Lucidi corso a dividendi interessi royalties 29 01 2007

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Dividendi DEFINIZIONE (Art. 10 Modello OCSE) “il“iltermine termine«dividendi» «dividendi»designa designai iredditi redditiderivanti derivantida daazioni, azioni,da daazioni azionioobuoni buonididigodimento, godimento,da da quote quoteminerarie, minerarie,da daquote quotedidifondatore fondatoreooda daaltre altrequote quotedidipartecipazione partecipazioneagli agliutili, utili,ad ad eccezione eccezionedei deicrediti, crediti,nonché nonchéi iredditi redditididialtre altrequote quotesociali socialiassoggettabili assoggettabiliallo allostesso stessoregime regime fiscale fiscaledei deiredditi redditidelle delleazioni azionisecondo secondolalalegislazione legislazionefiscale fiscaledello delloStato Statodidicui cuièèresidente residentelala società societàdistributrice”. distributrice”.

Modalità

–– distribuzione distribuzionedidiutili utili –– distribuzione distribuzionedidiriserve riserveformate formateda dautili utili –– riduzione riduzioneparziale parzialedel delcapitale capitalesociale socialeper perlalaparte parteeventualmente eventualmente

formata formatada dariserve riservedidiutili utili

Casistica

dividendi dividendiitaliani italianipercepiti percepitida dasocietà societànon nonresidente residente dividendi dividendiesteri esteripercepiti percepitida dasocietà societàresidente residente


Dividendi italiani percepiti da non residenti Tassazione

imponibilità in Italia (criterio di collegamento al territorio - residenza di chi eroga)

società societànon nonresidente residente senza senzastabile stabile organizzazione organizzazione

Casistica

società societànon nonresidente residente con constabile stabile organizzazione organizzazione


Dividendi italiani percepiti da non residenti Società non residente senza stabile organizzazione Tassazione in Italia tramite l'applicazione di una ritenuta alla fonte

Caratteristiche

•• ritenuta ritenutaaatitolo titolod'imposta d'imposta(con (coneventuale eventualediritto dirittoalalrimborso rimborsoparziale) parziale) •• da daoperare operareall'atto all'attodel delpagamento pagamento •• da daversare versareininfunzione funzionedel deltrimestre trimestresolare solaredidipagamento pagamento(entro (entroilil16 16 aprile, aprile,16 16luglio, luglio,16 16ottobre, ottobre,16 16gennaio) gennaio) •• da dadichiarare dichiararenella nelladichiarazione dichiarazionedei deisostituti sostitutid'imposta d'imposta(Mod. (Mod.770) 770)

Convenzionale Convenzionale applicazione applicazionedidiuna unaritenuta ritenuta alla fonte in misura ridotta alla fonte in misura ridotta

Regime

Ordinario Ordinario applicazione applicazionedidiuna una ritenuta alla fonte del ritenuta alla fonte del27% 27%

Comunitario Comunitario esenzione esenzioneda daritenuta ritenutaalla allafonte fonte


Dividendi italiani percepiti da non residenti Società non residente senza stabile organizzazione Regime ordinario Applicazione della ritenuta ordinaria del 27% con diritto al rimborso di parte della ritenuta in relazione alle imposte definitive pagate all'estero

Condizioni

•• istanza istanzadidiparte parte •• certificazione certificazionedell'Autorità dell'Autoritàfiscale fiscaleestera estera •• limite limitemax maxdei dei4/9 4/9dell'ammontare dell'ammontaredella dellaritenuta ritenuta interna interna(( 12%) 12%)


Dividendi italiani percepiti da non residenti Società non residente senza stabile organizzazione Regime convenzionale

Condizioni

Effetti

•• tra tral'Italia l'ItaliaeeloloStato Statodel delnon nonresidente residentedeve deveessere esserestata stata stipulata stipulatauna unaConvenzione Convenzionecontro controleledoppie doppieimposizioni imposizioni (Modello (ModelloOCSE) OCSE) •• lalasocietà societànon nonresidente residentedeve deveessere esserel'effettiva l'effettivabeneficiaria beneficiaria •• lalasocietà societànon nonresidente residentenon nondeve deveavere avereininItalia Italiauna unastabile stabile organizzazione organizzazione •• periodo periododidipossesso possesso(per (peralcune alcuneConvenzioni) Convenzioni) riduzione riduzionedella dellaritenuta ritenutaalla allafonte fonte(per (peralcune alcuneConvenzioni, Convenzioni, differenziazione differenziazionedella dellariduzione) riduzione) rimborso rimborsodel delcredito creditod'imposta d'imposta(per (peralcune alcuneConvenzioni) Convenzioni)


Dividendi italiani percepiti da non residenti SocietĂ non residente con stabile organizzazione Tassazione in Italia (senza alcuna deduzione) tramite il meccanismo dell'autoliquidazione (dichiarazione dei redditi): - criterio dell'attrazione al reddito d'impresa - principio di cassa

Effetti

esenzione esenzionedell'applicazione dell'applicazionedella della ritenuta ritenutaalla allafonte fonte


Dividendi italiani percepiti da non residenti Società non residente “madre” (Direttiva n. 90/435/CEE) Soggettive Soggettive

•• residenza residenzanella nellaUE UE •• forma legale forma legale equivalente equivalente alle alle società di capitali società di capitali •• assoggettamento assoggettamentoalle alleimposte impostesui sui redditi redditinello nelloStato Statodidiresidenza residenza •• possesso della partecipazione possesso della partecipazioneper per scopi "economici" (clausola antiscopi "economici" (clausola antiabuso) abuso)

Effetti

Oggettive Oggettive

Condizioni

•• partecipazione partecipazione diretta diretta qualificata qualificata (> 25%). Limite che scenderà (> 25%). Limite che scenderàalal 20%, 20%, 15% 15% dal dal 2007 2007 ee 10% 10% dal dal 2009 2009 •• detenzione ininterrotta da detenzione ininterrotta da almeno un anno (la condizione almeno un anno (la condizione dev’essere dev’essere verificata verificata alla alla data data del pagamento – R.M. n. 109/E del pagamento – R.M. n. 109/E del del29/07/2005) 29/07/2005)

esclusione esclusioneda datassazione tassazioneininItalia Italia esenzione esenzionedalla dallaritenuta ritenuta(o (osuo suorimborso) rimborso)


Dividendi esteri percepiti da residenti Soggetti a tassazione in Italia per il solo 5% (95% di esenzione) con il principio di cassa (al 100% se di provenienza “black list”) Criterio dell'attrazione al reddito d'impresa (se il soggetto percipiente è una società di capitali)

Caratteristiche

•• applicazione applicazionedidieventuale eventualeritenuta ritenutaconvenzionale convenzionaleridotta ridotta •• riconoscimento riconoscimentodelle delleeventuali eventualiimposte imposteestere esteredefinitive definitive •• autoliquidazione autoliquidazionedell'imposta dell'impostainindichiarazione dichiarazione •• applicazione applicazionedidieventuale eventualeregime regimecomunitario comunitario(esenzione (esenzione ritenuta ritenutanel nelpaese paesefonte) fonte)


Dividendi esteri percepiti da residenti Regime convenzionale

Condizioni

Effetti

•• tra tral'Italia l'ItaliaeeloloStato Statodel delnon nonresidente residentedeve deveessere esserestata stata stipulata stipulatauna unaConvenzione Convenzionecontro controleledoppie doppieimposizioni imposizioni (Modello (ModelloOCSE) OCSE) •• lalasocietà societàitaliana italianadeve deveessere esserel'effettiva l'effettivabeneficiaria beneficiaria •• lalasocietà italiana non deve avere nel Paese società italiana non deve avere nel Paeseestero esterouna una stabile stabileorganizzazione organizzazione •• periodo periododidipossesso possesso(per (peralcune alcuneConvenzioni) Convenzioni)

•• riduzione riduzionedella dellaritenuta ritenutaalla allafonte fonte(per (peralcune alcune Convenzioni, differenziazione della riduzione) Convenzioni, differenziazione della riduzione) •• rimborso rimborsodel delcredito creditod'imposta d'imposta(per (peralcune alcune Convenzioni) Convenzioni)


Dividendi esteri percepiti da residenti Regime della Direttiva “madre-figlia” (Direttiva n. 90/435/CEE) • ancorché non sia stato esplicitamente abrogato il regime c.d. “madre-figlia”, nel caso di società “madre” residente esso può considerarsi implicitamente superato • a seguito della riforma 2004 dell’imposta sulle società, vige il regime interno di tassazione dei dividendi ex art. 89 D.P.R. 917/86 (esenzione 95% del dividendo percepito sotto determinate condizioni) • il regime della Direttiva “madre-figlia” trova ancora applicazione, al verificarsi dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per quanto concerne l’esenzione della ritenuta estera


Interessi DEFINIZIONE (Art. 11 Mod. OCSE) “il“iltermine termine«interessi» «interessi»designa designai iredditi redditida dacrediti creditididiogni ognitipo, tipo,garantiti garantitioono noda daipoteca ipotecaee portanti portantioono noun undiritto dirittodidipartecipazione partecipazioneagli agliutili utilidel deldebitore, debitore,ed edininparticolare particolareredditi redditida datitoli titoli del debito pubblico, da buoni ed obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni od del debito pubblico, da buoni ed obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni od obbligazioni. obbligazioni.Penali Penalirelative relativeaaritardati ritardatipagamenti pagamentinon nonsaranno sarannoconsiderate considerateinteressi interessiaiaifini finididi questo questoarticolo”. articolo”.

Modalità

Casistica

redditi redditididicapitale capitalederivanti derivantida: da: -- rapporti rapportididimutuo mutuo -- rapporti rapportididideposito deposito -- rapporti rapportididiconto contocorrente corrente -- obbligazioni obbligazionieealtri altrititoli titolisimilari similari interessi interessididiprovenienza provenienzaitaliana italianapercepiti percepitida dasoggetto soggettonon nonresidente residente interessi interessididiprovenienza provenienzaestera esterapercepiti percepitida dasoggetto soggettoresidente residente


Interessi italiani percepiti da non residenti Tassazione imponibilità in Italia (criterio di collegamento al territorio - residenza di chi eroga)

società societànon nonresidente residente senza senzastabile stabile organizzazione organizzazione

Condizioni

società societànon nonresidente residente con stabile con stabile organizzazione organizzazione


Interessi italiani percepiti da non residenti Società non residente senza stabile organizzazione Tassazione in Italia tramite l'applicazione di una ritenuta alla fonte

Caratteristiche

•• ritenuta ritenutaaatitolo titolod'imposta d'imposta •• da daoperare operareall'atto all'attodel delpagamento pagamento •• da versare il 16 del mese da versare il 16 del mesesuccessivo successivoaaquello quellodel delpagamento pagamento •• da dadichiarare: dichiarare: -- nella nelladichiarazione dichiarazionedei deiredditi redditi(Mod. (Mod.UNICO UNICO quadro quadroRZ) RZ) -- nella nelladichiarazione dichiarazionedei deisostituti sostitutid'imposta d'imposta (Mod. (Mod.770 770quadro quadroSF), SF),se seèèstato statoapplicato applicatoun un regime regimeagevolato agevolato

Convenzionale Convenzionale applicazione applicazionedidiuna unaritenuta ritenuta alla allafonte fonteininmisura misuraridotta ridotta

Regime

Ordinario Ordinario applicazione applicazionedidiuna unaritenuta ritenuta alla allafonte fontedel del12,5% 12,5%oo27% 27%

Comunitario Comunitario esenzione esenzioneda daritenuta ritenutaalla allafonte fonte


Interessi italiani percepiti da non residenti Società non residente senza stabile organizzazione Regime convenzionale

Condizioni

Effetti

Base imponibile

•• tra tral'Italia l'ItaliaeeloloStato Statodel delnon nonresidente residentedeve deveessere essere stata statastipulata stipulatauna unaConvenzione Convenzionecontro controleledoppie doppie imposizioni (Modello OCSE) imposizioni (Modello OCSE) •• lalasocietà societànon nonresidente residentedeve deveessere esserel'effettiva l'effettiva beneficiaria beneficiaria •• lalasocietà societànon nonresidente residentenon nondeve deveavere avereininItalia Italiauna una stabile stabileorganizzazione organizzazione riduzione riduzionedella dellaritenuta ritenutaalla allafonte fonte

100% 100%(clausola (clausolaanti-abuso anti-abuso--“valore “valorenormale” normale” tra trasoggetti soggettinon nonindipendenti) indipendenti)


Interessi italiani percepiti da non residenti SocietĂ non residente con stabile organizzazione Tassazione in Italia tramite il meccanismo dell'autoliquidazione (dichiarazione dei redditi) in applicazione dei seguenti criteri: - criterio dell'attrazione al reddito d'impresa - principio della competenza Condizioni

Effetti

ililcredito creditogeneratore generatoredell'interesse dell'interessedeve deveriferirsi riferirsialla allastabile stabile organizzazione organizzazione(assenza (assenzadel delrequisito requisitodell' dell'"effettiva "effettiva connessione") connessione")

esenzione esenzionedell’applicazione dell’applicazionedella dellaritenuta ritenutaalla allafonte fonte


Interessi esteri percepiti da residenti

Soggetti a tassazione in Italia con il principio della competenza Criterio dell'attrazione al reddito d'impresa (se il soggetto percipiente è una società di capitali)

Caratteristiche

•• applicazione applicazionedidieventuale eventualeritenuta ritenutaconvenzionale convenzionaleridotta ridotta •• autoliquidazione autoliquidazionedell'imposta dell'impostainindichiarazione dichiarazione •• riconoscimento riconoscimentodelle delleeventuali eventualiimposte imposteestere esteredefinitive definitive •• applicazione applicazionedidieventuale eventualeregime regimecomunitario comunitario (esenzione ritenuta nel paese fonte) (esenzione ritenuta nel paese fonte)


Royalties DEFINIZIONE (Art. 12 del Mod. OCSE) “il“iltermine termine«canoni» «canoni»designa designai icompensi compensididiqualsiasi qualsiasinatura naturacorrisposti corrispostiper perl’uso l’usooolala concessione concessioneininuso usodidiun undiritto dirittod’autore d’autoresu suopere opereletterarie, letterarie,artistiche artisticheooscientifiche scientifichecomprese comprese lelepellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni omodelli, modelli, progetti, progetti,formule formuleooprocessi processisegreti, segreti,ooper perinformazioni informazioniconcernenti concernentiesperienze esperienzedidicarattere carattere industriale, industriale,commerciale commercialeooscientifico.” scientifico.”

Modalità

Casistica

redditi redditiderivanti derivantidall'utilizzazione dall'utilizzazionedi: di: -- opere operedell'ingegno dell'ingegno -- brevetti, brevetti,marchi, marchi,formule formule -- know-how know-how royalties royaltiesdidiprovenienza provenienzaitaliana italianapercepite percepiteda dasoggetto soggettonon nonresidente residente royalties royaltiesdidiprovenienza provenienzaestera esterapercepite percepiteda dasoggetto soggettoresidente residente


Royalties italiane percepite da non residenti Tassazione imponibilità in Italia (criterio di collegamento al territorio - residenza di chi eroga)

società societànon nonresidente residentesenza senza stabile stabileorganizzazione organizzazione

Casistica

società societànon nonresidente residentecon con stabile stabileorganizzazione organizzazione


Royalties italiane percepite da non residenti Società non residente senza stabile organizzazione Tassazione in Italia tramite l'applicazione di una ritenuta alla fonte

Caratteristiche

•• ritenuta ritenutaaatitolo titolod'imposta d'imposta •• da daoperare operareall'atto all'attodel delpagamento pagamento •• da versare il 16 del mese da versare il 16 del mesesuccessivo successivoaaquello quellodel delpagamento pagamento •• da dadichiarare dichiararenella nelladichiarazione dichiarazionedei deisostituti sostitutid'imposta d'imposta(Mod. (Mod.770) 770)

Ordinario Ordinario applicazione applicazionedidiuna unaritenuta ritenuta alla allafonte fontedel del30% 30%

Regime

Convenzionale Convenzionale applicazione applicazionedidiuna unaritenuta ritenuta alla allafonte fonteininmisura misuraridotta ridotta

Comunitario Comunitario esenzione esenzioneda daritenuta ritenutaalla allafonte fonte


Royalties italiane percepite da non residenti SocietĂ non residente senza stabile organizzazione Regime ordinario

se il percipiente non è l'autore

75% 75% (in forza (in forzadidi una unacessione cessione aatitolo titolo oneroso) oneroso)

100% 100% (negli (neglialtri altricasi) casi)

Base imponibile

se il percipiente è l'autore

75% 75%


Royalties italiane percepite da non residenti Società non residente senza stabile organizzazione Regime convenzionale

Condizioni

Effetti

Base imponibile

•• tra tral'Italia l'ItaliaeeloloStato Statodel delnon nonresidente residentedeve deveessere esserestata stata stipulata stipulatauna unaConvenzione Convenzionecontro controleledoppie doppieimposizioni imposizioni (Modello (ModelloOCSE) OCSE) •• lalasocietà societànon nonresidente residentedeve deveessere esserel'effettiva l'effettivabeneficiaria beneficiaria •• lalasocietà societànon nonresidente residentenon nondeve deveavere avereininItalia Italiauna unastabile stabile organizzazione organizzazione •• riduzione riduzionedella dellaritenuta ritenutaalla allafonte fonte •• differenziazione differenziazionedella dellariduzione riduzione(per (peralcune alcuneConvenzioni) Convenzioni)

100% 100%(clausola (clausolaanti-abuso anti-abuso--“valore “valorenormale” normale”tra tra soggetti soggettinon nonindipendenti) indipendenti)


Royalties italiane percepite da non residenti SocietĂ non residente con stabile organizzazione Tassazione in Italia (senza alcuna deduzione forfettaria) tramite il meccanismo dell'autoliquidazione (dichiarazione dei redditi): - criterio dell'attrazione al reddito d'impresa - principio della competenza

Condizioni

Effetti

i ibeni benied edi idiritti dirittigeneratori generatoridei deicanoni canonidevono devonoriferirsi riferirsialla allastabile stabile organizzazione organizzazione(assenza (assenzadel delrequisito requisitodell' dell'"effettiva "effettiva connessione") connessione")

esenzione esenzionedell'applicazione dell'applicazionedella dellaritenuta ritenutaalla allafonte fonte


Royalties estere percepite da residenti Soggetti a tassazione in Italia (senza alcuna deduzione forfetaria) con il principio della competenza Criterio dell'attrazione al reddito d'impresa (se il soggetto percipiente è una società di capitali)

Caratteristiche

applicazione applicazionedidieventuale eventualeritenuta ritenutaconvenzionale convenzionaleridotta ridotta autoliquidazione autoliquidazionedell'imposta dell'impostainindichiarazione dichiarazione riconoscimento riconoscimentodelle delleeventuali eventualiimposte imposteestere esteredefinitive definitive applicazione applicazionedidieventuale eventualeregime regimecomunitario comunitario(esenzione (esenzione da daritenuta ritenutanel nelpaese paesefonte) fonte)


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Regime di esenzione da ogni imposta in Italia ai pagamenti di interessi e canoni effettuati da società o enti residenti (o stabili organizzazioni) assoggettate all’IRES a favore di società residenti in stati membri diversi, legate da particolari rapporti partecipativi. ATTENZIONE Il regime di esenzione è efficace con riferimento agli interessi ed alle royalties maturati a partire dal 1 gennaio 2004 (retrodatazione). Eventuale estensione E’ prevista l’opportunità di estendere il regime di esenzione, entro il 31/12/2006, anche ad imprese non consociate (art. 8 della Direttiva).


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Implementazione in Italia D.Lgs. n. 143 del 30 maggio 2005 Introduzione dell’art. 26-quater del D.P.R. 600/73 C.M. n. 47/E del 2 novembre 2005


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Check list operativa Pagamento di INTERESSI e CANONI

Assenza Assenzadelle dellecondizioni condizioni previste previstedal dalDecreto Decreto

Regime Regimedidiimposizione imposizione ordinario (ritenuta ordinario (ritenutaaa titolo titolodefinitivo) definitivo) differente per differente perCanoni Canonioo Interessi Interessi

Regime Regimedidiimposizione imposizione convenzionale convenzionalese selala Convenzione Convenzioneèè maggiormente maggiormentefavorevole favorevole alalContribuente Contribuente

Presenza Presenzadelle dellecondizioni condizioni previste dal Decreto previste dal Decreto

ESENZIONE ESENZIONETOTALE TOTALE


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Presupposti Oggettivi (art. 26-quater, co. 3 D.P.R. 600/73) INTERESSI Interessi derivanti da mutui, depositi, conti correnti, assistiti o meno da garanzie ipotecarie, rappresentati o meno da titoli o certificati Interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, compresi i proventi dei predetti titoli collegati all’andamento di parametri finanziari Altri proventi derivanti dalle predette fattispecie Proventi dei certificati di deposito, dei buoni fruttiferi indipendentemente dalla loro durata Proventi di ogni tipo di titolo non aventi natura partecipativa (sia i titoli di massa sia i titoli individuali)


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Presupposti Oggettivi (art. 26-quater, co. 3 D.P.R. 600/73) INTERESSI ESCLUSI Remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (Thin Capitalization) Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza Remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all’art. 44, co. 2, lettera a) del TUIR I pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore I pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso si verifica oltre i 50 anni N.B.: la direttiva prevedeva la facoltà per gli stati membri di escludere anche le penali per tardivo pagamento. L’Italia non ha optato per questa possibilità e di conseguenza le penali per tardivo pagamento fruiscono del regime di esenzione.


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Presupposti Oggettivi

(art. 26-quater, co. 3 D.P.R. 600/73)

CANONI Compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso: del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software (quest’ultimo è una NOVITA’) di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche (NOVITA’)


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Presupposti Soggettivi Soggetti pagatori SOCIETA’ Rivestire una forma societaria prevista dall’allegato A del Decreto (essere società di capitali oppure un ente pubblico che esercita attività industriale o commerciale) Residenza, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato Essere assoggettati all’Imposta sul reddito delle Società (IRES) senza fruire di alcun regime di esonero

STABILI ORGANIZZAZIONI Essere situata nel territorio dello Stato Essere soggetto passivo IRES La società non residente deve possedere i requisiti di cui art. 26-quater, c. 4, lett. a) del DPR 600/73 (residenza in uno stato membro e forma societaria come da allegato A del Decreto) Gli interessi ed i canoni erogati devono essere inerenti con l’attività svolta dalla stabile organizzazione


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Presupposti Soggettivi Società beneficiarie Per poter fruire dell’esenzione, le società beneficiarie (o la società la cui stabile organizzazione è beneficiaria) devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: Forma giuridica prevista dall’allegato A del Decreto Residenza fiscale in uno stato membro Essere soggette ad una delle imposte previste dall’allegato B del Decreto o ad imposta sostanzialmente simile (in aggiunta od in sostituzione) Gli interessi o i canoni percepiti devono essere assoggettati ad una delle imposte di cui all’allegato B Devono essere le beneficiarie effettive


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Rapporti partecipativi tra le Società (Art. 26-quater, co. 2, D.P.R. 600/73) 3 alternative: “la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento La società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento Una terza società avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4” dell’art. 26quater (residenza e soggettività passiva di imposta) “detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento medesimo”


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Rapporti partecipativi tra società

Tipologia diritto di voto

Diritto Diritto di di voto voto esercitabile esercitabile inin assemblea assemblea ordinaria ordinaria aiai sensi sensi degli degli art. art. 2364, 2364,2364-bis 2364-bisee2479-bis 2479-bisC.C. C.C. La Lapartecipazione partecipazionepuò puòessere esseredetenuta detenutasia siaaatitolo titolodidiproprietà proprietàsia siaaatitolo titolo didiun altro diritto reale un altro diritto reale La La partecipazione partecipazione deve deve essere essere detenuta detenuta ININTERROTTAMENTE ININTERROTTAMENTE da da almeno almenoun unanno anno

Holding period

Se, Se,alalmomento momentodel delpagamento, pagamento,non nonsisièèancora ancoraverificato verificatoililpresupposto presupposto temporale, temporale, ilil soggetto soggetto pagatore pagatore applicherà applicherà lala ritenuta ritenuta prescritta prescritta (interna/convenzionale) (interna/convenzionale)salva salvalalapossibilità possibilitàdel delbeneficiario beneficiariodidipresentare, presentare, una volta raggiunto il termine minimo di detenzione, istanza di rimborso una volta raggiunto il termine minimo di detenzione, istanza di rimborsoalal Centro CentroOperativo OperativodidiPescara Pescaradell’Agenzia dell’Agenziadelle delleEntrate Entrate


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE

Significato del termine “Beneficiario effettivo”

Titolarità Titolaritàdel delreddito reddito percepito percepito

Fattispecie regolate

Disponibilità Disponibilitàdel delreddito reddito percepito percepito

In sostanza la società beneficiaria non deve agire da intermediario, agente, delegato o fiduciario di un altro soggetto Per le stabili organizzazioni beneficiarie, inoltre, si ricorda che il reddito percepito deve essere inerente all’attività svolta dalla stessa


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Documentazione richiesta per fruire dell’esenzione (art. 26-quater, co. 6, D.P.R. 600/73) Chi produce i documenti

lalasocietà societàoolalastabile stabileorganizzazione organizzazionebeneficiaria beneficiaria

A chi si consegnano

alla allasocietà societàooalla allastabile stabileorganizzazione organizzazioneche cheeffettua effettuaililpagamento pagamento

Entro quale termine

Entro Entrolaladata datadidieffettuazione effettuazionedel delpagamento pagamentodegli degliinteressi interessioocanoni canoni

validità

Periodo di conservazione

11anno anno Fino Fino alla alla scadenza scadenza dei dei termini termini per per l’accertamento l’accertamento del del periodo periodo didi imposta impostainincorso corsoalla alladata datadel delpagamento pagamento


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Documentazione richiesta per fruire dell’esenzione (art. 26-quater, c. 6, del D.P.R. n. 600/73)

COSA PRODURRE

Attestazione Attestazionedalla dallaquale qualerisulti risultilalaresidenza residenzafiscale fiscaledella dellasocietà società beneficiaria o l’esistenza della stabile organizzazione beneficiaria beneficiaria o l’esistenza della stabile organizzazione beneficiaria nello nelloStato Statomembro. membro.La Ladocumentazione documentazionedev’essere dev’essererichiesta richiestaalle alle autorità fiscali dello Stato in cui risiede la beneficiaria o è situata autorità fiscali dello Stato in cui risiede la beneficiaria o è situatalala stabile stabileorganizzazione. organizzazione.

Autocertificazione Autocertificazioneda daparte partedel delbeneficiario beneficiariodidipossesso possessodei deirequisiti requisiti soggettivi soggettivi


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Norme anti-elusive 1. Qualora l’importo corrisposto sia superiore al valore normale (art. 110, c. 2, del TUIR), l’eccedenza non usufruisce dell’esenzione. 2. Se il pagamento degli interessi o canoni è effettuato a favore di un soggetto controllato direttamente o indirettamente da soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea non si applica l’esenzione dall’applicazione della ritenuta (art. 37-bis, lett. f-ter, del D.P.R. n. 600/73) * (*): In tale ipotesi è prevista la possibilità da parte del contribuente di interpellare preventivamente l’Amministrazione finanziaria (interpello antielusivo)


Interessi e Royalties Direttiva n. 2003/49/CE Rimborso delle ritenute Le ritenute su interessi e royalties maturati e pagati dal 01/01/2004 al 26/07/2005 possono essere chieste a rimborso direttamente al sostituto d’imposta (soggetto erogante), che recupererà le ritenute restituite tramite il meccanismo della compensazione con modello F24 I codici tributo (R.M. n. 178 del 23/12/2005) da utilizzare per la compensazione sono: - 6787 per gli interessi e - 6788 per i canoni L’anno di riferimento da indicare in F24 è quello della restituzione al beneficiario Non si applica il limite di Euro 516.456,90 all’utilizzo del credito di imposta Le Le ritenute ritenute subite, subite, ma ma non non dovute, dovute, su su pagamenti pagamenti effettuati effettuati oltre oltre lala data data del del 26/07/2005 26/07/2005 possono possono essere chieste a rimborso all’Amministrazione finanziaria, che provvederà a liquidarle entro essere chieste a rimborso all’Amministrazione finanziaria, che provvederà a liquidarle entro un un anno (art. 38 D.P.R. 602/73) anno (art. 38 D.P.R. 602/73) NB: Specifica indicazione nel modello 770


Interessi e Royalties NOVITA’ Ritenute su canoni attrezzature industriali, commerciali o scientifiche Situate nel territorio dello stato Ferma restando l’eventuale esenzione di cui all’art. 26-quater D.P.R. 600/73: “è operata una ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 30%, sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali, o scientifiche, sempre che le attrezzature si trovino nel territorio dello Stato” Uso o concessione in uso

non noncicisisiriferisce riferiscead aduna unaprestazione prestazionedidiun unservizio servizio(facere) (facere)ma maalla allacessione cessioneinin uso uso(dare) (dare)

Ubicazione (Territorialità)

èèrichiesta richiestaubicazione ubicazioneprevalente prevalente(maggior (maggiorparte partedel deltempo) tempo)nel nelterritorio territoriodello dello Stato Stato

Base imponibile

lalabase baseimponibile imponibileèècostituita costituitadal dalcompenso compensocorrisposto, corrisposto,senza senzariconoscimento riconoscimento né della deduzione forfetaria del 25% come sui “beni immateriali” né della deduzione forfetaria del 25% come sui “beni immateriali” né né della della deduzione delle spese inerenti analitiche. deduzione delle spese inerenti analitiche.


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