Giornale Numero Uno 2016

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ISSN 1594-5286

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NUMERO 1/2016

I LIBERI CONSORZI ATTENDONO LA LEGGE

Ecco tutte le modifiche alla legge n.15 del 4 agosto 2015 approvate in commissione

La riforma dei Liberi consorzi ha già prodotto i primi risultati e non sono tutti buoni. Niente fondi nell’ultima finanziaria per la Sicilia e le altre Regioni a statuto Speciale. Un caso fortuito, si dirà, oppure è stata, volutamente, punita la volontà di creare nuovi Enti d’area vasta con competenze diverse rispetto al resto d’ìItalia? Un quesito di non poco conto se si considera la già disastrosa situazione finanziaria dei Liberi Consorzi in Sicilia con molte competenze e pochi fondi, pareggio di bilancio e contabilità armonizata in agguato. Come si ricorderà la riforma siciliana dei Liberi Consorzi non ha convinto il Governo Nazionale che, anzi ,ha proposto la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale. Da ottobre ad oggi l’unico passo in avanti è stata la proroga della gestione commissariale fino al 30 giugno 2016, lasciando insolute le questioni più grandi: dalla composizione degli organi dei Liberi Consorzi alle competenze, ai sistemi di elezione degli organismi che erano gli argomenti forti del ricorso alla Consulta.

Quale sia il testo che approverà l’Assemblea Regionale Sicilia nelle prossime settimane, è chiaro che la riforma Crocetta diventerà una, quasi, riedizione della legge nazionale “Delrio”, pur se nel rispetto delle peculiarità dell’autonomia siciliana. Questo aveva chiesto il Governo Renzi negli incontri romani con il Presidente Crocetta e l’allora Assessore alle Autonomie Locali Pistorio. Come si legge nel testo inviato dalla Commissione Affari Istituzionale per la discusione in aula, le modifiche proposte nel disegno di legge, sono volte ad abro-

Intanto lo Stato si dimentica g l i E n t i d ’ a re a v a s t a s i c i l i a n i

Angelo Palillo a pag. 2

Nelle pagine 3 e 4 il testo completo del disegno di legge n.1070/A approvato dalla Prima Commissione il 16 dicembre 2015

Tutela dell’ambiente e turismo ai Liberi Consorzi Nessuna indennità per gli amministratori e voto ponderato per le elezioni degli organi di vertice

gare l'Adunanza elettorale degli enti di area vasta, pur lasciando inalterato l'elettorato attivo e passivo attualmente previsto, ad eccezione - per ciò che riguarda le Città metropolitane - dei presidenti dei consigli circoscrizionali. Istituito un Consiglio del libero Consorzio comunale ed un Consiglio metropolitano, organi di indirizzo politico e di controllo degli enti di area vasta, costituiti da un numero di componenti determinato sulla base della popolazione di riferimento. Angelo Palillo a pag. 2

Il 2016 anno della nuova contabilità armonizzata per la P.A.

Organizzato un importante corso di aggiornamento sulle nuove regole per scrivere i bilanci Il Prof. Delfino ha spiegato la legge che cambia il modo di gestire la spesa degli Enti Il Liberio Consorzio Comunale di Agrigento è stato per due giorni il punto di riferimento di oltre 140 tra amministratori, dirigenti e funzionari. Gli iscritti al corso provenivano da tutta la provincia, ma non solo, erano presenti anche la Città Metropolitana di Palermo e il Libero Consorzio di Enna, per capire i meccanismi della nuova contabilità armonizzata. Il corso di aggiornamento sulla “Nuova Contabilità Armonizzata” organizzato dall’ufficio “Forma-

zione del Personale” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha avuto come docente il prof. Francesco Delfino, esperto del settore e consulente del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre che autore di numerose pubblicazioni sulla finanza pubblica. Il Prof. Delfino ha illustrato la normativa in materia di bilanci degli enti pubblici che nel 2016 cambia in maniera definitiva.

Angelo Palillo a pag. 2

Sorteggiati i nuovi revisori dei conti Il MIUR finanzia indagini diagnostiche Eseguito il sorteggio per la nomina nel collegio dei revisori dei conti dell'Ente per il triennio 2015/2018. Secondo le nuove prescrizioni di legge, sono stati scelti, mediante estrazione a sorte computerizzata e in pubblica seduta, quale presidente il Dr. Filippo

Sanfilippo di Agrigento e come componenti il dr. Quartararo Pellegrino di Ribera e il dr. Salvatore Corso di Ribera, i quali dovranno inviare la documentazione per comprovare i requisiti richiesti per tali nomine. Come è noto il collegio dei revisori è uno degli

organismi previsti dall’ordinamento per il regolare funzionamento dell'Ente. Esprime, infatti, il parere obbligatorio sul bilancio di previsione e su numerosi atti dell'Amministrazione. Il nuovo Collegio resterà in carica per un periodo di tre anni. A.P.

Grazie ad un decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sono stati ammessi a finanziamento quattro progetti presenta -ti dal Libero Consorzio di Agrigento per le indagini diagnostiche in altrettanti istituti scolastici di istruzione secondaria. Si tratta di finanziamenti previsti della Legge denominata "La Buona Scuola". Salvo Grenci a pag. 2

Un progetto per rifare la SP 37 Maisano resta alla guida del Libero Consorzio

C on s eg n a t o a l D ip a rt im en t o d ella Prot ezion e C ivile

Con l'elaborazione dei calcoli definitivi è stato completato il progetto per il ripristino della Strada Provinciale n. 37 CaltabellottaS.Carlo (che collega Caltabellotta alla frazione di San Carlo, al confine con la provincia di Palermo), chiusa dallo scorso febbraio per il crollo di un ponte. Il progetto è stato già trasmesso con nota uffi-

ciale al dipartimento regionale della Protezione Civile per l'emissione del relativo decreto. Il progetto prevede la ricostruzione del ponte e il consolidamento del tratto al km 9,200 interessato da una frana, ed è stato finanziato con 750 mila euro con fondi della Regione.

Salvo Grenci a pag. 2

La durata del Commissario non potrà superare il 30 giugno 2016 Con la pubblicazione del decreto n. 504 del 04 gennaio 2016 viene confermo il Commissario Straordinario Marcello Maisano alla giuda del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il decreto porta le firme del Presidente della Regione Rosario Crocetta

e dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali Luisa Lantieri. Il decreto prevede una durata dell’incarico che non potrà superare la data del 30 giugno 2016, nelle more dell’insediamento dei nuovi organi del Libero Consorzio. Angelo Palillo a pag. 2


La nuova legge in attesa dell’Ars Il disegno di legge di modifica della Legge Regionale n. 15 del 2015 esitato dal governo regionale è già andato in aula ma è stato rimandato in commissione “Affari Istituzionali”. Questa Commissione ha completato i propri lavori nella seduta del 16 dicembre 2015 rivedendo alcuni aspetti del disegno di legge del governo regionale. Da allora più nulla e dalle sedute dell’Assemblea non sembra esserci alcuna accelerazione alla proposta di legge di modifica della legge 15/2015 che, ancora, non è stata incardinata nei lavori d’aula. Intanto il Parlamento dimentica le Regioni a statuto speciale nel destinare fondi alle province. A questo stato di cose si aggiunga che la riforma della Costituzione prevede anche una riscrittura dell’art.114 che cancellerà definitivamente dall’ordinamento italiano le province. Si annuncia, in tal senso, un referendum confermativo da tenersi nel mese di ottobre dove gli elettori si pronunceranno sulle proposte di modifica costituzionale votate in parlamento. Se dovessero passare tali modifiche si creerebbero nuovi enti di area vasta senza fondi propri e dipendenti dallo Stato e dalle Regioni. Una fine ingloriosa, anche se annunciata, con grandi incognite sul futuro degli enti che resteranno in vita tra mancanza di fondi e pareggio di bilancio. Senza parlare della sopravvivenza dei dipendenti delle ex province il cui posto di lavoro è messo in forte discussione. Angelo Palillo

Nuovi fondi per le scuole superiori della provincia

Serviranno a garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti. Le indagini diagnostiche serviranno a verificare le condizioni statiche dei solai e lo stato dell'intradosso dei solai e di eventuali controsoffitti. La spesa complessiva prevista dal Settore Edilizia Scolastica è di di € 44.434,84, di cui € 37.141,03 finanziato dal MIUR ed € 7.293,81 a carico dell'Ente (la Legge n. 107 prevede, infatti, quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari). Sono state ammesse a finanziamento le indagini nelle seguenti scuole:1) IPIA A. Miraglia di Sciacca - Indagini elementi non strutturali; 2) Liceo Scientifico e Scienze Umane Politi di Agrigento - Indagini elementi non strutturali e strutturali; 3) Liceo Classico Linares di Licata - Indagini elementi non strutturali; 4) I.T.C. Federico II di Naro Indagini elementi non strutturali e strutturali. In una fase delicata di transizione delle ex Province e in attesa di decisioni sul loro futuro da parte della Regione Siciliana, non si ferma l'impegno del Libero Consorzio Comunale, che si è tempestivamente attivato con i tecnici del Settore Edilizia Scolastica per sfruttare al meglio le opportunità concesse dal Governo Nazionale con la Legge 107/2015 per verificare le condizioni di sicurezza delle scuole. Salvo Grenci

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LIBERO CONSORZIO COMUNALE di AGRIGENTO

Liberi Consorzi, ecco le modifiche Le votazioni dei nuovi organi dovrà avvenire tra il 15 Aprile e il 30 giugno dopo le Ammnistrative

(segue) Il nuovo testo introduce la ponderazione del voto per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano, nonché dei Consigli sopra citati.Vengono attribuiti all'Assemblea del libero Consorzio e alla Conferenza metropolitana, organi composti di diritto da tutti i sindaci dei comuni appartenenti agli enti di area vasta, esclusivamente poteri propositivi e consultivi nonché la competenza ad approvare lo Statuto dell'ente intermedio. Sono soppresse la Giunta del libero Consorzio comunale e la Giunta della Città metropolitana,

attribuendo al Presidente del libero Consorzio ed al Sindaco metropolitano la facoltà di attribuire deleghe ai componenti del Consiglio dell'ente di area vasta. Introdotta la gratuità per lo svolgimento degli incarichi di Presidente del libero Consorzio e di Sindaco metropolitano nonché di componente del Consiglio e dell'Assemblea o della Conferenza. Soppresse le norme che attribuiscono agli enti intermedi le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque nonché quelle che trasferiscono alla Regione le

funzioni in materia di vigilanza ambientale, in quanto rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Le elezioni, la cui data è stabilita in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, devono, di norma, svolgersi dopo la tornata elettorale ordinaria delle elezioni amministrative. Si rimuove il limite attualmente previsto per i sindaci il cui mandato scada nei diciotto mesi antecedenti la data delle elezioni. Cambiano le norme sui revisori dei conti e vengono ripristinate le competenze in materia turistica. Queste le premesse, la parola ora all’ARS.

La nuova normativa prevede che il bilancio debba rispondere alle esigenze di veridicità, efficienza e trasparenza del sistema contabile pubblico. Finisce l’era delle entrate gonfiate e delle spese senza programmazione. I nuovi bilanci dovranno essere compatibili con la programmazione degli interventi delle pubbliche ammnistrazioni. Tra le novità, a partire dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione che deve essere almeno triennale, secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema: conoscitivo e autorizzatorio. Resta l’obbligo di pre-

disporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi, con funzione conoscitiva. L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per

cio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva. I capitoli e gli articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario, dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione. Anche il documento tecnico di accompagnamento, il PEG per gli enti locali, deve essere aggiornato al decreto legislativo n. 118 del 2011. Questi alcuni degli argomenti che sono stati affrontati nella due giorni agrigentina grazie alla competenza e professionalità del Prof. Francesco Delfino, molto apprezzato dai presenti. Un appuntamento che ha confermato il ruolo di coordinamento e aggiornameto professionale del Libero Consorzio.

Grande successo per il corso sulla nuova contabilità armonizzata organizzato dal Libero Consorzio

missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilan-

La SP 37 da rifare con i fondi della Regione (segue) Una volta emesso il decreto di finanziamento, sarà possibile bandire la gara d'appalto e accelerare l'iter tecnico burocratico per l'affidamento dei lavori. Il ripristino di questa importante strada interna consentirà di alleviare i gravi disagi patiti in particolare da lavoratori e studenti pendolari e aziende agro-zootecniche, presenti in cospicuo numero nella zona e indubbiamente danneggiate dall'interruzione dell'unica via di comunicazione con la porzione

sud occidentale della provincia di Palermo. Una zona in cui la mancanza di collegamenti alternativi tra i paesi costieri e quelli dell'entroterra viene compensata dalla rete stradale costituita dalle strade provinciali vere e proprie e dalle ex consortili e regionali. Con le nuove norme sulla contabilità armonizzata occore però individuare tempi e risorse finanziarie da destinare nel prossimo bilancio solo così sarà possibile realizzare l’opera. S.G.

La conferma del Commissario Marcello Maisano

(da pag. 1) Essi sono stabiliti dalla legge regionale n.15/2015. Legge che, ricordiamo è però, sottoposta a giudizio di costituzionalità e che dovrà essere modificata nei prossimi mesi dall’A.R.S. Il Commissario Marcello Maisano, dirigente dell’Assessorato Regionale alla Formazione è stato nominato alla giuda del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per la prima volta, il 24 aprile del 2015 e rinominato nell’agosto dello scorso anno.

Dire ore Marcello Maisano

Dire ore Responsabile Ignazio Gennaro Redazione Salvatore Grenci Angelantonio Palillo

Segreteria di redazione Federica Lupo Annamaria Martorana Luigi Mula

Questa edizione è realizzata dalla Redazione dell’Ufficio Stampa


LIBERO CONSORZIO COMUNALE di AGRIGENTO

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Il testo completo del disegno di legge n.1070/A licenziato dalla Prima Commissione dell’ARS DISEGNO DI LEGGE DELLA I COMMISSIONE (*)

Art. 1 Soppressione dell'adunanza elettorale del libero Consorzio comunale e dell'Adunanza elettorale metropolitana 1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4, comma l, la lettera d) è soppressa; b) all'articolo 6, comma 5, le parole che compongono l'Adunanza elettorale sono sostituite da dei comuni; c) l'articolo 10 è soppresso; d) all'articolo 11, comma l, la lettera d) è soppressa; e) all'articolo 13, comma 5, le parole nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che compongono l'Adunanza elettorale metropolitana sono soppresse; f) l' articolo 17 è soppresso.

Art. 2. Ponderazione del voto elettorale 1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: 7. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo l della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18 . b) il comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 7. Il Sindaco metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo l della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 3. Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano 1. All'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole 30 giugno sono aggiunte le parole successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative; b) al comma 6, le parole, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni sono soppresse. 2. All'articolo 13 della legge re-

gionale 4 agosto 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole 30 giugno sono aggiunte le parole successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative; b) al comma 5, secondo periodo, le parole nonché i presidenti dei consigli circoscrizionali sono soppresse; c) al comma 6, le parole , il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni sono soppresse.

Art. 4. Istituzione del consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano 1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente a bis) Il Consiglio del libero Consorzio comunale; 2. All'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole l'Adunanza elettorale sono sostituite dalle parole e presiede il Consiglio. 3. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: Art. 7 bis Consiglio del libero Consorzio comunale 1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta. 2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, approva: a) il regolamento per il proprio funzionamento; b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale. 3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto. 4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da: a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti; b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti; c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti. 6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili a

consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18. 7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. 8. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6. 4. All'articolo 5, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole all'Assemblea sono sostituite dalle parole al Consiglio . 5. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: a bis) il Consiglio metropolitano; 6. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, alla lettera d) le parole Adunanza elettorale metropolitana sono sostituite dalla parole e presiede il Consiglio metropolitano; 7. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente: Art. 14 bis Consiglio metropolitano 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta. 2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri membri, approva: a) il regolamento per il proprio funzionamento; b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano. 3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto. 4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 5. 1l Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da: a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti; b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti. 6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18. 7. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31

dicembre 2012, n. 235. 8. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13. 9. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole alla Conferenza metropolitana sono sostituite dalle parole al Consiglio metropolitano .

Art. 5. Soppressione della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana 1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, la lettera c) è soppressa. 2. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, la lettera b) è soppressa. 3. All'articolo 5, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole della Giunta ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole del Consiglio. 4. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole ai componenti della Giunta sono sostituite dalle parole ai consiglieri . 5. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole della Giunta sono sostituite dalle parole del Consiglio. 6. All'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il comma 3 è soppresso. 7. L'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è soppresso. 8. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, la lettera c) è soppressa. 9. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, la lettera b) è soppressa. 10. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole della Giunta metropolitana sono sostituite dalle parole del Consiglio metropolitano; b) al secondo periodo, le parole della Giunta sono sostituite dalle parole del Consiglio . 11. All'articolo 12, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole ai componenti della Giunta metropolitana sono sostituite dalle parole ai consiglieri metropolitani. 12. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole della Giunta metropolitana sono sostituite dalle parole del Consiglio metropolitano. 13. All'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il comma 3 è soppresso. 14. L'articolo 16 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è soppresso.  (segue a pag. 4)


(Segue) Art. 6. Assemblea del libero Consorzio comunale e Conferenza metropolitana 1. L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è così sostituito: 2. L'Assemblea del libero Consorzio comunale, su proposta del Consiglio del libero Consorzio comunale, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nel libero Consorzio comunale e la metà della popolazione complessivamente residente. 2. L'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è così sostituito: Art. 8. Assemblea del libero Consorzio comunale 1. L'Assemblea del libero Consorzio comunale è composta dai Sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. 2. L'Assemblea ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all'articolo 2, comma 2. 3. L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è così sostituito: 2. La Conferenza metropolitana, su proposta del Consiglio metropolitano, adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche con i voti che rappresentino almeno la metà dei comuni compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente. 4. L'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è cosi sostituito: ''Art. 15. Conferenza metropolitana l. La Conferenza metropolitana è composta dai Sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. 2. La Conferenza ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui all'articolo 3, comma 2''.

Art. 7. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 1. All'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole della Giunta del libero Consorzio comunale e della Giunta metropolitana sono sostituite dalle parole del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano b) al comma 3, dopo la parola metropolitano sono inserite le parole , sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto; c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 4 bis. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. 4 ter. Nelle liste nessuno dei due sessi

LIBERO CONSORZIO COMUNALE di AGRIGENTO

può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al comma 4 bis è inammissibile. 4 quater. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'articolo l, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n 56. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo l, comma 34, della legge 7 aprile 2014, n 56. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio; d) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56; e) al comma 8, lettera e), le parole esterna, avvalendosi delle forze di polizia sono soppresse; f) al comma 10, le parole dell'eletto sono sostituite dalle parole degli eletti; g) il comma 11 è così sostituito: 11. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni

di scrutinio: a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista; b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati; c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni. ; h) il comma 12 è così sostituito: 12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. . Art. 8. Durata e cessazione degli organi degli enti di area vasta 1. All'articolo 19 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente Durata, decadenza e cessazione degli organi ; b) al comma 1 è aggiunto, all'inizio, il seguente periodo: Gli organi dei liberi Consorzi comunali e della Città metropolitane durano in carica quattro anni; c) al comma l le parole o di presidente del consiglio circoscrizionale sono soppresse. 2. All'articolo 7, comma l, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole ovvero nel caso di rimozione dello stesso Presidente per approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 10 sono soppresse. 3. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole ovvero nel caso di rimozione dello stesso Sindaco metropolitano per approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 17 sono soppresse.

Art. 9. Gratuità delle cariche 1. L'articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è così sostituito: Art. 20. Gratuità delle cariche - 1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componente dell'Assemblea e del Consiglio del libero Consorzio comunale, componente della Conferenza e del Consiglio della Città metropolitana sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

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zione delle disposizioni del presente comma, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dal comma 3, lettera c), e dal comma 4 lettera c), dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale, è richiesto il conseguimento, nel triennio precedente, di 15 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Art. 11. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 1. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole novanta giorni sono sostituite dalle parole centocinquanta giorni . 2. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole dai Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dai Sindaci metropolitani, dai rappresentanti dell'Anci Sicilia, dell'Urps, sono sostituite dalle parole dai legali rappresentanti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane e dai rappresentanti .

Art. 12. Modifica delle funzioni proprie del libero Consorzio comunale e delle funzioni regionali 1. La lettera e) del punto 3) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è soppressa. 2. All'articolo 27, comma 2, lettera f) della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 dopo la parola sostegno inserire le parole finanziario per le attività didattiche e le spese di funzionamento e dopo le parole nonché degli enti culturali inserire le parole e degli istituti superiori di studi musicali presenti nel territorio. 3. Il punto 2) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 è soppresso. Art. 13. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 1. All'articolo 45, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole referendum confermativo inserire le parole , senza richiesta di quorum, b) aggiungere alla fine il seguente periodo: I comuni i cui referendum abbiano avuto esito favorevole costituiscono il nuovo libero Consorzio comunale, sussistendo i requisiti di cui al comma 1.

Art. 14. Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno Art. 10. stesso della sua pubblicazione. Modifiche all'articolo 22 della 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 osservarla e di farla osservare come 1. All'articolo 22 della legge regio- legge della Regione. nale 4 agosto 2015, n. 15, alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: In sede di prima applica- * testo approvato il 16 dicembre 2015


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La giornata della memoria Supplemento

Il 27 gennaio rappresenta un monito e un ricordo contro la follia dell’uomo

Istituita diversi anni fa in Italia grazie alla legge n. 211 del 20 luglio 2000, la giornata della memoria conosciuta, anche, come Shoah che, letteramente citando la Bibbia, significa “tempesta devastante”, ricorda le vittime della follia nazista e delle leggi razziali e coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista. In Germania, dal 1996, il 27 gennaio è la giornata ufficiale del ricordo delle vittime del nazionalsocialismo; anche in Italia la stessa data è ricordata come Giorno della Memoria. Dal 2005 questa giornata viene celebrata, in tutto il mondo, il 27 gennaio di ogni anno grazie alla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvata il 1° novembre 2005, durante la 42 riunione plenaria dell’ONU. La risoluzione fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. La giornata della memoria viene celebrata il 27 gennaio in ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta nel 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata Rossa. Quel giorno le truppe sovietiche erano arrivate presso la città polacca di Oświęcim, in tedesco Auschwitz, trovando il tristemente famoso campo di concentramento e liberando i superstiti. Intorno alle 15 i soldati sovietici della Prima Armata del Fronte Ucraino, comandata dal maresciallo Koniev entrarono nel campo di sterminio. Fu così che gli Alleati scoprirono la "vergogna" di Auschwitz. Furono tro-

vati circa 7.000 prigionieri ancora in vita. Inoltre, furono trovati migliaia di indumenti abbandonati, oggetti vari che possedevano i prigionieri prima di entrare nel campo e otto tonnellate di capelli umani imballati e pronti per il trasporto. L'ingresso del

campo principale è, ancora oggi, sormontato dall'insegna che recita "il lavoro rende liberi". Sulla base delle indagini condotte immediatamente dopo la "scoperta" del lager, esperti inglesi, americani e russi, che lavorarono di comune accordo, stimarono in milioni le persone che trovarono la morte nei forni crematori di Auschwitz Birkenau. Nelle settimane precedenti furono liberati altri campi denominati di sterminio dove furono gasati centinaia di migliaia di individui e trovati solo pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono in maniera chiara, per la prima volta al mondo, l'orrore del genocidio nazista voluto da Hitler. Uno sterminio iniziato tra il 1939 e il 1945 che vide la morte tra i cinque e i sei milioni di ebrei europei. Alla base dello sterminio

vi fu l’ideologia razzista e specificamente antisemita voluta dal dittatore nazista Adolf Hitler, andato al potere dopo elezioni svolte democraticamente. Hitler voleva affermare la purezza della razza ariana. e l’elimininazione degli impuri. Anche in Italia furono approvate le leggi razziali che portarono alla morte migliaia di italiani. Dopo la sua dismissione il campo di concentramento di Auschwitz è divenuto un luogo simbolo, dedicato alla memoria delle vittime. Dal 1979 è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Vittime dello sterminio furono anche zingari, omosessuali, testimoni di Geova, oppositori politici e tutti coloro che non condivisero la follia hitleriana e dei suoi alleati compresa l’Italia fascista voluta daMussolini. La data del 27 gennaio in ricordo della Shoah lo sterminio del popolo ebraico, è indicata quale data ufficiale a tutti gli stati membri dell'ONU. Purtroppo non è ne l’unica ne l’ultima tragica espressione della crudeltà dell’uomo. Altri massacri e stermini sono stati perpetrati in nome di una ideologia oppure spinti dal furore pseudo religioso. Neanche il ricordo di queste immani tragedie sembra fermare la cultura della intolleranza, della sopraffazione e della violenza per affermare le proprie idee o, meglio imporre il dominio sui più deboli e sugli emarginati per instaurare un potere assoluto e criminale. Carlo Azeglio Ciampi, il Presidente della Repubblica che firmò la legge n.211/2000 ha scritto: «la Shoah deve rappresentare un monito per tutta l' umanità, contro l'odio razziale, etnico e religioso che purtroppo riaffiora anche nelle società più evolute». Angelo Palillo

Legge 20 luglio 2000, n. 211 Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. In data 20 luglio 2000 è stata promulgata dal Presidente della Repubblica, dopo l'approvazione della Camera dei Deputati e del Senato, la seguente legge: Art. 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, <<Giorno della Memoria>>, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato e protetto i perseguitati. Art. 2. In occasione del <<Giorno della Memoria>> di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai accadere.


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