A&B Block Notes n. 10

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block notes ISSN 2611-2337

Atti e Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria INSERTO DEL TRIMESTRALE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI GENOVA

ESCE DAL 1949

n° 10 | 2018/2019

IL VIADOTTO SUL POLCEVERA • > Cosa dice davvero il “Decreto Genova” • > In piena emergenza, la lettera al Governo dei • presidenti del CNI e degli Ingegneri genovesi • > Le misure anticorruzione, antimafia e per l’ambiente nei cantieri per la demolizione del Morandi e la ricostruzione • > I Decreti del Commissario su modalità dei lavori, specifiche tecniche e termini per partecipare • alla manifestazione di interesse su demolizione • e ricostruzione del ponte



Atti & Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria

IL VIADOTTO SUL POLCEVERA

> Cosa dice davvero il “Decreto Genova” > In piena emergenza, la lettera al Governo dei presidenti del CNI e degli Ingegneri genovesi > Le misure anticorruzione, antimafia e per l’ambiente nei cantieri per la demolizione del Morandi e la ricostruzione > I Decreti del Commissario su modalità dei lavori, specifiche tecniche e termini per partecipare alla manifestazione di interesse su demolizione e ricostruzione del ponte 1


IL VIADOTTO SUL POLCEVERA

Block Notes n. 10 Dicembre 2018 - Gennaio 2019 Supplemento del periodico A&B – Atti e Bollettino di informazione degli Ordini degli Ingegneri della Liguria, trimestrale dell’Ordine degli Ingegneri di Genova Presidente Maurizio Michelini Direttore Editoriale Felice Lombardo Reg. Tribunale di Genova n. 64 del 25 marzo 1949 – Anno LXX Direttore Responsabile Gianfranco Sansalone Direzione Editoriale Piazza della Vittoria, 11/10 – 16121 Genova www.ordineingegneri.genova.it redazione@ordineingegneri.genova.it Servizi fotograficI: Aba News, Mimmo Giordano, Struttura Commissario Straordinario per la Ricostruzione Redazione Agenzia Aba News - Genova redazione@abanews.it - www.abanews.it Progetto Editoriale Agenzia Aba Comunicazione www.abacomunicazione.it Progetto grafico: Luca Stauder Editore, impaginazione, stampa: Microart srl - Il Geko edizioni www.ilgekoedizioni.com - info@ilgekoedizioni.com

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il “decreto genova” introduzione DOPO LA SCIAGURA DEL 14 AGOSTO, IL PERCORSO VERSO IL NUOVO VIADOTTO

UNO “SPECIALE” CON NORME E ATTI CHE AIUTANO A CAPIRE Se potessimo congelare il tempo e tornare alla prima mattina del 14 agosto dello scorso anno, sfogliando i quotidiani ci ritroveremmo in una “normale” giornata scandita - come nel precedente mese e mezzo - da notizie caratterizzate da rivalità e ritrovata unità dei due alleati del governo nato l’1 giugno grazie all’accordo fra Lega Nord e M5S con premier l’indipendente avvocato Giuseppe Conte e suoi vice Matteo Salvini (Ministro degli Interni) e Luigi Di Maio (Sviluppo economico, Lavoro e politiche sociali). Ovvero temi come proposte di legge su “quota 100”, pensioni e Tav; Europa recalcitrante sulla stabilità economica italiana; asta deserta per la vendita di 600 milioni di Bot e la notizia della missione del ministro Tria in Cina alla ricerca di nuovi investitori; il lancio del piano Alitalia che punta sulla strada ferrata per creare un grande polo del trasporto aereo e su ferro gestito da una nuova società che garantisca la rinascita della compagnia di bandiera ormai a pezzi. Fra le notizie dall’estero, la zona Nord di Giacarta, la capitale indonesiana, continua a sprofondare per i cambiamenti climatici e rischia di essere sommersa dall’Oceano, mentre in Russia si fa più duro il pugno di ferro contro i gay. Mentre continua la tregenda della nave “Aquarius” con 140 migranti bordo che nessuno vuole, respinti da Italia, Spagna e Malta. Saremmo nell’ordinaria amministrazione di quel tempo di mezz’estate, insomma.

Ma alle 11,36 di quella vigilia di ferragosto, a Genova succede qualcosa che terrorizza e confonde, che porta lacrime e smarrimento, che trasferisce la disperazione della città sui media di tutto il mondo. Il viadotto sul Polcevera, il Ponte Morandi, “il ponte di Brooklin“, come

Le inchieste aperte scriveranno una parte della storia: quella delle responsabilità. Ma la storia è fatta anche di comportamenti collettivi, di parole e di silenzi, di solidarietà ed atti di eroismo viene denominato, quel pezzo di autostrada A10 che unisce il ponente ligure, e la Francia, con la città della Lanterna e l’Italia dell’Est e del Centro, si spezza. Cede di schianto. Una parte di impalcato fra due pile crolla nel torrente sottostante trascinando con sé fra le macerie le vite di 43 persone: pendolari, viaggiatori occasionali, gente che va o torna dalle vacanze. È una tragedia, poteva essere un’ecatombe. Il racconto qui si fa cronaca, e la cronaca diventerà storia. Ci sono inchieste aperte, e la loro conclusione influirà non poco per scrivere una parte di questa storia, quella delle

responsabilità. Ma la storia è fatta anche di comportamenti individuali e collettivi, di parole e di silenzi. Come sempre è successo in tutte le tragedie che hanno interessato il nostro Paese ci sono stati momenti di alta professionalità, abnegazione, grande umanità, senso di responsabilità, eroismo da parte di molti; e comportamenti diversi da parte di altri. Come dimenticare i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la protezione civile, i volontari, scesi in campo in pochi minuti a scavare senza sosta tra le macerie salvando vite umane? Come dimenticare i familiari delle vittime, gli sfollati che si sono comportati con una dignità senza fine nonostante l’insopportabile peso nei loro cuori? Il cosiddetto “Decreto Genova” era partito come un provvedimento di pronta applicazione, attraverso Decreto Legge (a cui si ricorre in casi straordinari di necessità e urgenza, adottato dal governo ai sensi degli artt. 72 e 77 della Costituzione avente forza di legge ma di carattere provvisorio), che entra in vigore subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e decade se entro 60 giorni dalla pubblicazione il Parlamento non lo converte in legge. Ma alla fine è stato approvato il 28 settembre, 44 giorni dopo il crollo del viadotto, è stato convertito in legge il 16 novembre ed è stato pubblicato il 19, tre mesi e 5 giorni dopo il crollo, suscitando la reazione di molti. Il Commissario straordinario per la ricostruzione, il sindaco di Genova

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introduzione

zione del viadotto. Fra queste, innanzitutto, appunto il cosiddetto “Decreto Genova” (DL n. 109 del 28 settembre 2018), coordinato con la Legge di conversione n. 130 del 16 novembre, così come pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale

In questo numero il testo completo del cosiddetto “decreto Genova”, le indicazioni tecniche degli Ingegneri al Governo, gli Atti del Commissario relativi ai lavori e altri documenti con le integrazioni e le modifiche in corsivo per una maggiore e più agevole comprensione del testo. Il provvedimento legislativo - 46 articoli

divisi in 5 Capi - è in realtà è denominato «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»: il primo Capo riguarda gli “Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova”, 11 articoli; il secondo, 5 articoli, “La sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti”; il terzo, 12 articoli, ”Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”; il quarto, “Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017”, 20 articoli; il quinto, “Ulteriori interventi emergenziali”, 7 articoli. Nella prima parte, gli interventi per la demolizione e la ricostruzione del ponte sul Polcevera, i poteri del Commissario, la composizione della sua struttura, i compensi, gli inter-

Ph. Aba News

Marco Bucci, spinto da Toti e dalle categorie, ha avuto la nomina il 4 ottobre, dopo che era stato bruciato il nome di Claudio Andrea Gemme, 70 anni, dirigente Fincantieri, che si è spinto a mettere le dimissioni sul tavolo dall’azienda pubblica, a rilasciare interviste anche di carattere personale sulla madre sfollata, sulla propria infanzia passata nella casa in via Porro, giusto sotto il ponte del Polcevera. È stato cancellato in un giorno. Oggi presiede l’Anas. Tutto questo per dire che le vicende legate al viadotto Polvera non sono semplici, e probabilmente riserveranno sorprese su molti fronti, forse ancora per molto tempo. Detto ciò, bisogna riconoscere che la presa di posizione e la consulenza tecnica offerta gratuitamente dagli ingegneri (V. pagine seguenti) non sono state del tutto vane. In questo Block Notes pubblichiamo alcune specifiche tecniche, fra le tante che aiutano a comprendere alcuni delicati passaggi che stanno alla base dell’attività di ricostru-

UNO “SPECIALE” CON NORME E ATTI CHE AIUTANO A CAPIRE

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Ph. Mimmo Giordano

introduzione

UNO “SPECIALE” CON NORME E ATTI CHE AIUTANO A CAPIRE

venti per gli sfollati e i danneggiati dal crollo, il patrimonio abitativo, la messa in sicurezza della rete viaria, le modalità di affidamento dei lavori e tutte le procedure da seguire durante il mandato, che va da un minimo di uno a un massimo di tre anni per realizzare l’opera. Fra gli altri documenti pubblicati, la lettera inviata, dopo il tragico crollo, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli e firmata dal Presidente del Cni ing. Armando Zambrano e dal presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova, ing. Maurizio Michelini. Un atto spontaneo con il quale, a nome degli ingegneri italiani, sono state date diverse indicazioni tecniche, basate sull’esperienza professionale, per

affrontare l’emergenza ma anche le azioni da intraprendere, dal punto di vista legislativo, per le misure di più largo respiro. Fra queste il suggerimento di verificare la possibilità di non demolire Ponte Morandi ma, se le condizioni della struttura lo avessero permesso, di ricostruire il solo pezzo caduto. Nelle prossime pagine si trova anche il testo integrale del Protocollo di collaborazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera Anac-Commissariato, firmato da Marco Bucci e dal presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone per lo svolgimento, in tempi ridotti, dei controlli antimafia, con una procedura straordinaria per consentire, con la collaborazione della Prefettura, di rispettare i tempi di demolizione e

ricostruzione. E, ancora, la riproduzione delle pagine della Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2018, che riporta i decreti del Commissario Bucci che riguardano le procedure che hanno portato all’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto: dalle modalità di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi, alle “specifiche tecniche propedeutiche all’avvio della consultazione di mercato finalizzata all’instaurazione di una procedura negoziata senza avviso di bando”, sempre per demolizione e ricostruzione del ponte. Fino “all’individuazione del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato” per quanto prima.

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Ph. Aba News

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documenti-2 LA RELAZIONE DEGLI INGEGNERI AL PREMIER CONTE E AL MINISTRO TONINELLI

Dal CNI la prima reazione per indurre il governo a “ragionare” sulle norme La solidarietà alle famiglie coinvolte nel disastro; una riflessione che «attraverso il contributo di competenze interdisciplinari risolva questioni tecniche e tecnologiche, nonché urbanistiche e ambientali» per non buttarsi senza la necessaria preparazione in opere pur necessarie e urgenti; la necessità, come primo provvedimento, di esaminare lo stato della parte rimasta in piedi del ponte collassato, per verificare se sia possibile ripristinare solo la parte caduta con grande risparmio di tempo e di soldi; in alternativa cercare di capire se eventuali tracciati alternativi non costituiscano una base di “ricucitura” del territorio. E ancora prestare la massima attenzione alle scelte progettuali e materiche, che hanno una ripercussione diretta sugli abitanti, come tutte le azioni di forte impatto urbanistico. Senza dimenticare gli aspetti ambientali ed estetici. A quaranta giorni dal collasso del ponte Morandi, con i media liguri e italiani che ancora aprono sugli sfollati, sulle macerie, sull’inchiesta giudiziaria, sul misterioso decreto Genova che non arriva, il 25 settembre gli Ingegneri italiani - a dispetto di quanto

L’ing. Armando Zambrano

Una lettera al governo firmata dal presidente nazionale e da quello dell’Ordine provinciale genovese degli Ingegneri fissa i punti principali per un intervento legislativo impostato su sostanza e sicurezza, e offre collaborazione tecnica ancora oggi si legge sul tam tam rilanciato su qualche social - della vicenda genovese investono direttamente il governo con tre pagine fitte e senza fronzoli indirizzate al presidente el Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Un contributo tecnico, firmato dal presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri Armando Zambrano e dal presidente degli ingegneri genovesi Maurizio Michelini. Che si conclude con una auto-candidatura: quella di supportare il «nominando Commissario» nell’ambito di quel rapporto strutturato di vera sussidiarietà che parte dalla legge costitutiva dell’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, e che stabilisce che possono rilasciare consulenze su richiesta della Pubblica Amministrazione quando di mezzo ci sia il supremo interesse dei cittadini. Un refrain che agli ingegneri sta particolarmente a cuore e i genovesi e i liguri (anche attraverso il loro periodico A&B) non si stancano di ripetere

assieme alla Rete delle professioni tecniche, che a livello nazionale è rappresentata dallo stesso Zambrano. Ma ecco di seguito la lettera, riportata integralmente.

*** «Ill.mo Sig. Presidente, Ill.mo Sig. Ministro, l'emanando Decreto per Genova costituisce senza dubbio il passo essenziale per la risoluzione dei problemi creati dal crollo del viadotto Polcevera (“Ponte Morandi”) avvenuto lo scorso 14 agosto. È soprattutto alla imminente nomina di un Commissario con poteri decisionali adeguati alle forti implicazioni economiche e sociali derivanti dalle scelte strategiche del post emergenza, che tutti guardano con fortissima attenzione. Questo Consiglio Nazionale è tanto vicino alla tragedia umana delle famiglie coinvolte nel disastro, alla città di Genova nella sua realtà di uomini e donne, ai fattori sociali, economici e del lavoro, quanto lon-

L’ing. Maurizio Michelini

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DAL CNI LA PRIMA REAZIONE PER INDURRE IL GOVERNO A “RAGIONARE” SULLE NORME

documenti-2 tano dalle polemiche politiche e dalle discussioni "tecniche" che si avvitano intorno a scenari, di diagnosi o di terapia, spesso improbabili e talvolta superficiali ed affrettati. Le opere necessarie ed urgenti richiedono, al contrario, una riflessione rapida ma molto ampia che, attraverso il contributo di competenze interdisciplinari, risolva questioni tecniche e tecnologiche, nonché urbanistiche ed ambientali; ma anche questioni legate agli aspetti viabilistici e strutturali, problematiche amministrative, qualità estetica, sicurezza, durabilità, attenzione al ciclo di vita, economia, tempi. Si parla spesso, nei media, del fattore tempo ponendo l'accento sul traguardo dei 12 mesi per la ricostruzione, come se la realizzazione delle opere di ripristino della viabilità fosse il solo problema sul campo; in realtà il Commissario dovrà affrontare una pluralità di problemi la cui soluzione, tradotta nella decisione finale, non potrà che avvenire nel confronto tra più ipotesi, nel rapporto tra costi e benefici di ogni scenario, procedendo in questi confronti con la tecnica dell'analisi del valore ma anche con le implicazioni sociali. Questo può e deve avvenire presto e bene, nei tempi che l'economia confacente a Genova richiede, con ingegno, competenza e ottimizzazione dei processi decisionali e di analisi. Riteniamo quindi che il processo debba precedere il progetto invertendo immediatamente la tendenza che, invece, si sta affermando, magari sulla scorta di offerte, generose ed a volte autorevoli, di proposte ed idee che vanno necessariamente ricondotte a quello che appunto sono: contributi utili da mettere a confronto con le varie soluzioni possibili. L’insediamento del Commissario

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apre definitivamente il momento della concretezza e dell'azione. Per questo, ed allo scopo di contribuire alla necessaria definizione del miglior processo possibile, esprimiamo alcuni sintetici concetti operativi.

Il Ponte attuale La prima riflessione, da tecnici, al netto degli elementi di emotività legati alla tragedia occorsa, dovrebbe riguardare l'analisi dello stato attuale del viadotto, prendendo atto che, tra le diverse ipotesi, c'è anche la possibilità di un riutilizzo e valorizzazione, con le adeguate garanzie di sicurezza. A questa opzione, infatti, sono legate risposte con impatto fondamentale sui tempi e sui costi. A parte la inevitabile eliminazione dei tratti pericolanti o interessanti costruzioni sottostanti, sarà fondamentale analizzare le porzioni residue e verificarne la utilizzabilità, nella logica di valutare tecnicamente tutti gli scenari possibili. La delicatezza e l'importanza di questa decisione non sfugge a nessuno per la rilevanza di tante implicazioni tra cui evidenziamo il vantaggio di minori tempi e oneri (non solo economici). Ma anche la possibilità di non dover procedere alla totale demolizione delle costruzioni esistenti, con riduzione dei conseguenti problemi umani, sociali ed economici. Inoltre, ciò consentirebbe di conservare in parte gli aspetti culturali e storici connessi all'opera di Riccardo Morandi.

Il tracciato È necessario uno studio che valuti tutte le eventuali possibilità di tracciati alternativi, anche eventualmente in parti esistenti, utili a rendere concreti, in tempi rapidi, i collegamenti interrotti consentendo una ricucitura del territorio e la ripresa, anche parziale, delle attività.

Questa valutazione assume davvero un ruolo centrale anche nella definizione degli scenari temporali che, a loro volta, possono indirizzare l'azione verso una ben precisa direzione.

L'attraversamento del torrente Polcevera Le scelte progettuali e tipologiche dell'attraversamento, prima ancora di quelle materiche, dovranno confrontare l'idea di ricostruire un ponte sul percorso in parte preesistente, con quella di procedere, invece, alla costruzione di un viadotto ex novo. Si entra così nel vivo della progettazione che, prima di tutto, dovrà essere analisi delle soluzioni possibili. È evidente il diverso impatto che le diverse ipotesi hanno sull'area sottostante, come evidente è il diverso risultato sui tempi di ricostruzione e sui costi. Le scelte materiche sono una diretta conseguenza di questa scelta preliminare e di fondo e dovranno essere fatte senza fondamentalismi e senza immaginare scenari di materiali millenari. L'attenzione al ciclo di vita dovrà essere una delle componenti della scelta finale, consapevoli che nell'invecchiamento di una struttura non ci sono solo componenti legate alla natura del materiale ed all'azione dell'ambiente, ma anche le modifiche dell'uso, delle azioni e delle conseguenti sollecitazioni. Ma anche la progettazione dovrà essere adeguata alle modifiche radicali della circolazione stradale in funzione di innovative scelte tecnologiche degli automezzi. In un ponte architettura e struttura, sicurezza utenti, funzionalità, si fondono molto di più che in altre costruzioni e la questione strutturale porta in evidenza più che in altri casi gli aspetti della durabilità e della robustezza, ovvero della ridondanza strutturale.

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documenti-2 Questioni, queste ultime, non così note ed evidenti all'epoca della costruzione di Morandi, ma oggi ben supportate da esperienze di progettazione, di costruzione e dalla ricerca scientifica. Lo studio della sezione trasversale dell'impalcato, tanto nel caso del ponte che in quello del viadotto, assumerà una assoluta rilevanza, atteso che la stabilità trasversale, come quella longitudinale, la valutazione degli aspetti dinamici insieme a quelli statici, non potranno avere le semplificazioni di disegni evocativi ma solo le consapevolezze di una progettazione strutturale di altissimo profilo. In funzione delle scelte sul percorso e degli obbiettivi di tempi e costi, andrà definita la più opportuna soluzione progettuale sia in ordine ai materiali da impiegarsi che per la caratteristiche degli impalcati, soprattutto in tema di distanze tra gli appoggi. L'esperienza di progettisti di ponti sarà fondamentale e decisiva in questa fase meta progettuale; tanto più quanto più essi saranno portatori di una cultura vasta non pregiudizialmente legata a questa o quella tecnica costruttiva. Per questo saranno fondamentali procedure pubbliche obbiettive di ricerca e scelta degli affidatari.

Gli aspetti urbanistici, ambientali, estetici La questione degli edifici residenziali, la loro conservazione ovvero la loro totale o parziale demolizione, la presenza della ferrovia e di insediamenti produttivi, aprono scenari diversi orientati, in funzione del processo di ricostruzione, ad una diversa progettazione e riqualificazione, anche di funzioni, dell'intera area. La complessità del problema si estende alla assoluta necessità di declinare ogni scelta attivando anche la partecipazione dei cittadini

DAL CNI LA PRIMA REAZIONE PER INDURRE IL GOVERNO A “RAGIONARE” SULLE NORME direttamente interessati da queste scelte. Anche qui il controllo del processo da parte del Commissario acquisterà un ruolo decisivo, ma il viadotto crollato è a Genova, ed è Genova, nelle sue massime cariche istituzionali, politiche e tecnico professionali, che deve essere coinvolta in una scelta determinante per le esi-

La questione degli edifici residenziali, la loro conservazione o la loro totale o parziale demolizione, la presenza della ferrovia e di insediamenti produttivi, aprono scenari diversi orientati, in funzione del processo di ricostruzione, ad una diversa progettazione e riqualificazione genze economiche e sociali del presente e del futuro. La nomina del Commissario e, soprattutto, della struttura di supporto commissariale, sono quindi fondamentali come decisive sono le competenze, la terzietà, l'assenza di ogni conflitto di interessi, anche solo ideologico. I temi etici e di responsabilità, così cari agli Ordini professionali, devono essere elemento portante delle scelte delle persone e delle procedure. A nostro giudizio l'organizzazione della struttura commissariale, pur nella necessaria snellezza e compattezza, non potrà fare a meno di quanto sopra, come non potrà fare a meno di una caratterizzazione ed

una logistica che la pongano vicina, anche nei sentimenti e nel coinvolgimento, ai luoghi ed alle istituzioni locali. È̀ evidente infatti che il disegno del processo, le analisi, i confronti e tutto ciò che sta dietro ogni scelta, e che abbiamo sinteticamente descritto negli aspetti centrali, pur se non esaustivi della complessità, non potrà essere gestito da altri. Coordinamento, multidisciplinarietà, interdisciplinarietà, sono gli ingredienti necessari, proprio perché contenere i tempi richiederà di dover procedere su più fronti, parallelamente, senza rinunciare a studiare, elaborare, confrontare. L'urgenza con cui Genova, e l'Italia dovranno riavere una viabilità oggi interrotta, rappresenta una priorità assoluta per il Governo, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per il Paese. Essa non deve ricorrere a scorciatoie destinate, lungo il percorso, ad imbattersi in ostacoli burocratici, legali, ambientali, ma solo attuare un processo attento, mirato, controllato e trasparente. Fuori da questo scenario, ogni idea, ogni proposta, corre il rischio di una accettazione acritica basata più sul giudizio su "chi" propone che non sul merito di "cosa" viene proposto. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, d'intesa con l'Ordine degli Ingegneri di Genova, ma anche con le altre professioni tecniche, in questo quadro che parla il linguaggio della serietà, della competenza e, soprattutto, della responsabilità, siamo a disposizione del Governo per un rapporto strutturato che possa dare concretezza all'attuazione di una vera sussidiarietà e quindi si candidano a supportare l'attività del nominando Commissario. In attesa di un gradito riscontro, porgiamo distinti saluti». 25 Settembre 2018

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IL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

anticorruzione

L’ACCORDO TRA BUCCI E CANTONE AAA ANTICORRUZIONE, ANTIMAFIA, AMBIENTE - Tre fra i protocolli più significativi firmati dal Commissario straordinario Marco Bucci per affrontare altrettante importanti delicate tematiche legate alla gestione delle attività relative alla demolizione e alla ricostruzione del viadotto sul Polcevera, secondo quanto stabilito dalla legge, riguardano queste 3 “A”. E in questo Block Notes li pubblichiamo tutti integralmente per la loro importanza. Il primo, siglato il 7 dicembre 2018 da Bucci dopo incontri preparatori con il presidente dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, Raffaele Cantone (si trova, come gli altri, sul sito del Commissario, nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti”: http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/contenuto/altri-contenuti) è relativo appunto alle attività di collaborazione e vigilanza per prevenire fenomeni corruttivi (il testo, scaricabile in pdf, è qui: http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/sites/default/files/uplo ad/Prot.Vig.Viadotto.Polcevera.07.12.2018.pdf) si trova a partire da questa stessa pagina. A seguire, pubblichiamo il Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, firmato il 17 gennaio 2019 - anche in questo caso dopo incontri ed approfondimenti, sempre dal Commissario con il Prefetto di Genova Fiamma Spena (è scaricabile in Pdf da questo link: http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/sites/def a u l t / fi l e s / u p l o a d / P r o t o c o l l o % 2 0 C o m m i s s a r i o % 2 0 -

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO POLCEVERA PREMESSO CHE ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è stato nominato un Commissario Straordinario per la ricostruzione al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16

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%20Prefettura%20%28firmato%29.pdf). Uno dei problemi di maggior rilevanza nell’attività edilizia - la Liguria è fra le regioni del Nord una delle più penetrate soprattutto dalla ‘ndrangheta - è il rischio di infiltrazione mafiosa, collegato a condizionamenti economico-politici e speculativi più che evidenti. L’articolo 1, comma 5 del decreto legge 28/09/2018, n. 109 convertito dalla legge 16/11/2018, n. 130, precisa che “Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme”. E sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 27 novembre 2018 viene pubblicato il Decreto del ministero dell’Interno 20 novembre 2018 su “Disposizioni urgenti per la città di Genova. Misure amministrative di semplificazione in materia antimafia” (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/27/18A 07563/SG). Infine, pubblichiamo anche il protocollo Ambiente, Sicurezza, Salute: è stato firmato il 10 gennaio 2019 da Commissario per la ricostruzione, Commissario per l'emergenza, Regione Liguria, ARPAL - Agenzia Regionale per l'Ambiente e Asl 3 Genovese. Il testo, scaricabile in Pdf, è qui: http://www.commissario.ricostruzione.genova.it/sites/default/files/upload/P ROTOCOLLO%20ARPAL%20ASL%20_18.1.2019.pdf

novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità; ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16

Il testo integrale del protocollo di collaborazione siglato dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera per impedire infiltrazioni della criminalità

novembre 2018, n. 130, per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario Straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS S.p.A., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico; ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario può nominare, con proprio provvedimento,

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anticorruzione

Il commissario Marco Bucci

fino a due sub-commissari; ai sensi dell’articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, con decreto del Ministro dell’interno sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme;

IL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento e da società o da soggetti da quest’ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all’evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio; ai sensi dell’articolo 1, comma 8ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, introdotto dalla legge di conversione, agli atti del Commissario Straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, conv. con legge 16 novembre 2018, n. 130, il Commissario Straordinario si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; CONSIDERATO CHE con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018, sentito il Presidente della

Il presidente Anac Raffaele Cantone

Regione Liguria, è stato nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera il dott. Marco Bucci, Sindaco di Genova; con decreto n. 3 del 13 novembre 2018, il Commissario Straordinario ha stabilito che le modalità di affidamento delle attività per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori e il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture debbano avvenire ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi; con decreto n. 4 del 15 novembre 2018, il Commissario Straordinario ha provveduto alla nomina dei componenti della struttura di supporto; ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 20 novembre 2018

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anticorruzione sono state individuate le speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia e, tra queste, la previsione di stipulare appositi protocolli d’intesa; è interesse del Commissario Straordinario attuare una specifica collaborazione con ANAC preordinata alla risoluzione di tutte le questioni inerenti a tematiche di anticorruzione, TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella persona del suo Presidente e il Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera sottoscrivono il presente PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo. Articolo 2 (Finalità) 1. Il Protocollo disciplina lo svolgimento dell’attività di collaborazione e di vigilanza preventiva che è finalizzata ad individuare le condizioni idonee a prevenire fenomeni corruttivi, secondo modalità e termini tali da garantire la correttezza e la tempestiva attivazione delle procedure connesse alla ricostruzione del viadotto Polcevera. Articolo 3 (Oggetto) 1. La vigilanza collaborativa riguarda le procedure contrattuali di lavori, servizi e forniture finalizzate agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché di progettazione e ricostruzione dell’infrastruttura e, in generale, di ripristino del connesso sistema viario, compresa ogni atti-

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IL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Commissario passa all’Autorità tempestivamente, o in via preventiva, tutte le informazioni che devono essere sottoposte a verifica su nomine, capitolati, gare, affidamenti, varianti e altre procedure relative alla sua attività vità propedeutica e connessa. 2. Il Commissario Straordinario predispone e notizia tempestivamente l’Autorità del piano degli interventi, eventualmente aggiornandolo nel corso del tempo, anche al fine di coordinare il cronoprogramma delle procedure di affidamento con le corrispondenti verifiche richieste. Articolo 4 (Atti sottoposti a verifica preventiva) 1. Formano oggetto di verifica i seguenti documenti che il Commissario Straordinario si impegna a trasmettere all’Autorità prima della loro formale adozione: a. provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento; b. atti della procedura di affidamento: 1) determina a contrarre; 2) avviso di manifestazione di interesse, bando o lettera di invito; 3) disciplinare di gara; 4) capitolato; 5) schema di contratto/convenzione; 6) provvedimento di nomina del direttore dei lavori/dell’esecuzione; 7) provvedimento di nomina di organi consultivi;

8) dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del personale intervenuto; 9) elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura e di quelli indicati come subappaltatori ed ausiliari; 10) relazioni degli organi consultivi e verbale conclusivo; 11) provvedimento di affidamento; c. accordi/convenzioni con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico; d. atti della fase di esecuzione contrattuale: 1) perizie di variante; 2) proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela. 2. L’Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria e/o utile ai fini del corretto svolgimento dell’attività collaborativa. Articolo 5 (Procedimento di vigilanza collaborativa) 1. L’Autorità verifica, in via preventiva, l’attività relativa all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la ricostruzione pubblica del viadotto Polcevera, anche con riguardo al corretto adempimento dell’apposito protocollo d’intesa che il Commissario Straordinario si impegna a promuovere con il Prefetto competente. 2.Il procedimento di verifica preventiva si svolge in contraddittorio con il Commissario Straordinario, articolandosi secondo le seguenti modalità: a. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi ad ANAC, nell’ordine temporale che scandisce le distinte fasi di affidamento ed esecuzione, preventivamente alla loro formale adozione da parte del Commissario Straordinario; b. l’Autorità esprime un parere sull’atto ricevuto in bozza, anche

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anticorruzione formulando eventuali osservazioni, e, qualora individui irregolarità, elabora un rilievo motivato e lo trasmette al Commissario Straordinario, il quale: 1) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità che provvede a trasmettere nuovamente all’Autorità; 2) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, assume gli atti di sua competenza. 3.Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma della ricostruzione del viadotto Polcevera, gli atti della fase di affidamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a., b. e c. del presente Protocollo, si intendono in ogni caso positivamente verificati qualora l’Autorità non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di due giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli atti della fase esecutiva di cui alla successiva lettera d., il termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di sette giorni lavorativi dalla loro ricezione. 4. I termini di cui al comma che precede sono interrotti se ANAC richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione. Articolo 6 (Interventi non soggetti a verifica preventiva) 1. Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità gli atti elencati all’articolo 4 quando riferiti a: a. affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture di valore inferiore ad euro quarantamila; b. procedure negoziate di servizi o forniture la cui base d’asta è inferiore ad euro centomila;

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c. procedure negoziate di lavori la cui base d’asta è inferiore ad euro duecentomila; d. perizie di variante di valore inferiore al dieci per cento dell’importo originario del contratto e comunque non superiore ad euro centomila; e. contratti di sponsorizzazione di lavori servizi, o forniture di qualsiasi importo. 2. Il Commissario Straordinario si impegna a comunicare ad ANAC, con apposito report, le procedure di cui al comma 1 concluse nel mese precedente indicando, schematicamente, l’oggetto dell’appalto, i dati identificativi dell’appaltatore e l’importo contrattuale ovvero in variante. 3. L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere gli atti degli interventi esclusi dalle verifiche preventive per effettuare, a posteriori, controlli a campione. Articolo 7 (Patto di integrità) 1. Il Commissario Straordinario si impegna ad inserire nella documentazione di affidamento e contrattuale relativa a ciascun appalto: a. il riferimento al presente Protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione

L’Autorità si impegna a fornire una risposta, diretta o indiretta, entro 2 e 7 giorni, per non ritardare i lavori. La possibilità per il Commissario di contestare i pareri e il suo obbligo di report. Che cosa non viene verificato.

dagli operatori economici individuati per gli affidamenti previsti; b. le seguenti clausole: 1) Clausola n. 1: «L’appaltatore ovvero l’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale»; 2) Clausola n. 2: «Il Commissario Straordinario ovvero l’appaltatore in caso di stipula di subcontratto si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile». 2. Resta ferma la facoltà del Commissario Straordinario di introdurre le suddette clausole anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affida-

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anticorruzione mento di contratti pubblici. Articolo 8 (Ulteriori forme di collaborazione) 1. La struttura commissariale, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di indici di elevato rischio corruttivo può promuovere la verifica preventiva di ogni altro atto delle fasi della procedura o dell’esecuzione dei lavori, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità. 2. Il Commissario Straordinario comunica all’Autorità l’insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici, già oggetto di vigilanza, e quali azioni di tutela intenda adottare anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve. Articolo 9 (Flussi documentali) 1. Per le finalità di cui al presente Protocollo, il Commissario Straordinario ed il Presidente dell’Autorità indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla condivisione dei documenti. 2. Il flusso documentale avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionale che saranno comunicate da ciascuna parte di questo Protocollo. Articolo 10 (Durata) 1. Il presente Protocollo ha durata fino al 3 ottobre 2019 ed è rinnovabile. 2. Il Consiglio dell’Autorità può disporre la risoluzione del Protocollo: a. qualora il Commissario Straordinario si renda inadempiente ri-

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spetto agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di cui all’articolo 4; b. quando, decorsi almeno tre mesi dalla sua formale sottoscrizione, il Commissario Straordinario non abbia richiesto alcun intervento; c. per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità. Articolo 11 (Modifiche) 1. Il Presidente dell’Autorità si riserva la facoltà di rideterminare, sentito il Commissario Straordinario, i vincoli temporali fissati all’articolo 5, comma 3, e le soglie di importo di cui all’articolo 6, comma 1, qualora la programmazione degli interventi correlati alla ricostruzione del viadotto Polcevera ne consigli la revisione in funzione dell’efficacia e dell’efficienza. 2. Eventuali modifiche dell’Accordo, anche in funzione di quanto indicato nel precedente comma, comportano l’approvazione di un addendum da sottoscriversi tra le parti.

laborativa, ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Commissario Straordinario. 2. Il Commissario Straordinario si impegna a concedere l’accesso ai suddetti documenti nonché ad adottare i dovuti accorgimenti per renderli parzialmente ostensibili nel caso contengano informazioni espressamente riservate. Articolo 13 (Prerogative del Commissario Straordinario) 1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria e gestionale che rimane prerogativa esclusiva del Commissario Straordinario, né in alcun modo ne possono limitare le responsabilità. 2.Restano fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.

Articolo 12 (Richieste di accesso agli atti) 1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le consultazioni rese dall’Autorità nell’espletamento della vigilanza colRoma/Genova, 7 dicembre 2018 Firmato Il Presidente dell’Autorità Raffaele Cantone Il Commissario Straordinario Marco Bucci

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antimafia

IL PROTOCOLLO ANTIMAFIA CON LA PREFETTURA

IL PROTOCOLLO ANTIMAFIA CON LA PREFETTURA

Il Commissario Marco Bucci e il Prefetto di Genova Fiamma Spena alla firma

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA PREFETTURA– U.T.G. DI GENOVA E COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE La Prefettura – U.T.G. di Genova, nella persona del Prefetto Fiamma Spena e il Commissario straordinario per la ricostruzione, nella persona del Sindaco di Genova Marco Bucci.

Opera); che il Sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato nominato – con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, convertito dalla legge 16 novembre 2018 n. 130 – Commissario straordinario per la ricostruzione della predetta infrastruttura;

PREMESSO che, in seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, sono in corso di realizzazione le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario (di seguito

VISTI - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie); - il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss. mm. ii.; - le “Prime linee guida antimafia” di cui all’art. 30, c. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito

con legge 229 del 15 dicembre 2016, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 1° dicembre 2016; - le “Seconde linee guida antimafia”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144; - le “Terze linee guida” antimafia di cui all’art. 30 c. 3 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016, approvate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il 21 marzo 2018; - l’art. 7 del “Protocollo di collaborazione per la ricostruzione del viadotto Polcevera” sottoscritto tra l’ANAC ed il Commissario straordinario, il 5 dicembre 2018; TENUTO CONTO che il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e ss.mm.ii. (Codice antimafia) nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; che con decreto del Ministro dell’Interno del 20 novembre 2018 sono state individuate speciali misure ammini-

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IL PROTOCOLLO ANTIMAFIA CON LA PREFETTURA

antimafia strative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme, volte ad armonizzare le esigenze di approfondimento del monitoraggio antimafia con quelle di celerità delle iniziative occorrenti per la realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel territorio ligure; che il Prefetto di Genova, ai sensi del sopracitato decreto ministeriale, in deroga agli articoli 87, c. 2, e 90, c. 2, del Codice antimafia, provvede, con competenza funzionale ed esclusiva, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione antimafia di cui agli articoli 84 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 159/2011, con le modalità e nei termini di cui agli articoli 3 e 4 del sopracitato decreto ministeriale; che al medesimo Prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal Ministro dell’interno ai sensi del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché quelli di cui all’articolo 93 del Codice antimafia; che l’art. 5 del sopracitato decreto ministeriale stabilisce che ferme restando le competenze di monitoraggio e di analisi del contesto che fanno capo alla Prefettura di Genova con il supporto operativo e di intelligence delle Forze di Polizia e del Gruppo Interforze presso la stessa, per accelerare i controlli senza pregiudicarne l’incisività, la Direzione Investigativa Antimafia punto di snodo degli accertamenti antimafia - fornisce al Prefetto, entro il termine di dieci giorni dall’avvio dell’istruttoria, le risultanze dei propri atti relativamente ad ogni istruttoria volta al rilascio della documentazione antimafia con riferimento alle imprese che intervengono a vario titolo nell’atti-

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vità di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta nonché nella progettazione, affidamento e ricostruzione dell’infrastruttura nonché ripristino del connesso sistema viario, incluso l’esito delle interrogazioni alle banca dati SIRAC ed al sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI); che l’art. 91 c. 6 del Codice antimafia contempla la possibilità del prefetto di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche dall’accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) che prevede il controllo dei flussi finanziari, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, attraverso procedure di monitoraggio finanziario; che per le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto o del subcontratto. Tali attività, in base al disposto dell’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 sono: - trasporto di materiali a discarica per conto terzi - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume - noli a freddo di macchinari - fornitura di ferro lavorato - noli a caldo

- autotrasporti per conto di terzi - guardiania dei cantieri; che il decreto del Ministro dell’Interno del 20 novembre 2018 prevede che per gli operatori economici che risultino iscritti in uno dei predetti elenchi tenuti dalle PrefettureUffici territoriali del Governo, ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list), oppure nell’ “Anagrafe antimafia degli esecutori”, di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, l’iscrizione tenga luogo delle verifiche antimafia; che il Ministero dell’Interno, con nota prot. 2363 del 14 gennaio 2019 ha espresso il proprio nulla osta alla stipula del presente Protocollo di intesa (di seguito «Protocollo»); TENUTO CONTO ALTRESÌ che con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Prefetto di Genova e il Commissario straordinario regolano i rispettivi e reciproci impegni – al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di ogni iniziativa illecita in relazione alle imprese soggette a controllo antimafia con l’intento, altresì, di garantire l’identificazione di chiunque acceda al cantiere e ai sub-cantieri dell’Opera, secondo le modalità di cui agli articoli che seguono – e vincolano tutti gli operatori economici impegnati nell’Opera; che con la sottoscrizione dell’atto di adesione gli operatori economici che intervengono nell’Opera si impegnano nei confronti del Prefetto e del Commissario straordinario al rispetto dei dettami del presente Protocollo; che per rendere possibile il monitoraggio dell’Opera è necessario realizzare un flusso di informazioni che

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antimafia alimenti una Banca dati degli esecutori costituita ad hoc e consenta il monitoraggio: a) nella fase di esecuzione dei lavori, degli operatori economici impegnati nell’Opera, compresi i parasubordinati e i titolari delle «Partite IVA senza dipendenti» e dei soggetti che comunque operano nelle aree di cantiere; b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere; c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati; d) dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, con la specifica, per ciascuna unità, della qualifica professionale; e) dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita. che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo. Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo devono intendersi: a) Protocollo: il presente protocollo di legalità; b) Prefettura: la Prefettura di Genova; c) Commissario straordinario: il Sindaco di Genova, nominato Commissario straordinario per la ricostruzione dell’Opera; d) Codice antimafia: il «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136», adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.; e) Opera: realizzazione della demo-

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lizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché la progettazione, affidamento e ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018; f) Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.): la «Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia» di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia. g) Banca Dati degli esecutori: la piattaforma informatica del presente protocollo e di cui al successivo art. 5; h) Operatori economici impegnati nell’opera: tutti i soggetti che intervengono, a qualunque titolo, anche con rapporti diversi da quelli di appalto e subappalto, nel ciclo di progettazione e realizzazione dell’opera. Art. 2 Verifiche antimafia Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia, di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, è esteso a tutti gli operatori economici impegnati nell’Opera e si espleta mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’Interno del 20 novembre 2018. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e/o subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all’approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 50.000 (cinquantamila) complessivi a trimestre per operatore economico.

L’obbligo di richiesta d’informazioni antimafia non sussiste nell’ipotesi in cui si ricorra a soggetti che risultino iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle Prefettura – UTG, ai sensi dell’art. 1, comma 52 modificato dall’art. 29 del citato decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114 (white list) e ss.mm.ii., oppure nell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30, comma 6, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229. In tal caso dovrà essere: - comunicata alla Prefettura l’avvenuta stipula del contratto; - alimentata la banca dati degli esecutori di cui al successivo art.5. Qualora a carico degli operatori economici impegnati nell’Opera risultassero tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non si potrà procedere alla stipula di contratti o all’autorizzazione di subcontratti. Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. In tali casi i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, del commissario straordinario o dell’affidatario o del subcontraente mediante attivazione della suddetta clausola. Resta fermo il disposto di cui all’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114/2014. In detti casi il Commissario straordinario comunica senza ritardo alla Prefettura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della impresa cui l’informazione antimafia interdittiva si riferisce.

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antimafia L’inosservanza dei divieti di stipula e degli obblighi di risoluzione previsti nel paragrafo che precede, è causa di risoluzione del contratto. Presso la Prefettura sarà istituita, successivamente alla stipula del protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia» parteciperanno oltre ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo – personalmente o attraverso loro delegati – tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell’intervento. Art. 3 Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia In occasione di ciascuna delle procedure per l’affidamento della realizzazione dell’Opera, il Commissario straordinario si impegna: 1. ad inserire, nella documentazione contrattuale, il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per adesione dagli operatori economici impegnati nell’Opera; 2. a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione, anche in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori; 3. ad inserire nei contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l’inserimento in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi del-

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l’art. 1456 c.c.: 3.1. Clausola n. 1. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’assegnazione sia in quella dell’esecuzione». Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l’A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il Commissario straordinario. 3.2. Clausola n. 2. «La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale firmato dal Prefetto e dal Commissario straordinario in data 17 gennaio 2019 e sottoscritto per adesione in data 17 gennaio 2019 e sottoscritto per adesione in data …… ………………….. e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto». Il Commissario straordinario si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione dell’Opera l’obbligo per tutti gli operatori economici impegnati nell’Opera di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto del presente Protocollo. Tutti gli operatori economici impegnati nell’Opera si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura crimi-

nale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Commissario straordinario ai fini della revoca degli affidamenti. Inoltre, il Commissario straordinario, o il soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato, verifica l’inserimento della clausola che prevede l’alimentazione regolare della sezione “Anagrafe degli Esecutori” della Banca Dati, in tutti i contratti e subcontratti, così come previsto al successivo art. 5. Art. 4 Conferimento dati Ai fini del Protocollo, gli operatori economici impegnati nell’Opera garantiscono il flusso informativo dei dati verso gli organi deputati ai controlli antimafia e verso il Commissario straordinario. Il Commissario straordinario s’impegna a far inserire nei contratti e nei subcontratti apposita clausola con la quale ciascun contraente assume l’obbligo di inserire, nella Banca Dati di cui all’art. 5, tutti i dati previsti dalla piattaforma web di monitoraggio. Nella medesima clausola i vari contraenti accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 8. L’obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui ai successivi articoli. Art. 5 Costituzione Banca Dati degli esecutori Il Commissario straordinario, o il soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato, è il responsabile della gestione della banca dati e ne definisce le modalità di implementazione e di aggiornamento. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Pro-

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antimafia tocollo, il Commissario straordinario, o il soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato, si impegna a far implementare ed aggiornare regolarmente la banca dati da parte di ciascun operatore economico impegnato nell’opera. Tale Banca dati contiene anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Il flusso informativo dovrà alimentare le due diverse sezioni che compongono la predetta Banca Dati, ed in particolare i dati specificati nel successivo art. 10, che sono interfacciate in un sistema costituito da: a) «Anagrafe delle imprese». Comprende tutti gli operatori economici impegnati nell’Opera, qualunque sia l’importo, il valore o il prezzo dei contratti, dei subappalti o dei subcontratti. Costituisce un data-base che contiene i dati identificativi dell’operatore economico, della tipologia, dell’importo e della durata del contratto. È consultabile dalla Prefettura, dalla DIA e dalle altre Forze dell’Ordine e dal Commissario straordinario. b) «Settimanale di cantiere o subcantiere». Registra tutte le tipologie di lavorazioni del cantiere programmate per ciascuna settimana. Costituisce un data-base popolato con le presenze di uomini e mezzi presenti a qualsiasi titolo nelle aree di cantiere o subcantieri, collegati agli operatori economici ed al contratto cui fanno capo. È consultabile dalla Prefettura, dalla DIA e dalle altre Forze dell’Ordine e dal Commissario straordinario. Tale infrastruttura informatica è allocata presso PerGenova scpa, con sede legale a Genova in via Renata Bianchi n. 40 Genova, C.F. 02574770992, o eventuale sog-

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getto espressamente delegato alla gestione e implementazione dell’ «Anagrafe delle imprese» per tutta la durata dei lavori. I dati relativi al «Settimanale di cantiere o subcantiere» oltre a quelli delle movimentazioni finanziarie e i dai dei subappalti e subcontratti dovranno essere regolarmente immessi in Banca Dati degli esecutori da ciascun operatore economico impegnato nell’Opera. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, o entro trenta giorni dalle eventuali modifiche dell’assetto societario. In tutti i contratti o subcontratti, verrà inserita apposita clausola che preveda l’impegno degli operatori economici di inserire le predette informazioni nella Banca dati degli esecutori. La violazione degli obblighi di cui sopra comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l’applicazione da parte del Commissario straordinario, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una sanzione come meglio specificata al successivo art. 8. Art. 6 Misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale e sicurezza nei cantieri 1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell’applicazione del Protocollo viene attuata la sezione della Banca Dati degli esecutori relativa al cantiere e ai sub-cantieri dell’Opera. Il popolamento di tale piattaforma informatica è di competenza degli operatori economici impegnati nell’Opera, sotto la vigilanza del Commissario straordinario, o il soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato, ed il

controllo del Gruppo Interforze. L’accesso alla banca dati è consentito agli organismi deputati ai controlli del settore. 2. Il «Settimanale di cantiere» dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa: 2.1 all’opera da realizzare con l’indicazione della ditta, dei mezzi di cantiere, dell’Affidatario, dei Subaffidatari e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere nonché dei nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti; 2.2 al Referente di cantiere cui incombe l’obbligo di caricare in Banca Dati – con cadenza settimanale, entro le ore 18.00 del venerdì precedente – le attività settimanali previste e che ha l’obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento; 2.3 all’Affidatario e/o ai Subcontraenti cui incombe l’obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati. 3. Le informazioni inserite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per: 3.1 verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale; 3.2 verificare alla luce del «Settimanale di cantiere» la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all’art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione infor-

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antimafia matizzata della presenza e degli orari di entrata ed uscita dal cantiere; 3.3 incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie. A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza: a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere; b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’opera da effettuarsi, presso laboratori specializzati d’intesa con la Prefettura, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Commissario straordinario. 4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni: 4.1 assicurare che gli accessi al cantiere da parte del personale siano registrati informaticamente; 4.2 assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall’art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro; 4.3 assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’art.4 della citata legge

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n. 136/2010. 5. L’inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell’esercizio dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è sanzionata con le medesime misure e modalità indicate ai punti 1 e 2 dell’art. 8.

mento, con l’applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 c.c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari Nell’ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, il Commissario straordinario e gli operatori economici impegnati nell’Opera si impegnano a rispettare le disposizioni normative di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, richiamato dall’art. 91 comma 6 del Codice Antimafia.

2. Modalità di applicazione delle penali. 2.1 Le sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma sono determinate e applicate dal Commissario straordinario ovvero dal soggetto dipendente dalla sua struttura, formalmente delegato. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa, in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell’Opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla PrefetturaUTG, al Soggetto aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle imprese in merito all’esito dell’applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all’impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile. 2.2 Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti a disposizione della struttura del Commissario straordinario e da questa accantonate nel quadro economico dell’intervento. Essa potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all’incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell’intervento, verrà effettuata in sede di collaudo

Art. 8 Sanzioni 1. Violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati, di cui all’art. 5, entro i termini previsti dal presente Protocollo, è sanzionata: 1.1 in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00); 1.2 in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale dall’1% al 2% (due per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell’Affidatario o del Subcontraente; 1.3 in sede di ulteriore accerta-

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antimafia dell’intervento stesso, secondo le indicazioni della struttura del Commissario straordinario. L’eventuale quota residua delle penali verrà versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.

3. Violazione dell’obbligo d’inserimento delle clausole di cui agli articoli 2, 3, 6 e 10 Il mancato inserimento da parte del contraente delle clausole di cui al presente articolo è sanzionato ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell’autorizzazione al subcontratto. 4. Risoluzione del contratto La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell’autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Commissario straordinario e, ove ne ricorra il caso, degli operatori economici impegnati nell’Opera per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto. Art. 9 Impegni del Commissario straordinario Il Commissario straordinario si impegna a: -applicare il presente Protocollo alle imprese e ai contratti finalizzati alla realizzazione dell’Opera; -acquisire per le imprese e i contratti soggetti al controllo antimafia, in assenza delle iscrizioni in white list o nell’Anagrafe degli esecutori, la prescritta documentazione di cui all’art. 85 del Codice Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia;

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- promuovere la costituzione di una Banca dati degli esecutori che dovrà contenere i dati identificativi dei soggetti che accedono ai cantieri dell’Opera, dei mezzi in ingresso con specifica indicazione della destinazione per i conferenti merce, nonché le informazioni relative alle imprese e agli appalti soggetti al controllo antimafia. La Banca Dati dovrà essere direttamente accessibile e disponibile al Gruppo Interforze istituito presso la Prefettura di Genova. Le informazioni relative agli impegni assunti dalle imprese in dipendenza di quanto stabilito nel presente protocollo, saranno inserite in Banca dati dagli operatori economici impegnati nell’Opera. Le caratteristiche relative alla strutturazione della Banca dati verranno definite e discusse attraverso specifici tavoli tecnici di lavoro; - far sottoscrivere per adesione il presente Protocollo - all’atto della stipula dei contratti o subcontratti alle imprese soggette al controllo antimafia per l’assunzione degli impegni suindicati e, in particolare, per la sottoposizione all’accertamento, volto ad escludere la sussistenza di motivi automaticamente ostativi o di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e di forme di illecite interferenze nelle medesime imprese, pena la risoluzione automatica di ogni rapporto giuridico; - comunicare alla Prefettura di Genova i dati relativi alla impresa eventualmente inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente Protocollo, nonché, attraverso la Banca Dati di cui all’art. 5, i dati identificativi dei soggetti che accedono ai cantieri dell’Opera secondo il seguente processo: * verifica identità del soggetto; * verifica della destinazione/motivo di accesso del soggetto; * verifica della targa del mezzo in ingresso;

-garantire l’assoluta riservatezza delle eventuali informazioni che la Prefettura di Genova, anche con il supporto del Gruppo Interforze, vorrà comunicare ai fini di un immediato riscontro circa la presenza di eventuali soggetti controindicati ai sensi nella normativa antimafia. Art. 10 Impegni delle imprese soggette al controllo antimafia Il Commissario straordinario garantirà l’inserimento di apposite clausole contrattuali che obblighino gli operatori economici impegnati nell’Opera a comunicare: - i dati relativi ai soggetti indicati dall’art. 85 del Codice Antimafia con riferimento al proprio assetto proprietario e gestionale, nonché dei familiari maggiorenni conviventi necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia; - le eventuali modifiche del proprio assetto proprietario e gestionale a qualunque titolo intervenute; - gli affidamenti in subappalto ed i dati relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del Codice Antimafia, affinché egli possa, attraverso l’inserimento nella banca dati, informare la Prefettura per gli accertamenti antimafia; - quali sono le imprese con le quali si sviluppa la filiera di tutte le prestazioni affidate in appalto o subappalto, concernenti i servizi di trasporto, di logistica nonché l’esecuzione di attività edilizia di cui ai settori previsti dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012, la documentazione comprovante l’iscrizione negli “elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa”, cc.dd. white list oppure l’iscrizione nell’ “Anagrafe antimafia degli esecutori”, di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n.

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antimafia 229. Il Commissario impegnerà, attraverso la sottoscrizione di apposite clausole, le imprese delle ditte filiere, di cui al precedente capoverso, all’accettazione esplicita di quanto convenuto con il presente Protocollo. Art. 11 Impegni della Prefettura di Genova La Prefettura di Genova si impegna a: - effettuare gli accertamenti previsti dal Codice Antimafia, con le modalità ed i tempi di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 20 novembre 2018, ai fini del rilascio della documentazione antimafia, tramite la DIA e con il supporto del Gruppo Interforze; - riferire l’esito di tali verifiche al Commissario straordinario per le conseguenti iniziative di competenza; - adottare se del caso, provvedimenti di accesso ai cantieri dell’Opera ai sensi del Codice Antimafia e/o di accesso alle imprese ai sensi della Legge n. 629/1982; - promuovere, avvalendosi del Gruppo Interforze provinciale, periodiche verifiche di monitoraggio e controllo sulle imprese sotto la direzione della DIA; - rafforzare, in un’ottica di cooperazione istituzionale, il sistema dei flussi informativi con il Commissario straordinario, al fine di comunicargli, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, eventuali situazioni di criticità riscontrate, per potenziare ulteriormente le condizioni di sicurezza e di legalità nell’ambito delle attività presenti nei cantieri dell’Opera; - comunicare tempestivamente al Commissario straordinario la sussistenza accertata di qualsiasi elemento relativo a tentativi di infiltrazione della criminalità orga-

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nizzata anche attraverso l’adozione di un provvedimento interdittivo antimafia, al fine di porlo nelle condizioni di agire celermente per il contrasto di tali fenomeni. Art. 12 Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera 1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell’Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS.LL. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza. 2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano i rappresentanti della locale Direzione Territoriale del Lavoro di Genova, nonché i rappresentanti delle OO.SS.LL. degli edili maggiormente rappresentativi. 3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l’osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione dell’impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

DIA e delle Forze dell’ordine, il Commissario straordinario destina i fondi necessari per l’eventuale installazione di postazioni informatiche dedicate della Banca dati degli esecutori nonché per la remunerazione del lavoro straordinario di operatori della Prefettura, della DIA, della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei componenti del Gruppo Interforze in base al prospetto di cui alla tabella che costituisce l’allegato 1 del presente protocollo e che potrà essere oggetto di successive, condivise, revisioni. Art. 14 Durata del protocollo Il Protocollo vige fino al collaudo finale dell’Opera

Sottoscritto a Genova, il 17 gennaio 2019 Il Prefetto di Genova (Fiamma Spena) Il Commissario straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera dell’Autostrada A10 (Marco Bucci)

Art. 13 Risorse per l’applicazione del protocollo Per l’esecuzione delle attività e degli adempimenti scaturenti dal Protocollo a carico della Prefettura, della

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ambiente

IL PROTOCOLLO AMBIENTE CON ARPAL E ASL

IL PROTOCOLLO AMBIENTE CON ARPAL E ASL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE MORANDI, IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA, IL COMUNE DI GENOVA, L’ASSESSORATO ALLA SANITÀ E L’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA, L’AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE E L’ASL 3 GENOVESE.

PREMESSO CHE - L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, ha previsto la nomina con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Commissario Straordinario per la ricostruzione al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario; - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2018, sentito il Presidente della

Regione Liguria, è stato nominato Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera il dott. Marco Bucci, Sindaco di Genova; - con ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, adottata per l’immediata gestione dell’emergenza e dei primi interventi urgenti di protezione civile a seguito del crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione, Giovanni Toti, Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza conseguente al predetto crollo; ATTESO CHE - L’art. 11 della già citata ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 539/2018, ha tra l’altro previsto specifiche disposizioni in “materia di raccolta e trasporto derivante dal crollo del ponte e demolizioni” richiamando tra l’altro le competenze di ARPAL e ASL ai commi 9 e 10 per gli aspetti di vigilanza ambientale e di sicurezza dei lavoratori; - la Regione Liguria, con decreto del Vice Direttore Generale Ambiente del 23 novembre 2018 n. 2635, ha provveduto ad istituire un Tavolo Regionale di Coordinamento delle attività che gli Enti e gli Organi di Vigilanza devono svolgere ai sensi dell’art. 1 dell’o.C.D.P.C. 539/2018 al quale partecipano oltre alla regione Liguria il Comune di Ge-

nova, l’ARPAL e l’ASL 3 Liguria; ATTESO ALTRESÌ CHE - L’articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con legge 16 novembre 2018 n. 130, ha previsto che per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario Straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; - con decreto n. 13 del 5 dicembre 2018 del Commissario Straordinario, è stato affidato a Rina Consulting S.p.A. l’incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale (c.d. servizi di project & construction management e quality assurance) nell’ambito dell’appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova; - in data 13 dicembre 2018 presso la struttura Commissa-

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ambiente riale si è tenuta la prima riunione di Conferenza dei Servizi relativa alle modalità per l’«Avvio della demolizione del ponte autostradale sul Polcevera»; - con decreto n. 18 del 14 dicembre 2018 il Commissario Straordinario ha aggiudicato l’appalto per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito dei materiali di risulta, come da specifiche tecniche approvate con decreto n. 5 del 15 novembre 2018, a: * FAGIOLI S.p.A. Via G. B. Ferraris 13 S. Ilario D’Enza (RE) P. IVA 00674300355, * FRATELLI OMINI S.p.A. - Via Gramsci 35 Novate Milanese (MI) P. IVA 07656620155, * VERNAZZA AUTOGRU S.R.L. Via R. Bianchi 90 Genova P.IVA 0352138010, * IPE PROGETTI S.R.L. Corso Principe Oddone 70 (TO) P.IVA 09597580019, * IREOS S.p.A Via Stefano Turr 165 Genova P.IVA 01111510101, ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, richiamata dall’art. 1 comma 7 decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre 2018 n. 130, l’appalto per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito dei materiali di risulta del Viadotto Polcevera in Genova, per un corrispettivo a corpo, tutto compreso e nulla escluso, fisso e immutabile, pari ad euro 19.000.000 (diciannove milioni) al netto dell’I.V.A.; - in data 15 dicembre 2018 è stato sottoscritto il contratto tra

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il Commissario Straordinario, rappresentato dal Direttore di Supporto della Struttura, arch. Roberto Tedeschi e I’ A.T.I.; - con decreto n. 19 del 18 dicembre 2018 il Commissario Straordinario ha aggiudicato l’appalto di tutte le opere di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova, come da specifiche tecniche approvate con decreto n. 5 del 15 novembre 2018, a: * SALINI-IMPREGILO S.p.A. Via dei Missaglia 97 Milano P.IVA 02895590962, * FINCANTIERI S.p.A. Via Genova 1 Trieste P.IVA 00629440322, * ITALFERR S.p.A. Via V. G. Galati 71 Roma P.IVA 01612901007, ai sensi dell’art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, richiamata dall’art. 1 comma 7 decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre 2018 n. 130, per un corrispettivo a corpo, tutto compreso e nulla escluso, fisso e immutabile, pari ad euro 202.000.000 (duecentodue milioni) al netto dell’I.V.A; RILEVATO CHE - Nell’ambito delle attività di demolizione e ricostruzione così affidate assumono particolare rilievo le funzioni svolte rispettivamente dall’ Agenzia Regionale per l’Ambiente (in prosieguo ARPAL) e dalla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, nella fattispecie l’ASL 3 Genovese; - tutte le predette attività di demolizione e ricostruzione che saranno poste in essere a seguito del crollo del viadotto

Polcevera dell’autostrada A10, richiedono delle specifiche attività svolte dall’ARPAL relativamente al monitoraggio e al controllo delle componenti ambientali: clima, aria, acqua, suolo, agenti fisici e dei relativi fattori di inquinamento; - in relazione alle predette lavorazioni assumono altresì particolare rilievo anche le funzioni di competenza dell’Asl 3 Genovese e in particolare il Servizio Igiene nelle sue diverse componenti e alle funzioni svolte dai distretti 9 e 10 le cui attività sono riferibili agli ambiti di Sampierdarena e della Valpolcevera che, nel caso di specie, assumono un notevole rilievo per la presenza negli ambiti interessati ai lavori di importanti presidi ospedalieri e presidi territoriali volti a coprire la domanda di circa 124.203 abitanti residenti; - pertanto sono di rilievo le attività svolte: nell’ambito della ASL 3 Genovese, dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le seguenti strutture: - SC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per la sicurezza dei lavoratori coinvolti nel cantiere; - SS Ambiente e salute, per gli effetti sulla salute indotti da possibile inquinamento ambientale; - SSD Epidemiologia e promozione della salute per il monitoraggio dello stato di salute delle zone coinvolte (zona rossa e arancione) e comunque dell’insieme dell’ambito territoriale; nell’ambito di ARPAL, attraverso le seguenti strutture: - Dipartimento Laboratorio regionale;

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ambiente - Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico; - Dipartimento Stato dell’ambiente e tutela dai rischi naturali; Per quanto riguarda i distretti sanitari summenzionati, gli stessi monitorizzano istituzionalmente lo stato di morbilità della popolazione attraverso i presidi ospedalieri, i numerosi centri ambulatoriali, anche con forme di collaborazione con i medici di medicina generale del medesimo ambito territoriale. CONSIDERATO CHE - appare utile un coordinamento delle competenze attraverso la stipula di un protocollo di intesa in relazione alle attività di demolizione e ricostruzione di cui al d.l. 108/2018 e relativa legge di conversione n. 130/2018 al momento già affidate alle imprese contraenti con le quali è imminente la stipula dei definitivi atti contrattuali, tra il Commissario Straordinario, il Commissario Delegato all’emergenza, l’Agenzia regionale per l’Ambiente e l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 genovese, gli Assessorati alla Sanità ed all’Ambiente della Regione Liguria; - il predetto protocollo è in particolare volto a definire le necessarie forme di comunicazione e collaborazione per conseguire la migliore efficienza ed integrazione delle attività di tutti gli enti interessati, in modo da assicurare, stante l’urgenza del caso, la massima celerità nell’adozione dei rispettivi atti di competenza, con riguardo sia al controllo delle attività delle imprese incaricate dei lavori sia

IL PROTOCOLLO AMBIENTE CON ARPAL E ASL

alla primaria tutela della salute della popolazione residente e dell’ambiente cittadino; - il protocollo consentirà di porre in essere una serie di azioni attraverso specifiche attività volte a considerare gli aspetti precitati riconducendo gli stessi a singole competenze e ciò con la collaborazione degli enti preposti alle verifiche e ai controlli e col supporto delle imprese coinvolte nelle varie fasi della ricostruzione - per tutte le finalità fin qui evidenziate appare imprescindibile prevedere delle modalità di diretta interlocuzione tra le strutture commissariali ed enti preposti alla tutela della salute pubblica in ordine alle attività previste e ciò attraverso una comune sinergia che dovrà essere sviluppata con intese specifiche, protocolli operativi e, in buona sostanza, attraverso un contatto continuo concernente ogni ambito di attività interessato. TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO, RILEVATO E CONSIDERATO Il Commissario Straordinario alla ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, dott. Marco Bucci E il Commissario Delegato ex o.C.D.P.C. 539/2018, dott. Giovanni Toti E il Comune di Genova, in persona del sindaco, dott. Marco Bucci E l’Assessorato alla Sanità della Regione Liguria, in persona dell’assessore, dott.ssa Sonia Viale

E l’Assessorato all’Ambiente e Tutela del Territorio della Regione Liguria, in persona dell’Assessore, dott.Giacomo Raul Giampedrone E l’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Regione Liguria, in persona del direttore, dott. Carlo Emanuele Pepe E l’ASL 3 Genovese, in persona del Direttore, dott. Luigi Carlo Bottaro manifestano la loro volontà di concludere, con la loro sottoscrizione in calce, il seguente: PROTOCOLLO DI INTESA Articolo 1 Le premesse sopra indicate, da intendersi qui interamente richiamate, costituiscono parte integrante e costitutiva della parte dispositiva del presente protocollo. Le parti come in premessa indicate, tenuto conto del crollo del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, avvenuto in data 14 agosto 2018, prendono atto congiuntamente della necessità di promuovere una piena sinergia in ordine alla tutela dello stato di salute della popolazione interessata dai lavori, con particolare riferimento alle zone relative al distretto 9 e distretto 10, e alle problematiche di igiene e salute pubblica nonché ai riflessi di natura ambientale conseguenti alla prossima demolizione e conseguente ricostruzione della infrastruttura. Articolo 2 Le parti convengono che la de-

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IL PROTOCOLLO AMBIENTE CON ARPAL E ASL

ambiente molizione e conseguente ricostruzione del nuovo ponte autostradale sul fiume Polcevera dell’autostrada A10, richiedano la massima attenzione in ordine alla salute dei cittadini attraverso un costante monitoraggio delle variabili e conseguenti problematiche di natura ambientale. Articolo 3 Le Parti danno reciprocamente atto che le attività da svolgersi per l’esecuzione del presente protocollo di intesa risultano coerenti ed in linea con le finalità ed i compiti istituzionali di ARPAL e ASL3 e non potranno in alcun modo limitare e/o pregiudicare le funzioni ed i ruoli di vigilanza, tutela e controllo ambientale ad essa attribuiti dalla legge. Articolo 4 Le parti concordano che le attività di monitoraggio e controllo da parte degli Enti e degli Organi di Vigilanza così come avviate con il tavolo di Coordinamento Regionale proseguiranno per l’intera attività di cantiere, per le lavorazioni già in atto e fino alla conclusione dei lavori garantendo in ogni fase la massima tutela sia dei cittadini che dei lavoratori interessati. Articolo 5 Le parti concordano che a tali fini il Commissario Straordinario dovrà fornire ogni utile informazione relativa allo stato dell’arte dei lavori nelle sue diverse fasi e contestualmente il tavolo di cui all’art. 4 dovrà rappresentare al Commissario Straordinario ed al Commissario Delegato lo stato delle attività di verifica e controllo

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svolte al fine di tutelare al meglio la situazione ambientale, la salute dei cittadini e il rispetto della incolumità dei lavoratori secondo quanto in premessa esposto. Articolo 6 Le parti concordano reciprocamente che debba essere offerta la massima disponibilità da parte di tutti gli uffici interessati in ordine alla acquisizione dei dati ritenuti necessari e utili per una conoscenza delle attività in corso anche attraverso un costante monitoraggio relativo ai singoli adempimenti attraverso il personale che verrà individuato nell’ambito delle competenze attribuite. Articolo 7 Le parti concordano circa la necessità di avvalersi, ai fini di cui al presente protocollo di intesa, del gruppo di lavoro già istituito per la gestione della fase emergenziale del crollo del ponte Morandi, quale tavolo tecnico scientifico con il compito di definire il calendario delle attività e le relative tempistiche e in cui verificare gli adempimenti svolti e provvedimenti adottati per quanto concernente il presente protocollo. Articolo 8 Le parti stabiliscono che l’intesa potrà riguardare ogni forma di collaborazione ritenuta dalle parti stesse necessaria anche con il coinvolgimento di altri Enti che possano fornire competenze specifiche relativamente a tutte le problematiche igienico sanitarie e ambientali, siano essi enti del servizio SSN o altri enti

pubblici dai quali possano esser tratte specifiche competenze di supporto operativo e quant’altro ritenuto necessario ai fini previsti nel pieno rispetto della vigente normativa ivi compresa la attività prescrittiva di competenza. Articolo 9 A tali fini le parti concordano sulla eventualità di formare gruppi di lavoro per agevolare le singole attività o per specifiche problematiche anche coinvolgendo altri soggetti ritenuti utili allo scopo. Articolo 10 Le parti si impegnano altresì a redigere un protocollo operativo che definisca i flussi informativi tra gli Enti al fine di permettere la completa tracciabilità delle operazioni, individuare le iniziative e i supporti informatici idonei a creare circolarità e coerenza di informazioni, tempestività nella conoscenza delle singole procedure, snellimento delle stesse, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti, e nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi della trasparenza amministrativa. Articolo 11 Le parti danno atto di dare mandato ai competenti uffici di dare la massima pubblicità alla presente intesa anche attraverso la pubblicazione nei rispettivi siti web. Letto, confermato e sottoscritto Bucci, Toti, Viale, Giampedrone, Pepe, Bottaro Genova 10 gennaio 2019

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in il “decreto g.u. i decreti genova” di bucci

LE MODALITÀ DEI LAVORI, LE SPECIFICHE TECNICHE E I TERMINI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

RICERCA DELL’OFFERTA E CONDIZIONI

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in il “decreto g.u. i decreti genova” di bucci

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE DEL PONTE MORANDI E ALLA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

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in g.u. i decreti di bucci

AVVIO CONSULTAZIONE DI MERCATO FINALIZZATA A UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

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in g.u. i decreti di bucci

AVVIO CONSULTAZIONE DI MERCATO FINALIZZATA A UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

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in g.u. i decreti di bucci

LE PREMESSE E LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E FUNZIONALI DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE

LE SPECIFICHE TECNICHE

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in g.u. i decreti di bucci

DAI MONITORAGGI AMBIENTALI, COMPRESA LA VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO, AL PIANO DI DEMOLIZIONE DELL’OPERA

LE SPECIFICHE TECNICHE

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in g.u. i decreti di bucci

DALLE GARANZIE DI VIABILITÀ IN ZONA ALLE VALUTAZIONI DI SICUREZZA E ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

LE SPECIFICHE TECNICHE

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in g.u. i decreti di bucci

I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE DI MERCATO PER UNA PROCEDURA NEGOZIATA DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

LA PARTECIPAZIONE

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in g.u. i decreti di bucci

I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE DI MERCATO PER UNA PROCEDURA NEGOZIATA DI ASSEGNAZIONE DEI LAVORI

LA PARTECIPAZIONE

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Ph. Aba News

flash

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il “decreto genova” IL DL 28/9/2018 N. 109 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 16/11/2018 N. 130

ECCO LE NORME PER L’EMERGENZA PONTE Il cosiddetto “decreto Genova”, che consta di 46 articoli, vede la luce definitivamente il 19 novembre 2018, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 di quel giorno, serie generale, della Legge 130 del 16 novembre precedente, che aveva convertito in Senato (167 si, 49 contrari e 53 astensioni), fra le proteste dell’opposizione e l’approvazione di diversi emendamenti, il decreto legge n. 109 del 28 settembre. Titolo: “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”. Dell’articolato, suddiviso in V Capi, solo il primo riguarda l’emergenza Genova. L’art. 1, in particolare descrive le funzioni del Commissario per la ricostruzione - durata 12 mesi prorogabili fino a 3 anni - e il funzionamento della sua struttura. E, al comma 5, pone condizioni inderogabili su argomenti di cui si è tanto di-

scusso: ovvero il ponte va demolito e ricostruito, vanno smaltiti i materiali di risulta, il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, e fatto salvo il rispetto della disciplina antimafia (entro 15 giorni dalla nomina deve individuare misure di semplificazione «per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme») e dei vincoli della legislazione europea. Inoltre la Società Autostrade per l'Italia, è tenuta a far fronte alle spese di costruzione e di ripristino del sistema viario. L’art. 1-bis prevede le misure per la tutela del diritto all'abitazione, con la corresponsione delle indennità ai proprietari e agli usufruttuari, a carico dalla società Autostrade ed eventuale anticipo del Commissario. La concessionaria è inoltre obbligata a intraprendere in via prioritaria la verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con riguardo a ponti,

viadotti, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione. Le attività sono condotte sotto la vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Poi vengono le numerose esenzioni e facilitazioni fiscali relative agli immobili, alle imprese e agli operatori economici danneggiati, il sostegno al reddito e le altre misure previste in ambito economico. Il Capo II, dall’art. 12, è dedicato alla sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, con l’istituzione dell’agenzia Anfisa per la sicurezza delle infrastrutture stradali e l’istituzione dell’archivio informatico nazionale alle opere pubbliche Ainop, quindi viene il piano delle assunzioni presso i ministeri e, dal Capo III (artt. 17-36) le misure per gli interventi nei Comuni campani colpiti dal sisma del 2017; dal Capo IV (art 37-39) quelli per gli eventi sismici in Italia centrale dal 2009 al 2017 e infine nel Capo V (artt. 40-46) altri interventi fra cui le disposizioni urgenti sui fanghi di depurazione, misure per i mutui agevolati, facilitazioni per le società in fallimento. È necessario aggiungere che al testo coordinato che pubblichiamo dalla pagina seguente mancano - per una migliore leggibilità - le lunghissime note sui «riferimenti normativi». Chi volesse approfondire, trova il testo completo zal link http://www.gazzettaufficiale.it/eli/g u/2018/11/19/269/so/55/sg/pdf

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il “decreto genova” GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEGGE 16 novembre 2018, n. 130. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà̀ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 2018 MATTARELLA CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri TONINELLI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

Testo del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 28 settembre 2018), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per

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IL DL 28/9/2018 N. 109 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 16/11/2018 N. 130 (LE VARIAZIONI IN CORSIVO)

la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”.

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA Art. 1 Commissario straordinario per la ricostruzione 1. In conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione

dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentito il Presidente della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina. 2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono ricono-

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il “decreto genova” sciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell’ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’art. 5, comma 9, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 8. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’art. 45. 3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture

IL DL 28/9/2018 N. 109 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 16/11/2018 N. 130 (LE VARIAZIONI IN CORSIVO)

e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. 4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L’incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato. 5. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell’adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l’immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l’accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi. 6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versa sulla contabilità speciale di cui al comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle altre attività connesse di cui al

comma 5, nell’importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all’art. 1-bis. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2029. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2018 e 120 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, 40 milioni di euro per l’anno 2019, 20 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. All’atto del versamento da parte del Concessionario

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il “decreto genova” delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del presente comma, il Fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell’art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, ad uno o più operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento e da società o da soggetti da quest’ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all’evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio. L’aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati. 8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate nonché quelle tempestivamente messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento dell’evento.

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15 dicembre 2016, n. 229. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 1-bis Misure per la tutela del diritto all’abitazione 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell’infrastruttura crollata a seguito dell’evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova, con gli effetti di cui all’art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all’immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell’art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull’unità immobiliare ceduta.

8-bis. Il Commissario straordinario, nell’esercizio delle funzioni attribuite dal presente decreto, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all’art. 4, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l’indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell’immobile, delle spese per l’acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l’indennità di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l’indennità per l’improvviso sgombero, pari a euro 36.000.

8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge

3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell’economia e

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delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. 4. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione. 5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 6. All’esito delle operazioni di ricostruzione, l’eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 1-ter Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali 1. Per l’esecuzione delle attività di cui all’art. 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell’autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell’infrastruttura conseguente all’evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario. 2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia. 3. Fermo restando l’obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni

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il “decreto genova” occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell’Agenzia di cui all’art. 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del piano economico finanziario. Art. 2 Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali 1. Per far fronte alle necessità conseguenti all’evento, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l’emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all’emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti ivi indicati possono provvedere con risorse proprie disponibili, d’intesa con il Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede altresì con propri provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al comma 1, delle unità di personale e delle risorse nel limite complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l’anno 2018 e di euro 10.000.000 per l’anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma

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il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza. 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all’assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati. 3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata ad assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all’emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell’Autorità medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 500.000 per l’anno 2018 e di euro 500.000 per l’anno 2019. 4. La contabilità speciale di cui all’ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l’emergenza dell’evento determinatosi il 14 agosto 2018, è integrata di 9 milioni di euro per l’anno 2018 e 11 milioni di euro per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. 4-bis. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per le finalità di cui all’ordinanza del Capo del Diparti-

mento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attività di recupero dei beni dagli immobili oggetto di ordinanze di sgombero adottate a seguito dell’evento. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 3 Misure in materia fiscale 1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell’evento, a decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all’evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all’esenzione di cui al precedente periodo. 2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all’evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento del-

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il “decreto genova” l’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell’evento. 4. Fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all’imposta di successione, nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all’imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell’evento. 5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019. 5-bis. Le autorità di regolazione di cui all’art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono pre-

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vedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l’ordinanza di inagibilità o l’ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’art. 45. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 4 Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento 1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all’interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. I criteri e le modalità per l’erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l’anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza, che è

all’uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 4-bis Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell’evento 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell’infrastruttura crollata a seguito dell’evento e per ristorare i danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede nella zona delimitata con l’ordinanza del sindaco del comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può stipulare con i proprietari delle predette unità immobiliari, con gli effetti di cui all’art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l’atto di cessione della proprietà. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all’immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell’art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, nè acquisisce alcun gravame sull’unità immobiliare ceduta. 2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l’indennità quantificata in complessivi euro 1.300 per metro quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che tiene conto del valore venale dell’immobile. 3. Le indennità sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di ces-

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il “decreto genova” sione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione. 4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 5. All’esito delle operazioni di ricostruzione, l’eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso. 6. Per assicurare la ripresa delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al comma 1 è corrisposta un’indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento all’interno dell’area metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche, organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via sostitutiva, provvede al pagamento dell’indennità entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l’entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento. 7. Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute al netto dell’indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da altri soggetti pubblici o privati, nonché delle altre agevolazioni pubbliche eventualmente percepite dall’interessato per le medesime finalità del presente articolo. 8. Il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9. 9. La contabilità speciale di cui all’art. 1, comma 8, è incrementata di 35 milioni di euro per l’anno 2018. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a 25 milioni di euro per il pa-

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gamento dell’indennità di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla predetta contabilità speciale di quota parte delle risorse già programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il finanziamento di progetti di cui all’art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018); b) quanto a 10 milioni di euro per l’avvio del pagamento delle indennità di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui all’art. 45. 10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 4-ter Sostegno al reddito dei lavoratori 1. È concessa, ai sensi del comma 3, un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente. 2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa dell’evento di cui al comma 1, è riconosciuta, ai sensi del comma 3, un’in-

dennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Liguria, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l’anno 2018 e di 19 milioni di euro per l’anno 2019. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all’erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla regione Liguria. 4. L’onere derivante dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l’anno 2018 e a 19 milioni di euro per l’anno 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 5 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità 1. Al fine di garantire, in via d’urgenza, idonee misure a sostegno del trasporto pubblico locale, favorendo strutturalmente la mobilità cittadina e regionale, sono stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l’anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all’evento, per l’efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l’integra-

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il “decreto genova” zione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova. Al riparto delle risorse tra le suddette finalità provvede la Regione con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 500.000 per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 45 e quanto a euro 23 milioni per l’anno 2019 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all’evento, sono attribuite alla Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di euro 20.000.000 per l’anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilità. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’art. 45.

3-bis. Al fine di garantire la realizzazione, da parte del comune di Genova d’intesa con il Commissario delegato, di opere viarie di collegamento o comunque inerenti alla mobilità, come individuate nel piano strategico della mobilità genovese, sono attribuite al comune di Genova risorse straordinarie nella misura di 5 mi-

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lioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3-ter. Al fine di garantire idonee misure a sostegno della mobilità sostenibile, anche attraverso l’individuazione di aree utilizzabili quali parcheggi di interscambio, può essere concessa, per la durata di trenta anni, a favore del comune di Genova, l’area demaniale marittima compresa tra il rio Branega e il rio San Michele, conosciuta come «fascia di rispetto di Prà». Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019. 5. Per le infrastrutture viarie individuate dal Commissario delegato quali itinerari di viabilità alternativa a seguito dell’evento, lo stesso Commissario può autorizzare le stazioni appaltanti ad operare varianti, in corso di esecuzione, funzionali all’accelerazione degli interventi necessari al superamento dell’emergenza, in deroga all’art. 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle corrispondenti disposizioni previgenti ove applicabili, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 6 Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi com-

presa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per l’esecuzione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le competenze attribuite all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale derivanti dall’evento, alla Direzione marittima - Capitaneria di porto di Genova è assegnata la somma di euro 375.000 per l’anno 2018 e euro 875.000 per l’anno 2019 per provvedere, in via d’urgenza, all’impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo il principio di prossimità, all’acquisto dei mezzi ritenuti necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all’efficientamento delle strutture logistiche presenti in ambito portuale. Ai relativi oneri, pari ad euro 375.000 per l’anno 2018 e ad euro 875.000 per l’anno 2019, provvede il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l’emergenza. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 6-bis Assunzioni di personale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli 1. Al fine di preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2019, 40 unità di personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, da adibire ad attività di controllo, anche per consentire, ove occorra,

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il “decreto genova” l’estensione dell’orario di apertura degli uffici doganali ai sensi del comma 4. 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre amministrazioni, per profili professionali compatibili con le esigenze dell’Agenzia medesima. Qualora nelle suddette graduatorie non risulti individuabile personale compatibile con tali esigenze, l’Agenzia può procedere all’assunzione previa selezione pubblica, per titoli ed esami, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nell’anno 2018. L’Agenzia, entro trenta giorni dall’assunzione del personale di cui al comma 1, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. 4. Per lo svolgimento dei controlli e delle formalità inerenti alle merci che circolano nel bacino portuale e aeroportuale genovese, è consentita, su richiesta dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, previa approvazione del competente direttore regionale delle dogane e dei monopoli, l’estensione dell’orario ordinario di apertura degli uffici doganali in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 7 Zona logistica semplificata - Porto

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e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento 1. Ai fini del superamento dell’emergenza conseguente all’evento e per favorire la ripresa delle attività economiche colpite, direttamente o indirettamente, dall’evento, è istituita, ai sensi dell’art. 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova» comprendente i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure. 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all’eventuale integrazione dei siti retroportuali indicati al comma 1. 2. Alle imprese che operano nella Zona Logistica Semplificata Porto e Retroporto di Genova si applicano le procedure semplificate di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 2-bis. Al fine di sostenere il trasferimento di una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto, alle imprese che hanno sede nell’ambito dello Spazio economico europeo, costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società cooperative, e agli utenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino o abbiano commissionato, a far data dal 15 agosto 2018, servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi in arrivo e in partenza dal nodo logistico e portuale di Genova è concesso, per l’anno 2018, il contributo previsto dall’art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fino alla misura doppia rispetto all’importo stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Ai relativi oneri, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2-ter. Al fine di garantire l’operatività portuale anche attraverso l’organizzazione di

servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e degli operatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegno all’intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l’attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-quater. Al fine di compensare i maggiori oneri delle attività di manovra derivanti, a parità di infrastrutture ferroviarie portuali, dall’incremento del numero dei treni completi con origine e destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena, è riconosciuto al concessionario del servizio, per la durata di tredici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contributo nel limite massimo di 200 euro per ogni tradotta giornaliera movimentata oltre le 10 unità. Le modalità di rendicontazione e di attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, pari a euro 800.000 per l’anno 2018 e a euro 2.400.000 per l’anno 2019, e agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a euro 200.000 per l’anno 2018 e a euro 600.000 per l’anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti+ all’attualizzazione di con-

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il “decreto genova” tributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2018 e di 3 milioni di euro per l’anno 2019. 2-sexies. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 8 Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento 1. Nel territorio della Città metropolitana di Genova è istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa dell’evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca; b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e uti-

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lizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l’esercizio dell’attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca. 3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018. 5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, fino a un massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede ai sensi dell’art. 45. 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 7. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e du-

rata delle agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 9 Incremento del gettito IVA nei porti compresi nell’ambito dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 1. Al fine di contenere gli effetti negativi che l’evento ha prodotto sulle attività dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, la quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’art. 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell’ambito della predetta Autorità di sistema portuale, viene stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sull’importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui. 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2 milioni di euro per l’anno 2018.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 9-bis Semplificazione delle procedure di intervento dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

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il “decreto genova” 1. Il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l’applicazione delle deroghe di cui all’art. 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti. Art. 9-ter Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo 1. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso il porto di Genova, compromessa dall’evento, l’autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni. 2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all’anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del porto di Genova conseguenti all’evento. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova nel primo semestre dell’anno 2018. 3. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui al comma 2 non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell’art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell’indennità di mancato avviamento

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(IMA). RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 10 Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale 1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all’art. 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria. 2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l’art. 125 del codice del processo amministrativo. 3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell’avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 11 Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze 1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell’evento, ai sensi dell’art. 1203, numero 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell’evento. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Capo II SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Art. 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Agenzia nazionale per la sicurezza

delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all’art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è soppressa e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito all’Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste nel presente decreto. 3. Con riferimento al settore ferroviario, l’Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l’intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all’Agenzia, all’Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L’Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all’art. 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

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il “decreto genova” 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all’esercizio delle funzioni già disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l’Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: a) esercita l’attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle infrastrutture; b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia; c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall’art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’adozione del piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; e) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall’art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all’Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicu-

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rezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall’Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall’Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 4-ter. All’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all’art. 11» sono soppresse. 4-quater. Sono trasferite all’Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l’Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall’infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità per l’autorizzazione all’apertura dell’esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all’Agenzia ai sensi del presente comma.

4-quinquies. All’art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali». 5. Ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l’inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall’Agenzia, nell’esercizio delle attività di cui al comma 4, lettere a) e c), è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall’Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione è compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed è determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l’Agenzia dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l’Agenzia può applicare un’ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell’infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l’Agenzia può imporre al gestore l’adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l’applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, può irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato. 6. Sono organi dell’Agenzia: a) il direttore dell’agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza

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il “decreto genova” nell’esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell’agenzia; b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell’agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti. 7. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando l’applicazione dell’art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l’agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell’agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell’incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all’art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell’Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia. 8. Lo statuto dell’Agenzia è deliberato dal comitato direttivo ed è approvato con le modalità di cui al comma 10. Lo Statuto

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disciplina le competenze degli organi di direzione dell’Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 9. Il regolamento di amministrazione dell’Agenzia è deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed è sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: a) disciplina l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni già svolte dall’ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale; b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall’Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; c) determina le procedure per l’accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell’Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze. L’approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell’Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo. 11. I dipendenti dell’ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell’Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo

nazionale di lavoro di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza. 12. In ragione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all’intera dotazione organica del personale dell’ANSF, è assegnato all’Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale. 13. Nell’organico dell’Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 14. In fase di prima attuazione e per garantire l’immediata operatività dell’ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all’approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l’Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unità, mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase il personale selezionato dall’Agenzia è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell’Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia del personale

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il “decreto genova” proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell’amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. 15. L’Agenzia è autorizzata all’assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell’anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell’anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 16. Al personale e alla dirigenza dell’Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC. 17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui al presente articolo, all’Agenzia è garantito l’accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all’art. 13, nonché ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 14. 18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l’anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall’anno 2020 si provvede ai sensi dell’art. 45. 19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di cui ai commi 8 e 9 sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all’adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l’ANSF. Gli organi dell’ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell’Agenzia. Nelle more della piena operatività dell’Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici

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competenti nei diversi settori interessati. 20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA). 21. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 22. Tutti gli atti connessi con l’istituzione dell’Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 23. L’art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogato Art. 13 Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS; d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; e) aeroporti; f) dighe e acquedotti; g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; h) porti e infrastrutture portuali; i) edilizia pubblica. 2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica: a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali; b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere; c) i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza; d) lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi i dati relativi al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in acciaio o in cemento; e) la collocazione dell’opera rispetto alla

classificazione europea; f) i finanziamenti; g) lo stato dei lavori; h) la documentazione fotografica aggiornata; i) il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare; l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale. 3. Sulla base del principio di unicità dell’invio di cui agli articoli 3 e 29 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i dati e le informazioni di cui al presente articolo già rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono forniti all’AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di cui al comma 5 regola le modalità di scambio delle informazioni tra i due sistemi. 4. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, l’ANAS, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., i concessionari autostradali, i concessionari di derivazioni, i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l’ente nazionale per l’aviazione civile, le autorità di sistema portuale e logistico, l’Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono o detengono dati riferiti ad un’opera pubblica o all’esecuzione di lavori pubblici, alimentano l’AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l’AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio e l’inserimento dell’opera nell’infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione,

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il “decreto genova” esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull’opera stessa, tramite l’indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP), di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l’interoperabilità con la BDAP, istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’economia e delle finanze. 5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al comma 4 rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva titolarità per la condivisione dei dati e delle informazioni nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante la cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’inserimento è completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed è aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e di condivisione dei dati. 6. Gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull’opera effettuano il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati con i relativi CUP, insistenti sulle opere pubbliche, identificate con il Codice IOP, e delle relative risorse economico-finanziarie assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 7. L’AINOP, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e dall’ANSFISA, per la generazione dei codici IOP, per il relativo corredo informativo, per l’integrazione e l’interoperabilità con le informazioni contenute nella BDAP, tramite il CUP, e per l’integrazione nella Piat-

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taforma digitale nazionale dati di cui all’art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è messo a disposizione ed è consultabile anche in formato open data, con le modalità definite con il decreto ministeriale indicato al comma 5, prevedendo la possibilità di raccogliere, mediante apposita sezione, segnalazioni da sottoporre agli enti e amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull’opera. 7-bis. Per le finalità di cui al comma 7 del presente articolo, al comma 2 dell’art. 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2019». 8. L’AINOP è sviluppato tenendo in considerazione la necessità urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all’art. 14. Le informazioni contenute nell’AINOP consentono di pervenire ad una valutazione complessiva sul livello di sicurezza delle opere, per agevolare il processo di programmazione e finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e la determinazione del grado di priorità dei medesimi. 9. Al fine di assistere i lavori di istruttoria della programmazione e del finanziamento degli interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere pubbliche, alla struttura servente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla Ragioneria Generale dello Stato, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, è garantito l’accesso all’AINOP, tramite modalità idonee a consentire i citati lavori di istruttoria. 10. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2018, euro 1.000.000 per l’anno 2019 e euro 200.000 a decorrere dall’anno 2020, alla quale si provvede ai sensi dell’art. 45.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 14 Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità reca l’identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all’art. 13. 2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l’utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse.

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il “decreto genova” 3. Ai fini dell’implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all’utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di interesse. 3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019, da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell’area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte di operatori titolari dei necessari diritti d’uso delle frequenze, in sinergia con le amministrazioni centrali e locali interessate. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 4. Nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al presente comma, pari a euro 10.000.000 per cia-

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IL DL 28/9/2018 N. 109 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 16/11/2018 N. 130 (LE VARIAZIONI IN CORSIVO)

scuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, 10 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 15 Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1. Al fine di assicurare l’efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l’implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area. 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall’art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l’anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell’art. 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto

dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall’anno 2019 si provvede: a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all’erario; b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 15-bis Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia 1. Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell’attività giudiziaria in ragione dell’incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell’ambito dell’attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a

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il “decreto genova” quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all’art. 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni. Il personale di cui è autorizzata l’assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.968.980 per l’anno 2019 e di euro 2.002.776 annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 16 Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) all’art. 37, comma 2, lettera g), dopo le parole «nuove concessioni», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle di cui all’art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2»; a-bis) all’art. 37, comma 6, alinea, le parole: «Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All’esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all’esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge,»; a-ter) all’art. 37, comma 6, lettera b), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione»; b) all’art. 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS,» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti per i profili di competenza di cui all’art. 37, comma 2, lettera g), in merito all’individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»; c) all’art. 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti, verifica l’applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all’effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa”. 1-bis. All’Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate ulteriori trenta unità di personale di ruolo. L’Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, anche mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali dell’Autorità ancora in corso di validità, nel rispetto delle previsioni di legge e in relazione ai profili di interesse individuati dall’Autorità nell’ambito della propria autonomia organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse ai sensi dell’art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla lettera a-ter) del comma 1 del presente articolo. 2. Ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, di cui all’art. 16-bis, comma 1, del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all’art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole «per l’anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l’anno 2019» e le parole «l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025»; b) al secondo periodo, dopo le parole «per l’anno 2018» sono inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l’anno 2019» e dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono aggiunte le seguenti: «, nell’ambito delle risorse non impegnate del Fondo medesimo»; c) le parole «58 milioni di euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»; d) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025”. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 16-bis Modifica all’art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 1. Il comma 9 dell’art. 1 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal

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il “decreto genova” seguente: «9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8-bis del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, nonché agli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale San Michele sull’Adda di Paderno d’Adda». RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Capo III INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017 Art. 17 Ambito di applicazione e Commissario straordinario 1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all’art. 15, comma 3, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell’incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all’attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018.

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3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 18 Funzioni del Commissario straordinario 1. Il Commissario straordinario: a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza; b) vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’art. 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi; c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all’art. 26; e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto socioeconomico nelle aree colpite dagli eventi sismici; f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata; f-bis) coordina e realizza gli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi; f-ter) coordina e realizza la mappatura

della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico; g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti; h) provvede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni di cui all’art. 17 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 19, entro il limite complessivo di euro 210.000, definendo le relative modalità e procedure di attuazione; i) provvede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, alla concessione dei contributi di cui all’art. 2, comma 6-sexies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 i-bis) provvede alle attività relative all’assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all’art. 16, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all’uopo trasferite sulla contabilità speciale di cui all’art. 19. 2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo. 3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi. 4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell’Unità tecnica-amministrativa istituita dall’art. 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le

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il “decreto genova” competenze ad essa attribuite. 5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 19. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 19 Contabilità speciale 1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all’art. 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti dal fondo di cui all’art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori di cui all’art. 17 e per l’assistenza alla popolazione. 3. La contabilità di cui al comma 1 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’art. 45. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 20 Ricostruzione privata 1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’art. 17, con gli atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c). 2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, in coerenza con i

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criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all’art. 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socioeducative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico; e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in particolare dall’art. 50. 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 19. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 21 Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei

territori dei comuni di cui all’art. 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 19: a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche; b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio; c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio. 2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nel supple-

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il “decreto genova” mento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario; c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’at-

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tività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’art. 17, risultavano adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali. 2-bis. Nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale. 3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2. 4. Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo. 5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all’art. 30, comma 3. 6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo. 7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni. 8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero

entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2. 9 La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità. 10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano: a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’art. 17; b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’art. 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. 12. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente ar-

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il “decreto genova” ticolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall’art. 1, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’art. 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di concessione del contributo. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 22 Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti 1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a: a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21

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ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 23 Interventi di immediata esecuzione 1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’art. 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all’art. 17 e lo stato della struttura, e attesti la valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. 2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui allo stesso comma 1. 3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono adottate mi-

sure operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. 4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all’art. 17 dell’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all’art. 18, comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato. 5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese: a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’art. 29, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui all’art. 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di

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il “decreto genova” regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’art. 25 fino alla definizione delle relative procedure. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 24 Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi 1. Fuori dai casi disciplinati dall’art. 23, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all’art. 21, comma 2, ai Comuni di cui all’art. 17 unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 30, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’art. 17, a cui si allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l’ordinanza di sgombero; b) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto; b-bis) indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia. 2. All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

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3. I Comuni di cui all’art. 17, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori di cui all’art. 21, comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. 4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all’art. 19, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. 6. Con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche. 7. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 25 Definizione delle procedure di condono 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all’art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l’art. 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003. 2. I comuni di cui all’art. 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

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il “decreto genova” Art. 26 Ricostruzione pubblica 1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 19, per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all’art. 17, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera c). 2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, si provvede a: a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili; b) predisporre ed approvare, per gli edifici scolastici inagibili, piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento fin dall’anno scolastico 2018-2019, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, anche mediante contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all’art. 17, nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’art. 19. I piani sono predisposti sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

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d) predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture. 3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con apposito atto adottato ai sensi dell’art. 18, comma 2, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. La realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, costituisce presupposto per l’applicazione della procedura di cui all’art. 63, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe di cui all’art. 29. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito previsto al quarto periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui al citato art. 29. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 29. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 4. La Regione Campania nonché gli Enti locali della medesima Regione, ove a tali fini da essa individuati, previa specifica intesa, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Commissario straordinario, ai soli fini dell’assunzione della spesa a carico delle risorse di cui all’art. 19, all’espletamento delle procedure di gara

relativamente agli immobili di loro proprietà. 5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 19, e nei limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli interventi relativi agli edifici pubblici di proprietà statale, ripristinabili con miglioramento sismico. 6. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di cui all’art. 27, comma 1, oppure i Comuni interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario. 7. Ferme restando le previsioni dell’art. 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per l’elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere all’affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all’art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. L’affidamento degli incarichi di cui al primo periodo è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’art. 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. 8. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruità economica degli stessi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo. 9 I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

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il “decreto genova” 11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 9. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 27 Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all’art. 26, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) la Regione Campania; b) il Ministero per i beni e le attività culturali; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l’Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 28 Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati 1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 19, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all’art. 17, come

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risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all’albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall’art. 50. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 29 Legalità e trasparenza 1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all’art. 17, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato art. 30 e dell’Anagrafe ivi prevista. 2. All’attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’art. 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 30 Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria 1. Gli incarichi di progettazione e dire-

zione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’art. 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. 2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. 3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 19, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per

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il “decreto genova” cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali. 4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione. 5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’art. 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. 6. L’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all’art. 46 del medesimo codice. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’art. 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all’art. 19, del presente decreto. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 31 Struttura del Commissario straordinario 1. Il Commissario straordinario, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l’articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative, con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. 2. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art. 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell’Unità tecnica di cui all’art. 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Na-

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poli e nell’Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il personale di cui al comma 2 è posto, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l’indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale. 4. Al compenso spettante agli esperti di cui al comma 2 nonché alle spese per il funzionamento della struttura commissariale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall’art. 19. 5. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonché ai componenti della struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio

connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell’Isola di Ischia, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all’art. 19. 6. Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell’ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all’art. 19. 7. Con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell’art. 18, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili: a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso la struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all’art. 17, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; b) al personale dirigenziale della struttura direttamente impegnato nelle attività di cui all’art. 17, può essere attribuito un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall’ordinamento di appartenenza, commisurato ai giorni di effettivo impiego. 7. All’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti massimi di spesa di euro 350.000 per l’anno 2018 e 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all’art. 19.

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il “decreto genova” RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 32 Proroghe e sospensioni dei termini 1. All’art. 2, comma 5-ter, del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al primo periodo dopo le parole «dell’imposta sul reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e le parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2019», al secondo periodo le parole «fino all’anno di imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’anno di imposta 2020».

1-bis. Le autorità di regolazione di cui all’art. 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo intercorrente tra l’ordinanza di inagibilità o l’ordinanza sindacale di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 2. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito, nel limite massimo complessivo di 1,43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, connesso all’esenzione di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all’art. 17 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario straordinario è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle

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risorse della contabilità speciale di cui all’art. 19, un’apposita compensazione fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro con riferimento all’anno 2018, da erogare nel 2019, e fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro annui per il biennio 20192020, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso art. 1, commi 667 e 668. 4. All’art. 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «2018 e 2019 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020 dei mutui» e dopo le parole «mutui stessi» sono inserite le seguenti: «; i comuni provvedono alla reimputazione contabile degli impegni riguardanti le rate di ammortamento sospese». 5. All’art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «fino al 31 dicembre 2018» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020». 6. All’art. 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole «della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque» sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole «4 e 6 unità» sono inserite le seguenti: «per l’anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unità per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unità per gli anni 2019 e 2020»; c) al secondo periodo, le parole «353.600» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 per l’anno 2018 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,». 7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all’art. 19.

7-bis. All’art. 5, comma 1, del decretolegge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 33 Sospensione del pagamento del canone RAI 1. Nei territori dei comuni di cui all’art. 17, il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme oggetto di sospensione, ai sensi del primo periodo, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2021. L’insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell’unica rata, comporta l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché delle relative sanzioni e interessi e la cartella è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’unica rata o del periodo di rateazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 mila euro per l’anno 2018 e 900 mila euro annui nel biennio 2019-2020, si provvede ai sensi dell’art. 45. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 34 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 1. Nei Comuni di cui all’art. 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente

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articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018, in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede ai sensi dell’art. 45.

zione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Art. 35 Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento 1. Nei Comuni di cui all’art. 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 300 mila euro per l’anno 2018, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede ai sensi dell’art. 45.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell’art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 36 Interventi volti alla ripresa economica 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell’Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condi-

2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’art. 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2019. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Capo IV MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA NEGLI ANNI 2009, 2012, 2016 E 2017 Art. 37 Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’art. 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall’ANCI regionale di riferimento»; 1) al comma 1, la lettera l) è abrogata; 1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: «previa intesa con» sono sostituite dalla seguente: «sentiti»;

1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «progettazione» sono inserite le seguenti: «e nella realizzazione»; 2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato”; b) all’art. 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuità;» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell’attività agricola e zootecnica e ottimizzare l’impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell’impresa, dall’Ufficio regionale competente;»; b-bis) all’art. 6, comma 8, dopo la parola: «amministrative,» sono inserite le seguenti: «nonché le spese per le attività professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,»; b-ter) all’art. 14, comma 4, le parole: «dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nel» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella»; c) all’art. 15, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; c-bis) all’art. 15, comma 3-bis: 1) al primo periodo, le parole: «gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «i lavori», la parola: «intervento» è sostituita dalla seguente: «lavoro» e le parole: «ai fini della selezione dell’impresa esecutrice,» sono soppresse; 2) le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «600.000 euro»; c-ter) all’art. 16, comma 3, lettera b), le parole: «approva i progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «approva, ai sensi dell’art. 27 del codice di cui al de-

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il “decreto genova” creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti»; c-quater) all’art. 34: 1) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari»; 2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un’anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L’importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell’intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalità di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo». 1-bis. All’art. 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: «e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016» sono inserite le seguenti: «, nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2bis,». RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

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Art. 38 Rimodulazione delle funzioni commissariali 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all’art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 39 Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici 1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, purché depositate su singoli conti correnti bancari

a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici: a) della regione Abruzzo dell’aprile 2009, individuati nell’articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3; b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; c) delle regioni dell’Italia centrale, di cui all’allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all’esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l’accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. 4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano: a) il 31 dicembre 2019, con riferimento agli eventi sismici di cui alla lettera a) del comma 1; b) il 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 5. Gli importi che residuano alla scadenza dei termini di cui al comma 4 sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione del Commissario delegato o straordinario.

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il “decreto genova” 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti notificati fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 39-bis Modifiche all’art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 1. All’art. 67-ter, comma 5, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati è incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio al 30 settembre 2018”; b) il quarto periodo è soppresso. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 39-ter Modifiche all’art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. All’art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli edilizi nelle ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle ipo-

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tesi di cui al comma 1-bis del presente articolo, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all’abuso, calcolato in base alla procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L’inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta”; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione anche nei casi previsti dalle norme regionali attuative dell’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia, di cui al provvedimento della Conferenza unificata 1° aprile 2009, n. 21/CU, ovvero dalle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e di edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all’incremento di volume. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione”; c) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «unitamente» sono inserite le seguenti: «al permesso di costruire o»; d) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «dal competente ufficio regionale o».

RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Capo V ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI Art. 40 Cabina di regia Strategia Italia 1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia e dal Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti: a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, ivi comprese le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all’art. 14, commi 1, 2 e 3, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l’attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.

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il “decreto genova” Art. 40-bis Interventi straordinari per il viadotto Sente 1. Al solo fine di permettere la riapertura al traffico del viadotto Sente è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 41 Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione 1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHOTEQ/kg SS), PCB ≤0,8 (mg/kg SS), Toluene ≤100 (mg/kg SS), Selenio ≤10 (mg/kg SS), Berillio ≤2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione

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955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, come specificato nel parere dell’Istituto superiore di sanità protocollo n. 36565 del 5 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 42 Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici 1. Le economie disponibili di cui all’art. 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all’art. 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative a interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento, sono accertate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono attribuite entro il 31 dicembre 2018 agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici. 3. Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse già destinate al piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, le risorse disponibili, con esclusione delle somme perente, di cui all’art. 1, comma 170, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate a interventi legati ad altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell’attività didattica e la sicurezza delle strutture.

RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 42-bis Scuole innovative e poli per l’infanzia 1. All’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 85 è inserito il seguente: «85-bis. Per gli interventi già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sulla base del decreto di cui al terzo periodo del comma 85, l’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere raggiunta successivamente all’adozione dello stesso decreto, purché anteriormente all’avvio delle procedure di affidamento degli interventi stessi». 2. Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all’art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, destinata al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative. 3. Al fine di promuovere la progettazione dei nuovi poli per l’infanzia di cui all’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata la spesa di euro 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all’INAIL per la realizzazione dei nuovi poli per l’infanzia. 4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3 sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall’INAIL all’atto della quantificazione dell’importo dovuto agli enti locali per l’acquisizione delle aree oggetto di intervento. L’anticipazione non

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il “decreto genova” può superare il valore dell’area stimato dall’INAIL. 5. All’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalla seguente: «gli». RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 43 Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati 1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA S.p.A., su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale ed interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri in termini di fabbisogno, derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro per l’anno 2019 si provvede ai sensi dell’art. 45.

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2. Nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate, INVITALIA S.p.A., previa acquisizione di parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato, è autorizzata ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai suddetti soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 43-bis Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall’art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria 1. Per gli anni 2020 e 2021, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’art. 44, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal

monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefìci di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefìci di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 44 Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi 1. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell’accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della

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il “decreto genova” spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 44-bis Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile 1. Al secondo periodo del comma 2-bis dell’art. 19 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per un massimo di due volte». RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis)

Art. 44-ter Attività di valutazione dell’impatto e di censimento dei danni 1. All’art. 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all’art. 25, comma 7, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell’impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all’art. 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti». RIFERIMENTI NORMATIVI

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IL DL 28/9/2018 N. 109 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 16/11/2018 N. 130 (LE VARIAZIONI IN CORSIVO)

(Omissis) Art. 45 Norma di copertura 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, pari a 49.205.000 euro per l’anno 2018, a 63.305.300 euro per l’anno 2019, a 70.610.000 euro per l’anno 2020, a 42.600.000 euro per l’anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l’anno 2018 e a 69.804.217 euro per l’anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede: a) quanto a 950.000 euro per l’anno 2021 e a 1.048.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3, 33 del presente decreto; b) quanto a 30.400.000 euro per l’anno 2018 e a 6.498.917 euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; c) quanto a 200.000 euro per l’anno 2018, a 20.800.000 euro per l’anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; d) quanto a 32.505.300 euro per l’anno 2019 e a 800.000 euro dall’anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

Ministero dell’economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall’anno 2020; e) quanto a 49.005.000 euro per l’anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, definitivamente al bilancio dello Stato; f) quanto a 10.000.000 euro per l’anno 2019, a 49.810.000 euro per l’anno 2020, a 20.850.000 euro per l’anno 2021, a 20.652.000 euro per l’anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 50 milioni di euro annui dall’anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l’anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, del presente decreto. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. RIFERIMENTI NORMATIVI (Omissis) Art. 46 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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