La Mia Casa incentivi Merate & Lecco febbraio 2025

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ome cambiano i bonus statali nel 2025? Per la ristrutturazione dell’abitazione principale nulla è variato rispetto all’anno scorso, cambiano invece le detrazioni sulle cosiddette "seconde case". Grandi novità per l'Ecobonus: percentuali ridotte e caldaie a gas escluse dall’incentivo. Confermati il Bonus Mobili e il Bonus Barriere Architettoniche.

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CHE COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE? Il concetto di abitazione principale è codificato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) e dal D.L. 101/2011 ed è legato al luogo in cui una persona ha la propria residenza o, meglio, la propria dimora abituale. Il D.L. 101/2011, a tale proposito fornisce la seguente definizione: “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“. Pertanto, un immobile può essere considerato abitazione principale quando sono verificate tre condizioni: • sia di proprietà o si è titolari di diritti reali/ personali di godimento; • si abbia, presso di esso, la residenza anagrafica; • sia la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.

Bonus Ristrutturazione: aliquota al 50% solo per l’abitazione principale

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a legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto importanti modifiche al quadro normativo relativo ai bonus edilizi, con tagli progressivi alle detrazioni e nuove regole per l’accesso agli incentivi. Per quanto riguarda il “Bonus Ristrutturazione”, solo gli interventi di recupero effettuati sulle “abitazioni principali” potranno godere della detrazione IRPEF al 50%, i lavori eseguiti sulle cosiddette “seconde case”, invece, godranno di un’aliquota ridotta pari al 36%. Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle precedenti disposizioni che invece prevedevano la stessa percentuale di detrazione per tutte le tipologie di immobili. Per il biennio 2026-2027, l’aliquota scenderà al 36% per le prime case e al 30% per le abitazioni diverse dalla principale. Invariato il limite di spesa, che resta a 96.000 euro per ogni singola unità abitativa da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Potranno beneficiare della detrazione, anche per il 2025, i proprietari degli immobili, i titolari di diritti reali/personali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i locatari, i soci di cooperative divise e indivise, gli imprenditori individuali per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali e i soggetti che producono redditi in forma associata. Hanno diritto al bonus, purché ne sostengano le spese e a loro siano intestati bonifici e fatture, anche: il familiare convivente del possessore dell’immobile (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), il componente dell’unione civile, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile né titolare di un contratto di comodato.

Interventi agevolabili Per beneficiare del Bonus Ristrutturazione, anche per il 2025, i lavori dovranno essere riconducibili essenzialmente alle seguenti categorie di intervento: • interventi di manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici pluri-familiari), di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; • tutti i lavori per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi; • realizzazione di ascensori e montacarichi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, compresa la realizzazione di strumenti che utilizzano la tecnologia più avanzata per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi; • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche di proprietà comune;

ANCHE LA PROGETTAZIONE ACCEDE ALL'INCENTIVO Con il Bonus Ristrutturazioni si possono portare in detrazione anche i costi per di progettazione dell’intervento edilizio, la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano, la realizzazione di perizie, sopralluoghi e relazioni di conformità, i diritti per i permessi edilizi, gli oneri di urbanizzazione oltre a tutte le altre eventuali spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi.

• interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici; • interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico; • interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia; • adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.


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Bonus Ristrutturazioni Classificazione degli interventi edilizi potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kilowatt.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare e integrare i servizi igienico/ sanitari e tecnologici. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Restauro e risanamento conservativo

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ulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze e sulle parti comuni di edifici condominiali è riconosciuto il “Bonus Ristrutturazioni”. E’ possibile accedere alle agevolazioni fiscali solo se i lavori edili rientrano nelle seguenti categorie di intervento:

Manutenzione ordinaria

Le opere di manutenzione ordinaria possono usufruire delle agevolazioni fiscali solo quando riguardano le parti comuni di un edificio residenziale. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che si limitano alla riparazione, al rinnovamento e alla sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono classificabili come interventi di manutenzione ordinaria anche le opere di installazione di pompe di calore aria-aria di

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Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quegli interventi edilizi rivolti alla conservazione e al recupero degli edifici o a un loro adeguamento funzionale, mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio finalizzato principalmente al recupero igienico, statico e funzionale dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e degli impianti necessari alle esigenze dell'uso stabilito, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

RIFARE IL BAGNO CON LO SCONTO La ristrutturazione del bagno, per tutto il 2025, può beneficiare della detrazione fiscale dedicata al recupero del patrimonio edilizio esistente con aliquota al 50% o al 36% delle spese sostenute. Si deve applicare l’aliquota al 50% se il bagno è presente nell’abitazione principale, del 36% se invece appartiene a una “seconda casa”. Condizione indispensabile per accedere al beneficio è che i lavori rientrino nella categoria di “manutenzione straordinaria”, pertanto l'intervento deve configurarsi come rifacimento completo, impianto idrico-sanitario compreso. La sola sostituzione di pavimenti, rivestimenti, rubinetteria e sanitari non è sufficiente. Si possono detrarre tutte le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, della posa in opera e quelle eventualmente sostenute per la consulenza e la progettazione degli ambienti.

Ristrutturazione edilizia

Per ristrutturazione edilizia si intende un insieme sistematico di opere rivolte a trasformare un fabbricato in tutto o in parte diverso dal precedente. Rientrano in questa categoria anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della volumetria ma con variazione della sagoma dell'edificio.

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Mutui ipotecari: la soluzione per acquistare casa Detrazioni ristrutturazione prima casa Se il mutuo si chiede per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione da destinare a prima casa la percentuale detraibile è pari al 19%, per un massimo di 2.585,28 euro. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi precedenti all’inizio dei lavori, oppure entro i 18 mesi successivi all’avvio dei lavori di costruzione o di ristrutturazione. Inoltre, entro sei mesi dalla fine dei lavori, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale

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a principale forma di finanziamento a medio-lungo termine che le banche e altri intermediari finanziari concedono per l’acquisto di immobili, in particolare la casa di abitazione, è il mutuo ipotecario più comunemente detto ipoteca. Questa forma di finanziamento può servire anche per costruire o ristrutturare un immobile e per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti per le stesse finalità. Solitamente ha una durata che varia da 5 a 30 anni, ma alcune banche arrivano a 40 e 50 anni. Il finanziamento può coprire fino a un massimo dell’80% del costo di acquisto dell’immobile, alcuni istituti finanziari arrivano fino al 100%, generalmente però a condizioni più onerose o con richiesta di garanzie aggiuntive. Abbiamo principalmente due tipologie di contratti di mutuo: a tasso fisso e a tasso variabile. Mentre per l’ipoteca a tasso fisso, il tasso di interesse rimane

invariato per tutta la durata del prestito, per l’ipoteca a tasso variabile, il tasso è soggetto a variazioni. Ci sono anche altre tipologie: i mutui misti, ovvero quelli che, in tempi determinati e successivi, permettono di passare dal tasso fisso al tasso variabile e viceversa, quelli con tetto (detti anche cap), dove viene fissato un tetto massimo oltre il quale il tasso d’interesse non può andare e quelli con tasso d’ingresso, ovvero nei primi mesi, o comunque per un certo periodo iniziale, viene applicato un tasso ridotto. Ricordiamo poi, che il contratto di mutuo viene ufficializzato dal notaio il giorno della compravendita, in presenza di acquirente, venditore e funzionario della banca. Il notaio redige infatti due atti: il rogito, fra venditore e acquirente, che prevede il trasferimento della proprietà dell’immobile e l’atto di mutuo immobiliare, fra banca e acquirente, per finanziare l’acquisto.

COME ACCEDERE AL FONDO PRIMA CASA Per accedere al Fondo è necessario presentare, a una delle banche aderenti, contestualmente alla richiesta di mutuo, il modulo scaricabile dal sito MEF o Consap e comunque disponibile in banca, allegando un documento di identità (ovvero passaporto unitamente al permesso di soggiorno per cittadini stranieri). Il modulo prevede tre tipologie: • Acquisto; • Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica; • Acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore). Consap comunica alla banca l'esito istruttorio della garanzia entro 20 giorni, la banca poi, entro 90 giorni, comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito o la mancata erogazione.

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DETRAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA A chi ha richiesto un mutuo per l’acquisto della prima casa è concessa, in sede di dichiarazione dei redditi (mod. 730 o modello Redditi Persone Fisiche), una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi (e dei relativi oneri accessori) pagati alla banca. La detrazione si applica nella misura del 19% su un massimo di 4.000 euro e spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza. Per accedere all’agevolazione è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro 18 mesi dall’acquisto, sono previste delle deroghe solo per chi si deve trasferire per motivi lavorativi. Ha diritto al beneficio fiscale esclusivamente il titolare del contratto di mutuo che sia anche il proprietario dell’immobile. Se il contratto è cointestato, ad esempio con il coniuge, anche quest’ultimo ha diritto alla detrazione per la parte spettante. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale.

Fondo Prima Casa per le categorie prioritarie Il Governo ha prorogato per tutto il triennio 2025-2027 la misura che agevola l’accesso al mutuo prima casa usufruendo della garanzia dello Stato. La novità è prevista nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio) e prevede dal 1° gennaio 2025 l’accesso al Fondo Prima Casa “esclusivamente”: • alle giovani coppie • ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori • ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari • ai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età • ai nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 40.000 euro annui; • ai nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui; • ai nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 50.000 euro annui. La norma ha inoltre previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia per coloro che hanno un ISEE qualificato e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Per avere questa agevolazione, l’immobile deve soddisfare i seguenti requisiti: • essere l’abitazione principale; • non far parte delle categorie catastali A1, A8 e A9 (case signorili, ville, castelli e palazzi); • sorgere all’interno dei confini del territorio nazionale.


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Bonus Ristrutturazioni È valido anche per le pertinenze

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a Guida alle ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate afferma che nel Bonus IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, rientrano tutti gli "interventi effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze". La misura dell'agevolazione, al 50% o al 36%, deve essere riferita all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente

(risoluzione 124/E del 4 giugno 2007). Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, quindi, un autonomo limite di spesa, ma rientrano in quello previsto per l’unità abitativa al cui servizio è posta la pertinenza. Si può, però, beneficiare della detrazione anche se gli interventi vengono effettuati solo su una pertinenza e "indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale" come evidenziato nella Circolare n. 30/E/2020 e nella risposta n. 806/2021 dell'Agenzia delle Entrate. Gli interventi solo sulla pertinenza sono possibili anche in ambito condominiale. In questo caso possono accedere al bonus anche i possessori o i detentori di sole pertinenze, condizione necessaria è che essi sostengano le spese per i lavori sulle parti comuni (Circolare delle Entrate n. 24/E/2020, paragrafo 2). Per quanto riguarda i lavori sulle pertinenze adibite a ricovero per autovetture, la normativa in materia specifica che tutti i lavori effettuati su tutte le tipologie di boxes (interrate o fuori terra, autorimesse collettive, posti auto coperti o scoperti) possono usufruire dell’agevolazione purché siano pertinenziali a una abitazione. Se le opere però determinano un cambio di destinazione d’uso, le somme spese non possono essere portate in detrazione.

... e per comperare casa Il Bonus Ristrutturazioni si applica anche per l'acquisto di unità abitative presenti in un fabbricato sottoposto a intervento di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Il beneficio spetta solo se gli interventi di recupero riguardano interi fabbricati e vengono eseguiti da imprese di costruzione e/o da cooperative edilizie che provvedono entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025, la detrazione sarà pari al 50%, per unità immobiliare adibite ad abitazione principale e del 36% per le cosiddette “seconde case”, entro il limite massimo di 96.000 euro. La detrazione non si calcola sul valore degli interventi eseguiti, ma sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante dall’atto pubblico di compravendita o di assegnazione. Quindi se si acquista un’abitazione ristrutturata e la si paga 200.000 euro, l'agevolazione si calcolerà sul 25% di tale valore, ovvero il 50% o il 36% di 50.000 euro.

ACQUISTO DEL BOX AUTO, QUANDO SPETTA LA DETRAZIONE Si può beneficiare del Bonus Ristrutturazioni anche per l’acquisto di box auto pertinenziali e per realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Il box che si intende acquistare deve essere di “nuova costruzione” e non realizzato a seguito di interventi di ristrutturazione su immobili già esistenti che hanno determinato un cambio di destinazione d’uso degli stessi. Per il 2025, la detrazione è decrescente e differenziata in base all’immobile: se il box è pertinenziale all’abitazione principale, l’aliquota è del 50%, se invece è pertinenziale a una “seconda casa”, l’aliquota è pari al 36%. Per poter usufruire della detrazione è indispensabile: che sull'atto di acquisto, o sul preliminare di vendita regolarmente registrato, risulti il vincolo di pertinenzialità, che il costruttore sottoscriva una dichiarazione dove risultino i costi imputabili alla sola realizzazione dell'autorimessa e che il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o postale. Se il pagamento non viene fatto con bonifico, è possibile beneficiare del bonus a condizione che nell’atto notarile siano indicate le somme corrisposte all’impresa e che il venditore faccia anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi ricevuti siano stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

Per ottenere l'agevolazione, nell'atto di acquisto o di assegnazione di case ristrutturate deve essere riportata la data di ultimazione dei lavori e la specificazione che si tratta di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato. Se tali dati non sono presenti il contribuente, ai fini della detrazione, è tenuto a richiedere all’impresa di costruzione o alla cooperativa edilizia una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni previste. È possibile detrarre anche eventuali acconti versati prima della stipula dell’atto di trasferimento purché sia stato registrato un preliminare di vendita. Il versamento dell’acconto e il saldo possono avvenire in anni diversi, in cui possono essere in vigore differenti aliquote di detrazione. Il contribuente ha quindi facoltà di scegliere se far valere l’agevolazione nel periodo di imposta in cui sono stati pagati gli acconti, oppure nel periodo di imposta in cui avviene il rogito.

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I documenti necessari per avvalersi dell'agevolazione

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er usufruire del Bonus Ristrutturazioni, nella dichiarazione dei redditi, si devono indicare una serie di informazioni: dati catastali identificativi dell'immobile, estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo se i lavori sono effettuati dal possessore, oltre a tutti gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Da conservare ed esibire a richiesta degli uffici, sono invece i documenti stabiliti in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che nella fattispecie sono: le abilitazioni edilizie in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (permesso di costruire, SCIA, CILA) o in assenza una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell’IMU (se dovuta), la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale contenente la data di inizio

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’IRPEF dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Supponiamo per esempio, un contribuente che ha effettuato lavori di ristrutturazione per 40.000 euro, con una detrazione del 50% in 10 rate annuali di pari importo: la detrazione annuale sarà di 2.000 euro. Se la capienza fiscale del contribuente è pari o superiore a 2.000 euro, potrà beneficiare interamente della detrazione. In caso contrario, perderà la quota eccedente. Se un contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, può comunque beneficiare della detrazione nei successivi periodi d’imposta, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

dei lavori (qualora la stessa sia obbligatoria), la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per gli interventi sulle parti condominiali), dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile (per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile) se diverso dai familiari conviventi, le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute e le ricevute dei bonifici di pagamento. Per gli interventi di ristrutturazione che comportano anche un risparmio energetico, si devono trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori realizzati. L’invio va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni come chiarito nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019.

SERRAMENTI Notifica preliminare all'ASL

Un adempimento richiesto per ottenere le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero è la comunicazione all’Asl competente per il territorio. Ma quando è obbligatorio farla? Il decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che la notifica sia obbligatoria quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 1. nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente; 2. il cantiere che, inizialmente, non è soggetto all’obbligo di notifica ricade nella categoria di cui al punto 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; 3. nel cantiere opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. La notifica preliminare deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori con raccomandata A.R. o PEC e deve contenere le seguenti informazioni: - generalità del committente dei

DETRAZIONE ENTRO I LIMITI IRPEF

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lavori e ubicazione degli stessi; venti di ristrutturazione sono realizzati su immobili - natura dell’intervento da realizzare; all’esercizio di Viaresidenziali Stradaadibiti per promiscuamente Brentana, 29 - dati identificativi dell’impresa; un’attività commerciale, dell’arte o della professioAicurzio (MB) - data di inizio dell’intervento e durata presunta dei ne, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. lavori. Tel. 039.6902783 - info@jollyalluminio.it

Detrazione ridotta per immobili promiscui Il tetto di spesa è annuale e riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza, infatti, non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nella somma massima prevista per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Quando invece gli inter-

La percentuale in fattura

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Nel caso di due comproprietari di un immobile, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, ma la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori Isull'imANN mobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

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Limiti di spesa detraibili per il 2025

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a Legge di Bilancio 2025 prevede che le detrazioni risultino immutate per coloro che hanno un reddito fino a 75.000 euro. Ha invece inserito nel T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) una nuova disposizione che prevede, per i soggetti con reddito complessivo superiore a €. 75.000, un tetto massimo complessivo di oneri detraibili, compresi quelli agevolati con i Bonus in edilizia e gli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l’acquisto, o costruzione della prima casa. In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 16-ter del D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), rubricato “Riordino delle detrazioni”. Il nuovo articolo prevede che - fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa - per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro le detrazioni dall’imposta sui redditi sono ammesse fino a un massimo calcolato moltiplicando un importo base per un coefficiente basato sul numero di figli a carico (che si trovino, cioè, nelle condizioni indicate dal comma 2, art. 12 del D.P.R. 917/1986), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo

familiare del contribuente. Nello specifico l’importo base è pari a: •14.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo maggiore a 75.000 euro e inferiore a 100.000 euro; •8.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo maggiore di 100.000 euro da moltiplicare per un coefficiente pari a: 1) 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico, 2) 0,7 se nel nucleo familiare è presente 1 figlio a carico, 3) 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli a carico, 4) 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figlio a carico, o almeno 1 con disabilità. Per le detrazioni che vengono ripartite in più anni, quali i Bonus edilizi, si devono considerare le rate di spesa riferite a ciascun anno di utilizzo (per esempio se le spese per un intervento di recupero edilizio nel 2025 sono pari a 10.000 euro, la quota che concorre alla determinazione del limite massimo di oneri detraibili nell’annualità 2025, è di 1.000 euro, in quanto il Bonus ristrutturazioni è da ripartire in 10 anni).

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A QUALI SPESE SI APPLICANO LE DETRAZIONI La riforma ha carattere “universale” e si applica a ogni tipo di spesa per la quale sono previste le detrazioni IRPEF. Ci sono però alcune eccezioni per le quali non sono previsti limiti: • le spese mediche (che continueranno, quindi, ad essere detratte nella misura del 19% per gli importi eccendenti i 129,11 euro, a prescindere dal reddito e dal numero dei figli a carico del contribuente); • le detrazioni per investimenti in Start up o PMI innovative (nella misura del 50%). E rimangono esclusi comunque dal computo: • gli interessi passivi su prestiti e mutui contratti fino al 31 dicembre 2024; • i premi assicurativi di contratti stipulati entro la stessa data; • le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16bis, sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per tutte le altre, dalle spese scolastiche e universitarie a quelle sui mutui e agli interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, scatterà il tetto. I contribuenti, nel 2025, dovranno pertanto decidere cosa portare in detrazione e cosa no per rimanere nei limiti corrispondenti.

DETRAZIONI FIGLI A CARICO La Manovra 2025 introduce importanti modifiche al sistema delle detrazioni fiscali per figli a carico. A partire dal 1° gennaio, infatti, la detrazione teorica spettante per i figli a carico sarà di 950 euro, che verrà parametrata in base al reddito dei genitori e di 1.220 euro annui se i figli hanno età inferiore a 3 anni. La principale novità, però, sta nel fatto che verrà posto un tetto limite all’età in cui un figlio o una figlia potranno essere considerati a carico. Se prima rimanevano a carico tutti i figli, di qualsiasi età, con reddito inferiore a 2.840,51 euro, ora, invece, occorrerà che siano minori di 30 anni, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e dal reddito. Per i figli tra i 21 e i 30 anni, invece, le detrazioni continueranno ad essere applicabili, mentre per quelli sotto i 21 anni le agevolazioni risultano già integrate nell’assegno unico universale. Sono esenti dalla soglia del limite di età, i figli con disabilità che rientrano nelle categorie protette dalla Legge 104, per loro il beneficio fiscale resterà invariato.

banca. Ad esempio, il bonifico per una prestazione edilizia effettuato il 29.12.2024, che però viene addebitato sul conto corrente, nell’anno successivo, il 2.1.2025, sarà riferito all’anno 2024 e va, quindi, detratto nel modello 730 oppure REDDITI 2025. Quello che conta in tali casi è il momento in cui si dà l’ordine di pagamento alla banca e non quello di accredito della somma sul conto corrente.

Quando si perdono le agevolazioni fiscali

Quando detrarre le spese di recupero Qual è il momento corretto per detrarre le spese sostenute per la realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio esistente? L’Agenzia delle Entrate, a tale proposito, in seguito a un interpello di un contribuente, ha chiarito che la detrazione spetta nel periodo in cui sono sostenute le spese. Il criterio di competenza è quello di cassa ovvero l'anno del pagamento (bonifico) dei lavori, non si deve pertanto aspettare il completamento dell'intervento per usufruire della detrazione. Se il pagamento, tramite bonifico, avviene a cavallo d’anno, il costo rileverà nel momento in cui il contribuente impartisce l’ordine di pagamento alla

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Si può perdere il beneficio alle detrazioni relative ai Bonus edilizi quando: • il pagamento non è eseguito con bonifico bancario o postale parlante • non sono indicate nel bonifico le voci richieste • non si esibisce la ricevuta del bonifico • l'intestazione del bonifico è diversa da chi richiede la detrazione • non è stata fatta la comunicazione preventiva all’Asl quando obbligatoria • non si esibiscono le fatture o le ricevute delle spese effettuate • non sono rispettate le norme urbanistiche ed edilizie comunali. Se i lavori vengono pagati mediante finanziamento, si può accedere alle detrazioni solo se la società finanziaria effettua il pagamento mediante bonifico parlante, in caso contrario si perde la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale.


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Sisma Bonus Acquisti: nel 2025 detrazione al 50% per comprare la prima casa

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arente stretto del “Sismabonus” è il “Sismabonus Acquisti”, un sostegno fiscale per l’acquisto di case antisismiche. Chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1, 2 e 3”, infatti, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto. A differenza del Sisma Bonus, pertanto, i beneficiari del Sisma Bonus Acquisti sono coloro che acquistano nuove unità abitative antisismiche e non coloro che effettuano lavori per la riduzione del rischio sismico. La spesa su cui applicare la percentuale non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e il beneficio fiscale va ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, devono provvedere alla vendita dell'immobile. Nella ricostruzione dell'edificio è ammesso anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. La detrazione spettante agli acquirenti quest’anno è pari al 50% per l'acquisto della prima casa e al 36% se l'immobile non è destinato ad abitazione principale. Le percentuali scendono poi nel 2026 e 2027 a 36% per le prime case e al 30% per le altre. Essendo il beneficio commisurato al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati, non occorre attestare la corrispondente congruità delle spese (circolare ADE 16/E del 2021). Il Sisma Bonus Acquisti può essere fruito anche con riferimento ad eventuali acconti, purché il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere la detrazione e siano ultimati i lavori sull’intero fabbricato (interpello 5/2020). Ricordiamo infine che per fruire della detrazione, l’intervento di riduzione del rischio sismico deve essere attestato dal progettista strutturale mediante il modello B di cui al Dm 58/2017 depositato presso lo sportello comunale prima dell’inizio dei lavori. A fine lavori poi, devono essere stati depositati presso lo sportello unico edilizia (Sue) l’allegato B-1 e l’allegato B-2 (ove necessario), cioè il modulo con il quale il direttore dei lavori e il collaudatore (se nominato) delle opere strutturali asseverano la corrispondenza dei lavori al progetto sismico ottenuta dopo l’intervento.

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Novità Sisma Bonus nella Legge di Bilancio 2025 I l Sisma Bonus è la detrazione fiscale, fruibile sia da soggetti passivi IRPEF sia IRES, che permette di scontare dalle tasse le spese sostenute per realizzare interventi antisismici con particolare riguardo alle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Le opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli interventi possono riguardare sia unità immobiliari a destinazione residenziale (non soltanto l'abitazione principale) sia fabbricati utilizzati per attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali). Unica condizione è che gli edifici siano situati in zone sismiche 1 e 2 (alta pericolosità) o in zona sismica 3 (a minor rischio). Anche il Sisma Bonus, quest’anno, segue il destino del Bonus Ristrutturazioni e dell’Ecobonus: 50% di detrazione per lavori di adeguamento sismico sulla prima

casa, 36% sulle seconde case o altri immobili. Nel biennio 2026-2027, percentuali in discesa al 36% per l’abitazione principale e 30% per tutti gli altri fabbricati. Le stesse aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che negli anni precedenti, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali gli interventi che comportavano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori (fino al 2024 al 70 e all’80%) e gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (fino al 2024 al 75% e all’85%). L’agevolazione va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Per usufruire del Sisma Bonus bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di locazione), invece per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio.

CATEGORIE DI INTERVENTO ANTISISMICO PER GLI EDIFICI ESISTENTI La normativa antisismica è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 – NTC08, che definisce sia i provvedimenti relativi alla progettazione dei nuovi edifici, sia quelli relativi agli edifici esistenti che devono essere sottoposti ad adeguamento antisismico. Per gli edifici esistenti individua tre diversi tipi di intervento ossia: • Interventi di adeguamento che servono a raggiungere i livelli di sicurezza previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni; • Interventi di miglioramento che servono ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle NTC; • Riparazioni o interventi locali che portano ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti. Interventi di adeguamento Gli interventi di adeguamento sono volti ad aumentare la sicurezza strutturale al fine di raggiungere livelli di sicurezza compatibili con quella di una struttura di nuova realizzazione. L’intervento di adeguamento è obbligatorio nei seguenti casi: sopraelevazione, ampliamento, cambi di destinazione d’uso che comportino incremento dei carichi verticali gravanti in fondazione superiore al 10% di quelli originariamente previsti, o per cambio di classe d’uso dalla 2a alla 3a (solo per edifici scolastici) o dalla 3a alla 4a . Interventi di miglioramento e riparazione Gli interventi di miglioramento sismico sono invece volti ad aumentare la sicurezza strutturale di un livello pari almeno al 10% dell’azione sismica a cui è assoggettata la struttura; il progetto, la valutazione della sicurezza e la relazione di calcolo interesseranno la struttura nel suo insieme comprendendo sia gli elementi in elevazione che le fondazioni. Gli interventi di riparazione o interventi locali si limitano, invece, a uno o più elementi strutturali per migliorane la resistenza e/o la duttilità. Tali interventi non sono soggetti a collaudo statico.

Zone di pericolosità sismica Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio nazionale, ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. Quattro sono le zone a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio: • Zona 1 – È la zona più pericolosa: la probabilità che capiti un forte terremoto è alta. • Zona 2 – In questa zona forti terremoti sono possibili. • Zona 3 – In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2. • Zona 4 – È la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa. A ciascuna zona è attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione (espresso in termini di accelerazione massima su roccia: zona 1 0.35 g – zona 2 0.25 g – zona 3 0.15 g – zona 4 0.05 g).


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Bonus casa: trasmissione dati all'ENEA dall’esterno e dai vani freddi

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er gli interventi di ristrutturazione, che comportano anche un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili, si devono trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori realizzati. L’invio deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni come chiarito nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate. Gli interventi agevolabili con il Bonus casa soggetti all’obbligo della comunicazione all’Enea sono:

freddi e dal terreno; • la riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno; per quanto riguarda gli infissi: • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati

per quanto riguarda gli impianti tecnologici: • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • teleriscaldamento; • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019).

per quanto riguarda le strutture: • la riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani

RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO: SERVONO I CONTABILIZZATORI DI ENERGIA Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, per ripartire correttamente i consumi energetici e attribuire a ciascuna unità immobiliare una quota della spesa proporzionale al proprio consumo, si può utilizzare un sistema di contabilizzazione diretto o indiretto. Quelli diretti consentono, ai singoli utenti, di determinare direttamente il consumo di energia volontario mediante contatori individuali di energia termica, senza effettuare altre misure e stime dell’energia. Se però l’installazione di contatori individuali di energia termica non è tecnicamente fattibile (per esempio nel caso di configurazione dell’impianto a colonne verticali) o non è efficiente in termini di costi (per esempio nel caso di tubazione di ingresso e uscita cui è difficile installare un contatore), possono essere utilizzati i sistemi di contabilizzazione indiretta. Questi consentono, ai singoli utenti, di determinare il consumo di energia volontario attraverso il conteggio delle unità di ripartizione di energia in tutte le unità immobiliari. In genere per la misura dell’energia totale utile consumata viene utilizzato un contatore di energia termica all’uscita della caldaia centralizzata, mentre per la misura delle unità di riparto possono essere utilizzati i cosiddetti “ripartitori di calore” o i “totalizzatori di calore”.

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Assicurare la casa, una scelta consapevole contro gli eventi estremi

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Bonus Mobili prorogato fino a dicembre 2025

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enomeni naturali o artificiali possono verificarsi in qualsiasi momento, rischiando di ridurre, o addirittura azzerare, il valore del proprio immobile. E’ importante, quindi, proteggere la propria casa dai danni causati da eventi negativi, come alluvioni, inondazioni e terremoti, in Italia sempre più frequenti e devastanti a causa del cambiamento climatico. L’assicurazione contro questi fenomeni estremi è generalmente un’opzione all’interno di una polizza casa, una copertura progettata appositamente per proteggere il proprietario dell’immobile. Generalmente la polizza copre una vasta gamma di danni, tra cui: - danni strutturali all’edificio, come cedimenti delle fondazioni, danni ai muri, tetti e pavimentazioni; - danni agli impianti elettrici, riscaldamento e idraulici; - danni agli arredi e ai beni contenuti nella casa, come mobili, elettrodomestici e oggetti personali; - spese per il ripristino dell’abitazione, inclusi i costi per la rimozione dei detriti e la pulizia degli spazi danneggiati. In alcuni casi, inoltre, l’assicurazione può anche coprire le spese per l’eventuale sistemazione temporanea dei residenti, qualora la casa risultasse inagibile. Una polizza che protegga l'abitazione dal rischio di alluvione e inondazione può costare da qualche decina di euro fino a qualche centinaio. Il premio assicurativo è strettamente correlato a elementi come la posizione della casa, il valore della proprietà, il livello di copertura, la compagnia assicurativa. Ovviamente, più ampie sono le coperture e maggiore è il valore tutelato, più alto sarà il costo della polizza. Cosa bisogna fare per attivare la copertura assicurativa qualora l’abitazione subisca danni a causa di un evento naturale estremo? Importantissimo è il fattore tempo. Bisogna infatti agire immediatamente per velocizzare le pratiche e garantirsi la maggiore tutela possibile. Innanzitutto, bisogna documentare i danni scattando foto e video dei danni subiti dall’immobile e dai beni in esso contenuti per fornire alla compagnia un quadro realistico di ciò che è avvenuto e poter richiedere il risarcimento dei danni effettivi. E’ importante poi, contattare subito la compagnia assicurativa e fornire tutti i dettagli necessari. Alcune polizze potrebbero richiedere di notificare l’evento entro un certo periodo di tempo per poter accedere all’indennizzo; quindi, è sempre consigliabile verificare cosa prevede il contratto stipulato. Una volta effettuate le verifiche della documentazione inviata e il sopralluogo dei periti, la compagnia erogherà l’indennizzo secondo i termini stabiliti nella polizza.

nche il cosiddetto Bonus Mobili, la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili destinati ad arredare un immobile oggetto di intervento di recupero, è stato confermato fino al 31 dicembre 2025. L’agevolazione interessa anche l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie e alla classe F per i frigoriferi e i congelatori. Si potrà beneficiare del Bonus sia per interventi che riguardano l’abitazione principale, sia che interessano le seconde case. Il limite di spesa resta fissato, come per il 2024, a 5.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Tale valore massimo riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle

pertinenze, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari ha diritto più volte al beneficio. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si può trasferire né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile. Quindi, nel secondo caso, il credito rimane in testa a colui che ha acquistato i mobili o gli elettrodomestici. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare l’immobile, ma l’intervento cui è collegato l’acquisto, viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente. Ricordiamo poi, che tra le spese da portare in detrazione si possono includere anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Condizioni per accedere al Bonus Come per gli anni passati, per poter accedere al Bonus Mobili, le opere edilizie sulle singole unità immobiliari residenziali devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento: • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza; • restauro, risanamento conservativo e

I MOBILI E GLI ELETTRODOMESTICI AMMESSI ALL’AGEVOLAZIONE La detrazione spetta per l’acquisto di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È agevolato anche l’acquisto di frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, piani cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi elettrici di riscaldamento e per il condizionamento.

COMUNICAZIONE ALL’ENEA PER ALCUNI ELETTRODOMESTICI Nel caso di acquisto di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici è necessario

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ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile. Sulle parti comuni degli edifici residenziali sono invece ammessi anche gli interventi di manutenzione ordinaria come la sostituzione tegole, pluviali e grondaie, il rinnovo delle impermeabilizzazioni, la riparazione o sostituzione di cancelli o portoni e/o la riparazione dei muri di cinta.

inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, nella pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).


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Bonus Mobili: come pagare per accedere al beneficio

lavori liari ha one non trasferire e né in Quindi, nel a a colui che estici. La i acquistati ma iene obile mamente. rtare in e quelle di uistati.

Interventi non ammessi Tra gli interventi che non danno diritto al Bonus Mobili ed elettrodomestici rientrano: • quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) • la realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all'abitazione principale • gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 50% o 36%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti).

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er ottenere la detrazione fiscale del Bonus Mobili si devono pagare le forniture con bonifico o carte di debito/credito. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. Al momento dell’acquisto è importante farsi rilasciare dal venditore la fattura o lo scontrino parlante, che indica il codice fiscale dell’acquirente e la natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e

ora). La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. Inoltre, se si rispettano tutte le suddette prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

Come ottenere il bonus

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi persone fisiche). Per evitare di perdere il beneficio l’acquisto di mobili ed

elettrodomestici deve essere effettuata solo dal contribuente che usufruisce della detrazione per le spese dell'intervento edilizio. Se le spese per i lavori sono state sostenute da uno degli aventi diritto sull'immobile e quelle per l’arredo da un altro, il bonus non spetta a nessuno dei due. In ultimo si ricorda che per non perdere il beneficio è necessario conservare i seguenti documenti: • ricevuta del bonifico ; • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito); • documentazione di addebito sul conto corrente; • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

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ECOBONUS 2025: tutte le novità Tetto massimo detraibile per anno

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on la Legge di Bilancio 2025 l’Ecobonus viene rinnovato anche per i prossimi anni, ma con diverse novità e con un sostanziale abbassamento della percentuale dell’agevolazione. Per la detrazione fiscale dedicata agli interventi di efficientamento energetico, infatti, si scende al 50% per gli interventi che riguardano le abitazioni principali e al 36% per gli altri fabbricati, in modo speculare a quanto previsto per il Bonus Ristrutturazioni. Le aliquote si ridurranno poi ulteriormente nel biennio 2026/2027: 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali e 30% per gli interventi realizzati su tutte le altre tipologie di immobili. In pratica, la detrazione a regime è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Viene però prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali che sarà è fruibile solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le nuove aliquote si applicheranno per tutti

gli interventi agevolati, compresi quelli che, fino a dicembre 2024, davano luogo ad una detrazione più elevata, quali, per esempio gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. L’altra importante novità riguarda l’esclusione dal Bonus energetico degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Da gennaio 2025, infatti, le caldaie a gas non potranno più accedere alle detrazioni fiscali. In Italia le caldaie a gas, dunque, resteranno incentivate, solo per la pubblica amministrazione, esclusivamente dal Conto Termico 2.0, ma ancora per poco: il Conto Termico 3.0, che dovrebbe essere varato a breve, infatti non le sosterrà più. Il divieto di sussidiare impianti a fonti fossili, ricordiamo, è scattato per il 2025 grazie alla direttiva Epbd-Case Green, la 1275/2024 sulla “Prestazione energetica nell’edilizia”, che è entrata in vigore a fine maggio 2024.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO Per poter usufruire delle detrazioni di riqualificazione energetica o Ecobonus, condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Inoltre, devono essere dotati di impianto di riscaldamento ed essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Gli interventi che rientrano nell’Ecobonus, possono usufruire di una detrazione, sia dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia dall’Imposta sul reddito delle società (IRES), da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Per le singole unità immobiliari, i limiti massimi della detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro) dipendono dalle diverse categorie di intervento. Tale limite è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, quindi, qualora ci siano più soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, l'agevolazione si deve suddividere in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno. Per gli interventi sulle parti comuni dei fabbricati plurifamiliari che riguardano la coibentazione dell'involucro con superficie interessata maggiore del 25% della superficie disperdente, il tetto massimo è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Infine, si ricorda che un intervento di riqualificazione energetica effettuato sulla stessa unità immobiliare in anni diversi può beneficiare del tetto massimo detraibile per anno a condizione che i lavori siano distinti. Il nuovo lavoro deve pertanto essere un intervento autonomo e non la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili: • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; • gli impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici; • gli interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO L’intervento per poter accedere alle detrazioni deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08, deve essere relativo all’intero edificio e devono essere rispettate le norme in materia di sicurezza. Nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai precedenti requisiti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a, art.4, lettera c) del DPR 59/09.


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Speciale incentivi

Requisiti per accedere al beneficio

A chi spetta l’Ecobonus?

Per poter usufruire delle detrazioni di riqualificazione energetica condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Inoltre, devono essere dotati di impianto di riscaldamento ed essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.

Documenti indispensabili

L

a detrazione associata all'Ecobonus spetta a tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile e sono assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o all’Ires (imposta sul reddito delle società). Nel dettaglio abbiamo: • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie), i condòmini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato; • i contribuenti con redditi d’impresa, quindi persone fisiche, società di persone, società di capitali. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce”; • le associazioni tra professionisti; • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) che sostengono le spese per interventi su immobili

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale Ecobonus è necessario essere in possesso dei seguenti documenti: • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato nella quale si dichiara che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti; • Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali. L’attestato deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori; • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). Questa documentazione è essenziale non solo per ottenere la detrazione fiscale, ma anche per garantire la tracciabilità e la correttezza dell’intervento ai fini della normativa sull’efficienza energetica.

di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”; • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Anche il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento mediante un contratto di leasing ha diritto all'agevolazione. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Hanno diritto ad entrambe le detrazioni purché ne sostengano le spese e siano a loro intestati bonifici e fatture anche: • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; • il componente dell’unione civile; • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

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15 Come funziona la pompa di calore?

Ecobonus 2025: stop alle caldaie autonome a combustibili fossili L a Legge di Bilancio 2025 esclude dall’Ecobonus gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie alimentate esclusivamente da combustibili fossili (per esempio, il gas). La norma ottempera così alla Direttiva Case Green, che dal 1° gennaio 2025, vieta ai Paesi UE di incentivare le caldaie autonome a combustibili fossili e dal 2040 impone che esse siano eliminate dal mercato. Pertanto, da quest’anno, rientra nell’agevolazione solo la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione almeno pari alla classe A, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal

della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione) • impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione.

fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; • impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI oppure VIII

SISTEMA DI RISCALDAMENTO “IBRIDO” Tra le molte soluzioni disponibili sul mercato in tema di riscaldamento residenziale vi è il sistema ibrido. Sfruttando agilmente varie fonti di energia, assicura sempre il funzionamento più efficiente e conveniente, si adatta infatti alle condizioni esterne, ai costi energetici e alle necessità, attivando autonomamente la tecnologia più adatta a garantire il massimo comfort e un elevato risparmio. Sostanzialmente è un dispositivo (o un impianto) in cui sono presenti più generatori di calore alimentati da diverse fonti di energia, solitamente un combustibile fossile e una fonte rinnovabile. Avere due generatori di calore significa pertanto poter

Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche: lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione; le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria.

scegliere, in ogni momento, il funzionamento più conveniente. Alla base del funzionamento di un sistema ibrido c’è una pompa di calore (fonte di energia rinnovabile) e una caldaia a gas o gasolio (fonte fossile) che dialogano in modo intelligente tra loro. In base ad alcune informazioni, quali: • la temperatura esterna • la temperatura di esercizio • il prezzo per ogni kWh di elettricità consumato dalla pompa di calore • il costo per ogni unità di combustibile consumata dalla caldaia il sistema è in grado di capire qual è il generatore

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La pompa di calore è una tecnologia green che sfrutta l’energia termica naturale presente nell’ambiente esterno, - aria, acqua, sottosuolo - per riscaldare o rinfrescare la casa. La pompa di calore, infatti, permette il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria e dell’aria degli ambienti interni utilizzando energia termica a bassa temperatura prelevata direttamente dalla sorgente termica naturale esterna che viene trasferita alla sorgente ad alta temperatura. Questo processo non comporta nessun tipo di combustione, quindi non si ha nessuna emissione nociva e nessuna produzione di fumi di scarico. Questo comporta una notevole riduzione dei consumi e un maggior rispetto dell’ambiente.

più adatto a essere operativo. Tutte le informazioni raccolte vengono trasferite a un sistema centrale elettronico (il “meccanismo intelligente”) che elabora i dati e calcola il Carico Termico necessario, in base al quale decide cosa sia più conveniente far lavorare: la pompa di calore o la caldaia supplementare o entrambe. Un ulteriore vantaggio del sistema ibrido è la possibilità di provvedere anche al raffrescamento estivo dell’abitazione. Una pompa di calore, infatti, è un generatore che può essere facilmente convertito per la produzione di acqua fredda; perciò, se il sistema di distribuzione lo consente, con qualche piccolo adattamento, l’impianto ibrido può garantire il massimo comfort anche nel periodo estivo raffrescando gli ambienti.

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Schermature solari e chiusure oscuranti accedono all’Ecobonus

È

agevolabile l’acquisto e la posa di schermature solari e di chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006. Per poter usufruire della detrazione fiscale devono essere installate su edifici esistenti, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso ed essere in regola con il pagamento di eventuali tributi. L'aliquota di detrazione per il 2025 è pari 36% (50% per le abitazioni principali) con un limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Tra le spese ammissibili è compreso l'eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di

regolazione e controllo. Per accedere all'agevolazione le schermature devono possedere un gTot (parametro che misura l'efficienza delle schermature solari) nella relazione fra schermo e vetro pari o inferiore a 0,35, possedere la marchiatura CE, essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio o ai suoi componenti e non liberamente montabili e smontabili. Inoltre, devono essere poste a protezione di una superficie vetrata, installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata, essere mobili e “tecniche”. Le chiusure oscuranti invece, possono essere poste in opera in combinazione con vetrate o in modo autonomo (aggettanti).

Bonus Serramenti non è agevolabile la nuova installazione

L'

intervento di sostituzione di serramenti e infissi può usufruire, anche nel 2025, di una detrazione IRPEF o IRES pari al 36% delle spese sostenute. Viene prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali per cui la detrazione è innalzata al 50% delle spese sostenute. L’agevolazione è da ripartire in 10 rate annuali di pari importo e il limite di spesa è pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Per accedere all'Ecobonus, i serramenti devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati

e l'edificio deve essere dotato di impianto di climatizzazione invernale. L'intervento si deve poi configurare come sostituzione di serramenti e infissi esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. Nessuna agevolazione è concessa qualora in fase di ristrutturazione siano spostate le aperture o vengano realizzati nuovi vani porta o finestra.

ORIENTAMENTO DI POSA DELLE SCHERMATURE Per le tende da sole, le veneziane, le tende a rullo e le tende a bracci sono ammessi gli orientamenti da est a ovest passando per sud, sono esclusi gli orientamenti a nord, nordest e nord-ovest. Per le chiusure oscuranti (persiane, avvolgibili, tapparelle) invece sono ammessi tutti gli orientamenti. Ricordiamo infine che sono escluse dall'agevolazione le spese per l'acquisto e posa di tende decorative e per tutti gli interventi di sostituzione parziale di componenti come la sola sostituzione del telo oppure il solo cambio o installazione del motore.

SERRAMENTI: GLI INTERVENTI AMMESSI Nel dettaglio gli interventi che possono beneficiare della detrazione fiscale Ecobonus sono: • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi; • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso in sostituzione dell’esistente; • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati; • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili e relativi elementi accessori, sostituiti simultaneamente agli infissi (o al solo vetro) oggetto di intervento; • prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compreso l’Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E., direzione dei lavori).

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Vetrocamere con argon, Il momento giusto xenon e miscela gas per passare al di fotovoltaico per migliorare l'efficienza è adesso!

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S

pesso non si considera adeguatamente l'importanza della vetrocamera per migliorare l'efficienza energetica dei serramenti. Tuttavia, la vetrocamera rappresenta una componente cruciale, poiché collega l'esterno con l'interno in modo diretto. Se gli infissi sono ben realizzati e i vetri hanno ottime caratteristiche, il comfort termico dell'abitazione ne trae notevoli benefici. Innanzitutto, i serramenti devono essere costruiti per minimizzare i ponti termici con l'esterno. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso un'accurata progettazione e l'uso di materiali ad alte prestazioni. Un altro aspetto fondamentale sono le lastre di vetro. Ormai da decenni, il vetro singolo è stato sostituito dalla vetrocamera, un sistema composto da due o tre lastre di vetro separate da un'intercapedine riempita di aria semplice o di un gas inerte come l'argon. L'utilizzo dell'argon all'interno della vetrocamera rappresenta un'importante innovazione per migliorare l'isolamento termico. L'argon è un gas inerte, quindi non reagisce con altre sostanze, ma la sua densità è maggiore rispetto all'aria. SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI Questa caratteristica riduce la dispersione termica attraverso il serramento, migliorando l'efficienza energetica della finestra. In questo modo, si ottiene un ambiente domesticoANALISI più confortevole sia in UNICO inverno, mantenendo il calore all'interno, sia in REFERENTE PROGETTAZIONE estate, impedendo l'ingresso del calore esterno. Oltre all'argon, esistonoREALIZZAZIONE anche altri gas inerti utili per la realizzazione Seguiamo noi delle vetrocamere. MANUTENZIONE Cripton: questo costoso e ha una densità il cliente dall’inizio gas è più Anche surendo impianti non installati maggiore rispetto all'argon, off un miglior alla fine lavori da noi (pulizia/controllo) isolamento termico. È ideale per vetri a tripla lastra, poiché massimizza l'efficienza energetica. Xenon: questo è uno dei gas inerti più densi e offre il miglior isolamento termico tra i gas comunemente utilizzati nelle vetrocamere. Tuttavia, il suo costo è significativamente più alto, il che lo rende meno comune per l'uso residenziale. Miscela di gas: In alcuni casi, possono essere IMPIANTI FOTOVOLTAICI utilizzate miscele di gas inerti, combinando argon e cripton per ottenere un equilibrio tra costo ed efficienza energetica.

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IlOltre sole ti daconenergia, alle vetrocamere gas inerte, sono statea introdotte sul mercato le cosiddette lastre tutto il resto semiriflettenti. Queste ultime, pur mantenendo pensiamo la massima trasparenza, sononoi! in grado di riflettere

una parte del calore solare. La luce del sole passa al 100%, ma il calore viene bloccato. Ciò consente di CHIAMACI SAPERNE DI PIÙanche mantenere gliPER ambienti freschi e accoglienti durante i mesi più caldi, riducendo la necessità di aprire le finestre. Con serramenti di qualità, è possibile godere di una casaVia calda in inverno in estate, migliorando Uffici: Roma 80/82e-fresca Bernareggio (MB) il comfort abitativo- eCell: riducendo i consumi Tel. così Fisso: 039 6755092 349-2563772 energetici. alessio@satmultimedia.it

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L'accessibilità in bagno: gli accorgimenti tecnici per agevolare anziani e disabili

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Bonus Barriere Architettoniche: le regole per il 2025

L'

S

e in famiglia sono presenti persone anziane o con disabilità, quando si progetta ex-novo o si deve ristrutturare l’ambiente bagno, è bene orientarsi verso soluzioni adatte alle loro necessità. Un bagno accessibile deve avere porte più ampie per consentire il passaggio di una sedia a ruote, ma soprattutto sanitari specifici per l'utilizzo in autonomia o per agevolare chi si prende cura delle persone anziane e/o con disabilità nei momenti dell'igiene. Il mercato dei sanitari in questi ultimi anni si sta evolvendo proprio nella direzione del “Design for all” proponendo sanitari dalle forme e dimensioni nuove e in alcuni casi realizzati con materiali diversi che ben soddisfano le nuove esigenze. Sono stati introdotti, inoltre, tutta una serie di supporti aggiuntivi come leve, maniglioni e appoggi da posizionare in prossimità dei sanitari dall’aspetto più gradevole che coniugano funzionalità ed estetica. Ma come devono essere i sanitari da installare in un bagno accessibile? Il WC deve essere più alto (seduta a 45 a 50 cm dal pavimento) e avere uno spazio di almeno 100 cm accanto a wc e bidet, per permettere di avvicinare il più possibile la sedia a rotelle ai sanitari. Devono essere poi presenti corrimano verticali e orizzontali in posizioni prefissate, mentre il lavabo deve essere a mensola e installato a un'altezza più bassa (piano superiore a 80 cm dal pavimento) per poter inserire al di sotto le gambe e la carrozzina senza impedimenti rappresentati da arredi, colonne o tubi di scarico. La doccia deve avere il piatto a filo pavimento con rivestimento antiscivolo, che in caso di disabilità permette l’accesso anche su sedia a ruote, avere almeno un corrimano orizzontale, essere dotata di seduta ribaltabile e di un termostato integrato con limitazione della temperatura a protezione dalle scottature. Una sicurezza in più quando bambini e anziani fanno la doccia. Le sedute e gli sgabelli da installare all’interno possono essere con braccioli, con fessura per lo scorrimento dell’acqua o con apertura igienica. Infine, se non si vuole rinunciare al piacere di fare un bel bagno in sicurezza e autonomia, si può installare una vasca dotata di seduta interna e con porta laterale per l’accesso facilitato. Uno spazio apposito va dedicato al pulsante o alla corda del segnale di allarme, possibilmente collocata in due altezze differenti: una normale e l’altra raggiungibile da terra. Il cordoncino deve essere ben riconoscibile, con un colore acceso ed immediatamente identificabile. Infine, in un bagno accessibile deve essere presente una luce di orientamento notturna integrata negli arredi per potersi muovere agevolmente al suo interno, senza rischi.

agevolazione destinata alla realizzazione di interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti, il cosiddetto "Bonus Barriere 75%" è stata confermata fino al 31 dicembre 2025. Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese sostenute da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. I lavori si possono eseguire su tutte le tipologie di edificio e non solo quelli a destinazione residenziale; sono agevolabili, invece, solo gli interventi che riguardino la mobilità verticale, quindi l'installazione di ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici e la modifica di scale e rampe. Sono ammesse alla detrazione le persone

fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali. Condizione indispensabile per usufruire dell’agevolazione è che gli interventi rispettino i requisiti individuati dal Decreto Ministeriale n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Importo dei lavori detraibili

delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione relativa al Bonus barriere architettoniche deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a: • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; • 30.000 euro, moltiplicati per il numero

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. Rispetto alle regole ordinarie che, per il quorum deliberativo, richiedono un numero di voti rappresentativo di almeno la metà del valore dell’edificio, si tratta di una facilitazione, che favorisce l’approvazione dei lavori.

Pagamento con bonifico Le spese fatturate utili alla detrazione sono ritenute solo ed esclusivamente quelle pagate con bonifico bancario o postale, su apposito modulo per agevolazioni fiscali e detrazioni, sul quale dovrà apparire il codice fiscale sia dei beneficiari della detrazione che della ditta che ha eseguito i lavori, oltre che la causale del pagamento in base all'Art. 16/bis, DPR 1986 n° 917 con riferimento alla fattura.


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Interventi di recupero del patrimonio edilizio, quale IVA? L’aliquota IVA al 4% si applica per:

• la costruzione di fabbricati “prima casa” secondo la “Legge Tupini” (superficie destinata ad abitazione superiore al 50% e superficie destinata a negozi inferiore al 25%) e abitazioni non di lusso. Vale sia per l’acquisto di beni finiti sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto commissionati da soggetti “prima casa” a imprese che svolgono attività di costruzione per la successiva rivendita ivi comprese le cooperative edilizie;

S

ono numerosi gli interventi edilizi che possono usufruire dell'aliquota IVA agevolata. Per ottenere la riduzione, il proprietario dell’immobile deve rilasciare all’impresa che ha eseguito i lavori una ofessioni, dichiarazione che, pur non esentando ono attività completamente da responsabilità colui che ha ssociazioni effettuato la cessione di beni o la prestazione eguono di servizi, è comunque indispensabile fisiche, enti, per dimostrare a posteriori la buona fede . dell’impresa che ha ritenuto di dover applicare re l’IVA ridotta. spettino teriale n. IVA con aliquota al 10% cniche Per gli interventi di recupero del patrimonio adattabilità edilizio è possibile usufruire dell'aliquota IVA pari al 10%. L'agevolazione si applica sulle edilizia agevolata, prestazioni dei servizi resi dall'impresa e, in alcuni casi anche sulla cessione dei beni. one Rientrano nell'aliquota ridotta gli interventi riconducibili alle categorie di: • manutenzione ordinaria e straordinaria Si applica solo sulle prestazioni di servizi. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni "di valore significativo", l'IVA ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l'aliquota del 10% si applica solo

• la costruzione di fabbricati rurali a destinazione abitativa, si applica sia per l’acquisto beni finiti sia per prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto.

Cosa sono i "beni significativi"

sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. In fattura deve essere specificato, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento. • restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. L'IVA ridotta si applica sia per l’acquisto di beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera) comprati direttamente dal committente dei lavori o dalla ditta che li esegue, sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto.

BARRIERE ARCHITETTONICHE: IVA SUPER-AGEVOLATA Le prestazioni di servizi relative all’appalto di lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche possono usufruire dell’aliquota IVA superagevolata al 4% nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa (D.M. 236/1989) come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 3 del 2020. Questo significa che l’accesso all’agevolazione non è limitato solo alle persone con disabilità o ai familiari ai quali siano fiscalmente a carico. Quello che fa

testo è la tipologia dell'intervento (opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche) indipendentemente dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie del contribuente. Nel caso in cui siano previsti sia interventi di superamento delle barriere architettoniche sia di altri interventi, per il riconoscimento dell’aliquota agevolata è necessario che i corrispettivi relativi alle opere per la rimozione delle barriere architettoniche siano indicati nel contratto, o almeno in fattura, in modo distinto. Se manca tale distinzione, tutto il corrispettivo deve essere assoggettato all’aliquota IVA più elevata prevista per le singole prestazioni.

Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio. Essi sono stati individuati ed elencati dal Decreto 29 dicembre 1999 e nel dettaglio sono: • gli ascensori e i montacarichi • gli infissi esterni e interni • le caldaie • i videocitofoni • le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria • gli apparecchi sanitari e la rubinetteria dei bagni • gli impianti di sicurezza La Legge di Bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi e illustra come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). Viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, quando sussiste questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. (Agenzia delle Entrate, https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agevolazione-iva-ristrutturazioni-edilizie)


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La casa ecosostenibile minimizza gli sprechi e l’impatto ambientale Direttiva "case green", efficientamento energetico dell’edilizia L’8 maggio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea la nuova normativa, direttiva (UE) 2024/1275, che aggiorna la normativa energetica edilizia. Il testo dà agli Stati membri due anni di tempo per recepirne i contenuti. La Direttiva comunitaria punta all’efficientamento energetico dell’edilizia attraverso l’obbligo di raggiungere, per tutti gli immobili residenziali dei Paesi della UE, classi energetiche più prestazionali, riducendo le emissioni dei gas serra. In particolare, gli edifici nuovi dovranno essere a emissioni zero entro il 2030 (due anni prima per le proprietà pubbliche), mentre gli edifici residenziali esistenti dovranno ridurre il consumo energetico del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035.

Niente finanziamento senza l’APE

L

a "casa green" o ecosostenibile è un edificio accogliente e confortevole che consuma il minor quantitativo di energia possibile, che minimizza gli sprechi e l’impatto ambientale. È dunque un’abitazione progettata per razionalizzare l'uso delle risorse e garantire: maggiore comfort tra le mura domestiche, temperature gradevoli in tutti i periodi dell’anno e in tutte le ore del giorno, oltre a bollette meno care. I materiali da utilizzare per la costruzione devono essere efficienti e rispettosi dell’ambiente. L’isolamento termico ad esempio deve essere realizzato con prodotti di origine naturale come la lana di roccia, il sughero e la lana minerale oppure con materiali antichi come la canapa, la calce e l’argilla. Il sistema di riscaldamento deve poter essere gestito in

domotica e con sistemi avanzati di rilevazione della temperatura per adattare il consumo energetico alla reale necessità. Si possono utilizzare i quadri a parete riscaldanti, i collettori solari oppure i sistemi di riscaldamento a pavimento che richiedono temperature più basse di quelli tradizionali a termosifone. In una casa green è poi fondamentale non sprecare l'acqua, per questo motivo deve sempre essere presente l'impianto di recupero dell'acqua piovana. L'acqua così raccolta e filtrata può essere utilizzata per la pulizia della casa e per il bucato, per lo sciacquone del WC e per innaffiare orto e giardino. Inoltre, grazie ad appositi sistemi di raccolta, può essere utilizzata anche per l'igiene personale, per riempire la vasca da bagno, per lavarsi i denti, oltre che per la doccia.

PRESTITI AGEVOLATI PER CHI AMA L'AMBIENTE Un “mutuo verde” o “mutuo green” è un mutuo che consente di finanziare l'acquisto di una casa energeticamente sostenibile (con classe energetica A o B) o la ristrutturazione di un edificio nell’ottica di una maggiore efficienza energetica e di un minore impatto ambientale. È nato in Inghilterra, dove ormai da molto tempo esistono gli Energy efficient mortgages, prestiti per l’acquisto di appartamenti green che consentono ai proprietari di risparmiare sulle spese per l’energia elettrica. I finanziamenti green si inseriscono all'interno del piano di sviluppo europeo Energy efficient Mortages Action Plan (EeMAP) introdotto nel 2019 dalla European Mortage Federation (EMF). L’obiettivo è individuare un modello omogeneo per tutti i Paesi dell’Unione, che permetta alle banche di agevolare i futuri proprietari che vogliono acquistare immobili ad alta efficienza energetica o migliorare le abitazioni in termini di sostenibilità, proponendo mutui a condizioni agevolate con un tasso favorevole rispetto ai tradizionali.

Per richiedere un mutuo “green" acquisto prima casa è indispensabile che l’immobile sia già certificato come a basso impatto energetico. La banca, infatti, al momento della richiesta del finanziamento, richiederà l’APE (Attestato di prestazione energetica) dell'immobile da acquistare. Invece, se il mutuo verde ha come finalità la ristrutturazione, oltre all’APE che attesta lo stato dell’immobile iniziale, sarà necessario presentare il computo metrico dei lavori (con il dettaglio dei costi) per verificare la tipologia degli interventi previsti per il miglioramento della classe energetica. In questo caso, i fondi saranno erogati in più tranche in base allo stato di avanzamento dei lavori (il cosiddetto mutuo SAL).

Per acquisto, ristrutturazione, costruzione: le tipologie dei mutui verdi 1. Per l’acquisto di una casa ecologica. Sono mutui verdi che finanziano l'acquisto di una abitazione ad alte prestazioni energetiche (classe A o B). Possono essere a tasso fisso o variabile e finanziano generalmente fino all'80% del valore dell'immobile. 2. Per la costruzione di una casa eco. Si tratta di mutui concessi per finanziare la costruzione di una casa secondo i criteri della bioedilizia, ovvero di un edificio a basso impatto ambientale, se non nullo. L'erogazione del finanziamento avviene in più tranches a seconda dello stato di avanzamento lavori e copre fino al 90% dei costi sostenuti. 3. Per la ristrutturazione di una casa e renderla ecologica. Sono mutui concessi per effettuare degli interventi di miglioramento energetico della prima casa, (isolamento termico, installazione di sistemi di climatizzazione efficienti e a energia pulita). Lo scopo è di ottenere un miglioramento nelle prestazioni energetiche di almeno il 30%, ovvero un “salto” di due classi energetiche (per alcune offerte è sufficiente il miglioramento di una sola classe).

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Nuovo contributo 2025, il Bonus Elettrodomestici

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a Legge di Bilancio 2025 ha introdotto il Bonus Elettrodomestici: un nuovo contributo economico per incentivare la sostituzione di elettrodomestici vecchi con nuovi apparecchi ad alta efficienza energetica (non inferiore alla nuova classe B) prodotti in Europa. Lo scopo dell’incentivo è infatti quello di ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l’efficienza energetica, promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti e sostenere la competitività del sistema produttivo industriale. Nel dettaglio l’incentivo consiste in un contributo che copre fino al 30% del costo di acquisto con un tetto massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico. Il tetto sale a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25mila euro.

ACCERTAMENTI DOPO INTERVENTI CON SUPERBONUS I soggetti, che hanno ristrutturato la propria casa con il Superbonus e non hanno provveduto ad aggiornarne la rendita catastale, nel 2025 potrebbero ricevere dall’Agenzia delle Entrate una lettera accertativa. Una volta ricevuta la lettera, il contribuente potrà dimostrare la correttezza del proprio operato presentando le proprie controdeduzioni

Ogni nucleo familiare potrà richiederlo per un solo elettrodomestico. Per fruire del Bonus elettrodomestici 2025, il beneficiario dovrà però, contestualmente, smaltire l’elettrodomestico obsoleto attraverso il riciclo. Questo provvedimento si inserisce così in una più ampia strategia di sostenibilità ambientale, che include anche la responsabilità verso la gestione dei rifiuti elettronici e la promozione di pratiche virtuose di riciclo. I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del nuovo contributo economico verranno definite attraverso un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro il 2 marzo 2025 (60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio).

supportate da una perizia. In caso di omissione, invece, dovrà provvedere al ravvedimento operoso e aggiornare la rendita catastale. Potenzialmente l’operazione dovrebbe riguardare poco meno di 500.000 edifici, cioè quelli che fino a oggi hanno usufruito del Superbonus con le diverse aliquote dal 110% al 65%. In particolare, saranno oggetto di accertamento i casi in cui gli interventi edilizi hanno comportato: incrementi di valore superiori al 15%, modifiche alla volumetria o un aumento del numero di vani.

Variazione catastale, come si comunica Secondo la normativa vigente sussiste l’obbligo di aggiornare i dati catastali quando vengono realizzati interventi edilizi che comportano modifiche rilevanti al fabbricato o che implichino una rivalutazione della rendita, a prescindere dal fatto che i lavori siano incentivati con i Bonus edilizi. Per aggiornare i dati catastali si deve presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione predisposta da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, ecc.) entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. In caso di mancata presentazione o ritardo, sono previste sanzioni. Occorre precisare che sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti immobili: • manufatti con superficie coperta inferiore a 8

metri quadrati; • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; • vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; • manufatti isolati privi di copertura; • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti); • beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

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Nuova etichetta energetica e Regolamento Eco Design: l'UE punta sull'ecosostenibilità

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a necessità di proteggere l’ambiente pur mantenendo un adeguato livello di benessere è alla base delle scelte riguardanti le tecnologie di produzione dell’energia e le strategie per ridurne il consumo. La nuova etichetta energetica comunitaria, introdotta nel 2021, ha proprio lo scopo di informare gli utenti finali circa il consumo di energia e di altre risorse essenziali per consentirne un impiego più razionale, favorire il risparmio energetico e ridurre l’inquinamento. La nuova etichettatura fornisce informazioni più dettagliate e aggiornate sull’efficienza energetica degli elettrodomestici, riclassificando le categorie di consumo energetico dalla classe A (quella più efficiente) alla classe G (meno efficiente). Le nuove etichette contengono informazioni essenziali come: la classe di efficienza energetica (da A a G, con un codice colore dal verde al rosso), il consumo energetico espresso in kWh per 100 cicli, nel caso di lavatrici o lavastoviglie, o kWh/anno in caso di frigoriferi e cantinette, caratteristiche specifiche del prodotto (capacità, consumo d’acqua, durata programmi, rumorosità) e un QR Code che permette ai consumatori di accedere facilmente a informazioni aggiuntive sul prodotto presenti nella banca dati EPREL dei prodotti UE, offrendo dettagli tecnici forniti dai produttori. Questo sistema permette ai consumatori di confrontare facilmente i vari modelli, stimare i costi energetici e fare scelte più consapevoli e sostenibili. La Commissione Europea ha adottato il nuovo formato per cinque gruppi di prodotti: lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi, display elettronici, sorgenti luminose. L’etichetta è uniforme per tutti gli apparecchi della stessa categoria per permettere di confrontare facilmente le caratteristiche distintive degli specifici modelli. Tutte le informazioni contenute sono basate su prove standard, previste dalla legislazione europea e realizzate in condizioni di laboratorio: questo permette il confronto fra gli apparecchi della stessa categoria, ma il consumo energetico nella vita quotidiana dipende dal luogo e dalle condizioni di installazione e per molti prodotti dalla frequenza d’uso e quindi può variare rispetto ai valori indicati nell’etichetta. Oltre al cambio delle classi di efficienza energetica, dal 1° marzo 2021 è entrato in vigore anche il nuovo Regolamento eco design. Questo regola la progettazione ecocompatibile dei prodotti, la disponibilità minima di parti di ricambio e la capacità di riciclo e riparazione. L'obiettivo è di ridurre l'impatto ambientale di elettrodomestici, tenendo conto dell'intero ciclo di vita.


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Bonus e agevolazioni dedicate alla famiglia

Assegno unico universale Si tratta di un beneficio economico che viene erogato mensilmente dall’INPS alle famiglie con figli a carico. È una misura destinata a tutte le famiglie indipendentemente dalla situazione lavorativa dei genitori, con una variazione dell’importo in base all’ISEE del nucleo familiare, al numero di figli e ad altre eventuali condizioni particolari, come la presenza di figli con disabilità. Il sostegno è riconosciuto: • dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni, (con alcune condizioni specifiche per i figli maggiorenni); • senza limiti di età per i figli con disabilità; ed è composto da due parti: 1. importo base, determinato dall’ISEE del nucleo familiare. Senza presentazione dell’ISEE, l’assegno viene calcolato al valore minimo previsto; 2. maggiorazioni, riconosciute per particolari situazioni come disabilità, genitori entrambi lavoratori, figli piccoli o numerosi; La domanda, per richiederlo, deve essere inviata online sul sito dell'INPS accedendo al portale con le credenziali SPID, CIE o CNS a partire dal 1° gennaio di ogni anno e ha validità dal mese di marzo fino a febbraio dell’anno successivo. Ricordiamo infine che a partire da febbraio 2025, il valore minimo sarà incrementato a 57,45 euro al mese, mentre l’importo massimo raggiungerà i 200,99 euro per ciascun figlio, con una rivalutazione dello 0,8%.

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a manovra economica prevede anche diversi sussidi e agevolazioni destinati alle famiglie e ai soggetti fragili con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) basso.

Carta dedicata a TE

Con una soglia ISEE entro i 15mila euro è possibile ottenere anche nel 2025 la Carta Dedicata a te. Si tratta di una carta prepagata del valore di 500 euro per la spesa di beni essenziali. Potranno usufruirne i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 15.000 euro e con almeno tre componenti il nucleo famigliare.

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Carta Acquisti

È una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, emessa da PostePay S.p.a., utilizzabile per effettuare i propri acquisti nei negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie nonché presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas. La Carta può essere ritirata presso gli uffici postali da coloro che hanno trasmesso domanda di sussidio. Viene ricaricata dallo Stato in misura pari a 40 euro mensili. Vengono altresì previste ricariche successive, ogni due mesi, del valore di 80 (40+40) sulla base degli stanziamenti di volta in volta disponibili. Possono accedere alla misura, previa apposita istanza presentata all’ufficio postale, i soggetti che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata e: • di età pari o superiore a 65 anni; • nuclei famigliari con almeno un figlio a carico di età inferiore ai tre anni;

Una delle principali novità della Manovra 2025 è l’introduzione di un Bonus di 1.000 euro per ogni nuovo nato. Questo contributo è destinato a sostenere i genitori con redditi al di sotto dei 40.000 euro di ISEE, offrendo un aiuto economico per affrontare le prime spese legate all’arrivo di un figlio. La misura verrà erogata tramite la Carta dei nuovi nati.

COS'È LA RC AUTO FAMILIARE La RC auto familiare o Bonus Familiare è entrata in vigore il 16 febbraio 2020 ed è un’ulteriore liberalizzazione alla Legge Bersani del 2007. La modifica dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni (CAP) ha portato, infatti, a un'estensione di quanto previsto con la legge del 2007, ovvero di stipulare una polizza RC auto o moto utilizzando la stessa classe di merito (CU) di un veicolo di proprietà dell’acquirente, o di un componente del nucleo familiare, già assicurato. La possibilità era però limitata al solo caso di nuovo acquisto e tra veicoli della medesima tipologia. Ora è invece possibile utilizzare la classe di merito più bassa presente in famiglia non solo per la stipula di un contratto per il nuovo veicolo acquistato, ma anche per rinnovare una polizza RC auto di un veicolo già di proprietà, anche se di diversa tipologia rispetto a quello da cui “ereditare” la classe di merito.

Bonus asilo nido

Ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro spetta un contributo pari a 3.000 euro per pagare la retta degli asili nido o per un supporto domiciliare. La misura è riconosciuta dall’INPS su domanda del genitore/affidatario che sostiene la spesa. Il Bonus è riservato alle famiglie con figli: • di età inferiore a tre anni; • che frequentano un asilo nido pubblico o privato autorizzato o sono affetti da gravi patologie croniche certificate. Possono accedere al beneficio anche le famiglie con un ISEE più alto, in questo caso il Bonus sarà pari a 2.500 euro con ISEE compreso tra 25.000 e 40.000 e 1.500 euro con ISEE superiore a 40.000.

Fondo dote famiglia per attività sportive e ricreative dei figli

Il Fondo è istituito per concedere contributi alle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), e degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS, che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni. Il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 15.000 euro e le attività sportive devono svolgersi in periodi extra scolastici. I contributi sono alternativi ad altri benefici e contributi, o sgravi fiscali, concessi al nucleo familiare per le stesse prestazioni.


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Recupero delle parti comuni: detrazione in base ai millesimi

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uando si effettuano lavori di recupero sulle parti comuni di un condominio prevalentemente a destinazione residenziale, le agevolazioni fiscali vengono calcolate in base all'anno in cui l'amministratore del condominio ha effettuato il bonifico. La detrazione spetta a ciascun condomino avente diritto, limitatamente alla propria quota millesimale, e a condizione che la quota sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ogni contribuente può detrarre annualmente la propria quota solo fino a concorrenza dell'IRPEF dovuta per l'anno in questione. Non è possibile, pertanto, ottenere il rimborso di somme eccedenti l'imposta. In proposito, facciamo un esempio: se la quota annua detraibile è di 1.500 euro e l'IRPEF del contribuente nell'anno è pari a 1.000 euro, i rimanenti 500 euro non possono essere recuperati in nessun modo.

L'importo eccedente, pertanto, non può essere richiesto a rimborso, né conteggiato per ridurre l'imposta dell'anno successivo. Se il condominio ha meno di otto unità abitative ed esegue interventi edilizi o di risparmio energetico sulle parti comuni, non è necessario nominare un amministratore né richiedere un codice fiscale condominiale. Per beneficiare delle agevolazioni, infatti, è sufficiente che

uno dei condomini paghi i lavori con un bonifico "parlante". Nel bonifico, oltre alla causale normativa e la partita IVA della ditta esecutrice, deve essere indicato il codice fiscale del condomino che effettua il pagamento. La normativa prevede che la spesa sulle parti comuni sia effettuata in un'unica soluzione da un unico soggetto, che può essere un semplice inquilino di un "condominio minimo".

UNA CERTIFICAZIONE DA CONSERVARE In caso di interventi sulle parti comuni di un condominio, il contribuente deve utilizzare e conservare la certificazione che l’amministratore del condominio deve rilasciare a termine lavori. Su questa certificazione devono essere riportati l’importo pagato dal proprietario e la dichiarazione che l’amministratore ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge necessari. Al contrario, per beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi edilizi agevolati sulla

propria unità immobiliare, i contribuenti devono conservare non solo le ricevute dei bonifici, ma anche tutte le fatture o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per i lavori. Gli uffici finanziari addetti al controllo delle dichiarazioni dei redditi possono richiedere questi documenti anche dopo tempo e, se non vengono esibiti, il diritto alle agevolazioni decadrà, comportando la restituzione delle somme di cui si è beneficiato.

Lastrico solare, cos’è e chi ne paga la manutenzione Cos’è il lastrico solare e può rientrare tra le parti comuni di un condominio? Il lastrico solare è la superficie piana situata sulla sommità di un edificio e funge da copertura di quest'ultimo. A differenza del tetto, il lastrico è generalmente calpestabile; può presentare una leggera inclinazione per consentire il deflusso dell'acqua. La sua superficie può essere utilizzata per vari scopi, come installazione di impianti fotovoltaici, realizzazione di terrazze, o spazi verdi. In ambito condominiale questa superficie, che può essere di uso comune o esclusivo, assolve a una funzione importante di protezione e isolamento per l'intero edificio, rendendolo una componente edilizia essenziale. Secondo l'articolo 1126 del Codice Civile italiano, le spese di manutenzione del lastrico solare devono essere ripartite in questo modo: • Un terzo delle spese è a carico dei condomini che usano esclusivamente il lastrico solare, come ad esempio i proprietari dell'appartamento che lo utilizza in esclusiva. • Due terzi delle spese sono a carico di tutti i condomini dell'edificio che beneficiano della copertura, compresi quelli che non hanno accesso diretto al lastrico solare. La ripartizione avviene in base ai millesimi di proprietà.

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Vendita, decesso e locazione: ecco a chi spetta detrarre dell'immobile". Tale detenzione deve sussistere non solo nell'anno di accettazione dell'eredità, ma anche per ogni anno in cui si desidera usufruire delle rate residue della detrazione. Un caso particolare riguarda l'erede che decide di affittare l'immobile a una terza persona: negli anni in cui non deterrà più materialmente e direttamente il bene, infatti, non potrà beneficiare delle rate di competenza. Tuttavia, potrà usufruire delle eventuali rate residue una volta che il contratto di comodato o di locazione si sarà esaurito.

PROMISSARIO ACQUIRENTE: UN CASO PARTICOLARE Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile e se esegue gli interventi a proprio carico. La detrazione compete, inoltre, se sono rispettate anche tutte le altre condizioni: le fatture sono intestate al promissario acquirente; pagamento effettuato con bonifico parlante; obblighi di comunicazione al Comune.

Bonus ristrutturazioni: in caso di usufrutto, detrae il proprietario

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uando un immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione con detrazione fiscale viene venduto, il venditore ha la possibilità di decidere se continuare a beneficiare delle detrazioni non ancora utilizzate, o trasferire tale diritto all'acquirente (persona fisica). In assenza di indicazioni specifiche, il beneficio viene automaticamente trasferito al nuovo proprietario. Se il desiderio di colui che ha pagato i lavori, invece, è quello di mantenere la detrazione a proprio favore, sarà necessario fare inserire una clausola apposita nell'atto notarile di compravendita.

Cosa accade in caso di decesso

In caso di decesso della persona avente diritto alla detrazione, la quota non utilizzata viene trasferita esclusivamente all'erede che mantiene la "detenzione materiale e diretta

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Tra i contribuenti le questioni legate all'attuazione del Bonus Ristrutturazioni continuano a generare dubbi. Un tema frequentemente portato all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, per esempio, riguarda la possibilità di trasferire la detrazione fiscale a un nuovo proprietario o detentore dell'immobile che è stato oggetto dei lavori. Tra i tanti, emblematico il caso di un proprietario che, dopo aver effettuato lavori edili beneficiando del Bonus Ristrutturazioni, ha intenzione di concedere gratuitamente l'usufrutto dell'immobile riqualificato a un conoscente. «Posso mantenere le rate residue del bonus ristrutturazioni come nudo proprietario oppure è necessario trasferirle all'usufruttuario?», chiede il contribuente attraverso la posta di Fisco Oggi. La risposta dell’Agenzia L'Agenzia ha risposto che, quando viene costituito un diritto di usufrutto su un immobile, sia esso a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione residue rimangono al nudo proprietario e non vengono trasferite all'usufruttuario. Nella risposta, inoltre, viene specificato che il Bo-

nus Ristrutturazioni si trasferisce solo in caso di vendita dell'immobile o di donazione. Uno scenario diverso si verificherebbe, spiega l'Agenzia, qualora l'immobile fosse venduto e contemporaneamente venisse costituito un diritto di usufrutto su di esso. In tal caso, le quote di detrazione non usufruite dal venditore si trasferirebbero al nudo proprietario, poiché è a lui che si trasferisce la titolarità dell'immobile.

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Conto Termico 3.0 In arrivo interessanti novità

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l Conto Termico 3.0, misura alternativa alle detrazioni fiscali, introduce interessanti opportunità per incentivare l'efficienza energetica degli edifici e favorire l'impiego di fonti rinnovabili. La bozza finale del documento è stata recentemente inviata dal Ministero dell'Ambiente alle Regioni, e potrebbe entrare in vigore a breve (se non lo è già, dal momento che questo inserto è andato in stampa nei primi 15 giorni di febbraio). Tra le principali novità introdotte dal documento rientra il finanziamento per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Queste installazioni potranno beneficiare di incentivi se eseguite congiuntamente alla sostituzione del vecchio impianto termico con pompe di

Rimborsi variabili in base all’impianto installato Secondo la bozza del Conto Termico 3.0, le aliquote di rimborso saranno variabili, in base al tipo di impianto che verrà installato al posto di quello preesistente. La normativa, nel dettaglio, incentiva: a) pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche; b) caldaie, stufe, camini e termocamini alimentati a biomassa con rendimento elevato ed emissioni ridotte (4 o 5 stelle); c) impianti solari termici per la climatizzazione invernale o la produzione di acqua calda sanitaria, anche abbinati a tecnologia solar cooling per il raffrescamento; d) scalda acqua a pompa di calore; e) impianti ibridi a pompa di calore per la climatizzazione invernale.

calore elettriche. Contrariamente ai precedenti conti termici, escluse dai finanziamenti sono, invece, le caldaie a condensazione e le caldaie a gas, così come previsto dalle più recenti direttive UE sulle Case Green. Il nuovo Conto Termico 3.0 estende la possibilità di

finanziamento, fino a oggi riservata agli interventi su edifici pubblici, anche agli edifici non residenziali privati. Un'importante novità, infine, riguarda gli edifici pubblici situati in comuni fino a 15.000 abitanti, per i quali si ha l'aumento dell'incentivo fino al 100% delle spese ammissibili.

BONUS CASA E CONTO TERMICO, LE DIFFERENZE Il Bonus Casa e il Conto Termico 3.0 sono due incentivi pensati per promuovere l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici, ma presentano delle differenze sostanziali. Il Bonus Casa è focalizzato su detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione e permette di recuperare una percentuale delle spese sostenute attraverso il rimborso, sotto forma di sconto dalle tasse, in modo dilazionato nell'arco di più anni (solitamente dieci).

L’incentivo Conto Termico 3.0 sarà applicato solo agli impianti di piccole dimensioni, con potenza termica inferiore a 2 MW. In caso di solare termico saranno agevolati gli impianti di estensione inferiore a 2.500 mq. Il contributo in alcuni casi può raggiungere il 65% della spesa, mentre per il solare termico, l’importo è calcolato in base alla dimensione. Gli scalda acqua a pompa di calore (esclusivamente in classe A) ricevono un bonus fisso di 400 euro per apparecchi con capacità fino a 150 litri, 700 euro per capacità superiori. Scalda acqua in classe di efficienza energetica superiore alla A ricevono contributi di 500 euro (fino a 150 litri) e 900 euro (oltre 150 litri).

Il Conto Termico 3.0, diversamente, è un incentivo diretto gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), che offre un contributo economico direttamente sul conto corrente del beneficiario. Non prevede recuperi fiscali, ma un rimborso diretto a fondo perduto, il quale nella sua nuova versione prevede scalette di pagamento più flessibili, erogando il contributo in tempi brevi (2-3 mesi dalla richiesta) per incentivi fino a 5.000 euro.

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automatico in caso di arresto fuori livello. In caso di mal funzionamento o di arresto fuori piano o livello, deve anche essere presente un dispositivo di discesa automatica al primo livello raggiungibile. Quando tecnicamente non è possibile installare elevatori o ascensori è consentito, in deroga, utilizzare i servoscala. Questi devono assicurare l'accesso e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote. I comandi devono interna ed esterna deve essere l D.M. 236 - 14 giugno 1989, per essere facilmente manovrabili posizionata ad un'altezza garantire la mobilità verticale e leggibili e devono essere adeguata e facilmente utilizzabile anche a persone con disabilità, previste segnalazioni sonore da non vedenti. All'interno prevede l’obbligo d’installazione e luminose per l'arrivo al piano della cabina devono essere di ascensori negli edifici e per eventuali stati di allarme. presenti un citofono, campanello residenziali con più di tre livelli Ne esistono di vare tipologie. d'allarme, segnale luminoso fuori terra, ivi compresi eventuali Il più diffuso è il montascale e vocale, luce di emergenza e interrati e/o porticati. Gli a poltroncina, dotato di una corrimano. ascensori devono avere cabine seduta su cui l'utente può In alternativa agli ascensori si abbastanza grandi da permettere accomodarsi. È ideale per possono installare le piattaforme l’accesso a persone su sedia persone che hanno bisogno di elevatrici. Queste devono a ruote con accompagnatore. assistenza per salire e scendere garantire spazi sufficienti sia Se la cabina ha doppie porte, le scale, ma che possono sedersi in partenza che in arrivo per queste devono essere frontali autonomamente. La poltroncina permettere l'accesso e l'uscita o, se una è laterale, la cabina è fissata su un binario installato di persone su sedia a ruote. Il deve consentire la rotazione lungo la scala, e può essere della sedia a ruote. Il sistema vano corsa deve essere dotato pieghevole per ridurre l'ingombro di apertura delle porte deve di opportuna protezione e i due quando non in uso. C’è poi il includere meccanismi come accessi muniti di cancelletto. montascale a pedana, perfetto cellule fotoelettriche per fermare Se la piattaforma elevatrice per chi si sposta esclusivamente e invertire la chiusura in caso è installata all'esterno, deve sedia a ruote. La pedana di ostruzione. Inoltre, i tempi risultare protetta dagli agenti Scopri le tre qualità della finestrasu perfetta: può essere inclinata o piatta, a di apertura e chiusura delle atmosferici. Deve essere inoltre benessere, sostenibilità.seconda del tipo di scala e delle dotata di sistema d’allarme porte devono permettere un bellezza, esigenze dell'utente. acustico, visivo di soccorso e accesso agevole. La pulsantiera

I

Barriere architettoniche, ostacoli che impediscono la mobilità Le barriere architettoniche sono ostacoli che impediscono o limitano la mobilità e l'accesso ai servizi per persone con disabilità motorie o sensoriali. Secondo l'art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, includono:

Vivi le finestre in modo Vivi le finestre mo Ti aspettiamo nelin nost Ti aspettiamo nel n Studio Partner Finstral • Ostacoli fisici che causano disagio alla mobilità, specialmente per chi ha capacità motorie ridotte o impedite, sia temporaneamente che permanentemente.

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• La mancanza di segnalazioni e accorgimenti che facilitano l'orientamento e il riconoscimento dei luoghi e dei pericoli, cruciale per non vedenti, ipovedenti e persone non udenti. Queste barriere rappresentano un ostacolo significativo all'inclusione e all'autonomia dei portatori di disabilità, e la loro eliminazione è fondamentale per garantire l'accessibilità universale.

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Imposte ridotte per l’acquisto della prima casa

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nche nel 2025 sono in vigore le imposte ridotte per l’acquisto della prima casa: valgono per tutti a prescindere dall’età e dal reddito. In particolare, se si acquista da un privato o da un’impresa che vende in esenzione IVA, l’acquirente deve versare l'imposta di registro nella misura ridotta del 2%, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale nella misura fissa pari a 50 euro. Se, invece, si acquista da un’impresa con vendita soggetta a IVA, l’acquirente deve versare l'IVA ridotta al 4%, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale, tutte pari a 200 euro. L’imposta di registro proporzionale (2%) ha per importo minimo, in ogni caso,

1.000 euro. L'importo da pagare, tuttavia, potrebbe essere inferiore grazie alla deduzione dell’imposta proporzionale già pagata sulla caparra (al momento della registrazione del contratto preliminare) oppure grazie al credito d’imposta per l’acquisto della "prima casa". Per poter beneficiare delle agevolazioni, l’abitazione deve essere adibita ad abitazione principale, trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha la residenza o intende stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto e non essere di lusso, quindi non appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9. Nel dettaglio, dunque, hanno diritto alle imposte ridotte le abitazioni incluse nelle seguenti categorie catastali: • A/2 (abitazioni di tipo civile) • A/3 (abitazioni di tipo economico) • A/4 (abitazioni di tipo popolare) • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare) • A/6 (abitazione di tipo rurale) • A/7 (abitazioni in villini) • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

QUANDO SI PUÒ APPLICARE IL BENEFICIO

Per poter beneficiare delle imposte ridotte per l'acquisto della "prima casa," l'acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la stessa agevolazione o, se ne possiede uno, deve venderlo entro due anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine era di un anno). Inoltre, l'immobile deve trovarsi nel Comune in cui l'acquirente risiede o trasferirsi entro 18 mesi dall'acquisto. Le agevolazioni si applicano comunque quando l'immobile si trova:

Le imposte per chi acquista la seconda casa

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uando la seconda casa viene acquistata da un’impresa in esenzione IVA o da un privato, le imposte da versare sono le seguenti:

• lmposta di registro proporzionale del 9% • lmposta ipotecaria fissa di 50 euro; • lmposta catastale fissa di 50 euro.

• nel Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività, anche se non remunerata (ad esempio, attività di studio, volontariato, sportive); • nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il proprio datore di lavoro, se l'acquirente si è dovuto trasferire all'estero per motivi di lavoro; • in tutto il territorio nazionale, purché l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano, se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'estero.

In caso di acquisto da un'impresa soggetta a IVA, invece, l'imposta di registro è di 200 euro (importo fisso), le tasse ipotecarie e catastali sono di 200 euro ciascuna e l'IVA è pari al 10% (sale al 22% per immobili di pregio o di lusso). Sia quando si compra da un’impresa in esenzione dall’Iva sia quando si compra da un privato, l’imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare. Quando la vendita della casa è soggetta a Iva, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sul valore aggiunto è costituita dal prezzo della cessione.

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GRATE ANTINTRUSIONE CON LO SCONTO DEL 36 O 50% Le grate di sicurezza sono un complemento di protezione molto importante per combattere le intrusioni nelle abitazioni. Se sono installate a regola d’arte, le inferriate per finestre e porte costituiscono infatti il primo vero ostacolo fisico che il malintenzionato deve superare. Possono essere fisse o apribili e, a seconda della modalità di apertura, si distinguono in grate di sicurezza ad anta o a battente, a libro, a pacchetto o a scomparsa. Quest'ultima tipologia rappresenta una soluzione che sicuramente coniuga estetica e praticità in quanto da chiuse assicurano la difesa e da aperte scompaiono completamente in uno scrigno murato così da lasciare libero il vano finestra. Le grate antintrusione sono

classificate in base al grado di sicurezza che assicurano. Appartengono alla prima categoria le inferriate che riescono a resistere solo a tentativi fisici (calci, spallate), nella seconda classe rientrano i prodotti che contrastano efficacemente le effrazioni effettuate con attrezzi semplici come tenaglie e cacciaviti. Le grate appartenenti alla terza classe di sicurezza resistono invece a tentativi di effrazione messi in atto con arnesi più specifici come il piede di porco. Alle classi superiori fino alla sesta e ultima categoria appartengono invece le grate con livello di sicurezza molto elevato, cioè quelle che resistono a tentativi di scardinamento effettuati con attrezzi elettrici anche molto potenti.

Casa sicura con il Bonus Ristrutturazioni

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Chi deve fare il pagamento

ettere in sicurezza la propria casa dà diritto alla detrazione IRPEF del 36% o 50% (se abitazione principale) dei costi sostenuti, con un limite di spesa annua pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’agevolazione si deve ripartire in dieci quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello in cui si è sostenuta la spesa. Sono passibili di detrazione fiscale IRPEF tutti gli «interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi». Rientrano tra queste misure: • il rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;

Per poter accedere al Bonus Sicurezza è fondamentale che tutti i documenti relativi a fatture e pagamenti siano intestati alla persona richiedente il beneficio e che i pagamenti siano effettuati con bonifico parlante bancario o postale. Nella compilazione di quest'ultimo deve risultare nella causale del versamento, il riferimento alla norma che prevede la detrazione fiscale (Articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il nome e codice fiscale del beneficiario (o dei beneficiari se sono più di uno) della detrazione, il codice fiscale o numero di partita Iva dell'impresa beneficiaria del pagamento. È bene ricordare, tuttavia, che al momento dell’esecuzione del bonifico nella causale di versamento (solitamente nel campo di compilazione libera) è bene indicare il numero di fattura e la tipologia di lavoro per cui si sta eseguendo il pagamento per attestare la diretta imputazione del pagamento alla spesa che si intende portare in detrazione.

• l'apposizione di inferriate e grate sulle finestre o loro sostituzione; • la fornitura e posa in opera di porte blindate o rinforzate; • l'apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; • l'installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; • l'apposizione di saracinesche; • la fornitura e posa di tapparelle metalliche con bloccaggi; • la fornitura e posa di vetri antisfondamento; • l'installazione di casseforti a muro; • l'installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; • la fornitura in opera di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nel Bonus, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

ANCHE LA VIDEOSORVEGLIANZA È AGEVOLATA È possibile utilizzare il credito d'imposta anche per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o antifurto per proteggere le abitazioni da attività criminali come furti, aggressioni, sequestri in casa o fuori dall’abitazione (terrazzo, giardino, atrio, etc.). L'agevolazione non spetta invece per i contratti stipulati con le agenzie di vigilanza. Ricordiamo che il Bonus è riservato alle persone fisiche e non alle imprese o alle attività commerciali e che possono usufruire delle detrazioni: il proprietario dell’immobile, il familiare convivente nell’unione civile, more uxorio oppure i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, il coniuge separato qualora sia assegnatario dell’immobile e i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).


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Ecobonus "solare"

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onfermata anche per il 2025 l'agevolazione Ecobonus per l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria. E’ possibile detrarre il 36% o il 50% (se su abitazione principale e se effettuato da proprietari o titolari diritti reali) delle spese totali sostenute con un

limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60.000 euro per unità immobiliare. Per poter accedere all’incentivo fiscale l’intervento deve possedere determinati requisiti tecnici, in particolare: • i pannelli solari devono essere installati per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; • i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; • gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni; • devono possedere anche la certificazione Solar Keymark; • i pannelli solari devono possedere una certificazione

di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera; • l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti; • nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario; • i pannelli solari s’intendono agevolabili anche ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente.

ADEMPIMENTI PER NON PERDERE IL BONUS Per richiedere l'agevolazione è necessario inviare all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento attraverso il sito web dedicato entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre il richiedente è tenuto a produrre e conservare l'asseverazione redatta da un tecnico abilitato attestante i requisiti tecnici dell’impianto, l'originale della documentazione inviata

all’ENEA debitamente firmata, le schede tecniche, le fatture relative alle spese sostenute, la ricevuta del pagamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto beneficiario) e la ricevuta dell’invio della

documentazione effettuato all’ENEA (codice CPID).

Salvaguardare l'ambiente con il solare termico I pannelli solari termici, tecnicamente definiti collettori solari, sono dispositivi in grado di convertire le radiazioni solari in energia termica che viene trasferita e accumulata per essere utilizzata in un secondo momento. Quando installati, riescono ad assolvere a due funzioni fondamentali: • riscaldare l'acqua per l'impianto idrico sanitario • fornire il riscaldamento o la climatizzazione necessaria agli ambienti interni di un edificio. I pannelli solari termici si dividono in due categorie: quelli piani, i più utilizzati per uso residenziale privato e i pannelli solari a tubi sottovuoto, utilizzati di norma in ambito industriale. Possono funzionare a circolazione naturale o forzata, in quest'ultimo caso il pannello solare integra una pompa idraulica con alimentazione elettrica. Un sistema solare termico, se correttamente installato, posizionato e dimensionato in base ai consumi energetici dell'edificio in cui viene collocato, può avere una durata di circa vent'anni. Ricordiamo infine che l'installazione di un impianto solare termico abbatte notevolmente le emissioni CO₂, contribuendo concretamente alla salvaguardia dell'ambiente e permette un notevole risparmio nei costi: fino al 60% in meno di energia per riscaldare l'acqua, fino al 35% di energia in meno per il riscaldamento degli ambienti.


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EDIFICI NZEB OBBLIGATORI PER LEGGE

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n metodo molto efficace per migliorare l'efficienza energetica di un edificio è avvolgerlo con un rivestimento isolante, il cosiddetto cappotto termico. Questa tecnologia prevede l'applicazione di una serie di elementi prefabbricati lungo le pareti perimetrali dell'edificio, creando una sorta di "guscio" protettivo isolante che riduce il fabbisogno energetico e la dispersione

L'obbligo di progettare edifici a consumo di energia "quasi zero", o nZEB (Near Zero Energy Building), è in vigore dal gennaio 2021, come stabilito dall’art. 5 del D.L. 63/2013 e convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013. Con la sua introduzione i nuovi fabbricati devono essere ad altissima prestazione energetica e consumare pochissima energia per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione. Il fabbisogno energetico, molto basso o quasi nullo, deve essere in gran parte coperto da energia proveniente da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico o microeolico), prodotta all'interno del confine del sistema. L'obbligo si estende a tutti gli edifici di nuova costruzione, nonché fabbricati sottoposti a ristrutturazioni significative. I mezzi necessari per realizzare un edificio nZEB sono numerosi e dipendono in gran parte dal contesto climatico in cui la struttura deve essere edificata. Da un punto di vista architettonico l'edificio deve essere compatto e orientato in modo da ottimizzare l'influenza del sole. Deve poi possedere: • l'involucro edilizio (pareti, solai e tetto) molto isolato e ombreggiato per evitare rispettivamente dispersioni di calore e surriscaldamento • gli impianti che funzionano a basse temperature (caldaie a condensazione e pompe di calore) • gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e solare termico) • il monitoraggio costante dei consumi energetici

Cappotto, il “guscio” che isola la casa termica. Il cappotto esterno è adatto a qualsiasi tipo di parete e può essere installato sia in aderenza che con camera d'aria. Nel primo caso, i pannelli isolanti vengono applicati direttamente alle pareti perimetrali e possono essere intonacati una volta installati. Nel caso del cappotto a parete ventilata, invece, i pannelli isolanti sono posizionati su una struttura distante alcuni centimetri dalla superficie dell'edificio, formando un canale d'aria che migliora ulteriormente l'isolamento. Questo sistema offre migliori prestazioni in termini di isolamento ed è realizzato con materiali resistenti e durevoli. Praticamente nulla la manutenzione necessaria. Il cappotto interno è l'alternativa

suggerita dai tecnici quando non è possibile intervenire esternamente, a causa di vincoli architettonici o condominiali, o nel caso in cui si vogliano isolare singole unità immobiliari indipendentemente dagli interventi sull'intero condominio. I vantaggi del cappotto interno includono la rapidità di posa, il minor costo e il miglioramento delle condizioni termoigrometriche degli ambienti, grazie all'innalzamento delle temperature superficiali e all'eliminazione dei fenomeni di condensa superficiale. Tuttavia, lo svantaggio è che riduce il volume degli ambienti interni e sarà necessario prestare attenzione nel caso di riparazioni o altri lavori successivi sulle pareti dove è stato applicato.

L’importanza dell’involucro in ottica di risparmio energetico Il concetto di risparmio energetico è legato ai consumi indicati in bolletta, ossia il costo dei servizi di climatizzazione invernale ed estiva e i consumi delle apparecchiature elettriche. Un aspetto cruciale che influenza i consumi energetici è la realizzazione dell'involucro, ovvero la superficie dell'edificio a contatto con l'ambiente esterno. Questo "guscio" dell'edificio, costituito da murature perimetrali, tetto e finestre, ha un ruolo determinante. Più queste componenti sono progettate per isolare o compensare le temperature tra interno ed esterno, maggiore sarà l'efficienza energetica dell'edificio, consentendo risparmi notevoli. Tutti gli interventi volti a migliorare le prestazioni termiche dell'involucro, come la coibentazione dei solai e delle pareti, la sostituzione dei serramenti o parti di essi, e l'installazione di schermature solari, beneficiano nel 2025 della detrazione IRPEF del 36% (50% per le abitazioni principali) fino a un tetto massimo di spesa di 60.000 euro.


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Tende da sole: sconto 50% per l'abitazione principale

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e tende da sole sono schermature solari che possono usufruire dell'agevolazione fiscale Ecobonus. La Legge di Bilancio prevede anche per questa tipologia di lavori, un taglio lineare “generalizzato”. Per il 2025, si scende infatti al 50% per le prime case e al 36% per gli altri fabbricati da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Le aliquote si abbasseranno ulteriormente nel biennio 2026/2027: 36% per gli interventi realizzati sulle abitazioni principali e 30% per gli interventi realizzati su altre tipologie di immobili. Tanti sono i modelli di tende da sole presenti sul mercato, per non sbagliare si consiglia

pertanto di rivolgersi a installatori esperti che, nel progettarle, siano in grado di valutare la grandezza della finestra e l’esposizione solare dell’edificio, così da scegliere la tipologia e il tessuto più adatto. Il modello più utilizzato per i balconi è sicuramente la tenda a “bracci” che consente di svolgere il telo tramite due bracci estensibili, offre esclusivamente una protezione frontale e si fissa a parete oppure a soffitto. Abbiamo poi la tenda “a caduta” anch’essa molto utilizzata per i balconi, scende in verticale a filo facciata e offre una protezione frontale e laterale. Può essere fissata a pavimento o alla ringhiera tramite ganci e può sporgere oltre il filo del balcone. Altro tipo è la tenda “a cappottina”, si usa per balconi oppure per coprire finestre, vetrate e vetrine di negozi. Presenta una forma bombata e il telo è fissato a un telaio curvato, che si muove con richiamo a fune, essa fornisce una protezione frontale e laterale. Per coprire zone di grandi dimensioni, come terrazzi, lastrici solari, giardini è più indicata la tenda “ad attico” che offre una schermatura superiore oltre che frontale. Sono presenti guide laterali e la struttura si aggancia alla parete, viene fissata a terra o su parapetti. Infine abbiamo la tenda “a pergolato”, questa tipologia è utilizzata per zone di grandi dimensioni dove è possibile installare una struttura fissa ancorata a parete e a terra. Il telo o le strisce di telo possono passare tra le travi oppure , aprirsi e chiudersi a pacchetto, scorrendo all’interno di guide predisposte.

IL TESSUTO MIGLIORE PER LE TENDE DA SOLE Il tessuto delle tende da sole deve essere in grado di produrre un'ombra fresca e luminosa, per rendere piacevole la permanenza in giardino, su balconi o terrazzi. I tessuti devono essere preferibilmente idro e oleorepellenti, la struttura deve prevenire la formazione di muffe e macchie, e i colori, devono resistere all'azione di scolorimento del sole. Molto importante è poi il fattore di protezione dei tessuti dai raggi solari e la loro azione nociva sulla pelle. Questo dipende da tre fattori: • la natura delle fibre che compongono il tessuto • lo spessore della stoffa • il colore Per contrastare i raggi nocivi del sole, le fibre sintetiche sono le più consigliate associate a uno

spessore consistente e all’utilizzo di colori scuri in quanto forniscono una barriera più resistente rispetto ai colori più chiari; lo svantaggio dei colori scuri è che attirano molto il calore. Per conservare nel tempo la resistenza, l’elasticità e il colore dei tessuti di una tenda da sole, bisogna seguire alcuni semplici consigli. Innanzitutto, non arrotolare il telo se il tessuto è molto bagnato, chiudere la tenda appena ci si accorge che sta per piovere e riaprirla per farla asciugare una volta che la pioggia è finita. A fine stagione pulirla con l’aiuto di una spazzola o di una spugna non troppo dura, unita ad acqua e detergente neutro. Assolutamente bandito l’uso di idropulitrici o attrezzature a vapore, che potrebbero intaccare lo strato idrorepellente presente sul tessuto.

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Ecobonus pergole: attenzione alle caratteristiche Per accedere al beneficio fiscale Ecobonus, le pergole: bioclimatiche, pergotende, a tetto piano, devono presentare caratteristiche tali da poter essere qualificate dall'Enea come “schermature solari mobili”. Non devono essere di tipo “autoportante”, quindi installate in mezzo a un terrazzo o a un giardino, ma essere ancorate alla facciata dell’edificio e fornire riparo a una superficie vetrata direttamente esposta alle radiazioni solari. Per beneficiare della detrazione al 36% (50% solo per le abitazioni principali) devono essere rispettati anche gli altri requisiti stabiliti dall'Enea ai fini del risparmio energetico. L'agevolazione è ammessa, infatti, solo se le pergole sono installate sulle facciate orientate da est a ovest passando per sud. Il Bonus non spetta, invece, se le strutture sono installate sulle pareti esposte a nord, nordest e nord-ovest. È richiesta inoltre la certificazione dei risultati. Complessivamente, infatti, la struttura deve possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale che, accoppiato al tipo di vetro della superficie al quale funge da copertura, deve essere inferiore o uguale ai minimi prefissati dall'Enea in riferimento alla specifica zona climatica di installazione. Ricordiamo infine che possono essere installate su tutte le tipologie di edificio, quindi sia a destinazione residenziale, sia terziario/ commerciale (negozi, alberghi, bar, ristoranti, uffici, laboratori, eccetera...) e produttiva.

Pergole bioclimatiche Le pergole bioclimatiche rappresentano un evoluto sistema di copertura per gli spazi esterni. Si differenziano dalle pergole fisse per la presenza di lamelle orientabili motorizzate. Queste possono essere inclinate e orientate a piacere, permettendo di creare ombra o far entrare aria all’interno mantenendo l’ambiente sottostante ventilato. In caso di pioggia le lamelle possono inoltre essere inclinate in modo da chiudere la copertura rendendola così perfettamente impermeabile. Possono essere fissate alla facciata oppure autoportanti. Se addossate, sono costituite da due pilastri nella parte anteriore mentre la parte posteriore, dove si trova anche il motore, viene appoggiata alla parete dell’edificio. Rappresentano la soluzione ideale per coprire terrazze e balconi. La pergola autoportante, invece, è una struttura del tutto indipendente dotata di quattro pilastri. Può essere così essere collocata anche in mezzo al giardino o per arredare un bordo piscina.


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APE per certificare i consumi di un immobile

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er ogni atto di compravendita, donazione o locazione di un immobile, eccetto per trasferimenti avvenuti per successione è necessario presentare l’APE, Attestato di Prestazione Energetica. La redazione del documento è obbligatoria anche per interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, e per edifici utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, aperti al pubblico, con superficie utile superiore ai 250 metri quadrati.

L’attestato descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, abitazione o appartamento. Valuta il fabbricato attraverso i suoi "consumi" utilizzando una scala che va dalla classe A4, la più efficiente, alla classe G, la meno efficiente. L’APE, deve essere conservato insieme al libretto della caldaia e, in caso di trasferimento di proprietà, deve essere consegnato al nuovo proprietario o locatario. La validità dell’attestato è di 10 anni, ma deve essere aggiornato se l'immobile subisce lavori di riqualificazione o ristrutturazione

che ne modificano la prestazione energetica. La sostituzione degli infissi, della caldaia o interventi di coibentazione dell'involucro edilizio, pertanto, ne rendono necessario l’adeguamento. Infine, è utile sapere che non è necessario allegare l'APE al contratto di locazione o vendita di cantine, autorimesse, depositi nei quali non sono previsti l'installazione e l'uso di impianti tecnici di climatizzazione, fabbricati isolati con superficie inferiore ai 50 metri quadrati, ruderi e altre particolari categorie come luoghi di culto e monumenti.

Chi redige l'APE e rilascia la “Targa Energetica” L'Attestato di Prestazione Energetica deve essere redatto da un “certificatore energetico” che solitamente è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti come l'architetto, l'ingegnere e il geometra. Per stilare il documento bisogna innanzitutto fare una analisi energetica dell'immobile considerando le caratteristiche delle murature, degli infissi, dei consumi, degli impianti per la produzione di acqua calda, di raffrescamento, di riscaldamento degli ambienti e tener conto della presenza di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. In seguito, il certificatore compila il documento e rilascia la Targa Energetica che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.

CLASSI ENERGETICHE, LE NOVITÀ INTRODOTTE NEL 2024 E QUELLE DAL 2026 (O 2029) Nel 2024 il Decreto Ministeriale Requisiti Minimi ha portato alla revisione, tra le altre cose, della scala tra le classi energetiche utilizzata dai tecnici per compilare l’APE. Il documento dall’anno scorso, infatti, prevede classi energetiche dalla G, la meno performante, alla A4, la più efficiente. Il primo effetto di questa innovazione è che, per ottenere una classe energetica elevata, gli edifici devono raggiungere standard

di efficienza superiori rispetto al passato. Solo significativi interventi di efficientamento energetico, tuttavia, permettono di conseguire le classi più elevate. Gli edifici più efficienti (A2, A3 e A4) tenderanno a ottenere una maggiore valorizzazione nel mercato immobiliare, mentre quelli con classi energetiche inferiori (E, F e G) potrebbero subire una contrazione del loro valore.Detto questo, lo scenario cambierà

ulteriormente, con ogni probabilità, a partire dal 2026. Per effetto della direttiva UE Case Green, infatti, a partire da quella data le classi di efficienza energetica torneranno a essere dalla A, riservata agli edifici a emissioni zero, alla G, che identifica gli edifici con le peggiori prestazioni del parco immobiliare nazionale.

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I lavori si pagano solo con bonifico "parlante"

P

er fruire delle detrazioni fiscali è obbligatorio che i lavori edilizi siano pagati con bonifico bancario o postale (anche "on-line") in cui devono essere indicati: causale di versamento, codice fiscale del soggetto che paga e codice fiscale o partita IVA del

beneficiario del pagamento. Le spese come i diritti pagati per concessioni, oneri di urbanizzazione, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, imposte di bollo e ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, possono essere pagate con altre modalità.

Una volta pagato il lavoro con bonifico, il contribuente deve conservare la ricevuta per poterla esibire in sede di controlli e accertamenti fiscali. Quando il contribuente paga il fornitore con bonifico parlante, banche e Poste Italiane Spa operano una ritenuta dell'8% dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa e/o dai professionisti coinvolti nell'intervento. La trattenuta viene eseguita solo sui pagamenti relativi ai lavori che beneficiano delle detrazioni fiscali, sui bonifici per lavori non agevolati non si addebita alcuna imposta. Si ricorda che il momento rilevante, ai fini fiscali, è quello in cui viene effettuato il pagamento e non quello in cui il beneficiario (l’impresa che ha eseguito i lavori), riceve la somma.

HAI SBAGLIATO IL BONIFICO? ECCO COSA FARE Gli incentivi e le detrazioni fiscali per ristrutturazioni, acquisto di mobili ed elettrodomestici e per l’Ecobonus sono una grande opportunità per i contribuenti. Tuttavia, un errore nella compilazione di un bonifico parlante può sembrare un ostacolo insormontabile. Fortunatamente, l’Agenzia delle Entrate offre soluzioni per correggere questi errori, consentendo comunque ai contribuenti di fruire delle detrazioni. Per coloro che hanno commesso un errore nella compilazione, la soluzione più semplice e immediata è quella di effettuare un nuovo bonifico corretto all’impresa che ha eseguito i lavori o venduto i beni. Tuttavia, la procedura per correggere un errore non è sempre semplice e

richiede attenzione ai dettagli. Talvolta, potrebbe non essere possibile ripetere il bonifico. In questi casi, l’Agenzia delle Entrate prevede una procedura alternativa per evitare di perdere le detrazioni: è essenziale ottenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall'impresa beneficiaria del bonifico. Questo documento attesta che i corrispettivi accreditati sono stati contabilizzati correttamente e sono imputabili nella determinazione del reddito dell'impresa. Secondo la circolare n. 43/2016, se il contribuente possiede questa dichiarazione, la detrazione può essere comunque concessa, anche se il bonifico iniziale conteneva errori o era diverso dal bonifico parlante richiesto.

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Ecobonus, il pagamento cambia a seconda del tipo di contribuente Per le agevolazioni previste dall'Ecobonus, il pagamento deve essere effettuato con bonifico parlante. Tuttavia, le modalità di pagamento variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa: 1. I contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale. 2. I contribuenti titolari di reddito d'impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, sono esonerati dall’obbligo del pagamento con bonifico parlante e possono fornire altra documentazione adeguata come prova delle spese. Per godere dell'Ecobonus, nel bonifico bisogna indicare i seguenti dati: 1. Causale del versamento: Lavori volti al risparmio energetico ai sensi dell'art. 1, commi 344-347, Legge 27/12/2006, n. 296. 2. Codice fiscale del beneficiario della detrazione. 3. Partita IVA o codice fiscale del destinatario del bonifico (la ditta o il professionista che ha effettuato i lavori). Il bonifico parlante deve evssere conservato per eventuali controlli sulla legittimità delle detrazioni richieste.

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BONUS ELETTRICITÀ PER DISAGIO FISICO E’ stato confermato, anche per il 2025, il Bonus per disagio fisico. Possono richiederlo tutti i clienti domestici che versano in una condizione di disagio fisico dovuto a grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Questo Bonus è cumulabile con quello per disagio economico qualora vengano rispettati i rispettivi requisiti di ammissibilità in fase di presentazione della domanda. Il risparmio economico previsto per il 2025 sarà compreso tra 167,90 e 543,85 euro.

Bonus sociale bollette

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nche nel 2025 il governo e l’ARERA mettono a disposizione una serie di misure per contenere i rincari di gas, luce e acqua destinate ai nuclei familiari che versano in determinate situazioni economiche. È stato infatti confermato il Bonus sociale bollette con agevolazioni basate su requisiti ISEE aggiornati e differenziati per composizione familiare e consumi essenziali. Viene concesso per 12 mesi su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico) e ne hanno diritto anche le famiglie che abitano in un condominio. Grazie ad esso, il Governo, vuole assicurare un risparmio in bolletta, indipendentemente dal tipo di contratto o anche in caso di cambio di fornitura.

Bonus energia elettrica

Per accedere al Bonus energia elettrica si devono possedere determinati requisiti, in particolare: • avere un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei familiari con massimo 3 figli a carico; • avere un ISEE non superiore a 20.000 euro per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico); • uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica attiva (in corso di erogazione o sospesa momentaneamente per morosità) e con tariffa per uso domestico. Il Bonus viene automaticamente applicato in bolletta e si basa su una compensazione

standard, differenziata in base al numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU e lo sconto applicato, è uguale ogni mese. Gli importi in vigore dal primo trimestre 2025 (fino al 31 dicembre 2025) per l’elettricità, riportati dall’ARERA sono: • 167,90 euro per le famiglie con 1-2 componenti al suo interno (13,80 euro per 30 giorni); • 219 euro per i nuclei familiari con 3-4 componenti (18 euro al mese);

chi utilizza il gas per acqua calda sanitaria, cottura e riscaldamento, con cifre che possono arrivare fino a 93,60 euro nelle zone più fredde.

Bonus sociale acqua

Si tratta di uno sconto sulle bollette dell’acqua, anch’esso destinato alle famiglie con un ISEE al di sotto della soglia stabilita, rientrando quindi nel Bonus per disagio economico. Copre una quota annua di 18,25 metri cubi per ogni membro del nucleo familiare, corrispondente a circa 50 litri di acqua al giorno per persona. Il Bonus si applica su tutte le principali voci di costo legate all’acqua, come le spese per l’acquedotto, la fognatura e la depurazione, e varia in base alle tariffe stabilite dal gestore idrico locale.

• 240,90 euro per le famiglie con oltre 4 componenti (19,80 euro al mese).

Bonus gas

Per beneficiare del Bonus gas, invece, oltre ai requisiti ISEE di cui sopra, è necessario che: • la portata del contatore dell’utenza sia provvisto di misuratore di gas di classe non superiore alla G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche); • la fornitura diretta di gas sia attiva e per uso domestico; • il gas naturale sia utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria. Il Bonus gas varia in funzione della stagione, con importi maggiori nei mesi invernali e inferiori in estate, quando il gas è utilizzato prevalentemente per cucinare e produrre acqua calda sanitaria. L’ammontare del Bonus gas nel primo trimestre 2025 segue la seguente ripartizione: • famiglie fino a 4 componenti: per l’uso di gas per acqua calda sanitaria e/o cottura, è pari a circa 11,04 euro. Se il gas è utilizzato per il riscaldamento, l’importo può arrivare a 74,7 euro, specialmente nelle zone climatiche più fredde. Quando si considera un consumo di gas che include sia l’acqua calda sanitaria e/o la cottura, sia il riscaldamento, l’importo massimo può raggiungere 91,80 euro nelle aree con un clima più rigido; • famiglie con più di 4 componenti: per l’uso di gas per acqua calda sanitaria e/o cottura, il Bonus sale a circa 16,20 euro nelle zone climatiche più fredde. Se il gas viene utilizzato per il riscaldamento, gli importi possono raggiungere un massimo di circa 84,60 euro nelle zone con inverni più rigidi. L’importo massimo si ottiene per

Bonus sociale: come ottenerlo e rinnovarlo Fino a qualche anno fa era necessario inviare una richiesta formale per ricevere i Bonus sociali. Oggi, invece, è sufficiente presentare la DSU e avere un ISEE valido. La DSU può essere inviata tramite il servizio online Portale Unico ISEE dell’INPS oppure tramite CAF o patronato che si occuperà di inviare la DSU per conto del beneficiario. Si ricorda che il Bonus non verrà erogato subito. Per le forniture dirette, per esempio, il Bonus verrà riconosciuto in bolletta dopo circa 3 o 4 mesi dalla data di attestazione ISEE. In caso di domanda di Bonus elettrico per disagio fisico, invece, è fondamentale raccogliere alcuni documenti, tra cui: • un certificato dell’ASL che attesti le condizioni di salute e la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, specificando le ore di utilizzo quotidiano; • un documento di identità e il codice fiscale del richiedente (e, se diverso, del malato); • il modulo B debitamente compilato; • il codice POD; • la potenza impegnata o disponibile della fornitura elettrica. La domanda, poi, va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) o presso un CAF.


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cod.

La CMA Costruzioni Meccaniche & Affini, costituita nel 1982, vanta una quarantennale esperienza nell’ambito della “COSTRUZIONE” ed installazione di serramenti in ALLUMINIO, ALLUMINIO LEGNO e PVC con marchio CE

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