fisconline - formato stampabile
Page 1 of 14
La disciplina del versamento e della riscossione della acconto Ires e Irap per l'anno 2005 di Alberto Santi e Ignazio La Candia (in "il fisco" n. 43 del 21 novembre 2005, pag. 1-6744)
seconda
rata
di
SOMMARIO: 1. Termine di versamento e misura del secondo acconto Ires e Irap per l'anno 2005 - 2. Acconti Ires - 3. Acconti Irap - 4. Determinazione degli acconti su base previsionale - 5. Casi particolari: 5.1. Il consolidato fiscale nazionale e mondiale; 5.2. La trasparenza fiscale; 5.3. Le imprese controllate estere - Controlled Foreign Companies (C.F.C.) - 6. Modalità di versamento: 6.1. Pagamenti on line - 7. Compensazione 8. Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo: 8.1. Cessione delle eccedenze Ires nell'ambito del consolidato fiscale nazionale - 9. Errori nel Modello di pagamento F24.
1. Termine di versamento e misura del secondo acconto per l'anno 2005 La misura dell'acconto Ires per il 2005 è pari al 102,50 per cento dell'Ires dovuta in base alla dichiarazione dei redditi per il 2004 (1) Modello UNICO 2005, Società di capitali (2). La seconda rata di acconto per l'anno 2005 è pari al 60 per cento del 102,50 per cento e deve essere versata entro il 30 novembre 2005 o, per i soggetti Ires il cui esercizio non è coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione cui si riferisce. Per i soggetti Ires, l'acconto Irap relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 è dovuto nella misura del 99 per cento dell'imposta risultante nella dichiarazione per il 2004 (3). La percentuale relativa alla seconda rata dell'acconto Irap è pari al 60 per cento del 99 per cento e deve essere versata con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi (4). Si ricorda che per la seconda rata di acconto Ires ed Irap è esclusa la possibilità di rateizzazione. Le persone fisiche, le società di persone e le associazioni (5) sono tenute a versare la seconda rata di acconto per il 2005, relativamente all'Ires e all'Irap, entro il 30 novembre 2005. Tutte le scadenze relative al pagamento del saldo, del primo e del secondo acconto per l'anno 2005 sono riassunte nella "Tabella riepilogativa dei termini di versamento Irpef, Ires e Irap".
2. Acconti Ires Nella determinazione dell'acconto Ires per
l'anno
2005
non
si
deve
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 2 of 14
tenere conto: - del 70 per cento delle ritenute subite sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli, ovvero dei titoli obbligazionari e similari emessi da banche, da società per azioni quotate in Borsa e da enti pubblici economici trasformati in S.p.a., scomputate per il periodo d'imposta precedente (6); - dell'agevolazione Tecno-Tremonti (7). Qualora l'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente non risulti almeno pari o superiore ad euro 20,66, nessun acconto deve essere versato (8). Se la prima rata di acconto era di importo non superiore ad euro 103,00 il versamento dell'intero acconto dovuto si effettua complessivamente alla scadenza della seconda rata.
3. Acconti Irap Il versamento in acconto dell'Irap deve essere effettuato secondo le medesime modalità e termini previsti per le imposte sui redditi. Il versamento dell'acconto è dovuto solo se l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente è superiore ad euro 20,66. Al fine della determinazione dell'ammontare del debito Irap, si rammenta che è prevista una deduzione forfetaria della base imponibile Irap, qualora questa sia inferiore a certi limiti. In particolare, l'art. 1, comma 347, lettera c), della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (9) ha previsto che, a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2004, i nuovi scaglioni di base imponibile Irap e le relative deduzioni saranno i seguenti (10). ---------------------------------------------------------------------| | | Deduzione Scaglione di base imponibile Irap |---------------|----------------------------------------------------| | Euro 8.000,00 | | Fino ad euro 180.759,91 | |---------------|-------------------------|--------------------------| | Euro 6.000,00 | Oltre euro 180.759,91 | Fino ad euro 180.839,91 | |---------------|-------------------------|--------------------------| | Euro 4.000,00 | Oltre euro 180.839,91 | Fino ad euro 180.919,91 | |---------------|-------------------------|--------------------------| | Euro 2.000,00 | Oltre euro 180.919,91 | Fino ad euro 180.999,91 | ----------------------------------------------------------------------
4. Determinazione degli acconti su base previsionale L'acconto delle imposte Ires ed Irap per l'esercizio in corso può essere calcolato su base previsionale, ossia sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (2005). Osserviamo che il legislatore delegato, con il D.L. del 17 giugno 2005,
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 3 of 14
n. 106 (11), aveva disposto, suscitando non poche perplessità, che, ai fini del versamento dell'acconto Irap relativo al periodo di imposta in corso al 17 giugno 2005, il contribuente non avrebbe potuto avvalersi del calcolo dello stesso secondo il metodo previsionale (12). Tuttavia, in sede di conversione in legge (13), il testo definitivo del provvedimento è stato emendato e, in particolare, è stata riconosciuta la possibilità anche per la determinazione dell'acconto Irap di utilizzare il metodo previsionale. L'acconto su base previsionale può essere inferiore, ovvero nullo, a quello dovuto per l'anno precedente. Nessuna sanzione si applica qualora l'acconto complessivo versato non risulti inferiore a quanto effettivamente dovuto per l'esercizio in corso (applicando la percentuale dell'acconto all'imposta che risulterà dalla dichiarazione per il 2005). Qualora l'acconto risulti inferiore a quanto dovuto, si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata, maggiorata degli interessi dovuti (14). Osserviamo che il D.L. n. 106/2005, ha previsto particolari disposizioni in tema di violazione dell'obbligo di versamento Irap e di ravvedimento operoso (15), limitando la possibilità di beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dallo stesso. Inoltre, il contribuente non potrà avvalersi della riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui provveda a pagare le somme dovute, a seguito dei controlli automatici, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (16).
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI VERSAMENTO IRPEF, IRES E IRAP
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 4 of 14
5. Casi particolari Nella determinazione delle imposte per il 2005 dovranno essere prese in considerazione particolari novità normative, alcune delle quali (Casi i. e ii.) introdotte dalla riforma fiscale (17). Tra queste menzioniamo quelle riguardanti: i) il consolidato fiscale nazionale e mondiale; ii) la trasparenza fiscale; iii) le imprese controllate estere - Controlled (C.F.C.).
Foreign
Companies
5.1. Il consolidato fiscale nazionale e mondiale In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale (18) o mondiale (19), agli obblighi di versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società, ovvero l'ente, consolidante. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Tuir (20), per il primo esercizio, la determinazione dell'acconto dovuto dalla società controllante è effettuato sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. 5.2. La trasparenza fiscale In caso di esercizio dell'opzione triennale per la trasparenza fiscale (21), l'obbligo in tema di acconti permane anche in capo alla società partecipata solamente nel primo esercizio di efficacia dell'opzione; ove venga scelto il criterio previsionale, si deve far riferimento all'imposta che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione (22). Come disposto dall'art. 115, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir (23), l'acconto va imputato ai soci in base alla percentuale di partecipazione agli utili. Qualora, nel corso del triennio di validità dell'opzione, vengano meno
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 5 of 14
le condizioni per l'esercizio della medesima: - la società partecipata dovrà versare la quota di acconto da determinare sulla base del proprio reddito; - le società partecipanti dovranno ricalcolare l'acconto dovuto senza tener conto degli utili o delle perdite derivanti dalla società partecipata. 5.3. Le imprese controllate estere - Controlled Foreign Companies (C.F.C.) La disciplina delle imprese controllate estere (C.F.C.) (24), di cui all'art. 167 del Tuir, prevede l'imputazione (25) dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, residente o localizzato in uno Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato (26), ai soggetti controllanti residenti, proporzionalmente alle partecipazioni da essi detenute. Pertanto, i soggetti detentori di partecipazioni in C.F.C. devono determinare le imposte dovute considerando anche i redditi prodotti da quest'ultima e imputati per "trasparenza" ai soggetti controllanti residenti. Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in C.F.C., redditi da assoggettare a tassazione separata, nel Quadro RM del Modello UNICO - Società di capitali 2005, con aliquota media non inferiore al 27 per cento, occorre considerare che le istruzioni al Modello UNICO - Società di capitali 2005, prevedono che l'acconto vada determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad Ires.
6. Modalità di versamento I versamenti delle imposte dirette risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap, delle imposte sostitutive e dell'Iva, nonché dei contributi previdenziali e dei premi Inail, sono eseguiti mediante il Modello F24. Gli importi delle imposte emergenti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come scaturiscono dalla dichiarazione stessa. Se l'ammontare indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato come, ad esempio, per la determinazione degli acconti e dei pagamenti a rate, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (27). Si ricorda che nell'attuale Modello F24 in euro gli importi devono sempre essere indicati con le due cifre decimali, anche nel caso queste siano pari a zero. I versamenti possono essere effettuati presso: - gli uffici postali; - gli sportelli di qualsiasi concessionario; - le banche convenzionate, situati nel territorio dello Stato.
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 6 of 14
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con altri sistemi di pagamento. In particolare, presso le banche è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del Modello F24 e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso, ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata. Presso i concessionari della riscossione è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari o di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del Modello F24. Il versamento può essere effettuato anche con carta PAGOBANCOMAT presso gli sportelli bancari e dei concessionari della riscossione dotati degli idonei terminali. Presso gli sportelli postali è ammesso l'utilizzo di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero carta POSTAMAT con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale. Qualora l'assegno fosse parzialmente scoperto o non pagabile, il versamento si considera omesso. Nelle apposite colonne delle varie Sezioni del Modello F24 deve essere riportato l'anno cui si riferisce il versamento, da indicare con quattro cifre. I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, oltre che barrare l'apposita casella posta in alto a destra del Modello F24, devono indicare, nella colonna "anno di riferimento", il primo dei due anni solari interessati, in corrispondenza dei codici tributo dei saldi e degli acconti. Si ricorda che le attestazioni dei versamenti dovranno essere conservate sino alla scadenza dei termini validi per l'accertamento ed esibiti, ovvero trasmessi, solamente su richiesta dell'ufficio competente. 6.1. Pagamenti on line Il contribuente, qualora possieda un conto corrente presso una delle banche convenzionate, ha la facoltà di versare le imposte anche tramite il servizio Internet, dotandosi di apposito codice PIN. L'elenco delle banche convenzionate, nonché ulteriori informazioni sui pagamenti on line, sono reperibili al seguente indirizzo Internet: www.agenziaentrate.it/servizi/servizi_telematici/fisconline/ versamenti_con_f24.htm Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti di detto servizio telematico Internet risponde al numero: 848.800.444. Il pagamento può essere effettuato scaricando l'apposito software e seguendo le istruzioni riportate nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Per i pagamenti via Internet valgono gli ordinari termini di versamento. Si osserva che anticipare i pagamenti non comporta alcun danno in termini di valuta, poiché la valuta applicata a questo tipo di pagamenti non è quella della data in cui si effettua l'ordine di pagamento, bensì
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 7 of 14
quella indicata nel Modello F24 come "data di versamento". I pagamenti via Internet consentono di ricevere dall'Amministrazione finanziaria in via telematica la segnalazione della correttezza o anomalia del pagamento inoltrato e dell'esito dell'eventuale addebito in conto comunicato dalla banca. Il contribuente riceverà successivamente quietanza del pagamento tramite il servizio Postel.
7. Compensazione Il contribuente ha la facoltà di effettuare, utilizzando il Modello F24, la compensazione tra crediti e debiti nei confronti di diversi enti impositori, quali Stato, regioni, Inail, Inps, Enpals, risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Il Modello F24 deve essere presentato per tutte le compensazioni orizzontali (tra diversi tributi) effettuate ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241 (28), anche se non comportano alcun versamento, in modo tale da consentire a tutti gli enti creditori di venire a conoscenza delle compensazioni operate. I crediti risultanti dal Quadro RX - Compensazioni-Rimborsi (29), del Modello UNICO 2005, Società di capitali, possono essere compensati a partire dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Possono avvalersi della facoltà di compensare anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in forma unificata. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili con altri tributi o contributi in modo orizzontale, è di euro 516.456,90 (30) per ciascun anno solare. Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso o portata in compensazione nell'anno solare successivo, mediante indicazione nella relativa dichiarazione dei redditi. Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta, cosiddetta compensazione verticale, non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata mediante il Modello F24. Il contribuente può scegliere se utilizzare gli importi che risultano a credito in compensazione, ovvero chiederne il rimborso. Il contribuente che opta per la compensazione può scegliere qualsiasi tipo di compensazione, senza alcun vincolo di priorità, orizzontale o verticale. Ad esempio, come chiarito dalle istruzioni ministeriali al Modello UNICO 2005 - Società di capitali, dovendo compensare un credito Ires con un debito a titolo di acconto Ires, il contribuente può scegliere di: - utilizzare, in tutto o in parte, il credito Ires risultante dalla dichiarazione 2004 per diminuire l'acconto Ires dovuto per il periodo di imposta 2005, servendosi del Modello di pagamento F24;
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 8 of 14
- utilizzare, in tutto o in parte, il credito Ires risultante dichiarazione 2004 per diminuire l'acconto Ires dovuto per il 2005, presentare il Modello di pagamento F24.
dalla senza
8. Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo Le eccedenze Ires risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere cedute, in tutto o in parte, ad una o più società, ovvero ente, appartenenti allo stesso gruppo, senza l'osservanza delle ordinarie formalità. La cessione può riguardare anche una sola parte dell'eccedenza Ires, mentre la restante parte può essere compensata, portata in diminuzione dell'imposta dei successivi esercizi e/o chiesta a rimborso. La cessione è efficace a condizione che il cedente indichi nella propria dichiarazione dei redditi al Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'Ires nell'ambito del gruppo - gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di questi; il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità del credito con la presentazione della dichiarazione del cedente, ma può utilizzare in compensazione tale credito fin dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. A sua volta, il cessionario nella prima dichiarazione dei redditi presentata dalla data di cessione del credito deve indicare i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni e, distintamente, la parte di credito utilizzata per i versamenti e la parte non ancora utilizzata. Nelle successive dichiarazioni dovrà indicare la parte di credito utilizzata e quella non utilizzata. Il credito Ires è cedibile all'interno del gruppo senza alcun limite e può essere utilizzato per i versamenti Ires, anche in acconto; pertanto, per la parte eccedente, il credito può essere chiesto a rimborso o compensato in modo orizzontale, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 8.1. Cessione delle eccedenze nazionale
Ires
nell'ambito
del
consolidato
fiscale
L'Amministrazione finanziaria (31), ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina relativa al consolidato fiscale nazionale, con particolare riguardo: - alla cessione delle eccedenze Ires emerse in sede di redazione della dichiarazione dei redditi del consolidato; - al modo in cui deve essere considerato il limite massimo annuo di euro 516.456,90 previsto per le compensazioni operate ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997. Con riferimento al primo aspetto, osserviamo che la società consolidante potrà cedere, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, le eccedenze Ires in parola sia ai soggetti che rientrano nell'ambito della nozione di gruppo fornita dal comma 4 dell'art. 43-ter (32) citato sia ai soggetti inclusi nel perimetro di
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 9 of 14
consolidamento. Come chiarito dalla circolare 18 luglio 2005, n. 35/E, il credito ceduto deve essere riportato per il suo complessivo ammontare nel rigo CN 22 del Modello CNM 2005 (33), mentre gli estremi dei soggetti cessionari, nonché gli importi oggetto di cessione a ciascuno di essi, devono essere indicati nella Sezione II del Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo. Inoltre, la società consolidante potrà utilizzare i crediti di imposta ricevuti anche oltre il limite di euro 516.456,90, "in quanto la verifica di tale limite - operata in capo a ciascuna delle singole società aderenti al consolidato - assorbe quella da effettuare in capo alla società consolidante" (34).
9. Errori nel Modello di pagamento F24 Nel caso in cui il contribuente compili in modo errato il Modello F24 con riferimento ai dati identificativi del soggetto che versa, ovvero all'imputazione della somma versata, può effettuare la correzione degli errori presentando direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza, illustrando i dati erroneamente indicati (35) - (cfr. Allegato n. 1). È possibile, quindi, correggere i dati delle Sezioni "Erario" e "Regioni-Enti locali" relativi a: - codice fiscale; - periodo di riferimento; - codice-tributo; - suddivisione in più tributi codice-tributo.
dell'importo
versato
con
un
solo
Gli uffici devono accogliere le istanze senza la necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente. Si osserva che, in base a quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto del contribuente (36), non sono irrogate sanzioni nei casi di violazioni formali che non comportino alcun debito d'imposta; gli errori sanabili si configurano, quindi, come violazioni meramente formali. Non sono, altresì, punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria e non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, nonché sul versamento del tributo (37).
Allegato n. 1 ISTANZA PER LA CORREZIONE DEI DATI ERRONEAMENTE INDICATI SUL MODELLO DI PAGAMENTO F24 All'Ufficio locale di ............ Oggetto: Istanza per
la
correzione
di
dati
erroneamente
indicati
nel
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 10 of 14
Modello di pagamento F24
Il/La sottoscritto/a ................................................ residente in ....................... Via ............................... codice fiscale .............................. Comunica che in data .......................... ha effettuato un versamento con il Modello di pagamento F24, per un importo pari ad euro ....................., riportando erroneamente il codice-tributo: .......... e/o l'anno di riferimento: .........., in luogo del codice-tributo: ........... e dell'anno di riferimento: .........., in quanto trattasi di versamento relativo a ........................................................................../ ovvero ha versato erroneamente ............................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... invece di ................................................................. ........................................................................... Chiede, pertanto, di procedere alla correzione del Modello per imputare le somme versate con il Modello F24, di cui si allega la copia, secondo le indicazioni sopra comunicate. ..................., ................... Firma
Tipo documento ................................... n. .................. rilasciato il ................ da ..................................
Note: Si ringrazia per la fattiva collaborazione alla stesura di articolo il dottor Matteo V. Barazetti dell'Ufficio Studi dello Pirola, Pennuto, Zei & Associati di Milano.
questo Studio
(1) Cfr. art. 4, comma 1, lettera n), del D.Lgs. del 12 dicembre 2003, n. 344, rubricato "Riforma dell'imposizione sul reddito delle societĂ , a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80". (2) Cfr. Modello UNICO 2005 - SocietĂ di capitali e relative istruzioni, approvati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2005 (in banca dati "il fiscovideo"). (3) Cfr. Comunicato dell'Agenzia delle Entrate relativo ai modelli di
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 11 of 14
dichiarazione Irap 2005, pubblicato nella Gazzetta della Ufficiale Repubblica italiana del 1° giugno 2005, n. 126 (in "il fisco" n. 25/2005, fascicolo n. 2, pag. 3943). (4) Cfr. art. 30, comma 3, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, rubricato "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". (5) Cfr. art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, rubricato, "Redditi prodotti in forma associata". (6) Cfr. art. 1 del D.Lgs. del 1° aprile 1996, n. 239, rubricato "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati". (7) Cfr., art. 1, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". (8) Cfr. art. 1, comma 3, della L. 5 aprile 1977, n. 97, rubricata "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi". (9) Cfr. L. 30 dicembre 2004, n. 311, rubricata, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)". (10) Cfr. art. 1, comma 348, della L. n. 311/2004, il quale dispone che, "le disposizioni del comma 347 si applicano a partire dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004 ..."; su tale aspetto, cfr. anche circolare del 5 aprile 2005, n. 13/E, rubricata "Modifiche alla disciplina dell'Irap" (in "il fisco" n. 16/2005, fascicolo n. 2, pag. 2542). (11) Cfr. D.L. 17 giugno 2005, n. 106, rubricato, "Disposizioni urgenti in materia di entrate". (12) Cfr. art. 4 del D.L. del 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'Iva, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote Iva e di tasse sulle concessioni governative. Norme in materia di tasse sui contratti di borsa". (13) Cfr. Allegato alla L. 31 luglio 2005, n. 156, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate". (14) Cfr. art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, rubricato "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662". (15) A seguito di ravvedimento operoso - cfr. art. 13, comma 1, del
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 12 of 14
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, rubricato "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" si applica la sanzione ridotta (sempre che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento) a: a) 1/8 del minimo, se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'errore; b) 1/5 del minimo, se il versamento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, se la dichiarazione non è presentata, entro un anno dall'omissione o dall'errore. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 2,5 per cento con maturazione giorno per giorno. (16) Cfr. art. 2, comma 2, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 462, rubricato "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662". (17) Cfr. D.Lgs. n. 344/2003. (18) La disciplina del consolidato fiscale nazionale è contenuta: i) negli artt. da 117 a 129 del Tuir, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 344/2003, con cui il Governo ha recepito i principi fissati nella legge delega per la riforma del sistema fiscale italiano (L. 7 aprile 2003, n. 80, rubricata "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale"); ii) nel D.M. 9 giugno 2004, in cui sono dettate le disposizioni applicative relative al regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale; iii) nel D.P.C.M. 10 giugno 2004, che prevedeva che la comunicazione per l'esercizio congiunto dell'opzione per il regime di tassazione di gruppo - per il primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004 - dovesse essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 29 ottobre 2004, anziché entro il 30 giugno 2004. Il Ministero delle finanze, con D.P.C.M. 27 ottobre 2004, ha ulteriormente differito il termine entro il quale doveva essere comunicata l'opzione per il regime di consolidato fiscale nazionale dal 29 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004; iv) nella circolare del 20 dicembre 2004, n. 53/E, rubricata "Circolari Ires/6 - Il consolidato nazionale. Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344" (in "il fisco" n. 1/2005, fascicolo n. 2, pag. 91). (19) Cfr. artt. 130 e seguenti del Tuir. (20) Cfr. art. 118, comma 3, del Tuir, rubricato "Effetti dell'esercizio dell'opzione". (21) La disciplina relativa alla trasparenza fiscale è contenuta: i) negli artt. 115 e 116 del Tuir; ii) nel D.M. 23 aprile 2004, che detta le disposizioni attuative relative al regime in esame, integrando le previsioni del Tuir; iii) nella circolare 22 novembre 2004, n. 49/E, rubricata "Circolari Ires/4 - Il nuovo regime della trasparenza fiscale delle società di capitali. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344" (in "il fisco" n. 45/2004, fascicolo n. 2, pag. 6824). Cfr., in tema di trasparenza fiscale, anche la circolare Assonime del 17 giugno 2004, n. 26, rubricata "Imposte sui redditi e Irap - Modello di dichiarazione UNICO
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 13 of 14
2004-SC - Modalità e termini di versamento delle imposte". (22) Cfr. art. 9 del D.M. 23 aprile 2004, rubricato "Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi". (23) Cfr. art. 115, comma 3, del Tuir. (24) Cfr. L. 21 novembre 2000, n. 342, rubricata "Misure in materia fiscale". (25) A decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero partecipato. (26) La lista degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è individuata dal D.M. 21 novembre 2001, così come modificato dal D.M. 27 dicembre 2002, rubricato "Modificazioni ai decreti 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, concernenti l'individuazione degli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato". (27) L'arrotondamento avviene per difetto, se il terzo decimale è inferiore a 5, o per eccesso, se il terzo decimale è pari o superiore a 5. (28) Cfr. art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, rubricato "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni". (29) Come precisato nelle istruzioni al Modello UNICO 2005-Società di capitali, il Quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti di imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo, nonché per l'indicazione del versamento annuale dell'Iva. Il Quadro si compone di tre Sezioni, la prima relativa ai crediti e alle eccedenze di versamento risultanti dal Modello di dichiarazione UNICO 2005, la seconda relativa alle eccedenze risultanti dal Modello di dichiarazione UNICO 2004 che non trovano collocazione nei Quadri del Modello di dichiarazione UNICO 2005 e la terza relativa all'indicazione del versamento annuale dell'Iva. (30) Cfr. art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" - che ha elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997; tale ammontare rappresenta anche il limite massimo dei crediti rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. (31) Cfr. circolare 18 luglio 2005, n. 35/E, rubricata "Problematiche connesse alla cessione delle eccedenze Ires nell'ambito del consolidato nazionale" (in "il fisco" n. 31/2005, fascicolo n. 2, pag. 4907). (32) Cfr. art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973, rubricato "Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo" il quale dispone che "Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti ...". (33) Cfr. Modello di comunicazione per il consolidato fiscale nazionale
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008
fisconline - formato stampabile
Page 14 of 14
e mondiale, rubricato "Dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti". (34) Cfr. circolare n. 35/2005, citata. (35) Cfr. circolare 21 gennaio 2002, n. 5/E, rubricata "Servizio di assistenza ai contribuenti da parte degli uffici locali per correggere gli errori di compilazione dei modelli di versamento F24" (in "il fisco" n. 5/2002, fascicolo n. 2, pag. 698). (36) Cfr. L. 27 luglio 2000, n. 212, rubricata "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente". (37) Cfr. art. 6 - rubricato "Cause di non punibilitĂ " - del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; in particolare, il comma 5-bis dispone che "Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo".
http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-print=doc-253262&aux-referrer=fol.pl%3Fcmd-... 08/09/2008