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Revenue on Board – Fisco a bordo
Le cessioni
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Indirect Sales
L’AGENZIA DELLE ENTRATE APRE ALLA NON IMPONIBILITÀ IVA SULLE CESSIONI INDIRETTE DELLE DOTAZIONI E PROVVISTE DI BORDO INDIRECT SALES OF ON-BOARD EQUIPMENT AND SUPPLIES - THE ITALIAN REVENUE AGENCY OPENS UP TO THE NON-TAXABLE VAT REGIME by Berardo Lanci*
L’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 568/2022 è tornata a parlare del regime IVA delle dotazioni e provviste di bordo, riconoscendo la possibilità di applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633/1972 alle cessioni indirette. Al riguardo, si ricorda che in un precedente articolo pubblicato sul numero di Dicembre 2022 di questa Rivista, si è parlato del regime IVA di non imponibilità delle cessioni delle dotazioni e provviste di bordo destinate alle navi utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, incluso locazione e noleggio, ed adibite alla navigazione in alto mare. In particolare, per effetto del menzionato regime di non imponibilità, le cessioni sono trattate alla stregua delle esportazioni – e, quindi, l’IVA non viene applicata – ma, in luogo del trasporto al di fuori del territorio unionale, è richiesto che i beni compravenduti siano portati a bordo delle navi. Nel precedente intervento sopra ricordato, era stato peraltro evidenziato che l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto possibile l’applicazione del regime di non imponibilità alle sole cessioni dirette nei confronti dell’armatore, escludendone quindi l’applicazione alle cessioni di beni
indirette, effettuate in stadi anteriori del processo di commercializzazione, anche qualora i beni in questione fossero alla fine utilizzati per il rifornimento delle navi. Unica eccezione era rappresentata dalla cessione di carburante per il quale la non imponibilità IVA è ammessa anche nelle ipotesi di cessioni indirette, fatto salvo che il trasferimento fisico del bene dal fornitore al cliente avvenga senza che eventuali trader interposti entrino nella disponibilità del bene medesimo. Con la recente risposta ad interpello n. 568/2022, l’Agenzia delle Entrate ha invece riconosciuto la possibilità di applicazione generalizzata del regime di non imponibilità alle cessioni indirette – quali le operazioni triangolari o le cessioni a catena – delle dotazioni e provviste di bordo, alla stregua del regime già applicato alle sole cessioni di carburante. Nello specifico, con il documento di prassi qui in commento, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi di applicazione dell’I A affermati dalla Corte di Giustizia europea, ha preliminarmente ricordato che ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni delle dotazioni di bordo non assumono rilievo le caratteristiche dell’acquirente vale a dire l’identificazione dello stesso nell’armatore ovvero nel proprietario della nave), bensì esclusivamente la destinazione finale e l’utilizzo effettivo delle merci per il rifornimento delle navi. Ciò che assume quindi piena rilevanza è la consegna dei beni direttamente a bordo della nave senza che, a fronte dei passaggi intermedi nei diversi stadi di commercializzazione, i beni entrino nella disponibilità materiale dei soggetti coinvolti nelle
La consegna delle dotazioni e provviste di bordo deve avvenire direttamente a bordo della nave senza che il bene entri nella disponibilità materiale dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di commercializzazione.
The delivery of equipment and supplies onboard must take place directly onboard the vessel without the goods becoming materially available to the persons involved in the various marketing stages. diverse fasi di cessione. La consegna direttamente a bordo realizza quindi la concomitanza tra il trasferimento della proprietà ed il momento in cui l’armatore è autorizzato a disporre dei beni. È quindi di primaria importanza la tracciabilità dei beni fino alla destinazione finale, vale a dire fino al suo consumo a bordo della nave. Ed in tale contesto assumono quindi piena rilevanza le formalità espletate sotto la vigilanza delle autorità doganali tese a consentire la tracciabilità dei beni e la verifica della loro destinazione finale a bordo delle navi.
The Italian Revenue Agency, in its recent ruling No. 568/2022, has returned to the subject of the VAT regime of on-board equipment and supplies, acknowledging the possibility of applying the non-taxable VAT regime under Article 8-bis of Presidential Decree No. 633/1972 to indirect sales. In this regard, please note that a previous article published in the December 2022 issue of this Magazine discussed the VAT regime of non-taxability of the sale of on-board equipment and supplies ended to vessels used for commercial
Berardo Lanci CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
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rar o anci i artn r in th ta art nt of th int rnationa r , r nt in co ntri with o c an or than , rof iona . n ta y i r nt with onnino co i a a o a ca oni, which ha o c in i an an o . rar o anci ar a of cia i ation inc any y ar of ri nc in yachtin ta ation, ain oth y ro i in con tancy a i tanc an y r r ntin an f n in hi c i nt for th ta ian n ncy an ta co rt . activities, including leasing and chartering, and used for navigation on the high seas. In particular, as a result of the aforementioned non-taxable regime, the sales are treated in the same way as exports - and, therefore, no VAT is charged - but, instead of being transported outside the EU territory, the goods purchased are required to be brought on board the vessels. In the preceding article, it was moreover pointed out that the Revenue Agency had considered it possible to apply the non-taxable regime only to direct sales to the shipowner, thus excluding its application to indirect sales of goods, made at earlier stages of the marketing process, even if the goods in question were used to supply the vessels. The only exception was the sale of fuel, for which non-taxable VAT is also allowed in the case of indirect sales, provided that the physical transfer of the goods from the seller to the customer takes place without any intervening traders entering into the availability of the goods. With its recent ruling No. 568/2022, the Revenue Agency has instead recognized the possibility of a generalized application of the nontaxable regime to indirect sales - such as triangular transactions or chain transfers - of on-board equipment and supplies, in the same way as the regime already applied to sales of fuel only. Specifically, the Italian evenue Agency, referring to the principles of VAT application stated by the European Court of Justice, has preliminarily recalled that for the application of the non-taxable regime to the sales of on-board equipment and supplies, the characteristics of the purchaser (i.e. the identification of the purchaser in the shipowner or the ship owner) are not relevant, but only the final destination and the actual use of the goods for the vessel. What therefore assumes full importance is the delivery of the goods directly on board the vessel without the goods entering into the material possession of the persons involved in the different stages of the transfer. Delivery directly on board thus brings about the concomitance of the transfer of ownership and the moment when the shipowner is authorized to dispose of the goods. The traceability of the goods up to their final destination, i.e. until they are brought on board the vessel, is therefore of primary importance. And in this context, the formalities carried out under the supervision of the customs authorities to enable the traceability of the goods and the verification of their final destination on board the vessel is therefore of full importance.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE HA RICONOSCIUTO LA POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE GENERALIZZATA DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ ALLE CESSIONI INDIRETTE DELLE DOTAZIONI E PROVVISTE DI BORDO. THE REVENUE AGENCY HAS RECOGNIZED THE POSSIBILITY OF GENERALIZED APPLICATION OF THE NON-TAXABLE VAT REGIME TO INDIRECT SALES OF ON-BOARD EQUIPMENT AND SUPPLIES.