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BONUS nautical and charter
IN DISCESA LA STRADA PER L’ACCESSO AL BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO DA PARTE DELLE IMPRESE DI CHARTER NAUTICO ACCESSING THE INVESTMENT BONUS IN THE SOUTHERN REGIONS OF ITALY IS ALLOWED FOR NAUTICAL CHARTER COMPANIES by Berardo Lanci*
Con un recente intervento chiarificatore, richiesto da onfindustria Nautica all’Agenzia delle Entrate, l’ rganismo italiano di contabilità ha riconosciuto la correttezza dell’imputazione in bilancio tra le voci delle immobilizzazioni materiali II2 Impianti e acchinari e II Attrezzature industriali e commerciali delle imbarcazioni detenute da società di charter per lo svolgimento della propria attività caratteristica, confermando cosi di fatto la legittimità dell’ammissione per le medesime società al beneficio del bonus investimenti nel ezzogiorno. Per meglio comprendere il quadro della situazione bisogna per partire da più lontano. In particolare, con la Legge 2 del 2 è stato introdotto il cosiddetto bonus investimenti nel ezzogiorno, destinato ai titolari di reddito di impresa che acquistano beni strumentali nuovi iscritti in bilancio tra le voci delle immobilizzazioni materiali II2 Impianti e acchinari e II Attrezzature industriali e commerciali , facenti parte di un progetto di investimento iniziale che non sia quindi di mera sostituzione e destinati a strutture produttive ubicate nelle egioni ampania, Puglia, asilicata, alabria, icilia, ardegna, olise e Abruzzo. attualmente previsto che il bonus sia riconosciuto con riferimento agli investimenti effettuati fino al dicembre 2 22 anche se sono molte le voci che, seppure in un quadro politico in via di definizione, considerano molto elevata la probabilità di rinnovo anche per gli anni prossimi. Il bonus è erogato sotto forma di credito di imposta, il cui utilizzo viene autorizzato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di presentazione di una specifica comunicazione. La misura del credito d’imposta varia in base alla egione di riferimento ed al fatto che l’impresa interessata sia considerabile di piccole, medie ovvero grandi dimensioni. ono in ogni caso previsti dei tetti massimi di costo per ciascun progetto agevolabile pari a milioni di euro per le piccole imprese, milioni di euro per le medie imprese e milioni di euro per le grandi imprese. peraltro ammesso che il medesimo acquisto benefici, in aggiunta all’agevolazione in argomento, anche di altri incentivi, quali, per esempio, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali fatto salvo, in questo specifico caso, il limite che il beneficio massimo non superi il costo dell’investimento . empre nel rispetto di determinati limiti massimi, il credito d’imposta è cumulabile anche con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di tato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio. La spettanza del bonus viene meno e, quindi, il credito d’imposta viene rideterminato se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione ovvero se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione. Per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, la spettanza del bonus viene meno anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto. ono peraltro previste delle ipotesi di esclusione con riferimento ai soggetti operanti in specifici settori, quali, per esempio, quello creditizio, finanziario e assicurativo ovvero dell’industria di costruzione navale o dei trasporti. invece confermato che rientrano tra i soggetti potenzialmente destinatari del beneficio le società di charter nautico. Al riguardo si è per discusso in passato circa la spettanza del bonus anche con riferimento agli acquisti di nuove imbarcazioni da destinare all’attività caratteristica di queste società. In particolare, il dubbio si fondava sul fatto che, secondo l’interpretazione data da molti al principio contabile I 6 Immobilizzazioni materiali, le imbarcazioni detenute dalle società di charter nautico fossero iscrivibili in bilancio fra le immobilizzazioni materiali alla voce II Altri beni , venendo cos a mancare una delle condizioni sopra ricordate per la spettanza del credito d’imposta. ul punto sono stati diversi gli interventi, anche autorevoli, tra i quali è giusto ricordare la risposta alla interrogazione parlamentare n. del 22 marzo 2 22. Nessuno di questi per sebbene ammettesse a livello teorico l’accesso al beneficio delle società di charter nautico ha fornito un valido chiarimento con riferimento alle modalità di iscrizione in bilancio delle imbarcazioni detenute da società di charter nautico, cos alimentando i dubbi circa il rispetto della condizione
sopra richiamata relativa alla iscrizione degli investimenti agevolati nelle voci II2 Impianti e acchinari o II Attrezzature industriali e commerciali delle immobilizzazioni materiali. In questa situazione di incertezza, è stato risolutivo l’intervento dell’ rganismo italiano di contabilità, il quale a conforto di un orientamento dottrinale formatosi nel tempo ha preliminarmente osservato che il citato principio I 6 non fornisce una tassativa elencazione di cosa si intenda per impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, ma si limita a fare degli esempi delle tipologie di beni che nella prassi operativa delle imprese generalmente rientrano nelle singole voci delle Immobilizzazioni materiali. Proprio in quanto esempi, non hanno per definizione natura di rigida elencazione con obbligo di osservanza. uesto conferma quindi che, ricorrendone tutte le condizioni, gli amministratori di società di charter possano iscrivere le imbarcazioni nella voce II2 o II del bilancio. A questo si aggiunga poi che, sulla base di un principio di redazione del bilancio contenuto nel odice civile, il legislatore obbliga l’adattamento o l’aggiunta di voci alla struttura del bilancio, qualora questo risulti necessario in relazione all’attività esercitata.
With a recent clarification, asked from onfindustria Nautica to the evenue Agency, the Italian Accounting rganization I has recognized the correctness of the allocation in the balance sheet between the items of tangible fixed assets II2 Plant and achinery and II Industrial and ommercial Equipment of the boats held by charter companies for the carrying on of their core business, thus admitting the same companies to the benefit of the investment bonus in the southern regions of Italy. owever, we need to start from the beginning to
Gli amministratori delle società di charter interessate dovranno, eventualmente essere supportati da un documento tecnico predisposto da un professionista specializzato, fare tutte le opportune valutazioni al fine di comprendere la corrette a dell’iscrizione in bilancio delle imbarcazioni tra le immobilizzazioni materiali nelle voci BII2 o BII3. The directors of the charter companies concerned must therefore - possibly supported by a technical analysis prepared by a specialized professional - make all the appropriate evaluations in order to understand the correctness of oo in th oat a on th assets in the balance sheet under items BII2 or BII3. better understand the framework. n particular, Law 2 of 2 introduced the so called investment bonus in the southern regions of Italy, intended for enterprises that invest in new assets booked in the balance sheet under the items of tangible fixed assets II2 Plant and achinery’ and II Industrial and ommercial Equipment’, forming part of an initial investment pro ect which is therefore not merely replacement and intended for business units located in the egions of ampania, Puglia, asilicata, alabria, icily, ardinia, olise and Abruzzo. It is currently envisaged that the bonus will be recognized with reference to investments made up to December 2 22, although there are many rumors that, although the political framework is still being defined, consider the likelihood of renewal for the coming years to be very high. The bonus is disbursed in the form of a tax credit, the use of which is authorized by the evenue Agency following the submission of a specific communication. The amount of the tax credit varies depending on the egion of establishment and whether the interested enterprise is considered small, medium or large. In any event, there are maximum cost limits for each eligible pro ect of E million for small enterprises, E million for medium sized enterprises, and E million for large enterprises. In addition to the benefit under discussion, the same investment could also benefit from other incentives, such as, for example, the tax credit for investments in new assets and equipment sub ect, in this specific case, to the limit that the maximum benefit does not exceed the cost of the investment . Also sub ect to certain limits, the tax credit may also be cumulated with other tate aids in respect of the same eligible costs. The eligibility for the bonus is cancelled and, therefore, the tax credit is recalculated if the new assets do not enter into operation within the second tax period following the one of their acquisition or completion, or if, within the fifth tax period following the one in which they entered into operation, the assets are disposed of, transferred to third parties, used for purposes other than the business of the company or for business units other than those for which the bonus was granted. oreover, in the case of assets acquired by means of a leasing agreement, the bonus is
Berardo Lanci CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni
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L’Avvocato Berardo Lanci è partner del dipartimento fiscale della r internazionale CMS, presente in 44 aesi con 9 u ci e pi di 5.000 professionisti. In Italia CMS è presente con lo Studio CMS Adonnino Ascoli Cavasola camoni c e a u ci a Milano e a Roma. L’Avvocato Berardo Lanci vanta tra le proprie aree di specializzazione un’esperienza pluriennale nell’ambito della tassazione dello yachting, maturata sia prestando assistenza consulenziale sia rappresentando e difendendo i propri clienti davanti agli organi dell’Agenzia delle Entrate e della giustizia tributaria.
rar o anci i artn r in th ta art nt of th int rnationa r , r nt in co ntri with o c an or than , rof iona . n ta y i r nt with onnino co i a a o a ca oni, which ha o c in i an an o . rar o anci ar a of cia i ation inc any y ar of ri nc in yachtin ta ation, ain oth y ro i in con tancy a i tanc an y r r ntin an f n in hi c i nt for th ta ian n ncy an ta co rt . lost even if the buy-back right is not exercised. Exclusions are also provided for with reference to enterprises operating in specific sectors, such as, for example, the credit, financial and insurance sectors or the shipbuilding or transport industry. n the other hand, it is confirmed that charter companies are among the potential recipients of the benefit. In this regard, however, there has been some debate in the past as to whether the bonus is also due with reference to the purchase of new boats for the core business of these companies. In particular, the doubt was based on the fact that, according to the interpretation given by many authors to the accounting standard I 6 Tangible ixed Assets, the boats held by nautical charter companies could be indicated in the balance sheet among tangible fixed assets under item II ther Assets’, thus failing one of the above-mentioned conditions for entitlement to the tax credit. There have been several comments on this point, some of them authoritative, including the Reply to Parliamentary Question No. 5-07730 of 22 March 2022. None of these, however although they admitted, at a theoretical level, the access of nautical charter companies to the benefit provided a clarification with reference to the way in which boats held by nautical charter companies should be indicated in the financial statements, thus fueling doubts on the compliance with the above-mentioned condition related to the indication of investments in items II2 Plant and achinery or II Industrial and ommercial Equipment of tangible fixed assets. In this situation of uncertainty, the clarification of the I was decisive, in fact it has preliminarily observed that the aforementioned I 6 principle does not provide an exhaustive list of what is meant by plant, machinery and industrial and commercial equipment, but only gives examples of the assets that in the operating practice of companies generally fall under each item of asset. ust because they are examples, they do not, by definition, have the nature of a rigid listing with an obligation to comply. This therefore confirms that, all conditions being met, charter company directors may indicate boats under item II2 or II of the balance sheet. It must also be added that, based on one of the principles contained in the ivil ode and related to the preparation of the balance sheets, the directors have to adapt and add items to the balance sheet structure if this is necessary in relation to the activity exercised.
Questa pronuncia assume un’importanza di grande rilevanza non solo per chi ha già adottato il comportamento ammesso dall’Organismo italiano di contabilità, ma anche per tutti coloro che si stanno apprestando ad e ettuare nuovi investimenti con l intento di beneficiare del bonus investimenti nel Mezzogiorno.
h afor ntion rono nc nt i o io y of r at i ortanc not on y for chart r co ani that ha a r a y oo oat in th way a itt y th , t a o for a tho that ar wi in to a n w in t nt with th int ntion of n tin fro th ntion in t nt on .