Allegato A
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia SETTORE TUTELA QUALITÀ DELL'ARIA, PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E FISICA AMBIENTALE
PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’ARPA FVG, A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, NELL’ATTIVITA’ TECNICA DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SETTORE TUTELA QUALITÀ DELL’ARIA, PREVENZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO E FISICA AMBIENTALE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’ARPA, A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, NELL’ATTIVITA’ TECNICA DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Nell’ambito delle competenze, a carico dei Comuni, derivanti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, rientrano specifiche attività, sia di controllo che autorizzative, in materia di inquinamento acustico. In particolare, l’articolo 14, comma 2, definisce il Comune quale soggetto atto all’esercizio delle funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 [Competenze dei comuni]; d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 [Disposizioni in materia di impatto acustico]. In riferimento all’articolo 5 della L.R. 6/98, che identifica l’ARPA quale soggetto atto a svolgere per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della Regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche, i comuni possono chiedere misure fonometriche per i controlli di cui alla premessa. Al fine di uniformare le procedure per le indagini succitate di competenza di questa Agenzia,
l’ARPA
ha
predisposto,
sulla
base
del
lavoro
svolto
dal
Gruppo
Interdipartimentale Rumore, il seguente documento. Tale iniziativa si è resa necessaria anche alla luce delle numerose richieste pervenute da amministrazioni comunali. Il documento costituisce, pertanto, un riferimento procedurale interno all’Agenzia, volto all’ottenimento dell’uniformità operativa a livello dipartimentale che potrà essere eventualmente diffuso agli enti richiedenti come mero testo esemplificativo. Gruppo Interdipartimentale Rumore. Renato VILLALTA
Direz. centrale PALMANOVA
Valerio CIPRIANI Carlo COSLOVICH Daniela DOMEVSCEK Antonio GABELLI Arturo MERLINO Luca PIANI Vinicio RORATO Ettore SALVAGNI
Dip. prov. UDINE Dip. prov. TRIESTE Dip. prov. GORIZIA Dip. prov. PORDENONE Dip. prov. UDINE Direz. Centrale PALMANOVA Dip. prov. GORIZIA Dip. prov. UDINE MARZO 2006
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PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’ARPA, A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, NELL’ATTIVITA’ TECNICA DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.........................................................4 DOCUMENTAZIONE .............................................................................15 L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO............... 16 L' ATTIVITÀ DELL’ARPA...................................................................................................... 17 L' ATTIVITÀ PRELIMINARE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE ....................................... 18 LA RICHIESTA DI INTERVENTO ALL'ARPA....................................................................... 19 I RILIEVI TECNICI DELL’ARPA............................................................................................ 21 LA PROCEDURA DI INTERVENTO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO NEI COMUNI NON DOTATI DI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ............................................................. 22 ITER..................................................................................................................................24 INDIRIZZARIO PER RICHIESTE DI INTERVENTO TECNICO ........................................25 ALLEGATO 1 ....................................................................................................................26 ALLEGATO 2 ....................................................................................................................27 ALLEGATO 3 ....................................................................................................................28
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI I dati contenuti in questo documento hanno carattere informativo. E’, pertanto, opportuno riferirsi sempre al testo originale della Gazzetta Ufficiale
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L. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ARTICOLO 6. (Competenze dei comuni) 1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti: a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2; h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. 2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore. 3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146. 4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi, del decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
ARTICOLO 14. (Controlli). 1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5. 3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.
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D.P.C.M. 01 Marzo 1991 ARTICOLO 6. 1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:
Limite diurno Leq(A) 70
Limite notturno Leq(A) 60
Zona A (D.M. n. 1444/68) (*)
65
55
Zona B (D.M. n. 1444/68) (*)
60
50
Zona esclusivamente industriale
70
70
Zonizzazione Tutto il territorio nazionale
Tabella 1: (*) Zone di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444 (*) In Friuli Venezia Giulia le aree sono suddivise in base al PURG vigente in Regione. Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444 (*) Articolo 2. (Zone territoriali omogenee). Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; […]
D.P.C.M. 14 Novembre 1997 ALLEGATO - TABELLA A CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico parchi pubblici, ecc; CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici; CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie; CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni; CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
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Valori limite di emissione del livello sonoro equivalente Tempi di riferimento Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00 I) Aree particolarmente protette 45 35 II) Aree prevalentemente residenziali 50 40 III) Aree di tipo misto 55 45 IV) Aree di intensa attività umana 60 50 V) Aree prevalentemente industriali 65 55 VI) Aree esclusivamente industriali 65 65 Limiti massimi [Leq in dB(A)] -Tabella B:(art. 2) del DPCM 1997.
Valori limite assoluti di immissione del livello sonoro equivalente Tempi di riferimento Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00 I) Aree particolarmente protette 50 40 II) Aree prevalentemente residenziali 55 45 III) Aree di tipo misto 60 50 IV) Aree di intensa attività umana 65 55 V) Aree prevalentemente industriali 70 60 VI) Aree esclusivamente industriali 70 70 Limiti massimi [Leq in dB(A)] - Tabella C:(art. 3) del DPCM.
Valori di qualità del livello sonoro equivalente Tempi di riferimento Classi di destinazione d'uso del territorio Diurno 06.00-22.00 Notturno 22.00-06.00 I) Aree particolarmente protette 47 37 II) Aree prevalentemente residenziali 52 42 III) Aree di tipo misto 57 47 IV) Aree di intensa attività umana 62 52 V) Aree prevalentemente industriali 67 57 VI) Aree esclusivamente industriali 70 70 Limiti massimi [Leq in dB(A)] - Tabella D:(art. 7) del DPCM.
ARTICOLO 4. (Valori limite differenziali di immissione) 1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
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Circolare 6 settembre 2004 Pubblicato su G.U. n. 217 del 15-9-2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali. 1. Applicabilita' del criterio differenziale nel regime transitorio: - art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. La finalita' primaria di garantire una continuita' nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico e' il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilita' dei valori limite differenziali. L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilita' o meno del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto. L'unica diversita', tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del 1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si puo» applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 e' stato scelto il criterio dell"'«esclusione"»: preferendo individuare quali sono le aree in cui non si puo' applicare il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso e' applicabile. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando correttamente la legge 26 ottobre 1995, n.447, per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Difatti l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il suo significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi» assoluti e differenziali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualita'. Quanto detto sta a significare che l'espressione «limiti massimi» prevista dalla normativa precedente non trova piu' fondamento nell'attuale assetto normativo ed e' stata percio' abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo. Pertanto il predetto art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo all'applicabilita' dei valori limite differenziali in attesa di zonizzazione acustica, in quanto si riferisce espressamente ad una classificazione acustica del territorio di fatto gia' adottata. Alla luce di quanto sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori limite differenziali da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilita', non essendovi alcun ostacolo giuridico in tal senso. L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge quadro n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991». Il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991) non esclude l'applicabilita' dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non e' stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformita' a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 infatti, prendendo in considerazione la possibilita' che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica cosi' come previsto dalla legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto tale citato piano. I limiti massimi di immissione da prendere in considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, cosi' come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal 8
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decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996. Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilita' poiche' il richiamo al solo primo comma dell'art. 6 e' operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio. 2. Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale: art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non e' verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del predetto decreto: se il rumore ambientale misurato a finestre aperte e' inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse e' inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno. 3. Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: - art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. La verifica del rispetto dei valori limite differenziali e' effettuata anche nei casi di rumorosita' prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi, qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 e' comprensivo delle attivita' di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle finalita' di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attivita' ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosita' vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attivita' succitate. 4. Servizi ed impianti fissi dell'edificio. Cosi' come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della rumorosita' di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici». 5. Attivita' temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 447/1995, disciplinare le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un piu' omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attivita', la richiesta di deroga all'autorita' competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la piu' fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attivita' temporanea notturna), nonche' dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa. 6. Impianti a ciclo produttivo continuo. Come definito dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto a ciclo produttivo continuo e': quello di cui non e' possibile interrompere l'attivita' senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessita' di continuita' finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l'impianto di riferimento come a ciclo produttivo continuo: per quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate situazioni tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro accertabili connessi alla continuita' dell'esercizio.
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Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilita' del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI
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SENTENZE D’INTERESSE Ric. n. 215/05 R.G.R.
N.578/2005Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati: Vincenzo Borea – Presidente Enzo Di Sciascio – Consigliere, relatore Oria Settesoldi - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 215/05 proposto dalla Precast s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mondini e Federico Rosati, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Trieste, via di Donota 3, come da mandato a margine del ricorso; contro il Comune di Sedegliano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, dell’ordinanza del responsabile del competente servizio n. 6 dd. 26.3.2005 che intima alla ricorrente di dotare i propri impianti tecnologici e produttivi delle opportune soluzioni tecniche, volte a limitare le immissioni sonore negli ambienti residenziali limitrofi, al fine di ricondurle nei limiti di legge, entro 120 giorni dalla notificazione del provvedimento; Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visti gli atti tutti di causa; Uditi, nella camera di consiglio del 16 giugno 2005 i difensori delle parti costituite; Rilevato che sussistono le condizioni per la decisione nel merito del ricorso in forma semplificata, considerata la giurisprudenza ormai consolidata di questo Tribunale amministrativo sull’argomento (cfr. p. es. TAR Friuli Venezia Giulia 21.12.2002 n. 1069; 19.7.2003 n. 538); Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue FATTO E DIRITTO La ricorrente rappresenta di essere titolare di uno stabilimento, assoggettato a controllo delle emissioni sonore da parte dell’A.R.P.A., che, nella sua relazione trasmessa al Comune intimato, ha evidenziato una rumorosità delle sue apparecchiature, tale da superare il limite differenziale per le zone non esclusivamente industriali, previsto dal DPCM 1.3.1991 e dal DPCM 14.11.1997; A seguito di tale accertamento il Comune ha adottato il provvedimento impugnato. Esso sarebbe illegittimo in quanto: 1) l’attività istruttoria dell’ARPA non sarebbe stata preceduta dalla dovuta previa comunicazione di avvio del procedimento; 2) sarebbe stato adottato un provvedimento contingibile ed urgente fuori dei casi previsti dalla norma che lo contempla e in assenza dei presupposti previsti; 3) sarebbero stati violati l’art. 8, 1° comma, del DPCM 14.11.1997 e l’art. 6, 1° comma, del DPCM 1.3.1991 in quanto si sarebbe contestata la violazione dei valori limite differenziali in assenza della zonizzazione acustica comunale e della presupposta disciplina regionale, per giunta violando la normativa transitoria; 4) sarebbero state assunte a presupposto misurazioni eseguite in violazione delle tecniche prescritte dal decreto del Ministero dell’Ambiente 16.3.1988; All’odierna camera di consiglio per l’esame dell’istanza cautelare la causa è stata trattenuta in decisione direttamente nel merito, ai sensi dell’art. 26, 4° comma, della L. 6.12.1971 n. 1034 e s.m.i. Il ricorso è fondato. In primo luogo dev’essere condiviso il terzo motivo. Invero viene contestato dall’amministrazione procedente che i rumori prodotti dallo stabilimento della ricorrente, così come rilevati dall’ARPA, dimostrando “il superamento del limite differenziale di 5 Db(A)” per le zone non esclusivamente industriali durante il periodo diurno, in quanto, sarebbero eccessivi, dal momento che essendo esso situato in zona B3 del PRGC e confinando con zone residenziali “devono essere rispettati i limiti sonori di cui all’art. 6 del DPCM del 01.03.1991”. La tesi è priva di giuridico pregio. Deve infatti innanzitutto rilevarsi che il Comune di Sedegliano è, allo stato, privo di una classificazione in zone del territorio comunale sotto il profilo acustico, ai sensi dell’art. 6 della L. 26.10.1995 n. 447, né potrebbe farlo, in quanto ne sono presupposto indispensabile i criteri di cui al precedente art. 4, mai adottati dalla Regione Friuli Venezia Giulia. In assenza di tali adempimenti trova applicazione, in materia di limiti massimi di rumorosità, l’art. 8 del DPCM 14.11.1997. Al riguardo deve osservarsi che, come risulta dalla relazione fonometrica dell’ARPA, posta a fondamento dell’atto impugnato, si prende a riferimento, per ritenere sussistente la violazione contestata, sulla base di una circolare dd. 6.9.2004 del Ministero dell’Ambiente avente per oggetto “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”. Tale documento, al punto 1, tratta dell’”Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio : art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997” e, con complesso e a volte tortuoso ragionamento, conclude nel senso che non è escluso che possano essere applicati i limiti differenziali di rumorosità di cui all’art. 6, 2° comma, del DPCM 1.3.1991 anche in caso di mancanza di zonizzazione acustica comunale. In osservanza di detta impostazione l’ARPA e, di seguito, il Comune intimato hanno ritenuto “disturbante” l’attività dello stabilimento della ricorrente, ancorché le emissioni sonore da essa provenienti non eccedessero i limiti assoluti di rumorosità ma soltanto quelli differenziali. Peraltro, in consonanza con l’esaminata censura della ricorrente, il Collegio ritiene radicalmente errato e privo di fondamento positivo il principio su cui si fonda l’azione dell’amministrazione. Allo scopo basterà ricordare la lettera della normativa applicabile. Afferma l’art. 8 “Norme transitorie” del DPCM 14.11.1997 al primo comma che “in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (cioè alla “classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4, comma 1, lettera a” della stessa legge) si applicano i limiti di cui all’art 6 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991”. Tale dizione non lascia nessuno spazio a un’eventuale sottesa applicabilità dei diversi criteri di cui al medesimo art. 6, 2° comma, in quanto se ciò avesse voluto la disposizione regolamentare citata l’avrebbe detto espressamente, nulla ostandovi in linea di principio. Detto art. 6, 1° comma, afferma che “in attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano, per le sorgenti sonore fisse, i seguenti limiti di accettabilità..” che, per le zone B prevedono un limite diurno che non risulta superato in base alle misurazioni dell’ARPA, che doveva considerare detti limiti assoluti delle emissioni sonore e non i valori limite differenziali. L’ordinanza impugnata è peraltro illegittima anche per vizi propri, in quanto dispone forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore in difetto dei presupposti di cui all’art. 9 della L. n. 447/95, cioè delle condizioni di contingibilità ed urgenza, non essendo nemmeno addotta la sussistenza di “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, come la norma impone e come è dimostrato dal carattere non temporaneo, o non preordinato a soluzioni temporanee, delle misure imposte alla ricorrente. Di conseguenza, assorbita ogni altra censura, il ricorso dev’essere accolto e l’atto impugnato annullato. Sussistono motivi per compensare e spese di giudizio fra le parti. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti. P. Q. M. il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla l’ordinanza n. 6 dd. 26.3.2005. Dispone la compensazione delle spese di giudizio fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 16 giugno 2005. f.to Vincenzo Borea - Presidente f.to Enzo Di Sciascio - Estensore f.to Rita Muto - Segretario Depositata nella segreteria del Tribunale il 29 giugno 2005 f.to Rita Muto.
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Ric. n. 632/01 R.G.R.
N.1069/2002Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati: Vincenzo Sammarco – Presidente Enzo Di Sciascio – Consigliere, relatore Oria Settesoldi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SETTORE TUTELA QUALITÀ DELL’ARIA, PREVENZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO E FISICA AMBIENTALE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’ARPA, A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, NELL’ATTIVITA’ TECNICA DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
sentenza sul ricorso n. 632/01 proposto dalla Altan Prefabbricati s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Persello, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R., come da mandato a margine del ricorso; contro il Comune di Sesto al Reghena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., come da deliberazione giuntale n. 1481 del 21.12.2001 e da mandato a margine dell’atto di costituzione; per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 31 del 7.9.2001, che fa carico alla ricorrente della predisposizione di un piano di abbattimento delle emissioni sonore; della deliberazione consiliare n. 47 del 29.9.2000 di classificazione in zone del territorio comunale, a’ sensi dell’art. 6, 1° comma, della L. 26.10.1995 n. 447; Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta alla pubblica udienza del 18 dicembre 2002 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altresì i procuratori delle parti costituite; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: fatto La ricorrente rappresenta di essere titolare di uno stabilimento, sito in zona urbanisticamente classificata come industriale, assoggettato, in data 5.6.2001, a controllo delle emissioni sonore da parte dell’A.R.P.A., su richiesta del Comune intimato. L’organo regionale ha rilevato il non superamento dei limiti assoluti di immissione, nei confronti di abitazioni contigue, mentre esse supererebbero il limite differenziale, previsto dal D.P.C.M. 14.11.1997. Di conseguenza il Sindaco, applicando il provvedimento di zonizzazione sonora oggetto di gravame, ha adottato l’ordinanza impugnata. Entrambi gli atti sarebbero illegittimi e se ne chiede l’annullamento, in quanto viziati per: violazione dell’art. 4, 1° comma, della L. n. 447/95 poiché sarebbe possibile contestare la violazione dei limiti differenziali delle emissioni sonore, previsti dall’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, solo in quanto il Comune abbia adottato la classificazione del territorio comunale, di cui all’art. 6, 1° comma della L. n. 447/95, secondo i criteri previsti dal precedente art. 4, 1° comma, dovendosi in mancanza applicare, in base all’art. 8 del predetto decreto presidenziale, in via transitoria, solo i limiti assoluti, disciplinati dal precedente D.P.C.M. 1.3.1991. Nel caso in esame la classificazione in questione è stata approvata con l’impugnata deliberazione consiliare, ma illegittimamente, in assenza dei criteri, da determinarsi con legge regionale, che debbono presiedere alla sua formazione; eccesso di potere per difetto di presupposto nell’assunto che l’ordinanza impugnata non infligge, per la violazione contestata, le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della L. n. 447/95, fra cui non potrebbe annoverarsi l’obbligo di presentare un piano di bonifica acustica, né essa potrebbe qualificarsi come ordinanza contingibile ed urgente, dal momento che non sostiene nemmeno, nella sua parte motiva, la pressante necessità della tutela della salute pubblica come proprio fondamento; violazione dell’art. 4, 1° comma, lett. a) della L. n. 447/95 ed eccesso di potere per illogicità in quanto illegittimamente la deliberazione consiliare impugnata avrebbe, con il circondare le aree a carattere prevalentemente industriale con aree di tipo misto, stabilito un contatto diretto fra zone, i cui valori di livello sonoro equivalente si discostano in misura superiore ai 5 dBA, violando la disposizione in rubrica e stabilendo una zonizzazione ai fini dell’inquinamento acustico del tutto illogica. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al controinteressato, e sostenendone quindi l’infondatezza. diritto Va esaminata innanzitutto l’eccezione proposta dalla difesa comunale, che muove dall’assunto che, siccome dai precedenti atti dell’amministrazione (risposta ad esposti al Comune, loro inoltro alle altre autorità competenti, verbale di accertamento dei vigili urbani, esposti alla Procura della Repubblica, accertamento dell’A.R.P.A.) risulta chiaramente una posizione di controinteresse di tale Infanti, residente nell’abitazione più vicina allo stabilimento della ricorrente, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche a quest’ultimo e, in mancanza, sarebbe da ritenere inammissibile.
Essa va disattesa.
I provvedimenti in materia di prevenzione ed eliminazione degli inconvenienti derivanti dall’inquinamento sonoro s’inscrivono nella tutela del generale interesse alla salute pubblica, concretamente riferito, dalle norme pubblicistiche che li prevedono, a più o meno ampie collettività, onde non è dato individuare qualificati interessi di privati, collegati a quelli pubblici tutelati (cfr. in fattispecie analoga T.A.R. Friuli – Venezia Giulia 18.12.1990 n. 334). Chi ricorra contro l’uno o l’altro dei provvedimenti in parola non è perciò tenuto a notificare il gravame a soggetti diversi dall’amministrazione interessata, ancorché per avventura menzionati in atti del procedimento, presupposti a quelli, oggetto della vicenda contenziosa. Nel merito il ricorso è fondato. Invero la rilevazione effettuata dall’A.R.P.A. dalla casa di un vicino ha evidenziato che i rumori, prodotti dallo stabilimento della ricorrente, rispettano i valori limite assoluti di immissione, di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997, ma non quelli differenziali, di cui al successivo art. 4. Con il primo motivo di gravame la ricorrente sostiene l’inapplicabilità di detti ultimi limiti, in quanto conseguenti a una zonizzazione acustica del territorio, che il Comune ha approvato, con la deliberazione consiliare impugnata, senza la previa fissazione con legge regionale dei criteri che ad essa debbono presiedere secondo l’art. 4, 1° comma, lett. a) della L. n. 447/85. Pertanto detta deliberazione andrebbe annullata e andrebbe applicato l’art. 8, 1°comma, del D.P.C.M. 14.11.1997 secondo cui, in mancanza della classificazione del territorio comunale secondo gli anzidetti criteri, si applicano i limiti di cui all’art. 6, 1° comma, del D.P.C.M. 1.3.1991. Essendo pacifico che la Regione non ha provveduto a legiferare in materia e che l’appena citato art. 6, 1° comma, disciplina soltanto i limiti massimi di accettabilità e non quelli differenziali, regolati dal successivo 2° comma, il motivo è fondato e deve ritenersi illegittima la deliberazione oggetto di gravame, in quanto approvata senza la necessaria predeterminazione di criteri, che assicurino elementi di uniforme regolamentazione riferita all’intero territorio regionale, in quanto l’art. 6, 1° comma, della L. n. 447/85 affida ai Comuni “la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall’art. 4, comma 1°, lettera a)”. In altri termini il legittimo esercizio della pianificazione comunale per l’applicazione dei valori di qualità del rumore è condizionato alla previa fissazione da parte della Regione dei criteri che essa dovrà seguire. L’illegittimità della deliberazione consiliare di classificazione comporta il venir meno, nel territorio comunale, dell’applicabilità dei valori limite differenziali di rumore, rimanendo vigenti solo i limiti assoluti che la ricorrente ha rispettato, onde ne consegue che è illegittima, in via derivata, anche l’ordinanza sindacale impugnata, che applica sanzioni in conseguenza dell’accertato superamento di limiti non operanti. Tale ordinanza è peraltro illegittima anche per vizi propri, in quanto dispone forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore in difetto dei presupposti di cui all’art. 8, cioè delle condizioni di contingibilità ed urgenza, non essendo nemmeno addotta la sussistenza di “eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente”, come la norma impone e come è dimostrato dal carattere non temporaneo, o non preordinato a soluzioni temporanee, delle misure imposte alla ricorrente. Il Comune avrebbe dovuto, in base all’art. 6, 1° comma lett. e) e 2° comma, predisporre regolamenti di attuazione della disciplina di tutela dall’inquinamento acustico ed adeguare, allo scopo, i vigenti regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, applicando in via ordinaria, e non d’urgenza, non ricorrendone nel caso gli estremi, le sanzioni previste. Si tratta invero, come la stessa difesa comunale ha documentato, di una situazione che si protrae da diverso tempo e se il Comune non ha disposto gli strumenti normativi per intervenire imputet sibi. In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso dev’essere accolto e gli atti impugnati annullati. Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti. p. q. m. il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza, annulla la deliberazione consiliare n. 47 del 29.9.2000 e l’ordinanza sindacale n. 31 del 7.9.2001 , Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 18 dicembre 2002. Vincenzo Sammarco - Presidente Enzo Di Sciascio – Estensore Depositata nella Segreteria del Tribunale in data 21 dicembre 2002
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Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza - Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004 - Diretta applicabilità dei limiti differenziali Esclusione. Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli “limiti assoluti” e non anche quelli “differenziali”. Non persuade in merito l’interpretazione di cui alla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta applicabilità dei limiti differenziali perché ancorati alla suddivisione del territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore. Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione, il d.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere l’efficacia di tutte le soglie di tollerabilità disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità), facendo salva l’applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1° comma dell’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991. Pres. Cicciò, Est. Caso - Unifer s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sull’Arda (Avv. Cugurra) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, n. 244 Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento - Irrilevanza - Può essere data in momento successivo ai rilevamenti. In materia di inquinamento acustico, la ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e, sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura, e di verifica e contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e l’idoneità degli strumenti tecnici all’uopo utilizzati (cfr. Cons. Stato, Sez. V - 5 marzo 2003, n. 1224). In siffatte evenienze, il procedimento può dunque avere inizio a seguito degli accertamenti svolti,
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SETTORE TUTELA QUALITÀ DELL’ARIA, PREVENZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO E FISICA AMBIENTALE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’ARPA, A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, NELL’ATTIVITA’ TECNICA DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
laddove questi evidenzino una concreta esigenza di cura dell’interesse pubblico. Tuttavia, una volta verificata l’entità delle emissioni sonore attraverso rilevamento fonometrico, l’amministrazione incorrerà nella violazione di cui all’art. 7 della l. 241/90, ove ometta la comunicazione in ordine all’esistenza del procedimento. Pres. Arosio, Est. Grauso - O. s.a.s (Avv.ti Pecora e Conio) c. Provincia di Imperia (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, 1 agosto 2005, n. 1141 Inquinamento acustico - Accertamenti fonometrici - Assenza di contraddittorio - Violazione del giusto procedimento - Art. 7 L. 241/1990. Lo svolgimento di accertamenti fonometrici in assenza di contraddittorio viola il principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 241/2000, ai sensi del quale è necessaria la partecipazione ai rilievi di tecnici di fiducia della parte privata e la verbalizzazione delle operazioni e degli eventuali punti di dissenso. L’amministrazione potrà pertanto procedere a controlli autonomi, solo ove l’esperienza dovesse dimostrare che la preventiva conoscenza da parte della ditta non consenta accertamenti completi e realistici. Pres. Perticone, Est. Lelli - B. s.r.l. (Avv.ti Belli e Carullo) c. Dr. settore salute e sualità sita -Serv. igiene del Comune di Bologna (Avv.ti Simoni e Todda) e altri (n.c.) riunito ad altro - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 12 maggio 2005, n. 716 Inquinamento acustico - Zonizzazione - Assenza - Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 settembre 2004 - Diretta applicabilità dei limiti differenziali Esclusione. Nelle more della classificazione acustica del territorio ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a), della legge n. 447 del 1995, devono ritenersi operativi i soli “limiti assoluti” e non anche quelli “differenziali”. Non persuade in merito l’interpretazione di cui alla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 6 settembre 2004, che adduce la diretta applicabilità dei limiti differenziali perché ancorati alla suddivisione del territorio comunale che si ricaverebbe ex se dalla disciplina urbanistica, sì da non richiedere una specifica norma che ne autorizzi l’operatività medio tempore. Appare piuttosto corretto ritenere che, in attesa della prescritta zonizzazione, il d.P.C.M. 14 novembre 1997, abbia inteso sospendere l’efficacia di tutte le soglie di tollerabilità disciplinate dalla L. 447/95 (valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione, valori di qualità), facendo salva l’applicazione, durante il regime transitorio, dei soli limiti previsti dal 1° comma dell’art. 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991. Pres. Cicciò, Est. Caso - Unifer s.p.a (Avv. Sgroi) c. Comune di Villanova sull’Arda (Avv. Cugurra) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 4 maggio 2005, sentenza n. 244
Inquinamento acustico - Emissioni eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 - Illecito amministrativo - Sussiste - Art. 659 c.p. - Depenalizzazione. In tema di emissioni acustiche eccedenti i limiti fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 c. 2, legge n. 447/1995. In questo caso, l’ipotesi prevista dall’art. 659 comma 2 c.p. risulta depenalizzata, in forza al principio di specialità di cui all’art. 9, legge n. 689/1981. Pres. Sossi - Rel. Chieffi - Ric. Orlando. CASSAZIONE PENALE, Sezione I 21 GENNAIO 2003, (UD. 17.12.2003) Sentenza n. 2905 Inquinamento acustico (denunciato dai cittadini abitanti nei pressi di un cinematografo) - il rapporto dell’ARPAV è, atto prodromico che può costituire presupposto per l’apertura del procedimento - la violazione del principio del giusto procedimento - infondatezza - l’esigenza di cura dell’interesse pubblico perseguito - ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato - contestazione. Il ricorrente in primo grado, ha denunciato la violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, perché non sarebbe stato messo in grado di presenziare, mediante comunicazione dell’avvio del procedimento, alle misurazioni e ai rilievi fonometrici effettuati dai tecnici dell’ARPAV. La pretesa, diversamente da quanto è stato ritenuto dal primo giudice - che ha accolto il ricorso condividendo la censura suddetta - si appalesa infondata. Nella specie deve ritenersi che il procedimento, che si è concluso con il provvedimento impugnato, abbia avuto inizio allorchè si è verificata in concreto l’esigenza di cura dell’interesse pubblico perseguito, vale a dire dopo che l’amministrazione comunale ha avuto conoscenza, a seguito del rapporto dell’ARPAV, della situazione di effettivo inquinamento acustico denunciato dai cittadini abitanti nei pressi del cinematografo. Il rapporto dell’ARPAV è, quindi, atto prodromico che ha costituito il presupposto per l’apertura del procedimento. E ciò appare conforme alla stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento, la quale non esclude affatto che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere preceduta o supportata da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con la successiva comunicazione di avvio del procedimento e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati. Pertanto, infondatamente l’appellato ha lamentato di non essere stato messo in condizione di partecipare agli accertamenti dell’ARPAV, che avevano preceduto l’avvio del procedimento. Sono, invece, fondate le critiche mosse dall’appellante alla sentenza impugnata. Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 marzo 2003, Sentenza n. 1224 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento acustico - Misurazione dei valori “limite sonoro differenziale” nei Comuni privi della zonizzazione acustica - Non si applica. Per i comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione acustica di cui all'articolo 4 della legge 447 del '95, continua a valere l'articolo 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, che non prevede un limite sonoro differenziale, di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, ma solo limiti assoluti. T.A.R. n. 1196 del 2002 T.A.R. VENETO, Sez. III 7 ottobre 2003, n. 5123
Organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria - Fattispecie: ARPA in provvedimento comunale relativo a riduzione di emissioni sonore - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione passiva - Carenza. L’organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria, mediante atti preparatori, non riveste la figura di controinteressato nel giudizio in cui è intimata l’amministrazione che adotta il provvedimento finale, al quale soltanto sono imputati gli effetti lesivi (Fattispecie: Impugnato un atto con cui si impone il contenimento delle emissioni sonore, l’ARPA, che ha fornito elementi istruttori al Comune, cui spetta tutelare l’interesse pubblico al contenimento dei rumori entro soglie accettabili, veniva estromessa per carenza di legittimazione passiva). Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - E.I. s.p.a. (Avv.ti Volli e Tudor) c. Comune di Monfalcone (Avv. Rosati) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 17 luglio 2004, n. 411
Inquinamento acustico - Normativa sull’inquinamento acustico e tutela della proprietà privata immobiliare dalle immissioni - Disposizioni - Finalità - D.P.C.M. 1/3/1991 - L. n. 447/1995 - art. 844 c.c.. La normativa sull’inquinamento acustico, (D.P.C.M. 1 marzo 1991 e LEGGE QUADRO sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447) persegue finalità d’interesse pubblico mirando a assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete, con fissazione di livelli di accettabilità. Mentre, attiene alla tutela della proprietà privata immobiliare dalle immissioni la norma contenuta nell’art. 844 c.c.. Pres. CRISCUOLO - Est. CECCHERINI - P.M. MARTONE - RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA (Avv.ti Molè e Delfino) c. Calveri (Avv. Iurilli) ed altri, (conferma Corte d’Appello di Reggio Calabria sentenza n. 187/01 del 01/10/2001). CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, del 20 Agosto 2004 (Cc. 22 giugno 2004), sentenza n. 16346 Inquinamento acustico - D.P.C.M. del 1° marzo 1991 - Zonizzazione - Limiti di tollerabilità delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attività svolte - Limiti di zona Criterio differenziale - Tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dall’inquinamento acustico. In tema d’inquinamento acustico, il D.P.C.M. del 1° marzo 1991 per ciascuna area in cui è diviso il territorio comunale individua i limiti di tollerabilità delle emissioni o immissioni sonore compatibili con le attività svolte. La corretta applicazione di tale norma persegue lo scopo di tutela della salute pubblica e della quiete pubblica dall’inquinamento acustico. Pertanto, è necessario ai fini di una valutazione esatta delle singole circostanze, considerare in particolare due elementi, la zona o l’area di produzione delle emissioni e la zona di percezioni degli stessi. Pres. Elefante - Est. Allegretta - Comune di Grosseto (avv.ti Falletti, Loche) c. San Lorenzo Laterizi srl (avvti Segarelli, Pippi) A.R.P.A.T. (n.c.). (riforma T.A.R. Toscana sez. II, 14 .02.2000 n. 170) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 13 ottobre 2004, Sentenza n. 6649
Inquinamento acustico - Operazioni di verifica sulla rumorosità - Accertamenti a sorpresa - Omessa comunicazione di avvio del procedimento - Legittimità. Le operazioni di verifica sulla rumorosità sono legittimamente condotte all’insaputa dell’interessato, posto che l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento deve essere escluso ogni qualvolta detta comunicazione possa vanificare l’effetto di operazioni istruttorie, come accertamenti o ispezioni che devono essere attuati a sorpresa. In tal caso, all’interessato dovrà essere data la possibilità di partecipare alle fasi procedimentali successive. Pres. Nicolosi, Est. Cacciari - B. s.a.s. (Avv. Adavastro) c. Comune di Godiasco (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV 25 gennaio 2005, n. 151
Inquinamento acustico - il divieto di contatto diretto di aree - zone già urbanizzate - il provvedimento di “bonifica acustica” - il superamento dei valori limite differenziali normativamente disciplinati dalla legge quadro sull’inquinamento acustico - i c.d. piani di zonizzazione - vetustà degli impianti e delle possibili conseguenze dannose alla salute. L’art. 4 della legge n.447/1995 prevede esplicitamente che le regioni -nel fissare con legge i criteri di classificazione da rispettarsi da parte dei comuni- devono stabilire “il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991”, stabilendo altresì, che “qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d’uso, si prevede l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7”, piani che, peraltro, debbono essere approvati dal consiglio comunale. (Nella specie, le contestazioni rivolte agli impianti delle società con il provvedimento di “bonifica acustica” impugnato in primo grado riguardano il superamento dei valori limite differenziali- normativamente disciplinati dalla legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n.447 e dai D.P.C.M 1 marzo 1991 (art.6) e 14 novembre 1997 (art. 4), che hanno introdotto i “valori limite differenziali di immissione”- e non anche il superamento dei valori assoluti). Il sistema previsto dall’art. 6 dai D.P.C.M 1 marzo 1991 presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed è onere del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, con un preciso contenuto tecnico stabilito dalla citata normativa e con una particolare attenzione a quelle specifiche situazioni di fatto che come nel caso di specie- meritano, principalmente a cagione della loro vetustà e delle possibili conseguenze dannose alla salute, di essere valutate e disciplinate in maniera non illogica. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880 Definizione di “impianto a ciclo produttivo continuo” - presupposti - la tesi dell’alternatività presupposti (e non la sussistenza cumulativa). L’esatta interpretazione dell’art. 2 del D.M. 11 dicembre 1996, che contiene la definizione di “impianto a ciclo produttivo continuo”, stabilisce citata la disposizione: “si intende per impianto a ciclo produttivo continuo:a) quello in cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione”. Sul punto, affermano i primi giudici che, ai fini della corretta definizione di uno stabilimento industriale come “impianto a ciclo continuo”, le condizioni previste dal citato art. 2 del D.M.del 1996 debbano sussistere entrambe. Sostengono, invece, le società ricorrenti che i menzionati presupposti sono tra loro alternativi, nel senso che basterebbe la sussistenza di uno di essi per identificare l’impianto nella categoria in questione. La tesi dell’alternatività dei citati presupposti merita di essere condivisa. Induce a tale conclusione l’interpretazione logico-letterale della disposizione in esame. Invero, appare agevole ritenere che alla lett. a) del menzionato art. 2 sono state considerate alcune situazioni tecniche (interruzione d’attività provocante danni all’impianto, mancata continuità d’esercizio finalizzata all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, ecc.), la cui possibile evenienza vale a qualificare indirettamente l’impianto di riferimento quale “impianto a ciclo produttivo continuo”; mentre, con la lett. b) dello stesso articolo, si è inteso completare la fattispecie, stabilendo che in tutte le ipotesi in cui si applica all’esercizio il contratto collettivo nazionale di lavoro “ sulle ventiquattro ore per cicli settimanali”, per ciò stesso, in maniera diretta ed automatica, l’impianto sia da ritenere a ciclo produttivo continuo. Stabilita l’alternatività (e non la sussistenza cumulativa) dei menzionati presupposti, bisogna, ora, esaminare se i medesimi siano posseduti dallo stabilimento colpito dall’ordinanza contestata. (Nella specie a parere del Collegio è stato escluso l’impianto de quo, atteso che come correttamente rilevato dal T.A.R. sulla base di quanto risultato dagli accertamenti tecnici compiuti dalla A.S.L. e dalla A.R.P.A.T., “l’unico impianto funzionante realmente di continuo è la centrale termica, oltre che- in particolari periodi dell’annola centrale frigorifera”). Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880 Il criterio del limite differenziale - limiti di applicazione - lavoro a ciclo continuo - rappresentanze sindacali. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del DPCM 1 marzo 1991 e
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4 del DPCM 14 novembre 1997, il criterio del limite differenziale non si applica, allorquando le previsioni del C.C.N.L. per i lavoratori dell’industria della gomma e della plastica- seppure non disciplinanti in maniera automatica e diretta il lavoro sulle ventiquattro ore per cicli settimanali- consentono, tuttavia, di organizzare, nei relativi stabilimenti, il lavoro a ciclo continuo, quale scelta di specie dell’imprenditore, da concordare con appositi accordi con le rappresentanze sindacali. Consiglio di Stato Sezione IV, - 18 febbraio 2003 - Sentenza n. 880
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Attività di esercizio di discoteca - Riconducibilità alla fattispecie di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Ipotesi depenalizzata - Esclusione - Ragione. (Cod. pen., art. 659; L. 24 novembre1981, n. 689, art. 9; L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10) CORTE DI CASSAZIONE Sez. 1, 16 aprile 2004, n. 25103 cc. Pres. Fabbri, Rel. Giordano, P.M. Viglietta (diff.), ric. Amato. Il superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca non integra la fattispecie prevista dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., ma quella indicata nel secondo comma dello stesso articolo, che non è depenalizzata per effetto del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma precedente, estraneo alla fattispecie contemplata dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), che tutela genericamente la salubrità ambientale, limitandosi a stabilire, e a sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico. Tale elemento è rappresentato da quella concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen.
Inquinamento acustico - Comuni privi di zonizzazione acustica - Valori limite differenziali di immissione - Trovano applicazione - Ragioni. Il criterio dei valori limite differenziali di immissione è pienamente operativo anche nei Comuni privi della “zonizzazione acustica”, in perfetta rispondenza allo spirito della vigente normativa in tema di inquinamento acustico, oltre che ai principi costituzionali ed alla ragionevolezza. Infatti, considerato che i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall’essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica e che (già prima dell’entrata in vigore della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 e del conseguente D.P.C.M. 14 Novembre 1997) l’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991 prevedeva l’applicazione sia di limiti massimi in assoluto (primo comma) sia di valori limite differenziali per le zone non esclusivamente industriali (secondo comma), si deve necessariamente concludere che la disposizione transitoria dettata dall’art. 8 del citato D.P.C.M. 14 Novembre 1997 (che testualmente si limita soltanto a prevedere l’applicazione - sino all’avvenuta zonizzazione dicui all’art. 6 lettera “a” della Legge n° 447/1995 - dei limiti assoluti di accettabilità di immissione sonora previsti dal primo comma dell’art. 6 del predetto D.P.C.M. 1° Marzo 1991) non può essere correttamente interpretata nel significato di escludere del tutto l’operatività del criterio dei valori limite differenziali d’immissione (contemplato dall’art. 4 del D.P.C.M. 14 Novembre 1997 e, come detto, già fissato dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1° Marzo 1991), nel territorio di quei Comuni che non abbiano ancora provveduto all’approvazione del c.d. piano di zonizzazione acustica. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488 Inquinamento acustico - Regime transitorio - Comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione - Limiti differenziali - Applicabilità. In materia di inquinamento acustico, ancorché l'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisca che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 (legge quadro), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991», il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2, che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447 del 1995. Pres. Numerico, Est. Conti - C. s.n.c. (Avv. Pecora) c. A.P.P.A. della Provincia Autonoma di Trento (n.c.), Provincia Autonoma di Trento (Avv.ti Pedrazzoli, Fozzer e Falferi) e Comune di Andalo (n.c.) - TRGA Trentino Alto Adige, Trento - 27 giugno 2005, n. 174
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DOCUMENTAZIONE
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L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Ai sensi della L. 447/95, articolo 14, commi 1 e 2, le attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sono svolte dalle province e dai comuni. Nello specifico, alle province sono affidate le funzioni di controllo e vigilanza nei casi in cui le problematiche dell’inquinamento acustico riguardino ambiti territoriali ricadenti in più comuni. Qualora, invece, il presunto inquinamento acustico riguardi siti collocati all'interno del territorio di un unico comune, le funzioni amministrative relative al controllo restano di esclusiva competenza del comune interessato. In base alla L.R. 6/98, articolo 5, sia il comune che la provincia si avvalgono dell’ARPA per la gestione tecnica delle problematiche esposte al fine di accertare l'eventuale superamento dei limiti di rumore e quindi la violazione delle relative norme. Si sottolinea che la responsabilità del procedimento rimane in capo agli enti locali deputati al controllo sull’inquinamento acustico (Provincia e Comune), come evidenziato già da numerose sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato. Risulta, quindi, sulla base della normativa vigente, che le segnalazioni dei cittadini, debbono essere rivolte ai succitati enti, in funzione delle rispettive competenze. In conseguenza di queste prime conclusioni, l’ARPA trasferirà le eventuali richieste/esposti dei privati cittadini ai comuni o alle province territorialmente competenti, segnalando la trasmissione della pratica, anche al richiedente (facsimile ALLEGATO 3).
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L' ATTIVITÀ DELL’ARPA
In materia di inquinamento acustico l’attività di questa Agenzia viene espletata in riferimento a quanto stabilito dalla legge quadro 447/95 e dai successivi decreti attuativi che, come ribadito dalle sentenze della CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, del 20 Agosto 2004 (Cc. 22 giugno 2004), sentenza n. 16346 perseguono la tutela dell’interesse pubblico disciplinando i livelli di accettabilità delle immissioni sonore al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei limiti di cui alla citata legge. L’ARPA, quindi, nell’ambito delle proprie competenze ambientali, quando interviene a fronte di presunte violazioni delle norme citate, si occupa solo di valutazioni ambientali e non di valutazioni concernenti la normale tollerabilità (liti tra privati) disciplinate dall’articolo 844 c.c., in quanto tale materia non rientra fra le competenze attribuite istituzionalmente all’Agenzia; gli operatori ARPA avranno cura di indirizzare le segnalazioni verso le autorità competenti (polizia locale). Sempre in riferimento alle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali –ad es. n.411 dd. 17/7/04 del TAR FVG-, l’ARPA interviene attraverso un’attività di supporto che si esplica con atti preparatori.
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L' ATTIVITÀ PRELIMINARE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
Il comune o la provincia possono chiedere supporto all’ARPA sia autonomamente, sia a seguito di segnalazione da parte di cittadini. La segnalazione può avvenire in qualsiasi modo ma è di gran lunga preferibile che tale problematica sia formalizzata mediante regolare esposto scritto. Nell’ALLEGATO 1 viene proposto uno schema tipo in base al quale il comune o la provincia possono formalizzare tale richiesta. L’allegato comprende gran parte delle informazioni indispensabili per rendere il più efficace possibile ogni successivo intervento sia tecnico che amministrativo. Tuttavia una volta ricevuto l’esposto, è preferibile che l’Amministrazione comunale (o provinciale) effettui autonomamente un sopralluogo presso l’area interessata dal problema. Si ritiene, inoltre, opportuno che tale iniziativa venga attuata mediante il personale di Polizia Locale; ciò è necessario sia per avere conferma di quanto segnalato dal ricorrente, sia per assumere ogni altra notizia utile al prosieguo del procedimento o, addirittura, individuare soluzioni immediate per la risoluzione della questione. Per esempio, può accadere che il cittadino lamenti disturbo solo perché le attività di un insediamento vengono eseguite con i serramenti dell'edificio aperti, oppure vengono effettuate lavorazioni all'aperto; operazioni che, viceversa, potrebbero essere eseguite all'interno dell'insediamento. Ancora, il disturbo può essere arrecato da automezzi che restano in moto inutilmente sul piazzale di pertinenza di un'azienda o in strada. In tali casi il comune può quantomeno proporre al responsabile dell'insediamento semplici accorgimenti operativi senza alcun ricorso ad accertamenti tecnici, di gran lunga più dispendiosi in termini di fluidità ed economicità del procedimento. Inoltre, esistono molte situazioni per le quali è più utile far ricorso al buon senso che a strumenti coercitivi, facendo leva soprattutto sulla civile convivenza tra i cittadini. Peraltro, nella scelta delle opzioni discrezionali, il comune dovrà necessariamente attuare quel contemperamento delle diverse esigenze essenziale in ogni conflitto di interessi.
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LA RICHIESTA DI INTERVENTO ALL'ARPA
Presupposto fondamentale affinchè l’ARPA dia corso agli accertamenti tecnici richiesti è la verifica che il soggetto, titolare delle sorgenti all’origine del disturbo, sia in possesso di tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari allo svolgimento della propria attività. In particolare per le nuove attività produttive il comune o la provincia dovrebbero aver richiesto e valutato, anche con l’eventuale supporto di ARPA, la previsione d’impatto acustico prevista dalla normativa vigente. Al fine di consentire all’ARPA l’attivazione delle procedure di intervento il comune o la provincia inviano le informazioni e i documenti di seguito elencati (nell’ALLEGATO 2 è presente un facsimile che riassume le informazioni minime necessarie all’eventuale avvio dell’accertamento tecnico da parte dell’ARPA): 1. i dati identificativi del soggetto presumibilmente disturbante; 2. -esatta classificazione dell’area in cui è inserito l’insediamento disturbante; -esatta classificazione dell’area in cui è inserito l’edificio disturbato; in riferimento all’art. 4, 1° comma, lettera a) e art. 6, 1° comma, lett. a) - L. 447/95: a. In mancanza di zonizzazione acustica approvata, dovrà essere fornita la classificazione dell’area ai sensi al P.R.G.C. e al P.U.R.G. b. Per le zone A e B si dovrà fare riferimento ai corrispondenti indici urbanistici previsti del D.M. 1444/68. c.
In ogni caso dovrà essere sempre specificato se la zona è da ritenersi o meno “Esclusivamente industriale”;
(nel caso non vengano indicate le zone A e B secondo gli indici urbanistici del DM 1444/68, vista la non competenza della scrivente Agenzia in merito, verranno presi in considerazione più limiti.; ad es.: limite per zona B e limite per “tutto il territorio nazionale”). 3. estratto planimetrico dell’area in cui risiedono la sorgente disturbante e gli edifici disturbati; 4. tipologia e dislocazione delle sorgenti disturbanti; 5. nel caso la sorgente rumorosa sia utilizzata all’esterno la verifica che le caratteristiche dell’attrezzatura impiegata siano conformi a quanto indicato del D.L. 4 settembre 2002, n. 262 “attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”; 6. turni di lavoro e indicazioni delle relative pause giornaliere dell’azienda; 7. periodi ed orari di maggior disturbo; 8. nominativi di eventuali cittadini disturbati disposti ad ospitare i tecnici ARPA per l’esecuzione di eventuali rilievi tecnici 9. disponibilità di personale comunale a presenziare ad eventuali rilievi tecnici; 10. la conferma dell’eventuale richiesta a questa Agenzia di rilevazione e valutazione dell’inquinamento acustico segnalato, unicamente nell’applicazione della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e relativi decreti attuativi (e non come valutazione della normale tollerabilità o quant’altro);
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11. se le emissioni sonore sono prodotte anche, o solo durante il periodo diurno (06.00 - 22.00), indicazione della presumibile durata complessiva giornaliera del fenomeno acustico (è importante conoscere la durata complessiva del rumore in quanto, ai sensi del DM 16.03.98 - alleg. 1 - punto 16, se l'evento sonoro ha durate inferiori ad un ora durante il periodo diurno, al livello misurato vengono sottratti da 3 a 5 dB(A)); 12. indicazione dell'eventuale classificazione della sorgente come "impianto a ciclo produttivo continuo", ai sensi dell'art. 2 - D.M. 11.12.96. In caso positivo, indicazione della data di inizio della sua attivazione.
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I RILIEVI TECNICI DELL’ARPA
Ricevuta la richiesta da parte dell’Amministrazione competente e verificata la completezza della documentazione, l’ARPA accertata l’esistenza dei presupposti per l’applicazione di quanto previsto dalla legge 447/95 e successivi decreti attuativi, definisce una priorità di intervento ed un programma delle misure da effettuare. Durante gli eventuali rilievi la presenza di personale del comune, costituisce un valido supporto logistico per i tecnici ARPA; infatti, i funzionari comunali, oltre a rappresentare figure di mediazione tra le parti, sono, altresì, preziosi per la conoscenza del territorio e delle realtà ad esso collegate. Inoltre, in tal modo il comune può essere direttamente coinvolto anche sul piano tecnico nella problematica, della quale detiene la formale responsabilità amministrativa. Conclusi i rilievi strumentali, raccolta ogni altra informazione utile, i tecnici procedono all'elaborazione e all'analisi dei dati emersi dalle misure. Quindi, eseguono la stesura del report, così come previsto dal DM 16.03.98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
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LA PROCEDURA DI INTERVENTO PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO NEI COMUNI NON DOTATI DI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Una trattazione specifica riguarda l’applicabilità dei livelli differenziali d’immissione nei comuni non provvisti di piano di classificazione acustica. La valutazione del disturbo all’interno degli ambienti di vita è normato dai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97: art. 3 “valori limite assoluti di immissione” e all’art.4 criterio differenziale di immissione; è assodato che, dal punto di vista tecnico, la valutazione del disturbo all’interno degli ambienti di vita -e specialmente quando la sorgente si trova all’interno del medesimo edificio disturbato- è assicurata unicamente dalla valutazione del criterio differenziale di immissione. Limitatamente alle verifiche tecniche mediante indagini fonometriche, normate dal D.M. 16.03.98, si sottolinea che il tecnico di questa Agenzia fornirà all’amministrazione competente, a capo del procedimento amministrativo, tutti gli strumenti tecnici previsti dalla normativa di settore e dalle successive interpretazioni (circolare ministeriale 6 settembre 2004), per le valutazioni del caso e demanderà al responsabile del procedimento amministrativo la decisione se conformarsi o meno alle disposizioni dettate dalla succitata circolare. Schematicamente si riportano le procedure da seguire nei vari casi d’interesse: Comune non dotato di zonizzazione acustica del territorio •
Limiti: Secondo quanto già disposto dal DPCM 01.03.91, i limiti da rispettare sono riportati all’art. 6, comma 1, del medesimo decreto (limiti assoluti di zona). Tali limiti relativi alle zone omogenee A e B, prevedono che le stesse siano definite con i criteri di cui al DM 1444/68 (cfr P.R.G.C. e P.U.R.G.)*
*tali zone urbanistiche sono definite solo previo parere formale espresso in merito dal competente ufficio tecnico del Comune; (nel caso non vengano indicate le zone A e B secondo gli indici urbanistici del DM 1444/68, vista la non competenza della scrivente Agenzia in merito, verranno presi in considerazione più limiti.; ad es.: limite per zona B e limite per “tutto il territorio nazionale”).
•
Rilevazioni fonometriche: o
Le rilevazioni fonometriche da effettuare in ambiente esterno ai sensi dell’art.6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91 e dell’art.8 comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97, devono riguardare l’individuazione della rispondenza al limite di accettabilità diurno e notturno, riferito alle zone urbanistiche di cui al D.P.C.M. 31/03/91; tali zone sono definite solo previo indicazione formale espresso in merito dal competente ufficio tecnico del Comune;
o
le rilevazioni fonometriche da effettuare in ambiente abitativo e l’eventuale applicazione dei valori limite d’immissione differenziali, di cui all’art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997, avranno un carattere meramente conoscitivo;
o Qualora la scrivente Agenzia rilevi un superamento del limite di accettabilità diurno e/o notturno provvederà a comunicare un tanto alla Procura della Repubblica competente per territorio per l’eventuale applicazione dell’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. La stessa A.G. verrà informata anche nel caso si sia verificato il mancato rispetto dei limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, pur in assenza di zonizzazione
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SETTORE TUTELA QUALITÀ DELL’ARIA, PREVENZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO E FISICA AMBIENTALE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DELL’ARPA, A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, NELL’ATTIVITA’ TECNICA DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
acustica comunale, fatte salve eventuali prassi già consolidate e concordate con le procure territoriali; o
per le rilevazioni fonometriche richieste dall’autorità giudiziaria, anche attraverso le varie Forze dell’Ordine, relative all’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, si effettuerà quanto richiesto dalla Procura adottando i criteri di rilevamento maggiormente idonei a rappresentare il disturbo segnalato. Di quanto accertato se ne darà comunicazione all’ Autorità Giudiziaria richiedendo formale autorizzazione alla trasmissione alle Amministrazioni Pubbliche interessate per gli eventuali adempimenti di competenza.
Comune dotato di zonizzazione acustica del territorio •
Limiti: I limiti di emissione da rispettare sono quelli di cui all'art. 2 e alla tab. B del DPCM 14.11.97 (tali limiti sono riferiti al rumore emesso dalla singola sorgente, misurato al confine di proprietà della stessa, in direzione di spazi occupati dalle persone). Inoltre, debbono essere rispettati i limiti di immissione di cui all'art. 3 e alla tab. C del DPCM 14.11.97 (detti limiti sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti presenti in un dato luogo in un certo periodo di tempo che può essere diurno o notturno). Infine, deve essere rispettato, ad esclusione delle zone di Classe VI - esclusivamente industriale-, il limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.97;
•
Rilevazioni fonometriche:
o Qualora la scrivente Agenzia rilevi un superamento del limite di accettabilità diurno e/o notturno provvederà a comunicare un tanto alla Procura della Repubblica competente per territorio per l’eventuale applicazione dell’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. La stessa A.G. verrà informata anche nel caso si sia verificato il mancato rispetto dei limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, pur in assenza di zonizzazione acustica comunale, fatte salve eventuali prassi già consolidate e concordate con le procure territoriali; o
per le rilevazioni fonometriche richieste dall’autorità giudiziaria, anche attraverso le varie Forze dell’Ordine, relative all’art. 659 del Codice Penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, si effettuerà quanto richiesto dalla Procura adottando i criteri di rilevamento maggiormente idonei a rappresentare il disturbo segnalato. Di quanto accertato se ne darà comunicazione all’ Autorità Giudiziaria richiedendo formale autorizzazione alla trasmissione alle Amministrazioni Pubbliche interessate per gli eventuali adempimenti di competenza.
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ITER
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INDIRIZZARIO PER RICHIESTE DI INTERVENTO TECNICO
PROVINCIA DI GORIZIA: ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI GORIZIA Via Buonarroti, 10 - 34170 (GO) Tel.: 0481 581311 Fax.: 0481 581391 e-mail.: dipgo@arpa.fvg.it
PROVINCIA DI PORDENONE: ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PORDENONE Via delle Acque,28 - 33170 (PN) Tel.: 0434 221811 Fax.: 0434 521872 e-mail.: dippn@arpa.fvg.it
PROVINCIA DI TRIESTE: ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TRIESTE Via La Marmora, 13- 34139 (TS) Tel.: 040 9494911 Fax.: 040 9494944
e-mail.: dipts@arpa.fvg.it
PROVINCIA DI UDINE: ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI UDINE Via Colugna, 42 - 33100 (UD) Tel.: 0432 493711 Fax.: 0432 546776 e-mail.: dipud@arpa.fvg.it
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ALLEGATO 1 MODELLO DI ESPOSTO AL COMUNE PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
AL
SINDACO DEL COMUNE DI ________________________
AL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI ____________________ (in caso di problematica che investa più comuni)
INFORMAZIONI SUI RICETTORI •
Referente degli esponenti(*)
Cognome e Nome_____________________________Indirizzo ________________________tel:______________ (*) specificare le persone disturbate che sottoscivono •
Ubicazione dell’insediamento esposto al rumore
Comune di _________________________ via____________________________ •
Tipologia dell’insediamento esposto al rumore abitazione singola
gruppo di abitazioni singole
condominio
scuola
ospedale
casa di riposo
altro _______________________________________
INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE •
Denominazione dell’insediamento/infrastruttura fonte di rumore
Ditta/Struttura viaria: _________________________________________________________________________
•
Breve descrizione della sorgente di rumore
•
Rispetto all’insediamento disturbato la sorgente è ubicata: all’interno dello stesso edificio
•
all’esterno
Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo ORARIO: _______________;
DURATA:
la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22)
•
inferiore a 15 minuti
tra 15 e 60 minuti
la sorgente è attiva solo in periodo notturno(22-6)
oltre i 60 minuti la sorgente è sempre attiva
L’esponente ha interpellato altre strutture pubbliche
A.S.L. ______________
A.R.P.A.
Provincia
Polizia Locale
Altre forze dell’ordine
altro
NOTE RISERVATO ALL’UFFICIO COMUNALE Esposto ricevuto da ______________________________________ Settore/Servizio____________________________________in data______________
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ALLEGATO 2 INFORMAZIONI MINIME DA INVIARE ALL’ARPA PER LA RICHIESTA D’INTERVENTO TECNICO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
(A CURA DEGLI UFFICI COMUNALI)
INFORMAZIONI SUI RICETTORI •
Esponente:
Cognome e Nome_____________________________Indirizzo _____________________________tel:______________
•
Ubicazione dell’insediamento esposto al rumore
Comune di ______________________ via_________________n.___; si trova ad una distanza di circa _____ dalla sorgente disturbante •
Tipologia dell’insediamento esposto al rumore abitazione singola gruppo di abitazioni singole ospedale
•
condominio
casa di riposo
scuola
altro _______________________________________
Classificazione acustica e/o urbanistica dell’edificio CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L. 447/95) CLASSE I^ CLASSE II^ CLASSE III^
CLASSE IV
CLASSE V^
CLASSE VI^
(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.) TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ZONA A ZONA B ZONE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI •
Nominativi di eventuali cittadini disturbati disposti ad ospitare i tecnici ARPA per l’esecuzione di eventuali rilievi fonometrici
1) sig. ____________________ tel. ______________; 2) sig. ____________________ tel._____________; 3) sig. ____________________ tel. ______________; 4) sig. ____________________ tel._____________; INFORMAZIONI SULLA SORGENTE DI RUMORE •
Ubicazione dell’insediamento/infrastruttura fonte di disturbo
impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2 - D.M. 11/12/96): SI se SI data di inizio della sua attivazione: ___/___/____
Comune di ___________________ via_________; •
NO
Denominazione dell’insediamento/infrastruttura fonte di disturbo
Ragione sociale ___________________Sede legale____________________Rapp. legale___________________________ •
Classificazione acustica e/o urbanistica dell’insediamento CON ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA (L. 447/95) CLASSE I^ CLASSE II^ CLASSE III^
CLASSE IV
CLASSE V^
CLASSE VI^
(SENZA ZONIZZAZIONE ACUSTICA APPROVATA) SECONDO IL D.P.C.M. 1/3/91 (cfr DM 1444/68 + P.R.G.C. + P.U.R.G.) TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ZONA A ZONA B ZONE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
• •
La sorgente è connessa ad attività: industriale artigianale
• •
di servizi
professionale
infrastruttura viaria
La sorgente è costituita da: Impianto produttivo
•
commerciale
Movimentazione merci
Pubblico esercizio
Ferrovia
Strada
altro_________________________
Breve descrizione della sorgente di rumore
Rispetto all’insediamento disturbato la sorgente è ubicata: all’interno dello stesso edificio all’esterno Ore diurne e/o notturne in cui si verifica (o risulta più accentuato) il disturbo ORARIO: _______________; DURATA: inferiore a 15 minuti la sorgente è attiva solo in periodo diurno (6-22)
tra 15 e 60 minuti
la sorgente è attiva solo in periodo notturno(22-6)
oltre i 60 minuti la sorgente è sempre attiva
•
L’esponente ha interpellato altre strutture pubbliche A.S.L. Polizia Locale Altre forze dell’ordine ________________________________________________ Si allega alla presente:
1) 2) 3)
altro
estratto planimetrico dell’area in cui risiedono la sorgente disturbante e gli edifici disturbati e loro individuazione; copia dell’esposto (facsimile ALLEGATO 1) depositata a questa amministrazione comunale/provinciale. eventuali verbali di sopraluoghi effettuati dal comune.
Per presenziare ad eventuali rilievi tecnici, il personale comunale
E’
NON E’
a disposizione.
Per la pratica il referente comunale/provinciale è __________________________________________________________________________
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ALLEGATO 3
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli –Venezia Giulia
Prot.
_____________________, ____/_____/_______
/2005/
Spett.
COMUNE DI __________________
Alla cortese attenzione del Sindaco
e, p.c.
Al
Sig. _________________________
OGGETTO: Trasferimento pratica di esposto per presunto inquinamento acustico.
Ai sensi della Legge Quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, articolo 14, commi 1° e 2°, la competenza sulle attività di controllo sono affidate ai comuni o, alle province in caso di problematica che interessa il territorio di più comuni. Si trasmette, pertanto, all’Amministrazione in indirizzo, la nota del Sig._______________________ pervenuta a questa Agenzia in data_________ prot. __________________, rimanendo a disposizione per l’eventuale intervento tecnico.
Distinti saluti FIRMATO
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