![](https://assets.isu.pub/document-structure/201207144035-00eaace5126ec4e5801ad9ecd4ead22c/v1/57e3702489db47e84f453cc6e1c3a2e4.jpg?width=720&quality=85%2C50)
3 minute read
Radioprotezione
RADIOPROTEZIONE PER GLI STUDI ODONTOIATRICI
Advertisement
Con il nuovo decreto D.lgs. 101/2020 di luglio il governo italiano ha recepito la direttiva Europea, che stabilisce le norme di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti di lavoratori, pazienti e popolazione.
Con il nuovo decreto D.lgs. 101/2020 del 31/07/20, il governo italiano ha recepito la direttiva Europea Euratom/59/13, che stabilisce le norme di sicurezza contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori,pazienti e popolazione. Per quanto riguarda gli studi odontoiatrici, oltre a confermare molte delle regole già in vigore, ne vengono introdotte di nuove. Molte questioni sono allo studio di Ordine dei Medici e Sindacati che già hanno avuto un ruolo decisivo nelle stesura della legge a livello parlamentare, apportando modifiche fondamentali al fine di non penalizzare i titolari di studio odontoiatrico. Con la nuova normativa sono previste quattro figure: - Esercente: è la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica per l’espletamento di una pratica radiologica; l’esercente, quindi il titolare di studio odontoiatrico, ha la responsabilità per la detenzione delle apparecchiature radiologiche.
- Responsabile di impianto radiologico
(RIR): il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, nominato dall’esercente. Il RIR può essere lo stesso esercente se medico chirurgo o odontoiatra abilitato a svolgere indagine clinica, quindi anche il titolare di studio o uno dei soci dello studio associato. Solo per le società si dovrà nominare un RIR esterno, ad eccezione dei casi dove è presente un apparecchio di radiologia endorale inferiore a 70KV. In questo caso il di NICOLA ACHILLE Componente Cao Bari Tesoriere Omceo Bari
![](https://assets.isu.pub/document-structure/201207144035-00eaace5126ec4e5801ad9ecd4ead22c/v1/cf1bdc828e83c44d96eedfae33d00614.jpg?width=720&quality=85%2C50)
responsabile può essere un medico odontoiatra che non sia esercente. La questione si complica per le società che dispongono di un apparecchio con tensione superiore a 70KV ( OPT-CBCT). In questo caso si dovrà nominare un RIR esterno. Nei casi di Srl l’autorizzazione è concessa alla società e non all’iscritto all’albo. Per le Stp, in quanto iscritte all’albo, è possibile ipotizzare che uno dei soci odontoiatri possa assumere il ruolo di RIR. Tuttavia, questa ipotesi dovrà essere chiarita da un eventuale parere ministeriale. - Esperto in radioprotezione: è l’incaricato dal datore di lavoro o esercente per l’attività di sorveglianza fisica (prima verifica e verifiche periodiche). -Specialista in fisica medica: laureato in fisica con specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria, ha il compito di esprimere una valutazione sulla qualità delle attrezzature radiologiche in relazione alle prove effettuate. La frequenza dei controlli eseguiti dall’esperto in radioprotezione in precedenza poteva essere biennale. Con la nuova normativa sarà annuale, anche se i Sindacati si sono attivati con il ministero per rendere la verifica ancora biennale per chi utilizza apparecchiature endorali. Sono quindi numerose le responsabilità del RIR, che deve svolgere funzioni di diverso tipo: - Documentale - Procedurale su apparecchiature radiografiche - Procedurale su esposizioni mediche - Formazione e aggiornamento - Gestione, conservazione e archiviazione dei dati Ovviamente non possono essere effettuati esami radiologici per conto di altri soggetti o professionisti sanitari né essere redatti o rilasciati referti radiologici. Un altro obbligo è quello della formazione in radioprotezione: il titolare dello studio odontoiatrico deve svolgere un corso di formazione con validità quinquennale come previsto dal D.l. nazionale n. 187/2000. Con la nuova normativa viene stabilito che gli specialisti in fisica medica, i medici specialisti e gli odontoiatri devono effettuare il 15% dei crediti Ecm previsti nel triennio (22,5 crediti annuali, 7,5 crediti annuali) per la formazione in radioprotezione. Rispetto alla precedente normativa sono aumentate le sanzioni sia penali che amministrative e sono state introdotte novità come quella di sanzionare l’esercente se non provvede alla sostituzione delle apparecchiature obsolete. In ogni caso, considerando la complessità della materia, molte questioni sono allo studio di Ordine e Sindacati al fine di interpretare alcune norme. Soprattutto, saranno richiesti anche dei pareri ministeriali con l’obiettivo di semplificare le norme burocratiche per gli studi odontoiatrici.