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Vendita di veicoli usati garanzie per chi compra

■ L’istituto della garanzia per i vizi è disciplinato dal codice civile e trova applicazione anche nelle vendite tra privati aventi ad oggetto automobili usate. La garanzia per i beni usati non copre, ovviamente, il difetto consistente nel semplice logorio dell’autovettura dovuto al normale uso del bene stesso.

La garanzia è dovuta per un periodo pari ad un anno a decorrere dalla consegna dell’autovettura nel mentre il vizio deve essere denunziato, a pena di decadenza, entro e non oltre otto giorni a decorrere dalla sua scoperta. Così testualmente l’art. 1495 del codice civile: “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta… L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna”.

Ai sensi dell’art. 1491 del codice civile la garanzia per vizi è esclusa tutte le volte in cui al momento della conclusione del contratto il compratore sia a conoscenza dei vizi della cosa ovvero gli stessi siano da lui facilmente riconoscibili (salvo che, in quest’ultimo caso, il venditore abbia dichiarato l’assenza di vizi).

Le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale loro garantita dalla normativa codicistica, possono apporre al contratto di vendita la clausola cosiddetta “vista e piaciu-

Gli otto giorni per denunziare i vizi e la clausola “vista e

ta”. A mezzo di tale clausola le parti escludono la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non a quelli taciuti in mala fede. La clausola non opera, invece, per i vizi occulti ovvero che si siano manifestati solo in epoca successiva rispetto all’uso del bene.

Ai fini della sua efficacia la clausola “vista e piaciuta” deve essere specificatamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341, comma II, del codice civile, poiché vessatoria. Necessita, quindi, che la clausola sia redatta e stipulata nel rispetto dei principi elaborati dai Giudici in sede di interpretazione della vigente normativa di natura contrattuale. La clausola “vista e piaciuta” non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi della cosa (art. 1490, comma secondo, c.c.).

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