Lo Spettacolo Viaggiante 1-2 2025

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Editoriale

emanazione del decreto sui contributi mini steriali 2025/2027 è la notizia di questo avvio d’anno. Il testo non presenta, purtroppo, partico lari novità per lo spettacolo viaggiante. Sicuramente c’è un’attenzione alla sicurezza, che abbiamo richiesto come ANESV, ma non si intravede la sostanziale semplificazione delle procedure che avrebbe portato benefici alle imprese del settore, in attesa dell’emanazione del Codice dello Spettacolo. Il provvedimento è già in vigore, ed è bene che gli interessati approfondiscano le nuove disposizioni, che commentiamo su questo numero della rivista associativa, che si presenta con una nuova veste grafica.

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Cambiano nuovamente i codici ATECO per i settori che rappresentiamo. Dopo la modifica ottenuta nel 2022 si torna, purtroppo, a doverli aggiornare. È stata aggiornata la classificazione europea. In teoria i codici saranno aggiornati nelle banche dati della Camera di Commercio e della Agenzia delle Entrate automaticamente entro il prossimo mese di marzo, ma il consiglio è di verificare se la procedura è andata a buon fine, perchè è bene che i codici ATECO di ogni azienda siano corrispondenti all’attività svolta.

Novità anche per molti esercenti che gestiscono giochi automatici: in vista di una modifica normativa, attesa per i primi mesi dell’anno, l’Agenzia dei Monopoli ha disposto la proroga di un anno del termine per richiedere le necessarie autorizzazioni, evitando di non poterli più gestire. C’è stata un’attività associativa che ha portato all’ottenimento della proroga, perché nulla avviene per caso, e la nuova disciplina porterà non solo nuovi adempimenti, ma anche alcune opportunità per dare nuova vita al gioco automatico senza vincite in denaro.

L’Associazione sta lavorando anche sul tema delle scuole, che spesso si affacciano alle nostre attività, sia nei parchi di divertimento che nelle piste di pattinaggio su ghiaccio. Le segreterie scolastiche sono tenute ad avvalersi del MEPA, una piattaforma digitale, per l’acquisto di biglietti e le nostre aziende non sono attrezzate per gestire digitalmente queste transazioni. Ci siamo attivati con ANAC e Consip e speriamo di poter dare buone notizie nelle prossime settimane.

Questi i temi trattati in questo primo numero della rivista per il 2025, anno in cui attendiamo importanti novità per il settore. Buona lettura.

Sommario • #1-2 gen • feb. 2025

ANESV informa

10 Nuovo decreto sui contributi del Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo

18 Cambiano i codici ATECO per spettacolo viaggiante itinerante e parchi divertimento

20 Apparecchi automatici nello spettacolo viaggiante: proroga al 31 dicembre 2025 dei termini per la regolarizzazione presso i Monopoli

22 Polizze CAT NAT obbligatorie dal 31 marzo per le imprese di tutti i settori

EVENTI

24 “Ruolo sociale, economico e industriale del gioco da intrattenimento in Italia”. Alla Feexpo 2025 importante convegno sul ruolo strategico dell’industria dell’Amusement

PARCHI di divertimento

26 Gite scolastiche, le difficoltà segnalate da Parchi Permanenti Italiani

28 Dati di Prima Parte e AI: la Chiave per Fidelizzare i Clienti trasformandoli in Repeater

32 Rinnovato il CCNL Turismo, con l’appendice per i parchi divertimento

36 Un nuovo team in Disney si occuperà di AI e XR per contenuti e attrazioni dei parchi a tema

40 Location Based Entertainment, una vecchia, ma nuova tendenza

44 Generazione Alfa: rivoluzionare l’esperienza nei parchi a tema attraverso cibo e divertimento

FUORICAMPO

50 Calendario della circolazione dei mezzi pesanti per il 2025

52 Il TAR contro il Comune di Lerici, obbligato a rendere disponibili le aree per gli spettacoli viaggianti

54 Giornate di festa a Napoli per Natale

56 Novità nel Codice della Strada: disposizioni su cellulari e patente

60 Accesso al credito e criteri di sostenibilità ESG: il documento del MEF per le piccole e medie imprese

62 Un “parco” Disney temporaneo e smontabile con anima italiana: ecco Disney: The Castle Questo prodotto è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996

Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

Direttore responsabile Ferdinando Uga

Vicedirettore Maurizio Crisanti

Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS

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S Nuovo decreto sui contributi

Spettacolo dal Vivo del Fondo Nazionale

L’anno nuovo ha portato anche nuove modalità di concessione dei contributi concessi allo spettacolo viaggiante, in genere meno di 1,5 milioni di euro degli oltre 8 disponibili per le attività regolate dalla legge 337/1968. È stato pubblicato infatti il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, recante “Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, diffuso il successivo 13 gennaio.

i tratta del sostegno alla categoria, composta da migliaia di imprese, che riceve infatti contributi solo per l’acquisto di attrezzature, e non anche per l’attività, come tutti gli altri settori dello spettacolo sostenuti dallo Stato. Tante le novità nel nuovo decreto, che ha tenuto conto solo in parte delle proposte di ANESV, finalizzate a una sostanziale semplificazione della procedura. Restano infatti in capo agli uffici ministeriali i noti controlli su competenze in capo alle Amministrazioni comunali, come quelle sui codici identificativi, sulla documentazione predisposta dai tecnici e sulle licenze di Pubblica Sicurezza.

Gli aspetti positivi

Rispetto alla previgente disciplina, in vigore dal 2017, sono pochi i cambiamenti di rilievo. Veniamo agli aspetti positivi: tra i risultati ottenuti dall’Associazione ce ne è uno che apparirà secondario a qualcuno, ma che è invece rilevante, e risponde all’esigenza di dotare le attrazioni in esercizio di aggiornati sistemi di sicurezza e controllo digitale: tra gli interventi previsti per l’aggiornamento delle attrazioni c’è il finanziamento di “g) implementazione dei sistemi di sicurezza degli utenti a funzionamento mec-

canico, elettronico o digitale, anche interconnessi, sensori e dispositivi di ritenuta”. Il Ministero apre quindi al sostegno di investimenti in meccanismi e sistemi di controllo fisico e digitale, da nuovi maniglioni e dispositivi di ritenuta dotati di sensori in grado di impedire l’avvio o arrestare l’attrazione in caso di pericolo, fino all’Edge computing, per la sicurezza delle attrazioni, a beneficio degli utenti e degli operatori. La crisi del mercato nazionale delle nuove attrazioni, e un parco macchine sempre più vetusto, impongono infatti alla categoria una più forte attenzione all’adozione di aggiornati sistemi di sicurezza. Altro elemento positivo è l’apertura nei confronti del sostegno alla realizzazione di aree per lo spettacolo viaggiante, precedentemente riservata solo allo spettacolo circense, da parte di soggetti pubblici e privati.

Le altre novità

Alcune sottolineature di carattere tecnico per coloro che si occuperanno delle domande di contributo: massima attenzione alla data di rilascio dei codici identificativi. Il provvedimento prescrive infatti che il rilascio sia necessariamente successivo alla data del 30 settembre dell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda. In sostanza l’attrazione che un produttore o

importatore abbia già codificato e sia rimasta invenduta per qualche mese, non potrebbe essere acquistata ai fini della concessione del contributo. Cambia anche il numero di Piccole attrazioni finanziabili, che passa a 4, rispetto alle 8 previste dalla precedente disciplina,  penalizzando così i gestori di padiglioni da trattenimento. Nuovi anche i termini per il completamento della documentazione a consuntivo, che dovrà essere inviata entro 90 giorni, e non 180 giorni, come da precedente previsione e, soprattutto, la domanda dovrà essere corredata della “fattura pagata”, dunque l’acquisto dovrà essere perfezionato con il saldo dei pagamenti prima del 30 settembre, termine ultimo per la presentazione della domanda. Cambia, in peggio, anche la possibilità di avvalersi di fatture di acconto, la cui data dovrà essere necessariamente ricompresa tra il 1° ottobre dell’anno precedente e la data di presentazione della domanda, dunque sono consentiti acconti non più anteriori di un massimo di 24 mesi, ma solo di 12. Non si è dunque tenuto conto che  un’attrazione possa costare oltre un milione di euro e che venga realizzata su specifiche del cliente, e consegnata anche dopo due o tre anni dall’ordine. Il fatto più importante è che le fatture, dunque l’acquisto, dovranno essere state pagate entro il 30 settembre: in sostanza, addio acquisti rateali, con buona pace degli esercenti.

In sostanza dall’analisi del provvedimento emerge sempre più evidente la discrasia tra lo spettaco-

lo viaggiante, qui presentato come mero gestore di macchinari, e le altre forme di spettacolo. Il fatto che lo spettacolo viaggiante non appartenga alle arti performative - anche se è stato, peraltro, recentemente inserito tra le “industrie culturali e creative” - lo rende il soggetto più penalizzato di tutti quelli sostenuti dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. Allo spettacolo viaggiante è infatti destinato, più o meno, solo lo 0,3 del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo, quanto riservato ai Carnevali o alle rievocazioni storiche, i quali possono accedere tuttavia ai contributi ogni anno, e non triennalmente.

È fondato il timore che la nuova disciplina condizioni purtroppo la possibilità per le imprese di accedere ai contributi, perché prevede che l’acquisto sia interamente saldato prima della presentazione dell’istanza, che i documenti siano resi tutti disponibili nei 90 giorni successivi all’assegnazione e limita la possibilità di versare acconti, rispetto al passato. Non c’è, anche questa volta, attenzione alle nuove generazioni, presente invece per tutte le altre categorie dello spettacolo sostenute dal FNSV: il provvedimento conferma che si può accedere ai contributi solo a partire dal quarto anno di attività, quando invece sarebbe logico che il sostegno previsto dalla legge 337 fosse ottenuto proprio nel periodo di primo avvio. Il decreto conferma la limitazione per l’accesso al contributo per l’acquisto delle attrazioni solo ogni tre anni, penalizzando così lo spettacolo viaggiante rispetto agli altri settori dello spettacolo. (M.C.)

Titolo II • Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali; danni conseguenti ad evento fortuito; strutturazione di aree attrezzate per attività circensi

Articolo 37 – Ammissibilità al contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente titolo, sono prese in considerazione le attività di spettacolo viaggiante di cui alla normativa vigente.

2. Ai fini dell’ammissione ai contributi, l’attrazione oggetto dell’istanza deve risultare inserita nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, previsto ai sensi della normativa vigente, istituito presso l’Amministrazione, e la denominazione e descrizione dell’attrazione devono corrispondere a quelle indicate nel predetto elenco.

3. L’aggiornamento dell’elenco è effettuato con decreto

del Direttore Generale, di concerto con il Direttore Generale della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, sentita la Commissione consultiva competente.

4. L’inserimento di nuove attrazioni nell’elenco di cui al comma 2 può essere richiesto dai soggetti interessati e dalle Amministrazioni pubbliche, con presentazione di una apposita istanza, contenente l’indicazione della denominazione dell’attrazione, delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali, nonché della categoria nella quale si chiede l’inserimento della stessa attrazione. La domanda deve essere corredata della relazione di un professionista abilitato, di adeguata documentazio-

ne fotografica e tecnica, nonché del verbale della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, territorialmente competente, da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici, di sicurezza e di igiene.

5. La modifica della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali di attrazioni già inserite nell’elenco di cui al comma 2 può essere richiesta con apposita istanza, corredata di relazione, contenente i motivi della richiesta. Nel caso di modifiche rilevanti, l’istanza deve essere altresì corredata da documentazione tecnica e dal parere favorevole espresso dalla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, territorialmente competente.

6. La cancellazione di attrazioni già inserite nell’elenco di cui al comma 2 può essere richiesta dai soggetti interessati e da Amministrazioni pubbliche con apposita istanza corredata di relazione tecnica, contenente i motivi della richiesta.

7. L’istanza di contributo ai sensi degli articoli 38 e 39 può essere presentata da imprese iscritte alla Camera di commercio territorialmente competente da almeno tre anni e in possesso della licenza di esercizio di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni antecedenti a quello per la presentazione della domanda di contributo. Nessun soggetto può essere ammesso al contributo ai sensi degli articoli 38 e 39 qualora non sia in possesso delle licenze temporanee di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., rilasciate dalle competenti autorità locali ove è svolta l’attività, comprovanti lo svolgimento a livello professionale dell’attività nell’ambito di cui al presente Capo relativamente ai tre anni precedenti alla presentazione della domanda di contributo. Non sono ammesse al contributo di cui all’articolo 38 domande di contributo da parte di esercenti del circo e dello spettacolo viaggiante che:

a) siano assegnatari nel medesimo anno per il quale si richiede il contributo ai sensi degli artt. 38 e 39 di contributi ai sensi delle ulteriori disposizioni del presente decreto;

b) siano legali rappresentanti di società, o titolari di ditte individuali aventi ad oggetto l’attività di costruzione, vendita, importazione o comunque connessa alla commercializzazione di attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

9. Non sono ammesse al contributo di cui all’articolo 38 le domande che:

a) non abbiano ad oggetto l’acquisto di nuove attrazioni nella loro interezza e funzionalità come definite, per ciascuna specifica tipologia, nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, previsto dalla normativa vigente;  b) che abbiano ad oggetto costi di trasporto, installazione e montaggio delle attrazioni.

10. Relativamente agli articoli 38, 39, 40 nell’àmbito delle soglie e dei massimali di spesa definiti triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del presente decreto, è determinata ogni anno, per ogni settore, sulla base del nu-

mero delle domande pervenute, delle entità delle stesse e dei fondi disponibili, la percentuale massima di contributo assegnabile, in relazione ai costi ammissibili. La Commissione consultiva esprime il proprio parere sulla congruità dei costi e sulla pertinenza dell’oggetto delle domande di contributo alla tipologia di attrazioni contenute nell’elenco di cui al precedente comma 2 e alla tipologia di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali individuati nel successivo articolo 38, comma 2.

Articolo 38 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali 1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 37, è concesso un contributo, nel limite massimo del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, per l’acquisto di attrazioni presenti nell’elenco di cui alla normativa vigente, nonché di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, necessari al funzionamento delle predette attrazioni, in favore degli esercenti di attività circense e di spettacolo viaggiante e di motoautoacrobatiche, a condizione che l’acquisto si riferisca esclusivamente ad attrazioni, nonché a impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, nuovi di fabbrica e non usati.

2. Per impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, si intendono quelli che: i) sono di proprietà dell’organismo titolare dell’esercizio di spettacolo viaggiante; ii) costituiscono parte integrante e fondamentale di attrazioni, corrispondenti a quelle inserite nell’elenco di cui al precedente articolo 37, comma 2, di cui l’organismo abbia già la proprietà; iii) sono necessari a realizzare il funzionamento di attrazioni di proprietà dell’organismo, nonché a connotare la specifica e diretta funzione di interazione con il pubblico e di intrattenimento propria delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. In particolare, rientrano nella categoria di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali gli elementi di seguito indicati:

a) impianto elettrico completo, costituito almeno da quadro elettrico, linee di distribuzione elettrica e corpi illuminanti;

b) impianto idraulico e pneumatico completo, costituito almeno da elettropompa, compressore, linee di distribuzione idrauliche e pistoni;

c) plafonatura integrale e soffitto dell’intera giostra;

d) pavimentazione integrale dell’intera giostra per autoscontro, miniscontro, babycar, giostra azionata a motore per bambini;

e) vetture, navicelle, soggetti da giostra;

f) cassa biglietteria;

g) implementazione dei sistemi di sicurezza degli utenti a funzionamento meccanico, elettronico o digitale, anche interconnessi, sensori e dispositivi di ritenuta.

Per gli acquisti di cui al presente comma 2 può essere presentata domanda di contributo per l’acquisto di solo due tipologie di beni. È altresì condizione di ammissibilità che l’acquisto dei beni di cui al presente comma 2 sia corredato da:

1) certificazione di conformità degli impianti e di collaudo dei beni sottoscritta da un tecnico abilitato;

2) copia del libretto dell’attività, di cui al decreto del Mi-

nistro dell’Interno 18 maggio 2007, trasmessa al comune competente, contenente l’aggiornamento delle modifiche effettuate, unitamente alla relativa ricevuta di avvenuta consegna.

3. Relativamente alle piccole attrazioni a funzionamento semplice e alle piccole attrazioni, come classificate nel predetto elenco, sono ammissibili richieste di contributo per non più di quattro unità. 4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso sulla base di apposita domanda, che deve essere presentata entro e non oltre il 30 settembre di ogni annualità a valere sugli acquisti effettuati a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente. Tale domanda deve essere redatta sul modello predisposto dall’Amministrazione e, a pena di inammissibilità, corredata della seguente documentazione completa: a) fattura elettronica di acquisto, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, emessa dalla ditta venditrice o fornitrice alla data di avvenuto saldo dell’acquisto oggetto della domanda di contributo, a decorrere dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo. Detta fattura elettronica deve risultare pagata per l’intero ammontare del costo di acquisto dell’attrazione tramite bonifico bancario. Non sono ammissibili al contributo i costi relativi a fatture di acconto e di saldo non emesse nell’arco temporale dal 1° ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda; b) copia del contratto di acquisto, dal quale risultino le modalità e tempistiche di pagamento; c) copia del provvedimento di avvenuta registrazione e assegnazione del codice identificativo dell’attrazione oggetto dell’acquisto, intestato direttamente al gestore richiedente la domanda di contributo di cui al presente articolo, rilasciato dal comune competente ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’Interno 18 maggio 2007 e ss.mm.ii., a partire dal 1° ottobre dell’anno precedente a quello in cui si richiede il contributo ovvero copia della domanda di registrazione e di attribuzione del codice identificativo medesimo trasmessa al comune competente entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente comma;  d) documento di trasporto rilasciato dalla ditta venditrice, ovvero documentazione equipollente in caso di acquisto di bene effettuato in un Paese estero;  e) documentazione fotografica dell’attrazione e di ciascun bene acquistato, realizzata a montaggio ultimato presso il luogo di esercizio dell’esercente richiedente il contributo, sottoscritta e convalidata dal legale rappresentante della ditta venditrice;  f) licenza di esercizio di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. aggiornata, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente comma, con l’inserimento dell’attrazione oggetto dell’acquisto, ovvero copia della richiesta di aggiornamento della licenza stessa presentata al comune competente entro il medesimo termine;  g) dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, dal legale rappresentante della ditta venditrice, attestante che attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature, beni strumentali, oggetto dell’acquisto, sono nuovi di fabbrica e non usati;  h) nel caso di Imprese di Produzione Circo, dichiarazione di aver effettuato, nell’anno di presentazione della

domanda ed entro la data di scadenza della stessa, almeno centotrenta Il Ministro della cultura 40 rappresentazioni; in caso di imprese che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, comma 8, tale requisito minimo è pari a sessanta;  i) nel caso di acquisto di autocaravan e, solo per il settore circense, di autoveicoli, presentazione della copia autenticata della carta di circolazione dell’autoveicolo, ovvero di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che lo stesso è immatricolato ad uso speciale circhi o di spettacolo viaggiante. La documentazione prevista dal presente articolo, qualora gli originali fossero in lingua straniera, deve essere prodotta nella traduzione asseverata in lingua italiana.

5. Ulteriori contributi per le finalità di cui al presente articolo possono essere concessi al medesimo richiedente solo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la precedente assegnazione.

6. Per le seguenti attrezzature, non possono essere concessi contributi se non è trascorso dalla precedente assegnazione, per l’acquisto della stessa tipologia di bene, il numero di anni rispettivamente indicati:  a) chapiteaux, gradinate e tribune: anni cinque; b) gruppi elettrogeni: anni otto.

7. In caso di riscontrate gravi irregolarità nelle domande di contributo, anche con riferimento a dichiarazioni di terzi, per acquisti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti sono esclusi dall’assegnazione di contributi allo stesso titolo per il successivo quinquennio.

8. L’eventuale rinuncia al contributo assegnato ai sensi del presente articolo esclude dalla possibilità di presentare domanda di contributo nell’anno successivo a quello di assegnazione.

9. Non sono ammessi tra i costi computabili ai fini del valore del bene acquistato quelli relativi ad eventuali permute, o compensazioni di parte del valore, di beni precedentemente acquistati con contributi erogati dall’Amministrazione.

10. Ai fini dell’erogazione del contributo assegnato ai sensi del presente articolo, entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica del decreto di assegnazione da parte dell’Amministrazione deve essere inviata:  a) copia del provvedimento di registrazione e attribuzione del codice identificativo all’attrazione oggetto dell’acquisto da parte del comune competente, nel caso in cui sia stata prodotta, in sede di domanda, solo la relativa istanza al comune;

b) copia conforme all’originale della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S., aggiornata con l’inserimento dell’attrazione, in caso di presentazione della sola istanza all’atto della presentazione della domanda. Decorso il termine di cui al presente comma, e in caso di documentazione incompleta, il contributo è revocato.

Articolo 39 – Danni conseguenti ad evento fortuito 1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 37, è concesso un contributo nella misura massima del cinquan-

ta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla Commissione consultiva competente per materia, per la riparazione degli impianti danneggiati da eventi fortuiti verificatisi sul territorio nazionale, agli esercenti circensi e dello spettacolo viaggiante, a condizione che questi:

a) siano in possesso della licenza di cui all’articolo 69 del T.U.L.P.S. da almeno tre anni;

b) siano iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente da almeno tre anni;

c) che abbiano contratto polizza di assicurazione per l’evento fortuito per un massimale che copra almeno per il trenta per cento del valore dell’impianto e delle attrezzature danneggiate.

2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell’evento fortuito che ha causato il danno. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata da:

a) relazione nella quale siano indicate dettagliatamente le circostanze dell’evento e l’entità del danno subito;

b) dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità competente (pubblica sicurezza, vigili del fuoco, polizia municipale, carabinieri) eventualmente intervenuta o che abbia comunque avuto conoscenza dell’evento, nella quale vengano attestati la data, il luogo, le cause e le circostanze dell’evento e vengano sommariamente descritti i danni riportati dagli impianti e dalle attrezzature;

c) documentazione fotografica degli impianti danneggiati, firmata dal richiedente con l’indicazione della data e del luogo dell’evento;

d) relazione tecnica di ditta specializzata o di professionista abilitato, dalla quale risulti la consistenza e la valutazione dei danni subiti;

e) preventivo di spesa per la riparazione degli impianti e delle attrezzature danneggiate;

f) originale o copia autenticata della polizza di assicurazione;

g) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che l’esercizio dell’attività relativa all’attrazione, per il cui danno si chiede un contributo, sia svolto direttamente dall’esercente titolare della domanda.

3. Per l’erogazione del contributo concesso, deve essere inviata la seguente documentazione:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti la spesa sostenuta, attestata mediante bonifico bancario, e corredata da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme di pagamento comporteranno l’inammissibilità della domanda;

b) dichiarazione della ditta che ha provveduto ai lavori, comprovante l’avvenuta consegna del materiale o l’effettuazione dei lavori di ricostituzione delle attrezzature danneggiate, l’avvenuto saldo delle fatture tramite bonifico bancario, nonché documentazione fotografica dell’attrazione ricostituita, convalidate dal legale rappresentante della ditta stessa;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale l’interessato attesti, sotto la propria responsabilità: i) che non siano stati richiesti e ottenuti altri contributi, per i medesimi danni subìti, da parte di altri organismi pubblici o priva-

ti. In caso di ulteriori contributi, l’interessato è tenuto ad indicare l’ente erogatore e l’ammontare del contributo; ii) per il danno prodotto dall’evento fortuito, l’importo del risarcimento che sia stato concordato o liquidato con la compagnia assicurativa verrà detratto dall’importo del contributo;  d) qualora il danno sia stato provocato da incendio doloso, copia del provvedimento di archiviazione (chiusura inchiesta) emesso dalla competente autorità giudiziaria, nonché dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l’importo del risarcimento liquidato o concordato.

4. Per l’erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall’Amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’Amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato.

Articolo 40 – Strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense e dello spettacolo viaggiante

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 37, è concesso un contributo nel limite massimo del sessanta per cento dei costi ammissibili, fatti salvi i massimali di spesa definiti dalla Commissione consultiva competente per materia, per la strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense e di spettacolo viaggiante a persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni, a condizione che:

a) siano proprietari o abbiano la disponibilità dell’area da strutturare per almeno un decennio; Il Ministro della cultura 42

b) si impegnino a vincolare l’area prescelta per almeno dieci anni all’esercizio dell’attività circense e di spettacolo viaggiante;

c) presentino un progetto dettagliato dei lavori da eseguire, completo dei relativi costi, redatto da professionista iscritto all’albo, approvato con delibera del comune competente;

d) l’area sia individuata da un comune ai sensi della normativa vigente.

2. La domanda di contributo, corredata della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere presentata all’Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni annualità.

3. Ai fini dell’erogazione del contributo, a pena di revoca, deve essere trasmessa, entro dodici mesi dalla data di notifica della assegnazione, la seguente documentazione consuntiva completa:

a) fatture quietanzate ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali comprovanti le spese di strutturazione sostenute. I pagamenti dovranno essere effettuati ed attestati solo ed esclusivamente mediante bonifico bancario e corredati da relativa documentazione. I pagamenti attestati con altre forme comporteranno l’inammissibilità della domanda; b) certificato comunale attestante la fine dei lavori e l’agibilità dell’area strutturata; c) ove trattasi di comuni, delibera di approvazione dei lavori realizzati con i relativi costi.

Cambiano i codici ATECO e parchi divertimento per spettacolo viaggiante itinerante

Dal 1° gennaio 2025 cambiano, nuovamente, i codici ATECO delle attività che rappresentiamo.

Nell’ambito di una generale attività di revisione, il Comitato ATECO, in accordo con la struttura europea che gestisce il NACE (dal francese

Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) ha ritenuto di apportare modifiche alla classificazione ATECO di molti settori.

Queste le nuove indicazioni:

93.21.00 Attività dei parchi di divertimento e dei parchi tematici

93.29.91 Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante

AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, ecc.

91.41.00 Attività di orti botanici e giardini zoologici

Sarà quindi opportuno provvedere alla variazione presso le Camere di Commercio e all’Agenzia delle Entrate. Questi gli adempimenti: se si è iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIA, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; se non si è iscritti al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ovvero:

AA7/10 per società, enti, associazioni, ecc.; AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.;

La necessità di una revisione dei codici Ateco nazionali deriva dalla pubblicazione nella Gazzetta Europea, avvenuta nel mese di gennaio 2023, della nuova revisione della classificazione statistica delle attività economiche Nace rev. 2.1 (versione aggiornata della Nace rev. 2). Tale aggiornamento della classificazione europea ha richiesto la revisione, a livello nazionale dell’attuale classificazione Ateco 2007 e delle modifiche successive, tra le quali quella che aveva riguardato i settori che rappresentiamo, in vigore dal 1° aprile 2022. Come associazione abbiamo partecipato ai lavori di revisione e richiesto di lasciare inalterati i nuovi codici ottenuti nel 2022, ma purtroppo, anche a seguito della necessità di armonizzazione con quelli in vigore in Europa, non è stato possibile. Come noto, il codice ATECO da mero strumento statistico si è trasformato in elemento utile per la individuazione della tipologia di attività svolta e l’accesso a bandi e contributi o finanziamenti. È quindi utile che sia aggiornato, nell’interesse delle aziende.

Apparecchi automatici nello spettacolo viaggiante: proroga

al 31 dicembre 2025 dei termini per la regolarizzazione presso i

Monopoli

La Determinazione Direttoriale n. 809776/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 24 dicembre 2024, è intervenuta sui termini per l’autocertificazione degli apparecchi utilizzati nelle attività di spettacolo viaggiante prorogandoli al 31 dicembre 2025.

Questa proroga riguarda gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, precedenti al 2003, nonché quelli classificati nei commi 7 c-bis e 7 c-ter, purché installati almeno una volta prima del 1° giugno 2021 e non inclusi nell’elenco Amee.

In particolare, entro il 31 dicembre 2025 sarà possibile autocertificare tramite la funzione “Autocertificazione apparecchi ante 2003 e apparecchi ante 2003 installati prima del 1° giugno 2021” esclusivamente gli apparecchi non ancora auto-

certificati appartenenti alle seguenti categorie: Apparecchi 7 A e 7 C “Ante 2003”; Apparecchi dei commi 7 c-bis e 7 c-ter non inclusi nell’elenco Amee (ad esempio, “Tickets Redemptions”).

Si ricorda inoltre che è consentito autocertificare un apparecchio per le attività di spettacolo viaggiante senza indicare un luogo specifico di installazione. Successivamente, sarà possibile trasferire l’apparecchio in un’altra attività, aggiornando l’autocertificazione con l’indirizzo del nuovo locale in cui è installato.

Polizze CAT NAT obbligatorie dal

31 marzo per le imprese di tutti i settori

Il CdM del 9 dicembre scorso ha approvato il Decreto Milleproroghe, che prevede tra l’altro lo slittamento al 31 marzo dell’obbligo di assicurazione per eventi catastrofali per le imprese, previsto dalla legge di bilancio 2024.

Lo scorso 13 novembre scorso è stato infatti approvato il decreto MIMIT che individua le modalità di adempimento dell’obbligo ma il testo non è ancora disponibile. Nel comunicato stampa del MIMIT emerge tuttavia che: L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della legge 30 dicembre 2023, n. 213) riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia tenute alla iscrizione nel Registro delle Imprese – imprenditori, società, e piccoli imprendi-

tori - relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane) a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

Il MIMIT ha comunicato che il decreto interministeriale implementa quanto già previsto dal Ddl ‘Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

“Ruolo sociale, economico intrattenimento in Italia” e industriale del gioco da

Alla Feexpo 2025 importante convegno sul ruolo strategico dell’industria dell’Amusement

Oltre 60 mila addetti tra impiegati diretti e indotto; più di 6200 imprese (nella stragrande maggioranza PMI di tradizione familiare con oltre 30 anni di attività alle spalle); 800 milioni di euro di fatturato diretto annuo; oltre 90.000 apparecchi sul territorio: questi i numeri che rappresentano il settore del gioco senza vincite in denaro in Italia, un settore industriale sano e sicuro.

Un settore che sarà protagonista della Feexpo 2025, in programma alla Fiera di Bergamo dal 25 al 27 febbraio. Il momento clou dell’evento sarà il convegno “Ruolo sociale, economico e industriale del gioco da intrattenimento in Italia”. Si tratterà di una importante occasione per sottolineare il ruolo strategico dell’industria dell’intrattenimento e delle sale giochi. Tre le tematiche che saranno al centro del convegno: aggregazione e socializzazione, occupazione e sostenibilità, tutela del made in Italy.

Ma non finisce qui! A Bergamo diventerà realtà l’accordo di collaborazione, fortemente voluto da Federamusement-Confesercenti, con il Moige, il Movimento Italiano Genitori. La collaborazione è finalizzata a un percorso innovativo di confronto e condivisione su tematiche delicate e attuali, quali l’isolamento, il disagio sociale e il bullismo, con un focus particolare sui bambini. Questo progetto segna un primo passo concre-

to verso la sensibilizzazione e la prevenzione di fenomeni che colpiscono le nuove generazioni. Un’importante iniziativa di questa collaborazione sarà la presenza del Centro Mobile MOIGE contro il bullismo e il cyberbullismo, che offrirà servizi di prevenzione e counseling grazie a un team di psicologi esperti. Il Centro sarà a disposizione della cittadinanza e dei visitatori all’esterno della FEEXPO di Bergamo, un’opportunità per sensibilizzare e offrire supporto diretto a chiunque desideri affrontare questi temi fondamentali.

E famiglia, socializzazione, divertimento e dignità d’impresa sono state le parole d’ordine della conferenza stampa che a Roma, presso la Camera dei Deputati, ha presentato Feexpo ed il convegno di punta dell’evento. Durante l’evento è stato evidenziato il ruolo centrale delle sale giochi con apparecchi senza vincite in denaro come punti di aggregazione e socializzazione. Luoghi dove la famiglia vive momenti di svago e serenità, evitando ai ragazzi di percorrere strade più pericolose come evidenziato dal CNR e dall’Università Roma Tre. Anche Alessandro Lama, presidente Federamusement-Confesercenti e Gennaro Parlati, presidente ACMI e Sistema Gioco Italia, hanno anche evidenziato la presa di coscienza del settore come punto di riferimento per il recupero della socializzazione. Il tutto ricordando che le imprese dell’amusement meritano la stessa dignità di tutti gli altri settori imprenditoriali.

Gite scolastiche, le difficoltà segnalate da Parchi Permanenti Italiani

L’associazione Parchi Permanenti Italiani ha segnalato ad ANAC, Consip e Ministero dell’Istruzione le difficoltà presentate dalla normativa che impone agli istituti scolastici di seguire le stesse regole riservate agli appalti pubblici per i viaggi di istruzione. Dal comunicato stampa si legge: “La nota di ANAC interviene sugli affidamenti superiori ai 140mila euro ma non affronta il tema dei micro affidamenti – dice l’associazione Parchi in una nota.

Il tema è già stato sollevato dal mondo della scuola: in assenza di soluzioni normative specifiche o di ulteriori deroghe dopo quella scaduta lo scorso 30 settembre, anche i micro appalti relativi a queste attività sono assoggettati alle regole dei grandi appalti pubblici, che impongono procedure complesse dai costi proibitivi, sia in termini economici che di tempo, tanto agli organizzatori, quindi scuole e altre istituzioni pubbliche, quanto agli enti ospitanti. Il risultato è, di fatto, un blocco quasi totale di tutte queste iniziative nei prossimi mesi”.

L’Associazione ha già richiesto con forza ad ANAC che, come già previsto per il 2024, venga

concessa una deroga strutturale, quanto meno per i micro affidamenti nel settore scolastico fino a 5.000 euro, consentendo di escludere la vendita di biglietti per i parchi divertimento e spettacoli dal rigido perimetro del Codice degli Appalti.

“Come noto, molti parchi hanno un’offerta formativa: basti pensare, ad esempio, agli acquari e ai bioparchi. Se si aggiungono i campus estivi in parchi avventura, acquatici e a tema, il fenomeno coinvolge ogni anno circa 600.000 giovani. Si tratta di un fattore di arricchimento culturale e di un’importante valvola di sfogo, oltre che di un volume d’affari di circa 15 milioni di euro per i parchi, a cui si aggiunge un valore non trascurabile di indotto, che per la stagione 2025 è a rischio” dice Maurizio Crisanti, segretario nazionale Associazione Parchi Permanenti Italiani. Rincara la dose Luciano Pareschi, presidente dell’associazione: “È indispensabile che il Governo e le autorità competenti intervengano molto rapidamente per semplificare le regole, salvaguardando il diritto dei giovani a partecipare a queste iniziative di apprendimento e socializzazione che hanno un valore formativo importantissimo. Le famiglie investono direttamente per garantire un arricchimento culturale ai propri figli e non è accettabile che il sistema scolastico venga bloccato da regole pensate per appalti pubblici di ben altra portata”.

La questione, che interessa anche i matinée al cinema, teatro, musei o spettacoli circensi e le piste di pattinaggio sul ghiaccio è all’attenzione delle istituzioni interessate.

Testo: Maurizio Crisanti

Dati di Prima Parte e AI:

la Chiave per Fidelizzare i Clienti

trasformandoli in Repeater

In tutte le attività turistiche e nei parchi divertimento le aziende dispongono di dati di prima parte, raccolti direttamente dai clienti attraverso interazioni dirette e biglietteria online.

Questi dati includono le informazioni personali degli utenti, la cronologia delle loro transazioni, la navigazione sul sito web, i feedback e le preferenze di prodotto, raccolti nel rispetto delle norme sulla privacy.

La capacità di raccogliere e centralizzare questi dati, applicando algoritmi di intelligenza

artificiale per segmentarli e arricchirli, consente alle aziende di ottenere elementi di conoscenza fondamentali per adottare strategie di marketing personalizzate

I Repeater: conoscerli per fidelizzarli

Rispetto ai nuovi contatti, i clienti già fidelizzati, che hanno mostrato di apprezzare il servizio offerto, sono più facilmente orientati al riacquisto. Nei parchi di divertimento, e in genere nelle attività della filiera turistica e della ristorazione il target dei Repeater è uno dei più apprezzati. Sono clienti abituali che, dopo una prima esperienza positiva, scelgono di tornare a riviverla.

Questa scelta è in realtà il frutto di una serie di fattori che vanno ben oltre il semplice piacere del luogo. I Repeater si dimostrano fedeli al brand e instaurano un legame emotivo con la destinazione o la struttura ricettiva, sono attenti alla qualità dell’esperienza offerta e possono diventare strumenti di quel passaparola che è l’azione di marketing meno costosa e più efficace. I Repeater aiutano a stabilizzare i ricavi e adottano comportamenti prevedibili, contribuendo a ridurre i costi di acquisizione di nuovi clienti. Ottenere un buon tasso di clienti fidelizzati rappresenta un vantaggio competitivo significativo rispetto ai concorrenti.

Trasformare i clienti in Repeater

Conoscere i propri clienti è una condizione essenziale per il successo di ogni attività economica: il digitale permette di mappare ogni touchpoint attraverso il quale l’utente è entrato in contatto con l’azienda – dal sito al chatbot, dalla mail alla telefonata, fino al contact center – e registrare i vari trigger. Questi segnali digitali, analizzati attraverso tool basati sull’AI, evidenziano elementi chiave, come bisogni e comportamenti che permettono di creare e proporre offerte commerciali su misura e proporre esperienze personalizzate.

Grazie alla raccolta di dati dettagliati e al loro arricchimento, gli algoritmi possono identificare comportamenti ricorrenti, prevedere abitudini future e segmentare i clienti in base alle loro preferenze. C’è un altro vantaggio dell’utilizzo di tali sistemi: essi permettono di evitare di impiegare risorse e tempo in azioni di mar-

keting a più basso ROI, massimizzando invece l’efficacia del budget pubblicitario in relazione al valore potenziale degli utenti nel lungo periodo.

Le principali metriche per l’Analisi dei potenziali clienti

Per indurre un cliente a generare nuove visite o acquisti, è indispensabile misurare il suo potenziale di spesa individuando il suo Predictive Customer Lifetime Value (PCLV), una metrica avanzata che stima il valore totale che un cliente può portare all’azienda nel corso della sua relazione. A differenza del Customer Lifetime Value (CLV) tradizionale, che si basa su dati storici, il PCLV utilizza modelli AI predittivi e algoritmi di machine learning per prevedere il valore futuro di un cliente in termini di acquisto di servizi. Altra metrica utile nel marketing è il Lead Scoring, che consiste nell’ assegnare un punteggio a ciascun potenziale cliente (lead) in base alla sua probabilità di diventare effettivamente un cliente. In pratica, è come assegnare un voto a ogni lead per valutarne la “qualità” e la sua vicinanza alla fase di acquisto. Infine un indicatore elaborato dagli algoritmi è il Time to Push, che individua il momento più

adatto per raggiungere l’utente con azioni di marketing personalizzate.

Il Marketing fondato

sui dati di Prima Parte

È esperienza di tutti che con i progressi dell’analisi predittiva le grandi piattaforme di e-commerce e intrattenimento, da Booking a Netflix, sono in grado di proporre ai clienti esperienze personalizzate, massimizzando le conversioni. Grazie alla raccolta di dati dettagliati e al loro arricchimento, gli algoritmi possono identificare comportamenti ricorrenti, prevedere abitudini future e segmentare i clienti in base alle loro preferenze. A differenza del targeting generico basato su dati di terze parti –quelli acquistabili per campagne su Google, Facebook, Instagram o TikTok – l’uso dei dati di prima parte permette di creare segmenti di pubblico più accurati e specifici. Invece di puntare a utenti con interessi potenziali su social network e motori di ricerca, è possibile raggiungere direttamente i clienti, sia già acquisiti che potenziali, che hanno dimostrato un interesse reale nei confronti dei prodotti o servizi offerti.

Le piattaforme progettate per trasformare i clienti in Repeater e fidelizzarli

Sono tante le piattaforme basate sull’Intelligenza Artificiale per automatizzare campagne di marketing mirato. Si tratta di prodotti in larga parte standardizzati, basati su algoritmi che analizzano i comportamenti e attivano proposte commerciali.

Si può fare meglio: non si può infatti prescindere dagli obiettivi del cliente che si avvale di queste piattaforme. Una personalizzazione del lavoro svolto dall’AI consente di efficientare gli automatismi orientandoli a raggiungere gli specifici obiettivi della singola impresa. È bene infatti valutare le specificità dei singoli settori prima di attivare una piattaforma di analisi predittiva: vendere biglietti di un parco tematico non è come commercializzare prodotti di largo consumo presenti nella GDO. A monte dell’adozione di una piattaforma MarTech deve esserci dunque un lavoro – fatto a umani – che preveda l’analisi del business, degli obiettivi aziendali, delle sorgenti di dati e di selezione dei canali e modalità attraverso le quali veicolare le offerte personalizzate per ogni segmento di clienti target. Sarà poi l’AI a segmentare i singoli lead sulla base dei dati arricchiti e priorizzarli con l’analisi predittiva dei loro potenziali comportamenti d’acquisto.

Oggi, anche le aziende meno strutturate possono beneficiare di tecnologie avanzate di analisi predittiva e automazione di azioni di marketing, grazie alla diminuzione dei costi e alla crescente disponibilità di algoritmi di intelligenza artificiale più accessibili. L’implementazione di strategie che utilizzano i dati di prima parte attraverso l’AI può rivoluzionare il modo in cui i parchi divertimento si relazionano con i clienti, aumentando l’efficacia delle azioni di marketing e rendendo le campagne più efficaci. Grazie all’uso di tecnologie avanzate, nel rispetto della privacy, le aziende possono assicurarsi vantaggi competitivi operando sui Repeater.

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Rinnovato il CCNL

per i parchi divertimento Turismo, con l’appendice

Lo scorso 21 dicembre 2024, alle 6 di mattina circa, dopo 15 ore di negoziazione, Federturismo

Confindustria e AICA hanno sottoscritto con le Organizzazioni

Sindacali Filcams-CGIL, FisascatCisl e Uiltucs-UIL l’accordo di rinnovo del CCNL Industria Turistica, scaduto da oltre 6 anni.

L’accordo contiene una serie di interventi modificativi sia sul fronte economico che su quello normativo e giunge a valle di una negoziazione lunga e, a tratti, complessa.

Con riferimento alla vigenza contrattuale, l’accordo di rinnovo avrà durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Sul fronte retributivo l’accordo di rinnovo prevede un incremento della paga base nazionale conglobata di cui all’art. 110 del CCNL che, a regime, giungerà a € 200 mensili per il livello –parametro C2, con riproporzionamento percentuale per gli altri livelli.

Il predetto incremento retributivo verrà raggiunto con le seguenti tranches: gennaio 2025: € 85 giugno 2025: € 30 maggio 2026: € 35 aprile 2027: € 50

Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’incremento di

€ 200 mensili verrà erogato con delle tranches differenziate e, segnatamente: gennaio 2025: € 70 settembre 2025: € 30 settembre 2026: € 30 giugno 2027: € 40 dicembre 2027: € 30

Sempre sul fronte economico, a copertura del periodo intercorrente tra la data di interruzione del negoziato di luglio scorso e la data di erogazione della prima tranche di aumento economico, si prevede l’erogazione ai lavoratori di un importo una tantum di € 450 lorde in due tran-

ches di € 225 ciascuna da erogarsi rispettivamente a gennaio 2025 e a giugno 2025. Per i soli dipendenti del comparto delle imprese di viaggi e turismo e congressi l’importo da erogare a titolo di una tantum è di € 320 lorde da erogarsi in tre tranches:

febbraio 2025: € 100 giugno 2025: € 110 novembre 2025: € 110

Le rate dell’una tantum saranno liquidate ai lavoratori in forza al momento dell’erogazione e saranno riproporzionate in base ai mesi di servizio prestati nel periodo luglio – dicembre 2024, considerando come mese intero quello in cui il lavoratore ha prestato servizio per almeno 15 giorni. Gli importi una tantum non sono assorbibili da eventuali superminimi o acconti sui futuri aumenti contrattuali e, con riferimento ai lavoratori part-time, dovranno essere riproporzionati all’entità della prestazione lavorativa. Sul fronte normativo, l’accordo di rinnovo prevede una serie di interventi volti a modernizzare l’impianto contrattuale e a recepire una serie di istanze delle imprese e dei lavoratori.

Bilateralità

L’accordo di rinnovo prevede l’abolizione del fondo sostegno al reddito di cui all’art. 8 del CCNL divenuto, ormai, desueto alla luca della modifica della disciplina legale degli ammortizzatori sociali. Si prevede, inoltre, lo sblocco delle risorse accantonate presso EBIT per la costituzione degli enti bilaterali territoriali. Ciò determinerà la pubblicazione di bandi rivolti alle imprese e ai lavoratori dei territori presso i quali gli enti non sono stati costituiti.

Pari opportunità, contrasto alle molestie e sostegno alle donne vittime di violenza di genere

L’impianto contrattuale introduce una normativa innovativa finalizzata a rafforzare la lotta contro ogni discriminazione di genere e introduce una disciplina di miglior favore, rispetto a quella legale, per le donne vittime di violazione di genere.

Premio di risultato ed elemento di garanzia retributiva

L’accordo di rinnovo modifica la disciplina del

premio di risultato e conferma l’obbligo per le imprese che non sono coperte da contrattazione di secondo livello di erogare un importo una tantum a titolo di elemento di garanzia retributiva ai lavoratori che non ricevono superminimi o trattamenti economici integrativi rispetto ai minimi contrattuali.

Appalti / Insourcing

L’accordo di rinnovo interviene sulla materia degli appalti e, in particolare, introduce degli elementi premiali per le aziende che decidono di internalizzare dei servizi precedentemente esternalizzati.

Classificazione del personale

L’accordo di rinnovo prevede la costituzione di un tavolo tecnico che dovrà condurre una approfondita disamina dell’attuale sistema classificatorio al fine di suggerire alle parti stipulanti dei possibili interventi di modifica, anche finalizzare a innovare la scala di classificazione e renderla coerente con le attuali caratteristiche del mercato del lavoro nel settore.

Tutela della genitorialità

In una fase storica caratterizzata da un forte decremento delle nascite, l’accordo di rinnovo rafforza le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori neo-genitori.

Erogazione del TFR

L’accordo di rinnovo interviene sulle tempistiche di erogazione del TFR per dare maggiori certezze alle imprese stabilendo che tale emolumento deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Assistenza sanitaria integrativa

L’accordo di rinnovo prevede l’incremento del contributo dovuto al fondo di assistenza sanitaria integrativa Fontur che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà di € 15 mensili, di cui € 13 a carico del datore di lavoro ed € 2 a carico del lavoratore.

L’Accordo è prelevabile all’indirizzo https://urly.it/313vjc

Un nuovo team in Disney si occuperà dei parchi a tema di AI e XR per contenuti e attrazioni

Il gruppo Disney sta costituendo un nuovo team dedicato a coordinare l’utilizzo di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e la realtà estesa, esplorandone le applicazioni nei settori del cinema, della televisione e dei parchi a tema.

Il nuovo Office of Technology Enablement sarà diretto da Jamie Voris, attuale Chief Technology Officer di Walt Disney Studios, che ha supervisionato lo sviluppo dell’app Disney per il dispositivo di realtà mista Apple Vision Pro, secondo quanto riportato in un’e-mail visionata da Reuters. L’Office of Technology Enablement, che verrà avviato con un apposito team dovrebbe raggiungere il numero di circa 100 dipendenti, secondo indiscrezioni. Alan Bergman, co-presidente di Disney Entertainment ha dichiarato “il ritmo e la portata dei progressi nell’intelligenza artificiale e nella realtà estesa (XR) sono significativi e influenzeranno profondamente l’esperienza dei consumatori, la creatività e le nostre attività future. La creazione di questo gruppo dimostra il nostro impegno nell’esplorare le opportunità e nel gestire i rischi associati.”

L’unità si concentrerà sull’abilitare tecnologie in rapida evoluzione come l’intelligenza artificiale e la realtà mista, che combina elementi del mondo fisico e digitale senza centralizzare singoli progetti, ma ne garantirà l’allineamento con la strategia generale dell’azienda. Diverse divisioni Disney stanno già lavorando su applicazioni per la realtà aumentata, la realtà virtuale e la realtà mista. La Disney ha sviluppato competenze in queste tecnologie in tutta l’organizzazione. Del resto qualche mese fa Kyle Laughlin, esperto di realtà aumentata, virtuale e intelli-

genza artificiale, è rientrato in Walt Disney Imagineering come vicepresidente senior di ricerca e sviluppo, la divisione creativa responsabile delle attrazioni nei parchi a tema. Laughlin, che aveva lasciato Disney nel 2019 per dirigere la divisione Alexa Gadgets di Amazon, è ora parte di questo sforzo tecnologico.

Certamente Disney, che ha una libreria di contenuti e IP unica al mondo, deve affrontare il cambiamento. Il CEO Bob Iger ha recentemente dichiarato nel corso di un evento che è impossibile per il gruppo sottrarsi dall’utilizzo di nuove tecnologie: “Lo stesso Walt Disney era un grande sostenitore dell’uso della tecnologia per raccontare storie migliori. E pensava che la tecnologia nelle mani di un grande narratore fosse incredibilmente potente… Non c’è una generazione di esseri umani che sia mai stata in grado di resistere al progresso tecnologico. Ciò che cerchiamo di fare è abbracciare il cambiamento che la tecnologia ha creato e usarlo come vento alle nostre spalle invece che come vento in faccia”. Se l’AI ha assunto già un ruolo significativo nella creazione di contenuti, il mercato dei dispositivi XR è in crescita: secondo i dati di IDC, quest’anno sono stati venduti circa 1,7 milioni di visori AR/VR. Meta mantiene una posizione dominante con il 60,5% del mercato, ma sta affrontando una crescente concorrenza da parte di Sony, Apple e ByteDance. Alcune indiscrezioni parlano di un possibile ritorno di Google nel settore AR/VR nel corso dell’anno.

Location Based ma nuova tendenza Entertainment, una vecchia,

Nel tentativo di attrarre pubblico le aziende del retail e dell’intrattenimento a tema stanno puntando su installazioni LBE.

Questo tipo di intrattenimento di destinazione esiste da decenni - anche i parchi a tema ne sono protagonisti - e unisce diverse attività che attraggono il pubblico, offrendo in genere un unico luogo dove divertirsi, ristorarsi e fare acquisti. Si tratta quindi di installazioni, aree ludiche ed esperienze immersive - ma anche contesti quali i Villaggi di Natale ecc. - frequentate da persone che vogliono divertirsi e provare emozioni. La novità di questi ultimi anni è che sempre più spesso attrazioni LBE vengono inserite in zone centrali delle città, a differenza dei parchi diver-

timento tradizionali. Gli LBE possono assumere molte forme diverse, dai musei ed esposizioni innovative, alle escape room e alle esperienze teatrali immersive. Questi contesti sono progettati per coinvolgere i visitatori in vari modi, dalle mostre interattive, alle grandi installazioni di luci e soggetti luminosi, a spettacoli dal vivo contestualizzati, fino ai centri d’intrattenimento per famiglie che propongono esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata in un contesto ludico e con servizi adeguati.

Le esperienze LBE sono contraddistinte da alcune caratteristiche comuni, per migliorare l’esperienza utente. Questi principi includono: Storytelling: le esperienze LBE sono progettate per raccontare una storia e i designer utilizzano una varietà di tecniche per immergere i visitatori nella narrazione. Ciò può includere l’uso di effetti audio, video e di luci, nonché di scenografie e set fisici.

Tematizzazione: le esperienze LBE sono spesso incentrate su un concetto o un’idea particolare. Può trattarsi di un famoso franchise cinematografico, di un periodo storico o di un mondo immaginario. La tematizzazione aiuta a creare un’esperienza integrata e consente ai visitatori di immergersi completamente nell’ambiente.

Interattività: le esperienze LBE sono altamente interattive e immersive. I visitatori sono incoraggiati a svolgere un ruolo attivo nella storia. Ciò può includere la risoluzione di enigmi, il completamento di sfide o l’interazione con personaggi, situazioni e oggetti di scena. Per i consumatori di oggi, il confine tra online e offline è sempre più sfumato: i marchi, i personaggi e i contenuti che seguono sia nel mondo digitale che reale influenzano le loro scelte e abitudini di acquisto. Inserire un personaggio o un tema riconoscibile dai film, dai libri o dai media preferiti dagli utenti in target crea una combinazione ideale per creare esperienze, divertimento e generare un ritorno economico. Le aziende investono quindi in attività nelle quali l’aggiunta alle esperienze LBE di IP, personaggi o temi noti LBE ne aumenta l’attrattività e il coinvolgimento dei consumatori. Inoltre, la presenza di personaggi amati e la spettacolarizzazione dell’esperienza la rende facilmente condivisibile online: i fan che pubblicano le loro esperienze sui social diventano promotori spontanei del

brand, trasformando la loro esperienza in pubblicità virale.

Le prospettive del LBE

Si prevede che il mercato dell’intrattenimento location based otterrà una crescita significativa nei prossimi anni. Secondo un rapporto realizzato da GlobeNewswire il mercato raddoppierà dalla sua valutazione attuale di 3,29 miliardi di dollari a 14,3 miliardi di dollari entro il 2028, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 28,5%. I potenziali cambiamenti di mercato includono uno spostamento verso esperienze più orientate alla famiglia. Anche l’attenzione alla sostenibilità e all’eco-compatibilità guiderà l’innovazione nel settore. Man mano che le persone diventano più consapevoli del loro impatto sull’ambiente, i luoghi di intrattenimento basati sulla posizione dovranno adattarsi per soddisfare queste mutevoli esigenze. Nel complesso, il futuro dell’intrattenimento location based appare promettente, con l’integrazione di nuove tecnologie e un passaggio verso esperienze più sostenibili e orientate alla famiglia. (M.C.)

Generazione Alfa: nei parchi a tema attraverso rivoluzionare l’esperienza

cibo e divertimento

Botrista, piattaforma specializzata

nella selezione di bevande per specifici target mediante l’AI, ha pubblicato in novembre un rapporto sul cibo e bevande nei parchi a tema della fascia di età più giovane.

N

ati tra il 2010 e il 2025, i membri della Generazione Alfa, ovvero i figli dei millennial, rappresentano la prima generazione completamente nativa digitale. La loro presenza nei parchi a tema sta apportando cambiamenti significativi nella distribuzione e presentazione del food & beverage, quanto meno negli Stati Uniti.

Delizie degne di Instagram

Oggi mangiare nei parchi a tema non è solo saziarsi in attesa di un altro giro sulle attrazioni, è un’esperienza. I ragazzi della Generazione Alfa

e della precedente Gen Z sono attratti da cibo e bevande che non solo hanno un buon sapore, ma hanno anche un aspetto sbalorditivo sui social media. Dalle bevande che cambiano colore agli snack tematici immersivi, ogni boccone e sorso è un momento da condividere.

Prendiamo ad esempio la Butterbeer degli Universal Studios. Con oltre 20 milioni di unità vendute a $6,99 ciascuna, è più di una bevanda: è un’icona di narrazione e branding. Allo stesso modo, Star Wars: Galaxy’s Edge della Disney offre Blue Milk e bevande varie che contribuiscono a creare un’esperienza immersiva.

Un’esperienza multigenerazionale

Non è solo la generazione Alfa a guidare queste tendenze. I loro genitori Millennial, che dominano la fascia di età 19-35 con il 32% della quota di mercato, sono desiderosi di aumentare le loro visite al parco. I parchi hanno risposto introducendo opzioni sofisticate come cocktail a tema e bevande analcoliche premium, che soddisfano sia gli adulti che i bambini. Oga’s Cantina in Star Wars: Galaxy’s Edge, con il suo menu fantasioso, è un ottimo esempio di questa sinergia.

Impatto economico delle innovazioni commestibili

Le offerte di cibo e bevande ora contribuiscono al 25-30% dei ricavi dei parchi a tema. Nonostante le pressioni economiche e le fluttuazioni delle presenze post-pandemia, la spesa pro capite continua ad aumentare. Nel 2021, i parchi regionali USA hanno registrato un aumento del 17,6% in questa categoria, riflettendo la priorità data dalle famiglie alle esperienze culinarie uniche. I visitatori sono disposti a spendere dai 200 ai 300 dollari solo per cibo e bevande, sottolineandone il ruolo fondamentale nelle loro esperienze nei parchi.

Secondo una ricerca diffusa recentemente da Coca Cola, gli ospiti danno priorità a:

Varietà di bevande: 76%

Qualità: 76%

Innovazione: 68%

Rapporto qualità prezzo: 60%

Gli ospiti di oggi si aspettano qualcosa di più di cibi gustosi: chiedono praticità, personalizza-

zione e valori. Ordinazioni tramite dispositivi mobili, pagamenti contactless e opzioni per regimi alimentari specifici sono ormai la norma. La generazione Alf apprezza anche un approccio sostenibile, spingendo i parchi ad adottare pratiche di approvvigionamento ecologiche ed etiche.

Le tendenze del settore sono sempre più orientate a combinare la narrazione immersiva delle aree tematiche e delle attrazioni con la creatività nell’ambito del F&B. Che si tratti del gelato Waturi Fusion presso Universal’s Volcano Bay o delle specialità Boysenberry presso Knott’s Berry Farm, l’enfasi sulla creazione di esperienze memorabili e condivisibili è la direzione verso la quale tendere.

In questa nuova era, i parchi a tema non sono solo destinazioni, sono luoghi di esperienze culinarie in cui piatto o bevanda contribuiscono alla magia. Per gli operatori, è un viaggio emozionante nell’innovazione, che fonde fantasia e sapore per catturare la prossima generazione di ospiti. Il rapporto è prelevabile a https://urly.it/312wf3

Calendario della circolazione dei mezzi pesanti per il 2025

È stato pubblicato lo scorso 23

dicembre il provvedimento che definisce le regole e il calendario dei divieti per la circolazione stradale fuori dai centri abitati, per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate nell’anno 2025.

Le restrizioni riguardano i mezzi destinati al trasporto di merci, indipendentemente dal tipo di carico, e anche i veicoli utilizzati per il trasporto di materiali pericolosi in base alla normativa ADR, appartenenti alle classi 1 (esplosivi) e 7 (radioattivi), inclusi quelli con peso inferiore a 7,5 tonnellate.

È consentita, in deroga al divieto, la circolazione dei mezzi utilizzati per il trasporto di alimenti deperibili soggetti alla normativa ATP, anche se viaggiano scarichi.

Altre esenzioni sono riportate nel decreto, in

particolare all’articolo 8, mentre l’articolo 12 specifica ulteriori deroghe per i trasporti di merci pericolose conformi alla normativa ADR per le classi 1 e 7.

Rispetto al 2024, per il 2025 i giorni di divieto sono aumentati: da 76 a 78. Un’altra modifica riguarda quanto previsto all’Art. 7, comma 4, lettera c). Ora, i mezzi che rientrano presso la sede principale o secondaria dell’impresa, o alla residenza/domicilio del conducente, documentati con il certificato della Camera di Commercio, possono percorrere fino a 80 km (contro i 50 km previsti nel 2024), purché non utilizzino tratti autostradali e rispettino le condizioni stabilite. Quanto alle deroghe, anche per quanto riguarda tutte le attività di spettacolo, l’articolo 9, lett. f) del decreto dispone che le Prefetture - Uffici

Territoriali del Governo possano autorizzare deroghe al divieto di circolazione per i veicoli utilizzati per lo svolgimento di spettacoli dal vivo e manifestazioni sportive, a condizione che sia presentata idonea documentazione attestante la necessità della circolazione nei periodi di vigenza del divieto.

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AGOSTO 1 venerdì 16:00 22:00 2 sabato 08:00 22:00 3 domenica 07:00 22:00 8 venerdì 16:00 22:00 9 sabato 08:00 22:00 10 domenica 07:00 22:00 15 venerdì 07:00 22:00 16 sabato 08:00 16:00 17 domenica 07:00 22:00 23 sabato 08:00 16:00 24 domenica 07:00 22:00 30 sabato 08:00 16:00 31 domenica 07:00 22:00

SETTEMBRE 7 domenica 07:00 22:00 14 domenica 07:00 22:00 21 domenica 07:00 22:00 28 domenica 07:00 22:00

OTTOBRE 5 domenica 09:00 22:00 12 domenica 09:00 22:00 19 domenica 09:00 22:00 26 domenica 09:00 22:00

NOVEMBRE 1 sabato 09:00 22:00 2 domenica 09:00 22:00 9 domenica 09:00 22:00 16 domenica 09:00 22:00 23 domenica 09:00 22:00 30 domenica 09:00 22:00

DICEMBRE 7 domenica 09:00 22:00 8 lunedì 09:00 22:00 14 domenica 09:00 22:00 21 domenica 09:00 22:00 25 giovedì 09:00 22:00 26 venerdì 09:00 22:00 28 domenica 09:00 22:00

Il TAR contro il Comune di Lerici, aree per gli spettacoli viaggianti obbligato a rendere disponibili le

Dopo la sentenza di Como, e grazie alla legge 337, il TAR in una recente sentenza del tribunale si è espresso favorevolmente sul ricorso presentato da tre esercenti dello spettacolo viaggiante, ai quali era stata negata l’autorizzazione per l’installazione delle proprie attrazioni.

La delibera del Consiglio comunale di Lerici, che aveva abrogato il precedente regolamento comunale riguardante le aree destinate agli spettacoli viaggianti, è stata annullata dai magistrati. Gli imprenditori hanno presentato ricorso contestando la decisione del Comune di Lerici di abrogare la disciplina relativa alle aree per spettacoli viaggianti con un provvedimento che secondo il TAR non rispetta la funzione sociale riconosciuta dallo Stato per tali eventi. La sentenza sottolinea infatti che ogni Comune è obbligato a individuare e rendere disponibili una o più aree idonee per ospitare manifestazioni come i luna park, e non può vietarne la realizzazione, stante anche la “funzione sociale” riconosciuta dallo Stato nella legge di settore. La vicenda ha avuto inizio nel dicembre 2023, quando i tre gestori, dopo aver richiesto l’installazione delle loro attrazioni di media grandezza alla Rotonda Vassallo per la fiera della Madonna di Maralunga, si sono visti negare la disponibilità degli spazi. Il Comune, con una delibera, aveva infatti vietato l’installazione di attrazioni di medie e grandi dimensioni su tutto il territorio comunale, a causa della conformazione morfologica del territorio, limitando l’installazione sulla Rotonda Vassallo di “una singola attrazione tra quelle rientranti tra le piccole attrazioni

nell’elenco delle attività spettacolari”.

Il ricorso al TAR aveva portato, a marzo di quest’anno, a un decreto presidenziale che disponeva la sospensione dell’efficacia della delibera comunale, consentendo agli esercenti di concordare con il Comune l’installazione delle attrazioni in piazza Ghidoni alla Venere Azzurra, già utilizzata con successo per il Luna Park del 2023. Tuttavia, in seguito, l’amministrazione comunale ha abrogato con una nuova delibera il regolamento relativo alle aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi e parchi divertimento, previsto dall’articolo 9 della legge 337/1968, venendo incontro, purtroppo, alle richieste di Federalberghi e Confcommercio, preoccupati dalla presenza delle attrazioni in un’area centrale vicino al mare, che ritengono inadeguate sua la Rotonda Vassallo che piazza Ghidoni. Di fronte a questa nuova delibera, gli esercenti hanno presentato motivi aggiunti al ricorso ancora pendente, che sono stati accolti dal TAR nella sentenza, che ha così annullato i documenti impugnati, compresa la delibera comunale che aveva abrogato l’elenco delle aree disponibili. Il provvedimento afferma infatti che “L’abrogazione integrale dell’elenco delle aree concreta nei fatti un divieto assoluto in violazione della legge 337/1968. Ogni comune – si legge nella sentenza – è tenuto a mettere a disposizione una o più aree idonee per spettacoli viaggianti e non può vietarne svolgimento per il fatto che il sito già individuato sia carente dei requisiti di sicurezza”.

Giornate di festa a Napoli per Natale

Lo scorso 22 Dicembre

è stato un giorno importante per piazza Giovan Battista Vico, una importante piazza di Napoli che a volte viene un po’ dimenticata.

Il nostro amico e Consigliere comunale Fulvio Ficito, promotore della iniziativa per la rinascita della Piazza ha così definito la Giornata “La magia dello zucchero filato l’allegria dei burattinai e l’entusiasmo dei tanti abitanti di un quartiere che grazie alla recente riqualificazione ritrova la giusta dignità, queste le ricette giuste per un grande Natale”.

I maestri Burattinai della famiglia Ferraiolo, storica famiglia dello Spettacolo Viaggiante aderente all’ANESV da generazioni, ed in questa occasione Simone, ha contribuito con lo spettacolo patrocinato dal Comune di Napoli ad allietare la Giornata.

Come di consueto abbiamo donato alcuni biglietti omaggio per la Giostra sita in Piazza per i Bambini meno fortunati del Quartiere che almeno per un giorno hanno potuto godere del sano e spensierato divertimento che solo un giro in Giostra sa regalare.

Come il nostro amico Fulvio vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Napoli e le istituzioni che non hanno fatto sentire la propria mancanza, in particolare l’assessore Teresa Armato, i Parroci di zona e soprattutto Padre Salvatore Melluso e la Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato.

Ringraziamo anche il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che purtroppo ci ha inviato un messaggio per comunicarci la sua assenza per una

momentanea indisposizione. Un ringraziamento particolare va soprattutto ai tanti bambini della III Municipalità che hanno reso magica la nostra domenica .

Bella giornata, quella dello scorso 15 dicembre 2024, per grandi e piccini nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli Insieme alle parrocchie e associazioni, in Piazza Gian Battista Vico, durante la giornata sono stati addobbati i due alberi di Natale che allieteranno le feste fino al 7 Gennaio 2025. L’associazione Asso “la strada ci insegna”, sempre in Prima Linea per eventi sociali del quartiere si è fatta promotrice dell’iniziativa.

La Storica Giostra di Piazza Gian Battista Vico ha donato biglietti omaggio per tutti i Bambini partecipanti e i disegni di Natale e di Pace realizzati dai Bambini del Quartiere saranno esposti sulle vetrate della Giostra fino al 6 Gennaio 2025. L’ANESV sezione Campania e Calabria ha patrocinato l’iniziativa reputandola di rilevante importanza sociale. Le istituzioni Coinvolte hanno evidenziato l’importanza di iniziative del genere che generano una sana aggregazione tra bambini, famiglie, adulti ed Anziani, creando un clima di solidarietà di cui tanto hanno bisogno le nostre città e le nostre periferie. È stata una giornata con tanta magia per tutti.

Il presidente ANESV sezione Campania e Calabria Diego Guida

Novità nel Codice della cellulari e patente Strada: disposizioni su

Sanzioni più severe per chi usa lo smartphone alla guida, mentre aumentano i limiti di potenza per i veicoli guidabili dai neopatentati, con restrizioni che dureranno tre anni.

II monopattini saranno dotati di casco, assicurazione e targa, ma solo dopo l’attuazione delle relative disposizioni. Cresce anche la protezione per ciclisti e motociclisti, e vengono introdotti criteri più flessibili per l’istituzione delle “zone 30 km/h” nei centri abitati. Il 14 dicembre è entrato in vigore la legge n. 177/2024, che modifica il Codice della Strada e prevede anche una delega al Governo per riorganizzare entro un anno le norme sulla motorizzazione e semplificare alcune materie tecniche soggette a frequenti aggiornamenti.

Patenti

Un problema per lo spettacolo viaggiante: a 68 anni non è più possibile rinnovare le patenti C e CE per camion, autotreni e autoarticolati con massa superiore a 20 tonnellate. Di fatto al compimento dei 68 anni le patenti vengono declassate a patenti B.

Uso del cellulare alla guida

Chi viene sorpreso con il cellulare mentre guida rischia una multa da 250 a 1.000 euro. La sospensione della patente scatta automaticamente per una settimana se si hanno 10 punti sulla licenza di guida, estendendosi a 15 giorni per chi ha meno punti. In caso di recidiva, la sanzione sale a 1.400 euro, con sospensione fino a tre mesi e decurtazione di 8-10 punti. Se l’uso del cellulare causa incidenti o provoca l’uscita di strada di un altro veicolo, i tempi di sospensione si raddoppiano. In caso di sinistri mortali o con feriti gravi, derivanti dalla guida contromano su tratti pericolosi o con visibilità ridotta, è prevista la confisca del veicolo, anche se appartenente a terzi. Proprietari e gestori di veicoli devono inoltre assicurarsi che questi siano sempre coperti da polizza assicurativa. Le informazioni sui veicoli non assicurati saranno accessibili a Polizia Stradale, Comuni e altre autorità competenti. È stato inoltre istituito un registro per le agenzie di consulenza automobilistica.

Autovelox ed eccesso di velocità

Nuove regole disciplinano l’uso degli autovelox: possono essere posizionati solo se il limite massimo di velocità è inferiore di non oltre 20 km/h rispetto al valore previsto per quel tipo di strada. Gli autovelox devono essere segnalati almeno un chilometro prima della postazione e tra due postazioni deve esserci una distanza minima di tre chilometri sulle strade principali e di un chilometro su quelle secondarie. Se un conducente riceve più multe nello stesso tratto stradale nell’arco di un’ora, emesse dallo stesso ente, si applica un’unica sanzione, maggiorata di un terzo rispetto alla più alta. Le multe per eccesso di velocità variano da 173 a 694 euro per chi supera il limite di oltre 10 km/h e di non oltre 40. Se la violazione avviene in un centro abitato per due volte in un anno, le sanzioni salgono a 220-880 euro con

sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Gli strumenti di controllo a distanza dovranno essere omologati secondo le nuove prescrizioni. Sanzioni più alte sono previste per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili (330990 euro) o nelle corsie e fermate degli autobus (165-660 euro). È stato introdotto un tetto massimo agli interessi sulle sanzioni, fissato al 60% del loro importo.

Disposizioni per neopatentati e giovani conducenti

Il divieto di guida delle “supercar” per i neopatentati passa da uno a tre anni, ma riguarda solo chi ottiene la patente dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Non sarà consentito condurre veicoli con potenza superiore a 75 kW/t o autovetture oltre i 105 kW. Tuttavia, il limite è meno rigido rispetto alle regole precedenti, che fissavano soglie più basse. Inoltre, è permesso guidare l’unica auto familiare di media potenza. Il foglio rosa sarà rilasciato solo dopo aver svolto esercitazioni con l’autoscuola in autostrada, di notte e fuori città. Saranno anche organizzati corsi scolastici per sensibilizzare i giovani ai pericoli delle infrazioni, con la possibilità di guadagnare punti extra sulla patente. In autostrada potranno circolare scooter di cilindrata minima 120, ma solo se guidati da maggiorenni. Sono previste multe fino a 87 euro per scooter parcheggiati in modo da ostacolare la viabilità.

Accesso al credito e criteri il documento del MEF per di sostenibilità ESG: le piccole e medie imprese

L’attivazione di finanziamenti bancari è essenziale per le imprese dei settori che rappresentiamo, a prescindere dalla loro dimensione: dallo spettacolo viaggiante ai parchi avventura, fino ai grandi parchi tematici e acquatici, l’accesso a finanziamenti è condizione per la crescita e l’innovazione di prodotto.

A

livello europeo, la normativa impone alle grandi aziende quotate e alle istituzioni finanziarie di presentare agli istituti bancari i dati relativi alla sostenibilità ambientale, sociale e di gover-

nance della lor attività per l’accesso al credito. Di riflesso, anche le PMI, pur non essendo direttamente obbligate dalla normativa europea sulla sostenibilità, si trovano sempre più spesso a rispondere alle richieste degli istituti di credito.

Lo scorso 6 dicembre Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha diffuso sull’argomento un nuovo Documento volto a promuovere il dialogo sulla sostenibilità tra le Piccole e Medie Imprese (PMI) e le banche. L’obiettivo è supportare le aziende nel raccogliere e fornire informazioni riguardanti gli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG), facilitando così un’interazione più efficace con gli istituti bancari su temi legati alla sostenibilità.

Il Documento elaborato dal MEF mira a fornire un aiuto concreto alle PMI, permettendo loro di rafforzare la propria posizione compe-

titiva, valutare in modo più accurato i rischi, pianificare meglio gli investimenti e facilitare l’accesso a finanziamenti privati e a fondi o garanzie pubbliche. L’obiettivo del Documento è quello di ridurre e semplificare gli oneri legati alle richieste di sostenibilità da parte delle controparti. Un aspetto cruciale è che le banche, nel rivalutare i criteri di merito creditizio per includere i rischi e le opportunità ESG, utilizzano spesso questionari personalizzati. Questo porta le PMI con più rapporti bancari a gestire richieste simili ma non uniformi, aumentando i costi e la complessità amministrativa. Il Documento, pur non essendo ad applicazione obbligatoria, intende standardizzare queste richieste per renderle più gestibili. Il testo valorizza le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese domestiche e, pertanto, la loro differente capacità – in termini di risorse, competenza specifica e personale dedicato – di fornire le informazioni richieste dalle banche.

A questo proposito le informazioni richieste alle PMI sono organizzate in un formato modulare, proporzionato alle loro dimensioni, e suddivise in cinque sezioni principali: gli aspetti generali, le tematiche climatiche, le questioni ambientali, la dimensione sociale e gli aspetti di governance, questi ultimi relativi alla conduzione dell’impresa, attenzione alla salute e sicurezza dei lavoratori, presenza di un codice etico, di certificazioni e procedure anti corruzione.

Il Documento fornisce utili tabelle, con suggerimenti circa le informazioni da produrre sui singoli temi e facilitando il lavoro di coloro che devono produrre ed elaborare i dati necessari. Le informazioni di sostenibilità sono suddivise in due classi di priorità: nella colonna Priorità per microimprese, sono indicate informazioni di priorità 1 o 2, sul presupposto che le microimprese forniscano, quanto meno, le informazioni con priorità 1.

Queste, infatti, identificano le informazioni considerate imprescindibili per la banca, mentre le informazioni con priorità 2 sono costituite da quegli elementi che, sebbene utili alla banca, possono comportare uno sforzo eccessivo per le microimprese, che hanno difficoltà a reperirli. In ogni caso, il documento suggerisce che la microimpresa fornisca comunque informazioni con priorità 2 per consentire alla banca di avere un’informativa più completa. Qualora i dati non fossero disponibili o difficilmente reperibili le imprese possono fornire stime specificando, ove possibile, gli elementi e le metodologie di calcolo.

L’importanza del rating ESG per le PMI

Il rating ESG si sta configurando come un fattore determinante per l’accesso al credito. Le PMI con un profilo ESG ben strutturato possono ottenere vantaggi significativi, come tassi di interesse più favorevoli e maggiori opportunità di finanziamento. Inoltre, l’adozione di pratiche sostenibili permette alle PMI di essere più resilienti di fronte a sfide climatiche ed energetiche, migliorando nel contempo la loro attrattività verso gli investitori e le istituzioni (M.C.)

Un “parco” Disney con anima italiana: ecco temporaneo e smontabile

Disney: The Castle

Disney è sinonimo di parchi a tema: l’azienda ha recentemente fatto un passo verso l’innovazione, costruendo una sorta di mini parco tematico temporaneo, orientato principalmente a ospitare un festival per famiglie con musical, spettacoli ed esperienze immersive, durante la Riyadh Season, un evento culturale che si tiene annualmente nella capitale saudita.

Questa operazione rientra in una nuova tendenza del settore nota come Location Based Entertainment (LBE), che punta a portare esperienze immersive nei centri urbani

piuttosto che proporre al pubblico di raggiungere strutture più distanti. L’obiettivo di Disney è chiaro: avvicinare l’esperienza del parco al pubblico globale e sondare l’interesse verso mercati in espansione, come quello arabo.

Una installazione temporanea, ma

nello stile e qualità Disney

Il complesso, chiamato “Disney: The Castle”, è stato realizzato su una superficie di ben 20.000 metri quadrati, includendo cinque aree tematiche dedicate ai grandi successi Disney, come Encanto, Frozen, Aladdin, La Sirenetta e Il Re Leone. Tra le attrazioni più innovative, una replica della “Casa Madrigal” del film Encanto, ricostruita con dettagli meticolosi mai visti neppure nei parchi Disney negli Stati Uniti, ha colpito i visitatori con la sua fedeltà scenografica. I visitatori hanno potuto immergersi in un mondo di videomapping, personaggi interattivi e spettacoli di danza ispirati ai musical di Broadway.

Al centro del complesso ha dominato la scena una replica del Castello di Cenerentola, alto 30 metri. Si tratta del primo castello Disney a sorgere in Medio Oriente, che ha portando ai Sauditi un’icona cara al pubblico di

tutto il mondo. Di sera il castello ospitava spettacoli di luci e fuochi d’artificio, accompagnati da nevicate artificiali e proiezioni dei classici Disney. Durante i 90 minuti di visita gli ospiti hanno potuto apprezzare la musica dei film più amati, con spettacoli che prendevano vita intorno al Castello attraverso speciali esibizioni dal vivo e installazioni uniche. Nel complesso, si è trattato di un progetto unico nel suo genere. Questo castello realizzato per essere spostato, si è rivelato un test di mercato molto interessante per valutare la risposta del pubblico locale.

Per un progetto così ambizioso, Disney ha collaborato con aziende di spicco nel settore dell’intrattenimento. Il progetto è stato sviluppato insieme a Balich Wonder Studio, società italiana leader nell’organizzazione di grandi eventi, TML Enterprises, azienda esperta in produzioni musicali globali, e Propeller Live, specializzata in esperienze immersive, e Di-

sney Concerts. È stato creato uno spazio dove tecnologia e narrazione si fondono per offrire un’esperienza senza pari, capace di sorprendere e intrattenere in un contesto culturale nuovo. Gianmaria Serra, co-fondatore e presidente esecutivo del gruppo Balich Wonder Studio, ha descritto Disney: The Castle come “un nuovo punto di riferimento per gli eventi musicali dal vivo in tutto il mondo” e ha aggiunto che svilupparlo non è stata una passeggiata. “È stata una sfida incredibile dare vita a questa importante proprietà intellettuale con diverse installazioni immersive, concerti e musica... Abbiamo tenuto aperto il Castello a Riyadh per 12 settimane. Ora stiamo cercando di riportarlo nel paese e portarlo in tournée in tutto il mondo. Il successo di questo progetto ci ha ispirato a esplorare opportunità simili a livello globale, consolidando ulteriormente la nostra posizione di pionieri nell’intrattenimento di destinazione” ha affermato in un’intervista a Blooloop all’inizio di quest’anno.

I padiglioni sono stati progettati come strutture temporanee smontabili in modo da poter essere spostati in diverse località del mondo dopo il loro debutto in Arabia Saudita. Del resto il Medio Oriente rappresenta un’opportunità strategica per la Disney, che in passato ha trovato nel principe saudita Alwaleed un investtore che ha creduto in Disneyland Paris. L’a-

rea ha mostrato un’alta affinità con i prodotti Disney, come testimonia il successo di remake come Aladdin. Con un aumento previsto della ricchezza nella regione e una crescita dell’interesse verso l’intrattenimento tematico, Disney: The Castle a Riyadh segna l’inizio di una nuova era per l’intrattenimento basato sulla location in Medio Oriente.

Verso una strategia globale

Disney sta valutando l’espansione dei suoi mini-parchi in altre regioni, studiando il gradimento del pubblico locale grazie a eventi temporanei come questo. Con oltre 700 milioni di fan potenziali, che non hanno ancora accesso a un parco Disney a distanza ragionevole, il modello LBE offre l’opportunità di sondare nuovi mercati senza i vincoli di un investimento a lungo termine.

Dopo il successo di “Disney: The Castle”, il Medio Oriente potrebbe vedere l’arrivo di nuove esperienze Disney. Con strutture progettate per essere smontate e spostate, Disney – ma anche altre aziende leader del settore dei parchi divertimento - potrebbero riproporre queste attrazioni in altre città. Questa nuova frontiera dell’intrattenimento rappresenta una sfida e un’opportunità per l’azienda, che potrebbe ridefinire l’industria dei parchi tematici adattandola alle esigenze di un pubblico sempre più globale.

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