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La tassazione delle imprese nella UE: il futuro prossimo di Marco de Ruvo e Ignazio La Candia (in "il fisco" n. 27 del 14 luglio 2003, pag. 1-4222) Nel 1992 un gruppo di esperti presieduto da Onno Ruding ha presentato un ampio rapporto in merito alla tassazione sulle imprese nella Comunità economica europea (1). Viste le modificate condizioni economiche - si pensi soprattutto alla globalizzazione e alla tendenza verso fusioni transnazionali - e l'avanzata integrazione, i Ministri delle finanze UE, nel dicembre 1998, hanno incaricato la Commissione di presentare uno studio approfondito circa l'imposizione delle imprese nell'Unione europea. La Commissione ha aderito a tale incarico presentando il 23 ottobre 2001 la Comunicazione n. 582, "Un mercato interno senza ostacoli fiscali" (2). Tale Comunicazione si basa su uno studio presentato contemporaneamente dagli uffici della Commissione, denominato Tassazione sulle imprese nel mercato interno e nel quale si rileva che le conoscenze del rapporto Ruding in merito ai sistemi tributari degli Stati membri sono tuttora valide e che, nel frattempo, si è fatto poco a livello europeo per superare le differenze esistenti. In base a studi empirici si è cercato di determinare l'effettivo onere fiscale delle imprese negli Stati membri. Ne è emerso, tra l'altro, che: i) non si possono fare assunzioni generali, occorrendo distinguere fra determinati scenari di investimento; ii) le aliquote nominali, nonostante la presenza di altre variabili, determinano in modo significativo le differenze fra gli effettivi carichi fiscali; questo significa che il fattore più rilevante per determinare l'incidenza dell'aliquota effettiva è l'aliquota nominale, più che la base imponibile; iii) gli investimenti transnazionali sono trattati in maniera molto diversa dagli Stati membri, circostanza che può influire in modo decisivo sulla scelta dell'ubicazione; soggetti non iv) a seconda delle tipologie di finanziamento, residenti possono sostenere un effettivo onere fiscale minore rispetto alle imprese nazionali. Da questo studio, la Commissione UE trae la conclusione che i sistemi di tassazione sulle società, in parte molto divergenti, dei 15 Stati membri rappresentano un ostacolo all'attività economica transnazionale di enti operanti a livello multinazionale nel mercato interno e non ritiene più sufficienti le attuali regolamentazioni puntuali in considerazione dell'avanzata realizzazione del mercato interno; d'altra parte, a Bruxelles non sembrano essere certi che le ampie considerazioni circa
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l'armonizzazione della tassazione sulle imprese incontrino negli Stati membri (3). La Commissione propone quindi una doppia strategia:
molta
simpatia
i) da un lato provvedimenti singoli da realizzare nel breve termine per la soluzione dei problemi più urgenti; ii) dall'altro la creazione, nel lungo termine, di una consolidata base imponibile uniforme per la tassazione sulle società che operano in più Paesi nell'ambito dell'Unione europea.
Provvedimenti mirati, nel breve termine, della Commissione Le proposte legate alla Comunicazione del possono essere così sintetizzate.
23
ottobre
2001,
n.
582,
Direttiva Madre - Figlia Secondo le intenzioni della Commissione, tale Direttiva deve essere modificata in modo da contemplare le partecipazioni dirette ed indirette (4). In alternativa, si potrebbe ipotizzare un abbassamento della soglia di partecipazione minima, che avrebbe un effetto correttivo analogo. Nei casi in cui si applichi la Direttiva sulle fusioni, l'imposta sul trasferimento percepita nelle operazioni di ristrutturazione transfrontaliere dovrebbe essere inclusa nelle Direttive sulla raccolta dei capitali (5).
Compensazione transfrontaliera delle perdite Il problema della compensazione transfrontaliera delle perdite è molto importante e al tempo stesso uno dei più difficili da risolvere. Lo studio fatto dalla Commissione ha esaminato due misure piuttosto diverse tra di loro e, in particolare: della i) una versione modificata della già esistente proposta Commissione (6) che consentirebbe alle società madri di tener conto delle perdite registrate dai loro stabilimenti permanenti e dalle loro controllate situate in un altro Stato membro; ii) un regime di consolidamento del reddito del gruppo secondo il modello danese d'imposizione congiunta che, in alcuni casi, consente alle società madri danesi di scegliere di essere tassate in Danimarca unitamente alle loro filiali e alle controllate estere, tenendo conto delle perdite subite da tali controllate e filiali. La Commissione ritirerà la sua vecchia proposta di Direttiva sulla compensazione transfrontaliera delle perdite e convocherà riunioni periodiche di consultazione con gli Stati membri per esaminare le possibilità tecniche di compiere progressi in questo campo.
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Interessanti appaiono, al riguardo, le conclusioni raggiunte nel corso del Congresso dell'International Fiscal Association: Tax treatment of corporate losses tenutosi a Londra nel 1998 (7) (8). I lavori congressuali di Londra hanno espresso parere favorevole all'adozione di misure che consentano la tassazione consolidata di un gruppo di società gestite come una singola entità economica, in modo da compensare le perdite di una delle società del gruppo con i profitti di altre. In altri termini, la compensazione tra i redditi e le perdite delle società del gruppo dovrebbe essere attuata senza limitazioni e ciò anche nel caso di gruppi multinazionali; alle società in utile dovrebbe essere consentito, quindi, senza limitazioni, il diritto di compensare componenti positivi di reddito con le perdite realizzate da altre società del gruppo. La relazione generale dell'IFA ha rilevato che nella maggior parte dei Paesi rappresentati al Congresso il diritto di utilizzare le perdite è attribuito al soggetto che le ha realizzate; il collegamento tra perdite e soggetto passivo, in assenza di norme limitative, può consentire fenomeni di commercio delle perdite e, dunque, può essere utilizzato per realizzare finalità elusive. Ne consegue che in molti Stati l'utilizzabilità delle perdite è limitata e/o negata in presenza di eventi che incidano sulla sfera soggettiva della società che ha subito le medesime (a titolo di esempio, si rammentano le norme vigenti in Italia e Germania) (9).
Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni La Commissione ritiene che le attuali Convenzioni tra gli Stati membri in materia fiscale debbano essere migliorate per rispondere meglio ai principi del mercato interno. Inoltre, è indispensabile prevedere un arbitrato vincolante allorché sorgano conflitti tra le parti firmatarie riguardo all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione. Il modo più proficuo di procedere verso questi obiettivi è di concordare una versione UE del modello di Convenzione OCSE e del suo Commentario.
Transfer pricing La Commissione ritiene importante tener conto degli interessi delle Amministrazioni tributarie e delle imprese e delineare pratiche accettate da tutte le parti; questo obiettivo potrà essere raggiunto mediante un dialogo a livello comunitario. A tal fine, la Commissione desidera incoraggiare gli Stati membri ad introdurre e/o ampliare programmi per accordi sui prezzi - cosiddetta APA (10) oltre che a coordinare meglio i requisiti relativi alla documentazione e l'applicazione dei vari metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento. Con particolare riferimento alla Convenzione sull'arbitrato, (11) la Commissione riconosce che il suo miglioramento costituisce una priorità; i punti deboli della Convenzione dovranno, quindi, essere soppressi e le sue
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disposizioni dovranno essere assoggettate all'interpretazione della Corte di Giustizia trasformando la Convenzione in uno strumento di diritto comunitario (12). Inoltre, dovrebbe essere individuato un ambito entro il quale le Amministrazioni tributarie interessate potrebbero trovare un accordo preliminare o almeno consultarsi prima di applicare adeguamenti dei prezzi di trasferimento. La Commissione intende convocare un Forum congiunto sui prezzi di trasferimento (13) a carattere permanente al fine di esaminare: i) le questioni che possono essere affrontate senza ricorrere ad iniziative legislative; ii) le possibilità di migliorare e rendere più uniformi i metodi di fissazione dei prezzi di trasferimento mantenendosi entro gli orientamenti OCSE; migliorie da apportare alla Convenzione iii) le necessarie sull'arbitrato.
Modelli di riforma nel lungo termine La Commissione UE ha proposto nel lungo termine i seguenti riforma (14).
modelli
di
Home State Taxation Secondo tale approccio, la società capogruppo adotta, per la determinazione del reddito imponibile realizzato dalle proprie branches e Stato di origine, subsidiaries, la normativa fiscale del proprio indipendentemente dallo Stato membro in cui queste sono localizzate. Gli utili calcolati secondo l'ordinamento fiscale della casa madre vengono ripartiti tra i diversi soggetti e sono tassati negli Stati membri nei quali è concretamente esercitata l'attività che ha originato il reddito (15).
European Union Corporate Income Tax Tale sistema prevede l'introduzione di un'imposta sul reddito a livello europeo e, quindi, la redazione di un codice delle imposte europeo; l'imposta verrebbe applicata in base ad un'aliquota europea e gestita in ambito comunitario. Gli Stati sono chiamati, di fatto, a rinunciare alla propria sovranità in materia fiscale per effetto dell'introduzione di un'imposta europea. Questa soluzione potrebbe costituire un sistema facoltativo, parallelo al sistema nazionale; con questo sistema, l'imposta potrebbe essere prelevata a livello europeo e una parte o la totalità del gettito potrebbe andare direttamente all'UE. La possibilità di avere una base imponibile consolidata è connessa alla possibilità di poter costituire, in futuro, la cosiddetta Società europea
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(SE) che costituisce un nuovo tipo azionario di società caratterizzato da una forte vocazione transfrontaliera comunitaria; per la sua costituzione è prevista, infatti, la partecipazione di almeno due società aventi sede in Stati membri differenti (16).
Common Base Taxation Tale approccio prevede l'ipotesi di un sistema impositivo fondato, secondo regole europee, su un imponibile calcolato su base consolidata che verrebbe distribuito agli Stati membri lasciando ai medesimi la libertà di applicare le proprie aliquote. Le imprese potranno esercitare l'opzione di adottare una normativa fiscale armonizzata per le attività realizzate in ambito UE.
Conferenza sull'imposta sul reddito delle imprese Il 29 e 30 aprile 2002 si è tenuta a Bruxelles una Conferenza europea sull'imposta delle imprese, alla quale hanno partecipato oltre 500 esperti in materia fiscale provenienti dagli Stati membri, dai Paesi candidati di adesione, da imprese ed associazioni economiche, nonché studiosi della materia. Sono stati discussi diversi aspetti della creazione di una base imponibile consolidata dell'imposta sul reddito delle società per l'attività transnazionale delle imprese all'interno dell'Unione europea. I risultati della discussione si possono riassumere come segue: - la European Corporate Income Tax e l'armonizzazione delle norme dei singoli Stati sono considerati modelli per un "futuro remoto"; - un'applicazione illimitata ed uniforme della Home State Taxation nell'Unione europea è stata giudicata criticamente, in quanto la normativa fiscale dello Stato del "vertice dell'impresa" determinerebbe la tassazione sulle altre parti dell'impresa e quindi sopprimerebbe l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri. Ciò offrirebbe piuttosto un incentivo alla concorrenza sleale fiscale e limiterebbe fortemente la politica economica e fiscale di Stati membri senza o con pochi vertici di gruppo. Del resto si è fatto notare che la legislazione nazionale di alcuni Stati membri (ad esempio, Belgio ed Italia) non prevede un consolidamento; - sostanziale supporto ha trovato il modello della Common Base Taxation. Per esempio, dal lato tedesco, è stato sottolineato che questo modello potrebbe eliminare pratiche fiscali sleali e comportare riduzioni di costi presso imprese e Amministrazioni fiscali. Per questa ragione dovrebbe essere messo a disposizione come "progetto pilota" alle imprese per la cosiddetta Società europea (SE). In entrambi i modelli della Home State Taxation e della Common Base Taxation deve essere sviluppato un adeguato meccanismo di divisione o imputazione per suddividere la base imponibile consolidata tra gli Stati membri coinvolti. Oggetto della discussione è la questione di una divisione sulla base di
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una formula; quali parametri possono essere presi in considerazione il valore aggiunto, la somma salariale, il capitale o un dato macroeconomico. La scelta di una formula concreta potrebbe, comunque, non essere semplice.
Valutazione Ogni progetto solleva risolti. In particolare:
una
serie
di
problemi
che
dovranno
essere
- un'unificazione della base imponibile consolidata dell'imposta sul reddito delle società deve lasciare un margine sufficiente per l'adozione di possibili politiche fiscali nazionali. Non può essere limitato il diritto degli Stati membri di determinare l'ammontare delle imposte; non deve, quindi, verificarsi uno spostamento di competenza strisciante di diritti sovrani, nell'ambito delle imposte sul reddito delle società, alla Comunità; - i meccanismi di imputazione necessari per la divisione della base imponibile o dell'utile tra gli Stati membri coinvolti non devono comportare una sottrazione di massa impositiva e rischi di bilancio. Nell'imposta sul valore aggiunto questo problema impedisce l'introduzione del principio del Paese di origine. La Germania conosce simili problemi, ad esempio, nella ripartizione dell'imposta sull'attività produttiva (Gewerbesteuer); - un problema altrettanto rilevante è costituito dalla compensazione delle perdite transnazionali. Finora le perdite di società figlie in altri Stati membri, di regola, non possono essere utilizzate, mentre viene riconosciuta la perdita della stabile organizzazione. Una base imponibile consolidata, ovvero depurata da operazioni infragruppo con una compensazione illimitata delle perdite all'interno di un gruppo, potrebbe favorire soprattutto le grandi imprese; esiste il pericolo che piccole e medie imprese debbano sobbarcarsi i minori gettiti fiscali che ne derivano.
La tassazione in ambito UE: considerazioni di carattere generale Dall'esame dei principali sistemi fiscali europei emerge una panoramica nella quale: 1) le aliquote nominali sono estremamente differenziate, portando, come già rilevato dalla Commissione UE, ad un'ampia forchetta nelle aliquote effettive di tassazione, pur se differenziate per diverse tipologie di investimento; 2) vi è sostanziale uguaglianza di trattamento nell'esclusione da tassazione dei dividendi; 3) le plusvalenze possono godere, a determinate condizioni, di regimi di esenzione, salvo che per l'Irlanda, Spagna e Francia; 4) anche le modalità di riporto delle perdite fiscali, a livello nazionale, sono abbastanza simili (in tre casi si ammette il carry-back) e
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spesso si parla di riporto senza limiti di tempo; 5) il consolidamento (tax unit) non è sempre permesso per le imposte dirette e raramente lo è a livello internazionale (gli Stati che lo ammettono sono la Danimarca, l'Irlanda e la Francia, quest'ultima previa autorizzazione del Ministero delle finanze); 6) le regole di thin capitalization (o, in alcuni casi, le prassi) sono presenti in molti ordinamenti, anche se con rapporto debt/equity non omogeneo fra i vari Stati. Per quanto concerne l'analisi dei vigenti principali sistemi europei, nelle tabelle di cui di seguito sono riportate alcune informazioni relative alle aliquote applicate, ivi comprese imposte locali e addizionali, al regime di imposizione dei dividendi e delle plusvalenze, alle regole in materia di riportabilità /utilizzabilità delle perdite, alle regole (eventuali) di consolidamento e della thin capitalization.
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Note minime in tema di consolidato internazionale di matrice italiana Alcune annotazioni sulla nascente disciplina del consolidato internazionale di matrice italiana che si affiancherà ai pochi già esistenti (Francia, Danimarca, Irlanda) (17) e che potrebbe anticipare la determinazione di una base imponibile comune europea, ovvero, con più similarità, un sistema di HST (Home State Taxation) che prevede una base imponibile consolidata con applicazione delle regole di determinazione della base imponibile del Paese della controllante. Il riferimento del nostro modello è quello francese che affianca a un consolidato nazionale (intégration fiscale) un consolidato internazionale
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(bénéfice fiscale consolidé), soggetto ad espressa autorizzazione da parte del Ministero, per 5 anni; il sistema danese, anch'esso simile, è stato preso ad esempio ma consolida, senza preventiva autorizzazione, solo le partecipate al 100 per cento. Il consolidato internazionale origina dalla necessità di compensare e di trovare soluzione alla non più possibile svalutazione delle partecipazioni detenute nelle società controllate conseguente all'introduzione del regime di la nuova participation exemption; istituzione non deroga alla necessità di mantenere in vita regole di transfer pricing. Il regime è facoltativo, ma una volta prescelto segue la regola all in all out, consolidando proporzionalmente, sulla base della percentuale di partecipazione, tutte le controllate non residenti (vale la possibilità di opzione per quelle residenti). Il controllo è quello dell'art. 2359 del codice civile (18), limitato a quello espresso dalla maggioranza dei voti, diretta o indiretta, senza estendersi al controllo di fatto e al controllo contrattuale (19) Il consolidamento, da intendersi quale somma degli imponibili negativi e positivi (20), è sempre proporzionale; fra le possibili esclusioni rileva, come per il consolidato nazionale, il possibile non consolidamento di controllate che "esercitino determinate attività diverse da quelle della controllante". Sarà possibile utilizzare le perdite delle società controllanti non residenti, salvo che per quelle nate anteriormente al consolidamento; inoltre, è previsto il riconoscimento delle imposte pagate all'estero non con il criterio del Country limitation (per Paese) ma per entità (società o stabili organizzazioni) partecipanti al consolidamento (21). Altro principio affermato è quello della obbligatoria revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle società controllate da parte di soggetti qualificati e questo allo scopo di avere una base contabile attendibile.
Note: (1) Il Rapporto Ruding è il risultato del lavoro svolto dal Comitato presieduto da Onno Ruding istituito su incarico della Commissione CEE con il mandato di valutare se la localizzazione degli investimenti nella UE fosse influenzata da distorsioni di origine fiscale e di stabilire se la CEE dovesse armonizzare i sistemi fiscali nazionali oppure limitarsi a stabilire principi comuni da applicare alle legislazioni fiscali nazionali. Cfr. in dottrina, R. Perrone Capano, L'Europa tra debolezza dell'euro e crisi dello Stato fiscale. Una interpretazione funzionale, in "Rassegna Tributaria" n. 5/2001, pagg. 1319 e seguenti; F. Gallo, Mercato unico e fiscalità: aspetti giuridici del coordinamento fiscale, in "Rassegna Tributaria" n. 3/2000, pagg. 725 e seguenti; P. Rossi, Ec Tax Law: prospettive di politica fiscale comunitaria alla vigilia della nomina della nuova Commissione europea, in "il fisco" n. 34/1999, pagg. 11142 e seguenti. (2 ) La Comunicazione del 23 ottobre 2001, n. 582, è disponibile sul
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sito Internet www. europa.eu.int. (3) Il concetto di armonizzazione fiscale è strettamente connesso a quello di scambio di informazioni fiscali; per i Paesi facenti parte della UE, costituiscono base giuridica per lo scambio di informazioni in materia di imposte dirette, Iva ed accise, le singole Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra i diversi Stati dell'Unione e la Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1977, n. 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore del le imposte dirette e indirette, modificata dalla Direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1070/CEE e dalla Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE, disponibili sul sito www. Internet europa.eu.int. In materia di scambio di informazioni e di attività di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette, si veda anche circolare ministeriale del 18 aprile 2002, n. 33/E - Direzione Centrale Accertamento - disponibile sul sito Internet www.finanze.it. e in "il fisco" n. 17/2002, fascicolo n. 2, pag. 2486. (4) La Commissione ha già presentato una proposta di modifica di questa Direttiva nel 1993, COM (93) 293, disponibile sul sito Internet www. europa.eu.int. (5) Cfr. Direttive del Consiglio del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali e la Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985, n. 85/303/CEE, disponibili sul sito Internet www. europa.eu.int. (6) La Commissione ha presentato nel 1990 una proposta di Direttiva COM. n. 90/595/CE disponibile sul sito Internet www.europa.eu.int.- che consentiva alle società madri di computare le perdite subite dalle stabili organizzazioni e dalle filiali situate in un altro Stato membro; il Consiglio non ha adottato la proposta e non l'ha più discussa. Secondo la Commissione, potrebbero essere apportati alcuni emendamenti tecnici; per esempio, si potrebbe prevedere che le perdite siano calcolate secondo le norme dello Stato della società madre anziché della società figlia, come invece originariamente previsto. (7) Cfr. "Cahiers de Droit Fiscal International", International Fiscal Association, 52nd Congress of the International Fiscal Association, London 1998, Edizioni Kluwer, Volume LXXXIIIa e, in particolare, l'intervento del Dr. R. Ascoli, National Reporter per l'Italia, pagg. 567 e seguenti. (8) Il problema delle perdite transnazionali era già stato oggetto di un precedente congresso IFA, svoltosi a Copenaghen nel 1979, il cui tema era The effect of losses in one country on the income tax treatment in other countries of an enterprise or of associated enterprises engaged in international activities, in "Cahiers de Droit Fiscal International", International Fiscal Association, Edizioni Kluwer, Volume 64b. Cfr. anche il sito Internet http://www.ifa.nl/. (9) Sul tema generale della riportabilità delle perdite d'esercizio, cfr., da ultimo, il caso Mertens in Deducibilità delle perdite d'esercizio Diritto e redditi esteri esenti: il caso Mertens, in "Rivista Di Tributario", Volume XIII, Parte III, di B.E. Pizzoni, pagg. 66 e seguenti. (10) L'OCSE definisce l'APA come "un arrangement that determines, in advance of controlled transactions, an appropriate set of criteria (e.g. method, comparables and appropriate adjustements thereto, critical assumptions as to future event) for the determination of the transfer
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pricing for those transactions over a fixed period of time"- Cfr. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations disponibili sul sito Internet www.oecd.org. (11) La Convenzione sull'arbitrato, ratificata dall'Italia nel 1993, istituisce una procedura arbitrale per la soluzione delle controversie fiscali relative alla determinazione dei prezzi di trasferimento relativi ad operazioni commerciali e/o finanziarie poste in essere tra imprese associate con sede in diversi Stati membri della Comunità. Lo scopo della Convenzione è quello di evitare le doppie imposizioni che si verificano a carico dei gruppi multinazionali quando, a seguito di un accertamento fondato sulla rettifica dei prezzi di trasferimento attuato in uno Stato, l'altro Stato non provvede a riconoscere una corrispondente riduzione dell'imponibile all'impresa associata controparte dell'operazione. (12) Come osservato dalla Commissione: "As regards the Arbitration Conventions should as a priority look for pragmatic solutions to improve its practical functioning. It should, for example, contribute to a common understanding of the procedures to be followed during the interim period when not all Member States have ratified the Convention; the starting point of the two-year period for the first phase of the Arbitration procedure; definitions where they give rise to different interpretations; and details of the proceedings of the second phase of the Arbitration procedure"- Cfr. The EU Joint Transfer Pricing Forum, Issues for debate, del 2 agosto 2002, pag. 2, disponibile all'indirizzo e mail: http://europea.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/company_tax/docs/ minutesjtpf_en.pdf. (13) Cfr. Summary Record of the First Meeting of the EU Joint Transfer Pricing Forum in "International Transfer Pricing Journal", IBFD, Numero 2/2003, pagg.75 e seguenti. (14) Per un'analisi critica dei modelli di riforma proposti, Cfr. Atti del Convegno Assonime, La Tassazione dell'impresa multinazionale nell'Unione Europea, Siena, 24-25 gennaio 2003, Aula Magna del Rettorato, Università degli Studi di Siena, Banchi di Sotto, 55, e, in particolare, Efficient Taxation of Multi-National Enterprises in the European Union di S. Micossi, P. Parascandolo e B. Triberti. (15) Come osservato da autorevole dottrina "Home State Taxation, although originally designed for corporate taxation, may be more suitable for small and medium- sized enterprises (SMEs). For them, it may be easier to apply their domestic tax rules, which they are familiar with, to activities carried out in other member states, rather than moving to a new set of rules. Compliance costs are more important for SMEs than for large companies. Also, the cross-border offsetting of losses is very important for SMEs, particularly when they encounter start - up losses in expanding their activities in other member states. A pilot project for SMEs is currently under consideration". Cfr. Recent trends in the taxation of transnational business profits and tax co-ordination proposal in the EU di V. Ceriani e S. Giannini - Atti del Convegno Assonime citato. (16) Cfr. Regolamento CE n. 2157/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001, disponibile sul sito Internet www. europa.eu.int., la cui entrata in vigore è stata differita all'8 ottobre 2004. La prima proposta della Commissione europea del 30 giugno 1970 venne modificata nel 1975 e nel 1989 quando la Commissione presentò una nuova proposta di statuto di SE ed una
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connessa Direttiva relativa al coinvolgimento dei lavoratori alla vita della società, a sua volta modificata nel 1991. Il citato Regolamento interviene disciplinando gli aspetti organizzativi, tecnici e operativi della SE (per esempio, costituzione mediante fusione, costituzione di SE Holding, costituzione SE affiliata) mentre non sono disciplinati gli aspetti della SE connessi ai riflessi tributari, al diritto della proprietà intellettuale, al diritto fallimentare e della concorrenza. Per costituire una SE gli organi di direzione o amministrativi delle società partecipanti dovranno avviare una negoziazione con un organo rappresentativo di tutti i lavoratori delle società interessate (delegazione speciale di negoziazione); in caso di mancato accordo o di accordo ritenuto non soddisfacente per le parti, troveranno applicazione i principi standard o le disposizioni di riferimento di cui all'allegato della Direttiva - Cfr. Direttiva 2001/86/CE dell'8 ottobre 2001, relativa al coinvolgimento dei lavoratori, disponibile sul sito www. europa.eu.int. Internet Sull'argomento si veda anche Circolare Assonime del 5 agosto 2002, n. 55. (17) In Europa, Italia, Belgio e Grecia sono gli unici a non avere ancora implementato, ai fini delle imposte dirette, un regime di tax unit, sia esso nazionale o internazionale. (18) Come disposto dall'art. 153, comma 2, della bozza di testo unico, disponibile sul sito Internet www.finanze.it, e in "il fisco" n. 24/2003, fascicolo n. 2, pag. 3730, il requisito del controllo deve sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Nel consolidato domestico Cfr. articolo 139, comma 2, della bozza di testo unico - il requisito del controllo deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione. (19) Si discosta, così, dalle norme in tema di Imprese partecipate estere - CFC - di cui all'art. 127-bis del D.P.R. n. 917/1986 e di transfer pricing. (20) Non si ha, quindi, elisione dei rapporti infragruppo, così come in un vero consolidato; da qui la necessità di mantenere in vita regole di transfer price. (21) Il possibile riporto, in avanti e all'indietro, del credito elimina problemi temporali in caso di non coincidenza degli esercizi sociali delle società controllanti e controllate.
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