# 3-4 • MARZO • APRILE 2019 • LVII • WWW.ANESV.I T ORGANO UFFICIALE
ADERISCE A
Convegno sullo spettacolo viaggiante Partecipa il Ministro Bonisoli Parchi di divertimento Le card come voucher Google My Business e attività stagionali
ANESV-AGIS Presidenza Nazionale Via di Villa Patrizi, 10 00161 Roma Tel 0644231454 Fax 0645481356 www.anesv.it • info@anesv.it
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ANESV è anche:
EDITORIALE
I
l 22 maggio sarà un giorno importante per lo spettacolo viaggiante italiano. Si terrà un convegno, organizzato dall’ANESV, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, al quale prenderà parte il Ministro Alberto Bonisoli. Parleremo della storia e del valore culturale e di spettacolo popolare del di Massimo Piccaluga nostro settore - ieri come oggi - e dei pro- Presidente dell’Anesv blemi che gli esercenti sono chiamati ad affrontare nella gestione dell’attività. Presenteremo anche la nostra idea del futuro di questo settore, del luna park e delle installazioni permanenti di ogni dimensione. È infatti il momento della scrittura dei decreti attuativi del Codice dello spettacolo, la cui delega è stata recentemente riformulata, confermando la inclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi divertimento tra quelle di spettacolo. Da un paio d’anni a questa parte, il concetto di attività culturale e spettacolo ha evidenziato una nuova attenzione del mondo politico verso forme di spettacolo popolare che, seppure diverse dallo spettacolo “colto” e per sua natura “esclusivo”, a elementi della cultura popolare molto amati e più vicini ai cittadini.
La recente inclusione tra le attività di spettacolo dei carnevali e delle rievocazioni storiche rende infatti giustizia a forme di spettacolo antiche e molto diffuse nel nostro Paese, così come una nuova attenzione il Ministro ha voluto riservare alle nostre attività. La mostra di Palazzo Roverella a Rovigo, che abbiamo commentato nello scorso numero, e l’evento culturale a Venezia, di cui parliamo in questo numero, confermano la nuova attenzione di esponenti della cultura per il mondo delle giostre e degli organizzatori di eventi culturali. Sono consapevole che nessuna attività di spettacolo e divertimento possa separarsi dalle proprie radici. L’identità si trova proprio in ciò che caratterizza un’attività che, nel caso dello spettacolo viaggiante italiano ha almeno 150 anni di storia. Sul prossimo numero della rivista ospiteremo un resoconto degli interventi e della giornata del convegno. Un evento analogo sarà organizzato da Parchi Permanenti Italiani in giugno, con la presenza di Gian Marco Centinaio, Ministro del turismo. Anche in quel caso si rileva l’esigenza che il settore sia più conosciuto dal mondo politico e dai media. I parchi divertimento sono importanti attrattori turistici, fondamentali per alcune aree, come la Riviera romagnola e il Gardesano, ma non tutti sanno che essi realizzano diverse centinaia di spettacoli l’anno, con l’ausilio di autori, registi, attori, ballerini e cantanti professionisti, apprezzati da 18 milioni di visitatori annui. Buona lettura.
Sommario #3-4 • marzo aprile 2019 • ANNO LVII # 3-4 • MARZO • APRILE 2019 • LVII • WWW.ANESV.I T
06 Convegno. Lo Spettacolo Viaggiante italiano: Dall’identità si costruisce il futuro 08 Novità dal Ministero 10 In Sardegna i giovani studiano il luna
park
Convegno sullo spettacolo viaggiante Partecipa il Ministro Bonisoli
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Parchi di divertimento Le card come voucher Google My Business e attività stagionali
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PARCHI DI DIVERTIMENTO
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Il rapporto sull’Innovazione digitale nel Turismo 2019 elaborato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano
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Obbligo dello scontrino elettronico: istruzioni e scadenze nella consulenza giuridica numero 13 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate
22 Borsellino elettronico e card
#3-4 • marzo aprile 2019 • anno LVII Copertina: iStockphoto Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996 Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma
che sostituiscono i biglietti: ecco la fiscalizzazione dei voucher. Una risposta positiva dall’Agenzia delle Entrate del Lazio
PARCHI AVVENTURA
30 Importanti novità sul piano
assicurativo per i parchi avventura associati
Direttore responsabile Massimo Piccaluga Vicedirettore Maurizio Crisanti Dalle sezioni Antonello Volpi, Ferdinando Uga, Adriano Rossi, Ermes Fornaciari, Sauro Martini, Ciro Guida, Cosimo Amato Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS Via di Villa Patrizi, 10 tel. 0688473-273 o 274 Fax 0645481356 info@anesv.it www.anesv.it www.parchipermanenti.it www.parchiavventuraitaliani.it Grafica Massimiliano D’Affronto (mdaffronto@gmail.com) Stampa Evoluzione Stampa Srl – Roma Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma».
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LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • GENNAIO FEBBRAIO 2019
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18 EVENTI
30 Rimini Amusement Show, alla partenza! 30 42 “Oscar alla romanità” a Carlo Verdone
e “Targa Agostino Volpi”
alle Piccole Sorelle di Gesù
44 L’arte popolare diventa arte
contemporanea a cultura dello Spettacolo Viaggiante in mostra a Venezia
MARKETING
48 Google My Business e attività
stagionali: finalmente è possibile segnalare la chiusura di alcuni periodi
FUORICAMPO
54 57 Gli obblighi del datore di lavoro e l’onere della prova del danno 62 Reddito di cittadinanza: incentivi per 44 chi assume i percettori Gieffe Videogames: le novità e i prodotti innovativi
WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
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ANESV INFORMA | CONVEGNO
Convegno Lo Spettacolo Viaggiante italiano: Dall’identità si costruisce il futuro Si terrà il 22 maggio presso il Ministero dei beni e attività culturali, alla presenza del Ministro Bonisoli, un convegno sulle attività di spettacolo viaggiante, organizzato dall’ANESV. La sala del convegno.
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L’
evento costituirà occasione per presentare la storia e la valenza culturale e sociale dello Spettacolo Viaggiante e dibattere sulle sfide che il settore è chiamato ad affrontare nei prossimi anni. La delega sulla emanazione dei decreti attuativi del Codice dello spettacolo prevede infatti che il Ministero emani provvedimenti relativi alle varie attività di spettacolo. In sostanza lo spettacolo viaggiante, forma di spettacolo popolare molto apprezzata, deve valorizzare le proprie radici per tracciare un percorso che porti a un aggiornamento della leg-
LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
ge 337/1968 restituendo nuovo significato all’impegno dello Stato a favorire “il consolidamento e lo sviluppo del settore”, a 51 anni dalla sua emanazione. Il Ministro Bonisoli ha offerto la prestigiosa sede della Sala Spadolini nella cinquecentesca struttura del Collegio Romano, che ospita il Ministero dei beni e le attività culturali dalla sua istituzione nel 1975. Altre informazioni saranno presenti sul sito www.anesv.it. Il manifesto è liberamente tratto da un manifesto per il luna park di Padova del 1929 a firma Gronchi e Del Grappa.
ANESV INFORMA | FIRMA DIGITALE
Novità dal Ministero Il Ministero riepiloga le scadenze per la presentazione delle istanze per l’acquisto di nuove attrazioni e beni strumentali mentali, di cui all’art. 34 dello stesso D.M.. Al fine dell’inoltro dell’istanza di contributo il soggetto sottoscrittore dovrà dotarsi obbligatoriamente:
“A
i sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto di questo Ministero 27 luglio 2017, e s.m.i. il 30 settembre 2019 è il termine ultimo per la presentazione, esclusivamente in modalità telematica con l’apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante della società o del titolare della ditta individuale proponente, della domanda di contributo 2019 per Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni stru-
Incontro con il Ministro
U
n cordiale colloquio informale, quello con il Ministro Alberto Bonisoli e il vicepresidente vicario Ferdinando Uga, tenutosi alla fine di marzo. Si è parlato del fascino del luna park e della sua valenza di elemento di cultura popolare. Oggetto dell’incontro anche i decreti attuativi del Codice dello spettacolo e l’elenco delle attrazioni. 8
LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
di apposito kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione dell’istanza di ammissione al contributo, conforme a quanto previsto dall’Agenzia per l’Italia Digitale nell’elenco pubblico dei certificatori (https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/ firma-elettronica-qualificata); di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzare per l’invio e la ricezione di tutte le comunicazioni/trasmissioni inerenti la pratica di contributo di cui al presente avviso. Sia il kit di firma digitale che la Posta Elettronica Certificata (PEC) dovranno disporre di certificati elettronici validi. Non saranno accolte le istanze elaborate difformemente alla predetta procedura telematica.”
XXXXXXX | ANESV INFORMA
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ANESV INFORMA | LUNA PARK NELLE SCUOLE
In Sardegna i giovani studiano il luna park Un libro, insegnanti e studenti disponibili, un festival letterario e un luna park. Questi gli ingredienti del progetto Dall’Altra Parte del Mare, realizzato con il patrocinio di Regione Sardegna e Comune di Alghero.
Una veduta del parco Matherland. A destra: il libro edito da Bompiani editore “Il figlio delle rane” di Giulio Beranek e Marco Pellegrino.
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tudiare il luna park? È stato possibile per quattro classi della scuola media di Via XX settembre di Alghero (Istituto Comprensivo 1) e della scuola media di Tissi. Gli studenti hanno letto in classe il libro di Giulio Beranek, noto attore che è nato nello spettacolo viaggiante, “Il Figlio delle Rane” e realizzato attività didattiche sul testo e il mondo del luna park. Il parco Matherland, installato a Sassari, ha quindi programmato la visita di oltre 80 studenti con i loro insegnanti lo scorso 27 marzo. La giornata, organizzata dalla famiglia Marengo nel parco – che ha già
10 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
ospitato una presentazione del libro alla presenza dell’autore – si è avviata con la presentazione del mondo dello spettacolo viaggiante da parte di Luciano Marengo e Maurizio Crisanti, per l’ANESV, che hanno presentato la vita degli esercenti dello spettacolo viaggiante e risposto alle numerose domande dei ragazzi. La visita ha anche consentito ai presenti di entrare in alcune abitazioni mobili, suscitando spesso meraviglia nei ragazzi perché molto più ampie e confortevoli di quanto ritenessero, e nei “campini”, le roulotte di alcuni giovani del parco. Infine sono state avviate alcune attrazio-
LUNA PARK NELLE SCUOLE | ANESV INFORMA
ranek e Pellegrino verrà curato, in tutti i suoi aspetti (comunicazione, allestimento e organizzazione) dagli studenti delle due scuole medie coordinati dagli insegnanti.
L’avio del parco Matherland.
ni e i ragazzi hanno potuto provare l’autoscontro e alcune giostre più dinamiche. Si è trattato di un’ora e mezza di divertimento, profumo di pop corn, sorrisi e zainetti ovunque. Il progetto con le scuole si concluderà il 10 aprile alle 18,00 nella sala conferenze della Fondazione Alghero con un incontro, aperto al pubblico, dei ragazzi con gli autori del libro, Giulio Beranek e Marco Pellegrino. L’appuntamento con Be-
entertainment, innovation and leisure pleasure
Molto bella l’esperienza con gli studenti al luna park. A Sassari si è stabilito un vero legame tra mondo della scuola e spettacolo viaggiante. Mi hanno colpito le diverse decine di domande dei ragazzi, dalla quale è emersa la qualità del lavoro svolto in classe sul bel testo di Giulio Beranek, che racconta l’infanzia e l’adolescenza dell’attore nello spettacolo viaggiante. Tante le curiosità dei giovani sullo stile di vita, le difficoltà e la bellezza del lavoro nel luna park. “Come si diventa giostraio?”, ecco una domanda molto gradita ma inattesa, a riprova del fatto che la vita degli esercenti, quando ben presentata, suscita interesse e rispetto anche nei più giovani. Avvicinare i ragazzi a uno stile di vita diverso da quelli delle loro famiglie, legati a un’attività economica che deve spostarsi per essere sostenibile, è un’occasione che il mondo della scuola dovrebbe più spes-
EXITUS ESCAPE ROOM oggi rappresenta la più grande novità dell’intrattenimento ludico dal vivo. Siamo il primo Franchising di Escape Room Tecnologico in Italia, con software e hardware proprietari, giochi di logica originali “Original Exitus®”, room originali, e tanto altro. Nell’ottica di proporre al pubblico sempre Nell’ novità interessanti, questa può essere l’idea giusta che continua a rivoluzionare le proposte ludiche, attirando nuovi avventori al parco, offrendo un servizio nuovo e all’avanguardia. Le nostre Short Rooms, della durata di 20 minuti, si adattano perfettamante all’esigenza degli avventori del parco.
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ANESV INFORMA | LUNA PARK NELLE SCUOLE
Due vedute del parco.
so considerare. Gli studenti sono chiamati a sviluppare la capacità di avvicinarsi a una vita, un’attività lavorativa svolte diversamente da quelli che conoscono di più, sono fonte di arricchimento per una società dove ogni cittadino fa la sua parte per il bene comune. Lavorare proprio nel-
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le giornate di festa, quando le scuole sono chiuse e i genitori spesso liberi dal lavoro, è un valore che i ragazzi hanno compreso e apprezzato. Spesso è difficile riuscire a far conoscere il dietro le quinte del luna park, e soprattutto rendere comprensibile la funzione sociale riconosciuta dalla legge 337/1968 e gli elementi di cultura e spettacolo popolare che si celano dietro a quello che alcuni considerano un mondo di macchine e pulsanti di avvio. Il luna park e l’iniziativa hanno raccolto l’attenzione delle istituzioni: la sera precedente il sindaco di Alghero, dott. Mario Bruno, si è intrattenuto con gli esercenti e con il sottoscritto nella bella carovana del parco, usata solo per momenti di socialità dei partecipanti alla cooperativa Matherland, un luna park che si muove come un circo, con un gruppo di esercenti che è presente in tutte le tappe dell’itinerario annuale. Quando gli Enti locali, le istituzioni scolastiche e gli studenti, e dunque le loro famiglie, approcciano positivamente lo spettacolo viaggiante, è possibile creare occasioni di grande scoperta, socializzazione e conoscenza che arricchiscono tutti i soggetti coinvolti, i ragazzi, gli esercenti e il territorio. (M.C.)
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PARCHI DI DIVERTIMENTO | I TEMI DEL 2019 SULL’INNOVAZIONE DIGITALE
Il rapporto sull’Innovazione digitale nel Turismo 2019 elaborato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano “Se non si può misurare qualcosa, non si può migliorarla.” (Lord William Thomson Kelvin). Questo il claim di apertura del kickoff sul rapporto 2019 dell’Osservatorio sulla innovazione digitale nel turismo.
L’
incontro del 10 aprile scorso, nella bella sede del Rettorato del Politecnico, ha visto la presenza dei partner che sostengono o patrocinano l’attività 14 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
dell’Osservatorio, tra i quali Costa Crociere, Amadeus, Impresa San Paolo, PayPal. L’incontro ha permesso di individuare i principali temi della ricerca per il 2019, proposti da
I TEMI DEL 2019 SULL’INNOVAZIONE DIGITALE | PARCHI DI DIVERTIMENTO
«Molto interesse ha suscitato tra i partecipanti il tema dell’Omnicanalità, personalizzazione e AI, in rapporto alla fase del postviaggio, nella quale si consolida la relazione con il cliente.» Francesco Maria Renga ed Eleonora Lorenzini, direttori dell’Osservatorio. I temi dell’indagine 2019 Un elemento che si è deciso di analizzare è il Retail turistico e la relazione umana e digitale, tipica delle agenzie di viaggio e dei canali di acquisto fisici, che si affiancano alle proposte veicolate su canali digitali. La relazione con il cliente curata da professionisti è ancora indispensabile per molti operatori.
la relazione con il cliente affinché torni ad avvalersi del servizio o dell’agenzia. In una ricerca effettuata su 1.000 turisti digitali, i dati più interessanti sono quelli delle compagnie di assicurazione, che fanno remarketing attraverso contact center e email marketing, registrando numeri interessanti. Al contrario, l’attività effettuata direttamente dal fornitore di un servizio o un’attività turistica presenta un tasso di conversione che non supera il 16% e contatti post vendita solo nel 45% dei casi. Ecco quindi l’importanza di automatizzare le funzioni di marketing attraverso CRM in grado di profilare i clienti grazie agli algoritmi di machine learning, analizzarli e proporre offerte su misura, personalizzate grazie all’intelligenza artificiale. Proprio il rapporto 2018 dell’Osservatorio ha mostrato che sul campione di imprese turistiche rilevate, solo il 35% personalizza i contenuti sul proprio sito in relazione alla tipologia di cliente.
Molto interesse ha suscitato tra i partecipanti il tema dell’Omnicanalità, perso- La ricerca del 2019 si propone di analizzare nalizzazione e AI, in rapporto alla fase anche il Digital Tourist Journey, per indel post-viaggio, nella quale si consolida dividuare particolari segmenti di turisti che
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PARCHI DI DIVERTIMENTO | I TEMI DEL 2019 SULL’INNOVAZIONE DIGITALE
I macro-temi del 2019 sull’innovazione digitale.
apprezzano servizi in forte crescita. I dati dell’Osservatorio evidenziano che coloro che acquistano vacanze lunghe spende il 26% del budget per attività esperienziali, come quelle dei parchi di divertimento. Resta leader, soprattutto nelle vacanze di durata maggiore, la spesa in autonoleggi e trasporti locali, che impegna il 46% dei costi sostenuti. La ricerca indagherà pertanto i servizi esperienziali più apprezzati in rapporto a specifici target, come i Millennials, le famiglie e i Silver. Altro tema d’interesse è costituito dalle nuove forme di ricettività alberghiera e extra alberghiera. Si tenterà di elaborare una nuova definizione del concetto di “alloggi” e saranno analizzati i canali attraverso i quali giungono le prenotazioni.
«Si tratti di attrazioni turistiche, luna park, attrazioni singole o parchi di divertimento, i dati che riguardano il pubblico, le sue caratteristiche, i canali che ha utilizzato per conoscere e raggiungere un’attività, la sua composizione, sono essenziali per il marketing e la programmazione di nuovi investimenti.» 16 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
La Mobility e i servizi per raggiungere la destinazione costituiscono un altro focus della ricerca, per verificare l’importanza di servizi di trasporto innovativi sia per i viaggiatori in vacanza che per quelli business. Ulteriore attenzione sarà riservata al tema della Blockchain in rapporto al turismo e alle Startup nazionali e internazionali più rilevanti e innovative. Sono previsti eventi di presentazione del lavoro di ricerca sia nel corso di TTG Incontri, il prossimo 11 ottobre, che nel gennaio 2020, con la presentazione del Rapporto 2019. Migliorare la propria attività misurando i dati: perché? Aveva ragione Lord Kelvin! Per migliorare una cosa, bisogna partire dai dati, che saranno alla base delle decisioni strategiche. Il concetto vale in ambito scientifico ma anche nel settore delle imprese turistiche. Si tratti di attrazioni turistiche, luna park, attrazioni singole o parchi di divertimento, i dati che riguardano il pubblico, le sue caratteristiche, i canali che ha utilizzato per conoscere e raggiungere un’attività, la sua composizione, sono essenziali per il marketing e la programmazione di nuovi investimenti. È curioso, ma quando per rispondere alle normative di sicurezza il luna park di Geno-
«Il problema è che spesso i set di dati non si interfacciano tra loro e che servono competenze specifiche di data analysis per rendere efficace l’analisi di dati provenienti da varie fonti. Attraverso i dati è possibile assumere decisioni data driven sulla base di elementi certi, misurabili, limitando l’eccessivo condizionamento dei “secondo me”.» va, il più grande parco divertimenti invernale in Italia, ha dovuto avvalersi nel Natale 2018 di strumenti conta persone, i 200.00 passaggi ai tornelli hanno finalmente documentato i numeri dell’evento. Interfacciandoli con analisi legate alla presenza digitale della manifestazione, sarebbe possibile rilevare ulteriori elementi sulla composizione del pubblico, l’età e l’area di provenienza, permettendo di effettuare scelte sempre più mirate per la prossima edizione e impiegare il budget della pubblicità in modo più efficace, perché meglio orientato sui canali e i target che hanno dato maggiori soddisfazioni. Un parco di divertimento, che ha a disposizione i dati della biglietteria online e tanti altri elementi, dai numeri registrati nella vendita dei prodotti più consumati nella ristorazione, ai dati dei parcheggi, rilevati con un sistema di riconoscimento delle targhe, possiede un tesoro di informazioni, utilissime ai responsabili marketing per ottimizzare le campagne analizzando anche i dati rilevati da attività SEO e di digital advertising. Il problema è che spesso i set di dati non si interfacciano tra loro e che servono competenze specifiche di data analysis per rendere efficace l’analisi di dati provenienti da varie fonti. Attraverso i dati è possibile assumere decisioni data driven sulla base di elementi certi, misurabili, limitando l’eccessivo condizionamento dei “secondo me” che possono orientare una scelta di marketing o l’acquisto di una costosa attrazione. Non c’è nulla di meglio nel mettere a confronto il proprio intuito con i dati a disposizione: si sbaglierà di meno e si migliorerà il ROI, evitando di impegnare denaro in operazioni di marketing o effettuare acquisti sbagliati. (M.C.) WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 17
PARCHI DI DIVERTIMENTO | FISCO DIGITALE
Obbligo dello scontrino elettronico:
istruzioni e scadenze nella consulenza giuridica numero 13 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate Da tempo si parla della sostituzione dei registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, connessi all’Agenzia delle Entrate. Ecco alcune indicazioni:
Entro il 2020 tutti i soggetti giuridici dovranno munirsi dei nuovi misuratori di cassa per l’emissione dello scontrino digitale.
Obbligo scontrino elettronico e certificazione dei processi: le scadenze o scontrino elettronico deve essere adottato secondo le seguenti scadenze:
L
1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro 1° gennaio 2020 per tutti gli altri L’Agenzia delle Entrate chiarisce che entro le stesse date è necessario procedere alla certificazione dei processi. Il chiarimento viene fornito dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n.
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13 del 20 marzo 2019. Il documento ripercorre le varie fasi della evoluzione normativa, dall’articolo 1, nei commi da 429 a 432, della legge numero 311 del 30 dicembre 2004, consentiva, alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione, di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Come si legge nel documento, la nuova modalità di certificazione era attuabile su base volontaria entro il 31 dicembre 2018. Mentre diventa obbligatoria:
FISCO DIGITALE | PARCHI DI DIVERTIMENTO
per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro dal 1° luglio 2019; per tutti coloro che effettuano le operazioni dal 1° gennaio 2020; Obbligo del registratore telematico e certificazione dei processi. L’articolo 2 del decreto legislativo numero 127 del 2015 stabilisce che “memorizzazione
e trasmissione devono avvenire mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati”. Con il provvedimento numero 182017 del 28 ottobre 2016, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito regole tecniche, tempi e modalità per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il documento del 20 marzo, inoltre, riporta specifiche indicazioni per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita. Gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono far certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e dotarsi del processo di controllo che deve essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, laddove previsto. Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni in-
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PARCHI DI DIVERTIMENTO | FISCO DIGITALE
dicate sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nella consulenza giuridica numero 13 del 2019 è possibile leggere alcuni dettagli importanti di cui tener conto: la conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione. Per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni; le verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.
legge che “Dai passaggi richiamati e dalle Specifiche Tecniche in generale, pur in assenza di una espressa indicazione sui tempi di prima applicazione, emerge con ogni evidenza che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più, contestuale alla loro entrata in funzione”. E si chiarisce in maniera definitiva che “Indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020 (per tutti gli altri); coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Ne deriva, anche alla luce della regola generale ante richiamata, che entro tali date i soggetti dalle stesse interessati devono procedere alla certificazione dei processi prevista dal paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche senza ulteriore dilazione. (M.C.)
Se i punti vendita adottano gli stessi server RT o software di colloquio e software applicativi relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali, che sono equivalenti, la verifica di conformità dei sistemi può essere limitata a un solo punto vendita e sarà valido anche per gli altri. Nel documento si Fonte: Informazione fiscale
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PARCHI DI DIVERTIMENTO | CARD PER I PARCHI
Borsellino elettronico e card che sostituiscono i biglietti: ecco la fiscalizzazione dei voucher. Una risposta positiva dall’Agenzia delle Entrate del Lazio Atutti è nota la rigidità con la quale il regime fiscale delle biglietterie automatizzate per attività di spettacolo condiziona anche i parchi divertimento nelle loro operazioni di marketing e vendita offline, in negozi, agenzie di viaggio, hotel ecc. Da decenni nel settore si dibatte la possibilità di cedere voucher il cui importo sia imponibile all’atto del loro utilizzo.
U
na risposta a un quesito inviato da un parco a tema alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel 2015 fa chiarezza sull’argomento e apre a nuove opportunità, attraverso carte di pagamento prepagate. La risoluzione individua gli aspetti fiscali della emissione di card, il cui credito può essere
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speso alle casse, per l’acquisto di biglietti, e all’interno del parco, nella ristorazione e nei negozi e per il pagamento del parcheggio. Due le possibilità: Single Purpouse Voucher: o SPV, da emettere quando “siano già noti all’atto dell’emissione l’identità del cedente o del
prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l’aliquota applicabile a tutti i beni o servizi” che però viene tassata al momento della vendita. Multi Purpose Voucher: o MPV, relativi a un non identificato acquisto di beni o servizi del parco, il cui momento impositivo è all’atto del pagamento delle prestazioni, consistenti in voucher che “possono essere rappresentati da qualsiasi buono che non possa essere qualificato come un buono monouso e che conferisce al suo detentore il diritto di ricevere beni/ servizi nei casi in cui né tali beni o servizi né il luogo di cessione/prestazione, ovvero lo Stato Membro in cui gli stessi devono essere tassati sono individuati con sufficiente precisione”. Infine, in caso di mancato uso del credito contenuto nella card, “siccome non viene posta alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi le somme acquisite rileveranno esclusivamente ai fini delle imposte dirette”, dunque senza IVA. Sarà alla fantasia dei responsabili marketing dei parchi divertimento prevedere che gli MPV siano adeguati all’importo necessario per promozioni quali ingresso + parcheggio, ingresso famiglia, ingresso + menù fast food, ingresso + maglietta, gift card ecc.. Importante è, tuttavia, che la card resti potenzialmente idonea ad acquistare alla cassa le prestazioni più varie, attraverso una accurata comunicazione. QUESITO La società XXXXX (di seguito la società istante) opera nel settore XXXXX e gestisce “XXXXX”, un parco divertimenti a tema, situato all’interno del territorio del comune di XXXXX, in località XXXXX. All’interno del Parco divertimenti, la società non si limita a fornire ai propri clienti servizi di intrattenimento, ma attraverso negozi ed esercizi dedicati fornisce anche beni e servizi. Tra le attività svolte dalla società possono, in via esemplificativa, annoverarsi: La vendita di generi alimentari, bevande, prodotti di pasticceria e gelati; La vendita di prodotti di abbigliamento e gadget; La gestione di bar e ristoranti; La gestione di distributori automatici di bevande e generi alimentari; La gestione del parcheggio. La società, al fine di offrire un servizio innovativo alla clientela, intende promuovere l’uso di tessere prepagate ricaricabili che possono essere utilizzate dai clienti per acquistare, a prezzi scontati, biglietti di ingresso al Parco oltre che beni e servizi comWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 23
PARCHI DI DIVERTIMENTO | CARD PER I PARCHI
Il credito memorizzato nelle tessere prepagate può essere utilizzato entro un convenuto periodo di tempo dalla data in cui è stata eseguita l’ultima ricarica. Il credito non utilizzato, alla scadenza del periodo anzidetto, risulterà definitivamente acquisito dalla società (senza possibilità per il cliente di ottenerne il rimborso o utilizzarlo per l’acquisto di beni o servizi). L’istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini IVA delle tessere prepagate nell’ambito delle operazioni sopra descritte. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’istante, rilevato che non vi sono norme (nazionali o comunitarie) specifiche in materia di disciplina IVA che comportano l’uso delle tessere prepagate (o voucher), richiama pronunce giurisprudenziali sull’argomento e in particolare la proposta di direttiva cui al documento COM (2012) 206.
mercializzati all’interno delle strutture situate nel Parco e gestite dalla stessa società o da altre società riconducibili all’istante. A fronte del pagamento di un determinato importo da parte del cliente, la società emette uno strumento (la tessera prepagata), sul quale viene memorizzato un corrispondente credito che può essere utilizzato per l’acquisto di tutti i beni e servizi forniti all’interno del Parco. I clienti, nell’ambito delle strutture della società, potranno così indifferentemente utilizzare il credito memorizzato nelle tessere prepagate per l’acquisto dei biglietti di ingresso al Parco, per il parcheggio, per le consumazioni nei bar e ristoranti, oppure per l’acquisto di beni. L’utilizzo delle tessere prepagate per l’acquisto di beni e servizi comporta la diminuzione del credito memorizzato nelle medesime per il corrispondente valore della transazione eseguita. Le tessere sono peraltro ricaricabili con modalità analoga a quella prevista per la memorizzazione del credito iniziale in sede di emissione delle stesse, potendo i clienti ottenere così nuovo credito spendibile per l’acquisto di beni e servizi in questione. 24 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
Con il documento in questione (COM (2012) 206), infatti, la Commissione Europea ha sollecitato il Consiglio Europeo ad apportare modifiche alla direttiva 2006/112/ CE e regolamentare il tal modo il trattamento da riservare ai voucher e dunque a quegli strumenti ai quali appaiono riconducibili le tessere prepagate. Le tessere prepagate richiamate nell’istanza, consentendo l’acquisto di una pluralità di beni o servizi, appaiono riconducibili ai voucher multiuso che in sede di elaborazione della proposta di modifica alla direttiva 2006/ 112/CE sono stati definiti “Multi¬purposeface -value- vouchers” (MPV). In relazione a tali strumenti la parte osserva come la Corte di Giustizia ha avuto modo di chiarire che il pagamento di un “acconto” non determina l’esigibilità dell’imposta qualora i beni e i servizi per cui quel pagamento è stato effettuato non siano conosciuti e specificatamente individuati al momento del versamento del medesimo acconto. In altre parole, non sono riconducibili al concetto di acconto – e quindi di corrispettivo di operazioni rilevanti ai fini IVA – i pagamenti effettuati a fronte di beni o servizi non ancora individuati. Tale impostazione, secondo l’istante, è stata condivisa anche dall’Amministrazione Finanziaria che, in una recente risoluzione
CARD PER I PARCHI | PARCHI DI DIVERTIMENTO
(risoluzione n. 21 del 21 febbraio 2011), ha chiarito con riferimento al trattamento IVA di determinati MPV (buoni acquisto o regalo) la qualificazione degli stessi come strumenti di legittimazione e, quindi, come strumenti di pagamento. Da tale ricostruzione esegetica, l’Amministrazione Finanziaria ha ricavato l’irrilevanza ai fini impositivi dell’emissione e della cessione di tali buoni e la rilevanza, invece, del solo momento della spendita del buono (in cui il credito in esso contenuto viene utilizzato per pagare il corrispettivo del bene o servizio acquistato). Relativamente al caso in esame, l’istante ritiene che la soluzione vada ricercata nelle indicazioni date dalla giurisprudenza comunitaria e debba essere conforme alla proposta di modifica della Direttiva 2006/112/CE. A suo avviso le somme incassate in sede di emissione e ricarica delle tessere prepagate sono da ritenere escluse dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di mere movimentazioni finanziarie. Assume invece rilevanza, agli effetti IVA, l’utilizzazione delle tessere per l’acquisto
dei beni e servizi presso le strutture dell’istante e delle società controllate. Le operazioni poste in essere dall’istante e dalle società controllate si considerano effettuate ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al momento della consegna del bene, coincidente peraltro con quello del pagamento del corrispettivo tramite l’utilizzazione del credito memorizzato nella tessera prepagata. Per quanto concerne le prestazioni di servizi, di cui all’articolo 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo tramite l’utilizzazione del credito memorizzato nella tessera prepagata. La base imponibile è data dall’importo ottenuto scorporando l’IVA dalla quota di credito spesa per l’acquisto. In relazione a tale utilizzazione, la società provvederà ad emettere la documentazione fiscale prevista per la certificazione dei corrispettivi. Con riferimento, infine, alla peculiare ipotesi in cui parte del credito memorizzato nelle tessere prepagate sia definitivamente acquisito nella disponibilità della società in quanto non utilizzato entro il periodo convenuto dall’effettuazione dell’ultima ri-
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PARCHI DI DIVERTIMENTO | CARD PER I PARCHI
carica, l’istante ritiene che in tale caso, siccome non viene posta alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi le somme acquisite rileveranno esclusivamente ai fini delle imposte dirette. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE In relazione al caso esaminato, in via preliminare, si osserva che la Commissione Europea ha presentato una proposta di modifica (COM 2012 n. 206) della Direttiva 2006/112/CEE allo scopo di armonizzare il trattamento ai fini IVA dei cosiddetti vouchers in tutti gli Stati Membri. Le nuove regole interessano una vasta gamma di operazioni commerciali, in quanto la definizione di voucher risulta tale da ricomprendere molteplici strumenti-documenti, tanto cartacei quanto elettronici, che possono essere emessi e/o scambiati da diverse categorie di soggetti (produttori, distributori, agenzie viaggio, società di marketing.), a vario titolo interessati alla loro diffusione presso i consumatori finali. Secondo la proposta UE, per buono “voucher” si intende uno strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o prestazione di servizi e che comporta l’obbligo corrispondente di garantire tale diritto. In tale documento viene delineata una netta distinzione tra i cd. Single Purpose Voucher (SPV) ed i Multi Purpose Voucher (MPV) a seconda che siano già noti all’atto dell’emissione l’identità del cedente o del prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l’aliquota applicabile a tutti i beni o servizi. In particolare, i primi vengono identificati quali voucher che “in linea di principio trasferiscono un diritto a ricevere prodotti o servizi quando l’identità del cessionario o prestatore, il luogo della cessione o della prestazione e l’aliquota IVA applicabile a tali beni o servizi sono noti al momento dell’emissione del buono”; i secondi (MPV) vengono invece individuati quali voucher che “possono essere rappresentati da 26 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
qualsiasi buono che non possa essere qualificato come un buono monouso e che conferisce al suo detentore il diritto di ricevere beni/servizi nei casi in cui né tali beni o servizi né il luogo di cessione/ prestazione, ovvero lo Stato Membro in cui gli stessi devono essere tassati sono individuati con sufficiente precisione”. Rispetto agli MPV, tale documento suggerisce che essi “debbono essere tassati al momento del riscatto” (contrariamente agli SPV, che invece vanno tassati al momento del loro acquisto), che “la fornitura dei beni o servizi ha luogo al momento del riscatto del voucher” e che “la base imponibile dei beni e dei servizi forniti a fronte di un MPV è pari al valore del voucher effettivamente utilizzato per acquisire questi beni e servizi”. In base a quanto esposto nell’istanza, le tessere prepagate che la società istante intende emettere possono sicuramente essere classificate in riferimento al documento in oggetto, quali MPV in quanto, al momento dell’emissione, non vengono individuati precisamente i beni e/0 servizi acquistabili con la stessa. Alle conclusioni di cui sopra, peraltro, si è giunti anche a seguito di alcune pronunce sull’argomento da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; in particolare, nella sentenza 21 febbraio 2006, causa C-419/02, Bupa Hospitals e Goldsborough Developments, la Corte ha affermato che in linea generale “non si possono assoggettare all’IVA gli acconti versato per cessioni di beni o prestazioni di servizi non ancora chiaramente individuate”. In pratica, richiamando i principi del sistema impositivo, la Corte ha evidenziato che l’imponibilità IVA delle somme corrisposte in relazione ad una futura cessione/prestazione costituisce una deroga al principio generale, secondo cui l’IVA è esigibile al verificarsi del fatto generatore del meccanismo impositivo, ovvero il consumo del bene o del servizio, deroga che deve pertanto essere interpretata in modo restrittivo. Conseguentemente, il giudice comunitario concludeva che non saranno
PARCHI DI DIVERTIMENTO | CARD PER I PARCHI
oggetto di tassazione i pagamenti anticipati” di una somma forfettaria versata per beni indicati in modo generico in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall’acquirente e dal venditore e dal quale l’acquirente potrà eventualmente scegliere articoli.”. Analoga impostazione è stata di recente confermata sempre dalla stessa Corte di Giustizia (sentenza 16 dicembre 2010, causa C-270/09, mac Donald Resort) che ha ribadito che “affinché l’IVA sia esigibile è necessario che tutti gli elementi pertinenti del fatto generatore, ossia della futura cessione dei beni o della futura prestazione di servizi, siano noti e dunque, in particolare, che i beni o servizi siano designati con precisione” Fatte queste brevi precisazioni sull’indirizzo comunitario e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, cui si è uniformata la Risoluzione n. 21/E del 22 febbraio 2011, va evidenziato che l’Amministrazione Finanziaria nel nostro Paese ( Circolare n. 27 del 9 agosto 1976), seppur ad altri fini, aveva già individuato la natura dei buoni/voucher in quella di meri titoli di legittimazioni ai sensi dell’art. 2002 del Codice Civile, ovvero in un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto dell’acquisto di beni e servizi, con possibilità di trasferire tale documento senza le forme proprie della cessione, e non in “titoli rappresentativi di merce”. Pertanto, chiarita la natura civilistica delle tessere che la società intende commercializzare, la scrivente ritiene che dalla lettura congiunta delle disposizioni contenute negli art. 2, comma 3, lett. a) e 6, comma I e 3, del DPR 633/1972 si possa trovare una adeguata soluzione al quesito posto circa il momento impositivo ai fini IVA delle operazioni poste in essere dall’istante. Infatti, l’art. 2, comma 3, lett. a) stabilisce che “Non sono considerate cessioni di beni... le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”; il successivo art. 6 dello stesso DPR 633/1972 stabilisce , al comma 1, che “le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili”, e, al comma 3, che “le prestazioni 28 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
di servizi si intendono effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”. Si ritiene pertanto che, nella fattispecie proposta dall’istante, l’emissione delle tessere configuri una pura cessione di denaro dal cliente all’istante, cessione che, a norma del richiamato art. 2, comma 3, lett. a) è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. La tessera diviene quindi titolo di legittimazione ad acquistare beni e/o servizi per il valore per cui è stata emessa. Il presupposto impositivo si verifica quando il cliente possessore del titolo (o altra persona cui è stato ceduto il titolo) “spende” lo stesso in uno dei negozi della catena distributiva dell’istante o delle società controllate dalla stessa per l’acquisto di beni e/o servizi in quanto, a norma del citato art. 6, è in tale momento che si verifica la consegna della merce o il pagamento della prestazione del servizio da parte del soggetto legittimato dal possesso del titolo stesso; solo in tale momento si può quindi considerare la cessione effettuata o il servizio reso. In conclusione, in relazione a quanto sostenuto dalla parte la scrivente ritiene che la fattispecie vada risolta come segue: L’IVA è dovuta all’atto di utilizzazione del credito contenuto nella tessera prepagata e l’aliquota va applicata con riferimento al bene ceduto o servizio reso da parte della società o da parte delle società controllate poste all’interno del Parco divertimenti; al contrario, L’IVA non è dovuta per: l’emissione delle tessere e la loro ricarica, nonché per le somme definitivamente trattenute dalla società, afferenti il credito inutilizzato da parte del cliente (assenza di controprestazione); ciò a prescindere dalla circostanza che le tessere vengano utilizzate presso esercizi di proprietà della società o di altri soggetti. Si fa presente ulteriormente che la suddetta risposta prescinde da ogni valutazione o verifica circa i presupposti di Legge eventualmente richiesti dalla normativa non fiscale ai fini dell’emissione dei buoni (ad es. autorizzazioni all’esercizio dell’attività, iscrizione ad albi, etc.).
THE ART OF ENTERTAINMENT
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PARCHI AVVENTURA | EVENTO NAZIONALE
Importanti novità sul piano assicurativo per i parchi avventura associati Previsti accordi per il risarcimento dei danni da incendio, eventi atmosferici e mancato incasso e costi sostenuti per condizioni meteo avverse.
O
gni accordo assicurativo richiede continue ottimizzazioni, affinché i prodotti corrispondano alle esigenze degli associati. Parchi Avventura Italiani ha raccolto le esigenze prospettate nel corso dell’Assemblea dei soci dello scorso febbraio e ha negoziato con Italsecura la convenzione per il risarcimento danni causati da incendio. Il parco avventura potrà essere assicurato per un capitale massimo di € 200.000,00 (nella formula a valore di rimpiazzo ex novo) o per somme inferiori, al tasso annuo lordo del 1,60 pro mille (compresa tassa governativa). Il clima sta cambiando ed eventi meteorologici estremi possono interessare anche i parchi avventura. È stata quindi prevista anche la copertura dei danni causati da eventi atmosferici, con un massimale fino ad €30.000,00 per sinistro e anno assicurativo e franchigia di € 1.000,00 e con l’esclusione dei danni subiti dalla parte arborea circostante i percorsi.
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Polizza per tutelare il mancato incasso e i costi sostenuti, derivanti da condizioni meteo avverse È stato inoltre stipulato un accordo con Pico Adviser Group – presente al meeting dello scorso gennaio – a favore degli associati, i quali potranno stipulare una “Polizza Meteo” che garantisce all’assicurato il risarcimento dei costi sostenuti e dei mancati ricavi derivanti da condizioni meteorologiche che scoraggiano la partecipazione del pubblico, quali ad esempio, pioggia, neve e temperatura. La flessibilità di questo tipo di copertura permette al contraente di concordare parametri atmosferici (gradi di temperatura, pioggia ecc.) e tutelare l’attività in specifiche settimane, periodi dell’anno o nei week end. Per ottenere un preventivo è possibile contattare l’Associazione, che metterà in contatto gli inscritti con un importante broker assicurativo specializzato.
EVENTI | EAS2019
Rimini Amusement Show, alla partenza! Rimini Amusement Show, tenuto dal 13 al 15 marzo a Rimini, è la nuova denominazione di un evento fieristico che era ricompreso nella tradizionale manifestazione Enada Primavera, da decenni il punto di riferimento del gioco legale Veduta esterna dell’ingresso con fontana della Fiera di Rimini
C
ome molti operatori sanno, nelle due edizioni precedenti, in Rivera si è assistito a due esposizioni in contemporanea, rivolte al gioco automatico per famiglie: Enada e FEE. La novità dell’edizione 2019 è stata la “riunificazione” dei due eventi relativi ai giochi senza vincite in denaro in un’unica manifestazione alla Fiera di Rimini, separata in
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qualche misura da Enada, la fiera del Gaming. Italian Exhibition Group ha infatti organizzato Enada in collaborazione con SAPAR e il supporto di EUROMAT, e Rimini Amusent Show col Consorzio FEE e la stessa SAPAR. Le due manifestazioni si sono concluse con circa 25.000 presenze di operatori nazionali e internazionali, nelle tre giornate.
Veniamo a Rimini Amusement Show, che si è presentata in una seconda edizione assai diversa dalla prima. Tra gli espositori erano presenti tutte le più qualificate aziende del settore, in spazi dedicati – il padiglione C3 e parte del C4 - e un ingresso diretto, quello Sud, per segnare una opportuna distinzione col settore dei giochi con vincita in denaro. Circa 6.000 mq espositivi che de-
Pasini Giovannino
WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 33
EVENTI | EAS2019
PTS
notano una crescita della manifestazione, demonizzate dalla politica. Le sale giochi alla sua seconda edizione e una più mar- tradizionali sono infatti sotto attacco da parte di alcune forze politiche che comcata autonomia rispetto da Enada. piono una semplicistica assimilazione con Autonomia dal gioco in denaroche si il gioco d’azzardo lecito. Sale di attrazioni rende sempre più necessaria, in quan- che propongono premi cumulativi del vato il settore del gioco senza vincite in lore di poche decine di euro – si parte da denaro rischia di essere assorbito dalle una matita colorata e ci si avvicina a frullogiche del gioco in denaro. Le Ticket re- latori, accessori per il cellulare e prodotdemption, apparecchi assolutamente lon- ti del genere – erogati dopo aver giocato tani da qualsiasi forma di ludopatia, sono qualche euro su un videogioco, un simu-
Tecnoplay
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EAS2019 | EVENTI
L’IDEA
Farogames
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EVENTI | EAS2019
Elmac
ATM Srl
36 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
latore di guida, un basket, una gru che propone peluche o apparecchi nei quali testare la propria abilità, rischiano di chiudere. Il divieto che la Regione Emilia Romagna intende imporre, relativo all’utilizzo delle Ticket redemption fino alla maggiore età, è veramente paradossale. Alcune forze politiche vogliono far chiudere centinaia di sale giochi della Riviera, visitate da famiglie con bambini, nonni con i nipoti e adolescenti in cerca di emozioni collettive – non quelle offerte dalle console casalinghe – e vissute con gli amici. Esse perderanno ogni funzione ricreativa e di socializzazione di un target di pubblico che richiede di potersi divertire dopo una giornata al mare. Chi dei lettori abbia visitato una sala giochi nella sua adolescenza o con i figli ne avrà rilevato l’assoluta innocuità del divertimento offerto rispetto a fenomeni, molto più preoccupanti, che riguardano il settore del gioco con vincita in denaro. Fare di tutt’erba un fascio dimostra scarsa conoscenza del settore e volontà di far chiudere attività molto apprezzate dai turisti, attraverso pregiudizi assolutamente infondati. La causa della situazione è in parte dovuta alla scarsa attenzione dei Governi, che negli ultimi anni non hanno inteso regolamentare il settore dell’Amusement e i il comparto dei giochi per famiglie. a premio. Sarebbe bastato individuare un valore massimo del premio – che attualmente, lato gestore, non impegna per più di 20/30 euro – per consentire ai gestori di proporre questa forma di divertimento, assai popolare. Nel corso della manifestazione è stata presenta una nuova associazione del gioco automatico, la Federazione Amusement Confesercenti. A presiedere la Federazione è stato eletto all’unanimità Alessandro Lama, socio e Direttore Marketing & Comunicazione del Gruppo Dedem Spa e Vicepresidente del Consorzio FEE, la realtà che dal 2017 raggruppa tutti i principali protagonisti della filiera dell’amusement italiano, oggi confluita nella Federazione. Sono stati nominati Vicepresidenti: Roberto Marai, imprenditore di calibro internazionale nel settore del gaming e non solo, con delega legale-istituzionale; Marco Gennatiempo, imprenditore da oltre vent’anni nel mondo dell’intrattenimento, già consigliere e Vicepresidente con delega all’amusement Sapar, con delega alle attività esecutive; Vanni Ferro, Presidente New ASGI Italia, da sempre impegnato con molteplici attività nell’intrattenimento per famiglie, con delega alla comunicazione. (M. C.) WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 37
EVENTI | EAS2019
Sela Group
Fiam Automazione
M&G Master Games
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EAS2019 | EVENTI
Gieffe
Cogan
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EVENTI | EAS2019
Impronta designers
Harding Trading
Special Game
40 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
EAS2019 | EVENTI
Eurogames
Mondo Giochi
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EVENTI | PREMIAZIONI
“Oscar alla romanità” a Carlo Verdone e “Targa Agostino Volpi” alle Piccole Sorelle di Gesù Il 9 aprile, una sala gremitissima ed elegante, questa volta quella del “Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 1872”, il più antico della Capitale, ha ospitato l’edizione 2019 dell’evento “Una boccata di romanità, moda, cultura, spettacolo, sport: Roma si racconta”, organizzato dall’Associazione culturale “Romeo Collalti 1983”.
N
el corso della cerimonia di premiazione è stato consegnato “L’Oscar alla Romanità” a Carlo Verdone, il quale si è lungo soffermato a parlare di Roma, della sua carriera, del suo nuovo film di prossima uscita e della sua recente produzione letteraria. Il grande artista romano non ha poi mancato di raccontare aneddo-
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ti riguardanti la sua carriera cinematografica con la solita ed indiscutibile verve da consumato attore comico. Lo stesso Carlo Verdone ha poi direttamente provveduto alla consegna della “Targa Agostino Volpi” alle Piccole Sorelle di Gesù (benemerito istituto religio-
PREMIAZIONI | EVENTI
so, per l’assistenza spirituale e non solo, fondato dalla piccola sorella Magdeleine sulle orme di Charles De Focault) con la seguente motivazione: “per il silenzioso, prezioso e costante impegno a favore dello Spettacolo Viaggiante”. In rappresentanza dell’Istituto, hanno ritirato la targa le Suore Anna Amelia e Geneviève, che da tanti anni (nel caso di Genevieve sono 50) seguono il settore, al Luneur prima, quello della vecchia gestione e poi, ora, al Luna Park Lido di Ostia. Le Piccolo Sorelle gestiscono – da sempre - una piccola attività di stand a premi e condividono totalmente la loro vita con lo Spettacolo Viaggiante vivendo anche in carovana. La targa dedicata ad Agostino Volpi, anche se non scritto, vuole pure ricordare la figura di Velia Cervi. Entrambi uniti, non solo da vincoli matrimoniali, ma anche quali esponenti dello Spettacolo Viaggiante, quello pioneristico, che fu. Il “Marforio d’oro” quest’anno è andato a Maurizio Costanzo, il quale lo ha ricevuto in forma privata presso il proprio studio (è
Romeo Collalti
È
un bravo poeta romanesco [19061986] cui è stata tra l’altro intitolata una strada a Roma, non lontano dalla tenuta presidenziale di Castel Fusano. L’associazione che porta il suo nome, promossa e guidata da trentasette anni dal figlio Massimo, è da sempre sostenitrice e divulgatrice degli aspetti migliori della romanità, sia in campo letterario (poesia romanesca e saggi sulla città) che nelle altre sue straordinarie sfaccettature. Moltissime sono le personalità, tutte legate alla città eterna, che nel tempo sono state premiate, come Ennio Morricone, Gianluigi Rondi, Gina Lollobrigida, Vittorio Storaro, Gigi Magni, Fulvio Lucisano e tantissimi altri. Quest’anno è toccato a Carlo Verdone e Maurizio Costanzo e il nostro Circolo è orgoglioso, essendo lo spirito di Roma iscritto nel dna del suo più antico sodalizio sportivo, di aver accolto e essersi fatto interprete di questa bella e significativa manifestazione. La Commissione Cultura (fm)
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giorno seguente alle ore 14, ha mandato in onda un ampio servizio giornalistico dedicato, con intervista a Carlo Verdone, nel corso del TG regionale del Lazio. Qui di séguito, si riporta anche il comunicato ufficiale presente nel sito del Circolo Tevere Remo: Martedì 9 aprile 2019 presso la Casa di Ripetta La Commissione Cultura del nostro Circolo congiuntamente con l’Associazione Culturale Romeo Collalti hanno consegnato i premi : OSCAR ALLA ROMANITÀ a Carlo Verdone MARFORIO D’ORO a Maurizio Costanzo (in video) TARGA A. VOLPI a Piccole Sorelle di Gesù Ha presentato la serata Rosanna Vaudetti, stato proiettato un filmato della consegna, notissima annunciatrice televisiva attiva in effettuata da Massimo Collalti). RAI dal 1961 al 1998 . Sono intervenuti: Antonio Buccioni (Direttore Generale Ha fatto gli onori di casa il Presidente della Commissione Cultura del circolo, Fausto della polisportiva S.S. Lazio) per la sezione Milano. Sono intervenuti, succedendosi sport; Alberto Francesconi (già presidente al microfono, oltre a Carlo Verdone, anche: Antonio Buccioni Presidente dell’En- Anec Agis) per la sezione spettacolo; Marco Ravaglioli (presidente di “Iterte Nazionale Circhi e della Società Sportiva Lazio, Alberto Francesconi ex Presi- Percorsi di Cultura” e “Per Roma”) per la dente dell’Associazione Generale Italiana sezione cultura Marcello Teodonio (presidente del dello Spettacolo e dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, Bruno Piattelli Centro Studi Giuseppe Gioacchino Belli). italian fashion designer, Marco Ravaglioli L’evento ha fatto registrare un grande sucgiornalista e politico, Marcello Teodonio cesso con una foltissima partecipazione sia accademico Presidente del Centro Studi di nostri soci che di pubblico. Grande interesse ha destato la premiazione “Giuseppe Gioachino Belli”. del grande Carlo Verdone che nel ringraLa cerimonia è stata coordinata, con lo stile ziare ha, fra altro, ricordato il suo legame che la contraddistingue da sempre, da Ro- con il nostro Circolo. I suoi zii – i Fratelsanna Vaudetti e da Massimo Collalti, li Schiavina – erano infatti nostri soci e figlio del poeta romanesco Romeo al quale, spesso Carlo, da bambino, veniva a pranfin dal 1983, è dedicata l’omonima Associa- zo con la famiglia di domenica nella nostra zione culturale e di cui il testé citato Massi- sede. Ha poi rammentato che il ricevimento per le sue nozze è stato fatto proprio nel mo ne è il Presidente. nostro salone di Ripetta. Ha poi (scherzoI convenuti hanno seguito con attenzione samente) ribadito la necessita di asfaltare il gli interventi di coloro che si sono succeduti Tevere (dal film “Gallo Cedrone”). al microfono e che hanno parlato di Roma. A prova del grande successo mediatico alTutti gli interventi sono stati improntanti leghiamo oltre ad un articolo pubblicato dal all’amore viscerale per questa città, ma an- “Corriere della Sera – Edizione Romana” e che dei tanti - e taluni gravi – problemi che ad un articolo pubblicato dal giornale “Leggo”, copia del servizio mandato in onda da da ormai troppo tempo l’assillano. L’evento è stato ripreso da RAI 3 che, il TG3 – Lazio. 44 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
EVENTI | PLAY WITH US
L’arte popolare diventa arte contemporanea a cultura dello Spettacolo Viaggiante in mostra a Venezia Dall’11 maggio al 24 novembre 2019, nel cuore di Venezia, all’interno della prestigiosa cornice dell’Hotel Hilton Molino Stucky affacciato sul canal del Giudecca, sarà presentata dal Museo Storico della Giostra di Bergantino l’installazione “Play With Us – dall’arte popolare all’arte moderna” con opere dell’artista Naby Byron e texture musicale di Max Casacci, a cura del Prof. Gian Paolo Borghi. con il patrocinio della Regione del Veneto, della Città di Venezia, del Comune di Brigantino, del Museo della Giostra di Brigantino, del MAF (Museo Mondo Agricolo Ferrarese), di Hilton Stucky Venezia e si colloca all’interno delle celebrazioni del centenario dalla fondazione del Gruppo Hilton.
L’
esposizione si colloca in concomitanza alla 58° Biennale di Venezia e propone al pubblico una particolare e metaforica visione onirica dell’artista che vede al centro della sua narrazione inusuali cavalli da giostra. L’esposizione, in collaborazione con l’Associazione UFO-Ultimi Futuristi, è realizzata 46 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
Naby Byron, l’artista, si riappropria di alcune forme della cultura tradizionale adattandole alle aspettative del contemporaneo in una sorta di “provocazione – non provocazione” che mira a cogliere attraverso le giostre alcune sfaccettature di un denso percorso storico-antropologico. I cavalli da giostra, infatti, richiamano alla memoria antichi giochi rituali e arcaici di natura medievale. Naby Byron, tuttavia, non si limita a scegliere artisticamente i cavalli ma, in forma simbolica, li rende liberi dai rigidi meccanismi delle giostre, proiettandoli lontani dalle tradizionali fiere e feste di paese in un contesto moderno e contemporaneo. Questo forte desiderio di libertà si traduce nella fusione in maniera simbiotica delle sue installazioni con la natura che le circonda. In altri termini, Naby si eleva a paladina di una nuova e rinnovata cultura del “gioco”, trasfigurando alcuni antichi significati nel mondo odierno e offrendoli all’ammirazione e alla disponibilità degli appassionati d’arte del terzo millennio.
PLAY WITH US | EVENTI
Nello specifico “Play with us – dall’arte popolare all’arte moderna” è un’opera relazionale in cui il fruitore interagisce direttamente con l’installazione: i visitatori, infatti, sono invitati a montare sul cavallo e in questo senso il lavoro di Naby Byron rappresenta un’opera unica, in continuo divenire, in quanto cambia col cambiare dello spettatore che desidera mettersi in gioco. L’esposizione si compone di una parte a “cavalli fissi” nella zona esterna dell’Hotel, e di una a “cavalli mobili” situati negli ambienti interni. Al fianco delle opere è prevista una videoinstallazione a cura del Museo e dell’artista, volta a descrivere per immagini e parole la poetica complessiva dell’evento.
tore Varenne). Memore dei lunghi pomeriggi passati ad ammirare gli allenamenti e la vita dell’animale più nobile del creato, Naby, laureatasi nel frattempo all’Accademia di Bologna, elegge il cavallo quale simbolo totemico delle sue prime creazioni artistiche, dapprima dipinti ed in seguito installazioni. Avvicinatasi nel prosieguo di vita al mondo del collezionismo, ha costituito assieme ad alcuni collaboratori il Collettivo U.F.-o Ultimi Futuristi, al’interno del quale è conservato un vastissimo numero di documenti afferenti il Movimento Futurista di Filippo Tommaso Marinetti, altra grande fonte di ispirazione dell’artista soprattutto per quanto attiene al filone aviatorio, seconda passione di Naby Byron ed oggetto precipuo delle sue opere.
Sarà, inoltre, presente una “ texture ” sonora composta dal musicista Massimiliano Ca- La mostra ha il patrocinio di Regione del sacci, membro e fondatore dei Subsonica. Veneto, Città di Venezia, Comune di Bergantino, Museo della Giostra di BergantiNABY Naby Byron (nome d’arte) nasce a no, MAF (Museo Mondo Agricolo FerrareBologna. Di famiglia borghese, vive la sua se), Hilton Stucky Venezia. L’installazione infanzia accanto ad uno dei più importanti è aperta dall’11 maggio al 24 novembre allevamenti di cavalli d’Europa (allevamen- 2019 presso l’Hotel Hilton Molino Stuto che ha visto i natali della stirpe del trotta- cky – Giudecca 810, Venezia.
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MARKETING | GOOGLE: LOCAL SEARCH
Google My Business e attività stagionali:
finalmente è possibile segnalare la chiusura di alcuni periodi Comparire nelle ricerche locali è fondamentale per qualsiasi attività economica che voglia far crescere il numero dei clienti. La local search è uno degli strumenti più utili per farsi trovare su Google e attrarre nuova clientela.
Q
uanti di noi hanno cercato l’indirizzo di una pizzeria, di un meccanico o di un ufficio su Google? Se calcoliamo che sola la scheda di Google My Business di un parco giochi installato in Liguria per la stagione estiva ha raggiunto da dicembre a marzo 2019 – a struttura chiusa – 2.429 ricerche e oltre 3.900 visualizzazioni – la maggior paret delle quali su Google Maps – mentre le visite al sito registrano numeri bassi, è semplice valutare il beneficio derivante dal-
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la buona gestione degli strumenti per la ricerca locale. Del resto, ben oltre una richiesta su tre su Google, soprattutto dagli smartphone, è effettuata per cercare un luogo, attraverso il nome del brand o digitando la categoria alla quale appartiene (es.: parco divertimento). I vantaggi sono evidenti e riguardano la visibilità su Google. La scheda di Google My Business compare infatti in prima pagina, una posizione difficile da raggiungere, a
GOOGLE: LOCAL SEARCH | MARKETING
meno che non si investano somme impor- Alcune in verità sono presenti, anche se tanti per commissionare agli esperti un’at- operano 90 giorni. E il vantaggio in termini di visibilità su Google è notevole. tività SEO di qualità. D’altra parte il modo migliore di offrire una pessima esperienza cliente è quelATTIVITÀ STAGIONALI E GOOGLE la di non fornire indicazioni precise sui MY BUSINESS Il problema è che le attività stagionali, pos- periodi e le date di chiusura. Immaginare sono essere presenti su GMB a determina- che una famiglia con bambini percorra diversi chilometri per poi trovare il parco chiute condizioni. Le linee guida di Google My Business so significa creare un disservizio, e magari in lingua italiana espongono regole fer- rovinare la giornata ad un potenziale cliente. ree. Eccole: LE LINEE GUIDA 2019 DI GOOGLE “Linee guida di base: attività idonee: Per poter beneficiare di una scheda Google MY BUSINESS PER LE ATTIVITÀ My Business, un’attività deve poter essere STAGIONALI contattata dai clienti durante gli orari pre- C’è una novità. Nell’aggiornamento di qualche settimana fa delle Linee guida fissati. di Google My Business in lingua ingleEsistono alcune eccezioni: Sono consentiti bancomat, negozi di vide- se è comparsa finalmente un’indicazioonoleggio e servizi di corriere espresso. Se ne per le attività stagionali. Ecco la trasi aggiungono queste sedi, è necessario in- duzione: dicare le informazioni di contatto utili ai “Se la tua azienda ha orari stagionali, utilizza le seguenti linee guida: clienti. Le attività stagionali, ad esempio una pi- Durante la stagione in cui è aperta la tua atsta di pattinaggio aperta solo nei mesi tività, imposta i tuoi orari di apertura regoinvernali, sono idonee purché l’insegna lari. È possibile impostare orari speciali per della sede sia permanente tutto l’anno.” festività, chiusure temporanee o altri eventi. Dunque nessun problema per attività stagionali come parchi acquatici e parchi av- Puoi anche indicare che la tua attività è ventura, in quanto non operativi in alcuni aperta solo per un periodo stagionale speperiodi dell’anno ma sempre individuabi- cifico nella descrizione della tua attività. li. Diverso è il discorso nel caso di parchi Durante la bassa stagione, contatta giochi estivi in località turistiche (strutture l’assistenza per far contrassegnare la con giochi gonfiabili o attrazioni installati tua attività come temporaneamente chiusa. In alternativa, puoi contrassegnare solo in un periodo dell’anno). Sarebbe un vero peccato per le attività sta- la tua attività come chiusa definitivamente gionali non essere su Google My Business. durante questo periodo. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 49
MARKETING | LOCAL SEARCH
Imposta il tuo normale orario di lavoro gle non consente di inserire un periodo di ferie o di chiusura, ma bisogna segnalare quando la tua attività riapre”. ogni singola giornata. Altra modalità per informare i visitatori Dunque Google suggerisce di contattare l’Assistenza per inserire periodi di chiu- della scheda GMB è quella di inserire nella sura più lunghi e di riattivare l’attività in- immagine del profilo anche una indicazione del tipo “Chiuso fino al…”. serendo i nuovi orari autonomamente. IL SERVIZIO È GIÀ ATTIVO IN ITALIA? Sì, me ne ha dato conferma l’assistenza di Google, in questo messaggio: “In merito alla sua domanda riguardante la Chiusura Stagionale, vorrei informarla che questo servizio è disponibile anche in Italia. Le schede non possono essere marcate in questo modo dall’account ma soltanto dal nostro dipartimento tecnico. Per poter marcare la scheda in questo modo abbiamo bisogno che la data di chiusura e di riapertura di un’attività sia riscontrabile sul sito web ufficiale di essa e anche una foto dell’insegna fissa. Vorrei anche informarla che in questi casi nei risultati di ricerca generica viene visualizzato “Temporaneamente chiusa” invece su Google Maps visualizzerà “Chiuso definitivamente”. Potrebbero essere necessarie fino a 24 ore affinché KP dichiari “Temporaneamente chiuso”.
IN CHE MODO GOOGLE CURA IL POSIZIONAMENTO NEI RISULTATI LEGATI ALLA RICERCA LOCALE? Anche in questo caso è utile consultare le linee guida di Google My Business. Queste le indicazioni: “I risultati di ricerca locali si basano principalmente su tre fattori: pertinenza, distanza ed evidenza. Questi fattori interagiscono per trovare la migliore corrispondenza per una ricerca. Ad esempio, gli algoritmi di Google possono stabilire che un’attività, benché più distante della tua, abbia maggiori possibilità di offrire ciò che l’utente sta cercando rispetto a un’altra più vicina, posizionandola più in alto nei risultati di ricerca locali.
Pertinenza La pertinenza indica il livello di corrispondenza di una scheda locale con la ricerca di un utente. L’aggiunta di informazioni comALTRE POSSIBILITÀ DI SEGNALARE plete e dettagliate sull’attività può consentire a Google di capire meglio la tua attività ORARI STAGIONALI La fantasia di alcuni gestori di attività sta- e abbinare la tua scheda a risultati di ricergionali ha permesso di elaborare comun- ca pertinenti. que soluzioni alternative rispetto a quelle delle nuove linee guida di Google My Bu- Distanza Com’è facilmente intuibile, questo fattosiness. Ecco un paio di consigli: Una delle possibilità è quella di segnalare re indica quanto dista ogni potenziale rii giorni di chiusura inserendoli dalla sezio- sultato di ricerca dalla località utilizzata in ne degli orari dell’attività. Purtroppo Goo- una ricerca. Se un utente non specifica una 50 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
LOCAL SEARCH | MARKETING
località nella ricerca, Google calcola la di- Non è possibile richiedere o acquistare un stanza in base ai dati noti sulla sua località. posizionamento nei risultati di ricerca locale migliore su Google. Facciamo il possibile Evidenza per mantenere riservati i dettagli dell’algoL’evidenza si riferisce al livello di notorie- ritmo di ricerca in modo da rendere il sistetà di un’attività. Alcuni luoghi sono più noti ma di posizionamento il più equo possibile nel mondo reale e i risultati di ricerca ten- per tutti.” tano di rispecchiare tale condizione nel posizionamento nei risultati di ricerca locale. Dunque la buona notizia è che il serviAd esempio, musei famosi, hotel prestigio- zio non è a pagamento, ma si basa sulla si o brand di negozi rinomati che sono noti qualità del lavoro di chi gestisce le schea molte persone probabilmente saranno in de di Google My Business e le eventuali risalto anche nei risultati di ricerca locali. recensioni. Per ottenere l’“evidenza” è L’evidenza si basa anche sulle informa- tuttavia necessario avvalersi di azioni zioni di un’attività che Google ricava SEO, con particolare riferimento all’atdal Web (ad esempio link, articoli e di- tività di digital PR, indispensabile se si rectory). Nel posizionamento dei risultati vuole crescere in uno dei principali fattori di ricerca locali vengono considerati il nu- di posizionamento sia sul motore di ricermero di recensioni e il punteggio di Google: ca che nell’ambito dei risultati della ricermaggiori sono le recensioni e le valutazio- ca locale. Link earning e content curation ni positive, migliore sarà il posizionamen- sono strategie fondamentali per ottenere to nei risultati di ricerca locale di un’attivi- un buon posizionamento su Google. Local tà. Poiché la posizione nei risultati sul Web SEO e Search Marketing sono la chiave per costituisce un altro fattore determinante, le la notorietà, efficaci anche nel caso di parbest practice SEO si applicano anche all’ot- chi di divertimento, attrazioni turistiche e timizzazione della ricerca locale. attività ricettive con apertura stagionale.
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FUORICAMPO | 3D MADE IN ITALY
Gieffe Videogames:
le novità e i prodotti innovativi Dal 1980 la Gieffe Videogames è tra le aziende italiane più innovative e produttive del settore intrattenimento italiano ed europeo.
Lo staff della Gieffe Group al completo ala fiera di Rimini Eas 2019.
Il nostro obiettivo principale è offrire a tutti coloro che vivono le nostre esperienze di gioco la possibilità di divertirsi in maniera sana ed emozionante a sostegno del Gioco Responsabile. Questo sistema, fatto di convinzioni e di valori, fonda le sue radici sui modi di intendere e vivere il gioco: divertente, cosciente e vincente. Si è Appena conclusa la seconda edizione del #Rimini Amusement Show!!! Con il successo ottenuto in fiera a Rimini l’Amusement scopre una nuova era. Il settore del puro intrattenimento ha nuovo futuro!!! Ritorniamo alla base con tanti #ordini da evadere e carichi di nuovi entusiasmanti progetti. Ringraziamo i nostri clienti e tutti intrattenimento è la nostra storia e i potenziali futuri #buyers italiani e stranieabbiamo deciso di riportarlo in auge ri. Di seguito i prodotti più innovativi: con prodotti innovativi che possano regalare ai giocatori esperienze sem- MACS2 pre più immersive e coinvolgenti. Da tempo MACS 2 è un simulatore di guida dinamico stiamo concentrando le nostre energie sul- progettato e realizzato per gli amanti della realtà virtuale, un settore che tecnologi- la guida sportiva. Un prodotto interamencamente parlando, ha fatto passi da gigante te made in italyfrutto di un intenso lavoro rispetto ai suoi albori. Nel 2017 abbiamo po- svolto dal team Gieffe. tuto lanciare una serie di proposte che, nel In grado di riprodurre la fisica del veicolo loro insieme, pensiamo possano incontrare in pista grazie ai due motori che trasmettole necessità di qualsiasi tipo di location. no movimento alla pedana, restituendo al Creiamo progetti innovativi e ad elevato cyberpilota le sensazioni di guida di un’aucontenuto tecnologico per far divertire fami- to da corsa. Il software di guida in dotazioglie, giovani e bambini. Offriamo un format ne è ASSETTO CORSA, uno dei migliori ad altissimo livello, oltre a proporre prodotti simulatori di corse al mondo. incentrati sul mondo della simulazione. For- Non è soltanto un gioco ma una vera e proniamo ai nostri clienti prodotti ad alto im- pria simulazione capace di ricreare il reapatto tecnologico e di immagine. lismo puro della guida, con massima preIl nostro è sistema di intrattenimento e pro- cisione in ogni aspetto. Include più di 90 mozione studiato per realizzare piccoli e gran- vetture da sogno: Ferrari, Lotus, McLadi eventi all’interno di Aziende o attività com- ren, Pagani, Alfa Romeo, Toyota, Maserati, merciali, oltre che creare delle vere e proprie BMW, Audi, Lamborghini, Ford, Mercedes sale dedicate alla realtà virtuale. Puntiamo su Benz e Shelby, tutte realizzate con livelli di una nuova cultura del #divertimento. dettaglio estremi, ciascuna con il suo partico-
L’
54 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
3D MADE IN ITALY | FUORICAMPO
lare stile di guida e modello di prestazioni ba- Un’attenta scelta delle periferiche quali visore VR HTC Vive Pro, volante pedaliera sato su telemetria e dati reali. e cambio FANATEC, monitor curvo ultraTecnologia Laserscan per ottenere il massi- wide 49” SAMSUNG rendono il cockpit di mo della precisione oltre 24 configurazioni guida del MACS2 uno simulatore di traisu 15 circuiti leggendari, inclusi Silversto- ning adatto anche ai professionisti del mone, Nordschleife, Imola, Monza, Barcello- torsport. I 4 profili di gioco: custom, gamer, racer e na, Spa Francorchamps e Brands Hatch. pro danno la possibilità di settare il LivelMACS 2 consente sessioni di gioco in sin- lo di realismo della guida, oltre al feedback gle player e multiplayer fino a 20 giocatori! delle periferiche e del sistema di movimento rendendo MACS2 un simulatore dinaCaratteristiche tecniche: Simula il trasferimento di peso del veico- mico fruibile da giocatori di tutte le età e di lo oltre alla superficie stradale e alle forze g. vari livelli di abilità alla guida. Ottima percezione della superficie stradale grazie ai 200 mm/s di velocità rag- 9D VR X3 giunta dai motori. Il Vr-X3 ed il Vr-Egg sono simulatori dedicaProfili di movimento personalizzabili per ti alla realtà virtuale che restituiscono al gioadeguarli al tipo di veicolo utilizzato. catore esperienze di vario genere, dalle più VR READY: Compatibile con diversi di- adrenaliniche alle più tranquille e interattive. spositivi VR quali Oculus Rift e HTC Vive Grazie alle 2 o 3 sedute dinamiche, che traSistema audio dolby surround 2.1 smettono movimenti rapidi e intensi in relaMonitor curvo ultrawide 49” IPS 144Hz zione al tipo di esperienza visiva, giocatori di Periferiche di alta qualità tutte le età possono vivere esperienze VR alSoftware gestionale per temporizzare e tamente immersive e coinvolgenti. Vr-X3, ricontabilizzare le sessioni di gioco spetto al suo predecessore, il VR egg a due Computer da gaming ad alte prestazioni sedute, offre un nuovo design ed un’ulteriore per garantire massima fluidità al software seduta per i clienti. Grazie alle tre sedute gli di guida sia su schermo che in VR. operatori potranno moltiplicare i loro incassi 4 profili di gioco: custom, gamer, racer, pro. e smaltire in maniera più rapida le code. WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 55
FUORICAMPO | 3D MADE IN ITALY
mento Omniverse ESPORTS™ è un’esperienza di gioco competitiva diversa da qualsiasi altra cosa sul mercato. Omniverse ESPORTS™ farà crescere le sessioni di gioco e aumenterà il numero dei vostri clienti. Omniverse ESPORTS™ consente di creare e visualizzare classifiche di gioco, partecipare a concorsi a premi locali ed internazionali al fine di costruire una comunità di clienti abituali che visiteranno la vostra sede settimana dopo settimana. Partecipa ai concorsi a premi organizzati dalla Virtuix e sponsorizzati da HP e HTC con un montepremi annuale di 50,000 $. I giocatori saranno invogliati a tornare in sala per rigiocare ed incrementare il loro Omniverse Rank, incontrare amici e confrontarsi sui propri record.
Altra novità che caratterizza il Vr-X3 è lo schermo 42” posto in alto che offrirà agli spettatori le immagini in diretta dei giochi eseguiti a bordo macchina. X3 è disponibile in tre colorazioni differenti: total white, total black e black-orange. Vr-Egg è disponibile esclusivamente nella colorazione total white. Entrambi dispongono di oltre 100 filmati divisi per categoria quali rollercoaster, sport, plot, horror e oltre 10 esperienze di gioco interattive. La durata dei filmati varia dai 3 agli 8 minuti. Ogni mese sviluppiamo nuovi giochi installandoli da remoto gratuitamente. Entrambi dotati di gettoniera elettronica e di una consolle di controllo gestionale con monitor 46” touch screen dal quale è possibile selezionare il tipo di filmato/gioco, avviare le partite e contabilizzare le sessioni di gioco. La visuale a 360°, data dai visori virtuali, combinata al movimento delle sedute ed all’effetto aria su gambe e interno seduta, restituiscono un’esperienza coinvolgente ed immersiva. OMNIVERSE ESPORT Virtuix Omni ™ è attualmente l’unico dispositivo al mondo, dedicato alla realtà virtuale, che offre ai propri clienti tornei competitivi Esport grazie alla piattaforma Omniverse ESPORTS ™. Il nostro sistema di intratteni56 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
Le statistiche rivelano: in media, il tempo di gioco presso le sedi partecipanti è aumentato del 108%. Durante la settimana del concorso, il numero di giocate su Omni è più che raddoppiato rispetto alla settimana precedente. Le prime 20 squadre, in media, hanno giocato 7 volte. Le prime tre squadre hanno giocato in media 12 volte per assicurarsi i primi posti in classifica! Il 50% dei partecipanti al torneo precedente è tornato il mese successivo e ha giocato di nuovo. Il numero di giocatori delle sedi partecipanti è aumentato in media del 450%. L’offerta di gioco proposta si completa con le seguenti ticket redemptions e kiddie rides interattivi presentati in fiera, tra tutte spiccano: DEFENDING LOLLIPOP SPARA ACQUA con #Monitor3D per vivere un’esperienza di gioco divertente, coinvolgente e immersiva… Adatta a tutte le età. Indossa gli #Occhialini3D e spara dal cannone ad acqua per difendere il Lollipop dagli attacchi nemici. Caratteristiche: modalità TowerDefence, 4 background disponibili, monitor 2D e 3D, 3 intensità di sparo dell’acqua, effetto fumo, design accattivante FOREST BOWLING video BOWLING interactive game, 2 giocatori in single player o multiplayer, 4 background disponibili.
LAVORO | FUORICAMPO
Gli obblighi del datore di lavoro e l’onere della prova del danno La più recente giurisprudenza suggerisce di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, perché ciò che davvero rileva è che tale comportamento attivi un rischio esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l’evento (per tutte si veda, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione) Nessun risarcimento se la condotta del lavoratore è avulsa dal compito affidato oerentemente con tale orientamento con le sentenze 5.1.2018 n. 146 e 15.1.2018 n. 749, la Corte di Cassazione ha ribadito un proprio orientamento costante, in forza del quale non è dovuto un risarcimento al lavoratore se la sua condotta è stata del tutto avulsa dalla prestazione lavorativa affidatagli, nonché, a fronte di comportamenti abnormi ed imprevedibili (esorbitanti dalla sfera lavorativa governata dal soggetto datoriale al quale può essere attribuibile l’evento).
C
Per l’esattezza in tali casi il datore di lavoro non è responsabile per gli infortuni occorsi ai dipendenti. Lo è invece quando il sinistro sia riconducibile ad un suo comportamento colpevole, collegato alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza imposto da norme di legge, ovvero, desumibile dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, dall’esperienza o dalla particolarità della mansione, ai sensi dell’art. 2087 c.c. Nella sentenza del 5.1.2018 n. 146 (Cass. Sez. Lavoro), il dipendente, un operaio, aveva proposto ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità risarciWWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 57
FUORICAMPO | LAVORO
toria del datore di lavoro per i danni subiti a causa di un infortunio accaduto durante il completamento dei lavori di impianto di alcuni pali elettrici. Avendo il ricorrente rilevato che il ramo di un albero poggiava su di un cavo elettrico, i componenti della squadra da lui stesso guidata avevano deciso di tagliarlo. Perciò indossata l’attrezzatura di lavoro, l’operaio era salito sulla scala a pioli appoggiata all’albero, e mantenuta a terra da un operaio, cadendo al suolo per l’improvviso distacco della scala dal sostegno. I giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria del lavoratore, sulla base della mancata allegazione, ex art. 2087 c.c., della prova del fatto costituente l’inadempimento della società datrice di lavoro e della correlazione causale di tale inadempimento con il danno subito. La Cassazione ha confermato l’infondatezza delle pretese risarcitorie del ricorrente, ricostruendo la natura dell’obbligo legale di prevenzione imposto al datore di lavoro, ma anche dei precisi limiti oltre i quali nessun addebito nei suoi riguardi potrebbe trovare accoglimento. In primo luogo è stata sottolineata la natura sussidiaria dell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico, idonea a ricomprendere tutte le misure che – nonostante non siano espressamente considerate e valutate dal legislatore in norme di legge – appaiano idonee, secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché, sulla base delle particolarità del lavoro, necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La Corte ha spiegato che l’interpretazione estensiva dell’art. 2087 c.c. non può spin58 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
gersi sino a addebitare una responsabilità oggettiva dell’imprenditore per ogni infortunio occorso ai dipendenti in azienda, poiché, per imprescindibili principi costituzionali, la responsabilità datoriale deve necessariamente essere ricollegabile ad un comportamento colpevole, riconducibile alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza ben identificabile. Con ciò confermando il prevalente orientamento giurisprudenziale che qualifica come contrattuale la responsabilità datoriale di cui l’ art. 2087 c.c. Dunque gli oneri probatori nella domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro sono esattamente indicati all’art. 1218 c.c.: il lavoratore che lamenti di aver subito un danno, deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie ad evitare il danno, incluse quelle previste, e spesso non scritte, della massima sicurezza tecnologicamente fattibile di cui all’art. 2087 del codice civile. La Cassazione, accogliendo gli argomenti delle decisioni di merito, ha sottolineato che la condotta, il comportamento, del lavoratore che ha condotto all’infortunio sia successiva al compimento della prestazione lavorativa cui lo stesso era tenuto e, altresì, attuata senza darne preventiva comunicazione alla società datrice, al fine di ottenere eventualmente i necessari dispostivi e mezzi di lavoro idonei ad evitare i rischi di caduta. La suprema corte non ha ravvisato alcun fatto integrante un inadempimento della parte datoriale correlato in rapporto di causalità materiale con il danno subito dal ricorrente, né è stata riscontata alcuna violazione dell’obbligo di vigilanza in materia di osservanza delle misure di sicurezza per la tutela dell’incolumità dei lavoratori. In tale contesto la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “alla stregua dell’ art. 2087 c.c., non è ipotizzabile a carico dell’imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione
di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”. Proprio perché si tratta di prestazione non richiesta, non prevista, possiamo perciò affermare che tale comportamento ha attivato un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l’evento. Il datore di lavoro non è tenuto a predisporre accorgimenti per evitare cause di infortunio del tutto imprevedibili Interessante anche la sentenza del 15.1.2018 n. 749, riguardante l’infortunio di una insegnante colpita ad un occhio da un tappo di bottiglia aperta da un alunno, durante dei festeggiamenti avvenuti in orario di lezione. L’insegnante – le cui richieste risarcitorie erano state respinte nei precedenti gradi di giudizio – aveva sostenuto che l’introduzione nella scuola di bevande alcoliche configurasse un aggravamento del fattore di rischio professionale, in ragione dell’alterazione che le stesse potevano indurre negli alunni, con conseguente responsabilità dell’istituto scolastico che ne aveva autorizzato l’ingresso. La Suprema Corte, sul presupposto della natura contrattuale della responsabilità derivante dall’art. 2087 c.c., ha dichiarato che detta responsabilità sussiste solo qualora si tratti di specifici comportamenti datoriali idonei a determinare un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere, e non anche a fronte di condotte anomale, imprevedibili e non evitabili con l’impiego dell’ordinaria diligenza. Dunque nessun addebito può farsi perciò al datore di lavoro quando la sua condotta sia stata improntata alla diligenza professionale, non sia stata negligente (imprudente, imperita, inesperta), in relazione allo specifico pericolo di cagionare proprio quell’evento concreto che, in fatto, è accaduto. La Cassazione ha perciò ritenuto congruamente motivato il giudizio di fatto compiuto dal giudice di
5 x 1000 per la Casa di Riposo dello spettacolo viaggiante di Scandicci
S
i avvicina il tempo della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e del 730 per lavoratori dipendenti e pensionati. Da quest’anno è possibile scegliere di destinare alla Casa di Riposo di Scandicci una quota dell’IRPEF (pari, appunto, al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche). Si tratta di una scelta che non costa nulla al contribuente ma fa la differenza per il sostegno a una bella istituzione che tanto sta dando agli anziani di circo e spettacolo viaggiante. È possibile sostenere la Casa di Riposo indicando sulla propria dichiarazione dei redditi il codice 00745690354 Sono stati traferite alla Casa di Riposo di Scandicci le seguenti offerte: € 242,50 da Gianni Menta € 100 dalla famiglia Tora € 1.000 da Mauro Mazzelli € 600 dal Consiglio Direttivo della Sezione Lombardia Liguria in memoria di A. Baghini Crisanti.
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FUORICAMPO | LAVORO
merito, secondo il quale il non proibire l’iniziativa del festeggiamento, attesa la partecipazione di ragazzi maggiorenni o comunque prossimi alla maturità e, dunque, in età adolescenziale avanzata, e il carattere usuale della stessa, non consentivano di ravvisare un aggravamento del rischio professionale; non vi erano elementi concreti che consentivano di affermare che l’uso di alcolici fosse stato assentito e non vi era evidenza che la manovra inopinata dell’alunno fosse stata in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica. La condotta abnorme e imprevedibile dell’alunno (avvicinatosi a breve distanza dall’insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante) non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l’ordinario orario di lezione scolastiche. La Suprema Corte ha ribadito anche nel caso concreto di specie che in tema di infortuni sul lavoro, non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili. La diligenza esigibile dalla parte datoriale deve essere commisurata alle circostanze specifiche emergenti dal caso concreto. Deve invece escludersi il diritto del lavoratore al risarcimento quando il danno non risulti diretta e comprovata conseguenza di un comportamento datoriale in violazione dei propri doveri di prevenzione e protezione. L’obbligo giudiziale del lavoratore di dimostrare che il datore di lavoro ha violato le regole sugli infortuni Risulta chiaro da queste sentenze che il lavoratore che agisce per il riconoscimento dei danni da infortunio sul lavoro ha l’onere di allegare in modo non generico, dettagliando le circostanze, l’esistenza del fatto materiale e delle regole di condotta prevenzionistica che ritiene concretamente violate, nonché, di dimostrare come il datore di lavoro si sia comportato violando le clausole contrattuali, le norme inderogabili di legge, o le regole generali di correttezza e buona fede che, nell’esercizio dell’impresa, impongono l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.). 60 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
Mancando tali allegazioni, la pretesa risarcitoria risulterà infondata, non potendosi legalmente configurare una responsabilità oggettiva datoriale collegata all’obbligo di prevenzione e sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. La Suprema Corte di Cassazione civile sezione lavoro sentenza n. 16026/2018 ha poi ancora una volta confermato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori. Il fondamento normativo è ovviamente l’ art. 2087 Codice civile ai sensi del quale il datore di lavoro ha sempre l’obbligo di impiegare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova. La vicenda riguarda la responsabilità del datore di lavoro R.F.I. per l’infortunio mortale occorso ad un lavoratore investito da un treno allorquando stava operando un controllo, prima dell’orario fissato per l’intervento, sugli scambi ferroviari che, dopo l’interruzione della circolazione dei treni, sarebbero dovuti servire per far passare carrelli e motoscale di una ditta da un binario all’altro per operazioni di sostituzione dei cavi della linea elettrica. Secondo la Corte territoriale, l’inopinata decisione del lavoratore di intervenire prima del tempo, in assenza di prassi in tal senso e in violazione di una precisa indicazione datoriale rispetto all’orario di svolgimento dell’intervento sugli scambi, costituiva comportamento del tutto atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo, sicché esso, ponendosi come causa esclusiva dell’evento, spezzava il nesso tra attività lavorativa e danno. La Cassazione ha accolto il ricorso contrario a quella decisione proposto degli eredi del lavoratore deceduto affermando i seguenti principi: che “in effetti, secondo un consolidato ed univoco orientamento interpretativo, il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, quali destinatari della tutela (Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127; Cass. 25 febbraio 2011, n. 4656), dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’ art. 2087 c.c., di aver messo in atto ogni mezzo
LAVORO | FUORICAMPO
«In tema di infortuni sul lavoro, non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili..» preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori; che unico limite a quanto sopra è quello del comportamento del lavoratore - c.d. rischio elettivo - che ponga in essere una “condotta personalissima (...) avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata” (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786; Cass. 22 febbraio 2012, n. 2642; Cass. 24 settembre 2010, n. 20221); che la Corte d’Appello, limitandosi ad evidenziare la pur grave anomalia della condotta del lavoratore (per essersi indotto ad un intervento anticipato rispetto all’orario stabilito con ordine di servizio) per concludere che ciò solo avrebbe realizzato una situazione del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo, non ha adeguatamente considerato tali principi; che, infatti, la Corte territoriale, per quanto abbia motivatamente tratto dall’Istruttoria testimoniale il dato in merito alla sussistenza di un ordine di servizio contenente la fissazione di un preciso orario di intervento e quello in merito all’assenza di prassi di interventi anticipati rispetto all’interruzione della circolazione (se non sul presupposto, in questo caso non sussistente, di una previa organizzazione in tal senso), ha poi affermato l’esistenza del rischio elettivo pur a fronte di una lavorazione pacificamente attuata sui binari e dunque almeno in apparenza attinente al lavoro, senza neppure che fosse evidenziata la ricorrenza di un qualche motivo personale del lavoratore, rispetto alla anticipazione temporale da cui è derivato il sinistro, tale da poter in ipotesi interrompere il nesso causale tra prestazione lavorativa e verificarsi del danno; che, inoltre, la Corte d’Appello non ha
tenuto conto del fatto che la consegna ampiamente anticipata delle chiavi necessarie all’operazione sul deviatoio, pacificamente emersa, rispetto all’orario di interruzione della circolazione, se anche non possa intendersi (come riterrebbero i ricorrenti) quale autorizzazione ad un intervento prima del tempo, milita in senso contrario rispetto all’adozione di cautele preventive di salvaguardia, della cui dimostrazione è onerato, come detto, il datore di lavoro, anche rispetto a comportamenti anticipatori (seppur anomali o colposi) dei lavoratori; che, pertanto, vi è stata violazione dell’art. 2087 c.c., sia per quanto riguarda l’individuazione dei presupposti del c.d. rischio elettivo, sia per quanto riguarda l’adozione delle misure di salvaguardia imposte dalla norma, restandone congiuntamente violato, come denunciato dai ricorrenti, anche l’art. 2697 c.c., stanti gli oneri probatori in proposito posti a carico del datore di lavoro; che, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi per come accolti, con rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché essa, in diversa composizione, riesamini le circostanze di causa alla luce dei principi di diritto come sopra delineati”. L’obbligo di garantire questa sicurezza nell’ambiente di lavoro mirata anche ai comportamenti imprudenti dei lavoratori è rigoroso e prescinde dal costo economico delle misure necessarie, e deve anche considerare eventualmente i migliori strumenti tecnologici e misure di prevenzione e organizzative all’avanguardia rispetto all’esperienza e alle evidenze scientifiche del momento. Il datore di lavoro è tenuto a introdurre nell’azienda non sono solo i dispositivi di sicurezza individuati e collettivi e ogni altra misura necessaria dalla legislazione speciale o da prescrizioni amministrative, ma anche quelli genericamente indicati dalle regole di prudenza, diligenza e osservanza delle norme tecniche di esperienza conosciute necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori contro i rischi esistenti nel luogo di lavoro ( art. 2087 c.c.), nonché dovuti alla probabile ed ipotizzabile imprudenza del lavoratore. Avv. Rolando Dubini (Fonte: Puntosicuro.it) WWW.ANESV.IT • LO SPETTACOLO VIAGGIANTE 61
FUORICAMPO | REDDITO DI CITTADINANZA
Reddito di cittadinanza:
incentivi per chi assume i percettori Con Legge 28 marzo 2019, n. 26 è stato convertito in legge il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 che ha introdotto il reddito di cittadinanza (c.d. RdC) e le disposizioni relative all’accesso al pensionamento (c.d. Quota Cento). di Maurizio Crisanti
I
l c.d. Decretone prevede, tra le altre misure, un incentivo per le imprese che assumono alle proprie dipendenze un soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza. In realtà le tipologie di incentivo sono due: 1. La prima tipologia di incentivo riguarda le aziende che comunicano direttamente all’Anpal la propria disponibilità all’assunzione. 2. La seconda tipologia di incentivo riguarda i casi in cui l’assunzione del sog-
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getto che percepisce il RdC avviene nell’ambito di un percorso formativo o di riqualificazione professionale attuato da enti di formazione accreditati che hanno sottoscritto un Patto di formazione presso i Centri per l’impiego.
Prima tipologia di incentivo
L’art. 8, comma 1, del D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, prevede che al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che
REDDITO DI CITTADINANZA | FUORICAMPO
«La seconda tipologia di incentivo riguarda i casi in cui l’assunzione del soggetto che percepisce il RdC avviene nell’ambito di un percorso formativo o di riqualificazione professionale attuato da enti di formazione accreditati che hanno sottoscritto un Patto di formazione presso i Centri per l’impiego.» su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari di RdC, viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a
780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo del RdC l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è concesso se ricorrono i seguenti presupposti: il dipendente è assunto con contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato o mediante contratto di apprendistato; il dipendente è assunto a tempo pieno, restando dunque escluso il part-time. L’esonero è soggetto ai seguenti limiti: nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC effettuato nei trentasei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili
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FUORICAMPO | REDDITO DI CITTADINANZA
«Il dipendente è assunto con contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato o mediante contratto di apprendistato.» a meno che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo; il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC deve stipulare, presso il centro per l’impiego, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale; l’esonero è concesso a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato; l’esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68); l’esonero è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo64 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE • MARZO APRILE 2019
ratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Seconda tipologia di incentivo
L’art. 8, comma 2, del D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, prevede che quando l’assunzione del percettore del RdC avviene nell’ambito di un Patto di formazione stipulato da enti di formazione accreditati presso i centri per l’impiego, che prevede l’erogazione al beneficiario di un percorso formativo o di riqualificazione professionale, la premialità economica è ripartita in parte a favore del datore di lavoro ed in parte all’ente di formazione. In particolare, al datore di lavoro che assume il percettore del RdC, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite della metà dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità.
REDDITO DI CITTADINANZA | FUORICAMPO
In caso di rinnovo del RdC l’esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell’importo del RdC. L’importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è concesso se ricorrono i seguenti presupposti: il dipendente è assunto con contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato; il dipendente è assunto a tempo pieno, restando dunque escluso il part-time; il dipendente è assunto per lo svolgimento di mansioni coerenti con il proprio profilo formativo.
mento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché’ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Riflessioni conclusive
L’esonero contributivo previsto a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti percettori del RdC appare, senza dubbio, interessante in quanto consente alle imprese di ridurre, per un determinato periodo di tempo, il costo del lavoro relativo ai soggetti di nuova assunzione, mediante la riduzione degli oneri contributivi.
Tuttavia, vi sono dei vincoli non trascurabili che potrebbero scoraggiare la fruizione del beneficio. In particolare, l’azienda non deve licenziare il dipendente nei 36 mesi successivi all’assunzione, pena la restituzione dell’incentivo. La norma, in realtà, fa salvo il caso in cui il “licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo”. In realtà, nel nostro ordinamento, il licenziamento non può che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo (art. 3, legge n. 604/1966) pena la sua illegittimità. Particolari dubbi si pongono con riferimento all’assunzione del dipendente con contratto di apprendistato (consentito nella prima tipologia di incentivo). La legge, infatti, L’esonero è soggetto ai seguenti limiti: consente al datore di lavoro di recedere dal nel caso di licenziamento del beneficiario contratto di apprendistato al termine del pedi RdC effettuato nei trentasei mesi suc- riodo formativo che, di norma, è pari a 36 cessivi all’assunzione, il datore di lavo- mesi (art. 42, comma 4, D.lgs. n. 81/2015). ro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili L’art. 8, D.L. n. 4/2019, tuttavia, vieta al daa meno che il licenziamento avvenga per tore di lavoro di licenziare il dipendente nei giusta causa o per giustificato motivo; 36 mesi successivi all’assunzione. Ciò po l’esonero è concesso a condizione che il trebbe tradursi nella obbligatorietà di condatore di lavoro realizzi un incremento fermare l’apprendista come lavoratore suoccupazionale netto del numero di di- bordinato a tempo indeterminato alla fine pendenti a tempo indeterminato; del periodo formativo. l’esonero non spetta ai datori di lavoro Per i profili applicativi della misura sarà, che non siano in regola con gli obblighi senza dubbio, utile attendere un intervento di assunzione dei disabili (Legge 12 mar- chiarificatore da parte degli enti istituziozo 1999, n. 68); nalmente coinvolti. l’esonero è subordinato al possesso, da parte del datore di lavoro, del docu- (fonte: Federturismo) La restante metà dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità, è riconosciuta all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del RdC.
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