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LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE “Un corpo docente motivato e altamente qualificato è essenziale per garantire ai giovani una buona istruzione. Le nuove aspettative e le sfide con cui gli insegnanti di tutta Europa si devono confrontare dimostrano quanto essi si trovino al centro del dibattito politico in materia di istruzione. Il piano di lavoro relativo ai futuri obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione fino al 2010, approvato dal Consiglio Europeo di Barcellona il 15 e 16 marzo 2002, considera dunque gli insegnanti gli “attori chiave di tutte le strategie intese a stimolare lo sviluppo della società e dell’economia”. (Viviane Reding - Commissario Europeo per l’Educazione e la Cultura) Tutte le grandi riforme della scuola che si sono succedute in questi 150 anni di Stato unitario, dalla legge Casati, alla riforma Gentile, alla riforma degli Organi collegiali, non hanno potuto fare a meno di intervenire sullo stato giuridico dei docenti. Proprio perché, l’intervento sull’architettura ordinamentale del sistema non può tralasciare di rivisitarne il ruolo e il quadro delle nuove funzioni che il docente sarà chiamato a svolgere. L’Italia, attualmente, ha descritto un profilo professionale costituito da dodici competenze: - possedere le conoscenze necessarie; - accompagnare gli allievi nella formazione; - collaborare con i colleghi, i genitori, le autorità, le istituzioni, il mondo imprenditoriale e gli organi rappresentativi; - integrare le proprie competenze nei diversi contesti educativi; - inscriversi nello sviluppo continuo delle proprie competenze; - gestire il proprio insegnamento in funzione di obiettivi e di metodi chiaramente definiti; - far partecipare gli allievi al proprio ritmo preoccupandosi della intedisciplinarietà; - organizzare il tempo, lo spazio, i modi per favorire l’apprendimento; - favorire la comunicazione e la collaborazione tra gli allievi; - promuovere l’innovazione; - valutare l’insegnamento e l’attività globale della scuola; - assumere il proprio ruolo sociale. Le competenze menzionate prevedono che l’insegnante assuma il suo ruolo sociale tenendo conto del contesto sociale e culturale nel quale si inscrive la scuola, della necessità di aprirsi a una popolazione multietnica e di far conoscere i problemi specifici dell’insegnamento a degli allievi di cultura, lingua e nazionalità differenti. Un’altra competenza mette l’accento sulle collaborazioni con l’insieme degli attori, il mondo della produzione, gli organismi locali e le famiglie. Si insiste anche sulla promozione dell'innovazione scolastica, in collaborazione con altre istituzioni e con il mondo del lavoro. Si raccomanda che gli insegnanti arrivino ad ascoltare, osservare, capire gli alunni, tenendo conto dei loro bisogni psico-sociali. Si tratta di assicurare la costruzione della loro identità personale. Per questo è importante che si instaurino con gli alunni delle forme di comunicazione e delle relazioni reciproche che stabiliscano dei mezzi di apprendimento e di arricchimento. La competenza pedagogica consiste nel costruire un insegnamento adatto al ritmo di apprendimento e alle caratteristiche degli allievi. Si sottolinea inoltre che il docente deve avere la capacità di gestire il suo insegnamento in funzione dell'autovalutazione che ne viene fatta, ma anche di comunicare con gli alunni e di collaborare con i membri del team educativo. Si tratta anche di una capacità di adattarsi e di mettersi in discussione. Per raggiungere questi obiettivi la legislazione italiana prevede un percorso articolato e
F.E.L.M. - Teorie e modelli della formazione Isa Maria Sozzi strutturato in: 1. formazione iniziale 2. accesso e selezione 3. formazione all'accesso della carriera 4. formazione in servizio 5. eventuali stadi progressivi di carriera e compiti aggiuntivi che configurino una funzione docente arricchita, in grado di farsi carico dei compiti e delle responsabilitĂ derivanti dalla organizzazione autonoma.
Formazione iniziale La legge che nel 1990 ha sancito l’obbligo di una specifica formazione universitaria per tutti gli insegnanti rispondeva ad una esigenza pluridecennale, già sancita -ma solo sulla carta- dalla legge-delega del 1973 sullo stato giuridico dei docenti. I percorsi stabiliti per tale formazione iniziale sono stati un Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (CLSFP) per gli insegnanti elementari e dell’infanzia, una Scuola abilitante di Specializzazione post-laurea (SSIS) per gli insegnanti secondari.
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F.E.L.M. - Teorie e modelli della formazione Isa Maria Sozzi Nella situazione di maggiore autonomia didattica delle università da esso voluta (legge 127 del 1997), si ebbero finalmente il Decreto istitutivo del giugno 1998 e la conseguente attivazione, nell’autunno dello stesso anno per il CLSFP e nell’autunno 1999 per la SSIS. Queste rimasero aperte anche quando la Relazione Bertagna si tradusse nel Disegno di legge e poi nella legge Moratti; essa era infatti strutturata, sull’intero assetto del sistema scolastico, in termini di legge-delega, sicché per chiarire i problemi occorreva attendere i Decreti delegati. Il Decreto relativo all’articolo 5, quello sulla formazione degli insegnanti, è stato approvato nell’ottobre 2005. La formazione iniziale degli insegnanti elementari si svolgeva a livello secondario (Istituto magistrale), quella degli insegnanti secondari non esisteva (la laurea disciplinare non ha alcuna funzione di formazione alla professione docente). Solo dal 1998 è stato istituito presso le università il Corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria (CLSFP) e dal 1999 la Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), percorso biennale post-laurea. Il CLSFP rientra nel modello integrato, la SSIS nel modello consecutivo. Ciò corrisponde alle tendenze nettamente prevalenti in Europa rispettivamente per gli insegnanti elementari e per quelli di scuola secondaria superiore; per la secondaria inferiore (collocata, da noi, nella SSIS) gli altri Paesi europei si dividono circa metà e metà tra integrato e consecutivo. In entrambe le strutture il curricolo è articolato su quattro tipologie di attività formative; queste sono state definite partendo dal profilo del docente, le cui caratteristiche consentono di individuare i contenuti del percorso formativo più adeguato. ● Una prima area, di formazione alla funzione docente, è centrata sulle Scienze dell’educazione, inclusi gli sviluppi più recenti (tecnologie didattiche). ● La seconda area comprende le tematiche disciplinari, rilette, per la SSIS indirizzata a già laureati, in chiave di mediazione didattica. ● La terza area è costituita dai laboratori didattici, organizzati in termini il più possibile interdisciplinari. ● La quarta area rappresenta il tirocinio, comprensivo di interventi diretti in realtà scolastiche, della relativa progettazione, di riflessioni critiche sull’esperienza. Le quattro aree pesano sul curricolo in misura sostanzialmente equivalente. È anche presente un preciso rapporto con il sistema scolastico: vi sono insegnanti (Supervisori del tirocinio) che operano nella struttura didattica universitaria per metà del loro orario di servizio, e sono inoltre coinvolti i docenti delle classi che accolgono gli studenti tirocinanti. La legge-delega (2003) di riforma del sistema scolastico ha stabilito di modificare l’attuale sistema di formazione iniziale. Essa prevede, sia per gli insegnanti primari sia per i secondari, Lauree Magistrali per l’Insegnamento (LMI): si tratta di cicli biennali che, nell’assetto (“3+2”) ora in vigore per l’intero sistema universitario, si collocano dopo il triennio della nuova laurea, determinando così, complessivamente, un percorso quinquennale. Da molte parti è stato espresso dissenso, soprattutto perché si vogliono pensionare i quasi neonati CLSFP e SSIS senza che – come sopra rilevato – sia stato preventivamente compiuto un bilancio di tali esperienze. Il Governo ha comunque approvato nell’ottobre 2005 il Decreto delegato attuativo previsto dalla legge. Il Decreto approvato modifica radicalmente quanto era stato prospettato. Non si dà più alla procedura abilitante il carattere di corso-concorso, l’accesso alla laurea magistrale avviene in misura superiore del 30% rispetto ai posti da coprire, e gli abilitati vengono poi inseriti in albi regionali. L’iscrizione in tali albi, unitamente alla valutazione positiva dell’anno di praticantato, costituisce, dice il Decreto, “requisito esclusivo per l’ammissione ai concorsi da bandire a cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione, nel
F.E.L.M. - Teorie e modelli della formazione Isa Maria Sozzi rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.” Accesso e selezione Sei paesi europei – Grecia, Spagna, Italia, Portogallo, Malta e Romania – organizzano un concorso successivo all’assegnazione del diploma di formazione iniziale. In questi paesi, i candidati che desiderano essere ammessi al concorso devono, oltre a soddisfare i criteri di idoneità generali, cioè essere in possesso di tutte le qualifiche di insegnamento richieste: – siano in possesso della cittadinanza dell’UE; – dimostrino di non essere registrati al casellario giudiziale o producano un certificato di buona condotta. La prova d’integrità morale costituisce la condizione più importante richiesta agli insegnanti in cerca di occupazione. Non tutti i paesi garantiscono una cattedra ai candidati che superano il concorso. La nomina dipende dalla disponibilità di posti Quindi, una volta conseguita la laurea in specialistica per l'insegnamento, si ha diritto a partecipare ai concorsi ordinari. L'ultimo concorso è stato bandito nel 1999. Il corso di laurea consente di accedere solo all'insegnamento di singole materie. Ogni materia è stata associata ad una classe di insegnamento. Il decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 n. 39 stabilisce la corrispondenza tra materie di insegnamento e classi di concorso.(tabella A) La classe di concorso è un insieme di materie che possono essere insegnate da un docente. Inoltre la classe di concorso indica una particolare graduatoria, in quanto tutte le graduatorie sono divise in base alle classi di concorso. La classe di concorso indica anche un particolare concorso, in quanto tutti i concorsi sono separati, uno per ogni classe di concorso. Una volta superato il concorso i primi in graduatoria venivano immessi in ruolo, cioè potevano cominciare ad insegnare a tempo indeterminato. In pratica, una volta che si superava il concorso non si diventava immediatamente insegnanti, ma si veniva inseriti nella graduatoria degli idonei del concorso. Il 50% delle nomine avveniva facendo scorrere la graduatoria degli idonei in base al loro punteggio, partendo dal primo, che ha il massimo punteggio. Se si veniva nominati in ruolo, il discorso finiva, in quanto si diventava docenti a tempo indeterminato, cioè a vita o quasi. Le graduatorie dei concorsi ordinari del 1999 resteranno ad esaurimento; da esse si attinge per le immissioni in ruolo in base a delle percentuali che attualmente sono del 50% delle nomine da effettuare; mentre il rimanente 50% del totale delle nomine è da assegnare a coloro che sono inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. In tal modo si può essere nominati o dalla graduatoria di idoneità del concorso, oppure dalla graduatoria ad esaurimento provinciale, che dura fino al suo esaurimento. Le graduatorie ad esaurimento provinciali consentono di avere: 1. una nomina a tempo indeterminato su tutte le scuole della provincia, indipendentemente dalle preferenze espresse. 2. una nomina a tempo determinato annuale, ciò dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), su tutte le scuole della provincia. 3. l'inserimento automatico nelle sole scuole richieste come preferenza nelle graduatorie di supplenza di Circolo e di Istituto. Possono trascorrere diversi anni dal conseguimento della laurea all'accesso a tempo
F.E.L.M. - Teorie e modelli della formazione Isa Maria Sozzi indeterminato; moltissimi docenti trascorrono anche più di un decennio come precari. Formazione all'accesso della carriera “La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici. ” [Art . 1, commi 1e 2, D.L. 17 ottobre 2005 ai sensi dell’art.5 della Legge 53 del 28/03/2003] Benché, come detto in precedenza, un docente possa insegnare per molti anni prima di essere assunto a tempo indeterminato, il primo anno di ruolo viene dedicato alla formazione “iniziale” della carriera. La formazione in ingresso, dedicata ai docenti di nuova assunzione, prevede l’espletamento dell’anno di formazione che consiste nel superamento del periodo di prova e nella frequenza ad un corso di formazione di 40 ore. L’anno di formazione istituito con la Legge n. 270 del 1982 viene regolamentato con l’O.M. n. 267/91, la quale, disciplina la partecipazione alle attività seminariali, le modalità di intervento: attività d’istituto e incontri seminariali. Tali indicazioni vengono attualizzate nella CM 73/97 che sottolinea la necessità da parte dell’amministrazione di predisporre programmi di formazione sulla base dei fabbisogni dei partecipanti, in modo da favorire acquisizioni nei seguenti ambiti professionali: competenze metodologico-didattiche e organizzative; conoscenze socio-psicopedagogiche; abilità di relazione e comunicazione; conoscenze giuridiche essenziali di legislazione scolastica (soprattutto riguardo alle attività di istituto). Il docente in formazione è assistito da professori esperti o tutor, individuati all'interno delle scuole dove lo stesso presta servizio. I tutor sono nominati dal capo di istituto su indicazioni del collegio dei docenti, che terrà conto del numero dei colleghi da formare. Ad ogni tutor infatti non possono essere affidati più di due docenti in formazione. Per assicurare la massima efficacia all'assistenza tutoriale, il collegio indica anche i criteri per la verifica dell'attività didattica svolta durante il periodo di formazione. Al tutor di scuola viene affidato il compito di “sostenere il docente in formazione durante il corso dell’anno per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione” e che “è da considerarsi facilitatore dei rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione” (CM 267/91). I partecipanti ai corsi di formazione sono tenuti a redigere, al termine delle attività d'istituto e seminariali, un'articolata relazione sulle esperienze e le attività svolte. La relazione sarà oggetto di discussione con il comitato di valutazione, come previsto dal decreto legislativo n.297/94, art.440, comma 4. L’impianto strutturale ed organizzativo delle attività formative previste per i neoassunti assume i profili e le modalità del modello e-learning integrato già utilizzato in altre occasioni. Il modello, consolidato attraverso l’esperienza delle iniziative a sostegno del D.M. n°100/02 e D.M. n.61/03 e dei processi di innovazione, di cui al D.L.vo n.59/04, rappresenta la modalità più rispondente all’esigenza di offrire un progetto formativo unitario e allo stesso tempo adeguato alle domande formative dei docenti. In effetti il modello e-learning integrato consente di avvalersi di materiali di approfondimento sugli snodi caratterizzanti il processo di innovazione in atto, di partecipare – anche in maniera
F.E.L.M. - Teorie e modelli della formazione Isa Maria Sozzi interattiva – a momenti di confronto e di dibattito tra pari (forum moderati da esperti) e di contribuire all’implementazione delle esperienze didattiche (laboratori di esperienze). La formazione e-learning prevede la partecipazione del corsiste per 25 ore a distanza calcolate secondo le modalità “convenzionali” previste dal modello INDIRE (fruizione di learning object, scelti liberamente tra i molti proposti, ed invio di elaborati personali in base alla traccia/spunto seguita – ad ogni learning object corrisponde un monte-ore prefissato); gli incontri in presenza prevedono 15 ore di formazione suddivise in 4-5 incontri per gruppi di 20 docenti minimo, provenienti dai diversi cicli scolastici e ordini di scuola purché gravitanti nello stesso ambito territoriale.
Formazione in servizio
L’art. 7 del DPR 419/74 fissa i criteri generali dell’aggiornamento, riconosciuto come un diritto-dovere per il docente; “esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline nelle connessioni interdisciplinari, come apprendimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”. Gli Per colmare il gap tra ricerca, didattica e bisogni educativi della scuola furono istituiti gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE), enti strumentali del Ministero dell’Istruzione,
F.E.L.M. - Teorie e modelli della formazione Isa Maria Sozzi in evoluzione funzionale agli scenari di sviluppo della politica scolastica in Italia, derivati dalla trasformazione, avvenuta nel 1999, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi (IRRSAE), organismi del Ministero dell’Istruzione operanti sul territorio a livello regionale, creati con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 419, del 31 maggio 1974. Dal 2007, la nuova “Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica” con sede a Firenze, è subentrata con funzioni di consulenza e ricerca all’INDIRE e agli istituti regionali di ricerca educativa. Nel 1990 si tentò di istituire un sistema della formazione in servizio che avrebbe dovuto programmare la formazione. Nell’ambito della formazione in servizio assume particolare rilevanza il CCNL del 1995 che poneva la formazione come criterio discriminante nella progressione della carriera (almeno 100 ore certificate in 7 anni). Questo meccanismo fu eliminato dal CCNL successivo in quanto si voleva evitare la corsa al conseguimento quantitativo, meccanico e formale del monte ore per i passaggi di carriera. Con la direttiva ministeriale 210/99 applicativa del CCNL 1999 si conia un nuovo termine: da formazione in servizio a sviluppo professionale. Altra novità della direttiva è l’istituzione di unità territoriali provinciali che hanno il compito di sostenere le scuole autonome con interventi di informazione, consulenze, tutoraggio, coordinamento e raccordo con altre strutture. Il DPR 275/99 stabilisce che le scuole “esercitano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo” anche circa la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; la formazione del personale è di conseguenza “espressione della capacità di ricerca della scuola” e deve produrre benefici nei confronti dei docenti della scuola e dell’intera collettività di riferimento. Il CCNL 2003 riconosce ancora che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio, di mobilità, di riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze”. In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Anche l'ultimo contratto ha previsto l'obbligo per l'amministrazione a fornire "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (art. 63 c. 1) per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. Inoltre vengono anche ricordati gli impegni in materia di formazione sottoscritti dal governo nell'intesa sulla scuola del 27 giugno 2007. Ma sul fronte del Ministero, dopo il tentativo della Direzione del personale di aprire un confronto con le associazioni professionali, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico, per discutere un nuovo approccio alla formazione permanente del personale della scuola, concentrando attenzione e risorse sul tema dello sviluppo professionale (v. documento marzo 2006), non vi sono novità. Il tavolo tecnico non è stato più convocato; si registra una scelta a vantaggio di azioni formative assai diversificate e un investimento sulle associazioni disciplinari, a cui è chiesto di lavorare nelle scuole, sul territorio, in accordo con Indire, a seguito di protocolli di intesa, per realizzare attività di formazione, on line e in presenza, sugli apprendimenti di base linguistici, matematici e scientifici (progetti Insegnare scienze sperimentali, “Poseidon” , “ m@t.bel”). La legge finanziaria 2007 prevede la creazione dell'Agenzia nazionale per la formazione, in via di regolamentazione. A tal fine, una commissione bilaterale, avrà il compito di programmare e realizzare le iniziative formative nazionali e studiarne un sistema di certificazione. Attualmente i docenti possono usufruire di cinque giorni di permesso per partecipare a
F.E.L.M. - Teorie e modelli della formazione Isa Maria Sozzi corsi di aggiornamento promossi da soggetti qualificati e riconosciuti dal ministero (art. 62, c 5 del Ccnl Scuola) oppure a convegni, autorizzato dall'amministrazione scolastica (art. 453 del D.lgs. 297/94). Risulta chiaro che le iniziative di formazione ed aggiornamento quasi sempre vengono svolte al di fuori dell'orario di servizio, spesso con oneri a carico del docente relativi ai trasferimenti e alle spese di iscrizione e frequenza. Ultimamente si va diffondendo una nuova forma di aggiornamento che riesce, in parte, a conciliare le esigenze di servizio con quelle di formazione: l'e-learning in modalità completamente on-line o blended. A livello nazionale è stata realizzata la piattaforma puntoedu, cui fanno riferimento una serie di iniziative: – formazione neo-assunti – formazione tecnologica (Fortic) – formazione sui processi innovativi della riforma Moratti (Dm 61-D.lgs.59) – formazione sui DSA – formazione per e-tutor (in collegamento con alcuni USR ed università) solo per citarne alcune, tra cui quelle a cui ho partecipato in prima persona come discente o come tutor. Sempre sulla piattaforma citata è stata attivata una università on-line (www.iuline.it) esclusivamente destinata alla formazione universitaria dei docenti, che ha nell'offerta formativa un corso di laurea, dei corsi di specializzazione e dei master. Ove le risorse lo consentano, cioè praticamente mai, i docenti possono chiedere un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di corsi di aggiornamento, presso enti o associazioni accreditati, o per l'auto-aggiornamento (acquisto di libri, abbonamenti a riviste, ecc) per una cifra media di circa 50 € pro capite. L'ultima finanziaria ha previsto la detrazione fiscale fino a 500 € delle spese per l'aggiornamento e fino a 1000 € per l'acquisto di computer.
Stadi progressivi di carriera e compiti aggiuntivi Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la realizzazione e la gestione del piano dell'offerta formativa dell'istituto e per la realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell'art. 37 del CCNI del 31.08.99 e sono annualmente assegnate dal MIUR. Tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto. Tra le figure previste può essere identificata anche quella relativa alla formazione ed alle iniziative di accoglienza per i nuovi docenti (area 2). Nei primi anni di istituzione, le allora funzioni obiettivo erano obbligate a seguire appositi percorsi formativi di almeno 30 ore.
F.E.L.M. - Teorie e modelli della formazione Isa Maria Sozzi RISORSE NORMATIVE • Decreto MURST 26 maggio 1998: Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario. • Legge 3 agosto 1998, n. 315: Interventi finanziari per l’università e la ricerca. • Legge 28 marzo 2003, n. 53: Definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. • Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, ai sensi dell’art. 5 della Legge 53/2003: Norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento. • L’annesso A del decreto italiano del 26 maggio 1998 che precisa la regolamentazione dei corsi di formazione che preparano all’insegnamento. • Direttiva ministeriale 7 aprile 2003, n. 36, sulla formazione • la Direttiva n. 70 del 17/06/2002 concernente i criteri e le modalità per il rimborso delle spese di autoaggiornamento del personale docente Note, circolari, avvisi • Lettera Circolare 30 agosto 2006, Prot. n.7705 - Oggetto: Finanziamento dei piani dell'offerta formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni scolastiche, in applicazione della L. n. 440/1997 e della direttiva attuativa n. 33 del 3 aprile 2006. Esercizio finanziario 2006 SEZIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Direttive • Direttiva n 47 del 23 maggio 2007 - Formazione personale docente e ATA • Direttiva n 46 del 23 maggio 2007 - formazione dirigenti • Direttiva n. 34 del 5 aprile 2006 - Dirigenti Scolastici - Definizione degli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento, a.s. 2006/07 • Direttiva n. 29 del 21 marzo 2006 - Formazione - Definizione degli obiettivi formativi prioritari riferiti al personale della scuola • Direttiva n. 45 del 4 aprile 2005: definizione degli obiettivi formativi assunti come prioritari in materia di formazione e aggiornamento del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario -comparto scuola - anno scolastico 2005-2006 • Direttiva 210/99 (Aggiornamento 1999) : Linee d'indirizzo per l'aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei capi d'istituto delle scuole e degli istituti educativi e del personale in servizio negli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, relative all'utilizzo delle risorse dell'anno finanziario 1999 • Direttiva 202/00 (Formazione Continua) Sistema di formazione continua del personale della scuola Note, circolari, avvisi •
•
Nota 27 marzo 2006, Prot. n. 218 Oggetto: Relazione sull'andamento dei corsi di formazione erogati su scala nazionale nei mesi di gennaio e febbraio 2006) (http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_14_marzo_06.htm Nota 14 marzo 2006, Prot. n. 198- Oggetto: Rapporto di valutazione delle attività formative destinate al personale amministrativo del MIUR - Anno 2005 (http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_14_marzo_06.htm