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16/10/2009

IMPIANTI METANO E GPL RETROFIT CRITERI DI INSTALLAZIONE DI SERBATOI METANO E GPL

Il regolamento ECE/ONU R 115, all’allegato 5, regola le disposizioni di fissaggio di serbatoi per CNG (gas naturale compresso) e LPG (gas di petrolio liquefatto). Al punto 2, viene specificato che, se i serbatoi sono installati dietro ai sedili, deve essere previsto uno spazio totale di almeno 100 mm, nella direzione longitudinale del veicolo. Questo spazio può essere diviso tra il serbatoio e la parte posteriore del veicolo e tra il serbatoio e i sedili posteriori. Il motivo di tale prescrizione è dato dal fatto che, nel crash test posteriore (figura n.1), regolamento ECE/ONU R32, si enuncia, tra i vari requisiti, che il punto “H” del manichino di prova (figura n.3) deve spostarsi longitudinalmente di, al massimo, 75 mm (misurato rispetto al riferimento su veicolo).

Figura n.1


Il riferimento è rappresentato, in figura n.2, dall’intersezione di tre piani ortogonali fra loro, come prescrive la norma ISO 4130, passanti per un punto che rimane indeformato nell’urto.

Figura n.2 Il punto “H”, rappresentato in figura n.3, è il punto mediano del manichino all’altezza delle anche. La distanza di 75 mm è stata imposta per permettere l’uscita dei passeggeri dal veicolo dopo l’impatto. Da prove su prototipi, si è arrivati alla conclusione che la distanza di 100 mm prescritta dal regolamento 115 è quella minima per rispettare i parametri (75 mm di spostamento massimo del punto H) dettati dal regolamento 32.


PUNTO “H”

Figura n.3

Conclusione •

Poiché la prescrizione è contenuta in un Regolamento Internazionale, nulla di diverso puo’ essere accettato in Italia se non si modifica il Regolamento stesso, in quanto nessuna autorità italiana puo’ contravvenire il Regolamento. Si potrebbe ad esempio proporre a ECE-ONU di introdurre una frase del tipo: “in casi particolari, in presenza di adeguata documentazione probatoria, possono essere accettate anche distanze inferiori”.

Va di per se’ che una proposta del genere è lunga e complicata

Ammesso che andasse in porto, le richieste di deroga andrebbero comunque giustificate presso gli ispettori del CPA da prove sperimentali o indagini teoriche strutturali che sono di per se’ lunghe e soprattutto costose. 16/10/2009 AO/ao


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