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Lawyer on Board – Avvocato a bordo
Nel numero di dicembre 2021 avevamo affrontato il problema della permanenza dei marittimi extraEU a bordo di navi in sosta in un porto dell’area Schengen a seguito della circolare del inistero dell’Interno della epubblica italiana trasmessa nel mese di agosto del 2021 agli u ci locali della polizia di frontiera. Tale circolare disponeva che l’apposizione del timbro in uscita sui documenti di viaggio dei marittimi extra-comunitari imbarcati a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto italiano debba essere effettuato quando il Comandante della nave in questione informa il competente u cio di polizia di frontiera della imminente partenza della nave. Tale circolare era stata emessa a seguito della sentenza pronunciata in data 5 febbraio 2020 dalla Corte di iustizia dell’Unione Europea con la quale è stato affermato Lcircolare del inistero dell’Interno disponeva che l’apposizione del timbro in uscita sui documenti di viaggio dei marittimi extra-comunitari imbarcati a bordo di navi ormeggiate da lungo tempo in un porto italiano debba essere effettuato quando il Comandante della nave in questione informa il competente u cio di polizia di frontiera della imminente partenza della nave. Tale circolare era stata emessa a seguito della sentenza pronunciata in data 5 febbraio 2020 dalla Corte di iustizia dell’Unione Europea con la quale è stato affermato Restrictions to SEAFARERS IL LEGISLATORE ITALIANO HA PREVISTO PER I MARITTIMI EXTRA-EU LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE UN VISTO PER MOTIVI DI LAVORO CHE CONSENTE AI LAVORATORI DI ENTRARE IN AREA SCHENGEN E RIMANERE SU NAVI ORMEGGIATE IN PORTI ITALIANI PER UN PERIODO MASSIMO DI 365 GIORNI THE ITALIAN PARLIAMENT HAS INTRODUCED THE POSSIBILITY FOR NON-EU SEAFARERS TO OBTAIN A VISA FOR WORK PURPOSES THAT ALLOWS THEM TO ENTER THE SCHENGEN AREA AND REMAIN ON BOARD VESSELS MOORED IN ITALIAN PORTS FOR A MAXIMUM OF 365 DAYS by Federico Santini* Lawyer on Board Restrizioni ai mar timi
che “l’articolo 11, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen dev’essere interpretato nel senso che, quando un marittimo, cittadino di un paese terzo, si imbarca su una nave ormeggiata da lungo tempo in un porto marittimo di uno Stato che fa parte dello spazio Schengen, al fine di effettuarvi un lavoro a bordo, prima di abbandonare tale porto su detta nave, un timbro di uscita dev’essere apposto sui documenti di viaggio di questo marittimo, quando la sua apposizione è prevista dal citato codice, non al momento dell’imbarco del medesimo, bensì quando il capitano della nave in questione informa le competenti autorità nazionali della partenza imminente di detta nave”. Fino alla citata circolare, i suddetti marittimi ricevevano il timbro in uscita al momento dell’imbarco sulla nave, cosicché il termine dei 90 giorni di validità del visto turistico rimaneva sospeso sino al momento dello sbarco, allorquando veniva apposto il timbro di ingresso con conseguente ripresa della decorrenza del termine di validità del visto. La richiamata pronuncia, spostando il momento di apposizione del timbro di uscita dal momento dell’imbarco al momento immediatamente antecedente la partenza della nave, rendeva di fatto impossibile l’arruolamento a bordo di yacht di marinai extra-comunitari, se non in casi limitati e per periodi di tempo limitati. Sulla vicenda sono intervenute in maniera decisa varie associazioni di categoria a tutela dell’indotto dell’industria nautica italiana, tanto che con l’articolo 1 -ter, comma 1, del ecreto Legge n. 21 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 51 del 2022, è stato modificato l’articolo 27 del Testo Unico in materia di immigrazione con l’aggiunta del comma 1-septies. Tale nuova norma stabilisce che i lavoratori marittimi chiamati per l’imbarco su navi ormeggiate in porti italiani, sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa per un periodo non superiore a 5 giorni e senza che sia richiesto il nulla osta al lavoro. Il legislatore italiano ha quindi previsto per i marittimi extraEU la possibilità di ottenere un visto per motivi di lavoro che consente ai lavoratori di entrare in area Schengen e rimanere su navi ormeggiate in porti italiani per un periodo massimo di 5
La pronuncia, spostando il momento di apposizione del timbro di uscita dal momento dell’imbarco al momento immediatamente antecedente la partenza della nave, rendeva di fatto impossibile l’arruolamento a bordo di yacht di marinai extra-comunitari. y hiftin th ti of a in of th it ta fro th ti of th afar r ar ation to th ti i iat y rior to th art r , th r c nt r in of th o rt of tic a it irt a y i o i to oy non afar r . giorni, laddove prima era consentito il visto turistico per una durata massima di 90 giorni. Tale norma non incide sulla prassi adottata dalla Polizia di Frontiera, in base alla quale il timbro in uscita viene apposto al momento della partenza della nave anziché a quello dell’imbarco, ma semplicemente bypassa il problema in quanto prolunga in maniera significativa la durata del visto. Tuttavia, come molti operatori hanno già segnalato, questa soluzione non è pienamente soddisfacente in quanto impone al marittimo una procedura di rilascio del visto che, a causa della documentazione da presentare e dei tempi indefiniti degli u ci consolari, può risultare di fatto troppo lunga e macchinosa e quindi incompatibile con le necessità degli armatori di garantire un ricambio veloce dell’equipaggio in presenza di esigenze impreviste ed imprevedibili quali malattia, dimissioni, infortuni, permessi di uno o più membri dell’equipaggio. A parte i possibili correttivi che pure possono essere adottati per velocizzare al massimo le pratiche di rilascio del visto, sarebbe stata preferibile una soluzione che andava alla radice del problema, ossia una soluzione che correggesse un’interpretazione giuridicamente errata del disposto della sentenza del 5 febbraio 2020 della Corte di iustizia e che riportasse alla prassi precedente.
The December 2021 issue was dedicated to the topic of the presence of non-EU seafarers on board vessels moored for a long time in an Italian port following the notice of the inistry of the Interior of the Italian epublic sent in August 2021 to all local o ces of the border police. This notice established that the exit stamp on the travel documents of extra-EU seafarers embarked on vessels moored for long time in an Italian port must be a xed when the vessel’s captain notifies the local o ce of the police border of the imminent departure of the vessel. The notice had been issued following the ruling of the Court of ustice of the European Union dated 5 February 2020 in which it was stated that “Article 11, paragraph 1, of the Schengen border code is to be interpreted so that, if a seafarer who is a national of a non-member country boards a vessel moored for a long time in the port of a State forming part of the Schengen area in order to perform work on board that ship, before leaving that port, an exit stamp must
Santini & Partners Studio Legale 25, Via Tommaso Salvini Rome - 00197 info@santinipartners.it www.santinipartners.it Tel: +39 06 97886-598/599 Mob.: +39 335 8118884 Fax: +39 06 97886606
L’avvocato Federico Santini è managing partner dello Studio Legale Santini & Partners di Roma. È specializzato in diritto internazionale ed in diritto marittimo, ha una consolidata esperienza nel settore dello yachting, con particolare riguardo a transazioni relative a super yacht, nuove costruzioni navali, finanziamento per la costruzione di navi, registrazione di yacht, arbitrati internazionali, questioni assicurative e fiscali connesse. membro dell’Associazione Italiana di Diritto Marittimo ed è consulente di primari studi legali, di istituzioni ed associazioni internazionali nel settore dello yachting. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti e/o assistenza scrivere a: f.santini@santinipartners.it
The lawyer Federico Santini is a managing partner of Santini & Parterns aw o c in o . i cia i in international law and maritime law and has a consolidated experience in th yachtin cia y in t r of super yacht transactions, the registration of yachts, international arbitration, in ranc i an r at ta . is a member of the Italian Association of Maritime law and advisor of the o t i ortant aw o c an of th int rnationa yachtin a ociation . For any requirement or information, please write to: f. antini@ antini artn r .it be a xed on the travel documents of the seafarer, provided that the a xing of an exit stamp is required by that code, not during embar ing, but when the vessel’s captain notifies the local national authorities that the vessel is leaving the port . Before the issue of the above mentioned notice of the Ministry of the Interior, the non-EU seafarers received the exit stamp when boarding the ship, so that the 90-day period of validity of the tourist visa was suspended until disembarkation, when the entry stamp was a xed and, therefore, the 90-day term of the visa started again. By postponing the time of a xing of the exit stamp from when the seafarer embarks to the time when the vessel leaves the port, the recent ruling of the Court of Justice made it virtually impossible to employee non-EU seafarers, except in limited cases and for limited periods of time. La pratica precedente The issue was the consentiva subject of extensive ai marittimi di debates during the first half of 2022 permanere a bordo della nave, anche se ancorata in un and various major porto comunitario, yachting industry per tutta la durata associations intervened decisively dell’arruolamento potendo contare su un visto on the matter to protect turistico valido the Italian market. With ed efficace. Article 13-ter, paragraph 1, of ecree-Law 21 of 2022, converted with amendments by Law 51 of 2022, Article 27 of the Consolidated Law on immigration was amended with the addition of paragraph 1-septies. This new law provision establishes that the seafarers requested to embark on vessels, including those ying a ag of a non-EU country, moored in Italian ports, are authorized to work on board for a period up to 365 days without work permission provided that before entering the Schengen area they are granted a work visa necessary to perform that type of work. The Italian Parliament has, therefore, introduced the possibility for non-EU seafarers to obtain a work visa allowing them to enter the Schengen area and remain on board of vessels moored in Italian ports for a maximum of 365 days, while previously a tourist visa was allowed for a maximum time of 90 days. This new rule does not affect the practice adopted by the Boarder Police, whereby the exit stamp is a xed upon the vessel leaving the port rather than upon embarkation, but simply bypasses the issue as it substantially prolongs the duration of the visa. However, as reported by several marine industry professionals, this solution is not fully satisfactory since it imposes on the seafarer a visa issuing The previous practice allowed procedure which, due to the documents to seafarers to be supplied and the remain on board the undefined timing of vessel, even when moored in an EU port, for the entire duration the consular o ces, may take too long of their employment and, therefore, may on board with a valid not be able to satisfy an cti tra i a. the shipowners’ need to ensure a rapid turnover of crew in case of unpredicted and unpredictable events such as illness, dismissal, accidents, permits of one or more crew members. Apart from the possible corrective measures that can be adopted to speed up visa issuance procedures as much as possible, a solution addressing the root of the problem would have been preferable. In other words, a solution that would correct a legally erroneous interpretation of the ruling of the Court of ustice dated 5 February 2020 and that brought back to the previous practice.