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SENTENZE

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DALL’INDUSTRIA

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“Spalma-incentivi” fotovoltaico e rimessione alla corte di giustizia

Ancora una volta, la Corte Ue è stata interpellata sulla questione “Spalma-incentivi”, ovvero sulla rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici superiori ai 200 kW. In sostanza il dubbio sorto riguarda la legittimità di una legge interna nazionale che riduca o ritardi la corresponsione degli incentivi ammessi ex lege e se ciò non crei una violazione dei principi dell’Ue e una lesione del principio di affidamento. Il rinvio alla Corte di Giustizia è stato recentemente portato a termine dal Tar Lazio nel mese di febbraio 2020 e ad oggi si è in attesa dello svolgimento del procedimento e dalla decisione della Corte Ue. Con l’ordinanza n.1659/2020 pubblicata il 7 febbraio, il Tar Lazio ha dunque in specifico sottoposto alla Corte di giustizia il seguente quesito: “Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta; in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo

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affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/ CE e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’art. 216, par. 2, TfUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia”. Al momento dunque siamo in attesa della pronuncia della Corte che presumibilmente, con la propria interpretazione e decisione, scioglierà definitivamente il nodo in punto di rimodulazione degli incentivi e decreterà una volta per tutte la legittimità o meno della normativa interna rispetto ai principi della normativa europea.

Incidente per malfunzionamento dell’ascensore, chi risponde?

La vicenda origina da un incidente verificatosi in un ascensore condominiale malfunzionante che ha portato all’infortunio di un condomino a causa dell’improvvisa accelerazione del meccanismo. Il soggetto otteneva il risarcimento dei danni subiti, direttamente dal condominio, che agiva a sua volta nei confronti dell’azienda preposta alla manutenzione dell’ascensore, chiedendo a tale ditta il rimborso di quanto risarcito al soggetto danneggiato. Secondo il condominio il malfunzionamento era già presente prima dell’incidente e la ditta non aveva mai provveduto alla corretta manutenzione dello stesso, né tantomeno era intervenuta su richiamo del condominio, rendendosi di fatto responsabile pienamente dell’accaduto. Il condominio quindi si rivolgeva al Tribunale di Napoli per vedersi riconoscere il diritto al rimborso della somma risarcita da parte della ditta preposta alle manutenzioni. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Napoli confermavano la condanna in manleva e la responsabilità della ditta. La ditta successivamente proponeva ricorso per Cassazione a cui seguiva un’ordinanza della Corte che affermava definitivamente che il condominio è sì tenuto a risarcire al terzo i danni subiti a causa di un malfunzionamento dell’ascensore o di qualunque dispositivo condominiale (per esempio un cancello elettrico), ma in ogni caso il condominio stesso potrà sempre rivalersi nei confronti della ditta a cui era affidata la manutenzione se riesce a dimostrare che il sinistro è imputabile ad un malfunzionamento preesistente che la ditta non ha provveduto a gestire ed eliminare con il proprio intervento. (Corte di Cassazione, sez. 3 civile, con l’ordinanza 13 giugno-29 novembre 2019, n. 31215)

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