Mdt 2013 le operazioni straordinarie internazionali

Page 1

La fusione e la scissione transfrontaliere: profili contabili e fiscali

Dott. Ignazio La Candia Milano, 28 gennaio 2014

Master in Diritto Tributario dell’Impresa Anno Accademico 2013/2014


Fonti normative UE Direttiva 90/434/CEE

Direttiva 2005/19/CE

Direttiva 2005/56/CE - (fusione transfrontaliera delle societĂ di capitali)

Direttiva 2009/133/CE - (di rifusione alla Direttiva 90/434/CEE)

2


Fonti normative UE Direttiva 90/434/CEE Approvata dopo 20 anni dalla prima proposta di Direttiva. Trasposta nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 544/1992, rifuso nel TUIR. Ha rappresentato il primo intervento del Legislatore comunitario nel settore dell’imposizione diretta, con l’obiettivo di: creare all’interno dell’UE un regime fiscale “analogo” a quello interno; rimuovere le distorsioni/svantaggi di natura fiscale. Caratteristica comune delle operazioni ivi previste regime di neutralità e continuità dei valori fiscali; non è previsto nessun requisito per i soci delle società coinvolte.

3


Fonti normative UE Direttiva 90/434/CEE Dopo la sua approvazione, la Commissione UE aveva evidenziato: il suo limitato ambito applicativo; la mancanza di norme civilistiche comunitarie per le operazioni straordinarie UE; la difformitĂ per quanto concerne il suo recepimento nelle singole Legislazioni nazionali.

4


Aspetti civilistici: osservazioni Le operazioni di riorganizzazione internazionale sono state a lungo impedite non tanto per motivi fiscali, quanto piuttosto per motivi civilistici. Mentre in Italia tali operazioni erano ammissibili in linea con l’art. 25 della Legge n. 218/95, all’estero taluni Paesi (come, ad esempio, il Lussemburgo), “impedivano” tali operazioni - Cfr. ECJ, Sentenza del 13 dicembre 2005, C411/03 (SEVIC Systems) 5


Aspetti civilistici: osservazioni CONDIZIONI PER LA NEUTRALITÀ

Obbligatorio trasferimento della totalità del patrimonio attivo e passivo della società incorporata a favore della società incorporante

6

Obbligatoria estinzione, senza liquidazione, della società incorporata nella società incorporante


Fonti normative UE Direttiva 2009/133/CEE Scopo della Direttiva: «Le fusioni, le scissioni, le scissioni parziali, i conferimenti d’attivo e gli scambi d’azioni che interessano società di Stati membri diversi possono essere necessari per porre in essere nella Comunità condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e per garantire in tal modo il buon funzionamento di tale mercato interno. Tali operazioni non dovrebbero essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti, in particolare, dalle disposizioni fiscali degli Stati membri.» (secondo Considerando)

Ambito oggettivo: Fusione Scissione Conferimento di aziende Permuta e conferimento di azioni o quote

Ambito soggettivo: Forma giuridica di cui all’allegato I, parte A Assoggettamento, senza possibilità di opzione (e senza esenzione), ad imposte di cui all’allegato I, parte B. Residenza in uno degli Stati della UE (no residenza pattizia extra-UE)

7


Fonti normative UE Direttiva 2009/133/CE Profilo soggettivo (due o più) società di capitali avente una delle forme giuridiche enumerate nell’Allegato I, parte A; residenza fiscale UE non è richiesto che le società siano fiscalmente residenti nello stesso Stato membro che ne disciplina la forma giuridica (ad es., beneficia della Direttiva una società di capitali francese con sede amministrativa, e dunque residenza fiscale, in un altro Stato UE); Assoggettamento*, senza possibilità di opzione o esonero, ad una delle imposte sui redditi “o qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopra elencate” elencate nell’Allegato I, parte B. * inteso come pagamento in concreto di imposte e non come mera soggettività passiva.

8


Fonti normative UE Direttiva 2009/133/CE Profilo oggettivo la Direttiva si applica alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti d’attivo, scambi di azioni, trasferimenti di sede.

Si applica indistintamente “a tutte le operazioni a prescindere dai loro motivi, siano essi finanziari, economici o puramente fiscali� - Cfr. ECJ, Sentenza del 17 luglio 1997, C-28/95 (Leur-Bloem)

9


Fonti normative UE Direttiva 2009/133/CE: le operazioni contemplate FUSIONE propria per incorporazione con concambio per incorporazione con annullamento SCISSIONE totale parziale (non prevista nella Direttiva 90/434/CEE) CONFERIMENTO D’ATTIVO SCAMBIO DI AZIONI TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE

10


Le operazioni straordinarie internazionali nella disciplina del TUIR

11


Operazioni straordinarie internazionali: disciplina del TUIR Articolo 178

operazioni e condizioni

(negli artt. 178 e ss. del TUIR sono state trasfuse le disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544) N.B: gli artt. 178 e ss. del TUIR si applicano, a determinate condizioni, anche alle operazioni poste in essere tra soggetti non residenti in Italia relativamente a S.O. italiane oggetto di tali operazioni.

Articolo 179

12

regime di neutralitĂ fiscale


Operazioni straordinarie internazionali: disciplina del TUIR

Articolo 180

riserve in sospensione d’imposta

Articolo 181

perdite fiscali

13


Ambito di applicazione (art. 178 TUIR) FUSIONI (comma 1, lett. a) tra S.p.A., S.a.p.A., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri UE, purché: non si considerino, ai sensi di un DTT, residenti fuori della Comunità; siano appartenenti alle categorie indicate nella tabella A allegata al D. Lgs. 544/1992; siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al D. Lgs. 544/1992 senza possibilità di opzione; nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non deve superare il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta.

14


Ambito di applicazione (art. 178 TUIR) SCISSIONI TOTALI (comma 1, lett. b) trasferimento dell’intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nell’art. 178 TUIR, comma 1, lett. a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato UE diverso da quello del primo; assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso; il soggetto scisso o almeno uno dei beneficiari residenti nel territorio dello Stato; la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario deve essere costituita da aziende o complessi aziendali del soggetto conferente; nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non deve essere superiore al 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta.

15


Ambito di applicazione (art. 178 TUIR) SCISSIONI PARZIALI (comma 1, lett. b-bis) trasferimento di una o più aziende/complessi aziendali di uno dei soggetti indicati nell’art. 178 TUIR, comma 1, lett. a) a uno o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato UE diverso da quello del primo; il soggetto scisso deve mantenere almeno un’azienda o un complesso aziendale; assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote del soggetto/soggetti beneficiari secondo un criterio proporzionale; il soggetto scisso o uno dei beneficiari deve essere residente nel territorio dello Stato; nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non deve essere superiore al 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta.

16


Ambito di applicazione (art. 178 TUIR) OPERAZIONI RELATIVE A S.O. (comma 1, lett. d) NeutralitĂ fiscale, con riferimento alle

operazioni poste in essere tra i soggetti indicati nell’art. 178 TUIR, comma 1, lett. a) non residenti nel territorio dello Stato aventi ad oggetto; stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Cfr. R.M. n. 470/2008; n. 42/2008; n. 175/2009. 17


Regime di neutralitĂ fiscale

18


Regime di neutralità fiscale Sia la norma comunitaria sia la normativa nazionale sono ispirate dai principi della: NEUTRALITÁ FISCALE (l’operazione è inidonea a concretare il presupposto di imponibilità delle plusvalenze relative ai beni oggetto di fusione - cfr. Cassazione, Sentenza n. 4382/1986) CONTINUITÁ DEI VALORI FISCALI DEI BENI TRASFERITI

Il regime di neutralità fiscale opera LIMITATAMENTE e nella MISURA in cui gli elementi patrimoniali trasferiti a seguito dell’operazione risultino confluiti/effettivamente connessi ad una stabile organizzazione della società incorporante (beneficiaria) situata nello Stato della società incorporata (scissa).

19


Principio di neutralità fiscale

FR 1

ITA 1 INCORPORATA

INCORPORANTE

S. O. ITA 1

FR 1

ITA 1 SCISSA

BENEFICIARIA

S. O. ITA 1

20


Interpretazione estensiva del principio di neutralità fiscale R.M. n. 470/2008 Il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 172 del TUIR non deve intendersi applicabile alle sole fusioni cui partecipano soggetti residenti (c.d. “fusioni nazionali”) e alle fusioni per le quali può trovare applicazione la disciplina comunitaria recepita negli artt. da 178 a 181 del TUIR (c.d. “fusioni intracomunitarie”), ma anche alle fusioni che implicano il coinvolgimento (anche o soltanto) di soggetti non residenti. CONDIZIONI: l’operazione deve presentare caratteristiche giuridiche idonee a consentire la sua qualificazione alla stregua di fusione, così come definita dalla legislazione civilistica italiana; i soggetti coinvolti devono avere una forma giuridica analoga a quella prevista per le società di diritto italiano; l’operazione deve produrre effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.

21


Principio di neutralità fiscale

R.M. n. 152/2008 La disciplina delle operazioni straordinarie contenuta nel TUIR è basata sul presupposto che le società o gli enti interessati dall’operazione producano reddito d’impresa derivante dall’esercizio di imprese commerciali.

Come va letta tale interpretazione ministeriale con riferimento alle holding? (cfr. slide 40)

22


Principio di neutralità fiscale: esisitenza SO post- fusione R.M. n. 21/2009 In Italia deve sussistere una stabile organizzazione, ai sensi dell’art. 162 TUIR. In caso contrario, non si applica il regime di neutralità fiscale.

l’attività della società italiana, non configurandosi post-operazione come una S.O., non consentiva il beneficio della neutralità fiscale dell’operazione (cfr. anche R.M. n. 141/2008 e n. 175/2009)

23


Principio di neutralità fiscale R.M. n. 162/2008 Secondo l’art. 2, comma terzo, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 non si considerano cessioni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.

In forza del richiamo di cui all’art. 3, comma quarto, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972 le menzionate operazioni non sono considerate nemmeno prestazioni di servizi.

24


Fusione internazionale e Direttiva Madre - Figlia D.R.E. Emilia Romagna 21 febbraio 2000, n. 8996 (cfr. anche ASSONIME, Circolare 63/1964) società francese (FR 2), controllante di una società italiana, incorporata in altra società francese (FR1) - operazione di fusione avvenuta in Francia. FR (1)

FR (2)

IT

25

IL PERIODO DI DETENZIONE DELLA PARTECIPAZIONE MATURATO DA FR (2) NELLA SOCIETÁ ITALIANA IT SI AGGIUNGE A QUELLO MATURATO DA FR (1) SENZA ALCUNA INTERRUZIONE SE LA LEGISLAZIONE CIVILISTICA FRANCESE DISCIPLINA LA FUSIONE COME SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE. IN CASO CONTRARIO, L’OPERAZIONE DI FUSIONE INTERROMPE IL PERIODO DI DETENZIONE E PRESSO FR (1) INIZIA A DECORRERE UN NUOVO PERIODO.


Temi di interesse

26


Riserve in sospensione di imposta

Normativa di riferimento: Art. 13, comma 1, Direttiva 2009/133/CE Art. 180 TUIR

27


Riserve in sospensione di imposta I fondi in sospensione di imposta iscritti nell’ultimo bilancio

della società fusa o incorporata residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione (in Italia) del soggetto non residente nella misura in cui non sono stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione medesima. Cfr. ECJ, 6 settembre 2012, C-380/11 (“DI.VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SAPA”) 28


Le perdite fiscali

Normativa di riferimento: Art. 13, comma 2, Direttiva 2009/133/CE Art. 181 TUIR

29


Le perdite fiscali

Le perdite fiscali sono ammesse in deduzione alle

condizioni e nei limiti di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR

proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla SO localizzata nel territorio dello Stato risultante dall’operazione e nei limiti di detta differenza. 30


Le perdite fiscali: esempio

INCORPORATA: P.N.= 100. A seguito della fusione, il 40% del P.N.

confluisce nel fondo di dotazione della S.O. PERDITE (110): il 40% di tali perdite - 44 (40%@110) - è di

pertinenza della S.O., ma nel limite del suo fondo di dotazione

PERDITE RIPORTABILI DALLA S.O.: 40

31


Riporto delle perdite

PRIMO PARAMETRO – LIMITE PROPORZIONALITÁ

PATRIMONIALE (non indicato nella Direttiva)

R.M. n. 66/2007:

questa norma (di sistema) non è antielusiva e, pertanto, non può essere disapplicata mediante interpello preventivo, ex. art. 37bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973.

32


Riporto delle perdite

SECONDO PARAMETRO - PARAMETRO LIMITATIVO riporto delle perdite alle condizioni e nei limiti di cui

all’art. 172, comma 7, TUIR (art. 173, comma 10, TUIR) R.M. n. 66/2007

disposizione antielusiva disapplicabile con la procedura di interpello disapplicativo. 33


Riporto delle perdite R.M. n. 66/2007 “L’articolo 181 del TUIR nella parte in cui richiama il disposto di cui

all’art. 172, comma 7, del TUIR è norma che si rende applicabile solo quando le operazioni transnazionali in esame comportano (come nel caso delle fusioni e delle scissioni nazionali) una integrazione di attivi di soggetti diversi [compensazione intersoggettiva tra redditi e perdite di fonte italiana], come tali già esistenti nel territorio dello Stato. Situazione che, come detto, si verifica quando il soggetto non residente già dispone di una o più stabili organizzazioni i cui attivi si integreranno - fiscalmente - con quelli della società residente che viene incorporata”. “Ai fini della concreta applicazione della norma, dopo aver verificato

il limite di cui al punto 1), si applicherà l’ulteriore limite del comma 7 dell’art. 172…”

34


Riporto delle perdite: sintesi R.M. n. 66/2007 Riporto perdite in proporzione al patrimonio effettivamente connesso alla S.O. Norma di sistema, non antielusiva – Non disapplicabile con interpello 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973. Rinvio al 172(7) entro PN (rectius, fondo di dotazione) della S.O. se indici di vitalità . Norma antielusiva, non di sistema – Disapplicabile con interpello 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973.

35


Incorporazione della branch Articolo 10 della Direttiva 434/90/CEE: “Qualora, fra i beni conferiti all'atto di una fusione, di una scissione o di un conferimento di attivo, figuri una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, questo Stato rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione.” (par. 1) “Lo Stato in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato a cui appartiene la società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se il primo [lo Stato in cui è situata la stabile organizzazione] fosse lo Stato della società conferente”. (par. 2) La Direttiva 2005/19/CEE aggiunge il seguente ultimo periodo dell’art. 10, paragrafo 1: “Le presenti disposizioni si applicano anche qualora la stabile organizzazione si trovi nello Stato membro in cui è residente la società beneficiaria.”

36


Stabile organizzazione post-operazione: effettiva connessione versus confluenza dei beni della S.O.

Nella Direttiva il principio di neutralità fiscale opera

limitatamente agli “elementi dell’attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione” richiesta connessione di tipo funzionale. Art. 179, comma 6, TUIR: “si considerano realizzati al valore

normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale….non confluiti…. in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato….” è sufficiente l’iscrizione di tali beni nell’attivo della S.O. 37


Valore fiscale di ingresso dei beni: prassi amministrativa R.M. 30 marzo 2007, n. 67/E R.M. 5 agosto 2008, n. 345/E R.M. 12 agosto 2005, n. 123/E R.M. 21 febbraio 2005, n. 22/E (IVA di gruppo)

38


Exit tax: interpetazioni ECJ

Sentenza ECJ del 11 marzo 2004, C-9/02 (De Lasteyrie du Saillant) Sentenza ECJ del 7 settembre 2006, C-470/04 (N) Sentenza ECJ del 29 novembre 2011, C-371/10 (National Grid Indus BV)

39


Effetti post-restructuring: permanenza in Italia di una holding Il regime di neutralità fiscale dovrebbe trovare applicazione anche qualora a seguito dell’operazione permane una holding in Italia

A condizione che questa eserciti un’attività di interferenza, diretta o indiretta - nella gestione delle partecipate - cfr. ECJ, 20 giugno 1991, C-60/90 (Polysar Investments); ECJ, 14 novembre 2000, C-142/99 (Floridienne SA e Berginvest SA).

40


Fusione transfrontaliera in uscita: retrodatazione fiscale

Retrodatazione fiscale 1/1

30/6 Efficacia fusione

Il reddito prodotto in tale periodo viene attribuito alla società incorporante non residente

31/12

È come se l’incorporante non residente operasse mediante una S.O. in Italia dall’inizio dell’esercizio

Dovrebbe ritenersi ammissibile, dal momento che non si verifica alcuna modifica del regime di territorialità dell’imposizione reddituale, a condizione che tutti i beni della società incorporata residente confluiscano nella S.O. “supersite” della società incorporante non residente.

41


Fusione transfrontaliera in entrata: retrodatazione fiscale Parte della dottrina la ritiene ammissibile, a condizione che la data di efficacia giuridica della fusione ricada nella prima metà dell’esercizio della società incorporata non residente.

Tale conclusione si basa, sul piano sistematico, sulla assimilazione (sostanziale) della retrodatazione fiscale di una fusione transfrontaliera in entrata al trasferimento in Italia della sede di una società estera in regime di continuità giuridica, seguita dalla fusione domestica tra le due società (cfr. Relazione Illustrativa al D. Lgs. n. 199/2007, di recepimento della Direttiva 2005/19/CE).

42


OPERAZIONI STRAORDINARIE INTERNAZIONALI ED ELUSIONE FISCALE: ALCUNE RIFLESSIONI

43


Clausole antiabuso

Art. 15 Direttiva 2009/133/CEE rifiuto di applicazione della Direttiva quando: l’obiettivo principale o uno degli obiettivi principali è l’elusione o l’evasione fiscale, ovvero post operazione non vengono più soddisfatte le condizioni richieste per la rappresentanza dei lavoratori negli organi della società, secondo le modalità applicabili prima dell’operazione.

44


Art. 37-bis D.P.R. 600 e abuso del diritto: confronto 37-bis D.P.R. 600/1973 NORMA A TUTELA DEL CONTRIBUENTE si applica in certe condizioni: assenza di valide ragioni economiche; aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario; ottenimento di un vantaggio fiscale altrimenti indebito. si applica nel caso vengano poste in essere determinate operazioni (elencate nel comma 3); procedura da seguire; interpello preventivo.

45

ABUSO DEL DIRITTO MANCANZA DELLA NORMA APPLICATIVA TRIBUTARIA DI RIFERIMENTO (La Corte di Cassazione ha operato un rinvio ai principi costituzionali di progressività e di capacità contributiva)

si applica a tutte le operazioni, nonché anche a singoli atti; non c’è procedura da seguire; non c’è possibilità di interpello.


Progetto di delega fiscale al Governo Art. 5: Disciplina dell’abuso del diritto ed elusione fiscale Revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso e coordinamento con le Raccomandazioni della Commissione Europea (doc. n. 2012/772/UE). a)

Definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta; b) Garantire la libertà di scelta del contribuente delle operazioni e considerarne lo scopo; c) Inopponibilità degli strumenti giuridici e disconoscimento del risparmio d’imposta; d) Disciplina dell’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria; e) Formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell’accertamento fiscale; f) Garantire un efficace contraddittorio con l’Amministrazione Finanziaria e la salvaguardia del diritto di difesa.

46


Nozione di valide ragioni economiche Nozione di VALIDA RAGIONE ECONOMICA – ECJ, 17 luglio 1997, C28/95 (“Leur Bloem”)

“Tuttavia, per accertare se l'operazione che s'intende effettuare abbia un tale obiettivo, le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, ad un esame globale dell'operazione (§41) …. una fusione o una ristrutturazione effettuata sotto forma di uno scambio di azioni che coinvolge una società holding appena costituita, che non possiede quindi alcuna impresa, può essere considerata come se fosse stata effettuata per valide ragioni economiche …. Non è nemmeno escluso, anche se ciò può costituire un indizio di frode o di evasione fiscale, che una fusione per scambio di azioni mirante a configurare una determinata struttura per un periodo limitato, e non in maniera duratura, possa perseguire valide ragioni economiche (§ 42) …. La nozione di valida ragione economica ai sensi dell'art. 11 della direttiva deve essere interpretata nel senso che trascende la ricerca di un'agevolazione puramente fiscale come la compensazione orizzontale delle perdite. (§ 48 c)” 47


Abuso del diritto - ECJ, Leading case Sentenza ECJ del 21 febbraio 2006, C-255/02 (Halifax) “Perché possa parlarsi di comportamento abusivo, le operazioni controverse devono, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della sesta direttiva e dalla legislazione nazionale che la traspone, procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito da quelle stesse disposizioni.” - (Punto 86)

Cass. n. 8772/2008 “In tale Sentenza la Corte di Lussemburgo ha elaborato una nozione di abuso in modo del tutto autonoma dalle ipotesi di frode, richiedendo che le operazioni, pur realmente volute e immuni da rilievi di validità, devono avere "essenzialmente lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale." - (Punto 86)

Cfr. ECJ, 5 luglio 2007, C-321/05 (Kofoed) soltanto in via eccezionale e in casi particolari gli Stati membri possono rifiutare di applicare in tutto o in parte le diposizioni della Direttiva, ovvero revocarne i benefici.

48


ECJ, 10 novembre 2011, Causa C-126/10, Foggia, Sociedade Gestora de Participações Sociais SA Nel caso di un’operazione di fusione tra due società di uno stesso gruppo, può costituire una presunzione che tale operazione non è stata effettuata per valide ragioni economiche ai sensi di tale disposizione il fatto che al momento dell’operazione di fusione: la società incorporata non esercita alcuna attività; non detiene alcuna partecipazione finanziaria; si limita a trasferire alla società incorporante solo perdite fiscali di importo elevato e di origine indeterminata,

anche se tale operazione ha un effetto positivo in termini di economia di costi strutturali per tale gruppo.

49


Le ristrutturazioni societarie internazionali e l’elusione fiscale R. M. n. 200/2000

Le ragioni economiche sottese all’operazione sono state così rappresentate dalla società istante: “Il rafforzamento della posizione di primato in tali settori [settore della fotonica] … ha imposto … drastiche scelte strategiche e repentini mutamenti degli obiettivi di breve e medio periodo; tali scelte sono generalmente contraddistinte da dismissioni di rami aziendali divenuti meno competitivi sul mercato mondiale e pertanto meno strategici per le politiche industriali del gruppo. Tali dismissioni sono infatti dettate dall’impossibilità di competere in settori contraddistinti da forte concentrazione … e da costi di ricerca e sviluppo estremamente elevati anche a causa della rapida obsolescenza della tecnologia.”

50


Le ristrutturazioni societarie internazionali e l’elusione fiscale R. M. n. 200/2000

Sono stati giudicati come potenzialmente elusivi: il conferimento intracomunitario che si è concluso con un’operazione di cessione di partecipazioni in un Paese che adotta il regime della participation exemption; la temporaneità dell’unione delle strutture societarie; la contiguità temporale e l’interdipendenza logica delle operazioni.

51


R.M. n. 200/2000: osservazioni

Le ragioni sottese all’operazione ben costituivano valide ragioni economiche della complessa riorganizzazione posta in essere dal gruppo.

Se la società non avesse dimostrato che nessun risparmio di imposta sarebbe stato comunque realizzato l’operazione medesima sarebbe stata considerata elusiva.

52


Le scissioni internazionali e l’elusione fiscale Scissione parziale con trasferimento di immobili (SPIN-OFF) TEMA DELLA (PRESUNTA) ELUSIVITÀ

TRASFORMAZIONE di beni di primo grado (beni immobili) in beni di secondo grado (partecipazioni) attraverso una società veicolo, al fine di procedere ad un successivo trasferimento della partecipazione da un soggetto ad un altro, scontando un diverso regime di tassazione. Cfr., tra gli altri, i Pareri del Comitato Consultivo del 24 febbraio 2005, n. 5, e del 19 gennaio 2005, n. 1 (CONDIZIONI PER LA NON ELUSIVITÀ: continuità di valori fiscali e compagine sociale immutata).

53


Scissione (Spin-Off immobiliare) Parere n. 13/2005 del Comitato Consultivo per le norme antielusive

Il gruppo è composto da una filiera di holding e sub-holding;

Gamma, controllata dal socio olandese (Olanda Uno), intende scindere (scissione parziale proporzionale) il proprio ramo immobiliare a favore di Delta;

Olanda Uno cede la partecipazione in Delta a favore di Olanda Due;

Olanda Due, acquirente della partecipazione in Delta, loca alcuni immobili a Olanda Uno.

54


Scissione (Spin-Off immobiliare)

OLANDA 1

OLANDA 2

100%

100% locazione

Gamma (produzione)

55

Delta (immobili)


Scissione (Spin-Off immobiliare)

L’operazione è stata ritenuta elusiva perché: volta ad ottenere un indebito risparmio d’imposta; l’unico obiettivo dell’operazione è stato quello di far circolare le partecipazioni (beni di secondo grado), anziché gli immobili (beni di primo grado), beneficiando in tal modo di una tassazione più mite; la cessione estero su estero della partecipazione ha permesso di realizzare una plusvalenza esente da tassazione.

56


Scissione parziale R. M. n. 33/2001 I soci della società K intendono cedere il ramo d'azienda relativo all'attività produttiva, attraverso: la scissione parziale della Società; l'attribuzione del ramo d'azienda a J (società di nuova costituzione); la successiva cessione totale o parziale delle quote di partecipazione di J alla società Z.

57


Scissione parziale

Socio svizzero

Socio residente

cessione Società Z 100%

Società K (gestione patrimonio immobiliare)

58

Società J (produzione)

Segue...


Scissione parziale

L’operazione di scissione astrattamente considerata non è elusiva, ma lo può essere il suo utilizzo nel contesto di un più ampio disegno privo di valide ragioni economiche che, aggirando le regole poste dall’ordinamento, sia diretto ad ottenere un indebito risparmio di imposta. Deve escludersi la sussistenza di valide ragioni economiche ogniqualvolta l’operazione di scissione, inserita nel contesto di un disegno più ampio, è finalizzata esclusivamente alla creazione di una società contenitore destinata ad accogliere beni da far circolare successivamente sotto forma di partecipazioni, in tal modo aggirando le regole poste dal sistema in ordine alla tassazione delle plusvalenze sulle cessioni dei beni. 59 segue...


Scissione parziale “Si ritiene necessario confrontare il trattamento fiscale della fattispecie prospettata con quello dell’ipotesi alternativa della cessione diretta del ramo d’azienda e della successiva distribuzione ai soci del dividendo sugli utili generati dall’operazione di cessione.” Share deal

Asset deal

• Nei confronti del socio di minoranza (svizzero), in assenza di una stabile organizzazione in Italia, la plusvalenza sulla cessione della quota di partecipazione realizzata in Italia, in base al disposto dell’articolo 13, comma 3, della Convenzione sulla doppia imposizione in vigore tra l’Italia e la Svizzera, sarà imponibile soltanto nello Stato di residenza

• Nell’ipotesi alternativa di cessione di ramo d’azienda e della successiva distribuzione dei dividendi ai soci, il dividendo attribuito al socio svizzero sarebbe assoggettato in Italia a una ritenuta a titolo di imposta del 27%

60


ASPETTI CONTABILI

61


Retrodatazione contabile della fusione transfrontaliera

Retrodatazione contabile

è esplicitamente ammessa dall’art. 5, comma 1, lettera e) della Direttiva 2005/56/CE (X Direttiva societaria), nonché dall’art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, di recepimento della Direttiva in Italia (il quale rinvia all’articolo 2501-ter C.C.) 62


Fusione transfrontaliera - aspetti contabili

La direttiva non disciplina i disavanzi, nĂŠ da annullamento, nĂŠ da concambio

63


Fusione transfrontaliera - aspetti contabili DISAVANZO DA ANNULLAMENTO Società A incorporante

Attività Crediti Part.

100 1.000

Passività CS Debiti

800 300

Società B incorporata posseduta al 100% Attività Crediti Imm.

1.000 900

Passività CS Debiti

300 1.600

Società A post fusione

Attività Crediti 1.100 Imm. 900 Disavanzo(*) 700

Passività CS Debiti

800 1.900

(*) Valore partecipazione in B (1000) – Patrimonio Netto di B (300)= Disavanzo di annullamento (700)

64


Fusione transfrontaliera - aspetti contabili AVANZO DA ANNULLAMENTO Società A incorporante

Attività Crediti Part.

100 1.000

Passività CS Debiti

800 300

Società B incorporata posseduta al 100%

Attività Crediti Imm.

800 700

Passività CS Debiti

1.300 200

Società A post fusione

Attività Crediti Imm.

900 700

Passività CS 800 Debiti 500 Avanzo(*) 300

(*) Valore partecipazione in B (1000) – Patrimonio Netto di B (1300)= Avanzo di annullamento (300)

65


Disavanzo - aspetti contabili

Disavanzo da annullamento e disavanzo da concambio: imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo

per la differenza (se sussistono determinate condizioni) ad avviamento

66


Fusione transfrontaliera - aspetti contabili

Aumento di capitale sociale dell’incorporante

Aumento di capitale sociale dell’incorporante

67

>

Corrispondente patrimonio netto contabile dell’incorporata

DISAVANZO DA CONCAMBIO

<

Corrispondente patrimonio netto contabile dell’incorporata

AVANZO DA CONCAMBIO


Scissione transfrontaliera - aspetti contabili

Costo partecipazione annullata

Costo partecipazione annullata

68

>

Corrispondente patrimonio netto contabile “assegnato”

DISAVANZO DA ANNULLAMENTO

<

Corrispondente patrimonio netto contabile “assegnato”

AVANZO DA ANNULLAMENTO


Scissione transfrontaliera - aspetti contabili

Aumento di capitale sociale della beneficiaria

Aumento di capitale sociale della beneficiaria

69

>

Corrispondente patrimonio netto contabile “assegnato”

DISAVANZO DA CONCAMBIO

<

Corrispondente patrimonio netto contabile “assegnato”

AVANZO DA CONCAMBIO


Contatti Grazie per l’attenzione Ignazio La Candia Studio Pirola, Pennuto Zei & Associati Fisso: 02/66.99.54.70 Mobile: 349/3725570 Mail: ignazio.la.candia@studiopirola.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.