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La pesca europea dopo la Brexit
di Domenico Letizia
Il focus pesca è stato al centro del dibattito politico sulle future prospettive tra Europa e Regno Unito
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Sul fronte della pesca, il problema Brexit ha posto l’attenzione sulle future prerogative del ricco mare dell’Atlantico del Nord che fino ad oggi è stato condiviso e che con l’arrivo del 31 dicembre 2020, ha avviato nuove dinamiche per la cessazione del diritto dell’Unione europea sul Regno Unito. Per effetto dell’uscita della Gran Bretagna dalla Comunità Europea, il Paese entra a pieno titolo fra quelli extra-Ue a cui spetta una quota di catture.
Di fatto, l’Europa perde complessivamente circa 48
tonnellate di pesce che si spostano Oltremanica. Solo il 24 dicembre 2020, ad una settimana esatta dalla fine del periodo di transizione si è giunti ad una soluzione sulla questione della pesca che sancisce gli interessi comuni sul diritto di accesso reciproco e sulle quote di cattura nelle rispettive acque di competenza. A differenza dell’accordo commerciale, il dossier Brexit sulla pesca
prevede un periodo di adeguamento fino al 30 giugno
del 2026. Per esportare pesce dal Regno Unito a tutti i paesi dell’UE (esclusa l’Irlanda del Nord verso l’UE), è necessario un certificato di cattura.
L’associazione Assoittica Italia ha pubblicato un approfondito report per analizzare le novità e tutelare i pescatori e le aziende ittiche raccomandando particolare attenzione per i requisiti specifici per le specie disciplinate dagli obblighi internazionali (CITES-ICAAT) e per le merci che rientrano nelle procedure relative a specifici obblighi internazionali vincolanti per il Regno Unito.
È necessario far accompagnare il prodotto da un certificato di cattura per esportare dal Regno Unito una partita di pesce sbarcato da una nave battente bandiera britannica. Per qualsiasi prodotto proveniente da un altro paese che è stato conservato in Gran Bretagna per 24 ore o più, ma non elaborato in alcun modo, è necessario il Documento di stoccaggio. La copia del certificato di cattura della spedizione originale è conservata dall’operatore UK. Per qualsiasi prodotto proveniente da un altro paese che è stato trasformato in Gran Bretagna
è necessaria la Dichiarazione di trasformazione. La copia del certificato di cattura della spedizione originale è conservata dall’operatore UK. Il Certificato sanitario
di esportazione deve essere firmato e timbrato da un veterinario ufficiale o da un funzionario sanitario
ambientale dell’autorità locale. Non ci sono costi per l’EHC, ma potrebbe essere necessario pagare per i servizi del veterinario o dell’autorità locale.
Tutte le esportazioni dalla Gran Bretagna di prodotti della pesca sbarcati da navi battenti bandiera britannica dovranno essere spedite da uno stabilimento alimentare riconosciuto dal Regno Unito elencato dall’UE. Assoittica ricorda che per sbarcare le catture da un peschereccio battente bandiera del Regno Unito direttamente nell’UE (o per sbarcare le catture da una nave registrata in Gran Bretagna nell’Irlanda del Nord), bisognerà sbarcare il prodotto in un porto europeo designato. Inoltre, a partire
dal 2025 è prevista una consultazione annuale sulle
quote di pesca. Nel caso non si raggiunga un accordo si dovrà procedere alle quote provvisorie stabilite dal parere del Consiglio Internazionale per l’Esplorazione del Mare.
Ricordiamo che le acque del Regno Unito, ovvero il mare territoriale fino a 12 miglia nautiche e la zona economica esclusiva adiacente fino a 200 miglia nautiche, non faranno più parte delle acque dell’Unione europea. Per le merci che rientrano nelle procedure relative a specifici obblighi internazionali vincolanti per il Regno Unito (anguilla, tonno rosso e moro oceanico) sono necessarie le documentazioni ai sensi delle procedure CITES ed ICAAT.
Non è possibile esportare o spostare anguille europee dalla Gran Bretagna all’Unione europea poiché vengono elencate all’interno della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna
selvatiche minacciate di estinzione e l’Unione ha un divieto di importazione e una quota di esportazione pari a zero a causa della sua valutazione che tale commercio è dannoso alla sopravvivenza della specie.
Gli sbarchi diretti, le importazioni e le esportazioni di tonno rosso o di Moro oceanico verso e dal Regno Unito, ad eccezione dei movimenti tra Irlanda del Nord e l’Unione europea, richiederanno la presentazione di documenti di cattura convalidati all’autorità
competente per l’importazione o all’amministrazione della pesca interessata e per il tonno rosso la documentazione ICAAT-eBCD.
L’accordo Brexit stabilisce nuove disposizioni per la gestione congiunta e sostenibile di un centinaio di stock ittici condivisi nelle acque tra Europa e Gran
Bretagna, nel pieno rispetto dei diritti e degli obblighi di ciascuna parte in quanto Stati costieri indipendenti e sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

