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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Disciplina civilistica - 1 (art. 2501 e segg., c.c.)

DEFINIZIONE E' L'ATTO DI UNIFICAZIONE DI DUE O PIU' SOCIETA' DELIBERATO DALLE RELATIVE ASSEMBLEE STRAORDINARIE, CON ESTINZIONE DI TUTTE O ALCUNE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI

MODALITA' -

COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' (FUSIONE PER UNIONE O PROPRIA)

-

INCORPORAZIONE DI UNA O PIU' SOCIETA' IN UNA SOCIETA' ESISTENTE (FUSIONE PER INCORPORAZIONE)

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Disciplina civilistica – 2 (art. 2501 e segg., c.c.) ESCLUSIONI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE (se hanno iniziato la distribuzione dell'attivo) EFFETTI LA SOCIETA' RISULTANTE DALL'OPERAZIONE O INCORPORANTE ASSUME I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETA' ESTINTE; NEL PRIMO BILANCIO SUCCESSIVO ALLA FUSIONE LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’ SONO ISCRITTE AI VALORI RISULTANTI DALLE SCRITTURE CONTABILI ALLA DATA DI EFFICIACIA DELLA FUSIONE MEDESIMA DECORRENZA GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE DECORRONO DA: DATA DELL'ULTIMA ISCRIZIONE DELL'ATTO DI FUSIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI LUOGHI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ovvero DATA SUCCESSIVA INDICATA NELL'ATTO DI FUSIONE IN CASO DI INCORPORAZIONE

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Disciplina civilistica - 3 (art. 2501 e segg., c.c.) PROGETTO DI FUSIONE - ART. 2501-TER c.c. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2. l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate; 4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione deve intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime 3


OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Disciplina civilistica - 4 (art. 2501 e segg., c.c.) SITUAZIONE PATRIMONIALE - ART. 2501-Quater c.c. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma. RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO - Art. 2501-quinquies c.c. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Disciplina civilistica - 5 (art. 2501 e segg., c.c.) RELAZIONE DEGLI ESPERTI - Art. 2501-sexies c.c Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: • il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; • le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell’apposito albo e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l’esperto è scelto fra le società di revisione. In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. 5


Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L’esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Ai soggetti indicati è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone.

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Disciplina civilistica - 6 (art. 2501 e segg., c.c.) INCORPORAZIONE DI SOCIETA’ INTERAMENTE POSSEDUTE – Art. 2505 c.c. Nel caso di fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non: • deve essere determinato il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro; • devono essere determinate le modalità di assegnazioni delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; • deve essere indicata la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili. L’atto costitutivo può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni relative al progetto di fusione e, quanto alla società incorporante, anche quelle relative al deposito degli atti. I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502. 7


OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Disciplina civilistica - 7 (art. 2501 e segg., c.c.) INCORPORAZIONE DI SOCIETA’ POSSEDUTE NOVANTA PER CENTO - Art. 2505-bis c.c.

AL

Alla fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni relative alla relazione degli esperti, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni relative al deposito del progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi, e che l’iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Disciplina civilistica - 8 (art. 2501 e segg., c.c.) FUSIONE A SEGUITO DI ACQUISIZIONE CON INDEBITAMENTO Merger Leverage buy – out, Art. 2501- bis Schema di D.Lgs. Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti: • •

il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultane dalla fusione; la relazione dell’organo amministrativo deve indicare le ragioni che giustificano l’operazione e contenere un paino economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere; la relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione

Al progetto deve essere allegata la relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente

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FUSIONE DI SOCIETA' Schema esemplificativo FUSIONE PROPRIA Ante fusione Socio X

Socio Y

Socio Z

Società A

Società B

Post fusione Socio X

Socio Y

Socio Z

Società C

FUSIONE PER INCORPORAZIONE Ante fusione Socio X

Socio Y

Società A

Socio Z partecipa

Società B

Post fusione Socio X

Socio Y

Socio Z

Società A’

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Esemplificazione contabile (differenza da annullamento) Hp: B possiede il 100% delle azioni di A ANTE Società incorporata A Immob. 100 Crediti Merci

CS 250 150

Società incorporante B

100

Riserve 50 Debiti

350

Cassa

100

CS

Crediti

400

Riserve 350

Part. in A

500 Debiti

200

450

POST Società incorporata A

Società incorporante B Immob.

200

Cassa

100

Crediti

650

Merci

150

Disav

250

CS

200

Riserve 350 Debiti

800

Il disavanzo da annullamento, pari complessivamente a 350, ha natura: - di plusvalenza sulle immobilizzazioni per 100 e - di avviamento per 250 11


OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Esemplificazione contabile (differenza da concambio) Hp: B non possiede alcuna azione di A ANTE Società incorporata A

Società incorporante B

Immob.

100

CS

100

Cassa

Crediti

250

Debiti

400

Crediti 7.000

Merci

150

valore economico di A = 400 valore unitario di un’azione =4

3.000

CS

2.000

Riserve

2.000

Debiti

6.000

valore economico di B = 4.000 valore unitario di un’azione =2

rapporto di concambio: 2 azioni nuove dell’incorporante ogni azione annullata dall’incorporata. POST Società incorporata A

Società incorporante B Immob.

100

Cassa

3.000

Crediti 7.250 Merci

150

Disav. da conc.

100

CS

2.200

Riserve

2.000

Debiti

6.400 10.600

10.600

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 1 (art. 172, D.P.R 917/1986)

NEUTRALITA' FISCALE NON COSTITUISCE REALIZZO NÉ DISTRIBUZIONE DELLE PLUSVALENZE E MINUSVALENZE DEI BENI DELLE SOCIETÀ FUSE (comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento) NON SI CONSIDERANO ISCRITTE IN BILANCIO LE PLUSVALENZE E MINUSVALENZE RISULTANTI DALLE SITUAZIONI PATRIMONIALI PRESCRITTE DAL CODICE CIVILE.

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 2

EFFICACIA DELLA FUSIONE DALLA DATA IN CUI L'OPERAZIONE HA FFETTO AI FINI CIVILISTICI RETRODATAZIONE L'ATTO DI FUSIONE PUO' STABILIRE LA RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE A UN MOMENTO NON ANTERIORE ALLA DATA IN CUI SI E' CHIUSO: -

L'ULTIMO ESERCIZIO DI CIASCUNA DELLE SOCIETA' FUSE O INCORPORATE L'ULTIMO ESERCIZIO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE (SE PIU' PROSSIMA)

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 3 REDDITO DELLE SOCIETA' FUSE O INCORPORATE TRA L'INIZIO DEL PERIODO DI IMPOSTA e LA DATA IN CUI HA EFFETTO LA FUSIONE SI DETERMINA IN BASE ALLE RISULTANZE DI UN APPOSITO CONTO ECONOMICO secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 4 REDDITO DELLA INCORPORANTE

SOCIETA'

RISULTANTE

O

VENGONO IN CONSIDERAZIONE: a)

DIFFERENZE DI FUSIONE

b)

RISERVE E FONDI DELLE SOCIETA' INCORPORATE O FUSE

c)

PERDITE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 5 DIFFERENZE DI FUSIONE 

FUSIONE DI SOCIETA' SENZA PARTECIPAZIONI FRA LORO Se il capitale della società risultante incorporante rispetto al patrimonio netto delle società fuse o incorporate è inferiore superiore AVANZO DA CONCAMBIO

FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON UNA SOCIETA' PARTECIPATA AL 100% Se il costo della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società incorporata è inferiore superiore AVANZO DA ANNULLAMENTO

DISAVANZO CONCAMBIO

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

FUSIONE CON UNA SOCIETA' PARTECIPATA PARZIALMENTE Possono verificarsi avanzi e disavanzi da annullamento e da concambio.

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 6 UTILIZZAZIONE DEL DISAVANZO 

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO IRRILEVANZA DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI NEL BILANCIO CIVILISTICO

DISAVANZO DA CONCAMBIO IRRILEVANZA FISCALE (posta neutrale)

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 7 UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO PUO' ESSERE ISCRITTO IN BILANCIO SENZA EFFETTI SULLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE (NEUTRALITA' FISCALE) E' IMPONIBILE AL MOMENTO DELLA DISTRIBUZIONE AI SOCI. DEVE ESSERE: 1)

UTILIZZATO PER LA RICOSTITUZIONE DI FONDI E RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA e, se residua

2)

DESTINATO AL PATRIMONIO SOCIETA' FUSA O INCORPORATA

NETTO

DELLA

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 8 RISERVE E FONDI DELLE SOCIETA' FUSE O INCORPORATE 

FONDI E RISERVE GIA' TASSATI (riserva legale, statutaria, ecc.) VENGONO ANNULLATI ovvero CONSERVANO LA LORO NATURA NON TASSABILE

FONDI E RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA A) TASSABILI IN OGNI CASO DEVONO ESSERE RICOSTITUITI NEL BILANCIO DELLA SOCIETA' RISULTANTE O INCORPORANTE ovvero CONCORRONO AL REDDITO IMPONIBILE DI TALE SOCIETA' NELL'ESERCIZIO IN CUI AVVIENE LA FUSIONE B)

TASSABILI IN CASO DI DISTRIBUZIONE DEVONO ESSERE RICOSTITUITI IN CASO DI AVANZO O AUMENTO DI CAPITALE SUPERIORE AL CAPITALE DELLE SOCIETA' FUSE O INCORPORATE CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE DELLA SOCIETA' RISULTANTE O INCORPORANTE IN CASO DI DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO O DEL CAPITALE ESUBERANTE 20


OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 9 PERDITE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI LA SOCIETA' RISULTANTE O INCORPORANTE PUO' PORTARE IN DIMINUZIONE LE PERDITE FISCALI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI: SE NEL CONTO ECONOMICO delle società interessate, relativo all'esercizio precedente la fusione, I RICAVI E PROVENTI DELL’ATTIVITA’ CARATTERISTICA E LE SPESE PER LAVORO DIPENDENTE SONO SUPERIORI AL 40% DEL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI ANTERIORI NEI LIMITI DEL PATRIMONIO NETTO RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO ovvero DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AI FINI DELLA FUSIONE (se inferiore) SOCIETA' DI PERSONE INCORPORANTE LE PERDITE AMMESSE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAI SOCI

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 10 NOVITA’ IN MATERIA DI RIPORTO DELLE PERDITE NEL CASO DI RETRODATAZIONE DELLA FUSIONE DECRETO LEGGE 223/2006 convertito in Legge 248/2006 Ha introdotto una rilevante limitazione alla possibilità di compensare i risultati positivi e negativi nell’ipotesi di FUSIONE CON EFFICACIA RETROATTIVA. Art. 172 comma 7 TUIR: Le perdite delle Società partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione del reddito della Società risultante dalla fusione, ovvero dal soggetto incorporante, per la parte del loro ammontare che non eccede il rispettivo PN risultante dall’ultimo bilancio (o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione) – vd. slide precedente Art. 172 comma 9 TUIR: consentiva alle società che partecipavano alla fusione di compensare tra loro i risultati positivi ed i risultati negativi relativi al periodo di imposta interessato dall’operazione straordinaria, senza incorrere alle limitazioni di cui al comma 7. Il decreto aggiunge al comma 7 il seguente periodo: “in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra 22


l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione”. 

tutte le società partecipanti alla fusione dovranno determinare un “proprio risultato di periodo” relativo all’intervallo temporale: inizio periodo di imposta e data di efficacia giuridica fusione; l’eventuale perdita (insieme alle perdite fiscali pregresse) sarà assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 172 comma 7 TUIR.

RATIO: DECORRENZA:

contrasto operazioni elusive operazioni di fusione deliberate dalle assemblee successivamente al 4 luglio 2006

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OPERAZIONI STRAORDINARIE FUSIONE DI SOCIETA' Regime fiscale - Imposte dirette - 11 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE SUCCEDE IN TUTTI I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETA' FUSE O INCORPORATE IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA: A) DICHIARAZIONE DEI REDDITI B) ACCONTI D'IMPOSTA C) ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

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