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La rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni alla luce del Collegato alla Finanziaria 2006 di Alberto Santi e Ignazio La Candia (in "il fisco" n. 8 del 20 febbraio 2006, pag. 1-1183) SOMMARIO: 1. Precedenti interventi legislativi in tema di rivalutazione 2. D.L. 30 settembre 2005, n. 203 - 3. Rideterminazione del valore delle partecipazioni - 4. Recesso tipico e atipico del socio: 4.1. Brevi note di ordine civilistico; 4.2. Disciplina fiscale del recesso con riguardo al socio persona fisica non esercente attività di impresa 5. Rideterminazione del valore dei terreni: 5.1. Casi particolari: 5.1.1. Terreni espropriati; 5.1.2. Terreni ricevuti in successione e donazione alla 6. Pagamento dell'imposta sostitutiva - 7. Soggetti abilitati redazione delle perizie - 8. Osservazioni conclusive. 1. Precedenti interventi legislativi in tema di rivalutazione Il primo intervento legislativo in materia di partecipazioni, qualificate e non, non negoziate in mercati regolamentati, nonché di terreni edificabili e con destinazione agricola risale alla legge Finanziaria 2002 (1), con la quale era stata prevista la possibilità, per i contribuenti, che detenevano detti terreni e partecipazioni alla data del 1° gennaio 2002, di rideterminarne il valore di acquisto, utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi (2). In particolare, a seguito della rivalutazione, il valore rideterminato poteva essere utilizzato al momento del realizzo delle plusvalenze a titolo oneroso, a condizione che fosse stata corrisposta l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa in esame. A tal fine, secondo il citato provvedimento, il contribuente era tenuto a predisporre apposita perizia giurata di stima del valore di acquisto rideterminato, nonché pagare un'imposta sostitutiva entro il termine del 30 settembre 2002 (3), scadenza prorogata prima al 30 novembre 2002, poi al 16 dicembre 2002 (4). In seguito, il legislatore delegato, con il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (5), aveva disposto l'applicazione della disciplina in parola anche con riferimento alle partecipazioni ed ai terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2003, fissando il termine per la presentazione della perizia giurata e per il versamento dell'imposta sostitutiva al 16 maggio 2003, termine successivamente differito al 16 marzo 2004 (6). A questo proposito, l'Amministrazione finanziaria (7) ha avuto modo di precisare che, dal momento che la disciplina introdotta con il D.L. n. 282/2002 "si applica esclusivamente alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003 ... tale norma non va intesa come proroga degli artt. 5 e 7 della L. n. 448 del 2001, concernenti le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2002".
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Si osserva che il contribuente che avesse già rivalutato il valore delle partecipazioni e/o dei terreni alla data del 1° gennaio 2002, attraverso le modalità indicate dalla legge Finanziaria 2002, avrebbe ben potuto usufruire delle nuove disposizioni agevolative ma, in tale ipotesi, avrebbe dovuto determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni o dei terreni al 1° gennaio 2003, nonché procedere al versamento dell'imposta sostitutiva su detti valori entro il termine del 16 marzo 2004. Qualora il contribuente avesse già provveduto a versare l'imposta sostitutiva a fronte della precedente rivalutazione, questo sarebbe stato legittimato a richiederne il rimborso; analogamente, nell'ipotesi in cui il contribuente si fosse avvalso della facoltà di rateizzare detta imposta, egli non sarebbe stato tenuto a versare le rate successive ed avrebbe goduto del diritto al rimborso della prima rata versata. L'art. 6-bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 (8), inserito in sede di conversione dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 (9), prevedeva la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2003, a condizione che il contribuente effettuasse gli adempimenti relativi alla predisposizione della perizia giurata e al versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2004. In materia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, è intervenuta anche la legge Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), la quale, all'art. 1, comma 376, ha disposto la riapertura del termine, scaduto il 30 settembre 2004 (10), per la rivalutazione delle partecipazioni, qualificate e non, che non sono negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti da persone fisiche non esercenti attività di impresa. In Allegato, è riportata la tabella che riassume gli interventi legislativi ed interpretativi in materia di rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni (Allegato n. 1). 2. D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Con l'art. 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248 (11), il legislatore ha disposto la fissazione di un nuovo termine per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, il termine per la rivalutazione di dette partecipazioni e terreni è stato fissato al 30 giugno 2006. Entro tale data dovranno essere: - versate le imposte sostitutive, integralmente o limitatamente alla prima rata, previste dalla normativa (12); - effettuati la redazione ed il giuramento della perizia di stima. La disciplina in esame trova applicazione unicamente nei confronti dei possessori di titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o dei titolari
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di altro diritto reale sui medesimi alla data del 1° gennaio 2005. Trattandosi di una nuova norma in materia di rivalutazione dei beni e non una mera proroga dei termini, il contribuente che ridetermina il valore delle partecipazioni e/o dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2005, ma abbia già usufruito della possibilità di rideterminazione del valore degli stessi in base ad una delle precedenti norme di rivalutazione, non potrà effettuare alcuna compensazione tra l'imposta sostitutiva versata e quella da versare, ma è comunque legittimato a richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata (13). 3. Rideterminazione del valore delle partecipazioni Possono avvalersi della rivalutazione negoziate in mercati regolamentati (14):
delle
partecipazioni
non
- le persone fisiche residenti, per le partecipazioni la cui cessione non genera reddito di impresa; - le società semplici ed equiparate (15); - gli enti non commerciali per attività non in regime di impresa; - i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. Sono, invece, esclusi dalla possibilità di beneficiare dell'agevolazione in esame: - i possessori di partecipazioni detenute nell'esercizio di imprese commerciali; - i soggetti, diversi dalle persone fisiche, privi di soggettività tributaria (ad esempio, regioni e comuni); - i fondi pensione; - gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione; - i fondi di investimento immobiliare. Con riferimento alle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, si osserva come la circolare n. 12/E del 2002 (16) abbia chiarito che, "... affinché un titolo possa ritenersi 'negoziato in un mercato regolamentato', è necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati, non essendo sufficiente che la quotazione sia stata richiesta dalla società o semplicemente disposta dall'autorità di borsa ...". Inoltre, la medesima circolare ha precisato che "... il contribuente può procedere alla rideterminazione del valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta. Pertanto, si ritiene che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, sia consentito rideterminarne il valore limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 [della L. n. 448/2001 (17)], commisura l'imposta non già all'entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente ...".
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Nel caso in cui i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in più tranches, al fine di determinare nei confronti di quali tra essi sia valida la rideterminazione del costo, ovvero del valore di acquisto, si considerano valorizzati quelli acquistati per ultimi. A seguito della rivalutazione, il valore rideterminato è utilizzato al momento del realizzo delle plusvalenze maturate in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate o meno, a condizione che sia stata corrisposta l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa in esame. 4. Recesso tipico e atipico del socio 4.1. Brevi note di ordine civilistico Il recesso (18), tipica forma di exit del socio dalla società, rappresenta uno degli aspetti su cui il legislatore delegato è maggiormente intervenuto in occasione della riforma del diritto societario, a seguito dell'adozione del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (19). In tale prospettiva, due sono stati gli obiettivi perseguiti: - l'ampliamento dei casi di uscita del socio; - la predisposizione di appositi meccanismi al fine di determinare in modo corretto il valore della partecipazione detenuta dal socio recedente. Come osservato da autorevole dottrina (20), "è altresì evidente un intento di fondo del legislatore ... di superare le molteplici lacune ed i diversi problemi interpretativi cui la scarna disciplina ... dava adito". Nonostante la disciplina civilistica differisca a seconda che si tratti di società per azioni (21), ovvero di società a responsabilità limitata (22), le cause di recesso possono generalmente ricondursi a tre fattispecie: - le cause necessarie (definibili anche come inderogabili), individuate esplicitamente dal legislatore, nei casi in cui il socio non abbia preso parte alle deliberazioni riguardanti aspetti particolarmente importanti della vita della società, quali, ad esempio, la modifica della clausola dell'oggetto sociale e la trasformazione della società; - le cause di recesso previste in principio, ma eliminabili in sede di statuto (quali, la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari); - le cause di recesso determinabili dallo statuto della società (quali, ad esempio, il mancato rinnovo di un particolare contratto; la rottura di determinate alleanze commerciali; la revoca di specifiche licenze o autorizzazioni idonee all'esercizio di particolari attività). 4.2. Disciplina fiscale del recesso con riguardo al non esercente attività di impresa
socio
persona
fisica
A seguito del recesso del socio, la partecipazione da questi detenuta deve essere prioritariamente liquidata mediante cessione della stessa agli altri soci, ovvero a terzi (cosiddetto recesso atipico); soltanto nel caso
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in cui la partecipazione non venga ceduta, infatti, la stessa dovrà essere annullata da parte della società (cosiddetto recesso tipico). Come osservato da alcuni Autori (23), "qualora la partecipazione venga ceduta ai soci o a terzi, fiscalmente si dovrà seguire la disciplina relativa alla cessione di partecipazione, con conseguente, eventuale, tassazione della plusvalenza...". Ne consegue che, qualora il socio recedente sia una persona fisica non esercente attività di impresa, si applicherà la disciplina del capital gain. In particolare: - qualora la partecipazione sia qualificata, la plusvalenza concorrerà alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 40 per cento del suo ammontare; - qualora la partecipazione non sia qualificata, si applicherà una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento sull'intera plusvalenza. Nel caso in cui non si riesca a cedere la partecipazione agli altri soci o ad un terzo, la società dovrà procedere al rimborso nei confronti del socio recedente, ricorrendo alle riserve disponibili di utili e, se necessario, alle riserve di capitale. In tal caso, l'eccedenza tra l'importo ricevuto dal socio persona fisica non esercente attività di impresa ed il costo fiscale della partecipazione costituisce reddito. Ne consegue che detta eccedenza sarà riqualificata come utile e sarà soggetta alla medesima disciplina fiscale prevista per i dividendi. Qualora la partecipazione sia qualificata, l'eccedenza concorrerà alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento, altrimenti all'intero ammontare di detta eccedenza sarà applicata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento. Al riguardo, osserviamo come l'Amministrazione finanziaria, a mezzo della circolare 18 gennaio 2006, n. 4/E (24), ha precisato che detta ritenuta si applica sull'intero ammontare della remunerazione unicamente nel caso in cui il socio ometta di comunicare il costo fiscale della partecipazione (25). Con riferimento alla disciplina in tema di rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, il valore d'acquisto rideterminato è utilizzabile anche in occasione del recesso atipico del socio. Al contrario, come precisato dalla circolare n. 16/E del 2005, nell'ipotesi di recesso tipico, "... il valore rideterminato non può essere utilizzato in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono 'utile' per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate e ciò vale anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale (26) ..." (27). Sul punto, rileviamo come autorevole dottrina (28) abbia osservato che "questa indicazione suscita più di una perplessità a fronte di una norma fiscale non mutata in relazione all'ipotesi del recesso, l'Amministrazione finanziaria si orienta su una interpretazione difforme rispetto a quanto
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precisato, per esempio, nella circolare n. 112/E del nella circolare n. 40/E del 2002".
1999,
e,
in
parte,
5. Rideterminazione del valore dei terreni L'applicazione della normativa in commento è ammessa con riferimento ai terreni: - lottizzati (29); - suscettibili di utilizzazione edificatoria; - agricoli, a condizione che attività di impresa.
siano
detenuti
da
persone
fisiche
non
Con riguardo a detti beni, la rideterminazione del valore di costituisce valore normale minimo di riferimento (30), ai fini: -
esercenti
acquisto
delle imposte sui redditi; dell'imposta di registro; dell'imposta ipotecaria; dell'imposta catastale.
La circolare n. 16/E del 2005 ha chiarito che (31) "tale norma introduce un criterio di coerenza nella valutazione economica dei beni valido ai fini delle imposte sul reddito (determinazione delle plusvalenze) e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale". Detto criterio non rileva, invece, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva). L'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 16/E del 2005, ha precisato che "la base imponibile dell'Iva, infatti, coerentemente con le previsioni comunitarie, è determinata ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, non può che essere costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente, a prescindere dal valore rideterminato sulla base della perizia giurata di stima". Nel caso in cui la cessione di terreni edificabili sia posta in essere da un imprenditore agricolo (32), detta cessione rileva tanto ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non esercenti attività di impresa (33) quanto dell'Iva (34). 5.1. Casi particolari 5.1.1. Terreni espropriati Ai sensi dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (35), anche le indennità di esproprio o le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché le somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni, destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno di
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determinate zone omogenee stabilite dagli strumenti urbanistici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, generano plusvalenze tassabili. Su tali indennità i soggetti eroganti devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento, ferma restando per il contribuente la facoltà di optare per la tassazione secondo le regole previste per i redditi diversi. Detta ritenuta sarà poi indicata in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel Modello di dichiarazione UNICO - Persone fisiche (36); in tal caso, la ritenuta subita si considera effettuata a titolo di acconto. Al riguardo, in virtù dell'espresso rinvio operato dall'art. 11 della L. n. 413/1991 all'art. 67, comma 1, lettera b), del Tuir, il valore dei terreni, determinato mediante la rivalutazione, costituisce valore iniziale di acquisto anche nella determinazione delle plusvalenze da esproprio, qualora il contribuente intenda assoggettare tali redditi a tassazione secondo i criteri stabiliti per i redditi diversi (37). 5.1.2. Terreni ricevuti in successione e donazione Nel caso di acquisizione dei terreni per effetto di successione o donazione, l'erede, ovvero il donatario, è tenuto ad assumere come prezzo iniziale del terreno acquistato il valore indicato nei relativi atti (38). Come precisato dalla circolare n. 81/E del 2002 (39), "non torna quindi applicabile alla ipotesi in esame il principio affermato, con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria nella citata circolare n. 91/E del 2001 (in "il fisco" n. 39/2001, pag. 12875, n.d.r.), in base al quale detti redditi derivanti dalla vendita di titoli e partecipazioni acquistati per successione devono essere determinati assumendo come prezzo di acquisto il costo sostenuto dal de cuius, non potendosi fare riferimento - dopo la soppressione dell'imposta sulle successioni - al 'valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione' ...". Va osservato che, qualora il valore dell'immobile risultante dalla rivalutazione operata dal de cuius o dal donante sia stato utilizzato dall'erede o dal donatario in sede di dichiarazione di successione o donazione ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, detto valore, a condizione che non sia rideterminato in sede di accertamento o liquidazione, costituirà valore iniziale per il calcolo della plusvalenza. 6. Pagamento dell'imposta sostitutiva L'imposta sostitutiva, il cui versamento deve essere il 30 giugno 2006, è fissata nella misura del:
effettuato
entro
- 4 per cento, per le partecipazioni che erano qualificate alla data del 1° gennaio 2005; - 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultavano qualificate (40); - 4 per cento per i terreni (41). Come osservato da Assonime nella circolare del n. 2 (42), "l'imposta può essere versata ... in unica
3 febbraio 2005, soluzione, ovvero
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essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data; sull'importo delle rate successive ... sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente alla prima rata". Pertanto, qualora i contribuenti abbiano scelto di rateizzare il pagamento dell'imposta sostitutiva, essi dovranno effettuare il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2006, della seconda rata entro il 30 giugno 2007, nonché della terza rata entro il 30 giugno 2008. Il versamento di detta imposta deve essere effettuato tramite predisposizione del Modello di pagamento F24 e la stessa è compensabile secondo le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (43). 7. Soggetti abilitati alla redazione delle perizie Sono abilitati alla redazione ed al giuramento della perizia di oltre ai soggetti iscritti:
stima,
- all'Albo dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti commerciali, nonché dei Revisori contabili, con riguardo alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati; - all'Albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori agronomi, Agrotecnici, Periti agrari e dei Periti industriali edili, con riguardo ai terreni edificabili e con destinazione agricola, anche i Periti regolarmente iscritti industria, artigianato ed agricoltura (44).
alle
Camere
di
commercio,
8. Osservazioni conclusive Riteniamo che la valutazione della convenienza o meno della rivalutazione delle partecipazioni, qualificate e non, non negoziate nei mercati regolamentati, detenute da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, non possa prescindere dall'esame delle modalità di tassazione delle (eventuali) plusvalenze derivanti dalla cessione delle medesime - di cui prima si è detto - introdotte nel Tuir a seguito della riforma fiscale. Al riguardo, non va dimenticato come l'art. 12, comma 4, lettera b), del cosiddetto decreto correttivo Ires (45), estendendo il regime di "neutralità fiscale" anche agli scambi di partecipazioni, mediante conferimenti, posti in essere da persone fisiche non esercenti attività di impresa, ha previsto disposizioni specifiche in tema. In particolare, con effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali il soggetto conferitario acquisisce il controllo di altra società (controllo rappresentato dall'esercizio della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dei soci), sono valutate, ai fini della determinazione del reddito anche del soggetto conferente non esercente attività di impresa, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (46). Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto correttivo
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Ires (47), la finalità di detta norma è rappresentata dalla necessità di eliminare "... la divergenza esistente, per quanto riguarda l'ambito soggettivo, tra normativa domestica e normativa comunitaria in tema di scambio di partecipazioni mediante conferimenti". Allegato 1
Note: Si ringrazia per la fattiva collaborazione alla stesura di articolo il Dottor Matteo V. Barazetti dell'Ufficio Studi dello Pirola, Pennuto, Zei & Associati di Milano.
questo Studio
(1) Cfr. artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, rubricata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
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Stato (legge finanziaria 2002)". (2) Cfr. art. 67 del Tuir (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), rubricato "Redditi diversi". (3) Cfr. art. 4, comma 3, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo". (4) Cfr. L. 22 novembre 2002, n. 265, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo". (5) Cfr. art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilitĂ ". (6) Cfr. art. 39, comma 14-undecies, del D.L. del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". (7) Cfr. circolare 9 maggio 2003, n. 27/E (in "il fisco" n. 19/2003, fascicolo n. 2, pag. 2999), rubricata "Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27". (8) Cfr. art. 6-bis del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, rubricato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative". (9) Cfr. L. 27 febbraio 2004, n. 47, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". (10) Il termine del 30 settembre 2004 per il pagamento delle imposte sostitutive e per la redazione ed il giuramento della perizia era stato disposto dall'art. 6-bis del D.L. n. 355/2003. (11) Cfr. art. 11-quaterdecies, comma 4, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (testo coordinato in "il fisco" n. 46/2005, fascicolo n. 2, pag. 7017). (12) Cfr. artt. 5, comma 2, e 7, comma 2, della L. n. 448/2001. (13) Cfr. circolare 22 aprile 2005, n. 16/E, rubricata "Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Art. 1, comma 376 e comma 428, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005)", paragrafo 1, rubricato "Riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni" (in "il fisco" n. 18/2005, fascicolo n. 2, pag. 2873). (14) Cfr. circolare 31 gennaio 2002, n. 12/E, rubricata "Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni in societĂ non
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quotate. Art. 5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge Finanziaria 2002)" (in "il fisco" n. 7/2002, fascicolo n. 2, pag. 938). (15) Cfr. art. 5 del Tuir, rubricato "Redditi prodotti in forma associata". (16) Cfr. circolare n. 12/E del 2002. (17) L'art. 5, comma 2, della L. n. 448/2001 dispone che "L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre". (18) Per un'analisi dell'istituto civilistico del recesso, cfr. C. Angelici, La riforma delle società di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003; E. Bellezza, La nuova disciplina del recesso, in S. Rossi (diretto da) "Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli statutari", Milano, 2003; F. Galgano, Diritto commerciale, Bologna, 2003; D. Galletti, Il recesso nelle società di capitali, Milano, 2000; R. Rordorf, Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, in "Soc.", 2003. (19) Cfr. D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, rubricato "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366". (20) Cfr. G. Cottino-G. Bonfante-O. Cagnasso-P. Montalenti, Il nuovo diritto societario, Vol. 2, Bologna, 2004, pag. 1392. (21) Cfr. artt. 2437 e seguenti del codice civile. (22) Cfr. artt. 2473 e seguenti del codice civile. (23) Cfr. P. Montanari, La disciplina fiscale del diritto di recesso, in "Le Società" n. 1/2005, pag. 42. (24) Cfr. circolare 18 gennaio 2006, n. 4/E, rubricata "Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 in materia di tassazione di dividendi e di redditi diversi di natura finanziaria. D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247" (in "il fisco" n. 5/2006, fascicolo n. 2, pag. 756). (25) Cfr. P. Montanari, op. cit., pag. 43, il quale ha ritenuto che "tale ritenuta si applicherà solo sull'eccedenza, salvo che il percettore non comunichi alla società il suo costo fiscale della partecipazione, in quanto, in tal caso, essa si applicherà sull'intero ammontare percepito". (26) Cfr. art. 47, comma 7, del Tuir, rubricato "Utili da partecipazione". (27) Cfr., in tal senso, anche la circolare 16 marzo 2005, n. 10/E, rubricata "Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata" - Paragrafo 6.7, rubricato "Recesso tipico - Determinazione del costo della partecipazione" (in "il fisco" n. 13/2005, fascicolo n. 2, pag. 1997). (28) Cfr. D. Liburdi, Rivalutazioni, linea dura del fisco, in "Italia Oggi" del 23 aprile 2005; inoltre, dello stesso Autore, cfr. Rideterminazione del costo di terreni e partecipazioni, in "Corr. Trib." n. 21/2005, pag. 1710. (29) Le istruzioni al Modello di dichiarazione UNICO 2005 - Persone
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fisiche, fascicolo 2, dispongono che "... costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento. Assume rilievo ... ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici". (30) Cfr. art. 7, comma 6, della L. n. 448/2001. (31) Cfr. circolare n. 16/E del 2005, paragrafo 1. (32) L'art. 2135 del codice civile - rubricato "Imprenditore agricolo" - definisce l'imprenditore agricolo come colui che "esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Con riferimento alla nozione di imprenditore agricolo, cfr., in giurisprudenza, sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 13 giugno 1990, n. 5773 (in banca dati "il fiscovideo"); sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III civile, 3 maggio 1991, n. 4850; sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., 13 gennaio 1997, n. 265; sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 23 ottobre 1998, n. 10527; sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 20 maggio 2002, n. 7316. (33) Cfr. art. 67 del Tuir. (34) Cfr. risoluzione 7 maggio 2002, n. 137/E, rubricata "Trattamento fiscale applicabile alle cessioni di terreni edificabili effettuate da imprenditori agricoli" (in "il fisco" n. 22/2002, fascicolo n. 2, pag. 3265). (35) Cfr. art. 11 de lla L. 30 dicembre 1991, n. 413, rubricata "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale".
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(36) Come osservato dalla dottrina - cfr. D. Liburdi, La rivalutazione di partecipazioni e terreni, in "Italia Oggi" del 2 gennaio 2006 - "la ritenuta subita sull'indennità può essere indicata in sede di dichiarazione annuale dei reddti, nel Quadro 'RM', del modello di dichiarazione UNICO, al fine di scomputarla dall'imposta dovuta o di chiederne il rimborso ...". (37) Sul punto, cfr. anche circolare 6 novembre 2002, n. 81/E rubricata "Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e delle partecipazioni in società non quotate. Artt. 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448", paragrafo 2.2 (in "il fisco" n. 42/2002, fascicolo n. 2, pag. 6069). (38) Cfr. art. 68, comma 2, del Tuir - rubricato "Plusvalenze" -, il quale dispone che "... per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione". (39) Cfr. circolare n. 81/E del 2002, paragrafo 2.4. (40) Cfr. art. 5, comma 2, della L. n. 448/2001. (41) Cfr. art. 7 della L. n. 448/2001. (42) Cfr. circolare Assonime 3 febbraio 2005, n. 2, rubricata "Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", capitolo 2, paragrafo 4. (43) Cfr. art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, rubricato al Capo I, "Disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi e della imposta sul valore aggiunto". (44) Cfr. circolare n. 16/E del 2005, paragrafo 3, rubricato "Nuovi soggetti abilitati alla redazione delle perizie". (45) D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, rubricato "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie". (46) Cfr. art. 177, comma 2, del Tuir, rubricato "Scambi di partecipazioni". (47) Cfr. relazione illustrativa al decreto correttivo Ires, paragrafo rubricato "Art. 12 - Operazioni straordinarie".
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