n. 7-8 luglio agosto 2013 • anno L1
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Registrazione delle attrazioni Arriva la circolare Collaboratori familiari Regolarizzarli? Forse no Commissioni Provinciali operative fino a novembre
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Editoriale
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uesto numero raggiungerà i nostri lettori nel periodo di maggiore attività, quando le nostre imprese operano per offrire alle persone in vacanza il divertimento che meritano. È veramente una funzione sociale, quella del settore dello spettacolo viaggiante, chiamato al massimo impegno nel momento in cui le famiglie possono usufruire del tempo libero.
di Evelina Christillin
Presidente dell’ANESV
Apriamo la rivista con il testo della circolare sulle modifiche alla procedura di registrazione delle attrazioni. Viene così commentato il decreto dello scorso dicembre, fornendo indicazioni operative sulla registrazione delle piccole attrazioni e ribadendo i confini delle competenze degli organismi di controllo. Altro testo molto interessante per la maggior parte degli Associati è la circolare che pubblichiamo, emanata dal Ministero del Lavoro dopo ampie sollecitazioni da parte delle Associazioni di categoria – ne parlammo alcuni mesi fa nell’incontro con l’allora Ministro Fornero – e relativa all’inquadramento dei collaboratori familiari. Un tema questo, che riguarda molte categorie di attività, e è fortemente sentito anche da molti esercenti dello spettacolo viaggiante; i chiarimenti della nota ministeriale presentano elementi positivi, soprattutto riguardo alla regolarità del lavoro di familiari pensionati e parenti con altra occupazione. Altro tema di particolare rilievo è quello delle Commissioni Provinciali di Vigilanza che, pur operando, in alcune note ministeriali venivano considerate già soppresse da mesi. Un parere del Consiglio di Stato ne conferma in effetti l’esecutività fino al prossimo novembre. L’ANESV è ampiamente rappresentata negli organismi prefettizi, e questa notizia sarà gradita da coloro che continuavano a svolgere un importante compito di verifica, in un contesto normativo lacunoso. Diamo infine ampio spazio ad un evento che si è tenuto a Bergamo, nel corso di due giornate che hanno visto esperti internazionali affrontare il tema dell’accessibilità delle attrazioni alle persone diversamente abili. Sono state coinvolte le associazioni del mondo delle diverse abilità, i cui ragazzi hanno effettuato test sulle attrazioni del parco Minitalia Leolandia. Il lavoro svolto a Bergamo, che proseguirà attraverso somministrazione di questionari ed altri momenti di confronto tra tecnici, e consentirà di acquisire un patrimonio di dati che formeranno la base scientifica per modificare le norme tecniche di settore. Vietare ad un bambino di salire su una giostra è una cosa che imbarazza produttori di attrazioni e gestori, e tutti concordiamo sul fatto che un divieto così forte, e doloroso, debba essere finalizzato alla sicurezza degli utilizzatori, senza pregiudizi o classificazioni non scientificamente supportate. L’obiettivo di questo lavoro è quello di conseguire la massima inclusione, garantendo ovviamente la sicurezza di tutti. Buona lettura.
Sommario
n. 7-8 luglio agosto 2013 • anno L1
In COPERTINA 6 Una circolare a commento del DM 13 dicembre 2012 16 Collaboratori familiari. Soluzione interpretativa del Ministero del lavoro 22 Commissioni di vigilanza. Sono operative fino a Novembre 2013
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Registrazione delle attrazioni Arriva la circolare Collaboratori familiari Regolarizzarli? Forse no Commissioni Provinciali operative fino a novembre
Anesv Informa 30 In vigore le modifiche al decreto 81 del nuovo decreto legge “del fare” Eventi 36 “Una giostra per tutti” #7-8 luglio agosto 2013 anno LI Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 565/1996 Rivista bimestrale. Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma Direttore responsabile Massimo Piccaluga Vicedirettore Maurizio Crisanti
46 Incontro tra gli esperti sull’accessibilità ai parchi divertimento delle persone con speciali esigenze 48 Giostre. Che festa sarebbe senza di loro? E a proposito di tolleranza zero Parchi di divertimento 50 54 56 58
Le acque scenografiche. Quali i parametri e la disciplina da applicare? Thrill coasters + attrazioni per famiglie = Successo. Questa la chiave del rapporto 2012 Theme Index di TEA Previsioni meteo inattendibili. Si attiva la Regione Emilia Romagna I Social media marketing e parchi di divertimento. L’esperienza di Mirabilandia
Parchi avventura 60 Cosa ricercano i clienti in un parco avventura 61 Parchi Avventura Italiani ritorna a Bergamo Parchi acquatici 62 Acquascivoli: il punto sulle norme tecniche Fuoricampo 66 Giostre a cavalli. Una rassegna itinerante installata a New York
Dalle sezioni Amedeo Zanetti, Adriano Rossi, Angelo Catellani, Franco Moruzzi, Fabio Mannello, Ciro Guida, Cosimo Amato, Salvatore Speciale Direzione, amministrazione e pubblicità ANESV–AGIS Via di Villa Patrizi, 10 tel. 0688473-273 o 274 – Fax 0645481356 info@anesv.it www.anesv.it www.parchipermanenti.it www.parchiavventuraitaliani.it Grafica Massimiliano D’Affronto mdaffronto@gmail.com Stampa 8x8 S.r.l.
Il nostro periodico è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare nel rispetto dell’articolo 21 della Costituzione che così recita: «Tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione non costituendo pertanto tale collaborazione gratuita alcun rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione autonoma».
Una circolare a commento del DM 13 dicembre 2012 di Maurizio Crisanti Ministero dell’interno ha emanato la circolare che pubblichiamo, che commenta le modifiche al DM 18 maggio 2007, sulla registrazione delle attrazioni. Nelle premesse, il documento chiarisce che è stata ravvisata la necessità di verificare, dopo anni di applicazione, la procedura introdotta nel 2007 ed apportare alcune integrazioni. La nota ministeriale commenta la esclusione dello “spettacolo di strada” dalla procedura di registrazione, che è uno degli elementi più innovativi del decreto dello scorso dicembre. Altra modifica importante è quella che prevede che sia di fatto possibile registrare l’attrazione presso qualsiasi Comune, ove essa “è resa disponibile”. Ulteriore modifica alla disciplina previgente riguarda la procedura di comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali dell’avvenuta registrazione. Il nuovo DM ha previsto infatti l’inoltro, a cura del Comune, di una copia in formato elettronico del solo atto di registrazione, e non più anche della documentazione tecnica. Ne consegue che all’istanza di registrazione presentata in Comune devono essere allegate solo due copie del libretto dell’attività e del manuale di uso e manutenzione. Tuttavia la modifica più significativa apportata in dicembre, ottenuta dopo approfondita interlocuzione con i dirigenti ministeriali, è quella relativa alle Piccole attrazioni, ai balli a palchetto e Teatri di burattini, ed alle Arene ginnastiche, con la sostituzione del parere della Commissione di vigilanza con un’asseverazione del professionista. Tale procedura ha semplificato la procedura di assegnazione del codice identificativo per migliaia di apparecchi a gettone, molti dei quali nei centri commerciali. Per Teatri viaggianti, Circhi equestri e ginnastici ed Esibizioni moto-auto acrobatiche, la circolare chiarisce che la registrazione venga effettuata sulla base delle sole verifiche documentali, in quanto tali forme di spettacolo sono reiteratamente soggette alle verifiche delle locali Commissioni di vigilanza prima di ogni apertura. Ancora una volta, la circolare ribadisce che “Sempre in merito al ruolo della Commissione di vigilanza nell’iter complessivo di rilascio del codice, in linea con quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato confermato il ruolo della stessa ovvero di verifica dì idoneità rispetto alla documentazione tecnica, di identificazione, ovvero di corrispondenza della attività in loco rispetto a quella descritta in atti, di controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di accertamento 6
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dell’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte di organismo di certificazione”. La circolare chiarisce infine che il termine del 19 giugno per la registrazione delle attrazioni in esercizio è da considerarsi non prorogabile, così come quello del 30 giugno per la regolarizzazione delle procedure già avviate presso gli uffici comunali. Significativo, a questo riguardo, il richiamo della circolare al fatto che “Si tratta di una ulteriore e definitiva “riapertura dei termini” mirata soprattutto alle “piccole attrazioni”, ora destinatarie di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinali ambiti dello spettacolo viaggiante (sale giochi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni)”.
Prot. n°17082/114 Roma, 11 giugno 2013 Ai sigg. prefetti della Repubblica / loro sedi / al sig. commissario del governo per la Provincia di Trento / al sig. commissario del Governo per la Provincia di Bolzano / al sig. Presidente della giunta regionale della Valle D’Aosta / ai sigg. questori della Repubblica / loro sedi / ai sigg. direttori interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco / loro sedi / ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco / loro sedi OGGETTO: D.M. 13 dicembre 2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18 maggio 2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 13 dicembre 2012 recante modifiche e integrazioni al DM 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”. Come indicato in premessa, tale decreto nasce dalla necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007 “al fine di armonizzare il medesimo al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi dì certificazione, nonché per semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie dì classi delle attività dì spettacolo viaggiante “. Modifiche e integrazioni suggerite dai primi 4 anni di attuazione del citato decrewww.anesv.it
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to del 2007, già parzialmente affrontate tramite Circolari, in particolare quelle del 2009 e 2010 e divenute essenziali e improrogabili in forza dei termini fissati dal decreto del Ministro dell’interno del 28 dicembre 2011 (31/12/2012) - ora prorogato al 30/6/2013 in forza dell’art. 6 punto 3 del DM 13/12/2012 - per l’esame, da parte delle Commissioni di vigilanza, delle istanze di registrazione e rilascio del codice presentate dai gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti entro il 12 dicembre 2009.
Per una maggiore immediatezza e facilità di lettura, la presente circolare è articolata in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.
Si precisa, inoltre, che i richiami alle “Commissioni dì vigilanza” contenuti nelle indicazioni che seguono vanno riferiti alle Commissioni comunali o provinciali di vigilanza previste dall’art. 141 bis e art. 142 del Regolamento TULPS ovvero agli eventuali diversi Uffici subentrati nelle Ferma restando la corretta ed efficace strategia tecnico competenze delle Commissioni provinciali ai sensi dell’art. amministrativa scelta per garantire la sicurezza, siamo 12 comma 20 del Decreto Legge 95/2012 convertito con di fronte ad un settore di elevata peculiarità, con attività modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. estremamente diverse per tipologia e livello di complessità, regolamentate da norme tecniche, nazionali e internazionali, in costante evoluzione e, soprattutto nell’ambito > Art. 1 - Modifiche all’art. 1 delle piccole attrazioni, caratterizzate da problematiche di “Scopo e campo di applicazione” interfaccia -sia di natura amministrativa che tecnica - con del DM18/5/2007. il mondo dei giochi, ovvero presenti, in numero estremamente elevato rispetto a tutte le altre attività, anche nelle comma 2-bis.- Le attività dì “spettacolo di strada” di cui sale giochi, negli esercizi pubblici e in altre attività aperte alla sezione VI dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 al pubblico, diverse dai parchi di divertimento permanenti marzo 1968, n. 337, sono escluse dal campo di applio dai luna park temporanei. cazione del presente decreto, fermo restando l’obbligo del rispetto delle vigenti norme dì sicurezza a tutela del In attesa di un definitivo pronunciamento su tali problepubblico e degli artisti. matiche da parte dei Dicasteri competenti, l’attuale ed unico sistema autorizzativo, ancora definito dall’art. 69 del TULPS legato alla sicurezza dì ogni singola attività, Con il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali come segnalato anche dai rappresentanti di settore, ha del 28/2/2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79) era stata creata una reso palese la sensibile onerosità, temporale ed econo- nuova sezione dell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della mica, dei procedimenti autorizzativi all’esercizio di alcune legge 337/68 per l’inserimento della seguente nuova attiattività particolari come le pìccole attrazioni, i giochi gon- vità: “Sezione VI Spettacolo dì strada “Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscefiabili, i circhi, i teatri tenda e altre tipologie specifiche. nico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico Da qui il lavoro per la redazione del nuovo decreto, svol- disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con to, per gli aspetti di rispettiva competenza, dai competen- il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali ti Dipartimenti dì questo Ministero, ossia dal Dipartimento degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di «minimi» strudei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa menti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetCivile-Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza ti scritturati nell’attività deve essere inferiore ad 8 e il nuTecnica- e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Uf- mero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno ficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale- deve essere inferiore a 150 “ sentiti i Ministeri dei BB.AA.CC. e dello Sviluppo EconomiOra, sulla base delle segnalazioni pervenute e verificata la co e i principali rappresentanti di settore. effettiva consistenza della particolare attività, si è ritenuNel nuovo decreto hanno trovato spazio anche le esigenze to possibile escludere la stessa dal campo di applicaziodi revisione di alcuni termini e definizioni, di alcuni aspetti ne del decreto 2007, fermo restando l’obbligo, da parte legati ai nuovi procedimenti e di riapertura, in via transito- dell’artista, in base alle specificità degli spettacoli proporia (180 gg), dei termini per la richiesta, da parte dei ge- sti e delle attrezzature e/o strumenti utilizzati, di rispettare stori delle attività esistenti, di registrazione e rilascio del le vigenti regole e principi di buona tecnica per la sicurezza del pubblico e degli artisti. codice identificativo. 8
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> Art. 2 - Modifiche all’art. 2 “Definizioni” del DM18/5/2007
zione possa essere chiesta, in pratica, in qualsiasi Comune purché, per le previste modalità di controllo, la attività da valutare sia resa disponibile ai controlli della Commissione. “i) tecnico abilitato: tecnico abilitato iscritto in albo pro- Questo per garantire, in una ottica di semplificazione e rifessionale che opera nell’ambito del proprie competenze; duzione dei costi, la massima flessibilità procedurale a l) organismo di certificazione: organismo di certificazio- vantaggio dei costruttori e degli altri operatori del settore ne autorizzato per le attività del presente decreto o orga- che possono ottenere la registrazione e il relativo codice nismo notificato per le direttive applicabili all’attività da in ogni Comune; ciò costituisce l’adempimento essenziacertificare” le per la operatività della stessa attività ai fini dell’ottenimento della licenza ex art. 69 del TULPS o della iscrizione, Le nuove definizioni sono state dettate dall’esigenza di nell’apposito elenco ministeriale, di una nuova tipologia allineare il decreto alle attuali disposizioni procedurali di di attività. prevenzione incendi (vedi DPR 151/2011 e DM 7/8/2012) e dalla volontà di favorire il ricorso agli organismi di cer- Nella stessa ottica, su istanza del MIBAC, l’obbligo di intificazione, abilitati dal Ministero competente, anche formazione allo stesso MIBAC della registrazione avveper le verifiche di conformità ai requisiti cogenti del DM nuta, è stato limitato alla copia - in formato elettronico - dell’atto di registrazione con il relativo codice identifi18/5/2007. cativo. Di conseguenza, diversamente da quanto stabilito dalla precedente Circolare 2010, la documentazione tecnica a corredo dell’istanza di registrazione può essere > Art. 3 - Modifiche all’art. 4 “Registrazione e codice identificativo presentata al Comune in due copie (una per il Comune e delle nuove attività” del DM 18/5/2007 una per il richiedente). In pratica il Comune, dopo aver rilasciato il codice, segnala all’Ufficio competente (ora denominato Direzione generale per lo spettacolo dal vivo) 1. All’art. 4 del decreto sono apportate le seguenti mo- dello stesso MIBAC, per via telematica, i dati della attradificazioni: zione e trattiene invece, per ogni futura esigenza, l’origia) ai comma 1 dopo le parole: «sede sociale del ge- nale della documentazione tecnica di supporto. store» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal pre- Con l’occasione giova ricordare che, fra i dati essenziasente decreto»; li da richiamare nell’atto di registrazione c’è anche, ove b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal se- previsto, il parere della Commissione di vigilanza. Lo stesguente: «Una copia dell’atto di registrazione dell’attivi- so infatti è un presupposto indispensabile per la conclutà, con attribuzione del codice identificativo, deve esse- sione del procedimento. re inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettaco- Sempre in merito al ruolo della Commissione di vigilanlo dal vivo.» za nell’iter complessivo di rilascio del codice, in linea con e) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «pro- quanto già chiarito nelle Circolari precedenti, è stato confessionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «ac- fermato il ruolo della stessa ovvero di verifica dì idoneicreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente: tà rispetto alla documentazione tecnica, di identificazione, «b) identifica l’attività rispetto alla documentazione di ovvero di corrispondenza^ della attività in loco rispetto a cui alta lettera a) del presente comma, effettua un con- quella descritta in atti, di controllo di regolare funzionatrollo di regolare funzionamento nelle ordinarie condi- mento nelle ordinarie condizioni di esercizio e di accertazioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale dì mento dell’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un’apposita tecnico abilitato, o di un’apposita certificazione da parte certificazione da parte di organismo di certificazione.»; di organismo di certificazione. d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» è inserita la seguente: «motivati» e… A conferma di quanto, sopra il comma 5 dello stesso art. 4 è stato modificato sottolineando il principio generale Con il primo comma si è inteso chiarire come la registra- che la Commissione di vigilanza ha facoltà di disporre o 10 Lo spettacolo viaggiante
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eseguire ulteriori approfondimenti ma solo se adeguatamente motivati. d) .... dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: «5-bis. Limitatamente alle “piccole attrazioni” di cui alla Sezione I dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonché ai “balli a palchetto (o balere)” di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai “teatrini di burattini (o marionette)” di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle “arene ginnastiche” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituita da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto. 5-ter. Per i “teatri viaggianti” di cui alla Sezione III dell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per ì “circhi equestri e ginnastici” di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le “esibizioni motoauto acrobatiche” di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.». e) al comma 6, dopo le parole: “provinciale di vigilanza” sono inserite le seguenti: “ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo”. f) al comma 7, la parola “metallica “ è soppressa. Con il presente articolo si introducono i procedimenti semplificati già annunciati, limitatamente alle “piccole attrazioni”, nella Circolare 2009. Tali procedimenti, in base alle tipologie di attività considerata, sono di due tipi: il primo è relativo ad attività di modesta entità e/o limitata complessità, per le quali il parere della Commissione di vigilanza è stato sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione; il secondo, è relativo alle strutture (p.e. i tendoni dei circhi) che, come già segnalato nella Circolare 2009, oltre a costituire attività dello spettacolo viaggiante, rientrano, in esercizio, fra i locali di pubblico spettacolo soggetti al controllo della Commissione di vigilanza. www.anesv.it 11
Le “piccole attrazioni” infatti, che comprendono, naturalmente, anche le “piccole attrazioni a funzionamento semplice”, introdotte nell’elenco ministeriale dal decreto MIBAC del 14 giugno 2012, comportano una interazione con il pubblico quasi nulla (come nel caso ad esempio dei bigliardini, delle rotonde o tiri al gettone) o molto limitata (come ad esempio le piccole attrazioni a dondolo, a gettone o a moneta, denominate “kiddie ride”) e, per la quasi totalità, non sono presidiate (ovvero non è previsto il conduttore).
al controllo della Commissione di vigilanza o, per ì locali fino a 200 posti, alla dichiarazione di tecnico abilitato.
Da qui la possibilità di semplificare l’iter di registrazione e rilascio del codice legando il parere della Commissione di vigilanza alla sola verifica documentale di cui al comma 4 lettera a) dell’art. 4 del decreto 2007. In questo modo vengono superate anche le criticità affrontate nella Circolare 2010 nel caso, frequente, di diversi possibili configurazioni della attività in ordine al numero e alle dimensioni dei tendoni montati, alle tribune per ti pubblico o alle altre Anche i “balli a palchetto (o balere)”, le “arene ginnasti- eventuali attrezzature o impianti di tipo predefinito (p.e. che” e i “teatrini di burattini (o marionette)” come attivi- impianto elettrico, impianto di riscaldamento). tà dello spettacolo viaggiante ovvero con le caratteristiche previste dall’elenco tipologico ed esclusivo di cui all’art. 4 Il controllo sugli allestimenti occasionali e sulle ulteriodella legge 337/681, non hanno interazione con il pubbli- ri predisposizioni impiantistiche e gestionali, resta infatco, sono strutturalmente semplici e riconducibili a fatti- ti compreso nel procedimento di rilascio, da parte del Cospecie regolate da specifiche regole e/o norme tecniche. mune, della autorizzazione, temporanea o permanente, all’esercizio del locale di pubblico spettacolo. Per tali attività, come anticipato, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai finì della registrazione e assegnazio- > Art. 4 - Modifiche all’art 5 ne del codice, è sostituito da una asseverazione, redatta “Registrazione e codice identificativo da tecnico abilitato, o da una certificazione di un organi- delle attività esistenti” del DM18/5/2007 smo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti (per la stessa documentazione) dal de- !.. Al comma 2, dell’art. 5 del decreto, dopo le parole: «impiego dell’attività sul territorio nazionale» sono agcreto 2007. giunte le seguenti: «o è resa disponibile per i controlli Detta asseverazione infatti, come già sottolineato nei con- previsti dal presente decreto.». fronti del parere della Commissione di vigilanza, non cer- 2. Al comma 2, lettera d), dell’art. 5 del decreto, sostitifica la “sicurezza” della attività ma la completezza e la tuire la parola: «professionista» con «tecnico» e soppriidoneità della documentazione tecnica illustrativa e cer- mere la parola «accreditato». tificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedentemendel decreto 2007. te formulate. Posto quanto sopra, resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata necessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute a controllo a campione. I “teatri viaggianti”, i “circhi equestri e ginnastici” e le “esibizioni moto-auto acrobatiche” sono invece strutture complesse e destinate ad ospitare un numero significativo di persone, e proprio per questo costituiscono, come già ricordato nella Circolare del 2009, autonomi locali di pubblico spettacolo soggetti, ad ogni nuovo allestimento, 12 Lo spettacolo viaggiante
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> Art 5 - Modifiche agli articoli 6 “Dichiarazione di corretto montaggio” e 7 “Verifiche periodiche” del DM 18/5/2007 1. Al comma 2, dell’art. 6 del decreto, la parola: «professionista» è sostituita dalla seguente: «tecnico». 2. Al comma 1, dell’art. 7 del decreto, dopo le parole: «tecnico abilitato» sono aggiunte le seguenti: «o di un organismo di certificazione».
Si rimanda, nel merito, alle osservazioni precedenti.
Art 6 - Disposizioni transitorie 1. 1 gestori delle attività di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Quanto disposto dal primo comma dell’art. 6 consente ai gestori delle attività esistenti dì presentare una nuova istanza di registrazione entro 180 gg dalla data pubblicazione del nuovo decreto, ovvero entro il 19 giugno 2013. Si tratta di una ulteriore e definitiva “riapertura dei termini” mirata soprattutto alle “piccole attrazioni”, ora destinatane di una procedura semplificata, collocate al di fuori degli ordinali ambiti dello spettacolo viaggiante (sale giochi, pubblici esercizi, luoghi pubblici o aperti al pubblico con gruppi di attrazioni).
Tale opportunità riguarda tutte le. attrazioni comunque in esercizio prima della entrata in vigore del DM 18/5/2007 (12/12/2007) che, per ottenere la licenza ex art. 69 del TULPS come attività dello spettacolo viaggiante, possono attivare la procedura prevista dall’alt. 5 del decreto del 2007 come ora aggiornato dal comma 2 delle norme transitorie. 2. L’istanza di cui al comma 1 è presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l’attrazione oggetto dell’istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L’istanza è corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da: a) disegni ovvero schemi, corredati dì foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato; b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici;
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c) verbali delle successive verifiche periodiche dì cui all’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 2007; d) istruzioni di uso e manutenzione dell’attività e copia del libretto dell’attività sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico.
3. Le disposizioni dì cui al decreto del Ministro dell’interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013.
Con il comma 3 sono stati prorogati al 30 giugno 2013 i termini, per le Commissioni di vigilanza, per proseguire, ove ancora non concluso, l’iter di controllo delle istanze di registrazione delle attività esistenti inoltrate prima del 12 dicembre 2009. A queste attività è quindi consentita la Al riguardo giova sottolineare come la “validazione” del prosecuzione dell’esercizio salvo gli effetti dei provvediparco esistente sia stata affidata ad un accurato “check menti di diniego già espressi. up” dello stato di funzionamento e manutenzione realizzato attraverso verifiche visive, eventuale analisi dei rischi I Sigg. Prefetti sono comunque invitati ad adottare le inipiù significativi nonché prove e controlli di base, secondo ziative ritenute più opportune per una corretta ed ampia buona tecnica, sulla idoneità delle strutture portanti, de- diffusione della presente circolare, che verrà pubblicata gli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli im- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, vigilando pianti elettrici ovvero elettronici. Da qui la necessità che nel contempo sulla corretta ed uniforme attuazione delle la documentazione presentata comprenda, di tali prove e nuove disposizioni. controlli, i relativi verbali con la descrizione delle operazioD’ORDINE DEL MINISTRO ni compiute, i risultati ottenuti e i parametri assunti a rife- Roma, 11 giugno 2013 IL CAPO DI GABINETTO rimento per la accettabilità. Procaccini
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Collaboratori familiari
Soluzione interpretativa del Ministero del lavoro
Ministero del lavoro, con la circolare che pubblichiamo – su un tema segnalato da molte associazioni di categoria, tra le quali l’ANESV, che ne parlò con il Ministro Fornero lo scorso mese di Luglio – fornisce indicazioni agli ispettori sulle verifiche da fare in caso di presenza di collaboratori familiari nelle attività imprenditoriali. In sostanza il regime dell’agricoltura e dell’artigianato, del quale parlammo su questa rivista, viene esteso – in via interpretativa – al settore del commercio. Ma si dice di più: le prestazioni lavorative di pensionati o lavoratori dipendenti fruiscono di una totale “presunzione di occasionalità”. Un vero aiuto, questo, alle piccole imprese ed a quelle nelle quali il titolare è il capofamiglia e tutti i familiari dipendono economicamente da quell’unica attività. Un sollievo per lo spettacolo viaggiante, fisso o itinerante che sia, costretto nei festivi ed in estate ad osservare orari impegnativi, nei quali è imprescindibile la collaborazione dei familiari.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale per l’Attività Ispettiva Roma, 10/06/2013 – Prot. 37 / 0010478 / MA007.A001 Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro / e p. c. / all’ INPS e all’INAIL LORO SEDI Oggetto: collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio - indicazioni operative per il personale ispettivo. Sono pervenute a questa Direzione generale richieste di chiarimenti da parte del personale ispettivo, nonché da parte di professionisti e di associazioni di categoria, in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito di realtà imprenditoriali appartenenti a tre diversi settori: artigianato, agricoltura e commercio. 16 Lo spettacolo viaggiante
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Riassumendo
Dalla lettura della circolare si può affermare che non siano dovuti i contributi per i collaboratori familiari se l’attività svolta dagli stessi è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se viene svolta per massimo 720 ore all’anno solare (90 giorni), a prescindere della presenza del titolare nei locali dell’azienda. La prova del superamento di tali limiti da parte dei singoli collaboratori familiari è a carico degli ispettori. Vengono inoltre individuate due categorie di collaboratori familiari per i quali l’obbligo contributivo viene meno: il familiare pensionato, in quanto l’attività prestata è solo occasionale e prestata con spirito solidaristico, ed il familiare occupato altrove a tempo pieno, che, quindi, presta in modo residuale il proprio lavoro nell’impresa di famiglia. I quesiti sollevati attengono, in particolare, alla possibilità per l’imprenditore, rientrante in uno dei citati settori, di utilizzare l’attività di familiari - già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo - a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell’ Istituto previdenziale competente. Si riscontra, infatti, di frequente che, nelle piccole realtà imprenditoriali, il soggetto titolare dell’azienda si avvalga della collaborazione di coniuge, parenti -e affini, per espletare compiti o attività a carattere puramente residuale o saltuario, a titolo di mero “aiuto” nella conduzione dell’ azienda.
Quadro normativo. Nella maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basata sulla c.d. affectio vel benevolentiae causa ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di afiìnità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso. Sull’ argomento in esame - il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell’imprenditore, individuale o socio, ai fini della iscrizione presso le apposite Gestioni previdenziali INPS - la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l’obbligo di iscrizione in capo al familiare. In alcune specifiche circostanze, inoltre, l’occasionalità della www.anesv.it 17
prestazione può essere qualificata come regola generale e pertanto si ritiene che in sede di verifica ispettiva se ne debba tener conto. In via prioritaria, appare opportuno ricondurre nell’ambito delle collaborazioni occasionali affetionis causa, escluse dall’obbligo di iscrizione presso l’Ente previdenziale, le prestazioni rese da pensionati, i quali verosimilmente non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Le ragioni possono essere molte: la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare. In sintesi è sempre possibile individuare una o più ragioni che possano giustificare un limitato ed occasionale impegno lavorativo. Ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contropartita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare. Alla luce di tali osservazioni, il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l’iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione. Analoga conclusione può adottarsi nell’ipotesi di prestazioni svolte dal familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro, considerato il residuale e limitato tempo a disposizione per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare. Nei suddetti casi, dunque, la collaborazione del familiare si considera “presuntivamente” di natura occasionale e pertanto il personale ispettivo, solo ove non ritenga di accedere a tale impostazione per la presenza di precisi indici sintomatici di una “prestazione lavorativa“ in senso stretto, dovrà comunque dimostrarne la sussistenza mediante 18 Lo spettacolo viaggiante
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puntuale e idonea documentazione probatoria di carattere oggettivo e incontrovertibile. Fatta questa premessa per illustrare due casi specifici di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale, ricordiamo alcuni interventi di legge aventi l’obiettivo di affermare, al verificarsi di determinate condizioni, il carattere occasionale della prestazione lavorativa. Il riferimento è in particolare agli artt. 21, comma 6 ter , D.L. n. 269/2003 (conv. da L. n. 326/2003) e 74, D.lgs. n. 276/2003 concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura. La prima delle due disposizioni stabilisce che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso deliberano non superiore a novanta giorni”. La norma prosegue, inoltre, evidenziando che le collaborazioni debbano avere “carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale”, ovvero senza corresponsione alcuna di compensi ed essere rese nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. Resta ferma, tuttavia, per tale settore, la necessaria iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali ex D.P.R. n. l124l1965 (cfr. art. 21. comma 6 ter). Con riferimento alle attività agricole, l‘art.74 D.Lgs. n. 2îl6l2003 dispone. invece, che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione ali compensi Per quanto concerne il settore del commercio, pur non rinvenendosi un’espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, si può comunque richiamare l’art. 29, L. n. 16oi 1975, come modificato dalla L. n. 662/1996, ai sensi del quale l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, di cui alla L. n 613/1966, sussiste solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Comune denominatore delle norme sopra illustrate è costituito dal fattore dell’occasionalità che rappresenta l’e-
lemento dirimente al fine di escludere l’obbligo di iscrizione all’Ente previdenziale e il conseguente versamento contributivo relativo all’attività svolta dal familiare a titolo gratuito.
Parametri e casistiche utili al riscontro dell’occasionalità nelle collaborazioni familiari Prendendo le mosse dal summenzionate quadro normativo, obiettivo della presente circolare risulta quello di fornire indicazioni di carattere tecnico sul mero piano della metodologia ispettiva anche mediante l’utilizzo di presunzioni operative; ciò al fine di orientare le valutazioni in merito alle collaborazioni familiari di tipo occasionale escluse dagli obblighi previdenziali, assicurando in tal modo un’uniforme applicazione delle soluzioni da adottare in sede di accertamento ispettivo. Occorre sottolineare, innanzitutto. che per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito della gestione c del funzionamento dell’impresa. Al di fuori delle fattispecie sopra declinati: (familiare pensionato o lavoratore full time), al fine di fornire una linea guida che orienti il giudizio sulla non abitualità della prestazione, appare opportuno individuare un parametro di natura quantitativa di tipo convenzionale da poter utilizzare in linea
generale al fine di uniformare l’attività di vigilanza in ordine all’accertamento delle collaborazioni “familiari” in questione. Tale parametro può essere utilmente desunto dalla disposizione di cui all’art. 21, comma 6 ter citato già previsto specificatamente per il settore dell’artigianato, che fissa in 90 giorni nel corso dell’anno il limite temporale massimo della collaborazione occasionale e gratuita prestata nel caso in cui il familiare sia impossibilitato al lavoro. Lo stesso può dunque essere ragionevolmente applicato agli artigiani, al commercio e al settore agricolo, in ragione dei comuni aspetti di carattere previdenziale. Si ricorda, infatti, che la norma considera collaborazioni occasionali, in deroga alla normativa previdenziale vigente, le prestazioni rese da parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni. In tal senso, nei diversi contesti settoriali, appare opportuno legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni. il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l’attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue. Trattandosi di parametro esclusivamente orientativo non si ritiene necessario, ai fini del rispetto dello stesso, che l’attività del collaboratore venga svolta “in sostituzione” del titola-
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re dell’azienda. L’art. 21, infatti, fa semplicemente riferimento all’ipotesi di temporanea impossibilità dell’imprenditore di espletare la propria attività lavorativa ed appare dunque possibile riscontrare la genuina occasionalità della prestazione del collaboratore a prescindere dalla contestuale presenza del titolare nei locali dell’azienda ove impegnato in altre attività. Sotto il profilo propriamente istruttorio, in virtù dei criteri generali di ripartizione dell‘onere della prova. il mancato rispetto del parametro quantitativo dovrà evidentemente essere dimostrato dal personale ispettivo mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenersi provato il superamento del limite dei 90 giorni ovvero delle 720 ore annue.
Vincolo di parentela e natura giuridica dell’impresa Per quanto attiene al riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell’ambito delle collaborazioni occasionali, escluse dagli adempimenti di carattere previdenziale. quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado. In proposito, si ricorda che sono parenti: – di primo grado i genitori e i figli; – di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli; – di terzo grado i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di Fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado. Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge: – di primo grado i suoceri; – di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati; – di terzo grado i bisnonni dei coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati. Per quanto infine concerne il soggetto imprenditoriale al quale il vincolo coniugale, di parentela o affinità va riferito, in linea di massima vale la regola generale che l’obbligo contributivo compete all’imprenditore individuale o associato, sia in forma di società a carattere personale (SNC e in accomandita) sia di società a responsabilità limitata. Disposizioni più specifiche valgono per le imprese artigiane e agricole, soprattutto in ragione delle possibili attività esercitate. Per quanto riguarda l’impresa artigiana, essa può essere esercitata in forma individuale e di società, a responsabilità limitata (INPS circ. n. 12611997), in nome collettivo (INPS circ. n. 94/1987) e in accomandita semplice (INPS circ. nn. 126 20 Lo spettacolo viaggiante
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e 179 del 199?), restando escluse le società per azioni e in accomandita per azioni. Più complesse sono le disposizioni che individuano la figura dell’imprenditore agricolo e per tale motivo si rimanda in primo luogo alle specifiche norme su coltivatori diretti , coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Collaborazioni familiari non occasionali- tipologie contrattuali Merita una ulteriore considerazione la circostanza che nelle realtà imprenditoriali il familiare collaboratore sia inquadrato con differenti tipologie contrattuali. quali il contratto di natura subordinata, autonoma o mediante voucher. Nel rispetto della libere scelte imprenditoriali, nulla vieta, infatti, che il titolare dell’azienda possa avvalersi dell’ausilio del collaboratore familiare, instaurando con lo stesso un vero e proprio rapporto di lavoro dietro corresponsione di un trattamento economico. In queste ipotesi, l’eventuale disconoscimento dei rapporti di lavoro posti in essere deve essere presidiato da analitica attività istruttoria basata su una puntuale acquisizione e verifica di elementi documentali e testimoniali, volti a suffragare le soluzioni adottate. In altri termini, laddove il familiare risulti inquadrato nell’ambito di tipologie contrattuali di lavoro subordinato o autonomo (ad esempio iscrizione alla gestione INPS in concomitanza di eventi che danno diritto alle prestazioni indennitarie di maternità), si predisporrà l’attività istruttoria alla luce dei consueti criteri già evidenziati da questo Ministero in precedenti circolari. Premesso quanto sopra si invita tutto il personale di vigilanza ad attenersi scrupolosamente alle suddette indicazioni operative richiamando, in ordine a tali profili, l’attenzione anche di coloro che presiedono alla verifica delle pratiche ispettive ed i Dirigenti chiamati ad adottare i provvedimenti definitivi sia di carattere sanzionatorio che volti al recupero della contribuzione obbligatoria. Il rispetto di tali orientamenti, evidentemente, è richiesto anche da parte degli organi deputati a decidere su eventuali ricorsi amministrativi in merito alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro. Si ricorda, da ultimo, che il mancato rispetto delle predette istruzioni può rilevare anche sotto il profilo disciplinare e sulla valutazione del comportamento organizzativo del personale dirigenziale in forza di eventuali segnalazioni che verranno trasmesse alla competente Direzione generale di questo Ministero (cfr. nota 27 aprile 2009 - Progetto Trasparenza e Uniformità dell’azione ispettiva). Si confida nella puntuale osservanza della presente nota al fine di assicurare l’uniformità sull’intero territorio nazionale dell’azione ispettiva. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Paolo Pennesi)
Commissioni di vigilanza Sono operative fino a Novembre 2013 quasi un anno le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di Spettacolo nelle Prefetture operano senza certezze sulla legittimità del loro operato. Nelle più recenti circolari del Ministero dell’interno si è parlato di soppressione, usando addirittura espressioni come “secondo una interpretazione rigorosa, la soppressione potrebbe addirittura considerarsi già avvenuta lo scorso mese di luglio, per tutti gli organismi interessati”. (nota n.557/pas/u/016945/13500.a del 21 settembre 2012). Recentemente il Ministero dell’interno ha formulato un quesito al Consiglio di Stato sulla effettiva soppressione delle CPV, perché il problema riguarda anche altri comitati tecnici, come quello che si occupa degli esplosivi. Con parere n. 02632/2013 del 06/06/2013 il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione secondo la quale le commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo, saranno soppresse - ove non intercorrano integrazioni normative - a far data dal 28 novembre 2013, ovvero dopo due anni dall’entrata in vigore del DPCM 13 ottobre 2011, pubblicato in G.U. del successivo 28 novembre.
Parere del Consiglio di Stato Numero 02632/2013 e data 06/06/2013 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA / Consiglio di Stato / Adunanza della Commissione speciale del 24 aprile 2013 OGGETTO: Ministero dell’interno. Quesito concernente l’applicazione dell’art. 12, comma 20, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente agli organismi del Ministero dell’interno. LA SEZIONE Vista la relazione 15005/20 del 08/02/2013 con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato numero 30 del 9 aprile 2013 che deferisce ad una Commissione speciale l’affare in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Francesco Bellomo; PREMESSO: Presso il Ministero dell’interno operano numerose strutture interessate dal processo di riordino degli organi collegiali e degli organismi operanti nelle Pubbliche Amministrazioni, che ha avuto avvio con l’art. 29 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006. I commi 2 e 2-bis di tale decreto stabiliscono che: “[p]er realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entra22 Lo spettacolo viaggiante
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ta in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso”. Gli organismi non individuati dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono automaticamente soppressi. Su tale meccanismo è intervenuto successivamente l’art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, (convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133), il cui comma 2 ha disposto che, nei casi di cui al comma 2-bis dell’articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, “la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni”. In questo modo è stato previsto comunque un termine finale, non prorogabile, per l’operatività di questi residui organismi. La previsione coinvolge un consistente numero di commissioni e comitati costituiti presso il Ministero e presso www.anesv.it 23
gli uffici periferici dell’Amministrazione dell’interno, elencati alcuni dal d.P.R. 14.5.2007, n. 85 (che ne aveva fissato la scadenza a tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento), ed altri dal D.P.C.M. 4 maggio 2007 (che analogamente ne aveva fissato la scadenza a tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto). Per tutti gli organismi sopra indicati, il D.P.C.M. 13.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29.11.2011, ne ha disposto la successiva proroga biennale. È sopraggiunto il decreto legge n. 95, del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135, del 7 agosto 2012, il cui art. 12, comma 20, ha disposto che “[a] decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano”. Secondo quanto disposto da tale previsione, gli organismi in questione dovrebbero dunque cessare la propria attività alla scadenza della proroga, attività che dovrebbero essere assorbite dal Ministero. Tuttavia, osserva l’Amministrazione richiedente, l’interpretazione della disposizione pone alcuni problemi, sia per quanto attiene alla decorrenza della soppressione, sia per quanto attiene al perimetro soggettivo di applicazione. Sotto il primo profilo, infatti, secondo la tesi patrocinata dalla Presidenza del Consiglio, la data di decorrenza della proroga biennale andrebbe fissata nella data di scadenza del termine di durata in carica, prevista dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. 14.5.2007, n. 85, pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5.7.2007 (tre anni dal 20 luglio 2007, data di entrata in vigore dello stesso regolamento) e dall’art. 2 del D.P.C.M., comma 1, del 4 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 27.8.2007 (tre anni dalla pubblicazione). Con la conseguenza che la decorrenza della soppressione si collocherebbe nel mese di luglio 2010, per gli organismi previsti dal DPR n. 85/2007, e nel mese di agosto 2010, per quelli individuati dal D.P.C.M. 4 maggio 2007. Tuttavia, il Ministero sostiene la diversa tesi in base alla quale la data di scadenza degli organismi collegiali andrebbe collocata al decorso di due anni dalla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M 13.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 29 novembre 2011, con la conseguenza che gli organismi in argomento dovrebbero considerarsi ancora operativi. Sotto il secondo profilo, ad avviso del Ministero resterebbero sottratti alla soppressione tutti gli organismi che, per 24 Lo spettacolo viaggiante
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la specializzazione delle competenze e la neutralità del ruolo svolto, siano infungibili, in quanto la relativa attività non potrebbe essere svolta con la stessa efficacia dalle strutture burocratiche del Ministero, nonché tutti gli organi collegiali la cui soppressione, essendo incardinati nell’organizzazione ministeriale, non sortirebbe alcun significativo effetto pratico. In entrambe le ipotesi la salvezza di tali figure avverrebbe sul presupposto che il loro funzionamento comporti un onere finanziario modesto per lo Stato. CONSIDERATO: La prima questione posta dal Ministero riferente può essere risolta facendo leva sul tenore letterale dell’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, secondo cui il trasferimento delle attività avviene “[a] decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112”, ciò postulando che si debba fare riferimento all’effettiva durata della proroga, che è quella disposta dal D.P.C.M. 13.10.2011, con decorrenza a far data dalla sua entrata in vigore, secondo il principio generale di irretroattività della legge.
Più complessa la seconda questione. Nella giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato è maturata l’opinione che sono sottratti al riordino gli organismi caratterizzati da particolari ambiti di competenza, che richiedono precipue cognizioni specialistiche, non attinenti al normale ambito di conoscenze del personale dell’Amministrazione di appartenenza, nonché gli organismi istituiti a salvaguardia di diritti fondamentali della persona in adempimento di obblighi discendenti direttamente dalla Costituzione (parere, Sez 1, 19 maggio 2010, n. 2358/2010), ovvero derivanti da trattati e convenzioni, posto che in quest’ultimo caso è da escludere in radice la possibilità della soppressione degli organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese, in quanto l’intervento finirebbe per alterare l’assetto dei rapporti internazionali (parere, Sez. 1, 5 febbraio 2007, n. 5077/2006). In tali precedenti è stata valorizzata, altresì, la posizione di autonomia di cui godono tali organismi, indispensabile affinché possano esprimere il proprio parere in modo del tutto neutrale, equilibrato e ponderato, nonché l’assenza delle ragioni di risparmio di spesa e di incremento dell’efficienza dei procedimenti amministrativi sottese alla previsione della loro soppressione.
Si è così concluso nel senso che «non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l’applicazione ai medesimi dell’articolo 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008». Muovendo da ciò l’Adunanza Generale (parere 23 dicembre 2010, n. 5632/2010) ha esaminato il problema della fonte normativa competente ad abrogare quella che – erroneamente – aveva previsto la soppressione dell’organismo. In tale quadro si inserisce il citato art. 12, comma 20, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, che ha confermato, per gli organismi inseriti nell’apposito elenco e mantenuti in vita in regime di proroga, la definitiva scadenza, con assorbimento delle relative funzioni presso i competenti uffici delle Amministrazioni nell’ambito delle quali operano. Tale previsione, tuttavia, non impone di per sé il superamento dell’orientamento ermeneutico sopra delineato. Essa, infatti, si riferisce “agli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112”, prevedendo che “le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano”. Ciò significa che la portata della soppressione non viene estesa oltre l’ambito già previsto, ma ne viene sancita la definitività, disponendo il trasferimento delle funzioni svolte dall’organismo soppresso in capo all’Amministrazione cui si riferisce. Ne consegue che, se tale trasferimento non è possibile, la soppressione non opera. Al riguardo, è sufficiente ricordare come, essendo la disposizione di legge fondata su un’inferenza logica di tipo deduttivo, secondo lo schema fatto-norma-effetto, l’interprete è vincolato ad escludere dai possibili significati del “fatto” quelli che rendono impossibile la produzione dell’effetto. Diversamente opinando si violerebbe il nesso di implicazione normativa ed il principio di non contraddizione. Né l’espressa formulazione di un elenco di organismi esclusi dall’applicazione milita necessariamente nel senso di ritenere tutti gli altri enti soppressi, ben potendo tale elenco intendersi come esemplificativo. Non può, però, neppure ritenersi che la nuova disposizione sia priva di impatto sulla questione. Nell’interpretazione di un sistema di fonti normative dichiaratamente mosso da obiettivi di “razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica”, non solo ribaditi, ma anzi elevati a elementi fondamentali di riforma del sistema pubblico (v. anche il nuovo comma 1 dell’art. 97 Cost. introdotto dall’articolo 2 della l. cost. n. 1 del 2012), occorre assegnare maggiore rilevanza ai profili di carattere finanziario, in un’ottica integrata, secondo l’analisi costi/benefici, poiwww.anesv.it 25
ché il principio del buon andamento non si identifica con il mero risparmio delle risorse, ma con l’ottimale impiego delle stesse. In base a tali premesse di carattere generale devono essere valutate sia la natura degli organismi in questione, sia le conseguenze della loro soppressione in termini di reale risparmio di spesa e recupero di efficienza della macchina amministrativa. Per rispondere al quesito posto dal Ministero dell’interno, allora, occorre innanzitutto accertare se gli organismi in esame, pur non operando in materie di rilevanza internazionale, presentino requisiti di autonomia e tecnicismo tali da far ritenere infungibili, almeno in parte, l’esercizio delle funzioni, e, in secondo luogo, se la soppressione di tali figure realizzi gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa sottesi alla norma finanziaria. La tesi del Ministero riferente è apertamente affermativa con riguardo a una serie di organismi, puntualmente individuati e descritti (n. 1-13 del punto II della relazione illustrativa, ossia dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi e in materia di esplosivi alla Commissione consultiva per la concessione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), che esprimono pareri obbligatori e adottano atti propedeutici all’adozione di provvedimenti che individuano prescrizioni alle quali i destinatari devono attenersi, comunque intesi alla salvaguardia di diritti fondamentali della persona, tra i quali quelli alla pubblica sicurezza e all’incolumità, anche degli stessi dipendenti. Tali organismi non sarebbero assoggettabili alla richiamata legislazione di riordino, sia per il carattere assoluto e non comprimibile dei diritti coinvolti, che trovano un diretto riconoscimento nelle previsioni costituzionali, sia perché effettuano indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono l’apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato, ad ordinamento civile e militare, ad enti locali, alle ASL, ad Agenzie pubbliche, nonché, in qualche caso, fornite anche dallo stesso settore privato interessato. Poiché essi svolgono attività tecnica, in buona parte governata da regole scientifiche, anche qualora fossero soppressi, l’Amministrazione procedente avrebbe comunque il dovere di acquisire un contributo valutativo di qualificati tecnici appartenenti alle stesse Amministrazioni già presenti nell’ambito degli organismi, dovendosi peraltro escludere che l’eventuale apporto tecnico-specialistico di privati sarebbe a titolo gratuito: in quanto dipendenti pubblici, i “consulenti” dell’Amministrazione proceden26 Lo spettacolo viaggiante
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te avrebbero eventualmente diritto – per le norme ordinamentali in vigore in materia di pubblico impiego – se fuori sede, esattamente al medesimo rimborso spese spettante ad oggi ai partecipanti alle Commissioni e, solo se appartenenti alle Forze di Polizia, anche ad una indennità di modesto importo. Il Ministero osserva, inoltre, che la possibilità di poter contare su organi collegiali corrisponde proprio a una logica di semplificazione, in quanto consente di poter acquisire, con una singola determinazione condivisa, l’avviso su una pluralità di aspetti di natura tecnica. In caso contrario, stante l’indispensabilità di ulteriori valutazioni di carattere tecnico, le diverse posizioni dovrebbero essere acquisite singolarmente presso gli Enti coinvolti, con un evidente aggravio del procedimento e senza poter contare su quel valore aggiunto che logicamente discende dal confronto che si realizza in sede collegiale. In tal senso, dalla soppressione di tali organismi, più che una razionalizzazione e un risparmio di risorse, deriverebbe un inevitabile effetto di “frantumazione” dell’attività amministrativa, che rafforza le argomentazioni che, in via interpretativa, portano ad escludere gli organismi sotto indicati dalla applicazione della normativa in argomento, e giustifica la permanenza di organi con una valenza prevalentemente tecnica in grado di garantire quella “sintesi” in sede istruttoria, necessaria per il corretto approfondimento dei diversi profili che vengono in rilievo. Tali osservazioni appaiono di massima condivisibili, atteso che la rilevanza internazionale dell’organismo non costituisce la ragione esclusiva dell’inapplicabilità dell’art. 12, comma 20, del decreto legge n. 95 del 2012 e dell’art. 68, comma 2 del decreto legge n. 112 del 2008, ma un indice della sua incompatibilità con tali previsioni, che sussiste anche qualora siano contemporaneamente presenti tutte le altre condizioni sopra delineate. Si tratta, però, di verificare se gli organismi contenuti nell’elenco ministeriale soddisfino effettivamente tali requisiti. Al riguardo la Commissione speciale rileva che manca l’indicazione dei costi di funzionamento delle singole commissioni, essendo insufficiente la generica osservazione secondo cui “il loro funzionamento è privo di oneri per la finanza pubblica, salvo il pagamento di limitate diarie di missione per qualcuno dei componenti in casi del tutto sporadici e occasionali, atteso che, di regola, i membri dei collegi in argomento prestano servizio presso la stessa sede dell’Amministrazione procedente”. Inoltre, manca una vera e propria analisi di impatto della soppressione in merito all’effetto di semplificazione che potrebbe derivarne, pur nell’ipotesi in cui talune delle atti-
vità svolte dagli organismi soppressi non possano essere affidate agli uffici dell’amministrazione dell’interno, ma richiedano una conferenza di servizi o, comunque, di investire competenze esterne. Infine, non si chiarisce, a fronte dell’elevato numero di organismi di cui si propone la conservazione, quanti sono, invece, quelli destinati alla soppressione. Si ritiene, dunque, di disporre un approfondimento in materia, invitando il Ministero a specificare per ciascuna commissione l’onere finanziario annuale e l’impatto derivante dalla loro soppressione, nonché a predisporre un elenco degli organismi cui si applica la disposizione di legge in esame. Situazione diversa per un’altra tipologia di commissioni (n. 14-18 del punto II della relazione illustrativa, ossia dalla Commissione centrale e commissioni periferiche per le ricompense al personale della Polizia di Stato alla Commis-
sione consultiva per le nomine a Prefetto), che non costituiscono “organismi”, bensì “organi” dell’Amministrazione dell’interno, e andrebbero ad avviso del Ministero del tutto escluse dalla soppressione in quanto immanenti all’Amministrazione di appartenenza, perché composte solo o prevalentemente da appartenenti alla stessa Amministrazione procedente, con l’eventuale partecipazione di terzi a titolo di presenza del soggetto portatore dell’interesse privato al procedimento, conformemente alla l. n . 241/90. Ad avviso del Ministero, anche a voler ritenere che il legislatore non abbia usato il termine “organismi” in senso proprio, per escludere dall’ambito di applicazione delle norme gli “organi”, non sarebbe plausibile che l’Amministrazione non possa, nell’esercizio del potere organizzativo, prevedere e regolamentare, anche con mero provvedimento dirigenziale, identici collegi di consultazione, alla stregua di tavoli tecnici permanenti, quali strumenti finalizzati all’assunzione di più meditate e condivise decisioni amministrative o per l’adozione di programmi e piani di azione in determinati settori (tipicamente quelli formativi). In sostanza, dalla soppressione di tali commissioni non potrebbe derivare l’effetto sostanziale ad esse ricollegato, ossia il trasferimento delle competenze alle Amministrazioni, essendo già gli organi collegiali immanenti all’Amministrazione e longa manus della stessa.
Le argomentazioni non sono condivisibili. Anzitutto, non pare corretta la distinzione tra “organismi” ed “organi” fondata sulla mera composizione delle commissioni in questione, piuttosto essendo rilevante, specie ai fini dell’applicazione della norma in esame, stabilire il rapporto organizzativo con l’Amministrazione. In tal senso le commissioni da ultimo considerate, se da un lato sono sprovviste del carattere di autonomia posseduto da quelle facenti parte del primo gruppo, nondimeno non sono incorporate nella struttura burocratica in guisa identificarsi in essa, come uffici ordinari. In secondo luogo, la tesi per cui la loro soppressione lascerebbe sostanzialmente invariata l’organizzazione mini28 Lo spettacolo viaggiante
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steriale non è corretta, poiché le relative attività sarebbero assorbite dalle strutture ordinarie del Ministero, e il ricorso a “tavoli tecnici permanenti” potrebbe avvenire solo nel rispetto delle norme che ne disciplinano le funzioni, senza peraltro che tali collegi di consultazione assumano carattere strutturale. La soppressione delle indicate figure non è legata tanto all’obiettivo di risparmio di spesa, quanto a un recupero di efficienza, evitando la moltiplicazione delle figure soggettive all’interno di un plesso organizzativo.
P.Q.M. Dispone l’istruttoria di cui in motivazione, sospendendo l’emanazione del parere all’esito dell’adempimento. L’ESTENSORE Francesco Bellomo IL SEGRETARIO Licia Grassucci IL PRESIDENTE Giuseppe Barbagallo
Giunta Esecutiva ANESV Direttiva Bolkestein, accordi assicurativi e sviluppo associativo: questi i temi trattati nel corso della riunione della Giunta esecutiva del 5 giugno scorso. In avvio di riunione è stato commentato il parere richiesto ad uno studio legale, sull’applicabilità della direttiva Bolkestein alle modalità di concessione delle aree dello spettacolo viaggiante. Il problema preoccupa fortemente gli esercenti che occupano suolo pubblico, con concessioni temporanee o pluriennali. Si è deliberato di agire su due fronti, richiedendo la collaborazione di parlamentari italiani nel parlamento europeo, ed attraverso l’ANCI, per adottare un’intesa che confermi la tutela dei diritti acquisiti. E’ stata quindi affidata al vicepresidente Mannello la delega per i rapporti con ANCI ed al consigliere delegato Amato l’attivazione dei canali per il coinvolgimento dei parlamentari europei. Nel corso della riunione è stato anche riferito dell’incontro con il Viceministro dell’interno, Sen. Bubbico, nel corso del quale si è trattato il tema della professionalizzazione degli esercenti per l’accesso all’attività e delle competenze delle commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo. Si è quindi commentata la formalizzazione della costituzione di Parchi permanenti Italiani, quale sezione dell’ANESV, e l’adesione a Federturismo Confindustria. Alcune tematiche che riguardano i rapporti con l’AGIS, i servizi ai soci, come le convenzioni assicurative ed il tesseramento, sono stati oggetto di valutazioni e proposte, per il resto della riunione. www.anesv.it 29
In vigore le modifiche al decreto 81 del nuovo decreto legge “del fare” Il “decreto del fare” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le modifiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono entrate in vigore il 22 giugno 2013. Le modifiche al DUVRI, al DURC, al POS, alla valutazione dei rischi e alla formazione.
ella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno. Il decreto-legge, al di là delle previste disposizioni per rilancio dell’economia, contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Adempimenti che inizialmente si pensava fossero inseriti nel disegno di legge in materia di semplificazioni - approvato il 19 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri - e successivamente discussi ed eventualmente modificati e perfezionati in sede parlamentare. È stata invece scelta la via del decreto-legge e i nuovi adempimenti sono già entrati in vigore (anche se in molti casi sono richiesti “decreti attuativi” e intese in sede di Conferenza Stato-Regioni per la piena applicazione). Sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (il 22 giugno 2013) e dovranno poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza. È evidente che un’entrata in vigore così repentina, non può che creare un po’ di confusione iniziale nelle aziende, tra i vari attori della sicurezza e tra gli stessi enti ispettivi. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza ripercorrendo e presentando una breve, non esauriente, analisi del contenuto del decreto legge “del fare” in materia di lavoro e sicurezza.
Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro L’interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio. Inoltre il certificato di agibilità, come indicato nel comunicato del Consiglio dei Ministri, “può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria”. Infine per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità 30 Lo spettacolo viaggiante
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contributiva (DURC) si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni. In particolare, riguardo a questo documento, il decreto-legge provvede all’eliminazione, all’articolo 13 bis, co. 5, del d.l. n. 52/2012, dell’esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006: questo al fine di consentire l’applicazione della procedura ‘compensativa’ anche ai DURC che sono rilasciati nell’ambito delle procedure di appalto pubblico e nell’ambito degli appalti privati in edilizia. Viene inoltre previsto che le stazioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità. Altre novità (art. 32, DL 69/2013) riguardano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l’intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. Inoltre niente DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. In questo caso per uominigiorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Sempre l’art. 32 del DL 69/2013 aggiunge all’articolo 29 del Testo Unico (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) un comma 6-ter dove si indica che l’eventuale futuro decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizza-
re le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell’articolo”. Altra semplificazione riguarda poi, per i cantieri temporanei e mobili, la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. Infatti al capo I del titolo IV del D.Lgs. 81/2008, è aggiunto il seguente articolo: Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi. Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni. O ancora l’inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico pericoloso. Sempre relativa a notifiche, la modifica dell’articolo 67 del Decreto 81: in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio. Il datore di lavoro effettua tale comunicazione nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. www.anesv.it 31
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. L’obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Un comma similare si aggiunge all’articolo 37 in merito alla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Infine ci soffermiamo su alcune modifiche, contenute nell’articolo 35 del decreto legge, all’articolo 3 del decreto legislativo 81/2008.
Altre notifiche “semplificate” riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro. Viene infatti aggiunto il seguente comma: “13-bis. - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e È abrogato l’articolo 54 del DPR 1124/65 (“Testo unico del Ministro della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di la Commissione consultiva permanente per la salute conseguenza è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del presente nel termine di due giorni di dare notizia all’autorità loca- decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo le di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla più di tre giorni. normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro È inoltre sostituito l’articolo 56 del DPR 1124/65 elimi- e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e nando l’obbligo per l’autorità di pubblica sicurezza, per 41 del presente decreto, sono definite misure di semogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità plificazione degli adempimenti relativi all’informazione, superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presendenuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto te decreto applicabili alle prestazioni che implicano una l’infortunio. Denuncia che permette al Pretore di accerta- permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non re le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio e la causa superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solae la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali de- re di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee ficienze di misure di igiene e di prevenzione. attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anAltro cambiamento rilevante riguarda invece l’amplia- no solare in corso”. Dunque una riduzione degli adempimento delle attività a cui non si applicano più le dispo- menti, richiesti dal Testo Unico, in materia di formazione e sizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei sorveglianza sanitaria con l’intento di evitare la ripetiziocantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il ne di adempimenti già posti in essere da uno stesso o da comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni altri datori di lavoro. Ad esempio riguardo alla necessità non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per non è superiore ai dieci uomini/giorno, finalizzati alla rea- ogni prestazione lavorativa o a quella, quando previsto, di lizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi. ripetere l’attività di formazione perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è muQueste invece alcune semplificazioni in merito alla for- tato. Sicuramente il decreto o future circolari dovranno mazione alla sicurezza e alla sorveglianza sanitaria. tuttavia meglio specificare termini troppo generici come In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi for- “idonee attestazioni” o, comunque, tener conto che una mativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la non ripetizione della formazione può aver senso solo per possibilità di riconoscere crediti formativi. Ad esempio attività che hanno lo stesso profilo di rischio. dopo il comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 si aggiunge il comma 5bis: “in tutti casi di formazione e agTiziano Menduto giornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in (fonte: Puntosicuro.it) 32 Lo spettacolo viaggiante
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“Una giostra per tutti” “Una giostra per tutti”, questo l’ambizioso obiettivo che ha caratterizzato le due giornate di approfondimento sulla fruizione delle attrazioni da parte di persone con esigenze speciali. L’11 ed il 12 giugno si sono incontrati a Minitalia Leolandia medici, progettisti e collaudatori di attrazioni, ragazzi con sindrome di Down o tetraplegie, per valutare come garantire inclusione sociale e sicurezza.
ella prima giornata si sono svolti test nei quali due gruppi di 40 ragazzi, con sindrome di Down, ed altrettanti normodotati, sono stati osservati nell’utilizzare alcune attrazioni e sottoposti ad alcuni test clinici prima e dopo i giri in giostra. Una giornata impegnativa, nel corso della quale è stata verificata l’accessibilità delle attrazioni e sono stati monitorati i comportamenti degli utilizzatori. Il giorno successivo si è invece tenuta una sessione di studio, alla presenza dei più autorevoli esperti di sicurezza dei parchi di divertimento di gruppi internazionali, quali Universal Studios e Merlin, oltre a professionisti provenienti dalle maggiori strutture italiane, progettisti di attrazioni e collaudatori, tra i quali tecnici ADISP UK e TUV tedeschi ed italiani. Molto qualificato anche il gruppo di scienziati, con rappresentanti dell’Istituto Superiore di Sanità, neurologi, psichiatri ed esperti di psicomotricità. Erano infine presenti esperti di diritto civile e penale, specializzati nel campo della responsabilità civile e penale nel settore dei parchi di divertimento, oltre a rappresentanti delle Associazioni ANCASVI, ANESV e Coordown. Un evento, quello di Bergamo, che ha preso avvio dal Progetto C+1 e dalla sensibilità della Provincia di Reggio Emilia e delle imprese costruttrici di attarzioni. Il seminario, condotto da Massimiliano Freddi, Direttore di Minitalia Leolandia, è stato introdotto da Antonio Monaco, Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, presso il cui Polo Didattico di Dalmine si è svolta la giornata di studio, 36 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
il quale ha ricordato l’impegno del corpo nell’assicurare la sicurezza dei parchi di divertimento ed il contributo per gli aspetti tecnici nella elaborazione delle norme di riferimento. Francesca Cirulli, dell’Istituto Superiore di Sanità, ha quindi sottolineato la necessità di trattare il tema delle diverse abilità “spostando il focus da quello che manca a quello che c’è”, con un approccio finalizzato ad evidenziare ciò che si sa fare. Per coniugare accessibilità e sicurezza - ha evidenziato la dottoressa - serve innanzi tutto maggiore conoscenza, per poter valutare i reali fattori di rischio, superando luoghi comuni non supportati scientificamente. E’ seguito l’intervento di Massimiliano Freddi, che ha invece sottolineato le diverse accezioni del termine “accessibilità”, declinato nei concetti di raggiungibilità, prezzo adeguato, corretta informazione e superamento delle barriere. “La possibilità di farsi male – ha sottolineato il direttore di Minitalia Leolandia citando dati IAAPA – è di 1 su24 milioni, e questo dato va adeguatamente pubblicizzato”. La sicurezza, ha sottolineato Freddi, è composta dai concetti anglosassoni di safety e security, e se i visitatori dei parchi sono portati al ritenere che “fare scenate è divertente”, bisogna far in modo che i comportamenti sulle attrazioni siano orientati da informazioni corrette e puntuali. Ha poi preso la parola Gianni Chiari, collaudatore, collaboratore dell’ANCASVI ed organizzatore dell’evento, il quale ha segnalato che bisogna approfondire gli aspetti di responsabilità “dei costruttori? Dei gestori?”, del concetto di “accompagnatore” ed entrare nel merito del concetto anglosassone di ALARP (acronimo di “as low as reasonably practicable”, secondo il quale il rischio residuo deve essere quello più basso ragionevolmente possibile). Nel suo intervento Anna Contardi, esponente del Coordown, coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down, ha quindi posto l’accento sulla evoluzione lessicale, passando dal temine “handicappati a disabili, fino a diversamente abili”, che è stata generata da un nuovo atteggiamento della società italiana, confermato dagli ottimi risultati dell’inclusione scolastica. “L’aspettativa di vita di queste persone è 62 anni, - ha rilevato la relatrice - e la maggior parte di loro è attualmente maggiorenne”. Il percorso compiuto nella mentalità delle persone deve evolversi, passando dal ritenere la persona “dipendente da altri ad il più indipendente possibile”. Anna Contardi ha quindi evidenziato tre problemi nella relazione con le strutture del divertimento: l’atteggiamento escludente, in quanto i ragazzi sono somaticamente identificabili, l’”infantilizzazione”, ovvero il rite-
nerli sempre dipendenti da altri – anche se molti di loro lavorano, sono autonomi e consapevoli – e la considerazione dei genitori come di persone non obiettive né in grado di valutare le situazioni. Si è poi succeduto sul podio Stefano Vicari, neurologo dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ha ricordato gli aspetti medici della sindrome e la storia della sua classificazione da parte del dott. J. L. Down nel 1862. Quanto agli elementi più caratterizzanti – ha sostenuto il professore - può verificarsi un ritardo nello sviluppo motorio, e difficoltà nella produzione verbale. Sul piano invece dei punti di forza c’è una spiccata capacità di apprendimento implicito, ovvero nell’acquisizione di abilità sulla base dell’esperienza. Francesco Manfredi, ortopedico e fisiatra, ha trattato invece il tema delle disabilità fisiche, che sono più evidenti rispetto a quelle intellettive. Nel suo intervento è stata commentata l’esperienza del giorno precedente con ragazzi paraplegici, e mostrato un video nel quale è stata mostrata la possibilità di fruire di alcune attrazioni senza grandi difficoltà, e con vero piacere da parte dei ragazzi. E’ quindi seguito l’intervento di Antonella Piccotti, insegnante di scienze motorie - che ha effettuato i test di equilibrio nel corso della giornata a Minitalia - la quale ha commentato le modalità di integrazione nella scuola italiana. Da una prima elaborazione dei dati rilevati – ha affermato la professoressa - non si sono evidenziate variazioni tra i due gruppi di ragazzi nei rilievi effettuati prima e dopo l’utilizzo delle attrazioni. L’intervento di Giorgio Caramori, legale di grandi parchi di divertimento ed imprese costruttrici di attrazioni, ha evidenziato l’opportunità di definire i confini delle responsabilità dei gestori e dei produttori. Nella sua esperienza forense, Caramori ha segnalato di aver sempre perseguito l’obiettivo di dimostrare che è necessario rispettare le prescrizioni di produttori e gestori, dimostrando l’incidenza causale del comportamento degli utilizzatori. Anche Licia www.anesv.it 37
Giannini, legale di Minitalia Leolandia, ha commentato una figura chiave nella relazione tra parco ed ospiti con diverse abilità, quella dell’accompagnatore. L’avvocato si è anche soffermata sull’utilizzo della dichiarazione liberatoria, che deve essere interpretata come “atto di scienza”, ovvero dichiarazione di conoscenza di informazioni e fatti giuridicamente rilevanti, la quale sarà sottoscritta dall’accompagnatore del ragazzo minorenne “in correttezza e buona fede”. Si è quindi succeduto Thomas Sheehan, legale americano, il quale ha spiegato che negli Stati Uniti una norma del ’99 impone di rendere accessibili i luoghi pubblici a tutte le persone. Il legale ha segnalato che sono state predisposte delle linee guida, la cui applicazione ha portato ad individuare specifiche soluzioni, quali i tornelli da 150 cm, veicoli nelle attrazioni con caratteristiche adeguate, accorgimenti per trasferire persone diversamente abili. Anche l’organismo ASTM, ente di normazione statunitense, sta focalizzando l’attenzione sulla figura dell’accompagnatore. Infine Stefano Zanut, funzionario dei Vigili del Fuoco di Pordenone, ha segnalato che una circolare del 2002 ha stabilito linee comportamentali per la valutazione dei rischi riguardo alle persone diversamente abili, attraverso misure preventive, impiantistiche e gestionali. E’ stato poi emanato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco sul “Soccorso alle persone disabili, indicazioni per la gestione dell’emergenza”. Zanut ha poi presentato un video nel quale alcuni ragazzi autistici hanno partecipato ad una esercitazione con i Vigili del Fuoco, simulando un’emergenza.
Il Progetto “Una giostra per tutti” Il progetto pilota Una giostra per tutti è il punto di partenza per affrontare il problema dell’accessibilità ai parchi di divertimento da parte delle persone diversamente abili da un punto di vista scientifico e tecnico, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. Scopo finale del progetto è l’elaborazione, prevista per l’autunno 2014, di Linee Guida condivisibili a livello nazionale e internazionale in modo che alle persone con speciali necessità sia garantito l’accesso alle attrazioni dei parchi di divertimento senza particolari problemi, in modo sicuro e con il massimo grado di autonomia possibile. A guidare il progetto secondo una specifica metodologia di studio e a garantirne la valenza, sia scientifica che tecnica, tre diversi Comitati: uno medico-scienti38 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
fico, composta da neuropsichiatri infantili, ricercatori nel campo delle neuroscienze, psichiatri, ortopedici e fisiatri, esperti di scienze motorie e sportive; uno giuridico-legale, composto da avvocati e magistrati esperti del settore, e uno con funzione consultive, composto da esperti con differenti specificità per fornire collaborazione e consulenza sul progetto, ciascuno per il proprio settore di riferimento. Fra loro anche i rappresentanti dei parchi di divertimento e delle associazioni di familiari delle persone con disabilità.
I test scientifici a Minitalia Leolandia A Minitalia Leolandia (BG) sono stati realizzati i primi test con persone con disabilità intellettiva, per “misurare” da un punto di vista scientifico la loro risposta alla fruizione delle diverse tipologie di attrazioni. A essere sottoposto alle prove è stato un gruppo di 35 ragazzi con sindrome di Down, di età compresa fra i 10 e i 18 anni, e relativo gruppo di controllo composto da altrettanti ragazzi normodotati. Suddivisi in piccoli gruppi i ragazzi hanno potuto sperimentare tre attrazioni via via più “adrenaliniche”: Bici da Vinci, Trinchetto e Rapide di Leonardo. Con ciascuno di loro, prima e dopo essere saliti sull’attrazione e averla sperimentata, qualificati esperti hanno svolto test di equilibrio, osservazione comportamentale e rilevazione del cortisolo salivare. A conclusione della giornata dei test si sono svolte anche due simulazioni di evacuazione dalle attrazioni, sotto lo sguardo attento dei molti esperti internazionali presenti e con la supervisione dei Vigili del Fuoco pronti per ogni evenienza. Il progetto può contare sulla collaborazione e il patrocinio di: Istituto Superiore di Sanità, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, ANCASVI - Associazione Nazionale Costruttori Attrezzature Spettacoli Viaggianti, ANESV – AGIS Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti, Consorzio C.A.S.A., Consorzio Fun Italian Export, COORDOWN - Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con sindrome di Down, EAASI - European Association Amusement Supplier Industry, IAAPA Europe - International Association of Amusement Parks and Attractions, Pianeta Down, Parco MinitaliaLeolandia, ParcoMiragica, Università degli Studi di Perugia, CNA Servizio Estero, Vigili del Fuoco, Village for All. Presente in forze l’industria italiana dei Costruttori di attrazioni, con capofila Preston & Barbieri Srl e A. Zamperla SpA nel supportare fortemente il progetto. Non
hanno fatto mancare il loro supporto la Dotto Trains, Neuroscienza presso la Stanford University, Stanford Fabbri Group, 3B Bertazzon, I.E. Park e Technical Park. Ca, USA, è attualmente Primo Ricercatore Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienza presso l’Istituto Superiore di Sanità. Gli abstract delle relazioni ACCESSIBILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ NELLA SOCIE- IL PARCO DEI DIVERTIMENTI: SICUREZZA, DISPONITÀ ATTUALE (F. CIRULLI) BILITÀ, ACCESSIBILITÀ (M. FREDDI)
Negli ultimi anni si è accresciuta la consapevolezza che barriere fisiche e/o sociali possano contribuire a creare o ad accrescere le disabilità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Report on Disability, 2011) sottolinea come una maggiore consapevolezza e una sfida alle attitudini negative (linguaggio, stereotipi, stigma) rappresentino il primo passo nella creazione di ambienti accessibili e siano alla base di una cultura dell’integrazione. L’accesso a strutture pubbliche e commerciali è uno dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili e, nel contesto della disabilità infantile, di particolare rilievo è l’accessibilità a strutture ricreative, quali i parchi di divertimento. Coniugare il diritto a non veder discriminati gli ospiti con disabilità con gli aspetti di responsabilità e tutela dell’incolumità di tutti gli utenti, è possibile attraverso l’individuazione delle abilità necessarie per l’accesso alle attrazioni e la conoscenza delle abilità/disabilità riferibili a una particolare patologia. È dunque necessario affrontare in maniera sistematica e corretta, sia dal punto di vista scientifico che da quello tecnico, tali problematiche con lo scopo di migliorare l’accessibilità ai parchi di divertimento, per una piena e consapevole fruibilità nel rispetto dei diritti delle persone diversamente abili, delle norme di sicurezza e della legislazione vigente. Fine ultimo è evitare episodi di discriminazione e stigma nei confronti di soggetti con disabilità tanto di tipo fisico che psichico, specialmente quando portano all’esclusione da attività ludico-ricreative e socializzanti, particolarmente importanti in questa categoria di persone.
Per la prima volta in Italia si apre un tavolo di lavoro che affronta il tema dell’accessibilità dei parchi di divertimento per le persone con disabilità fisica o mentale. Ad oggi in Italia ogni parco affronta questa tematica in modo autonomo. La riflessione, per chi gestisce un parco di divertimenti, parte da un assunto imprescindibile: la sicurezza dell’ospite viene prima di tutto. A questo proposito, ciò che sappiamo in materia di accessibilità delle attrazioni è quello che ci dice il costruttore: ci sono parametri oggettivi (ad es. l’altezza) che limitano l’accesso alle attrazioni a una parte di ospiti garantendo la loro incolumità. Il gestore però può scegliere di vincolare l’uso dell’attrazione anche sulla base di altre considerazioni. La disabilità mentale disorienta i gestori perché ogni caso è diverso dall’altro e si presume che alcune sollecitazioni possano provocare disagio alle persone con particolare sensibilità. Quanto di ciò che condiziona la nostra disponibilità è dovuto a pregiudizio? E se fino ad oggi avessimo usato un approccio sbagliato? L’obiettivo per i parchi del futuro è di conquistare una maggiore conoscenza che, unita a ciò che abbiamo verificato empiricamente, generi nuove linee guida da seguire per consentire l’accesso alle attrazioni a quante più persone possibili senza discriminazioni e in piena sicurezza.
Francesca CIRULLI, Laureata in Scienze Biologiche, Massimiliano Freddi, Direttore MinitaliaLeolandia, BerMaster in Scienze Biologiche e Dottorato di ricerca in gamo, Italia. www.anesv.it 39
ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA IL PUNTO DI VISTA DELLE FAMIGLIE (A. CONTARDI) DEI COSTRUTTORI (G. CHIARI)
I costruttori sono spesso indicati dai parchi come la fonte della limitazione dell’accessibilità alle attrazioni. Si deve essere consapevoli che non tutte le persone possono utilizzare tutte le attrazioni, questo vale per qualsiasi persona, indipendentemente dalle sue speciali esigenze o meno. Come costruttori in Italia abbiamo sviluppato in collaborazione con i Parchi e le Associazioni delle persone con esigenze speciali un’esperienza importante denominata protocollo “C+1 Entertainment”, che ha portato a una prassi operativa volontaria al fine di consentire alle persone con Sindrome di Down un utilizzo informato e consapevole delle attrazioni nei parchi di divertimento. Questa fondamentale esperienza ha evidenziato quanto difficile e complesso sia il problema dell’accessibilità dal punto di vista tecnico, giuridico e ancor più importante umano. Allo stesso tempo ci si è resi conto di quanto sia possibile fare per migliorare l’attuale situazione lavorando assieme, condividendo esperienze, procedure e buone prassi. Un lavoro lungo e complesso che porterà nel medio termine a una maggior fruibilità delle attrazioni e dei parchi, nel rispetto degli alti livelli di sicurezza che il settore ha sempre avuto. Gianni CHIARI, Segretario operativo dell’EAASI, European Association of Amusement Supplier Industry, membro del gruppo di lavoro Giostre presso l’UNI,dal 1989 membro italiano nel comitato tecnico europeo CEN/TC 152, che ha preparato la norma tecnica EN 13814:2004 “Fairground and amusement park machinery and structures - Safety”. Dal 2010 membro ISO/ TC 254 “Safety of Amusement Rides and Amusement Devices”. 40 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
Negli ultimi anni molte cose sono cambiate tra le persone con sindrome di Down: si è allungata l’aspettativa di vita e sono sempre più numerosi gli adulti la cui presenza supera in Italia di gran lunga quella dei minori. L’esperienza dell’inclusione ha inoltre portato queste persone ad essere presenti in ogni luogo di vita. Tali cambiamenti hanno creato nuovi luoghi di incontro con le persone con sdD: dalla scuola ai luoghi di lavoro, dagli ambulatori medici ai luoghi di divertimento, dai mercati alle strutture sportive. Il tempo libero è diventato per loro come per tutti uno spazio importante nella vita : tempo per divertirsi, per fare esperienze nuove e nuovi incontri. Negli ultimi anni la cronaca ha portato alla luce però fenomeni di esclusione dalla partecipazione ai giochi per tutti in alcuni grandi Parchi di divertimento giustificati da “problemi di sicurezza”. Questo ha messo in evidenza: - un atteggiamento escludente che legge queste persone in modo uniforme solo attraverso la sindrome e la facile identificazione attraverso l’aspetto somatico. - un atteggiamento che li vede sempre “incapaci” e che tende ad “infantilizzarli” e a ritenerli sempre dipendenti da altri. - un atteggiamento che vede i genitori come incapaci di valutare la situazione, valutandoli, in quanto genitori di un disabile, genitori disabili. Per questo appare importante un lavoro di chiarificazione e di informazione/formazione del personale dei parchi e un rinnovamento del sistema di sicurezza in tal senso. Tutto ciò anche in applicazione della Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità (artt.9 e 30). Anna CONTARDI, Assistente sociale ed esperta su aspetti legati all’educazione delle persone con disabilità intellettiva e coordinatrice dell’Associazione Italiana Persone Down a Roma dove opera fin dal 1981. È vi-
cepresidente della European Down Syndrome Associa- Infantile, Dirigente Servizio Neuropsichiatria Infantile tion. Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma. LA SINDROME DI DOWN (S. VICARI)
ACCESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ DELLE ATTRAZIONI: CONSIDERAZIONI SULLA DISABILITÀ FISICA (F. MANFREDI)
La sindrome di Down è la anormalità dei cromosomi più diffusa nel genere umano. È stata identificata come trisomia del cromosoma 21 dal dott. Jérôme Lejeune nel 1959 ed è tipicamente associata ad un ritardo delle abilità cognitive, nella crescita fisica e a un particolare insieme di caratteristiche fisiche e dimorfismi facciali. La maggior parte delle persone con sdD presentano una disabilità intellettiva che va dal grado medio (IQ 50–70) a quello moderato (IQ 35–50) e mostrano un profilo cognitivo disomogeneo. Solitamente le persone con sdD hanno un ritardo nello sviluppo del linguaggio, con differenze tra le capacità di comprensione e di espressione linguistica. Mostrano difficoltà fino-motorie e le abilità grosso-motorie possono variare. Sono inoltre presenti difficoltà nella memoria a breve termine verbale e nella memoria a lungo termine esplicita, mentre le abilità visuo-spaziali e di memoria implicita sono relativamente preservate. Anche lo sviluppo delle abilità di adattamento non è semplicemente rallentato ma presenta un profilo specifico che è caratterizzato da relativi punti di forza nelle capacità di socializzazione e nelle abilità quotidiane e punti di debolezza nelle capacità di comunicazione e nelle abilità motorie. Alcune persone con sdD tuttavia riescono a concludere l’educazione superiore e a svolgere lavori retribuiti. Sebbene le persone con sdD abbiano una probabilità superiore alla popolazione normale di sviluppare una psicopatologia, tale rischio è comunque inferiore a quello di altre popolazioni con disabilità intellettiva. I percorsi educativi e di riabilitazione specifici sono quindi fondamentali per le persone con sdD e possono migliorare significativamente la loro qualità di vita.
Lo studio ha l’obiettivo di comprendere in che modo persone con disabilità fisica possano accedere alle attrazioni nei parchi giochi, cercando di non precludere nessuno né per età, né per patologia. Fra le persone con disabilità fisica che accedono ai parchi giochi, i bambini e adolescenti affetti da esisti di Paralisi Cerebrali Infantili rappresentano il maggior numero di frequentatori reali o potenziali. Infatti, persone affette da altre disabilità, come per esempio lesioni midollari (para o tetraplegia) o amputazioni, rappresentano un numero inferiore di utenza in quanto sono patologie che colpiscono prevalentemente persone in età più adulta (incidenti stradali, infortuni sul lavoro). Fra le disabilità fisiche dobbiamo considerare anche quelle causate da malattie genetiche che possono comportare grave fragilità ossea (es. osteogenesi imperfetta), grave lassità legamentosa oppure l’instabilità atlanto-assiale del rachide cervicale. Quest’ultima condizione è talvolta presente nelle persone affette da Sindrome di Down e può rappresentare un importante pericolo per la salute. Lo studio, per il momento, ha ritenuto privilegiare l’attenzione sulle Paralisi Cerebrali Infantili (PCI), in quanto racchiudono spesso espressività, variabilità e complicanze molto comuni a tante altre disabilità. Infatti, nelle PCI abbiamo diversi quadri clinici (emiparesi, paraparesi, tetraparesi), deficit posturali del capo e del tronco, complicanze ortopediche (lussazioni delle anche, scoliosi, fratture patologiche, ecc.), complicanze neurologiche (epilessia, disturbi dell’equilibrio, ipertonie, distonie, ecc.), tutte condizioni che possiamo trovare anche in tante altre patologie o come esiti di traumatismi. Dalle osservazioni effettuate emergono alcune consiStefano VICARI, Medico specialista in Neuropsichiatria derazioni. www.anesv.it 41
Dal punto di vista dell’attrazione bisogna considerare: 1) La sicurezza intesa sia come “condizione che non deve produrre un danno alla persona” sia come possibilità di “fuga ed evacuazione” in caso di emergenza. 2) Insulti meccanici e spostamenti vettoriali che possano danneggiare l’apparato osteo articolare o sollecitare negativamente il sistema nervoso già compromesso. 3) Produzione di emozioni positive (es. anche il piacere può essere causa scatenante di reazioni inaspettate in utenti affetti da patologie neurologiche). 4) Produzione di emozioni ansiogene che possano creare paure eccessive e crisi di panico. Queste condizioni sono fortemente variabili ed estremamente soggettive anche in un qualsiasi campione di popolazione in condizioni di normalità. Dal punto di vista delle persone con disabilità dobbiamo considerare diversi fattori fra cui: 1) L’età e lo stato generale di salute a prescindere dalla disabilità (es. cardiopatie). 2) La risposta posturale alle sollecitazioni (es. bambini con spasticità e con distonie). 3) La risposta neurologica alle stimolazioni/sollecitazioni (es. luci psichedeliche stimolano alcuni tipi di crisi epilettiche). 4) La capacità di non mantenere una posizione (es. esiti di fratture della colonna vertebrale). 5) La possibilità di ancoraggio e contenzione in sicurezza per persone con assenza di arti (per natura congenita o traumatica). È importante considerare anche l’ancoraggio e la stabilizzazione delle protesi che potrebbero staccarsi dal moncone per le sollecitazioni. 6) L’accessibilità e la possibilità di posizionare nel modo più sicuro persone che non controllano adeguatamente parti del corpo (es. l’instabilità del controllo capo-tronco nelle Paralisi Cerebrali Infantili può essere contenuta da appositi cuscini posturali). 7) Il rischio di creare complicanze in situazioni patologiche non stabilizzate (es. rifratture in persone con fratture patologiche). Se incrociamo le variabili avremo una serie di condizioni apparentemente difficilmente gestibili all’interno dei parchi. Questo studio vorrà mettere in atto delle linee guida semplici e, tenendo presente i diversi fattori, farà in modo di essere leggibile e fruibile nella quotidianità. Francesco MANFREDI, medico, specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina Fisica e Riabilitazione. È esperto nella diagnosi e trattamento di disabilità infantili con particolare attenzione alle pluridisabilità e alle patologie associate a spasticità. Presidente del 42 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
Consorzio Attività Specialistiche per le diverse Abilità (C.A.S.A.) Onlus. ACCESSIBILITÀ AI PARCHI DI DIVERTIMENTO PER OSPITI CON PARTICOLARI NECESSITÀ - IL PROGETTO PILOTA (S. CERINO)
Negli ultimi anni le statistiche, per quanto non ufficiali, hanno evidenziato il verificarsi di incidenti nei parchi di divertimento, che, in considerazione di ciò, vengono ritenuti luoghi potenzialmente pericolosi. Nello stesso tempo sono aumentati anche gli episodi di discriminazione nei confronti di ospiti con particolari necessità. Il presente progetto vuole appunto fronteggiare questi problemi, dal punto di vista scientifico e da quello tecnico, con lo scopo finale di arrivare a redigere delle Linee Guida, condivisibili sia a livello nazionale che internazionale, in modo tale da consentire agli ospiti con particolari necessità di poter utilizzare le attrazioni dei parchi, senza problemi, discriminazioni, in sicurezza e con la maggior autonomia possibile. Il progetto verrà presentato nelle sue linee principali, metodologia, convegni futuri con particolare riguardo verso i test effettuati su persone con Sindrome di Down. La metodologia riguarderà: - Analisi quantitativa dell’utenza costituita da persone disabili nei parchi - Analisi delle difficoltà più importanti riscontrate nei parchi - Test clinici relativi a persone con disabilità fisica, mentale e al gruppo di controllo Si discuteranno alcuni dei risultati preliminari, la revisione della letteratura scientifica effettuata e le osservazioni informali compiute durante la giornata dei test dell’11 giugno, in modo da poterli già condividere con gli esperti presenti mente i dati finali e la loro relativa elaborazione statistica saranno pubblicati il prossimo anno, in concomitanza con il meeting di chiusura del progetto.
Stefania CERINO, medico, specialista in Psichiatria e Criminologia Clinica, già Dirigente I livello DSM ASL NA1, si occupa da molti anni di disabilità e riabilitazione psichiatrica, con particolare riferimento agli ambiti della psicologia del profondo.
L’educazione motoria deve essere organizzata per promuovere la formazione di ogni singolo soggetto in quanto persona, favorendo il processo di apprendimento, così che diventi protagonista attivo consapevole della crescita e formazione della propria personalità.
EDUCAZIONE MOTORIA COME MODALITÀ DI INTE- Antonella PICCOTTI, Diplomata ISEF Perugia, laureata in GRAZIONE SOCIALE (A. PICCOTTI) Pedagogia, con Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento agli alunni portatori di handicap, è attualmente Coordinatore di Cattedra e Docente del Corso “Metodologia e Tecniche dagli Sport Individuali” per il Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia. IL GESTORE DEI PARCHI DIVERTIMENTO NEL CONFRONTO TRA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E I DIRITTI DEGLI OSPITI CON ESIGENZE SPECIALI. PARTICOLARI RIFERIMENTI ALLA FIGURA DELL’ACCOMPAGNATORE (L. GIANNINI) Il dibattito sull’educazione e sull’integrazione sociale delle persone con disabilità è stato da sempre caratterizzato da una notevole vivacità. L’integrazione non è un concetto peculiare della disabilità, ma è un processo che coinvolge ogni individuo, ogni volta che questi è inserito in un ambiente sociale; viene intesa quindi come acquisizione di un ruolo funzionale alla vita del gruppo di appartenenza, nel quale ci si riconosce e si viene riconosciuti dagli altri. Si tratta di processo dinamico, in continua evoluzione. Per raggiungere il successo del processo è necessario conoscere e riconoscere i bisogni speciali di tutti i componenti del gruppo e individuare le potenzialità e i bisogni del soggetto disabile. EDUCAZIONE MOTORIA E DISABILITÀ: Come sancito dalla Carta Europea dello Sport e dal Codice di Etica Sportiva l’educazione motoria dovrebbe costituire un canale preferenziale attraverso il quale l’individuo può affermarsi e valorizzarsi. L’attività motoria e sportiva per un’integrazione di qualità. Le esperienze motorie del bambino vissute con il corpo e attraverso il corpo, sono importanti perché permettono lo sviluppo di quei meccanismi che gli permettono di accedere ai vari stadi di sviluppo mentale. L’attività motoria ha, infatti, la grande capacità di essere un vero motore di supporto al sistema cognitivo, sia nei meccanismi della memoria, che nell’organizzazione dei processi logici, contribuendo alla costruzione della personalità e al suo modo di relazionarsi dinamicamente con il mondo, attraverso atteggiamenti, modi e forme abilitative.
In virtù di quanto stabilito dal Cd. Codice del Turismo (D. Lgs. 79/2011) viene considerato discriminatorio l’impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali ed intellettive di fruire dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità. Il gestore del parco di divertimenti si trova nella situazione di dover applicare la normativa cogente in materia di sicurezza e di prescrizioni dettate dai costruttori delle attrazioni e dagli altri enti preposti ed al contempo di garantire i diritti degli ospiti con esigenze speciali, nel rispetto di quanto stabilito dal summenzionato Codice del Turismo. Nell’alveo del percorso intrapreso con il Protocollo C+1 e nel tentativo, in attesa di una legislazione specifica, del “miglior accomodamento ragionevole”, così come definito ex L.18/2009, fondamentale appare la figura dell’accompagnatore. www.anesv.it 43
L’accompagnatore, adulto e maggiorenne, potrà essere di valido supporto per consentire all’ospite con esigenze speciali, in qualità altresì di responsabile di quest’ultimo, la fruibilità delle attrazioni, una volta edotto sulle prescrizioni e/o limitazioni relative alla sicurezza delle attrazioni medesime. A tal fine è necessario che venga rilasciata dall’accompagnatore un’espressa dichiarazione che fornisca al gestore, manlevandolo, una valutazione della disabilità, la quale non potrà in alcun caso essere posta in capo a quest’ultimo.
giuridiche tipiche, come il danno causato da “cose in custodia” o il danno derivante dall’esercizio di “attività pericolose”: queste interpretazioni si affiancano ai criteri generali di individuazione della responsabilità, rispetto ai quali si deve anche considerare la condotta delle persone del pubblico, che a volte risulta non conforme alle prescrizioni di impiego e di fruizione delle attrazioni date dai costruttori di attrazioni e dai gestori dei parchi. L’intervento ha lo scopo di illustrare lo stato normativo e giurisprudenziale nazionale riguardante questi argomenti.
Licia GIANNINI, Avvocato. Giorgio CARAMORI, Avvocato. SICUREZZA DELLE ATTRAZIONI PER PARCHI DI DIVERTIMENTO: LE RESPONSABILITÀ DEL COSTRUT- LA STORIA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL’ACTORE, DEL GESTORE E I COMPORTAMENTI DEL PUB- CESSIBILITÀ AI PARCHI DI DIVERTIMENTO NEGLI BLICO (G. CARAMORI) USA (T. SHEEHAN)
La gestione della sicurezza nei parchi di divertimento è un tema molto complesso, in quanto riguarda aspetti di rilevanza interna (inerenti alla tutela degli operatori), che sono anche oggetto di norme giuridiche in materia di salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni, e, in particolare, aspetti di rilevanza esterna, inerenti alla sicurezza del pubblico, materia rilevante sotto il profilo giuridico, per molti aspetti. Norme giuridiche nazionali e di derivazione comunitaria (direttive in materia di sicurezza generale dei prodotti e di responsabilità per danni causati da difetti del prodotto), sanciscono obblighi e responsabilità specifiche, in primo luogo, per i fabbricanti di attrazioni e giochi; altre norme stabiliscono i criteri di valutazione delle responsabilità del gestore del parco e hanno rilevanza sia penale che civile; infine ulteriori prescrizioni sono date in materia di “protezione del consumatore” dal Codice del Consumo. La giurisprudenza ha variamente configurato la responsabilità del gestore con riferimento a fattispecie 44 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
Tom Sheehan è un avvocato statunitense con formazione tecnica, che lavora in tutto il mondo come consulente dei più importanti parchi di divertimento e come rappresentante legale dei costruttori. Da tempo si occupa delle creazione di una regolamentazione relativa all’accessibilità dei parchi negli USA. In questa presentazione parlerà della storia dell’ADA (Americans with Disabilities) e dello sforzo dell’industria nello studiare progetti e metodi – legalmente accettabili – che possano migliorare l’accessibilità ai parchi, tutelando al contempo costruttori ed utenti. Saranno presentate alcune delle soluzioni più importanti trovate che propongono giusto equilibrio tra gli aspetti dell’ emozione, essenziali per le attrazioni e il loro funzionamento, in modo tale da poter garantire l’accesso a chiunque, indipendentemente dalle proprie abilità. Tom SHEENAN, Avvocato e ingegnere, è consulente legale dei costruttori dei più importanti parchi di divertimento e si occupa da anni di studi sull’accessibilità e regolamentazione della stessa negli Stati Uniti.
LA SICUREZZA DELLE PERSONE DISABILI TRA PRE- prevenzione incendi che della gestione del soccorso, VENZIONE E SOCCORSO: IL CONTRIBUTO DEI VIGILI indirizzate non solo a chi si occupa di progettare e/o DEL FUOCO (S. ZANUT) costruire opere, ma anche a chi può essere chiamato a svolgere specifici compiti in situazioni di emergenza, dai vigili del fuoco alle squadre aziendali. Tali attività risultano peraltro in linea con i contenuti della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita dall’Italia nel 2007, nel cui ambito viene richiamata la necessità che gli Stati adottino “tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le La centralità delle persone è da sempre una prero- emergenze umanitarie e le catastrofi naturali” . gativa del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, affrontata Più recentemente questi aspetti sono stati anche insesia con attività di normazione che di pianificazione del riti nell’ambito dei percorsi di formazione dei vigili del soccorso. Nel caso particolare delle persone disabili la fuoco, una condizione che incrementerà l’efficacia del stessa attenzione si è manifestata con l’elaborazione soccorso. di specifiche indicazioni che tengano conto delle loro Nella comunicazione saranno descritti e commentati sinspecifiche necessità, ma in un quadro organico che teticamente gli aspetti appena riassunti, a partire dalle permetta di conseguire adeguati standard di sicurezza norme tecniche di prevenzione incendi fino alle linee guiin un percorso che incrementi la sicurezza di tutti e non da sulle operazioni di soccorso in caso evento critico. attraverso piani speciali o separati tra le persone. Su tali aspetti negli ultimi 20 anni sono state elabora- Stefano ZANUT, architetto, componente del Corpo Vigili te norme tecniche e linee guida sia nel settore della del Fuoco.
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Incontro tra gli esperti sull’accessibilità ai parchi divertimento delle persone con speciali esigenze Abbiamo chiesto a Gianni Chiari, promotore dell’evento di Bergamo, di raccontarci l’esito della riunione tra gli esperti internazionali, per fare il punto sulle problematiche rappresentate dagli aspetti medici, normativi e di sicurezza. La parte conclusiva delle due giornate di Bergamo è stata riservata agli esperti internazionali che si sono incontrati il pomeriggio del 12 giugno sempre presso il Polo Didattico dei VVF. Si è trattato di una naturale prosecuzione ed approfondimento delle tante tematiche aperte e che la due giorni bergamasca ha evidenziato. Non è facile riunire nello stesso posto tante esperienze da tutto il mondo, visto la particolarità del nostro settore, ma stavolta uno dei maggiori successi è rappresentato proprio dall’aver creato questa opportunità. Che nel mondo dei parchi divertimento ci fosse grande attenzione e sensibilità al problema dell’accessibilità di persone con speciali esigenze per noi addetti al settore non è certo una novità. Lo ha dimostrato ancora una volta la partecipazione di esperti che rappresentavano praticamente tutte le realtà coinvolte: dai Costruttori ai Parchi, dalle associazioni dei consumatori a quelle delle famiglie dei diversamente abili, fino ad arrivare ai legali, agli organismi di certificazione ed alle autorità coinvolte come i Vigili del Fuoco. Tutti hanno voglia di trovare la miglior soluzione possibile, ma nessuno si deve fare illusioni che tutto sia fattibile, facile ed immediato. Se si pensa alle varie disabilità e le si incrocia con tutte le tipologie di attrazioni e situazioni possibili il problema 46 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
diventa potenzialmente ingestibile. Ed è questo uno dei motivi che ha portato il progetto “Una giostra per tutti” a partire dalle persone con Sindrome di Down e dalle disabilità fisiche. I problemi sono complessi e toccano diverse aree: – Medica / – Sicurezza / – Responsabilità / – gestione e business. Cercando di fare un’analisi sintetica delle problematiche, si deve partire necessariamente dagli aspetti medici ed aggiungerei psicologici. È indubbio che le attrazioni generano nei passeggeri delle emozioni e sensazioni che possono essere generate da parametri fisici come velocità, accelerazione, altezza, oppure legate alla tematizzazione ed effetti speciali, o dall’insieme dei due aspetti. Vengono progettate e costruite con questo scopo. Ogni passeggero reagisce a suo modo, questo vale per qualunque tipo di persona. Ma vi possono essere dei limiti imposti dal proprio fisico, dalla età, da patologie legate ad una particolare sindrome ecc.. In questi casi è necessarie prevedere una serie di precauzioni, che possono portare anche a delle limitazioni o a sconsigliare fortemente l’utilizzo dell’attrazione. Sicurezza: è sempre (o meglio dovrebbe essere) il fattore base di ogni attività. Nei parchi divertimenti ancor di più, perché nella percezione generale del pubblico non può esistere il ben che minimo rischio nei luoghi di divertimento. Se per un verso questo ci fa molto piacere, per l’altro ci crea non pochi problemi perché gli ospiti spesso si comportano in modo estremamente scorretto, pensando che comunque nulla può accadere. I livelli di sicurezza nei parchi di divertimento sono per fortuna altissimi, ma non a prova di ogni possibile comportamento che definire scorretto è un complimento. Il problema si complica ulteriormente quando è neces-
sario personalizzare i criteri di sicurezza e le precauzioni per ospiti con esigenze speciali. Il punto di partenza è una corretta e preventiva informazione da parte del parco e che l’ospite deve fare lo sforzo di comprendere pienamente. Se questa comprensione è limitata da fattori legati a patologie dell’ospite, allora ci deve essere chi assiste nella piena comprensione e nelle conseguenti decisioni. Qui si apre lo scenario sull’Accompagnatore della persona con esigenze speciali. Un problema dibattuto in tutto il mondo, il nostro mondo dei parchi divertimento. Non si può pretendere che il parco od il personale addetto possano comprendere potenzialità e limiti di una persona semplicemente guardandolo ed incontrandolo per pochi minuti. Occorre chi conosce bene la persona, compreso limiti e potenzialità. Questo vale in particolar modo sia per i bambini che per le persone con esigenze speciali. E l’Accompagnatore deve poter decidere ed assumersi la responsabilità delle sue decisioni, anche in maniera scritta. Su questo aspetto vi sono già delle procedure in atto in diversi parchi che sono molto simili tra loro, anche se sono state sviluppate separatamente ed in tempi diversi. Questo fa ben sperare che si possa arrivare ad una buona prassi internazionale in tempi ragionevolmente brevi. Vi è poi la grande problematica delle situazioni di emergenza, compresa l’evacuazione. In condizioni normali potrebbe non essere necessario un accompagnatore, ma se interviene una situazione di blocco dell’attrazione con necessità di evacuazione come la si affronta? Siamo certi che l’ospite con esigenze speciali sarà in grado di lasciare agevolmente l’attrazione. In qualche caso potrebbe la sua condizione di difficoltà accrescere i rischi per gli altri passeggeri? E se la sua patologia lo porta ad ostacolare anziché collaborare nell’evacuazione? Tutte domande semplice e logiche ma che non trovano altrettante semplici risposte, almeno ad oggi. Sulle responsabilità vi è un forte dibattito. La giurisprudenza non è affatto chiara e per molti versi la legislazione è contraddittoria. È per questo che nel progetto “Uno giostra per tutti” vi è un Board legale con un nutrito gruppo di avvocati e giudici che stanno analizzando la situazione, non solo a livello nazionale. È chiaro che i costruttori ed i parchi non possono accettare responsabilità per situazioni che non siano sotto il loro controllo e qui la cosa si complica molto. Se da un lato non si “potrebbe” limitare l’accesso a persone con esigenze speciali, vi sono condizioni oggettive che per ragioni di sicurezza portano necessariamente a queste limitazioni. I costruttori ed i parchi vorrebbe ammettere “Tutti si tutte le attrazioni”, ma questo non è possibile come non è possibile fare tutto nella vita normale. Se però si lavora assieme, come i test di Bergamo hanno dimostrato, la situazione può migliorare e molto.
Lo sforzo comune e la sfida è proprio questa: comprendere le reciproche necessità e trovare una soluzione equilibrata. Gestione e business non sono elementi secondari, possono diventare fondamentali per la fattibilità di un progetto. Come ha detto in riunione un collega del Belgio un progetto di un locale di spettacolo è stato cancellato perché le richieste di accessibilità da parte delle Associazioni coinvolte già nella fase progettuale hanno portato ad un budget non sostenibile. Risultato è che non si è fatto nulla e sono andati persi 150 posti di lavoro. Si potrebbe discutere molto su questo esempio, resta il fatto che questo è stato il risultato finale e qualcosa ci deve insegnare. La riunione tra gli esperti non ha mancato di sottolineare questo aspetto critico della gestione ed è stato affrontato apertamente, suscitando un interessante confronto e qualche disaccordo. Fino dove è possibile spingersi in termini di operatività e modifica delle attrazione per l’accessibilità? Non va dimenticato il momento di difficoltà economica per tutti, i parchi non fanno purtroppo eccezione. Vi sono poi parchi piccoli e medi che devono avere una gestione oculata del personale e del loro business, qui i margini di manovra si riducono notevolmente, nonostante stiano dimostrando una grande sensibilità e disponibilità. Da ultimo vorrei sottolineare che nelle norme internazionali sono state introdotti dei contenuti che riguardano l’accessibilità delle persone con speciali esigenze. Non dimentichiamo che l’Italia ha la segreteria della norma Europea del CEN/TC 152. Visto che siamo i primi a sviluppare un progetto simile sull’accessibilità non potevamo perdere l’occasione di inserire delle utili informazioni sullo “stato dell’arte”. Lo stesso stiamo facendo a livello mondiale con le norme del comitato tecnico ISO/TC 254. Sono contenuti di base che iniziano a dare uno scenario completo delle problematiche ed individuano delle prime soluzioni di base. Nel tempo questi contenuti verranno sicuramente ampliati fino ad arrivare a delle indicazioni di procedure operative. Concludo questa breve panoramica su quanto discusso tra gli esperti sottolineando un aspetto che è fondamentale e rappresenta il motore di tutto il progetto che stiamo portando avanti. C’è una grande voglia e motivazione da parte di tutti a lavorare e trovare tutte le possibili e ragionevoli soluzioni. C’è già tanta esperienza disponibile sia nell’industria che nelle associazioni, la stiamo mettendo assieme rendendole disponibili a tutti. I problemi ci sono e sono grossi, ma li possiamo superare o ridurre. Certo ci vorrà tempo, ma abbiamo iniziato e visti gli ottimi risultati di Bergamo direi bene. Gianni Chiari www.anesv.it 47
Giostre. Che festa sarebbe senza di loro? E a proposito di tolleranza zero di Massimiliano Martucci (www.martinanews) ppena arrivati in Piazza d’Angiò, mettiamo mano alla macchina fotografica ma ci chiedono di non fotografare l’immondizia che fa da tappeto alla piazza dedicata al Principe di Taranto. Noi un po’ perplessi e un po’ perché a trattare di immondizia sono più bravi altri, lasciamo correre perché ci interessa capire il punto di vista dei giostrai, di coloro che per quattro giorni all’anno (ormai contiamo anche il venerdì) vengono a Martina Franca con i loro mastodonti di acciaio e ferro e contemporaneamente fanno divertire i bambini ma infastidiscono il vicinato. Abbiamo appuntamento con Cosimo Amato, presidente regionale Anesv, il sindacato degli esercenti degli spettacoli viaggianti, nonché giostraio da generazioni. “Le giostre sono l’anima di una festa patronale. Senza di loro che festa sarebbe?” ci dice, ma subito proviamo a provocarlo chiedendo del rapporto con gli abitanti: “Dire che non creiamo disagio, sarebbe da stupidi, ma chiediamo sempre un po’ di collaborazione ai cittadini. In fondo si tratta solo di tre o quattro giorni”. Martina Franca, per loro, è una delle piazze più importanti nel sud, una sorta di salvagente per la stagione, perché è una piazza che ancora risponde: “Lei pensi che se dovesse venire meno Martina Franca, potrebbero venir meno le condizioni per una famiglia di mantenersi per un’intera stagione“. Infatti con macchine da scontro, tagadà e ombrellini si lavora solo da aprile fino a fine estate, per il resto si sta fermi. L’arrivo delle giostre a Martina Franca sembra tiri fuori davvero il peggio da parte dei nostri concittadini. A parte il fatto che da qualche mese a questa parte sembra abbiano imparato a usare Facebook non solo per postare foto di simpaticissimi gattini, ma anche per polarizzare conversazioni su quanto sporcano i giostrai ma non di meno gli extracomunitari, il manto di monnezza sparsa per piazza d’Angiò, viale Carella e tutte le zone interessate dalla festa, non è stato di certo provocato dal Ranger o dal Cobra. O meglio, essendo cartacce di panini, bottiglie e lattine, si suppone che siano stati i cittadini a consumare e quindi a gettare dove capita. Oppure i bidoni erano strapieni. Cosimo Amato sembra conoscere verso dove vogliamo andare a parare, sul fatto che 48 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
questo sembra sia l’ultimo anno che le giostre staranno in paese. “A noi conviene sempre stare in città, perché il posto attrezzato, almeno qui a Martina Franca, sarebbe decentrato di almeno quattro o cinque chilometri”. Avete avuto contatti con l’amministrazione? “Abbiamo avuto contatti, abbiamo collaborato. Tutte le roulotte dei ragazzi che lavorano con noi le abbiamo lasciate al Pergolo. Anche i camion vuoti. Sono quattro mesi che ci sentiamo. Da quattro mesi che va avanti questa storia“.
dei piccolissimi ambulanti, diventava più complicato con altri. L’acceso dibattito che è successo in Corso Messapia sabato pomeriggio ne è la dimostrazione: i vigili urbani intervengono per far sgomberare un venditore abusivo, ma quello sventola la ricevuta della Soget per l’occupazione di suolo pubblico che comunque si paga, autorizzazione o no. Misunderstanding multiculturale che da un lato sfrutta fino all’ultima goccia chi è già sfruttato da malavita e organizzazioni poco luminose, dall’altro non esita a punire chi è, in questo caso, più debole.
L’amministrazione vi ha proposto di andare fuori dal centro? “La loro intenzione era quella di mandarci fuori. Ma non ci sono le condizioni: un’area attrezzata che possa contenere tutte le attrazioni. Eravamo novantuno esercenti. Ci sono una ventina di grandi attrazioni e poi molte attrazioni per bambini”.
A proposito della Soget e dell’occupazione di suolo pubblico, quest’anno pare abbiamo pagato tutto per intero e non in maniera forfettaria, come negli passati: “Quest’anno ci hanno salassati. Tra suolo pubblico e tutto il resto si arriva fino a trecento euro ad attività. Poi contribuiamo volontariamente alla festa patronale. Quest’anno in modo minore, perché gli altri anni pagavamo un forfait come suolo pubblico, e quello che si racimolava andava alla Se ci sono state divergenze sul posto lo si comprende, festa“. quindi, anche per il fatto che, racconta sia Amato che Mario Colletti, consigliere regionale e delegato nazionale A quanto arrivavate gli altri anni? Anesv, intervenuto dopo, è che in tutte le città le giostre “Gli altri anni era molto congrua. Si aggirava intorno ai sono in centro. Anche a Amsterdam, in Piazza Dam, ci sette, otto mila euro” dice un loro collega che ascolta la conversazione. Il gruppo dei giostrai che sarebbe venuto a Martina Franca ha Ma la delusione è sulla promessa della tolleranza zero: presentato per tempo un progetto, che comprendeva tra “Qui funzionava quando c’era l’ex Comandante Cito, che le altre cose i passaggi per i mezzi di soccorso, spazi di usciva con due vigili e faceva i sequestri”. almeno cinque metri per far passare le ambulanze. Addirittura avevano proposto di utilizzare il Tursi, per con- La verità sulla festa di San Martino non sembra esserci centrare le più grandi attrazioni, lasciando fuori quelle dei tutta da una parte. La situazione caotica permette un po’ bambini. Ma l’amministrazione non ne ha voluto sapere, a tutti di fare quello che vogliono. Ma se da una parte i gioma ha garantito, quest’anno, tolleranza zero nei confronti strai sono quelli sotto i riflettori, proprio per questo sono degli abusivi, che non sono solo quelli che vendono borse i più controllati, a differenza, sembra, di tutti gli altri, che contraffatte, ma anche loro colleghi giostrai, che montano sorgono come funghi con braci per salsicce o camioncini subito dopo che passa la commissione per verificare se con panini, oppure con borse e portafogli falsi. Poi ci sono sono in regola e smonta già la notte del lunedì. Poi ci sono i cittadini che non sembrano avere timore a contribuire le paninoteche ambulanti, nota dolente su cui intervengo- a chi insozza la città, dimenticandosi che quelle strade no anche Amato e Colletti. non sono terra di nessuno, ma sono le stesse che hanno percorso fino a qualche ora prima e che percorreranno “Noi veniamo accusati di non lasciare gli spazi… chiun- poi. Da una macchina una signora grida: “Non fateli più que può fare quello che vuole. Abbiamo mandato lettere venire” commentando la situazione di Piazza D’Angiò, ma a tutte le Forze dell’Ordine per chiedere controlli. Ab- d’altro canto, come ci fanno notare gli stessi giostrai, il biamo parlato con la dott.ssa Montanaro [dirigente di cui valore sociale dell’attività è riconosciuta da un proPS del Commissariato di Martina Franca]. Ha detto che tocollo firmato con l’Anci. Poi c’è un percorso intrapreso, quest’anno doveva essere tolleranza zero. Hai visto qual- in Puglia, con l’assessore Godelli, per creare un calencuno? Questo è quello che è mancato a noi. Poi la gente dario degli spettacoli, in modo anche di ufficializzare la dice: non si passa. Ma non si passa perché ci sono gli loro presenza. Tutto sta nell’uscire dall’ombra quindi, per abusivi”. permettere di dividere chi è in regola e chi no, permettendo anche a chi deve decidere di poter discernere davvero Regolarità in cambio di tolleranza zero nei confronti degli cosa importuna la vita del quartiere in quei quattro giorni abusivi. E se gli interventi erano più facili nei confronti e chi invece fa solo il proprio lavoro. www.anesv.it 49
Le acque scenografiche Quali i parametri e la disciplina da applicare? di Rossana Prola
Jukatan a Rainbow Magicland
In breve
Nel vuoto normativo, una soluzione ragionevole è quella di applicare alle acque scenografiche delle attrazioni la disciplina delle acque di balneazione, e non l’Accordo Stato Regioni sulle piscine.
argomento che sta molto a cuore ai gestori dei parchi di divertimento è quello delle cosiddette “acque scenografiche”, cioè dell’acqua che viene utilizzata per la realizzazione di attrazioni e non per la tradizionale balneazione. Pensiamo ai flume ride, agli ottovolanti acquatici, agli “splash battle”, ma anche alla Motonautica per bambini ed alle Water Balls: queste attrazioni prevedono solitamente un bacino artificiale nel quale scorre l’acqua, movimentata da pompe e la presenza di macchinari per il sollevamento dei componenti delle attrazioni, quali rotaie, funi di acciaio, elementi di blocco, di sicurezza, e altro. In queste acque i frequentatori del parco non si immergono, ma possono essere colpiti da spruzzi o possono immergervi le mani o venirne comunque a contatto. La necessità di mantenere anche visivamente una buona qualità dell’acqua fa si che questi bacini siano quasi sempre dotati di una o più unità di trattamento acqua, costituita da sistemi filtranti e di trattamento chimico. La domanda è: dal punto di vista normativo, qual è il corretto inquadramento delle acque scenografiche? Sono assimilabili alle piscine o piuttosto alle fontane ornamentali? Dal punto di vista igienico sanitario l’acqua deve essere potabile, balneabile o non deve aver nessun particolare requisito? Come spesso accade in Italia, una risposta chiara ed univoca non c’è. Appare scontata la necessità di mettere in atto una seppur minima salvaguardia della salute degli utenti, che comunque possono venire a contatto con l’acqua e non devono subire danni, ma su quale sia il grado di salvaguardia corretto e operativamente applicabile nessuno ancora si è pronunciato. I gestori dei parchi di divertimento devono quindi adeguarsi alle indicazioni che vengono loro date dalle autorità competenti, se ciò accade. Purtroppo, però, anche gli organi di controllo non dispongono di una norma alla quale riferirsi e di conseguenza tali indicazioni sono spesso discordanti da zona a zona, e tra ASL diverse.
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Parametri MPN O UFC/100 m Enterococchi intestinali Escherichia Coli
Classi di qualità Eccellente Buona 200 (*) 400 (*) 500 (*) 1000 (*)
Sufficiente 330 (**) 900 (**)
Scarsa > 330 (**) > 900 (**)
(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile / (**) Basato sulla valutazione del 90° percentile
Il primo inquadramento, cioè quello che uniforma le acque scenografiche a quelle potabili, appare senza dubbio peccare di eccessiva tutela, oltre a risultare molto difficilmente realizzabile. Il mantenimento delle caratteristiche di potabilità in un’acqua sottoposta a notevole stress ed esposta a continuo inquinamento da parte dell’ambiente (ricordiamo che tali attrazioni sono situate all’aperto) risulta davvero impossibile. D’altra parte, le modalità di contatto con l’acqua da parte degli utenti sono di gran lunga meno rischiose di quelle regolate dalle disposizioni successive, cioè quelle relative alle acque di piscina ed a quelle balneabili. Nelle attrazioni dei parchi di divertimento non ci si immerge, né si entra direttamente a contatto con l’acqua. Tale contatto è solo accidentale, attraverso schizzi, oppure si limita all’immersione di una mano. Ma pensiamo con quanti agenti anche patogeni la mano di un bambino entra in contatto durante una intera giornata! L’assimilazione delle acque scenografiche a quelle delle piscine potrebbe comportare l’applicazione di una serie di vincoli costruttivi oltre che di rispetto dei parametri igienico-sanitari dell’acqua, vincoli che spesso non sono applicabili e ancora più spesso non avrebbe senso applicare. Pensiamo ad esempio a quanto dispone la Norma UNI 10637 sui tempi di ricircolo oppure sul numero di pompe e filtri necessari per l’impianto di trattamento dell’acqua. La commissione tecnica UNI sulle piscine non ha ancora emanato una norma relativa alle piscine dotate di impianti idromassaggio vista la complessità e la eterogeneità della materia, immaginiamo quanto potrebbe essere complessa la stesura di una norma sugli impianti che impiegano acque scenografiche! Dal punto di vista quindi dello specifico utilizzo di tali acque appare sufficiente, se non addirittura sovrabbondante, la normativa applicata alle acque balneabili. La Tabella A contenuta nell’allegato1 dell’Accordo Sta-
Rio Bravo a Mirabilandia
Venendo allo specifico, i possibili inquadramenti normativi sono tre: il Dlgs 31/2001 sui requisiti delle acque potabili; l’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 2003 sulle piscine; il D.lgs. 116/2008 (e D.M. 30 marzo 2010) sulle acque balneabili.
to-Regioni 2003 detta i requisiti chimico-fisici e batteriologici di idoneità dell’acqua delle piscine. I parametri da analizzare sono diversi, dal pH dell’acqua alla concentrazione di cloro, dai nitrati all’acido cianurico. Molti di questi parametri sono riferiti alla situazione classica di una piscina e sono difficilmente riconducibili alla situazione di una attrazione che utilizzi acqua. Il D.lgs. 116/2008 ed il D.M. 30 marzo 2010 individuano invece solamente indicatori biologici, in particolare enterococchi intestinali ed escherichia coli, secondo la tabella in alto. I decreti sulle acque balneabili individuano inoltre una serie di competenze territoriali di Regioni e Comuni che riguardano il monitoraggio e la informazione alla popolazione sulla balneabilità o meno delle acque. In particolare: Competenze regionali individuazione acque di balneazione e dei punti di monitoraggio istituzione di un programma di monitoraggio prima dell’inizio della stagione balneare aggiornamento delle acque di balneazione facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare Competenze comunali la delimitazione prima dell’inizio della stagione balneare delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione quawww.anesv.it 51
lora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha o potrebbe avere un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti (ordinanze sindacali). Il decreto prevede inoltre un monitoraggio costante sulle acque balneabili, prima e durante la stagione balneare. Se lo Stato considera tali misure sufficienti ed idonee a salvaguardare la salute dei bagnanti che, come dice il termine stesso, si immergono nelle acque superficiali, perché tali misure non dovrebbero essere ben più che sufficienti per salvaguardare la salute delle persone che utilizzano strutture di divertimento a contatto con l’acqua, senza immergersi? La disciplina sulle acque balneabili viene utilizzata anche dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’idoneità alla balneazione delle numerose piscine biologiche pubbliche presenti sul territorio. Anche in quel caso si tratta di bacini artificiali nei quali le persone fanno il bagno, situazione ben più simile a quella delle piscine che non a quella delle acque superficiali. Se il fattore discriminante
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tra la situazione “piscina” e quella “acqua di balneazione” è l’esistenza di un sistema di trattamento, allora perché non vengono assimilate alle piscine anche le acque delle fontane ricreative? Lo Stato tutela, più che giustamente, l’igienicità dell’acqua delle fontane dalle quali viene attinta acqua ad uso umano, imponendo che rispetti le direttive del D.lgs. 31/2001 e cioè che l’acqua sia a tutti gli effetti potabile, ma non si esprime su quelle fontane che hanno solamente una funzione decorativa nelle quali però potrebbe accidentalmente accadere che qualcuno si immerga, pensiamo alla famosissima fontana di Piazza Navona a Roma, ad esempio. Difficile pensare che fontane con portate simili non abbiano un impianto di trattamento... sarebbe uno spreco assurdo, che viene per altro impedito dalla legge vigente. Concludendo, l’unica strada percorribile per le acque scenografiche appare quella della assimilazione alle acque balneabili. Si tratta di una situazione chiara, ben definita, gestibile, che le associazioni di categoria ed i singoli gestori devono difendere con forza e vedere, possibilmente, presto riconosciuta da atti ufficiali.
Thrill coasters + attrazioni per famiglie = Successo. Questa la chiave del rapporto 2012 Theme Index di TEA
Pubblichiamo, per gentile concessione di AECOM Economics, un estratto del rapporto TEA, Theme Index 2012, con un’intervista a Natalia Bakhlina, direttore associato Economics Europe, che commenta i dati del rapporto in relazione all’Europa. Il rapporto mondiale può essere prelevato dal sito www.aecom.com numero complessivo di presenze nei parchi a tema in Europa è stato relativamente statico per due anni consecutivi, e si aggira intorno a 58 milioni di visite nei 20 parchi più importanti. L’industria ha sofferto del clima di recessione permanente, aggravata dal clima freddo e piovoso nei paesi del Nord Europa. La tendenza di non andare in vacanza ha aiutato il settore nel 2011, ma il freddo e l’estate umida del 2012 sembrano aver interrotto questa tendenza e alcuni parchi a tema e attrazioni all’aperto hanno avuto difficoltà. Ciò detto, i parchi più visitati hanno tutti registrato una crescita costante, ma più lentamente dell’anno precedente. Un certo numero di parchi mostra presenze in calo per il 2012, ma vi sono elementi che mostrano che è possibile fare qualcosa anche in un periodo di recessione. Le realizzazioni di Parc Asterix, Puy du Fou e Legoland Windsor in questo anno difficile dovrebbero essere istruttivo per l’industria. È stato un buon anno per i nuovi, roller coaster estremi, così come per le attrazioni per bambini. Quali sono stati i principali fattori alla base del calo di visitatori nei parchi a tema nel Regno Unito? È stato un anno straordinariamente difficile, ammettiamolo. I parchi inglesi hanno subito un colpo derivante da tre fattori: la recessione economica, il clima freddo ed umido ed i Giochi Olimpici 2012 a Londra. E ‘istruttivo vedere quanto danno può 54 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
arrecare il cattivo tempo all’industria dei parchi a tema. In Inghilterra il 2012 ha registrato un freddo da record, e le temperature rigide sono state accompagnate da pioggia ininterrotta nei mesi di giugno e luglio. In realtà, il 2012 è stato l’anno più piovoso negli ultimi 100 anni. Secondo un sondaggio del portale VisitEngland , che ha condotto un indagine sulle persone che non sono andate in vacanza, il 17% degli intervistati ha dovuto cambiare i programmi a causa delle condizioni atmosferiche, sia andando all’estero che accorciando o annullando il viaggio. Questo fenomeno può avere implicazioni di lungo termine per i parchi britannici, perché il 16% degli intervistati ha affermato che il cattivo tempo del 2012 li ha sconsigliati dal recarsi in Gran Bretagna anche nel 2013. Le Olimpiadi hanno costretto a pagare un tributo pesante soprattutto sul turismo locale in generale, grazie alle città deserte per diverse settimane in estate, nel periodo in cui, tradizionalmente, i parchi inglesi sono più visitati. Nonostante ciò, Legoland Windsor ha avuto un bel successo, grazie alla sua nuova strategia di trasformare il parco in una destinazione per famiglia, attraverso l’aggiunta di un hotel.
Merlin Entertainments Group ha visto una crescita enorme quest’anno - ci può dire qualcosa a riguardo? Merlin è in crescita del 16% in generale, che un valore eccezionale nel quadro coplessivo. Questa performance conferma l’importanza di diversificare, dato il clima e le variazioni economiche che questo settore vive. I parchi a tema sono solo una parte delle attività di Merlin. I parchi Legoland e “attrazioni a metà strada” hanno fatto molto bene, in crescita del 33% e 23%, rispettivamente. Per attrazioni a metà strada (midway attractions) intendo gli acquari Sea Life, Dungeons, ed i musei del gruppo Tussauds, tutto tranne i parchi a tema e parchi LEGO. Il gruppo continua inoltre a crescere e aumentare i ricavi attraverso acquisizioni e nuove realizzazioni. Le nuove attrazioni Merlin in Asia hanno avuto molto successo, tra cui Legoland Malaysia, inaugurato nel 2012. I parchi Legoland continuano a crescere e Merlin aggiunge alberghi per trasformarli in destinazioni per famiglie. I parchi a tema Merlin nel Regno Unito e l’Italia hanno avuto risultati negativi principalmente a causa delle condizioni già descritte per i parchi di quelle aree geografiche.
Che impatto hanno avuto le Olimpiadi sul turismo nel Regno Unito? Tutti sono andati via da Londra per evitare la folla. Il sindaco di Londra ha lanciato un avvertimento a tutti circa l’afflusso in occasione delle Olimpiadi e le implicazioni sui trasporti pubblici, per evitare il caos. Ha funzionato troppo bene: il centro di Londra era praticamente vuoto. I turisti che sono venuti per i Giochi sono stati concentrati nell’area olimpica. Questo è ciò che può accadere con mega-eventi come eventi sportivi internazionali ed esposizioni mondiali. Si anticipa che l’evento porterà grandi folle e farà aumentare il flusso di visitatori in tutta l’area metropolitana. In realtà non accade sempre così - l’impatto del turismo è spesso inferiore al previsto. Londra 2012 è stato un enorme successo in molti modi, e ne hanno beneficiato alberghi, trasporti e sport, per esempio. Ma l’impatto non è per tutto.
Parc Asterix e Puy du Fou tutti mostrano una crescita significativa per il 2012. Come hanno fatto questi parchi ad ottenere risultati in un clima di recessione? Attraverso notevoli investimenti e riconoscimenti. A Parc Asterix, un top performer nel 2012, è aumentata l’area del parco di circa il 10%, o poco meno di 3 ettari, con una crescita di visitatori dell’8%. I miglioramenti includono una nuova area a tema egiziano, e diverse attrazioni, tra le quali l’attesissimo tra cui OZIRIS, un inverted coaster di 40 metri di altezza che si immerge sotto l’acqua durante i suoi numerosi loop. Per i bambini, c’è la nuova attrazione SOS Numérobis nella nuova area del parco. Puy du Fou celebra il 35 ° anniversario del suo spettacolo originale Cinéscénie, che gli operatori considerano un fattore chiave del 2012 per l’aumento di visitatori , oltre al riconoscimento a livello mondiale che il parco ha ricevuto come risultato di essere stato nominato per il premio di Tea Thea 2012. Questo riconoscimento ha attirato l’attenzione della stampa internazionale, e il parco ha fatto molto per utilizzarlo come leva di marketing. Il Presidente di Puy du Fou mi ha detto che il Premio Thea ha contribuito all’immagine del parco come luogo per trascorrere il tempo per la famiglia nel mercato nazionale, con un aumento di visitatori francesi. Il parco ritiene anche che le persone apprezzino molto gli spettacoli da vivo che differenziano Puy du Fou da altre strutture. Il nuovo spettacolo natalizio Grand Noel è stato un successo, con 90.000 spettatori. Nelle attuali condizioni economiche, anche una modesta crescita è una conquista per un parco a tema, e un
Che cosa ha contribuito al calo delle presenze 2012 nei parchi a tema in Nord Europa e in Italia? Nel Nord Europa, freddo e umido è stato il principale responsabile . L’Italia ha sofferto molto per problemi economici e un nuovo tipo di tassa di proprietà, l’IMU, ha costretto a tagliare le spese meno necessarie. I proprietari di casa sono stati tutti obbligati a pagare una somma di denaro in un particolare giorno dell’anno – la tassa è applicata per prima e seconde case, questo è sintomatico di molti Paesi europei – e le misure di austerità imposte come conseguenza della recessione hanno un effetto deterrente per la spesa per il tempo libero.
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reinvestimento tempestivo è fondamentale in questo. PortAventura è molto presente sulla stampa perché ha appena aperto il suo rinnovato l’area acquatica Costa Caribe, e nel 2012 ha attirato una folla grazie al nuovo roller coaster “Shambhala: spedizione in Himalaya,” che ha superato il record dei coasters europei per altezza per altezza (76 metri), caduta (78 metri) e velocità (134 km / h nella prima discesa). La rivista specializzata Kirmes e Parks ha assegnato a Shambhala il premio per la “migliore attrazione europea 2012”. La nuova area per bambini SésamoAventura, inaugurata nel 2011 mantiene il suo richiamo. Come risultato, i miglioramenti apportati da InvestIndustrial, che ha avuto il pieno controllo del parco nel 2012 con l’acquisto del restante 50% della partecipazione, ha portato a una crescita tra il calo generale degli altri parchi spagnoli.
Certamente il freddo è un problema minore nel periodo natalizio. Lo stesso vale per halloween. Altri parchi potrebbero guardare a ciò che possono fare con certi tipi di investimenti, e facendo il più possibile nelle vacanze, per compensare i cattivi numeri estivi e addirittura superare le tendenze negative. L’Europa, in particolare il Nord Europa, non vede una buona estate da tempo. Con l’incertezza del clima nel corso degli ultimi anni, potrebbe essere il momento di esplorare altre opzioni. C’è un sacco di interesse per roller coaster estremi in Europa. Allo stesso tempo, l’attenzione alle famiglie con bambini piccoli è più importante che mai. PortAventura ha impostato la sua strategia per diventare la migliore destinazione per famiglie in Europa, Parc Asterix ha bilanciato il suo nuovo coaster con un’attrazione per bambini e Puy du Fou permette a tutta la famiglia di godere i suoi spettacoli, senza liniti di età e altezza. I parchi Può dare qualche indicazione su come i parchi eu- Lego hanno scelto di evolvere in destinazioni turistiche ropea possono contrastare le tendenze negative del per famiglie attraverso la realizzazione di alberghi e vilmaltempo e della recessione? laggi vacanze.
Previsioni meteo inattendibili. Si attiva la Regione Emilia Romagna Abbiamo trattato nel numero scorso il problema dell’inattendibilità delle previsioni meteo. Nel confronto con gli operatori è emerso che il simbolo riassuntivo delle condizioni dell’intera giornata è quello relativo all’evento “più importante”, così ci hanno risposto dalla redazione del portale Ilmeteo.it. In sostanza, se c’è la minima possibilità che si verifichi un temporale, magari alle 19, il simbolo riassuntivo dell’intera giornata sarà ricco di fulmini. In questo modo non si fa informazione scientifica, ma sensazionalismo. Su questo tema, caro a tutti gli operatori dell’industria turistica, si è attivata la Regione Emilia Romagna, convocando un tavolo di lavoro nazionale per mettere a punto una regolamentazione del settore delle comunicazioni meteorologiche, attualmente “troppo affollato di soggetti privati, titolati a dare informazioni e interpretazioni meteorologiche spesso discordanti”, e con pesanti effetti negativi sull’economia territoriale, turismo in testa. Lo ha proposto a Rimini l’assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna Maurizio Melucci, nel corso di un incontro organizzato il 22 giugno scorso dalla Regione e dall’Agenzia regionale prevenzione e ambiente (Arpa) dell’Emilia-Romagna, che ha visto la presenza di esperti del settore e i rappresentanti degli operatori turistici. “Da Rimini – ha dichiarato l’assessore Melucci – lanciamo una proposta nazionale per avviare una regolamentazione del settore delle comunicazioni meteo che hanno una rilevante influenza a livello turistico, come documentato da quanto è successo in occasione del recente ponte pasquale”. Per Melucci “la serietà e affidabilità delle notizie diffuse da tv, radio, portali Internet, quotidiani… è fondamentale. Il gruppo di lavoro nazionale, che abbiamo deciso di costituire e che sarà coordinato da Arpa Emilia-Romagna, affiderà poi le sue proposte alla Conferenza Stato-Regioni che, a sua volta, rappresenterà questa necessità a livello governativo per gli interventi che si riterrà opportuno compiere”. Oltre alle proposte di regolamentazione – ha aggiunto aggiunge l’assessore Melucci – “il gruppo di lavoro si attiverà per perfezionare il dialogo con i mezzi di comunicazione e per una migliore gestione e valorizzazione comunicativa delle informazioni meteo”. “Con le conclusioni dell’incontro di oggi – ha concluso Melucci – siamo passati, come rappresentanti del turismo italiano, dalla protesta alla proposta. La materia è delicata, spesso viene raccontata con enfasi poco scientifiche e molto sensazionalistiche e quindi va gestita con professionalità evitando improvvisazioni”. La nostra associazione si è complimentata con l’iniziativa, rendendosi disponibile a far parte del gruppo di lavoro che affronterà questo tema. (M. C.) 56 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
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Social media marketing e parchi di divertimento. L’esperienza di Mirabilandia di Maurizio Crisanti
I parchi di divertimento e la promozione attraverso il social media marketing. Ma come gestire i social network? elle grandi strutture ci si avvale ormai di risorse interne, debitamente formate, o di professionisti del settore. Più volte abbiamo ribadito da queste pagine che una strategia di marketing digitale è questione complessa, che può essere affrontata a vari livelli, dal “fai da te” – apprezzabile, perché questa attività è troppo recente per non consentire a tutti di sperimentare, imparando dagli errori - delle piccole strutture ad una vera e propria strategia, pianificata nei dettagli. Un professionista progetta un piano di comunicazione digitale, decide cosa comunicare e come relazionarsi agli utenti, individua i canali, i giorni della settimana e gli orari nei quali postare i nuovi contenuti sui singoli social network, effettua infine un continuo monitoraggio dei risultati, per verificare se le azioni messe in campo realizzano quanto previsto. Ovviamente ci si interroga anche sul come valorizzare le attività sui social in ottica SEO, per aumentare le conversioni al sito del parco, dal quale in genere si acquistano i biglietti. L’obiettivo del social media marketing è, in sostanza, quello di accrescere il numero di visitatori, agendo sulla brand reputation, ma anche spingendo gli utenti a visitare il parco. Per la stagione 2013, dopo un’apposita gara, In questa stagione Mirabilandia ha deciso di affidare la gestione della campagna sui social network a Marco Marozzi, 58 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
fondatore dell’agenzia milanese Thegoodones. Gli abbia- real-time e su Facebook e G+ per costruire e fidelizzare una community che è molto attiva e piace molto ai fan mo posto alcune domande: di Mirabilandia. Ma teniamo conto che le immagini sono Social media marketing nel settore dei parchi di di- la ragione delle interazioni e delle condivisioni sui social, vertimento. Ci sono esperienze in ambiti che hanno che la progressiva crescita del mobile e delle applicazioni qualche affinità, come quello turistico, ma nel nostro favoriscono la diffusione immediata di foto e video ansettore siamo in una fase sperimentale, molto inte- che attraverso YouTube, Instagram e Pinterest. Per questo ressante. Quali valutazioni avete fatto per progettare motivo abbiamo sviluppato un’applicazione che risiede una campagna di digital pr di un grande parco di di- su Facebook “Cronache da Mirabilandia” e che raccoglie tutte le foto pubblicate dagli utenti su qualsiasi social netvertimenti? TheGoodOnes affronta ogni campagna di social marke- work con l’hashtag #mirabilandia. ting con un metodo strutturato. Prima di tutto abbiamo condotto un’approfondita analisi degli utenti e delle loro Nel sito internet è il parco a “dire” qualcosa ai naconversazioni in rete, abbiamo mappato i comportamenti vigatori, mentre “social” è sinonimo di condivisione. più tipici. Gli utenti sognano letteralmente la magia del Sono i visitatori del parco i redattori sui social netParco e la condividono nei social network, come discu- work? tono naturalmente delle attrazioni, ma soprattutto i visi- Il dialogo che si sviluppa apertamente sui social network, tatori cercano informazioni, suggerimenti e pareri da chi amplifica opinioni e pensieri, raccoglie comportamenti e c’è già stato e ha condiviso la propria esperienza in rete. preferenze, comprende esigenze e desideri I visitatori di Poi abbiamo valutato il prodotto, punti di forza e debo- Mirabilandia sono molto attenti, precisi e attivi: sopratlezza, panorama competitivo italiano e internazionale… tutto quando si conclude la loro esperienza vengono sui e abbiamo visitato il parco di persona. Il divertimento tra social a raccontarci cos’è andato bene, cosa è piaciuto e coaster, giochi e spettacoli sembra infinito e si espande cosa no, chiedono spiegazioni o semplicemente ringraper una superficie di più di 1 milione di metri quadri. La ziano. Saper ascoltare cosa gli utenti vogliono e come nostra strategia punta a dare valore a questa esperienza, interagiscono è fondamentale. La nostra attività consiste online e offline, favorendo la condivisione di storie, racco- nel raccogliere le risposte e i feedback per le successive mandazioni e ispirazioni che oggi contano più di ogni altra elaborazioni creative e per attivare un dialogo che diventa anche servizio al consumatore. forma di promozione turistica. Mirabilandia ha recentemente ospitato il primo Blogger Tour, una selezione di affermati redattori che gestiscono blog legati a turismo, famiglie e parchi di divertimento. Perché avete pensato di inserire i blog in una strategia di digital marketing? È un’iniziativa di digital PR che si basa sulla reale esperienza del Parco da raccontare, condividere e diffondere viralmente in rete. TheGoodOnes ha invitato una selezione di blogger italiani, molto diversi tra loro (mamme, papà, appassionati di viaggi, cucina, fotografia, lifestyle) a trascorrere un giorno intero a Mirabilandia per provare ed esplorare assieme a noi tutte le emozioni del Parco, sotto diversi e molteplici punti di vista. La mamma blogger ha scrutato minuziosamente i servizi per bambini, il traveller ha fatto una riflessione sulla possibilità di venire al parco ma includere anche escursioni nella bellissima Emilia Romagna e l’appassionato di attrazioni estreme ha valutato il livello di adrenalina dei coaster. Oltre alle recensioni dei nostri blogger è interessante che il buzz su Twitter è triplicato prima, durante e dopo Quali social network avete deciso di presidiare? Ci concentriamo su Twitter come canale di conversazione il tour. L’obiettivo di un parco di divertimenti è accrescere il numero di visitatori. In che modo una corretta gestione dei social network può contribuire a questo? In un scenario di progressiva convergenza tra turismo, intrattenimento e tecnologia, i social media giocano un ruolo chiave nell’esperienza del visitatore che ha voglia e piacere di condividere con amici e famigliari quei momenti intensi di azione, avventura e divertimento che Mirabilandia è capace di offrire. I nostri obiettivi sono quelli di accrescere la visibilità del Parco e sostenere l’offerta, innanzitutto sviluppando una forte identità di brand negli spazi sociali ma soprattutto favorendo il modo di relazionarsi tra e con gli utenti attivi nei social network. L’utente cerca anche offerte e compara prezzi. È fondamentale quindi fornire informazioni su prezzi, promozioni stagionali o dirette a target particolari. Le attività di engagement sui social network devono poi essere dirette a creare traffico sul sito dove avvengono prenotazioni e acquisto dei biglietti.
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Cosa ricercano i clienti in un parco avventura Nella gestione di un parco avventura ciò che frequentemente passa in secondo piano è l’attenzione nei confronti della clientela. Cosi come avviene nel settore del turismo in generale anche in quello dei parchi avventura, che risultano comunque essere un’attrattiva per il turismo ed il tempo libero, si commettono alcuni errori in tal senso e in particolare due. 1) Il primo è quello di considerare il fruitore di un parco avventura come un numero. Invece di considerarlo come una persona, con i propri desideri, valori, bisogni e paure, ci si concentra sui flussi, sulle quantità. Si privilegia quasi esclusivamente l’aspetto numerico a quello psicologico dell’esperienza. Questo atteggiamento si riflette molto, ad esempio, sull’uso della tecnologia adottata, spesso, solo per velocizzare le fasi del servizio (dalle informazioni alle prenotazioni, al briefing) ed aumentare gli accessi. 2) Si crede che l’esperienza coincida con la fruizione dei percorsi acrobatici e che la loro sola presenza sia sufficiente a giustificare la scelta del parco e a determinare la soddisfazione del cliente. La tendenza è quella di sottostimare la 60
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complessità del fruitore di un parco avventura e di considerarlo un avventuriero disposto a rischiare pur di vivere l’esperienza senza andare troppo per il sottile. Il modo in cui le persone decidono di trascorrere il proprio tempo libero ci parla della società, dei nostri desideri e delle nostre paure. Parla di ciascuno di noi. L’antropologo direbbe: “dimmi come scegli di trascorrere il tuo tempo libero e ti dirò qual è la tua concezione dell’esistenza.” Chi sceglie di vivere un’esperienza in un parco avventura lo fa tenendo conto delle seguenti caratteristiche che coincidono con quelle che il turista post-moderno privilegia nella scelta della sua destinazione di viaggio: La sicurezza: un tempo si partiva all’avventura con un certo gusto per l’imprevisto, oggi l’imprevisto fa paura, tutto deve essere previsto e prevedibile (navigatori, app, assicurazioni, prenotazioni, informazioni). Viviamo in una società sempre più fragile che ha paura di commettere errori e dunque di soffrire. L’esperienza che si vuole vivere deve dunque essere sicura, senza rischi. L’accoglienza: strettamente legata alla sicurezza, sentirsi accolti è un prerequisito della sicurezza, sentirsi a casa, al sicuro, a proprio agio. Accoglienza significa anche possibilità di esprimersi, di lasciarsi andare, di essere liberi, disinibiti, di riappropriarsi di sè. Il tempo libero alla stregua delle vacanze è un momento privilegiato per esprimere le mancanze ed esaudire le aspettative dell’individuo ma soprattutto per provare nuove esperienze mai prima d’ora vissute, per uscire fuori dalla routine di tutti i giorni. L’ambiente: la salubrità e l’integrità dei luoghi. Luoghi incontaminati e selvaggi vengono privilegiati a quelli inquinati o troppo antropizzati. L’artificio lascia il posto alla naturalità, alla veridicità che può anche non essere “confortevole”. L’integrità viene preferita all’appiattimento e alla standardizzazione. Bisogna fare attenzione a non confondere il supporto con la funzione pensando che un certo luogo manifesti indiscutibilmente un certo desiderio. L’avventura controllabile: se sono sicuro che in caso di disagio o difficoltà qualcuno mi verrà in soccorso, se al termine della fatica troverò il comfort e dunque la mia avventura è controllabile e sicura posso anche permettermi delle brevi esperienze poco confortevoli (non solo fisicamente ma anche mentalmente). E’ l’immaginario che fa del mondo un’attrazione senza il quale il desiderio di provare nuove esperienze non esisterebbe.
L’esperienza unica: vivere un’esperienza nuova significa tornare a casa un pò cambiati. I parchi avventura sono anche un momento di crescita personale, di riflessione, di educazione, soprattutto per i bambini. Significa misurarsi con il proprio essere, i propri limiti e la propria mentalità. I luoghi, i servizi e i prodotti commercializzati nel parco (da quelli enogastronomici a quelli culturali) devono parlare, devono raccontare del territorio e delle proprie unicità. Tutti questi elementi possono coesistere solo se la struttura rappresenta la principale attività dell’imprenditore, se tutte le attenzioni, le risorse e le energie vengono incanalate nel miglioramento dell’esperienza del visitatore. Se, invece, si tratta soltanto di una strategia di diversificazione degli investimenti difficilmente questi elementi verranno presi in considerazione dal management nella fase di progettazione della sua gestione e, altrettanto difficilmente, il parco potrà caratterizzarsi e posizionarsi in un punto preciso della mente del potenziale cliente. Non è difficile, infatti, costruire e avviare un parco avventura, è più difficile dargli una personalità, un’identità ben definita, unica arma per competere in un mercato sempre più affollato. Massimiliano Capalbo, imprenditore, è amministratore di GH Calabria impresa turistica che ha realizzato e gestisce nella Sila, Orme nel Parco, il primo Parco Avventura in Calabria.
Parchi Avventura Italiani ritorna a Bergamo
Si terrà alla fiera di Bergamo, dall’11 al 13 ottobre 2013, la rassegna fieristica Alta Quota. Nel corso della manifestazione si terrà il V° Meeting dei parchi avventura italiani. Il programma è in corso di definizione e sarà comunicato attraverso la newsletter. Sono previsti workshop e l’Assembrea annuale dei Soci. Maggiori informazioni saranno disponibili a breve sul sito www.parchiavventuraitaliani.it www.anesv.it
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Acquascivoli: il punto sulle norme tecniche Gli acquascivoli in Europa sono nati nei primi anni ‘80 grazie all’intuizione di un imprenditore tedesco, Rolf Baumann, che per diversificare l’attività di produzione levigatrici per stadi del ghiaccio aveva aperto Rolba Nautic, offrendo un primo tipo di scivolo: canale in vetroresina, larghezza standard di 900 mm, pendenza inferiore al 10% e quindi scivolata lenta, insomma lo scivolo per tutta la famiglia. di Lionello Ambrosi* mmediato il successo ed al solito immediata la reazione dell’ente di normazione tedesco con la pubblicazione nel maggio 1982 della norma DIN 7937 “Wasserutsche ab 2 m Höhe”. Nel frattempo grazie al CEN stava prendendo piede la normazione europea, nel settore delle attrezzature sportive e ricreative con la costituzione del Comitato Tecnico 136. Gli esperti avevano iniziato ad identificare alcuni settori ritenuti critici, e dopo le attrezzature da parco giochi per bambini e quelle da ginnastica l’attenzione era caduta su questo nuovo settore in grande espansione in tutta Europa, con impianti sempre più grandi veloci eccitanti ma normato solo in Germania. Di qui la costituzione del terzo gruppo di lavoro. Nei primi anni ‘90 il Working Group 3 aveva così pubblicato la prima edizione della norma EN 1069, divisa in due parti: la prima sui requisiti tecnici e relativi metodi di prova, la seconda sulle istruzioni e informazioni al pubblico. Lavoro non facile, partito dall’unico documento esistente, la DIN 7937, con la delegazione tedesca restia ad aprirsi alle evoluzioni più recenti e veloci, ed il resto del gruppo più orientato ad una norma prestazionale che non limitasse il design di prodotti sicuri. Nel 2005 alla scadenza della revisione periodica della norma i nuovi modelli di acquascivolo e il diverso approccio normativo in materia di sicurezza hanno imposto una modifica profonda di tutto l’impianto. Il lavoro di revisione è stato pertanto particolarmente lungo e la pubblicazione della nuova versione si è conclusa nel 2010. Tra le ragioni anche la pubblicazione della EN 15288 sui requisiti di sicurezza per le piscine in fase di progettazione e di gestione. Il documento, elaborato da un altro gruppo del TC 136, il WG8 Swimming pools, seguiva una decina di norme di prodotto ed era stato reso necessario dalla constatazione che componenti sicuri andavano integrati nella progettazione e gestione per la sicurezza del complesso. L’introduzione di un approccio basato su analisi di rischio specifiche ad integrazione dei requisiti dati ha fatto pesantemente sentire la sua influenza anche sull’edizione 62 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
2010 della EN 1069, prontamente nazionalizzata dall’UNI ma in versione inglese. Va detto che il mercato aveva ben accolto la precedente edizione: numerose Regioni l’avevano anzi richiamata nella disciplina delle piscine pubbliche. Una revisione disponibile nella sola lingua inglese poneva alcune oggettive difficoltà: ottima pertanto l’iniziativa dell’UNI che a giugno del 2012 ha pubblicato le versioni in italiano.
Ma che cosa è cambiato nella UNI EN 1069? Le regole anche del CEN prevedono che nell’Introduzione vengano listate le modifiche principali. Per la parte prima ne sono listate ben 24, per la parte 2 apparentemente “solo” 8. Ciò che questi elenchi non riescono però a dare è un’indicazione della profondità delle modifiche apportate, che solo una lettura dei documenti permette di apprezzare: prima di tutto l’approccio di fondo, che ora si richiama all’analisi dei rischi ad integrazione dei requisiti necessari: uno spostamento dal morfologico al prestazionale, che consente di coprire l’intero settore incluso ad esempio lo sviluppo di prodotti non ancora concepiti. Infatti nello scopo si precisa che i requisiti di sicurezza generali sono applicabili per analogia anche a tipi non definiti e descritti. Entriamo ora brevemente nel merito delle modifiche più importanti anche per il lettore non specialista del settore. Un primo elemento riguarda ambedue le
articoli
Gli acquascivoli in Europa
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di Lionello Ambrosi
Divertimento e Innovazione Figura 1
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li acquascivoli in Europa sono nati nei primi anni ‘80 grazie all’intuizione di un imprenditore tedesco, Rolf Baumann, che per diversificare l’attività di produzione levigatrici per stadi del ghiaccio aveva aperto Rolba Nautic, offrendo un primo tipo di scivolo: canale in vetroresina, larghezza standard di 900 mm, pendenza inferiore al 10 % e quindi scivolata lenta, insomma lo scivolo per tutta la famiglia. Immediato il successo ed al solito immediata la reazione dell’ente di normazione tedesco con la pubblicazione nel maggio 1982 della norma DIN 7937 “Wasserutsche ab 2 m Höhe”. Nel frattempo grazie al CEN stava prendendo piede la normazione europea, nel settore delle attrezzature sportive e ricreative con la costituzione del Comitato Tecnico 136. Gli esperti avevano iniziato ad identificare alcuni settori ritenuti critici, e dopo le attrezzature da parco giochi per bambini e quelle da ginnastica l’attenzione era caduta su questo nuovo settore in grande espansione in tutta Europa, con impianti sempre più grandi veloci eccitanti ma normato solo in Germania. Di qui la costituzione del terzo gruppo di lavoro. Nei primi anni ‘90 il Working Group 3 aveva così pubblicato la prima edizione della norma EN 1069, divisa in due parti: la prima sui requisiti tecnici e relativi metodi di prova, la seconda sulle istruzioni e informazioni al pubblico. Lavoro non facile, partito dall’unico documento esistente, la DIN 7937, con la delegazione tedesca restia ad aprirsi alle evoluzioni più recenti e veloci, ed il resto del gruppo più orientato ad una norma prestazionale che non limitasse il design di prodotti sicuri. Nel 2005 alla scadenza della revisione periodica della norma i nuovi modelli di acquascivolo e il diverso approccio normativo in materia di sicurezza hanno imposto una modifica profonda di tutto l’impianto. Il lavoro di revisione è stato pertanto particolarmente lungo e la pubblicazione della nuova versione si è conclusa nel 2010. Tra le ragioni anche la pubblicazione della EN 15288 sui requisiti di sicurezza per le piscine in fase di progettazione e di gestione. Il documento, elaborato da un altro gruppo del TC 136, il WG8 Swimming pools, seguiva una decina di norme di prodotto ed era stato reso necessario dalla constatazione che componenti sicuri andavano integrati nella progettazione e gestione per la sicurezza del complesso. L’introduzione di un approccio basato su analisi di rischio specifiche ad integrazione dei requisiti dati ha fatto pesantemente sentire la sua influenza anche sull’edizione 2010 della EN 1069, prontamente nazionalizzata dall’UNI ma in versione inglese. Va detto che il mercato aveva ben accolto la precedente edizione: numerose Regioni l’avevano anzi richiamata nella disciplina delle piscine pubbliche. Una revisione disponibile nella sola lingua inglese poneva alcune oggettive difficoltà: ottima pertanto l’iniziativa dell’UNI che a giugno del 2012 ha pubblicato le versioni in italiano. Ma che cosa è cambiato nella UNI EN 1069? Le regole anche del CEN prevedono che nell’Introduzione vengano listate le modifiche principali. Per la parte prima ne sono listate ben 24, per la parte 2 apparentemente “solo” 8. Ciò che questi elenchi non riescono però a dare è un’indicazione della profondità delle modifiche apportate, che solo una lettura dei documenti permette di apprezzare: prima di tutto l’approccio
È da 30 anni che costruiamo scivoli. Guardiamo al futuro con nuovi progetti mozzafiato!
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di fondo, che ora si richiama all’analisi dei rischi ad integrazione dei requisiti necessari: uno spostamento dal morfologico al prestazionale, che consente di coprire l’intero settore incluso ad esempio lo sviluppo di prodotti non ancora concepiti. Infatti nello scopo si precisa che i requisiti di sicurezza generali sono applicabili per analogia anche a tipi non definiti e descritti. Entriamo ora brevemente nel merito delle modifiche più importanti anche per il lettore non specialista del settore. Un primo elemento riguarda ambedue le parti ed è costituito dal campo di applicazione: scompare la limitazione ad acquascivoli di due metri di altezza ed oltre, ed ora il titolo è un asciutto e omnicomprensivo “Acquascivoli”. Nello Scopo viene specificato che ora il documento copre ogni tipo di scivolo installato in piscine di uso pubblico (definite richiamando la già citata UNI EN 15288), e sono pertanto inclusi i microscivoli per bambini (spesso zoomorfi, l’elefante sul naso del quale si scivola, il serpente ...). L’adozione di un approccio basato all’analisi dei rischi anche in fase di revisione ha portato ad identificare l’arrivo come uno dei punti critici. Tradizionalmente gli scivoli arrivavano in piscina, con un piccolo tuffo in velocità: ma mentre la scivolata è individuale, ed il rischio di impatti ridotto da una bassa differenza di velocità relativa tra i vari utenti, nella
Foto gentilmente concessa da Piscine Castiglione
U&C n.5 maggio 2013
parti ed è costituito dal campo di applicazione: scompare la limitazione ad acquascivoli di due metri di altezza ed oltre, ed ora il titolo è un asciutto e omnicomprensivo “Acquascivoli”. Nello Scopo viene specificato che ora il documento copre ogni tipo di scivolo installato in piscine di uso pubblico (definite richiamando la già citata UNI EN 15288), e sono pertanto inclusi i microscivoli per bambini (spesso zoomorfi, l’elefante sul naso del quale si scivola, il serpente ...). L’adozione di un approccio basato all’analisi dei rischi anche in fase di revisione ha portato ad identificare l’arrivo come uno dei punti critici. Tradizionalmente gli scivoli arrivavano in piscina, con un piccolo tuffo in velocità: ma mentre la scivolata è individuale, ed il rischio di impatti ridotto da una bassa differenza di velocità relativa tra i vari utenti, nella zona di arrivo chi si è fermato può essere investito da chi segue. Di qui la ricerca da parte delle aziende del settore, che hanno identificato due soluzioni ora standardizzate: unità di arresto-catch unit (fermata nel canale, figura 1) e unità di rallentamentosofà (arrivo con progressivo rallentamento sullo scivolo e deviazione laterale lenta in piscina, figura 2). Nel primo caso si rallenta progressivamente in tratto finale rettilineo e orizzontale dell’acquascivolo, frenati da un piccolo strato d’acqua, per poi alzarsi in piedi ed uscire di lato. In quello che tedeschi e inglesi chiamano sofà la piscina è invece ancora prevista, ma nella stessa viene installata una superficie di accompagnamento sagomata per pro-
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chiara delle zone di sicurezza circostanti; questa integrazione si è resa necessaria alla luce degli incidenti tra utenti e altre persone presenti nelle aree più vicine, notificati dai paesi membri: un punto che fa sempre parte del percorso di revisione di una norma. Prima di aprire un impianto al pubblico è poi sempre essenziale il collaudo: il capitolo sulla prova pratica è stato pertanto riscritto sulla base delle esperienze pratiche e dei commenti ricevuti: ora elenca le caratteristiche fisiche e le competenze che lo specialista che esegue la prova deve avere, ed i contenuti minimi del suo report. Abbiamo già menzionato l’integrazione della UNI EN 1069 con altri documenti quali la norma sulla sicurezza delle piscine in fase di progettazione e di gestione. Nella stessa ottica si è ritenuto di richiamare per la prevenzione dell’intrappolamento di parti del corpo, non solo i requisiti specifici della UNI EN 13451-1:2010 sui componenti per piscina ma anche quelle dei paragrafi 4.2.2 - 4.2.3 della UNI EN ISO 13857:2008, la norma alla base della Direttiva Macchine. Con identico approccio, per l’antisdrucciolevolezza delle superfici sono stati richiamati i requisiti della UNI EN 134511:2010 sui componenti per piscina. Una menzione brevissima per l’Allegato D, un contributo concreto presentato dalla delegazione austriaca in materia di misurazione pratica di velocità e di accelerazione apprezzato al punto da venire inserito come Allegato normativo. La parte 2 della norma, dal sintetico titolo “Istruzioni”, lista molte meno modifiche: sono però tutte molto significative ed importanti. L’analisi di rischio viene prescritta anche per gli aspetti di informazione e quindi di gestione come elemento fondamentale per definire linee guida operative in materia di riduzione dei rischi, adeguata supervisione, gestione degli aspetti tecnici, istruzioni di gestione delle emergenze. Si parla di “programmazione e uso di segnali”, un approccio ben più ampio dell’installare qualche cartello, e pertanto di progettare sistematicamente la comunicazione in materia di sicurezza. Tutti i pittogrammi sono stati ridisegnati in conformità alle norme ISO applicabili: immaginabile qualche perplessità degli operatori del settore, che dovranno esaminare il nuovo documento e decidere come adeguarsi; facendolo avranno però una segnaletica più efficace, in linea con i requisiti oggi adottati in tutto il mondo sia per la sicurezza che per l’informazione pubblica, e quindi più facilmente comprensibile ad esempio da parte dei turisti. La UNI EN 1069, con le sue due parti, fornisce premesse complete ed aggiornate per progettazione e gestione corretta degli acquascivoli. Il mercato ha già dimostrato attenzione e interesse ad adottarle: quindi… scivolate pure in sicurezza e buon divertimento a tutti!
vocare un progressivo scivolamento laterale, che porta a fermarsi praticamente in piedi sul fondo della vasca. Le due figure rendono meglio di qualsiasi descrizione verbale. È anche previsto l’arrivo in una piscina destinata a permettere di surfare ad esempio su una tavoletta, con evidenti rischi aggiuntivi da gestire sia in fase di progettazione che di gestione. La classificazione degli acquascivoli è stata ora allargata: i tipi 1 e 2 coprono tutti i piccoli scivoli di norma destinati ai bambini. Sono stati inoltre aggiunti il tipo 8, spesso definito roller-coaster e che prevede oltre ai tratti in discesa delle salite nelle quali sfruttare l’inerzia accumulata, il tipo 9 spesso commercialmente denominato side-winder, che proietta l’utente su una sorta di vassoio invece che in un canale di arrivo, generando una serie di oscillazioni trasversali progressivamente smorzate dall’attrito, ed il tipo 10 costituito da soluzioni combinate dei tipi precedente, sempre più usate nei moderni acquaparchi: ad esempio, con un primo scivolo che sfocia in un catino circolare, spesso chiamato space bowl, nel quale si scivola a spirale verso il centro per cadere in una piscina di arrivo oppure per entrare in un altro scivolo e così via. Il paragrafo 5 sui materiali, che era invero un po’ magro e tautologico (in sintesi diceva che “può essere usato ogni materiale adatto all’uso”) ora comprende nell’Allegato normativo B i requisiti per l’utilizzo nelle parti strutturali di acciai inossidabili non suscettibili di SCC-stress crack corrosion e indicazioni per la sistematica pulizia superficiale degli stessi, nonché la proibizione di impiego di sostanze caratterizzate dalla frase di rischio “R 43 - può causare sensibilizzazione della pelle”. Altro cambiamento apparentemente minore ma che non lo è: il punto 6 non è più denominato “Carichi di progetto” bensì “Progettazione”. È un’altra conseguenza dell’approccio al risk assessment: non vengono più indicati solo valori di carico da utilizzare, ma si forniscono le indicazioni per l’esecuzione di corrette analisi di rischio in fase di progettazione, nei momenti topici dello sviluppo del progetto. Abbiamo già detto che le zone di ammaraggio tradizionale in piscina sono state identificate come uno dei punti critici ai fini della sicurezza: le relative specifiche sono state pertanto raccolte e spostate all’Allegato normativo A. Ora sono (*) Progettista, membro CT Impianti e attrezzi sportivi e ricremeglio dettagliate, ed è stata inclusa una definizione più ativi UNI Piscine Castiglione 64 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
Giostre a cavalli Una rassegna itinerante installata a New York Questa estate, Fête Paradiso, prima rassegna itinerante di giostre e caroselli d’epoca, farà il suo debutto americano su Governors Island a New York City. La collezione, che comprende esemplari da museo, comprende una gamma diversificata di attrazioni dal tardo 20° secolo 19° e l’inizio, come giostre, gabbie volanti e un organo meccanico, sarà disponibile per il pubblico che potrà fare un giro in giostra tutti i fine settimana dal 13 luglio – 29 settembre. La straordinaria collezione di giostre d’epoca è la prima nel suo genere ad apparire negli Stati Uniti. Tra le attrazioni, che provengono dalle collezioni di Francesco Staub e Regis Masclet, è una giostra azionata a pedali della fine dell’800 – uno dei due soli esemplari presenti nel mondo, che furono creati a Parigi, per incoraggiare l’uso di quella che allora era la nuova modalità di trasporto – la bici66 Lo spettacolo viaggiante luglio agosto 2013
cletta. Fête Paradiso comprenderà anche un padiglione dei primi del ‘900 che comprende statue e caricature a grandezza naturale di Josephine Baker, Charlie Chaplin e altre celebrità del tempo. Per ricreare ancor di più l’atmosfera da sogno, un vecchio padiglione da autoscontro è stato trasformato in una birreria all’aperto e spazio per eventi speciali, e cibo ispirato a quello servito nei luna park francesi sarà servito dal noto bistrot francese Le Gamin di New York. Inoltre, una giostra per bambini del 1930 è stata trasformata in un padiglione dove musicisti intratterranno i visitatori con brani d’epoca e spettacoli che riprodurranno un’atmosfera ispirata a Fellini. Tutte le storiche attrazioni di Fête Paradiso sono state faticosamente restaurate da una famiglia francese di artigiani specializzati nella riparazione e costruzione di giostre di qualità museale. Il gruppo è volato a New York per allestire l’evento, apprezzato da visitatori di ogni età. “Fête Paradiso trasporterà adulti e bambini in un’affascinante fiera parigina di un tempo”, ha dichiarato il titolare Francis Staub. “Fino ad ora, questa collezione è rimasta in Francia, e sono entusiasta che i newyorkesi e visitatori da tutto il mondo possano godere di questa rassegna di giostre a cavalli estremamente rare e preziose. Anche se questa raccolta è storicamente importante, i visitatori avranno la straordinaria opportunità di godere e di interagire con i divertimenti proprio come altri hanno fatto un secolo fa”.
n. 7-8 luglio agosto 2013 • anno L1
www.anesv.it
Registrazione delle attrazioni Arriva la circolare Collaboratori familiari Regolarizzarli? Forse no Commissioni Provinciali operative fino a novembre