Notiziario del Mosca Club Treviso 2° Trimestre 2016

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Notiziario del MOSCA CLUB TREVISO

Anno di fondazione 1971

2° TRIMESTRE 2016

ANNO 42 N° 154

Mosca Club Treviso c/o Circolo Sportivo “La Gemma”, via Marie, 1 - 31030 Dosson (TV) tel. 0422490294 Direttore responsabile: Rizzo Sebastiano Registrazione al Tribunale di Treviso n° 55 del 01/03/2007 Presidente: Fabio Calore, via Alleghe, 2 - 30175 Marghera (VE) tel. 335 6245002 H.U. Segretario: Nicola Sacchetto 3403608828 Sito internet: www.moscaclubtreviso.it

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IL PUNTO (a cura del Presidente)

ARIA DI VACANZE

Come ogni anno in questo periodo , luglio e agosto , le serate dei venerdì al club saranno serate informali . Riprenderemo a settembre con le serate a tema e spero di ritrovarvi tutti riposati e tonificati. Anche perché inizieremo subito con i preparativi del trofeo Villa Guidini. Anche se l’organizzazione è oramai ben oliata , ci sarà bisogno della collaborazione di tutti per essere sempre all’altezza della situazione . Obbiettivamente lo siamo sempre stati , ma ci si può sempre migliorare e noi dobbiamo credere che questo sia possibile . Auguri quindi a tutti voi e a vostri famigliari buone vacanze ..... E ci si vede a settembre Fabio Calore Notiziario dei soci del Mosca Club Treviso


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Corso Tecnico di Lancio Il 25 e il 26 Giugno presso le rive del Piave, prima a Ponte della Priula e poi a Maserada, ci siamo ritrovati, (dopo un primo rinvio a causa del maltempo) per il quarto anno consecutivo per avvalerci dei preziosissimi consigli del Maestro Giampiero.

Al corso hanno partecipato, Diego, Stefano Alessio con la partecipazione straordinaria Di Alvise il nostro socio più giovane ( figlio di Diego) e futura promessa PAN; il tutto è stato organizzato con la solita maestria da Marco Casellato .

Diegoin azione, il suo approccio al corso è stato veramente positivo così come i risultati ottenuti (continua a pag. 3) Notiziario dei soci del Mosca Club Treviso


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L’impostazione data al corso da Giampiero e la didattica espressa sono state finalizzate all’ottenimento di buoni risultati sul lancio e sulla presentazione dell’artificiale da parte di tutti i partecipanti ( non tutti allo stesso livello di esperienza) ,pertanto niente dimostrazioni , lanci tecnici particolari, o figure mirabilanti ma un’ insegnamento specifico su ognuno di noi, mirato al conseguimento di una minima capacità di controllo della coda/finale che se curato nel tempo ci potrà dare delle soddisfazioni.

Giampiero e Stefano

Michele

Giampiero e Alvise

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Un grazie a Giampiero , a Marco e a tutti i ragazzi per la bella compagnia e il grande impegno messoci e … arrivederci al prossimo anno … in Tanti.. Alessio Berti

Tesseramento Sociale 2016 (((( AVVISO AI SOCI )))) ... E’ tempo di rinnovare la tessera Rivolgiti a Alessio o Nicola ...

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LEGGE REGIONALE n. 18 del 27 giugno 2016 Il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n° 18 del 27 giugno 2016 che modifica alcune leggi regionali, tra le altre in materia di pesca e caccia. Per il terzo anno consecutivo (la gatta frettolosa che fece i gattini ciechi …) si rimette dunque mano alla legge regionale n° 19 del 28 aprile 1998 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto. Al solito occorre leggere il nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte per capirne bene le implicazioni… Velocemente vediamo i punti che sembrano più interessanti: 1. Art.54 ufficializza la condizione di particolare autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria per la provincia di Belluno. (da vedere questo cosa comporterà). 2. Art. 55 per le acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali ulteriori oneri per i non residenti nel Veneto. Benissimo, anzi malissimo, quello che era stato buttato dalla porta, ovvero l’odiosa pratica delle province (Treviso in primis, ma poi Padova, Rovigo) di istituire nuovi balzelli rientra dalla finestra della regione. Con quali modalità, destinazioni degli introiti, controlli, scopi? Non né dato di sapere. 3. Art. 58, finalmente il Consiglio regionale ha guardato un calendario cercando di porre fine al inghippo della fine della pesca in zona salmonicola che inizia l’ultimo lunedì del mese di settembre e che coincide con l’inizio della possibilità di pesca in regime nk sino a fine ottobre. (al terzo colpo ci sono riusciti). 4. Art. 59, con una legge regionale (?) verranno stabilite le competenze in materia ambientale delle Guardie Ittiche Volontarie 5. Non strettamente legata alla legge regionale sulla pesca c’è una modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo Art. 71Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo). A leggerlo così sembra una bella cosa, in realtà cambierà poco, se non nulla, da vedere se ci saranno stanziamenti per i censimenti, modalità di raccolta e trasmissione dati all’ISPRA, che la Regione Veneto NON HA FATTO nel censimento pan europeo di 3 anni fa, ma che ha lasciato alla iniziativa delle province. Vedremo, vedremo. Ecco dunque il testo completo. Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport. CAPO VII Disposizioni in materia di caccia e pesca SEZIONE I Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto Art. 54 Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma: “2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”, si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura.”. (continua a pag. 6) Notiziario dei soci del Mosca Club Treviso


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Art. 55 Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente: “1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.”. 2. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: “le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite” sono inserite le seguenti: “, anche su supporto informatico,”. 3. La lettera d bis) del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente: “d bis) i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, identificati mediante idonea attestazione.”. Art. 56 Modifica dell’articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””, le parole: “che contemplino comunque l’assolvimento” sono sostituite dalle parole: “quale assolvimento”. Art. 57 Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Il comma 8 bis dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l’uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.”. 2. Il comma 8 ter dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l’uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.”. Art. 58 Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Al comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 “Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””, le parole: “limitatamente al mese di ottobre” sono sostituite dalle parole: “per il periodo dall’ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre”. (continua a pag. 7)

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2. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l’uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.”. Art. 59 Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Alla fine del comma 1 bis dell’articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: “. Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.”. Art. 60 Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: “della pesca” sono aggiunte le seguenti parole “dilettantistica, sportiva e professionale”. 2. Il comma 1 bis dell’articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dalla lettera c) comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, è abrogato. Art. 61 Modifiche dell’articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Al comma 1 dell’articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, le parole: “purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all’attività d’impresa” sono soppresse. 2. Alla fine della lettera c) e della lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: “, purché non prevalenti rispetto all’attività d’impresa”. Art. 62 Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Al comma 4 dell’articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: “specie alloctone” sono aggiunte le parole: “e specie autoctone”. Art. 63 Modifiche dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”. 1. Al comma 1 bis dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni le parole: “di cui all’articolo 12” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 25”. 2. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le

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parole: “l’obbligo di costruzione” sono aggiunte le parole: “e mantenimento della funzionalità” e le parole: “di cui al comma 6 del medesimo articolo” sono sostituite dalle parole: “di cui all’articolo 12 , comma 6”. 3. Al comma 9 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.”. SEZIONE II Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio” … omissis … Art. 71 Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo). 1. La Regione del Veneto nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della fauna ittica, della biodiversità delle specie autoctone e della conservazione dell’equilibrio tra le specie, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento delle popolazioni di cormorano (Phalacrocorax carbo) presenti sul territorio regionale mediante la predisposizione del Piano regionale triennale nelle more delle linee guida di cui al comma 2. 2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, previo parere della competente Commissione consiliare, emana linee guida stabilendo in particolare: a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1; b) compiti di Regione, Città metropolitana di Venezia, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni dei produttori ittici e realtà associative organizzate; c) metodologie di monitoraggio delle popolazioni di cormorano da parte delle province e città metropolitana; d) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori autorizzati alle attività di cui al comma 4. 3. Il contenimento del cormorano avviene secondo le modalità disciplinate dalle linee guida regionali di cui al comma 2, in ogni periodo dell’anno, con esclusione del periodo di riproduzione, su tutto il territorio regionale, (continua a pag. 9)

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anche in luoghi, periodi e orari vietati all’esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell’ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”: a) armi comuni da sparo; b) metodi e strumenti, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici; c) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto. 4. Le province e la Città metropolitana di Venezia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 3, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti: a) la polizia provinciale e locale; b) gli agenti venatori volontari; c) le guardie giurate; d) gli operatori della vigilanza idraulica; e) i proprietari o conduttori di aziende vallive dedite all’acquacoltura e fondi agricoli; f)

i soggetti muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria;

g) altri soggetti all’uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana di Venezia. 5. Il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell’ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall’ente gestore stesso. 6. Le province e la Città metropolitana di Venezia sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano e attuano il Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1. 7. Le province e la Città metropolitana di Venezia, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento del cormorano indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

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“Memorial Marinelli” 10/04/2016

Il Mosca Club Treviso anche quest’anno ha festeggiato la giornata del pescatore in memoria del dott. Marinelli sulle sponde del Piave nell’ambito della riserva della Medio Piave. Purtroppo le condizioni del fiume, a causa delle pioggie dei giorni precedenti, erano tali da renderlo impescabile con la nostra amata tecnica. Grande comunque la partecipazione dei soci a quella che, malgrado l’assenza di catture, si è rivelata una splendida giornata tra rinfresco chiacchiere e risate, conclusa nei migliori dei modi: con le gambe sotto ad un tavolo e un buon piatto caldo davanti ad onorare la memoria del compianto Marcello Furlan che tanto aveva a cuore questo evento. Nicola Sacchetto

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Ci risiamo!

Dopo la sentenza della corte costituzionale n° 30 del 2009 (vedi notiziario 1 trimestre 2009 n 125 anno 35, avversa alla Regione Veneto in merito al conflitto di attribuzione riguardante la definizione delle specie (autoctone, para-autoctone) oggetto di introduzione, e dopo uguale sentenza avversa alla regione Marche per il medesimo motivo, eccoci con la Regione Friuli Venezia Giulia. La regione Friuli Venezia Giulia all’interno della La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 4/ 2016 “Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico”, aveva introdotto alcune modifiche alla legge regionale della pesca per poter consentire la semina di materiale adulto. Avevo accennato alla situazione del Friuli Venezia Giulia proprio nel precedente notiziario nel report del workshop dell’AIIAD, l’approccio adottato (semina di specie alloctone nei corpi idrici artificiali o artificializzati e privi di collegamento con corpi idrici naturali) aveva una sua logica (a differenza di quanto succede nel Veneto in cui regna il caos), ma come accennato allora alla base di tutto c’è un errore di fondo ed anche macroscopico: • la regione Friuli VG ha avocato a se competenze che spettano allo stato italiano. • ha assunto decisioni contrarie a una legge nazionale e precisamente al comma 3 dell’art. 12 della 357 del 1997 L’ho detto al workshop dell’AIIAD l’ho scritto nello scorso notiziario… Sarebbe interessante conoscere la posizione AIIAD, così come si comporteranno le regioni (praticamente tutte) che si sono inventate delle deroghe. In particolare sarebbe interessante sapere la posizione della regione Veneto e di Veneto Agricoltura (che si offre ad operare sulle uova di trote fario per avere avannotti triplioidi e quindi sterili, ma pur sempre alloctone)… L’ETP è stata costretta a sospendere il calendario delle semine per le gare.. Di seguito il testo delle modifiche introdotte dalla regione Friuli Venezia Giulia e a seguire la risposta del consiglio dei ministri

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19/1971 IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA Art. 72 (Inserimento dell’articolo 6 quater nella legge regionale 19/1971 ) 1. Dopo l’ articolo 6 ter della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per I’ esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente: <<Art. 6 quater (Immissioni a scopo di pesca sportiva) 1. L’Ente Tutela Pesca provvede a effettuare o autorizzare le immissioni di fauna ittica al fine di valorizzare la pesca sportiva compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e nell’ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica connessa alla pesca sportiva.

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2. Le immissioni a scopo di pesca sportiva sono effettuate esclusivamente con individui di taglia pari o superiore a quella minima ammessa per la loro cattura. 3. L’immissione di esemplari ittici autoctoni è ammessa in qualsiasi corso d’acqua. 4. L’immissione degli esemplari alloctoni è ammessa nei corpi idrici artificiali la cui eventuale connessione con corsi d’acqua naturali non consenta l’emigrazione dei pesci immessi. 5. Le immissioni di trota iridea Oncorhynchus mykiss sono realizzate anche in acque differenti da quelle di cui al comma 4, purché con individui incapaci di riprodursi in natura, ovvero sterili o esclusivamente di sesso femminile e possono riguardare zone di possibile compresenza di trota marmorata, al fine di alleggerire la pressione di pesca a carico di questa specie. 6. Le immissioni di trota fario Salmo trutta sono ammesse in qualsiasi corso d’acqua in cui non vi siano segnalazioni storiche di trota marmorata o nelle acque attualmente popolate da specie introdotte ma che originariamente erano prive di fauna ittica. 7. Non sono consentite le immissioni di cui ai commi 4, 5 e 6 nelle seguenti acque: a. acque naturali e artificiali comprese entro le zone individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”; b. corpi idrici o parte di essi designati come zone di divieto di pesca per ripopolamento; c. siti di frega o nursery di specie ittiche autoctone incluse nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE o di specie oggetto di particolari misure di salvaguardia da parte dell’Ente Tutela Pesca; d. corsi o specchi d’acqua privi di fauna ittica; e. laghi alpini oltre quota 1500 metri sul livello del mare; f. corpi idrici dove l’immissione determini lo scadimento dello stato ecologico di cui al decreto g. legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)>> Tramite il Comunicato stampa del consiglio dei Ministri n. 118 Il 31 Maggio 2016 Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, martedì 31 Maggio 2016, alle ore 17:10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti. … omissis… Leggi Regionali Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa, ha esaminato sedici leggi delle Regioni. Per le seguenti leggi regionali si è deliberata l’impugnativa: omissis 2) Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4 dell’08/04/2016, “Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico”, in quanto alcune disposizioni, in materia di commercio, risultano in contrasto con i principi in materia di liberalizzazione e semplificazione posti dallo Stato in attuazione di principi europei, violando così l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, e contrastando altresì con il medesimo articolo 117, secondo comma, lett. e ), della Costituzione, sotto il profilo della tutela della concorrenza. Altre disposizioni riguardanti la pesca sportiva e il ripopolamento della fauna ittica violano sia dell’articolo 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Nello specifico… … omissis…. 2. E’ inoltre censurabile, perché in violazione sia dell’articolo 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’’ordinamento comunitario , che della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione , l’articolo 72, comma 1. Detta norma inserisce l’articolo 6-quater nella legge regionale 19 del 1971 concernente “Norme per

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la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia”. Tale modifica prevede la regolamentazione per effettuare e autorizzare immissioni di fauna ittica a scopo di pesca sportiva. Più precisamente, si prevede l’immissione di esemplari ittici autoctoni in qualsiasi corso d’acqua, mentre quella di esemplari alloctoni è ammessa nei corpi idrici artificiali la cui eventuale connessione con corsi d’acqua naturali non consenta l’emigrazione dei pesci immessi. Si regolamenta, in particolare, l’immissione di due specie alloctone: la trota iridea - Onchorhynchus mykiss , e la trota fario - Salmo trutta. Nello specifico ambito della introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali è da richiamare, innanzitutto, la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della citata direttiva: - alla lettera a) demanda agli Stati membri la valutazione in ordine alla opportunità di reintrodurre specie autoctone, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempre che da una indagine conoscitiva condotta sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente e purché tale reintroduzione sia preceduta da un’adeguata consultazione delle parti interessate; - alla lettera b) impegna gli Stati membri a regolamentare ed eventualmente vietare le introduzioni di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle specie autoctone. Lo Stato italiano ha esercitato la sua competenza con il d.P.R. n. 357 del 1997 (come modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003), consentendo (articolo 12, comma 2) la reintroduzione delle specie autoctone, sulla base di linee guida da emanarsi dal Ministero dell’Ambiente, previa acquisizione, tra gli altri, del parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA) e (articolo 12, comma 3) vietando espressamente (ed in via generale) la reintroduzione, l’introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Il regolamento (CE) 708/2007 dell’11 giugno 2007 “relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti”, che si applica a tutti gli organismi esotici e localmente assenti allevati (ad eccezione di alcune specie elencate in Allegato IV tra le quali figura la trota iridea ma non la trota fario) e alla pratica dell’acquacoltura a prescindere dal mezzo acquatico utilizzato, afferma all’articolo 4 che «gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla biodiversità, in particolare per quanto riguarda le specie, gli habitat e le funzioni dell’ecosistema, che potrebbero insorgere a seguito dell’introduzione o della traslocazione di organismi acquatici e di specie non bersaglio in acquacoltura e della diffusione di tali specie nell’ambiente naturale». All’articolo 6, paragrafo 1, si afferma, inoltre, che un operatore di acquacoltura che intenda effettuare l’introduzione di una specie esotica o la traslocazione di una specie localmente assente non contemplata nell’Allegato IV, deve chiedere un’autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro destinatario. Al riguardo, si deve evidenziare che la stessa Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 30 del 2009 (che ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio avverso delibera della Regione Veneto, autorizzativa di piani di immissione, in acque di sua competenza, di specie non autoctone, tra cui proprio la trota iridea), che «le disposizioni relative alla introduzione, reintroduzione e ripopolamento di specie animali, in quanto «regole di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e non solo di disciplina d’uso della risorsa ambientale-faunistica» rientrano nella competenza esclusiva statale di cui, appunto, all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (recentemente Corte cost. sentenza 288/2012). La Corte costituzionale, nella sentenza n. 151/2011, con riferimento ad una legge della provincia autonoma di Bolzano, che introduceva deroghe ai divieti che tutelano le specie, animali e vegetali, ha affermato che, «non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell’esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 378 del 2007). […] Nel disciplinare in generale la tutela di specie animali, indipendentemente dall’esercizio della caccia e dalla disciplina dei parchi (continua a pag. 14) Notiziario dei soci del Mosca Club Treviso


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naturali, invade la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali. […]. Risalta in tal modo con chiarezza che la disciplina in questione esula, per sua stessa affermazione, dalla materia della caccia e della pesca, attribuita dallo statuto speciale alle Province autonome, e ricade quindi nell’ambito generale della «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva statale. Pertanto, la competenza generale del Ministero dell’ambiente a concedere le deroghe di cui sopra – stabilita dall’art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) – si estende a tutto il territorio nazionale, senza che per la Provincia di Bolzano possa essere invocato un titolo di competenza speciale. Questa Corte ha peraltro precisato che la disciplina delle deroghe ai divieti imposti per la salvaguardia delle specie protette rientra tra gli standard uniformi e intangibili di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di esclusiva competenza statale (sentenza n. 387 del 2008). L’uniformità degli standard implica logicamente l’uniformità della loro applicazione, allo scopo di impedire che prassi amministrative diverse possano pregiudicare l’obiettivo della conservazione della fauna in modo equilibrato in tutto il territorio della Repubblica.». Alla luce delle precedenti considerazioni, l’articolo 72, comma 1, della legge regionale 4/2016 viola l’articolo 117, comma 1, cost. per contrasto con l’articolo 22 della direttiva 92/43/CEE nonché con gli articoli 4 e 6, paragrafo 1, del regolamento 708/2007 e l’articolo 117, comma 2, lett. s) per contrasto con l’articolo 12, comma 3, del d.p.r. 357/1997.

Dal Messaggero Veneto di martedì 14 giugno 2016

Impugnata la Legge Friuli VG

Solo trote autoctone, stop alla pesca sportiva.

La scelta del Governo in ottemperanza a una direttiva UE. Zilli e Ciriani: la giunta intervenga.

Probabilmente l’Unione Europea considera la trota Fario non autoctona dei fiumi del Friuli Venezia Giulia, alla stregua del Prianha rinvenuti nel Po.E senza alcun distinguo, ha fatto scattare il divieto di immissione di fauna ittica non autoctona, nemmeno a scopo di pesca sportiva, nelle acque dei fiumi. In ossequio alle disposizioni UE, il governo italiano ha bocciato l’articolo 72 della legge regionale n. 4 del 2016 che aveva tentato di risolvere il problema in modo tale da consentire lo svolgimento delle gare di pesca sportiva e non solo. I vincoli impongono di immettere nei laghi e nei fiumi del Fvg solo specie Notiziario dei soci del Mosca Club Treviso


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autoctone, come la Trota Marmorata e il Temolo, mentre la Trota Iridea e la Fario sono Vietate. “In questo modo - rileva il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani, in una interrogazione depositata ieri in consiglio - si crea un danno alle associazioni dei pescatori, che organizzano Campionati provinciali, regionali, italiani e mondiali di pesca, e si penalizzano, anche le attività commerciali come hotel, ristoranti, bar, delle località in cui le competizioni di pesca sportiva hanno luogo. Ad esempio un Campionato italiano - ricorda Ciriani - porta da 500 a mille presenze al giorno per almeno tre giorni, e la Fipsas, la Federazione della pesca sportiva, organizza mediamente tra i 5 e 6 campionati provinciali, 3 o 4 campionati regionali, 1 o 2 campionati Nazionali… facile immaginare il danno economico e turistico, soprattutto nelle zone montane”. Peraltro i campionati sono già iniziati e bloccando le semine, e quindi le gare, “ i nostri atleti saranno automaticamente esclusi da tutte le manifestazioni extra-regionali, e gli investimenti e le sponsorizzazioni che l’atleta ha sopportato per quest’anno da chi verranno rimborsate?” Ciriani ricorda che “sono 20 i pescatori che ad aprile hanno pagato la licenza con la promessa, da parte della regione, che le semine sarebbero state fatte”. “Dopo lo stop alla caccia - rincara Barbara Zilli, lega Nord - su Panontin si abbatte anche la tegola pesca sportiva”. Con lo stop all’immissione di trote diverse dalla Marmorata, “l’Ente tutela pesca non può più seminare la fario, nemmeno nei laghi e nei canali artificiali e cementificati. Una assurdità che il Governo impone per far fronte alle irragionevoli impoisizioni delle direttive europee”. Nelle interrogazioni i consiglieri chiedono dunque all’assessore come intenda affrontare la questione e non ritenga opportuno ricorrere alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero dell’Ambiente per trovare una soluzione.

Davvero lo vuole l’Europa?

In pieno delirio antieuropeista di stampo nazional- popolare alimentato dalla recente uscita del Regno Unito dall’Europa (la cosiddetta Brexit), tutto sembra essere colpa della comunità Europea e degli euroburaocrati. Anche l’annosa questione sulla salvaguardia delle specie autoctone è sempre colpa di questa dannata Unione Europea: ma è realmente così? Detto per inciso questo non è un articoletto sulla questione UE Si o UE No, voglio solo puntualizzare alcuni concetti che troppo spesso vengono distorti ad arte dai politici di turno e a cui molti pescatori o associazioni di pescatori abboccano più o meno consapevolmente (a volte anche in malafede). Cominciamo con alcuni concetti generici, l’Unione Europea si basa su alcuni fondamenti giuridici tra i quali ci sono le direttive: cosa sono? La direttiva (dal sito eur-lex.europa.eu) è uno degli strumenti giuridici che le istituzioni europee possono utilizzare per attuare le politiche dell’Unione europea (UE). Si tratta di uno strumento flessibile usato principalmente per armonizzare le leggi nazionali. Essa richiede ai paesi dell’UE di raggiungere determinati risultati, ma li lascia liberi di scegliere le modalità. Oltre alle direttive ci sono i regolamenti: I regolamenti sono atti giuridici definiti nell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Sono di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti i paesi dell’Unione europea (UE). Bene vediamo, dunque, che ci sono differenze sostanziali, la direttiva non è direttamente applicabile al cittadino ma deve essere recepita da ogni singolo stato (leggi armonizzate, pur nella loro diversità da stato a stato hanno un fondamento comune) l’importante è il raggiungimento dell’obiettivo. Il regolamento invece è immediatamente cogente per l’individuo (esempio, quando l’UE ha deciso di prendere misure atte a proteggere più efficacemente la salute umana e l’ambiente dai rischi associati alle sostanze chimiche, ha adottato un regolamento relativo a questa problematica). In campo ambientale una delle prime direttive è quella cosiddetta Uccelli (storicamente la tutela dell’avifauna è stata sempre preminente) del 1979 la 79/409CEE (sostituita dalla 2009/147/CE) seguita dalla direttiva Habitat 92/43/CEE che si estendeva agli ambienti e a tutti gli animali (pesci compresi). (continua a pag. 16) Notiziario dei soci del Mosca Club Treviso


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Anche se superficialmente: “L’Unione europea (UE) cerca di garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli Stati membri”. La scelta degli habitat e delle specie sono state fatte dagli stati membri e la Commissione ha redatto un elenco di siti di importanza comunitaria. D’latro canto non poteva essere diversamente: ogni singolo stato dovrebbe avere tutto l’interesse a salvaguardare e proteggere le proprie specificità. (in realtà non è stato così, contro l’Italia è stata aperta una procedura di infrazione perché si era “dimenticata” di inserire alcuni siti). Così come le misure di protezione e salvaguardia sono scelte da ogni stato membro, l’importanza è il raggiungimento dell’obiettivo della direttiva… La direttiva ha alcuni allegati: Allegato I TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE Allegato II SPECIE ANIMALI E VEGETALI D’INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE Allegato III CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE Allegato IV SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA Allegato V SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE Dunque sono i singoli stati che hanno redatto gli elenchi, per inciso la Trota Marmorata (salmo trutta marmoratus), la Cheppia (alosa fallax) etc. si trova negli allegati II e V.Pesci che trovano posto nell’allegato IV per i quali occorre una protezione rigorosa sono Acipenser naccarii Acipenser sturio Cosa deve fare ogni stato membro? Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado nonché significative perturbazioni delle specie. Spetta inoltre agli Stati membri: • favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche; • applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori; • proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V). Dunque l’UE non impone alcuna misura gestionale (fatta eccezione per le specie presenti nell’allegato IV), chi afferma che è così, mente sapendo di mentire. Il decreto che ha recepito la direttiva Habitat è il DPR 357/97 il quale ha il famigerato comma 3 dell’articolo 12 del DPR 357/97 modificato dal DPR 120/03 che così recita: Sono vietate la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. E’ importante notare che il DPR 357 proprio nella prima formulazione invece recitava: • L’introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, ne’ alla fauna, ne’ alla flora selvatiche locali... Ecco dunque che non è l’UE a dire che non si possono seminare specie alloctone, ma è stato il legislatore italiano, con le variazioni introdotte dal DPR 120/03 al DPR 357/97 che ha scelto di proibire l’introduzione di materiale alloctono tout-court! A questo si deve aggiungere che non ha nemmeno pubblicato un elenco di specie autoctone distinto per bacino idrografico, lasciando letteralmente in braghe di tela gli amministratori locali. Non voglio entrare nel merito se sia giusto o meno che lo Stato abbia assunto una posizione così oltranzista, non posso far notare che è di facciata perché poi allo stato di fatto, le specie che sono vulnerabili non hanno una tutela reale, ma tutto è lasciato alla contrattazione con le associazioni, i gestori delle acque, gli escavatori, il genio civile, l’industria agricola… Il controllo e la verifica degli obiettivi richiesti dalla direttive sono mai stati fatti? Come spesso accade le leggi applicative di Direttive sono promulgate per evitare di attivare procedure d’infrazione, ma a dire che queste misure sono idonee per raggiungere gli obiettivi prefissato, ce ne passa. Enos Bortolozzo •

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Pesci e crostacei

dell’Appennino settentrionale e delle Alpi occidentali Luca Ciuffardi è oltre che un amico, laureato in Scienze Naturali, tecnico ittiologo e specializzato in biologia ed ecologia applicata, con il collega Matteo Capurro hanno pubblicato (Edizioni il piviere SAGEP Edizioni) il piccolo manuale Pesci e Crostacei dell’Appennino settentrionale e delle Alpi occidentali.

“Le acque interne rappresentano un mondo poco noto alla maggior parte delle persone, che generalmente non sono a conoscenza di quanto ricca e variegata sia la vita animale e vegetale che caratterizza un corso d’acqua. Troppo spesso gli ambienti dulciacquicoli vengono ignorati e maltrattati, lasciati ai margini della nostra sensibilità, e solo in occasione di eventi climatici straordinari balzano purtroppo all’onore delle cronache a seguito di episodi distruttivi, quasi sempre indotti da pratiche di sfruttamento non corretto del territorio. Questo libro è nato quindi al fine di incentivare una migliore conoscenza della vita nelle acque dolci, primo passo verso un maggior rispetto e una corretta gestione di questi bellissimi ecosistemi. Sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche vengono illustrati gli habitat, le specie ittiche e gli invertebrati presenti nelle acque interne dell’Appennino settentrionale e delle Alpi meridionali, con un’impostazione di ampio respiro capace di rendere il volume un importante testo di approfondimento per l’intero panorama nazionale. Ringrazio Luca con tutto il cuore ci ha regalato questo volume che viene a far parte della biblioteca del Mosca Club Treviso. Ricordo a tutti che la biblioteca è a disposizione dei soci,

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VITA DEL CLUB

Ø Il Mosca Club Treviso ha partecipato alla manifestazione Flumine grazie alla buona volontà di Fabio, Marco, Marchetto, Alessio, Il dott. Girardi, Enos. Abbiamo così incontrato gli amci di legambiente e anche potuto parlare con Lucia Ruffcato (acqua Bene comune di Belluno), splendida manifestazione organizzata da Francesca, Giulia ed Anna. Ø Il 12 febbraio si il Mosca Club Treviso organizzerà la XIX edizione del Trofeo Villa Guidini, occorre la partecipazione di tutti. Ø Ottima partecipazione ai corsi di lancio per canne ad una e due mani. Un ringraziamento in particolare ad Umberto e Marco per la consueta impeccabile organizzazione.

GIORNATA DEL PESCATORE - CHIUSURA STAGIONALE -

Classico appuntamento, caratterizzato dal tradizionale spuntino in riva al Fiume e pescata per chiudere in compagnia la stagione di pesca alla trota. Domenica 25 Settembre 2016 alle ore 10:00 C/O la zona “Trofeo” a Ponte della Priula Partecipiamo numerosi, comunicando, almeno una settimana prima, la propria

adesione alla giornata Telefonando a Antonio 338 646 5699 , o al Venerdì sera al Club

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COSTRUIAMO COSTRUIAMO INSIEME INSIEME Buon lavoro.

PALMERINO Amo: n° 18 dritto da secca. Filo: nero. Corpo: fibre di pavone bronzo non molto pelose (quelle verso l’occhio della penna) intrecciate al Filo. Hakle di gallo rosso fissato per la punta ed avvolte a palmer. Ala: In fibre di canard bianco fissate sull’amo. Testa: Nera. Note: da usarsi in acque mosse o nei giri di acqua ferma dove abbondano chironomidi e terrestrial caduti sulla superficie. RED TAG PARACHUTE Amo: n° 16 – 18 dritto da secca. Filo: nero. Coda: Sintetico rosso fuoco in ciuffo. Corpo e torace: Fibre di pavone bronzo. Ala: Cilindretto di foam bianco o colorato fissato a 2 – 3 mm dall’occhiello dell’amo per fare da supporto all’hakle di gallo. Hakle: Gallo rosso. Testa: nera. G.R.H.E. SECCA Amo: n° 14- 16 Diritto da secca Filo: Nero o marrone Coda: Pelo di lepre in ciuffo. Addome: Pelo di lepre crema cerchiato in wire dorato. Torace: Pelo di lepre tratto dalla base delle orecchie. Hakles: Peli di lepre lunghi fermati con dubbing in asola a formare il collarino. Testa: Nera o marrone. Nota: L’hakles è da costruire più o meno folta a seconda della turbolenza dell’acqua sulla quale si userà l’imitazione. OLIVE EMERGER Amo: n° 14-16 dritto da secca. Code: Fibre di pernice marrone lunghe meno del gambo dell’amo. Addome: Dubbing in cul de canard verde oliva chiaro con ribbing in tinsel piatto color oro. Sacca alare: Piuma di cul de canard grigio o beige fissata per la base, ripiegata sul torace a formare la sacca di galleggiamento, con le punte poi fermate e rivolte verso l’alto. Torace: Dubbing in cul de canard oliva e grigio. Zampe: fissate ai lati del torace formate da poche fibre di pernice di lunghezza adeguata. Testa: Oliva. Marco Cason

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Programma attività e serate Venerdì 01

Serata informale

Venerdì 08

Bogoi e Sardee

Venerdì 15

Serata informale

Venerdì 22

Serata informale

Venerdì 29

Serata informale

Venerdì 05

Serata informale

Venerdì 12

Serata informale

Venerdì 19

Serata informale

Luglio 2016

Agosto

Domenica 26 Serata informale

Settembre

Venerdì 02

Serata costruzione: le mosche per la fine stagione a cura di Marco Cason

Venerdì 09

Serata video: Lucci (a cura di Alessio Berti)

Venerdì 16

Serata discussione: Modifiche alla legge regionale e notizie dall’ETP (a cura di Enos Bortolozzo)

Venerdì 23

Preparativi per la Giornata del Pescatore. La mosca per la chiusura a cura di Marco Cason

Domenica 25 Giornata di chiusura pesca alla trotaPonte della Priula con spuntino, prenotare la partecipazione ad Antonio 338 646 5699 Venerdì 30

Serata Costruzione: Leuctra sp. (a cura di Andrea Conte)

La serata con l’ospite è preceduta dalla cena che si terrà al club. Chi volesse partecipare è pregato di dare l’adesione contattando il curatore della serata con un congruo anticipo.

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