Dispensa master iva olbia c terzi 1g

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I presupposti di imponibilità dell’imposta MASTER IVA I GIORNATA

con la collaborazione scientifica di


Materiale didattico non vendibile riservato ai partecipanti al Corso di “Master IVA - I giornata” Dispensa chiusa per la stampa il 30/11/2009

GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. Via E. Fermi, 11/A - 37135 Verona Tel. 045/8201828 - Fax 045/583111 e-mail: patrizia.ballarini@euroconference.it sito internet: www.euroconference.it Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale Stampa a cura di Verona Grafica S.r.l.

2


INDICE INQUADRAMENTO GENERALE DELL’IMPOSTA

pag.

4

a cura di Francesco Scopacasa IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE

pag. 19

a cura di Francesco Scopacasa - Momento impositivo ed esigibilità dell’imposta

pag. 19

- Esigibilità differita

pag. 20

- “Iva per cassa” introdotta con il DL 29.11.08 n. 185

pag. 21

IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE

pag. 27

a cura di Francesco Scopacasa - La territorialità delle operazioni nella normativa comunitaria (direttiva 2006/112/ce artt. 5 – 8 e artt. 31-61)

pag. 27

- Il nuovo presupposto territoriale per i servizi dal 1° gennaio 2010

pag. 30

- La territorialità delle operazioni nella normativa nazionale

pag. 30

- La territorialità delle cessioni di beni all’esportazione

pag. 43

- La territorialità degli acquisti intracomunitari DL n. 331/1993, art. 40

pag. 44

IL DEBITORE DELL’IMPOSTA

pag. 47

a cura di Francesco Scopacasa - Il debitore d’imposta soggetto passivo

pag. 47

- Solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta

pag. 49

- Soggetto passivo non residente

pag. 50

- Rimborsi IVA a soggetti non residenti art. 38 ter / IVA

pag. 51

CASI PARTICOLARI

pag. 54

a cura di Francesco Scopacasa - Operazioni assimilate alle esportazioni DPR n. 633/1972 art. 8 bis

pag. 54

- Servizi internazionali DPR n. 633/1972 art. 9

pag. 55

- Fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie

pag. 57

3


INQUADRAMENTO GENERALE DELL’IMPOSTA a cura di Francesco Scopacasa

Rifusione Testo IVA: è il “Testo unico” dell’IVA europea ¾ Direttiva 2006/112/CE del 28.11.06 ¾ 67 “Considerando” ¾ 414 articoli (53 nei Testi Rifusi) ¾ XV Titoli (Capi, sezioni, sottosezioni) ¾ XII Allegati

Novità per il 2010: nella normativa comunitaria (modifiche alla 2006/112/CE)

-

Direttiva Direttiva Direttiva Direttiva Direttiva

2008/8/CE del 12.2.08 (servizi): 2008/9/CE del 12.2.08 (non residenti) 2008/117/CE del 16.12.08 (elenchi Intrastat) 2009/47/CE del 5.5.09 (aliquote ridotte) 2009/69/CE del 25.6.09 (importazioni)

nella normativa nazionale (modifiche al DPR n. 633/72)

-

Legge 7.7.09 n. 88 (Comunitaria 2008) DL 25.9.09 n. 135, (adeguamento comunitario) D. Lgs ...... (recepimento Direttive 8, 9 e 117) Finanz. 2010 e D. Lgs ...... (recepimento Direttiva 47)

Il sistema tributario italiano TRIBUTI

prestazioni patrimoniali dovute in base alla potestà di imperio dello Stato o dell’Ente impositore (Ente locale) IMPOSTE (Dirette: Irpef / Ires – Indirette: IVA, Registro, ecc.) prelievo di ricchezza da tutti i soggetti passivi (contribuenti) CONTRIBUTI prelievo di ricchezza da quei soggetti passivi che ritraggono una utilità particolare (anche non richiesta) da un’opera o un servizio pubblico TASSE prelievo di ricchezza da quei soggetti passivi che usufruiscono di un servizio pubblico, sia richiesto, sia imposto

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Inquadramento generale dell’imposta

Caratteristiche essenziali dell'IVA È una imposta indiretta sui consumi

Non è una imposta sul reddito

È una imposta trasparente

Non è una imposta a cascata

Si paga per massa di atti economici

Non si paga per singolo atto economico

Detrazione e neutralità dell’IVA Stadio

acquisto

vendita

%

---

100 + 20

20

1

Produttore

2

Grossista

100 + 20

150 + 30

20

3

Dettagliante

150 + 30

300 + 60

20

4

Consumatore finale

360 + (60)

credito

debito

versamento

20

20

+

20

30

10

+

30

60

30

+

60

=

---

20

Presupposti delle operazioni imponibili IVA PRESUPPOSTI di imponibilità (art. 1 del DPR 633/72)

OGGETTIVO

SOGGETTIVO

Sono imponibili le

-

Cessione di beni

-

Esercizio di impresa

Prestazioni di servizi

-

Esercizio di arte o professione

(Art. 2) (Art. 3)

TERRITORIALE

se effettuate nell’

(Art. 4)

e se effettuate nel

-

Territorio dello Stato

(art. 7)

(Art. 5)

STATO (art. 7/1° c. lett. a): Territorio della Repubblica Italiana, con esclusione di: Campione d'Italia, Livigno, acque italiane del Lago di Lugano. Presupposti per gli ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Applicazione degli specifici criteri previsti per le varie tipologie di operazioni nel regime temporaneo

(Vedi art. 38 del DL 331/93)

5


Cessioni di beni e prestazioni di servizi Direttiva 2006/112/CE, art. 14

Costituisce “cessione di beni” il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Oltre all’operazione di cui ai paragrafo 1, sono considerate cessioni di beni (…) Direttiva 2006/112/CE, art. 24

Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costituisce cessione di beni. Sono considerati (…) sono assimilati (…)

Art. 2 - Cessioni di beni [1] Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. [2] Costituiscono inoltre cessioni di beni : 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione ; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell' articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all' (segue) articolo 36 bis; (…)

Art. 2 - Cessioni di beni (…)

5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all' articolo 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. [3] Non sono considerate cessioni di beni : a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda; (…)

(segue)

6


Inquadramento generale dell’imposta

Art. 2 - Cessioni di beni (…) c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell' art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) (lettera soppressa); f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; g) (lettera soppressa); h) (lettera soppressa); i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; (…) (segue)

Art. 2 - Cessioni di beni (…) l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (lettera aggiunta, con effetto 1° gennaio 1981, dall'art. 2, legge 22 dicembre 1980, n. 889) ; m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al RD.L. 19-10-1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni

Commissione per la vendita o per l’acquisto ¾ Art. 1731 – Codice civile Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e a nome del commissionario. ¾ DPR n. 633/72

art. art. art. art.

2, c. 2, n. 3) : doppia cessione di beni 3, c. 4, lett. h) : la provvigione non è prestazione di servizi 6, c. 2, lett. b) : unico momento di effettuazione 13, c. 2, lett. b) : la provvigione influenza +/- la base imponibile

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Commissione per la vendita o per l’acquisto art. 2, c. 2, n. 3); art. 3, c. 4, lett. h); art. 6, c. 2, lett. b); art. 13, c. 2, lett. b)

T E R Z O

A C Q U I R E N T E V E N D I T O R E

Cessione effettiva

100

Art. 6

I M P O N I B I L E

B A S E

M O M E N T O

I M P O S I T I V O

Art. 6

100 Cessione effettiva

per la vendita C O M M I S S I O N A R I O per l’ acquisto

Cessione derivata S T E S S O M O M E N T O

La provvigione (es. 10 %), non è soggetta ad IVA , perché non costituisce prestazione di servizi (art. 3, c. 4)

90 100-10 I M P O S I T I V O

I M P O N I B I L E

B A S E

110

100+10

Cessione derivata

V E N D I T O R E A C Q U I R E N T E

C O M M I T T E N T E

Il regime IVA delle cessioni gratuite Fattura con addebito IVA

A) cessioni a titolo gratuito

Autofattura singola o mensile o tenuta del registro omaggi

(art. 2, n. 4) (salvo quelle di cui alla successiva lett. D))

O

(CM 27.4.72 n. 32)

Fattura esente (art. 10 nn.12,13) B) cessioni a titolo di sconto

M

Escluse da IVA

(art. 15, n. 2) (qualunque tipo di beni)

A

(indicazione del valore normale)

Imponibili a IVA

G

(in caso di aliquota più elevata)

C) Campioni gratuiti

G

(art. 2, c. 3, lett. d)

I

D) beni NON oggetto attività, fino a € 25,82

Operazioni Fuori campo IVA

E) beni per operazioni e concorsi a premio

(art. 2, c. 3, lett. m)

Tassazione dei beni in entrata o in uscita BENI IN ENTRATA

CESSIONE GRATUITA (omaggio)

ACQUISTO

VENDITA

Tipologia dei beni

Qualunque tipo di beni

Beni di propria produzione o Commercio

IVA detratta Î

Imponibile

IVA non detratta Î

Esente art. 10 n. 27

Î

8

USCITA (vendita o omaggio)

quinquies

Beni non di propria produzione o commercio

costo unitario fino a euro 25,82

costo unitario superiore a euro 25,82

Imponibile

Fuori campo art. 2 c.3 n. 4

Imponibile (non dovrebbe verificarsi )

Fuori campo art. 2 c.3 n. 4

Fuori campo art. 2 c.3 n. 4

Fuori campo art. 2 c.3 n. 4


Inquadramento generale dell’imposta

IVA – CM 16.7.98 n. 188/E – IVA par. 2 Beni destinati ad essere ceduti gratuitamente E’ stato chiesto: E’ indetraibile l‘IVA assolta sull’acquisto di beni di valore unitario non superiore a euro 25,82 destinati ad essere ceduti gratuitamente?

(Si ricorda che la cessione gratuita di tali beni non è soggetta a IVA ai sensi dell'art. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e che l'art. 108 del Testo Unico imposte sui redditi pur considerandoli spese di rappresentanza ne consente la deducibilità se di valore unitario fino a 50 euro.)

IVA – CM 16.7.98 n. 188/E – IVA par. 2 Risposta Gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell‘IVA ai sensi dell'art. 19bis1 del D.P.R. n. 633/1972, [a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo] (oggi: se di costo unitario superiore a euro 25,82). Ne consegue che la successiva cessione gratuita (dei beni per i quali non è stata detratta l’IVA) costituisce operazione non rilevante ai fini dell'IVA ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4. Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

IVA – CM 19.6.02 n. 54/E par. 16.6 E’ stato chiesto: E' detraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1, lettera h) del D.P.R. n. 633 del 1972 (spese di rappresentanza) l'IVA assolta all'atto dell'acquisto di beni da omaggiare di valore unitario non superiore a euro 25,82 e costituiti da prodotti alimentari (vini, dolciumi, etc.) oppure è da ritenere comunque operante il divieto – senza limiti di importo - di cui alla lettera f) del medesimo articolo (alimenti e bevande) ?

(In sostanza, se compro Panettone e Spumante per farne dono ai clienti, prevale la natura “alimentare” o quella di “spesa di rappresentanza” ?)

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IVA – CM 19.6.02 n. 54/E par. 16.6 RISPOSTA L'articolo 19-bis1, lettera f), prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza. Infatti, come chiarito con le circolari n. 188 del 16 luglio 1988 e n. 1 del 3 gennaio 2001, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con la conseguente detraibilità dell'Iva per quelli di valore non superiore ad euro 25,82.

Autofattura per beni in omaggio (C.M. n. 32 del 24.2.73) Emittente (Cedente/prestatore)

Destinatario (Cessionario/committente)

Ditta/Denominazione /Ragione sociale Domicilio/Residenza Partita IVA/Codice fiscale

Ditta/Denominazione /Ragione sociale Domicilio/Residenza

Logo, marchio, e dati civilistici (Reg.Imprese, REA, Cap. soc,. ecc,)

FATTURA Cod. Prod.

n.

Rifer. Cons.

xxxxx

Descrizione

Natura e qualità dei beni ceduti in omaggio

AUTOFATTURA PER BENI IN OMAGGIO

xx/xx/xx

del

Quantità

% +/-

Prezzo

Indicazione del “valore normale” dei beni

Indicazione del destinatario dei beni in omaggio + importi esclusi dalla

4 10 20

+ spese accessorie (art. 12)

Cod. IVA

Importo

Totale fattura

base imponibile (art. 15)

S.E.& O.

AUTOFATTURA emessa ai sensi della C.M. n. 32 del 24.2.73.

Fattura per omaggio con addebito di IVA Emittente (Cedente/prestatore)

Destinatario (Cessionario/committente)

Ditta/Denominazione /Ragione sociale Domicilio/Residenza Partita IVA/Codice fiscale

Ditta/Denominazione /Ragione sociale Domicilio/Residenza

Logo, marchio, e dati civilistici (Reg.Imprese, REA, Cap. soc,. ecc,)

FATTURA Cod. Prod.

n.

Rifer. Cons.

xxxxx

xx/xx/xx

del

Descrizione

Quantità

Natura e qualità dei beni ceduti in omaggio + spese accessorie (art. 12)

PER BENI IN OMAGGIO Prezzo

% +/-

Importo

Indicazione del “valore normale” dei beni 4 10 20

+ importi esclusi dalla base imponibile (art. 15)

Con la presente viene esercitato il diritto di rivalsa dell’IVA (art. 18, c. 3-DPR n. 633/72)

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Cod. IVA

Addebito della sola IVA

Totale fattura S.E.& O.


Inquadramento generale dell’imposta

Fattura per omaggio senza addebito di IVA

?

Emittente (Cedente/prestatore) Ditta/Denominazione /Ragione sociale Domicilio/Residenza Partita IVA/Codice fiscale

Logo, marchio, e dati civilistici (Reg.Imprese, REA, Cap. soc,. ecc,)

FATTURA Cod. Prod.

xxxxx

n.

Rifer. Cons.

xx/xx/xx

del

Descrizione

Quantità

Natura e qualità dei beni ceduti in omaggio

Destinatario (Cessionario/committente) Ditta/Denominazione /Ragione sociale Domicilio/Residenza

PER BENI IN OMAGGIO % +/-

Prezzo

Totale fattura a importo zero

Indicazione del “valore normale” dei beni + importi esclusi dalla

4 10 20

+ spese accessorie (art. 12)

Cod. IVA

Importo

Totale fattura

base imponibile (art. 15)

S.E.& O.

Con la presente NON è esercitato il diritto di rivalsa dell’IVA (art. 18,c.3-DPR n. 633/72)

Registrazione autofattura per omaggio Registro delle fatture

Registro degli acquisti

art. 23 DPR n. 633/72 - pag. 2xxx/xxx Ditta xxxxxxxx P. IVA xxxxxxx Mese xxx

art. 25 DPR n. 633/72 - pag. 2xxx/xxx Ditta xxxxxxxx P. IVA xxxxxxx Mese xxx

N. Pr.

Data Fatt.

Imponibile

Al. IVA

IVA

SI Registrazione della autofattura per omaggi

Cliente

N. Pr.

Data Fatt.

Imponibile

Al. IVA

IVA

Fornitore

NO Registrazione della autofattura per omaggi

Art. 3 - Prestazioni di servizi [1] Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. [2] Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; (…)(segue)

11


Art. 3 - Prestazioni di servizi (…) 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. [3] Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale (ONLUS) , (…) (segue)

Art. 3 - Prestazioni di servizi (…) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario. [4] Non sono considerate prestazioni di servizi : a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari ;

(…)

(segue)

Art. 3 - Prestazioni di servizi (…) c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) (lettera soppressa) ; h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.

(…)

12

(segue)


Inquadramento generale dell’imposta

Art. 3 - Prestazioni di servizi (…) [5] Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze: a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità; b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte; c) dall'Unione nazionale incremento razze equine; d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

(…)

(segue)

Art. 3 - Prestazioni di servizi (…) [6] Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 ; b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all' articolo 19, comma 4, secondo periodo.

Prestazioni di servizi

Verso corrispettivo

Gratuite

(*)

Effettuate da imprese Per uso personale o familiare (Autoconsumo) Per finalità estranee all’esercizio dell’impresa (Autoconsumo esterno)

Valore superiore a EUR 25,82 IVA relativa a beni e servizi necessari per la loro esecuzione: DETRAIBILE

IMPONIBILI

(*) Base imponibile = Corrispettivo (**) Base imponibile = Valore normale

Effettuate da professionisti

Effettuate a dipendenti : - in mense aziendali - di trasporto - didattiche - educative, ricreative - assistenza sociale e sanitaria Valore non superiore a EUR 25,82 IVA relativa a beni e servizi necessari per la loro esecuzione: NON DETRAIBILE

(**)

Effettuate ad altro titolo nell’attività di impresa

autoconsumo o messa a disposizione dei dipendenti alle condizioni del c. 6 di: -veicoli stradali a motore - telefonini

Non soggette ad IVA

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Art. 4 – Esercizio di imprese [1] Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile , anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell' articolo 2195 del codice civile. [2] Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all' art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;

(…)

(segue)

Art. 4 – Esercizio di imprese (…) 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. [3] Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. [4] Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

(…)

(segue)

Art. 4 – Esercizio di imprese (…) Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. [5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:(…)

(segue)

14


Inquadramento generale dell’imposta

Art. 4 – Esercizio di imprese (…) a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci; f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. Non sono invece considerate attività commerciali : le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio (segue) italiano dei cambi; (…)

Art. 4 – Esercizio di imprese (…) la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. (…) (segue)

Art. 4 – Esercizio di imprese (…) Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma: a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

(…)

(segue)

15


Art. 4 – Esercizio di imprese (…) b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate. [6] Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.(…)

(segue)

Art. 4 – Esercizio di imprese (…) [7] Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata : a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

(…)

(segue)

Art. 4 – Esercizio di imprese (…) c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all' articolo 2532, secondo comma, del codice civile , sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;(…)

(segue)

16


Inquadramento generale dell’imposta

Art. 4 – Esercizio di imprese (…) è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell' articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. [8] Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria. [9] Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all' articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 5 – Esercizio di arti e professioni [1] Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. [2] Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all' art. 49 del D.P.R. 29.9.73, n. 597, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all' articolo 49, comma 2, lettera c), del TUIRDPR 22.1286, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12.6.73 n. 349 nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al RDL 26.9.35, n. 1952

Classificazione delle operazioni IVA IMPONIBILI IMPONIBILI AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA NON IMPONIBILI

ESENTI IMPONIBILI CON “REVERSE CHARGE”

OPERAZIONI CON I TERREMOTATI

Con applicazione dell’aliquota d’imposta : 4% - 10% - 20 % art. 6, c.5 - operazioni con lo Stato, e Enti pubblici; medicinali ceduti da farmacisti IVA per cassa (DL 185/08, art. 7)

-

art. art. art. art. art.

7, c. 2 - cessione di beni in transito 8 - esportazioni 8 bis- operazioni assimilate a esportazioni 9 - servizi internazionali 38 quater- cessioni a viaggiatori extracomunitari art. 71- cessioni a San Marino e Vaticano art. 72- trattati e accordi internazionali DL 331/93- operazioni intracomunitarie art. 10 - esenzione per operazioni di interesse sociale, economico, culturale, ecc. art. 17, c. 5 - cessioni di oro e argento industriale; c. 6 - subappalti in edilizia, cessioni di PC, telefonini, materiali lapidei (attesa autorizzazione UE); c. 7 – immobili strumentali o altre ipotesi con DM art. 74, c. 7 e 8 - rottami, cascami, avanzi, ecc., ceduti a soggetti passivi operazioni non assoggettate ad imposta in base a disposizioni particolari.

V O L U M E D’ A F F A R I (art. 20)

17


Classificazione delle operazioni IVA (segue)

ESCLUSE

FUORI CAMPO o NON SOGGETTE

18

art. 15 - movimenti finanziari che non costituiscono corrispettivi per cessioni di beni nĂŠ per prestazioni di servizi (es.: interessi di mora, rimborsi, cauzioni, ecc.)

-

art. art. art. art. art.

2, 3, 4, 5, 7

c. 3 c. 4 c.5 c. 2

mancanza del presupposto oggettivo, soggettivo, o territoriale

V O L U M E

D’ A F F A R I

(art. 20) NO


IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE a cura di Francesco Scopacasa

Momento impositivo ed esigibilità dell’imposta

Momento di effettuazione ed esigibilità dell’imposta regole

momento di effettuazione

• immobili = stipula atto • mobili = consegna • servizi = pagamento versamento

esigibilità dell’ imposta

liquidazione • • • •

soci e associati - art. 4, c. 4 medicinali Stato ed Enti pubblici IVA “per cassa”

eccezioni

Fatture triangolari art. 21, c. 4, quarto periodo Agenzie di viaggio DM 30.7.99 n. 340 -art. 6

Spettacoli Art. 74 quater, 1° c.

eccezioni

• • • • • • • • •

atto pubblica autorità effetti traslativi sospesi prezzo da determinare somministrazioni periodiche committente / commissionario contratti estimatori autoconsumo acconto / pagamento prezzo fattura anticipata

pagamento Mese successivo a quello di effettuazione Pagamento intero corrispettivo e comunque inizio del viaggio Inizio esecuzione manifestazione. Abbonamenti: al pagamento del corrispettivo

Art. 6 – Effettuazione delle operazioni [1] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai nn. 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. [2] In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata: a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo; b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell' art. 2 , all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario; c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell' art. 2 , all'atto del prelievo dei beni; (…)

(segue)

Art. 6 – Effettuazione delle operazioni (…) d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione; d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile; d-ter) (lettera soppressa) [3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. (segue) (…)

19


Art. 6 – Effettuazione delle operazioni (…) [4] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma. [5] L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4 , (segue) (…)

Art. 6 – Effettuazione delle operazioni (…) nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all' articolo 21, quarto comma, quarto periodo , l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

Esigibilità differita

Esigibilità dell’imposta - Operazioni con Enti pubblici DPR n. 633/72, art. 6

pagamento del corrispettivo (2)

Consegna (1)

A)

B)

C.M. n. 328/E del 24.12.97 -par. 2.2 - Abolizione del “registro fatture in sospeso” -par. 2.2.3 – Regime “naturale”: IVA differita.

esigibilità dell’imposta

(... salva la facoltà (3) di applicare ... ) esigibilità dell’imposta

anno n

31.12 n

31.12 n+1

31.12 n+2

Termine del diritto alla Detrazione 30.9 n+3

diritto alla detrazione per l’Ente pubblico

Indicare in fattura: “IVA ad esigibilità differita” (o “immediata”) (4) (1) (2) (3) (4)

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Consegna - Momento di effettuazione e determinazione dell’aliquota applicabile. Pagamento - Esigibilità dell’imposta e insorgenza del diritto alla detrazione. Facoltà - Il cedente può anticipare l’esigibilità dell’imposta,facendola coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione. Obbligo – L’esigibilità differita è il regime “naturale. Se in fattura non si indica nulla, l’Iva si intende “differita”. Tuttavia, per evitare incertezze, è bene specificare sempre in fattura “IVA ad esigibilità differita” o “IVA ad esigibilità immediaita” (Circ. MF 328/E, par, 2.2.3).


Il momento di effettuazione dell’operazione

Fatturazione e IVA ad esigibilità differita: Soggetti nei cui confronti è consentita (art. 6, u.c. DPR 633/72) Stato (Amministrazione centrale, diretta e periferica) Organi dello Stato (anche se dotati di personalità giuridica) Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Consorzi tra loro costituiti ai sensi

dell’art. 25 della legge 8.6.90 n. 142)

CCIAA (Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) Istituti universitari ASL (ex USL) e Enti ospedalieri Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico Enti pubblici di assistenza e di beneficenza Enti pubblici di previdenza (INPS, INADEL, ENPALS, ecc.)

Esigibilità differita e volume d’affari

Pagamento a “tranches”: l’esigibilità scatta ad ogni pagamento Fatturazione e pagamento nel medesimo anno solare: differimento della liquidazione dell’IVA al pagamento, ma nessun problema in dichiarazione annuale per il volume d’affari

Fatturazione e pagamento in anni solari distinti: ¾

¾

Anno della fatturazione (dichiarazione annuale quadro VE) : 9 NO : Liquidazione dell’IVA (NO righi VE 20 – VE22) 9 SI : Volume d’affari (SI rigo VE38 (+)) Anno del pagamento: 9 SI : Liquidazione dell’IVA (SI righi VE 20 – VE22) 9 NO : Volume d’affari (SI rigo VE39 (-))

“Iva per cassa” introdotta con il DL 29.11.08 n. 185

Esigibilità differita e la c.d. “IVA per cassa” Art. 7 - Pagamento corrispettivo

dell'IVA

al

momento dell'effettiva riscossione del

1. [Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale,] le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. (…)

21


Esigibilità differita e la c.d. “IVA per cassa” Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonche' a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (…)

Esigibilità differita e la c.d. “IVA per cassa” 2.

L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e' applicabile la disposizione del comma 1 nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.

(La Commissione UE con Nota Taxud del 16.3.09 ha affermato che l’autorizzazione non è necessaria in quanto la disciplina è già prevista dall’art. 66 della Dir. 2006/112/CE)

Normativa e Prassi sulla c.d. “IVA per cassa” ¾

Decreto Legge 29.11.08, n. 185, art. 7 (istituzione)

¾

DM 26 marzo 2009 (attuazione – Vol. affari 200.000 euro)

¾

DL 10.2.09 n. 5, art. 3-bis (fornitori di imprese in amministrazione straordinaria – da attuare con DPCM e previa autorizzazione UE)

22

¾

Circ. Ag. entrate 13.3.09, n. 8/E

¾

Circ. Ag. entrate 30.4.09, n. 20/E


Il momento di effettuazione dell’operazione

Aliquote ridotte (Dir. 2009/47/CE)

Allegato III – Beni e servizi “primari” (Rif. Dir. 2006/112/CE, Art. 98)

Allegato IV - prestazioni di servizi con alta intensità di mano d’opera. (Rif. Dir. 2006/112/CE, Art. 106)

Le aliquote IVA

0% 4% 10 % 20 %

Tabelle allegate al DPR n. 633/72 Tabella A

Parte I – Prodotti agricoli Parte II – Beni e servizi ad aliquota 4% Parte III – Beni e servizi ad aliquota 10 %

Tabella B

Beni “di lusso” ad aliquota ordinaria 20 % (già ad aliquota elevata)

Tabella C

Attività di spettacolo – art. 74 quater

23


Direttiva 2006/112/CE, modificata con la Dir. 2009/47/CE Allegato III - Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte di cui all'articolo 98

(Modificato con decorrenza dall’1.6.09 - Dir. 2009/47/CE) 1) Prodotti alimentari (incluse le bevande, ad esclusione alcoliche) destinati al consumo umano e animale, animali ingredienti normalmente destinati ad essere utilizzati prodotti alimentari, prodotti normalmente utilizzati per prodotti alimentari; 2) erogazione di acqua; (...)

tuttavia delle bevande vivi, sementi, piante e nella preparazione di integrare o sostituire

Direttiva 2006/112/CE, modificata con la Dir. 2009/47/CE 3) prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, inclusi i prodotti utilizzati per fini di contraccezione e di protezione dell'igiene femminile; 4) apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invaliditĂ , per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli; 5) trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito; (...)

Direttiva 2006/112/CE, modificata con la Dir. 2009/47/CE 6) fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), giornali e periodici, escluso il materiale interamente od essenzialmente destinato alla pubblicitĂ ; (punto cosĂŹ modificato con decorrenza dal 1.6.09) 7) diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili; 8) ricezione di servizi radiotelevisivi; (...)

24


Il momento di effettuazione dell’operazione

Direttiva 2006/112/CE, modificata con la Dir. 2009/47/CE 9) prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti; 10) cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale; 10 bis) riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore del servizio reso (punto inserito con decorrenza dal 1.6.09) 10 ter) pulitura di vetri e pulizie presso privati (punto inserito con decorrenza dal 1.6.09) 11) cessioni di beni e prestazioni di servizi del genere normalmente utilizzato per la produzione agricola, esclusi beni di investimento quali macchinari o edifici; (...)

Direttiva 2006/112/CE, modificata con la Dir. 2009/47/CE 12) alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte; 12 bis) servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere le bevande (alcoliche e/o non alcoliche); (punto inserito con decorrenza dal 1.6.09) 13) diritto d'ingresso a manifestazioni sportive; 14) diritto di uso di impianti sportivi; 15) cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136; (...)

Direttiva 2006/112/CE, modificata con la Dir. 2009/47/CE 16) prestazioni di servizi fornite da agenzie di pompe funebri e di cremazione e cessione di beni connessi a tali attività; 17) prestazione di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui tali prestazioni non siano esenti in virtù dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere da b) a e); 18) prestazioni di servizi fornite nell'ambito della pulizia delle strade pubbliche, della rimozione dei rifiuti domestici e del trattamento dei residui, diversi dai servizi forniti dagli enti di cui all'articolo 13. (...)

25


Direttiva 2006/112/CE, modificata con la Dir. 2009/47/CE 19) piccoli servizi di riparazione di biciclette, di calzature e articoli in pelle nonché di indumenti e biancheria per la casa (inclusi i lavori di raccomodatura e di modifica); (punto inserito con decorrenza dal 1.6.09) 20) servizi di assistenza domestica quali aiuto domestico e assistenza ai bambini, anziani, malati o disabili; (punto inserito con decorrenza dal 1.6.09) 21) parrucchieri. (punto inserito con decorrenza dal 1.6.09)

Curiosità: così, in Belgio …. Per la riparazione di una ruota di bicicletta si applica: -per la ruota anteriore: IVA 21% -per la ruota posteriore: IVA 6%

(alta intensità di lavoro)

26


IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE a cura di Francesco Scopacasa

La

territorialità

delle

operazioni

nella

normativa

comunitaria

(direttiva

2006/112/ce artt. 5 – 8 e artt. 31-61)

Definizione del Territorio ¾ il territorio dello Stato ¾ il territorio della U.E. ¾ I territori terzi

Territorio escluso

Italia

Unione Europea Paesi Terzi

27 dal 1.1.2007

Art. 5

6

7

8

Dir. 2006/112/CE – Ambito di applicazione territoriale Contenuto degli articoli 5, 6, 7 e 8

Definizione di: - “Comunità e territorio della Comunità” - “Stato membro e territorio di uno Stato membro” - “Territori terzi” - “Paese terzo” La Direttiva non si applica ai seguenti territori che fanno parte non fanno parte del territorio doganale della Comunità: - monte Athos - isola di Helgoland - isole Canarie - territorio di Busingen - dipartimenti francesi d’oltremare - Ceuta - isole Aland - Melilla - isole Anglo-Normanne - Livigno - Campione d’Italia - acque italiane del Lago di Lugano Non sono paesi terzi ma sono considerati - Principato di Monaco Î Francia - isola di Man Î Regno Unito - Akrotiri e Dhekelia Î Cipro La Commissione può presentare al Consiglio proposte di modifica

Territorialità delle operazioni IVA PAESI U.E.

Cessione intracomunitaria Acquisto intracomunitario

ITALIA

PAESI TERZI

SCAMBI INTERNI

Importazione

NON IMPONIBILE

IVA

NON IMPONIBILE

Esportazione

27


Direttiva 2006/112/CE - art. 402 Art. 402 – Regime transitorio e regime definitivo

1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. 2. Previo esame della relazione prevista all'articolo 404, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

DL n. 331/1993 – Art. 37 – Operazioni intracomunitarie 1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo (V. art. 40).

Principio di destinazione e principio di origine

Da uno Stato membro U.E.

Regime transitorio

Ad altro Stato membro U.E. IVA dovuta a destinazione

Scambio intracomunitario

Da uno Stato membro U.E. IVA dovuta all’origine

28

Regime definitivo

Ad altro Stato membro U.E.


Il presupposto territoriale

Principio di territorialità nel regime definitivo Regola

Deroga Principio di destinazione

Principio di origine

Principio del luogo di esecuzione

Principio del luogo di utilizzo

Perché le deroghe ? Ricondurre la tassazione al luogo di effettivo consumo (L’IVA è un’imposta sui consumi) Prevenire fenomeni di elusione o di evasione dell’imposta

Dir. 2006/112/CE – Luogo delle operazioni imponibili SINTESI delle tipologie di operazioni (artt. 31-61)

1

2

3 4 5

Luogo di rilevanza dell’operazione

Cessione di beni senza trasporto (31)

Luogo ove il bene si trova al momento della cessione

Cessione di beni con trasporto (32)

Luogo ove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto

-

Eccezioni per casi particolari:

Vendite a privati (a distanza) (33) Beni usati e mezzi di trasporto usati (35) Beni da installare o montare dal fornitore (36) Cessioni a bordo di aerei, navi, treni (37) Cessione tramite sistemi di distribuzione (gas, energia elettrica) (38)

Acquisto intracomunitario (40)

Luogo dell’arrivo della spedizione o del trasporto

Eccezioni per casi particolari: - Triangolazione con destinatario designato (42)

Prestazioni di servizi generici (43)

Luogo in cui il prestatore ha la sede dell’attività

Eccezioni per casi particolari: - Servizi specifici (varie tipologie)

stabile organizzazione, domicilio o residenza)

Importazioni (60)

Luogo in cui il bene si trova al momento di ingresso nella UE

Eccezioni per casi particolari: - Beni in alcuni regimi di vincolo (varie tipologie)

(o

29


Il nuovo presupposto territoriale per i servizi dal 1° gennaio 2010

Dir. 2006/112/CE – Prestazioni di servizi dal 1.1.2010 43 44 45 46

Tipologie di operazioni (artt. 43-59-ter) Definizioni Regola generale

Luogo di rilevanza dell’operazione estensione della nozione di “soggetto passivo” domicilio del committente (committente soggetto passivo)

Regola generale Intermediazioni

domicilio del prestatore (committente non soggetto passivo) rese a committenti non soggetti passivi : luogo della prestazione oggetto di intermediazione luogo dell’immobile in proporzione alla distanza percorsa

47 48

Servizi relativi ad immobili Trasporto di passeggeri

49

Trasporto non intracomunitario di beni

50 51 52 53 54

Trasporto intracomunitario di beni Definizioni Trasporto intracomunitario di beni Attività culturali, artistiche, scientifiche, fieristiche, ecc… a) Attività accessorie ai trasporti intracomunitari di beni; b) Perizie e lavorazione di beni materiali

reso a committente non soggetto passivo: in proporzione alle distanze percorse reso a committente non soggetto passivo: luogo di partenza trasporto intracomunitario di beni, luogo di partenza, luogo di arrivo reso a committente non soggetto passivo: possibilità per gli Stati membri di non assoggettare ad IVA determinati tragitti luogo di materiale esecuzione rese a committente non soggetto passivo: luogo di materiale esecuzione

Dir. 2006/112/CE – Prestazioni di servizi dal 1.1.2010 55

Tipologie di operazioni (artt. 43-59-ter) Servizi di ristorazione e catering

Luogo di rilevanza dell’operazione diversi da quelli resi a bordo di navi, aerei, treni : luogo di materiale esecuzione

Noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto

luogo in cui il bene è messo materialmente a disposizione del destinatario. - Definizione di “noleggio a breve termine”

Servizi di ristorazione e catering

resi a bordo di navi, aerei, treni nel corso di trasporti intracomunitari di passeggeri: - definizione dei termini luogo di partenza del trasporto passeggeri

58

Servizi elettronici resi da soggetti extraUE

resi a committenti UE non soggetti passivi : luogo del domicilio o residenza del committente

59

Diritti d’autore, pubblicità, consulenze, servizi elettronici, ecc.:

luogo del committente se non è soggetto passivo ed è residente extraUE

Possibilità di deroga per i servizi di cui agli artt. 44, 45, 46 e 59

luogo di utilizzazione o fruizione effettivi. La deroga non si applica per i servizi elettronici resi a committenti extraUE non soggetti passivi:

Servizi di telecomunicazione

resi a committenti comunitari non soggetti passivi da soggetti con domiciolio o stabile organizzazione nello stesso Stato membro, ovvero extraUE : obbligo del criterio del luogo di utilizzazione o impiego effettivi

56 57

59 bis 59 ter

La territorialità delle operazioni nella normativa nazionale

Rilevanza territoriale delle operazioni Normativa comunitaria Normativa nazionale

30

Direttiva 2006/112/CE artt. 5 – 8 e 31 - 61 DPR n. 633/72 art. 7

DL n. 331/93 art. 40


Il presupposto territoriale

La novità: la Direttiva “Servizi” e il suo recepimento

Dir. 2008/8/CE – modifica il principio di territorialità dei servizi Entra in vigore il 1° gennaio 2010 Deve essere recepita dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2010 E’ stato approvato dal CdM uno schema di decreto legislativo di recepimento Il commento che segue è quindi provvisorio, in attesa della pubblicazione del decreto in G.U.

Conseguenza del recepimento: modifiche normative L’art. 7 del DPR n. 633/72 viene suddiviso in 7 articoli distinti Fino al 31.12.2009

Art. 7

Dal 1.1.2010

contenuto

Art. 7

Nozione di territorio

Art. 7-bis

Cessione di beni

Art. 7-ter

Prestazioni di servizi

Art. 7-quater

Deroghe per particolari servizi

Art. 7-quinquies Art. 7-sexies

Deroghe per particolari servizi resi a privati

Art. 7-septies

Conseguenza del recepimento: modifiche normative L’art. 40 del DL 331/93 “perde” i servizi intracomunitari c. 4-bis

Lavorazioni di beni materiali

c. 5 e c. 7

Trasporti intracomunitari e definizione

c. 6

Operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari

c. 8

Intermediazioni su cessioni intracomunitarie (già abrogato con L. 7.7.09 n. 88)

I servizi intracomunitari saranno disciplinati dall’art. 7 del DPR n. 633 unitamente agli altri

31


Conseguenza non solo lessicale, ma sostanziale i servizi intracomunitari da “non imponibili” diventano “fuori campo” conseguente irrilevanza ai fini del “plafond” ?

Anche se irrilevanti per il volume d’affari … L’effettuazione di operazioni non soggette all’imposta a norma dell’art. 7 del DPR n. 633/1972 può assumere rilevanza ai fini IVA … Es. art. 19, c. 3, lett. b) : ammette la detrazione per acquisti e importazioni afferenti le operazioni effettuate fuori del territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta. (controderoga al comma 2) Es. art. 19 bis calcolo del Pro-rata: le operazioni di cui all’art. 7 (effettuate all’estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione) rientrano, al numeratore, tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e non influenzano negativamente il pro-rata (Dichiarazione annuale, Quadro VG, Rigo VG 35, campo 5)

Es. art. 30, c. 3, lett. d): Diritto al rimborso, quando il contribuente effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto dell’articolo 7.

In effetti, non cambia proprio “tutto”: es.: i servizi intracomunitari (es.: una lavorazione di beni) continuano ad essere rilevanti al domicilio del committente soggetto passivo (prima in via di deroga, dal 2010 come regola generale) una consulenza tecnica o legale resa da un professionista nazionale ad un soggetto passivo francese continua ad essere rilevante in Francia (prima in via di deroga, dal 2010 come regola generale) Attenzione: cambiano gli adempimenti di fatturazione

32


Il presupposto territoriale

Schema di D. Lgs. (art. 7 del DPR n. 633/72) Territorialità dell'imposta - Definizioni [1] Agli effetti del presente decreto: a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano; b) per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 6) le isole Anglo-Normanne; c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; (…)

Territorialità dell’imposta: lett.

Nozione di territorio (art. 7, comma 1)

a)

Definizione di: “Stato” o “territorio dello Stato” Repubblica Italiana con esclusione di:

b)

c)

- Livigno - Campione d’Italia - Acque italiane del Lago di Lugano Definizione di: “Comunità” o “territorio della Comunità” Campo si applicazione del Trattato UE con esclusione di: Î - Livigno - Campione d’Italia - acque italiane del Lago di Lugano Italia Î - monte Athos Grecia Germania Î - isola di Helgoland - territorio di Busingen Î - dipartimenti francesi d’oltremare Francia Spagna Î - isole Canarie - Ceuta - Melilla Finlandia Î - isole Aland Î - isole Anglo-Normanne (isole del Canale – Jersey, Guernsey, ecc.) Non sono paesi terzi ma sono considerati Î Francia - Principato di Monaco - isola di Man Î Regno Unito Î Cipro - Akrotiri e Dhekelia

Altre definizioni

(nuovo art. 7, c. 1)

Soggetto passivo stabilito Trasporto intracomunitario di passeggeri Trasporto intracomunitario di beni Locazione/leasing/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

33


Schema di D. Lgs.

(art. 7 del DPR n. 633/72)

(…) d) per “soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato” si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva; e) per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità”, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; “luogo di partenza di un trasporto passeggeri”, è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; “luogo di arrivo di un trasporto passeggeri”, è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto; (…)

Schema di D. Lgs.

(art. 7 del DPR n. 633/72)

(…) f) per “trasporto intracomunitario di beni” si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente; g) per “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto” si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

La territorialità nelle cessioni di beni (nuovo art. 7-bis) Cessioni di beni immobili Cessioni di beni mobili Cessione di beni installati, montati dal fornitore comunitario Cessioni a bordo di navi, aerei, treni in trasporti comunitari Cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione naturale

34


Il presupposto territoriale

Schema di D. Lgs.

(art. 7–bis del DPR n. 633/72)

Territorialità - Cessioni di beni [1] Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. [2] Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato. (...)

Schema di D. Lgs.

(art. 7–bis del DPR n. 633/72)

(...) [3] Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas e di elettricità è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile; b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

Territorialità dell’imposta:

(art. 7, comma 2) cessioni di beni immobili e mobili (art. 7-bis)

comma

Tipo di operazione

Cedente/ prestatore

Cessionario/ committente

Criterio di imponibilità

Cessione di beni immobili

ITALIA / ESTERO

ITALIA / ESTERO

Ubicazione immobile ITALIA

SI

c. 2°

ESTERO

NO

Cessione di beni mobili

ITALIA / ESTERO

ITALIA / ESTERO

Ubicazione del bene ITALIA

SI

ESTERO

NO

c. 1

-nazionali, comunitari, o vincolati al regime di temporanea importazione

IVA SI/NO

Regole particolari per:

- Cessione di beni mobili spediti da altro Stato membro per essere installati, montati, assiemati in Italia dal fornitore o per suo conto - Cessioni ai passeggeri su navi, aerei, treni in viaggi intracomunitari - Cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale - Vendite “a distanza” - Cessioni di gas naturale, energia elettrica

35


La territorialità nelle prestazioni di servizi

(nuovo art. 7-ter)

La regola generale nei servizi “B2B” La regola generale nei servizi “B2C” “Estensione” della nozione di soggetto passivo, per i servizi ricevuti

La nuova regola generale dei servizi (Dir. 2006/112/CE) Art. 44

Servizio B2B

Soggetto passivo IVA

Principio di destinazione

IVA rilevante nello S.M. del committente

(business to business)

Nota: è la regola del mercato comune transitorio (quello “finto”)

Art. 45

Servizio B2C

(business to consumer) Principio di origine

Non soggetto passivo IVA

(privato, ente n.c.)

IVA rilevante nello S.M. del prestatore

Nota: è la regola del mercato comune definitivo (quello “vero”)

Schema di D. Lgs. (art. 7-ter, c. 1 del DPR n. 633/72) Territorialità - Prestazioni di servizi [1] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. (…)

36


Il presupposto territoriale

Schema di D. Lgs. (art. 7-ter, c. 2 del DPR n. 633/72) Estensione della nozione di soggetto passivo (…) [2] Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Deroghe per particolari servizi

(nuovo art. 7-quater) Servizi relativi ad immobili e servizi alberghieri Trasporto di passeggeri Ristorazione e catering Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei, treni in trasporti comunitari Locazione/leasing/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

Schema di D. Lgs. (art. 7–quater del DPR n. 633/72) [1] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; (...)

37


Schema di D. Lgs. (art. 7–quater del DPR n. 633/72) (...) c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

Altre deroghe per particolari servizi (nuovo

art. 7-quinquies)

Servizi relativi ad attività: Culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili Fiere ed esposizioni Servizi di organizzazione delle predette attività Servizi accessori alle predette attività Servizi per l’accesso alle attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili Prestazioni accessorie ai predetti servizi di accesso

Schema di D. Lgs. (art. 7–quinquies del DPR n. 633/72) Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili [1] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie.

38


Il presupposto territoriale

Altre deroghe per particolari servizi resi a non soggetti passivi (privati) (nuovo art. 7-sexies)

Sono servizi imponibili determinate condizioni :

ad

IVA

in

presenza

di

(intermediazioni, trasporti, lavorazioni, ecc.)

Schema di D. Lgs. (art. 7–sexies del DPR n. 633/72) Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi [1] In deroga a quanto stabilito dall’art 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; (...)

Schema di D. Lgs. (art. 7–sexies del DPR n. 633/72) (...) d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; (...)

39


Schema di D. Lgs. (art. 7–sexies del DPR n. 633/72) (...) f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero. g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità. Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

Altre deroghe per particolari servizi resi a privati extracomunitari (nuovo art. 7-septies)

Sono servizi fuori campo determinate condizioni :

IVA

in

presenza

di

(pubblicità, consulenze, prestazioni bancarie/assicurative, ecc.)

Schema di D. Lgs. (art. 7–septies del DPR n. 633/72) Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità [1] In deroga a quanto stabilito dall’art 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: a) le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3, secondo comma, numero 2); b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; (...)

40


Il presupposto territoriale

Schema di D. Lgs. (art. 7–septies del DPR n. 633/72) (...) d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati; h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; i) i servizi prestati per via elettronica; l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

Schema di D. Lgs. , art. 3 Modifiche al DPR n. 633/72 con decorrenza successiva al 1° gennaio 2010 A decorrere dal

Articolo modificato

1.1.2011

7-quinquies, c. 1 (accesso a manifestazioni)

1.1.2013

7-sexies, c. 1 (locazione non a breve termine di mezzi di trasporto e imbarcazioni da diporto)

ATTENZIONE dal 1° gennaio 2010 per i servizi intracomunitari ricevuti, obbligo di “reverse charge” ed esigibilità alla ultimazione della prestazione

41


NOVITA’ DAL 2010 per le prestazioni di servizi effettuate con “reverse charge” (es.: art. 56 Dir. 2006/112 e art. 7, 4° c. lett. d) DPR n. 633/1972):

- Direttiva 2008/8/CE del 12.2.08 - Direttiva 2008/117/CE del 16.12.08 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

modifica art. 66 (esigibilità dell’imposta) della Direttiva 2006/112/CE effettuazione dei servizi = esigibilità immediata NO deroghe (fatturazione, pagamento) prestazioni rese a soggetti passivi (no a privati) anche le prestazioni di servizi intracomunitari (art. 40 DL 331/1993) non influisce sull’”IVA di cassa” di cui al DL 185/2008, perché questa non si applica alle operazioni con “reverse charge”

Direttiva 2006/112/CE - art. 64 Art. 64 – Deroghe per casi particolari (Testo in vigore dal 21.1.09, modificato dalla Dir.

2008/117/CE , che ha sostituito il paragrafo 2)

1. Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le cessioni di beni diverse da quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti. 2. Le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell'articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi. Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.

(modifica apportata all’art. 6 del DPR n. 633/72 dal D.Lgs “in itinere”)

Articolo 65 In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato. Articolo 66 Art. 66 – Emissione di fattura o incasso del prezzo (Testo in vigore dal 21.1.09 – V. Dir.

2008/117/CE che ha aggiunto l’ultimo comma) In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti: a) non oltre il momento dell'emissione della fattura; b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo; c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta. La deroga di cui al primo comma non è tuttavia applicabile alle prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell'articolo 196.

(modifica apportata all’art. 6 del DPR n. 633/72 dal D.Lgs “in itinere”)

42


Il presupposto territoriale

Ne consegue che se : Prestatore (ad es.) francese

INTRASTAT

INTRASTAT

acquisti

Prestazione effettuata nel 2010 = Esigibilità nel 2010 (ATTENZIONE: Indipendentemente da fatturazione o pagamento)

operazioni attive 2010

2010

Committente

(ad es.) italiano

La territorialità delle cessioni di beni all’esportazione

DPR 26.10.72 n. 633 - Art. 7, comma 6° – Territorialità dell’imposta – operazioni non imponibili [6] Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9.

Queste operazioni – unitamente alle operazioni intracomunitarie e ad altre, sono effettuate in regime di non imponibilità, in deroga al criterio di cui all’art 7 c. 2, art. 7-bis.

DPR 26.10.72 n. 633 - Art. 8, comma 1 (Modificato con lo schema di Decreto legislativo) [1] Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili: a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, - (i) a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, - (ii) anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. (...)

43


Concetto di “esportazione” (concetto giuridico)

IVA - DPR n. 633/72 - Art. 8 “cessione” cioè vendita (art. 2 – trasferimento della proprietà a titolo oneroso) (concetto fisico)

DOGANALE - Codice doganale comunitario aggiornato – Reg. n. 450/2008 del 23 aprile 2008

Art. 102 - Perdita della posizione doganale delle merci come

merci comunitarie Le merci comunitarie diventano non comunitarie quando: a) vengono portate fuori dal territorio doganale della Comunità, sempre che non si applichino le norme sul transito interno o le misure stabilite conformemente all’articolo 103; (…)

Concetto di “esportazione” DOGANALE - Codice doganale comunitario aggiornato – Reg. n. 450/2008 del 23 aprile 2008

CAPO 2 Esportazione e riesportazione

Art. 178 - Merci comunitarie 1. Le merci comunitarie destinate ad uscire dal territorio doganale della Comunità sono vincolate al regime di esportazione. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci: (…)

Nell’abrogato Regolamento 12.10.1992, n. 2913/92, art. 161: Il regime dell’esportazione permette alle merci comunitarie di “uscire” dal territorio doganale della Comunità. (…)

La territorialità degli acquisti intracomunitari DL n. 331/1993, art. 40

DL n. 331/1993 – Art. 40 –

Territorialità delle

operazioni intracomunitarie

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. (…)

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Il presupposto territoriale

Concetto di immissione in “libera pratica” Art. 24 (ex art. 10), c. 1 del Trattato CEE – Roma 25.3.57 – L. 14.10.57 n. 1203

(Articolo III-151, comma 3 del Trattato di Roma 29.10.04 – Costituzione per l’Europa) Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi Terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

Concetto di immissione in “libera pratica” Art. 129, Codice doganale comunitario aggiornato – Reg. 23.4.08, n. 450/2008 1. Le merci non comunitarie destinate al mercato comunitario o destinate all’uso o al consumo privato nell’ambito della Comunità sono vincolate al regime di immissione in libera pratica. 2. L’immissione in libera pratica comporta: a) la riscossione dei dazi dovuti all’importazione; b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previstodalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; c) l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente; d) l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci. 3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non comunitarie la posizione doganale di merci comunitarie.

Requisiti degli acquisti intracomunitari ACQUISTO INTRACOMUNITARIO (art. 38): PRESUPPOSTI di imponibilità (art. 37) SOGGETTIVO Operazione effettuata tra due soggetti identificati ai fini IVA in due Stati membri della U.E.

OGGETTIVO

ECONOMICO

Trasferimento della A titolo oneroso proprietà di un bene o di altro diritto reale

TERRITORIALE Spostamento fisico del bene da uno Stato membro ad altro Stato membro della Comunità

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Prova della soggettività passiva del cessionario comunitario ¾ Nota Agenzia Dogane del 3.10.2008 1) documentazione acquisita con accesso al sito Internet Agenzia entrate – Servizi – partite IVA comunitarie 2) un ufficio delle dogane ha affermato che in sede di verifica questa documentazione non ha alcun valore 3) l’ufficio reputa necessaria la certificazione rilasciata a richiesta del contribuente dall’ufficio delle entrate attestante la correttezza del numero di partita IVA del cessionario 4) La Direzione Regionale Dogane conferma e dichiara inammissibile l’interpello perché la normativa e la prassi sono chiare in proposito.

Prova del trasferimento fisico del bene in altro Stato membro ¾ Risoluzione n. 345/E del 28.11.2007 1) fattura di vendita (art. 41/DL 331/93); 2) elenco cessioni Intrastat 3) documento di trasporto CMR (firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta) (*)

4) rimessa bancaria del cliente relativa al pagamento della merce (unitamente a copia degli altri documenti attestanti gli

impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro) (*) a titolo “meramente esemplificativo” (RAE n. 477 del 15.12.08)

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IL DEBITORE DELL’IMPOSTA a cura di Francesco Scopacasa

Il debitore d’imposta soggetto passivo

Il soggetto d’imposta

(DPR n. 633/1972)

Soggetti passivi IVA: 17, c. 1 18 (rivalsa); 19 (detrazione) Soggetti non residenti stabile organizzazione : 7. c. 3; 17, c. 4 rappresentante fiscale: 17, c. 2 (DPR n. 441/97) identificazione diretta: 35 ter, c. 1 (Mod. ANR/2) rappresentante “leggero”: art. 44 DL 331/93 servizi resi tramite mezzi elettronici: 74 quinquies, c. 1

- Adempimenti specifici e dispensa dagli obblighi del Titolo II/IVA rimborso : 38 ter, c. 1 (Mod. IVA 79)

DPR 633/72 - Art. 17, c. 1 – Soggetti passivi [1] L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

Art. 18 – Rivalsa – commi 1, 2, 3 e 4 [1] Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. [2] omissis [3] omissis [4] E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. [5] …………………………

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La rivalsa dell’imposta nelle prestazioni legali La rivalsa dell’IVA deve essere esercitata nei confronti del cessionario o committente. Quindi, nell’ipotesi di prestazioni di consulenza e assistenza legale, l’avvocato emette fattura comunque nei confronti del proprio cliente, sia esso la parte vincitrice o la parte soccombente nel giudizio. Il ristoro delle spese sostenute dal vincitore è effettuato dal soccombente secondo il seguente schema (CM n. 203/E del 6 dicembre 1994, e Cassazione, SS.UU. sent. n. 3544 del 12.6.82).

La rivalsa dell’imposta nelle prestazioni legali (Circolare MF n. 203/E del 6 dicembre 1994) AVVOCATO

Emette la

Note: (1) Se è emessa dopo il pagamento, deve recare l’indicazione che la “solutio” è avvenuta con denaro fornito dal soccombente. (2) L’IVA è in tal caso un “costo del processo” e come tale il Diritto a deduzione soccombente è tenuto a tenere indenne il per 20 vincitore. (3) Documento contabile giustificativo è la sentenza di condanna. Se la fattura è emessa a saldo (e quindi a pagamento avvenuto), e l’avvocato ha integrato il documento con l’indicazione del soccombente che ha pagato, quest’ultimo ne allegherà copia alla sentenza di condanna.

SENTENZA DI CONDANNA (3)

FATTURA (1) 100 + (onorario) 20 = (rivalsa IVA) 120 Totale CLIENTE (VINCITORE) paga 120

E’ UN SOGGETTO PASSIVO IVA

Nessuna deduzione

E’ UN ENTE NON COMMER-CIALE ovvero UN PRIVATO

paga 100

paga 120 (2)

PARTE SOCCOMBENTE

Condanna al pagamento

La perdita del diritto di rivalsa art. 60, c. 7 – Pagamento delle imposte accertate ……………………….. [7] Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell' imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell' accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.

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Il debitore dell’imposta

Solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta

Dir. 2006/112/CE – Titolo XI - Capo 1 Obbligo di pagamento Sezione 1 – Debitori dell’imposta verso l’Erario

Articolo 193 L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202. (…) Articolo 205 Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA.

DPR n. 633/72 - Art. 60 bis - Solidarietà nel pagamento dell'imposta 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3. 2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato (segue) pagamento dell'imposta.

DM 22.12.05 – Individuazione dei beni “a rischio evasione” a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; b) prodotti di telefonia e loro accessori; c) personal computer, componenti e accessori; d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche. Decorrenza della disposizione Le disposizioni di cui all'art. 60 bis trovano applicazione nei confronti delle operazioni effettuate a decorrere dal 31 dicembre 2005, giorno di pubblicazione, nella G.U. n. 304, del D.M. 22 dicembre 2005 (Circ. Ag. E. n. 6/E del 13.02.2006, par. 4.5). Acquisti intracomunitari di detti beni Per l’acquisto intracomunitario di detti beni da parte di soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, è stabilito l’obbligo di fornire notizie specifiche (Vedi Mod. AA7/9, Quadri B ed I), e rilasciare al competente Ufficio delle entrate un’apposita fidejussione

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DPR n. 633/72 - Art. 60 bis - Solidarietà nel pagamento dell'imposta 3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione. (1) --------------

(1) Comma aggiunto con l’art. 1, c. 164 della L. 24.12.07 n. 244 - Finanziaria 2008. Decorrenza 1.1.08

DPR n. 633/1972, art. 60 bis, c. 3 bis): Art. 60 bis - Solidarietà nel pagamento dell'imposta 1. (…) 2. (…) 3. (…) 3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione (comma aggiunto dall'art.1, comma 164, legge 24 dicembre 2007, n. 244) (Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 386, legge 30 dicembre 2004, n. 311) .

Soggetto passivo non residente

DPR 633/72 - Art. 17, c. 2 - Soggetti NON RESIDENTI [2] Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (1), possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. …………….. (1) art. 11 del DL 25.9.09 n. 135 (Dir. 2009/9/CE)

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Il debitore dell’imposta

Ritorna la “forza attrattiva” della Stabile organizzazione che era stata ignorata dal D. Lgs. n. 191/2002 Stabile organizzazione

+

(partita IVA)

Registrazione diretta (art. 35-ter)

Rappresentante fiscale

(partita IVA)

Rimborso art. 38-ter

Due soggetti con due numeri di partita IVA Un soggetto con un numero di partita IVA

Stabile organizzazione (partita IVA)

Operazioni dirette della casa-madre Con P. IVA comunitaria (verso soggetti passivi: Obbligo di “reverse charge”)

Confluiscono nella contabilità della S.O.

(Casa-madre verso privati: Fattura la S.O.)

art. 17, c. 2

(partita IVA)

V. C. Giustizia 16-7- 2009 C- 244/08

Rimborso art. 30

Rimborsi IVA a soggetti non residenti art. 38 ter / IVA

Modello IVA 79

Il “reverse charge”: debitore è il cessionario ¾ casi “storici”: ¾ acquisti da soggetto non residente (art. 17, terzo comma) ; ¾ acquisti intracomunitari

(integrazione fattura - art. 46 DL n. 331/93) ¾ settori specifici: ¾ rottami (art. 74, c. 7 e 8 ), ¾ oro (art. 17, c. 5), ¾ subappalti in edilizia (art. 17, c. 6, lett. a)), ¾ immobili strumentali (art. 17, c. 6, lett. a-bis)), ¾ altri settori in attesa: telefonini, personal computer, materiali lapidei (art. 17, c. 6, lett. b), c), d)),

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DPR 26.10.72, n. 633, art. 17, c. 6, inserito con l’art. 35, c. 5 del DL 223/06, e sostituito con l’art. 1, c. 44, 45 della L. n. 296/06 [6] Le disposizioni di cui al quinto comma (ndA: oro) si applicano anche: a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita` di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (1) a bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 (2) (…) -------------------

(1) Periodo inserito con art. 1. c. 162, L. 24.12.07 n. 244; c. 163: “La disposizione di cui al comma 162 si applica 2008”. (2) Lettera inserita con l’art. 1, c. 156 della L. 24.12.07 n. 244; c.157: “La disposizione di cui al comma 156, lettera cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal DM 25 maggio 2007, (G.U. n. 152 del 3 luglio 2007), per le cessioni d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. (…).”

dal 1o febbraio a), si applica alle di cui alla lettera effettuate dal 1o

Il “reverse charge”: ¾ subappalti in edilizia Esaminare il contratto nella “sostanza”:

appalto,

subappalto, fornitura con posa in opera, noleggio (nolo a caldo o nolo a freddo) Prassi: Circ. n. 37 del 29.12.06; Ris. n. 11 del 6.2.07; n. 19 del 4.4.07;

148 del 28.6.07;

154 del 5.7.07; 155 del 5.7.07; 164 dell’11.7.07; 172 del 13.7.07; 205 del 3.8.07; 220 del 10.8.07; 243 dell’11.9.07 (…)

DPR 26.10.72, n. 633, art. 17, c. 6, inserito con l’art. 35, c. 5 del DL 223/06, e sostituito con l’art. 1, c. 44, 45 della L. n. 296/06 [6] Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: (…) b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche´ dei loro componenti ed accessori; c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere. ----------L. 27.12.06 n. 296, art, 1, c. 45

Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell’art. 17 del DPR n. 633/72 come modificato dal comma 44 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’art. 27 della Direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17.5.77.

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Il debitore dell’imposta

DPR 26.10.72, n. 633, art. 17, c. 7 operazioni individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze [7] Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti (1), in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. -----------------------

(1) DM 25 maggio 2007: Cessioni di fabbricati strumentali effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008.

rottami Subappalti edili

Oro/argento Fabbricati strumentali

Il “reverse charge”: debitore è il cessionario ¾ proposta della Commissione UE : obbligo generalizzato (tutti gi SM e tutte le operazioni) Consiglio ECOFIN del 5.6.07 – Solo per operazioni oltre i 5.000 euro. Consultazione pubblica del 14.08.07 – risposte (“fredde”) entro il 15.10.07

¾ proposta della Commissione UE : facoltà per gli SM e limitatamente a certi beni (di piccole dimensioni ma di grande valore) - componenti di computer; - telefoni mobili - metalli preziosi; - profumi - certificati di emissione gas (CO²) (Comunicato stampa 29 settembre 2009, IP/09/1376)

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CASI PARTICOLARI a cura di Francesco Scopacasa

Operazioni assimilate alle esportazioni DPR n. 633/1972 art. 8 bis

Operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis) [1] Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi (1) destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento; --------(1) Vedi Legge 18-02-1997, n. 28, art. 2: [4] Agli effetti di cui all’ articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633 , e successive modificazioni, per navi destinate all’ esercizio di attivita’ commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonche’ le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attivita’ di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta ne’ e’ consentita la variazione di cui all’ art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 .

Operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis) ………………………. e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b). [2] Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Quali navi ? (art. 8 bis) Corte di Giustizia U.E. – 14 settembre 2006 Cause riunite C-181/04; C-182/04; C-183/04 (Grecia) Conclusioni dell’Avvocato generale: L’esenzione di cui all’art. 15 della VI Direttiva riguarda solo le navi adibite alla navigazione d’alto mare, utilizzate nel trasporto a pagamento di passeggeri e nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca. Locazione e noleggio di navi

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Casi particolari

Servizi internazionali DPR n. 633/1972 art. 9

Servizi internazionali (art. 9)

[1] Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69; 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

Servizi internazionali (art. 9) 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione; 7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea; 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; 10) abrogato; 11) abrogato; 12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità Economica Europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. [2] Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

DPR n. 633/72 – Art. 38 quater - Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea [1] Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell' imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila (154,94 euro) (1) destinati all' uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell' imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell' articolo 21 e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione. L' esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apportare prima di ottenere il visto doganale, vistato dall' ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all' effettuazione della operazione; (…) ---------------(1) Vedi Proposta di Direttiva 22.2.06, COM(2006)76: 500 EUR (aereo); 220 EUR (altro).

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DPR n. 633/72 – Art. 38 quater - Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea (…) in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell' articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine (1). [2] Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell' imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l' esemplare della fattura vistata dall' ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell' operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all' articolo 25. -----------(1) modificato con art. 1, c. 356 della L. 23.12.05 n. 266

Trattati e accordi internazionali (art. 72) [1] Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. [2] Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9. [3] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate: 1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico- amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato; (…)

Trattati e accordi internazionali (art. 72) (…) 3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa; 4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. [4] Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano d'importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

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Casi particolari

Fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie

DL 331/93 – art. 39 Effettuazione dell’acquisto intracomunitario 1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna.

DL 331/93 – art. 39 Effettuazione dell’acquisto intracomunitario Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 50, comma 5. 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

Effettuazione dell’acquisto intracomunitario CM 23.2.1994 n. 13, par. 3.1 Ricezione della fattura (…) qualora (…) sia ricevuta fattura, (…), l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato, (…) al momento del pagamento o della ricezione della fattura. In proposito si rammenta che rileva anche la ricezione tramite sistemi informatici che consentono la materializzazione di dati identici presso l'emittente e il destinatario del documento come già precisato con risoluzioni ministeriali n. 360879 del 30 aprile 1986 e n. 571134 del 19 luglio 1988. Luogo di acquisizione è quello in cui i beni, (…), vengono consegnati o sono destinati. La distruzione o la perdita dei beni nel territorio dello Stato anteriormente alla loro consegna o al loro arrivo a destino può far venire meno l'acquisizione, sempre che venga fornita la prova della perdita dei beni.

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DL 331/93 - Art. 46 – Acquisti intracomunitari – integrazione delle fatture 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma. …………………..

DL 331/93 - Art. 46 – Autofatturazione per acquisti intracomunitari …………... 5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria.

Esempio - Autofattura per acquisti intracomunitari La Ditta A (IT) ha effettuato un acquisto di merci presso il fornitore B (EL). Ha ricevuto la merce il 15.6 ma il 29.6 non ha ancora ricevuto la fattura. Comportamento della ditta A.

Art. 46/5° c. - attende fino alla fine del mese successivo ed emette l’autofattura entro il mese seguente. momento di effettuazione ===> 15.6 attesa fattura ===> 31.7 (fine mese successivo) emissione autofattura ===> 31.8 (entro il mese successivo) registrazione autofattura ===> 31.8 (entro il mese di emissione) Registra l’autofattura nei registri IVA vendite e acquisti e liquida l’imposta nei modi ordinari.

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Casi particolari

Esempio - Autofattura per acquisti intracomunitari La Ditta A (IT) ha effettuato un acquisto di merci presso il fornitore B (EL). Ha ricevuto la merce il 15.6 e il 29.6 ha ricevuto la fattura con imponibile inferiore al reale.

Comportamento della ditta A.

Art. 46/5° c. - emette l’autofattura entro il mese seguente alla registrazione della fattura di acquisto: momento di effettuazione ===> 15.6 registrazione fattura ===> 30.6 ovvero 14 luglio

(entro il mese di ricevimento ovvero entro 15 giorni con riferimento al mese di ricevimento)

emissione autofattura ===> 31.7 ovvero 31 agosto registrazione autofattura ===> 31.7 ovvero 31 agosto Registra l’autofattura nei registri IVA vendite e acquisti e liquida l’imposta nei modi ordinari.

DL 331/93 - Art. 47 – Registrazione delle operazioni intracomunitarie 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.

DL 331/93 - Art. 47 – Registrazione delle operazioni intracomunitarie 2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1. 3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5. 4. ……………………… 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

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A - Fattura emessa in euro da un soggetto residente in uno Stato membro aderente alla UEM (es. Francia) Attenzione: dal 1° gennaio 2008 anche CIPRO e MALTA nella UEM

FATTURA

Fornitore francese

Cliente Italiano

IMPONIBILE

TVA

TOTALE 0,00 EUR

1.000,00 EUR

1.000,00

Imponibile

NOTE:

REGISTRO DEGLI ACQUISTI - Art. 25/IVA 1.000,00 EUR

20

Aliquota es.: 20 %

1.000,00

20

Imponibile 200,00

IVA

1.000,00

200,00

REGISTRO DELLE FATTURE - Art. 23/IVA IVA Imponibile

(1) Da arrotondare all’euro (fino a 0,5 per difetto, da 0,6 per eccesso) (2) Non si compila in quanto la valuta dello Stato membro del fornitore è l’euro

IVA

1.000,00

200,00

200,00

Modello INTRA 2 bis colonna

4

colonna

Ammontare in euro (1)

5

Ammontare in valuta (2)

1.000,00

B - Fattura emessa in sterline (1) da un soggetto residente in uno Stato membro aderente alla UEM (es. Francia) FATTURA

Fornitore francese

Cliente Italiano

IMPONIBILE

TVA

:

TOTALE 0,00 GBp

1.000,00 GBp

1.481,48

0,6750 Tasso GBp / Euro Cambio del giorno

NOTE:

Imponibile

REGISTRO DEGLI ACQUISTI - Art. 25/IVA 1.000,00 GBp

20

Aliquota es.: 20 %

1.481,48

20

Imponibile

IVA

1.481,48

296,30

296,30

REGISTRO DELLE FATTURE - Art. 23/IVA IVA Imponibile

(1) O nella valuta di altro Stato membro che non fa parte dell’”area euro” (2) Da arrotondare all’euro (fino a 0,5 per difetto, da 0,6 per eccesso) (3) Non si compila in quanto la valuta dello Stato membro del fornitore è l’euro

IVA

1.481,48

296,30

296,30

Modello INTRA 2 bis) colonna

4

colonna

Ammontare in euro (2)

5

Ammontare in valuta (3)

1.481,00

C - Fattura emessa in dollari (1) da un soggetto residente in uno Stato membro aderente alla UEM (es. Francia) FATTURA

Fornitore francese

Cliente Italiano

IMPONIBILE

TVA

:

1,1953 Tasso USD / Euro Cambio del giorno

NOTE: (1) O in altra valuta extracomunitaria (2) Da arrotondare all’euro (fino a 0,5 per difetto, da 0,6 per eccesso) (3) Non si compila in quanto la valuta dello Stato membro del fornitore è l’euro

TOTALE 0,00 USD

1.000,00 USD

836,61

Imponibile

836,61

REGISTRO DEGLI ACQUISTI - Art. 25/IVA 1.000,00 USD

20

Aliquota es.: 20 %

20

Imponibile

REGISTRO DELLE FATTURE - Art. 23/IVA IVA Imponibile

IVA

836,61

167,32

167,32

Modello INTRA 2 bis) colonna

4

Ammontare in euro (2) 837,00

60

IVA

836,61

167,32

colonna

5

Ammontare in valuta (3)

167,32


Casi particolari

D - Fattura emessa in euro da un soggetto residente in uno Stato membro non aderente alla UEM (es. Gran Bretagna) FATTURA

Fornitore inglese

Cliente Italiano

IMPONIBILE

VAT

TOTALE 0,00 EUR

1.000,00 EUR

REGISTRO DEGLI ACQUISTI - Art. 25/IVA 1.000,00 EUR

1.000,00

20

Imponibile

NOTE:

Aliquota es.: 20 %

1.000,00

20

Imponibile 200,00

IVA

1.000,00

200,00

REGISTRO DELLE FATTURE - Art. 23/IVA IVA Imponibile

(1) Da arrotondare all’euro (fino a 0,5 per difetto, da 0,6 per eccesso) (2) Da compilare in quanto la valuta dello Stato membro del fornitore è diversa dall’euro

IVA

1.000,00

200,00

200,00

Modello INTRA 2 bis) colonna

4

colonna

Ammontare in euro (1)

675,00 GBp

1.000,00

x

5

Ammontare in valuta (2)

Tasso Euro/GBp Cambio del giorno

0,6750

E - Fattura emessa in sterline (1) da un soggetto residente in uno Stato membro non aderente alla UEM (es. Gran Bretagna) FATTURA

Fornitore inglese

Cliente Italiano

IMPONIBILE

VAT

:

TOTALE 0,00 GBp

1.000,00 GBp

REGISTRO DEGLI ACQUISTI - Art. 25/IVA 1.000,00 GBp

1.481,48

0,6750 Tasso GBp / Euro Cambio del giorno

NOTE:

Imponibile

20

Aliquota es.: 20 %

1.481,48

20

Imponibile

IVA

1.481,48

296,30

296,30

REGISTRO DELLE FATTURE - Art. 23/IVA IVA Imponibile

(1) O nella valuta di altro Stato membro che non fa parte dell’”area euro” (2) Da arrotondare all’euro (fino a 0,5 per difetto, da 0,6 per eccesso) (3) Da compilare in quanto la valuta dello Stato membro del fornitore è diversa dall’euro

IVA

1.481,48

296,30

296,30

Modello INTRA 2 bis) colonna

4

colonna

Ammontare in euro (1)

5

Ammontare in valuta (2)

1.481,00

1.000,00 GBp

F - Fattura emessa in dollari (1) da un soggetto residente in uno Stato membro non aderente alla UEM (es. Gran Bretagna) FATTURA

Fornitore inglese

Cliente Italiano

IMPONIBILE

VAT

:

TOTALE 0,00 USD

1.000,00 USD

REGISTRO DEGLI ACQUISTI - Art. 25/IVA 1.000,00 USD

836,61

1,1953 Tasso USD / Euro Cambio del giorno

NOTE:

Imponibile

20

Aliquota es.: 20 %

836,61

20

(1) O in altra valuta extracomunitaria (2) Da arrotondare all’euro (fino a 0,5 per difetto, da 0,6 per eccesso) (3) Da compilare in quanto la valuta dello Stato membro del fornitore è diversa dall’euro

Imponibile

IVA

836,61

167,32

167,32

REGISTRO DELLE FATTURE - Art. 23/IVA IVA Imponibile

IVA

836,61

167,32

167,32

Modello INTRA 2 bis) colonna

4

Ammontare in euro (2)

x

Tasso Euro / GBp Cambio del giorno

837,00

colonna

5

Ammontare in valuta (3) 564,71 GBp

0,6750

61


DL 331/93 - Art. 46 – Fatturazione delle cessioni intracomunitarie 1. ………. 2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 e per le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dello Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.…………………..

DL 331/93 - Art. 46 – Fatturazione delle cessioni intracomunitarie 3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. ………………..

DL 331/93 - Art. 47 – Registrazione delle operazioni intracomunitarie ……………………………….. 4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

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