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Fisco
from Luglio Agosto 2021
by pay50epiu
+GLI UNDER 36 GODRANNO DI UN’IMPORTANTE AGEVOLAZIONE SUL MUTUO RELATIVO ALL’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA, IN PIÙ SARANNO DETASSATI ALL’ATTO DELL’ACQUISTO
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Il Decreto Sostegni bis potenzia gli aiuti già previsti con ulteriori agevolazioni in diversi settori economici: contributi a fondo perduto, acquisto prima casa per i giovani e sostegni alle imprese a cura di Alessandra De Feo CON IL D.L. N. 73 DEL 25.5.2021 (COSIDDETTO DECRETO SOSTEGNIBIS), IN VIGORE DAL 26.5.2021, SONO STATE PREVISTE NUOVE MISURE a sostegno di imprese, lavoratori, giovani e di vari settori economici, anche se, per alcune di esse, la relativa applicazione è subordinata all’emanazione dei decreti attuativi che, in sede di redazione del presente articolo, non è ancora avvenuta. Questi gli ambiti di intervento di nostro interesse: acquisto prima casa agevolato per under 36; prolungamento del credito di imposta per i canoni di locazione CRISI degli immobili non abitativi; proroga moratoria e garanzie sui finanziamenti (mutui ecc.); nuovo contributo a fondo perduto. POST-COVID: »ACQUISTO PRIMA CASA UNDER 36 L’articolo 64 del D.L. 73/2021 introduce una nuova agevolazione per l’acquisto della LE NUOVE MISURE PER AFFRONTARLA “prima casa” di abitazione, prevedendone le condizioni, le modalità e i termini per ottenerla, che possiamo riassumere come segue: • per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con un ISEE non superiore a 40.000 euro; • sotto forma di esenzione dalle imposte d’atto (cioè imposta di registro, ipotecaria e catastale) o, per gli atti soggetti ad IVA, sotto forma di credito di imposta, pari all’IVA corrisposta, o sotto forma di esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione degli immobili agevolati; • limitatamente agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022; • con riferimento agli atti, a titolo oneroso, di acquisto della proprietà, nonché agli atti traslativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione (escluso l’atto di costituzione del diritto di superficie); • escluse le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (non venendo citate le pertinenze, resta dubbia l’applicabilità del beneficio alle medesime). »CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI NON ABITATIVI L’articolo 4 del D.L. 73/2021 ha previsto l’estensione fino al 31.7.2021 del cosiddetto bonus canoni di locazione degli immobili non abitativi per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Inoltre, ai soggetti esercenti l’attività d’impresa, di arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.4.2020 e il 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30%, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1.4.2019 e il 31.3.2020. Detto credito d’imposta spetta, anche in assenza dei suddetti requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.1.2019.
»PROROGA MORATORIA E GARANZIE SU FINANZIAMENTI Anche la suddetta misura è stata prorogata fino al 31.12.2021 al fine di continuare a sostenere la liquidità delle imprese.
»NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO La norma ha subordinato l’erogazione del contributo all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, non ancora pubblicato, che ne prevederà modalità e termini. Si rinvia la relativa disamina ad un successivo articolo.