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Green pass: come organizzare l'impresa in vista del 15 ottobre

Controlli e conferimento incarico per la verifica del Green pass

Il decreto legge n.127/2021 ha esteso l'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass a tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa, sia nel settore pubblico che in quello privato, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza ndr.). Per il settore privato, l'obbligo è esteso a tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni (es. liberi professionisti, collaboratori, lavoratori autonomi, ditte di pulizie, mense, etc). Restano quindi esclusi da questo vincolo solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Nei giorni scorsi il governo è intervenuto fornendo alcuni chiarimenti interpretativi emersi dopo la pubblicazione del decreto e aggiornando sul proprio sito istituzionale le FAQ (domande frequenti ndr.) sull'obbligo di green pass per imprese e lavoratori. In attesa di eventuali, ulteriori delucidazioni, proviamo qui a riassumere i punti di attenzione da considerare entro il 15 ottobre.

Informativa ai dipendenti

Il decreto stabilisce che i lavoratori sprovvisti di green pass, o che ne siano privi al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, sono da considerare assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde, senza corresponsione della retribuzione o altro compenso o emolumento, ma con diritto alla conservazione del posto e senza conseguenze disciplinari. Questo meccanismo è diverso per le imprese con meno di 15 dipendenti, per cui dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere e sostituire il lavoratore per un periodo massimo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta per altri 10 giorni (da notare che qualora sia disposta la sospensione e attivato un contratto a termine per la sostituzione del dipendente senza green pass, quest'ultimo rimane sospeso per la durata del contratto di lavoro stipulato ndr.). Il decreto prevede inoltre una sanzione specifica - da 600 a 1.500 euro - per i lavoratori che eludano le verifiche, prefigurando la legittimità di un ulteriore provvedimento disciplinare per sanzionare eventuali recidive. Alla luce di quanto previsto dal provvedimento normativo e al fine di informare i collaboratori delle imprese associate, presso tutte le filiali Lapam è a disposizione un'apposita informativa volta a chiarire questi e ulteriori aspetti, da inviare ai propri collaboratori prima del 15 ottobre.

Conferimento incarico

Su questo aspetto è bene ribadire che la responsabilità dei controlli è del datore di lavoro, il quale deve attivare una procedura interna che consenta di verificare il possesso del green pass dei lavoratori "prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuati al momento dell'accesso". Alla luce di quanto disposto dall'art.3 comma 5, il datore di lavoro (o il suo delegato) può quindi verificare il green pass in un passaggio successivo all'ingresso, ma prima che abbia inizio la prestazione di lavoro del dipendente. Detto ciò, le verifiche possono essere eseguite "a campione", dando quindi la possibilità di predisporre un'adeguata programmazione dei controlli, i quali possono essere svolti anche da soggetti incaricati dell'accertamento, delegati dal datore di lavoro con apposito atto formale. A tal proposito, in allegato a questo articolo, trovate un modello di delega liberamente scaricabile. Attenzione, come chiarito dal DPCM del 17 giugno, le verifiche devono avvenire esclusivamente tramite l'app VerificaC19, scaricabile su smartphone, che consente la lettura del QR Code, l'attestazione e l'autenticità dei green pass, senza rendere note le informazioni di emissione della certificazione stessa. Inoltre, ai fini della tutela della privacy, non è possibile conservare i dati relativi al green pass. Detto ciò riteniamo possibile la tenuta di uno schedario dove annotare i nominativi delle persone in possesso della certificazione verde. Ricordiamo che in caso di omessa adozione delle misure organizzative per il controllo dei green pass, i datori di lavoro rischiano una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

Modalità operative

Forse l'aspetto più problematico dell'intero decreto, dovendosi declinare sulle singole, diverse realtà imprenditoriali. Come è evidente un'attività di autotrasporto presenta differenze sostanziali rispetto a un'impresa del verde o ad uno studio medico. Detto ciò è bene iniziare a predisporre un piano organizzativo che tenga conto dell'informativa ai dipendenti, della delega formale agli accertatori e delle modalità di controllo a campione. È inoltre opportuno (ma su questo fronte potremmo aspettarci ulteriori chiarimenti da parte del legislatore ndr.) che le modalità operative attraverso cui avvengono i controlli siano integrate formalmente alle proprie policy aziendali o - nel caso lo si abbia - aggiornando il proprio Protocollo Covid-19.

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