Evasione dal diritto?

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EVASIONE DAL

DIRITTO? un viaggio nel mondo del diritto penitenziario, tra sovraffollamento e diritti negati, in una realtĂ di perpetua illegalitĂ

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A cura dell'Associazione Progrè INTRODUZIONE...................................................................................................................................3

ANALISI NORMATIVA

LO SCOPO DELLA PENA....................................................................................................................................................4 ESECUZIONE PENALE...........................................................................................................................6

ANALISI DEI DATI ATTUALI QUESTIONE DI NUMERI...................................................................................................................... 7 QUESTIONE DI VOLTI.........................................................................................................................10 LEGALMENTE CARCERE?.....................................…............................................................................12

NUOVO E VECCHIO CONTINENTE A CONFRONTO IL PLEA BARGAINING....................................................................................................................…..13 CRISI DELLA FILOSOFIA RIEDUCATIVA...............................................................................................13 DALLA GUERRA ALLA DROGA ALLA THREE STRIKES AND YOU'RE OUT.............................................................................................14 I PROFITTI DEL NASCENTE MERCATO FINANZIARIO.....................................................................................................................................14 IL MODELLO ATTUARIALE …..............................................................................................................15

RIFLESSIONI....................................................................................................................................….17

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“L'ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla Giustizia, ovunque” – Martin Luther King

Raramente il carcere e tutto ciò che ruota intorno ad esso viene posto al centro del dibattito politico e giornalistico, a meno che non ci si trovi di fronte ad eventi drammatici ed eclatanti. Questo progetto nasce da un’idea di diritto che abbracci tutte le sfere sociali che compongono la collettività, e cresce permettendoci di prendere coscienza della realtà carceraria italiana attraverso l’analisi dei fatti e delle normative che riguardano un mondo ancora sconosciuto e raramente messo in discussione, nonostante la sempre maggiore rilevanza sociale del fenomeno. Basti pensare infatti alla consistenza numerica dei soggetti che vengono direttamente a contatto con queste realtà, dalle famiglie al personale penitenziario, dai condannati in via definitiva a coloro che ancora sono in attesa di giudizio, dal piccolo spacciatore all’omicida sanguinario. Abbiamo portato a termine un’analisi che vuole essere, da una parte, accessibile a tutti e, allo stesso tempo, approfondita a tal punto da far emergere quali siano le vere problematiche di questa istituzione che troppo spesso diamo per scontata ma che in realtà tocca diversi aspetti dello Stato di Diritto in modo così cruento da arrivare a metterne in discussione le stesse basi. Questo fascicolo rappresenta un viaggio all’interno degli ingranaggi della macchina penitenziaria, che può funzionare solo se tutti ruotano nella stessa direzione e con uno scopo ben preciso. Dall’analisi delle normative processuali, a quelle sul diritto penitenziario, alle lucide riflessioni sulla realtà quotidiana dei detenuti, certificata da dati ufficiali, ci siamo resi conto di come questi ingranaggi siano non solo poco funzionanti, ma spesso anche mal assemblati. Ci auguriamo che la lettura che vi apprestate a fare non sia per voi una semplice serie di informazioni da riporre nel vostro bagaglio culturale, ma che venga piuttosto affrontata come uno spunto per una riflessione più ampia su che tipo di società vogliamo costruire, e su come la natura intrinsecamente dinamica del diritto necessiti di una propositività costante e consapevole da parte di tutti noi, attori consapevoli e non spettatori inermi del diritto che ci regolamenta.

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni” – Fëdor Dostoevskij

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Iniziamo questo percorso analizzando le teorie sullo scopo della pena e i moderni principi costituzionali che caratterizzano il nostro sistema penale. Questo al fine di dare una base teorica agli aspetti pratici che più avanti saranno analizzarti, e di mettere in luce le contrapposizioni che si creano tra teoria e realtà.

LO SCOPO DELLA PENA Le teorie più accreditate al riguardo sono quattro: 1- Prevenzione generale negativa I suoi sostenitori confidano nella “paura” da parte dei soggetti nei confronti dei castighi e della deterrenza , per cui pene più severe dovrebbero portare ad una diminuzione dei reati. Si presuppone però un “homo penalis” , cioè che l’uomo, nell’agire, sia un attento calcolatore dei vantaggi e degli svantaggi del proprio agire. 2- Prevenzione speciale negativa Considera che l’esclusione sociale del detenuto attraverso l’emarginazione e la distruzione della sua personalità possano portare ad un numero inferiore di reati. Si punisce perciò duramente il colpevole per evitare che in futuro compia altri reati. 3- Prevenzione generale positiva Considera il diritto come un potente sistema di stabilizzazione: presuppone che i cittadini credano nel diritto ed abbiano fiducia nelle istituzioni; perciò non commetterebbe più reati in quanto questi metterebbero in difficoltà le istituzioni stesse , che tutelano la società. Chi commette un reato tradisce di conseguenza la società. 4- Prevenzione speciale positiva Tende verso la restituzione dell’ “homo criminalis” alla società tramite la rieducazione del condannato. Da questi tentativi di reintegrazione deriverebbe dunque una diminuzione dei reati commessi. In Italia L’art 27 della Costituzione italiana stabilisce che “la responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. Il 1975 è l’anno della riforma dell’Ordinamento penitenziario. Il legislatore del 75 ha l’intento di cambiare radicalmente quella che era l’ideologia della pena , nonché la funzione del carcere. In modo molto dettagliato viene ampliato sotto tutti gli aspetti quello che è il concetto di rieducazione del condannato presentato dalla Costituzione: al centro della riforma vi è la personalità dell’individuo condannato che va sviluppata durante il periodo di detenzione attraverso percorsi precisi volti alla rieducazione. In questi ultimi dieci anni, il legislatore ha apportato svariate modifiche all’ordinamento penitenziario, anche e soprattutto attraverso leggi che hanno modificato singoli istituti già presenti in precedenza. La l. 251/2005: (ovvero “ Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche , di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione .tratta della carriera) se da un lato è volta alla riduzione dei termini prescrizionali,dall’altro presenta note di “inasprimento” con maggiori aumenti di pena e ulteriori limitazioni all'accesso di varie misure penitenziarie per i recidivi. Così come questa legge, dati e testimonianze portano alla conclusione che l’art.27 della Costituzione , così come era stato interpretato ed integrato dalla legge del

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‘75 , abbiano contenuti come quello della funzione rieducativa della pena , sempre più lontani dalla realtà attuale. LE CONSEGUENZE DEL REATO Commisurazione della pena: Per attuare il principio di individualizzazione della sanzione, che risponde oggi alla previsione costituzionale della personalità e della finalità rieducativa, è molto importante il corretto esercizio della discrezionalità da parte del giudice in sede di concreta commisurazione della pena, che non può essere predeterminata in misura fissa ed astratta soltanto dalla legge. L’art.133 c.p. viene valorizzato come direttiva per il giudice che deve al riguardo motivare. In base all’art.133 c.p., prima parte, la gravità del fatto deve essere desunta: 1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3. dall’intensità del dolo o dal grado della colpa. L’ulteriore criterio di valutazione che fa riferimento alla capacità a delinquere dell’autore del reato riguarda la personalità del reo e contempera il criterio incentrato sul fatto di reato. In base all’art 133 c.p., seconda parte, tale requisito soggettivo deve desumersi: 1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3. dalla condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato; 4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. Alla commissione di un reato corrispondono pene principali (ergastolo: consiste nella detenzione perpetua e rappresenta la pena più grave prevista nel nostro ordinamento; reclusione: è una pena detentiva temporanea prevista per i delitti; si estende dai 15 giorni ai 24 anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati; multa: è la pena pecuniaria per i delitti e consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 né superiore a euro 50.000, ma può essere anche proporzionale al reddito (art. 27); arresto: è una pena detentiva temporanea prevista per le contravvenzioni; si estende da 5 giorni a 3 anni, ed è scontato in uno degli stabilimenti a ciò destinati; ammenda: è una pena pecuniaria e consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000) e pene accessorie, che devono essere specificamente previste e tendono a impedire attività che possono essere occasione di reati simili (es. interdizione dai pubblici uffici) Il giudice di cognizione può in alternativa applicare pene sostitutive delle pene detentive (legge 689/1981): semidetenzione, comporta l’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in un apposito istituto penitenziario; libertà controllata, configura una limitazione della libertà di circolazione del condannato e consiste nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza dovendosi presentare almeno una volta al giorno presso un ufficio di pubblica sicurezza; pena pecuniaria, può sostituire le pene detentive fino a sei mesi, viene disposta nella specie corrispondente alla pena detentiva sostitutiva. Il giudice di sorveglianza può poi applicare le misure alternative alla detenzione (legge dell’Ordinamento Penitenziario): a) L’affidamento in prova al servizio sociale: può essere disposta nei confronti dei condannati a pena non superiore a 3 anni. Per un periodo pari a quello della pena detentiva da scontare, il condannato, sottoposto ad una serie di obblighi e divieti, viene affidato ad un servizio sociale, che svolge funzioni di controllo ed aiuto, al di fuori di istituti penitenziari. Se non intervengono cause di revoca del regime di prova, si estingue la pena e viene meno ogni effetto penale della condanna. b) La detenzione domiciliare: può essere concessa ad un condannato in presenza delle seguenti condizioni: a. che abbia superato i settant’anni d’età;

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b. che non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l’aggravante della recidiva; c. che non sia stato condannato per delitti contro la personalità individuale, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo. c) La semilibertà: il condannato trascorre la maggior parte della giornata in un istituto di pena con licenza di uscire per il tempo necessario ai fini della partecipazione ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. In questa fase egli è comunque sottoposto alle prescrizioni stabilite dal tribunale di sorveglianza. d) La liberazione anticipata: questo istituto comporta una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata a beneficio del condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipare al programma rieducativo MISURE DI SICUREZZA Il codice Rocco, cercando un compromesso tra Scuola Classica e Scuola Positiva, ha adottato il sistema del doppio binario, affiancando alle pene che presuppongono imputabilità e colpevolezza del condannato, le misure di sicurezza che invece possono prescinderne, mirando piuttosto a prevenire la pericolosità sociale di soggetti che abbiano comunque commesso un fatto previsto come reato (art. 202). La pericolosità sociale, che non può mai essere presunta, è definita come “probabilià di commissione di nuovi fatti di reato e si desume discrezionalmente dalle circostanze ex art. 133 c.p. Si distinguono in personali (detentive o non detentive) o reali; Quelle personali non hanno un termine massimo di durata ma solo minimo con periodico riesame poi della pericolosità, il cui venir meno soltanto può farle cessare. Sono misure di sicurezza detentive l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; il ricovero in una casa di cura o di custodia; il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; il ricovero in un riformatorio giudiziario. Sono misure di sicurezza non detentive la libertà vigilata; il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province; il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; l’espulsione dello straniero dallo Stato. Sono misure di sicurezza reali la confisca (che oggi presenta molte ipotesi speciali per gravi reati specie di criminalità organizzata) e la cauzione di buona condotta, pressoché desueta.

ESECUZIONE PENALE L'esecuzione penale si occupa dell’attuazione pratica della pena comminata dal giudice di cognizione, sia che si tratti di pena detentiva che di pena pecuniaria. In questa parte abbiamo sommariamente analizzato i meccanismi tecnici che accompagnano il condannato dalla sentenza di cognizione fino all’entrata in carcere e fino all’espiazione della pena: concerne cioè le attività successive alla formazione del giudicato. Si tratta innanzitutto delle attività volte a dare concreta attuazione al comando contenuto nel dispositivo della decisione penale appena divenuta definitiva. Ma non solo: spesso risulta necessario rideterminare o modificare la pena, o ancora rimettere in discussione il giudicato ed, in generale, possono porsi questioni sul titolo esecutivo o sull’esecuzione della pena; Ancora e non meno importante: questa è la sede migliore per l’attuazione dei principi costituzionali che concernono l’umanizzazione della pena e l’adeguatezza al fine rieducativo: è durante la fase esecutiva che vengono adottate le misure utili ad adeguare il trattamento penitenziario alle effettive esigenze e prospettive di recupero del condannato. Dovendosi quindi prevedere “garanzie di giurisdizionalità nella fase dell’esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza” (direttiva 96 lg 81/1987, legge delega per il nuovo Codice di procedura penale), è stata predisposta una disciplina che, da un lato, affida al pubblico ministero il compito di promuovere e curare l’esecuzione della decisione e, dall’altro, assicura la presenza continua di un organo giurisdizionale che adotti le decisioni della fase esecutiva (il giudice dell’esecuzione).

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QUESTIONE DI NUMERI (al 31 dicembre 2012) I detenuti in Italia sono 65.701, a fronte di una capienza regolamentare di 47.040 unità. La regione col più alto indice di sovraffollamento (68,56%) è la Puglia, (4145 i detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 2459), subito seguita da Liguria (67,18%) e Veneto (63,72%). Buone notizie paiono giungere dalla Sardegna: calcolando il rapporto complessivo tra posti disponibili e posti occupati a livello regionale non vi è infatti sovraffollamento (94% il tasso di occupazione). Se si guardano i singoli Istituti di pena, però , anche la Sardegna ha le sue grane: su 12 istituti infatti, sono solo 7 quelli in cui la capienza regolamentare sia rispettata. La classe di età più rappresentata nelle nostre carceri è quella che va dai 30 ai 39 anni ( 21.533 i detenuti appartenenti a questa fascia d'età). Dei quasi 66.000 detenuti presenti, sono in 2.004 a godere di attività di trattamento e 6.833 a godere di attività di consulenza. 2.675 sono invece i destinatari di sanzioni sostitutive e altre misure (Libertà vigilata, semidetenzione, libertà controllata, lavoro di pubblica utilità, sospensione condizionale della pena, lavoro all'esterno)

Profilo penale dei detenuti: il 30% dei detenuti è dietro le sbarre per aver commesso reati contro il patrimonio: furti, rapine, truffe ed episodi di riciclaggio, ricettazione, estorsione e usura che nel quadriennio preso in esame sono stati oltre 342mila; al secondo posto, i reati riguardanti la violazione della legge sulle armi (16,8%), nel dettaglio 192.762 casi commessi dal 2006 al 2010. Molto “gettonati” anche lo spaccio e l’uso di stupefacenti, i reati contro la persona, dall’omicidio alle lesioni, fino ai casi di omissione di soccorso, ingiuria e diffamazione: il 15% è finito in cella per questi delitti. Più in fondo alla classifica, trovano posto i reati contro la fede pubblica (4,1%), contro la pubblica amministrazione (3,4), amministrazione della giustizia (2,9%), associazione mafiosa (2,7%). In totale, dal 2006 a oggi, i reati commessi da chi è finito dietro le sbarre sono stati 1.127.316. Posizione giuridica dei detenuti: Dei quasi 66mila reclusi, poco più di 38mila hanno avuto una condanna definitiva: 12.484 sono ancora in attesa del primo giudizio, 6.966 sono imputati appellanti, 4.650 i ricorrenti, 1.596 quelli con più reati a carico. E ancora, sono 1268 gli internati, e 81 i detenuti che si trovano in una situazione ancora transitoria (ovvero, quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari). Detenuti stranieri: A rendere ancora più critiche le precarie condizioni portate dal sovraffollamento, i detenuti stranieri. Quasi 24mila, secondo le statistiche del Dap: di questi, solo la metà ha avuto una condanna definitiva.. Bologna, Dozza L'indice di sovraffollamento del penitenziario bolognese è dell'85,91% (924 i detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 497). Su 924, 553 sono stranieri e 66 sono donne.

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reati contro il patrimonio reati legati agli stupefacenti violazione legge sulle armi reati contro la persona reati contro la fede pubblica reati contro la pubblica amministrazione reati contro l'amministrazione della giustizia associazione a delinquere di stampo mafioso(416bis)

Popolazione detenuta 1990 29133 1991 35469 1992 47316 1993 50348 1994 51165 1995 46908 1996 47709 1997 48495 1998 47811 1999 51814 2000 53165 2001 55275 2002 55670 2003 54237 2004 56068 2005 59523 2006 39005 2007 48693 2008 58127 2009 65067 2010 68527 2011 66897 2012 65701

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80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1992 1996 2000 2004 2008 2012 1990 1994 1998 2002 2006 2010

Popolazione carceraria


PROVENIENZA Italiani 42.288 62,9% Stranieri 24.983 37,1% Donne 2.963 4,4% Uomini 64.271 95,6%

stranieri detenuti italiani detenuti

donne uomini

62897

SITUAZIONE GIURIDICA In attesa di 1째 giudizio 12.484 In Appello 6.966 ricorrenti in cassazione 4.650 stato transitorio 81 Totale in attesa di giudizio 25.696 Condannati definitivi 35.272 52,4 In ospedale psichiatrico 1.825 2,8 Situazione transitoria 1862 0,2

in attesa di primo giudizio in appello cassazione in attesa di definizione

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Condannati definitivi Totale in attesa di giudizio


QUESTIONE DI VOLTI I numeri che vi abbiamo appena elencato dicono poco se non attribuiamo ad essi delle facce, delle persone, delle vite. Vite che per procedere quotidianamente hanno bisogno di quello che a noi persone libere appare scontato: vitto decente, acqua calda sempre accessibile, spazio per muoversi. Da cosa è composto il mondo di un detenuto? Tentiamo di ricostruirlo mettendo insieme dati e testimonianze. Sovraffollamento: troppi corpi, poco spazio. Troppi corpi in poco spazio significano materassi per terra per aggiungere nuovi posti. Significano turni per camminare, camminare in cella s'intende, perchè lo spazio per stare tutti insieme in piedi manca. Troppi corpi significano niente privacy, significano sopportare due o tre coinquilini sconosciuti quando per regolamento dovresti sopportarne al massimo uno. Troppi corpi significano orari scanditi dagli altri: far la doccia in fretta, camminare in fretta, svuotare l'intestino in fretta. Troppi corpi significano carenza d'organico: pochi agenti, pochi psicologi, pochi assistenti sociali,persino pochi magistrati di sorveglianza. Troppi corpi significano spazi destinati ad attività ricreative tramutati in celle, con la conseguente impossibilità di utilizzarle per ciò a cui dovevano essere adibite. Poche attività significano poche cose da fare: giocare a carte, guardare la televisione (il che implica la lotta nel decidere cosa si vuol guardare), aspettare che il tempo passi. Ozio forzato. Non c'è mai silenzio in un carcere, men che mai ce n'è quando ad occuparlo sono in troppi:qualcuno urla, qualcuno piange, qualcuno batte contro le sbarre. Ogni tanto qualche urlo più forte del solito, sarà una crisi d'astinenza, un atto di autolesionismo, un tentato suicidio. Si, perchè in carcere ci si taglia. Lo si fa spesso, a volte per protesta, altre per frustrazione, altre ancora per senso di abbandono. A volte oltre a tagliarsi ci si brucia, o si fa a botte. Spesso si tenta il suicidio: difficile dire quante volte c'è l'intenzione vera e quante invece lo si faccia per protesta. Se sgarri troppo, ti mandano in isolamento. Celle lisce, senza vetri, senza mobili, senza nulla: uno spazio vuoto. Non si sa bene cosa accada nelle celle lisce, a qualcuno è accaduto di esser visitato di notte, per essere preso a botte, sistematicamente. E' successo ad Asti, ma i responsabili non sono stati condannati, perché il reato di tortura previsto dalla Convenzione del 1984 non è stato inserito nel codice penale italiano. Le abitudini del carcere cambiano i sensi: gli odori sono uguali, le immagini anche, la maggior parte del tempo lo si trascorre in cella, per cui si abitua ad un cielo a pezzetti, segmentato dalle sbarre. Non c'è mai silenzio, mai tempo per stare con se stessi. Curioso, con tutto il tempo libero che si consuma. Non ci sono abbracci, affetti, famiglia. Ci si dimentica come sia un contatto fisico, lo si sogna, lo si desidera. Si diventa aggressivi e violenti, si diventa detenuti. Si, perchè quello del detenuto è un marchio che ti si pianta addosso: nessuno pensa che quando esci dovrai tornare in società: e chi se lo prende, uno così? Uno che fa fatica persino ad attraversare la strada, uno non più abituato agli spazi aperti, alle camminate senza limiti. Chi è che investe, su un ex detenuto? Queste sono le abitudini del sovraffollamento: tanti corpi, poco da fare, tempo da riempire. Ma la deprivazione della libertà personale, non sarebbe già una pena sufficiente?

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LEGALMENTE CARCERE? Analizziamo tre tra le più recenti leggi “accusate” di aver incrementato il già ostico problema del sovraffollamento penitenziario: la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi, la ex-Cirielli. CAUSA-EFFETTO. È da qui che bisogna partire, è necessario lavorare su questo binomio, come in tutte le cose d’altronde, per capire il problema e trovare una soluzione all’emergenza carceraria italiana che ha raggiunto gli onori della cronaca solo se si è trattato dell’ennesimo suicidio, mentre le associazioni continuano oramai da anni a denunciare gli spazi angusti dove vivono più detenuti di quanti legalmente dovrebbero essere presenti e lo stile di vita che conducono, auspicando un deciso cambiamento di rotta. Ritorniamo al nostro problema CAUSA-EFFETTO, il lavoro dovrebbe svolgersi così: analizzare l’effetto, che è lampante, tuttavia non in maniera superficiale, frettolosa e sull’onda emotiva dell’ennesima “vittima del carcere” (stridente concetto), ma sviscerare l’effetto per capirne i punti deboli, una volta fatto con serietà tutto ciò si deve procedere con l’altro elemento del nostro binomio, il punto focale di ogni problema, la Causa, anche qui è necessario un lavoro meticoloso per capire il perché delle cose e solo dopo agire, trovare una soluzione, questa volta mettendola in pratica con fermezza e risolutezza. Invece no, nel nostro paese molto spesso, purtroppo, si preferisce correggere la periferia quando il problema è nucleare, insomma è la nostra solita passione per le emergenze che portano ad agire in fretta e male, infatti si prediligono soluzioni scenografiche, da spot elettorale, quando il problema è di trama, e lì resta… Così è accaduto anche per la questione carcere per la quale è stata dichiarata l’emergenza per tutto il 2010, inoltre all’inizio dello stesso anno è stato previsto dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano un Piano Carceri di cui enucleiamo solo due punti: - la realizzazione di 49 padiglioni nelle carceri esistenti (da realizzare entro il 2010) e di 18 nuovi edifici (da iniziare nel 2011) portando il totale dei posti letto a 80.000; - interventi normativi sulla detenzione domiciliare e le pene alternative. Non c’è che dire, no? Si realizzano nuovi posti per arginare il sovraffollamento e si prevede l’adozione di leggi che mirino a pene alternative al carcere stesso. Sebbene questa soluzione sembra risolvere il recto e il verso del problema è, anche in questo caso, un’azione sugli effetti, ed infatti una volta che il piano è stato “tagliato”, si è giunti a progettare la realizzazione di 11 nuovi penitenziari e 20 padiglioni. Bella differenza. Insomma ancora una volta si è agito solo a valle senza risalire a monte del problema, programmando/ promettendo molto e realizzando effettivamente poco. Quindi cerchiamo di ripartire dalle cause…per farlo si deve rispondere a qualche semplice domanda: chi c’è in carcere? Quanto tempo vi resta un “normale” carcerato? Come mai ricorrono frequentemente alcune “tipologie” di detenuti? Si noterà che il sovraffollamento non è il frutto di una società più degradata di una volta, ma di scelte politiche essenzialmente non corrette nelle quali, semplificando, molto spesso si livella la pena per tipi di reati molto diversi tra di loro, comminando direttamente il carcere. Ciò determina alcuni effetti immediati tra cui la rassicurazione della popolazione garantendo la privazione della libertà personale a chi sbaglia, ma al tempo stesso, dato che il rischio di condanna è uguale, si incentiverà il criminale potenziale a compiere il reato maggiore che almeno gli rende maggior profitto. Inoltre, in tal modo, lo Stato lascia quasi esclusivamente alle carceri l’onere di occuparsi delle “pecore nere” della società determinando un eccessivo stipendio di risorse e la sostanziale mancanza della rieducazione del condannato come il dettato Costituzionale impone (art. 27). Vediamo che la causa di tutto ciò risiede in alcuni provvedimenti legislativi a prima vista criminogeni, che hanno ampiamente contribuito al sovraffollamento carcerario tra cui prendiamo ad esempio la Bossi-Fini (189/2002), la Fini-Giovanardi (49/2006) e la Ex-Cirielli (251/2005), nessuna delle tre si occupa del carcere prima facie, ma tutte ne producono parte degli effetti problematici. La Bossi-Fini è una legge che ha modificato la precedente Turco-Napolitano in materia di immigrazione e circa la condizione dello straniero, stabilendo limiti molto ristretti per l’immigrazione regolare. I punti principali sono la necessità di possedere un contratto di lavoro prima di partire e il fatto che il permesso di soggiorno ha validità più breve, di appena due anni.

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Insomma, se si entra nel nostro paese senza un contratto di lavoro, non si ottiene il permesso di soggiorno quindi si diventa irregolari e vi è l’espulsione, nel caso in cui si rientri dopo la stessa è prevista come pena la reclusione. Inoltre per violazioni prima sanzionate colo in sede amministrativa ora c’è sanzione penale. Notiamo, quindi, come è molto più facile per un immigrato finire dietro le sbarre, ma vi è un’effettiva utilità? Per quale motivo punire qualcuno perché non possiede i documenti necessari i quali si conseguono solo con un contratto di lavoro, già in tasca prima della partenza, cosa altamente improbabile? Sembra un gatto che si morde la coda. L’esperienza carceraria inoltre aiuterà il clandestino o l’irregolare a trovare lavoro nel nostro paese, ad integrarsi, a vivere dignitosamente? No, naturalmente. Porterà alcuni di loro a trovare strade alternative non sempre legali. La legge Fini-Giovanardi, è un altro esempio di come il livellamento in direzione alla pena carceraria non fa altro che aumentare i detenuti, ma diminuire il livello di prevenzione e cura. Tale provvedimento è l’ultimo tassello di un coacervo normativo e giurisprudenziale che regola e sanziona l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Innanzitutto viene a cadere l’interna divisione tra droghe leggere e droghe pesanti determinando quell’effetto negativo già precedentemente accennato, cioè che se il rischio è uguale “conviene” utilizzare le droghe pesanti che rendono di più e hanno maggior profitto (ma anche maggiori effetti dannosi, purtroppo). Mentre precedentemente vi era l’utilizzo di un criterio, quello della modica quantità per distinguere tra consumatore e spacciatore oggi viene utilizzato il criterio del limite massimo stabilito (tenuto conto però del principio attivo della sostanza), oltre cui si è considerati spacciatori per i quali è prevista la sanzione penale da 6 a 20 anni di reclusione, mentre per il consumatore restano alcune sanzioni amministrative, come la sospensione del passaporto, la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla, la sospensione del porto d’armi e la sottoposizione, oltre a ciò, a cure riabilitative. Questo determina il fatto che non solo si può essere più facilmente condannati per spaccio per qualunque tipo di droga, ma che la criminalità organizzata proprio per evitare tali conseguenze diminuirà nelle dosi la presenza del principio attivo, ottenendo così doppi guadagni perché aumentano le dosi, e inseriscono ulteriori sostanze dannose come se non bastasse. A prescindere dal fatto che paradossalmente lo spacciatore professionista finisce alle cure riabilitative e il consumatore dietro le sbarre, è necessario chiedersi se l’annosa questione-droga possa essere prevenuta ed eliminata attraverso una massiccia reclusione. Naturalmente da sola non basta, anzi da sola non è utile (nonostante i fatti ci dicano il contrario, infatti più di un terzo della popolazione carceraria è costituita da detenuti accusati di reati connessi all’uso di stupefacenti), dato che chi fa uso di tali sostanze una volta scarcerato tende a ricadere se non partecipa a specifici programmi riabilitativi. Oltretutto il carcere per tali soggetti è altamente claustrofobico e dannoso, difatti tendono a trovare lo “sballo” con ciò che trovano all’interno della struttura, finendo per inalare perfino il gas dei fornelletti. Infine la legge Ex-Cirielli la quale prende il nome dal Senatore Edmondo Cirielli che dopo le modifiche parlamentari apportate alla legge, la sconfessò, non la votò e chiese che non fosse ricordata col suo nome. Modifica il codice penale in alcuni punti circa la prescrizione, la recidiva, il giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, le attenuanti generiche e l’usura. È sicuramente ricordata perché diminuisce i termini per la prescrizione ed aumentano le pene per la recidiva, determinando episodi come quello ben purtroppo noto di Napoli in cui il giudice monocratico ha condannato a tre anni un soggetto per aver rubato un pacco di biscotti in un discount dato che si trattava di recidiva. Tuttavia, non sempre viene ricordata come dovrebbe per altri aspetti della legge la quale diminuisce le strade alternative al carcere, addirittura per i recidivi (80% delle persone in carcere) vengono annullati tutti i benefici, vanificando l’impegno dello stato a cercare strutture alternative alla detenzione, consacrato con la legge Gozzini dell’1986. Queste tre leggi, limitatamente tratteggiate in questo breve percorso rendono immediatamente conto del fatto che spesso si vogliono risolvere attraverso la detenzione nervi scoperti della società, problemi non risolti o risolti male, rispondendo ad ogni grido d’allarme con il carcere e i suoi scarsi mezzi, rassicurando la parte “buona” della società e ghettizzando i “colpevoli”. È utile tale “giudizio universale” di diritto?

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LE INFLUENZE DEL NUOVO CONTINENTE Il sovraffollamento penitenziario non è un fenomeno confinato. Non è confinato in Italia e men che mai è confinato in Europa: a detenere il primato mondiale del sovraffollamento carcerario sono, infatti, gli Stati Uniti d'America. Per capire le sue origine, dobbiamo viaggiare nel tempo fino agli anni '70: In quel periodo, vi erano due discorsi spesso portati all'attenzione pubblica: il primo era un discorso politico, basato sulla necessità da parte delle istituzioni di interpretare e soddisfare il bisogno di sicurezza dei cittadini, sempre più sentito in seguito ai diversi assetti urbanistici che gli anni '60 avevano portato;il secondo era composto dalle critiche portate avanti da sociologi e criminologi al sistema “trattamentale” della pena, da essi ritenuto troppo invasivo e discrezionale. Come abbiamo appena detto, le nuove realtà urbane, essendo composite e multietniche, erano spesso scenario di conflitti: questa circostanza, unita all'enfatizzazione che inevitabilmente i media provocano e al continuo riferimento da parte dei politici ad una necessità di “ripristinare l'ordine”, portò al consenso da parte dell'opinione pubblica delle politiche di “law and order”, ad alla conseguente impopolarità per le tesi portate avanti dai criminologi del tempo. Tutto ciò ebbe delle conseguenze strutturali in campo legale, economico e politico. Partiamo analizzando i cambiamenti che il diritto americano ha conosciuto in seguito alla nascita delle politiche di “law and order”.

“IL PLEA BARGAINING” Nel 1971, una sentenza della Corte Suprema Federale chiamata Santobello ratificò l'utilizzo del “plea bargaining”, uno strumento che permette all'imputato in un processo penale di ottenere uno sconto della pena dichiarandosi colpevole. Quando questo avviene, il processo non ha seguito, e non vi è quindi la ricerca della “verità storica”. Critiche sono state mosse da esperti di diritto e sociologi, i quali ritengono che in questa maniera si assoggetti la giustizia ad una sorta di privatizzazione, non supportata da prove oggettive e neutrali, ma basata su una semplice dichiarazione di colpevolezza. I sociologi lo ritengono una delle principali cause del sovraffollamento penitenziario, e vedremo in seguito perché.

CRISI DELLA FILOSOFIA RIEDUCATIVA Fino all'inizio degli anni '70, il diritto penitenziario americano era caratterizzato dalla filosofia educativa della pena: il legislatore lasciava al giudice e agli educatori un ampio margine di discrezionalità nel decidere la pena, in base alla situazione sociale e psichica, del reo e al tempo di cui si riteneva avesse bisogno per poter essere reintegrato in società. Tale discrezionalità veniva garantita in particolare grazie allo strumento del parole e alle “sentenze indeterminate”. Il giudice, nel dichiarare la sentenza, non individuava la lunghezza esatta della pena,ma si limitava a fissare un massimo e un minimo. Spettava poi alla corte di sorveglianza decidere la durata esatta della pena, che veniva stabilita in base all'avvenuta rieducazione o meno del detenuto. Inoltre, quando il giudice si esprimeva con una sentenza determinata, la corte di sorveglianza poteva chiedere il rilascio anticipato del detenuto qualora avesse scontato un limite minimo di pena e fosse ritenuto rieducato. Questi strumenti furono fortemente criticati in particolare dai liberals, i quali ritenevano che vi fosse troppa discrezionalità da parte dei giudici e delle corti di sorveglianza nel decidere chi era stato rieducato e chi no, con la conseguenza di una forte disparità di trattamento tra i detenuti. La critica al sistema rieducativo era un punto cruciale anche per i conservatives, che miravano, all'opposto, ad un sistema penitenziario più duro, supportati dal bisogno di sicurezza che continuava a crescere nelle città. La convergenza di liberals e conservatives nel criticare gli strumenti del parole e delle sentenze indeterminate, seppur per motivi antitetici, portò alla crisi definitiva della filosofia rieducativa. I risultati più immediati furono che il parole venne abolito e dalle sentenze indeterminate si passò alle “guidelines sentences”, nelle quali era il legislatore ad identificare direttamente la lunghezza della pena in base al tipo di reato,riducendo fortemente la discrezionalità del giudice. I criteri secondo i quali le “guidelines sentences” vennero emanate partivano dal pensiero per cui il soggetto nel compiere un reato effettua una libera scelta, pur essendo consapevole delle conseguenze. Esso è libero di sbagliare o agire nel giusto, e nel momento in cui sceglie il male,lo fa di sua spontanea volontà. Questo approccio però non tenne conto dei diversi background socio-economici dei rei, fino a quel momento considerati fondamentali soprattutto per quanto riguarda i cosiddetti street-crimes, quelli ritenuti di “allarme sociale” (scippi,furti,spaccio). Dal criterio di rimozione della criminalità mediante rimozione degli aspetti sociali ed economici che vengono ritenuti

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causa del crimine stesso (primo tra tutti,la povertà) si passa quindi ad un criterio di rimozione del crimine mediante la costrizione dei rei. E' evidente che in questo contesto il sistema rieducativo appare inutile, e si gettano le basi per un nuovo sistema punitivo e “contenitivo”.

DALLA GUERRA ALLA DROGA ALLE THREE STRIKES AND YOU'RE OUT Il nuovo assetto del sistema penale è particolarmente evidente nelle leggi sulle droghe. La “war on drugs” fu lanciata per la prima volta durante la presidenza di Reagan, negli anni '80, e si mosse su due binari principali: il rafforzamento di arresti e controlli, e l'emanazione di “guideline sentences” con pene particolarmente elevate per i reati connessi alla droga. Questo portò ad un incredibile crescita dei tassi di detenzione, ma come dimostra uno studio condotto dal National Institute for Drug Abuses, nessuna diminuzione è stata registrata per quanto riguarda il consumo di droga. Inoltre, la war on drugs ha ottenuto effetti devastanti nei confronti dei piccoli pushers, ma poco o nulla ha prodotto nei confronti dei grandi narcotrafficanti. Il campo delle droghe, inoltre, è quello dove si evidenzia maggiormente una differenza di trattamento tra bianchi e neri. Tuttavia, tale politica si è dimostrata vincente da un punto di vista elettorale. A partire dalla guerra alla droga, le strategie penali si fanno sempre più severe. Al riguardo, è emblematica l'emanazione delle leggi “three strikes and you're out”, il cui scopo è quello di prevedere pene più severe, fino all'ergastolo, per i recidivi. I reati che permettono l'applicazione della legge “three strikes” sono tassativamente indicati nella legge stessa. La gamma di tali reati, inizialmente molto stretta, è andata via via estendendosi, e in molti Stati arriva a includere anche molti reati non violenti. Il caso più impressionante è quello della California, dove qualsiasi tipo di reato può essere considerato un “terzo strike”: il giudice è obbligato, qualora si trovi davanti a un recidivo , di dare dai venticinque anni di reclusione fino all'ergastolo. Le leggi three strikes sono state accusate di aver intaccato alcuni dei principi che erano fino a quel momento ritenuti fondamentali dall'ordinamento giudiziario: il bilanciamento tra reato commesso e pena comminata (come abbiamo visto, anche un reato lieve può condurre ad una pena elevatissima se è stato preceduto da un reato violento, o da due reati lievi); l'analisi della situazione sociale del detenuto; l'uguaglianza di trattamento tra rei (due persone che hanno commesso gli stessi tipi di reati possono essere sottoposte a pene diverse a seconda che sia la prima,la seconda o la terza volta che lo commettano). Anche in questo caso, come è stato osservato per le droghe, le leggi sembrano colpire più una fetta di popolazione che non un'altra. Il maggior tasso di recidività si ha, infatti, nei cosiddetti “street crimes”, reati per lo più commessi dalla fasce meno abbienti della popolazione.

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I PROFITTI DEL NASCENTE “MERCATO PENITENZIARIO” In concomitanza col sovraffollamento dei detenuti, si ha l'entrata delle multinazionali nel sistema penitenziario. La necessità di costruire sempre più carceri apre le porte alle grandi compagnie private economiche, che sono più veloci ed efficienti delle pubbliche. Inoltre, vi sono delle nazioni che stipulano accordi con le compagnie private sulla base dei quali queste ultime si impegnano a farsi carico della gestione dei penitenziari dietro un corrispettivo in danaro. Tuttavia, il campo in cui l'influenza delle compagnie private si fa maggiormente sentire è quello della fornitura di beni e servizi. Questo meccanismo trasforma il detenuto, soprattutto il detenuto povero, in un consumatore che, se fosse stato libero, non avrebbe potuto permettersi le merci di quella data compagnia privata. Un altro ruolo è poi ricoperto dall'industria delle armi, che finanziano ricerche atte a sostenere che l'aumento della criminalità non è dovuto alla diffusione delle armi da fuoco, bensì alla ferocia di alcuni criminali che dovrebbero quindi essere reclusi in carcere. Mike Davis, nel suo “Hell factories in the Field: A Prison-Industrial Complex” si spinge fino a dire che il mercato pnitenziario non è più una piccola fetta dell'economia americana, ma è diventato un business così prolifico che in California compete con l'edilizia in termini di importanza e incidenza economica e sociale.

IL MODELLO ATTUARIALE Dopo l'emanazione delle leggi “three strikes”, una fetta importante dei sociologi del diritto ha iniziato a teorizzare la nascita di una “nuova teoria delle pene” , basata sul controllo di masse potenzialmente definite “ pericolose”. Dalla figura classica del “delinquente abituale” si è così passati al “soggetto ad alto rischio di delinquenza”. Secondo questa teoria, il diritto avrebbe rotto la sua relazione classica con la psicologia per iniziarne una nuova con le scienze economiche e statistiche: il pericolo di un gruppo sociale è definito da calcoli simili a quelli utilizzati dalle assicurazioni nella determinazione delle classi di rischio (da qui,il termine attuariale). Questa nuova teoria delle pene avrebbe il suo fondamento nella totale perdita di fiducia verso i modelli educativi e verso la concezione del carcere come luogo di reinserimento sociale (cosiddetta teoria del “nothing works”). I critici del nuovo “modello attuariale “hanno puntato il dito contro il linguaggio stesso del nuovo assetto penale, che non suggerirebbe più uno scenario di “diritto”, bensì di “gestione del pericolo”: lo scopo di questa nuova teoria delle pene non è quello di eliminare la devianza (risultato che si ritiene utopistico),ma di limitare fisicamente quei soggetti che, per l'appartenenza ad una determinata categoria di persone, sono ritenuti pericolosi. Le sentenze dei giudici, sempre secondo i critici del modello attuariale, sarebbero divenute il risultato di meri calcoli matematici, che non tengono conto del background economico e sociale dell'imputato. Tutto ciò sembra essere stato avallato dagli ambienti politici in nome di una maggiore sveltezza e funzionalità dei processi. La concezione classica del giudice era quella di un soggetto incaricato di analizzare le cause che, caso per caso, hanno portato un soggetto a delinquere, e di scardinarle utilizzando una pena finalizzata alla riabilitazione. Questa figura viene sostituita- sempre secondo i critici del modello attuariale- da una figura neutrale, incaricata semplicemente di applicare la legge. Queste riflessioni hanno portato Lucia Re, autrice del libro “carcere e globalizzazione” a chiedersi se gli americani avrebbero accettato questa situazione allo stesso modo qualora lo stereotipo del “criminale medio” non fosse stato “giovane, nero e appartenente all' underclass”.

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RIFLESSIONI Giunti alla fine del nostro primo viaggio all'interno della macchina penitenziaria, ci auguriamo che molte domande vi siano sorte spontanee. E' lecito, alla luce degli sconvolgenti dati che abbiamo analizzato, riflettere su quanto la pena detentiva riesca nella sua funzione di diminuire i tassi di criminalità? Il fatto che, nonostante le moderne legislazioni occidentali, esperti della materia insistono ancora oggi nell'affermare che il carcere non si risolve in nient'altro di diverso che in uno strumento di discriminazione sociale, ci legittima a denunciare fermamente una vera e propria evasione dal diritto. Da bambini ci hanno insegnato che chi sbaglia,paga. E pur disubbidendo spesso per il gusto di farlo, ci abbiamo creduto. Crescendo abbiamo intrapreso molteplici strade,ma in un modo o nell’altro tutte impregnate del medesimo concetto: se sbagli,paghi. E’ così per chi è cresciuto a pane e Marx, sognando una dittatura proletaria che vedesse i ricchi soccombere. E’ così per chi è cresciuto a pane e Papa, credendo nella necessità del sacrificio per trovare la salvezza. Ed è così anche per chi cresce a pane e legge, convinto che ci sia necessità di stabilire un limite tra giusto e sbagliato, e che chi valica quel limite dovrà accettarne le conseguenze. Poi però ci siamo guardati intorno, e ci siamo accorti che forse quell’assioma non è così dogmatico, che come tutti i princìpi che ci sono stati inculcati, può essere modificato in base alle “necessità delle società”. Le leggi possono cambiare, il confine tra giusto e sbagliato farsi sempre più blando, e i criteri secondo i quali questo avviene confondersi e perdere di significato in una realtà sbiadita da slogan propagandistici e dalla perenne necessità di cercare un capro espiatorio, sistematicamente trovato nel “debole” di turno, da consegnare alle masse come il mostro da punire. Ci hanno dato una costituzione, l'abbiamo studiata: ci siamo emozionati alla lettura di quegli articoli scritti da persone di vedute divergenti,in un momento in cui l’Italia appariva un paese sconfitto,devastato,umiliato. Ci hanno insegnato a scuola le barbarie del nazifascismo, abbiamo sognato divorando libri sul ’68, abbiamo assistito alle emanazioni di decine e decine di convenzioni per la salvaguardia dei diritti umani,e ci siamo chiesti come avessero fatto i nostri antenati, a permettere che i genocidi avvenissero indisturbati . Forse abbiamo anche un po’ storto il naso nel leggere il nostro articolo 27 ,”Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, o magari non ci siamo soffermati a farlo profondamente nostro. In fondo chi è in carcere ha sbagliato, perché dobbiamo garantire dei diritti a chi non ha compiuto i suoi doveri,perché preoccuparci di un mondo che tanto non possiamo vedere, dal quale ci teniamo a distanza? Ed è così che ci siamo macchiati nuovamente della più grande piaga umana,l’indifferenza. Abbiamo lasciato che l’identità e la dignità di migliaia di persone venissero annullate, senza chiederci perché si finisce in prigione oggi, e perché se i processi durano così tanto e il diritto penale italiano è troppo garantista (come insigni giornalisti e politici continuano a ripeterci),le carceri continuano ad affollarsi. Da studenti, da giovani, e più che mai da esseri umani, abbiamo il dovere di chiederci a chi sottraiamo ogni giorno un po’ di vita, se al potente che ruba soldi allo Stato, se al mafioso che paralizza la vita economica e sociale del paese,se alla persona che ha fumato uno spinello in più, se all’immigrato che ha rubato una scatola di biscotti. Ed oltre a chiederci chi sono quelle persone da noi dimenticate, dobbiamo chiederci se sia giusta la sistematica violazione del più basilare concetto di umanità,indipendentemente dal resto commesso, all’interno di luoghi di Stato, all’interno di spazi in cui le istituzioni dovrebbero dimostrare la loro integrità e palesare il radicamento profondo dei diritti ,che a nessuno dovrebbero essere negati; perché se la legge viene corrosa nei nuclei in cui maggiormente dovrebbe essere tutelata, poiché nuclei all’interno dei quali si reclude chi essa ha violato, allora tutti possono sentirsi in diritto di corroderla. <<”La legge è uguale per tutti" è una bella frase che rincuora il povero, quando la vede scritta sopra le teste dei giudici, sulla parete di fondo delle aule giudiziarie; ma quando si accorge che, per invocar la uguaglianza della legge a sua difesa, è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha, allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria.>> Piero Calamandrei.

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BIBLIOGRAFIA

Il terzo strike,la prigione in America- Elisabetta Grande, 2007, Sellerio Editore Palermo Carcere e globalizzazione,il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa- Lucia Re, 2011, Editori Laterza Diritto Penale Parte Generale- Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, 2010, Zanichelli Introduzione al sistema penale, AAVV, Giappichelli editore

SITOGRAFIA

www.ristretti.it detenutoignoto.blogspot.com www.associazioneantigone.it www.giustizia.it

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A cura di Associazione Progrè

infoprogre@gmail.com FaceBook > Progrè Twitter > Iprogre

Associazione Progrè con il contributo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

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