LE OPERAZIONI CON L’ESTERO MASTER IVA III GIORNATA
con la collaborazione scientifica di
Materiale didattico non vendibile riservato ai partecipanti al Corso di “Master IVA - III giornata” Dispensa chiusa per la stampa il 18/01/2010
GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. Via E. Fermi, 11/A - 37135 Verona Tel. 045/8201828 - Fax 045/583111 e-mail: patrizia.ballarini@euroconference.it sito internet: www.euroconference.it Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale Stampa a cura di Verona Grafica S.r.l.
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INDICE
LE OPERAZIONI CON L’ESTERO – Schemi di sintesi
pag.
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a cura di Stefano Chirichigno
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LE OPERAZIONI CON L’ESTERO a cura di Stefano Chirichigno
INDICE DELLA RELAZIONE 1. Il recupero dell’IVA per residenti UE e non UE: procedure 2. L’IVA nelle operazioni intracomunitarie ¾ L’IVA intracomunitaria ¾ Le operazioni triangolari e quadrangolari ¾ La compilazione dei Modelli Intrastat 3. L’IVA nelle operazioni extra comunitarie ¾ La cessione all’esportazione ¾ L’esportatore
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE Imposta rimborsabile per:
Soggetti non residenti, stabiliti in un altro Stato membro UE: ¾
si applica la nuova disciplina di cui alla Direttiva n. 2008/9/CE (cfr. schema di d.lgs. 12.11.2009, nuovo art. 38-bis2 d.P.R. n. 633/72*) purché si tratti di soggetti passivi comunitari che effettuano acquisti od importazioni in un altro Stato membro, nel quale, nel periodo di riferimento, non abbiano:
la sede dell’attività economica una stabile organizzazione (cfr. art. 38-ter d.P.R. n. 633/72 come modificato dal d.l. n. 135/2009) il domicilio né la residenza abituale
Soggetti non residenti stabiliti al di fuori del territorio della CE: ¾ si applicano le norme della Direttiva n. 86/560/CE (nuovo art. 38-ter d.P.R. n. 633/72)
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Circ. n. 58/E del 31.12.2009: Nelle more dell’adozione del formale provvedimento di recepimento, l’Agenzia delle
Entrate ha indicato che gli operatori debbono comunque fare riferimento ai principi generali contenuti nella Direttiva servizi, come modificata) che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione sin dal 1° gennaio 2010
Le operazioni con l’estero
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE In entrambi i casi: Il rimborso non spetta per gli importi dell’IVA (art. 4 della Dir. n. 2008/9/CE):
1. che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati; 2. fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b) (Dir. n. 2006/112/CE)
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE Imposta rimborsabile per: ¾ acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti che svolgono operazioni attive che danno diritto a detrazione o, pro-rata, da soggetti che esercitano sia attività che
conferiscono il diritto alla detrazione sia che non lo conferiscono (art. 6 Dir. n. 2008/9/CE)
¾ acquisti di beni e servizi impiegati per effettuare operazioni soggette all’imposta con il meccanismo del “reverse charge” Sotto il profilo sostanziale, il diritto al rimborso è disciplinato dalla Direttiva n. 2006/112/CE (recentemente modificata ed integrata inter alia dalla Direttiva n. 2008/8/CE), come recepita dallo Stato membro ove si chiede il rimborso (si tiene conto delle eventuali limitazioni oggettive del diritto alla detrazione)
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1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE: PROCEDURE ¾
Per ottenere il rimborso, il soggetto passivo deve inoltrare una richiesta in forma elettronica allo Stato membro cui si chiede il rimborso presentandola, attraverso un portale telematico appositamente predisposto, nello Stato membro in cui è stabilito, il quale è tenuto a non inoltrarla qualora riscontri che il richiedente, nel periodo di riferimento:
¾ ¾ ¾
non è un soggetto passivo IVA o effettua solo operazioni senza diritto alla detrazione o fruisce del regime di franchigia per le piccole imprese o fruisce del regime forfetario per i produttori agricoli
La richiesta va presentata non più tardi del 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento Il periodo di riferimento non può essere superiore all’anno solare, né inferiore a tre mesi L’importo minimo rimborsabile è di Euro 400 se il periodo è trimestrale e di Euro 50 se il periodo è annuale
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE: PROCEDURE La richiesta deve contenere:
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¾
nome e indirizzo completo del richiedente
¾
indirizzo di posta elettronica
¾
descrizione dell’attività per la quale i beni e servizi sono acquistati
¾
periodo di riferimento della richiesta
¾
dichiarazione di mancata effettuazione, nello Stato del rimborso, di operazioni attive “ostative”
¾
numero identificativo Iva o fiscale
¾
coordinate bancarie, inclusi i codici IBAN e BIC
Le operazioni con l’estero
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE: PROCEDURE La richiesta deve inoltre contenere le seguenti informazioni specifiche per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d’importazione: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
nome e indirizzo del fornitore numero identificativo Iva o fiscale del fornitore (eccetto che per le importazioni) prefisso dello Stato membro del rimborso (eccetto che per le importazioni) data e numero della fattura o del documento d’importazione importo della base imponibile e dell’Iva, nella valuta dello Stato del rimborso IVA detraibile, calcolata secondo le regole precedenti l’eventuale pro-rata, espresso in percentuale la natura dei beni e servizi acquistati, secondo una determinata codifica Lo Stato membro del rimborso può esigere che il richiedente fornisca per via elettronica ulteriori informazioni per ciascuno dei codici, se necessario per accertare eventuali limitazioni alla detrazione.
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE: PROCEDURE ¾
Per operazioni aventi base imponibile superiore ad Euro 1.000 (€ 250 se trattasi di carburante) lo Stato membro del rimborso può esigere che il richiedente presenti per via elettronica, insieme alla richiesta, una copia della fattura o del documento di importazione
¾
In caso di variazione del pro-rata successivamente alla richiesta, il soggetto deve effettuare una correzione dell’importo richiesto o già rimborsato
¾
La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l’anno successivo al periodo di riferimento; se il soggetto non presenta, in tale anno, richieste di rimborso, la correzione è effettuata trasmettendo una dichiarazione separata
¾
Lo Stato membro del rimborso conteggia come diminuzione o aumento dell’importo del rimborso ogni correzione presentata con successive richieste di rimborso
¾
Se la correzione è presentata con dichiarazione separata, l’importo è regolato mediante pagamento o riscossione separati
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1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE: PROCEDURE ¾ Lo Stato membro del rimborso notifica per via elettronica al richiedente la data in cui ha ricevuto la
richiesta
¾ Entro quattro mesi da tale data lo Stato membro notifica al richiedente la propria decisione di accettare
o respingere la richiesta
¾ Se ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, lo Stato membro del rimborso può
chiedere per via elettronica allo Stato membro di stabilimento o al richiedente informazioni aggiuntive entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta
¾ Ove occorra, lo Stato membro del rimborso può richiedere ulteriori informazioni aggiuntive ¾ Può essere richiesto anche l’originale o una copia della fattura o del documento di importazione,
indipendentemente dall’importo dell’operazione, qualora lo Stato membro del rimborso abbia motivo di dubitare ragionevolmente della validità o dell’accuratezza di una particolare richiesta
¾ Le informazioni devono essere fornite entro un mese dalla richiesta ¾ Nelle suddette ipotesi, lo Stato membro notifica la propria decisione sulla richiesta di rimborso entro
due mesi dal ricevimento delle informazioni
¾ Qualora abbia richiesto ulteriori informazioni aggiuntive, lo Stato membro notifica comunque la
decisione entro otto mesi dalla ricezione della richiesta
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI UE: PROCEDURE ¾ Se la richiesta è approvata, approvata il rimborso è versato al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del
termine di quattro mesi dalla ricezione della richiesta o, qualora siano state chieste informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini stabiliti per la notifica della decisione
¾ In caso di ritardo lo Stato membro è tenuto a pagare gli interessi nella misura prevista per i rimborsi IVA
interni o, in mancanza, nella misura prevista per l’omesso versamento dell’IVA
¾ Gli interessi non sono dovuti se il soggetto passivo non ha fornito nei termini stabiliti le informazioni o la
documentazione richieste
¾ In caso di rigetto, rigetto in tutto o in parte, della richiesta, lo Stato membro deve notificare i motivi insieme alla
decisione
¾ Il richiedente può presentare ricorso secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro del rimborso ¾ Il ricorso può essere presentato anche in caso mancata notifica della decisione nei termini stabiliti,
equivalente a silenzio-rifiuto
In caso di rimborso indebito ¾ Lo Stato membro del rimborso procede direttamente al recupero delle somme indebitamente pagate, con gli interessi e le eventuali sanzioni (cfr. art. 38-ter d.P.R. n. 633/72) ¾ In caso di somme per interessi e sanzioni non pagate, lo Stato membro può sospendere ogni ulteriore
rimborso al soggetto passivo fino a concorrenza dell’importo dovuto
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Le operazioni con l’estero
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI NON UE: PROCEDURE Art. 171 Direttiva n. 2006/112/CE: rinvio alla Direttiva n. 86/560/CE 86/560/CE Riguarda i soggetti che non abbiano fissato nel territorio della Comunità: ¾ la sede della propria attività economica né ¾ ivi costituito un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni né ¾ in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la propria
residenza abituale e che
¾ nel corso del medesimo periodo, non abbiano effettuato alcuna cessione di beni o
prestazione di servizi che si consideri localizzata nello Stato membro
¾ fatta eccezione per prestazioni di trasporto e prestazioni di servizi ad esse accessorie (esenti)
e per prestazioni di servizi nei casi in cui l’imposta è dovuta unicamente dal destinatario
1. IL RECUPERO DELL’ DELL’IVA PER I SOGGETTI NON UE: PROCEDURE Può essere rimborsato: ¾ l’ammontare ammontare dell’imposta sul valore aggiunto applicata a servizi ricevuti o beni mobili
acquistati all’interno di uno Stato membro UE da soggetti passivi ivi stabiliti, od applicata all’importazione di beni nel Paese, nella misura in cui questi beni e servizi sono impiegati ai fini dell’effettuazione di operazioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, lettere a) e b), della Direttiva n. 77/388/CE (che darebbero diritto alla detrazione nello Stato di residenza)
¾ Gli Stati membri possono subordinare il rimborso alla concessione di vantaggi
analoghi da parte degli Stati “terzi” (non UE)
¾ Il rimborso è concesso su domanda del soggetto passivo (per la disciplina domestica cfr. art. 38-ter del d.P.R. n. 633/72) e non può essere concesso a condizioni più
favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ACQUISTI Sono operazioni intracomunitarie quelle che coinvolgono due soggetti passivi di imposta che operano in due diversi Stati membri dell’ dell’UE Acquisti intraintra-UE (art. 20 ss. Direttiva n. 2006/112/CE / art. 38 ss. d.l. n. 331/1993) ¾ acquisizione del potere di disporre, come proprietario… ¾ acquisizioni della proprietà o diritto reale di godimento derivanti da atto a titolo
oneroso… oneroso
¾ trasporto o spedizione da altro Stato membro UE ¾ cedente soggetto d’imposta UE ¾ cessionario soggetto d’imposta anche UE diverso dal cedente
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ACQUISTI Operazioni assimilate: ¾trasferimento di beni (senza vendita) ¾acquisti effettuati da non soggetti d’imposta ¾mezzi di trasporto nuovi Operazioni escluse: ¾trasferimento beni in regime sospensivo ¾operazioni concluse nel territorio di destinazione ¾altre Momento rilevante di effettuazione: ¾consegna nel territorio dello Stato
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Acquirente: soggetto IVA UE
Acquirente: privato UE
Cedente: soggetto IVA italiano
Cedente: soggetto IVA italiano
Operazione NON IMPONIBILE IVA, secondo le modalità della cessione intracomunitaria
Operazione assoggettata ad IVA in Italia
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE CESSIONI ¾ Cessione (art. 16 ss. Dir. n. 2006/112/CE): trasferimento del potere di disporre, come proprietario atti che importano trasferimento della proprietà ¾ titolo oneroso ¾ trasporto o spedizione in altro Stato membro bene mobile luogo di partenza: Italia luogo di destinazione: UE ¾ cedente: soggetto d’imposta UE (“assoggettato”) ¾ cessionario: soggetto d’imposta anche UE diverso dal cedente
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE CESSIONI Operazioni assimilate (art. 16 ss. Dir. n. 2006/112/CE):
¾ ¾ ¾ ¾
trasferimento di beni (senza vendita) acquisti effettuati da non soggetti d’imposta mezzi di trasporto nuovi vendite a distanza
Operazioni escluse: ¾ trasferimento beni in regime sospensivo ¾ operazioni concluse nel territorio di destinazione ¾ altre (distribuzione gas…) Momento rilevante di effettuazione: ¾ Rinvio art. 6 d.P.R. n. 633/72
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE -
CONSIGNMENT STOCK
D.L. N. 331/93, art. 50-bis, c. 2 ¾ (…) Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere
rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro CE, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione dei beni ¾ causa sospensiva del trasferimento di proprietà proprietà tra le parti contrattuali ubicate in due diversi Stati membri, in quanto gli effetti traslativi si realizzano successivamente, all’atto del prelievo dei beni da parte del destinatario degli stessi (ed in ogni caso entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione) (cfr. Ris. n. 235/E del 1996, Ris. n. 49/E del 2008 e Ris. n. 346/E del 2008)
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE -
CONSIGNMENT STOCK
Consegnante italiano Ricevente comunitario ¾ Rilevazione nel registro di carico/scarico dei beni inviati a titolo non traslativo della ¾ ¾ ¾ ¾
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proprietà All’atto del prelievo dei beni, scaricamento dal registro dei beni per i quali si è verificato il passaggio della proprietà Emissione della fattura immediata, recante l’indicazione del titolo di non imponibilità ex art. 41 co. 1, ovvero della fattura differita Registrazione della fattura attiva intracomunitaria nel registro delle fatture emesse Compilazione del modello INTRA 1
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE -
CONSIGNMENT STOCK
Consegnante comunitario Ricevente italiano ¾ Rilevazione nel registro di carico/scarico dei beni ricevuti a titolo non traslativo
della proprietà
¾ All’atto del prelievo dei beni, scaricamento dal registro dei beni per i quali si è
verificato il passaggio della proprietà ¾ Integrazione della fattura intracomunitaria ex art. 46 co. 1, ¾ Registrazione della fattura passiva intracomunitaria sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti ¾ Compilazione del modello INTRA 2
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - LA PROVA DEL TRASFERIMENTO DEI BENI Risoluzione n. 345/E del 2007: ¾ fattura di vendita (art. 41 d.l. n. 331/93) ¾ elenco cessioni Intrastat ¾ documento di trasporto CMR (firmato dal trasportatore per presa in carico
della merce e dal destinatario per ricevuta) ¾ rimessa bancaria del cliente relativa al pagamento della merce (unitamente a copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro)
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - LE VENDITE A DISTANZA Art. 1111-quater d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. Legge n. 80/2005) ¾ cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente; non rileva le modalità di effettuazione dell’ordine di acquisto ¾ se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta ivi
applicabile sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell’imposta assolta (anche mediante riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione), entro il termine di due anni, (art. 21 del d.lgs. n. 546/1992), decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - SERVIZI Principali novità novità in materia di territorialità territorialità IVA delle prestazioni di servizi Soggetto passivo è “chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” (art. 9 Dir. n. 2006/112/CE, modificata dalla Dir. n. 2008/8/CE)
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Le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni sono considerate soggetti passivi nell’esercizio della loro attività
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Le persone giuridiche non soggetti passivi identificate ai fini IVA sono considerate soggetti passivi (in Italia: gli enti non commerciali sono considerati soggetti passivi se identificati ai fini IVA, i.e. se svolgono anche attività commerciali ovvero se hanno effettuato acquisti intra UE nell’anno solare per importi superiori ad Euro 10.000)
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SERVIZI (NOVITÀ (NOVITÀ) 9 Servizi resi da soggetto IVA UE ad altro soggetto IVA UE (business to business “B2B B2B”) ¾ territorialmente rilevanti nello Stato ove il committente è stabilito (ove
ha sede della propria attività economica o stabile organizzazione. In mancanza rileva il suo domicilio o residenza)
9 Servizi resi da soggetto IVA UE ad altro soggetto non IVA UE (business to consumer “B2C”) ¾ territorialmente rilevanti nello Stato ove il prestatore è stabilito
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - SERVIZI (LAVORAZIONI) ¾ In deroga al criterio generale di tassazione delle operazioni B2C nel Paese di stabilimento del prestatore: le lavorazioni relative a beni mobili materiali, comprese le perizie, e le
operazioni rese in attività accessorie ai trasporti (carico, scarico, movimentazione e simili…), nell’ambito di rapporti B2C, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi eseguite
(art. 54 Dir. n. 2006/112/CE come modificata dalla Dir. 2008/8/CE, nuovo art. 7-sexies d.P.R. n. 633/72 previsto nello schema di d.lgs. 12 novembre 2009)
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SERVIZI (TRASPORTI) ¾ In deroga al criterio generale di tassazione delle operazioni B2C nel Paese di stabilimento del prestatore: le prestazioni di trasporto di beni e di passeggeri non intra UE si
considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione della distanza ivi percorsa;
le prestazioni di trasporto di beni intra UE si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando hanno inizio nel territorio dello Stato
(art. 49-50 Dir. n. 2006/112/CE come modificata dalla Dir. 2008/8/CE, nuovo art. 7-
quater e 7-sexies d.P.R. n. 633/72 previsto nello schema di d.lgs. 12 novembre 2009)
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - SERVIZI (INTERMEDIAZIONI) ¾ In deroga al criterio generale di tassazione delle operazioni B2C nel Paese di stabilimento del prestatore: le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell’ dell’intermediazione sono effettuate nel territorio dello Stato
(art. 46 Dir. n. 2006/112/CE come modificata dalla Dir. 2008/8/CE, nuovo art. 7-sexies d.P.R. n. 633/72 previsto nello schema di d.lgs. 12 novembre 2009)
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE SERVIZI GENERICI
¾ In deroga al criterio generale di tassazione delle operazioni B2C nel Paese di stabilimento del prestatore:
non si considerano effettuate nel territorio dello Stato (ma nel luogo ove il committente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente) le prestazioni di servizi “generici”, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati, e residenti fuori della Comunità
(art. 59 Dir. n. 2006/112/CE come modificata dalla Dir. 2008/8/CE, nuovo art. 7-septies d.P.R. n. 633/72 previsto nello schema di d.lgs. 12 novembre 2009) N.B.: N.B. Tra i cd. “intangible services” si segnalano le prestazioni pubblicitarie, le cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi, le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni, gli obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività professionale o un diritto di cui al presente articolo, la messa a disposizione di personale, i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione etc.
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE TRIANGOLARI Triangolazioni: ¾ ¾ ¾
Comunitaria: quando i tre soggetti sono domiciliati/residenti in stati UE diversi Nazionale: quando due soggetti sono domiciliati/residenti in italia ed il terzo soggetto è domiciliato/residente in altro stato UE Extra UE: se almeno uno dei soggetti è domiciliato/residente fuori dall’UE esportazione in triangolazione (art. 8, c. 1, lett. a), del d.P.R. n. 633/1972 - il cessionario nazionale conferisce l’incarico al cedente di inviare la merce fuori dal territorio della UE) cessione intracomunitaria in triangolazione (il soggetto nazionale acquista beni in altro Stato membro e li fa trasportare direttamente dal primo cedente nello Stato membro del proprio cessionario UE, designato quale debitore di imposta) cessione intracomunitaria in triangolazione con altro soggetto residente (il soggetto nazionale conferisce l’incarico al primo cedente residente di inviare i beni direttamente in altro Stato membro, al cessionario ivi residente)
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2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE TRIANGOLARI consegna Primo cedente nazionale Fattura non imponibile: es.: 100 € (1) (1) (2)
Secondo cedente nazionale (promotore della triangolazione)
Cessionario extra U.E. Fattura non imponibile: es.: 120 € (2)
Plafond = 100 (libero) Plafond = 20 (libero) + 100 (vincolato)
Triangolazioni con lavorazione: ¾ operazioni che prevedono la consegna di beni ad un soggetto UE che provvede alla ¾
lavorazione per conto di altro soggetto UE acquirente le movimentazioni intracomunitarie di beni in conto lavorazione devono essere annotate sul registro di carico e scarico previsto dall’art. 50 co. 5 del d.L. n. 331/1993
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - ELENCHI INTRASTAT ¾
¾
¾
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Modifiche apportate alla Direttiva n. 2006/112/CE in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi dalla Direttiva n. 2008/117/CE (per quanto riguarda le tempistiche) e dalla Direttiva n. 2008/9/CE (per quanto riguarda l’estensione alle prestazioni di servizi) Soggetti obbligati a presentare il modello: soggetti passivi IVA che effettuano acquisti/cessioni intra UE (escluse: prestazioni relative al trasporto intra UE prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intra UE prestazioni di intermediazione beni comunitari introdotti/spediti dall’italia a titolo gratuito o non definitivo, es. beni spediti a mostre, fiere…) Momento rilevante per rilevazione operazioni: per gli acquisti: mese di ricevimento della fattura del fornitore comunitario per le cessioni: data di emissione della fattura al cliente comunitario
Le operazioni con l’estero
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - ELENCHI INTRASTAT Precedente disciplina: AMMONTARE
PERIODICITÀ INTRASTAT
TERMINI DI PRESENTAZIONE
fino a € 40.000
annuale
entro 31 gennaio anno successivo
da € 40.000 a
trimestrale
entro il mese successivo a ciascun trimestre
oltre € 250.000
mensile
entro il giorno 20 del mese successivo
fino a € 180.000
annuale
entro 31 gennaio anno successivo
oltre € 180.000
mensile
entro il giorno 20 del mese successivo
€ 250.000
2. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - ELENCHI INTRASTAT Art. 262 ss. Dir. n. 2006/112/CE (a seguito delle modifiche apportate dalla Dir. n. 2008/8/CE) modificata la periodicità di presentazione: ¾
Trimestrale, per un ammontare di operazioni non superiore a euro 50.000
¾
Mensile, per un ammontare di operazioni uguale o superiore a euro 50.000
¾
non è più prevista la presentazione annuale
Il termine di presentazione dei modelli viene fissato al giorno 19 del mese successivo al periodo di riferimento, sia nel caso di presentazione mensile che in quello di presentazione trimestrale
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3. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE - CESSIONI ALL’ ALL’ESPORTAZIONE ¾ ¾ ¾ 1.
2. 3. 4.
Cessione/trasferimento della proprietà Cessione all’esportazione ≠ esportazione doganale 4 tipi esportazione diretta 8, c. 1, lett. a): ¾ trasporto a cura o a nome del cedente (irrilevanza clausole cif fob...) ¾ lavorazioni (non imponibili art. 9, n. 9) ¾ anche cessionario residente esportazione diretta 8, c. 1, lett. b): ¾ 90 gg. dalla consegna ¾ no lavorazioni esportaz. diretta triangolare 8, c. 1, lett. a) “anche per incarico dei propri cessionari” ¾ 3 soggetti di cui 2 residenti esportazione indiretta 8, c. 1, lett. c): vedi Esportatori abituali
3. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE ESPORTATORI ABITUALI ¾ La normativa nazionale ammette l’utilizzo di un plafond ai soggetti che effettuano prevalentemente operazioni internazionali non imponibili (cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie e altre operazioni assimilate) ¾ L’utilizzo del plafond consente di evitare che tali soggetti si trovino strutturalmente a credito nei confronti dell’Erario (tenuto conto che tali soggetti effettuano operazioni attive non imponibili e quindi non hanno sufficiente IVA a debito da poter compensare con l’IVA detraibile relativa agli acquisti effettuati)
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Le operazioni con l’estero
3. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE ESPORTATORI ABITUALI ¾ ratio: pregiudizio di carattere finanziario ¾ 10% del volume d’affari ¾ Plafond utilizzabilità delle cessioni intracomunitarie, assimilate e servizi intracomunitari 12 mesi: mobile o fisso (anno solare) plafond unitari ¾ ratio: pregiudizio ¾ lettere d’intento (cumulativa o ad hoc) ¾ acquisti esclusi (IVA indetraibile); anche prestazioni di servizi
3. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE ESPORTATORI ABITUALI Plafond: Plafond ¾ annuale o fisso: si riferisce all’ammontare delle operazioni attive non imponibili registrate nell’anno solare precedente ¾ mensile o mobile: si riferisce all’ammontare delle operazioni attive non imponibili registrate nei dodici mesi precedenti Plafond mensile o mobile: mobile ¾ in ciascun mese va verificato lo status di esportatore abituale e rideterminato il plafond disponibile prendendo in considerazione le operazioni effettuate nei dodici mesi precedenti ¾ il metodo mensile conviene se il fatturato relativo alle operazioni non imponibili che generano plafond è crescente Plafond vincolato: vincolato ¾ riguarda i promotori di operazioni triangolari e i commissionari ¾ tali soggetti hanno un plafond ridotto di un ammontare pari al costo sostenuto per l’acquisto dei beni (nel caso di promotori di operazioni triangolari) o all’addebito effettuato dal mandante (in caso di commissionari)
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3. L’ L’IVA NELLE OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE ESPORTATORI ABITUALI Splafonamento: Splafonamento se il contribuente utilizza il plafond oltre il limite consentito: → → regolarizzazione → ravvedimento operoso mediante: ¾ emissione di autofattura ¾ liquidazione periodica ¾ intervento del fornitore
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