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Perdita del rapporto parentale: meglio applicare le tabelle di Roma pag

Perdita del rapporto parentale: meglio applicare le tabelle di Roma

La sofferenza patita per la perdita di una persona cara avvenuta a causa di un fatto illecito trova parametri più equi e corretti per definirne il risarcimento nelle tabelle emanate dal Tribunale della Capitale. E’ la fine del primato delle tabelle di Milano?

La Corte di Cassazione ha emenato recentemente una sentenza (la n. 33005 del 10 novembre 2021) con la quale ha confermato che, in tema di danno da perdita del rapporto parentale, i criteri più corretti per stabilire il risarcimento dovuto sarebbero, sostanzialmente, quelli indicati nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma. Queste ultime, a differenza delle tabelle del Tribunale di Milano (normalmente utilizzate come riferimento a livello nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale) prevedono specici p a r a m e t r i c o r r e t t i v i c h e consentono una più adeguata valutazione del caso concreto e una maggiore uniformità di giudizio sui casi analoghi, basandosi su un sistema a punti modulabile anche su elementi come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e altro. Tutti questi elementi consentono di denire un risarcimento più corretto e riferito con maggiore precisione al danno effettivamente patito dalla persona. Le tabelle di Milano seguono, invece, un criterio di denizione dell’importo da liquidare diverso e meno analitico, individuando una soglia minima ed una massima di importo, che però costituisce una forbice troppo ampia e che può dare luogo (come normalmente accade) a speculazioni al ribasso da parte del soggetto tenuto a risarcire il danno. Giusto per citare un esempio, se consideriamo il caso di un incidente stradale che abbia comportato esiti mortali per il conducente, il danno subìto dalla moglie di quest’ ultimo per la perdita del rapporto parentale sarebbe q u a n t i  c a b i l e , secondo i riferimenti m i l a n e s i , t r a u n minimo di 168 mila euro e un massimo di 336 mila euro, senza c h e i m e d e s i m i riferimenti tabellari forniscano, ad ausilio della parte debitrice e c r e d i t r i c e , l ’ i n d i c a z i o n e d i parametri e criteri per stabilire quale importo

liquidare nel caso specico. Le tabelle romane, invece, non adottano un criterio di «massimo» e «minimo», ma si basano sul «punto variabile» che, nello specico, può portare ad ottenere risarcimenti ben più signicativi rispetto al minimo previsto dalle tabelle di Milano (valore al quale, inevitabilmente, mirerà sempre e comunque il soggetto debitore tenuto a risarcire il danno). In sostanza, come specica esplicitamente la sentenza della Cassazione, «il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo nale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella». Va notato che gli ermellini tengono a precisare che i parametri indicati nelle tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale diverso dal danno da perdita del rapporto parentale sono comunque conformi al diritto. In altre parole, la Cassazione non ha gettato nel cestino in toto il riferimento tabellare milanese, ma ha precisato che soltanto con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale queste ultime offrono parametri troppo vaghi e, pertanto, è più corretto fare riferimento a riferimenti tabellari diversi, come quelli richiamati dalle tabelle di Roma (che però nella sentenza non vengono mai citate esplicitamente).

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