La Direttiva del 17 febbraio 2005, 2005/19/CE, relativa alle operazioni di riorganizzazione societaria transfrontaliere di Ignazio La Candia Fondazione dei Dottori Commercialisti Milano
Il Consiglio UE il 17 febbraio 2005 ha approvato la Direttiva 2005/19/CE che ha modificato la Direttiva del 23 luglio 1990, n. 90/434/CE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi. A seguito delle modifiche, il titolo della Direttiva n. 90/434/CEE è stato sostituito dal seguente: “Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri”. Di seguito vengono analizzate le maggiori novità introdotte dalla Direttiva in esame. Ampliamento ambito soggettivo L'elenco delle società a cui si applica la Direttiva è stato ampliato in modo da includere anche: • la Società Europea (SE); • la Società Cooperativa Europea (SCE). Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE Qualora una SE o una SCE: • trasferisca la propria sede sociale da uno Stato Membro ad un altro, ovvero; • in concomitanza con questo, perda la residenza fiscale in un Paese, avendo eletto la stessa in altro Stato Membro, non si ha tassazione, nello Stato Membro dal quale è stata trasferita la residenza, delle plusvalenze risultanti dagli elementi dell’attivo e del passivo della società, i quali rimarranno effettivamente connessi con una stabile organizzazione della SE o della SCE situata nello Stato membro in cui era residente prima del trasferimento medesimo. Il trasferimento della sede sociale di una SE o di una SCE non comporta di per sé la tassazione del reddito, degli utili o delle plusvalenze dei soci di questa, salvo che gli utili non siano stati derivati dalla successiva cessione dei titoli rappresentativi del capitale sociale della SE o SCE in oggetto. La scissione parziale (Spin-off) La Direttiva 2005/19/CE ha incluso nell’elenco delle operazioni a cui essa si applica anche la scissione parziale, ossia l’operazione mediante la quale una società trasferisce, senza sciogliersi e mantenendo almeno un ramo di attività, uno o più rami di attività a una o più società preesistenti o di nuova costituzione, mediante l'assegnazione ai propri soci, secondo un criterio proporzionale, di titoli rappresentativi del capitale sociale delle società beneficiarie del conferimento ed eventualmente di un saldo in contanti non superiore al 10
per cento del valore nominale ovvero, in mancanza di questo, della parità contabile di tali titoli. L’assegnazione ai soci della società conferente di titoli rappresentativi del capitale sociale del soggetto beneficiario, a seguito della scissione parziale, non deve di per sé comportare l’imposizione sul reddito, sugli utili o sulle plusvalenze conseguite dai soci medesimi, salva l’ipotesi in cui questi attribuiscano ai titoli ricevuti un valore fiscale superiore a quello che detti titoli avevano immediatamente prima della scissione parziale. Partecipazione della società beneficiaria nel capitale della società conferente Qualora la società beneficiaria detenga una partecipazione nel capitale del soggetto conferente, le plusvalenze conseguite dalla prima a seguito dell’annullamento di detta partecipazione non saranno soggette a tassazione. Detta disposizione potrà essere derogata dallo Stato Membro nel caso in cui la partecipazione detenuta dalla società beneficiaria sia inferiore al 20 per cento del capitale sociale del soggetto conferente, percentuale ridotta al 15 per cento a partire dal 1° gennaio 2007 ed al 10 per cento dal 1° gennaio 2009. Scambio di azioni Lo scambio di azioni è definito come l’operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un altro soggetto una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di quest’ultimo, ovvero, qualora tale maggioranza fosse già posseduta, acquisisce una ulteriore partecipazione. Trasformazioni di filiali in consociate Qualora tra i beni conferiti a seguito di una delle operazioni contemplate dalla Direttiva, figuri una stabile organizzazione della società conferente situata in uno Stato Membro diverso da quello di detta società, lo Stato Membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all’imposizione di detta stabile organizzazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui la stabile organizzazione sia situata nello Stato Membro di residenza della società beneficiaria consentendo, in tal modo, la trasformazione di proprie filiali in società consociate all’interno del medesimo Stato. Trasparenza fiscale Qualora uno Stato membro consideri una società conferente o acquistata non residente come trasparente, questo ha il diritto di disapplicare le disposizioni della Direttiva in oggetto con riguardo alla tassazione dell’azionista diretto o indiretto della società medesima, in relazione al reddito, agli utili o alle plusvalenze della stessa. Nel caso in cui uno Stato Membro consideri come trasparente una società beneficiaria non residente, questo ha la facoltà di applicare agli azionisti, diretti o indiretti, della medesima lo stesso regime fiscale applicabile qualora il soggetto beneficiario fosse residente nello Stato in questione.
Entrata in vigore Gli Stati Membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro il 1째gennaio 2007. Con riguardo al trasferimento da uno Stato Membro ad un altro di una SE o di una SCE, gli Stati Membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro il 1째gennaio 2006.
Milano, 16 marzo 2005