Professione Detective anteprima

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© 2014 Infoval Srl Infoval editrice Via Tavigliana 1/a 37023 – Grezzana (VR) Tel/Fax: 045 8650746 Titolo dell’opera: Professione Detective Autore: Marco Corvino Data di pubblicazione: Marzo 2014


Quasi mai le informazioni e le notizie che parlano del mondo, peraltro abbastanza sconosciuto degli investigatori privati in Italia, si soffermano sulle numerosissime difficoltà di carattere tecnico-­‐deontologico che gli stessi ogni giorno devono affrontare per sopravvivere con una certa dignità ai continui e pressanti cambiamenti di carattere sociale, legislativo e burocratico. Il testo vuole essere un valido aiuto sia per tutti quei giovani che aspirano seriamente alla professione del detective privato, ma che, troppo spesso, sopravalutano il settore per carenza di informazioni o per eccessiva mistificazione ed esagerato ottimismo, sia per tutti quei professionisti ed aziende che quotidianamente si possono trovare a vario titolo nella necessità di dover usufruire di servizi investigativi e/o di sicurezza e non ne conoscono le “regole”, primi fra tutti gli avvocati. Regole altresì di un pianeta complesso legato anche in qualche modo alla formazione del criminologo, il quale, conoscendo anche i compiti e i limiti dell’investigatore privati così come quelli dell’investigatore pubblico, può avvalersi di una sinergia di esperienze più complete.



Laureato in Scienze Politiche a Padova nel 1983, Corvino dirige la prima agenzia investigativa a Verona nel 1984 e nel 1991 ottiene anche una delle prime licenze in Italia per investigazioni in ambito penale. Assume negli anni a seguire ruoli specifici, ricoprendo, nel 1992, anche la carica di Presidente Regionale della FEDERPOL (Federazione Italiana Investigatori Privati). E’ iscritto all’Albo dei Periti in materia civile e penale presso il Tribunale di Verona, ha collaborato come Relatore, opinionista e consulente per la Scuola Forense degli Avvocati di Verona, per l’Università Cà Foscari di Venezia, il Centro Studi per la Difesa e la Sicurezza di Torino, l’Istituto ETAI di Padova, per citarne alcuni. Parallelamente alla sua attività di investigatore, il dott. Corvino tiene regolarmente docenze e corsi di Tecniche Investigative e deontologia professionale e di approfondimento in materie Criminologiche, investigative e di psicologia criminale.



Marco Corvino

PROFESSIONE DETECTIVE

Tecniche investigative e deontologia dell’investigatore privato

Infoval Editrice


Premessa

In Italia da molti anni, direi da sempre, la figura dell’Investigatore Privato autorizzato viene solitamente ancora considerata in modo spesso “distorto” e non conforme alla realtà. Regna, talvolta volutamente, una colpevole ignoranza anche da parte di giornali e mass media, fa comodo trattare l’argomento e le vicende del poliziotto “privato” rimestando nel torbido solo quando, ahimé, costui si trova coinvolto in tristi e vergognosi fatti di cronaca nera. Ma quale categoria professionale può dirsi esente dall’annoverare tra le sue fila individui talvolta ignoranti, indegni, che operano al limite della devianza se non veri e propri delinquenti. Chi è senza peccato... Quasi mai, invece, il quotidiano lavoro di un detective privato è stato considerato, pur nella sua stressante difficoltà quotidiana, degno di nota positiva, espressione di una delle istanze più forti costituzionalmente garantita dalla nostra Legge: il diritto alla Conoscenza! L’approccio anglosassone di tipo pragmatico alla soluzione dei vari problemi sociali inerenti alla sicurezza urbana, alla criminalità organizzata, episodi di devianza e/o vera e propria delinquenza, comporta che questi vengano, più spesso di quanto si creda, risolti non solo dalle Forze dell’Ordine ufficiali, ma talvolta proprio da operosi poliziotti privati adeguatamente muniti di poteri ad hoc ed a stretto contatto con i loro colleghi “pubblici”. Da sempre, invece, soprattutto in Italia, la figura distorta del “privato”, autorizzato quasi per misericordia ad effettuare indagini, nasce, a mio avviso, da una quanto mai miope e stitica tendenza a voler considerare solo lo Stato come unico detentore di un potere assoluto di Polizia. Laddove timidamente ed assai tardi si cominciò a capire che, forse, con opportuni controlli e selezioni, determinati compiti potevano essere svolti anche da soggetti “autorizzati”, tali e tanti sono stati i limiti di volta in volta posti dalla legge, da vanificarne spesso la stessa esistenza in concreto. Si pensi soltanto che sino ad una quindicina di anni fa, in alcune Licenze di Polizia, regolarmente rilasciate a colleghi poco accorti per svolgere l’attività, tra le varie prescrizioni in esse indicate si poteva ancora leggere l’espresso divieto del “pedinamento, appostamento e la preparazione di “sorprese”... “.1 Vorrei poter modestamente contribuire con queste mie considerazioni, frutto peraltro di un’esperienza nel settore delle indagini private lunga oltre trent’anni, ad illuminare sia privati cittadini, imprenditori, avvocati, ma anche il mondo amministrativo e della politica, il quale troppo spesso ha voluto relegare, se non altro per scarsa lungimiranza o mera comodità, la nostra professione ad un “male” necessario ma scomodo, fastidioso e per nulla dignitoso.

1 Si cita, per curiosità, una vecchia circolare della Questura di Roma, a seguito della sollecitazione del Ministero Interno, datata 2.8.1996 II Div. Cat. C circa “Il concreto contenuto che il divieto di esercizio di pubbliche funzioni (art. 347 c.p.) può assumere con particolare riferimento all’investigatore privato e si fornisce un elenco meramente “indicativo” delle attività che, essendo rivolte ad incidere sulla libertà dell’individuo, possono essere esercitate solo da pubblici poteri: fermo di persone, pedinamento, appostamento, arresti fuori flagranza, perquisizioni, preparazione di sorprese e simili... “.


1. Le principali caratteristiche dell’investigazione privata In prima istanza sarebbe opportuno fare chiarezza sul termine fondamentale di “investigazione” e sul suo utilizzo. Anche se, apparentemente, la parola detective può sembrare prestata dalla lingua inglese e corrisponde al più usato termine nostrano di “investigatore”, in realtà originariamente deriva dal latino [detéctu(m) di detérgere, ‘mettere allo scoperto’, cioè scoprire, svelare, composto dal prefisso de, ‘da’, e tégere, ‘nascondere’]. È pertanto forse anche più appropriato in Italia utilizzare il termine di detective rispetto a quello pure comune di investigatore. Ancora, analizzando più dettagliatamente i termini di investigazione e indagine, si può arrivare a considerarli come un percorso, spesso difficile e molto tortuoso, per poter raggiungere in qualche modo la “verità”. Si tratta di raccogliere informazioni, notizie, documenti, elementi utili per capire/conoscere, per poi arrivare a ricostruire i vari pezzi di un gigantesco puzzle al quale, non sempre si può, ma si dovrebbe riuscire ad aggiungere l’ultimo tassello. Sicuramente una delle differenze dell’investigatore privato professionista rispetto alla figura dell’avvocato nei confronti del cliente o utente finale che entrambe a diverso titolo si trovano a rappresentare, è quella che mentre il primo mira essenzialmente alla “fotografia” della realtà che dovrà ottenere con la maggiore obiettività possibile, alla ricerca della verità vorrei dire a tutti i costi, il secondo deve innanzitutto contribuire a difendere gli interessi personali di chi si rivolge a lui. Purtroppo negli ultimi anni, ancor più che per un vero e proprio interesse personale e una passione innata nei confronti dell’indagine e delle investigazioni, in gran parte a causa della crisi economica presente in quasi tutti i settori lavorativi, soggetti sempre più numerosi, spesso senza arte né parte, dalle età più disparate e talvolta con preparazione culturale quasi inesistente, si sono preoccupati di inviare nottetempo curricula di ogni tipo. In qualche caso, addirittura, la principale motivazione che veniva addotta recitava così: “... da sempre assiduo lettore di fumetti, seguo con molto interesse film gialli ed inchieste sul crimine...”! Ritengo che, oltre naturalmente ad una preparazione culturale medio alta ed un’esperienza sul campo, numerose e variegate debbano essere le caratteristiche personali di un buon investigatore: onestà, meticolosità, metodicità, intuizione, abnegazione, curiosità, umiltà, caparbietà, riservatezza, pazienza. Tuttavia non bisogna dimenticare che è sempre necessaria una buona dose di fortuna, indispensabile nelle indagini e spesso sottovalutata. Al di là delle oggettive capacità professionali, inconvenienti dell’ultima ora, imprevedibili fatalità e disguidi vari possono incidere assai negativamente sul buon esito e sui risultati che si devono ottenere. Di fronte ad uno specifico caso da risolvere due sono i principali metodi di ragionamento che dovrebbero essere tenuti in considerazione in ambito investigativo: -­‐ Ragionamento induttivo – si parte da un caso concreto, dall’esperienza e si arriva ad un risultato sperimentale, ricavandone una regola che può valere fino a prova contraria e che crea delle statistiche di riferimento successivo.


-­‐ Ragionamento deduttivo – è il procedimento contrario; si parte cioè da una regola quale “punto fermo”; una serie di possibilità da verificare, una serie di ipotesi da valutare le quali vengono poi calate nella realtà del caso da esaminare, riscontrandone le similitudini e le caratteristiche compatibili. Bisogna però notare che nessuno dei due ragionamenti o metodi può essere adottato da solo: entrambi si completano. Come in un “circolo vizioso” l’induzione senza la deduzione non è possibile, e viceversa. Sarebbe mancante di qualcosa e si avrebbe un’indagine alla fine parziale. A questo punto per equilibrare un corretto uso dei due ragionamenti, complementari tra loro ma da soli non autosufficienti, solo la “mediazione” e l’uso dell’intelligenza dell’uomo può aiutare l’investigazione ad avvicinarsi alla “verità”, a ciò che davvero è accaduto. Ecco che quindi la sintesi tra i due metodi, cioè la capacità di avanzare ipotesi investigative, viene indicata col termine abduzione o ragionamento abduttivo (induzione+deduzione).




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