Eu transfer pricing documentation

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EU Transfer Pricing Documentation: un'analisi comparata di Ignazio La Candia (in "il fisco" n. 6 del 12 febbraio 2007, pag. 1-810) SOMMARIO: Premessa - 1. Obblighi di documentazione: un'analisi comparata: 1.1. Francia; 1.2. Germania; 1.3. Paesi Bassi - 2. Osservazioni conclusive. Premessa La necessità di individuare un adeguato document package a supporto delle politiche di transfer pricing adottate che permetta di soddisfare le esigenze di completezza delle informazioni richieste, senza, tuttavia, gravare eccessivamente sul contribuente è senz'altro uno dei primari scopi che si stanno prefiggendo, negli ultimi anni, i principali organi internazionali competenti in materia. Al riguardo, particolarmente vivace è risultata essere l'attività dell'European Joint Transfer Pricing Forum (JTPF) che, individuando nell'European Transfer Pricing Documentation (EU TPD) il giusto approccio alla risoluzione della problematica a livello europeo, ha approvato un Codice di Condotta sulla documentazione obbligatoria in materia di transfer pricing (1). Lo scopo del presente contributo è quello di analizzare, in un'ottica comparata, le relative normative di alcuni ordinamenti europei - Francia, Germania e Paesi Bassi -, anche al fine di valutare i contesti normativi interni con il quale l'adozione dell'EU TPD deve, ovvero dovrà, confrontarsi.

1.

Obblighi di documentazione: un'analisi comparata

Innanzitutto, va osservato come il contesto legislativo, nonché interpretativo, esistente in materia sia piuttosto disomogeneo; a tal fine, ritengo fondamentale che il Codice di Condotta sugli obblighi di documentazione e, di conseguenza, l'approccio EU TPD venga correttamente adottato da ogni singolo Stato membro. 1.1. Francia La normativa esistente in materia, pur non facendone espressamente riferimento, è conforme alle indicazioni fornite in materia dall'OCSE, contenute nel Capitolo V del documento"Transfer Pricing Guidelines for rubricato Multinational Enterprises and Tax Administrations", "Documentation". In particolare, l'art. L13B (2) del Livre de Procédures Fiscales (LPF) dispone che l'Amministrazione finanziaria possa richiedere all'impresa

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contribuente la documentazione a supporto delle politiche di transfer pricing adottate qualora, nel corso di una verifica fiscale, venga ritenuto presumibile un trasferimento di utili all'estero, fattispecie questa disciplinata dall'art. 57 del Code Général des Impôts (CGI) (3) (4). In tale ipotesi, l'Amministrazione finanziaria potrà richiedere all'impresa contribuente la documentazione relativa: - alla natura delle relazioni intercorse con le società estere consociate (5); - al metodo utilizzato per la determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni industriali, commerciali e finanziarie; - alle attività poste in essere dalle società consociate estere; - al trattamento fiscale delle operazioni intercompany transnazionali delle società consociate estere, nel caso in cui la società francese ne detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale o dei diritti di voto. Pur non verificandosi i presupposti per l'applicazione del citato art. 57 del CGI, e conseguentemente dell'art. L13B del LPF, l'Amministrazione finanziaria può sempre fare riferimento ad un'ulteriore normativa, di portata più generale, contenuta nell'art. L10 del LPF (6), che sancisce il diritto delle autorità fiscali di richiedere al contribuente di produrre adeguata documentazione ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario in sede di accertamento fiscale. Le autorità fiscali, al fine di meglio individuare le diverse società che potrebbero appartenere al gruppo non solo in un'accezione civilistica ma anche in virtù di particolari vincoli economici, ovvero contrattuali, potrebbero richiedere anche ulteriore documentazione (come, ad esempio, informazioni riguardanti la struttura del gruppo, le diverse percentuali di partecipazione, la natura delle azioni possedute, ovvero i rapporti commerciali e finanziari che sembrerebbero legare tali soggetti al gruppo pur in assenza di vincoli di natura legale) (7). Relativamente alle informazioni riguardanti il metodo utilizzato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, fondamentale risulta la produzione di tutta quella documentazione che possa giustificare l'adozione di una metodologia piuttosto che un'altra, in particolare relativa alla descrizione dei metodi utilizzati, nonché delle funzioni eseguite, dei rischi assunti e dei comparables di riferimento. Riguardo alle possibili richieste di informazioni sulle attività svolte dalle imprese consociate estere, le autorità fiscali francesi potrebbero richiedere la documentazione relativa ai prodotti commercializzati, ai mastrini contabili relativi ai singoli prodotti, ai margini realizzati, alla composizione degli assets, ovvero la documentazione contabile riguardante i costi sostenuti e ciò al fine di poter monitorare con efficienza tutte le attività riguardanti le transazioni intercompany oggetto di indagine. Nel caso in cui, invece, l'impresa detenga la maggioranza del capitale, ovvero dei diritti di voto, di una società consociata estera, l'art. L13B del LPF prevede una quarta categoria di informazioni che il contribuente può essere invitato a produrre, riguardanti il regime fiscale cui sono soggette le operazioni intercompany transnazionali di detta società consociata. Presumibilmente, tale richiesta sarà effettuata dalle autorità fiscali

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in tutte quelle situazioni in cui tale regime risultasse essere privilegiato rispetto all'imposizione fiscale francese e potrebbe concretizzarsi in una richiesta di documentazione, contabile o fiscale, relativa, ad esempio, ad eventuali accordi intercorsi con l'Amministrazione finanziaria estera. Tutta la documentazione, deve essere predisposta in lingua francese; tuttavia, qualora predisposta in lingua inglese, è prassi non richiederne una traduzione. Per la predisposizione della documentazione, va precisato che non sussiste alcun obbligo all'atto dell'invio della dichiarazione dei redditi; questa va presentata, relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. L13B del LPF, solo su precisa richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria entro il termine di 2 mesi. Tale termine può essere esteso a 3 mesi, ma solo in presenza di particolari situazioni che dovranno essere opportunamente giustificate e motivate dal contribuente. Nel caso in cui la documentazione prodotta non risulti sufficiente, le autorità fiscali francesi potranno richiederne di ulteriore ad integrazione. Riguardo, invece, alle possibili richieste di documentazione derivanti dall'applicazione della normativa contenuta nell'art. L10 del LPF, non esistendo un termine prestabilito, è la stessa Amministrazione finanziaria che, valutando caso per caso, si occuperà di stabilirlo. Tuttavia, come è possibile osservare nella pratica, tale termine è generalmente inferiore ai 2 mesi (8). Alla luce di ciò risulta evidente come, in entrambi i casi, il termine concesso alle imprese multinazionali francesi per la predisposizione di documentazione a supporto delle politiche di transfer pricing adottate risulti essere decisamente breve, specialmente per quelle società che gestiscono numerose operazioni intercompany transfrontaliere. Per tale motivazione si ritiene opportuno predisporre tutta la documentazione opportuna all'atto di ogni singola transazione, così da poter adempiere prontamente ad ogni richiesta effettuata dall'Amministrazione finanziaria, senza correre il rischio di incorrere nell'applicazione delle sanzioni previste. Infatti, decorsi i termini sopra menzionati senza che il contribuente abbia fornito tutta la documentazione richiesta, l'onere della prova è invertito in capo allo stesso contribuente. Al riguardo, due risultano essere le conseguenze in termini sanzionatori previste dalla normativa francese (9) e, in particolare: - una sanzione di euro 10.000,00 per ogni esercizio fiscale per il quale la suddetta documentazione non sia stata prodotta [tale sanzione è prevista esclusivamente per gli obblighi contenuti all'art. L13B del LPF (10)]; - un aggiustamento del reddito conseguente alla rideterminazione, secondo il valore normale, dei prezzi di trasferimento adottati; tale reddito è maggiorato del 40 per cento in caso di malafede dell'impresa contribuente (tale sanzione è prevista per gli obblighi disposti dagli artt. L13B e L10 del LPF). 1.2. Germania

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Ben più recente rispetto a quella francese risulta essere la normativa tedesca sugli obblighi di documentazione. La necessità del legislatore di disciplinare tale materia si è manifestata in seguito alla pronuncia del Bundesfinanzhof (Suprema Corte Federale tedesca) del 2001 (11) che ha ritenuto non sufficientemente motivate le rettifiche fiscali sugli utili effettuate in capo al contribuente. In particolare, il Bundesfinanzhof ha chiarito che, in mancanza di una normativa specifica sugli obblighi di documentazione, il contribuente non era tenuto alla conservazione di documentazione a supporto delle politiche di transfer pricing adottate; pertanto, l'Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto applicare alcuna sanzione. In seguito a tale pronuncia, è stata introdotta una normativa relativa agli obblighi di documentazione, contenuta nella Sezione 90 dell'Abgabenordnung - AO - (Codice generale delle imposte tedesco), in vigore dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2002 (12). In particolare, tale Sezione dispone l'obbligatorietà per il contribuente tedesco di predisporre tutta quella documentazione ritenuta idonea a supportare i prezzi di trasferimento intercompany; tale obbligo è esteso anche alle stabili organizzazioni di società altrove residenti e alle associazioni costituite in Germania. Tale normativa è stata successivamente ampliata con il D.L. 13 novembre 2003, che prevede gli obblighi di documentazione da predisporre in via generale, ovvero in via straordinaria, nonché interpretata a mezzo della circolare ministeriale del 12 aprile 2005 (Verwaltungsgrundsätze-Verfahren, VerwGrdsV). Anche la normativa tedesca riprende, come quella francese, le linee guida elaborate dall'OCSE in tema di obblighi di documentazione; in particolare, viene fornita una elencazione esaustiva di documentazione da predisporre che può essere suddivisa in 4 categorie: 1) informazioni riguardanti le relazioni all'interno del operazioni commerciali e la struttura organizzativa del gruppo, mediante: - la descrizione della struttura del gruppo; - la descrizione riguardante altri soggetti di

fatto

gruppo, le documentate

collegati

al

gruppo; - la descrizione delle principali attività svolte; 2) informazioni riguardanti le relazioni commerciali consociate, documentate mediante:

tra

le

società

- la descrizione della natura e dell'ammontare delle transazioni intercompany; - la descrizione degli accordi contrattuali; - l'elencazione dei beni immateriali posseduti dall'impresa contribuente ed utilizzati nelle transazioni intercompany; 3) un'analisi funzionale e

dei rischi assunti, documentata mediante:

- la descrizione delle funzioni esercitate e dei rischi assunti;

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- la descrizione dei cambiamenti delle funzioni

e

dei

rischi

nel

tempo; - l'analisi industriale e di mercato, includendo anche le strategie di business e tutti i fattori industriali e di mercato rilevanti; - la descrizione della catena del valore e del contributo dell'impresa contribuente a tale catena; 4) un'analisi delle documentate mediante:

politiche

di

transfer

pricing

adottate,

- la descrizione dei metodi applicati per la determinazione dei prezzi di trasferimento e della motivazione per cui questi sono stati adottati; - la descrizione dei comparables interni ed esterni (13). Oltre a tale documentazione, in presenza di eventi specifici che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi di trasferimento, il contribuente sarà tenuto a predisporre ulteriore documentazione aggiuntiva (14); inoltre, con riferimento alle transazioni cosiddette straordinarie, dovrà essere prodotta la relativa documentazione contemporaneamente alla transazione [cosiddetta contemporaneous documentation (15)]. Tale documentazione deve essere predisposta in lingua tedesca; tuttavia, il contribuente può anche predisporla in lingua inglese. Il contribuente tedesco per le transazioni ordinarie e nei casi previsti dalla legge, solo su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, non oltre i 60 giorni, è tenuto a produrre la suddetta documentazione; tuttavia, tale termine, al ricorrere di particolari condizioni, potrà essere esteso dalle autorità fiscali. Per le transazioni di carattere straordinario, per le quali vige l'obbligo di predisporre la cosiddetta contemporaneous documentation, il contribuente dovrà predisporre la documentazione richiesta non oltre il sesto mese successivo alla fine del periodo d'imposta in cui tale transazione è avvenuta. Le relative sanzioni sono poi disciplinate dalla Sezione 162, paragrafi 3 e 4, dell'AO (16) e possono essere relative ai casi in cui il contribuente non predisponga la documentazione richiesta, ovvero la fornisca in modo non sufficiente. In questi casi, l'Amministrazione finanziaria potrebbe applicare una sanzione che può variare dal 5 per cento al 10 per cento del maggior reddito stimato (sanzione che, tuttavia, non potrà essere inferiore ad euro 5.000,00). Qualora il contribuente fornisca documentazione sufficiente relativamente alle transazioni ordinarie ma tardivamente, verrà applicata una sanzione di euro 100 per ogni giorno di ritardo (per un massimo di 1 milione di euro). Particolare attenzione poi è posta dalla legislazione tedesca alle piccole-medie imprese, soprattutto per quanto concerne i rilevanti oneri, dovuti alla predisposizione della documentazione suddetta, che potrebbero gravare su di esse (17). A tal fine, va detto che sono escluse dalla normativa sugli obblighi di documentazione le imprese che nell'anno fiscale di riferimento abbiano

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prodotto un reddito derivante da transazioni materiali inferiore ad euro 5.000.000,00, ovvero, relativamente alle altre tipologie di transazioni, ad euro 500.000,00. 1. 3. Paesi Bassi Fino al 1° gennaio 2002, la normativa olandese non prevedeva alcuna disposizione specifica; tuttavia, l'Amministrazione finanziaria e le Corti olandesi, al fine di riprendere a tassazione quelle componenti di reddito non dichiarate dal contribuente, potevano richiamare gli artt. 10 del Dutch Corporate Income Tax Act del 1969 (CITA), e 3.8 del Dutch Income Tax Act del 2001 (ITA). Ciò premesso, la giurisprudenza elaborata in occasione di alcune sentenze (18) ha indotto il legislatore ad introdurre, nel marzo 2001, un decreto (19) riguardante le politiche sui prezzi di trasferimento adottati dalle imprese, nonché i relativi obblighi di documentazione, le cui disposizioni sono state trasfuse nell'art. 8B del Dutch Corporate Income Tax Act (20). In particolare, il paragrafo 3 dell'art. 8B del Dutch Corporate Income Tax Act fa riferimento agli obblighi di documentazione non fornendo tuttavia, come invece avviene nell'ordinamento tedesco, un elenco di documentazione da predisporre. Sarà, infatti, compito dell'Amministrazione finanziaria valutare, di volta in volta, quale debba ritenersi la documentazione idonea a supportare i prezzi di trasferimento adottati dall'impresa contribuente. L'Amministrazione finanziaria, suggerendo di seguire le linee guida elaborate dall'OCSE, ha comunque più volte sottolineato come debba ritenersi nell'interesse dello stesso contribuente predisporre adeguata documentazione (21); in particolare, è stata evidenziata la necessità di predisporre tutta la documentazione ritenuta necessaria al momento del compimento di ogni singola transazione, indicando come termine utile per la predisposizione quello di quattro settimane, ovvero tre mesi per le transazioni più complesse (22). In particolare, un'adeguata documentazione dovrebbe contenere: - la descrizione della struttura organizzativa ed operativa del gruppo, del business, del management, delle attività industriali, delle strategie e dei rapporti intercompany; - la descrizione della natura delle diverse transazioni intercompany; - la descrizione della metodologia utilizzata per la determinazione dei prezzi di trasferimento; - l'analisi economica, contenente, tra l'altro, anche la descrizione dei comparables, sia interni che esterni, utilizzati. In generale, tale documentazione deve essere prodotta in lingua olandese; tuttavia, può essere predisposta anche in altra lingua, previa traduzione in olandese, se necessario per l'accertamento fiscale. In ogni caso, la predisposizione in lingua inglese è generalmente accettata. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, le autorità fiscali potranno unicamente rettificare il reddito imponibile valutando i

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prezzi di trasferimento adottati a valore di mercato, non essendo prevista dall'art. 8B del Dutch Corporate Income Tax Act alcuna sanzione specifica. L'Amministrazione finanziaria potrebbe, al ricorrere di particolari condizioni, prevedere l'applicazione di una sanzione che può arrivare fino al 100 per cento delle maggiori imposte dovute (23). 2. Osservazioni conclusive Come osservato, mentre in Francia una normativa specifica in tema di obblighi di documentazione è stata introdotta ormai da dieci anni, sia in Germania che nei Paesi Bassi ciò è stato fatto solo di recente e, per lo più, in seguito a decisioni delle Corti nazionali che, in mancanza di una normativa specifica sull'argomento, si erano pronunciate a favore del contribuente. Il legislatore francese ha dimostrato, ancora una volta, di saper anticipare problematiche fiscali piuttosto che rincorrerle (24). Sebbene le normative esistenti nei tre Paesi oggetto di indagine seguono le Guidelines elaborate dall'OCSE in materia, risulta differente l'approccio dai medesimi adottato, con particolare riferimento al set di documentazione da predisporre. Infatti, la normativa tedesca risulta essere ben più precisa ed analitica di quella degli altri due Paesi, indicando minuziosamente tutta la documentazione da predisporre a supporto dei prezzi di trasferimento applicati. Probabilmente, la normativa francese è potuta rimanere più "generale" e, di conseguenza, più flessibile, per l'esperienza decennale acquisita in materia. Differente, invece, è da considerarsi l'approccio seguito dai Paesi Bassi; infatti, mentre la normativa francese dà in tutti i casi delle linee guida precise da seguire, portando poi nella sostanza allo stesso risultato della normativa tedesca, la normativa olandese rimane fin troppo generale, non dando alcuna disposizione specifica. Inoltre, la normativa tedesca si preoccupa di tutelare la piccola-media impresa, dimostrando con ciò una certa sensibilità al fatto che spesso sono proprio queste le più incise dagli ingenti oneri che la predisposizione di documentazione potrebbe comportare. Per le imprese multinazionali tali oneri sembrano derivare dalla disomogeneità esistente a livello di singole legislazioni nazionali; a tal fine, è fondamentale che il Codice di Condotta così come approvato e, di conseguenza, l'approccio EU TPD venga correttamente adottato da ogni singolo Stato membro. Inoltre, dovranno essere valutate le ripercussioni che tale approccio avrà all'interno di ogni singolo Paese, soprattutto laddove sia già presente una legislazione in materia. Al riguardo, si osserva che ad oggi, a quanto è dato sapere, nessuno dei citati Paesi, come del resto la stragrande maggioranza degli altri Stati membri (25), ha implementato l'EU TPD nella propria normativa (26), a testimonianza di come l'adozione di tale approccio, per quanto condiviso, non sembrerebbe, purtroppo, potersi realizzare nel breve periodo. --------------

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Si ringrazia per la fattiva collaborazione alla stesura di questo articolo il Dottor Vito Marraffa dell'Ufficio Studi dello Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati di Milano.

Note: (1) Sia consentito il rinvio a V. Marraffa-I. La Candia, Transfer pricing: l'importanza di un'adeguata documentazione, in "il fisco" n. 39/2006, fascicolo n. 1, pagg. 6099 e seguenti; cfr., inoltre, M. Beudeker-S. Janssen, EU Transfer Pricing Documentation Requirements: A Pricing Critical Analysis and Comparison, in "International Transfer Journal" settembre/ottobre 2006, pagg. 235 e seguenti. (2) Cfr. art. L13 (rubricato "Dispositions relatives aux vérifications de comptabilités"), lettera B, del Livre de Procédures Fiscales, introdotto dalla legge del 12 aprile 1996, n. 96-314, art. 39 I, pubblicata sul V Journal Officiel del 13 aprile 1996, interpretato dall'Istruzione del 23 luglio 1998 (BOI 13L-7-98). (3) In particolare, l'art. 57 del Code Général des Impôts, introdotto dalla L. 30 dicembre 1981 n. 81-1160, pubblicata sul Journal Officiel del 31 dicembre 1981, evidenziando come i componenti di reddito derivanti da società consociate estere debbano essere fiscalmente considerati avuto riguardo al loro valore di mercato, dispone che "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.". (4) Cfr., l'art. L13B nel quale viene disposto che "Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations.". (5) Con riferimento a tale aspetto, una descrizione esaustiva potrebbe comprendere la ricostruzione dell'attività svolta dall'intero gruppo, la descrizione del settore di riferimento - prestando particolare attenzione ai principali componenti di reddito derivanti dalle transazioni intercompany e da rapporti con soggetti esterni - nonché l'elencazione dei prodotti ceduti, dei servizi prestati, ovvero dei risultati finanziari conseguiti all'interno del gruppo. Cfr., in dottrina, G.M. Monsellato, Prezzi di trasferimento ed imposizione internazionale sul reddito: l'esperienza francese, relazione elaborata in occasione del "Corso di Perfezionamento in Diritto tributario 'Antonio Berliri'", Università di Bologna, 21 settembre 2001, pag. 4. (6) Cfr. Sezione 1, rubricata "Dispositions générales", dell'art. L10 del LPF, introdotto dalla L. 8 luglio 1987, n. 87-502, art. 8, pubblicata su Journal Officiel del 9 luglio 1987, in cui, in modo particolare, viene chiarito che, in sede di verifica, le autorità fiscali possono "Demander aux

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contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.". (7) Cfr., in dottrina, P. Escault-I. Sprenger, Transfer Pricing Documentation Requirements: A Comparison of German and French Practice, in "International Transfer Pricing Journal", settembre/ottobre 2006, pag. 245. (8) Cfr. P. Escault-I. Sprenger, op. cit., pag. 246. (9) In particolare, in tema di sanzioni, l'art. L13B del LPF rinvia all'art. 1740-nonies, Sezione 8, rubricata "Non-respect des conditions auxquelles sont subordonnés des avantages fiscaux" del CGI. (10) Tale sanzione è stata introdotta all'art. 1740-nonies del CGI. dall'art. 39 della L. 12 aprile 1996, n. 96-314. (11) Cfr. l'ordinanza del 10 maggio 2001, Causa I R 103/00. Tale caso riguardava un contenzioso fra un distributore tedesco di accessori di moda e l'Amministrazione finanziaria che, basandosi sugli utili conseguiti da distributori terzi comparables, aveva ripreso a tassazione oltre il 25 per cento dell'utile lordo dichiarato dal contribuente. Cfr., in dottrina, H.K. Kroppen-A. Eigelshoven, Landmark Federal Tax Court decision: no Transfer Pricing Documentation Requirements under tax law, in "International Transfer Pricing Journal", novembre/dicembre 2001, pagg. 226 e seguenti. (12) Cfr. Sezione 90, paragrafo 3 del Abgabenordnung introdotto con la SteVag (legge antielusiva tedesca) l'11 aprile 2003. (13) Tuttavia, in Germania i cosiddetti benchmarking studies godono di una limitata importanza; per tale motivazione, la circolare ministeriale del 12 aprile 2005 ha chiarito che questi saranno considerati unicamente se predisposti a supporto delle politiche di transfer pricing adottate nel caso di attività ordinarie. Cfr., in dottrina, P. Escault-I. Sprenger, op. cit., pag. 244. (14) Il contribuente dovrà fornire, ad esempio, informazioni riguardanti gli eventuali cambiamenti nelle strategie aziendali, oppure nei criteri di allocazioni dei costi, l'esistenza di eventuali procedure amichevoli, ovvero arbitrali, in corso. (15) Cfr., in dottrina, S. Schnorberger-J. Rosenkranz-M. Garcia, Transfer Pricing Documentation: The EU Code of Conduct Compared with Member "Kluwer Law State Rules, in "Intertax", Volume 34, Issue 6/7, in International 2006", pagg. 307 e seguenti. (16) Tali sanzioni sono in vigore dal 31 dicembre 2003; cfr., in dottrina, S. Rasch-A. Roeder, The German love to transfer pricing documentation, penalities, in "Tax Management Transfer Pricing Report", Volume 11, 11 dicembre 2002, n. 16, pagg. 731 e seguenti. (17) Analoga attenzione è mostrata, ad esempio, anche dalla Danimarca, dove l'Amministrazione finanziaria a mezzo della circolare ministeriale del 17 maggio 2005 n. 120, ha chiarito che non devono predisporre la documentazione a supporto dei prezzi di trasferimento tutte quelle imprese che, nel corso dell'anno, non abbiano impiegato più di 250 dipendenti e a condizione che gli assets, nonché il totale delle vendite, non abbiano raggiunto rispettivamente i 125 milioni e i 250 milioni di corone danesi. (18) Cfr. sentenza del 20 giugno 2000 (96/03008), Corte di Den Bosch, confermata dalla Corte Suprema olandese il 28 giugno 2002 (36 446); sentenza dell'11 ottobre 2000 (35 246) della Corte Suprema olandese. (19) Cfr. decreto del 30 marzo 2001, IFZ2001/295M. (20) Una non ufficiale traduzione in inglese dell'art. 8B del Dutch

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Corporate Income Tax Act è contenuta in M. Beudeker-S. Janssen, op. cit., pag. 238: "(1) where an entity participates directly or indirectly in the management, control or capital of another entity and conditions are made or imposed (transfer pricing) between the two entities in their legal relations with each other which differ from those conditions which would be made between independent entities in the free market, the profits of those entities are determined as if the latter conditions have been agreed; (2) The first paragraph is also applicable if the same person directly or indirectly participates in the management or control of, or the equity of, the one and the other entity; (3) The entities meant in the first and second paragraph include information in their administration from which the manner in which the transfer prices meant in that paragraph were formed can be demonstrated and from which it can be deduced whether, with regard to the transfer prices formed, it can be said that these are conditions which would have been agreed to between independent parties on the free market.". (21) Cfr., in dottrina, Beudeker-S. Janssen, op. cit., pag. 238; S. Schnorbeger-I. Gerdes-M.H. Herksen, Transfer Pricing Documentation: The EU Code of Conduct Compared with Member State Rules (Part 3), in "Intertax", Volume 34, Issue 10, in "Kluwer Law International", 2006, pagg. 517 e seguenti. (22) Cfr., in dottrina, Beudeker-S. Janssen, op. cit., pag. 239. (23) Cfr., in dottrina, S. Schnorbeger-I. Gerdes-M.H. Herksen, op. cit., pag. 518. (24) A supporto di tale tesi, va segnalata la L. 30 dicembre 2004, n. 2004-1484 (legge Finanziaria 2005) il cui art. 104, anticipando quella che poi è stata la sentenza della Corte di Giustizia UE del 12 settembre 2006 sul caso C-196/04, Cadbury Schweppes, Cadbury Schweppes Overseas (in "il fisco" n. 36/2006, fascicolo n. 2, pag. 5502), ha introdotto, in materia di CFC, come causa esimente la residenza della società controllata estera in uno Stato appartenente alla Comunità Europea. A seguito di tale modifica, la legislazione francese in materia risulta essere l'unica in Europa ad essere compatibile con le libertà fondamentali comunitarie (libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali). (25) Gli unici Stati membri che sembrerebbero avere intrapreso un'iniziativa in tal senso sono la Repubblica Ceca che, con decreto del 23 dicembre 2005 n. D-293, ha posto le basi per l'implementazione degli obblighi di documentazione riprendendo i principi e le finalità del Codice di Condotta, la Danimarca che nel febbraio del 2006 ha pubblicato un documento sugli obblighi di documentazione in materia di transfer pricing, dal quale emerge come il contribuente possa optare per l'adozione dell'EU TPD, la Spagna, dove il Governo ha pubblicato nel dicembre del 2005 la bozza di un decreto legislativo in cui vengono riformate le disposizioni relative al transfer pricing, in modo da renderle conformi a quanto stabilito dal Codice di Condotta e la Svezia dove il 21 marzo 2006 il Ministro delle finanze ha pubblicato un progetto di legge nel quale viene previsto che la normativa in tema di obblighi di documentazione debba uniformarsi al Codice di Condotta. (26) Va detto che l'Amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi, a mezzo della circolare del 25 aprile 2006, n. DV06-266, ha espresso una posizione favorevole all'adozione del Codice di Condotta sugli obblighi di documentazione.

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