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Superbonus 110% Chi l’avrebbe mai detto che un giorno lo Stato avrebbe dato l’opportunità di fare dei lavori di ristrutturazione gratis in casa. Di solito, quando vengono annunciati questi tipi di provvedimenti il contribuente si chiede dov’è il trucco: possibile che il Governo regali qualcosa in cambio di niente?
In realtà, almeno sulla carta, con il superbonus al 110% introdotto dal decreto Rilancio non ci perde nessuno. Non ci perde il contribuente, che può fare determinati interventi mirati al miglioramento energetico del suo immobile a certe condizioni senza spendere un solo euro. Non ci perde l’impresa che effettua il lavoro, perché – teoricamente – avrà molte più richieste di intervento e potrà usufruire del credito d’imposta ceduto dal cliente. Non ci perde nemmeno il Governo, tranquilli: il superbonus è un incentivo per effettuare dei lavori che, altrimenti, non sarebbero mai stati fatti e per muovere più soldi alla luce del sole, il ché vuol dire meno lavoro in nero e più tasse da portare in cassa. Come ogni legge che concede delle agevolazioni, anche il decreto Rilancio ha introdotto il superbonus al 110% mettendo dei paletti ben precisi per poterne usufruire. Ecco, allora, che potrà essere estremamente utile questa guida completa per capire quando si ha diritto alla detrazione, per quali tipi di lavori e in quali immobili. Serve anche capire nel dettaglio come funziona la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura, per non perdere ogni beneficio. Va fatta una premessa obbligatoria. Il decreto Rilancio si trova ancora al vaglio del Parlamento. Dalla sua approvazione (che avverrà, comunque, a breve), l’Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo per far conoscere tutti i dettagli sull’applicazione del superbonus. E anche sui controlli e sulle sanzioni previste per chi cercherà – non mancano mai – di fregare il Fisco cercando di ottenere quello che non gli spetta.
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Superbonus 110%: gli interventi trainanti L’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per usufruire del superbonus del 110% è vincolata alla realizzazione di almeno uno di questi interventi cosiddetti «trainanti», vale a dire necessari per poter ottenere il beneficio, effettuati dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021: Cappotto termico, cioè l’isolamento dell’immobile con materiali che rispettino i criteri ambientali minimi; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici con quelli a pompa di calore o con caldaie a condensazione. Le opere realizzate congiuntamente ad almeno uno di questi
Il cappotto termico
interventi già agevolate al 50-65-70-75-80-85% per il risparmio energetico qualificato o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, già agevolata al 50%, potranno beneficiare della detrazione del 110% dall’Irpef o dall’Ires. Tutti gli interventi antisismici speciali, oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, avranno la detrazione al 110% senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei nuovi interventi trainanti. Gli impianti solari o fotovoltaici e per i sistemi di accumulo beneficeranno del superbonus del 110% solo se viene fatto almeno uno degli interventi sopra citati, cioè quelli per il risparmio energetico qualificato o per il sisma bonus.
a singoli appartamenti inseriti all’interno di condomini grazie ad una coibentazione interna delle superfici.
Il decreto Rilancio riconosce il superbonus del 110% per le spese finalizzate alla «coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio». In due sole parole: per il cappotto termico.
In attesa di ulteriori chiarimenti, resterebbero escluse dall’agevolazione le falde dei tetti (superfici inclinate), in quanto non esplicitamente citate nel decreto. In tal caso, potrebbero rientrare in modo indiretto, come intervento di riqualificazione energetica e, analogamente, avverrebbe per i serramenti.
Stando a quanto disposto dalla legge sulla definizione di «edificio», il superbonus si può applicare a un fabbricato composto o meno da più unità immobiliari, ma anche
I materiali isolanti dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale sui Criteri ambientali minimi in edilizia.
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Superbonus 110%: chi ne ha diritto Condòmini
Persone fisiche
Si può beneficiare del superbonus del 110% nel caso in cui gli interventi vengano realizzati sulle parti comuni. Le spese vanno ripartite tra i beneficiari finali, vale a dire tra i condòmini, in base ai millesimi posseduti. Possono essere, ad esempio, persone fisiche, professionisti e imprese, comprese le società di persone o capitali. L’agevolazione interessa sia le abitazioni (anche se non sono adibite ad abitazione principale) sia uffici o negozi. L’Agenzia delle Entrate dovrà precisare se rientrano nella categoria soggettiva dei condòmini anche i proprietari di più unità immobiliari che costituiscono un unico edificio, con parti comuni, e se i condòmini potranno beneficiare del superbonus del 110% anche per le spese sulle singole unità immobiliari o solo per le spese sulle parti comuni.
Possono ottenere il superbonus del 110% le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. La detrazione comprende anche gli interventi sulle parti comuni se le unità immobiliari si trovano in edifici con più case, uffici o negozi di un unico proprietario e, quindi, non condominiali. Non ci sono vincoli sulla tipologia dell’immobile. Il superbonus non viene riconosciuto alle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale, a meno che si tratti di interventi antisismici o dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo. Si ha diritto, invece, nel caso in cui l’edificio unifamiliare sia adibito ad abitazione principale, cioè quella in cui il contribuente dimora abitualmente con la sua famiglia e ha la sua residenza anagrafica. L’abitazione principale rimane tale anche se viene parzialmente affittata e, quindi resta il diritto al superbonus.
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SISMA-BONUS: quando la necessità diventa opportunità Il problema esiste anche da noi?
Per capire la portata di questo strumento fiscale è necessario inquadrare preventivamente il contesto: già dal 2005 tutto il territorio italiano è considerato sismico, e suddiviso per gradi d’intensiGianfranco Gramola tà dei possibili eventi. La Cofondatore e Amministratore di suddivisione consta di 4 POSEIDON GT zone (la 1 è a più alta inwww.sistemiresilienti.it tensità, mentre la 4 è la più bassa): il territorio dell’ Alto Vicentino, che corrisponde grosso modo alla fascia pedemontana, è compreso tra la medio bassa (zona 3) e la media (zona 2). Ciò significa che il realizzarsi di eventi sismici, simili o superiori a quelli già accaduti in Emilia nel 2012, è altamente probabile. L’altro aspetto da considerare riguarda il nostro patrimonio immobiliare: la maggior parte dei nostri edifici risulta costruita prima della classificazione sismica (si pensi per esempio ai nostri centri storici), e, quindi, priva di quegli accorgimenti tecnici di prevenzione e di protezione che garantiscano in primis l’incolumità degli occupanti, e poi il contenimento dei danni materiali. A ciò si aggiunga che oltre l’80% delle famiglie italiane possiede la propria abitazione, quindi con una fortissima capitalizzazione nel cosiddetto mattone, bene per noi irrinunciabile e garanzia economica per eccellenza. Da queste premesse si capisce come il rischio sismico, anche da noi, sia effettivo e vada considerato, non solo in termini di costi umani, ma anche di danni ingenti a un patrimonio immobiliare vulnerabile, che comprende anche l’intero comparto produttivo. Fino ad oggi i costi derivanti dai danni sono stati a carico unicamente dello Stato, pur con tutte le sue latitanze, con un esborso di circa 3 miliardi di Euro l’anno nell’ultima dozzina d’anni (dal terremoto dell’Aquila sino ai giorni nostri): quanti costi di questo genere può ancora accollarsi lo Stato?
La soluzione
Già da alcuni anni lo Stato ha attivato una leva fiscale per agire sulla prevenzione: il Sismabonus, che nasce nel 2017 e copre il quinquennio sino a dicembre 2021. Il Sismabonus, nella sua formulazione attuale, consiste in una detrazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche - inclusa la demolizione con ricostruzione - che migliorino la classe di rischio degli immobili, sia re-
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sidenziali che produttivi, che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Quanto spetta? La detrazione è riconosciuta nella misura del 50%, da ripartire in 5 rate annuali, su una spesa massima di € 96.000, nella quale possono essere incluse anche le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica. Se dagli interventi in esame deriva una riduzione del rischio sismico con passaggio: • a 1 classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%; • a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%. Per i condomini le detrazioni sono leggermente superiori e si attestano rispettivamente al 75% ed 85% per la riduzione di classe di rischio singola o doppia. A chi spetta? Si può usufruire delle detrazioni solo se si ha capienza fiscale: trattandosi di riduzioni sull’Irpef o sull’Ires, se ne può beneficiare solo qualora l’importo dovuto per l’imposta risulti superiore alla somma da portare in detrazione, divisa per cinque. È un obbligo normativo? Nel caso in cui un edificio sia luogo di lavoro (per esempio le strutture assimilabili ai capannoni industriali), il D. Lgs. 81/2008 prevede l’ obbligo, sanzionato penalmente, di valutare ogni tipo di rischio, ivi compreso il rischio derivante ai lavoratori dalle sollecitazioni di un evento sismico sulla struttura, e tale previsione legale rientra in un plesso normativo più articolato, che già i giudici hanno inteso valutare. In questo caso l’applicazione del Sismabonus può rappresentare una valida soluzione per la società, ancorché in affitto, potendo risolvere la vulnerabilità sismica dell’immobile al netto di una minima compartecipazione alle spese. Si puo’ arrivare al 110%? Anche il Sismabonus segue la stessa logica dell’Ecobonus, con un innalzamento della detraibilità della spesa fino al 110% a partire da luglio 2020. Gli interventi, per dare diritto al beneficio, devono riguardare: • lavori di riduzione del rischio sismico portandolo ad una classe inferiore; • lavori realizzati nelle parti comuni degli edifici tramite demolizione e ricostruzione dell’intero immobile; • lavori su immobili siti nei Comuni collocati nelle zone a rischio 1, 2 o 3. Il recupero della spesa funzionerà con il medesimo sistema delle due alternative (100% di sconto o 110% in detrazioni) illustrato per l’Ecobonus, a condizione che sia stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.
Gli interventi antisismici Danno diritto al superbonus del 110% gli interventi antisismici che già oggi godono delle agevolazioni, quindi quelli effettuati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sempre dal 1° luglio al 30 settembre.
Quali lavori Le opere per le quale si riconosce la detrazione sono quelle finalizzate alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici abitativi. La detrazione non interessa, invece, gli interventi combinati eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Tetto di spesa Il tetto di spesa è fissato in 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
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I beneficiari Il superbonus interessa anche gli acquirenti delle nuove unità immobiliari risultanti dalla ricostruzione degli edifici demoliti per ridurne il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione, in relazione al prezzo di acquisto delle stesse ed entro il massimale di spesa già citato. Possono beneficiare del superbonus le persone fisiche che detengono le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, articoli e professioni. L’agevolazione è valida anche per le seconde case. La detrazione spetta anche a soggetti Ires come gli ex Iacp, alle società aventi le stesse finalità sociali (per gli immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o da loro gestiti per conto dei Comuni) e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Il credito d’imposta Il decreto dà la possibilità o di godere direttamente della detrazione fiscale o di trasformarla in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo all’impresa che effettua i lavori o a terzi. È anche possibile convertire la detrazione in un pari contributo a mezzo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale potrà, a sua volta, utilizzarlo come credito d’imposta, a sua volta cedibile.
Superbonus 110% e bonus facciate Non vanno confusi il superbonus del 110% per il miglioramento energetico o antisismico degli edifici e il bonus del 90% per i lavori sulle facciate. Questi ultimi, però, possono beneficiare della detrazione del 110% se abbinati ad uno degli interventi trainanti già citati, come ad esempio il cappotto termico. A patto che i requisiti e le caratteristiche degli immobili corrispondano in entrambi i casi. Va ricordato, infatti, che hanno diritto al bonus facciate i contribuenti (anche le imprese e le società, anche se di capitali e soggette all’Ires) e gli edifici che sorgono
in zona A o B del Comune in cui si trovano (o strumentali, nel caso delle imprese). La detrazione del 110%, invece, prevede per i fabbricati dei requisiti diversi, come visto in precedenza. Il superbonus si applica anche a tutti gli interventi sul risparmio energetico qualificato solo se vengono eseguiti congiuntamente almeno uno dei lavori trainanti nel periodo indicato (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).
Superbonus 110%: il credito d’imposta Abbiamo già parlato del credito d’imposta per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza antisismica degli edifici. Il concetto per tutti gli altri interventi che riguardano il superbonus del 110% è praticamente identico. Eccolo spiegato in maniera sintetica, in attesa di ulteriori precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
coltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Significa che è possibile effettuare gli interventi anche gratis.
Uso del credito d’imposta
Lavori per cessione del credito o sconto in fattura
Chi sostiene delle spese per i lavori tra poco elencati, può optare come alternativa alla detrazione diretta per: la trasformazione dell’importo in credito di imposta con possibilità di successiva cessione ad altri soggetti (fornitori, istituti di credito, altri intermediari finanziari); un contributo sotto forma di sconto in fattura, pari, al massimo, all’importo della spesa fatturata, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con fa-
Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo. Interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, normalmente agevolati con la detrazione del 50%. Sulle parti comuni condominiali sono compresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria e cioè le opere di riparazione, rinnovamento e sostitu-
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zione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Interventi di efficienza energetica, inclusi quelli per cui è prevista la detrazione del 110%. Interventi per l’adozione di misure antisismiche, incluse anche in questo caso le spese per cui sarà possibile godere della super detrazione del 110%. Interventi per il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti, già in precedenza agevolati dalla legge di stabilità 2020 con il riconoscimento della maxi detrazione del 90% (bonus facciate). Nel caso in cui i lavori sulla facciata siano di isolamento termico con interessamento dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, i contribuenti potranno usufruire della super detrazione del 110%. Interventi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli agevolabili al 110% se rispondenti ai requisiti. Interventi per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, normalmente agevolate con la detrazione del 50%. Occorrerà fare generalmente riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, si dovrà far riferimento al criterio di competenza.
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Modalità per la cessione del credito L’Agenzia delle Entrate ha creato una piattaforma telematica per la cessione del credito d’imposta a cui il contribuente può accedere per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. In seguito all’accettazione, i crediti visibili nel proprio cassetto fiscale sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24. Altrimenti, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti. La piattaforma è accessibile anche ai fornitori che hanno realizzato interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, per confermare l’opzione per lo sconto già comunicata, tramite la piattaforma stessa, dai soggetti aventi diritto alle relative detrazioni.
Controlli e sanzioni L’Agenzia delle Entrate controllerà tutta la documentazione presentata dal contribuente e relativa ai lavori e ai requisiti che danno diritto al superbonus del 110%. In caso di assenza dei requisiti, provvederà a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi e delle sanzioni: nei confronti del contribuente; in solido con il fornitore venisse riscontrato il «concorso nella violazione» insieme a chi ha ceduto il credito d’imposta.
Il Decreto Rilancio per l’efficienza energetica degli edifici Il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 prevede una detrazione pari al 110% per le spese documentate a carico del contribuente, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi di efficienza energetica: a. Interventi di isolamento termico delIng. Francesco Luisotto le superfici opache Professionista nell’efficienza verticali e orizzonenergetica ed energie tali, fino a una spesa rinnovabili massima di 60.000 euro per unità immobiliare. Tra questi interventi figura la posa del cosiddetto “cappotto”. b. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, fino ad una spesa massima di 30.000 euro per unità immobiliare. Questi interventi riguardano quindi la sostituzione dei generatori di calore in contesti centralizzati. c. Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o microcogenerazione, fino ad una spesa massima di 30.000 euro. Questi interventi riguardano quindi la sostituzione di generatori di calore per le unità immobiliari indipendenti con impianto autonomo. Tali interventi, anche abbinati ad altri interventi di efficientamento energetico per cui è già prevista la detrazione fiscale, per ottenere il “superbonus” del 110% dovranno portare al miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, al consegui-
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mento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, redatto a cura di un tecnico abilitato mediante asseverazione. Oltre a interventi per l’efficienza energetica, il Decreto Rilancio introduce: • la detrazione del 110% per l’adozione di misure antisismiche; • misure per l’ottenimento della cessione del credito al fornitore o all’istituto di credito, anche per le altre tipologie di interventi soggetti a ecobonus “ordinario”, detraibili per una minor quota percentuale se effettuate fuori dall’ambito di applicabilità del superbonus. Per pianificare gli interventi oggetto di superbonus converrà attendere maggiori dettagli per gli aspetti tecnico-procedurali e gli aspetti fiscali, rispettivamente dall’ENEA e dall’Agenzia delle Entrate, anche alla luce della serie di emendamenti che dovranno essere discussi e approvati in Parlamento prima della pubblicazione delle regole attuative. Il superbonus sarà valido per le spese sostenute dal 1° luglio di quest’anno fino a dicembre 2021, sebbene tra gli emendamenti attualmente in discussione figuri la proroga al 2022. L’intervento dovrà essere impostato con attenzione, in quanto in molti casi sarà necessaria la combinazione di più interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto. Il professionista dovrà asseverare, in fase di progettazione e a conclusione delle opere, i lavori eseguiti e il conseguimento degli obiettivi di cui sopra. Il ruolo del consulente è fondamentale per seguire il committente nella configurazione dell’intervento, considerando: • La stima di risparmio in bolletta; • Il miglioramento della classe energetica dell’edificio; • L’opportunità del cambiamento della fonte di approvvigionamento energetico; • La coerenza dell’intervento complessivo con il sistema esistente edificio-impianto. • Va valutato attentamente quest’ultimo punto, al fine di evitare combinazioni di interventi volti all’ottenimento del bonus ma che, se non applicati correttamente, non portino ai benefici previsti.
Sostituzione degli impianti di riscaldamento nei condomini Il secondo intervento trainante che dà diritto al superbonus del 110% è quello effettuato sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore (compresi gli impianti ibridi o geotermici) o con impianti di microcogenerazione. Questa dicitura suggerisce che non basterà cambiare la caldaia ma anche le tubazioni, poiché si parla di «sostituzione di impianti» e non di singole parti.
Sostituzione degli impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari Si parla della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (compresi quelli ibridi o geotermici), o con impianti di microcogenerazione, come nel caso anteriore, ma per edifici unifamiliari e, quindi, non condominiali. Viene richiesta la ristrutturazione dell’impianto termico, comprensiva di sostituzione del generatore di calore, intervento sulle tubazioni di distribuzione e sostituzione dei terminali di emissione.
Requisiti tecnici Tutti questi interventi danno diritto al superbonus del 110% se il contribuente presenta: progetto; relazione di conformità prima dell’inizio dei lavori; attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori; attestato di prestazione energetica (l’Ape).
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Sarà vincolante per ottenere il bonus che gli interventi comportino un salto di due classi energetiche dell’edificio. Nel caso non fosse possibile, deve essere garantito il passaggio alla classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato della prestazione prima e dopo i lavori rilasciato da un tecnico abilitato come dichiarazione asseverata.
Perchè appoggiarsi a un consulente finanziario professionista Il Decreto Rilancio, legge 34 del 19 maggio 2020, ha messo in campo diverse iniziative per rilanciare l’economia e i consumi interni, una tra queste è quella relativa all’Ecobonus al 110% della spesa sostenuta per la riqualificazione energetica e il miglioramento antisismiPaolo Grotto co, agevolazioni riservate Consulente finanziario per le persone fisiche e i professionista e collaboratore società mediazione creditizia condomini. Molti, appena uscita la notizia, hanno iniziato a fantasticare sulla possibilità di rinnovare l’immobile di proprietà senza spendere nulla, anzi guadagnandoci un 10% extra. Non è proprio così: in primo luogo perché gli interventi devono essere rivolti ad una riqualificazione energetica o sismica che comporti dei miglioramenti in termini di classe di efficienza, ma questo è un aspetto che riguarda i tecnici preposti per la corretta valutazione dell’intervento. In secondo luogo, non è così facile far realizzare lavori gratuitamente con lo sconto in fattura in quanto le aziende operanti devono a loro volta riuscire a monetizzare tale credito d’imposta per poter pagare i loro fornitori. Il volume generato da tale iniziativa viene valutato
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dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) in 6 miliardi di euro. Le strade che un cittadino può prendere per poter usufruire dei crediti d’imposta sono essenzialmente tre: 1. Godere direttamente delle detrazioni dai propri redditi (occorre fare un’analisi con il proprio commercialista per valutare la capienza delle imposte altrimenti si perde una parte del vantaggio fiscale); 2. Richiedere uno sconto in fattura al fornitore contro la cessione del credito fiscale, ma sarà di difficile attuazione in quanto le imprese di medio-piccole dimensioni non possono sostenere tali spese e attendere il recupero in termini di credito d’imposta, quest’ultimi avranno la necessità di cederlo a loro volta per monetizzarlo; 3. La cessione del Credito Fiscale a una Banca o altro Ente autorizzato A oggi l’unica strada definita è quella di godere direttamente delle detrazioni, mentre si sta ancora lavorando sull’iter, modalità e costi per la cessione dei crediti d’imposta. Le banche stanno studiando dei prodotti ad hoc per venire incontro alle aziende che devono offrire i loro servizi e ai cittadini che possono usufruire di tali benefici. Sicuramente, considerata la portata dell’agevolazione una volta definite le linee guida, saranno i media a informare sulle opportunità messe in campo dai vari istituti bancari o Enti designati.
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