La stabile organizzazione

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STABILE ORGANIZZAZIONE

Rassegna giurisprudenziale (gennaio 2015) Imposte dirette Giurisprudenza di Legittimità Cass., 4 ottobre 1954, n. 3232; Cass., 15 novembre 1960, n. 3041; Cass., 9 luglio 1975, n. 2672: la Corte di Cassazione ha accostato la nozione di stabile organizzazione a quella di “sede secondaria” ex art. 2506 ratione temporis del codice civile, inquadrando così, in una prospettiva prettamente civilistica, un concetto originatosi in un contesto fiscale. Cass., 27 novembre 1987, n. 8815 e n. 8820: la Corte di Cassazione ha fatto espressamente richiamo alla “definizione contenuta in numerose Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate in conformità allo schema elaborato dall’OCSE” ed ha statuito che “il requisito della stabile organizzazione in Italia di società estere … doveva essere ritenuto esistente quando l’ente straniero svolgesse abitualmente attività nel territorio nazionale avvalendosi di una struttura organizzativa materiale e/o personale, qualunque ne fosse la dimensione, purché non avesse carattere precario o temporaneo e costituisse, quindi, un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero”. Cass., 20 dicembre 2001, nn. 3367/02, 3368/02, 3369/02 (pubblicate il 7 marzo 2002): Philip Morris Case. Cass., 9 aprile 2010, n. 8488: la Corte di Cassazione ha statuito che, ai fini dell’esistenza di una stabile organizzazione, non ricorre la necessità di una compresenza dell’elemento oggettivo (cd. stabile organizzazione materiale) e di quello soggettivo (cd. stabile organizzazione personale). Cass., 28 luglio 2006, n. 17206: secondo la Corte di Cassazione, il Commentario OCSE avrebbe un valore non normativo e costituirebbe, al massimo, “una raccomandazione diretta ai Paesi aderenti all’OCSE”. Cass., 7 ottobre 2011, n. 20597; Cass. 25 luglio 2002, n. 10925; Cass. n. 6 aprile 2004, n. 6799: ha statuito che l’accertamento in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche e soprattutto su quello sostanziale. Cass., 22 luglio 2011, n. 16106. Cass., 9 marzo 2012, n. 3769 Cass., 19 settembre 1990, n. 9580 Cass., 14 gennaio 1946, n. 19 Cass., 30 novembre 1967, n. 2854 Cass., 19 novembre 1971, n. 3319 1


Cass., 10 dicembre 1974, n. 3172 Cass., 8 marzo 1969, n. 762 Cass., 7 marzo 2002, n. 3367 e n. 3368 Cass., 19 settembre 1990, n. 9580 Cass., 25 luglio 2002, n. 10925 Cass. 5 maggio 2005, n. 8512 Cass. 9 luglio 2001, n. 9289

Giurisprudenza di Merito Comm. Cent., 9 marzo 1990, n. 1887 Comm. Cent., 24 ottobre 1976, n. 12136 Comm. Cent., 17 dicembre 1979, n. 13564 Comm. Cent., 7 novembre 1978, n. 14990 Comm. Cent., 20 maggio 1980, n. 5868 Comm. Trib. Prov. Milano, 12 settembre 1997, n. 238 Comm. Trib. Reg. Lombardia, 24 marzo 2000, n. 313 Comm. Trib. Reg. Lombardia, 20 ottobre 2011, n. 125: ha concluso che non configura una stabile organizzazione personale la società italiana che agisce come commissionaria della sua controllante estera, laddove dal contratto di commissione si evinca la totale assunzione del rischio d’impresa da parte della controllata italiana, con espressa esclusione del potere di stipulare contratti in nome e per conto della casa madre non residente. Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia, 23 marzo 2011, n. 33: ha sottolineato la rilevanza delle pattuizioni contrattuali, che non possono essere contestate dall’erario, a meno che lo stesso non fornisca la concreta prova della loro simulazione. Comm. Trib. Reg. Toscana, 13 gennaio 2014, n. 64: ha stabilito che “ Ẻ cruciale il potere dell’agente di concludere i contratti per conto della società estera al fine di individuare una stabile organizzazione “occulta” in Italia. Comm. Trib. Regionale Lombardia, Sez. XXXIV, Sent. 2 dicembre 2009 (10 giugno 2009), n. 140

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Commissione Trib. Regionale Lombardia, Sez. XXVI, n. 139 del 29 ottobre 2012 Comm. Trib. Reg. Lombardia, 2 dicembre 2009, n. 137 Commissione Trib. Provinciale di Milano, n. 287/15/12 del 28 giugno 2012

IVA Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE CGE, 17 luglio 1997, causa C-190/05 “Aro Lease Bv”; CGE, 7 maggio 1998, causa C-390/96 “Lease Plan”; CGE, 4 luglio 1985, causa C-168/84 “Berkholtz”; CGE, 20 febbraio 1997, causa C-260/95 “DFDS”: la giurisprudenza comunitaria ha individuato i tratti più importanti che deve possedere una stabile organizzazione in ambito IVA, il cui carattere fondamentale è da individuarsi nella necessaria presenza di una consistenza minima e permanente di mezzi umani e di mezzi tecnici. Giurisprudenza nazionale Cass., 7 marzo 2002, n. 3367 e n. 3368; Comm. Trib. Prov. Novara, 1° ottobre 1984, n. 807; Comm. trib. prov. Roma, 22 luglio 1999, n. 310: hanno sostenuto la coincidenza tra la nozione di S.O. ai fini delle imposte dirette con quella ai fini IVA Cass., 5 febbraio 2002, n. 7554 Cass., 9 luglio 1975, n. 1672 Cass., 1° settembre 1994, n. 7609 Cass., 28 maggio 1999, n. 5225 Cass., 14 dicembre 1999, n. 14016 Comm. Trib. I grado di Milano, 13 febbraio 1991 Cass., 27 novembre 1987, n. 8820; Cass., 20 novembre 1992, n. 12400; Cass., 25 maggio 2002, n. 7689; Cass., 6 dicembre 2002, n. 17373; Cass., 11 marzo 2003, n. 3570; Cass. 6 aprile 2004, n. 6799; Cass., 13 aprile 2005, n. 7703; Cass., 15 febbraio 2008, n. 3889; Cass., 30 novembre 2009, n. 25197: la Suprema Corte, con specifico riferimento all’IVA, ha sottolineato che il concetto di “stabile organizzazione” ha una portata più ampia e diversa rispetto a quello di sede secondaria ex art. 2506 c.c., e che sono necessari, oltre al collegamento non occasionale con luoghi del territorio nazionale e persone ivi operanti, un effettivo impiego di beni ed attività lavorative, coordinati per la produzione e/o lo scambio di beni e servizi, ed una effettiva autonomia funzionale. Cass., 9 aprile 2010, n. 8488: la Corte ha sottolineato che per la configurazione di un “centro di attività stabile” ai fini dell’IVA è richiesta l’esistenza del duplice presupposto di natura oggettiva, 3


consistente in una organizzazione produttiva stabile in Italia, e di natura soggettiva, ovvero la esistenza in Italia di un soggetto dotato di poteri abitualmente esercitati che gli permettono di concludere contratti in favore dell’impresa. Cass., 10 marzo 2008, n. 6310. Cass., 21 aprile 2011, n. 9166.

Rassegna giurisprudenziale straniera

Consiglio di Stato Francese, 31 marzo 2010 (caso “Zimmer”). “[…] a commissionaire acts "in its own name" and does not create a direct contractual relationship between the principal (the taxpayer) and the third-party customers (the French clientele). In this respect, the Court referred to Art. L 132-1 of the French Commercial Code which provides that "a commissionaire is someone who acts in his own name or under a business name but for the account of his principal". Stated otherwise, a commissionaire does not entail a direct representation, which is a prerequisite to constitute a permanent establishment for the principal. The Supreme Administrative Court then observed that an exception to this rule could only be made, and, therefore, a permanent establishment could be deemed to be present, if it could be substantiated (by way of either the terms of the contract or any other element of the inquiry) that the principal was de facto personally bound by the contracts concluded by the commissionaire. This would imply that the parties have characterized the contract erroneously as a commissionaire arrangement, whilst the facts and circumstances indicated that the (alleged) commissionaire was de facto an agent directly binding the principal [...]”. Suprema Corte Norvegese, 2 dicembre 2011/755 (caso “Dell”). The Supreme Court gave relevance to the domestic case law from a third country by referring to the Zimmer case, where the French Administrative Supreme Court had ruled in a similar case that a commissionaire structure did not create a PE for the principal. Finally, the Supreme Court made reference to technical and practical considerations and observed that if the argument put forth by the tax authorities [...] were accepted, it would be very difficult to apply Article 5(5) in practice. Consequently, the Supreme Court held that the taxpayer did not have a PE in Norway [...]”. Corte Suprema Spagnola, 12 gennaio 2012 (caso “Roche”).

Dottor Ignazio La Candia

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