimenti di Lucia Lotti, il magistrato che per 15 anni si è occupato delle vicende della Banda della Magliana arrestando il presunto boss Nicoletti, e sulle indagini del Comandante del Nucleo Provinciale dei Carabinieri di Roma, Vittorio Tomasone. In realtà dichiarazioni di questo tipo Antonio Mancini le rilasciò anche nel 2008.
Continua in VII pagina
il Segno
L’INCHIESTA DI ANDREA RASETTI HA PRESO AVVIO DAL SEQUESTRO DEL LUSSUOSO ALBERGO DI MONTE PORZIO, “HOTEL VILLA VECCHIA”, SOTTOPOSTO A SEQUESTRO DAI CARABINIERI DEL ROS PERCHE’ APPARTENENTE A UN POTENTE CLAN DELLA ‘NDRANGHETA, QUELLO FACENTE CAPO AL BOSS ROCCO MOLE’. UN’INCHIESTA CHE FA EMERGERE I DIFFUSI INTRECCI ESISTENTI TRA LA CRIMINALITA’ E I CASTELLI ROMANI.
il Segno
SOTTOSCRIVI PER IL SEGNO Banca Credito Cooperativo Castelli Romani IBAN:IT11B0709239230000000103028
Non si può non sapere, non si può non dirlo
Da Gioia Tauro ai Castelli Romani passando per San Marino
il Segno
Il Segno non usufruisce di alcun finanziamento pubblico, nè comunale, nè provinciale, nè regionale, nè statale, nè europeo.
supplemento al n. 1 - Gennaio 2010 de “il Segno”
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di Andrea Sebastianelli Sul numero scorso del Segno ci siamo occupati delle infiltrazioni criminali a Roma e nella Provincia. Quanto emerso ci ha fatto comprendere come le mafie non siano qualcosa distante da noi, riguardante solo le regioni meridionali (Sicilia, Calabria, Puglia e Campania), ma come ormai siano una presenza consistente del nostro territorio. La vicenda di “Villa Vecchia”, l’hotel della ‘Ndrangheta sequestrato nella vicina Monte Porzio poche settimane fa, rappresenta non un allarme ma una certezza che deve far riflettere tutti, cittadini e politici, amministrazioni pubbliche e aziende private. Ma anche noi che scriviamo sui periodici a diffusione locale. Ogni lotta alle mafie ha sempre visto anche l’impegno, di pari passo con quello delle forze dell’ordine e della magistratura, di giornalisti e scrittori locali, che più da vicino riescono ad annusare dove c’è puzza di infiltrazione criminale. Contro queste infiltrazioni le amministrazioni comunali devono iniziare a contrapporre la politica della legalità, soprattutto nell’espletamento delle gare d’appalto delle grandi opere che, come ha dimostrato l’Osservatorio regionale sulla criminalità e la sicurezza, sono uno degli ingressi degli interessi mafiosi nei nostri Comuni. Continua in IV
ilpiccolosegno@libero.it
Stampato in proprio
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RETE di GIORNALISTI e SCRITTORI ANTIMAFIE di ROMA e PROVINCIA
il Segno
il Segno
29 aprile 2010
PEDOFILO INSOSPETTABILE INCASTRATO DAL TELEFONO
6 aprile 2010
il Segno
RESPONSABILE Andrea Sebastianelli
I due esecutori materiali della sparatoria al campo di calcetto a Crotone, avvenuta nel giugno dello scorso anno, in cui rimase ucciso Gabriele Marrazzo (35 anni) e gravemente ferito il piccolo Domenico di 11 anni, morto dopo tre mesi di coma, sono stati incastrati dalle intercettazioni ambientali e telefoniche in carcere. In particolare il capo del clan, Francesco Tornicchio (31 anni), detenuto nel carcere di Spoleto in regime di 41 bis, plaudeva alla sparatoria perchè si doveva far capire che a Cantorato, quartier generale del gruppo criminale, “dove passano i Tornicchio trema la terra e canta la lupara”.
24 febbraio 2010
Manoscritti e foto anche se non pubblicati non si restituiscono. Il contenuto organo dell’associazione culturale degli articoli, dei servizi, le foto ed i “Terre Sommerse Castelli” loghi, rispecchia esclusivamente il Registrazione Tribunale di pensiero degli artefici e non vincola Velletri n. 5/02 del 19/02/2002 mai in nessun modo il Segno, la direzione e la proprietà. Le inserzioni sono DIREZIONE riservate ai soli associati e simpatizVia dei Monti, 24 - Rocca di Papa zanti ed hanno carattere divulgativopromozionale nel loro stesso ambito. DIRETTORE
il Segno
KILLER INCASTRATI DALLE INTERCETTAZIONI
TRAFFICANTE DI DROGA E TITOLARE DI UN LOCALE
RETE di GIORNALISTI e SCRITTORI ANTIMAFIE di ROMA e PROVINCIA
supplemento al n. 6 (giugno 2010) del mensile indipendente
23 aprile 2010
il Segno
30 gennaio 2009
scondeva.
I furbetti della
‘Maglianella’,
il ritorno?
Le dichiarazioni di “Nino l’accattone” riaccendono i riflettori sulla Banda della Magliana. Ma oggi la Banda esiste ancora o si tratta di altro?
135 MILIARDI DI EURO PER LA MAFIA SPA
IL XII RAPPORTO DI “SOS IMPRESA” HA SCOPERCHIATO GLI INTERESSI DIFFUSI DELLE MAFIE IN ITALIA, CHE REALIZZANO OGNI ANNO AFFARI PER 135 MILIARDI DI EURO, LA PIU’ GRANDE AZIENDA DEL PAESE. DROGA, RACKET, ESTORSIONI, INVESTIMENTI FINANZIARI E CONTROLLO DEGLI APPALTI PUBBLICI. ECCO I SETTORI IN CUI LE MAFIE SONO PADRONE. E NEL LAZIO NON C’E’ DA STARE ALLEGRI.
Il Treno del Risveglio, un viaggio criminale
PARTE DA VILLAROSA IL NOSTRO TRENO SEGUENDO LA SCIA DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA CHE PERCORRE IN LUNGO E IN LARGO L’INTERA PENISOLA ITALIANA, DANDOCI L’IDEA CHE “L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SULLE ILLEGALITA’ DIFFUSE”. UN VIAGGIO INASPETTATO CHE COINVOLGE TUTTI. NESSUNO PUO’ RITENERSI ESCLUSO.
il Segno “ Andrea Rasetti in IV e V pagina
Ettore Zanca in II e III pagina
PICCOLO
La Digos di Pescara ha arrestato Antonio Iovino, dirigente del servizio organizzazione e sviluppo delle risorse umane della Regione Abruzzo. Iovino è indagato per i reati di falsità, abuso d’ufficio, truffa ai danni di ente pubblico, falsità materiale. I reati contestasi sono molteplici e sarebbero stati compiuti il 2 ottobre 2008, il 7 novembre 2008 e il 14 gennaio 2009. L’indagine è basata sui documenti, rintracciati grazie alle intercettazioni telefoniche. Questa è una di quelle inchieste, hanno detto chiaramente dalla Procura, che non sarebbe stata possibile con le nuove misure che potrebbero passare prossimamente al parlamento proprio in materia di intercettazioni. In una conversazione telefonica Iovino spiegò perfettamente il suo potere: «ho le buste in mano», dice riferendosi ai plichi dei concorsi, «posso fare quello che voglio».
Noubi Hamrouni, di 22, entrambi clandestini. I due sono accusati di rapina, sequestro di persona e violenza sessuale. Quest'ultimo reato commesso ai danni di una donna di 64 anni, da tempo costretta a letto da un handicap fisico.
il Segno
SCOPERTI CONCORSI TRUCCATI IN ABRUZZO
il Segno
17 giugno 2009
presi grazie alle INTERCETTAZIONI
”
Non camminare davanti a me, potrei seguirti. Non camminare dietro di me, potrei non esserti guida. Cammina al mio fianco, ed insieme troveremo la via
Speculazioni mensile indipendente di attualità, informazione e cultura
Anno VII, n. 7-8 - Luglio/Agosto 2008 - Associazione Culturale “Terre Sommerse Castelli”
Alberto Camus
Un recente caso di cronaca impone il monitoraggio del territorio
L’uccisione di un imprenditore romano, vicino agli ambienti criminali, ha portato alla luce un vasto giro di speculazioni edilizie, per le quali anche Rocca di Papa è finita nell’inchiesta degli inquirenti. Un terreno di via delle Barozze, pagato 350 mila euro, si è trovato al centro di una serie di acquisizioni e vendite che ne hanno fatto lievitare il prezzo finale a 5,5 milioni di euro. E mentre le indagini vanno avanti, sarebbe opportuno sottoporre a monitoraggio il nostro territorio
SERVIZIOALLE PAGINE 8 e 9
Se sulle antenne Lavori Pubblici Articolo su “La Repubblica” Estatedi si continua a sparare a salve interventi
di Andrea Sebastianelli Pallottole sì ma a salve! Dopo il nostro approfondimento sul perchè del silenzio intorno ai ripetitori radio-tv di Monte Cavo, si è scatenato il putiferio. Sindaci disposti a fare il muso duro contro la Regione Lazio; Comitato di Quartiere dei Campi d’Annibale, fortemente irritato per i nostri articoli, dispensatore di volantini e lettere aperte; politici e politicanti pronti ad alzare il dito verso le colpe degli altri; giornalisti asserviti al potere di turno, ben attenti a non far trapelare le notizie che veramente farebbero emergere le responsabilità.
L’estate parte con una serie di lavori che miglioreranno sicuramente la viabilità cittadina. Mentre esultano i residenti di Via delle Rose per l’asfaltatura della strada, sono stati avviati i lavori di rifacimento di Via De Luca e la messa in sicurezza di Via Alberobello. A pagina 7
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Il tentativo era quello di far passare lo scempio della Via Sacra come qualcosa di inventato... inventato dal nostro giornale per mettere in difficoltà l’amministrazione comunale. Adesso che a segnalare lo scempio non c’è solo “Il Segno” ma anche uno dei più autorevoli quotidiani italiani come “La Repubblica” (senza tener conto di altri periodici locali) qualcuno forse sentirà il dovere di smetterla di ripetere che “sulla Via Sacra non è successo niente”. Ora è importante mantenere alta l’attenzione intorno alla salvaguardia dell’antica strada romana. A pagina 5
Hai perso qualche numero del Segno? Vuoi leggere i supplementi della “Rete Antimafie di Roma e Provincia”? Da oggi puoi consultare tutti i numeri del nostro mensile collegandoti al sito: www.issuu.com/ilpiccolosegno. Ettore Zanca in II e III pagina
Tabella riepilogativa in VI pagina
In VII pagina
In VI pagina
In VII pagina
ETTORE ZANCA in II e III pagina
In V pagina
In VI pagina
In III pagina
SEGUE A PAGINA 5