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APPALTI PUBBLICIE OPERE STRATEGICHE: L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIMAFIA
Sergio Barosso
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
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Supplemento al n.5/2014 di Atti & Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
Atti & Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
APPALTI PUBBLICI E OPERE STRATEGICHE: L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIMAFIA
Sergio Barosso
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APPALTI PUBBLICI E OPERE STRATEGICHE: L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIMAFIA Autore Ing. Sergio Barosso sergio.barosso@libero.it Block Notes n. 2 Supplemento al n. 5 settembre-ottobre 2014 del bimestrale A&B – Atti e Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria Presidente Maurizio Michelini Editore: Nuova Grafica LP Reg. Tribunale di Genova n. 64 del 25 marzo 1949 – Anno LXV Direttore responsabile Gianfranco Sansalone Pubblicato in edizione Pdf su www.federazioneingegneri.liguria.it Provider http://sites.google.com l’ing. Sergio Barosso, laureato in ingegneria civile geotecnica a Genova nel 1993, ha svolto dapprima attività professionale di progettazione e direzione lavori di opere di ingegneria civile e geotecniche. Successivamente si è occupato della gestione di appalti di opere pubbliche, dove nell’arco di 18 anni ha ricoperto ruoli tecnici di carattere sia gestionale sia operativo per conto di diverse pubbliche amministrazioni. È stato anche consulente dell’autorità giudiziaria per accertamenti di natura tecnico-specialistica. Negli ultimi anni ha pubblicato diversi articoli sulla nostra rivista “Atti e Bollettino” e ha tenuto alcuni seminari di natura tecnica. Attualmente è membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova. 2 /Block
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Fino a pochi anni orsono, la materia dei controlli antimafia era sostanzialmente disciplinata dal Decreto legislativo n. 490/94 e del D.P.R. n. 252/98, che definivano gli adempimenti in capo alle stazioni appaltanti in materia antimafia. Entrambe le discipline sono confluite, con modifiche, nel Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”1, pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226. Il Codice è stato successivamente novellato dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, noto come “decreto correttivo”. Il libro II del suddetto Codice contiene in particolare le seguenti nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia: Capo I - Disposizioni di carattere generale (artt. 82 e 83); Capo II - Documentazione antimafia (artt. da 84 a 86); Capo III - Comunicazioni antimafia (artt. da 87 a 89); Capo IV - Informazioni antimafia (artt. da 90 a 95); Capo V - Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (artt. da 96 a 99), che potrà essere consultata, dalle stazioni appaltanti, dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli Ordini professionali. Il decreto correttivo ha introdotto una disciplina transitoria, prevedendo che fino all’attivazione della Banca dati, le stazioni appaltanti dovranno acquisire la documentazione antimafia d’ufficio tramite le prefetture. Quando la banca dati entrerà a regime, le stazioni appaltanti disporranno di un sistema integrato di dati che consentirà (in tempo reale nei casi più semplici) un costante monitoraggio delle imprese, nonché una notevole semplificazione delle procedure per l’ottenimento della documentazione antimafia. Nell’ottica e nella prospettiva di questa nuova modalità di rilascio, il legislatore ha ritenuto di eliminare la possibilità (in uso fino al 13 febbraio 2013) di acquisire la comunicazione antimafia nella forma dei certificati camerali, muniti dell’apposita “dicitura antimafia”. Quindi, dal 13 febbraio 2013 (in virtù del decreto correttivo e della circolare 8 febbraio 2013 del Ministero dell’Interno), le Camere di Commercio non sono più competenti a rilasciare – su istanza degli operatori economici interessati - il certificato del Registro imprese integrato con la dicitura antimafia che in precedenza era parificato alla “comunicazione antimafia”, mentre la “informazione antimafia” era rilasciata solo dalle Prefetture. Ogni “documentazione antimafia“, a partire dal 13 febbraio 2013, è quindi rilasciata unicamente dalle Prefetture, le quali saranno tenute ad occuparsi della procedura finché non sarà attivata la banca dati nazionale antimafia. Poiché già ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni, nonché i gestori di pubblici servizi, non possono più richiedere ai cittadini alcun tipo di certificato, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazione, solo gli Enti pubblici e i soggetti equiparati hanno titolo a rivolgersi alle Prefetture per la verifica delle autocertificazioni ricevute. In definitiva, per poter disporre dei dati necessari alla richiesta della documentazione antimafia, dal 13 febbraio 2013 le stazioni appaltanti non si avvalgono più dei certificati camerali muniti dell’apposita “dicitura antimafia”, bensì di dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici che eseguono lavori pubblici (ed eventualmente visure camerali ormai prive della parte antimafia). Il “decreto correttivo” ha previsto l’entrata in vigore (anticipata rispetto alle precedenti previsioni legislative e sganciata dall’effettiva attivazione della Banca dati) delle norme dei suddetti capi da 1 a 4, a decorrere dal 13 febbraio 2013.
Compiti delle stazioni appaltanti Stante la necessità di chiarire, nelle more di emanandi decreti attuativi, la disciplina applicabile nel periodo transitorio, sull’applicazione della nuova normativa sono state divulgate diverse circolari indirizzate agli ad1 La legge 13 agosto 2010, n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” detta regole specifiche per conseguire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni nonché per il controllo della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri. Block Notes n.2
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detti ai lavori, sia da parte degli Uffici Territoriali del Governo2 sia da parte degli organi centrali delle stazioni appaltanti su scala nazionale. Più avanti verrà esposta, insieme ai tratti essenziali della nuova normativa, anche una panoramica delle principali raccomandazioni operative come sopra emanate. L’articolo 83 detta i principali obblighi per le stazioni appaltanti (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché concessionari di opere pubbliche, stazioni uniche appaltanti e contraenti generali). Queste ultime hanno l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67 (licenze, concessioni, iscrizioni in elenchi appaltatori e/o fornitori, attestazioni di qualificazione, provvedimenti autorizzatori/concessori, contributi ed altre agevolazioni)3. L’anzidetto obbligo di acquisizione non sussiste “per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro”, nonchè per i rapporti fra stazioni appaltanti, ovvero tra queste e altri soggetti (anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità) e infine per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia (di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza). Il comma 7 dell’articolo 91 del Codice demanda tuttavia ad un nuovo regolamento l’individuazione delle tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa per le quali sarà sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione (comunicazione o informazione) indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento.
Documentazione antimafia La documentazione antimafia, secondo l’articolo 84, è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia, così definite: • la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67. Ha una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione; • l’informazione antimafia, oltre a contenere gli elementi della comunicazione, attesta anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. Ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che intervengano modifiche dell’assetto societario comportanti l’avvicendamento dei soggetti destinatari di verifica antimafia ai sensi dell’articolo 85. Sia la comunicazione sia l’informazione antimafia sono rilasciate dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti hanno sede4 entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, prorogabili (nei casi di particolare complessità) di ulteriori 30 giorni5. Una volta che entrerà a regime la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, il rilascio sarà invece immediatamente conseguente alla consultazione di quest’ultima, qualora non emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67. Decorso il termine dei 45 giorni (che nei casi d’urgenza diviene di 15 giorni dalla ricezione della richiesta), le stazioni appaltanti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia, sotto condizione risolutiva. In tal caso, qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del subcontratto, si provvede alla revoca o al recesso (eccettuato il caso di servizi essenziali e di prestazioni in corso di ultimazione). 2 Prefetture. Con il Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, n. 29 , che ha introdotto modifiche alla precedente organizzazione delle Prefetture, è nata la denominazione di Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 3 I suddetti provvedimenti vengono meno in caso di applicazione di misure di prevenzione. 4 Per i soggetti aventi residenza o sede all’estero, l’informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l’esecuzione dei contratti e dei subcontratti di lavori, servizi o forniture pubblici oppure l’attività. 5 1. L’art. 89 prevede, per la sola comunicazione antimafia di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, l’autorizzazione previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del Codice. 4 /Block
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Sui siti internet delle prefetture sono in genere reperibili diversi documenti utili agli addetti ai lavori, tra i quali si citano quadri sinottici inerenti i soggetti da indicare nella richiesta di documentazione antimafia, la modulistica per la richiesta di comunicazione e di informazione antimafia, per la dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia, per la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura. Si ricorda comunque che la richiesta di informazione antimafia deve indicare gli elementi di cui al comma 4 dell’articolo 91 e che i soggetti da indicare nella richiesta di informazioni antimafia (il cui elenco è stato ampliato dal decreto correttivo, introducendo ad esempio tra questi anche le società costituite all’estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia) sono quelli indicati all’art. 85 del Codice (titolare, legale rappresentante e altri soggetti, nonché i familiari conviventi di questi ultimi). L’informazione antimafia deve essere acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti (ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67), il cui valore sia: • pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; • superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. L’artificioso frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni, compiuto allo scopo di eludere la disciplina delle comunicazioni e delle informazioni, è vietato a pena di nullità. Si segnala che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190” sono state istituite le cosiddette “white list”. L’iscrizione delle imprese alle White list istituite presso le varie prefetture avviene su base volontaria, conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta e l’appartenenza ai suddetti elenchi consente alle stazioni appaltanti di evitare la richiesta dell’informazione antimafia. Le stazioni appaltanti possono in tal caso limitarsi a verificare l’iscrizione negli elenchi attraverso i siti istituzionali delle prefetture competenti.
Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa Nel caso di informazioni aventi contenuto positivo (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa), non è possibile stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ed inoltre è obbligatorio revocare i rapporti in corso (salvo nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi). Nel caso di consorzi di imprese, se il tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un’impresa diversa da quella mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.
Poteri e prerogative delle Prefetture Il Prefetto della provincia interessata all’esecuzione dei contratti (se di importi pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati) deve essere tempestivamente informato dalla Stazione Appaltante della pubblicazione del bando di gara e svolge gli accertamenti preliminari sulle imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa, nel caso di partecipazione, è ritenuto maggiore. Per l’espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il Prefetto ha il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici (appaltatori, ma anche fornitori o noleggiatori), avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze (ex art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003). Tale istituto era in origine previsto limitatamente ai cantieri delle grandi opere pubbliche, ma con il “decreto Block Notes n.2
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correttivo” è stato esteso a tutti i cantieri di imprese coinvolte nella realizzazione di lavori pubblici. Il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite, trasmettendola al Prefetto che ha disposto l’accesso, il quale (se vi sono gli estremi) può emettere (entro i successivi quindici giorni), l’informazione interdittiva oppure trasmettere gli atti al Prefetto di competenza (nel caso di imprese con sede in altra provincia).
Disposizioni particolari che possono essere inserite nei Capitolati Speciali d’Appalto Nulla vieta alle stazioni appaltanti di prevedere discipline contrattuali più restrittive delle norme di legge vigenti, al fine di collaborare alla vigilanza avverso gli eventuali tentativi di infiltrazioni mafiose. Si potrebbe citare ad esempio, fra le possibili clausole: • la possibilità di estendere a tutti i subcontratti, compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture stipulati dall’Appaltatore, anche quando non espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge, l’obbligo della preventiva autorizzazione previa acquisizione delle comunicazioni antimafia (in genere dell’informazione antimafia); • l’obbligo, per l’affidatario, di inserire nei subcontratti una espressa clausola risolutiva che consenta di procedere alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e all’automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell’impresa, in caso di informazioni positive; • l’obbligo, per l’affidatario, di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante in relazione ai sub-contratti, tutti i dati necessari all’acquisizione delle comunicazioni antimafia. Per i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, la deliberazione del CIPE di approvazione dei progetti prevede in genere una clausola antimafia, che può prevedere, oltre agli obblighi suddetti, anche una ulteriore disciplina, composta da fattispecie ed obblighi tra i quali si citano, a titolo di esempio: • l’introduzione di un sistema sanzionatorio in caso di violazioni della disciplina contrattuale antimafia e la relativa accettazione da parte dell’esecutore (che preveda ad esempio, che nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l’Appaltatore principale applichi al sub-contraente una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni); • misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell’opera: - controllo degli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino al completamento dell’esecuzione dell’opera stessa; - obbligo di aggiornamento dei dati già forniti in caso di variazioni di questi ultimi; - assicurarazione, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca dei subaffidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull’impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie (come ad esempio illecite richieste di denaro, “offerta di protezione” e similari), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria; - dotazione del personale (compreso quello dei sub-affidatari a qualsiasi titolo, dei fornitori, dei prestatori di servizio ivi compresi i conducenti di automezzi) di idonei cartellini identificativi, da tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, impresa di appartenenza, nome e cognome; - dotazione di tutti i mezzi presenti in cantiere, a qualsiasi titolo, di idonea targhetta di riconoscimento riportante: targa o numero di telaio, impresa o società utilizzatrice, impresa o società proprietaria; - comunicazione da parte del soggetto esecutore (secondo una determinata cadenza) di informazioni quali: P elenco di tutto il personale presente in cantiere con specificato nome e cognome, codice fiscale, matricola, dipendenza, qualifica e mansioni; P elenco di tutti i mezzi di trasporto presenti in cantiere, specificandone la proprietà e relativi vincoli contrattuali; P elenco ed ore effettive lavorate di tutte le macchine operatrici ed attrezzature, specificandone la proprietà e relativi vincoli contrattuali; - istituzione, anche con metodo informatizzato: P di un sistema di controllo degli accessi al cantiere con personale che annoti tutti i transiti; P di un registro delle presenze del personale e dei mezzi d’opera; - obbligo per l’Appaltatore di fornire copia di tutti i sub-contratti, compresi i noli a freddo, trasporti e similari, nonché ogni informazione su inizio e fine o sospensione di ogni noleggio a caldo ed a freddo, 6 /Block
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di ogni fornitura con posa in opera, di ogni trasporto e di ogni subappalto; • al fine di non rendere le verifiche antimafia eccessivamente onerose e dispersive, previsione di una fascia di esenzione dall’espletamento delle stesse per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all’importo di 50.000 euro (fermo restando l’obbligo di conferimento dei dati del fornitore).
Protocolli di legalità Le fonti legislative e normative da cui traggono origine questi strumenti sono l’articolo 15 della legge 241/1990 (il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune), la circolare del 23 giugno 2010 del Ministro dell’Interno (che ha individuato le attività “a rischio” d’infiltrazione mafiosa da sottoporre a verifica preventiva, nonché le clausole antimafia per i Protocolli di Legalità, i cui contenuti dovranno altresì confluire nella “lex specialis” del capitolato speciale allegato al contratto d’appalto) e la Deliberazione del CIPE numero 58 del 3 agosto 2011 (che ha aggiornato le linee guida inerenti agli accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia). I protocolli sono in genere stipulati tra una Prefettura e una Stazione Appaltante (che traduce poi le norme del protocollo in norme contrattuali, ma nulla vieta che nella sottoscrizione del protocollo intervenga anche il soggetto Appaltatore), previo parere favorevole del Ministero dell’Interno. Il principale cardine dei protocolli di Legalità è l’estensione del regime delle informazioni antimafia a tutti i soggetti appartenenti alla “filiera delle imprese6”, alla quale si collega un’ulteriore serie di controlli che si concretizzano in compiti suddivisi tra Prefettura, Stazione Appaltante e Appaltatore. Di seguito, tali compiti vengono sintetizzati a titolo esemplificativo. I compiti della Prefettura possono essere ad esempio riassunti come segue: 1. istituire una “cabina di regia” che, attraverso incontri periodici effettuerà un monitoraggio congiunto (tra i soggetti sottoscriventi) ed una valutazione complessiva dell’applicazione del Protocollo di Legalità; 2. divenire l’unica Prefettura di riferimento per le richieste di informazioni antimafia; 3. controllare, avvalendosi delle Forze di polizia, il “Piano di Controllo Coordinato del cantiere e dei subcantieri” e il “settimanale di cantiere” (sulla proprietà dei mezzi e sulla posizione del personale; sulla regolarità degli accessi e delle presenze; incrociando dati al fine di evidenziare eventuali anomalie; curando l’attività di coordinamento istituzionale; raccogliendo ed elaborando i dati di interesse; mediante incontri periodici con le Forze di polizia e/o il referente dell’Appaltatore; disponendo anche controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti, presso laboratori indicati dalla Stazione Appaltante, a spese di quest’ultima); 4. istituire, in seno al Gruppo Interforze, presieduto dallo stesso coordinatore, un tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera al quale prendano parte un rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria dei lavoratori edili. Lo stesso organo potrà anche esaminare eventuali questioni generali inerenti al contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro. I compiti della Stazione Appaltante possono essere riassunti, in via esemplificativa, come segue: 1. rendere disponibile e popolare, entro un termine prefissato dalla sottoscrizione del Protocollo (in genere 60 giorni), sulla base dei dati acquisiti da Appaltatore e sub-appaltatori, una Banca dati web relativa alle imprese della filiera. Questo strumento dovrà essere accessibile, in forma sicura, alla Prefettura, al Gruppo Provinciale Interforze per il monitoraggio delle Grandi Opere, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere - alle Forze di polizia territoriali, dal DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica. 6 L’art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) per “filiera delle imprese” intende quella riferita ai subappalti (come definiti dall’articolo 118, comma 11, del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006, ossia contratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate - o di importo superiore a 100.000 €uro - e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare), nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. Block Notes n.2
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La Banca dati dovrà essere articolata in due sezioni: anagrafica degli esecutori (contenente i dati della filiera delle imprese di cui al punto successivo) e piano di controllo del cantiere (che contiene anche il “settimanale di cantiere”); 2. comunicare tempestivamente (prima che l’Appaltatore ed i subappaltatori procedano alla stipula dei subcontratti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei subappalti) alla Prefettura, i dati della filiera delle imprese, individuati dalla delibera CIPE 58/2011 (denominazione impresa, assetto societario e manageriale, tipologia di subcontratto, eventuali penali applicate per violazione della normativa antimafia, indicazione del conto corrente dedicato ex art. 3 Legge 136/2010), necessari per la richiesta delle informazioni antimafia. La comunicazione deve riguardare anche le variazioni degli assetti societari, fino al completamento dell’esecuzione dell’opera; 3. richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia, oltre che nei casi contemplati all’art. 91 D. Lgs. 159/2011, anche per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad un determinata soglia (in genere 50.000 euro) e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati forniture e servizi “sensibili”, definiti come di seguito riportato; 4. fermare la stipula del contratto dì appalto, ovvero revocare l’aggiudicazione o negare l’autorizzazione al subappalto (intimando altresì all’Appaltatore di far valere la risoluzione del subcontratto) qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta un’informativa ostativa; 5. avere facoltà, per i subappalti di importo inferiore a 150.000 euro7 di rilasciare la relativa autorizzazione (ex art. 118 del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006) previa acquisizione di autocertificazione dell’interessato, ferma restando la successiva acquisizione dell’informazione antimafia; 6. avere facoltà di escludere dalla richiesta di “informazione antimafia” preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento fino all’importo complessivo (per tutti gli operatori economici) di 50.000 euro trimestrali, fermo restando che, anche per le dette acquisizioni, dovranno essere comunicati alla Prefettura i dati identificativi dei fornitori; 7. risolvere il contratto con il soggetto Appaltatore (eccetto i casi di errore scusabile) in caso di violazione del divieto di stipula di sub-contratti se non previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dell’informazione antimafia; 8. applicare le previsioni del Protocollo di Legalità ai contratti già in essere alla data della stipula del medesimo, con esercizio del diritto di risoluzione (imponendolo anche ai rapporti tra subappaltatori e Appaltatore principale) ove emergessero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; 9. trasferire le previsioni del protocollo di legalità nella disciplina contrattuale che regola i rapporti con il soggetto esecutore dei lavori, sopportando i relativi oneri aggiuntivi. Per quanto attiene ai compiti dell’Appaltatore, in genere questi ultimi consistono nel: 1 conferimento alla Stazione Appaltante, preventivo alla stipula di qualsiasi subcontratto8, dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia individuati dalla delibera CIPE 58/2011 (relativi anche ai subappaltatori). La comunicazione deve riguardare anche le variazioni degli assetti societari, fino al completamento dell’esecuzione dell’opera. La violazione di tale obbligo è considerata violazione dei doveri collaborativi con la Stazione Appaltante (cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento), la quale: - applicherà una penale (la cui misura ammonta in genere fino al 4% del valore del contratto o del subcontratto); - in caso di reiterate violazioni, valuterà l’irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori più drastici, fino alla risoluzione del contratto; 7 Importo indicato dall’art. 91, comma 1, lettera c) del D. Lgs 159/2011, raggiunto il quale vige l’obbligo di richiesta dell’informazione antimafia. 8 Nell’ambito dei sub-contratti sono comprese le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo e a freddo e in generale ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata. Le informazioni dovranno essere richieste in particolare, per le seguenti tipologie di prestazioni “sensibili”, consistenti, a titolo esemplificativo nel: trasporto di materiale a discarica; trasporto e smaltimento di rifiuti; fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; fornitura e trasporto di calcestruzzo; fornitura e trasporto di bitume; fornitura di inerti o di terre; fornitura di ferro lavorato; forniture con posa in opera in genere; noli a freddo di macchinari; noli a caldo; servizi di guardiania e pulizia dei cantieri (solo qualora gli addetti non abbiano la qualifica di guardia giurata, che presuppone apposita autorizzazione della questura); fornitura e trasporto di acqua; servizi di autotrasporti; servizi di mensa ed alloggiamento del personale. 8 /Block
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2. individuazione di un “Referente di cantiere”9, che trasmetterà10 alla Prefettura, alle Forze di polizia ed alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro (nonché, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione), mediante interfaccia web. Il Referente di cantiere dovrà inoltre trasmettere giornalmente l’elenco di tutti gli addetti ai lavori del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altri motivi, specificandone gli stessi. Il “settimanale di cantiere” indicherà, in relazione alle opere da realizzare nella settimana: l’impresa esecutrice, i mezzi utilizzati, i mezzi che avranno accesso al cantiere, i nominativi dei lavoratori impegnati e l’elenco delle persone autorizzate all’accesso in cantiere; 3. inserimento nei sub-contratti di apposita clausola con la quale i suoi subappaltatori: - assumono l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante le informazioni necessarie a richiedere le informazioni antimafia preventive; - accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio previsto dal Protocollo di Legalità (compresa la facoltà risolutiva per mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a intervenute, nonché la risoluzione automatica del subcontratto qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta un’informazione ostativa. In quest’ultimo caso è prevista una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno); 4. impegno, unitamente ai sub-appaltatori e ai sub-contraenti, all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale (inserendo in tutti i sub-contratti la relativa clausola risolutiva espressa in caso di grave e reiterato inadempimento); 5. comunicazione alla Prefettura (senza ritardo e presentando anche autonoma denuncia, per i medesimi fatti, all’autorità di Polizia) di ogni illecita richiesta di offerta di protezione, danaro o altra utilità, che venisse avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di suoi rappresentanti, dipendenti ovvero subappaltatori. A tal fine, l’Appaltatore dovrà impegnarsi ad assumere opportune misure organizzative. I suddetti obblighi dovranno essere imposti nelle discipline contrattuali che regolano i rapporti con i subcontraenti, prevedendo altresì sanzioni che comportano la revoca del subappalto.
9 L’incarico affidato al Referente di cantiere non determina naturalmente nessuna diminuzione delle responsabilità proprie del Direttore Tecnico dell’Appaltatore e del Direttore dei Lavori. 10 Ad esempio: con cadenza settimanale, entro le ore 18 del venerdì antecedente le attività settimanali previste; ogni lunedì, per quanto attiene ai dati aggiornati al venerdì, al sabato ed alla domenica se lavorativi. Block Notes n.2
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Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Liguria
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