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Prestazione energetica degli edifici: novità all’orizzonte anche per il settore impiantistico

Nel prossimo futuro Ecobonus solo per interventi realizzati da operatori qualificati

Il 10 giugno è stato pubblicato ed è entrato in vigore il D.Lgs. n. 48/2020, in recepimento della Direttiva UE 2018/844 - Energy Performance of Buildings Directive III - che si pone l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e incentivare la ristrutturazione degli esistenti, entro il 2050.

Introdotte una serie di novità riguardo all’APE (Attestato di Prestazione Energetica); previsto un “Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici” a disposizione di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni, da istituirsi entro 90 giorni; normato l’obbligo di predisposizione (per gli edifici residenziali) o installazione (per i non residenziali con più di 10 posti auto) di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, che i Comuni dovranno recepire nei propri regolamenti entro il 9 dicembre (180 gg dall’entrata in vigore). Il testo, che modifica e integra il D.Lgs. 192/2005, introduce rilevanti novità, a partire dalla revisione di alcune importanti definizioni tra cui quelle di “generatore di calore” e “impianto termico”. Significativa la nuova declaratoria di “sistema tecnico per l’edilizia” identificato come “Apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili..” a cui evidentemente afferiscono anche gli impianti. Per l’installazione di questi sistemi tecnici per l’edilizia, così come degli elementi edilizi che concorrono al conseguimento di risparmi energetici incentivabili (ad esempio ecobonus) è prevista l’adozione di un Decreto del Presidente della Repubblica, che fisserà i requisiti che gli operatori dovranno dimostrare ai fini del riconoscimento dell’incentivo.

È quindi molto alta l’attenzione su questo decreto attuativo, che dovrà necessariamente tenere conto dell’articolato quadro normativo in cui il settore degli impianti opera e che non potrà prescindere da un necessario coordinamento legislativo, con testi come il D.M. 37/2008, il D.Lgs. 28/2011 per la qualifica di installatore impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) o il D.P.R. 146/2018 per la certificazione F-GAS. L’orizzonte prospettato è una modifica sostanziale del DNA dei Responsabili Tecnici delle imprese impiantistiche.

A un futuro D.P.R. sono demandati anche l’armonizzazione e l’aggiornamento delle “modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi”, altro tema molto impattante per la categoria, in particolare rispetto alla soglia di potenza (comunque non superiore a 70 Kw) entro la quale verrà abolita l’attività ispettiva ai fini del controllo dell’efficienza energetica.

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