Lo spettacolo viaggiante n 9/10 2017

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# 9-10 • SETTEMBRE • OTTOBRE 2017 • LV • WWW.ANESV.I T

CODICE DELLO SPETTACOLO CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PUNZONATI IL LINGUAGGIO DELLA DISABILITÀ

ORGANO UFFICIALE

ADERISCE A



ANESV-AGIS Presidenza Nazionale Via di Villa Patrizi, 10 00161 Roma Tel 0688473-273 o 274 Fax 0645481356 www.anesv.it • info@anesv.it

Sezioni Territoriali

Sezione Piemonte, Valle d’Aosta Via dei Mille, 9 • 10123 Torino Tel. 0118127637 / Fax 0118127632 Sezione Lombardia, Liguria P.zza Luigi di Savoia, 24 • 20124 Milano Tel. 0267397824 / Cell. 3288131787 Fax 026690410 Sezione Tre Venezie P.zza Insurrezione, 10 • 35039 Padova Tel. 0498750851 / Fax 0498751440 Sezione Emilia Romagna, Marche, Umbria Via Amendola, 11 • 40121 Bologna Tel. 051254582 / Fax 051255942 Sezione Toscana Via Fiume, 20 • 50123 Firenze Tel. 055216969 / Fax 055214015 Sezione Lazio, Abruzzo e Molise Via di Villa Patrizi, 8 • 00161 Roma Tel. 0688473274 / Fax 064403612 Sezione Campania, Calabria P.zza del Gesù Nuovo, 33 • 80134 Napoli Tel. 0815520311 / Fax 0815521326 Sezione Puglia, Basilicata Via Melo, 185 • 70121 Bari Tel. 0805219404 / Fax 0805237584

ANESV è anche:

EDITORIALE

L

o spettacolo viaggiante, in tutte le sue forme, è attività di spettacolo. L’iter per l’approvazione del Codice dello Spettacolo ha superato l’esame dell’Aula del Senato e si accinge ad essere approvato alla Camera dei Deputati. di Massimo Piccaluga Dopo un’attività importante a livello Presidente dell’Anesv parlamentare, e superando inspiegabili resistenze, l’Associazione ha rivendicato un ruolo che, in altre nazioni, come la Francia o la Germania, non sarebbe in discussione. Nonostante il parere favorevole del Ministro Franceschini, espressomi personalmente, si è tentato di omettere, le nostre attività, quindi di considerarle tra le forme di spettacolo amatoriale, fino a che alcuni Parlamentari di Senato e Camera ne hanno rivendicato la storia nell’ambito delle attività di spettacolo – sono nate nello spettacolo viaggiante il cinema, forme di teatro itinerante e teatro di figura – e la valenza di spettacolo popolare presente nelle feste di piazza. Milioni di persone frequentano luna park, parchi giochi cittadini e parchi divertimento, trovando spesso anche spettacoli e tanto divertimento, ma ora l’obiettivo è quasi raggiunto. Le conseguenze di una omissione o derubricazione sarebbero state molto gravi, con impatto sull’aliquota IVA e sui contributi tratti dal Fondo Unico Spettacolo per l’acquisto di attrazioni. Anche sul piano dello spettacolo viaggiante itinerante l’Associazione ha fatto molto. In questo numero è commentato un ordine del giorno parlamentare che impegna finalmente il Governo a ripristinare la circolazione dei carri punzonati sulle autostrade e strade principali. Serve ovviamente un provvedimento ministeriale, alla cui emanazione stiamo già lavorando. È un problema annoso, la cui soluzione sarà apprezzata dagli esercenti. In allegato a questo numero uniamo un fascicolo sui 70 anni dell’ANESV. Si è trattato di un evento al quale hanno partecipato i Soci con maggiore anzianità di iscrizione. La cerimonia di premiazione e l’Udienza Pontificia hanno caratterizzato una manifestazione veramente emozionante. Si tratta di un traguardo importante, che segna anche un nuovo punto di partenza per l’Associazione e le attività a favore dei Soci. Buona lettura



SOMMARIO #9-10 • SETTEMBRE OTTOBRE 2017 • ANNO LV # 9-10 • SETTEMBRE • OTTOBRE 2017 • LV • WWW.ANESV.I T

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06 APPROVATO IL CODICE DELLO SPETTACOLO 16 CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PUNZONATI: 24 PARLARE DI DISABILITÀ: QUALI SONO LE PAROLE CORRETTE DA USARE

PARCHI DI DIVERTIMENTO

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PARKSMANIA AWARDS 2017: UN’EDIZIONE MOLTO POSITIVA. 16 OTTOBRE 2017 DI REDAZIONE PARKSMANIA.IT

CODICE DELLO SPETTACOLO CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PUNZONATI

PARCHI AVVENTURA

16 MEETING DEI PARCHI AVVENTURA – ROMA, 22 E 23 GENNAIO

IL LINGUAGGIO DELLA DISABILITÀ

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EVENTI

ORGANO UFFICIALE

ADERISCE A

40 EAS 2017. A BERLINO UNA EDIZIONE DI SUCCESSO FUORICAMPO

50 COLLABORATORI FAMILIARI E OBBLIGHI DI ISCRIZIONE ALL’INPS PER UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO 54 TEMPO DI ESCAPE ROOM, MA COME AUTORIZZARLE? MARKETING

58 FACEBOOK STORE VISIT, UN NUOVO STRUMENTO PER

TARGETTIZZARE I CLIENTI CHE HANNO GIÀ VISITATO LA NOSTRA ATTIVITÀ

#9-10 • settembre ottobre 2017 • anno LV Copertina: © Shutterstock Ltd. Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996 Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma Direttore responsabile Massimo Piccaluga Vicedirettore Maurizio Crisanti Dalle sezioni Antonello Volpi, Ferdinando Uga, Adriano Rossi, Ermes Fornaciari, Sauro Martini, Ciro Guida, Cosimo Amato Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS Via di Villa Patrizi, 10 tel. 0688473-273 o 274 – Fax 0645481356 info@anesv.it www.anesv.it www.parchipermanenti.it www.parchiavventuraitaliani.it Grafica Massimiliano D’Affronto (mdaffronto@gmail.com) Stampa Pignani Printing - Roma Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma».


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APPROVATO IL CODICE DELLO SPETTACOLO LO SCORSO 20 SETTEMBRE L’AULA DEL SENATO HA LICENZIATO IL TESTO DEL CODICE DELLO SPETTACOLO, CHE DOVRÀ QUINDI ESSERE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

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DI MAURIZIO CRISANTI

bbiamo dato più volte notizia del provvedimento dalle pagine di questa rivista. I lettori ricorderanno che nella prima bozza del provvedimento non si parlava di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, e che successivamente le attività che rappresentiamo erano state assimilate a forme di spettacolo amatoriali. Le conseguenze sarebbero state molto gravi per il settore, sia perché ne veniva disconosciuta la caratteristica di spettacolo popolare apprezzato da milioni di italiani, sia per gli aspetti fiscali e le autorizzazioni, oltre alla perdita dei contributi tratti dal Fondo Unico Spettacolo. Tanti sono stati gli incontri ai massimi livelli, con il Ministro Franceschini, con la relatrice 6

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

Di Giorgi e con autorevoli parlamentari di Camera e Senato. Il risultato è che lo spettacolo viaggiante e i parchi divertimento sono a tutti gli effetti attività di spettacolo. Nel corso dell’iter parlamentare è stato modificato il testo che riguarda la presenza degli animali negli spettacoli circensi, includendo purtroppo anche lo spettacolo viaggiante. Il comma approvato recita infatti “h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse”. Si richiamano norme attuative, riguardo alla cui emanazione l’Associazione farà la propria parte. La norma, che riguardava solo lo spettacolo circense è stata modifica-


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ta da qualcuno che conosce poco il nostro settore, nel quale gli animali, presenti nei pochissimi delfinari e mostre faunistiche e nati in cattività, non sono soggetti spostamenti e dispongono di spazi adeguati.

Ora il testo sarà esaminato dalla Camera dei Deputati, per l’approvazione che a seguito del lavoro congiunto effettuato dalle Commissioni di Camera e Senato, dovrebbe avvenire in tempi brevi.

20 settembre 2017 – Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2287-BIS Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 settembre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge derivante dallo stralcio, deliberato dal Senato stesso, dell’articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d’iniziativa del Governo: Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia Art. 1. (Princìpi) 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei prin-

cìpi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19: a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della

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cultura e dell’arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e creativa e dell’offerta turistica nazionale; b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l’integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; c) riconosce l’utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106. 2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare: a) le attività teatrali; b) le attività liriche, concertistiche, corali; c) le attività musicali popolari contemporanee; d) le attività di danza classica e contemporanea; e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche. 3. La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale; b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d’autore; c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; d) la tradizione dei corpi di ballo italiani; e) l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani; f) l’attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. 4. L’intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare: a) la qualità dell’offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità; 8

LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l’interazione tra lo spettacolo e l’intera filiera culturale, educativa e del turismo; c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall’infanzia; d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca; e) l’accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall’infanzia; f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell’offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate; g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un’offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell’istruzione scolastica di ogni ordine e grado; h) la diffusione dello spettacolo italiano all’estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all’estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti; i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti; l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri; m) l’iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico; n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l’attività; o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l’individuazione di immobili pubblici


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non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all’utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2. Art. 2. (Deleghe al Governo) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina

TI CONSTRUC

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nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l’innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all’educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

LLAT A T S N I PLANNING

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b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l’altro, tra le attribuzioni statali: 1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; 2) la determinazione dei criteri per l’erogazione e delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall’articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 3) l’armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo di programma; 4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.; 5) l’attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT-Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all’inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale; 6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione; 7) la promozione dell’integrazione e dell’inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; 8) l’individuazione, d’intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l’Istituto per il credito sportivo; c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle 10 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa; f) riconoscimento dell’importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia. 3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i princìpi di riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri: a) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni; b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni; c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali; d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate; e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente. 4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti


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e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) ottimizzazione dell’organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell’ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo; b) riconoscimento del ruolo dell’associazionismo nell’ambito della promozione delle attività di spettacolo; c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione; d) ottimizzazione delle risorse attraverso l’individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni; e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri: 1) l’adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell’esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità; 2) la valorizzazione della qualità delle produzioni; 3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; 4) l’adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale; 5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni; 6) l’erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all’estero; 7) l’attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l’aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi www.anesv.it

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3) la definizione delle figure che afferiscono stabilmente destinati allo spettacolo, con parall’organizzazione e alla produzione di musica ticolare riferimento a quelli ubicati nei comuni popolare contemporanea e dei criteri e requisiti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; per l’esercizio della suddetta attività; 8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoria4) la valorizzazione delle musiche della tradiziole e diffusione, anche tramite la realizzazione di ne popolare italiana, anche in chiave contempospecifici progetti di promozione e di sensibilizranea, con progetti artistico-culturali di valenza zazione del pubblico, da realizzare in collaboraregionale e locale; zione con gli enti territoriali, mediante i circuiti 5) il progressivo superamento dello strumento di distribuzione che includano anche i piccoli del contrassegno SIAE di cui all’articolo 181-bis centri urbani; della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto conf) in relazione al settore delle attività musicali di cerne la registrazione di opere musicali; cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e g) in relazione al settore della danza: riassetto della disciplina al fine di assicurare: 1) revisione della normativa in materia di pro1) l’interazione tra i diversi organismi operanti mozione delle attività di danza, d’intesa con le nel settore, con particolare riguardo alle fonaltre amministrazioni competenti, con l’introdazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizioduzione di disposizioni finalizzate a dare imne, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai pulso alle opere di ricostruzione del repertorio complessi strumentali; coreutico classico e contemporaneo, alla produ2) l’estensione delle misure di sostegno alle atzione artistica e alla sperimentazione; tività musicali popolari contemporanee quali 2) introduzione di una normativa relativa all’icomponenti fondamentali del patrimonio cultustituzione delle scuole di danza e al controllo e rale, artistico, sociale ed economico del Paese, vigilanza sulle medesime nonché, al fine di renonché quali elementi di coesione sociale e di golamentare e garantire le professionalità speaggregazione e strumenti centrali per lo svilupcifiche nell’insegnamento della danza in questi po dell’offerta turistico-culturale;

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contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all’abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale; h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse; i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all’avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l’articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60; l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative; m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l’autorizzazione di pubblica sicurezza; n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all’estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; o) sostegno all’internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli www.anesv.it

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spettacoli di musica popolare contemporanea, grativi di informazione e motivazione. Le Commisanche attraverso iniziative di coproduzione arti- sioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo stica e collaborazioni intersettoriali. entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova 5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma trasmissione. Decorso tale termine, i decreti posso1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e no essere comunque adottati. delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all’articolo 6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al 3 della presente legge e di concerto con i Ministri comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori interessati, previa acquisizione dell’intesa in sede oneri a carico della finanza pubblica. In conformidi Conferenza unificata e del parere del Consiglio tà all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi giorni dalla data di trasmissione dello schema di de- determinino nuovi o maggiori oneri che non trovicreto legislativo, decorso il quale il Governo può co- no compensazione al proprio interno, i medesimi munque procedere. Gli schemi di decreto legislativo decreti legislativi sono emanati solo successivasono successivamente trasmessi alle Camere per mente o contestualmente all’entrata in vigore dei l’espressione dei pareri delle Commissioni parla- provvedimenti legislativi che stanzino le occormentari competenti per materia e per i profili finan- renti risorse finanziarie. ziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti 7. Disposizioni correttive ed integrative dei delegislativi possono essere comunque adottati. Il creti legislativi di cui al comma 1 possono essere Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle direttivi e con le medesime procedure di cui al preCamere con le sue osservazioni e con eventuali mo- sente articolo, entro due anni dalla data della loro dificazioni, corredate dei necessari elementi inte- entrata in vigore. ■

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CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PUNZONATI: APPROVATA DALLA IX COMMISSIONE TRASPORTI UNA RISOLUZIONE CHE IMPEGNA IL GOVERNO A RIPRISTINARE LA CIRCOLAZIONE SU AUTOSTRADE E STRADE PRINCIPALI

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a questione della circolazione dei carri punzonati su autostrade e strade principali è stata seguita dall’Associazione da tempo. Tanti gli incontri con il direttore generale della Motorizzazione Civile e con il sottosegretario Del Basso De Caro. Dai colloqui è emersa chiaramente la necessità di ottenere un intervento parlamentare, che inducesse il Governo a rimuovere gli ostacoli derivanti dall’interpretazione ministeriale. Dopo molti anni, a qualcuno del Ministero dei trasporti, stimolato da una concessionaria autostradale, era apparso che il Codice della Strada impedisse la circolazione di tali mezzi sulle autostrade e strade principali. Dunque, dopo migliaia di autorizzazioni ottenute dai titolari di veicoli eccezionali, improvvisamente, erano sorti problemi interpretativi. La situazione e gli aspetti di pericolo alla circolazione, derivanti dall’uso di strade secondarie e passaggi nei centri abitati erano stati rappresentati anche ad alcuni parlamentari. Finalmente, grazie all’attività dell’ANESV, e al grande impegno dell’on.le Mario 16 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

Tullo, primo firmatario della risoluzione, e dell’on. le Diego Crivellari, componenti della Commissione trasporti della Camera, e dell’attività politica conseguente, il Ministero dei trasporti ha espresso parere favorevole alla risoluzione, approvata lo scorso 27 settembre. Essa impegna il Governo a risolvere la questione interpretativa che in questi anni ha creato molte difficoltà agli esercenti itineranti. Nel corso della stessa seduta è stata invece respinta la risoluzione dell’on. le Bergamini, in quanto ciò che veniva richiesto – anche l’esonero dei mezzi dello spettacolo viaggiante dalle autorizzazioni ai trasporti eccezionali – non erano accoglibili o vincolate a disciplina comunitaria.

Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00931 presentato da TULLO Mario. testo presentato venerdì 26 febbraio 2016, modificato mercoledì 20 settembre 2017, seduta n. 854


ANESV INFORMA La IX Commissione, premesso che: ■ le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate da centinaia di imprese che impiegano migliaia di lavoratori nei luoghi di spettacolo che si svolgono in concomitanza con le fiere e le feste cittadine che ogni anno vengono organizzate nei comuni italiani; il parco veicolare delle predette imprese comprende i rimorchi allestiti come carovane-abitazione o per il trasporto di giostre e altre attrazioni, definiti «carri ordinari non considerati rimorchi» e a tali veicoli sono applicabili, se del caso, le disposizioni di cui all’articolo 10 del codice della strada (trasporti eccezionali); ■ tali veicoli, nel 1986 sono stati sottoposti ad una procedura di regolarizzazione previa la presentazione di documentazione tecnica, visita e prova, e una punzonatura di un codice univoco da parte della motorizzazione civile e il rilascio di una targa provvisoria, come da apposita circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In base a tali disposizioni i vari uffici periferici della motorizzazione civile hanno provveduto a rinnovare le autorizzazioni a far trascinare da autoveicolo il veicolo non considerato rimorchio; ■ recentemente la direzione generale della sicurezza stradale, in risposta ad un quesito formulato da un dirigente di un ramo autostradale, ha segnalato che l’articolo 175 del codice della strada dispone: «7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato: a) trainare veicoli che non siano rimorchi». Dopo decenni è stata rilevata una contraddizione tra l’articolo 10 e l’articolo 175 del codice della strada laddove il primo autorizza i carri ordinari non considerati rimorchi ad ottenere l’autorizzazione alla circolazione, mentre il secondo ne escluderebbe tuttavia l’utilizzo nelle autostrade italiane. A seguito di tale parere, centinaia di veicoli, anche di dimensioni eccezionali, sono stati costretti, a circolare sulle strade secondarie, sui valichi appenninici, sulla viabilità locale, all’interno di piccoli borghi e dei centri abitati. In sostanza l’intero settore dello spettacolo viaggiante, sul quale né ANAS, ne AISCAT, hanno rilevato pericolosità per la circolazione oggi si vede costretto a far transitare i propri mezzi su strade inadeguate, rispetto alla massa e alla sagoma dei veicoli, provocando, in particolare sulle regioni montuose come la Liguria, rilevanti disagi a centinaia di imprese; ■ sono condivisibili le preoccupazioni delle imprese del settore che improvvisamente hanno dovuto prendere atto che di fatto migliaia di autorizzazioni lecite sono divenute illecite. www.anesv.it

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ANESV INFORMA Impegna il Governo ad assumere le iniziative di competenza con la massima urgenza al fine di rimuovere gli ostacoli interpretativi e consentire che i mezzi autorizzati possano continuare a circolare sulle autostrade. (7-00931) «Tullo, Pagani, Mognato, Marchi, Mauri, Marantelli, Gribaudo, Ferro, Gandolfi, Ferrari, Carnevali, Fiorio, Crivellari». IL RESOCONTO PARLAMENTARE DEI LAVORI DELLA IX COMMISSIONE TRASPORTI DELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2017

7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante. 7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante. (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00931 – Reiezione della risoluzione n. 7-00936). La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2017. Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2016 l’onorevole Tullo ha illustrato la risoluzione 7-00931 a propria prima firma. Chiede alla presentatrice della risoluzione 7-00936, onorevole Bergamini, se intende illustrarla o se rinvia al testo presentato. Deborah BERGAMINI (FI-PdL) rinvia al testo della risoluzione a sua firma presentato in attesa di conoscere le valutazioni del rappresentante del Governo. Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, per quanto riguarda la risoluzione 7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante, che impegna il Governo ad assumere le iniziative di competenza con la massima urgenza al fine di rimuovere gli ostacoli interpretativi e consentire che i mezzi autorizzati possano continuare a circolare sulle autostrade, esprime parere favorevole. Sulla risoluzione 7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di Mercoledì 27 settembre 2017 — 107 — Commissione IX revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante, per quanto riguarda il primo punto rileva che l’articolo 10 del Codice della strada riguarda i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, 18 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

ovvero veicoli che per dimensioni o per massa superano i limiti vigenti per gli ordinari veicoli e i trasporti di cose indivisibili che determinano un’eccedenza rispetto ai limiti di sagoma degli ordinari veicoli e quindi, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale non possono essere sottratti alla specifica regolamentazione veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità ancorché destinati a spettacoli viaggianti. Pertanto, sul predetto punto esprime parere contrario. Per quanto riguarda i punti secondo e terzo, ricorda che la revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata da norme comunitarie, in regime di armonizzazione, che stabiliscono minimi inderogabili in materia di controlli e perciò non modificabili dalle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri. In applicazione delle norme comunitarie detta revisione deve essere effettuata necessariamente in presenza delle attrezzature e delle apparecchiature che consentono di effettuare tutti i controlli strumentali e visivi previsti. Rileva, inoltre, che rispetto al periodo di riferimento della circolare del 5 marzo 1998 (citata nell’impegno) sono diventati obbligatori (per tutte le categorie di veicoli) ulteriori controlli che richiedono attrezzature ed apparecchiature prima non previste. Per tali motivi esprime parere contrario sui predetti punti secondo e terzo. Esprime, infine, parere contrario anche sul quarto. Rileva che la questione riguarda i carri carovana, costruiti ante 1980 e non immatricolati quali rimorchi, probabilmente in difetto dei requisiti richiesti dalle specifiche disposizioni adottate dalla Amministrazione alla fine degli anni ’80. In proposito segnala che la regolarizzazione di tali carri non può risolversi con l’adozione di una circolare, ma è necessaria una specifica norma (primaria) che, al fine di sanare tale questione e senza alcun pregiudizio per la salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, definisca i requisiti tecnici minimi e le necessarie procedure. Deborah BERGAMINI (FI-PdL) ricorda che quella contro le inadempienze dello Stato verso il settore delle attività di spettacolo viaggiante è una battaglia che, personalmente, combatte da molto tempo. Esprime amarezza perché il Governo non ha voluto accogliere la risoluzione a sua firma che è molto più articolata di quella su cui invece è stato espresso parere favorevole, che ritiene alquanto generica, e che sarebbe andata incontro alle molteplici esigenze delle imprese del settore. Ritiene che il Governo potrebbe fare molto di più in materia. Tra le diverse difficoltà degli operatori del set-



ANESV INFORMA tore ricorda, ad esempio, che, per quanto riguarda i carri, essi devono rinnovare di anno in anno il certificato di circolazione perché, dalla normativa, non sono considerati rimorchi. Sul punto ricorda che il Governo stesso era sembrato avere una diversa opinione quando, rispondendo nel marzo 2016 alla interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-08265, presentata con il collega Biasotti, aveva riferito che la naturale soluzione della questione sollevata coinciderebbe con la regolarizzazione dei carri carovana attraverso la loro immatricolazione, ciò che avrebbe comportato il possesso della carta di circolazione e la presenza della targa consentendo il transito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Ricorda che sempre nella sua risposta, inoltre, il Governo segnalava che con l’immatricolazione si approderebbe anche ad una regolarizzazione di tali veicoli sotto il profilo fiscale e assicurativo. Sottolinea che la sua risoluzione andava incontro a quanto, appunto, dichiarato in quella sede dal Governo. Rileva, inoltre, che quando il Governo per giustificare il parere contrario afferma che si può intervenire solo attraverso normazione primaria, altro non significa se non che non intende fare nulla. Ritiene, peraltro, che stabilire che la revisione si pos-

sa eseguire ogni due anni invece che tutti gli anni sia una misura ragionevole volta a far cessare una inutile vessazione per le imprese coinvolte. Invita quindi il Governo a parlare chiaramente e ad ammettere che non si cura della sorte di quelle realtà produttive e che ne è interessato solo nella misura in cui sono occasione per fare cassa. Conclude chiedendo al Governo un maggiore impegno per farsi carico di risolvere questioni che, ritiene, sono facilmente risolvibili, dichiarandosi comunque disponibile, da parte sua, a valutare eventuali proposte di riformulazione degli impegni. Michele Pompeo META, presidente, nessun altro intendendo intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di risoluzione Tullo n. 7-00931 sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole. La Commissione approva la risoluzione Tullo n. 7-00931. Michele Pompeo META, presidente, pone quindi in votazione la proposta di risoluzione Bergamini n. 7-00936 sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario. La Commissione respinge la risoluzione Bergamini n. 7-00936. La seduta termina alle 15. ■

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PARLARE DI DISABILITÀ: QUALI SONO LE PAROLE CORRETTE DA USARE

QUALI SONO I TERMINI CORRETTI DA USARE QUANDO SI PARLA DI DISABILITÀ? CHIARIAMO UNA VOLTA PER TUTTE COSA È GIUSTO E COSA È SBAGLIATO DIRE QUANDO CI RELAZIONIAMO ALLA DISABILITÀ, PERCHÉ LE PAROLE SONO IMPORTANTI E USARLE NEL MODO CORRETTO CONTRIBUISCE ALLA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVA. DI IACOPO MELIO

“D

isabile”, “Handicappato”, “Invalido”, “Inabile”, “Diversamente abile”… Capita spesso che le persone si sentano in difficoltà e mi chiedano quali parole si possano usare riguardo la disabilità e quali invece no, per evitare di offendere, infastidire o più semplicemente fare brutte figure. C’è chi si rintana nel politically correct per sentirsi al sicuro, e chi invece scade in quel pietismo e buonismo che di positivo non hanno niente: in entrambi i casi la disabilità viene trasmessa in modo negativo, alimentando stereotipi e pregiudizi ma anche sminuendo la dignità e il valore della persona stessa, anziché abbattere barriere sociali 24 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

e culturali. Ho deciso allora, dopo una ricerca approfondita, di scrivere questo articolo (bello lungo, lo so, ma era doveroso essere esaustivi e precisi) come fosse una sorta di “manifesto” sulla terminologia corretta della disabilità, con la speranza di chiarire una volta per tutte come è meglio relazionarci ad essa. Perché è vero che le buone intenzioni che stanno dietro a certe frasi hanno il loro valore, ma è altrettanto vero che (come la sociologia ci insegna) se cambiamo il modo di chiamare qualcosa, quel qualcosa cambia e quindi cambierà anche il modo attraverso il quale le persone si rapportano ad esso. Insomma, le parole sono importanti: usiamole nel modo giusto e contribuiremo a creare una società più inclusiva!


Punto di partenza: un po’ di definizioni Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (1980), tramite la classificazione ICIDH (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps), dobbiamo distinguere: – Menomazione (impairment): “perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica”; – Disabilità (disability): “qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un essere umano”; – Handicap: “condizione di svantaggio, conseguente a una menomazione o a una disabilità, che in un certo soggetto limita o impedisce l’adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all’età, al sesso e ai fattori socioculturali”. Nonostante il termine “menomazione” sia oggi considerato vecchio (e offensivo), è chiaro da queste tre definizioni che l’handicap sia visto già negli anni ‘80 come una condizione soggettiva che potrebbe non esistere se venissero eliminate le barriere architettoniche e sociali (i fattori socioculturali, appunto). Ma è nel 1999 che l’OMS compie un grande passo avanti conferendo un’accezione “positiva” al termine della disabilità, estendendolo a tutti e dandogli un valore universale, ma soprattutto scegliendo coraggiosamente di eliminare il termine “Handicap” dai documenti ufficiali e internazionali, attraverso la “Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Attività personali (ex-Disabilità) e della Partecipazione sociale (ex handicap o svantaggio esistenziale)” (ICIDH-2). Il 21 Maggio del 2001, infine, sempre l’OMS realizza cinque nuove classificazioni: ■ Funzioni corporee (funzioni fisiologiche dei sistemi corporei, compreso quelle psicologiche); ■ Strutture corporee (parti anatomiche del corpo); ■ Attività (compiere azioni o svolgere compiti); ■ Partecipazione (coinvolgimento in attività quotidiane); ■ Fattori ambientali (contesto fisico e sociale, atteggiamenti e cultura che possono incidere sulla vita dell’individuo, la sua inclusione e partecipazione, le sue possibilità). Questa classificazione ICF sostituisce quella dell’ICIDH, diventando così il nuovo standard di classificazione dello stato di malattia e di salute: il fine è quello di cogliere le difficoltà nel contesto socioculturale, descrivendo così la quotidianità delle persone in relazione all’ambiente circostanwww.anesv.it

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ANESV INFORMA te, evidenziandone l’unicità e la globalità e non concetto di disabilità come sofferenza e dolore, tanto il fatto che abbiano una disabilità fisica o impedimento o costrizione, incapacità. mentale. È sbagliato dire: Successivamente, secondo la Commissione Euro- ■ Affetto da… Malato di… Soffre di… (la disabilità pea Delivering and Accessibility (26/9/2002): “La non è una malattia ma una condizione che dipende disabilità è l’insieme di condizioni potenzialmente soprattutto dall’interazione con l’ambiente); restrittive derivanti da un fallimento della società nel soddisfare i bisogni delle persone e nel consen- È corretto dire: ■ Con (disabilità, sindrome di…). tire loro di mettere a frutto le proprie capacità”. Una parte di questa ricerca preliminare è stata curata anche da Roberto Castaldo, docente e divul- È sbagliato dire: gatore di informatica specializzato nello studiare le ■ Menomato/Handicappato (termini vecchi, diproblematiche legate all’accessibilità dei siti web. ventati oggi offensivi – sondaggio rivista Focus 2009 – e esclusi anche dall’Organizzazione MonMa ora entriamo nel vivo della terminologia… diale della Sanità già nel 1999); Regola numero 1: malattia, ■ Portatore di... (“portare” indica un vincolo e quindi svantaggio, ma io non “porto” la mia disofferenza e costrizione sabilità – che tra l’altro, chi porta qualcosa ha la Iniziamo con un concetto fondamentale: la di- possibilità di lasciarla quando vuole, cosa che in sabilità non è una malattia, bensì una “condi- questo caso non è possibile). zione” momentanea nella quale non riusciamo a fare qualcosa, superabile se mettessimo a disposi- È corretto dire: zione gli strumenti giusti (una carrozzina, un com- ■ Condizione/condizione genetica (stato momenputer, un ascensore, un servizio di assistenza…). taneo che tutti viviamo in qualche aspetto della Per questo motivo sono assolutamente bandite vita quotidiana e pratica, ma che può essere risoltutte quelle parole (o figure) che rimandano a un to con i giusti strumenti – chi è miope può vedere bene con gli occhiali e chi non sa nuotare può stare a galla con i braccioli, anche quelle sono delle disabilità). È sbagliato dire: ■ Costretto/Imprigionato/Confinato sulla sedia a rotelle (la carrozzina è un aiuto, uno strumento paragonabile ad un paio di scarpe in grado di rendere liberi, e non certo un peso che costringe, opprime e crea sofferenza); È corretto dire: ■ Su sedia a rotelle/che utilizza la carrozzina per spostarsi. Insomma, basterebbe semplicemente chiamare le cose con il loro nome senza esprimersi con un linguaggio emotivamente forte o sensazionalistico (tipico, ad esempio, del giornalismo per catturare l’attenzione e commuovere i lettori), che in fin dei conti l’empatia andrebbe dimostrata con i fatti e non con le parole. Anche quando 26 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017


ANESV INFORMA parliamo di disabilità è sempre bene specificare di quattro ruote anziché con un nome, un carattere, che tipo si tratta, se possibile, per essere meno ge- dei sentimenti, pregi e difetti, significa sminuirla e nerici e superifiali. mancarle di rispetto. Ecco perché come appellativo sarebbe bene evitare certi termini. È sbagliato dire: ■ portatore di una disabilità; È sbagliato dire: ■ Un disabile/Un handicappato/Un sordo/Un cieÈ corretto dire: co (ho un nome, mi chiamo Iacopo, usalo!), per ■ persona con una ridotta funzionalità degli non parlare poi dei termini fantasiosi che ho senarti inferiori; tito, inventati da chi cercava di compensare la propria ignoranza, come diversabile; E sebbene “i disabili” sia tollerabile per il plurale, indicando un gruppo di persone con disabilità, È corretto: quando ci si rivolge ad una singola persona do- ■ Una persona con disabilità/Una persona cieca o vremmo chiamarla per nome: vi è capitato di sen- sorda (la persona viene prima di tutto, mentre la tire “il signor disabile” o “il signor Mario Rossi”? disabilità è una caratteristica della persona, non Spero vivamente la seconda. Le etichette lascia- una malattia). mole ai quaderni. È sbagliato dire: Regola numero 2: la persona ■ Ritardato/handicappato mentale oppure Down (non si identifica una persona con la sua disabilità prima di tutto o la sua sindrome) e mongoloide (accezione vecchia L’errore nel quale inciampano molti è quello di evi- e oggi dispregiativa, che poi non c’è nemmeno reladenziare la disabilità anziché anteporre la perso- zione tra la popolazione mongola e le persone con na: un soggetto, anche se disabile, non è certo la sindrome di Down e si tratta di un paragone che un sua carrozzina. Rappresentare una persona con tempo veniva fatto per pura arretratezza culturale);

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ANESV INFORMA È corretto dire: ■ Persona con disabilità intellettiva oppure persona con sindrome di Down (la disabilità o la sindrome caratterizzano le persone ma di certo non le annullano sostituendosi ad esse).

Regola numero 3: politicamente corretto e disabilità sensoriali Utilizzare il termine “diversamente” non addolcisce un bel niente, anzi, crea ulteriore discriminazione. Per citare l’immenso Franco Bomprezzi, firma del Corriere della Sera e portavoce di tantissimi, “non sei diversamente abile, o sei abile o non lo sei”. Ecco perché, in questo caso, dire “diversamente abile” o “con diverse abilità” lascia intendere che qualcuno sia comunque “diverso” dagli altri e quindi, in un certo senso, inferiore (tra l’altro oggi l’avverbio “diversamente” indica, nell’immaginario comune, l’opposto di qualcosa, per esempio qualcuno “diversamente onesto” è “disonesto”).

che ci offre per definire in modo non mieloso ed eufemistico chi mal ode, o vede, o articola, o si muove, o tiene la stazione eretta, o “ragiona come noi”. E non solo sopravvive: in anni recenti talune comunità di persone con alcune forme di disabilità hanno rivendicato il diritto a continuare a denominarsi con le parole più crude e dirette. Ciechi, dunque, o sordi, contro il tentativo pressante di introdurre espressioni elaborate in sedi specialistiche e usate spesso in chiave di copertura eufemistica: videolesi, audiolesi, motulesi, non vedenti, non udenti, non deambulanti…” (Patete A., Le parole per dirlo, inchiesta in “SuperAbile Magazine”, febbraio 2012). È sbagliato dire: ■ diversamente abile/con diverse abilità; ■ non vedente/non udente/non deambulante;

È corretto dire: ■ persona con disabilità; ■ cieco/sordo/persona con disabilità visiva/persona con disabilità uditiva/persona con cecità/perAnche la negazione “non” davanti qualcosa è sona con sordità. scorretto. La stessa comunità dei sordi, ad esempio, si dichiara appunto “sorda” anziché “non- Insomma, in entrambi i casi, sia in quello del udente”, così come i ciechi si auto definiscono “diversamente abile” che in quello del “non“ciechi” anziché “non-vedenti”. Può sembrare qualcosa”, si sottende un’accortezza ed una brutale, forse, per voi, ma vi garantisco che se mi premura dal sapore pietistico e compassionevochiamassero “non-deambulante” mi sentirei pre- le, un occhio di riguardo del quale non abbiamo so in giro e non poco bisogno se vogliamo trattare in modo spontaneo un disabile, al pari degli altri. Molto meglio Dire “non vedente” o “non udente” invece di un secco “disabile”, che è comunque chiaro e “cieco” o “sordo” o “zoppo” non migliora la preciso, piuttosto che girare intorno alla disabicondizione di chi vive una disabilità sensoriale o lità per paura di offendere e urtare la sensibilità. fisica, per cui il politicamente corretto è assolu- La discriminazione, in fin dei conti, passa anche tamente da evitare. Aggiungo una curiosità: con da questo. E se sono le “comunità” dei diretti la legge n. 95 del 2006, all’articolo 1, si sostituisce interessati a dichiarare questo un motivo c’è, fila parola “sordomuto” con quella di “sordo”. datevi e ascoltatele. Le alternative corrette, come per “disabile”, Regola numero 4: i “normodotati” sono quindi: persona con disabilità sensoriale, e quelli “speciali” non esistono persona con disabilità visiva (o disabili visivi), persona con disabilità uditiva, persona con de- Così come ognuno di noi non sa fare qualcosa (chi non sa nuotare, chi non sa suonare uno ficit visivo, persona con deficit uditivo. strumento e chi invece è negato a cucinare), A ribadire quanto inutili siano certi eufemismi è tutti noi siamo bravi in qualcos’altro di diverso. Tullio De Mauro, semiologo e linguista: “La prima Ci sono quindi delle disabilità ma anche delle cosa da dire è che questo campo semantico è un abilità in ogni persona. Ecco perché dobbiamo campo di battaglia, dove antiche ottiche, impasta- stare attenti nel definire chi non ha una disabite di ignoranze e pregiudizi, si scontrano con nuo- lità evidente. Così come dobbiamo smetterla di ve conoscenze e sensibilità, con nuove esigenze di vedere le persone con disabilità come persone scienza, di vita sociale, di umanità. Questa storia “speciali” o “eroi”: questi termini sono il massiantica sopravvive tuttora nel nostro parlare, ci è mo del pietismo e della compassione. Facciamo difficile liberarcene per la concretezza e crudezza un breve schema… 28 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017


ANESV INFORMA È sbagliato dire: ■ normali: perché implica che gli altri non siano normali (quello di “normalità” è un concetto davvero impossibile da definire, una pretesa sciocca); ■ normodotati: perché implica che gli altri siano ipodotati; ■ abili: perché implica che gli altri siano inabili. È corretto dire: ■ “normodotati” o “cosiddetti normodotati”: mettere delle semplici virgolette può sembrare stupido, eppure fa capire il concetto sottolineando comunque che il termine “normodotati” è scorretto; ■ temporaneamente “normodotati” (da TAB – Temporaly Abled Bodied): rarissimo, soprattutto nell’uso comune, ma è bene ricordarlo perché evidenzia il fatto che una disAbilità non sia necessariamente congenita ma anche conseguente ad una malattia o un infortunio.

È corretto dire: ■ Niente… Assolutamente niente! Anziché enfatizzare la “condizione” di una persona con disabilità, vedendo come eroico il gesto più semplice che questa possa compiere giusto per darle una simbolica pacca sulla spalla (che è la cosa più fastidiosa che possa esserci), trattatela esattamente come tutti gli altri. Diresti mai che “tutti quelli biondi” o “tutti quelli che mangiano l’insalata” sono speciali? Non credo, perché tra i biondi ci sono persone buone ma anche cattive, gente simpatica o antipatica: e allora perché non dovrebbe valere lo stesso, ad esempio, con i ciechi?

Regola numero 5: la disabilità come insulto

Inutile dire che se la disabilità non deve avere in alcun modo una connotazione negativa, usare i termini che fanno riferimento alla disabilità come insulto è quanto di più stupido ci possa essere. È sbagliato dire: ■ Persone speciali/eroi (il massimo del pietismo e Lottiamo ogni giorno per ottenere una società indella compassione, il modo migliore per discrimi- clusiva e per vedere riconosciuti i diritti più sconnare chi vorrebbe essere trattato in modo sempli- tati (poter vivere da soli, spostarsi in autobus, andare all’università, prendersi una vacanza…), ma ce, spontaneo e naturale);

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fintanto che continueremo ad offendere dando del “mongoloide” o “handicappato” a qualcuno, alimentando discriminazione, non faremo altro che calpestare il futuro di tanti ragazzi che ogni giorno vengono relegati ai margini e messi all’ombra della superficialità. Direste mai a qualcuno che vi sta antipatico “sei proprio un Mario Rossi!!”? Non penso, anche perché il buon Mario non ne sarebbe felice. Quindi perché dare di “disabile” a qualcuno, usando un’intera categoria che, invece, è probabilmente abile da capire un concetto così semplice?

disabilità in modo spontaneo e diretto, chiamando le cose col loro nome senza girarci intorno e senza addolcire con il politicamente corretto. Niente “diversamente qualcosa” (es: diversamente abile) e niente “non qualcosa” (es: non vedente): si dice cieco, sordo, persona con disabilità. Quello di “normalità” è un concetto che non significa niente, di conseguenza i “normodotati” non esistono: siamo tutti disabili o particolarmente abili in qualcosa.

Usare la disabilità come insulto è stupido: se appelli qualcuno come “disabile!”, “handicappato!”, “cereLa disabilità non è una malattia, non è la disa- broleso!” o peggio ancora “mongoloide!” (termine bilità a provocare sofferenza ma l’impossibili- vecchio e offensivo) non sei una bella persona. tà di fare certe cose quando ci scontriamo con un contesto sfavorevole. Evitiamo un linguaggio Per riassumere, vi inserisco una tabella ben fatta compassionevole e sensazionalistico: niente “co- tratta dal portale “webacessibile.org”. Grazie per stretto sulla carrozzina” (si dice “persona che si aver letto fino qui e speriamo che il modo in cui le sposta in carrozzina”), “affetto da…”, “soffre di…” persone si rapportano alla disabilità (e la comunicano) compia ulteriori passi avanti, e che a miglio(si dice “persona con…”), e altro ancora. rare siano soprattutto i professionisti delle parole. Evidenziare e anteporre la “persona”, non la disa- Usare i termini giusti e precisi, senza alimentare bilità: io non sono la mia carrozzina, per cui non pietismo o il politicamente corretto, contribuisce chiamarmi “disabile” ma “Iacopo”, al massimo ad agire in modo più spontaneo e naturale, e quindi decisamente migliore. E chissà: magari il gior“Iacopo, un ragazzo con disabilità”. no in cui la disabilità non verrà più percepita dallo Se non vogliamo discriminare dobbiamo parlare di sguardo delle persone arriverà davvero presto. ■

Tiriamo le conclusioni…

A

bbiamo chiesto a Iacopo di poter riprendere questo articolo, pubblicato su Funpage.it, per offrire uno strumento utile agli operatori del settore. Ancora oggi nei luna park, di fronte ad iniziative di solidarietà nei confronti della disabilità che fanno onore allo spettacolo viaggiante, si leggono manifesti con una terminologia superata, poco- rispettosa delle persone. Senza volerlo, a volte un luna park che ospita gratuitamente gruppi di persone con disabilità, può sbagliare la comunicazione. In un caso recente si è arrivati a parlare di Andycap (Andy Cap è un noto personaggio dei fumetti). Anche i gestori di parchi di divertimento e i parchi avventura, nel dedicare spazio alla accessibilità delle attrazioni sugli strumenti di comunicazione (mappe, dépliant e siti web) rischiano di avvalersi involontariamente di un linguaggio non rispettoso. L’articolo di Iacopo Melio, che ringraziamo per la disponibilità, fa chiarezza sulla terminologia corretta. ■

CHI È IACOPO MELIO

È

un ragazzo di 25 anni, molto noto in Italia. Ha fondato la Onlus Vorreiprendereiltreno, (http:// www.vorreiprendereiltreno.it/) con 400.00 sostenitori e gestisce una pagina Facebook con oltre 260.000 follower. Grazie all’attività della Onlus, il tema della disabilità è di nuovo alla attenzione di tutti, sul web e sui social network. Iacopo è spesso ospite di trasmissioni televisive di reti nazionali, ha rilasciato interviste a quotidiani ed è ormai un vero influencer, per dirla con il linguaggio del web. Iacopo è noto anche per il brando “Canto anch’io”, scritto con lorenzo Baglioni, che su Youtube ha ottenuto un numero impressionante di visualizzazioni. ■ 30 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017





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DI ROBERTO CANOVI (WWW.PARKSMANIA.IT)

enerdi 13 ottobre 2017 presso Movieland Park - Canevaworld Resort (Lazise, VR) sono stati consegnati i Parksmania Awards 2017. Si è trattato della sedicesima edizione del prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno dalla testata giornalistica Parksmania.it ai parchi di divertimento italiani ed europei che si sono maggiormente distinti durante la stagione per specifiche iniziative nel settore amusement. Un premio riconosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più importanti del settore e che vede ogni anno la partecipazione dei rappresentanti dei migliori parchi italiani ed europei e aziende leader di mercato operanti nel campo del divertimento. La Cerimonia di Premiazione di venerdi 13 ottobre aperta gratuitamente anche al pubblico - è stata ulteriormente nobilitata dalle performance dei cast artistici di Movieland Park, Gardaland e Mirabilandia. L’evento, svoltosi alle ore 18,30, è stato preceduto, 34 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

giovedi 12 e durante la stessa giornata di venerdi 13, da eventi riservati alle dirigenze dei parchi di divertimento italiani, con Tavoli tecnici in cui sono stati affrontati diversi argomenti. Un appuntamento ricchissimo per gli oltre 150 addetti ai lavori presenti, che in questo modo hanno


PARCHI DI DIVERTIMENTO potuto incontrarsi, confrontarsi e discutere delle problematiche insite nella sempre più difficile gestione delle strutture del divertimento. Dopo la consueta Tavola Rotonda in cui i responsabili degli oltre 40 parchi rappresentati, moderati da Roberto Canovi (direttore della testata giornalistica Parksmania.it), si sono confrontati sull’andamento della stagione 2017, al tavolo dei relatori si sono succeduti esperti di vari settori dell’Amusement Business. In ordine cronologico: Alessandro Nicolis (CEO FastFood Solutions e Consulente Amusement Project) - “Ristorazione: Prodotti preconfezionati o Preparazione interna?” Francesco Fabris (Project Manager e Customer Satisfaction Amusement Project) - “Il rapporto Qualità/Prezzo” Maurizio Crisanti (Segretario Nazionale ANESV e Associazione Parchi Permanenti Italiani) - “Nuove disposizioni per i contributi per l’acquisto di attrazioni tratti dal Fondo Unico Spettacolo per il triennio 2018/2020” Gianluca Ascione (Direttore Acquapark Valle dell’Orso) - “L’Evoluzione di un Parco Acquatico nel corso delle Stagioni” Italo Candoni (Vice Direttore di Confindustria Ve-

neto e Direttore di Federturismo Veneto) - “Risorse comunitarie per il turismo” Renato Lenzi (Amministratore Delegato Zoomarine) - “Dove, quanti, quanto, i numeri Contano” Ricky Fara (Direttore Creativo e Direttore Marketing Acqua Village Water Parks) - “Creative Content Marketing” Massimiliano Freddi (VP Sviluppo Strategico Leolandia e Coach Seth Godin’s altMBA) - “Leadership e collaboratori” Oltre 40 i parchi di divertimento italiani e stranieri che hanno partecipato a questa edizione dei Parksmania Awards, che si è rivelata, dopo i già eccezionali risultati delle precedenti, come quella di maggiore successo in termini di partecipazione durante le due giornate in programma. Alla Cerimonia di Premiazione hanno presenziato e sono stati premiati i rappresentanti di Europa Park (Germania) sia come Nuova Attrazione Europea “Top” (Voletarium) che come Parco Europeo dell’Anno e Ferrari Land - PortAventura (Spagna) come Nuova Attrazione Europea “Top” per il rollercoaster Red Force. L’edizione 2017 si è conclusa sabato 14 ottobre con la visita dei partecipanti al parco tematico Movieland Park, che si è presentato in versione Halloween. ■

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PARCHI AVVENTURA

MEETING DEI PARCHI AVVENTURA – ROMA, 29 E 30 GENNAIO 2018

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i avvicina il Meeting dei parchi avventura italiani. Dopo l’edizione 2017, di Polignano a Mare, nel 2018 si terrà a Roma il 29 e 30 gennaio 2018. Sono previsti seminari tecnici e mostra di attrezzature e servizi

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per i parchi avventura. Informazioni più specifiche saranno segnalate sul sito di Parchi Avventura Italiani (www.parchiavventuraitaliani.it) e inviate ai Soci. ■


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EVENTI

EAS 2017

A BERLINO UNA EDIZIONE DI SUCCESSO

NUMERI IMPORTANTI, QUELLI REGISTRATI DALLA FIERA EAS 2017 CHE SI È SVOLTA A BERLINO DAL 26 AL 28 SETTEMBRE. CIRCA 12.000 METRI QUADRATI DI ESPOSIZIONE, CON OLTRE 550 ESPOSITORI, ED OLTRE 12.400 VISITATORI.

B

en 5 padiglioni hanno ospitato attrazioni e complementi per parchi divertimento. La fiera è ospitata nei padiglioni, ricostruiti dopo i bombardamenti della II Guerra mondiale, e ormai inglobati nella capitale della Germania, che ospita oltre 3,5 milioni di abitanti, diventata la più popolata città europea, dopo la Brexit. Tante le categorie merceologiche: nei due padiglioni di ingresso, più ampi e luminosi, facevano la loro presenza i grandi stand di tutte le più note aziende produttrici di attrazioni e attrezzature per parchi acquatici, provenienti da Italia, Europa e Stati Uniti. Poi quattro padiglioni in sequen40 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

za, con produttori di attrazioni a non finire, oltre a giochi gonfiabili, sistemi di biglietteria, giochi automatici, vending machine e ristorazione. Una fiera imponente, da visitare in più giorni, che vedeva tutti i marchi più noti a livello mondiale esporre le proprie novità. Molti gli espositori italiani, oltre 60, oltre il 10 per cento del totale, a riprova che il nostro Paese continua a consolidare un primato in questo settore. Gli stand erano spesso affollati, e dalle conversazioni che abbiamo avuto con gli amici italiani, le transazioni e i contatti raccolti in fiera hanno soddisfatto tutti. Tra i visitatori, provenienti da tutto il mondo, abbiamo incontrato anche i manager di alcuni grandi


EVENTI

IMPRONTA DESIGN

parchi di divertimento italiani, o gestori di parchi giochi cittadini, da diverse regioni d’Italia. Ancora tanta realtà virtuale in fiera. Una tendenza che attrae investitori di ambiti vari: non solo i manager dei parchi divertimento, attratti dalla tecnologia VR per realizzare riqualificazioni di attrazioni o progettare nuove tipologie di attrazioni indoor, ma anche da imprenditori che hanno in progetto di realizzare centri d’intrattenimento basati sulle nuove tecnologie immersive. Cinema dinamici, visori VR e simulatori di movimento occupavano numerosi stand, a riprova che questa tecnologia – non ancora perfetta, almeno se in-

stallata su attrazioni in movimento – desta forte interesse. Rilevante anche la presenza di espositori che offrivano attrezzature per parchi avventura: carrucole e sistemi di frenata per zip-line estreme, strutture per parchi indoor e linee di vita continua e tante proposte per la realizzazione di impianti e coaster da parco avventura. Ad EAS 2017 erano presenti in buon numero anche i produttori di laser game, italiani, europei ed americani, a riprova che questo gioco di squadra, molto apprezzato in alcuni Stati, ha ancora qualcosa da dire nel settore del divertimento. Sistemi tecnologicamente avanzati, collegati in tempo reale al sistema di gestione tramite Wi Fi, in grado di operare all’interno di un’arena e in esterno. Bella l’attenzione alla disabilità di un produttore italiano, che ha presentato una postazione con monitor che permette ad una persona sulla sedia a rotelle, ma anche ad una nonna che non voglia muoversi troppo, di giocare nell’arena. Un taggatore a soffitto, dotato di telecamera e microfono, e comandato da un joystick, consente di gareggiare anche seduti.

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EVENTI Una fiera è anche l’occasione per momenti formativi ed eventi collaterali. A Berlino il programma di conferenze era il più rilevante nella storia di EAS, con seminari formativi che hanno visto alternarsi 95 autorevoli relatori in quattro giorni, nel corso di singoli eventi o dei corsi del percorso formativo realizzato da IAAPA per i giovani manager. Tra le dichiarazioni rilasciate alla stampa, ecco Alberto Zamperla “EAS 2017 è stata un’esperienza straordinaria per la nostra azienda. Abbiamo incontrato molti nuovi clienti e ci siamo riuniti con quelli attuali. Il piano espositivo era molto affollato e il buzz dell’industria e l’interesse per i nuovi prodotti era molto forte”.

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In fiera sono state infine comunicate alcune novità in IAAPA: Karen Stanley, attualmente vicepresidente senior di IAAPA EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), diventerà Vice Presidente Senior per il Nord America, mentre Jakob Wahl, che si è recentemente ricongiunto a IAAPA EMEA dopo un’esperienza a Europa Park, sostituirà Staley diventando Vice Presidente di IAAPA EMEA. È stata una edizione da ricordare, collocata in una città non proprio indimenticabile. Comunicata infine la location per la prossima edizione di Euro Attractions Show, che si terrà ad Amsterdam , a Centro RAI che ha già ospitato la rassegna, dal 25 al 27 settembre 2018.


EVENTI

FIAM

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EVENTI

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BERTAZZON

COGAN SRL

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EVENTI

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EVENTI

PRESTON & BARB

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I.E. PARK

ZAMPERLA

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EVENTI

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EVENTI

MEMOPARK

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TECHNICAL PARK

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...and many others!


FUORICAMPO

COLLABORATORI FAMILIARI E OBBLIGHI DI ISCRIZIONE ALL’INPS PER UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO ABBIAMO GIÀ PARLATO SU QUESTA RIVISTA DELL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’INPS DEI COLLABORATORI FAMILIARI E DEI CASI DI ESONERO. MA COME REGOLARIZZARE LA POSIZIONE INPS DEI COLLABORATORI FAMILIARI IN CASO DI CONVIVENZA E UNIONI CIVILI?

L’

INPS, con circolare n. 66 del 31/03/2017 distingue le due situazioni riguardo alla posizione previdenziali di coniugi o conviventi di fatto. Nella sostanza l’INPS dice sì all’assimilazione ai collaboratori familiari dei coniugi vincolati da unioni civili, e no al riconoscimento dei conviventi di fatto come collaboratori familiari. Ecco un estratto della circolare INPS: “1. Le Unioni civili. Le unioni civili sono definite “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all’art. 1, comma 4, da “due persone maggiorenni dello stesso sesso… (omissis) … mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”. Risultano di specifico interesse, nell’ambito dell’individuazione dell’obbligo contributivo nelle gestioni autonome, il comma 13 ed il comma 20. Quest’ultimo prevede che, in materia di Unioni civili, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricor50 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

rono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184”. Pertanto, qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, oltreché tutte le disposizioni del codice civile espressamente richiamate dalla legge n. 76/16, che contengano la parola “coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell’Unione civile. Lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari. Infatti, nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l’art. 2, comma 2, n. 1) della legge n. 463/1959 e s.m.i., che estende l’assicurazione previdenziale per gli artigiani ai “familiari coadiuvanti”, indica “il coniuge”; di contenuto analogo, l’art. 2 comma 1 della legge n. 613/1966 e s.m.i., che annovera tra i soggetti obbligati all’iscrizione alla gestione


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degli esercenti attività commerciali i “familiari co- presa familiare e i diritti ed obblighi dei relativi partecipanti. adiutori”, tra cui “il coniuge”. La suddetta equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell’Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 76/2016 e all’art. 7 del DPCM n. 144/2016. Ne deriva che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, introdotto dalla legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, egli potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge. Per quanto attiene al regime patrimoniale applicabile alle Unioni civili, il comma 13 della legge in questione considera applicabili, tra le altre, anche le disposizioni di cui alla sezione VI, del capo VI, del titolo VI, del libro I del codice civile. In tale ambito rientra l’art. 230 bis c.c., che disciplina l’im-

La disposizione precisa che tra i familiari di cui essa assicura la tutela rientra il coniuge. Pertanto, anche con riferimento al campo di applicazione dell’istituto dell’impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale. 2. Le convivenze di fatto. Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse,

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FUORICAMPO

gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore. Pertanto, il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare. Le sue prestazioni saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto. E’ utile evidenziare, inoltre, che il comma 46, che aggiunge l’art. 230 ter al codice civile, attribuisce al convivente “che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente “il diritto di “partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società. Tale innovazione, peraltro, non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall’art. 230 bis, poiché a tal fine il legisla-

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tore avrebbe utilizzato locuzioni idonee ad includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe al contrario introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che presti attività in un’impresa familiare. In ogni caso, ai fini che qui interessano, si ritiene che, alla luce del tenore letterale e dell’interpretazione delle disposizioni introdotte, l’eventuale attribuzione di utili d’impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo articolo 230 ter, non abbia alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare. A seguito delle opportune istruzioni che saranno emanate dalla competente Autorità finanziaria, per regolamentare gli aspetti fiscali di tale innovazione legislativa e le eventuali problematiche connesse, l’Istituto procederà ai conseguenti approfondimenti, utili ad individuare la corretta lettura dei dati reddituali forniti periodicamente dall’Agenzia delle Entrate.” ■



FUORICAMPO

TEMPO DI ESCAPE ROOM, MA COME AUTORIZZARLE? LE ESCAPE ROOM SECONDO IL MINISTERO DELL’INTERNO. CON NOTA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PROT. U.0365359 DEL 07/09/2017 VIENE DIFFUSO UN PARERE DEL MINISTERIALE SECONDO IL QUALE C’È DA DISTINGUERE TRA LOCALI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO OVVERO SIANO REALIZZATE IN SPAZI PRIVATI, APERTI SOLO AI PARTECIPANTI.

N

DI MAURIZIO CRISANTI

el primo caso essi sono assoggettati all’art. 68, 69 e 80 TULPS, altrimenti mancano i presupposti per applicare la disciplina delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza. Risposta, questa, che colma un vuoto, nel quale i SUAP hanno rilasciato autorizzazioni e lascia aperti gli interrogativi circa gli aspetti fiscali e di sicurezza. Se un gioco tra amici, in abitazioni private è senza dubbio non soggetto al TULPS, diverso sembra il caso di un locale su strada, aperto ad un imprevedibile numero di utenti, che richiede un corrispettivo per la fruizione del gioco e rileva quindi per aspetti di sicurezza e implicazioni fiscali, sempreché, come auspichiamo, questo gioco venga configurato come attrazione dello spettacolo viaggiante, con il noto regime delle autorizzazioni e gli aspetti fiscali. Del resto si tratta di un’attività ludica che troverebbe facilmente ospitalità in un parco divertimento, in padiglione da luna park o come attività in forma stabile o itinerante, installabile in centri commerciali, nel corso di eventi ecc. Il divertimento si evolve, e le Escape Room fan54 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

no parte delle novità – hanno circa 10 anni di vita – che i giovani apprezzano. Infatti anche il parco Aquaneva ne ha installate due per il periodo di Halloween.

COSA È UNA ESCAPE ROOM

In sostanza un “gioco di fuga”. Si tratta di una o più stanze, adeguatamente scenografate, al cui interno i partecipanti, in genere gruppi di amici, vengono rinchiusi, in attesa che riescano ad aprire la porta d’uscita in un tempo determinato. Per farlo bisogna risolvere enigmi, trovare oggetti, decifrare codici e utilizzare logica e gioco di squadra. Le Escape Room Sono già molto diffuse in Italia: il sito Mapescape.com ne ha censite oltre 200, ma si parla di un totale vicino alle 400 unità. Niente sballo questa volta, ma uso del cervello, gioco di squadra e abilità manuali. L’adrenalina non manca, perché la chiave va trovata entro un tempo massimo, che scorre inesorabilmente. Il gioco, un po’ “caccia al tesoro”, ma anche “gioco da tavolo”, vissuto però con emozione e capacità di problem solving, in un contesto dove solo una squadra affiatata potrà vincere prima che il tempo finisca.


FUORICAMPO

Ma veniamo alle autorizzazioni. Ecco un estratto della nota del MISE: “OGGETTO: Attività di “escape room” Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota n. 11309 del 25-7-2017, con la quale il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludicoricreative denominate “escape room”, stante i diversi quesiti al riguardo pervenuti alla scrivente Direzione Generale.

te Direzione Generale ha proceduto ad inoltrare i medesimi quesiti al Ministero dell’Interno con la nota n. 279361 del 6-7-2017, il quale, con la nota in premessa citata, ha precisato quanto segue. “Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con cui viene chiesto il parere di quest’Ufficio in merito alla classificazione e alla normativa applicabile alle attività ludico-ricreative, di recente e crescente diffixsione, denominate “escape room”, nel senso della loro riconducibilità al regime delle sale da gioco ovvero a quello dei locali di pubblico spettacolo. Al riguardo, sulla base di quanto si è potuto apprendere in merito alle modalità del gioco, deve escludersi la sua riconducibilità ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione di pubblica sicurezza in materia di gioco pubblico.

In particolare, nei medesimi si evidenzia che alcuni SUAP equiparano le attività in esame alle sale giochi applicando, quindi, l’articolo 86 del TULPS, mentre altri le riconducono alle attività di un locale di pubblico spettacolo con conseguente applicazione degli articoli 68 e 80 TULPS e pertanto Infatti, i luoghi in cui l’attività in questione viene non assoggettabili alle norme che riguardano i praticata sembrano privi del requisito della pubblicità, ossia dell’apertura ad un numero indipubblici esercizi. stinto di spettatori o di giocatori, che costituisce Non trovando rilevanza nelle disposizioni di pro- elemento indefettibile ai fini della qualificazione pria competenza, stante il carattere esclusiva- della sala come pubblico esercizio ai sensi dell’art. mente ludico dell’attività in questione, la scriven- 86 del TULPS.

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FUORICAMPO

D’altra parte, le tipologie di gioco pubblico lecito sono tutte minuziosamente descritte, disciplinate e regolamentate con provvedimenti amministrativi e atti normativi dell’Amministrazione finanziaria (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e, ora, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Può aggiungersi, per completezza, che l’art. 1 del D.Lgs. n. 496/1948 prevede la riserva a favore dello Stato, e per esso all’Amministrazione finanziaria, dell’organizzazione ed esercizio “di giochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro”. Pertanto ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine all’ipotesi che il gioco in parola, ove abbia tali elementi, rientri nel campo della riserva statale e, quindi, sia soggetto alla relativa autorizzazione.

e, perciò, che si svolga in un locale, in un impianto o in un’area pubblica o aperta all’accesso di un numero più o meno prevedibile e predeterminabile di spettatori. Perciò ove manchino spazi 0 attrezzature per il pubblico, ma al gioco siano ammessi solo i partecipanti, viene meno la stessa possibilità di inquadramento nella materia. Pertanto, la disciplina contenuta negli artt. 68, 69 e 80 TULPS e corrispondenti del suo Regolamento di esecuzione sarebbe applicabile solo nell’ipotesi che l’attività ludica in questione fosse proprio diretta all’intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito, in via temporanea o permanente, in luogo pubblico o aperto al pubblico. Mancando anche tale elemento, l’attività semplicemente non è soggetta a regime di p.s.

Fermo quanto sopra, si fa riserva di ulteriori preciQuanto alla disciplina dei locali di pubblico spet- sazioni ove pervengano le valutazioni richieste al tacolo, si rammenta che, anche in tal caso, requi- Ministero dell’Economia e delle Finanze. ■ siti indefettibile per poter ricondurre al relativo regime una qualche attività è che essa abbia fina- IL DIRETTO GENERALE lità di intrattenimento per un pubblico indistinto (Avv. Mario Fiorentino)”

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AUTUMN EDITION

45a Mostra Internazionale degli Apparecchi da Intrattenimento e da Gioco 45th International Amusement & Gaming Show

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OTTOBRE OCTOBER

Ass. Naz. Servizi Apparecchi per Pubbliche Attrazioni Ricreative

Italian Trade Association of coin-op operators

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ROMA

QUARTIERE FIERISTICO


MARKETING

FACEBOOK STORE VISIT,

UN NUOVO STRUMENTO PER TARGETTIZZARE I CLIENTI CHE HANNO GIÀ VISITATO LA NOSTRA ATTIVITÀ FACEBOOK ADS È UNO DEGLI STRUMENTI PIÙ UTILIZZATI NEL MARKETING ONLINE DI PARCHI DIVERTIMENTO, I LUNA PARK PIÙ IMPORTANTI, PARCHI AVVENTURA E TUTTE LE TIPOLOGIE DI DIVERTIMENTO. IL 21 SETTEMBRE IL SOCIAL NETWORK PIÙ DIFFUSO IN ITALIA HA LANCIATO UNA NUOVA FUNZIONE DI PER LA COMPOSIZIONE DEL PUBBLICO VERSO IL QUALE ORIENTARE GLI ANNUNCI ONLINE.

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i tratta di poter utilizzare uno strumento in grado di targettizzare il pubblico che ha già visitato una struttura (parco divertimento, negozio ecc.), che vi ha effettuato acquisti o ha contattato telefonicamente per chiedere informazioni, negli ultimi 30 giorni. Una novità molto interessante e innovativa, perché permette di raggiungere gli utenti sulla base di azioni compiute offline, nella vita reale. C’è quindi la possibilità, in modo più semplice di quanto avveniva in passato, di creare un pubblico personalizzato, che conosce il prodotto o servizio che offriamo e spesso lo ha già provato. Il sistema è interfacciabile con il CRM aziendale. È possibile sia caricare un database di clienti, sia sfruttare le Offline Conversion API di Facebook, che funzionano come gli Offline Store Visits Report. Si sfrutta la geolocalizzazione dello smartphone per intercettare gli utenti presenti all’interno di uno spazio circoscritto. Tante le possibilità di remarketing: ■ Offrire a chi ha già visitato il parco specifiche proposte. È un’opportunità per fidelizzare il cliente, rafforzando il legame con l’attività che si promuove. Si tratta di fare retargeting su profili di contatti “caldi”, quindi già orientati all’acquisto di biglietti. ■ Proporre invece promozioni online a chi non è stato cliente, evitando di inviare proposte troppo vantaggiose a chi già conosce il parco, ma crean58 LO SPETTACOLO VIAGGIANTE settembre ottobre 2017

do un pubblico di destinatari con profili di persone che quanto ad età, abitudini e interessi, sono vicine ai clienti. In sostanza, questa nuova opportunità consente di personalizzare sempre di più le varie offerte, motivando con diverse leve di marketing (sconto sul biglietto, sconto sulla ristorazione, formule 2x1 ecc.) ogni singolo utente, adeguatamente profilato. Attualmente Facebook consente questa funzione a chi abbia almeno 10 unità operative, come le catene di negozi, ma questo limite dovrebbe essere rimosso in tempi brevi, dopo una fase di test. ■ (M.C.)

NECROLOGI Dalla famiglia Novielli riceviamo la notizia del decesso di Enza Redaelli, esercente spettacoli viaggianti, avvenuta lo scorso 7 agosto. Lo Spettacolo Viaggiante è vicina ai familiari in questo momento di dolore.




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