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La normativa Antisismica della Regione Liguria: luci e ombre Enrico Sterpi Gianfranco Visconti
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
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Supplemento al n.1-3/2014 di Atti & Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
Atti & Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
Stato dell’arte sulla normativa di prevenzione sismica della Regione Liguria
Enrico Sterpi Gianfranco Visconti
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Stato dell’arte sulla normativa di prevenzione sismica della Regione Liguria Autori Dott. Ing. Enrico Sterpi Ph.D. (libero professionista, dottore di ricerca in ingegneria civile e ambientale) Dott. Ing. Gianfranco Visconti (libero professionista) Block Notes n. 1 Supplemento al n. 1-3 Gennaio-Giugno 2014 del bimestrale A&B – Atti e Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria Presidente Maurizio Michelini Editore: Nuova Grafica LP Reg. Tribunale di Genova n. 64 del 25 marzo 1949 – Anno LXV Direttore responsabile Gianfranco Sansalone Pubblicato in edizione Pdf su www.federazioneingegneri.liguria.it Provider http://sites.google.com 2 /Block
Notes n.1
Il periodo storico attuale della Liguria nel mondo dell’edilizia sarà ricordato dai tecnici per due motivi: il crollo del mercato immobiliare e quindi delle costruzioni e ristrutturazioni di ampio raggio e l’applicazione di norme sismiche o di procedure che invece che semplificare e rendere più efficace e prestazionale la progettazione, determinano procedure sempre più complesse e costose in termini di tempo per i progettisti, per i committenti e per la pubblica amministrazione. Proprio a quest’ultima è dato l’onere di verificare, anche in zone a bassa sismicità, i progetti di strutture sensibili e strategiche, di quelle relative agli abitati da consolidare e di tutte le opere che derivano da abusi edilizi o tardive denunce. Il nuovo indirizzo normativo della Regione Liguria con gli ultimi provvedimento di fine 2013 ha creato un sistema molto più complicato, probabilmente unico in Italia per complessità e difficoltà di applicazione. Quello che l’art. 5 bis della legge regionale 2012 sembrava segnare come una svolta verso la semplificazione si è rivelato un passaggio verso la completa burocratizzazione. In queste note si cercherà di fare uno stato dell’arte della normativa in vigore in Regione Liguria, con la speranza di chiarire le procedure e le problematiche che si sono aggiunte per i soggetti che intendono operare nel mondo delle costruzioni. La Federazione Ligure e l’Ordine degli Ingegneri hanno presentato un ricorso al T.A.R. in merito a queste problematiche: noi concordiamo sui presupposti del ricorso, ed in particolare che la modifica normativa non aggiunge tecnicamente nulla a livello prestazionale, ma aggrava l’iter burocratico per l’esecuzione degli interventi, in aperto contrasto con i principi di semplificazione.
La premessa nazionale Non è possibile premettere la storia recente della normativa di prevenzione sismica se non partendo dai principi dettati dalle norme dello Stato. Le procedure della normativa di prevenzione sismica sono a livello nazionale contenute nella L. 64/74, che risale a circa quarant’anni fa. È innanzitutto necessario chiarire le differenze di applicazione tra la L. 64/74 e la L. 1086/71. Diverse volte, nell’attività di consulente d’ufficio o di parte, capita di trovare confusione sulla materia anche negli addetti ai lavori. La L. 1086/71 ha come ambito di applicazione le strutture metalliche, in cemento armato e cemento armato precompresso, siano esse in zona non sismica o in zona sismica. L’ambito di applicazione della L. 64/74 è invece relativo a tutte le strutture di qualunque materiale esse siano costituite, ivi comprese le fondazioni e le opere geotecniche, perciò nel caso di strutture ricadenti sotto l’applicazione della L. 1086/71 gli adempimenti si sovrappongono. I due adempimenti sono a tutt’oggi vigenti anche se duplicati, fatte salve alcune modifiche contenute nel D.P.R. 380/01; situazione che aiuta ad aumentare ancora di più la confusione e la mancanza di chiarezza. La prima differenza tra quanto previsto dalla L. 1086/71 e dalla 64/74 è il soggetto obbligato ad effettuare il deposito: nel primo caso è il costruttore (art. 65 c. 1 D.P.R. 380/01), mentre nel secondo è indicato che «chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazione, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico» (art. 93 c.1. D.P.R. 380/01) dove chiunque può coincidere con il committente o con il costruttore, anche se agli scriventi appare più corretto si tratti del committente. In questo panorama che con il trascorrere degli anni si è particolarmente arricchito di elementi di complessità invece che di semplicità si collocano dapprima l’O.P.C.M. 3274/2003 con tutte le varie correzioni ed integrazioni e, successivamente, il D.M. 14/01/2008 (norma tecnica delle costruzioni), entrambi aventi un impianto tecnico decisamente moderno, non di certo esente da critiche e criticità, ma di certo fondate su una metodologia che supera e talvolta contraddice quanto definito nel D.P.R. 380/01 che deriva delle leggi 1086/71 e 64/74.
Normativa tecnica regionale: il passato ancora attuale Per quanto attiene l’evoluzione della normativa regionale bisogna partire della L.R. 21 luglio 1983, n. 29 “Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari” pubblicata sul B.U.R.L. n. 32 del 10/08/1983: in questo dispositivo1 si trovano le regole amministrative per la presentazione dei progetti nonché dove essi devono essere depositati.
1 Si farà di seguito riferimento al testo coordinato presente sul sito della Regione Liguria al momento della stesura di questo inserto.. Block Notes n.1
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I provvedimenti di delega delle funzioni regionali alle Province sono sostanzialmente due: la Legge Regionale 26 novembre 1984, n. 52, “Delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica”, per quanto attiene gli adempimenti della L. 1086/71, e la Legge Regionale 4 luglio 1988, n. 29 “Ulteriori deleghe alle Province delle funzioni previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in materia di costruzioni e snellimento delle procedure”. Con la Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 3 “Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette”, all’art. 6 c. 1 la Regione sottolinea la sua funzione per quanto attiene l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento dei relativi elenchi. Funzioni che saranno per altro confermate più avanti nel tempo dalla O.P.C.M. 3274/03 e dalle varie integrazioni, tra cui si ricorda la facoltà prevista dall’art. 2 di lasciare alle singole Regioni la scelta di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica in zona 4. L’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche della Regione Liguria a seguito della O.P.C.M. 3274/03 avviene con la Delibera di Giunta Regionale 530/03 in cui, seguendo i criteri dell’Ordinanza in funzione di 4 classi di P.G.A.2 sono definite le zone sismiche Regionali, istituendo zone sismiche 2 e 3 per la Provincia di Imperia e La Spezia e zone 3 e 4 per le Province di Savona e Genova; per cui il territorio Regionale è mappato con zone che vanno da sismicità media (2) a molto bassa (4), si osserva che i Comuni classificati in zona 4 sono ancora 89, e l’obbligo di progettazione con criteri antisismici non viene imposto rinviando la verifica ad una commissione nominata ad hoc.
Figura 1 - Mappatura delle accelerazioni massime al suolo di cui all’O.P.C.M. 3274/03
Sempre nell’anno 2003 con la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 è stato definito con un apposito allegato l’elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali e il programma temporale di intervento. Questo elenco sostanzialmente va ad integrare quello di livello nazionale. In realtà gli elenchi sono due: in quello denominato B si riportano gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, opere che sono indicate come sensibili. In questa delibera sono indicate le tre fasi di verifica di queste opere, programma che ancora oggi è applicato solo parzialmente. L’8 ottobre 2004 viene emanata la D.G.R. n. 1107, “Costruzioni in zona sismica. Procedure per la presentazione dei progetti e definizione dei criteri per l’espletamento dei controlli”. In questo provvedimento è deliberato che il contenuto minimo del progetto di costruzioni in zone sismiche sia costituito da: relazione illustrativa del progetto, relazione di calcolo, relazione sui materiali, relazione sulle fondazioni, relazione geologica, dichiarazione del collaudatore statico designato, esaurienti elaborati grafici architettonici ed esaurienti elaborati grafici strutturali. Molto importante il punto 3. In cui è stabilito che gli interventi di sopraelevazione di cui all’art. 90 del 2 P.G.A.: peak ground acceleration, ossia la massima accelerazione orizzontale del suolo durante un evento sismico. 4 /Block
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D.P.R. 380/2001 e gli interventi su edifici o opere infrastrutturali inseriti negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 1184/2003 ed al D.C.D.P.C.3 del 21/10/2003 siano sottoposti prima dell’inizio dei lavori ad un controllo preventivo dei calcoli statici a cura dell’Ufficio Provinciale competente, nell’ambito della certificazione preventiva. Si osserva che la Regione Liguria impone che tutti gli interventi di sopraelevazione per qualsiasi zona sismica siano sottoposti a controllo preventivo per cui non solo quelli che il D.P.R. 380/2001 definiva all’art. 94 comma 1 ove erano esclusi gli interventi in zona a bassa sismicità. Sono individuate per tutte le zone sismiche le modalità di presentazione delle pratiche e dei relativi controlli. Si segnala che in zona 2 tutti gli interventi erano soggetti a controllo preventivo, mentre in zona 3 le sopraelevazioni e le opere ricadenti negli elenchi di cui alla D.G.R 1384/2003 e negli elenchi di cui all’allegato 1 D.C.D.P.C. 21/10/2003, infine per le zone 4 l’obbligo di deposito sussiste, ad eccezione di tutti gli interventi che devono essere depositati ai sensi della L. 1086/71, per tutti le opere ricadenti negli elenchi sopradetti per opere strategiche e sensibili. Successivamente la D.G.R. 29 luglio 2005, n. 881 effettua alcune correzioni come ad esempio eliminare il riferimento nelle sopraelevazioni ai calcoli statici e indicando che l’ufficio tecnico provinciale deve certificare l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Non vi sono più cambiamenti sostanziali fino al 2008, quando con la D.G.R. del 24 ottobre 2008, n. 1308 viene rivista la classificazione sismica regionale, con abrogazione della classificazione precedente. La nuova linea è di eliminare le zone 2 declassandole in zone 3S, riducendo pertanto le zone sismiche regionali in zone 3 e 4 le prime suddivise in 3 sottozone (3S, 3A, 3B).
Figura 2 - Mappatura delle zone sismiche operata dalla Regione Liguria con D.G.R. 1308/2008
Come si vede dalla mappa rimane in zona 4 solo una parte del territorio savonese e due Comuni della Provincia di Genova. Seguono nel 2009 due provvedimenti: D.G.R. del 4 Settembre 2009, n. 1169 «Modifica alla D.G.R. 1107/04 “D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380. Costruzioni in zona sismica. Procedure per la presentazione dei progetti e definizione dei criteri per l’espletamento dei controlli”» che modifica alcuni punti relativamente ai controlli in particolare nelle zone 3S. L.R. 38 Dicembre 2009 n. 63 “Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2010”, art. 17 che definisce il termine di transizione del 30/06/2009 oltre il quale si dovrà applicare il D.M. 14/01/2008 per la progettazione, e l’art. 18 per quanto attiene la procedura di dichiarazione del progettista per ottemperare all’art. 104 di cui al D.P.R. 380/01.
Gli ultimi provvedimenti Arrivando ai giorni nostri, per quanto attiene la classificazione sismica attualmente è in vigore la D.G.R. 19 novembre 2010, n. 1362 “D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. 3 Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Block Notes n.1
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Figura 3 - Mappatura zone sismiche D.G.R. 1362/2010 e dettaglio Comune di Genova
Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”, provvedimento che rivede la classificazione sismica reintroducendo le zone 4 in gran parte del Comune di Genova ed inserendo alcuni articoli di grande interesse. Al punto b) è estesa la modalità di accertamento di cui all’art. 18 della L.R. n. 63/2009 per quanto attiene agli interventi assoggettati all’art. 104 del D.P.R. 380/01, ma a nostro parere la modifica più importante ed oggi ancora in vigore è il punto “c)” che abroga la D.G.R. 154/04 relativa all’estensione dell’obbligo di progettazione antisismica nei Comuni liguri in zona sismica 4 rinviando a quanto definito nel D.M. 14.01.2008 “norme tecniche per le costruzioni”. Questo punto, passato un po’ in sordina, merita un maggiore dettaglio e rilievo, in quanto, per come è stato scritto, appare che per le zone 4 sia diventata facoltativa l’applicazione delle regole di progettazione antisismica. Su questo punto si fa presente che l’interpretazione è di applicare quanto indicato nella premessa del cap. 7 del citato decreto ministeriale. In questo caso, però, la D.G.R. abroga l’obbligo di progettazione antisismica nei Comuni in zona 4 e il cap. 7 “Progettazione per azioni sismiche” recita: «Il presente capitolo disciplina la progettazione e la costruzione di nuove opere soggette anche all’azione sismica», nel momento in cui il provvedimento regionale abroga l’obbligo di progettazione antisismica rende, a nostro parere, volontaria l’applicazione del capitolo 7 del D.M. 14/01/2008 e non obbligatoria, per cui il consiglio può essere quello di procedere comunque con la progettazione secondo criteri antisismici, ma di fatto non è obbligatorio e dovrebbe essere una facoltà di scelta lasciata alla committenza. Infatti il cap. 7 si applica nel caso di opere soggette anche all’azione sismica, caso in cui è possibile effettuare, sotto adeguate ipotesi, delle verifiche semplificate. Riteniamo che questa dovrebbe essere l’applicazione della legge altrimenti l’abrogazione proposta non avrebbe alcun effetto se comunque resta l’obbligo di progettazione antisismica. D’altronde l’O.P.C.M. 3274/2003 all’art. 2 c.1 precisa testualmente: «Le Regioni provvedono, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all’allegato 1, all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismica. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole Regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica». Di conseguenza la lettura logica della D.G.R. 1362/2010 dovrebbe essere: abolizione dell’obbligo di progettazione antisismica in zona 4, per cui applicazione volontaria del capitolo 7, per tutti gli interventi. Restano obbligatori i depositi per gli edifici sensibili e strategici e le sopraelevazioni in forza della D.G.R. 1107/04, anche se l’abrogazione generale degli obblighi di progettazione antisismica, teoricamente, per come è strutturato il testo, determinerebbe la non sussistenza dell’obbligo di progettazione antisismica anche per queste categorie. A circa due anni di distanza viene emanata la L.R. 21 Dicembre 2012, n. 50 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013”, introduce con l’art. 20 “Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari). In particolare l’art. 5 bis si prefigge lo scopo di individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, nonché quelli che assolvono una funzione di limitata importanza statica; i casi in cui le varianti 6 /Block
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riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali a corredo. L’art. 6 comma 1 recita che «l’avvio e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di nuova edificazione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia ovvero lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)», introducendo un passaggio importante che impone il deposito non più presso le provincie, ma presso il SUAP. Il comma 2 prevede che il progetto esecutivo debba essere accompagnato dalla dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Agli scriventi appare inutile asseverare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in quanto è implicito che così debba essere per legge, mentre appare una responsabilizzazione molto forte quella di asseverare la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, in quanto così si impone, di fatto, che il progetto architettonico sia sviluppato di concerto con quello strutturale, come purtroppo molto spesso non accade. Importante novità, inoltre, è quella di poter trasmettere il progetto esecutivo riguardante le strutture in via telematica. A queste novità ne segue una - art. 6 bis “Autorizzazione sismica” - che fa letteralmente marcia indietro rispetto a quanto è avvenuto in passato, estendendo l’autorizzazione sismica preventiva della Provincia a tutti gli interventi di nuova edificazione, interventi sul patrimonio edilizio esistente nonché alle sopraelevazioni in tutti i casi di cui all’art. 83 commi 2 e 3 e presenti nell’allegato 1 della legge. Il che vanifica aver declassato in passato dalla zona 2 alla zona 3s diverse aree per rendere gli obblighi burocratici più snelli; di fatto non è stata modificata la classificazione sismica, ma resi più stringenti, con aumento di tempi, costi ed impegno delle pubbliche risorse, gli oneri legati alla presentazione dei progetti. Al comma 2 del nuovo articolo è precisato che l’autorizzazione preventiva è estesa anche agli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all’art. 61 del D.P.R. 380/2001, ai progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, agli interventi relativi ad edifici di interesse strategico ed alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché a quelli relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assume rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, questi ultimi sono sinteticamente gli edifici sensibili. È doverosa una nota in tal senso in quanto anche tutte le opere che possono interferire in caso di evento sismico con un’opera strategica o sensibile saranno sottoposte ad autorizzazione, ad esempio muri di sostegno in fregio a strade che possono essere classificate strategiche o sensibili nei piani di protezione civile comunale. È stato imposto il limite di validità dell’autorizzazione sismica a quattro anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio, essa però decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori non siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa4 Ci siamo chiesti perché applicare un limite temporale se non vi sono modifiche legate alla norma tecnica o alla classificazione sismica? Va considerato che in questo caso anche la decadenza dei quattro anni riporterebbe se non vi sono state modifiche normative o di classificazione sismica a ripresentare ed autorizzare sempre lo stesso progetto: ci appare che questo limite non porti alcun beneficio in termini di sicurezza, ma solo la duplicazione di coti e tempi. L’art. 7, “Certificato di rispondenza”, è integralmente sostituito; in esso è precisato che per i lavori soggetti ad autorizzazione sismica, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche 4 Si presume che questo termine sia quello stabilito dal comma 3 dell’Art. 104 del D.P.R. 380/01 di due anni: «“Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti»..” Block Notes n.1
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del certificato di rispondenza di cui all’art. 62 del D.P.R. 380/01. Al comma 2 è indicato che negli interventi in cui non sia richiesto il certificato di collaudo statico, il certificato di rispondenza è attestato dal direttore dei lavori. Va comunque osservato che il D.M. 14/01/2008 al capitolo 95 impone comunque il collaudo statico delle opere strutturali portanti progettate e, a differenza di quanto previsto dal D.P.R. 380/01 ex L. 1086/71, non è specificato ove esso vada depositato, ma il comma 1 dell’art. 7 appena menzionato risolve di fatto la problematica per quanto attiene le zone con obbligo di progettazione sismica. È introdotto l’art. 7 bis per quanto attiene i compiti di vigilanza e controllo delle Province. La L.R. 50/2012 è stata modificata ed integrata successivamente dalla L.R. 16 Aprile 2013, n. 11 che all’art. 3 disponeva l’interpretazione dell’art. 26 della L.R. 50/2012 che posticipa l’applicazione degli art. 6, 6 bis, 7 e 7 bis all’avvenuta adozione del provvedimento di cui all’art. 5 bis. Successivamente la L.R. 19 Luglio 2013, n. 23 modifica nuovamente la L.R. 29/83 e la L.R. 50/12 in particolare aggiungendo il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zona sismica. Il 30 settembre 2013 è adottata la D.G.R. n. 1184 “Art. 5 bis della l.r. N. 29/1983. Prima individuazione degli interventi non soggetti all’autorizzazione sismica ai fini dell’avvio dei lavori di cui all’art. 94 del d.p.r. 380/2001”. In essa è deliberata l’approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5bis della L.R. 29/83, la prima individuazione degli interventi non soggetti all’autorizzazione sismica ai fini dell’avvio dei lavori. L’allegato I alla D.G.R. 1184/13 al di la di alcuni errori di trascrizione, riesuma la zona 2 di cui alla D.G.R. 530/03 oramai superata dagli altri provvedimenti e quindi da seguito alla piena applicabilità della L.R. 50/2012. Con la L.R. 23 Dicembre 2013, n. 40 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014” è introdotto il comma 1bis dell’art. 5 della L.R. 29/1983, che con un volo funambolico appare precisare che «sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b)», per cui si presume dal deposito sismico; tuttavia: «restano fermi gli adempimenti relativi alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, previsti dall’art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 […]». Il che sostanzialmente impone comunque il calcolo statico di verifica ed il suo deposito, questo per le strutture ricadenti nella sfera di applicabilità dell’art. 65 del D.P.R. 380/01 ossia quelli ex L. 1086/71. Questo passaggio di conseguenza complica ed “intriga” ancora di più la materia in quanto alcuni interventi possono non essere depositati con il profilo della zona sismica, ma ad esempio un architrave in acciaio deve essere depositato ai sensi della L.1086/71, viceversa se tale architrave fosse realizzato in muratura o muratura armata potrebbe non essere depositato, ricorrendo comunque l’obbligo di progetto come previsto dal D.M. 14/01/2008. Con la D.G.R. 20 Dicembre 2013, n. 1662 “Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche” è finalmente data interpretazione con l’indicazione dei limiti tra gli interventi di sopraelevazione e ampliamento che non erano previsti dall’art. 90 del D.P.R. 380/01. È chiarito che non si configura come sopraelevazione, punto a), il rifacimento della copertura nel caso in cui si attui un innalzamento della quota di imposta della copertura finalizzato all’inserimento di idonea cordolatura di altezza non superiore a 0,5 m. Su questo punto è da chiedersi come mai è indicato il limite di 0,5 m, quando forse il discriminante dovrebbe essere la variazione dell’azione sismica o della frequenza di vibrazione principale di una certa percentuale. Di per sé l’aumento di 0,5 m o di 1,0 m non è detto che determini una variazione sostanziale dell’azione sismica. Si osservi che in questo caso, a differenza degli altri punti a seguire, non è richiesta alcuna verifica, neppure quella più semplice di compatibilità statica.
5 Le prescrizioni generali recitano: «Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante. Il collaudo statico, tranne casi particolari, va eseguito in corso d’opera quando vengono posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire della costruzione. Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico». 8 /Block
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Non è sopraelevazione, punto b), la sola variazione di destinazione d’uso del sottotetto, che correttamente deve essere comunque seguita da valutazione di sicurezza ai sensi dell’art. 8.3 del D.M. 14/01/2008. Questo passaggio sintetizza sostanzialmente che, se la verifica di sicurezza agli S.L.U. nella condizione di S.L.V. o S.L.C. non è rispettata, si deve sostanzialmente procedere con l’adeguamento, di conseguenza l’unica differenza a non considerarla sopraelevazione è solo la non necessità dell’autorizzazione preventiva come prevista dal D.P.R. 380/01; andrebbe chiarito se nei Comuni di cui all’allegato 1 della L.R. 50/2012 l’autorizzazione preventiva è comunque dovuta. Non è sopraelevazione, punto c), la variazione delle falde qualora sia mantenuta invariata la quota di gronda. Questa indicazione appare in contrasto con il punto a) infatti nel limite di intervallo dei 0,5m delle linee di gronda comunque non dovrebbero ricorrere i presupposti di sopraelevazione. Fermo restando che il discriminante dovrebbe essere non un valore geometrico quanto uno meccanico. Non è sopraelevazione, punto d), le variazioni di altezza della costruzione inferiori a 1 metro, qualora sia già esistente un piano sismico. Anche in questo caso poi è rimandato l’obbligo di verifica di sicurezza strutturale sismica, per cui nulla si modifica sotto l’aspetto tecnico rispetto alle procedure di sopraelevazione, si richiama pertanto quanto già indicato in merito al punto b). Non è sopraelevazione - punto e) - l’aumento dei piani all’interno di un fabbricato esistente ottenuto mantenendo il volume e la sagoma, anche in questo caso fermo restando l’obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale. Non si comprende come mai in questo caso si specifichi nel dettaglio il rimando al D.M. 14/01/2008 e non come nota essendo di fatto la stessa richiesta, per altro anche lecita, di cui ai punti b), c,) e d). Non si configurano come sopraelevazioni i rifacimenti delle coperture riconducibili agli interventi locali. Evidentemente il legislatore sentiva la necessità di precisare questo fatto, o meglio ribadirlo, senza però precisare alcuni fatti più importanti, ad esempio se l’inserimento di rompitratta sia o meno intervento locale (a parere degli scriventi si). Non si considerano quali sopraelevazioni, l’inserimento di volumi tecnici e precisamente: il torrino, l’ascensore e/o scala, locale impianto tecnologico, con soluzioni “leggere”. Ammirevole questo sforzo di buon senso poiché il locale tecnico di fatto non impone la presenza stabile di persone e pertanto non è un piano utile a tutti gli effetti, ma il richiamo a strutture leggere cosa significa? In acciaio è leggero? In calcestruzzo alleggerito è leggero? In semipieno è leggero? Forse sarebbe stato meglio precisare che le soluzioni tecniche dovrebbero evitare di introdurre piani rigidi, aumentare le rigidezze di una certa percentuale o ancora meglio imporre un campo ammissibile di variazione delle frequenze di vibrazione o, ancora meglio, dell’azione sismica di progetto. Anche in questo caso stupisce che non sia richiamata la necessità di verifica di sicurezza. Anche il successivo punto b) indica che la realizzazione di un tetto a falde sopra una copertura piana, se realizzato con strutture leggere, non è sopraelevazione. In questo caso però è indicato un rimando in nota ove è detto che in questo caso la relazione potrà essere limitata alle sole parti interessate dall’intervento ed a quelle con esse interagenti. Sorgono alcuni interrogativi: questa nota si estende per analogia anche al punto precedente? Per strutture leggere si intendono le stesse del punto precedente? Perché si riporta l’indicazione di struttura leggera senza definirla e pertanto creando confusione e non chiarezza, quando ci si può riferire a limitazione sui parametri meccanici riferiti alle azioni o alle rigidezze? Sono anche definiti tutti quegli interventi che non corrispondono ad ampliamento degli edifici esistenti: a) ampliamenti su terreno attiguo alla struttura principale realizzati con giunto tecnico sismico6, purché la nuova porzione sia strutturalmente indipendente, ad eccezione delle fondazioni, che possono essere contigue. Questo punto è interessante in quanto risolve alcune problematiche, forse giova precisare che in quest’ottica il nuovo edificio deve essere progettato con le regole degli edifici nuovi e le fondazioni verificate nel complesso strutturale finale considerando la variazione di carico;
6 Crediamo che sia lecito chiedersi cosa sia il giunto tecnico sismico. Probabilmente l’indicazione di giunto sismico sarebbe stata sufficiente essendo già un giunto sismico un distacco tra gli elementi adeguato ad impedire il martellamento. Block Notes n.1
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b) la copertura di terrazzi e balconi, solidali alla costruzione esistente, anche mediante la realizzazione di nuovi volumi, quali verande, vani accessori, bow-windows, sempre che siano riconducibili alla tipologia dell’intervento locale, di cui al paragrafo 8.4.3 delle N.T.C. Ci si chiede se in questo caso non era il caso di precisare che le strutture devono essere al livello di serramenti con rigidezze neppure paragonabili a quelle degli elementi strutturali. c) chiusura dei porticati sempre che il porticato e l’edificio siano separati da giunto tecnico sismico. Questo punto appare non adeguato in quanto sarebbe possibile chiudere un porticato con serramenti che sono tutt’altro che strutture in grado di modificare il comportamento sismico dell’edificio, così come indicato è sostanzialmente inapplicabile in quanto realizzare un giunto sismico su un porticato esistente creerebbe problemi ben maggiori alla chiusura con un serramento. Ultimo provvedimento è la D.G.R. del 20 Dicembre 2013, n. 1664 “Art. 7bis L.R. n. 29/1983. Approvazione criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie”. Sono definiti i controlli in continuità a quanto previsto dalla D.G.R. 1107/2004 ed alla D.G.R. 1384/2003, entrambe D.G.R. ampiamente superate dalla D.G.R. 1362/2010. Novità assoluta: sono introdotte spese istruttorie per i depositi e per la richiesta di autorizzazione sismica, che sono determinati da un importo minimo, e da un importo in funzione del volume dell’intera struttura portante (per cui sono esclusi gli elementi strutturali secondari come le tamponature, i pavimenti i massetti, i controsoffitti, i manti di copertura, ecc.) al netto degli sbalzi. Il volume si deve calcolare dallo spiccato di fondazione fino all’estradosso della copertura. Di conseguenza ogni collega deve prepararsi a calcolare il volume di tutti gli elementi strutturali, il che può essere una operazione relativamente semplice per strutture in cemento armato, ma piuttosto articolata per strutture in profilati metallici, che comporta una ulteriore perdita di tempo.
Conclusioni Gli ultimi provvedimenti in materia sismica hanno nuovamente modificato le regole di presentazione dei progetti e reso più articolato eseguire opere in zona sismica, sia per i soggetti privati sia per quelli pubblici. Ci appare che questi provvedimenti, succedutisi con grande rapidità uno sull’altro con indicazioni e correttivi diversi, non abbiano di fatto incidenza sugli aspetti di sicurezza in quanto sotto il profilo ingegneristico nulla aggiungono allo stato dell’arte. Riteniamo come interpreti e applicatori che un provvedimento legislativo in questo senso dovrebbe essere di chiarificazione e semplificazione burocratica in modo da mantenere lo studio e la valutazione della sicurezza su un piano applicativo e non puramente formale. Una semplificazione delle regole burocratiche, contrariamente a quanto appare sia stato fatto, di certo farebbe approdare chi si dedica allo studio e al calcolo alla reale necessità permettendo di ragionare prioritariamente sui problemi a livello ingegneristico ed in subordine su quelli formali. Riteniamo in parte lodevole aver tentato di definire per gli edifici esistenti i limiti di sopraelevazione e ampliamento, ma purtroppo i criteri adottati sono poco chiari e ci appaiono sotto alcuni aspetti contrastanti nei confronti della logica prestazionale avendo invece carattere prescrittivo, il che può condurre in campo strutturale, visto il praticamente infinito insieme di situazioni che potrebbero essere affrontate, alla possibilità di commettere errori solo per assecondare le formalità e le prescrizioni. Come indicato nel ricorso presentato al T.A.R. dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria, il sistema burocratico messo in atto è tutt’altro che in linea con i principi di semplificazione in quanto sottoporre ad autorizzazione preventiva tutti gli interventi anche in zona a bassa sismicità implica automaticamente l’attivazione di una macchina di controllo particolarmente complessa, e come tutti i sistemi complessi probabilmente foriera di inefficienze. Oltre a queste considerazioni si deve rammentare che negli appalti pubblici è già prevista la validazione progettuale che sostanzialmente dovrebbe ripercorrere buona parte dell’iter di verifica dell’autorizzazione preventiva, ma non solo; al Capitolo 10 del D.M. 14/01/2008 è previsto che «Nel caso in cui si renda necessaria una validazione indipendente del calcolo strutturale o comunque nel caso di opere di particolare importanza, i calcoli più importanti devono essere eseguiti nuovamente da soggetto diverso da quello originario mediante programmi di calcolo diversi da quelli usati originariamente e ciò 1 0 /Block
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al fine di eseguire un effettivo controllo incrociato sui risultati delle elaborazioni». Per cui anche nel caso di interventi privati sarebbe sufficiente ricorrere a quanto la normativa tecnica già prevede e quindi mantenendo in attività i controlli. L’ultimo atto di questa “agonia sismica” si conclude con le modalità di determinazione delle spese di istruttoria, che nuovamente ricadono sull’utente finale come costo diretto e, giocoforza, sul professionista per il calcolo dei volumi richiesti e quindi con ulteriore aggravio delle modalità di determinazione. Con questo piccolo studio speriamo di avere correttamente descritto e per quanto possibile interpretato il quadro normativo vigente e che questo possa contribuire ad aprire un dibattito tra i responsabili della valutazione della sicurezza (i.e. gli ingegneri) e l’Ente normatore, al fine di trovare per questa materia una “strada” condivisa ispirata ai principi di chiarezza e rapidità applicativa, ma soprattutto riportando la discussione sul vero aspetto ingegneristico e non solo su quello formale.
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Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Liguria 1 4 /Block
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