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9. Confronto e prime conclusioni

Secondo quanto partecipato dal Comando Generale, con criteri uguali a quelli applicati per l’esame delle istanze di militari dell’Arma, sono state esaminate e decise le domande di trasferimento dei carabinieri forestali, non solo cercando di assecondare le legittime aspettative del personale già appartenente al Corpo, ma anche perseguendo l’obiettivo di assicurare e, quando possibile, accrescere l’operatività dei reparti, tendendo all’alimentazione di quelli maggiormente deficitari e più impegnati sul territorio.

Ai citati trasferimenti, vanno aggiunti i potenziamenti delle Sezioni finanziarie delle Legioni Carabinieri, i movimenti per il personale da destinare alla Direzione Nazionale Antimafia e alle Procure distrettuali, il potenziamento della rete di monitoraggio e di valutazione del pericolo neve e valanghe, nonché le assegnazioni dei militari del ruolo Forestale nelle articolazioni ordinativamente istituite nell’ambito dei Comandi Gruppo, di Regione, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e del CUFA.

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9. Confronto e prime conclusioni

In definitiva, gli interventi ordinativi descritti hanno modificato profondamente l’organigramma della componente Forestale, che è stata inserita in una organizzazione preesistente, notevolmente più vasta e ramificata, e posta sotto un Comando unitario, al fine ultimo di stimolare sinergie operative ed organizzative nonché favorire

forestale, al pari di quello in forza alle Stazioni di altre organizzazioni dell'Arma (es. Stazioni Aeronautica Militare e Marina Militare) invece, non rientra tra i beneficiari dell'istituto economico de quo. Tale personale, come il restante, se nello svolgimento del proprio servizio eccede il normale turno giornaliero, viene remunerato con il compenso per lavoro straordinario. Ne consegue che non vi è alcuna sperequazione; b). quanto alle indennità e rimborsi conseguenti al trasferimento disposto d'autorità. A tutto il personale del comparto Sicurezza, per la materia, si applicano le medesime norme, in vigore anche prima dell'assorbimento (legge n. 836/1973; legge n. 417/1978; legge n. 86/2001; dpr n. 90/2010; D.lgs. n. 66/2010; dd.PP.RR. n. 147/1990, 395/1995, 359/1996, 254/1999,140/2001; 164/2002; 170/2007; 51/2009; 39/2018). Se un Carabiniere del ruolo forestale viene trasferito d' autorità, il trattamento economico di missione che gli compete è uguale a quello di ogni altro appartenente al comparto Sicurezza. Non sussiste, quindi, alcuna disparità di trattamento; c) attribuzione dei compensi del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI). I criteri per il conferimento di tale attribuzione vengono fissati annualmente a seguito di confronto tra l'Amministrazione e la Rappresentanza Militare. Al riguardo è stato soggiunto che, a parità di impiego/reparto di appartenenza, non vi sono differenze di importi corrisposti al personale dell'intera Arma. Quindi un maresciallo del ruolo forestale che lavora nello stesso reparto di un maresciallo non appartenente al medesimo ruolo, a parità d'incarico, percepisce lo stesso importo del FESI.

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