INGEGNERIA
INTERSETTORIALE a cura di Ing. F. Zavagnini Avv. S. Rubeo commissione
Mediazione e arbitrato visto da Ing. F. Sciarra Ing. R. Villa
L'articolo è tratto dalla Rivista IoRoma N°4/2016
ARBITRATO IRRITUALE La normativa italiana vede la nascita dell’arbitrato irrituale in una decisione della Corte di Cassazione di Torino del 27 dicembre del 1904, nella quale si definivano le fondamenta dell’Istituto. 36 ordine degli ingegneri della provinCia di roma
INGEGNERIA
INTERSETTORIALE a cura di Ing. F. Zavagnini Avv. S. Rubeo commissione
Mediazione e arbitrato visto da Ing. F. Sciarra Ing. R. Villa
ARBITRATO IRRITUALE La normativa italiana vede la nascita dell’arbitrato irrituale in una decisione della Corte di Cassazione di Torino del 27 dicembre del 1904, nella quale si definivano le fondamenta dell’Istituto. 36 ordine degli ingegneri della provinCia di roma
INTERSETTORIALE
LA PRINCIPALE DIFFERENZA TRA L’ARBITRATO IRRITUALE E QUELLO RITUALE È DATA DAGLI EFFETTI O EFFICACIA DEL RELATIVO LODO. NEL CASO DELL’ARBITRATO IRRITUALE IL LODO AVRÀ EFFICACIA DI NATURA CONTRATTUALE MENTRE NEL CASO DELL’ARBITRATO RITUALE IL LODO AVRÀ UNA EFFICACIA CORRISPONDENTE A QUELLA DI UNA SENTENZA.
L
’ultimo intervento sull’argomento si è avuto con il d. leg.vo 2 febbraio 2006, n. 40 che ha interessato sia l’arbitrato rituale che l’arbitrato irrituale, ridefinendone il quadro normativo laddove precedentemente ampio spazio era lasciato all’interpretazione della prassi giuridica prima di addentrarci su alcuni aspetti dell’arbitrato irrituale, è necessario sottolineare le caratteristiche peculiari di tale istituto, caratteristiche
che lo differenziano profondamente dall’arbitrato rituale. Come per l’arbitrato in genere, il risultato della procedura è il “lodo arbitrale”, una decisione scritta espressa da arbitri incaricati dalle parti per dirimere la questione. la principale differenza tra l’arbitrato irrituale e quello rituale è data dagli effetti o efficacia del relativo lodo. nel caso dell’arbitrato irrituale il lodo avrà efficacia di natura contrattuale mentre nel caso dell’arbitrato rituale il lodo avrà una efficacia corrispondente a quella di una sentenza. potrà cioè avere efficacia esecutiva e potrà quindi essere posto in esecuzione forzata in caso di mancato adempimento volontario. il vantaggio dell’arbitrato, anche di quello irrituale, è certamente quello di massima autonomia dalle lungaggini processuali con brevità dei tempi di risoluzione delle controversie. i tempi sono ridotti rispetto all’iter di una controversia affrontata in sede giudiziaria. infatti, l’art. 820 c.p.c. stabilisce che in assenza di un termine fissato dalle parti per la pronuncia del lodo, quest’ultimo debba essere pronunciato dagli arbitri nel termine di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina. un successivo punto a favore dell’arbitrato è costituito dalla possibilità, in sede di scelta dell’arbitro, di nominare una persona con un’approfondita preparazione tecnica nel settore d’interesse, fatto che garantisce la profonda e corretta comprensione delle origini della controversia ai fini della pronuncia
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libro Quarto: dei proCedimenti speCiali titolo viii: dell’arbitrato Capo i: della ConvenZione d’arbitrato 808-ter.1 Arbitrato irrituale I. Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. II. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1. se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2. se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812; 4. se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5. se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825. 1
Articolo aggiunto dal D. Leg.vo n. 40/2006.
del lodo arbitrale. il codice di procedura civile dedica oggi all’arbitrato irrituale un articolo specifico, l’art. 808 ter riportare per esteso nel riquadro della pagina seguente. essendo l’arbitrato sostanzialmente un accordo contrattuale, possono essere risolte con tale strumento solamente le controversie su diritti disponi-
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bili, fatti salvi espressi divieti di legge per particolari settori o argomenti. la forma scritta del compromesso e la determinazione dell’oggetto della controversia sono necessari, a pena di nullità, come prescritto dall’articolo 807 c.p.c.. l’articolo 808 c.p.c. dispone che: “Le parti, nel
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ALLA PRESENZA DI UNA CONTROVERSIA, GIÀ INIZIATA O CHE POSSA INSORGERE, DUE O PIÙ PARTI POSSONO DECIDERE DI RISOLVERLA PER MEZZO DELL’ARBITRATO IRRITUALE ANZICHÉ RIVOLGERSI ALLA MAGISTRATURA INIZIANDO UN GIUDIZIO ORDINARIO.
contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri [...]”. ovviamente tali controversie devono poter formare oggetto di convenzione di arbitrato e la clausola deve rispettare i requisiti di forma scritta prescritti dall’articolo 807 c.p.c.. il caso di convenzione di arbitrato anche in materia non contrattuale è previsto dall’articolo 808-bis c.p.c. il quale prescrive che in questo caso, con apposita convenzione, si debba stabilire che siano decise da arbitri eventuali controversie future relative a determinati rapporti non contrattuali. anche in questa fattispecie la convenzione deve rispettare i requisiti di forma scritta previsti dall’articolo 807 c.p.c.. deve quindi essere evidente la chiara volontà delle parti, da esprimersi ad esempio nel rapporto contrattuale, di risolvere eventuali controversie ricorrendo ad arbitri mediante determinazione ancora contrattuale. Fino alla pubblicazione del succitato decreto del 2006 la scelta tra arbitrato rituale ed irrituale era lasciata all’interpretazione della volontà delle parti da ricercarsi nella clausola compromissoria e nel rapporto contrattuale in generale. parole come “giudizio” e “giudicare”, nelle varie coniugazioni, all’interno della clausola contrattuale potevano fino al 2006 far propendere per un arbitrato rituale. oggi invece alla luce dell’articolo 808ter sopra riportato, nel caso tale disposizione non richiami esplicitamente la determinazione contrattuale, la soluzione ad eventuali controversie sarà ottenuta esclusivamente attraverso l’effettuazione dell’arbitrato rituale includendo principalmente gli articoli 824-bis e 825. occorre peraltro fare attenzione a definire chiaramente la clausola compromissoria, infatti, l’articolo
808-quater prescrive che, nel dubbio, la convenzione d’arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto. per i lettori interessati, è opportuno analizzare per esteso anche il capo iii “del procedimento” e il capo IV del lodo” al titolo viii, libro iv del codice di procedura civile per approfondire due degli argomenti di principale interesse per chi si avvicina alla materia. in definitiva, alla presenza di una controversia, già iniziata o che possa insorgere, due o più parti possono decidere di risolverla per mezzo dell’arbitrato irrituale anziché rivolgersi alla magistratura iniziando un giudizio ordinario. Ciò determinato, le parti stabiliscono con un atto scritto, con efficacia ad substantiam, che in relazione ad un particolare rapporto giuridico tra loro intercorrente, la lite venga risolta da un arbitro. l’arbitro, che può essere un’unica persona o più d’una ma sempre in numero dispari, nel caso di collegio arbitrale, giudicherà senza la necessità di osservare le procedure previste nel codice di rito. il lodo, cioè la decisione arbitrale, avrà efficacia contrattuale tra le parti. Con la conseguenza che la possibilità di attuare il disposto dell’arbitrato irrituale è di fatto rimessa al corretto comportamento delle parti. determinandosi diversamente la necessità, una nuova controversia sull’esecuzione della determinazione arbitrale rimasta inadempiuta. per concludere possiamo riassumere dicendo che l’arbitrato irrituale è la soluzione perfetta per “galantuomini” che hanno fretta di risolvere una loro divergenza, velocizzando i tempi della decisione. ■
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